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1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico.
fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuove le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza con le seguenti: delle richieste formulate dai singoli organizzatori in ordine all'attribuzione della qualifica.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che intendono autorizzare con le seguenti: che si svolgono nel loro territorio.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: calendario nazionale con le seguenti: calendario ufficiale annuale.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
(Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche).
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni
autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario nazionale.
3. Possono svolgersi con la qualifica di «fiera internazionale» o «fiera nazionale» solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale.
4. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.
(Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche).
6. 1. Pagliuzzi.
1-bis. Sulla base delle richieste formulate dai singoli organizzatori in ordine all'attribuzione della qualifica regionale viene redatto, a cura delle regioni, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale.
6. 2. Pagliuzzi.
6. 3. Pagliuzzi.
6. 5. La Commissione.
(Approvato)
3. Per uno specifico tema espositivo e merceologico può essere attribuita una sola qualifica di manifestazione fieristica internazionale o nazionale.
6. 4. Pagliuzzi.