Allegato A
Seduta n. 812 del 16/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 7)

ARTICOLO 78 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 78.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali).

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo


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13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo. L'agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonché, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei
costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal richiamato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.
7. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 78 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 78.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali).

Sopprimerlo.
78. 1. (ex 73. 13). Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 78. - 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.
2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235, di attuazione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.
4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,


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dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.
7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del «Fondo» di cui al primo comma del precedente articolo 63.
8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle regioni stesse stanziate per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto-legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
78. 2.
(ex 73. 17. e 73. 18). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 78.

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.
2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235, di attuazione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.
4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,


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dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.
7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del «Fondo» di cui al primo comma del precedente articolo 63.
8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle regioni stesse stanziate per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto-legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
78. 3.
(ex 73. 25). Possa, Rubino, Conte

Sostituirlo con il seguente:

Art. 78. - (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali). - 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.
2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto Ministeriale 27 marzo 1998, n. 235 di attuazione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.
4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,


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dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79.
5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.
7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del «Fondo» di cui al primo comma del precedente articolo 63.
8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle Regioni stesse stanziate per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.
78. 4 (ex 73. 3). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.
78. 5.
(ex 73. 10). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, sostituire la parola: 75 con la seguente: 0,75.
78. 7.(ex 73. 12). Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.
78. 6.
(ex 73. 27).Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustielli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.


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Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6
78. 8.
(ex 73. 6). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235 di attuazione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 magio 1997, n. 14. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6
78. 9
(ex 73. 7). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3. La dotazione del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è elevata di 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C voce: Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, legge 240dicembre 1993, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 15.000;
2002: - 15.000;
2003: - 15.000.
78. 17 (ex 73. 11). Governo.
(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6.
73. 10.
(ex 73. 8) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 6, sostituire le parole: con propria circolare con le seguenti: con proprio decreto.
78. 11. (ex 73. 20). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 6, dopo le parole: con propria circolare aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
78. 21. (ex 73. 16). Casinelli.
(Approvato)

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del «Fondo» di cui al primo comma del precedente articolo 63.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6.
78. 12.
(ex 73. 9). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.


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Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 90 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.
Seguono Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.
78. 13.
(ex 73. 19) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 90 miliardi con le seguenti: 150 miliardi.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.
78. 14
(ex 73. 24). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. - 1. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle Regioni stesse stanziate per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6.
78. 15
(ex 73. 5.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. - All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:
«Tra le spese relative a studi e ricerche di cui al presente comma sono comprese quelle sostenute per la sperimentazione dell'applicabilità su scala industriale di innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o al risparmio energetico.»
Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi.
78. 16.
(ex 73. 22) Turroni, Scalia, Paissan.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 74, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:
«Tra le spese relative a studi e ricerche di cui al presente comma sono comprese quelle sostenute per la sperimentazione dell'applicabilità su scala industriale di innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o al risparmio energetico».
Seguono compensazioni del gruppo I Democratici-l'Ulivo.
78. 20.
(vedi 73. 23). Testa.


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Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis. - (Estensione di benefici a cooperative agricole). - 1. In coda all'elenco delle cooperative possono essere ammesse a godere, nei limiti degli stanziamenti a tal fine attualmente previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono ammesse a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuto, almeno in primo grado, il pronunciamento da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Pertanto le procedure esecutive nei confronti dei loro soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
78. 01. (ex 73. 010). Losurdo, Lembo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franz.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis. - (Garanzie concesse a favore di cooperative agricole). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 107 miliardi per il 2001 e di lire 123 miliardi per il 2002, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto da detto articolo. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del Decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salvo le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.
3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del Decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, della legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati in conformità al comma 2, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'esecuzione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'Amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
78. 03.
(ex 73. 012). Losurdo, Lembo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franz.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis. - (Interventi a favore delle produzioni vitivinicole danneggiate da organismi nocivi). - 1. Il presente articolo è finalizzato al risarcimento dei danni subiti dal 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato «flavescenza dorata» nonché del vettore della cicalina scaphoideus titanus e a parziale


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copertura dei costi di estirpazione, di reimpianto o di rimpiazzo, sostenuti dalle aziende agricole singole o associate. Per reimpianto si intende la sostituzione integrale dei vigneti di ogni singola particella colturale, mentre per reimpiazzo si intende la sostituzione di singoli vitigni all'interno della stessa particella colturale.
2. Ai fini del risarcimento dei danni subiti si applicano in favore delle aziende interessate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità in essa previste. Il parametro previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativo alla percentuale dei danni subiti dalla azienda agricola rispetto alla sola produzione lorda vendibile vinicola, è ridotto ai fini della presente legge, al 10 per cento al fine di tenere conto del carattere monocolturale delle aziende vinicole. Per il recupero del patrimonio vitivinicolo colpito dalla flavescenza dorata sono assegnate alle regioni interessate risorse statali fino ad un limite complessivo di spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 distribuite proporzionalmente all'incidenza della malattia sul territorio regionale nell'anno precedente all'assegnazione e secondo modalità stabilite da Decreto del Ministero per le Politiche agricole e forestali. Le regioni potranno altresì assegnare proprie risorse allo speciale capitolo istituito per il recupero del patrimonio vitivinicolo colpito dalla flavescenza dorata e concederanno alle aziende un contributo per la copertura dei costi di estirpazione, reimpianto o rimpiazzo dei vigneti secondo le modalità stabilite ai successivi commi 2. Le aziende agricole di cui al presente comma hanno titolo agli interventi previsti all'articolo 3 comma 2 lettere b) e c) della legge 14 febbraio 1992 rapportati all'ettaro di superficie e nella misura da stabilirsi nel Decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali previsto dal comma 9 della presente legge.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi, dalle regioni secondo la modalità e i parametri fissati con proprio regolamento alle seguenti condizioni:
a) che il reimpianto avvenga in particelle non infestate, purché site nella stessa zona e condotte dallo stesso imprenditore danneggiato;
b) che siano presentate le fatture dell'acquisto delle barbatelle che devono essere garantite esenti da fitoplasma, dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto costituendone parte integrante. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con proprio lavoro, devono essere adeguatamente rendicontate;
c) che i beneficiari dei contributi siano, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato.
5. I contributi sono erogati nella misura del 50 per cento a seguito del provvedimento di accertamento del danno e della conseguente autorizzazione del reimpianto o rimpiazzo adottata da parte dei competenti uffici provinciali e regionali e la restante parte a consultivo e reimpianto o rimpiazzo avvenuti.
6. La concessione dei contributi è condizionata alla verifica dell'impegno a realizzare l'attività di profilassi necessaria, indicata dai servizi fitosanitari regionali, e dal rispetto delle norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.
7. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nella misura del 40 per cento anche ai produttori agricoli che non intendano reimpiantare, a condizione che cedano il diritto a soggetti che si impegnino a reimpiantare entro 3 anni nella stessa zona a indicazione geografica tipica o a denominazione di origine della provincia nella quale insiste il vigneto oggetto di concessione.
8. I rapporti tra i proprietari ed affittuari in relazione ai contributi di cui al presente articolo sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome.
9. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 2, la somma di lire 2


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miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è destinata alla concessione alle cantine cooperative del prestito agevolato di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge 185/92 con le modalità ivi previste.
10. I contributi sono concessi anche a coloro che hanno effettuato l'estirpazione, il reimpianto o il rimpiazzo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione che l'intervento è stato eseguito su impianti colpiti dalla malattia di cui al comma 1 del medesimo articolo. Le modalità di determinazione ditali contributi sono stabilite con decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Il presente articolo è valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001-2002.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
78. 02.
(ex 73. 011). Losurdo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franz.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

1. L'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997 «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione» è abrogato.
78. 04. (ex 73. 014). Giancarlo Giorgetti, Donner, Martinelli.

Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis. - (Interventi per il miglioramento dell'offerta turistica). - 1. Al fine di qualificare l'offerta turistica e migliorare le strutture ricettive già esistenti quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, locande, campeggi, villaggi turistici, parchi per vacanza, ostelli per la gioventù,rifugi alpini o escursionistici, sono ammessi a interventi contributivi:
a) la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il miglioramento, comprensivi degli arredi e delle attrezzature delle strutture ricettive e turistiche di cui sopra;

b) la qualificazione di strutture, attrezzature e impianti complementari alla ricettività, volti alla valorizzazione delle risorse turistiche di base.

2. I contributi sono concessi:
a) per le iniziative di cui al comma 1 lettera a) alle piccole e medie imprese titolari delle attività ivi indicate, che siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997;
b) per le iniziative di cui al comma 1 lettera b), ai consorzi o cooperative di operatori nei quali sia maggioritaria le presenza di imprese turistiche.

3. Agli imprenditori è concesso un contributo pari al 36 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002.Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle tabelle ad esso allegate, fino al 31 dicembre 2002, gli interventi di cui al presente articolo, comma 1 lettere a) e b), sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 10 per cento.
4. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 2 e 3 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza


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delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere da 1997, se dovuta.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 200.000;
2002: - 200.000;
2003: - 200.000.
78. 05. (ex 73. 016). Testa.