1. Il decreto-legge 18 ottobre 2000, n. 291, recante proroga della disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, relativa all'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato all presente legge.
1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n.302, come sostituito da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1999, n.480, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2000, n.25, è sostituito dal seguente:
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
«Art. 13-bis. - (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, scade il 21 ottobre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita sia stata depositata entro il 31 dicembre 1999, il 21 dicembre 2001 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 1o gennaio ed il 21 ottobre 2000 ed il 21 dicembre 2002 per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulta depositata tra il 22 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2001».