TESTO AGGIORNATO AL 27 NOVEMBRE 2000
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1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole: «contributo dodicennale», le parole: «del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «per la spesa di investimento, per un importo».
2000, ad esclusione della Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
21. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nel 2001, 10 miliardi nel 2002 e 10 miliardi nel 2003.
Sopprimere il comma 1.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati con le seguenti: per le quali siano.
Al comma 2, dopo le parole: n. 400 aggiungere le seguenti: sentite la Conferenza Stato città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Al comma 2, sostituire le parole: sono trasferite, con le seguenti: possono essere trasferite dalle regioni, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e,.
Al comma 2, sostituire le parole: a titolo gratuito, in proprietà alla Ferrovie dello Stato Spa con le seguenti: ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 422.
Al comma 2, sostituire le parole: alla Ferrovie dello Stato Spa, con le seguenti: alle regioni.
Sopprimere il comma 4.
Sopprimere il comma 4.
Sopprimere il comma 4.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
Al comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 200 milioni.
Al comma 4, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 500 miliardi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali somme sono altresì utilizzate, per la parte occorrente, per il finanziamento di uno specifico programma urgente del ministero della difesa volto a realizzare un sistema coordinato di sorveglianza delle coste e delle acque territoriali, finalizzato a contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina verso le regioni centro-meridionali. Il programma deve consentire l'utilizzo in forma unitaria, con il coordinamento delle forze armate,
dei dati rilevati in base alle tecnologie ed ai sistemi in uso da parte di tutti i soggetti che effettuano attività di controllo in mare e sulle aree costiere interessate.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 5.
Sopprimere il comma 5.
Sopprimere il comma 5.
Al comma 5, sostituire le parole: 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 con le seguenti: 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: da impiegarsi per la sostituzione di mezzi di trasporto in attività da oltre 10 anni da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , finalizzati all'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano ed a GPL, come definiti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , vincolati all'acquisto di
autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo energetico, come definiti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle agevolazioni di cui al presente comma.
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sono definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle agevolazioni di cui al presente comma.
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, sono definite le tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale ed a basso consumo energetico ammissibili alle agevolazioni di cui al presente comma.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-quater. Il contributo di cui al comma 5-bis è riconosciuto per gli acquisti effettuati da persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e privati;
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'Elenco Ufficiale Gazzetta Ufficiale 141 del 19 giugno 1997.
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, d'intesa con il Presidente della Regione, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione dei programmi di metanizzazione, è concesso un credito d'imposta nei limiti dell'importo globale dello stanziamento annuo di 25 miliardi.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del Bilancio della Programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Al comma 6, sostituire le parole: lire 20 miliardi con le seguenti: lire 30 miliardi.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Al comma 6, aggiungere in fine, le parole:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Sopprimere il comma 7.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 30 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.
Al comma 7,primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 4 miliardi.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 8.
Sopprimere il comma 8.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine previsto dall'articolo 35 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è prorogato al 31 dicembre 2001.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
in vigore della presente legge, verranno definite le procedure da adottare per la stipula, ai sensi dell'articolo 2, comma 202, lettera c), della legge 23 dicembre 1966, n. 662, di un accordo di programma quadro con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società di gestione dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo per la individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di cui al comma precedente. Una quota non superiore al cinque per cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente disponibili per la progettazione delle opere individuate.
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Sopprimere il comma 9.
Sopprimere il comma 9.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
Al comma 9, dopo le parole: dell'attività sportiva aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo all'incentivazione della pratica sportiva giovanile,.
Al comma 9, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 200 milioni.
Al comma 9, sostituire le parole: 200 miliardi con le parole: 300 miliardi.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Al comma 9, sostituire le parole: 200 miliardi per l'anno 2001 con le seguenti: 220 miliardi, 20 dei quali da destinare ai programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C,voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 205 del 2000, apportare le seguenti variazioni:
Modificare gli importi come segue: 800 milioni con: 1 miliardo.
Conseguentemente, modificare gli importi come segue:
Per l'attuazione della Convenzione delle Alpi, nel biennio di Presidenza italiana è autorizzata la spesa di 2 miliardi.
Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento di Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando lo stanziamento congiunto AS. 3833, AC. 7280.
Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
9-bis. A partire dal 2001 è concesso al Club Alpino Italiano un contributo annuo
di lire 800 milioni per le attività di soccorso alpino, nonché un contributo annuo di lire 200 milioni al Centro nazionale di studi leopardiani per il finanziamento delle attività svolte.
Conseguentemente in Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, ridurre gli accantonamenti come segue (milioni di lire):
Al comma 10, sostituire le parole da: 10 miliardi per l'anno 2001 fino alla fine del comma, con le seguenti: 80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi a decorrere dal 2002.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Al comma 10, sostituire le parole da: 10 miliardi per l'anno 2001 fino alla fine del comma, con le seguenti: 80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi a decorrere dal 2002.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Al comma 10, sostituire le parole da: 10 miliardi per l'anno 2001 fino alla fine del comma, con le seguenti: 80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi a decorrere dal 2002.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Al comma 10 apportare le seguenti modificazioni:
comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese dì radiodiffusione televisiva».
All'onere si provvede Tabella B: Ministero comunicazioni:
Al comma 10, sostituire le parole: 10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 20 miliardi con le seguenti: 80 miliardi per il 2001 e 80 miliardi.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono incrementate di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
Al comma 12, sostituire le parole da: del Mezzogiorno fino a: n. 784 con le seguenti: in tutto il territorio nazionale.
Al comma 12, dopo la parola: Mezzogiorno aggiungere le seguenti: anche per i comuni che hanno provveduto tardivamente agli adempimenti richiesti per la concessione dei contributi in conto capitale.
All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è aggiunto il seguente comma:
All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è aggiunto il seguente comma:
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
di cui 240 miliardi per l'anno 2001 e lire 370 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341.
Al comma 13, dopo le parole: della programmazione economica aggiungere la seguente: anche.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 14.
Sopprimere il comma 14.
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, al medesimo articolo, tabella D, voce: legge n. 448 del 1998: Misure - articolo 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800) apportare le seguenti variazioni:
Sopprimere il comma 15.
Al comma 16, sostituire le parole: delle aziende di trasporto pubblico locale con le seguenti: dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al comma 16, dopo le parole: relativi all'anno 1999 aggiungere le seguenti: nonché per il risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
Al comma 18, sostituire le parole da: Per il finanziamento fino a: legge 23 dicembre 1996, n. 662 con le seguenti: Ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad incremento delle risorse di cui all'articolo 61 del medesimo decreto legislativo.
Al comma 18, sostituire le parole: di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 65, lettera a) con le seguenti: regionali di cui all'articolo 2, comma 63, lettera d).
Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: Per il finanziamento delle iniziative fino a: della medesima legge con le seguenti: Ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di edilizia residenziale
pubblica conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad incremento delle risorse di cui all'articolo 61 del medesimo decreto legislativo
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: Per l'attuazione delleiniziative di cui alla citata lettera b) con le seguenti: Per le medesime finalità.
Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi per il 2001 con le seguenti: 400 miliardi per il 2001 di cui 350 miliardi limitatamente alla lettera c) del comma 63 dell'articolo 2.
Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole da: delle iniziative fino a: della medesima legge con le seguenti: dei programmi regionali di recupero urbano, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettera d).
Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per il 2002 con le seguenti: sono altresì autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per il 2001, 130 miliardi per il 2002 e 50 miliardi per il 2003.
Al comma 22, sostituire le parole: 80 miliardi con le seguenti: 100 miliardi.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle entrate), apportare la seguente variazione:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, alla voce Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero dei Lavori Pubblici apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
delle produzioni. In particolare, è consentito per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio: da una DOCG ad un'altra DOCG; da una DOC ad un'altra DOC; da una IGT ad un'altra IGT; purché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: legge 662 del 1999: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica: articolo 2 comma 14: apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato; settore 11; (3.2.1.22-Ferrovie dello Stato - Cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
All'onere derivante dall'attuazione del comma 17 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel fondo speciale di parte corrente relativamente al Ministero dei lavori pubblici.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: legge 662 del 1999: Misure per la razionalizzazione per la finanza pubblica, articolo 2, comma 14; apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato, settore 11, (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350) apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Sostituire le parole: effettuate a partire dal 1o gennaio 2000 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Modificare le parole: 1o gennaio 2000 con: 1o luglio 2001.
Al primo periodo, sopprimere le parole: nonché nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999,.
Dopo ... sono effettuate ... sopprimere le parole da: in regime sino a: interessate; e sostituire con nel rispetto delle norme fiscali nazionali e regionali vigenti.
Dopo le parole: neutralità fiscale aggiungere nel limite del 10 per cento e sopprimere fino alla fine del comma.
Dopo le parole: neutralità fiscale aggiungere le seguenti: nel limite del 50 per cento dell'ammontare delle operazioni, e modificare le parole seguenti come segue: e pertanto escluse dal pagamento di ogni imposta e tassa sempre nel limite del 50 per cento.
Sopprimere l'ultimo periodo.
Al secondo periodo sopprimere la parola: non.
Al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: e sono finalizzati alla soppressione di passaggi a livello sulle linee regionali di particolare rilevanza, ai sensi della legge 8 ottobre 1998, n. 354.
Al secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: e sono finalizzati al miglioramento del servizio offerto agli utenti.
Al secondo periodo, infine aggiungere le seguenti parole: e sono finalizzati al miglioramento della sicurezza del trasporto ferroviario attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture, del materiale rotabile e dei sistemi tecnologici.
Aggiungere il seguente comma:
dell'imposta regionale sulle attività produttive nei bilanci delle società interessate.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, voce: Ministero dell'ambiente, legge n. 448 del 1998: articolo 49, programmi di tutela ambientale (Settore 19) (u.p.b. 1.2.1.4) apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero della Difesa apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente all'articolo 80, tabella C, voce: legge n. 7 del 1981, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1993 convertito con modificazioni dalla legge 243 del 1993 apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
25. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, sono sostituite dalle seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo è abrogato. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite dalle seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Conseguentemente, al medesimo articolo, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
influenza aviaria, viene concesso un indennizzo di lire 150.000 milioni di lire.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare la seguente variazione:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero della sanità, apportare la seguente variazione:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2000, si applica il regime di aiuti previsto per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese) relativo al periodo di programmazione dell'utilizzazione dei fondi strutturali 1995-1998 e con una retroattività delle spese al 28 ottobre 1997.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Conseguentemente all'articolo 80, tabella B, voce Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione economica apportare le seguenti variazioni
Sopprimere la lettera a).
Alla lettera a) ridurre gli importi come segue:
Sopprimere la lettera b).
Modificare gli importi come segue:
Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
Conseguentemente alla tabella A, Ministero affari esteri, modificare gli importi come segue:
Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, modificare gli importi come segue:
Aggiungere il seguente comma:
All'articolo 77, dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
Conseguentemente in Tabella D, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modificazioni: Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica:
Aggiungere il seguente comma:
Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero degli affari esteri gli stanziamenti sono così redatti:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:
Sostituire le parole: per l'anno 2001, con le seguenti: a partire dall'anno 2001.
Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:
Sostituire: 30 miliardi, ove ricorre con: 40 miliardi.
Aggiungere il comma seguente:
Conseguentemente ridurre di 30 miliardi di lire per l'anno 2001, l'accantonamento della Tabella A del Ministero degli esteri.
Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 2991, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministero dell'ambiente, assegna alle regioni e alle autorità di bacino, per la parte di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 e 2002, di lire 2.000 milioni per l'anno 2003 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001.
Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento di Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando lo stanziamento assegnato AS. 3833, AC 7280.
Aggiungere il comma seguente:
dell'IDIS - Città della Scienza - volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.
Conseguentemente è ridotto di 7 miliardi di lire per l'anno 2001 l'accantonamento di Tabella A del Ministero degli esteri.
Aggiungere il seguente comma:
Al comma 23-ter, dopo le parole: dagli intermediari finanziari iscritti, inserire le seguenti: nell'elenco generale di cui all'articolo 106 e.
Aggiungere i seguenti commi:
Sopprimere i commi 23-bis e 23-ter.
Sopprimere il comma 23-ter.
Nel comma 23-ter, sopprimere le parole comprese tra, su richiesta e tutti i paesi partecipanti.
Aggiungere i seguenti commi:
1993 e relativa al quinto aumento di capitale della predetta Banca. La partecipazione all'aumento di capitale viene attuata:
23-ter. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, avanzata in maniera uguale per tutti i paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, ridurre la tabella A per tutte le rubriche in misura proporzionale dei seguenti importi:
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei programmi.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 20 del 1994 sulla Corte dei conti apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000;
2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
7. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si esprime a maggioranza dei componenti sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, da rendersi nel termine di novanta giorni dalla richiesta.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
e comunque non superiore a 5 milioni di lire per ciascun apparecchio acquistato. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
All'articolo 77 aggiungere il seguente:
aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alle data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
Conseguentemente:
alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
Lento, Rizza, Cangemi, Lumia, Scozzari, Giacalone, Capitelli, Penna, Voglino.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, aggiungere la tabella E, con la seguente voce: legge n. 218 del 1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) apportare la seguente variazione:
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella D, legge n. 662 del 1996, apportare le seguenti modifiche:
(Altri interventi).
2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla Ferrovie dello Stato Spa.
3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.
4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 342, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
6. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.
7. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi all'anno a partire dal 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
8. Ai fini della trasformazione in Società per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
9. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 200 miliardi per l'anno 2001.
10. Per far fronte alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
11. È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.
12. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
13 Le disponibilità del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 ferbbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.
14. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:
«3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB
determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti».
15. Nei commi 1, 2 e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: «corrispettivi» è sostituita dalla seguente: «contribuzioni».
16. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre
17. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.
18. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2001, lire 230 miliardi per il 2002 e lire 330 miliardi per il 2003.
19. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per il 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b) è altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per il 2002.
20. Il Ministro della giustizia:
a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
b) promuove le intese necessarie con le regioni e/o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;
c) può valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.
22. Per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi nel 2001, 80 miliardi nel 2002 e 100 miliardi nel 2003.
23. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
(Articolo 75, comma 1)
2001
2002
2003
Anno terminale
(milioni di lire)
Legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico (Industria - 6.2.1.16 - cap. 7802)
-
-50.000
-50.000
-2016
2017
Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 38: Interventi in materia di acquedotti ed opere di adduzione (Lavori pubblici - 4.2.1.1 - cap. 7402)
- 20.000 - 2016
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori pubblici - 7.2.1.4 - cap. 9432) -
- 10.000
- -
10.000 2016
2017
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Interno - 7.2.1.2 - cap. 7401)
- 45.000 - 2016
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici - 2.2.1.4 - cap. 7156)
-
- 50.000
- -
50.0002016
2017
Legge n. 211 del 1992, articoli 9 e 10: Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - capp. 7068 e 7070)
-
- 60.000
- -
50.000 2016
2017
Decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996: Interventi relativi al settore della difesa (Industria - 6.2.1.16 - cap. 7800/p)
- 50.000 - 2016
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1: Interventi nel settore dei trasporti - (Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7068)
-
- 40.000
- -
40.000 2016
2017
Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7109/p)
-
- 50.000
- -
70.000 2016
2017
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: Infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione - 3.2.1.6 - cap. 7185)
15.000 - - 2015
(Articolo 75, comma 1)
2001
2002
2003
Anno terminale
(milioni di lire)
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 20.2.1.2 - cap. 9332)
100.000
-
- -
100.000
- -
-
100.0002015
2016
2017
Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 6: Trasporti pubblici locali (Trasporti e navigazione - 2.2.1.5 - cap. 7056)
-
- 50.000
- -
30.000 2016
2017
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici - 5.2.1.2 - cap. 8034)
-
- 150.000
- -
40.000 2016
2017
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262)
- 60.000 - 2016
Legge n. 413 del 1998: Opere marittime e portuali - Sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione - 4.2.1.4 - cap. 7265; 4.2.1.6 - cap. 7331)
-
- 60.000
- -
60.000 2016
2017
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.19 - cap. 8730)
-
- 25.000
- -
25.000 2016
2017
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria 1981-1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.19 - cap. 7302)
- 100.000 - 2016
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.14 - cap. 7250)
- 50.000 - 2016
Legge n. 28 del 1999: Costruzione immobili per il Corpo della guardia di finanza (Finanze - 7.2.1.1 - cap. 7282)
-
- 25.000
- -
25.000 2016
2017
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), articolo 55: Contributo solidarietà nazionale Regione siciliana (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.14 - cap. 8664)
- 30.000 - 2016
(Articolo 75, comma 1)
2001
2002
2003
Anno terminale
(milioni di lire)
Legge n. 149 del 2000: Vertice G8 a Genova (Interno - 2.2.1.4 - cap. 7026)
3.000 - - 2015
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI
118.000 1.025.000 550.000
SPESA COMPLESSIVA ANNUA
118.000 1.143.000 1.693.000
(Altri interventi).
77. 1. (ex 72. 250). Malavenda.
1-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2001 sono esonerati dal pagamento del «diritto annuale» in favore delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni, le aziende e attività agricole, gli imprenditori delle restanti attività produttive e tutti i professionisti operanti nel settore dei servizi, aventi un reddito lordo ai fini IRPEF sino a lire 30 milioni risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello di riferimento.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.
77. 2. (ex 72. 43). Michielon, Giancarlo Giorgetti.
*77. 3. (ex *72. 64). Giancarlo Giorgetti, Bosco, Caparini.
*77. 4. (ex *72. 15). Frattini.
*77. 5. (ex 72. 246). Malavenda.
77. 6. (ex 72. 209). Baccini, Liotta, Follini, Casini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
77. 7. (ex 72. 125). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
77. 8. (ex 72. 67). Giancarlo Giorgetti, Bosco, Caparini.
77. 9. (ex 72. 65). Giancarlo Giorgetti, Bosco, Caparini.
77. 10. (ex 72. 66).Giancarlo Giorgetti, Bosco, Caparini.
*77. 11. (ex *72. 243). Malavenda.
*77. 12. (ex *72. 21). Bonato, Giordani, De Cesaris, Edo Rossi, Nardini.
*77. 16. Paissan, Scalia.
4. Al fine di garantire un più elevato livello di sicurezza nelle città è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 da impegnare per l'installazione di impianti tecnologici di videosorveglianza, o comunque destinati alla prevenzione di ogni forma di azione illegale. Le somme relative sono assegnate agli enti locali che presentano entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un progetto di intervento alla segreteria della conferenza Stato-Autonomie locali. I progetti sono esaminati e valutati da un apposito nucleo tecnico costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle segreteria della conferenza. La conferenza unificata, con propria deliberazione, ripartisce le risorse tra gli enti locali aventi diritto.
2001: - 200 miliardi;
2002: - 200 miliardi;
2003: - 200 miliardi.
77. 17. Frattini.
77. 13. (ex 72. 242). Malavenda.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
77. 247. (ex 0.72.271.1). Bono, Armani.
77. 14. (ex 72. 174). Manzione.
4-bis. Al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza delle città si prevede lo stanziamento di 210 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 da destinare alle tecnologie applicate alla sicurezza per le esigenze degli enti Locali.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
77. 20. (ex 72. 167). Ascierto, Gasparri, Bono, Armani.
4-bis. Al fine di una maggiore qualificazione nell'azione di contrasto della criminalità comune ed organizzata, sono stanziate lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la predisposizione di corsi comuni di formazione ed informazione destinati alle Forze di polizia, particolarmente mirati all'analisi della situazione e dei mutamenti in corso nell'ordine pubblico della regione di stanza, nonché allo studio delle possibili azioni di contrasto. Ai corsi, tenuti da personale interno specializzato o da docenti esterni di elevata esperienza, accedono non meno di 15mila uomini. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro delle finanze sono emanate stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
2001: - 40.000;
2002: - 27.000.
77. 151. (ex 72. 197). Dalla Chiesa, Borrometi.
4-bis. Per le finalità di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 - di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e l'acquisizione degli stessi da parte del Ministero della Difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati il limite d'impegno quindicennale di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
Segue compensazione Forza Italia n. 1.
77. 15. (ex 72. 93). Alessandro Rubino.
4-bis. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti nelle modalità e con le misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 e successive modifiche - all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.
*77. 18. (Testo così modificato nel corso della seduta)(ex 72. 5). Manzini, Migliavacca, Marco Fumagalli, Ruggeri, Ortolano, Manzione, Gardiol.
(Approvato)
4-bis. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti nelle modalità e con le misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808 e successive modifiche - all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.
*77. 19. (Testo così modificato nel corso della seduta)(ex 72. 93). Alessandro Rubino.
4-bis. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti - nelle modalità e con le misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, e successive modifiche - all'uopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel quadro delle disponibililà di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.
* 77. 300. (Testo così modificato nel corso della seduta)Governo.
**77. 21. (ex *72. 81). Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.
**77. 22. (ex *72. 165. e *72. 166) Pace, Antonio Pepe, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
**77. 23. (ex72. 241). Malavenda.
2001: - 10.000.
77. 24. (ex 72. 194). Cambursano, Testa.
77. 25. (ex 72. 164). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.
77. 152. (ex 72. 202). Testa.
(Approvato)
77. 153. (ex 72. 205). Cambursano.
77. 155. (ex 72. 136). Casinelli.
*77. 26. (ex *72. 186). Zagatti, Bandoli, Vigni, De Biasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.
*77. 27. (ex *72. 190). Turroni, Scalia, Paissan.
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001 è riconosciuto un contributo statale secondo le misure di cui al comma 5-ter per l'acquisto di ciclomotori o motoveicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica e di biciclette a pedalata assistita elettricamente di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 11 maggio 1999, n. 140. Tale contributo viene corrisposto a fronte di uno sconto in misura almeno equivalente praticato dal venditore;
5-ter. Il contributo di cui al comma 5-bis, è riconosciuto nelle seguenti misure:
1) ciclomotori e motoveicoli a due ruote a trazione elettrica, fino a lire 800.000;
2) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote a trazione elettrica, fino a lire 4.000.000;
3) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 400.000.
5-quinquies.Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Per il rimborso resta fermo quanto disposto dall'articolo 22, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Segue compensazione del gruppo Misto-Verdi n. 2.
77. 28. (ex 72. 219). Scalia, De Benetti, Turroni, Cento.
5-bis. All'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sostituire le parole «tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale» con le parole «tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale»; dopo le parole «nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti» aggiungere le parole «dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono aree marine protette, nonché dei
77. 29. (ex 72. 220). Scalia, Turroni, Conte, Leone.
(Approvato)
Art. 77-bis. - (Contributo alle imprese compensativo dei maggiori costi di produzione sostenuti nelle more di realizzazione del programma di metanizzazione della Sardegna). - 1. Sino all'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna previsto dalla legge 31 marzo 1998, n. 73 ed avviato con la stipula dell'Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna e relativo Accordo di Programma Quadro siglati in data 21 aprile 2000, e, comunque, non oltre l'anno 2006, a favore delle imprese che svolgono, con impianti situati nella regione Sardegna, attività produttive appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, d'intesa con il Presidente della Regione, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione dei programmi di metanizzazione, è concesso un credito d'imposta nei limiti dell'importo globale dello stanziamento annuo di 25 miliardi.
2. Il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di altri combustibili ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.
3. Nei territori della Sardegna in cui sia disponibile, nel corso del processo di infrastrutturazione della Sardegna finalizzata alla sua metanizzazione, un combustibile gassoso in rete il cui costo sia inferiore a quello dei combustibili liquidi, il credito d'imposta è concesso solo alle imprese che utilizzino il combustibile in rete ed è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di detto combustibile ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.
4. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna, sono fissati le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al primo comma, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.
2001: - 25.000;
2002: - 25.000;
2003: - 25.000.
77. 30. (ex 72. 265. e *72. 266). Cicu, Cuccu, Anedda, Aleffi.
Art. 77-bis. - (Contributo alle imprese compensativo dei maggiori costi di produzione sostenuti nelle more di realizzazione del programma di metanizzazione della Sardegna). - 1. Sino all'attuazione del programma di metanizzazione della Sardegna previsto dalla legge 31 marzo 1998, n. 73 ed avviato con la stipula dell'Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna e relativo Accordo di Programma Quadro siglati in data 21 aprile 2000, e, comunque, non oltre l'anno 2006, a favore delle imprese che svolgono, con impianti situati nella regione Sardegna, attività produttive
2. Il credito d'imposta è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di altri combustibili ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.
3. Nei territori della Sardegna in cui sia disponibile, nel corso del processo di infrastrutturazione della Sardegna finalizzata alla sua metanizzazione, un combustibile gassoso in rete il cui costo sia inferiore a quello dei combustibili liquidi, il credito d'imposta è concesso solo alle imprese che utilizzino il combustibile in rete ed è commisurato alla differenza tra il costo sostenuto dalle imprese per l'utilizzo di detto combustibile ed il costo che sarebbe stato sostenuto con l'utilizzo del gas metano.
4. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione Sardegna, sono fissati le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al primo comma, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.
2001: - 25.000;
2002: - 25.000;
2003: - 25.000.
77. 31. (ex **72. 267.e **72. 268).Marras, Cuccu, Massidda.
2001: - 1.336.362;
2002: - 1.143.862;
2003: - 864.862.
77. 32. (ex 72. 7). Cuccu, Massidda, Marras, Aleffi.
Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione dell'Unione Europea, perdano i benefici previsti dalla legge n. 73 del 1998 citata per l'esercizio 2000, il credito di imposte maturato e non compensato nello stesso esercizio, è compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.
77. 313. La Commissione.
(Approvato)
6-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
2001 : - 5.000;
2002 : - 50.000;
2003 : - 50.000.
77. 33. (ex 72. 59). Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Bosco, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
7-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 1993, concernenti le reti di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. In sede di ripartizione dei finanziamenti una quota parte pari al 20 per cento del totale delle risorse sarà destinata ai comuni non rientranti nel piano energetico nazionale per le opere di approvvigionamento di energia alternativa al metano.
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
77. 34. (ex 72. 60). Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Bosco, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
6-bis. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, come definiti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 1o dicembre 1986, n. 879, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
2001: - 15.000;
2002: - 15.000;
2003: - 15.000.
77. 35. (ex 72. 76). Pittino, Bosco, Fontanini, Ballaman, Giancarlo Giorgetti.
77. 36. (ex 72. 160). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Contento, Antonio Pepe.
*77. 37. (ex *72. 161). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
*77. 38. (ex*72. 240). Malavenda.
77. 39. (ex 72. 239). Malavenda.
*77. 40. (ex *72. 162). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
*77. 41. (ex *72. 238). Malavenda.
7-bis. Il Ministro dell'interno è autorizzato a contrarre impegni di spesa per l'ammontare di lire 40 miliardi annui al fine di erogare mutui, non superiori a lire 150 milioni, a totale carico dello Stato,per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.
77. 42. (ex 72. 282). Teresio Delfino.
*77. 43. (ex *72. 159). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
*77. 44. (ex *72. 237). Malavenda.
77. 45. (ex 72. 22). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.
8-bis. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento e la riduzione dell'inquinamento marino e dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 380 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata all'aeroporto anzidetto, in relazione di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 150 miliardi per l'anno 2002 e di lire 150 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno definite le procedure da adottare per la stipula, ai sensi dell'articolo 2, comma 202, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di un accordo di programma quadro con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la società di gestione dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo per la individuazione, progettazione e realizzazione delle opere di cui al comma precedente. Una quota non superiore al cinque per cento delle somme assegnate saranno rese immediatamente disponibili per la progettazione delle opere individuate.
2001: - 80.000;
2002: - 150.000;
2003: - 150.000;
77. 48. (ex 72. 123). Cascio.
8-bis. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento e la riduzione dell'inquinamento marino e dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata all'aeroporto anzidetto, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2010. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000;
77. 49. (ex 72. 124). Cascio.
8-bis. Al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari e la costruzione di cargocity all'aeroporto internazionale di Malpensa 2000 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 2001 e lire 100 miliardi annui per il 2002 e il 2003.
2001: - 50.000;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.
77. 50. (ex 72. 231). Guerra, Bartolich, Buffo, Capitelli, Rebecchi, Marco Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni, Duilio.
*77. 51. (ex *72. 23). Bonato, Giordano, Boghetta, De Cesaris.
*77. 52. (ex *72. 236). Malavenda.
9. Al fine di potenziare l'attività sportiva e la promozione dello sport viene concesso un contributo straordinario di 200 miliardi di cui 30 miliardi attribuiti al CONI e 170 miliardi ripartiti tra le organizzazioni e le associazioni di promozione sportiva che operino in almeno quattro regioni. I criteri per la ripartizione tra le organizzazioni e le associazioni verranno definiti attraverso apposito decreto del competente Ministero.
77. 53. (ex 72. 53). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
77. 54. (ex 72. 79). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
77. 56. (ex 72. 235). Malavenda.
2001: - 100 miliardi.
77. 55. (ex 72. 25). Aracu, Frattini.
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
77. 60. (ex 72. 74. seconda versione) Lucà, Giannotti, Battaglia, Chiusoli, Lucidi, Riva.
9-bis. Per le stesse finalità di cui al comma precedente è autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi la somma di lire 20 miliardi per l'anno 2001.
2001: - 20.000.
77. 62. (Testo così modificato nel corso della seduta)(ex 72. 16). Possa, Armani, Repetto, Gasparri.
(Approvato)
9-bis. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla FISD, Federazione Italiana Sport Disabili, di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001.
2001: - 500.
77. 58. (ex 72. 37). Battaglia, Giacco, Caccavari, Dedoni, Giannotti, Saia, Lucà, Riva.
(Approvato)
2001: - 1 miliardo;
2002: - 1 miliardo;
2003: - 1 miliardo.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0. 77. 301. 1. Teresio Delfino, Volontè, Tassone.
0. 77. 301. 2. Guerra, Vigni.
2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.
77. 301 (Nuova formulazione) .Governo.
2001: - 70.000;
2002: - 60.000
*77. 64. (ex *72. 222).Rossiello, Leccese.
2001: - 70.000;
2002: - 60.000.
*77. 65. Malagnino, Faggiano, Luongo, Stanisci, Mastroluca, Abaterusso.
2001: - 70.000;
2002: - 60.000.
*77. 67. (vedi 72. 253) Molinari, Servodio, Casilli.
a) Il comma 10 è soppresso e sostituito dal seguente:
La parola «quaranta» nel penultimo periodo del comma 10 dell'articolo 27 della legge n. 488/1999 è sostituita dalla parola «ottanta».
b)inserire i seguenti commi:
10-bis. L'erogazione avverrà entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero se non ancora costituiti dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, verrà erogato entro il predetto termine del 30 settembre un acconto, salvo conguaglio, pari al novanta per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente il regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. È abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378.
l0-ter. Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11,
2001: - 30 mld.;
2002: - 20 mld.;
2003: - 20 mld.
77. 66. (Nuova formulazione) Monaco, Cambursano, Testa.
(Approvato)
2001: - 70.000;
2002: - 60.000;
2003: - 60.000.
77. 63. Bastianoni.
10-bis. Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva.
**77. 72. (vedi 72. 223) Rossiello, Leccese.
10-bis. Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva.
**77. 73. (vedi 72. 257.)Servodio, Molinari.
10-bis. Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva.
**77. 74. Malagnino, Faggiano, Stanisci, Mastroluca, Abbaterusso.
10-bis. Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva.
**77. 248. (vedi 72. 131) Bastianoni.
11-bis. Le misure di sostegno all'emittenza locale previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dell'articolo 27,
2001: - 80.000;
2002: - 80.000;
2003: - 80.000.
*77. 56. (ex 72. 175). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Del Giudice, Ricci.
11-bis. Le misure di sostegno all'emittenza locale previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono incrementate di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2001: - 80.000;
2002: - 80.000;
2003; - 80.000.
*77. 57. (ex *72. 222). Leccese, Rossiello.
11-bis. Le misure di sostegno all'emittenza locale previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono incrementate di lire 80 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
2001: - 80.000;
2002: - 80.000;
2003: - 80.000.
*77. 61. (ex *72. 259). Iacobellis.
11-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal seguente:
«1. I termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa».
**77. 69. (ex 72. 224) Rossiello, Leccese.
11-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal seguente:
«1. I termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa».
**77. 70. (ex 72. 254) Servodio, Molinari.
11-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal seguente:
«1. I termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa».
**77. 71. Malagnino, Faggiano, Luongo, Stanisci, Mastroluca, Abbaterusso.
11-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378 in materia di emittenza televisiva locale, è sostituito dal seguente:
«1. I termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono quelli determinati nel decreto 29 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni, concernente Bando di concorso previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti locali dei contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riferiti, per ogni anno di competenza, ai dati relativi al triennio precedente o comunque a quelli più recenti già approvati e disponibili. L'erogazione avverrà entro il 30 settembre di ogni anno. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto 21 settembre 2000 del Ministro delle comunicazioni è soppressa».
**77. 75. (ex 72. 129).Bastianoni.
77. 76. (ex 72. 57). Frosio Roncalli.
77. 77. (ex 72. 157). Pace, Antonio Pepe.
10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7, decorre, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, trascorsi due anni dalla data dei decreto del Ministero del tesoro di concessione del contributo.
6-bis. Per l'ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione dei servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai Comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Trascorso tale termine, la concessione si intende risolta e i Comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, ferme restando la validità delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi sopra indicate e l'ammontare dei contributi eventualmente già determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e prorogato al 30 giugno 2001.
77. 80 (Nuova formulazione) Boccia, Romano Carratelli, Abbate, Angelici, Borrometi, Casilli, Casinelli, Cerulli Irelli, Giacalone, Domenico Izzo, Molinari, Palma, Mario Pepe, Piccolo, Scozzari, Servodio, Sinisi, Tuccillo.
(Approvato)
12-bis. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «al netto delle rinfuse liquide» sono sostituite dalle seguenti: «al netto del novanta per cento delle rinfuse liquide».
77. 79. (Testo così modificato nel corso della seduta)(ex 72. 198. terza versione) Piscitello.
(Approvato)
12-bis. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno approvato con deliberazione CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale forestazione in Campania approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999.
77. 92. (ex 72. 263) Di Fonzo, Sales.
12-bis. Ai fini della realizzazione di opere irrigue a rilevanza nazionale o interregionale, finalizzate alla mitigazione della carenza idrica del territorio agricolo del Mezzogiorno, a valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, il CIPE destina la somma di lire 980 miliardi,
77. 93. (ex 72. 262). Di Fonzo, Sales.
77. 82. (ex 72. 234). Malavenda.
13-bis. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della suddetta legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni dell'articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo l'entrata in vigore della predetta legge ma antecedentemente alla entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo di tempo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
Qualora per gli eventi dannosi di cui al precedente comma 4 i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della legge n. 44 del 1999 e dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni e entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
77. 84. (ex 72. 90). Lucidi, Crucianelli.
(Approvato)
Le concessioni connesse alla realizzazione delle opere di distribuzione urbana e territoriale del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono mantenute, limitatamente all'attività di distribuzione, per la durata in esse stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
77. 81. (ex 72.19) De Simone, Bonito, Rizza.
13-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: «quinquennio» è sostituita dalla seguente: «decennio». Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiano.
77. 85. (ex 72. 91). Lucidi, Crucianelli.
(Approvato)
*77. 86. (ex *72. 233). Malavenda.
*77. 87. (ex *72. 153). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
14-bis. All'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
2001: - 180.000;
2002: - 180.000.
2002: - 180.000.
77. 83. (ex 72. 82). Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani, Giancarlo Giorgetti, Colombo.
77. 88. (ex 72. 152). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
77. 90. Bosco, Chincarini, Caparini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
77. 89. Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.
77. 94. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
77. 95. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
77. 97. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto Rifondazione Comunista
77. 98. Bonato, Giordano, De Cesaris.
77. 99. Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
Conseguentemente, all'articolo 80, alla tabella C, alla voce: Ministero dei lavori pubblici, legge n. 431 del 1998, Disciplina delle locazioni, apportare la seguente variazione:
2002: + 80.000.
77. 201. (ex 70. 29) Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.
77. 200. (ex 70. 11.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2001: - 20.000.
77. 202. (ex Tab. C 18.) Cerulli Irelli.
24. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955 n. 908 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici, nonché per una quota fino al venti per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 e dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di 15 anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziari; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per attività turistico-alberghiera possono essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi del successivo articolo 3 nella misura, rispettivamente dell'80 e del 20 per cento».
77. 118. (ex 72. 20). Prestamburgo, Di Bisceglie, Ruffino.
(Approvato)
24. Per la realizzazione del programma «Genova città europea della cultura - 2004» è autorizzata la spesa di 1 miliardo per ciascun degli anni 2001, 2002 e 2003. È altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi a decorrere dal 2001 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui, o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storico artistico.
2001: - 8.000;
2002: - 6.000;
2003: - 4.000.
77. 120. (ex 72. 31). Burlando, Bolognesi, Repetto, Marongiu, Acquarone, Di Rosa, De Benetti
24. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, viene integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia nel territorio del Comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa di 30 miliardi per ciascun degli anni 2001, 2002 e 2003.
2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.
77. 119. (ex 72. 56). Burlando, Di Rosa.
24. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo Polo esterno della Fiera di Milano è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 2001 e lire 100 miliardi annui per il 2002 e per il 2003.
2001: - 100.000;
2002: - 133.000;
2003: - 100.000.
77. 246. (ex 72. 229). Guerra, Bartolich, Buffo, Capitelli, Rebecchi, Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stelluti, Targetti, Trabattoni, Duilio.
24. Per i produttori di vino DOCG, DOC, IGT è previsto uno stanziamento di lire 10 miliardi per il miglioramento varietale
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
77. 142. (ex 72. 42).Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.
24. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 è aggiunta la seguente:
«b-bis) soggetti frequentanti scuole materne non statali, al fine di consentirne l'educazione, lo sviluppo della personalità, l'assistenza e la preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia».
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.
77. 143. (ex 72. 49). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.
24. Nell'anno scolastico 2001-2002, al fine di garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da ripartire tra le regioni in proporzione al prodotto interno lordo di ciascuna regione. Le regioni provvedono ad individuare le categorie degli aventi diritto albeneficio e a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi alle famiglie.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
77. 144. (ex 72. 54). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
24. Nell'anno scolastico 2001-2002, al fine di garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da ripartire tra le regioni sulla base della popolazione scolastica iscritta nell'anno scolastico precedente a quello del finanziamento. Le regioni provvedono ad individuare le categorie degli aventi diritto al beneficio e a disciplinare le modalità di erogazione dei contributi alle famiglie.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
77. 145. (ex 72. 55). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.
24. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, una quota pari a lire 50 miliardi per il 2001, a lire 200 miliardi per il 2002 e a lire 250 miliardi per il 2003 è destinata alla realizzazione di progetti di cui agli studi di fattibilità finanziati con delibera CIPE n. 106 del 30 giugno 1999 e n. 135 del 6 agosto 1999. I progetti sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, riservando il settanta per cento delle risorse alle regioni dell'obiettivo 1, come definite in base al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.
72. 141. (ex 72. 17). Grignaffini, Bracco, Mauro, Furio Colombo, Vigni, Dedoni, Vignali, Acciarini.
24. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cento». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 63, comma 1, della presente legge.
77. 116. (ex 72. 155). Villetti.
24. Per la realizzazione della galleria del Tenda - collegamento internazionale Italia-Francia (strada statale n. 20 Colle di Tenda) è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, lire 60 miliardi negli anni 2002 e lire 20 miliardi nell'anno 2003.
2001: - 50.000;
2002: - 60.000;
2003: - 20.000.
77. 111. (ex 72. 70)Teresio Delfino, Costa, Guido Rossi.
24. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, 40 miliardi e 50 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003 per l'ammodernamento della ferrovia Torino-Fossano-Savona.
2001: - 30.000;
2002: - 40.000;
2003: - 50.000.
77. 112. (ex 72. 118) Costa, Teresio Delfino.
24. Per un programma di investimenti per l'ammodernamento e la riqualificazione della strada statale 106 «ionica», costituente l'itinerario internazionale L90, e della viabilità di collegamento sono autorizzati limiti di impegno quindicennali decorrenti dal 2001, per lire 100 miliardi.
2001: - 200.000;
2002: - 270.000;
2003: - 300.000.
77. 121. (ex 72. 77). Soriero, Oliverio, Olivo, Bova, Gaetani, Mauro, Brancati, Luongo, Rubino, Brunetti.
24. Per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998 n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2001 riservati alla realizzazione del sistema viabilistico e autostradale lombardo da realizzarsi anche con l'obiettivo di assicurare la massima libera percorrenza del traffico locale e quindi la massima compatibilità e utilità dell'opera rispetto ai territori attraversati.
2001: - 80.000;
2002: - 54.200;
2003: - 40.000.
77. 113. (ex 72. 232). Guerra, Duilio.
24. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003 per i lavori della Statale Briantea 342 da Como a Varese.
2001: - 240 miliardi;
2002: - 190 miliardi;
2003: - 120 miliardi.
77. 149. (ex 72. 96). Taborelli, Butti.
24. Per la realizzazione del collegamento stradale, denominato corridoio «Tirreno-adriatico» nel territorio delle regioni Lazio, Campania e Molise, fra i porti di Gaeta e Termoli, nei tratti Gaeta-Pedimontana di Formia, San Vittore e San Vittore-Termoli con conseguente raddoppio della strada statale Bifernina, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere all'Anas l'importo di lire 200 miliardi annui a decorrere dal 2001.
77. 146. (ex 72. 258). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, Crimi.
24. Per la realizzazione della galleria Armo di Cantarano collegamento interregionale tra Piemonte e Liguria (strada statale 28) il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato il limite di impegno quindicinale per l'ammontare di lire 30 miliardi annui con decorrenza dall'anno 2001 all'anno 2015 per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento dell'opera.
2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.
77. 110. (ex 72. 183). Teresio Delfino.
24. Per l'avvio della realizzazione del sistema viabilistico e autostradale
pedemontano lombardo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annui per il 2001, 2002 e il 2003.
2001: - 200.000;
2002: - 266.000;
2003: - 200.000.
77. 140. (ex 72. 227). Guerra, Bartolich, Buffo, Capitelli, Rebecchi, Fumagalli, Pezzoni, Raffaldini, Salvati, Stellati, Targetti, Trabattoni, Duilio.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0. 77. 303. 1. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0. 77. 303. 2. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Cutrufo, Grillo.
0. 77. 303. 10. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Molgora.
0. 77. 303. 11. Acierno.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0. 77. 303. 3. Tassone, Teresio Delfino, Volonté.
0. 77. 303. 4. Tassone, Teresio Delfino, Volonté.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0. 77. 303. 5. Tassone, Teresio Delfino, Volonté, Cutrufo, Grillo.
Gruppo parlamentare Misto-CDU.
0. 77. 303. 6. Tassone, Teresio Delfino, Volontè.
0. 77. 303. 9. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Molgora.
0. 77. 303. 7. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Molgora.
0. 77. 303. 8. Chincarini, Bosco, Giancarlo Giorgetti, Caparini, Molgora.
Tutte le operazioni di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato effettuate a partire dal 1o gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 440/91, 18/945 e 19/95, così come recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 277/98 e nel decreto del Presidente della Repubblica 146/99, nonché nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, sono effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
77. 303. Governo.
24. È istituito un fondo straordinario di 1,5 miliardi nel 2001 e 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del commercio con l'estero, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri cap. 2710), apportare le seguenti variazioni:
2001: - 1.500;
2002: - 1.500.
77. 104. (Testo così modificato nel corso della seduta)(ex 72. 191. seconda versione) Mussi, Biricotti, Attili, Cerchi, Susini, Ventura.
(Approvato)
24. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con il Ministero per le politiche agricole e forestali e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Regione interessata, istituisce con proprio decreto Musei sommersi in aree marine delimitate ove giacciono reperti aventi valore di testimonianza storica, archeologica, culturale ed ambientale, al fine di garantirne la massima tutela, valorizzazione e conoscenza. Nel decreto istitutivo dei Musei sommersi sono espressamene elencate e vietate tutte le attività incompatibili con le finalità di cui al primo comma, fatti salvi i temperamenti, le deroghe e le regolamentazioni eventualmente stabiliti. La gestione dei Musei sommersi è affidata dal decreto istitutivo alle competenti soprintendenze locali del Ministero per i beni e le attività culturali, con il coinvolgimento attivo di associazioni ambientaliste riconosciute e di cooperative di pescatori locali, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, anche al fine di promuovere progetti e programmi innovativi per l'occupazione giovanile. Per la violazione dei divieti e dei vincoli stabiliti dai decreti istitutivi dei Musei sommersi vigono le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come integrato dall'articolo 30della legge 6 dicembre 1991, n. 394. La sorveglianza sui Musei sommersi è esercitata dall'Arma dei Carabinieri e dalle locali Capitanerie di porto. In fase di prima applicazione della presente normativa vengono istituiti Musei sommersi nelle acque di Baia, nel Golfo di Pozzuoli, e nelle acque circostanti l'isolotto della Gaiola, nel Golfo di Napoli. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma è complessivamente autorizzata la spesa annuale di 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-Verdi.
77. 250 (ex 72. 269). Scalia, Turroni.
24. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali e istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.
2001: - 20.000;
2002: - 20.000;
2003: - 20.000.
77. 115. (Testo così modificato nel corso della seduta)(ex 72. 211). Turroni, Scalia, De Benetti, Paissan.
(Approvato)
24. I diritti speciali di prelievo disciplinati dell'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.
Segue compensazione del Gruppo Misto Verdi n. 1.
77. 106. (ex 72. 255). Procacci, Scalia.
(Approvato)
24. Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1984, n. 442, è abrogato.
2001: - 226.000;
2002: - 482.000;
2003: - 513.000.
77. 108. (ex 72. 216). Brunetti.
24. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a gas di petrolio liquefatto su un veicolo di proprietà, e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, viene riconosciuto un contributo statale fino a lire 600.000. Con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le priorità, i criteri, le modalità, e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello sconto praticato dall'installatore, pari ad almeno lire 200.000, sul prezzo di listino.
2001: - 200.000;
2002: - 133.000;
2003: - 100.000
77. 105. (ex 72. 210). De Benetti, Scalia, Pistone.
24. Al fine di potenziare la collaborazione istituzionale fra le Amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, e allo scopo di sviluppare l'economia, per incrementare, negli ambiti di rispettiva competenza, la sicurezza delle città e lo sviluppo di protocolli di legalità, sono stanziati 55.000 milioni di lire per l'anno 2001 e 80.000 milioni di lire a decorrere dal 10 gennaio 2002, per il finanziamento degli interventi a carico del Ministero dell'interno previsti in protocolli o contratti di sicurezza stipulati con gli Enti locali interessati e per il contributo dello Stato al finanziamento degli interventi a carico degli Enti locali previsti dai medesimi protocolli o contratti.
Nell'ambito delle stesse risorse il Ministro dell'Interno provvede altresì alle spese di manutenzione e gestione degli apparati di sicurezza acquisiti nel quadro delle realizzazioni previste dai programmi operativi «Sicurezza per il Mezzogiorno d'Italia».
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 55.000;
2002: - 80.000.
77. 117. (ex 72. 248). Palma, Jervolino Russo, Boato, Sabattini, Orlando, Crema, Lamacchia, Moroni, Scoca, Lucidi, Duilio.
24. Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle città utile a favorire lo sviluppo sociale, economico e occupazionale del territorio, attraverso la collaborazione istituzionale tra le amministrazioni dello Stato e gli Enti locali, realizzata mediante protocolli o contratti di sicurezza, è autorizzata la spesa di 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli interventi stabiliti dai medesimi contratti a carico dello Stato o degli Enti locali.
2001: - 100.000;
2002: - 67.000;
2003: - 50.000.
77. 114. (ex 72. 89). Lucidi, Crucianelli, Sabattini, Lucà, Palma, Leoni, Chiamparino, Pistone, Guerra, Cento.
24. È autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per gli anni 2001, 2002, e 2003 per contributi per l'acquisto delle macchine e delle strumentazioni impiegate nel settore tessile. Il Ministro dell'industria commercio e artigianato, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento, i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma.
2001: - 400.000;
2002: - 340.000;
2003: - 200.000.
77. 148. (ex 72. 98). Taborelli, Butti.
24. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 2-bis, 2-ter, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinqujes, 3-sexies, 3-septies, 4, 4-bis, 6, 7, 8, 9, 12, 12-quater, 12-sexies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai comuni delle regioni Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, danneggiati dalle alluvioni verificatesi nel mese di ottobre 2000, come individuati dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
25. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 24.
26. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente articolo il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1o ottobre 2000 ed il 30 settembre 2001.
27. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono disposte le sospensioni e le proroghe dei termini, come individuate dall'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui ai commi da 24 a 27.
28. Per l'attuazione dei commi da 24 a 27 sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 1.000 miliardi con decorrenza dagli anni 2001 e 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord Padania.
77. 240. (ex 72. 0. 12). Formenti, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Santandrea.
24. Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1995 n. 2 e le disposizioni previste dal decreto legislativo 28 agosto 1995 n. 364 convertito con modificazioni nella 27 ottobre 1995 n. 438 si applicano per le popolazioni delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, colpite dalle alluvioni dell'ottobre 2000.
Segue compensazione del gruppo Misto-CDU.
77. 241. (ex 72. 133). Teresio Delfino, Costa, Volontè, Tassone, Cutrufo.
24. Per tutti i cittadini colpiti dalle alluvioni del mese di ottobre 2000 è disposto il completamento della restituzione dell'eurotassa.
Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 1.
77. 147. (ex 72. 112). Matacena.
24. Per il ripristino e l'ammodernamento delle opere pubbliche danneggiate o distrutte dalle alluvioni dell'ottobre 2000 è concesso alle regioni colpite un contributo complessivo di lire 1000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Tale contributo sarà ripartito tra le regioni interessate in rapporto all'entità dei danni subiti; le regioni provvederanno alla ripartizione dei finanziamenti alle province ed ai comuni interessati dall'alluvione per il ripristino delle opere pubbliche di rispettiva competenza.
Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 2.
77. 150. (ex 72. 92). Stradella, Armosino, Alessandro Rubino, Mammola.
24. Per le esigenze di ricostruzione delle zone alluvionate dell'autunno 2000 è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi rispettivamente per gli anni 2001, 2002 e 2003.
2001: - 600.000;
2002: - 600.000;
2003: - 600.000.
Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia
77. 127. (ex 72. 111). Matacena.
24. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 250 miliardi.
2001: - 250.000.
*77. 109. (ex 72. 14). Boghetta, Eduardo Bruno, Panettoni, Chincarini, Mammola, Baccini, Savarese, Attili, Martini, Merlo.
24. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto aereo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 250 miliardi.
2001: - 250 miliardi.
*77. 129. (ex 72. 149). Martini, Bono, Savarese.
24. Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei nazionali ed esteri operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dal gettito dell'IVA afferente al trasporto ae-reo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 300 miliardi.
Seguono compensazioni del gruppo Misto- CCD
77. 128. (ex 72. 207). Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
24. Le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative alla legge n. 317 del 1999, articolo 14 (capitolo 7657) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
Seguono compensazioni Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2 e 6.
*77. 122. (ex *72. 58). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.
24. Le disponibilità e le autorizzazioni di spesa relative alla legge n. 317 del 1992, articolo 14 (capitolo 7657) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancia e Programmazione economica possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
*77. 123 (ex *72. 150. e 72. 140). Contento, Bono, Armani, Messa, Ozza, Proietti, Paolone, Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti.
Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni.
77. 302. Governo.
(Approvato)
24. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 266 del 1997 è aggiunto il seguente capoverso:
«Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.»
Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 4.
77. 124. (ex 72. 120). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.
24. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 143/98, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dall'Istituto, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto legislativo 143/98.
77. 125. (ex 72. 128). Governo.
(Approvato)
24. A valere sulle risorse di cui alla legge n. 208 del 30 giugno 1998, il CIPE destina a favore della Regione autonoma della Sardegna, per il triennio 2001-2003, la somma di lire 30 miliardi per ciascun anno, per la ristrutturazione e il rilancio dell'industria sarda di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.
2001: - 60.000;
2002: - 45.000;
2003: - 30.000;
77. 126. (ex 72. 122). Marras.
24. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1, dopo le parole ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche aggiungere le parole «e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche», e dopo le parole «si detrae dall'imposta lorda» aggiungere le parole «per la parte non deducibile nella determinazione del reddito d'impresa»;
b) alla fine del primo periodo del comma 1, dopo le parole «per gli impianti a metano» sono inserite le seguenti parole «nonché le spese sostenute per l'installazione di misuratori per i consumi idrici in ogni singola unità abitativa, e di misuratori differenziati per le attività produttive e per il settore terziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36»;
c) nel terzo periodo del comma 1, le parole «nonché all'adozione di misure antisismiche» sono sostituite dalle parole «all'adozione di misure antisismiche» e, dopo le parole «in particolare sulle parti strutturali», aggiungere le parole «nonché agli interventi di adeguamento degli impianti di distribuzione domestici delle acque destinate al consumo umano al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità in base alla normativa vigente.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
77. 130. (ex 72. 151). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
24. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: «Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura dell'1 per cento».
Seguono Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
77. 131. (ex 72. 48). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.
24. Ai lavoratori dipendenti delle aziende agricole, delle imprese commerciali all'ingrosso, delle cooperative, del comparto agrumicolo sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2000:
a) per i lavoratori a tempo indeterminato, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori a tempo determinato e per gli avventizi, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 2000, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente.
77. 220 già 50. 83. (ex 49. 122). Cangemi.
24. Ai fini di fronteggiare la straordinaria crisi delle aziende avicole e dell'occupazione avicola verificatasi a seguito dell'eccezionale diffusione del virus di influenza aviaria, manifestatasi a partire dal mese di dicembre 1999, per la ripresa dell'attività produttiva delle aziende colpite dalla crisi del settore avicolo operanti nei comuni e nelle aree individuati, sono concessi indennizzi fino alla misura massima determinata con il decreto di cui al punto b.
b. Per le finalità di cui al punto a è assegnata alle Regioni individuate la somma complessiva di 360.000 milioni di lire per l'anno 2001.
La ripartizione delle somme tra le varie regioni è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2001: - 200.000
2001: - 160.000.
77. 132. (ex 72. 148). Alberto Giorgetti.
24. Agli allevatori avicoli che hanno subito i danni della recente epidemia di
25. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia, compilano, in collaborazione con i comuni interessati, degli elenchi delle aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei danni.
26. Gli elenchi e le stime, di cui al comma 25, vengono mandati al Ministero delle Politiche agricole entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
27. Il Ministro delle Politiche agricole stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.
28. L'onore derivante dai commi da 24 a 27 è valutato in lire 150.000 milioni.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
77. 242. (ex 72. 041). Losurdo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franz, Ascierto.
24. Agli allevatori che hanno subito i danni della recente «epidemia della lingua blu», viene concesso un indennizzo di lire 25.000 milioni di lire.
25. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia, compilano, in collaborazione; con i comuni interessati, degli elenchi delle aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei danni.
26. Gli elenchi e le stime, di cui al comma 25, vengono mandati al Ministero delle politiche agricole entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
27. Il Ministro delle politiche agricole stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.
28. L'onere derivante dai commi dal 24 al 27 è valutato in lire 25.000 milioni.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
77. 243. (ex 72. 042). Losurdo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franz.
24. Per il rifinanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2001. Il 50 per cento della somma di cui al periodo precedente è impiegata per far fronte all'emergenza sanitaria che ha colpito il patrimonio ovino della regione Sardegna a seguito della cosiddetta malattia della «lingua blu».
2001: - 100 miliardi.
77. 244. (ex 72. 043). Cuccu, Massidda, Marras, Porcu.
24. Per il rifinanziamento di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, al fine di fronteggiare il morbo della lingua blu è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2001.
2001: - 200.000.
77. 245. (ex 72. 044). Dedoni, Attili, Carboni, Altea, Loddo, Meloni.
24. In deroga alla normativa vigente, ai Patti territoriali ubicati nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche, la cui istruttoria bancaria sia pervenuta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
77. 133. (ex 72. 13). Bertucci.
24. Al fine di finanziare ulteriormente i «Programmi Straordinari di edilizia residenziale» di cui alla legge 203/91, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi in conto capitale per l'anno 2001.
16-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 32/2000 convertito nella legge n. 97/2000 è prorogato al 31 aprile 2001».
2001: - 100 miliardi.
77. 134. (ex 72. 101). Sestini, Frattini.
0. 77. 310. 1. Teresio Delfino, Turrone, Volontè, Cutrufo, Grillo.
2001: - 1.500 milioni;
2002: - 500 milioni.
0. 77. 310. 2. Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Teresio Delfino.
0. 77. 310. 3. Volontè, Tassone, Cutrufo, Grillo, Teresio Delfino.
alla lettera a):
2001: 1 miliardo;
2002: 1 miliardo;
alla lettera b):
2001: 1 miliardo;
2002: 1 miliardo.
0. 77. 310. 4. Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo.
23-bis. Per potenziare l'attività di aiuto alimentare esercitata dalla FAO attraverso il Fondo alimentare è riconosciuto un contributo straordinario.
2001: - 10.000;
2002 - 5.000.
0. 77. 310. 5. Carazzi.
23-bis. Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'ambito dell'iniziativa «Italia in Giappone 2001», di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, è riconosciuto un contributo straordinario:
a) in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;
b) in favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di finanziare le
2001: - 10.000;
2002: - 5.000.
77. 310. La Commissione.
(Approvato)
24. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite dell'intensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunità europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già assegnate a ciascuna regione ai sensi del comma 3 della legge 21 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell'impresa, può essere erogato a titolo di anticipazione, purché i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
77. 311. La Commissione.
(Approvato)
23-bis. Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, è disposto un finanziamento di trenta miliardi di lire per l'anno 2001.
2001: - 30.000.
77. 312. La Commissione.
(Approvato)
24. Per promuovere l'attività di aiuti alimentari esercitato dalla FAO il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a concedere un contributo straordinario pari a 15 miliardi di cui 10 miliardi nell'anno 2001 e 5 miliardi nel 2002.
2001: - 10.000;
2002: - 5.000.
77. 314. Governo.
24. Nella lettera h), comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dall'articolo 4, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 sono soppresse le parole: «nonché nei pubblici esercizi».
77. 135. (ex 72. 144). Mazzocchi, Pezzoli.
«2-bis. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile
2002: - 7.000;
2003: - 5.000.
77. 350(ex 76. 15. e 71. 1.IX Commissione) Biricotti, Mammola, Paissan.
(Approvato)
Aggiungere inoltre il seguente periodo: All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
11-bis. Alle imprese di cui al comma 10, con testata regolarmente registrata, editrici di quotidiani e periodici, diffusi per rete telematica di cui siano documentare, per data e contenuto, le edizioni quotidiane o di diversa periodicità, è corrisposto il solo contributo fisso di cui alla lettera a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della media dei costi indicati. Inserire nei commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma 11-bis.
2002: - 30.000;
2003: - 30.000.
0. 77. 304. 2. Testa, Monaco.
0. 77. 304. 1. Giancarlo Giorgetti.
Per la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per la gestione delle spese residuali - imprese radiofoniche ed editoriali, è autorizzata, nello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno 2001, una spesa ulteriore pari a 30 miliardi di lire.
77. 304. Governo.
0. 77. 305. 1. Guerra, Vigni.
Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi
77. 305. Governo.
(Approvato)
All'articolo 70-bis, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «capoluogo del distretto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero presso il tribunale del comune ove ha sede la sezione distaccata della Corte d'appello». Per la costituzione ed il funzionamento delle nuove direzioni distrettuali antimafia, di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue.
Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della giustizia, modificare gli importi come segue:
2001: - 2.000;
2002: - 2.000;
2003: - 2.000.
77. 306. Governo.
(Approvato)
0. 77. 307. 1. Formenti, Parolo, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
23-bis. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato.
23-ter. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa» aggiungere le seguenti parole: «o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».
77. 307. Governo.
(Approvato)
0. 77. 308. 2. Giancarlo Giorgetti, Molgora.
0. 77. 308. 1. Giancarlo Giorgetti.
0. 77. 308. 3. Giancarlo Giorgetti, Molgora.
23-bis. La partecipazione italiana al capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, pari ad euro 237.083.435, è elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal consiglio di direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del nuovo statuto della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno
a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 278.096.271;
b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla quota italiana di riserve da incorporarsi nel capitale.
77. 308. Governo.
Art. 77-bis. (Variazioni all'articolo 16 della legge 7 agosto 1997 n. 266 «Interventi per il settore del commercio e del turismo»). - 1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997 n. 266, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella determinazione dei suddetti criteri il Cipe prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori dell'Obiettivo 1».
Segue compensazione del gruppo Forza Italia n. 4.
77. 01. (ex 72. 95). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Scaltritti.
Art. 77-bis. (Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL). - 1. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi per l'anno 2002 un con tributo statale fino a lire 600.000.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.
3. Le somme non impegnate entro gli esercizi di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2001: 100 per cento;
2002: 133 per cento;
2003: 0 per cento.
77. 02. (ex 72. 0. 34). Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.
Art. 77-bis. - (Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL). - 1. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.
3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2001: - 500.000.
*77. 027. (ex 72. 0. 2). Edo Rossi.
Art. 77-bis. - (Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL). - 1. Alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada, è riconosciuto, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.
3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2001: - 500.000.
*77. 028. (ex 72. 0. 2). Manzini, Migliavacca, Marco Fumagalli, Ruggeri, Ortolano, Manzione, Gardiol.
Art. 77-bis. (Agevolazioni per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL).- 1. Alle persone fisiche che provvedono alla installazione di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, comprese le priorità, le modalità e la durata delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione della somma corrispondente allo sconto, pari ad almeno lire 200.000, praticato dall'installatore sul prezzo di listino.
3. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2001 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:
2001: - 100.000.
77. 03. (ex 72. 0. 27). Berselli.
Art. 77-bis. (Valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità). 1. Al fine di promuovere lo svolgimento di campagne informative e promozionali, volte ad accrescere la conoscenza, presso i consumatori, dei prodotti vitivinicoli classificati ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle produzioni nazionali che abbiano ottenuto il riconoscimento di una denominazione di origine protetta, o di una indicazione geografica tipica, o di una attestazione di specificità, è istituito un «Fondo per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità», costituente specifica unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, la cui dotazione finanziaria è fissata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 e, a decorrere dal 2004, è annualmente, determinata su base triennale attraverso la legge finanziaria.
2. Le dotazioni finanziarie afferenti al Fondo di cui al comma 1 sono impiegate come quota di cofinanziamento nazionale per l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, di seguito denominati programmi. Detti programmi devono essere finalizzati a finanziare l'attuazione di campagne informative e promozionali volte ad accrescere la conoscenza e la diffusione sul mercato interno ed estero dei prodotti di cui al comma 1 e devono essere realizzati da consorzi di tutela di medie e piccole dimensioni, i quali sono, a loro volta, tenuti a partecipare all'elaborazione ed al finanziamento dei programmi medesimi.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le Regioni e le province autonome interessate ad accedere ai fondi di cui al comma 1 elaborano uno o più programmi, nei quali sono chiaramente indicati gli interventi che si intendono realizzare e le risorse finanziarie di fonte pubblica e privata che si intendono destinare alla loro attuazione. I programmi devono, inoltre, contenere una valutazione ex ante degli interventi di cui è prevista l'attuazione.
4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, visti i programmi di cui al comma 3, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, procede al riparto degli stanziamenti di cui al comma 1, in funzione dei contenuti dei programmi elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In ogni caso, la quota di finanziamento nazionale, derivante dal riparto di cui al presente comma, non può essere superiore al 50 per
Seguono Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.
77. 04. (ex 72. 0. 5). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.
Art. 77-bis. - (Ammortizzatori sociali). - 1. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il febbraio 2000 e nel limite massimo di 158 unità già dipendenti da aziende interessate da accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 64/86 ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 223/91 è prorogato sino al 31 dicembre 2000. Nonché è prorogata l'indennità di mobilità in favore di quei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge 219/81 per cui sono stati avviati contratti d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000 il cui onere è da rinvenire nella disposizione dell'articolo 81 comma 7 della legge 448/98.
2. Sono inoltre prorogati i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45 comma 17 lettera c) della legge 17 maggio 1999 n. 144 con scadenza al 31 dicembre 2000.
2001: - 40.000;
2002: - 26.600;
2003: - 20.000.
77. 06. (ex 72. 0. 11). Molinari, Domenico Izzo, Luongo.
Art. 77-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:
1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste e nelle altre zone in cui si applica il regime previsto per i punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'ex URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali, relativamente ai redditi prodotti all'estero, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e per i quali non si applicano, conseguentemente, i benefici di cui agli articoli 15 e 105 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.
77. 07. (ex 72. 0. 26).Contento, Menia.
Art. 77-bis. - 1. L'articolo 16 della legge 488 del 23 dicembre 1999, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000,
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 selle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residente turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque, esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; lire 600.000;
e) campeggi e villaggi turistici con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 osptiti: lire 1.500.000;
f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma conun numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificati dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.
4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa».
2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.
77. 08. (ex 72. 143). Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Bono.
Art. 77-bis. - 1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 10 gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli im-porti dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci alberghi con 2 e i stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura uffici: lire 600.000;
e) campeggi villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;
f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.
4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.
77. 09. (ex 72. 0. 25). Mazzocchi, Pezzoli.
Art. 77-bis. - 1. L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è abrogato.
2. L'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, è abrogato.
3. È autorizzata la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nel Programma triennale di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, articolo 3, comma. 2, in coerenza con le indicazioni del Piano generale dei trasporti.
4. I contratti di concessione per la costruzione e l'esercizio di autostrade sono predisposti dall'Ente nazionale per le strade (Anas) e sono stipulati dal Ministro dei lavori pubblici. Tali contratti devono prevedere la devoluzione del 2 per cento dell'importo dei lavori ad opere di valorizzazione ambientale o culturale.
5. Le regioni, nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro trasferiti o delegati, possono stipulare contratti di concessione per la costituzione e l'esercizio di strade, ponti e gallerie a pedaggio, purché interamente ricadenti nei rispettivi territori e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.
6. Al fine di cui al comma 5 le regioni, le province e i comuni provvedono a:
a) predisporre lo schema di convenzione, unitamente allo schema di piano finanziario e di progetto preliminare;
b) individuare, ai sensi delle norme vigenti, i soggetti con cui stipulare i contratti di concessione;
c) controllare il rispetto degli atti convenzionali da parte dei concessionari.
8. Trascorso il termine di cui al comma 1, l'amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza dei servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.
9. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.
10. Le amministrazioni interessate si esprimono, nella conferenza, nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
11. Qualora, alla conferenza, il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri.
12. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena d'inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
13. Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni statali proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
14. Nel caso in cui le proposte di cui alla legge 109/94, articoli 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, octies e nonies siano accolte il promotore ha diritto, in via prioritaria, all'aggiudicazione alle condizioni migliori per l'amministrazione aggiudicatrice dopo l'espletamento delle gare di cui all'articolo 37-quater.
15. L'articolo 19 della legge 135/97 è abrogato e sostituito dal seguente:
«1. Nei giudizi aventi per oggetto impugnative verso atti di programmazione che prevedano la realizzazione di lavori pubblici come definiti dall'articolo 2 della legge n. 109 e successive modificazioni, nonché nei giudizi aventi per oggetto procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici definiti come sopra, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per i giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di sospensiva. Il giudice, contestualmente alla definizione del giudizio nel merito, su istanza motivata, può disporre la sospensione dell'atto impugnato con effetti anticipatori sul deposito della sentenza.
3. Tutti i termini processuali relativi ai giudizi di cui al comma 1 sono ridotti della metà e il dispositivo della sentenza è pubblicato entro 15 giorni dall'udienza».
77. 010. (ex 72. 0. 22). Radice.
Art. 77-bis. 1. Alle imprese commerciali che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, effettuano nuovi investimenti per l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali in grado di garantire il collegamento ad Internet e di gestire sia in locale che in remoto, i dati dell'impresa fungendo da interfaccia con le altre attrezzature presenti presso il punto di vendita quali bilance elettroniche e personal computer, è attribuito un credito di imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei limiti della regola de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione e sono erogate anche per l'accesso a servizi di tipo tecnico-progettuale e formativo connessi all'impiego delle nuove attrezzature.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 40 per cento del costo unitario di acquisto dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 5 milioni di lire per ciascun apparecchio acquistato. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
3. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le caratteristiche tecniche delle attrezzature e le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni.
4. All'onere derivante dal presente articolo, determinato nella misura di lire 150 miliardi rispettivamente per gli anni 2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cui affluiscono i proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.
*77. 011. (ex 72. 0. 24).Mazzocchi, Pezzoli.
Art. 77-bis. (Interventi per l'innovazione tecnologica nelle imprese commerciali). - 1. Alle imprese commerciali che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, effettuano nuovi investimenti per l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali in grado di garantire il collegamento ad Internet e di gestire, sia in locale che in remoto, i dati dell'impresa fungendo da interfaccia con le altre attrezzature presenti presso il punto di vendita, quali bilance elettroniche e personal computer, è attribuito un credito di imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei limiti della regola de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione e sono erogate anche per l'accesso a servizi di tipo tecnico-progettuale e formativo connessi all'impiego delle nuove attrezzature.
2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 40 per cento del costo unitario di acquisto dei beni, al netto nell'IVA,
3. Con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con quello delle Finanze e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sono determinate le caratteristiche tecniche delle attrezzature e le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni.
4. All'onere derivante dal presente articolo, determinato nella misura di lire 150 miliardi rispettivamente per gli anni 2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica cui affluiscono i proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.
*77. 012. (ex 72. 0. 36). Ruggeri, Duilio.
Art. 77-bis. - 1. Il comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:
3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario, la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo.
2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1o gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.
3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle Leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività
4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onore per il bilancio dello Stato.
5. Le Regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle Aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.
77. 013. (ex 72. 0. 33. seconda versione) Soro, Ferrari, Giacalone.
(Approvato)
Art. 77-bis. - (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico). - 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da essa determinato, con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa;
a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della lingua blu: 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
2001: -26.000;
2002: -28.000;
2003: -25.000;
2001: -50.000;
2002: -97.000;
2003: -95.000.
77. 015. (Nuova formulazione) (ex 72. 049).Rava, Tattarini, Ferrari, Caruano, Cappella, Borrometi, Finocchiaro Fidelbo, Rabbito, Piscitello,
(Approvato)
Art. 77-bis. - 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.
2001: - 50.000.
*77. 020 (ex *72. 046). Dedoni, Attili, Carboni, Altea.
Art. 77-bis. - 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.
2001: - 50.000.
*77. 021. (ex*72. 047, già 61. 51) Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.
Art. 77-bis. - 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.
2001: - 50.000.
77. 022. (ex 72. 048). Dedoni, Attili, Carboni, Altea.
Art. 77-bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410) -1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11»;
b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»;1999, n. 144, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
*77. 023. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex * 72. 019 seconda versione) Ferrari.
(Approvato)
Art. 77-bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410) -1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11»;
b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»;
*77. 024. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex *72. 021 seconda versione) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.
(Approvato)
Art. 77-bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410) - 1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11»;
b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»;
*77. 025. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex * 72. 029 seconda versione) Peretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
(Approvato)
Art. 77-bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410) -1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11»;
b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»;
*77. 031. (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex * 72. 030 seconda versione) Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Cutrufo, Grillo.
(Approvato)
Art. 77-bis. - (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410). - 1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11»;
b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 percento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»;
*77. 026. (Testo così modificato nel corso della seduta)Paolo Rubino, Malagnino, Abbaterusso, Caruano.
(Approvato)
Art. 77-bis. - (Informatizzazione della normativa vigente) - 1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 e cinque miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.
77. 029. (ex 27. 43.) Cerulli Irelli.
(Approvato)
Art. 77-bis. - (Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico) - 1. Per gli interventi relativi al finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un fondo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del fondo per l'anno 2001 è destinato almeno il 4 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per il sistema di comunicazione mobili di terza generazione. Per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi annui.
2002: -1.000.000;
2003: -1.000.000.
77. 040 già 68. 02. (ex 63. 06) Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.
Art. 77-bis. 1. Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste) e le repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito territoriale della penisola istriana, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 e relativi strumenti allegati, con le procedure previste all'articolo 8, penultimo comma della stessa legge. Alla copertura dell'impegno si provvede mediante riduzione di pari importo della somma prevista al capitolo 7265 4.2.1.4 Ministero dei trasporti e navigazione (punto 15 della Tabella 3 - legge finanziaria 2000).
77. 041 già 72.03. (ex 67. 0. 5). Menia.
Art. 77-bis. - 1. Per la realizzazione del quadruplicamento veloce del tratto da Padova a Mestre le gare europee per l'affidamento dei relativi lavori sono indette entro il 31 gennaio 2001, facendo salvo il progetto di tracciato approvato dalla Conferenza dei servizi il 21 dicembre 1998.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 6.
77. 043. già 72. 15. (ex 67. 15)Rodeghiero, Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.
1-bis. Al fine di garantire l'ammodernamento della rete ferroviaria nel Friuli-Venezia Giulia, è concesso nel triennio 2001-2003 alle Ferrovie dello Stato Spa un finanziamento straordinario di 10 miliardi di lire per l'elettrificazione della ferrovia Casarsa-Portogruaro, pari a 3 miliardi per il 2001, 3 miliardi per il 2002 e 4 miliardi per il 2003.
2001: - 6.000;
2002: - 4.000;
2003: - 4.000.
77. 044. già 72. 35. (ex 67. 1)Di Bisceglie, Ruffino, Prestamburgo.
Art. 77-bis. - 1. Nell'ambito del progetto ferroviario dell'alta capacità, viene previsto il finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi di lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante apposita riduzione degli importi previsti in Tabella D, della presente legge.
2001: - 5.000;
2002: - 5.000;
2003: - 5.000.
77. 042. già 72. 16. (ex 67. 16)Soriero, Giardiello, Sales, Vozza, Oliverio, Bova, Gaetani, Olivo, Mauro, Brancati.