Allegato B
Seduta n. 818 del 1/12/2000


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GIUSTIZIA

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
la premessa dei fatti è costituita dalla prova di preselezione di concorso alla quale avevano partecipato circa 3.500 aspiranti notaio dei quali 600 risultarono poi esclusi dall'esame di concorso;
parte degli esclusi ricorrevano al TAR e i giudici amministrativi li ammettevano con riserva;
non tutti tali provvedimenti dell'autorità giudiziaria amministrativa furono impugnati al Consiglio di Stato;
ieri 29 novembre erano convenuti a Roma circa 2.000 partecipanti al concorso di notaio: si trattava di cittadini che hanno dietro alle spalle anni di studio e, perché no, di sacrifici anche economici;
al momento di dar inizio alla prova di esame si sarebbero presentati alcuni Carabinieri per comunicare verbalmente che, a seguito di sentenza del Consiglio di Stato, parte dei candidati presenti dovevano essere esclusi dall'esame e, pertanto, essere fisicamente allontanati;
iniziava così una vivace contestazione della pretesa di espulsione fondata anche sulla disparità di trattamento tra coloro che esclusi dalle pre-selezioni, vittoriosi dinanzi al TAR, non erano stati convenuti in sede di impugnativa al Consiglio di Stato, e gli altri che, nelle stesse condizioni; avevano subito un trattamento discriminatorio rispetto ai primi poiché soltanto le decisioni dei TAR che li riguardavano erano state impugnate davanti al Consiglio di Stato. Altra contestazione formale, ma estremamente grave se veritiera, consisteva nella circostanza che della sentenza del Consiglio di Stato, in base alla quale si deve procedere all'espulsione fisica dei candidati, non veniva offerto alcun atto scritto, doverosamente essenziale (ad esempio il prescritto biglietto di cancelleria dell'avvenuto deposito della decisione);
seguiva una baraonda da caravan serraglio nella quale si è visto il Presidente della Commissione prima dimettersi e poi ritirare le dimissioni, prima aprire una busta del tema e poi richiuderla;


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di fatto i concorrenti sono stati tenuti chiusi nei locali per 9 ore nel trambusto e nella alternante aspettativa circa l'effettuazione o meno della prova -:
se non intenda formalmente scusarsi dell'accaduto con i concorrenti e come il Ministero intenda regolarsi per eventuali richieste di risarcimento del danno;
come sia potuto accadere quello che può definirsi il pasticciaccio brutto di «questo concorso»;
se siano stati individuati i responsabili dell'accaduto; se nei loro confronti siano stati presi o si intendano prendere tutti i più rigorosi provvedimenti sanzionatori;
se e quando si effettueranno le nuove prove d'esame e con quali garanzie affinché non si ripeta quanto accaduto con grave discredito per la P.A. e per le istituzioni.
(2-02761)
«Parrelli, Abaterusso, Bielli, Bogi, Brancati, Brunale, Buglio, Caccavari, Capitelli, Caruano, Cennamo, Cento, Cesetti, Corvino, Dedoni, Di Fonzo, Faggiano, Fredda, Marco Fumagalli, Gaetani, Gasperoni, Giacco, Giardiello, Leoni, Luongo, Malagnino, Manzato, Mariani, Mastroluca, Migliavacca, Novelli, Mario Pepe, Petrella, Raffaldini, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruffino, Ruzzante, Sedioli, Settimi, Soave, Stanisci, Susini, Tattarini, Trabattoni, Ventura».

Interrogazione a risposta scritta:

GUERRA. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
in data 2 giugno 1998 una decisione dei medici di Trieste a seguito di assoluzione del reato di truffa nel processo penale intentato dalla parte lesa dottor Ernesto Torricelli, che tuttavia per il suo stesso oggetto ed ambito non escludeva a priori una responsabilità disciplinare (la perizia d'ufficio faceva esplicito riferimento a scorrettezze deontologiche) concludeva un procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto, ritenendo non sussistenti le mancanze deontologiche lamentate dal dottor Ernesto Torricelli, paziente in cura di psicoterapia; mancanze la cui valutazione di sussistenza era espressamente demandata dalla sentenza penale al procedimento disciplinare;
da allora il dottor Torricelli ha in tutti i modi cercato di riaprire l'esame di quella decisione, rivolgendosi all'autorità giudiziaria ordinaria che si è però sul punto dichiarata non competente, sollecitando, ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica e dell'allora prefetto di Trieste; tutto ciò non potendo egli svolgere direttamente il ricorso alla Commissione centrale in quanto a ciò impedito come «controinteressato» dal citato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 221 del 1950;
in mancanza di possibilità di ricorso diretto, l'impugnazione da parte del prefetto e del procuratore della Repubblica rappresentano l'unica possibilità di tutela dell'interesse ad un riesame di una decisione disciplinare, interesse certamente sussistente in capo al cittadino che si ritenga illeso -:
se risulti che nel caso di specie il diniego della attivazione del ricorso da parte del prefetto fu effettivamente particolarmente motivato e non trascurò eventuali errori oggettivi nella decisione dell'ordine come dovrebbe essere dato il carattere di unica possibilità di tutela del cittadino che tale impegnativa riveste;
se non ritenga che sia necessario andare verso una modifica normativa dell'articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 tale da prevedere la possibilità di effettuare ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti la professioni sanitarie da parte del comune cittadino leso da un comportamento professionale incauto;


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se non ritenga che tale prospettiva meglio si armonizzi con il senso civile più aggiornato in ordine alla esistenza degli albi professionali che si discosta ormai inequivocabilmente dal concetto della semplice tutela dell'interesse corporativo della categoria, per contemplare invece anche le ragioni del cittadino utente, garantendo e offrendo prestazioni di qualità più alta senza tollerare comportamenti scarsamente professionali e senza reticenze.
(4-32838)