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1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria».
Sostituirlo con il seguente:
1. In deroga a quanto previsto dal regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno
1939, n. 973, all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:
Inserire, prima del comma 1, il seguente:
Alla fine del primo comma, dopo le parole: Amministrazione finanziaria, aggiungere le seguenti: necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: altri esercizi, aggiungere le seguenti: compresi i circoli privati.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), devono rispondere ai seguenti requisiti:
premi, anche utilizzando programmi o schede che blocchino il loro funzionamento in caso di manomissioni;
Gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera b), devono rispondere ai seguenti requisiti:
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
Al comma 2, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote.
Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte».
Sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte».
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
Al comma 2, lettera c), numero 1), sopprimere la parola: metallica.
Conseguentemente sopprimere, ovunque ricorra, la parola: metallica.
Al comma 2, lettera c), sopprimere il n. 2).
Al comma 2, lettera c), numero 2, sostituire le parole: La durata di ciascuna parte non può essere inferiore a dodici secondi con le seguenti: o nella erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione, o nella vincita direttamente mediante buoni erogati dagli apparecchi di una consumazione o di un oggetto di valore non superiore a dieci volte il costo
della partita e comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione.
Al comma 2, lettera c), al numero 2), sostituire le parole: dodici secondi con le seguenti: tre minuti.
Al comma 2, lettera c), al numero 2), sostituire le parole: dodici secondi con le seguenti: un minuto.
Al comma 2, alla lettera c) aggiungere in fine il seguente numero: 3) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentano unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte. È vietata la distribuzione dei premi mediante rilascio di ticket o buoni consumazione comunque denominati».
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
Al comma 2, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: collocati all'interno dell'apparecchio medesimo, visibili dall'esterno.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
«La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di
2. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato»;
c) al quinto comma sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «all'elemento aleatorio», sono inserite le seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro»;
2) le parole da: «Tali apparecchi» fino a «finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «Tali apparecchi possono
distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi»;
d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:
«Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, collocati all'interno dell'apparecchio medesimo, visibili dall'esterno, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita»;
e) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
«Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria».
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
a) al comma 1, dopo le parole «La produzione e l'importazione» sono inserite le seguenti: «la gestione o l'utilizzo»;
b) al comma 1, dopo le parole «di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici» sono inserite le seguenti: «o per il gioco d'azzardo, o di intrattenimento, o di abilità, o che comunque promettano o denaro, o premi, o consumazioni, o gettoni»;
c) il comma 2 è abrogato.
25. 1. (ex 23. 19). Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.
All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «escluse le attività previste all'articolo 126,» sono soppresse.
25. 25. La Commissione.
(Approvato)
25. 3. (Nuova formulazione) Berruti, Leone.
(Approvato)
2. I commi dal quinto all'undicesimo dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:
«Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio:
a) gli apparecchi, attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo complessivo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, che distribuiscono un premio consistente, per ciascuna giocata ed immediatamente dopo la sua conclusione, in monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro;
b) gli apparecchi, attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo complessivo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, collocati all'interno dell'apparecchio medesimo, visibili all'esterno, non scambiabili con premi di diversa specie o convertibili in denaro, di modesto valore economico e tali da escludere la finalità di lucro;
c) gli apparecchi da trattenimento che danno al giocatore il diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte.
a) essere progettati e costruiti in modo da renderne immodificabili le modalità di funzionamento relative all'attivazione per il gioco e alla distribuzione dei
b) riportare all'esterno una targhetta inamovibile per la identificazione del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo, nonché l'indicazione del divieto di gioco per i minori di anni sedici;
c) essere programmati in maniera da garantire una percentuale di vincite non inferiore al 67 per cento delle giocate, calcolata assumendo come parametro di riferimento il valore monetario corrispondente a cinquecento volte la giocata massima.
a) essere progettati e costruiti in modo da renderne immodificabili le modalità di funzionamento relative all'attivazione per il gioco e alla distribuzione dei premi, anche utilizzando programmi o schede che blocchino il loro funzionamento in caso di manomissioni;
b) riportare all'esterno una targhetta inamovibile per la identificazione del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo.
Il produttore o, in caso di apparecchi importati dall'estero, l'importatore, sono tenuti a consegnare a chi da essi acquista o acquisisce in detenzione, ai fini del noleggio, della gestione, della distribuzione o dell'utilizzo per il gioco, gli apparecchi di cui al comma quinto, lettere a) e b), una certificazione, rilasciata nella forma della perizia giurata da un ingegnere iscritto all'albo con specializzazione elettronica, informatica o meccanica, attestante la rispondenza degli apparecchi medesimi ai requisiti di cui ai commi sesto e settimo.
Il distributore e il noleggiatore sono tenuti a rilasciare la certificazione di cui al comma ottavo, conservandone copia autentica, a chiunque da essi acquista o comunque acquisisce in detenzione, ai fini dell'utilizzo per il gioco, gli apparecchi di cui al comma quinto, lettere a) e b).
Chiunque interviene sugli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), ai fini del loro adeguamento al progresso tecnologico o, comunque, per finalità diverse da quelle di riparazione o di manutenzione, è tenuto, a conclusione dell'intervento, a rilasciare la certificazione di cui al comma ottavo.
Il gioco con gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), è vietato ai minori di anni sedici. È fatto obbligo a chi detiene gli apparecchi assicurare il rispetto di tale divieto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori al divieto di cui al comma terzo sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni. In caso di recidiva la pena è raddoppiata. È sempre disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni. Se il contravventore è titolare della licenza per pubblico esercizio di cui all'articolo 86 del presente testo unico, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene ai fini dell'utilizzo per il gioco, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli di qualunque specie, apparecchi non rispondenti ai requisiti di cui ai commi sesto e settimo o comunque sprovvisti della certificazione di cui al comma ottavo, anche a seguito degli interventi di cui al comma decimo, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. È sempre disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque agevola o favorisce la partecipazione al gioco con gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), di minori di anni sedici è punito con la sanzione pecuniaria
In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi tredicesimo e quattordicesimo sono raddoppiate. Nel caso in cui il fatto sia commesso all'interno di un pubblico esercizio, il Questore può disporre la sospensione della licenza di pubblico esercizio di cui all'articolo 86 del presente testo unico.
25. 4 (ex 23. 2). Rebecchi, Ruggeri, Barral, Scaltritti, Chiappori, Manzoni, Alveti, Pezzoli.
25. 5 (ex 23. 18). Scaltritti, Marras, Chiappori, Rebecchi, Manzoni, Barral, Santori.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: «Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte».
25. 6 (ex 23. 12). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: «Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte».
*25. 7 (ex 23. 24). Faustinelli.
c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli
*25. 8 (ex 23. 11). Ozza, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Paolone, Proietti.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: «Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte».
*25. 9 (ex 23. 16). Giovanardi, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: «Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte».
*25. 10 (ex 23. 9). Delfino Teresio, Cutrufo, Grillo, Tassone.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: «Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte».
*25. 11 (ex 23. 7). Frigato.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: «Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con
*25. 12 (ex 23. 15). Gasparri, Armani, Bono, Lo Presti, Fragalà.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: «Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte».
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.
25. 14 (ex 23. 20). Guidi.
c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: «Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte».
25. 13 (ex 23. 3). Rebecchi, Ruggeri, Barral, Scaltritti, Chiappori, Manzoni, Alveti.
25. 2 (ex 23. 21). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.
25. 15 (ex 23. 6). Leone, Conte.
25. 16 (ex 23. 10). Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo, Tassone.
25. 17 (ex 23. 23.). Molgora, Giorgetti Giancarlo, Frosio Roncalli.
25. 18 (ex 23. 22). Molgora, Giorgetti Giancarlo, Frosio Roncalli.
25. 19 (ex 23. 17). Scaltritti, Marras, Chiappori, Rebecchi, Manzoni, Barral, Santori.
c-bis. L'utilizzo di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18.
25. 20 (ex 23. 13). Lembo.
25. 21 (ex 23. 5). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.
(Approvato)
d-bis). Il nono comma è sostituito dal seguente: «Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 15 milioni. L'utilizzo di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18. Ai soggetti minorenni che al momento del controllo da parte delle autorità competenti stiano giocando con gli apparecchi sopra menzionati sono sanzionati con un'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
25. 22 (ex 23. 14). Lembo.