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1. Nelle regioni danneggiate dalle calamità idrogeologiche di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n.279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli di bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, deve inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio.
Al comma 2, sostituire le parole da: dopo aver acquisito fino a: nonché della regione con le seguenti: utilizzando il Corpo forestale dello Stato ai fini istruttori e in base al parere vincolante dello stesso.
Al comma 2, sostituire le parole da: dopo aver acquisito fino a: nonché della regione con le seguenti: utilizzando il Corpo forestale dello Stato ai fini istruttori e in base al parere vincolante dello stesso.
Al comma 2, dopo la parola: rilascia aggiungere le seguenti: entro trenta giorni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2. Il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune, dell'Autorità di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonché della regione, rilascia nulla osta allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio.
* Dis. 2. 1. Massa, Muzio, Dameri.
* Dis. 2. 5. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi.
Dis. 2. 2. Muzio, Dameri, Massa.
2-bis. In caso di mancata risposta entro il termine di cui al precedente comma, il nulla osta per le operazioni di taglio sarà rilasciato comunque dal sindaco, il quale provvederà, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, ad indicare le modalità e le prescrizioni per il taglio.
Dis. 2. 3. Muzio, Dameri, Massa.
2-bis. Il sindaco autorizza altresì, dopo aver acquisito il parere della Commissione agricola comunale, l'utilizzo del materiale litoide posto sui terreni agricoli in coltivazione al fine del ripristino degli stessi. Il materiale in eccedenza dovrà essere rimesso nella disponibilità del medesimo Ente locale.
Dis. 2. 4. Muzio, Dameri, Massa.