Allegato A
Seduta n. 809 del 13/11/2000


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DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)

(A.C. 7328-bis - sezione 1)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 41.
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa).

1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su tutto o su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) una o più aggregazioni di province e di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
b) una o più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) una o più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.


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5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelli di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa).

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.
41. 1. (ex 39. 16 e 39. 8.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: enti decentrati di spesa aggiungere le seguenti: con esclusione delle Regioni e degli enti locali.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.
41. 2. (ex 39. 17.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: con il compito con le seguenti: allo scopo.
41. 4. (ex 39. 10.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: Ministro dell'interno.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera a).
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 , 3 e 6.
41. 5. (ex 39. 12.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e soggetti privati.
41. 11. Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.


Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da:
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 fino a: conferiti alle medesime con le seguenti: Le predette fondazioni sono costituite e funzionanti a norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica sulla base delle proposte formulate dalla CRUI e sentite le competenti Commissioni parlamentari, indica le tipologie di attività e servizi che le Università possono conferire alle fondazioni.
41. 12. (ex 39. 2.) Bracco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e alle Commissioni parlamentari competenti.
41. 6. (ex 39. 14). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.


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Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.
41. 7. (ex 39. 13). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'obbligatoria iscrizione nel bilancio di previsione dell'ammortamento dei beni, ai sensi delle disposizione dell'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, decorre dall'esercizio finanziario 2002.
41. 12-bis (ex 39. 5). Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Sopprimere il comma 5.
41. 8. (ex 39. 18). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
41. 9. (ex 39. 15 e 39. 19). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli Cè, Dalla Rosa.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
41. 10. (ex 39. 20). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.