TESTO AGGIORNATO AL 9 NOVEMBRE 2000
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polemiche politiche e parlamentari, della circolare del Ministero dell'interno, datata 2 novembre 2000, sulle «cause di ineleggibilità nelle elezioni politiche».
data 18 ottobre 2000, hanno trasmesso alla commissione statale di controllo presso il commissario di Governo e ai ministeri competenti, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delle osservazioni sulla illegittimità delle procedure seguite dalla giunta regionale;
Po, Casale ed, a valle del capoluogo, fino alla confluenza del Fiume Po col Fiume Sesia;
per lo svolgimento dei compiti istituzionali) e senza la partecipazione del Consiglio generale;
carabinieri, frettolosamente soppressa senza tener conto delle obiettive esigenze di tutela dell'ordine pubblico, o per la istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza che gli amministratori locali - interpreti delle esigenze della popolazione residente - hanno più volte richiesto.
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(2-02703) «Boato».
con legge regionale 1/2000, il consiglio regionale della Lombardia, recependo le osservazioni del commissario di Governo formulate con nota del 12 novembre 1999 (protocollo n. 22902/2968), definiva i criteri generali per l'erogazione dei buoni scuola, ossia forme di rimborso pubblico da destinare alle famiglie di studenti di scuole statali e non statali, in proporzione alle spese scolastiche complessivamente sostenute, al reddito familiare, al numero dei figli in età scolare, e tenuto comunque conto delle condizioni di disagio sociale ed economico (si veda l'articolo 4, comma 121, lettera e, della legge citata);
detti criteri generali, definiti in sede di fonte legislativa primaria, ai fini della loro attuazione, necessitano di una disciplina di dettaglio, da adottarsi nell'ambito di un atto di normazione secondaria, ossia di un regolamento;
ai sensi e per gli effetti delle modifiche all'articolo 121, comma 2, della Costituzione, apportate dalla legge costituzionale 1 del 1999, la potestà regolamentare delle regioni è stata trasferita dall'organo consiliare alla giunta regionale, come peraltro confermato dall'interpretazione data dalla conferenza Stato-regioni;
ai sensi della norma legislativa regionale in parola, istitutiva del buono scuola, la giunta regionale della Lombardia deve definire le modalità operative di erogazione di tali rimborsi delle spese scolastiche;
dal combinato disposto delle norme testé richiamate, pare dunque evidente che la giunta regionale lombarda avrebbe dovuto approvare un regolamento esecutivo dei principi generali contemplati dalla legge regionale di riferimento, in modo da specificare, nei confronti della generalità dei consociati, i criteri di erogazione dei buoni scuola; regolamento, che la giunta regionale avrebbe poi dovuto provvedere correttamente a trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge n. 127 del 1997, alla commissione statale di controllo per un esame preventivo dei profili di legittimità del regolamento stesso;
nulla di tutto ciò è stato fatto dalla giunta regionale; infatti, in un primo tempo le modalità operative di erogazione del buono scuola sono state definite ed approvate da un organo assolutamente privo di competenza e di potere in ordine al provvedimento, ossia dal direttore generale della giunta regionale con decreto del 3 agosto 2000, n. 19449; in una fase successiva è intervenuta la giunta, che, con delibera del 22 settembre 2000, n. VII/1253, si è limitata a richiamare genericamente per relationem le medesime modalità definite dall'organo incompetente;
considerate le gravi irregolarità, che stanno inficiando la procedura amministrativa relativa alla definizione dei criteri di erogazione dei buoni scuola, vi è il fondato sospetto che la giunta regionale cerchi di non adottare alcun regolamento della materia, ovvero di intervenire con atti generici, che si limitano a richiamare atti precedenti viziati da incompetenza, per eludere i controlli preventivi di legittimità previsti dall'ordinamento;
peraltro, la giunta regionale della Lombardia è già stata inutilmente diffidata dallo stesso commissario di Governo ad inviare all'organo di controllo il regolamento sul buono scuola, ed analoga richiesta è stata fatta anche dai consiglieri di opposizione in consiglio regionale con apposita mozione, costantemente rinviata;
i capigruppo consiliari del Centrosinistra e di Rifondazione comunista, in
le modalità operative definite dal direttore generale e confermate dalla giunta configurano dei criteri di erogazione dei buoni scuola, che disattendono completamente le finalità perequative previste dal legislatore regionale (e richiamate nel punto 1), e finiscono per destinare i rimborsi soltanto alla copertura delle rette pagate presso le scuole non statali, escludendo, di conseguenza, con una ingiustificata disparità di trattamento, le spese scolastiche complessivamente sostenute dalle famiglie degli studenti delle scuole statali; senza peraltro vincolare l'entità dei rimborsi a fasce di reddito familiare, in modo tale da assicurare maggiori aiuti a chi ha più bisogno; il risultato complessivo è che anche famiglie molto abbienti (esempio: genitori e 2 figli con un reddito annuo lordo di 240 milioni) possono ottenere sussidi economici, pagati con le risorse pubbliche dei contribuenti, fino a 2 milioni per ogni figlio iscritto alla scuola non statale; mentre nessuna forma di rimborso è prevista per famiglie a basso reddito di studenti frequentanti le scuole statali;
al di là dei pur gravi aspetti di merito, vi è comunque la necessità preliminare di evitare che, attraverso le anomale procedure amministrative relative all'erogazione del buono scuola in Lombardia, si consolidi un pericoloso precedente, che pregiudichi i principi dello Stato di diritto e della leale cooperazione delle istituzioni democratiche; ossia: non è ammissibile che una giunta regionale possa arbitrariamente attribuire nomi di comodo ai propri atti, a prescindere dalla loro natura giuridica sostanziale, al solo scopo di eludere i controlli preventivi di legittimità previsti dall'ordinamento;
ilprincipio dell'autonomia regionale, che va difeso e sviluppato nell'ottica di una maggiore rispondenza della azione politica ed amministrativa ai problemi del territorio, non può essere svilito e tradursi in maniera equivoca in una autonomia delle giunte e degli organi esecutivi dall'obbligo di rispettare le leggi approvate dalle assemblee elettive regionali (ossia i consigli, diretta espressione della volontà generale della comunità e del corpo elettorale locale); né può essere vanificato il principio di legalità ed imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione -:
se non ritengano di dover intervenire con urgenza per sollecitare la giunta regionale della Lombardia ad inviare alla commissione statale di controllo il regolamento relativo ai criteri di erogazione del buono scuola di cui all'articolo 4, comma 121, lettera e), della legge regionale 1/2000.
(2-02708)
«Giordano, Lenti, Riva, Mantovani, Buffo, Gardiol, Mazzocchin, Sergio Fumagalli, Pisapia, Dalla Chiesa».
gli eventi alluvionali del 13-16 ottobre 2000 scorso che hanno colpito il territorio dei comuni di Trino Vercellese (Vercelli), Morano Po, Coniolo, Gabiano, Moncestino, Balzola, Villanova, Casale Monferrato e Frassineto Po (Alessandria) con l'esondazione del fiume Po provocando gravissimi danni ai privati cittadini e alle attività produttive, industriali, artigiane commerciali e agricole.
Il sindaco di Casale Monferrato, in accordo con i sindaci rivieraschi ha formulato precise richieste di intervento per la messa in sicurezza dei luoghi a tutela delle popolazioni interessate attraverso:
a) consolidamento e messa in sicurezza dell'argine in sponda sinistra del Fiume Po nel tratto compreso nei comuni di Crescentino, Palazzolo, Trino, Morano
b) consolidamento e messa in sicurezza dell'argine destro del Fiume Po nel tratto compreso tra il comune di Casale Monferrato e il comune di Valenza, con la verifica delle difese poste a monte di Casale e il ripristino delle difesa distrutte dall'evento alluvionale. In particolare si segnala la gravità della situazione formatasi nel comune di Moncestino. Si rammenta che, a riguardo dei punti a e b, è stato redatto un progetto preliminare a cura del Magispo dell'importo di lire 62 miliardi;
c) Rimodellamento e pulizia delle golene e dell'alveo del Fiume Po nel tratto indicato ai punti a e b;
d) rimodellamento e pulizia dei corsi minori in sponda sinistra Po (Roggia Stura, Rio Castagna, Rio Carnasso, e Rio Carnassino eccetera);
e) Consolidamento del piede dell'argine destro e sinistro del Fiume Po in corrispondenza della diga Lanza in Casale Monferrato (a tale proposito è stato redatto un progetto a cura del Magispo dell'importo di lire 5 miliardi);
f) Abbassamento della briglia esistente in corrispondenza del ponte ferroviario sul Fiume Po nell'ambito di Casale Monferrato;
g) Consolidamento e messa in sicurezza degli argini della Roggia Stura fino alla confluenza del Fiume Sesia;
quali interventi urgenti intenda adottare anche attraverso provvedimenti derogatori per garantire a queste comunità locali una concreta risposta alla drammatica situazione verificatasi.
(3-06539)
il comune di Roma ha concesso l'autorizzazione edilizia n. 116/a prot. 10861 per la costruzione di n. 87 box sotterranei, da vendere a privati, in piazza Winkelmann;
il 2 agosto 2000, nella suddetta piazza hanno avuto inizio gli esami idrogeologici del terreno, nonché gli esami di stabilità dei fabbricati ad esso adiacenti;
come evidenziato da perizie tecniche affidate dai proprietari dei suddetti immobili ad autorevoli professionisti nel campo della statica idrogeologica, la procedura seguita per l'approvazione e l'esecuzione dell'opera presenterebbe delle irregolarità tali da pregiudicare sensibilmente sia l'incolumità delle persone che la stabilità degli edifici prospicienti l'area di piazza Winkelmann;
in data 2 agosto 2000, la società titolare del diritto di superficie sull'area, ne ha preso possesso, e, secondo quanto risulta all'interrogante l'avrebbe ampliato la deliberatamente in modo arbitrario ed unilaterale di alcune decine di metri quadri;
i proprietari degli immobili prospicienti l'area dell'erigendo parcheggio hanno indirizzato un atto stragiudiziale di significazione, invito e diffida al sindaco di Roma ed ai dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione capitolina che hanno partecipato al procedimento per l'approvazione del succitato progetto edilizio;
al punto 6 dell'articolo 4 della convenzione stipulata tra il comune di Roma e al società Roma Box srl (subentrata alla Ati Edilgamb srl - Interprogetti srl) viene fatta espressa richiesta di «una relazione geologico tecnica con speciale riguardo ad interferenze eventuali dell'opera con i fabbricati ed i manufatti circostanti»;
dalla documentazione prodotta dalla Roma Box srl non risulterebbero essere state eseguite indagini diagnostiche relativamente ai terreni da sbancare né relativamente ad eventuali interferenze con gli edifici adiacenti;
tale fatto, ove venisse dimostrato, non costituirebbe esclusivamente una grave inadempienza contrattuale, ma sarebbe foriero di gravissimi danni in quanto, in mancanza di adeguate perizie idrogeognostiche, si procederebbe all'incontrollata ablazione di oltre 7.000 metri cubi di terra a pochi metri di distanza dalle fondamenta, già flesse ed indebolite da cause naturali o preesistenti, degli edifici adiacenti;
l'imprescindibile condizione di eseguire «prima dell'inizio dei lavori perizie per verificare la stabilità dei palazzi» sarebbe stata espressa e confermata dalle autorità competenti-:
se quanto sopra esposto corrisponda al vero;
in caso affermativo, quali intendano adottare a tutela dell'incolumità dei cittadini residenti negli immobili prospicienti piazza Winkelmann;
se non ritengano di avviare un'apposita indagine conoscitiva per appurare eventuali responsabilità;
quali urgenti provvedimenti intendano adottare per evitare che tali operazioni, prive di accurati esami geologico-tecnici, possano causare irreparabili disastri che i mass media continuano a definire come «annunciati».
(4-32393)
con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 449 - adottato a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 - è stato disposto il riordino dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) ente di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero per le politiche agricole;
l'articolo 1 del citato decreto legislativo individua le funzioni dell'UNIRE nella promozione dell'incremento e del miglioramento delle razze equine affidando all'Ente il compito di predisporre piani di sviluppo pluriennali aventi ad oggetto, tra l'altro:
a) la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento;
b) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicultura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;
c) la promozione di iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;
l'articolo 6 del regolamento di riordino dell'UNIRE prescrive tassativamente che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso gli organi di amministrazione dell'Ente debbono deliberare:
a) lo statuto dell'Ente che «...disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente» e che deve «in particolare» prevedere «...la costituzione del Consiglio generale... composto... dai rappresentanti delle associazioni, degli operatori del settore, delle organizzazioni professionali del mondo agricolo, delle organizzazioni sindacali... dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA) e della Federazione italiana degli sport equestri (FISE), nonché da esperti in materie amministrative, contabili, economiche e della comunicazione sociale;
b) il regolamento di amministrazione e contabilità;
c) il regolamento del personale che «...determina la dotazione organica dell'Ente»;
ad oggi nessuna delle suindicate prescrizioni è stata attuata dagli organi dell'UNIRE e che pertanto l'Ente si trova ad operare privo dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilità, del regolamento del personale (strumenti dal Regolamento di riordino ritenuti essenziali
a causa delle inadempienze degli organi sociali l'Ente non solo non è in condizione di gestire l'attuale delicato momento attraversato dall'ippica, ma addirittura ne costituisce causa efficiente;
la mancata predisposizione del programma pluriennale previsto dal regolamento e dall'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/98 non consente agli allevatori ed agli operatori la corretta programmazione delle loro attività e non fornisce al Ministero per le politiche agricole ed a quello delle finanze lo strumento essenziale al controllo ed alla programmazione economica relativa al settore -:
quali iniziative sono state intraprese dal Ministro per le politiche agricole al fine di rimuovere la situazione di illegittimità in cui si trova ad operare l'UNIRE e se non ritenga, vista la inattività degli organi sociali e la loro inadeguatezza ai compiti previsti dalla legge, il commissariamento dell'Ente per consentire l'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 449 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169.
(4-32397)
le procedure previste dalla recente legge tedesca (12 agosto 2000) sulla istituzione della Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro», che ha disciplinato le modalità previste per le richieste dei risarcimenti in favore degli ex lavoratori forzati e delle altre vittime del nazismo pone il delicato problema della estrema difficoltà di reperimento della relativa documentazione da parte dei richiedenti;
in particolare, questo problema risulta riguardare la quasi totalità dei casi per quanto riguarda gli aventi diritto civili e militari Istriani e Dalmati, costretti a fuggire dalle loro case per le persecuzioni titine;
se non intendano intervenire urgentemente nei confronti dell'ente incaricato dell'erogazione dei fondi, per quanto riguarda gli aventi diritto italiani, I.O.M., ufficio regionale Italia, con sede in Roma, via Nomentana 62, affinché tale ente partner della fondazione tedesca accetti, in queste fattispecie, l'autocertificazione da parte degli aventi diritto, che in caso contrario si vedrebbero ingiustamente esclusi dai risarcimenti.
(4-32399)
il comune di Riardo (provincia di Caserta) è stato interessato da un forte aumento di episodi delittuosi con conseguente stato di grave disagio e di apprensione della comunità locale;
i fatti delittuosi si sostanziano in furti, rapine, estorsioni, spaccio di droga ed attività delinquenziali di micro-criminalità;
l'attività investigativa compiuta dalle forze dell'ordine ha evidenziato che il comune di Riardo, come del resto molti altri comuni del casertano (un tempo oasi di tranquillità) oggi risulta al centro degli interessi delle organizzazioni criminali che si avvalgono di una capillare presenza nel territorio;
le saltuarie ed episodiche presenze delle «volanti» non risolvono il problema della tutela e del presidio dell'area, che viceversa possono conseguirsi con l'istituzione nell'ambito del comune di Riardo, in locali che l'amministrazione comunale ha già individuato, di una stazione dei carabinieri ovvero di Polizia di Stato al fine di assicurare una continua e quotidiana presenza della forza pubblica nel comune e nel territorio circostante -:
se non ritenga opportuno ed urgente disporre per il ripristino della stazione dei
(4-32403)