Risposta. - Il trasferimento del Tenente Colonnello dei Carabinieri Cosimo Fazio all'incarico di Comandante del Battaglione Allievi di Reggio Calabria, rientra nel più generale contesto della dinamica del profilo d'impiego del personale Ufficiali dell'Arma in ambito nazionale, tenuto conto delle necessità di:
Il provvedimento, che fa parte della normale evoluzione di impiego degli Ufficiali superiori dei Carabinieri, non indebolisce l'azione di contrasto dell'Arma nel distretto reggino dove al Ten. Col. Fazio subentrerà un altro valido Ufficiale nell'incarico di Comandante del Reparto Operativo del capoluogo calabro.
bicabinato per trasporto operai, oltre ad una consistente quantità di attrezzature varie inerenti ai lavori consortili, siano depositati all'interno di un capannone di proprietà privata, in una località del comune di Caldogno (Vi) ed ivi tuttora giacenti da oltre cinque anni, inutilizzati fin dal momento della cessazione delle attività del predetto Consorzio;
Risposta. - La problematica sollevata con l'interrogazione cui si risponde, concernente la gara per la vendita di una serie di macchinari appartenenti, prima di essere soppresso, al consorzio idraulico «Fiume Bacchiglione», ha trovato soluzione con la conclusione della procedura di vendita.
Il verbale di vendita è stato approvato con decreto emanato dal predetto ufficio del Territorio del 16 maggio 2000.
Risposta. - Con sentenza del 1o giugno 1995, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, pronunciandosi sulla causa C-40/93, ha deciso che la Repubblica Italiana, prorogando con legge 31 ottobre 1988, n. 471, fino all'anno accademico 1984-85, nei confronti dei laureati in medicina e chirurgia, il termine stabilito dall'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detto articolo e dell'articolo 1 della direttiva n. 78/687/CEE del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di dentista.
professionale per l'esercizio di questa professione. Ed a tanto ha quindi provveduto la disposizione del decreto-legislativo n. 386 del 1998.
Risposta. - Con l'interrogazione indicata l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che saranno adottate dal Ministero per assicurare presso la sezione distaccata di Scalea del Tribunale di Paola la presenza di un impiegato, in sostituzione del direttore di cancelleria attualmente in quiescenza.
Per quanto riguarda la copertura dei posti vacanti delle posizioni economiche apicali (C3 e C2), si osserva che le piante organiche complessive nazionali relative a tali posizioni presentano sensibili vacanze, pari a circa il 28% per la posizione economica C3 e a circa il 44 per cento per la C2. Inoltre la maggior parte dei direttori di cancelleria è costituita da dipendenti con elevata anzianità di servizio, che difficilmente accetterebbero un trasferimento in una sede diversa da quella di attuale assegnazione.
quelli adibiti al trasporto dei carburanti e del gas;
Risposta. - La violenta mareggiata del giorno 28 dicembre 1999 ha provocato ingenti danni su tutta l'isola d'Ischia.
Risposta. - In riferimento all'atto ispettivo citato, e in base ad elementi assunti presso il Comune di Stilo, rappresento che il problema sollevato dall'interrogante si sta avviando, proprio in questi giorni, ad una rapida quanto favorevole soluzione.
Risposta. - La situazione del sig. Maurizio Nuccetelli è all'attenzione, già da alcuni mesi, del Dipartimento per gli affari sociali che si è attivato, tramite gli Uffici di Gabinetto, presso il Comune di Roma, al fine di sensibilizzare gli organi preposti alla concessione di alloggi ERP. È, infatti, compito degli Enti locali, in base all'articolo 31 della legge n. 104/92, stabilire una riserva di alloggi per soggetti con handicap grave, accertato dalla Commissione medica ASL, di cui all'articolo 4, o loro familiari, alloggi per i quali i predetti Enti fruiscono anche di appositi finanziamenti dal CER.
se non autorizzata dai ministeri delle finanze e per le politiche agricole e forestali, costituisce violazione degli obblighi contrattuali e comporta la revoca di diritto della convenzione (articolo 2, comma 3, della convenzione);
Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde, l'interrogante chiede che venga accertato il rispetto da parte della SARA BET S.r.l., società concessionaria della scommessa Tris, degli obblighi assunti con l'atto di concessione e quali siano gli organi deputati al relativo controllo.
fornitura di un sistema nuovo o vecchio che sia, né di un sistema di proprietà, ma la «fornitura dei servizi relativi alla raccolta, presso 18.000 punti, della scommessa TRIS e di quelle alla stessa assimilabili».
amiotrofica, detta anche malattia del neurone, che si concluse nel 1994 -:
Risposta. - La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia degenerativa del sistema nervoso ad andamento cronico, progressivo, invariabilmente fatale.
Al momento attuale, risultano portati a termine e pubblicati due studi clinici in doppio cieco con placebo di controllo, che hanno dato risultati contrastanti.
percezione soggettiva di miglioramento della qualità della vita.
Risposta. - Relativamente all'interrogazione citata, può riferirsi quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale, nonché dal Ministero degli Esteri.
Risposta. - La prevenzione di reati del tipo indicato dall'interrogante, nell'area del Kosovo, viene svolta da:
In particolare, per quanto attiene al Reggimento MSU, esso svolge il controllo del territorio attraverso la raccolta di informazioni ed interventi in materia di ordine pubblico, assistenza, consulenza e monitoraggio della polizia locale - ove esiste - ed inoltre effettua attività sia investigative che di supporto alle organizzazioni internazionali preposte al rientro dei rifugiati.
state arrestate 16 persone ritenute responsabili di «associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione», «favoreggiamento personale», «sequestro di persona» e «favoreggiamento ed induzione alla prostituzione».
Risposta. - Le tensioni registrate a Mitrovica, cui fa riferimento l'interrogante, hanno rappresentato evidente manifestazione della tensione interetnica che ancora attraversa il Kosovo. Tuttavia episodi e fenomeni di questo genere fanno purtroppo parte della naturale evoluzione dei processi di stabilizzazione e ricostruzione di regioni che escono da situazioni di guerre interne violente e drammatiche come quelle che hanno interessato il Kosovo e prima ancora la Bosnia.
teatro, di cui è parte anche il Reggimento San Marco, insieme a rinforzi danesi e polacchi.
Risposta. - In riferimento all'atto parlamentare in esame, si fa presente innanzitutto che l'obiettivo II del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, nell'ambito dell'azione di contrasto delle principali patologie, individua la lotta ai tumori come linea strategica di intervento del Servizio Sanitario Nazionale.
parere che il valore complessivo (strutture e dotazioni strumentali), nell'attuale stato di fatto, così come determinato nelle perizie, è da ritenersi congruo, in quanto a fronte di un valore complessivo di lire 329.319.821.655, determinato dai periti di parte, viene determinato il valore del compendio in argomento in lire 336.000.000.000.
hanno suscitato viva sensazione anche nelle associazioni rappresentative dei militari dell'arma e, ove fossero confermati, far adottare nei confronti dei responsabili i provvedimenti adeguati di competenza.
Risposta. - In merito alle questioni poste dall'interrogante, si rappresenta che il Carabiniere Despini Claudio è stato dispensato dalla frequenza del 46o Corso biennale Allievi Sottufficiali 1993-95 per aver conseguito una valutazione negativa in «attitudine militare», così come previsto dagli articoli 22 e 47 del Regolamento per la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri.
Risposta. - La questione della tutela dei pescherecci italiani in acque internazionali si colloca nel quadro del lungo contenzioso tra il nostro Paese e la Tunisia per la pesca nel Canale di Sicilia, e in particolare, nella zona di mare del «Mammellone».
In relazione a questo ultimo punto, particolare rilievo rivestono le iniziative della Cooperazione italiana finalizzate allo sviluppo del settore privato tunisino, e più in particolare, al sostegno alle Piccole e Medie Imprese (PMI) tunisine ed alla creazione di joint venture. Esse infatti contribuiscono alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione diretta tra imprese italiane e tunisine nei settori chiave dello sviluppo economico della Tunisia, quale strumento di stimolo alla crescita imprenditoriale ed alla innovazione tecnologica.
tecnologia e know-how, ecc.), particolarmente nei settori della pesca, dell'industria manifatturiera e dell'agricoltura.
Queste forme di cooperazione e collaborazione tra ltalia e Tunisia si stanno concretizzando anche grazie alle modifiche di carattere legislativo introdotte ultimamente dal Governo tunisino per favorire dette iniziative che comunque devono uniformarsi alla legislazione comunitaria alla quale l'Italia deve necessariamente riferirsi.
Risposta. - Gli episodi a cui si fa riferimento si collocano nel quadro del lungo contenzioso tra Italia e Tunisia per la pesca nel Canale di Sicilia, e in particolare, nella zona di mare del «Mammellone».
Nella dinamica dei fermi e sequestri operati da Autorità straniere la questione cruciale che può discriminare la legittimità dell'intervento è quella di stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'esatta posizione del battello al momento del fermo o al momento in cui l'unità di controllo rileva la presenza di un battello straniero in pesca nelle proprie acque territoriali ed inizia legittimamente la procedura di inseguimento prevista dall'articolo 111 della Convenzione sul diritto del mare (Montego Bay) tutto ciò senza pregiudizio del diritto al passaggio inoffensivo (articolo 18).
Il cammino intrapreso ha aperto la prospettiva del superamento del contenzioso. La firma da parte dei Capi di Stato Maggiore delle due Marine Militari dell'intesa tecnica riguardante misure pratiche destinate ad «evitare gli incidenti in mare ed a facilitare la collaborazione operativa» e le concrete prospettive di accrescere la collaborazione economica grazie allo strumento delle società miste - rese possibili dalla modifiche che la Tunisia ha accettato di introdurre nella propria legislazione - dimostrano che è possibile aprire un concreto percorso di «interessi condivisi» tra i due Paesi in un'area storicamente fonte di attriti e incomprensioni.
dei fermi e dei sequestri, attraverso un accordo che preveda, tra l'altro, un riconoscimento, da parte tunisina, del valore probatorio delle informazioni trasmesse dalla «blue box» - di prossima installazione a bordo delle navi da pesca italiane.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione citata si fa presente che la D.D.A. di Napoli ha comunicato di aver avviato indagini, tuttora in corso, concernenti collusioni tra esponenti politici e consorterie criminali per ciò che concerne i lavori dell'Alta Velocità, indagini in merito alle quali non è consentito fornire ulteriori e più precise notizie, trovandosi il procedimento nella fase delle indagini preliminari coperte da segreto.
Risposta. - Com'è noto, a seguito della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è stato predisposto ed emanato il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, concernente «Attuazione della direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici».
Risposta. - Relativamente all'interrogazione citata, può riferirsi quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale, nonché dal Ministero degli Esteri.
Risposta. - Le strutture dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, com'è noto, risalgono ai primi del '900 e sono sottoposte a vincolo di interesse culturale.
Risposta. - Con le interrogazioni cui si risponde congiuntamente, poiché involgono analoghe problematiche, si chiede, in relazione ai recenti aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi e alle negative incidenze che tale aumento ha determinato nella economia delle famiglie italiane, dei piccoli imprenditori, degli artigiani e dei piccoli commercianti, che venga ridotta fino a 100 o 200 lire l'imposta al litro di benzina, al fine di frenare la rincorsa dei prezzi.
quote di accisa in aumento e diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio ed in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.
Risposta. - La disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi delle navi è contenuta nell'Annesso V della MARPOL (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da nave - Londra 1978).
Quanto ai controlli, questi vengono effettuati dalla Capitaneria di Porto nell'ambito dei più generali compiti di vigilanza ambientale, sia preventiva che repressiva; inoltre, Ufficiali delle Capitanerie di porto, appositamente specializzati ed abilitati, eseguono verifiche P.S.C. (Port State Control), nonché ulteriori accertamenti vengono posti in essere a campione sulle navi sia per il trasbordo dei passeggeri che delle merci.
sia, soprattutto, per le particolari ragioni (ragioni di salute proprie e della nipotina) cui è riconducibile l'indebitamento attuale del richiedente»;
Risposta. - Il problema sollevato dall'interrogante, concernente il ritardo nella esecuzione del rimborso spettante al ragioniere Giuseppe Presicce di Lecce, ha trovato adeguata soluzione con l'emissione, in data 11 luglio 2000, del relativo ordinativo di pagamento da parte del Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette di Bari.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, premesso che con la legge n. 266/99 è stato previsto l'ampliamento delle dotazioni organiche ed il conseguente adeguamento dei profili professionali del proprio personale, ha rappresentato che il Decreto Legislativo n. 146/00 - emanato in attuazione della legge citata - ha individuato, all'articolo 4, adeguate procedure selettive per il conferimento della nomina a dirigente del personale appartenente al ruolo di direttore di istituto penitenziario.
Risposta. - La «febbre catarrale dei ruminanti», nota anche con il termine anglosassone di «Blue Tongue», è una malattia virale in grado di colpire ruminanti sia domestici che selvatici.
proprio da queste zone, sebbene i focolai siano stati riscontrati nel 1999 anche in Grecia.
Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede di conoscere i criteri adottati per il trasferimento degli uffici finanziari da Canelli (Asti), ove avevano sede in un edificio di proprietà demaniale con caratteristiche idonee ad ospitare gli uffici delle entrate, alla sede di Nizza Monferrato in locali di proprietà privata.
è stata stilata la relativa graduatoria dei vincitori in data 6 ottobre 1994;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha rappresentato relativamente ai vincitori del primo concorso per ispettori di polizia penitenziaria espletato nel 1994, che il provvedimento di nomina alla qualifica di vice ispettore ha avuto decorrenza dal 21 novembre 1994, data di inizio del corso di formazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, posto che la legge 24 dicembre 1993, n. 560, prevede che l'ufficio tecnico erariale, su richiesta dell'acquirente, può determinare il prezzo delle case popolari, chiede di conoscere quali iniziative si intendano intraprendere affinché l'ufficio tecnico determini anche l'eventuale rettifica della rendita catastale in ribasso in relazione alla vetustà dell'immobile.
Risposta. - A seguito della sentenza n. 87/99 in data 10/01/99 emessa dal Tribunale di Cremona - con la quale i militari erano stati condannati ad anni cinque e mesi sei di reclusione, al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici - l'Amministrazione militare ha disposto l'immediato rientro in patria dei due volontari in ferma breve e, contestualmente, ha avviato il procedimento per il proscioglimento d'ufficio.
Allegato
SCHEDA ESPLICATIVA
provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o di espulsione dalle forze armate e forze di polizia, non siano sottoposti a misure di prevenzione;
Risposta. - La disciplina dei servizi socio sanitari è oggi prevista dall'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del
1992, come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione citata si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni pervenute dalla competente articolazione ministeriale. Dalle notizie acquisite è emerso che effettivamente, a seguito di un'operazione antidroga è avvenuto l'arresto, in flagranza di reato, di un agente di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Trento, in relazione ai reati di cui agli
articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 309/90 e 319 e 321 del c.p. per avere introdotto, all'interno dell'istituto, un telefono cellulare e della sostanza stupefacente.
Risposta. - Relativamente all'interrogazione citata si riferisce quanto segue sulla base delle notizie acquisite presso la competente articolazione ministeriale.
Risposta. - Negli ultimi venti anni sono stati emanati numerosi provvedimenti normativi che hanno disposto la mobilità del personale appartenente ad enti e pubbliche amministrazioni e il conseguente trasferimento delle posizioni assicurative maturate, da un regime a quello di nuova iscrizione.
sieropositive, con conseguenti gravi rischi per la salute pubblica;
Risposta. - La Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e le altre malattie infettive ha esaminato, nel corso della seduta del 25 febbraio 2000, una bozza di documento denominata «Sorveglianza delle infezioni da HIV».
Come si può evincere, si tratta di obiettivi di non poca importanza ai fini dell'attuazione di misure di prevenzione e tutela della salute pubblica.
la privacy, che è stato letto e diffuso come risulta dal resoconto della seduta.
Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede notizie in merito alla destinazione dell'immobile dell'ex reparto lavorazione Omogeneizzato di Bari, nonché all'utilizzo di quella parte di lavoratori ancora inattivi.
collocato in posizione di fuori ruolo, a disposizione del ministero degli affari esteri, per assumere la direzione della «Scuola di studi orientali» presso l'Istituto italiano di cultura di Kyoto (Giappone) dall'aprile 1987 e fino a tutto il 31 agosto 1997;
Risposta. - In merito al caso richiamato dall'interrogante, si fa presente che la legge n. 401 del 22.12.1990 prevede, all'articolo 16, comma 1, che il Ministero degli Esteri possa avvalersi, per le esigenze degli Istituti e dei Servizi della Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale, di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da Università o da Enti pubblici non economici in numero non superiore a cinque unità per il servizio al Ministero e a dieci unità per il servizio all'estero.
di Cultura può avere una durata non superiore a 10 anni scolastici.
Risposta. - Il giorno 27 settembre ultimo scorso, nell'Aula della Camera dei Deputati, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata del deputato Ballaman, ho ampiamente chiarito come le notizie diffuse da alcuni quotidiani nazionali, in merito a presunti casi di leucemia verificatisi tra i nostri soldati impegnati nella missione di pace nel Kosovo, in relazione all'uso di proiettili all'uranio impoverito durante la campagna aerea dello scorso anno su quella regione, siano del tutto prive di
qualsiasi fondamento, e come ciò trovi conferma anche nelle dichiarazioni sia dei Comandi competenti, sia dello stesso Procuratore Militare della Repubblica di Roma.
e di confermare successivamente, che i livelli di inquinamento radioattivo misurati nelle aree di operazione del personale italiano sono al di sotto dei limiti di sicurezza previsti dalle norme italiane per il nostro territorio e, quindi, per quanto fino ad oggi riscontrato senza alcuna configurazione di pericolo.
Risposta. - La problematica sollevata nell'interrogazione cui si risponde ha trovato adeguata soluzione con l'emanazione del Decreto Interministeriale del 24 settembre 1999, n. 367 contenente il «Regolamento recante norme in materia di imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1993».
Risposta. - Ai fini della risposta ai quesiti sollevati nell'atto parlamentare in esame, si fa presente quanto segue.
classificata in classe H, ed è quindi un prodotto a prezzo controllato che deve giungere, in sei anni, al p.m.e.
Risposta. - La Camera Nazionale della Moda Italiana e l'Agenzia per la Moda sono i due enti organizzatori responsabili della settimana dell'Alta Moda che si è tenuta a Roma dal 14 al 19 luglio scorso. Più precisamente, la Camera Nazionale della Moda è responsabile dell'ideazione della manifestazione, nonché del calendario delle sfilate, mentre l'Agenzia, dell'organizzazione dell'evento nel suo complesso. Il Comune di Roma - Assessorato al Turismo - e la Camera di Commercio hanno patrocinato l'iniziativa partecipando alle spese necessarie a realizzare la manifestazione. La richiesta di inserire la sfilata «C'è moda e moda» promossa dall'Associazione Onlus «Dynamic Air», curata dall'Agenzia di Comunicazione Sociale «La Redazione», è stata avanzata dal Consigliere Comunale delegato per i problemi dei disabili. La Dynamic Air Onlus è nata nel luglio del 1998 per promuovere l'abbattimento delle barriere culturali e architettoniche che impediscono il pieno inserimento delle persone con handicap. L'associazione, senza fini di lucro, offre servizi di assistenza per i disabili nel quadro delle leggi vigenti nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria. La sua attività è caratterizzata da campagne di sensibilizzazione al fine di fare cultura sul mondo della «diversità» con la consapevolezza che ogni uomo, al di là dei suoi limiti è cellula del tessuto sociale. Particolare attenzione, quindi alle problematiche quotidiane dei soggetti svantaggiati, ma anche all'organizzazione dei grandi eventi socioculturali onde favorire ed offrire piena integrazione. La settimana romana dell'Alta Moda non si è limitata a far sfilare le modelle disabili con abiti disegnati dai giovani stilisti (protagonisti gli studenti dell'ultimo anno delle Accademie di Moda e design, tra loro anche stilisti disabili), che hanno potuto esprimere la propria creatività e professionalità, ma ha concentrato l'opinione pubblica sui circa due milioni di italiani disabili. Lo scopo della manifestazione è stato puramente umanitario, in sintonia con i temi e gli ideali consoni alla Roma del Giubileo. Da elementi in possesso di questo Dipartimento risulta che l'interrogante ha partecipato alla manifestazione ricevendone un'impressione oltremodo positiva.
Risposta. - La Capitaneria di Porto di Rimini, appena avute notizie del «mancato rientro» del motopesca «Ringo II», peraltro pervenute alle ore 19.25 del giorno 3 marzo 2000 e quindi circa 21 ore dopo il presunto momento del sinistro, ha immediatamente avviato le operazioni di ricerca con il contemporaneo intervento di mezzi aerei e navali della Guardia Costiera, della Marina Militare, della Guardia di Finanza e dell'Aeronautica Militare.
alle vigenti disposizioni, la Capitaneria di Rimini ha fornito alla competente Autorità giudiziaria tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'attività investigativa, senza peraltro formulare ipotesi e/o considerazioni sul sinistro del motopesca «Ringo II», non consentite ad un Organo che ha svolto attività di polizia sulla questione.
sostituita di fatto surrettiziamente al formale provvedimento concessorio -:
Risposta. - In merito all'attività di gestione degli ormeggi nel porticciolo di Mergellina (Napoli) si ritiene opportuno rendere la ricostruzione, in via preliminare, di taluni aspetti fattuali nel loro evolversi, ivi compresa l'attività posta in atto dalla locale Autorità marittima.
transito del molo di sopraflutto del porticciolo di Mergellina».
Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha posto in evidenza la situazione veriticatasi, in particolare nell'ufficio catastale di Como, a seguito della sospensione di alcuni servizi catastali, dipendente dall'attività di migrazione delle banche dati dal sistema reticolare a quello relazionale.
riconfigurazione delle apparecchiature e la sostituzione fisica delle memorie di massa contenenti le basi dati.
non hanno in dotazione a bordo - regolarmente vidimato e compilato - il predetto registro sono state e sono oggetto di pesanti sanzioni da parte delle Autorità di controllo -:
Risposta. - In linea generale, la tenuta dei documenti di bordo assolve ad una funzione di natura tipicamente pubblicistica, in quanto tende a formalizzare ed a ufficializzare un determinato numero di dati e di notizie riguardanti la gestione tecnica e commerciale dell'impresa nave (il Codice della navigazione definisce nave qualsiasi costruzione destinata al trasporto per vie d'acqua).
Il documento, inoltre, fornisce elementi probatori in sede di inchiesta formale decisa dalla competente Autorità a seguito di incidenti o sinistri in cui risulti coinvolta l'unità.
si è avuta notizia, nei giorni scorsi, del prossimo trasferimento del tenente colonnello Cosimo Fazio, comandante del reparto operativo dei Carabinieri, al vertice della scuola allievi carabinieri;
il tenente colonnello Fazio può vantare una carriera coronata da buoni risultati nei confronti della criminalità organizzata;
la decisione in oggetto viene letta, da alcuni, come una elegante, ma effettiva, rimozione dell'attuale incarico, decisione che potrebbe essere - a torto ovviamente - intesa come un passo indietro dell'Arma nei confronti della stessa criminalità -:
quali iniziative voglia assumere per verificare i termini della vicenda, contribuendo a restituire, tra gli altri, all'ambiente dell'arma dei Carabinieri la serenità necessaria per un efficace prosieguo delle funzioni, cui questa gloriosa istituzione è preposta.
(4-30195)
fargli ricoprire una carica di livello superiore, caratterizzata da ampia autonomia amministrativa e disciplinare rispetto a quella attualmente detenuta;
diversificarne l'esperienza, tenuto conto della lunga permanenza in incarichi territoriali (15 anni), onde verificarne le potenzialità dirigenziali in altra organizzazione, in previsione dell'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado superiore.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
il consorzio di bonifica «Medio Astico Bacchiglione» di Thiene (Vi) ha espresso più volte alle autorità competenti il desiderio di acquistare una serie di macchinari appartenenti, prima di essere soppresso ai sensi della legge n. 520 del 1992, al consorzio idraulico Fiume Bacchiglione;
risulta allo scrivente che tali macchinari, consistenti in n. 1 escavatore cingolato da 80 hp, un escavatore gommato da 70 hp, una pala gommata da 130 hp, un trattore da 120 hp con barra idraulica decespugliante, 2 «barchini» con barra subacquea falciante, un autocarro leggero
a tempo debito, il consorzio di bonifica «Medio Astico Bacchiglione» di Thiene aveva ripetutamente espresso per vie ufficiali la propria disponibilità all'acquisto di tali macchinari, in quanto direttamente interessato al loro utilizzo rivolto al rafforzamento dei servizi consortili di propria pertinenza, a beneficio della sicurezza idraulica del comprensorio di bonifica;
il canone di affitto del capannone di proprietà privata, di cui sopra, ammonta a circa due milioni di lire mensili e che i macchinari stessi si deteriorano giorno dopo giorno, causando una grave dispersione del relativo capitale impegnato;
il provveditorato regionale alle opere pubbliche-magistrato delle acque di Venezia ha reso noto che esso si è da tempo espresso favorevolmente, anche al fine di evitare il notevole impegno finanziario dell'affitto del capannone in cui gli stessi sono custoditi;
le procedure di gara per la vendita devono essere espletate dal Ministero delle finanze-direzione compartimentale del territorio-sezione staccata di Vicenza, su disposizione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provveditorato generale dello Stato, giusta incarico impartito con nota n. 7106296 in data 27 novembre 1997 e successiva n. 7124416 in data 12 dicembre 1997;
tuttavia, non risulta che a tutt'oggi il Ministero delle finanze abbia dato corso a tale incombenza, nonostante i solleciti dell'ufficio periferico del magistrato di Venezia, avanzati da ultimo con nota n. 1018 in data 28 aprile 1998 -:
se abbia dato corso a tale incombenza, nonostante i solleciti dell'ufficio periferico del magistrato di Venezia, avanzati da ultimo con nota n. 1018 in data 28 aprile 1998;
se in caso negativo se ritenga opportuno dare corso a tale incombenza al fine di evitare la grave dispersione del relativo capitale impegnato di cui sopra.
(4-19829)
Tali beni, infatti, secondo quanto riferito dal Dipartimento del Territorio, sono stati aggiudicati, a conclusione della gara che ha avuto luogo il 19 marzo 2000 presso la sede dell'ufficio del territorio di Vicenza, come di seguito riportato:
lotto n. 1 (beni di categoria 1o e 3o) per il prezzo di lire 20.000.000 al Perin Luigino;
lotto n. 2 (beni di categoria 6o) per il prezzo di lire 97.855.000 al Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione con sede in Thiene.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.
circa 7000 odontoiatri esercitano ai sensi della legge n. 471 del 1988 la professione da circa 12 anni con regolare iscrizione all'albo;
a seguito del decreto legislativo n. 386 del 1998 è stato disposto un esame a cura del Ministero della sanità per poter continuare ad esercitare la professione;
sia la risposta del Dott. Monti prima e del Ministro del Mercato interno non negano i diritti acquisiti anche a livello europeo;
sia gli psicologi sia i medici del lavoro sia i medici di base che facevano parte delle stesse direttive sono stati sanati senza esami selettivi;
la legge 526 Comunitaria del 21 dicembre 1999 ha modificato in materia di esercizio professionale forense alcune norme tra cui all'articolo 43 dispone che in tema di diritto di stabilimento «l'avvocato potrà beneficiare di un accesso automatico alla professione dello stato membro ospitante, se dimostra di avere esercitato un'attività effettiva regolare di 3 anni» con ciò evitando - per legge - qualunque forma di esame o prova di idoneità che dir si voglia;
l'ordinanza del consiglio di Stato datata 4 aprile 2000 escrizione del registro delle Ordinanze n. 1695 2000 sez. quarta e nel registro generale al n. 1936 che ha accolto gli atti impugnati del ricorrente e intima al Ministero della Sanità ed al Ministero dell'Università di consegnare documentazione alla questione entro 30 giorni -:
per conoscere se alla luce di quanto sopra esposto, anche al fine di non alimentare un inutile contenzioso, ritenga di rivedere le norme vigenti e riconoscere il diritto degli odontoiatri ex decreto legislativo n. 386 del 1998 ad esercitare la professione.
(4-29491)
Tanto premesso, in base all'articolo 171 del Trattato, la sentenza con la quale la Corte di Giustizia ha constatato la violazione di un obbligo da parte dello Stato convenuto in giudizio, obbliga quest'ultimo a prendere provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta.
Si è, infatti, in presenza di una fonte sovraordinata rispetto al provvedimento legislativo interno contrario alla normativa comunitaria che, dunque, è soggetta a disapplicazione da parte delle Autorità amministrative cui sarebbe spettato di darvi attuazione o che vi hanno dato attuazione.
Dello stesso avviso è stato il Consiglio di Stato che con il parere del 9 aprile 1997 (Sezione Prima n. 372/97) ha ritenuto, tra l'altro, che mediante la disapplicazione della normativa contraria a quella comunitaria, la fonte legislativa interna cessa di costituire valido titolo per l'adozione di provvedimenti amministrativi legittimi.
Con decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, infine, il legislatore nazionale si è conformato alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea.
L'articolo 2 del sopracitato Decreto abroga la legge 31 ottobre 1988, n. 471 e statuisce all'articolo 1, comma 1, che «i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 e 1984-85, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una volta».
Il comma 4 stabilisce, poi, che, in via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova attitudinale, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.
Quindi, l'infrazione contestata all'Italia per la L. n. 471/1988 è stata quella relativa al superamento del termine fissato dalle direttive del 1978 e l'assenza di qualsiasi accertamento, ai fini dell'iscrizione all'albo di odontoiatria, dei requisiti di capacità
Sennonché, in data 27 luglio 2000, la Camera dei Deputati ha approvato, in Commissione XII - sede redigente - il Testo Unificato C.72-427-1111-1362-1945-B recante «Disciplina della professione di odontoiatra», accogliendo un emendamento proposto dai deputati Saia e Cossutta, che modifica sostanzialmente il sistema di «sanatoria» sopra descritto e, a suo tempo, concordato con la Commissione CEE per dare esecuzione alla Sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia 1o giugno 1995 nella Causa C-40/93, per i medici iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia dall'anno accademico 1980-81 al 31 dicembre 1984.
I deputati Saia e Cossutta, con lettera in data 27 luglio s.a., hanno rappresentato al Ministro della Sanità l'opportunità di sospendere la esecuzione della prova attitudinale ex D.Lgs. 386/98 in corso di espletamento.
Al riguardo, questo Ministero fa presente, in particolare, che l'emendamento approvato dalla Camera dei Deputati, nonostante il parere contrario del Governo, confligge manifestamente con le disposizioni concordate con la Commissione europea dopo una lunga trattativa, che sono state recepite nel diritto interno con Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e che sono state, poi, inserite in una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, ormai allo stadio di «posizione comune» (5103/3/2000).
Le predette disposizioni, come giustamente rilevato dall'Ufficio legislativo del Dipartimento per le politiche comunitarie in sede di parere sugli emendamenti poi approvati, «non possono essere modificate se non dopo aver attivato un nuovo negoziato con la Commissione europea».
Lo stesso Ufficio legislativo del Dipartimento per le politiche comunitarie aveva ritenuto di evidenziare «la delicatezza della questione che, al di là di valutazioni tecniche sul contenuto delle modifiche, investe profili politici di credibilità e affidabilità nazionale da non sottovalutare».
Questo Ministero concorda pienamente su tali valutazioni e ritiene che sarebbe estremamente problematico chiedere, nel momento in cui la «posizione comune» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, alla Commissione la riapertura delle trattative e, nel contempo, sostanzialmente impossibile, sospendere l'espletamento della prova attitudinale richiesta per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.
in data 29 settembre 1998, il sottoscritto ha presentato un'interrogazione parlamentare al ministro della giustizia, in cui denunciava la carenza di personale, provocando gravi pregiudizi alla collettività, nella sezione distaccata di Scalea del tribunale di Paola per l'alto carico di lavoro esistente;
nella risposta il Ministro Diliberto, comunicava che presso la sezione distaccata di Scalea prestava servizio un direttore di cancelleria in posizione soprannumeraria e che tale presenza bilanciava il posto vacante di funzionario;
dal 30 giugno 2000 il cancelliere verrà posto in quiescenza e già dallo scorso 30 maggio è in ferie -:
se non sia il caso di intervenire immediatamente per assicurare il ricambio del personale nella sezione distaccata di Scalea.
(4-30104)
La competente articolazione ministeriale, al riguardo interessata, ha precisato quanto segue.
La pianta organica del detto ufficio è, allo stato, integralmente coperta per quanto riguarda le figure professionali del cancelliere (relativamente alle posizioni economiche C1 e B3) dell'operatore giudiziario (posizione economica B2) e dell'ausiliario (posizione economica A1). Sono invece vacanti i posti di direttore di cancelleria (posizione economica C3) e di cancelliere (posizione economica C2).
La situazione risulta evidenziata nel seguente prospetto:
Figura professionale e posizione economica organico presenze vacanze Direttore Cancelleria - C3 1 0 1 Cancelliere - C2 1 0 1 Cancelliere - C1 2 2 0 Cancelliere - B3 1 1 0 Operatore Giudiziario - B2 2 2 0 Ausiliario - A1 1 1 0 TOTALE 8 6 2
Va poi considerato che molti dei vincitori dell'ultimo concorso per funzionario di cancelleria (qualifica oggi confluita nella figura professionale del cancelliere della posizione economica C2) sono originari di regioni del centro e del sud Italia, ove aspirano a rientrare se destinati in servizio a sedi più lontane.
Conseguentemente, nel pubblicare i posti da coprire con le procedure di trasferimento a domanda si rende sempre necessario valutare comparativamente la situazione per evitare che, pubblicando un numero eccessivo di posti si determini un eccessivo movimento di personale da uffici giudiziari delle regioni dell'Italia settentrionale tali da comprometterne il regolare funzionamento. In tale prospettiva è cura del Ministero assicurare comunque la presenza di personale sufficiente presso gli uffici che ne hanno maggiore necessità rispetto a quelli per i quali invece può provvedersi in altro modo.
Ciò posto, si fa presente che la Sezione di Scalea non costituisce un ufficio autonomo ma fa parte del Tribunale di Paola, dal quale dipende dal punto di vista organizzativo e funzionale. La copertura dei posti vacanti per tale sezione assume quindi un rilievo minore rispetto ad altri uffici, atteso che le attività della cancelleria possono comunque essere garantite dal personale in servizio abilitato allo svolgimento delle attività di competenza del cancelliere (dipendenti delle posizioni economiche C1 e B3 i cui organici sono integralmente coperti).
In ogni caso si assicura che i posti vacanti in questione saranno coperti a seguito dell'attuazione delle procedure di riqualificazione del personale previste da contratti collettivi, che saranno avviate al più presto dalla competente articolazione ministeriale.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
in seguito alla forte ondata di maltempo che si è abbattuta il 28 dicembre sull'isola di Ischia, il porto del comune di Casamicciola è divenuto inagibile, a causa di una nave che, staccatasi dagli ormeggi, è andata a scontrarsi contro un muro del porto;
il sindaco del comune di Casamicciola è stato costretto a richiedere addirittura lo stato di calamità naturale, seguito dal consiglio comunale di Lacco Ameno e dal commissario prefettizio di Forio d'Ischia;
il porto di Casamicciola è quello utilizzato normalmente per lo sbarco sull'isola di Ischia dei mezzi pesanti, tra cui
il porto del comune di Ischia non può essere utilizzato per lo sbarco di mezzi superiori ai 130 quintali, a causa di un'ordinanza sindacale;
l'intera isola è stata privata di gas e carburanti, necessari sia per il trasporto su strada che per il riscaldamento delle abitazioni e degli alberghi, con notevoli danni ai cittadini ed alle attività turistiche -:
quali iniziative urgenti intendano intraprendere per risolvere il problema denunciato in premessa.
(4-27850)
I danni provocati dai forti marosi alle strutture portuali, ed in particolare a quelle del porto di Casamicciola Terme, hanno comportato la chiusura cautelativa del porto al traffico commerciale, con contestuale spostamento di questo al porto di Ischia, dove già dal 31 dicembre veniva garantito il trasporto combustibili, merci pericolose e rifiuti solidi urbani. Le dette misure, concordate il giorno 31/12/1999 in occasione di apposita riunione presso la Prefettura di Napoli, hanno, pertanto, consentito di garantire le primarie esigenze di rifornimento dell'isola.
Attualmente il porto di Casamicciola Terme ha ripreso in pieno la sua funzionalità con l'esclusione dei mezzi che trasportano rifiuti solidi urbani, i quali continuano a transitare per l'imbarco/sbarco nel porto di Ischia, per motivi connessi ad esigenze logistiche di sfruttamento delle strutture portuali.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.
Sara Spagnolo, ragazza di Stilo (RC) affetta da distrofia muscolare, ha conseguito il diploma di scuola media ed intende frequentare, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, la scuola superiore presso l'Istituto Commerciale di Soverato (Catanzaro) centro distante circa 60 chilometri dal comune di residenza;
a causa delle precarie condizioni economiche della famiglia (il padre è disoccupato e la madre deve assistere un fratello di Sara di 22 anni anche lui costretto sulla sedia a rotelle) la ragazza si trova nell'impossibilità di proseguire gli studi e di assolvere all'obbligo scolastico;
il comune di Stilo (RC) è disponibile a contribuire alle spese con un sussidio, tuttavia, insufficiente a sostenere le spese necessarie per garantire a Sara il diritto allo studio -:
quali iniziative intendano adottare per rendere possibile a Sara Spagnolo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e per garantirle il diritto allo studio.
(4-31316)
I servizi sociali del Comune di Stilo che, da tempo, seguono la situazione della famiglia Spagnolo, e più volte si sono attivati in suo favore con sussidi economici, hanno recentemente ottenuto, da parte del Sindaco di Soverato (cittadina sede dell'Istituto scolastico che Sara desidera frequentare), la più totale disponibilità a reperire al più presto un alloggio popolare per sopperire ai problemi della suddetta famiglia. Dal canto suo, l'Amministrazione comunale di Stilo concorrerà ad eventuali spese di primo insediamento, in quanto la famiglia Spagnolo si trasferirà in toto nel Comune di Soverato onde permettere a Sara la prosecuzione degli studi superiori.
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.
nell'edizione di sabato 29 luglio il quotidiano romano Il Tempo ha pubblicato la lettera di un cittadino che annunciava per il 18 gennaio 2001 il suo suicidio;
nell'edizione di domenica 30 lo stesso quotidiano riportava l'intervista in cui il latore della lettera spiegava le motivazioni che lo avrebbero indotto al suicidio: un figlio portatore di handicap, una figlia disoccupata, uno sfratto esecutivo nel gennaio 2001 il tutto legato alla ricerca disperata di una casa -:
quali iniziative intenda intraprendere, anche di concerto con le autonomie locali competenti e nel rispetto della normativa vigente, affinché sia risolta questa triste vicenda che vede coinvolta un'intera famiglia.
(4-31235)
Il Comune di Roma ha informato questo Dipartimento che non sussistono, al momento, bandi di concorso per accedere ad alloggi ERP, ma stante la situazione di estrema urgenza evidenziata nella nota di richiesta, l'Amministrazione comunale provvede all'erogazione del servizio di assistenza alloggiativa per il tramite dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), esistente presso la Circoscrizione di appartenenza.
Da elementi assunti presso il Servizio sociale della VII Circoscrizione (alla quale appartiene il sig. Nuccetelli), si evince che il Servizio stesso ha indirizzato la persona in argomento a rivolgersi all'URP per presentare domanda, onde usufruire del contributo agli affitti, previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, chiarendo che, autonomamente, il Nuccetelli avrebbe dovuto reperire un'abitazione con un nuovo contratto di affitto.
Precedentemente, sempre il Servizio sociale aveva valutato la possibilità di un contributo economico transitorio, previsto dalla deliberazione comunale n. 163/98, ma il reddito familiare complessivo era superiore al tetto massimo previsto (\P. 21.000.000 annui netti) dalla citata delibera.
Attualmente, e in attesa del reperimento di un alloggio, di cui alla citata legge n. 431/98, ciò che il Servizio sociale può offrire per migliorare la situazione, oltre al sostegno al nucleo in questa difficile fase, è l'inserimento del figlio Alessandro (riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e che dal 1999 percepisce l'assegno di invalidità) in un progetto di assistenza domiciliare.
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.
la convenzione stipulata tra il ministero delle finanze e il ministero per le politiche agricole e forestali e la società Sara Bet srl, concernente le modalità di svolgimento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse Tris e di quelle alla stessa assimilabili, ratificata con decreto il 25 agosto 1999, prevede all'articolo 2, comma 2, che: «Sarà cura del gestore indicare, almeno trenta giorni prima del momento stabilito per l'inizio dell'attività oggetto delle concessioni, il numero e l'ubicazione dei punti di raccolta»;
poiché l'inizio dell'attività oggetto della concessione decorrerà dal primo gennaio 2000, il termine di cui al predetto articolo deve ritenersi scaduto il 30 novembre 1999;
qualunque variazione del numero e della ubicazione dei punti vendita e della struttura organizzativa dei punti di supporto,
nei mesi scorsi ha generato grande incertezza e riprovazione il fatto che, a fronte di un capitolato di gara dettagliato ed esigente, abbia vinto la gara della Tris la società denominata Sara Bet, costituita pochi giorni prima, priva di know how e referenze, priva persino di un solo punto vendita, e dunque di una rete di ricevitorie, di terminali, eccetera, con sede presso un ufficio notarile, e manifestamente non attrezzata allo svolgimento del servizio affidatole dallo Stato. Tale scenario rendeva di decisiva importanza l'appuntamento del 30 novembre, in cui tali incertezze e riprovazioni avrebbero dovuto essere fugate o rese evidenti;
nei giorni scorsi è stato dato ampio risalto alla costituzione di una società, da parte di Snai Spa e Lottomatica, per la fornitura di punti vendita e servizi relativi alle scommesse sulle corse Tris e al completamento della rete dei 18 mila punti vendita previsti dal bando di gara;
se sia stato già verificato dettagliatamente dalle autorità interpellate il completamento della rete di ricevitorie da parte della società Sara Bet;
se tale rete risponda ai requisiti previsti dal bando di gara;
chi abbia proceduto alla verifica del numero e dell'ubicazione dei punti di raccolta;
se corrisponda al vero la notizia secondo la quale la società Sogei possa condurre tale verifica nonostante l'evidente conflitto di interessi in corso, atteso che Sogei rappresenta una quota del capitale della società Lottomatica e che quest'ultima partecipi con Snai Spa alla costituzione di una società al servizio del gestore della Tris.
(4-30767)
Come è noto, la concessione per la fornitura dei «servizi relativi alla raccolta della scommessa TRIS e di quelle alla stessa assimilabile» è stata assegnata (con decreto ministeriale dell'11 agosto 1999) alla società SARA BET S.r.l. stante l'esito di una gara europea, mediante pubblico incanto, bandita dall'Amministrazione finanziaria di concerto con il Ministero per le politiche agricole e svoltasi nel rispetto della normativa nazionale ed europea, con particolare riferimento ai principi espressi nell'articolo 2 del Regolamento per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli (decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169).
In merito alla gestione della scommessa TRIS, il competente Dipartimento delle Entrate ha specificato che, relativamente alla sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla gara europea, la SARA BET S.r.l. ha fornito le informazioni richieste dal bando e dalla convenzione circa il personale ed i mezzi attraverso i quali essa intende svolgere i servizi in concessione ed ha esibito all'amministrazione finanziaria, nei termini previsti dalla convenzione, l'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse all'attribuizione dell'autorizzazione all'accettazione della scommessa TRIS.
Il sistema tecnico di accettazione delle scommesse, di cui il gestore ha garantito la disponibilità, è, per il predetto Dipartimento, coerente con le specifiche tecniche del bando, in base alle quali (articolo 4 della convenzione) il sistema di acquisizione del gioco viene improntato a criteri di informatizzazione e la partecipazione al gioco deve essere organizzata con un sistema telematico in tempo reale. Più specificatamente la società SARA BET S.r.l. per l'espletamento del suo servizio si avvale del sistema automatizzato della Lottomatica S.p.a.. Il bando, cioè, non ha ad oggetto la
Allo scopo di verificare la congruità e l'efficienza della rete di raccolta delle giocate della scommessa in esame, il Dipartimento delle Entrate ha chiesto alla SARA BET S.r.l. (con nota del 1o febbraio 2000) una circostanziata relazione sullo stato di attuazione della convenzione accessoria alla concessione ed in particolare l'esibizione di almeno 17.100 contratti di autorizzazione all'accettazione delle scommesse (18.000 punti di raccolta promessi in sede di convenzione con una tolleranza del 5 per cento), nonché ragguagli in merito alla natura dei rapporti (diretti o indiretti) intrattenuti con i raccoglitori del gioco.
In relazione a quanto richiesto, la SARA BET S.r.l. (nota del 24 febbraio 2000) ha comunicato di aver sottoscritto, direttamente con i raccoglitori 15.382 contratti di autorizzazione all'accettazione delle scommesse, cui corrispondono circa 19.000 postazioni collegate in tempo reale al sistema centrale di elaborazione dati, ubicato in Roma.
A fronte dei ragguagli forniti dalla società concessionaria, il Dipartimento delle Entrate, dopo aver precisato che per punti di raccolta delle scommesse previsti dalla convenzione devono intendersi gli esercizi in cui si possono accettare scommesse, (in data 22 marzo 2000) ha diffidato, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, la concessionaria SARA BET S.r.l. a presentare le proprie giustificazioni circa il mancato adempimento delle prescrizioni convenzionali, ovvero a rimuovere entro un congruo termine (15 giorni dalla ricezione della diffida) i fatti contestati, riservandosi di assumere le opportune determinazioni in merito alla possibilità di revoca della concessione.
A tal proposito, (con comunicazione del 6 aprile 2000), la società concessionaria ha contestato l'assimilazione punto di raccolta-locale di accettazione ed ha dichiarato di aver puntualmente adempiuto le prescrizioni convenzionali, avendo assicurato la disponibilità di 19.000 terminali abilitati all'emissione delle ricevute delle scommesse. Contestualmente ha imputato la mancata attivazione dei 17.100 punti di raccolta convenuti alla diminuzione dell'aggio dei ricevitori ed alla saturazione del mercato dei raccoglitori, oltre che alle azioni di dissuasione alla stipula di nuovi contratti da parte dei concorrenti.
In considerazione delle motivazioni addotte dalla SARA BET S.r.l. circa il rispetto delle prescrizioni contrattuali, sono state disposte appropriate indagini, effettuate da organi periferici, dalle quali è emerso che, a tutt'oggi, la SARA BET S.r.l. ha attivato 15.722 punti di raccolta per la scommessa.
Da ultimo, a seguito del parere reso in proposito dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo, il competente Dipartimento delle Entrate ha diffidato, con comunicazione del 12 settembre 2000, la società SARA BET S.r.l. a realizzare, entro il termine perentorio di 6 mesi, i 18.000 punti di raccolta per le scommesse a titolo di adempimento di quanto previsto dalla Convenzione, avvertendo la medesima società che in caso di inosservanza, si procederà alla revoca della concessione.
Infine, per quanto concerne i soggetti incaricati di effettuare il controllo del numero e della ubicazione dei 18.000 punti vendita, i chiarimenti del caso, come sopra evidenziato, sono stati chiesti direttamente alla SARA BET S.r.l. dal competente Dipartimento delle entrate, ferma restando la facoltà di ulteriori controlli più approfonditi da parte della stessa amministrazione.
Pertanto, nessun incarico in tal senso è stato attribuito alla società Sogei.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.
negli anni scorsi è stata effettuata una sperimentazione con il farmaco I.G.F1 (somatomedina) per verificare l'efficacia di questa sostanza sulla sclerosi laterale
se risponde a verità che i dati della sperimentazione non sono stati ancora pubblicati;
quali sono i motivi che hanno determinato tale incomprensibile ritardo;
se è vero che l'Italia ha l'opzione di trattare n. 15 pazienti con l'I.G.F1 per «uso compassionevole»;
per quali motivi la data di avvio di questo trattamento, di competenza del Ministro della Sanità, non sia stata ancora fissata.
(4-31829)
Essa colpisce i motoneuroni periferici, ovvero quelli che innervano la muscolatura volontaria, e quelli centrali, che dalla corteccia cerebrale motoria controllano ed inducono l'attivazione funzionale dei precedenti.
Il quadro clinico risultante consiste in una progressiva riduzione della forza e del volume dei muscoli, con associati segni piramidali.
L'incidenza della SLA è dello «0,40 1,76/100.000 abitanti/anno» con un rapporto M:F di 2:1.
Il 90% dei casi insorge fra i 30 ed i 70 anni.
La malattia è generalmente sporadica, sebbene nel 5-10% dei casi essa sia ereditaria, più spesso a trasmissione autosomatica dominante.
Al momento l'eziologia è sconosciuta, sebbene non pochi lavori sperimentali riguardanti la SLA abbiano dimostrato alterazioni biologiche selettive.
Benché la malattia sia stata tradizionalmente considerata incurabile, negli ultimi anni, sulla scorta dei recenti progressi della neurologia nel campo del danno neuronale (morte cellulare programmata, ruolo dei fattori trofici, neuroprotezione, effetti degli inibitori delle proteasi, meccanismi autoimmuni), sono state avviate numerose sperimentazioni cliniche.
L'obiettivo è quello di testare l'efficacia di trattamenti in grado di interferire sui meccanismi patogenetici, quindi potenzialmente in grado, se non di cambiarne l'esito, di rallentare il decorso della malattia.
Tra le altre molecole in sperimentazione, notevoli speranze si sono appuntate sull'Insulin-like growth factor-I (IGF-1), uno dei fattori trofici più concentrati nel sangue, dotato di effetti su molteplici organi e tessuti.
La sua utilizzazione in recenti studi clinici controllati sembra giustificata dalle seguenti osservazioni:
1. nei malati di SLA è stata osservata una diminuzione dei livelli circolanti di IGF-1, correlata con un aumento dei livelli di IGF-binding proteins (proteine che legano IGF) che, pertanto, potrebbero sequestrare il fattore biologicamente attivo;
2. negli ultimi anni sono state dimostrate le sue potenzialità nel mantenimento del trofismo e nella prevenzione della morte delle cellule del tessuto nervoso in esperimenti in «vitro». Questo effetto neuroprotettivo si esplica su diverse popolazioni neuronali e gliali. Pertanto, la molecola potrebbe essere efficace in varie patologie abiotrofiche;
3. il trattamento di patologie dei neuroni del sistema nervoso periferico appare particolarmente promettente, visto che l'IGF-1 manifesta efficacia nel trattamento delle neuropatie periferiche sperimentali, da vincristina, cisplatino e taxolo;
4. un aumento selettivo dei livelli di legame dell'IGF-1 e dell'IGF-II è stato osservato in preparati autoptici in alcune aree della sostanza grigia di midollo spinale in pazienti portatori di SLA.
Il primo è uno studio multicentrico su 266 malati condotto in Nord-America.
Questo studio ha dimostrato un rallentamento del 26% nella progressione dei sintomi di malattia, accompagnato da una
Il secondo è uno studio multicentrico Europeo su 183 malati (cui ha partecipato un gruppo italiano dell'Ospedale Maggiore di Milano).
In questo studio non è stato rilevato un miglioramento clinico dei malati trattati con IGF-1 rispetto a quelli trattati con placebo.
Le ragioni alla base dei diversi risultati ottenuti non sono tutt'ora chiare.
Gli autori del secondo lavoro affermano che è in corso un'analisi combinata dei dati dei due studi che, quando diverrà disponibile, potrà dare indicazioni utili sulle modalità da adottare in studi futuri.
Infine, va rilevato che in ambedue gli studi la molecola appariva ben tollerata e priva di effetti avversi di rilievo.
Le pubblicazioni dei dati inerenti tali sperimentazioni sono avvenute, rispettivamente, nel 1997 e nel 1998.
Come sempre in tali casi, la pubblicazione dipende esclusivamente dallo sperimentatore e/o dallo «sponsor» della sperimentazione compiuta.
Inoltre, si precisa che la rigorosa ed articolata disciplina normativa attualmente in vigore in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali non contempla alcun genere di «opzione» ai fini del trattamento terapeutico con medicinali in sperimentazione, né è di competenza del Ministero della Sanità promuovere il trattamento terapeutico con farmaci non in commercio, ritenuti indispensabili dal medico.
Infatti, la facoltà dell'eventuale trattamento terapeutico di pazienti con la molecola IGF-1 è di esclusiva pertinenza del medico prescrittore, che si assume la responsabilità del trattamento che intende instaurare e richiede il prodotto all'azienda farmaceutica.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.
alcuni giornali hanno pubblicato un dettagliato e drammatico appello dei detenuti italiani nelle carceri di Cuba secondo cui:
a) le condizioni di vita nelle carceri cubane sarebbero inumane (la descrizione sarebbe impressionante);
b) le garanzie processuali quasi inesistenti;
c) l'assistenza sanitaria, il vitto, l'igiene, del tutto inadeguati;
d) l'assistenza prestata dall'ambasciata italiana molto carente -:
se il Governo non ritenga di accertare l'autenticità del documento ed il fondamento delle drammatiche accuse contenute nello stesso facendo sì che la ratifica e l'applicazione del Trattato fra l'Italia e Cuba del 9 giugno 1998 consenta per i detenuti italiani a Cuba un trattamento umano in qualche modo commisurato, ad esempio, a quello riservato in Italia a Silvia Baraldini.
(4-25298)
Va premesso che il trasferimento in Italia dei detenuti può essere attuato soltanto in presenza di uno specifico accordo tra Stati, secondo quanto previsto dall'articolo 731 del Codice di procedura penale italiano e che anche il trasferimento di Silvia Baraldini, evocato dall'interrogante, ha avuto corso sulla base della Convenzione internazionale di Strasburgo del 1983, sul trasferimento delle persone condannate, cui aderiscono sia l'Italia che gli Stati Uniti.
Ciò posto si fa presente che la legge 18 luglio 2000, n. 207 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27.7.2000) ha ratificato l'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Cuba, con lo scambio di note integrative fatto a L'Avana il 9 giugno 1998.
Con l'entrata in vigore di tale legge è quindi venuta meno la prima condizione che impediva il trasferimento in Italia di cittadini detenuti a Cuba.
Peraltro, nelle more dell'entrata in vigore del citato accordo, i detenuti italiani a Cuba (18 alla data del 10 aprile 2000), sono stati costantemente assistiti dall'Ambasciata Italiana all'Avana, che, nonostante la carenza di organico, si è prodigata attraverso visite consolari, incontri con le competenti autorità locali e continui contatti con i familiari, per rendere meno gravose le condizioni di detenzione dei nostri connazionali.
Inoltre, anche a seguito delle pressioni esercitate a livello diplomatico presso il Vice Ministro degli Esteri cubano, e dei reiterati interventi dell'Ambasciatore a L'Avana presso i propri alti interlocutori locali, si è potuto ottenere un miglioramento delle condizioni carcerarie dei detenuti italiani - sempre caratterizzate da notevole durezza - miglioramento del quale hanno dato atto anche i familiari degli stessi detenuti.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
la cosiddetta Kfor presente in Kosovo ha già ampiamente dimostrato, in questi mesi, di non essere in grado di garantire l'ordine pubblico, consentendo il genocidio dei serbi e dei rom ad opera dei terroristi dell'Uck, il cui disarmo ha costituito una plateale sceneggiata cui nessuno ha mai creduto, tanto cospicui sono gli arsenali rimasti nelle mani (ed usati) dai separatisti;
la Kfor svolge la propria missione in un clima assolutamente fallimentare e dunque senza neppure eccessiva convinzione;
da ultimo i giornali internazionali hanno dato notizia della scomparsa di una quarantina di ragazzi e ragazze che sarebbero finite sotto il controllo della mafia nord-albanese che, a sua volta, li avrebbe avviati sulle «piazze» europee alla prostituzione;
secondo l'agenzia britannica «Reuter», fra l'altro, Italia e Germania sarebbero i Paesi destinatari di questo vergognoso mercato di carne umana -:
se le notizie diffuse dalla stampa internazionale a proposito della sparizione di molti giovani poi avviati alla prostituzione nei paesi europei risultino fondate e se le truppe italiane siano attrezzate per la prevenzione e la repressione di questo tipo particolare di reato, atteso che le autorità legittime di polizia, legate alla Serbia, sono state di fatto estromesse da ogni possibilità operativa di intervento.
(4-31827)
KFOR, Comando NATO all'interno del quale è presente il Reggimento Msu (Multinational Specialized Unit), che dispone di una forza organica di 255 Carabinieri;
UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), missione dell'ONU responsabile dell'amministrazione civile e della ricostruzione in Kosovo, con una consistenza di circa 2300 unità, tra cui anche 38 agenti di Polizia e 7 agenti di Polizia di Frontiera italiani.
Ciò premesso, per quanto concerne il fenomeno dei sequestri di persona in danno di giovani donne - verosimilmente perpetrato da organizzazioni criminali albanesi che poi le avviano alla prostituzione - si rappresenta che dall'agosto 1999 al settembre 2000 in Pristina, Prizren, Lipljan e Podujevo risultano consumati 7 sequestri (di cui 2 tentati).
Nei mesi di gennaio e di febbraio scorsi, nelle località di Prizren e Pristina, sono
Inoltre, l'attività operativa svolta dal citato Reggimento in materia di disarmo dei belligeranti, nel periodo agosto 1999-settembre 2000, ha consentito il sequestro di 276 armi e 29.527 munizioni con il deferimento di 447 persone, 305 delle quali in stato d'arresto.
In conclusione, in base ai dati riportati, si ritiene che le forze di polizia internazionali in generale e quelle italiane in particolare agiscano attivamente per la repressione dei reati indicati, conseguendo risultati apprezzabili nel difficile contesto ambientale in cui operano.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
la città di Mitrovica in questi ultimi giorni è diventata il simbolo del gravissimo fallimento della presenza delle forze della Nato in Kosovo;
il Presidente serbo Milosevic resta imperturbabile al suo posto e l'opposizione sembra aver definitivamente perso smalto e mordente, a dispetto degli aiuti dichiaratamente provenienti dall'Occidente;
il mito di una possibile convivenza multiectnica nella provincia serba del Kosovo si è simbolicamente infranto sul ponte sul fiume Ibar a Mitrovica, vera e propria linea di confine fra due comunità che non intendono convivere;
le forze armate presenti in Kosovo non riescono neppure a sedare i tumulti, mentre le civiche amministrazione sono ormai puramente «virtuali» ed il potere è gestito in modo empirico da tutti, e quindi da nessuno;
il nostro Governo ha deciso di rinforzare il contigente italiano inviando oltre 300 fucilieri del Battaglione San Marco;
si ha la penosa sensazione che la Nato cerchi ormai semplicemente di rinforzare il contigente alleato dal punto di vista numerico per evitare di «perdere la faccia» ma che manchi qualsivoglia strategia per essere subentrata la rassegnazione per una situazione prevedibilissima, ma non prevista -:
in ragione di quali considerazioni, che non siano quelle, superficiali, di far fronte ad una situazione ogni giorno più grave, sia stato deciso il rinforzo del nostro contingente mediante l'invio dei fucilieri del Battaglione San Marco e per sapere se tale sforzo possa essere considerato ragionevolmente decisivo per la soluzione di una crisi che fino a qualche settimana fa sembrava essersi cronicizzata e che, invece, sembra peggiorare giorno dopo giorno.
(4-31828)
Non è infatti pensabile che la semplice presenza delle Forze Internazionali possa risolvere in tempi brevi ogni problema. I processi di recupero di uno spirito di convivenza interetnica e di ricostruzione civile passano inevitabilmente attraverso percorsi e momenti anche molto difficili.
In questo contesto le forze di KFOR assicurano, complessivamente, quell'indispensabile quadro di accettabile sicurezza al cui interno il processo di ripresa, pur tra alti e bassi, sta faticosamente sviluppandosi.
La KFOR ha risposto ai fatti di Mitrovica, rinforzando la propria presenza nell'area con l'invio della riserva strategica di
L'intervento della riserva di teatro a sostegno delle forze francesi stanziali nell'area, il potenziamento a Mitrovica della componente MSU dei nostri Carabinieri e delle forze di polizia di UNMIK hanno consentito di controllare la situazione e gli atti di violenza, evitando evoluzioni pericolosamente negative della situazione.
Pertanto, si può affermare che lo sforzo prodotto nella circostanza sia stato decisivo per la flemmatizzazione delle tensioni.
In tale quadro, l'impegno di KFOR per scongiurare situazioni di crisi nell'area continua e continuerà con determinazione, ma ben si comprende come tale attività sia un compito non facile e di non breve periodo.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
il ministero della sanità abbia acquistato dalla famiglia Angelucci l'ospedale San Raffaele di Roma per un prezzo di circa 100 miliardi superiore a quello pagato pochi mesi fa dalla famiglia Angelucci alla Fondazione Monte Tabor;
il ministero della sanità avrebbe potuto acquistare detto ospedale solo pochi mesi addietro direttamente dalla Fondazione Monte Tabor;
in caso affermativo, quali iniziative intendano assumere per impedire un così evidente e grave spreco di pubblico denaro e se abbiano già inviato una denuncia del fatto alla procura presso il tribunale di Roma e presso la procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento delle responsabilità penali e amministrative.
(4-29502)
Inoltre, in relazione a quanto condiviso dai soggetti partecipanti al tavolo interistituzionale promosso da questo Ministero per la definizione di un piano sanitario per la città di Roma, è stato ritenuto prioritario un cambio di destinazione delle risorse già assegnate all'IFO per il completamento dell'Ospedale S. Andrea, a favore dell'acquisto della struttura denominata S. Raffaele, che presenta un livello strutturale e tecnologico di eccellenza.
Ciò premesso si comunica quanto segue:
Il 13 luglio 2000 il Ministro della sanità, il Presidente della Giunta regionale del Lazio, il commissario straordinario degli IFO, nonchè il Presidente del gruppo TOSINVEST e l'amministratore unico della H. San Raffaele di Roma eur srl hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per l'acquisto del complesso ospedaliero San Raffaele di Roma Mostacciano, in cui il prezzo della struttura viene determinato in lire 315.000.000.000, costo sostenuto dallo Stato e dalla regione Lazio, quest'ultima per una quota di lire 75.000.000.000.
Nel mese di aprile del corrente anno la società pubblica «Risorse per Roma» - R.P.R. S.p.A. ha redatto un «Giudizio estimativo sintetico ai fini dell'incontro tra la domanda e l'offerta» ed ha stimato il valore complessivo della struttura ospedaliera, delle sue pertinenze e dotazioni strumentali in lire 324.471.973.100.
Detta documentazione, nonché quella attestante i costi intercorsi tra il 14 aprile e il 14 luglio 2000 per un valore complessivo di lire 4.847.848.555 (come da specifico impegno di cui alla lettera C) del Protocollo d'intesa, 13 luglio 2000) sono state oggetto di analisi dell'Ufficio tecnico del territorio di Roma - Ministero delle finanze, al fine di esprimere il parere di congruità sulla valutazione del complesso ospedaliero. Al riguardo, esperiti gli opportuni accertamenti sulla scorta della documentazione trasmessa, l'Ufficio tecnico del territorio di Roma in data 11 agosto 2000 ha espresso il
Si ritiene quindi che il valore indicato dall'Ufficio tecnico del territorio di Roma - valore superiore al prezzo pattuito - legittima la stipula da parte degli IFO del contratto definitivo di compravendita e il pagamento del corrispettivo indicato nel contratto preliminare.
Si soggiunge, infine, che il Ministero della Giustizia, con lettera del 5 giugno c.a., ha comunicato che presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma non risultano costituiti procedimenti penali relativi ai fatti esposti nell'interrogazione in questione.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.
nel 1993-1994 il carabiniere Claudio Despini, attualmente in forza alla compagnia motorizzata del VI Btg. Toscana, venne estromesso dal I corso allievi marescialli tenuto nella scuola di Velletri perché ritenuto dai medici dell'arma soggetto psico-labile, diagnosi peraltro non ritrattata neanche quando immediatamente dopo al Despini venne in verità riscontrata una avanzata e pericolosa forma di ernia ombelicale operata con urgenza;
contro l'esclusione dal corso e dall'ingiustificato immediato trasferimento in Calabria il Despini propose ricorso al Tar Lazio, il quale emetteva ordinanza di sospensiva del trasferimento e di riammissione dello stesso al II anno di corso sottufficiali, atteso che il Despini aveva quasi concluso il I anno di corso senza demerito;
contrariamente a quanto disposto dall'ordinanza del Tar Lazio, il Despini veniva obbligato a ripetere il I anno di corso, nel quale peraltro veniva di nuovo fatto oggetto senza giustificazioni di continue verifiche mediche della sua sfera psichica per essere poi di nuovo escluso dal corso e bocciato nonostante avesse riportato la sufficienza in quasi tutte le materie didattiche e superati i tirocini prescritti; immediatamente dopo trasferito presso il VI Btg. Toscana con il grado di carabiniere scelto, ma con compiti funzionali che lo relegavano a mansioni addirittura inferiori a quelle dei giovani carabinieri ausiliari;
nel 1996 e nel 1997 il Despini è rimasto vittima di due incidenti d'auto, di cui il secondo in servizio, che l'hanno tenuto assente dal corpo per circa 100 giorni per gravi danni riportati alla spina dorsale; ciò nonostante il Despini non è stato posto in forza assente e trasferito ad altro comando come prescriverebbe il regolamento in questo casi;
nel 1998, con il ritorno al VI Btg. Toscana in Firenze, il Despini era sempre clinicamente «sorvegliato speciale» nel non troppo nascosto tentativo di etichettarlo ancora come soggetto psico-labile nonostante che le visite mediche di II istanza che gli erano state effettuate durante il corso sottufficiali avessero confermato che lo stato di sofferenza più volte lamentato in quelle circostanze fosse ascritto solo alla conclamata e poi operata ernia ombelicale;
nel tentativo di uscire da quella situazione il Despini chiedeva più volte di essere trasferito ad altra sede più vicina alla propria famiglia producendo attendibili certificazioni sul precario stato di salute degli anziani genitori, richieste regolarmente respinte anche dopo esplicite ordinanze contrarie emesse nello specifico dal Tar Lazio;
di questo caso a dir poco discutibile ne ha fatto oggetto di dettagliato rapporto al comandante generale dell'arma nel marzo scorso anche l'associazione d'arma Unarma -:
se non ritenga opportuno far accertare la sussistenza dei fatti su riportati che
(4-29733)
Avverso tale decisione il militare ha proposto ricorso al Tar-Lazio che ha accolto l'istanza di sospensiva. Di conseguenza, il Despini è stato riammesso, con riserva, alla frequenza del 47o Corso, previo superamento dell'esame di «Diritto e tecnica della circolazione stradale», materia in cui, in precedenza, era stato «rimandato» alla sessione di recupero.
Contro tale riammissione vincolata il militare ha presentato un ulteriore ricorso al Tar che lo ha rigettato. Il Despini ha quindi impugnato la relativa ordinanza di fronte al Consiglio di Stato.
Successivamente, senza attendere il pronunciamento del massimo organo di giustizia amministrativa, l'interessato ha presentato una domanda di rinuncia al Corso chiedendo di essere confermato al 6o Battaglione «Toscana». Di conseguenza, il militare è stato trasferito al reparto richiesto, con l'incarico di conducente di automezzi, ove svolge le mansioni proprie del grado rivestito ed in taluni casi anche le funzioni di capo servizio.
Per quanto attiene, invece, al transito nella «forza assente» si evidenzia che il Despini non è stato mai collocato in tale posizione, in quanto le licenze di convalescenza fruite non sono mai state di durata superiore a 90 giorni, condizione, questa, prevista dalla vigente normativa.
In merito alle affermazioni che il Despini sia stato considerato clinicamente «un sorvegliato speciale», esse non trovano alcun riscontro oggettivo nella realtà in quanto il militare è stato ritenuto «idoneo al servizio militare incondizionato» alla luce del giudizio espresso dalle competenti Autorità sanitarie militari nel 1995.
Circa le domande di trasferimento del militare, in data 15.5.1998 il Comando Generale dell'Arma ha respinto una domanda in tal senso, per una sede nel Lazio o in Umbria, poiché il militare non aveva compiuto quattro anni di permanenza presso il Comando di Corpo, così come previsto dalla normativa in materia (circolare n. 40501-1/298-/pers datata 10.9.1997).
Avverso tale decisione il Despini ha presentato nuovamente ricorso al TAR Lazio che ha accolto l'istanza di sospensiva «ai soli fini del riesame».
Il Comando Generale, in ottemperanza della predetta decisione del Tribunale amministrativo, ha riesaminato la domanda di trasferimento constatando, ancora una volta, l'impossibilità di accoglierla per mancanza dei requisiti previsti. Pertanto, onde evitare situazioni non eque nei confronti di altro personale le cui domande di trasferimento erano state respinte per mancanza dello stesso requisito, il citato Comando ha emanato un ulteriore provvedimento di diniego.
Da quanto illustrato non emergono comportamenti illegittimi a carico di alcun rappresentante dell'Arma che, nella fattispecie, ha agito nel pieno rispetto delle norme e con la massima trasparenza.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
si è verificato l'ennesimo tentativo di sequestro ai danni di un peschereccio di Marzara del Vallo, ad opera di una motovedetta tunisina, nonostante il peschereccio si trovasse in acque internazionali e fuori delle acque territoriali tunisine;
l'apprezzabile intervento della marina militare italiana, che ha sparato alcuni colpi di arma leggera, è fortunatamente servito a sventare il sequestro;
questo è solamente l'ultimo episodio di una lunga serie iniziata nel 1980, quando a causa dei colpi esplosi da una motovedetta tunisina morì Salvatore Furuno, componente dell'equipaggio del motopesca «Gima»;
in questo periodo si sta lavorando all'accordo di cooperazione tra Italia e Tunisia, con la creazione di società miste nel settore della pesca -:
quali iniziative il Governo intenda adottare affinché si verifichino i termini di cooperazione tra Italia e Tunisia nel settore della pesca;
quali iniziative e quali interventi si vorranno intraprendere per tutelare i pescherecci italiani in acque internazionali.
(4-26761)
Come noto, l'Italia considera quello spazio marino alla stregua di acque internazionali e perciò libere. Per favorirne il ripopolamento ittico e per mantenere rapporti di buon vicinato e di cooperazione nel settore della pesca con i Paesi vicini, vi ha da tempo istituito il divieto di pesca, che si applica solo ai motopescherecci nazionali. Le attività di controllo sono affidate alla Marina Militare. La Tunisia considera, invece, tale area come propria «zona riservata di pesca» e pretende di esercitarvi diritti sovrani di giurisdizione.
Nel recente passato, sono state diramate numerose circolari alle organizzazioni professionali italiane della pesca invitandole a sonsibilizzare gli operatori del settore ad esercitare la pesca in conformità con le norme del diritto del mare che, tra l'altro, esigono il rispetto delle acque territoriali di Paesi terzi. Questo naturalmente al fine di evitare incidenti che si risolvono in danno per gli operatori sotto il profilo del fermo e sequestro dei battelli e conseguente erogazione di pesanti sanzioni pecuniarie.
Nel quadro degli accordi vigenti in materia di cooperazione allo sviluppo, sanciti in occasione della riunione della Grande Commissione Mista nell'agosto del 1998, furono poste le basi per limitare la portata del contenzioso, suddividendo la materia da trattare in vari punti:
definizione di intese tecniche tra le due Marine Militari, in maniera da prevenire incidenti in mare col rischio anche per l'incolumità delle persone;
avvio di consultazioni a livello di giuristi ed esperti per pervenire alla definizione condivisa dello status giuridico della zona di mare in questione;
promozione e collaborazione tra armatori italiani e tunisini, con lo scopo di favorire la costituzione di società miste e assicurare per tale via lo sfruttamento congiunto delle risorse ittiche.
Le iniziative volte al sostegno alle PMI tunisine e alla creazione di società miste si inseriscono nel quadro di una lunga e consolidata esperienza di interventi della cooperazione italo-tunisina in questo campo, con vari progetti finalizzati alla creazione di lavoro ed alla concessione di linee di credito e microcredito. Tali linee di credito prevedono il finanziamento di progetti produttivi promossi da piccole e medie imprese tunisine e società miste italo-tunisine rispondenti agli obiettivi di sviluppo del paese (creazione di posti di lavoro, trasferimento di
Sono state avviate infatti, in numerosi settori, forme di collaborazione che si articolano nel modo seguente:
realizzazione di studi congiunti sulle risorse alieutiche, sulla tecnologia della pesca, trasformazione e conservazione, acquacoltura, pescambiente, formazione professionale;
ipotesi di realizzazione di una cartografia comune delle acque internazionali fra i due Paesi;
ipotesi di scambio di informazioni tra le unità locali di sorveglianza dei due Paesi da discutere tuttavia, in occasione di incontri bilaterali tra le due parti.
I risultati raggiunti potranno consolidarsi e accrescersi. Si tratta di un percorso di «interessi condivisi» tra i due Paesi, in un'area storicamente fonte di attriti e di incomprensioni, e di un processo di intesa e collaborazione fra gli operatori delle due sponde del Canale di Sicilia, che si avvale del sostegno convinto e partecipe del Governo italiano e di quello tunisino.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.
in data 3 novembre 1999 i sottoscrittori della presente interrogazione ne avevano presentata un'altra per segnalare un ennesimo tentativo di sequestro ai danni di un peschereccio di Mazara del Vallo, ad opera di una motovedetta tunisina in acque internazionali e per chiedere che siano fatti rispettare i termini della cooperazione tra Italia e Tunisia, nonché che siano adottate misure che tutelino i pescherecci italiani in acque internazionali;
tuttavia, negli ultimi giorni, nonostante i programmi di cooperazione e la nascita di cooperative italo-tunisine di pescatori, le motovedette tunisine hanno continuato ad imperversare nelle acque internazionali e, servendosi di armi, continuano a compiere atti di pirateria ai danni dei pescatori italiani, che, impotenti, assistono ai sequestri dei loro pescherecci, rischiando le loro stesse vite -:
se i Ministri interrogati intendano intervenire in via urgente sulle autorità tunisine allo scopo di porre fine a tali atti di «pirateria» e se il Governo non reputi opportuna la revisione degli accordi posti alla base della cooperazione italo-tunisina.
(4-27989)
Come noto, l'Italia considera quello spazio marino alla stregua di acque internazionali e perciò libere. Per favorirne il ripopolamento ittico e per mantenere rapporti di buon vicinato e di cooperazione nel settore della pesca con i Paesi vicini, vi ha da tempo istituito il divieto di pesca, che si applica solo ai motopescherecci nazionali. Le attività di controllo sono affidate alla Marina Militare. La Tunisia considera, invece, tale area come propria «zona riservata di pesca» e pretende di esercitarvi diritti sovrani di giurisdizione. L'Italia ha costantemente contestato la legittimità della posizione tunisina, con particolare riferimento ai fermi e ai sequestri posti in essere nei confronti di motopescherecci italiani specialmente quando attuati con l'uso della forza.
Nella maggioranza dei casi analizzati, il punto nave indicato dal battello da pesca diverge da quello dichiarato dall'unità di controllo straniera per la quale il battello è in acque territoriali intento in operazioni di pesca illegale.
Ciò rende chiaramente problematico l'accertamento della verità anche in sede giudiziaria tenuto conto che le Autorità giudicanti sono generalmente inclini ad accogliere come veritiere le dichiarazioni dell'unità di controllo, nonostante l'impiego di tutti i mezzi, giudici e diplomatici, utilizzati dalle nostre Autorità diplomatiche a sostegno del buon diritto dei nostri pescatori.
In queste condizioni è evidente che le azioni di tutela, peraltro fortemente attuate sul piano diplomatico, spesso non hanno successo tranne che nei pochi casi in cui la presenza in zona dell'unità italiana in vigilanza pesca sia in condizioni di contestare alle Autorità straniere l'illegittimità del loro comportamento, sottraendo ad un sicuro sequestro il battello italiano.
La certezza del diritto risiede quindi nell'accertamento comune, concordato, della posizione del battello, sia da parte della Tunisia che da parte delle nostre unità di vigilanza, accertamento che potrebbe essere facilmente effettuato utilizzando la tecnologia satellitare (blue box).
Nel corso della terza sessione della Commissione mista, tenutasi a Roma nell'agosto del 1998, sono state poste le basi per ridurre la portata del contenzioso. Le due Parti hanno concordato di suddividere la trattazione delle relative problematiche in tre punti:
definizione di intese tecniche tra le rispettive Marine per impedire il ripetersi degli incidenti in mare;
avvio di consultazioni a livello di giuristi ed esperti con l'obiettivo di pervenire alla definizione dello «status» giuridico delle acque del Canale di Sicilia con particolare riferimento all'area del «Mammellone»;
promozione di iniziative di collaborazione tra gli armatori dei due Paesi, principalmente nella forma delle società miste e delle associazioni temporanee d'impresa, per assicurare l'utilizzazione congiunta delle risorse ittiche.
Per contro, un'eventuale interruzione del dialogo, già da tempo iniziato, con la Tunisia e la riconsiderazione dei termini delle intese raggiunte, che hanno prodotto risultati concreti sul piano della cooperazione bilaterale, determinerebbe l'irrigidimento della posizione tunisina con conseguenze ancora più negative e penalizzanti per i pescatori italiani.
Il processo negoziale andrebbe invece rafforzato al fine di creare un clima di maggior fiducia e confidenza reciproca, sia sul piano bilaterale che nel quadro più esteso della cooperazione «Nord-Sud» auspicata dalla Conferenza di Barcellona.
Solo con il proseguimento e l'intensificazione del processo negoziale in corso sarà possibile pervenire alla messa a punto di un protocollo d'intesa concernente la gestione
I risultati raggiunti potranno consolidarsi e accrescersi. È necessario per questo il costante impegno dei due Governi per assicurare il funzionamento delle intese sottoscritte e la convinta adesione degli operatori per garantire lo sviluppo delle società miste.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.
stando a recenti notizie di stampa (vedi Il Mattino - edizione di Caserta - del 1 marzo 2000), durante una udienza celebrata innanzi al tribunale di Nola nel processo relativo allo scandalo Tav, tale Carlo De Donno, ufficiale del Ros, avrebbe dichiarato che non aveva potuto investigare sul conto di Ferdinando Imposimato, all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, in riferimento alle informazioni fornite da certo Goglia in merito alla spartizione degli appalti;
il predetto De Donno avrebbe, altresì, precisato che il verbale contenente i riferimenti del Goglia sarebbe stato inviato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli alle diverse procure competenti per territorio, ancorché nello stesso vi fossero spunti assai interessanti per le indagini in corso e certamente meritevoli di adeguato approfondimento;
anche in altre occasioni la stampa ha riferito del coinvolgimento di alcuni parlamentari nei fatti in questione, ma sinora nessuna concreta iniziativa risulta assunta dalla magistratura nonostante il tempo trascorso;
i fatti, invece, appaiono assai gravi ed esigono una sollecita chiarificazione -:
se quanto sopra sia venuto a conoscenza del Governo;
quale sia lo stato delle indagini inerenti le dichiarazioni del Goglia soprattutto per la parte attinente l'anzidetto senatore;
se non sia il caso di avviare una approfondita indagine ispettiva allo scopo di conoscere le ragioni del prolungato silenzio dell'autorità giudiziaria sulla non edificante vicenda ai fini della eventuale adozione di provvedimenti disciplinari a carico del magistrati responsabili.
(4-28791)
Atteso quanto sopra, non risulta, comunque possibile alcuna valutazione in sede amministrativa, su condotte di magistrati - allo stato neppure note - eventualmente apprezzabili sul piano disciplinare.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
proprio per garantire la continuità terapeutica la legge delega 146/94 (articolo 25 comma e) e conseguenti provvedimenti legislativi, prevede che i medicinali omeopatici prodotti in Italia o importati da Stati membri dell'Unione europea e presenti nel mercato italiano al 6 giugno 1995, sono stati automaticamente e con la medesima presentazione autorizzati;
in forza della legge n. 362 del 1999 tale autorizzazione scadrà il 31 dicembre 2001 -:
se sia vero che il ministero della sanità ha fatto sospendere la produzione di alcuni farmaci omeopatici provocando per numerosi pazienti l'impossibilità di proseguire le cure in corso, con conseguenze negative sul piano sociale in riferimento alla tutela della salute pubblica e facendo trovare i cittadini italiani ad essere discriminati rispetto ai cittadini di molti altri Stati membri dell'Unione europea in cui tali medicinali sono normalmente registrati e/o autorizzati da decenni;
se ciò corrisponda al vero con quali modalità si è giunti a prendere tale provvedimento e quali urgenti iniziative intenda intraprendere per garantire il proseguimento della cura ai pazienti abituati all'uso di tali medicinali.
(4-29983)
Tale direttiva amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e, inoltre, fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici.
La direttiva 92/73/CEE, all'articolo 7, paragrafo 1, stabilisce le condizioni che i medicinali omeopatici soggetti a procedura semplificata di registrazione debbono soddisfare, escludendo le preparazioni iniettabili e le basse diluizioni.
È opportuno precisare che il Ministero della Sanità non ha ritirato dal commercio nessun medicinale omeopatico tra quelli che possono essere mantenuti in commercio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 185/95 e successive modificazioni e integrazioni.
Solamente in singoli, specifici casi, per i quali l'officina di produzione non assicurava il rispetto delle norme di buona fabbricazione, è stato necessario disporre il sequestro cautelativo di alcuni lotti di medicinali omeopatici, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.
nei giorni scorsi Ciriaco D'Atria, cittadino italiano detenuto nelle carceri di Cuba per essere stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione per una lieve infrazione doganale (non aveva denunciato all'aeroporto de L'Avana qualche decina di sigari), è finalmente rientrato in Italia;
al suo arrivo, D'Atria ha denunciato a tutta la stampa le atroci condizioni delle carceri di Cuba ed il fatto che circa 30 nostri connazionali sono ivi detenuti e non riescono ad ottenere dal nostro Governo la benché minima assistenza;
diversa sorte è toccata a Silvia Baraldini per la quale il Governo, oltre a sborsare centinaia di milioni per spese di viaggio e pagamenti vari, ha profuso tutto il suo impegno e speso tutta la sua autorità per ottenerne il rimpatrio -:
se siano a conoscenza delle circostanze riferite dal D'Atria;
se siano informati circa il numero dei cittadini italiani detenuti nelle carceri di Cuba;
se in favore degli stessi sia stata assicurata, per qualità e quantità, l'assistenza di cui ha goduto la Baraldini;
se siano disposti, così come è stato fatto per la Baraldini, a pagare le sanzioni pecuniarie eventualmente richieste dalle autorità cubane per favorire il rientro dei nostri concittadini ivi detenuti;
se vi sia stata, o vi sia, tale disponibilità, quali provvedimenti od iniziative siano stati presi o si prenderanno per disporre il pagamento delle suddette sanzioni.
(4-27595)
Va premesso che il trasferimento in Italia dei detenuti può essere attuato soltanto in presenza di uno specifico accordo tra Stati, secondo quanto previsto dall'articolo 731 del Codice di procedura penale italiano,e che anche il trasferimento di Silvia Baraldini, evocato dall'interrogante, ha avuto corso sulla base della Convenzione internazionale di Strasburgo del 1983, sul trasferimento delle persone condannate, cui aderiscono sia l'Italia che gli Stati Uniti.
Ciò posto, si fa presente che la legge 18 luglio 2000, n. 207 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27.7.2000), ha ratificato l'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Cuba, con lo scambio di note integrative fatto a L'Avana il 9 giugno 1998.
Con l'entrata in vigore di tale legge è quindi venuta meno la prima condizione che impediva il trasferimento in Italia di cittadini detenuti a Cuba.
Peraltro, nelle more dell'entrata in vigore del citato accordo, i detenuti italiani a Cuba (18 alla data del 10 aprile 2000), sono stati costantemente assistiti dall'Ambasciata Italiana all'Avana, che, nonostante la carenza di organico, si è prodigata attraverso visite consolari, incontri con le competenti autorità locali e continui contatti con i familiari, per rendere meno gravose le condizioni di detenzione dei nostri connazionali.
Inoltre, anche a seguito delle pressioni esercitate a livello diplomatico presso il Vice Ministro degli Esteri cubano, e dei reiterati interventi dell'Ambasciatore a L'Avana presso i propri alti interlocutori locali, si è potuto ottenere un miglioramento delle condizioni carcerarie dei detenuti italiani - sempre caratterizzate da notevole durezza - miglioramento del quale hanno dato atto anche i familiari degli stessi detenuti.
Per quanto riguarda, infine, il connazionale Ciriaco D'Atria, condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione per contrabbando, corruzione di pubblico ufficiale e falsificazione di documenti (fu arrestato in aereoporto mentre era in partenza per il Messico, perché in possesso di 220 scatole di sigari cubani), l'Ambasciata italiana ha prestato al detenuto ogni possibile assistenza, anche durante il periodo in cui gli fu concessa la libertà provvisoria in attesa di giudizio.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
il cittadino brasiliano Antonio De Carvalho ha partecipato alla maratona Roma-URBS-mundi per denunciare le disfunzioni del reparto di ortopedia dell'azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini diretta dal commissario straordinario dottor Claudio Clini, dove risulta chiusa da giorni la camera operatoria di ortopedia che deve operare da oltre dieci giorni la moglie ricoverata per frattura del femore;
il signor De Carvalho all'arrivo della maratona, dove si è piazzato trentaduesimo, ha dichiarato: «corro per mia moglie che aspetta da oltre 15 giorni di essere operata per una frattura al femore nella struttura San Camillo Forlanini dove risulta chiusa da tempo la camera operatoria del reparto. Mi auguro con questa mia corsa di avere qualche risposta dal commissario dell'azienda ospedaliera dottor Clini» -:
quali iniziative di propria competenza intenda adottare per porre rimedio alla grave ed ormai insostenibile situazione del San Camillo-Forlanini.
(4-31826)
Attualmente sono interessate da una complessa opera di ristrutturazione che va dall'adeguamento alle norme di sicurezza ed antincendio, alla realizzazione del Dipartimento Emergenza e Accettazione, con relativa elisuperficie, alla riqualificazione di tutti gli edifici di degenza.
In particolare, l'adeguamento alle norme di sicurezza ed antincendio impone, a volte, nonostante i migliori sforzi organizzativi, la necessità di procedere, a rotazione, alla temporanea chiusura delle camere operatorie per consentire lo svolgimento dei lavori stessi.
Ciò può comportare un prolungamento dei tempi di attesa per gli interventi operatori non di urgenza come accaduto nel caso ricordato nella interrogazione in esame, quantunque tale situazione sia legata esclusivamente all'adempimento di precisi obblighi di legge ed alla doverosa ricerca di una migliore funzionalità del complesso ospedaliero.
In ogni caso, il competente Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute della Regione Lazio ha assicurato la propria costante attenzione verso le scelte organizzative imposte dai lavori.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.
se non ritengano di togliere una rilevante quota di imposta sulla benzina;
gli aumenti continui del prezzo della benzina stanno costituendo le fortune dei petrolieri e degli speculatori, ma danneggiano fortemente le famiglie italiane, i piccoli imprenditori, gli artigiani, i piccoli commercianti;
ormai il rilevante aumento della benzina incide notevolmente su tutto ed anche i prezzi dei prodotti alimentari stanno subendo la conseguenza con un indice sempre più in alto;
se non si ritenga quindi di togliere almeno cento lire di imposta al litro di benzina, per eliminare la rincorsa dei prezzi, che ha gettato nello sconforto le famiglie dei pensionati, dei lavoratori, dei piccoli artigiani e commercianti.
(4-28408)
(4-29818)
Al riguardo, occorre premettere che gli effetti dei rincari dei prezzi petroliferi sul costo della vita destano preoccupazioni di carattere economico e sociale, di cui è testimonianza la lunga serie di interventi di natura fiscale che sono stati adottati, già dal precedente governo, a partire dal novembre dello scorso anno.
Infatti, l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383 (convertito dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496) ha disposto per il periodo dal 1o novembre al 31 dicembre 1999, la riduzione delle aliquote delle accise che gravano su determinati oli minerali (benzina, benzina senza piombo, gasolio usato sia come carburante che come combustibile e gas metano per autotrazione e per combustione per usi civili) al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio e, in particolare, l'accisa sulle benzine è stata ridotta da lire 1.119.629 a lire 1.094.629 (per mille litri) per la benzina e da lire 1.049.153 a lire 1.024.153 (per mille litri) per la benzina senza piombo.
Lo stesso articolo, al comma 2, ha previsto inoltre la possibilità di variare, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le ali
Ciò posto, le aliquote di accisa oggetto del citato provvedimento legislativo, in attuazione del menzionato comma 2 dell'articolo 1, sono state ulteriormente ridotte con successivi decreti, contenenti l'indicazione del relativo periodo di vigenza, adottati, come prescritto dalla norma, dal Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
In particolare, con decreto ministeriale del 17 marzo 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2000), l'aliquota di accisa sulla benzina è stata ridotta fino a lire 1.077.962 (per mille litri) e l'aliquota gravante sulla benzina senza piombo è stata ridotta fino a lire 1.007.486 (per mille litri).
Pertanto, a seguito dei succitati interventi di defiscalizzazione dei prodotti petroliferi, l'imposizione gravante sulle benzine si è già ridotta di lire 50 per litro di prodotto (lire 41,66 per accisa e lire 8,34 per IVA).
Inoltre, con il decreto ministeriale del 27 settembre 2000 le predette riduzioni delle aliquote di accisa sono state prorogate fino al 31 dicembre 2000.
Da ultimo, nel disegno di legge finanziaria per il 2001 (A.C. n. 7328), le aliquote di accisa sugli oli minerali destinati all'autotrazione, previste nel decreto ministeriale del 30 settembre 2000, vengono confermate dal 1o gennaio al 30 giugno 2001.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.
tutte le navi scaricano in mare di tutto, tant'è che arrivano in porto senza neanche i comuni rifiuti;
il mare va tutelato, quindi occorre decisione e fermezza, non a parole, o in inutili tavole rotonde o convegni, si tutela il mare, ma con azioni decise, pronte e determinate -:
cosa si voglia fare e quali azioni si intendano porre in essere affinché vengano esperiti dei controlli seri e severi;
se non ritengano che le capitanerie dei porti possano accertare se ogni nave abbia o meno dei rifiuti da incenerire, significando in caso contrario che li ha buttati in mare e quindi è perseguibile con multe che dovrebbero essere abbastanza alte, anche per scoraggiare simili vergognosi comportamenti.
(4-30584)
La suddetta normativa, che regola lo smaltimento dei rifiuti solidi, diversamente dagli altri Annessi alla predetta Convenzione internazionale, pone già dei divieti per talune aree (definite speciali) e per certe specie di rifiuti.
In particolare, per i rifiuti composti da elementi di plastica, cavi sintetici ed altro, comunque non aventi la caratteristica di "biodegradabilità", è assolutamente vietato lo scarico in mare.
Diversamente, per i rifiuti di prodotti alimentari, questi possono essere gettati in mare ad una distanza superiore alle dodici miglia, purché opportunamente triturati.
La ricezione dei rifiuti a terra è effettuata dall'apposito servizio raccolta attuato in ciascun porto da parte delle locali aziende municipalizzate e/o da parte di ditte private all'uopo autorizzate dalle Autorità marittime e portuali.
Le procedure per la concreta applicazione della normativa di cui all'Annesso V della MARPOL sono attuate da parte delle Autorità marittime periferiche in base ad ordinanze locali, emanate in conformità di una ordinanza tipo, disposta dall'Ispettorato difesa mare, i cui principi ispiratori sono:
divieto assoluto di scarico in mare nelle acque territoriali di rifiuti solidi originati dalle navi (articolo 5 - Annesso V - MARPOL);
raccolta differenziata dei rifiuti di bordo;
conferimento obbligatorio dei rifiuti a terra ad enti pubblici o alla ditta autorizzata al servizio raccolta rifiuti, all'arrivo della nave in porto, senza che siano trascorse almeno 24 ore dall'ultima consegna dei rifiuti;
verifica della presenza a bordo, a campione, del piano di gestione rifiuti e registro di cui alla Regola 9 - Annesso V - MARPOL, verificando su quest'ultimo la corretta registrazione delle operazioni connesse allo smaltimento dei rifiuti.
Questi ultimi controlli, riguardando in particolare i documenti comprovanti l'imbarco delle merci, l'accertamento della consistenza dei rifiuti a bordo, e della presunta provenienza degli stessi, al fine di verificarne la connessione con la merce imbarcata, sono per l'appunto tesi alla repressione ed eliminazione degli inconvenienti rappresentati.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.
il ragionier Giuseppe Presicce, nato a Lizzanello (Lecce) il 30 luglio 1928 e residente a Lecce in via F. Storella 2, Codice fiscale PRSGPP28L30E629P, ha presentato in data 1 giugno 1987 la dichiarazione dei redditi per l'anno 1986;
da tale dichiarazione risultava essere creditore di lire 13.681.000 quale differenza tra ritenute operate e la somma effettivamente dovuta a titolo di imposte; in data 26 giugno 1992 ha presentato dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche;
in data 7 febbraio 1994 ha inoltrato all'Ufficio Imposte dirette e all'Intendenza di Finanza idonea istanza di rimborso;
in data 10 settembre 1997, a seguito di interrogazione presso lo sportello self-service dell'Ufficio di Lecce del ministero delle finanze, la pratica di rimborso risultava non procedibile in automazione perché di importo superiore a lire 10.000.000;
successivamente ha diffidato l'Ufficio imposte dirette di Lecce ai sensi della legge n. 241 del 1990 a comunicare il nominativo del funzionario incaricato e lo stato dell'iter della pratica;
in data 8 giugno 1998 l'ufficio diffidato ha comunicato con nota protocollo n. 9742/11 che la domanda di rimborso era stata inviata alla direzione regionale delle entrate per la regione Puglia - Sezione staccata di Lecce;
in data 25 giugno 1998 ha richiesto con atto di diffida al predetto Ufficio il nominativo del funzionario incaricato e lo stato dell'iter della pratica;
con nota del 7 luglio 1998 n. protocollo 16883 rep. 6, la Direzione Regionale delle entrate per la regione Puglia - Sezione staccata di Lecce riconosceva il proprio debito;
in data 19 maggio 1999 la predetta Sezione di Lecce comunicava, con nota protocollo n. 1792-99 rep. 6, al Centro di Servizio delle II. DD. e II. II. - Reparto rimborsi di Bari, copia del fascicolo in oggetto, con richiesta di deroga all'ordine cronologico di rimborso, in quanto, «la scrivente [D.R.E. Puglia, sezione staccata di Lecce] è del subordinato avviso che le particolari circostanze addotte dal contribuente siano meritevoli di particolare attenzione sia in considerazione dell'annualità pregressa (1986) cui il rimborso inerisce,
con nota del 1 settembre 1999 il Centro di Servizio II. DD. e II. II. - Reparto rimborsi di Bari, comunicava al ragionier Presicce che il rimborso sarebbe stato effettuato «non appena possibile, compatibilmente con l'assegnazione dei fondi che periodicamente vengono stanziati con apposito Decreto Ministeriale»;
nelle more dell'iter descritto, in data 10 aprile 1998 ha ricevuto cartella esattoriale n. 84000810 dal Servizio della riscossione tributi di Lecce emessa a seguito della liquidazione della dichiarazione integrativa presentata ai sensi della legge n. 413 del 1991, recante importo pari a lire 14.207.640, che ha saldato regolarmente;
a tutt'oggi non è stato effettuato il rimborso -:
quali provvedimento intenda adottare affinché il Ministero proceda tempestivamente all'effettivo rimborso della somma di cui si è reiteratamente riconosciuto debitore nei confronti del ragionier Giuseppe Presicce.
(4-30643)
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.
attraverso l'articolo 12 della legge delega n. 266 del 1999, che detta nuove disposizioni relative al personale dell'amministrazione penitenziaria, si prevede un concorso pubblico per i dirigenti dei penitenziari, senza tenere conto di quelli che per tanti anni, con massima professionalità, hanno svolto questo compito assai delicato e impegnativo. Detta legge delega, infatti, prevede che anche loro devono partecipare al concorso per potere aver la possibilità, di esercitare funzione che già esplicano da anni;
pare che i dirigenti dei penitenziari che tuttora svolgono questo compito con continuità e serietà, intendano in massa lasciare la pubblica amministrazione mettendo a disposizione degli enti privati la loro preziosa professionalità; e ciò perché lo Stato, attraverso la legge delega, dimostra di non fidarsi più delle loro capacità;
se non sia il caso che il Ministro della giustizia riguardi l'attuazione della legge delega, apportando le modifiche di salvaguardia per i direttori penitenziari;
se non sia il caso di rivedere la normativa del settore onde evitare una «fuga» in massa dei suddetti professionisti, rischiando tra l'altro un ulteriore caos nel settore, che resterà sguarnito in tale importante ruolo.
(4-29306)
Nell'ambito di tali procedure, che saranno disciplinate con apposito decreto, sono previste diverse modalità di accesso alla dirigenza che, differenziate a seconda della posizione rivestita dal personale nell'area funzionale C, hanno tenuto nella giusta considerazione proprio la specifica esperienza professionale maturata nel settore, nonché la circostanza di aver di fatto già esercitato mansioni riconosciute di livello superiore.
Per coloro, infatti, che hanno maturato almeno nove anni di effettivo esercizio nell'area funzionale C, purché muniti di diploma di laurea, è previsto un concorso per titoli integrato da un colloquio; mentre per il restante personale le procedure concorsuali saranno più articolate con la previsione di prove scritte ed orali.
Pertanto, le preoccupazioni sollevate dall'interrogante non trovano ragione di essere atteso che la previsione del concorso per titoli integrato da colloquio, tende proprio a valorizzare le professionalità formatesi sul campo e maturate nell'esperienza quotidiana.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
La regione Sardegna ha una presenza di circa tre milioni dl ovi-caprini distribuiti su tutto il territorio;
il settore agro pastorale rappresenta una tra le maggiori fonti del reddito regionale;
il decreto n. 34 del 5 settembre 2000, recante ad oggetto norme urgenti per il controllo della febbre cattarale maligna degli ovini (blue tongue), ha posto divieto di spostamento dalla azienda in cui si trovano gli animali delle specie ovina, caprina, bovina e bufalina, per qualsiasi motivo salvo per immediata macellazione;
circa un quinto dei capi di bestiame delle specie su menzionate è latu sensu coinvolto nell'epidemia della blue tongue;
il numero dei focolai registrati nella asl è superiore a mille, il numero dei capi ovi-caprini è superiore alle duecentosedicimila unità, il numero dei capi malati nei focolai e superiore alle tredicimila unità, il numero dei capi morti è nei focolai si aggira sulle tremila unità;
l'uno per cento di questi capi interessati alla epidemia è già stato abbattuto;
sempre con maggior frequenza fanno regolarmente comparsa malattie non presenti nel nostro territorio come casi di afta epizootica, ppcb (pleuropolmonite contagiosa bovina), peste suina -:
il Governo abbia previsto stanziamenti, in base alla normativa vigente, per risarcire gli allevatori che hanno subito danni in termini di lucro cessante e danno emergente causati dalla epidemia del blu tongue;
i flussi informativi e le procedure di emergenza previste dalla normativa vigente sono idonee a controllare e prevenire la diffusione di malattie esotiche (non presenti sul territorio italiano) che non si diffondono per contatto diretto ma tramite insetto vettore;
vi sia l'intenzione di stanziare appositi fondi per gli allevatori non direttamente colpiti dalla malattia ma che subiscono danni dovuti alle restrizioni e ai vincoli sanitari a cui è sottoposta tutta la regione Sardegna, e ai maggiori costi di produzione, viste e considerate le già gravi difficoltà per gli approvvigionamenti di alimenti stante il perdurare della siccità;
non si ritenga necessario provvedere allo stanziamento di fondi per attuare un piano pluriennale di controllo ed eventuale eradicazione della patologia nella ras anche per la protezione del patrimonio zootecnico del resto del nostro paese;
se vi sia l'intenzione di attuare restrizioni sui prodotti come latte, formaggi e carni provenienti dalla Sardegna non giustificabili in quanto non costituiscono pericolo e porterebbero solo maggiori danni;
non si ritenga opportuno di prevedere in breve tempo stanziamenti per attuare un piano di prevenzione di opportuni programmi da parte delle autorità competenti allo scopo di impedire l'ingresso di nuove malattie nel territorio (ad esempio febbre della valle del Rift e peste equina).
(4-31647)
La trasmissione avviene esclusivamente tramite la puntura di insetti appartenenti al genere «Culicoides» vettori biologici del virus.
I sintomi clinici sono evidenziabili quasi esclusivamente nelle greggi ovine dove risultano in media essere colpiti il 3% dei soggetti, con una mortalità che si aggira intorno all'1%.
La malattia è attualmente confinata nella Regione Sardegna e in particolare modo nella Provincia di Cagliari, ma focolai sono stati denunciati anche in altre zone della stessa Regione.
Nel rimanente territorio continentale non sono stati avanzati al contrario sospetti di presenza della malattia.
Dopo la comunicazione dei primi sospetti in data 23 agosto u.s. nella Provincia di Cagliari e, in attesa della prima conferma di laboratorio, i servizi veterinari delle ASL in cui si sono verificati i primi sospetti, hanno disposto il sequestro dei greggi con sintomatologia clinica.
Contemporaneamente il Ministero della Sanità - Dipartimento Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria - ha trasmesso una prima informativa alla Regione Sardegna, al fine di allertare i veterinari del rimanente territorio.
In seguito alla prima conferma di laboratorio, pervenuta il giorno 24 agosto e, valutata la diffusione della malattia nel territorio della Provincia di Cagliari, è stato disposto in data 28 agosto, il divieto di movimentazione di animali appartenenti alle specie sensibili dalla provincia colpita verso il rimanente territorio sardo e la completa chiusura della regione alla movimentazione di animali sensibili verso il restante territorio continentale.
Con il medesimo provvedimento si è disposto il rintraccio delle partite di ovini arrivati sul territorio continentale nei 60 giorni precedenti.
Specifiche informative sono state trasmesse ad alcune regioni quali Puglia, Calabria e Sicilia, dove, pur non essendosi manifestati focolai di malattia, era stata confermata la presenza dell'insetto vettore.
Le misure attuate dall'Italia per contrastare la diffusione della malattia sono state ritenute dalla stessa Commissione Europea tecnicamente atte ad evitare una ulteriore propagazione del morbo sul territorio continentale.
Non è stata, infatti, richiesta nessuna ulteriore restrizione al commercio di animali vivi e prodotti provenienti dal restante territorio nazionale verso altri Stati membri della Unione Europea.
Ad integrazione delle norme emanate a livello nazionale è stato successivamente disposto, in data 14 settembre u.s., il rintraccio anche delle partite di bovini provenienti dalla Sardegna pervenute sul continente a partire dal 1o giugno 2000 predisponendo per esse specifici esami di laboratorio.
All'interno della Regione i veterinari ufficiali delle ASL, supportati da veterinari convenzionati, stanno tuttora e ripetutamente effettuando controlli clinici nei greggi per individuare nuovi focolai di malattia e predisporre, nel caso di riscontro positivo, l'abbattimento e la distruzione degli animali malati.
Nelle aree intorno ai focolai, in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, vengono istituite particolari zone di restrizione nelle quali viene fortemente limitata la movimentazione degli animali sensibili.
Nelle zone poste al di fuori di tali aree la movimentazione degli animali è consentita esclusivamente verso i macelli o nel caso in cui gli animali vengono destinati in altre aziende solamente previa visita clinica favorevole.
In merito all'origine del contagio si stanno vagliando diverse ipotesi, tra le quali l'arrivo di insetti vettori o di animali infetti direttamente dall'Africa settentrionale dove sono stati registrati recentemente casi di analoga malattia.
La tipizzazione del virus isolato consente di ipotizzare che la malattia sia arrivata
Nel prossimo futuro l'attenzione principale è rivolta a verificare la presenza degli insetti vettori nel periodo invernale e a valutare l'eventuale persistenza dell'infezione attraverso il monitoraggio di animali sentinella.
In considerazione, pertanto, che la «blue Tongue» si trasmette attraverso la puntura di insetti vettori, sono in atto disinfestazioni negli habitat più indicati alla riproduzione di tali insetti.
Il competente Dipartimento ha anche inoltrato una richiesta alla Commissione Europea per ottenere una deroga al divieto di movimentazione degli animali presenti nelle zone di restrizione per permettere il loro inoltro ai macelli, considerato che durante questo periodo è consuetudine effettuare la macellazione degli agnelli, fonte importante di reddito per l'economia della Regione.
Per quanto attiene, infine, al risarcimento per l'abbattimento e distruzione degli animali colpiti dalla malattia, si fa presente che la Legge 2 giugno 1988 n. 218 «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» prevede all'articolo 2, comma 4, un indennizzo agli allevatori pari al 100% del valore di mercato degli animali abbattuti, rilevato, sulla base di quanto prescritto dal Decreto ministeriale 20 luglio 1989 n. 298, dal bollettino settimanale I.S.M.E.A. che fornisce il valore medio di mercato della specie e categoria interessata.
Tali valori vengono utilizzati dai veterinari ufficiali delle ASL per effettuare le stime di indennizzo per gli animali abbattuti e distrutti.
L'insieme degli importi viene trasmesso in un secondo tempo dalla Regione Sardegna al citato Dipartimento, che effettua successivamente una richiesta direttamente al Ministero del Tesoro nel cui stato di previsione delle uscite è inscritto il capitolo relativo al Fondo Sanitario Nazionale all'interno del quale è annualmente vincolata una quota per gli scopi di cui sopra.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.
l'illogica decisione di chiudere gli sportelli al pubblico degli uffici finanziari del comune di Canelli (Asti) è fortunatamente saltata;
l'interrogante definì illogico il suddetto progetto perché è quantomeno illogico chiudere uffici in locali appena ristrutturati situati in edificio di proprietà demaniale per riaprirli in locali situati a dieci chilometri di distanza, e cioè a Nizza Monferrato, in locali di proprietà con un presumibile costo di ristrutturazione di circa tre miliardi;
oggi emerge che, nonostante il mantenimento degli sportelli a Canelli, questo illogico progetto verrà comunque portato avanti per destinare a Nizza la direzione zonale, senza considerare che l'edificio demaniale di Canelli potrebbe disporre di un ulteriore piano attualmente occupato dalla guardia di finanza che l'amministrazione comunale sarebbe disponibile ad ospitare in locali di sua proprietà;
quali siano stati i criteri con cui si è scelta la sede di Nizza Monferrato per ospitare la direzione di zona;
se si sia tenuto conto del decreto ministeriale del 1972 che sanciva la chiusura degli uffici finanziari di Nizza Monferrato;
quale prassi si sia eseguita per affidare il progetto di collocazione degli uffici a Nizza Monferrato e la ricerca di idonei locali;
se vi siano rapporti di interesse tra il tecnico incaricato ed i proprietari dei locali presi in considerazione;
se non ritenga di considerare di estrema gravità il fatto che gruppi di cittadini indignati si apprestano a denunciare questo spreco di tre miliardi alla procura della Repubblica di Asti.
(4-14154)
Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato che la scelta di Nizza Monferrato come sede di ufficio delle entrate è stata effettuata dal regolamento ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, con cui sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione Finanziaria. La individuazione degli uffici delle entrate è stata effettuata sulla base di una metodologia imperniata sulla rilevazione dei carichi di lavoro potenziali dei nuovi uffici. Inoltre, dal punto di vista strutturale l'immobile demaniale di Canelli, occupato in precedenza dagli uffici del registro e delle imposte dirette (in tutto 15 persone), non sarebbe stato in grado di ospitare l'organico previsto per il nuovo ufficio delle entrate (da 25 a 30 persone).
Ciò posto, il competente Dipartimento ha evidenziato che il reperimento degli immobili destinati ad ospitare gli uffici delle Entrate del Piemonte è stato effettuato da un apposito gruppo di lavoro costituito presso la locale Direzione Regionale delle Entrate che ha operato d'intesa con i Direttori dei locali uffici finanziari. Risulta, infatti, che l'immobile scelto nella sede di Nizza Monferrato non soltanto è di superficie adeguata alle esigenze funzionali dell'ufficio delle entrate e non presenta problemi inerenti all'allocazione del personale, ma può contare sulla presenza di un ampio parcheggio nelle vicinanze dell'immobile raggiungibile comodamente.
Pertanto, nella scelta operata l'amministrazione finanziaria ha adottato criteri obiettivi e che tenessero conto delle reali esigenze degli ambiti territoriali.
Circa l'ammontare del canone di locazione della sede di Nizza di Monferrato, il medesimo Dipartimento ha comunicato che lo stesso ammonta a lire 108.000.000. Tale canone è stato ritenuto congruo dal competente ufficio del Territorio, ma la proprietà ne ha chiesto recentemente la rivalutazione, che è al vaglio degli uffici competenti, a seguito di modifiche strutturali realizzate in corso d'opera.
È stato precisato, inoltre, che la ristrutturazione dell'edificio demaniale di Canelli, dopo gli eventi alluvionale del 1994, è stato effettuato a cura e a spese del Provveditorato delle Opere Pubbliche.
Il Dipartimento delle Entrate ha, tuttavia, sottolineato, che con l'avvio dell'ufficio di che trattasi non è venuta meno a Canelli la presenza dell'Amministrazione Finanziaria, ma anzi è stato potenziato il servizio ai contribuenti con l'attivazione (28/12/1999) in quella sede di una sezione staccata, che garantisce anche ulteriori servizi. Essa, infatti, esercita le proprie attribuzioni, oltre in materia di imposte dirette e di registro anche in materia di IVA, che in precedenza erano accentrati in uffici aventi sede unicamente nel capoluogo di provincia.
Infine, il medesimo Dipartimento ha segnalato che il Sindaco del Comune di Canelli aveva già inviato un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti sul presunto sottoutilizzo dell'immobile demaniale della città. Il procedimento è stato però archiviato dalla magistratura contabile in data 10 novembre 1997, non essendo stato rinvenuto alcun elemento di responsabilità nella denuncia.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.
il corpo di polizia penitenziaria è stato smilitarizzato con la legge n. 395 del 1990 e che in seguito a tale smilitarizzazione sono state introdotte nuove qualifiche, infatti è stato istituito il ruolo degli ispettori, dove sono stati inseriti coloro i quali appartenevano al ruolo dei marescialli;
nel 1993 è stato bandito il primo concorso per ispettori del corpo e nel 1994 tale concorso è stato espletato e conseguentemente
i vincitori sono stati inviati presso la scuola di formazione di Cairo Montenotte con la qualifica di vice ispettore per la frequenza del corso della durata di mesi sei, e successivamente pubblicati sul Bollettino Ufficiale in data 30 maggio 1995, graduatoria di cui sopra che determinava la data di promozione alla qualifica di vice ispettore al 21 novembre 1994, data in cui ha avuto inizio il citato corso di formazione;
i vincitori del predetto concorso attualmente sono gli unici appartenenti al ruolo, che hanno tale qualifica per averla conseguita mediante concorso pubblico e quindi non per effetto della legge sul riordino delle carriere (decreto-legge n. 200 del 1995) né per effetto della riforma dell'amministrazione (legge n. 395 del 1990) e quindi hanno acquisito il titolo per merito -:
quale sia la fonte normativa in base alla quale è stata determinata la data di decorrenza della promozione al 21 novembre 1994 e non al 6 ottobre 1994, considerato che tale anomalia ha impedito ai predetti vincitori di concorso di ottenere la qualifica di ispettore superiore con effetto dal 1 gennaio 1999.
(4-29202)
Al riguardo è stato osservato che quand'anche si fosse presa in esame, ai fini della nomina, la data relativa alla graduatoria, gli attuali Ispettori Capo non avrebbero comunque maturato l'anzianità per la promozione a Ispettore Superiore, atteso che non si sarebbe potuto fare riferimento alla graduatoria presentata dalla Commissione il 6 ottobre, ma a quella approvata con P.D.G. del 16 novembre 1994.
Si sottolinea, peraltro, che avverso il provvedimento di nomina, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31.5.1995, gli interessati non hanno inteso produrre alcun ricorso nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
sulla base dell'articolo 1 comma 11 della legge n. 560 del 1993 la determinazione del prezzo delle case popolari può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10 del medesimo articolo, stabilita dall'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente;
in tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10 salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo;
molto spesso ci si trova di fronte ad immobili dove si richiede la rettifica della rendita catastale in ribasso dato che la vetustà dell'immobile stesso determina difformità tra questo e altri che hanno caratteristiche simili;
dovrebbe essere l'ufficio del territorio a provvedere all'eventuale rettifica che ha una rilevanza sociale notevole considerato il processo di dismissione in atto nel mercato immobiliare pubblico -:
quali iniziative intenda intraprendere il Governo affinché possa essere prevista la riconsiderazione complessiva per quanto riguarda la determinazione del prezzo nonché la corrispondente rendita catastale affidando all'ufficio del territorio tale importante operazione nell'interesse generale.
(4-25760)
Come è noto, la predetta legge n. 560 del 1993 prevede all'articolo 1, comma 10, l'individuazione del prezzo degli alloggi di edilizia pubblica oggetto di vendita, mediante l'applicazione alle rendite catastali vigenti di un moltiplicatore, pari a 100, ed una riduzione dell'importo così ottenuto nella misura dell'uno per cento per ogni anno di vetustà, fino ad un massimo del 20 per cento.
Il successivo comma 11 dispone che, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, l'acquirente possa richiedere la determinazione del prezzo da parte dell'Ufficio del Territorio. In tal caso, quest'ultimo esegue una specifica valutazione dell'immobile in base ai criteri estimativi, considerando tutte le caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile e quindi anche la sua vetustà.
Pertanto, non appare condivisibile la specifica richiesta di modifica della rendita catastale in relazione alla vetustà dell'immobile. Ha precisato, infatti, il competente Dipartimento del Territorio che il solo incremento dell'età dell'immobile non rientra nei casi per i quali debba essere presentata la variazione catastale. Infatti, la rendita delle unità immobiliari urbane è individuata sulla base delle condizioni di ordinarietà, ipotizzando cioè una ordinaria diligenza negli interventi di conservazione da parte della proprietà.
Per tale motivo la tariffa d'estimo, posta alla base del calcolo della rendita, viene determinata detraendo dal reddito lordo medio, fra l'altro, gli oneri medi annui per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria nell'intero ciclo produttivo del bene.
La vigente normativa in materia di catasto, infatti, consente la rideterminazione della categoria e classe e quindi della rendita delle unità immobiliari urbane in caso di variazione nello stato per quanto riguarda la consistenza ovvero in casi di ristrutturazione o riqualificazione degli stessi.
Peraltro, ha precisato il medesimo Dipartimento, la predetta legge n. 560 del 1993 ha già previsto l'incidenza della vetustà dell'immobile sul valore, nel caso in cui lo stesso venga determinato sulla base della rendita catastale, limitando però l'abbattimento massimo al 20 per cento. In casi particolari relativamente ai quali non sia possibile determinare l'estimo catastale, la normativa di che trattasi prevede la valutazione con stima diretta da parte dell'Ufficio del Territorio che tiene conto anche della vetustà.
Pertanto, il Dipartimento del territorio non ritiene, sotto il profilo tecnico, di dover intraprendere apposite iniziative sulla questione prospettata.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.
il tribunale di Cremona ha inflitto a due militari del contingente stanziato nella regione balcanica, la condanna a cinque anni di reclusione per stupro di gruppo;
lo stato maggiore dell'esercito avrebbe detto che «c'è esigenza di personale e non possiamo discriminare i due ragazzi dal momento che la condanna non è definitiva»;
riteniamo che vada rispettato il corso della giustizia;
nella dichiarazione dello stato maggiore vi è come motivazione della permanenza dei giovani nei Balcani la «esigenza di personale»;
riteniamo grave una simile affermazione e incauta la ragione secondo la quale in assenza di condanna definitiva i giovani restano nelle operazioni dei Balcani -:
se sia a conoscenza dei fatti;
se non intenda intervenire perché i due giovani comunque svolgano il loro lavoro e la loro funzione in luogo sicuramente meno denso di conflitti e di violenze, proprio perché sia che siano colpevoli o innocenti sicuramente il loro stato d'animo non è dei più sereni per svolgere funzioni così delicate come quelle che vengono richieste nell'area balcanica;
se questa vicenda non renda significativamente problematico l'arruolamento volontario come forma di ristrutturazione delle forze armate, considerato che sono tanti i giovani che si rivolgono al servizio volontario militare in mancanza di altre possibilità di lavoro;
quali siano i criteri adottati in base ai quali si attua la selezione dei volontari.
(4-27369)
Tuttavia, il legale di uno dei tre imputati, avuta notizia di tale iniziativa, ha reso noto all'Amministrazione di aver interposto appello avverso la predetta decisione di condanna di primo grado. Pertanto, la pena già inflitta non si è potuta assumere quale presupposto di un provvedimento espulsivo.
Va rilevato, infatti, che l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 prevede che i volontari in ferma breve siano prosciolti d'ufficio per condanna penale passata in giudicato relativamente a delitti non colposi. Coerentemente, l'Amministrazione militare ha rimandato ogni giudizio all'esito della sentenza irrevocabile di condanna, non essendo previsto attualmente per i volontari in ferma breve l'istituto della sospensione cautelare dal servizio.
Inoltre, occorre evidenziare che la normativa in vigore prevede l'applicabilità dell'istituto della sospensione cautelare del servizio nei confronti del solo personale in servizio permanente escludendo, quindi, quello in ferma breve.
Si tratta, purtroppo, di una lacuna normativa che si dovrà provvedere a colmare quanto prima.
In tale quadro, l'immediato rientro in patria dei militari in argomento era l'unico provvedimento possibile alla luce della presunzione di non colpevolezza.
Rappresento, inoltre, che ove il giudice di appello ed, eventualmente, anche quello di legittimità dovessero confermare la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, già irrogata dal giudice di primo grado, non occorrerebbe un ulteriore provvedimento di carattere destitutorio da parte dell'Amministrazione militare, nei confronti dei militari in questione.
In ultimo, per quanto attiene ai criteri adottati per la selezione dei volontari, evidenzio che la stessa avviene secondo i criteri riportati nei bandi di concorso, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale - e riepilogati nella scheda esplicativa allegata, in ossequio alle norme previste per l'accesso nel pubblico impiego.
Requisiti e condizioni per l'ammissione all'arruolamento di Volontari in ferma breve. (G.U. - 4a serie speciale n. 39 del 19.05.2000).
Possono partecipare all'arruolamento coloro che:
siano cittadini italiani, di sesso maschile;
abbiano il godimento dei diritti civili e politici;
siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
non abbiano riportato condanne per delitti non colposi, non siano incorsi in
abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiduesimo anno di età alla data del 1o gennaio 2000 (essere nati tra il 1o gennaio 1978 ed il 1o gennaio 1983 estremi compresi). Per coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'arruolamento prevista da ciascun bando, abbiano già prestato servizio militare obbligatorio ovvero siano trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite massimo è non aver superato il ventitreesimo anno di età (essere nati tra il 1o gennaio 1977 ed il 1o gennaio 1983 estremi compresi) alla data del 1o gennaio 2000;
abbiano la statura minima di m. 1,65;
possiedano un profilo/idoneità fisico-psico-attitudinale previsto per l'impiego nella forza armata in qualità di volontario in servizio permanente, nella forza di polizia ad ordinamento militare o civile o nel corpo nazionale dei vigili del fuoco accertato dai centri/commissioni di selezione di cui al successivo articolo 7 del presente decreto; per gli aspiranti all'arruolamento nella marina militare saranno compiuti accertamenti tendenti a stabilire l'attitudine al servizio in marina;
non siano stati ammessi al servizio civile ovvero non abbiano assolto gli obblighi di leva quali obiettori di coscienza;
non siano stati riformati alla visita di leva, né successivamente ad essa;
non siano in servizio alle armi in qualità di volontari in ferma breve;
non risultino positivi ai test sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza o tossicofilia effettuati dai centri/commissioni di selezione di cui al successivo articolo 7 del presente decreto;
posseggano il titolo di studio di scuola media inferiore o titolo equipollente. L'ammissione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito un titolo di istruzione all'estero, è subordinata alla presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditorato agli studi di loro scelta. Il suddetto documento dovrà essere prodotto all'atto della presentazione del candidato agli accertamenti fisio-psico-attitudinali di cui al successivo articolo 7;
non siano incorsi nel proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento in qualsiasi forza armata o forza di polizia ad ordinamento militare, civile o nel corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al precedente articolo 1;
siano in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
richieste illegittime continuano ad essere avanzate dai comuni singoli e associati, dalle comunità montane, dalle province e dalle ASL nei confronti dei parenti di assistiti maggiorenni frequentanti centri diurni per handicappati intellettivi con limitata o nulla autonomia, impossibilitati a causa della gravità delle loro condizioni psico-fisiche a svolgere qualsiasi attività lavorativa, nonché nei riguardi dei congiunti di anziani, compresi quelli colpiti da malattie croniche e da autosufficienza ricoverati presso strutture assistenziali (case di riposo, residenze sanitarie assistenziali, (eccetera);
questi contributi vengono pretesi spesso con ricatti (o i parenti sottoscrivono l'impegno di pagare la differenza fra l'importo della retta e l'ammontare del redditi dell'utente, o le prestazioni non vengono fornite) nonostante che, in base alle leggi vigenti, gli alimenti possano essere richiesti solo da chi versa in stato di bisogno (come precisa in modo incontrovertibile l'articolo 438 del codice civile) o dal suo tutore;
l'infondatezza delle pretese dei contributi economici da parte dei parenti di assistiti maggiorenni è confermata dalle note del direttore generale del ministero dell'interno del 27 dicembre 1993, prot. 12287/70 e dell'8 giugno 1999, prot. 190 e 412 B.5, del capo dell'ufficio legislativo del dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 aprile 1994, prot. DAS/4390/1/H/795, del 28 ottobre 1995, prot. DAS/13811/1/H/795 e del 29 luglio 1997, prot. DAS/247/UL/1/H/795 e dalla lettera inviata dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero per la solidarietà sociale in data 15 ottobre 1999, prot. DAS/625/UL/607 all'ANCI nazionale;
la illegittimità della suddetta pretesa è ancora più grave ove si consideri che l'ente pubblico non solo si arroga il diritto che non ha, ma pretende anche di determinare l'importo che dovrebbe essere versato dai congiunti, arrivando addirittura a sostituirsi al giudice. Infatti il terzo comma dell'articolo 441 del codice civile stabilisce quanto segue: «Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le circostanze»;
rispettando le norme vigenti, i competenti organi centrali dello Stato, per la concessione delle pensioni sociali e di invalidità e per l'integrazione al minimo delle pensioni lNPS, non hanno mai tenuto conto dei redditi dei parenti;
si fa, inoltre, presente che la segnalazione ai parenti dell'assistito della sua situazione e della sue esigenze economiche contrasta nettamente con le vigenti norme sulla riservatezza; tali disposizioni sono, altresì, violate quando l'ente pubblico richiede agli stessi congiunti dl fornire notizie in merito alle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
ma quel che più colpisce è il comportamento vessatorio degli enti pubblici nei confronti delle famiglie che accolgono a casa loro soggetti non autosufficienti, ad esempio handicappati intellettivi gravi e gravissimi e che chiedono all'ente pubblico di essere aiutate mediante la frequenza dei centri diurni, aperti peraltro solo cinque giorni alla settimana per un massimo di 40 ore, dei loro figli. Nonostante i redditi di questi ultimi siano assolutamente insufficienti per vivere (l'importo della pensione di invalidità è di lire 400 mila al mese!) e l'indennità di accompagnamento - se percepita - sia certamente inadeguata a coprire le spese derivanti dalle prestazioni necessarie per le persone non autonome, i comuni singoli e associati, le comunità montane e le Asl pretendono contributi economici dal soggetto interessato e dai suoi parenti;
pertanto, la famiglia, che volontariamente continua ad accogliere il proprio congiunto con limitata o nulla autonomia, invece di essere sostenuta, viene colpita sul piano economico;
ben diverso è, invece, il trattamento riservato dagli enti pubblici per i servizi non assistenziali. Infatti, nei casi in cui l'utente maggiorenne non abbia i mezzi per corrispondere l'intero importo delle tariffe per soggiorni di vacanza e per altre attività, non vi sono esempi di enti pubblici che richiedano ai parenti di versare contributi -:
ad avviso dell'interrogante, dovrebbero essere assunti interventi urgentissimi al fine di ottenere il rispetto delle leggi vigenti da parte dei comuni singoli e associati, delle comunità montane, delle province e delle ASL, rispetto che - ad avviso dell'interrogante - è una condizione essenziale perché le istituzioni pretendano - com'è loro dovere - analogo comportamento da parte dei cittadini nei confronti della legge -:
se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali iniziative di propria competenza intendano adottare.
(4-29149)
Dette disposizioni prevedono l'adozione di uno specifico atto di indirizzo e coordinamento, in corso di elaborazione, nel quale saranno stabiliti i criteri di ripartizione dei costi tra servizio sanitario nazionale ed enti locali. In relazione al soggetto pubblico che dovrà farsi carico delle prestazioni socio sanitarie, sarà applicabile il sistema di partecipazione alla spesa che fa carico agli utenti (decreti legislativi n. 124 e n. 109 del 1998, rispettivamente per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e per le prestazioni sociali agevolate).
Peraltro, la disciplina dei criteri unificati per la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate è stata recentemente modificata dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130; in questo provvedimento sono state precisate le relazioni con gli articoli 433 e 438 del codice civile ed è stato previsto uno specifico DPCM volto a dare applicazione al sistema dell'ISEE per le prestazioni socio sanitarie rivolte a soggetti con handicap grave e agli anziani non autosufficienti.
Infine, la recente approvazione della legge quadro in materia di servizi sociali prevede appositi interventi volti ad assicurare livelli essenziali di prestazioni sociali e specifici interventi nei confronti di soggetti disabili ed anziani non autosufficienti.
In relazione a quanto detto, appare evidente l'impegno del Governo (sia per quanto già disposto sia per quanto in corso di predisposizione) per affrontare nell'immediato futuro le questioni poste nell'atto di sindacato ispettivo, tenendo conto delle garanzie richieste dagli utenti e delle esigenze cui devono far fronte le amministrazioni interessate nell'attivazione dei servizi.
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.
i mezzi d'informazione hanno dato la notizia di una operazione antidroga effettuata nella casa circondariale di Trento che ha portato all'arresto di alcune persone, tra le quali agenti di polizia penitenziaria operanti all'interno della struttura stessa sita in via Pilati;
nella giornata di sabato 22 gennaio 2000 sarebbero stati eseguiti gli arresti da parte dei carabinieri seguiti dall'interrogatorio del pubblico ministero;
il sospetto è che tali persone fossero al centro di un traffico di sostanze stupefacenti all'interno della struttura penitenziaria di Trento;
si ipotizza che l'indagine possa coinvolgere altre persone oltre a quelle fermate estendendosi anche oltre i confini della provincia di Trento -:
se non ritenga di dover acquisire maggiori informazioni riguardo alle indagini in corso;
se non reputi si tratti di una questione alla quale sia giusto riservare la massima attenzione facendo sì che le indagini si possano svolgere nei tempi più celeri e nei modi più attenti ed approfonditi possibili, fornendo a quanti le stanno conducendo tutti i mezzi e gli strumenti necessari;
se non ritenga necessario adottare tutte quelle misure atte ad impedire che le sostanze stupefacenti abbiano diffusione all'interno delle strutture penitenziarie;
se non reputi debba essere posta una maggiore attenzione per il controllo all'interno delle strutture penitenziarie e sulla condotta di quanti a vario titolo vi operano ed accedono.
(4-27998)
Il competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha provveduto a disporre la sospensione obbligatoria dal servizio del predetto agente (ancora in stato di custodia cautelare in carcere) ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 449/92 e in data 9 maggio 2000, il Pubblico Ministero del Tribunale di Trento ha richiesto il suo rinvio a giudizio.
Peraltro, proprio il verificarsi di tali episodi rende necessaria una particolare attenzione per evitare o limitare le possibilità di introdurre sostanze stupefacenti all'interno degli istituti penitenziari. Le cautele adottate, che non escludono pregiudizialmente alcun ipotetico canale di rifornimento, consistono principalmente nel ricorso alle perquisizioni disciplinate dall'articolo 34 della Legge 354/75, dall'articolo 69 del relativo regolamento di esecuzione, nonché dal nuovo regolamento di servizio del Corpo di Polizia penitenziaria.
In passato, nell'ambito delle iniziative in tal senso orientate, si è provveduto a dotare gli istituti penitenziari di un «kit» di reagenti chimici, tale da permettere, dapprima, una specie di «screening» sulla sostanza sospetta; utile, in un secondo tempo, al fine di escludere la presenza della sostanza stupefacente ovvero di giustificare il prosieguo delle relative ricerche, ispezioni o accertamenti.
È stato inoltre sperimentato, in via transitoria, l'utilizzo di unità cinofile della Polizia dello Stato e della Guardia di Finanza, nell'ambito di operazioni di perquisizione di taluni istituti.
Peraltro, la proposta di istituire autonomi reparti di unità cinofile addestrate al rinvenimento di sostanze stupefacenti presso gli istituti penitenziari è, allo stato, in fase di studio e approfondimento, attesi peraltro, i notevoli costi di funzionamento connessi a questo tipo di servizio.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
si prospetta nell'ambito della revisione degli uffici del giudice di pace e della loro distribuzione territoriale la soppressione del mandamento del giudice di pace di Bella in provincia di Potenza il che comporterebbe gravi disagi per i 23.000 abitanti di tale mandamento -:
se non ritenga opportuno rivedere tale orientamento mantenendo il giudice di pace nel mandamento di Bella e in via subordinata, qualora ciò non fosse possibile di disporre l'accorpamento del predetto mandamento a quello di Potenza.
(4-29439)
La Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali ha in proposito comunicato che, in relazione alla temuta soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bella, pur essendo stata intrapresa la necessaria attività di analisi e raffronto del carico di lavoro presso le diverse sedi del Giudice di Pace, non è per contro in fase di elaborazione alcun progetto di soppressione o di accorpamento di esso ad altro ufficio.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
tutta la legislazione italiana consente al cittadino, ove se ne dia la possibilità, di scegliere la legge del miglior favore;
in virtù di scelte legislative recenti in tema di ricongiungimento di contributi assicurativi, il cittadino lavoratore viene obbligato a ricongiungere la propria posizione assicurativa presso l'ultimo ente previdenziale;
tale norma, oltre a essere discriminante, in quanto non consente la scelta della legge del miglior favore, genera evidenti danni, soprattutto per coloro che, per venire incontro alle esigenze pubbliche, hanno accettato l'istituto della mobilità passando da un rapporto di lavoro con lo Stato, magari dopo trenta anni, quindi, con rapporto assicurativo con la ragioneria, in caso di insegnanti, o con l'Inpdap per altri, ad uno presso enti pubblici con assicurazione presso l'Inps;
secondo le norme in vigore il dipendente di cui sopra, ai fini pensionistici, sarebbe costretto al ricongiungimento della propria posizione assicurativa presso l'Inps, e non, invece, nell'Inpdap, ente più naturale per chi ha avuto un rapporto pubblico -:
quali concrete iniziative intenda assumere per confermare ai lavoratori il diritto di scelta della legge del miglior favore;
quali azioni intenda svolgere affinché, al più presto, possa essere consentita l'accelerazione dei ricongiungimenti assicurativi e, quindi, per chi si trova in regola con la legge n. 335 del 1995 di andare in pensione.
(4-20371)
I due casi più emblematici di tale situazione sono rappresentati dalla legge n. 482/84 relativa agli enti disciolti, per i quali veniva applicato l'articolo 6 della L. n. 29/79 - ricongiunzione gratuita - lasciando, tuttavia, al personale interessato la possibilità di optare per il trattamento pensionistico di provenienza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (articolo 3, 4o comma, articolo 4, 4o comma, articolo 5).
Altra possibilità di opzione era stata prevista per il personale trasferito alle USL dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 e poteva essere esercitata entro sei mesi dalla data di notificazione dell'avvenuta iscrizione nei ruoli regionali.
Una più recente legge, la n. 554/88 «Disposizioni in materia di pubblico impiego», ha previsto che al personale interessato dai processi di mobilità comportanti l'iscrizione al regime pensionistico dell'amministrazione o dell'ente di destinazione, venga assicurata la facoltà di opzione per mantenere il regime pensionistico dell'amministrazione o ente di provenienza. L'opzione medesima deve essere esercitata entro sei mesi.
Da quanto sopra si evince che la facoltà di opzione e quindi la possibilità di conservare il regime pensionistico di provenienza, considerato dal singolo di maggior favore, è assicurata almeno nella maggioranza dei casi.
Solo nei casi di mobilità individuale o volontaria, l'attuale normativa non prevede la facoltà di opzione per il regime pensionistico di miglior favore.
Per quanto riguarda, poi, la richiesta di accelerare le procedure di ricongiunzione all'INPS delle posizioni assicurative del personale interessato, si precisa che la giacenza media delle ricongiunzioni nell'Assicurazione Generale Obbligatoria è di otto mesi, variabile in relazione alla celerità con cui gli enti o amministrazioni interessate effettuano i trasferimenti.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.
in data 25 febbraio 2000 la Commissione nazionale Aids (Cna) ha approvato, a maggioranza, il «Sistema di sorveglianza sanitaria delle infezioni da Hiv»;
se tale sistema di sorveglianza dovesse essere attivato non sarebbe più garantita la tutela della privacy nei confronti delle persone
esiste un generale consenso attorno alla necessità di realizzare un sistema di sorveglianza sanitaria sull'infezione da Hiv non essendo più sufficiente quello relativo ai casi di Aids;
è prevalente un consenso internazionale sull'opportunità di individuare un equilibrio tra le necessità epidemiologiche ed il rispetto dei diritti delle persone sieropositive;
il modello di sorveglianza approvato dalla Cna, per la quantità di informazioni richieste, permette facilmente di individuare le persone sieropositive attraverso un semplice incrocio con i dati dell'anagrafe provinciale, prefigurando una pericolosa schedatura di massa: da simulazioni effettuate da noti istituti di ricerca emerge come dai dati disponibili (prima lettera del nome, prima lettera del cognome, sesso, data di nascita, provincia di residenza) si possa facilmente risalire al nominativo corrispondente a ciascun codice;
per controllare l'andamento dell'epidemia da Hiv non è necessario disporre di liste nominative come insegna il modello di sorveglianza in vigore nel Regno Unito e in altri Paesi dell'Unione europea;
è nota la fragilità del sistema informatico degli uffici delle venti regioni italiane soprattutto se paragonato ai sofisticati sistemi di protezione dei dati utilizzati negli Stati Uniti e ciò nonostante facilmente scavalcati dagli hackers;
la paura di poter essere identificati costituisce il motivo prevalente che già oggi allontana molti cittadini dagli ambulatori dove si eseguono i test: una scheda di segnalazione come quella predisposta dal Cna amplificherebbe ulteriormente tale situazione con grave danno sia per la salute individuale sia per quella collettiva;
non va dimenticato che ancora oggi i casi di discriminazione verso le persone sieropositive sono molteplici in svariati campi sociali, e prevalentemente nel mondo del lavoro e della scuola;
il risultato di una tale schedatura sarebbe in evidente contrasto con uno degli obiettivi principali della recente campagna ministeriale finalizzata ad incentivare l'accesso ai test;
la Cna non ha tenuto in alcuna considerazione né il parere del Garante della privacy né l'intervento del rappresentante dell'ufficio legale dello stesso ministero della sanità che raccomandava alla Cna di scegliere le modalità maggiormente rispettose della privacy;
il Garante per la protezione dei dati personali, nella nota del 9 novembre 1999 in risposta alla richiesta di parere avanzata dalla Lega italiana per la lotta all'Aids di Trento, riferisce testualmente: «Al riguardo, come già precisato in altre occasioni, si deve osservare che la normativa in materia di protezione dei dati personali, non ha abrogato le disposizioni contenute nella legge n. 135 del 1990 e ne ha piuttosto confermato la vigenza, in quanto contenente disciplina maggiormente garantista... Pertanto, benché non espressamente richiamate nel testo del decreto legislativo n. 282 del 1999, restano ferme le disposizioni della legge n. 135 del 1990, le quali prevedono, da un lato, che «nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da Hiv, salvo che per motivi di necessità clinica e nel proprio interesse» e dall'altro che «la rilevazione statistica delle infezioni Hiv deve essere comunque effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona» -:
se non ritengano di potere intervenire per evitare che il sistema di sorveglianza sanitaria delle infezioni da Hiv approntato dalla Cna diventi operativo, al fine di evitare l'identificazione delle persone sieropositive e le gravi conseguenze, per le medesime e per la salute pubblica, che deriverebbero da tale identificazione.
(4-29081)
L'argomento è stato per quasi due anni all'attenzione della Commissione (fu inserito per la prima volta all'ordine del giorno il 14 maggio del 1998), che lo ha discusso in diverse occasioni, da ultimo nell'ambito del Comitato di presidenza della medesima.
Ciò testimonia l'importanza e la complessità della materia, ma allo stesso tempo anche la esaustività con cui l'argomento è stato trattato.
L'approvazione del documento, pertanto, scaturisce da una lunga meditazione, da un'approfondita analisi di tutte le posizioni e le implicazioni che tale questione comporta.
In sostanza, non si tratta di una decisione estemporanea, frutto di una affrettata discussione e di un rapido esame della problematica, ma di una meditata proposta.
L'iniziativa in questione appariva necessaria, tanto più che da alcuni anni talune regioni italiane (Lazio, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e la provincia autonoma di Trento) hanno istituito, ancor prima che la Commissione avviasse l'esame del problema, in assenza di specifiche indicazioni al riguardo, appositi sistemi di sorveglianza dell'infezione da HIV.
In tal modo, il Ministero della Sanità, sulla base delle proposte approvate da un'apposita Commissione tecnica, intende dettare i criteri per una omogenea, corretta e sicura rilevazione epidemiologica dell'infezione da HIV.
Al riguardo, occorre ricordare che, fino ad oggi, la rilevazione epidemiologica dei casi di AIDS - di persone cioè già con malattia da HIV - avviene su base nominativa, mentre il sistema di sorveglianza epidemiologica dell'infezione da HIV proposto dalla Commissione non è di tipo nominativo.
Il documento, e segnatamente il codice identificativo ivi previsto, è stato approvato dalla Commissione con una maggioranza di 14 voti favorevoli contro uno solo contrario, quello del dott. Agnoletto.
Il dott. Agnoletto ha proposto un codice diverso (n. 4) rispetto a quello approvato dalla Commissione (n. 5).
Si precisa che l'Associazione nazionale per la lotta contro l'AIDS (ANLAIDS) ed il coordinamento italiano case alloggio (CICA), per mezzo dei loro rappresentanti in Commissione, hanno prescelto il codice identificativo n. 5.
Anche nell'ambito della Consulta del volontariato per i problemi dell'AIDS, riunitasi per discutere dell'argomento nel pomeriggio del 25 febbraio 2000, il documento è stato approvato a maggioranza.
Il documento sulla sorveglianza epidemiologica dell'infezione da HIV corrisponde all'importanza di istituire un sistema di sorveglianza epidemiologica dell'infezione da HIV.
L'esigenza di pervenire al monitoraggio dell'infezione da HIV nel Paese, sorge dalla progressiva inadeguatezza del sistema di notifica dei casi di AIDS ai fini della stima dell'infezione da HIV.
La diminuzione dei casi e dei decessi connessi all'AIDS, dovuta in gran parte alla maggiore efficacia delle nuove terapie antiretrovirali disponibili, avvenuti dal 1996 in poi, ha reso tale sistema sempre più inadeguato ai fini della stima dell'infezione da HIV.
Recentemente, autorevoli organismi scientifici internazionali (O.M.S., UNATDS e Commissione europea), hanno raccomandato con forza l'implementazione di sistemi di sorveglianza nazionale dell'infezione da HIV, i cui obiettivi sono:
a) valutare l'esistenza e l'andamento temporale e geografico delle nuove diagnosi di HIV;
b) stimare l'incidenza dell'infezione da HIV nel passato attraverso l'uso di indicatori del tempo trascorso dall'infezione;
c) valutare e monitorare la prevalenza dell'infezione da HIV (ove disponibili dati su casi prevalenti);
d) stimare il numero delle persone vive infette (ove disponibili dati su casi prevalenti);
e) studiare le caratteristiche socio-demografiche, epidemiologiche e cliniche dei soggetti infettati di recente, nonché i fattori di rischio associati;
f) analizzare e monitorare le caratteristiche dei soggetti che si sottopongono al test;
g) descrivere in che momento della storia della malattia i pazienti accedono al test anti HIV.
In breve, senza la conoscenza dell'andamento epidemiologico dell'infezione da HIV nel Paese, non è possibile attuare politiche di sanità pubblica corrette e su larga scala.
Uno dei problemi principali inerenti alla istituzione di un sistema di sorveglianza epidemiologica, è quello di definire un codice che eviti le doppie segnalature, assicurando così un'efficiente ed efficace rilevazione e garantisca, al tempo stesso, l'anonimato e la riservatezza.
Il codice adottato garantisce entrambe queste esigenze.
Infatti, tale codice, prescelto dalla Commissione tra le varie possibili ipotesi, tutte prospettate nel testo esaminato, è quello contraddistinto dal numero 5 e prevede l'utilizzo della prima lettera del nome, della prima lettera del cognome, del sesso, della data di nascita e della provincia di residenza.
È di tutta evidenza che un codice di tal tipo, che ha una probabilità di segnalazione multipla su 1000 abitanti pari a 2,5, non è decodificabile.
Peraltro, esso risulta già adottato nella Regione Umbria, senza che ciò abbia dato luogo a conseguenze negative in materia di identificazione dei pazienti.
Per quanto attiene agli aspetti giuridici della vicenda, ivi compreso il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, si rammenta che l'articolo 5 della legge n. 135 del 1990 prevede che, fatto salvo il vigente sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di AIDS conclamata (che è nominativo), la rilevazione epidemiologica dell'infezione da HIV deve comunque essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona.
In effetti, il sistema di sorveglianza epidemiologica dell'HIV proposto dalla Commissione stabilisce modalità di rilevazione non nominative ed appare in linea con la citata disposizione legislativa.
Si ricorda che l'articolo 5 del recente decreto legislativo n. 282 del 1999 ammette il trattamento nominativo dei dati idonei a rilevare lo stato di salute, anche senza il consenso degli interessati, qualora il trattamento medesimo sia finalizzato a scopi di ricerca epidemiologica.
Il parere del Garante citato nella interrogazione parlamentare, sottolinea la prevalenza della normativa recata dall'articolo 5 della legge n. 135/90 su quella recata dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 282/90, per il principio di specialità.
Anche senza approfondire i vari aspetti, tra cui quello giuridico, toccati dalle argomentazioni svolte dal Garante nel suddetto parere, si evince che il documento più volte citato risulta in linea con tale orientamento.
Alla luce di quanto finora esposto, si può affermare che il modello di sorveglianza epidemiologica proposto dalla Commissione non consente l'identificazione delle persone sieropositive, in quanto il codice è composto da informazioni che garantiscono l'anonimato di tali soggetti.
Tale codice, infatti, non è di per sé identificativo, in quanto non permette di risalire al soggetto in causa senza il concorso di altre fonti di informazione.
Ad esempio, la regione dovrebbe acquisire le liste anagrafiche della provincia per operare il «linkage» e risalire, nel caso di province poco numerose, con una certa approssimazione, all'identità della persona sieropositiva.
Ciò significa che, solo per avere la presunzione di identificazione di un soggetto sieropositivo, occorre il concorso di più strutture/persone/istituzioni e rende, se non impossibile, estremamente difficile la rivelazione dell'identità di tali soggetti.
La Commissione ha tenuto in considerazione il citato parere reso dal Garante per
Quanto all'intervento del funzionario del Ministero della Sanità, si precisa che esso è consistito in un «panorama», peraltro molto circostanziato, della normativa vigente in tema di privacy e nel suggerimento di adottare un codice in grado di assicurare il massimo della sicurezza.
Per quanto attiene, invece, ai sistemi di sorveglianza epidemiologica sull'HIV adottati all'estero, si segnala che in Francia la codificazione delle informazioni comprende, tra le diverse informazioni, la provincia di residenza (come il codice proposto dalla Commissione), in Spagna accanto alla provincia è prevista anche la città di residenza, nel Regno Unito il codice contempla anche il codice postale, mentre in Germania include i primi tre numeri del predetto codice postale.
Negli Stati Uniti, infine, in alcuni Stati le informazioni raccolte sono nominative e in altri quasi nominative, per un sistema che, complessivamente, risulta meno garantista di quelli adottati dai Paesi dell'Unione Europea.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.
il reparto lavorazioni omogeneizzato di Bari è fermo dal 3 dicembre 1999;
parte dei lavoratori sono stati assorbiti, sia pure in soprannumero dalla manifattura Tabacchi;
la restante parte rimane ancora inattiva;
l'auspicata riconversione dell'opificio in «Autoparco dei mezzi sequestrati e deposito sigarette di contrabbando» consentirebbe sia il recupero dei cinquanta-sessanta posti già persi con la sospensione, sine die, della produzione di omogeneizzato, sia un risparmio immediato di un ingente numero di miliardi;
l'immobile è di proprietà dei Monopoli di Stato e non è mai stato trasferito all'Eti -:
quali siano i motivi che inducono l'Eti a non restituire l'immobile ai Monopoli di Stato per il più proficuo utilizzo di essi.
(4-28755)
Al riguardo, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e l'Ente Tabacchi Italiani (ETI), hanno comunicato che la problematica sollevata può ormai ritenersi avviata a soluzione nel senso auspicato dall'interrogante.
Invero, già dal mese di gennaio del corrente anno l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha manifestato all'Ente Tabacchi Italiani l'esigenza di utilizzare circa 40 unità di personale, attualmente in forza presso la Manifattura tabacchi di Bari, per l'attivazione di un centro di stoccaggio ed autoparco reperti presso l'immobile in questione.
Con lettera del 2 febbraio 2000, l'Enti Tabacchi Italiani ha dato l'immediata disponibilità ad intraprendere ogni utile azione al fine di una sollecita definizione dell'iniziativa e del conseguente reimpiego delle unità lavorative necessarie.
Pertanto, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha esperito le procedure necessarie a tal fine.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.
il professor Antonio Forte, docente di «Storia e filosofia delle religioni dell'Estremo oriente» presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, è stato
precedentemente, lo stesso docente ha fruito di collocamento fuori ruolo, per circa un decennio, per svolgere attività di ricerca nella sede di Kyoto, alle dipendenze dell'«Ecole francaise d'Extreme Orient» e da questa retribuito, oltre a godere dell'assegno mensile corrispostogli dall'Istituto universitario orientale di Napoli -:
se, in relazione agli incarichi di cui si fa cenno, la cui durata complessiva è stata di circa un ventennio, si giustifichi la sua assenza dall'insegnamento accademico e se si ritenga plausibile una sua ulteriore assenza che lo terrebbe lontano dagli obblighi istituzionali per un altro biennio, rinnovabile ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 401 del 1990;
se, avuto riguardo della durata dell'assenza dal servizio del professor Antonino Forte, peraltro beneficiario di un elevato assegno di sede e dello stipendio metropolitano per un importo complessivo di lire 33.000.000 (trentatremilioni) mensili circa, non ritengano i competenti ministeri di soprassedere alla concessione del nulla-osta che, ove non fosse concesso, consentirebbe di usare personale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri con adeguata esperienza scientifica e amministrativa, nonché un notevole risparmio per l'erario di circa i due terzi del costo di una eventuale assegnazione del professor Forte alla predetta scuola di Kyoto.
(4-14111)
Ai sensi della suddetta legge gli esperti devono possedere specifiche qualifiche e titoli atti a consentire la promozione della lingua e della cultura italiana e lo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione tra i Paesi coinvolti.
Nell'ambito di applicazione del suddetto articolo il Ministero degli Esteri, su richiesta dell'Ambasciata d'Italia in Tokyo, propose al Consiglio di Amministrazione di conferire al Prof. Antonio Forte l'incarico di esperto presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua seduta del 16 settembre 1997, espresse parere favorevole.
Tra il personale dell'area della promozione culturale al momento disponibile non vi erano elementi in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto in questione.
Quanto al servizio all'estero in posizione di collocamento fuori ruolo prestato dal Prof. Forte, si precisa che lo stesso, inserito nella graduatoria di merito degli aspiranti alla funzione di Direttore di Istituto di Cultura a seguito del superamento delle prove di selezione indette ai sensi dell'articolo 1 della Legge 25.8.82, n. 604, è stato destinato in qualità di Vice Direttore della Sezione di Studi Orientali di Kyoto dell'Istituto italiano di cultura di Tokyo, ove ha prestato servizio dal 23.5.87 al 31.3.92. Dal 1.4.92 al 17.12.92 il Prof. Forte, sempre ai sensi dell'articolo 1 della L. 604, ha svolto funzioni di Vice Direttore dell'Istituto di Cultura di Kyoto, istituito a decorrere dal 1.4.92 con decreto ministeriale 3162/92. Dal 18.12.92 al 31.8.97 il Prof. Forte ha prestato servizio in qualità di Direttore dell'Istituto di Kyoto ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 5901/92. Si ricorda che a norma dell'articolo 7 della suddetta Legge n. 604/82, il servizio prestato all'estero in qualità di direttore di Istituto
Per quanto riguarda, inoltre, il trattamento economico relativo al predetto periodo di servizio all'estero prestato in posizione di collocamento fuori ruolo a disposizione del Ministro degli Esteri ex articolo 1 L. 604/82, si fa presente che esso è stato corrisposto in base a quanto previsto dalla normativa ed in particolare dal punto 14 della Sez. b della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 215/67. Per tutto il periodo in cui viene corrisposta l'indennità di servizio all'estero, lo stipendio metropolitano è decurtato dell'indennità integrativa speciale ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 285/85.
Si fa presente che l'Istituto Universitario Orientale di Napoli, deliberando nel dicembre 1997 in favore della riconferma della messa a disposizione del Prof. Forte e avendo preso preliminarmente atto del disagio causato dalla prolungata assenza dello stesso, aveva posto come condizione per la concessione di ulteriori periodi di fuori ruolo all'interessato che fosse formalmente statuito il cointeressamento dell'Istituto Universitario Orientale nella conduzione, gestione e programmazione scientifica della Scuola di Studi Orientali di Kyoto. In effetti, se da una lato può apparire eccessivo che un unico Ateneo si faccia per anni carico delle competenze dovute, appare pur sempre doveroso compito della comunità scientifica italiana nel suo insieme la tutela dell'alto livello scientifico raggiunto dalla Scuola, e tale che solo studiosi di livello internazionale possano garantire il mantenimento del patrimonio fin qui prodotto dallo sforzo congiunto di diverse istituzioni del nostro Paese.
Infine, si comunica che il Prof. Forte ha cessato dal servizio, in qualità di esperto ex articolo 16 della Legge n. 401/90, presso l'Istituto Italiano di Cultura di Kyoto - Sezione dell'Istituto Italiano di Cultura in Tokyo - in data 31 agosto 2000 e che, dal 7.11.1999 responsabile di tale Sezione è il Dott. Carlo Arduini, appartenente all'Area della Promozione Culturale (posizione economica C2).
Si informa altresì che presso la predetta Sezione è stato nominato un nuovo Esperto ex articolo 16 della Legge n. 401/90, il Prof. Silvio Vita dell'Istituto Orientale di Napoli.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.
secondo un dispaccio americano giunto la scorsa settimana dal Kosovo, due militari italiani di stanza nella provincia serba sarebbero stati rimpatriati con sintomi classici di leucemia a causa dell'inquinamento da uranio impoverito;
da moltissimo tempo la Lega Nord Padania ha denunciato il pericolo per i nostri ragazzi in Kosovo;
l'ONU, da tempo, aveva emesso dispacci relativi alla pericolosità del territorio del Kosovo a causa dell'uranio impoverito non ricevendo alcuna risposta dal Governo italiano;
si è addirittura pensato, per evitare degli scandali, il trasferimento dei due soldati malati in Inghilterra -:
se il ministro sia a conoscenza dei fatti sopra descritti e quali provvedimenti intenda prendere a fronte della delicata situazione;
se non ritenga opportuno il ritiro delle nostre truppe dal Kosovo per impedire in futuro tali tragiche situazioni.
(4-31773)
Nella stessa occasione, ho anche evidenziato come i due casi letali di leucemia acuta che si sono verificati nelle Forze Armate, uno lo scorso anno e l'altro nel 1994, non potessero essere correlabili all'uranio impoverito. Nel primo caso, infatti, il militare non era mai stato in Kosovo ma in Bosnia, e più precisamente a Sarajevo dove non sono mai stati usati proiettili ad uranio impoverito; nell'altro caso, il militare non era mai stato impiegato all'estero.
Ribadisco, pertanto, che non si è verificato alcun rimpatrio di militari del contingente italiano in Kosovo per leucemia né sono mai emersi casi sospetti di questa malattia né, tantomeno, si è pensato di trasferire due soldati italiani ammalati in Inghilterra.
Naturalmente vi sono stati, nel corso della missione, rimpatri di personale per motivi sanitari, ma si è trattato di diverse patologie. Nessuno, comunque, è stato rimpatriato perché affetto da leucemia.
Per quanto attiene all'interessamento dell'ONU sulla problematica dell'inquinamento ambientale da uranio impoverito in Kosovo, essa discendeva dal rapporto (che, peraltro il Governo italiano ha concorso a finanziare) redatto dalla task-force del Programma ambientale dell'organizzazione (UNEP) sulle conseguenze per l'ambiente e per gli insediamenti umani derivanti dall'impiego del citato materiale. Sulla base di quel rapporto il Segretario generale delle Nazioni Unite aveva chiesto, a suo tempo, alla NATO informazioni sulle aree d'impiego e sul numero di proiettili all'uranio impoverito utilizzati.
Nella circostanza, il Governo italiano si è adoperato, tramite i suoi rappresentanti nel Consiglio Atlantico, per favorire ampia trasparenza, da parte dell'Alleanza, in materia. La Nato ha fornito all'ONU le informazioni richieste, più di recente integrate da ulteriori e più dettagliate indicazioni sui luoghi di probabile impatto dei colpi. Inoltre, il dialogo tra le due Organizzazioni prosegue tuttora. Queste aree interessano un po' tutto il Kosovo tra cui, in particolare, la zona occidentale, al confine con l'Albania.
In questo contesto, come già riferito in Parlamento in più occasioni, il contingente italiano, dal suo ingresso in Kosovo, era consapevole dei possibili pericoli di inquinamento ambientale.
Infatti, le nostre forze militari in Kosovo, hanno adottato le opportune misure di sicurezza, ivi comprese la diffusione di dettagliate norme comportamentali, contro i rischi di contaminazione ambientale, diffuse anche in lingua serba e albanese a beneficio e protezione della popolazione civile.
Ogni unità operativa dispone di propri nuclei specializzati, denominati NBC, per operazioni di monitoraggio ambientale e di bonifica di aree pericolose, nonché di protezione e decontaminazione del personale e dei materiali, mentre alle dirette dipendenze della brigata multinazionale ovest opera un reparto NBC del livello di compagnia.
Questa compagnia, tra l'altro, ha provveduto a delimitare con apposita segnaletica «KFOR RESTRICTED AREA» le aree in cui sono stati rinvenuti dardi di uranio impoverito. Tali aree sono soggette a frequenti controlli da parte della compagnia medesima proprio al fine di meglio tutelare l'incolumità del personale militare, dei volontari civili e degli abitanti del luogo.
Inoltre, tutti i militari impiegati in Kosovo dispongono della dotazione individuale NBC che assicura la protezione dai rischi di contaminazione. Ai reparti vengono anche tenute lezioni propedeutiche sui rischi della contaminazione già prima dell'inizio delle operazioni e le lezioni stesse vengono poi riprese ed approfondite da personale qualificato della compagnia NBC, durante la permanenza sui luoghi.
In aggiunta a tali provvedimenti, vengono svolti con periodicità e nel tempo controlli approfonditi da parte di esperti in fisica del Centro Interforze di Studi per le applicazioni Militari, inviati più volte in zona per verificare sul campo, con strumenti e tecniche sofisticate, i controlli già condotti dalle unità NBC presenti nel contingente.
L'insieme di tutte queste misure e controlli hanno permesso di accertare fin dall'inizio,
Naturalmente l'attività di controllo continuerà ad essere svolta con regolarità fino a quando i nostri soldati saranno in Kosovo.
Inoltre tutto il personale che presta servizio nei contingenti impiegati all'estero, viene precauzionalmente sottoposto, al rientro in Patria, a verifiche mediche di controllo.
In tale quadro, si ritiene di poter obiettivamente affermare che la Difesa non abbia mancato e non manchi di vigilare attentamente sulla tutela della salute dei nostri militari.
Per completezza di informazione, si evidenzia, ancora, che in questi anni l'Italia ed il Governo italiano si sono costantemente adoperati per bandire l'uso delle armi inumane, dando una interpretazione estensiva del concetto di queste armi.
Quanto al quesito relativo al ritiro dei nostri soldati dal Kosovo, come già ho avuto modo di rappresentare rispondendo, il 7 giugno di quest'anno, ad una interrogazione di analogo contenuto, le ragioni che nel 1999 hanno indotto il nostro Paese a partecipare all'intervento internazionale in Kosovo ritengono, tuttora, la loro validità.
Infatti, anche se il recente cambio alla guida della Federazione Jugoslava lascia ben sperare per una positiva evoluzione in senso democratico e di stabilità della regione balcanica, la permanenza di contingenti militari internazionali sul terreno del Kosovo ed in Bosnia resta ancora necessaria per favorire la ripresa ed il consolidamento di un dialogo costruttivo fra le parti, al fine di giungere a soluzioni condivise e durature.
Quanto accaduto di recente a Belgrado è anche il risultato dell'azione e della determinazione della Comunità internazionale e delle organizzazioni di sicurezza, in primo luogo dell'Alleanza, ma anche dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, di impegnarsi, anche con l'utilizzo dello strumento militare quando si è reso necessario, per sostenere o riportare la pace in questa tormentata regione attraversata da terribili violenze e conflitti interni.
D'altra parte, la stabilità dei Balcani rappresenta un nostro interesse, strategico primario anche per contrastare il fenomeno della diffusa illegalità e dei traffici illeciti che da quelle zone si riversano in Italia e in Europa. È interesse dell'Italia, quindi, in nome della sua sicurezza e di quella della Comunità Internazionale, garantire che nei Balcani vi siano stabilità ed ordine democratico. A questo noi collaboriamo con la nostra presenza e per questo dobbiamo restare, fino a quando sarà necessario.
Dal resto l'impegno italiano nell'area trova sempre più ampio riconoscimento a livello internazionale. Il 16 ottobre, infatti, il Comando di tutte le forze militari, dell'Alleanza e non, operanti in Kosovo è stato assunto da un Ufficiale Generale italiano, il Tenente Generale Cabigiosu, che avrà, tra gli altri, il delicato compito di garantire l'ordinato svolgimento delle imminenti elezioni municipali nella regione, quale ulteriore passo verso la stabilità.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
molti contribuenti sono in attesa del rimborso dell'Ici, anno 1993, che potranno essere effettuati solo successivamente all'emanazione dell'apposito decreto interministeriale, previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nel quale dovranno essere stabiliti i termini e le modalità di effettuazione dei rimborsi medesimi ivi compresa l'individuazione dell'organo competente a provvedere;
tale decreto non è stato ancora emanato -:
quali siano i motivi di questo forte ritardo;
se intenda intervenire per porre rimedio a questa infinita attesa.
(4-21070)
Tale provvedimento, infatti, ha stabilito i termini e le modalità riguardanti, tra l'altro, i rimborsi dell'ICI erroneamente versata per l'anno 1993, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, della legge 8 maggio 1998, n. 146 che, come è noto, ha trasferito dallo Stato ai Comuni la competenza in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni e degli interessi relativamente all'ICI dovuta per l'anno 1993, prevedendo (comma 3) che i Comuni devono provvedere anche ai rimborsi dell'ICI, o maggiore ICI, indebitamente versata dai contribuenti.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.
è noto che gli operati di tumore alla vescica venivano trattati con cicli di instillazioni vescicali, generalmente 12, di vaccino Bcg (un comune antitubercolare). Il vaccino non era commercializzato in Italia e si comprava all'estero, di solito a Montecarlo, a spese dell'interessato. Il prodotto Immun bcg Pasteur f veniva venduto in confezioni di due flaconi al prezzo di franchi 52,70 al cambio circa 15.500 lire; due cicli completi costavano quindi circa 93 mila lire, comprese le spese di spedizione e consegna a domicilio non si superavano le 160 mila lire;
da gennaio 1997 il vaccino è disponibile anche in Italia e, dalla primavera dello stesso anno, è a carico del Servizio sanitario nazionale. Il nome commerciale è Immucyst, venduto in confezioni di 3 flaconi al prezzo di 253.800 lire (1997), per cui 2 cicli di instillazioni (12) hanno un costo di 1.015.200 (1997): oltre 11 volte maggiore del corrispondente prodotto venduto in Francia -:
come si giustifichi questa enorme differenza di prezzo;
se il Governo non ritenga opportuno rivedere il prezzo del farmaco Immucyst anche alla luce della norma approvata dal Parlamento, per cui il prezzo dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale deve essere allineato al prezzo medio europeo.
(4-27915)
I medicinali in commercio in Italia sono sottoposti a due tipi di regime dei prezzi: quelli classificati in classe A e H (a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale) e B (a carico per il 50%) hanno il prezzo controllato, mentre quelli di fascia C (non a carico del Servizio Sanitario Nazionale) hanno il prezzo liberalizzato.
Per i farmaci a prezzo controllato, esistono due modalità di fissazione del prezzo: quelli registrati a livello europeo dall'Agenzia Europea dei Farmaci sono sottoposti a negoziazione del prezzo, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 30 gennaio 1997; per i farmaci di registrazione nazionale il valore di riferimento ai fini della determinazione del prezzo è il cosiddetto «prezzo medio europeo», secondo le modalità previste dalla Legge Finanziaria del 1998.
Per «prezzo medio europeo» (p.m.e.) si intende un prezzo calcolato secondo la media dei prezzi di quello stesso farmaco commercializzato nei paesi dell'Unione Europea.
A partire dal mese di luglio del 1998, i prezzi dei medicinali in Italia superiori al p.m.e. dovevano immediatamente essere ridotti fino a raggiungere quest'ultimo (e così è avvenuto); i farmaci con un prezzo inferiore al p.m.e. potevano aumentarlo, ma non in un'unica soluzione, bensì in sei rate annuali di uguale valore fino a raggiungere il prezzo medio europeo.
IMMUCYST 3 flaconi liofilizzati è una specialità medicinale di registrazione nazionale
Il prezzo attuale di IMMUCYST è di lire 282.100, a seguito di un aumento pari a lire 28.300. Essendo un farmaco d'impiego esclusivo ospedaliero, deve essere praticato per legge uno sconto del 50% all'A.S.L. che lo acquista, per cui il prezzo finale è pari a lire 141.050.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.
dalla stampa di oggi (esempio Il Giornale, pagina 14) si è appreso che nel corso della manifestazione «Settimana dell'alta moda», patrocinata dal comune di Roma che si svolgerà a Roma dal 14 al 19 luglio 2000, gli organizzatori intenderebbero far sfilare quindici modelle, scelte, per l'occasione, tra giovani handicappate;
tale iniziativa, se avrà attuazione, offenderà gravemente il senso di doveroso rispetto e di riguardo che la collettività nutre e deve nutrire verso soggetti a cui la vita ha riservato una sorte difficile;
la finalità della iniziativa, evidentemente non ispirata a motivi umanistici ma tesa a rendere spettacolare un normale evento di promozione commerciale, si porrà tra l'altro in contrasto con i principi del nostro ordinamento giuridico che proibiscono attività idonee ad esporre al ridicolo la personalità umana e dei consociati più deboli e meno difesi -:
se i ministri interrogati intendano assumere, nell'esercizio e nei limiti delle loro funzioni istituzionali, provvedimenti atti ad impedire la realizzazione della suddetta iniziativa.
(4-30031)
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.
nella notte del 2 e il 3 marzo un peschereccio del compartimento di Rimini Ringo II, con a bordo 4 uomini di equipaggio (2 lampedusani Maggiore Franco Mario di 33 anni e Palmisano Carmelo di anni 34 e 2 uomini di nazionalità tunisina) che si trovava in battuta di pesca nell'Adriatico è scomparso. Dopo 24 ore circa iniziano le ricerche ed il relitto del motopesca è stato localizzato nei fondali al largo di Chioggia nelle acque territoriali croate, sembra che il peschereccio italiano sia stato speronato e affondato da un mercantile battente bandiera straniera, il corpo di uno degli uomini di equipaggio un tunisino è stato recuperato. A distanza di ormai 6 giorni nulla si sa della fine degli altri membri dell'equipaggio;
le ricerche effettuate fin d'ora sembrano del tutto insufficienti in quanto pare che le diverse difficoltà burocratiche impediscano agli uomini della marina militare italiana interventi di ricerca celeri ed urgenti;
che familiari ed amici vivono in uno stato di angoscia e di rabbia in attesa di potere riavere almeno i corpi dei propri cari che pare siano rimasti incastrati nel peschereccio sotto i fondali;
sia la stampa nazionale e la televisione hanno dato poca divulgazione sulla disgrazia accaduta -:
quali interventi urgenti il Ministro degli interni intenda intraprendere per il recupero dei corpi e del peschereccio;
quali siano le misure adottate per accertare eventuali responsabilità, e per chiedere alla magistratura che già ha aperto l'inchiesta di fare luce sulla grave tragedia che vede colpita la marineria lampedusana e riminese.
(4-28828)
Nessuna difficoltà di ordine burocratico ha impedito le operazioni di ricerca, che sono proseguite nelle varie fasi e articolazioni, senza soluzione di continuità.
Già nella prima mattinata del giorno 4 marzo 2000 è stato individuato il relitto del motopesca, adagiato su un fondale di meno 47 metri, a 13,5 miglia dalle coste croate, nonché recuperato il corpo di uno dei componenti l'equipaggio del «Ringo II».
Nei giorni seguenti anche i corpi di altri due membri dell'equipaggio sono stati recuperati. Nel corso delle ricerche sono state effettuate tre ispezioni (articolate in più immersioni) da parte di personale della Marina Militare, mirate sia a verificare la presenza di eventuali corpi rimasti all'interno o nelle vicinanze del relitto che ad acquisire materiale probatorio per le prescritte inchieste giudiziaria ed amministrativa. Sono state inoltre effettuate riprese filmate particolarmente utili ai fini probatori.
In data 26 maggio è stata effettuata altra operazione subacquea al relitto del motopesca «Ringo II» per una ulteriore verifica in ordine alla possibile presenza all'interno dello scafo del naufrago ancora disperso. L'operazione, finanziata dall'armatore, ha dato esito negativo. Purtroppo risulta ancora disperso il marittimo Franco Maggiore.
In merito ai rapporti con la stampa, si fa presente che il Comandante della Capitaneria di porto di Rimini ha incontrato i giornalisti locali, nonché risposto ai quesiti formulati telefonicamente dagli organi di diffusione di livello nazionale che si sono interessati alla vicenda.
L'inchiesta giudiziaria volta ad accertare la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità è a tutt'oggi in corso e, in conformità
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.
in data 21 agosto 1999 a seguito di una inchiesta della procura della Repubblica, veniva ordinato un sequestro cautelativo di tutte le aree demaniali marittime del cosiddetto porticciolo di Mergellina, al fine di interrompere le situazioni di irregolarità ed abuso emersi dalla stessa inchiesta;
in particolare è emerso che il molo frangiflutti di Mergellina è occupato per la sua quasi totalità da un unico soggetto privato, in forza di un atto di sottomissione che autorizzava esclusivamente l'erogazione di una ristretta sfera di servizi di terra, datato 12 aprile 1973, e mai perfezionato in regolare atto concessorio, che si protrae sine die, in quanto non vi è alcun termine indicato;
la gestione degli ormeggi del molo frangiflutti di Mergellina, risulta essere quasi esclusivamente affidata alla stessa società privata, grazie ad una autorizzazione emessa in data 15 luglio 1978, in maniera informale ed eludendo le procedure di rito e le specifiche autorizzazioni che avrebbero dovuto essere rilasciate dalle pubbliche amministrazioni interessate, e che protrae sine die in quanto come per l'atto di sottomissione non risulta alcuna indicazione di termine;
tale situazione di irregolarità, si traduce in uno svantaggio per il libero mercato e per gli operatori marittimi, che nella situazione di provvisorietà ed incertezza dei soggetti legittimamente autorizzati alla gestione delle aree del porticciolo di Mergellina, non possono operare con pari opportunità commerciali, come invece accade in altre aree destinate al diporto nautico in Italia;
tale mancanza di pari opportunità si rende ancora più evidente se si considera il molo frangiflutti di Mergellina come l'unico approdo possibile nella città di Napoli per una categoria di natanti considerata strategica per lo sviluppo dell'intero comparto diportistico e turistico i grandi panfili privati;
inoltre anche gli utenti del diporto nautico tradizionale nella situazione descritta vivono un grande disagio non riuscendo ad identificare interlocutori legittimi, dai quali potere ricevere adeguati servizi nel pieno rispetto della legalità;
la denunciata situazione tra l'altro danneggia l'immagine della città di Napoli con ripercussioni anche significative sulle risorse turistiche, che risulta essere un comparto economico strategico per la regione Campania;
le autorità portuali di Napoli e la Capitaneria di porto dovrebbero decidere nella qualità di responsabili di tale importante area, malgrado l'inchiesta avviata dalla procura della Repubblica ed alcuni ricorsi avanzati al Tar ed al Consiglio di Stato da società che lamentano la descritta situazione e la mancanza di pari opportunità non essendo mai stata bandita una regolare gara per la concessione dell'area in questione;
il Tar della Campania IV sezione nella sentenza del 23 giugno 1999, depositata in data 21 settembre 1999 rileva l'illegalità di un atto di sottomissione mai perfezionato in ventisette anni dall'autorità portuale e dal precedente consorzio autonomo del porto di Napoli e dell'allora ministero della marina mercantile e che in concreto si è
quali provvedimenti intendano adottare i Ministri interrogati per risolvere tali irregolarità nell'amministrazione di una area di significativo rilievo economico e occupazionale in un settore strategico quale il turismo per la città di Napoli e per l'intera regione Campania.
(4-30147)
La società Luise & Sons, è stata autorizzata, in forza di un atto di sottomissione in data 12 aprile 1973 del Consorzio autonomo del porto di Napoli (oggi Autorità portuale) a realizzare ed a gestire direttamente, negli appositi alloggiamenti ubicati sulla banchina del molo di sopraflutto del porticciolo di Mergellina, le tubazioni e i punti presa per la fornitura di servizi per la nautica da diporto, compreso un impianto di distribuzione di carburanti, per la durata di anni trenta.
In data 21 luglio 1975 l'allora Consorzio autonomo del porto di Napoli ha concesso alla predetta società due specchi acquei per l'installazione di due pontili galleggianti perpendicolari al molo di sopraflutto, concessione che, ad oggi, è stata regolarmente rinnovata dalla Autorità portuale di Napoli con licenza quadriennale.
Con due provvedimenti entrambi in data 5 luglio 1978 il Consorzio autonomo del porto di Napoli ha autorizzato, in via provvisoria ed in attesa della trasformazione in atto formale dell'atto di sottomissione, la società Luise & Sons ad esercitare l'ormeggio dei natanti lungo la banchina del molo di sopraflutto del porticciolo di Mergellina in aggiunta ai servizi inerenti la nautica da diporto già forniti in forza del predetto atto di sottomissione, e ad installare uno sbarcatoio in legno nella parte terminale della diga di sopraflutto del porticciolo di Mergellina allo scopo di poter esercitare in pieno l'attività di fornitura di servizi per la nautica da diporto.
Negli anni seguenti il Consorzio autonomo del porto di Napoli prima, e l'Autorità portuale poi, hanno autorizzato la società Luise & Sons ad occupare un'area di banchina con una recinzione metallica lungo il predetto sbarcatoio in legno, ad installare una sbarra mobile in radice del molo di sopraflutto, ad apporre numerose fioriere e bandiere a scopo ornamentale.
La società Luise & Sons, per lo svolgimento della propria attività di fornitura di servizi inerenti la nautica da diporto, occupa in forza dei citati provvedimenti 337 metri di ciglio banchina del molo di sopraflutto del porticciolo di Mergellina.
La legittimità di tale occupazione, oggetto di un ricorso proposto da un soggetto concorrente al Tribunale amministrativo regionale della Campania, è stata sancita dal predetto Tribunale con sentenza depositata in data 21 settembre 1999.
Nel corso dello scorso anno, in data 24 agosto 1999, il molo di sopraflutto del porticciolo di Mergellina occupato ed utilizzato dalla società Luise & Sons è stato oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo nell'ambito di una più vasta indagine operata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Al provvedimento di sequestro è seguito un decreto di restituzione dell'area demaniale marittima della diga foranea del porticciolo di Mergellina all'Autorità portuale di Napoli emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli.
La vicenda giudiziaria, sottoposta al giudizio del Tribunale del riesame di Napoli, si è conclusa, per l'aspetto attinente al sequestro, con l'ordinanza del dissequestro in data 11 gennaio 2000 emessa dal citato Tribunale che ha disposto altresì la restituzione della predetta area alla società Luise & Sons.
Nelle more che la competente Autorità portuale di Napoli rilasci un regolare atto di concessione, per il quale peraltro si è espresso favorevolmente il comitato portuale, la Capitaneria di porto di Napoli in data 15 luglio 2000 ha emanato, con apposita ordinanza, il «Regolamento per l'approdo di unità da diporto nella zona di
L'adozione del detto regolamento, ancorché strumento di natura provvisoria, ha permesso, per la stagione estiva, una più proficua ed adeguata utilizzazione dell'area demaniale marittima in questione, prevedendone un utilizzo non esclusivo da parte della società Luise & Sons.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.
nonostante l'introduzione dei sistemi informatici l'ufficio catasto del comune di Como versa in una condizione di quasi totale disservizio nei confronti dell'utenza;
l'aggiornamento della banca dati da supporto cartaceo a dati informatici risulta, data l'insufficienza del personale, ancora incompleta, e laddove sia già avvenuta è spesso viziata da errori e imprecisioni;
i tecnici professionisti si trovano a dover operare, per il reperimento dati necessario allo svolgimento della loro attività, in condizioni impossibili, con tempistiche d'attesa lunghissime e procedure altrettanto lunghe e complesse;
dal 15 giugno al 6 luglio l'ufficio del territorio, conservazione dei catasti di Como, sospenderà il proprio servizio di ricezione e trattazione atti (volture, frazionamenti, accatastamenti, rettifiche) per l'aggiornamento del sistema informatico -:
se non ritenga opportuno intervenire per sanare questa insostenibile situazione aumentando il personale distaccato presso il catasto di Como;
se non ritenga illogico e irrazionale interrompere un pubblico servizio essenziale in un periodo di tale importanza per la concomitanza di scadenze di natura fiscale;
se non possa intervenire per spostare l'operazione di aggiornamento del sistema informatico nel mese di agosto, quando il catasto è semi-deserto.
(4-30133)
Al riguardo, il competente Dipartimento del Territorio ha osservato che le attività di ammodernamento del sistema informativo catastale, che ha interessato tutti gli Uffici del territorio, ha rappresentato per l'Amministrazione un obiettivo non più procrastinabile nell'ottica di migliorare l'efficienza dei servizi forniti.
Tale attività, consistente in particolare nell'adeguare le apparecchiature, le applicazioni e la struttura della banca dati agli strumenti tecnologici più avanzati, ha richiesto, tra l'altro, la realizzazione di uno apparato organizzativo particolarmente complesso non solo per le caratteristiche altamente tecnologiche dei lavori da eseguire ma anche per consentirne, entro un anno dalla data di inizio (settembre 1999), il suo completamento.
Ciò posto, il medesimo Dipartimento ha precisato che l'attivazione di ben tre uffici a settimana ha comportato un notevole sforzo di programmazione nell'ambito del quale gli eventuali spostamenti logistici e la sospensione dell'attività lavorativa sono stati adottati soltanto in casi particolari e, comunque, definiti con largo anticipo rispetto alla data inizialmente fissata.
Nelle tre settimane interessate dalle attività di aggiornamento, infatti, la sospensione dei servizi resi all'utenza è stata solo parziale, avendo cura di limitarla esclusivamente alla ricezione degli atti di aggiornamento. I servizi di visura e certificazione, gli unici veramente vitali in periodi di scadenze fiscali, non hanno mai subito alcuna interruzione, ad eccezione dei tre giorni conclusivi delle operazioni di migrazione, necessari per consentire gli interventi di
Per quanto riguarda, infine, l'opportunità di effettuare nel mese di agosto l'operazione di aggiornamento del sistema informativo nell'ufficio di che trattasi, il medesimo Dipartimento ha evidenziato che, concordemente con la concessionaria che ha eseguito i lavori, si è ritenuto opportuno limitare gli interventi sugli uffici durante tale mese. Infatti, è apparso rischioso operare interventi sui sistemi nel periodo di ferragosto, per le difficoltà di approvvigionamento di eventuali ricambi e componentistica, nel caso di insorgenza di imprevisti nella delicata fase di riconversione dei sistemi stessi.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.
l'articolo 176 del Codice della navigazione (approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 327) prevede che i natanti adibiti a servizio pubblico tengano un «giornale di Bordo» per una serie di annotazioni che con decreto presidenziale del 28 giugno 1949 n. 631 è stato approvato il regolamento per la navigazione interna che all'articolo 81 ripropone il giornale di bordo suddetto da tenersi a cura dei natanti in servizio pubblico di qualsivoglia specie e tonnellaggio;
in data 10 aprile 1952 è stato approvato un apposito decreto ministeriale (il n. 233) atto a determinare le caratteristiche tecniche di stampa ed i dati che ivi debbono essere riportati;
con decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 14 gennaio 1972 e n. 616 del 24 luglio 1977 è stato confermato tale obbligo;
per «navi addette ai trasporti in servizio pubblico su acque interne» si considerano sia le superpetroliere di qualsiasi tonnellagio che - ad esempio - raggiungono Porto Malghera nella laguna veneta, ma anche motoscafi di pochi metri che svolgono servizio taxi sui lagni interni e particolarmente sui laghi Maggiore, Garda, Como ed Iseo per distanze di poche centinaia di metri;
che nella identificazione del predetto registro - tra l'altro - bisogna indicare la quantita di carbone imbarcata e/o «la quantità di nafta pesante atta al funzionamento del sistema propulsivo»;
vanno indicati comunque i nomi del comandante, ufficiali di macchina, timoniere, fuochista, aiuto-fuochista ed aiuto-timoniere e così via per tutto l'equipaggio, nonchè la rotta seguita, i passeggeri e le merci imbarcate, lo stato dello specchio d'acqua, i venti, tutti gli scali toccati, le condizioni atmosferiche ecc;
la cosa era stata considerata del tutto senza senso - salvo, forse, un interesse a quantificare il numero dei passeggeri trasportati a fini fiscali - tanto che le Regioni interessate e la forza pubblica operante sui bacini interni mai avevano richiesto la tenuta del giornale di bordo predetto;
risulta recentemente il ministero abbia invece sottolineato l'obbligo legislativo alla tenuta di quanto sopra, con conseguente attivazione degli assessorati ai trasporti regionali che hanno predisposto la stampa - presso tipografie esplicitamente autorizzate - affinchè ogni titolare di licenza di trasporto pubblico - anche minima - sia dotato di apposito giornale di bordo con pagine indebitamente annotate, numerate e vidimate;
la tenuta dello stesso - se vuole davvero essere compilato con attenzione e precisione - è semplicemente «demenziale» in quanto andrebbero riportati dati assurdi rispetto all'entità, consumo ed uso della grandissima parte dei natanti in utilizzo;
i titolari di licenza di trasporto pubblico (nella grandissima parte trattasi di persone singole, che svolgono la funzione da comandante... a «aiuto-fuochista») che
se non ritenga di abrogare le disposizioni di cui in premessa e la tenuta dell'inutile registro di bordo almeno per tutti quei motoscafi e/o battelli, anche in servizio pubblico, che non svolgono servizio di linea o siano al di sotto di un determinato, plausibile tonnellaggio tale da giustificarlo.
(4-26548)
Per quanto di specifico riferimento ai documenti di bordo delle navi e galleggianti della navigazione interna, adibiti a servizio pubblico (di linea e non di linea), gli articoli 176 del Codice della navigazione, ed 81 del Regolamento della navigazione interna prevedono l'obbligatoria tenuta del «giornale di bordo».
In relazione alle finalità pubblicistiche di tale documento, va osservato che lo stesso persegue lo scopo di assicurare il corretto esercizio della navigazione e, come tale, tende a garantire ed a tutelare i soggetti interessati al servizio, quali il comandante della nave, l'armatore, l'equipaggio e l'utente del servizio stesso.
In sostanza è l'unico documento dal quale desumere:
se l'equipaggio rispecchia la tabella d'armamento indicata sulla licenza di navigazione della nave e se lo stesso è in possesso dei prescritti titoli professionali e delle relative qualifiche;
se l'equipaggio è regolarmente imbarcato, retribuito, assicurato ed il numero di ore di navigazione che effettua nel corso di una giornata;
permette di verificare se in uno o più viaggi è stato imbarcato un numero di persone superiore a quello consentito dal «certificato di navigabilità».
Per tutte le superiori considerazioni, non essendo venuta meno la ratio sottesa alla normativa in esame, quanto ad obbligatorietà della tenuta e compilazione del «giornale di bordo», non si ritiene opportuna una modifica delle norme in esame, nel senso della loro abrogazione.
Peraltro, in accoglimento delle istanze di semplificazione, si comunica che sono allo studio disposizioni intese ad introdurre, per le navi di limitato tonnellaggio e dimensione adibite a servizio pubblico non di linea, un documento di più semplice ed immediata compilazione.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.
negli anni scorsi era stato ultimato a Canelli (Asti) il nuovo edificio destinato ad ospitare gli uffici finanziari, ma gli stessi sono poi stati trasferiti a Nizza Monferrato -:
quali siano state le argomentazioni che hanno portato alla sotto-utilizzazione di un edificio di proprietà del ministero delle finanze, sostituendolo come sede di direzione con locali di proprietà privata siti in altro comune;
a quanto ammontino i costi di locazione e di gestione della nuova sede di Nizza Monferrato;
quanto il ministero abbia speso per mettere a norma l'edificio di Canelli (di proprietà del ministero) e programmare suo totale recupero all'indomani dell'alluvione del 1994;
a chi sia stato affidato l'incarico di individuare idonee soluzioni ad ospitare la sede della direzione finanziaria a Nizza Monferrato e con che criteri sia stata individuata questa persona;
se si sia tenuto conto di quanto sia utile che un ufficio di tale rilevanza possa contare sulla presenza di comodi posteggi localizzati nelle vicinanze visto che la nuova sede di Nizza Monferrato ne è totalmente priva al contrario di quella di Canelli;
se non abbia rilevanza il fatto che l'area di Canelli (comune capofila del distretto industriale vinicolo e dell'indotto riconosciuto dalla regione Piemonte con suo decreto) rappresenti la più importante concentrazione di aziende dell'intera provincia di Asti.
(4-27930)