Allegato A
Seduta n. 806 dell'8/11/2000


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(A.C. 7328-bis - sezione 5)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL'ENERGIA

Art. 13.
(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel).

1. A decorrere dal 1o luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:
«6. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio od altri oli minerali del prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel" contenuto in misura percentuale fino al 5 per cento in volume in miscele con gasolio e con olio combustibile, destinate all'impiego come carburante, è esente da accisa. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commmercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti dei depositari autorizzati, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le modalità di distribuzione e le caratteristiche fiscali del "biodiesel" con i relativi metodi di prova».
2. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo al periodo 1o luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e perché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei


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due precedenti periodi 1o luglio 1998-30
giugno 1999 e 1o luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel).

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente:
5-bis. In deroga al comma 5, è esente da accisa l'ETBE (etil tertil butil etere), ottenuto a partire da etanolo derivato dalla fermentazione di materie prime agricole, esclusi i sottoprodotti ed i coprodotti della trasformazione di prodotti agricoli e messo in vendita od utilizzato come additivo ai carburanti per autotrazione. L'esenzione è concessa a decorrere dal 1o gennaio 2001 per un contingente annuo pari a: 100 milioni di litri per il 2001, 200 milioni di litri per il 2002 e 300 milioni di litri per il 2003. Sono altresì esenti da accisa i quantitativi di etanolo utilizzati per l'ottenimento dei contingenti annui di ETBE in esenzione. Le modalità applicative relative al regime di deroga di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2001: - 300.000;
2002: - 150.000;
2003: - 100.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
13. 1.
(ex 11. 17). De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1o luglio 2001 con le seguenti: 1o gennaio 2001.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
13. 2. (ex 11. 3). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: biodiesel con la seguente: etanolo.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, dopo le parole: oli vegetali aggiungere le seguenti: e dell'etanolo.
Conseguentemente, ovunque ricorrano nell'articolo, sostituire la parola: biodiesel con la seguente: etanolo.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 25.000;
2002: - 25.000;
2003: - 25.000.
13. 15. (ex 11. 13 seconda versione) Gerardini, Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza, Sedioli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: fino al 5 per cento


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in volume fino a come carburante con le seguenti: fino al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego come carburante nei mezzi pubblici è esente da accisa. Il «biodiesel» contenuto in misura percentuale fino al 25 per cento in volume in miscela con gasolio, fino alla concorrenza di 700 mila tonnellate di gasolio di origine fossile, destinato all'impiego come combustibile per il riscaldamento degli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico nell'ambito di un contratto a risultato come previsto dall'articolo 30, comma 8, lettera e), è esente da accisa. Il «biodiesel» contenuto in misura percentuale fino al 3,5 per cento in volume in miscela con gasolio e con olio combustibile, destinato all'impiego come carburante in settori diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
13. 3. (ex 11. 1). Rasi, Mazzocchi, Cuscunà, Landi di Chiavenna, Manzoni, Pagliuzzi, Pezzoli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: fino al 5 per cento in volume in miscele con gasolio e con olio combustibile, destinate all'impiego con le seguenti: in miscele con gasolio e con olio combustibile ovvero utilizzato puro per l'utilizzo.
Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, , voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
2001: - 50.000;
2002: - 50.000;
2003: - 50.000.
13. 12. (ex 11. 11., seconda versione). Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: fino al 5 per cento con le seguenti fino al 20 per cento.
Conseguentemente:
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche di origine agricola in sostituzione di fonti di energia fossili, nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia per la riduzione delle emissioni di gas nocivi all'atmosfera, l'aliquota di accisa dell'alcole destinato alla produzione di ETBE o comunque ad uso industriale è stabilita nella misura di lire 800.000 per mille litri;

nella rubrica, dopo la parola:
biodiesel aggiungere le seguenti: e la determinazione dell'aliquota di accisa sull'alcole etilico per uso industriale.
Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.
13. 4.
(ex 11. 14). Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: come carburante aggiungere le seguenti: o al riscaldamento di edifici pubblici o privati.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
13. 5.
(ex 11. 4). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti: , con il Ministro dell'ambiente.
13. 13. (ex 11. 10). Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.


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Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: , da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
13. 7. (ex 11. 2). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. 6.
(ex 11. 5). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 250.000 tonnellate.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
13. 8. (ex 11. 8). Armani, Bono.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 200.000 tonnellate.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
13. 9.
(ex 11. 7). Armani, Bono.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre esentato il biodiesel prodotto e commercializzato in miscele con gasolio e con olio combustibile oltre il 5 per cento in volume ovvero puro fino ad un quantitativo massimo di 150.000 tonnellate.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
13. 10. (ex 11. 6). Armani, Bono.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2001, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 5 miliardi fino a 10.000 abitanti, 10 miliardi da 10.000 a 25.000 abitanti, 20 miliardi oltre 25.000 abitanti.
2-ter. Le somme di cui al precedente comma 2-bis sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.
2-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma 2-bis, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2010.


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2-quinquies. Al fine di sostenere l'onere di spesa dei commi 2-bis e seguenti, determinato nella misura massima di 290 miliardi, per il solo anno 2001 ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni.
2-sexies. Dal 1o gennaio 2002, per far fronte all'onere di spesa, sarà devoluto ai comuni interessati il gettito erariale dell'imposta di consumo sui bitumi di cui all'articolo 62 del ddl 26 ottobre 1995, n. 504 e quello della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (Sox) e di ossidi di azoto (Nox) di cui all'articolo 17, comma 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2-septies. L'onere per lo Stato è compensato dal progressivo riallineamento dell'aliquota di accisa della benzina super senza piombo a quello della benzina super, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2-octies. In attuazione della direttiva del Consiglio 1999/81/CE del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, nel rieptto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non iferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.
13. 14. (ex 11. 18). Sbarbati, Mazzocchin, Duca, Polenta, Giacco, Testa, Marongiu, Lenti, Gasperoni, Giardiello, Cesetti, Dedoni, Carotti, Boccia, Signorino, Lombardi, Turroni, Bogi, Repetto, Di Capua, Mariani, Crema, Abbondanzieri, Rizza, Merloni, Biricotti, Ciani, Parenti, Galdelli, Piscitello, Bastianoni, Raffaldini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 1o luglio 2001 è consentita la miscelazione con prodotti petroliferi del prodotto denominato «bioetanolo» ottenuto dalla distillazione dei vini, da effettuare in regime di deposito fiscale. Il «bioetanolo» contenuto in misura percentuale fino al 15 per cento in volumi con benzine destinate all'impiego come carburante è esente da accisa. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti dei depositari autorizzati, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, di distribuzione e le caratteristiche fiscali del «bioetanolo» con i relativi metodi di prova.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.
13. 11.
(ex 11. 16). Liotta, Lucchese, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Savelli.