Allegato B
Seduta n. 800 del 30/10/2000


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ALBONI. - Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e dell'interno. - Per sapere - premesso che:
presso la scuola elementare del comune di Limbiate, località Mombello (Milano), sono stati riscontrati gravi problemi di trasmissione di pidiculus humanos (chiamati comunemente pidocchi) tra gli alunni;
non è la prima volta che ciò accade, già prima delle vacanze di Natale del 1999 c'erano stati casi in cui i bambini erano infestati dai pidocchi;
le maestre cercano, mediante controlli costanti ai bambini, di limitare il contagio;
l'ufficio sanitario, venuto a conoscenza tramite lettera da parte degli insegnanti del problema, pare non si sia preoccupato di fare delle rilevazioni e dei controlli presso la scuola lasciando in questo modo aggravare la situazione, adducendo la non propria responsabilità;
il sindaco e l'assessore ai servizi sociali, da allora non hanno risposto alle varie sollecitazioni;
anche l'Asl locale interrogata del problema ha risposto di non poter intervenire in quanto questi casi non sono di loro competenza;
la situazione è così precipitata i casi di infestazione di pidocchi sono aumentati considerevolmente tanto che gli avvisi a casa degli insegnanti non riescono a limitare il contagio -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di questo grave problema e cosa intendano fare per cercare di risolvere questa spiacevole situazione, ingiustamente sottovalutata visto e considerato che i massimi livelli istituzionali del comune di Limbiate non si sono mai attivati, con grave negligenza, per porre rimedio alla situazione.
(4-29583)

Risposta. - In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare citata il responsabile della direzione didattica di Limbiate I al riguardo interessato ha fatto presente quanto segue.
Durante l'anno scolastico 1999/2000 si sono verificati casi di pediculosi nel plesso di scuola elementare di Via Stromboli - Viombello di Limbiate, particolarmente numerosi in due classi del plesso, con recidive.
Sono state attivate da parte della scuola le procedure per arginare il fenomeno, secondo le indicazioni date dalle istituzioni competenti.
I genitori sono stati sempre avvertiti, singolarmente e collettivamente quando il problema si presentava, tramite colloquio o avviso scritto sul diario e la consegna di un volantino con le istruzioni per il trattamento contro la pediculosi.
Nel corso dell'anno scolastico, a tutti genitori che chiedevano un colloquio è stato spiegato quali mezzi avevano a disposizione per affrontare il problema.
Anche il Presidente del Consiglio di Circolo, dopo essersi informato presso la ASL, ha mandato una breve comunicazione ai Rappresentanti di classe per tranquillizzare i genitori e invitarli a seguire con attenzione


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l'igiene quotidiana dei propri figli in quanto non esiste altro modo per individuare e controllare le eventuali recidive dell'epidemia, per la quale, date le particolari caratteristiche del ciclo biologico dei pidocchi, sono del tutto inutili interventi sanitari sugli ambienti scolastici.
Tramite gli insegnanti delle classi interessate, poi, è stata contattata l'assistente sociale del Comune perché intervenisse presso le famiglie già seguite dai servizi sociali, che avevano figli colpiti dai pidocchi.
L'atteggiamento della maggioranza dei genitori di fronte al problema «pediculosi» è stato di collaborazione.
Alcuni genitori, però, non hanno accettato di buon grado il disagio causato dai pidocchi e la possibilità che un tale fatto, per chi vive in comunità, possa verificarsi ed hanno richiesto interventi di controllo e di disinfestazione da parte degli organismi competenti: alla risposta dei vari Enti che le direttive non prevedevano tali tipi di interventi senza che la scuola e in particolare la Direttrice didattica ne fosse a conoscenza, i genitori medesimi hanno ritenuto di rivolgersi agli organi di stampa.
Comunque per quanto riguarda l'articolo apparso su «Il Cittadino» è stata data smentita da parte della ASL la quale ha precisato che la scuola non ha inviato ufficialmente alcuna lettera con richieste di interventi, perché già a conoscenza delle direttive sulla materia.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ANGELICI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 124 del 1999 ha previsto la predisposizione di uno schema di regolamento riguardante le «graduatorie permanenti»;
tali «graduatorie permanenti», secondo la nuova normativa sul reclutamento del personale docente, saranno utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee e per le nomine in ruolo con riferimento al 50 per cento dei posti disponibili. L'altro 50 per cento dei posti disponibili, secondo la legge n. 124 del 1999, sarà coperto con i concorsi per titoli ed esami;
la bozza del regolamento riguardante le «graduatorie permanenti» prevede quattro fasce di inserimento, secondo la data entro la quale sono stati prestati i 360 giorni di servizio:
a) I scaglione: sarà costituito da coloro che sono già inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
b) II scaglione: ne faranno parte i docenti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999 (25 maggio 1999) sono in possesso di un'abilitazione e di 360 giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio precedente il 25 maggio 1999;
c) III scaglione: saranno inseriti coloro che alla data di scadenza delle domande di inclusione in graduatoria abbiano il requisito dell'abilitazione e 360 giorni di servizio nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data di presentazione delle domande;
d) IV scaglione: saranno inseriti coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente abbiano il requisito dell'abilitazione;
la bozza di questo regolamento è stata inviata il 7 febbraio 2000 al Consiglio di Stato per il necessario parere e nelle prossime settimane dovrebbe essere emanata sotto forma di decreto ministeriale;
tale bozza penalizza gravemente i docenti che hanno prestato servizio nelle scuole private perché tiene conto solo del servizio prestato nelle scuole statali e ciò per le seguenti ragioni:
1) i docenti che hanno insegnato nelle scuole non statali non lo hanno fatto per libera scelta, ma perché costretti dal fatto che le graduatorie provinciali per i docenti non di ruolo sono chiuse dal marzo 1995, ciò che ha impedito a quanti


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avessero titolo di inserirsi nelle suddette graduatorie e di aspirare al conferimento degli incarichi nella scuola pubblica. Di conseguenza, il blocco delle graduatorie per oltre cinque anni ha impedito l'esercizio di un legittimo diritto da parte di quei docenti che, pur avendo titoli maggiori di altri (punteggio di laurea, specializzazioni, dottorati di ricerca, eccetera, non hanno potuto esercitare tale diritto, anzi si trovano oggi, secondo quanto prevede la bozza di regolamento, confinati nell'ultima fascia;
2) gli scaglioni previsti dal regolamento sono, altresì, penalizzanti per i docenti che hanno prestato servizio nelle scuole non statali perché, pur avendo essi conseguito l'abilitazione attraverso un corso-concorso, non trovano nelle graduatorie permanenti una collocazione corrispondente ai propri meriti (punteggio del concorso e titoli);
3) ciò è ancor più discriminante se si tiene conto che già in base all'articolo 15 della legge n. 124 del 1999 ai docenti delle scuole non statali, è stato attribuito per ciascun anno di servizio la metà del punteggio attribuito ai docenti delle scuole statali;
alla base di quanto esposto, tenuto conto che:
a) la Costituzione all'articolo 7 riconosce e garantisce i diritti dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
b) tra le formazioni sociali rientra la scuola, luogo di formazione e di sviluppo della personalità dell'individuo;
c) l'articolo 33 della Costituzione riconosce ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione;
d) ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione è compito della Repubblica tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
e) soprattutto ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
è evidente che, se tale bozza di regolamento dovesse essere mantenuta nell'emenando decreto ministeriale, si verrebbero a ledere i diritti fondamentali del cittadino quali sono sanciti nella Costituzione -:
se il Ministro non ritenga di rivedere la bozza di regolamento prima della sua trasformazione in decreto ministeriale, consentendo a tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di scuola (statale o non statale) nella quale hanno prestato servizio, di ottenere l'attribuzione dello stesso punteggio e l'inserimento nelle graduatorie permanenti a parità di trattamento.
(4-30470)

Risposta. - Si precisa preliminarmente che per effetto della legge 124 del 3 maggio 1999, per la prima volta il personale con servizio nelle scuole non statali è ammesso a partecipare, insieme al personale precario della scuola statale, ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione e, in sequela, è inserito in graduatorie da utilizzare per le nomine in ruolo; com'è noto, infatti, alle graduatorie del concorso per soli titoli si accedeva, in passato, soltanto con il requisito dei 360 giorni di servizio nella scuola statale, congiuntamente al possesso dell'abilitazione all'insegnamento.
Quanto al regolamento sulle graduatorie permanenti, esso è stato adottato con decreto del 27 marzo 2000 tenendo presente le disposizioni di legge ed i criteri interpretativi contenuti in alcuni ordini del giorno accolti dal Governo.
L'articolo 2, comma 1, lettera
a) della legge n. 124 del 1999 che, peraltro, il regolamento del 27 marzo riproduce, delinea, infatti, un ordine di priorità per i nuovi aspiranti allorché dispone che le graduatorie permanenti, derivate dalla trasformazione delle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, siano integrate con l'inclusione, in primo luogo dei docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla


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preesistente normativa per la partecipazione a detti concorsi per soli titoli.
Detti requisiti già previsti dall'articolo 401, comma 1 del decreto legislativo n. 297/94 sono l'idoneità o abilitazione all'insegnamento e 360 giorni di servizio nelle scuole statali nell'ultimo triennio.
Secondo la giurisprudenza, consolidatasi in materia, in mancanza di una esplicita indicazione nella legge, il possesso dei requisiti dovrebbe essere riferito alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria permanente.
Nella predisposizione del regolamento si è dovuto, tuttavia, tener conto dell'ordine del giorno n. 0/47541B/6 presentato alla Camera nella seduta del 14 aprile 1999 ed accolto dal Governo, peraltro indicato nelle premesse del decreto medesimo, che impegna a riconoscere una precedenza a coloro che erano già in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della legge, in quanto, ove non fosse intervenuta la legge 124 avrebbero potuto partecipare al concorso per soli titoli, da bandire per l'aggiornamento delle graduatorie a decorrere dal 1osettembre 1999 (l'ultimo aggiornamento triennale era stato effettuato per l'anno scolastico 1996/1997).
Pertanto il regolamento ha previsto all'articolo 2, comma 4, la ripartizione di detto personale in due scaglioni (di cui alle lettere a1 e a2, 4ocomma dell'articolo 2 del regolamento) e, conseguentemente nella II fascia, prevista dal decreto ministeriale 146 del 18 maggio 2000 (che corrisponde allo scaglione di cui alla lettera a1 suddetta) sono inseriti coloro che erano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della legge 124 (25 maggio 1999) mentre nella III fascia (che corrisponde allo scaglione a2 del regolamento) sono inseriti coloro che non possedevano i predetti requisiti alla data di entrata in vigore della legge ma li maturano alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente.
Circa la lamentata discriminazione tra la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola statale e quello della scuola non statale, si precisa che le relative disposizioni tengono conto solo della parziale equivalenza tra le due tipologie di insegnamenti in questione, le differenze attengono soprattutto alle diverse forme di reclutamento degli insegnanti in quanto nella scuola statale vige il principio della selezione, attraverso apposite graduatorie, mentre nella scuola privata il reclutamento avviene con l'applicazione di criteri di discrezionalità.
Tale principio peraltro dà attuazione all'impegno assunto dal Governo, accogliendo l'ordine del giorno presentato in sede di discussione della legge n. 124 del 1999 al Senato che prevede la valutazione del servizio secondo gli stessi criteri già adottati per il concorso per soli titoli.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

APREA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la recente normativa che ha ridisegnato la rete scolastica italiana ha fissato diversi parametri tra i quali quello di un numero minimo di alunni frequentanti per il conferimento dell'autonomia scolastica;
il mancato raggiungimento di tale parametro ha fatto sì che l'istituto statale d'arte di Volterra con scuola media annessa, fondata nell'anno 1891 sia stato accorpato con il liceo classico «G. Carducci» con già annesse sezioni di liceo scientifico e socio-psico-pedagogico;
l'autonomia scolastica può essere mantenuta anche nel caso in cui nonostante la carenza di alunni, l'istituto presenti nel suo ambito educativo degli insegnamenti peculiari;
nel caso dell'istituto d'arte di Volterra gli insegnamenti peculiari sono rappresentati da quelli relativi alla lavorazione dell'alabastro, lavorazione per la quale la città di Volterra è famosa in tutto il mondo -:


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se non ritenga opportuno ed urgente restituire l'autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria all'istituto statale d'arte di Volterra.
(4-27442)

Risposta. - In ordine a quanto rappresentato nell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si premette che, com'è noto all'onorevole interrogante il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche - condizione essenziale per l'acquisizione della personalità giuridica - è diretto ad assicurare ad esse, attraverso una maggiore stabilità, la necessaria capacità di confrontarsi con gli Enti locali, territorialmente competenti, e con l'intero ambiente socio-economico circostante, al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi didattico-pedagogici istituzionali, attraverso l'inserimento dell'utenza in un ambiente educativo e culturale più idoneo a stimolarne le capacità di socializzazione e di apprendimento.
In tale ottica i parametri così come complessivamente contemplati dalla normativa in oggetto costituiscono indici di riferimento da valutarsi adeguatamente a fronte, tra l'altro, delle eventuali specificità formative delle istituzioni coinvolte, delle particolari caratteristiche dei relativi ambiti territoriali e dell'ambiente socio-culturale in cui insistono e, comunque, di ogni altra contingenza - quali ad esempio, la presenza di tipologie di insegnamento diverse, il loro radicamento sul territorio, le puntuali finalità e complessità organizzative nonché l'entità dell'utenza interessata - in modo tale che, attraverso il dimensionamento, le istituzioni scolastiche siano al massimo favorite nella capacità di interazione e di inserimento nelle rispettive realtà locali.
Com'è noto, peraltro, il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 prevede che i piani di dimensionamento siano predisposti a livello provinciale dalle conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica sulla base degli indici di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati dalle Regioni, alla quali compete anche il coordinamento e l'approvazione del piano regionale.
Premesso, inoltre, che la questione riguardante gli istituti d'arte è attualmente oggetto di esame e di attenzione da parte del Ministero, per quanto riguarda, in particolare, l'istituto d'arte di Volterra, il provveditore agli Studi di Pisa ha comunicato che, nell'anno scolastico 98-99, il numero degli alunni dell'istituto statale d'arte di Volterra risultava di 202 unità e la scuola media annessa ne contava 61 al di sotto, quindi, dei minimi indici di riferimento previsti.
In sede di dimensionamento delle istituzioni scolastiche la Conferenza Provinciale di organizzazione della rete scolastica di cui all'articolo 3 del D.P.R. 233/98 medesimo, nella seduta del 29.10.98, tenuto conto del limitato numeri di allievi frequentanti dette scuole al fine di garantire il funzionamento nell'ambito del comune di Volterra di n. 4 istituzioni scolastiche, ha proposto l'aggregazione dell'istituto statale artistico al Liceo Classico «G. Carducci».
Tale proposta è stata approvata dal Consiglio Regionale della Toscana con delibera del 23.3.99, n. 63.
Il Provveditore di Pisa ha comunque fornito assicurazioni che è stata salvaguardata la peculiarità degli insegnamenti impartiti nell'I.S.A di Volterra che ha conservato un proprio distinto organico.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ARMOSINO. - Ai Ministri della pubblica istruzione, della sanità e per la solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
secondo quanto disposto dall'articolo 9 dell'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 gli insegnanti in maternità che frequentano i corsi abilitanti all'insegnamento sono stati equiparati ai militari di leva e con ciò è stata concessa loro una semplice riduzione dell'orario di lavoro in luogo dell'astensione obbligatoria prevista per tutte le altre categorie di lavoratrici in maternità;
una giovane mamma nel rispetto delle disposizioni dettate da questa assurda ordinanza


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e recandosi al corso abilitante tra una poppata e l'altra della figlia di 60 giorni ha perso la vita in un grave incidente stradale -:
per quali ragioni si sia derogato rispetto alla generale tutela legislativa offerta alle lavoratrici madri e di chi è la responsabilità e come si intenda correggere tale incongruità.
(4-29949)

Risposta. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si fa presente che la frequenza dei corsi abilitanti è prevista per legge e non può essere assimilata a prestazione di servizio (articolo 2, comma 4, della legge n. 124/99), tant'è che i partecipanti ai suddetti corsi non possono usufruire di alcun esonero dall'insegnamento.
Nel caso delle docenti in astensione obbligatoria per maternità l'O.M. 153/99, applicativa della legge suddetta, per agevolare al massimo una frequenza seppure minima ai corsi in parola, ha previsto il superamento del numero di ore di assenze consentito (40% delle ore di durata del corso) ed inoltre, su autorizzazione del coordinatore del corso, un numero di ore destinate all'autoformazione superiore al limite previsto per gli altri corsisti (articolo 9, 1ocomma, citata O.M.).
Si ritiene pertanto che, pur nei ristretti margini di operatività posti dalla legge, questa Amministrazione abbia posto in essere ogni forma di tutela nei confronti delle lavoratrici madri e che il gravissimo incidente in cui è rimasta vittima la docente alla quale fa riferimento l'interrogante non possa in alcun modo essere imputato a responsabilità dell'Amministrazione.
Si precisa a tal proposito, che in nessun altro caso sono state segnalate difficoltà o proteste da parte di lavoratrici madri che hanno frequentato i corsi di cui si tratta.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

BALLAMAN. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
venerdì 30 giugno 2000 è scaduto il termine ultimo per la trasmissione telematica dei modelli 770 e delle dichiarazioni periodiche Iva;
tale servizio viene ormai adempiuto tramite sistemi telematici;
il collegamento, sin dalla mattina del giorno stesso, era difficilissimo se non impossibile, a causa certamente della moltitudine di persone che volevano collegarsi, ma soprattutto per l'inadeguatezza del sistema informatico del ministero, che doveva necessariamente prevedere nell'ultimo giorno un picco molto elevato di collegamenti richiesti;
per ogni invio ritardato è possibile l'erogazione di una sanzione che può arrivare fino a dieci milioni -:
si chiede una immediata proroga del termine previsto ed inoltre che, viste le prossime scadenze fiscali, si preveda un adeguato rafforzamento della struttura informatica atta al ricevimento dei modelli previsti.
(4-30650)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nell'evidenziare le difficoltà di collegamento telematico verificatesi in concomitanza delle scadenze previste per la trasmissione telematica dei modelli 770/2000 ed IVA periodica (entrambe coincidenti con il 30 giugno 2000), nonché la possibilità per l'amministrazione finanziaria di comminare sanzioni sino a dieci milioni per la ritardata trasmissione, ha chiesto «una immediata proroga del termine previsto .. ed un adeguato rafforzamento della struttura informatica atta al ricevimento dei modelli previsti».
Al riguardo, si rileva preliminarmente che con apposito comunicato stampa, diramato in data 3 luglio 2000, sono state date precise disposizioni agli uffici competenti affinché non si proceda alla applicazione delle sanzioni previste per gli invii relativi alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi effettuati con un ritardo non superiore a dieci giorni dalla scadenza del 30 giugno.


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A tale proposito nel medesimo comunicato stampa è stato ricordato che, per effetto di apposita disposizione di legge, in caso di difficoltà di trasmissione telematica, le sanzioni non possono essere applicate qualora le dichiarazioni tempestivamente trasmesse, ma scartate, siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto.
Ciò posto, si rileva che il servizio telematico ha permesso all'amministrazione finanziaria di ricevere, sino al 5 luglio 2000, complessivamente 397.768 modelli 770/2000 e ben 3.425.934 modelli di dichiarazioni Iva periodica (dati SO.GE.I.).
Con riferimento alla distribuzione temporale degli invii, a seconda della tipologia di soggetto trasmittente, risulta che la categoria degli intermediari alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ha effettuato in percentuale il maggior numero di invii in concomitanza della scadenza del 30 giugno (34%, a fronte del 16% degli altri soggetti).
Inoltre 1.838 utenti, di cui 496 intermediari, hanno richiesto la certificazione della chiave pubblica dopo il 26 giugno 2000.
Come è noto, infatti, per poter usufruire del servizio telematico è necessario che le dichiarazioni siano trasmesse da parte di soggetti preventivamente abilitati dall'amministrazione finanziaria.
Una ulteriore causa del sovraccarico del sistema di trasmissione in prossimità delle scadenze dei termini è rinvenibile nella constatata abitudine da parte dei soggetti intermediari di inviare in ogni file singole dichiarazioni o un numero di dichiarazioni alquanto ridotto (in media 5 per file).
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

BECCHETTI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il prezzo della benzina ha raggiunto negli ultimi tempi cifre record mai registrate prima nel nostro Paese collocando l'Italia al primo posto nella graduatoria dei costi del carburante in Europa;
alla realizzazione dei prezzi attuali concorrono sia il costo del barile di petrolio che le tasse che gravano sul carburante: il primo è in costante ascesa mentre le seconde sono costituite secondo criteri del tutto incomprensibili ai cittadini e ad ogni persona di buon senso;
grande rilievo è stato dato nei giorni scorsi dalla stampa nazionale alle voci che compongono la cifra globale del prelievo statale sulla benzina;
fra le altre gli automobilisti ed i cittadini in generale hanno potuto constatare come, con ammontare diversi, permangono ancora prelievi che non hanno alcuna ragione di esistere essendo cadute le motivazione che li avevano determinati;
in particolare non si capisce per quale ragione, fra gli altri stiamo ancora pagando 14 lire al litro per la crisi di Suez, un evento che fa ormai parte della storia (1956), 10 lire per la frana del Vajont per la quale è stata emessa nei giorni scorsi una sentenza definitiva caratterizzata dai tempi biblici del procedimento iniziato nel 1963, 10 lire per far fronte all'alluvione che colpì Firenze nel 1966, 100 lire circa per coprire le spese militari della missione in Libano del 1983, missione definitivamente terminata da tempo, ed in particolare come si giustifichi il permanere di una tassa di circa 2 lire al litro fissata nel 1935 a sostegno della guerra di Abissinia e che, al di là dell'esiguità della cifra, è significativa della facilità con la quale le tasse vengono imposte e delle superficialità con la quale ci si «dimentica» di toglierle;
nei giorni scorsi esponenti governativi hanno accennato alla necessità di una riduzione del prelievo fiscale sul carburante per ridurne le conseguenze inflazionistiche, alle buone intenzioni cosa tutt'altro che eccezionale per l'attuale governo non sono però seguiti i fatti -:
se, alla luce di quanto sopra, del continuo crescere del prezzo della benzina, dei riflessi che comporta sull'inflazione, del peso sempre più rilevante che grava sui bilanci familiari, non ritenga necessario


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eliminare le voci inutili che fanno parte del prelievo allineando così il prezzo dei carburanti in Italia a quello degli altri Paesi europei.
(4-25981)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, premesso che «alla realizzazione dei prezzi della benzina» concorrono, oltre che il costo del barile di petrolio, anche le tasse che gravano sul carburante, chiede che vengano eliminate le voci inutili che farebbero parte del prelievo fiscale sulla benzina. Ciò al fine di limitare i recenti aumenti del prezzo di tale prodotto ed evitare così ripercussioni sull'inflazione e sui bilanci familiari.
Al riguardo, il competente Dipartimento delle dogane ed imposte indirette ha rilevato che i rincari della benzina, ai quali si fa cenno nella interrogazione, non hanno alcuna relazione con l'imposizione fiscale sul prodotto; infatti, l'unico aumento delle aliquote di accisa sulle benzine che ha avuto riflessi sul relativo prezzo di vendita, è stato introdotto, a decorrere dal 16 gennaio 1999, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1999 (attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) relativo alla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica (cosiddetta
«Carbon Tax»).
Dopo la manovra suindicata non è stato disposto alcun aumento delle accise.
Pertanto, i rilevanti aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi che si sono verificati successivamente sono stati determinati esclusivamente da eventi di carattere internazionale, che, comunque, non erano prevedibili, per lo meno con riguardo alla loro consistenza, al momento in cui è stata definita la manovra della cosiddetta
«Carbon-tax».
Per quanto concerne le voci inutili che arricchirebbero il prelievo fiscale sulla benzina, il predetto Dipartimento ha precisato che le entrate derivanti dalle accise, in forza del principio di unità del bilancio, affluiscono al bilancio statale e concorrono, al pari di altre entrate, a finanziare indistintamente un complesso di spese.
Conseguentemente, deve ritenersi che quando in passato sono stati introdotti, per far fronte a particolari esigenze finanziarie connesse a determinati eventi, incrementi dell'accisa (in osservanza al dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81, comma 4, della Costituzione che prescrive, per le leggi che introducono nuove spese o minori entrate, di indicare la relativa copertura finanziaria), i maggiori introiti realizzati sono affluiti al bilancio senza vincoli di scopo.
In merito all'auspicato allineamento dei prezzi dei carburanti a quelli praticati negli altri Paesi comunitari, il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette ha specificato che oggetto del processo di armonizzazione comunitaria non sono stati i prezzi al consumo bensì i controlli sulla produzione, sulla trasformazione e sulla circolazione degli oli minerali ed il riavvicinamento delle aliquote di accisa attraverso la garanzia dell'applicazione di aliquote minime di accisa.
Pertanto, nell'ambito di tale riavvicinamento, è ammissibile anche la coesistenza, nei vari Stati membri, di aliquote di accisa assai diversificate per motivi di politica fiscale, tributaria, energetica, ambientale, dei trasporti ecc.
Comunque, l'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383, ha stabilito, a decorrere dal 1o novembre e fino al 31 dicembre 1999, nuove aliquote per le accise gravanti su taluni prodotti petroliferi al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e in particolare l'accisa sulle benzine è stata ridotta da lire 1.119.629 a lire 1.094.629 (per mille litri) per la benzina e da lire 1.049.153 a lire 1.024.153 (per mille litri) per la benzina senza piombo.
Lo stesso articolo, al comma 2, ha previsto inoltre la possibilità di variare, con decreto del Ministro delle Finanze di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, le aliquote di accisa in aumento e diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio.
Infatti, con successivi provvedimenti di adeguamento impositivo, le aliquote di accisa


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sono state ulteriormente ridotte sino a lire 1.077.962 (per mille litri) per la benzina e a lire 1.007.486 per la benzina senza piombo.
Inoltre, con il decreto ministeriale del 27 settembre 2000 la predetta riduzione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2000.
Da ultimo, nel disegno di legge finanziaria per il 2001 (A.C. n. 7328), le aliquote di accisa sugli oli minerali destinati all'autotrazione, previste nel decreto ministeriale del 30 settembre 2000, vengono confermate fino al 30 giugno 2001.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

BERTUCCI. - Ai Ministri della pubblica istruzione e della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il provveditorato agli studi di Roma si rifiuta di ricevere le domande del personale docente inserito nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000;
le ragioni sostenute dagli uffici del provveditorato agli studi in merito all'accennato rifiuto sono da ricondursi all'elevato numero di domande presentate per il concorso il cui termine scade il 23 giugno 2000;
si tratta di un atto illegittimo ed arbitrario che non può essere taciuto e che penalizza moltissimi professori;
è urgente intervenire per risolvere la situazione: è infatti impensabile che una pubblica amministrazione rifiuti di ricevere domande e, di fatto, penalizzi il diritto soggettivo di cittadini che nutrivano legittime aspettative nel vedersi riconosciuta la domanda -:
quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo per risolvere la situazione;
se consti che in relazione ai fatti esposti in premessa siano stati avviati procedimenti penali e, in caso positivo, quale esito abbiano avuto.
(4-30202)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che l'indicazione data ai candidati, richiedenti l'inserimento nelle graduatorie permanenti, di consegnare le relative istanze per il tramite delle scuole ove i medesimi avevano prestato l'ultimo servizio è stata una misura organizzatoria assunta per agevolare l'acquisizione da parte dell'ufficio scolastico di un numero elevatissimo di domande (calcolate approssimativamente per Roma e Provincia in 40.000) al solo fine di garantire la valutazione e la digitazione delle stesse entro i termini previsti.
Dalle assicurazioni fornite dal medesimo Provveditore questa disposizione non ha assolutamente impedito ai candidati di consegnare o spedire le domande direttamente all'ufficio scolastico provinciale, tant'è che almeno 20.000 istanze sono arrivate per posta.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

BONO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
nel settembre del 1998 la cooperativa servizio trasporti postali, a cui la filiale delle poste di Siracusa aveva affidato in appalto il trasporto e scambio degli effetti postali e il recapito dei pacchi, a seguito di accertate inadempienze contrattuali, veniva, dopo la rescissione del contratto, esclusa per tre anni dalla partecipazione alle gare;
il Direttore regionale con disposizione del 9 novembre 1998 riammetteva la cooperativa alle gare, annullando il provvedimento di interdizione;
indetta la gara dalla filiale di Siracusa, in data 27 luglio 1999 presentavano offerta due sole ditte: la summenzionata cooperativa e la ditta La Terra;
le buste venivano protocollate e registrate da un funzionario della filiale;


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il giorno successivo, all'apertura delle buste uno dei partecipanti faceva constatare che una busta era stata sostituita, perché i sigilli di ceralacca erano vistosamente diversi e non presentavano le stesse sbavature;
veniva richiamato il funzionario che aveva ricevuto, registrato e protocollato le buste, il quale constatava che le annotazioni della data e dell'ora di presentazione non erano quelle apposte dallo stesso all'atto del ricevimento;
gara, ciò malgrado, proseguiva con l'apertura delle buste e la redazione del verbale, all'interno del quale il La Terra chiedeva di inserire le su esposte osservazioni;
conseguentemente, la gara veniva sospesa e dato incarico all'organo ispettivo di accertare i fatti;
gli atti relativi alle indagini svolte venivano inviate alla procura della Repubblica essendo emerse responsabilità penali;
riaperto il verbale della gara, la stessa si concludeva a favore della ditta La Terra, che aveva presentato l'unica offerta valida;
la direttrice della filiale, la stessa che aveva trasmesso gli atti alla procura il 5 agosto 1999, veniva improvvisamente trasferita alla direzione regionale «nelle more della definizione della sua nuova posizione»;
ad avviso dell'interrogante tale provvedimento immotivato sembra trovare una logica spiegazione nel costante rifiuto della direttrice di adempiere alle ripetute disposizioni dell'ex direttore regionale tese presumibilmente a privilegiare personale di sua fiducia;
la direttrice della filiale spodestata ha presentato una lunga e circostanziata denuncia sui fatti verificatesi nell'arco della sua gestione;
sulla stampa locale sono state diffuse notizie sui fatti ed espressi opinioni, dalle quali emerge la preoccupazione che all'interno della amministrazione postale «stia prevalendo la logica delle clientele» e che «alla prospettiva che si potessero applicare regole certe ed obiettive» si preferisca un ritorno al passato «con la restaurazione del sistema dei comitati e dei favori» -:
le ragioni della riammissione alle gare della ditta interdetta nel settembre del 1998;
le ragioni dell'annullamento della gara del 27 luglio 1999 e dell'espletamento della nuova gara effettuata il 24 settembre 1999;
i motivi che abbiano indotto il funzionario ff. di direttore della filiale di Siracusa di invitare alla nuova gara la cooperativa che aveva dato luogo alla turbativa d'asta;
i motivi che abbiano indotto la direzione centrale risorse umane delle poste al trasferimento della direttrice della filiale di Siracusa;
quali siano stati i motivi del trasferimento della direttrice della filiale, e se siano emerse irregolarità o pressioni circa tale vicenda;
quali iniziative intenda assumere per chiarire ogni aspetto dell'inquietante vicenda, rimuovere ogni livello di illegalità e ripristinare giustizia e correttezza nell'ambito dell'amministrazione postale in Sicilia e presso la filiale di Siracusa.
(4-26188)

Risposta. - Si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha precisato che, a seguito di alcuni disservizi nell'attività di recapito dei pacchi nella provincia di Siracusa, registratisi nei primi mesi dell'anno 1998, sono state avviate le opportune indagini. È emerso che gli stessi erano riconducibili al comportamento


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della società Coop a.r.l. servizi trasporti postali, ditta incaricata del trasporto dei pacchi, che, violando un preciso obbligo contrattuale, utilizzava i mezzi ed il personale a disposizione delle Poste italiane, anche per il servizio privato.
Tuttavia, a carico della predetta non si è proceduto alla cancellazione dall'albo p.t. dei fornitori di beni e servizi, atteso che il ripristino della regolarità del servizio, le giustificazioni addotte in merito dalla medesima e la sanzione della diffida inflittale hanno indotto i responsabili territoriali dell'azienda ad archiviare il caso.
La società ha precisato che, a seguito di nuove direttive aziendali, intervenute successivamente a regolamentare il servizio di recapito, l'azienda ha bandito, per il periodo 1-31 agosto 1999, una nuova gara da esperirsi a mezzo trattativa privata, avvalendosi della clausola contrattuale secondo la quale il contratto si intende prorogato tacitamente alla scadenza di ogni mese, salvo la facoltà di recedere, previa notifica.
In ordine alle irregolarità, delle quali è cenno nell'atto parlamentare, la società ha precisato che, effettivamente, detta gara è risultata viziata già nelle fasi preliminari, tant'è che è stata sospesa.
In merito alla nuova gara d'appalto bandita il 24 settembre 1999, la società ha precisato che la stessa si è resa necessaria per assicurare il regolare funzionamento del servizio trasporto pacchi, per il periodo 1oottobre-31 dicembre 1999.
Infatti, il nuovo direttore della filiale di Siracusa, ha avviato ex novo la procedura per l'affidamento del servizio di che trattasi, invitando a partecipare alla gara tutte le ditte iscritte all'albo p.t. dei fornitori di beni e servizi.
Di conseguenza, è stata invitata anche la società Coop, nei confronti della quale la società Poste non aveva proceduto alla cancellazione dall'albo fornitori.
In ordine al trasferimento della direttrice della filiale di Siracusa, la società ha precisato che tale decisione è scaturita da un'analisi complessiva dell'attività di gestione della medesima presso detta filiale. La valutazione, basata su elementi di natura amministrativa e tecnica ed i molteplici e complessi requisiti necessari per espletare mansioni dirigenziali, hanno suggerito l'applicazione dell'interessata ad altra filiale di minore complessità gestionale.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

BORGHEZIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
a Torino, da Natale ad oggi, sono morti stroncati dal freddo dell'inverno già cinque «barboni» di cui l'ultimo trovato senza vita sul motocarro, parcheggiato, a Porta Palazzo, dove l'anziano clochard, che di giorno aiutava gli ambulanti con piccoli lavoretti, dormiva all'aperto;
questo ennesimo decesso, avvenuto a Torino, proprio nei giorni in cui migliaia di confortevoli posti letto sono stati «requisiti» negli alberghi cittadini dai partecipanti al congresso nazionale dei DS, rivela una situazione vergognosa di carenza di almeno seicento posti letto per i senza fissa dimora, come chiaramente denunciato da Lia Varesio, figura storica dell'assistenza torinese ai senzatetto;
quali urgenti provvedimenti si intendano attuare, stante l'insufficiente impegno delle amministrazioni locali, per assicurare un ricovero, soprattutto in questi mesi di freddo invernale, alle persone senza fissa dimora che vivono a Torino.
(4-27830)

Risposta. - In data 21 gennaio 2000, è stata elaborata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale, un'ordinanza atta a fronteggiare lo stato di emergenza, derivante dalla grave situazione relativa alle persone che versano in stato di povertà estrema e che si trovano senza dimora (G.U. n. 13 del 24/1/2000).
Detta ordinanza autorizza la spesa di 30 miliardi di lire, per l'anno 2000, da destinarsi ad interventi di carattere straordinario nel territorio dei comuni capoluogo delle aree metropolitane, individuate ai sensi dell'articolo


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17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali».
I sindaci degli stessi comuni, nominati commissari delegati, sono tenuti ad utilizzare le risorse finanziarie per le seguenti priorità:
1) soccorso, accoglienza e assistenza delle persone senza dimora e in stato di povertà estrema indicate da parte degli enti, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi senza scopo di lucro operanti nel settore;
2) realizzazione di centri e servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e l'eventuale reinserimento delle persone nella rete delle strutture di protezione sociale (articolo 2, comma 2, lettera
a) e b) della citata Ordinanza 21/1/2000).
È opportuno precisare che le risorse finanziarie autorizzate dall'ordinanza sono state ripartite, tra i vari comuni capoluogo, anche in base alla popolazione residente e all'estensione territoriale, e che al comune di Torino, cui fa espressamente riferimento l'interrogante, sono stati assegnati 3 miliardi e 600 milioni di lire.
Infine, è doveroso sottolineare che è all'esame dell'Aula del Senato il disegno di legge recante «Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali». Tale disegno di legge, all'articolo 28 (Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema), comma 1, prevede un incremento, sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di una somma pari a 20 miliardi di lire, per gli anni 2001 e 2002, destinata a garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora.
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

BORGHEZIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere, premesso che:
ancora una volta la sezione piemontese della Corte dei conti, per bocca del presidente regionale Francesco De Filippis, lancia un S.O.S. circa la situazione degli organici e delle strutture, che rischia di non consentire la prosecuzione della normale attività di trattazione delle cause e dei ricorsi e l'emissione delle sentenze;
degli 8 magistrati in organico, attualmente ne sono in servizio solo 6, compreso il Presidente, ma di questi ben 4 hanno chiesto di essere trasferiti e, quindi, da fine aprile ne rimarranno in funzione solo 2, con conseguente paralisi della Corte;
incredibilmente, la fittizia «regionalizzazione» della Corte dei conti fa sì che, da Roma lontana e sorda, continui ad essere opposto un pesante silenzio alle motivate richieste provenienti da Torino echeggiate già in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario;
per mancanza di strutture adeguate, siamo alla follia dell'archivio della sede della sezione piemontese «centralizzato» a Roma, con conseguente via-vai di faldoni, fascicoli e pratiche su e giù per la Penisola, mentre, per gli stessi motivi, giacciono nella sede torinese pacchi di pratiche ammucchiati nell'archivio ricorsi pensioni e altri scatoloni ingombri di carte affastellate dell'archivio conti giudiziali erariali:
quali urgenti provvedimenti si intenda attuare per dare finalmente alla sede piemontese della Corte dei conti organici e strutture adeguati all'importanza della sede torinese ed al notevole livello delle cause e delle pratiche pendenti.
(4-28442)

Risposta. - Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha più volte indetto concorsi per coprire i posti vacanti presso la Sezione Piemonte della Corte stessa; tuttavia detti concorsi sono andati deserti.
Sarà cura della Corte dei conti tenere presente la situazione della Sezione Piemonte in occasione della prossima assegnazione di referendari vincitori del concorso in fase ultimativa.
Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, inoltre, nelle more della predetta assunzione


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in servizio, valuterà la possibilità di procedere all'assegnazione d'ufficio di magistrati compatibilmente con le numerose altre esigenze degli uffici.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

CAMPATELLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la «Ciro Esposito Srl» di Napoli ha in gestione dal provveditorato agli Studi di Firenze l'appalto di pulizia in tre scuole medie superiori di Empoli (Firenze): Fermi, Itc Fermi, Iti Ferraris e Itg liceo scientifico Pantosmo;
l'appalto risale all'8 gennaio 1996; alla scadenza del 10 giugno 1999 è stato prorogato una prima volta fino al 23 dicembre 1999 e successivamente fino al 10 giugno 2000;
da due mesi le lavoratrici non riscuotono lo stipendio per il lavoro prestato; le lavoratrici e le organizzazioni sindacali non riescono a contattare i titolari dell'azienda, tanto da essere costrette ad indire giornate di sciopero per protestare contro questo atteggiamento -:
quali iniziative si intendano prendere per superare la situazione di difficoltà per le lavoratrici e per il corretto funzionamento delle suddette scuole;
se non si ritenga che il mancato pagamento delle spettanze ai lavoratori, avrà le conseguenti giustificate azioni di protesta, non possa configurarsi una negligenza grave da parte dell'azienda, tale da comportare la possibilità della rescissione del contratto di appalto; questo accade alla luce della ventilata possibilità che al 10 giugno 2000 l'appalto possa essere ulteriormente prorogato;
quali indicazioni possano comunque essere date alle stazioni appaltanti per scongiurare il ripetersi di simili situazioni.
(4-29736)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si premette che con circolare n. 94 del 27 marzo 2000 questo Ministero ha provveduto a diramare istruzioni ai provveditori agli Studi per il pagamento delle fatture relative ai contratti per la pulizia dei locali scolastici già stipulati dagli enti locali e sui quali sono subentrati, a seguito della entrata in vigore della legge n. 124/99 i Provveditorati agli Studi.
Con Decreto del Ministero del tesoro n. 013687 del 29 febbraio 2000 è stata predisposta la prima variazione di bilancio in acconto, con la istituzione di tre nuovi capitoli nello stato di previsione di questo Ministero riguardante l'anno in corso e le prime assegnazioni, per quanto riguarda l'istruzione tecnica sono avvenute in data 7 giugno 2000.
Per far fronte all'ulteriore acconto sul fabbisogno rilevato per tutto l'anno 2000 risulta attualmente in corso una seconda variazione di bilancio.
Ciò premesso in merito alla questione, alla quale fa riferimento l'interrogante risulta che il Provveditorato agli Studi di Firenze ha provveduto a corrispondere direttamente ai dipendenti della ditta «Ciro Esposito di Esposito Salvatore & C. SAS» quanto spettante al personale per le prestazioni lavorative rese fino ad aprile u.s. in quanto la ditta alla quale era stato disposto rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 1999 non aveva ancora provveduto a corrispondere le retribuzioni dei mesi di febbraio e marzo.
Ciò dopo aver posto in essere tutti gli sforzi necessari per pervenire ad una soluzione del problema.
Il Provveditore agli Studi di Firenze che continuerà ad adoperarsi perché possano essere al più presto definite anche le spettanze dei mesi di maggio e giugno ha anche fatto presente che ai fini di un'eventuale proroga del contratto stipulato nei confronti della ditta «Ciro Esposito» si terrà nel debito conto il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte della ditta in questione, in particolare per quanto attiene detti adempimenti.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.


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CENTO. - Al Ministro del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che:
le imprese italiane di piccole, medie e grandi dimensioni che producono abbigliamento, calzature e pelletterie, anche quelle che producono all'estero per il 49 per cento del valore della merce, trascrivono sui loro prodotti l'origine made in Italy;
anche alcuni produttori esteri scrivono made in Italy, utilizzando semilavorati realizzati in Italia come ad esempio la dicitura scuole made in Italy;
questo abusato utilizzo della dicitura made in Italy nuoce in maniera rilevante alle piccole imprese e soprattutto alle imprese artigiane che producono interamente in Italia e che non riescono a far fronte alla concorrenza di coloro che producono all'estero con costi notevolmente inferiori e dichiarano ugualmente un prodotto made in Italy;
l'Istituto per la tutela dei produttori italiani ha messo a punto una soluzione per l'istituzione di una certificazione per i manufatti interamente realizzati in Italia con il controllo finale affidato direttamente al consumatore -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero così come riportati;
quali iniziative intenda intraprendere a tutela delle piccole imprese artigiane e se non ritenga utile che per i manufatti interamente realizzati in Italia sia prevista una certificazione così come messo a punto dall'Istituto per la tutela dei produttori italiani.
(4-26586)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, sulla base degli elementi forniti a questo Ufficio dalle Direzioni Generali competenti di questa amministrazione e dal Ministero dell'Industria, si precisa quanto segue.
Allo stato attuale non esistono norme che impongono l'obbligatorietà dell'apposizione di una etichetta che specifichi il Paese di fabbricazione; quindi sia le imprese italiane che le imprese degli altri paesi dell'Unione Europea sono libere di apporre o meno una etichetta «Made in ...» per certificare il paese in cui i propri prodotti sono stati fabbricati.
In assenza di una tale normativa, ne consegue che, sul piano nazionale l'adozione di un provvedimento che renda obbligatorio l'uso di una etichetta «Made in ...» non sarebbe in linea con la politica tariffaria e commerciale dell'Unione europea. Su impulso dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale delle Dogane, sono attualmente in corso lavori per pervenire ad una armonizzazione dei criteri per la definizione dell'origine dei prodotti a livello internazionale.
Per quanto riguarda più da vicino il problema sollevato dalla interrogazione parlamentare in argomento, occorre osservare che, dal punto di vista delle attuali regole internazionali, l'utilizzazione dell'etichetta «Made in Italy» anche sui prodotti non interamente realizzati sul territorio italiano è da ritenersi corretta, a meno che non si configuri l'ipotesi di frode; tale consuetudine è utilizzata sia da imprenditori italiani che da imprenditori stranieri, anche se si può ovviamente dedurre che, a causa di questa situazione giuridica, viene penalizzato il produttore che utilizza componenti e manodopera interamente italiani, producendo a costi superiori: come pure viene scarsamente tutelato il consumatore sulla reale qualità del prodotto acquistato.
Norme comunitarie regolano invece l'origine del Paese in cui un prodotto viene realizzato. Condizione fondamentale per l'attribuzione dell'origine di un prodotto deriva da una serie di operazioni sostanziali del processo produttivo, che vengono effettuate in un determinato Paese, secondo il criterio della «prevalenza economica»: è questo criterio a determinare se un prodotto è originario di un Paese anziché di un altro.
Tutto quanto sopra premesso, occorre comunque constatare che, in conseguenza della globalizzazione del mercato, si assiste ad un crescendo del fenomeno della contraffazione, o della frode, soprattutto al momento dello sdoganamento e soprattutto nel


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settore tessile, abbigliamento e calzature, sui quali prodotti vengono apposte etichette non veritiere.
Tale pratica arreca, ovviamente, notevoli danni all'immagine del «Made in Italy» e va senz'altro combattuta. A tale proposito si segnalano le iniziative prese presso la competente Amministrazione delle Finanze Ufficio Dogane - e presso la stessa Unione Europea che, negli ultimi tempi, ha istituito il T.A.F.I., organismo deputato a combattere la contraffazione e le frodi e di cui fanno parte sia rappresentanti delle amministrazioni finanziarie comunitarie, sia funzionari delle rispettive categorie imprenditoriali.
Va precisato, comunque, che le problematiche riguardanti il «Made in Italy» sono state prese in considerazione già da tempo, nel quadro dei lavori dell'Osservatorio del Sistema della Moda, istituito dal Ministero dell'Industria nel 1998 e nell'ambito del quale si sono registrate posizioni divergenti fra i rappresentanti del Comitato, in particolare tra i Sindacati e le Organizzazioni Imprenditoriali, anche in considerazione di eventuali ripercussioni negative sui flussi commerciali del mercato Comunitario, in conseguenza di un provvedimento a carattere obbligatorio in materia del «Made in Italy».
Per lo specifico settore delle calzature, a seguito della direttiva comunitaria 94/11/CE, il Ministero dell'Industria ha ritenuto opportuno disciplinare il «Made in ...» prevedendo la facoltà delle imprese interessate di apporre o meno la dicitura «Suola Made in Italy». Anche in questo ambito sono sorti contrasti tra una delle Organizzazioni imprenditoriali e l'organizzazione che rappresenta le imprese nazionali produttrici di suole. In attesa di una soluzione della citata controversia, la stessa amministrazione ha reiterato nuove iniziative in ambito comunitario sulla problematica oggetto della presente interrogazione parlamentare, nonché su quella delle frodi e della contraffazione, al fine di arrivare a provvedimenti più appropriati, anche se, come già detto, è necessario tener presente che sul piano nazionale gli ambienti economici interessati hanno una posizione non univoca, sia a causa degli interessi connessi ai flussi economico-commerciali ormai stabilizzati, sia in considerazione dei processi di delocalizzazione produttiva nei paesi terzi, realizzati per i noti motivi di costo-produttività, anche nel quadro dello sviluppo della globalizzazione dei mercati.
Occorre, altresì, segnalare che l'iniziativa intrapresa dall'
Istituto per la tutela dei produttori italiani, volta all'approvazione del programma «Made in Italy», per la valorizzazione della produzione dei settori abbigliamento, calzature e pelletteria, dopo una istruttoria piuttosto complessa, ha prospettato la creazione di un marchio da applicare su tutti i prodotti interamente confezionati in Italia ed una serie di manifestazioni di supporto, volte ad identificare tale marchio come garanzia di qualità. Il programma in questione sembra rappresentare una buona premessa per l'avvio di una vera e propria disciplina di «certificazione».
Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero: Fabris.

CORDONI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
alcune scuole medie inferiori fin dal 1969 hanno attuato la sperimentazione di integrazione scolastica;
sono diverse le circolari che nel tempo hanno dato indicazioni circa la formazione di classi sperimentali nonché sull'orario da svolgere;
alcuni provveditorati agli studi fra cui quello di Lucca nel conferire l'incarico ai vari docenti, al fine di realizzare forme di integrazione e di sostegno anche degli alunni portatori di handicaps, richiedevano il possesso di competenze acquisite attraverso valide esperienze didattiche e/o professionali al fine di realizzare tali forme di integrazione e di sostegno;
diversi docenti regolarmente incaricati hanno svolto il servizio conformemente alle disposizioni ministeriali espresse in apposite circolari;


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l'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312 riconosceva a detti docenti, ai fini del trattamento di quiescenza una maggiorazione dell'anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi sino all'entrata in vigore di detta legge;
i docenti sopracitati hanno richiesto l'applicazione di tale legge;
da parte degli organi periferici dello stato tra cui il provveditorato agli studi di Lucca si sostiene che tale servizio non rientra tra quello previsto dall'articolo 63 -:
se i docenti nominati nei corsi delle scuole di cui sopra abbiano diritto alla maggiorazione di anzianità prevista dall'articolo 63 della legge 13 luglio 1980, n. 312 o quanto meno chi siano i reali beneficiari di tale norma.
(4-31206)

Risposta. - In merito al quesito, rivolto dall'interrogante, circa i docenti beneficiari della maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza, prevista dall'articolo 63 della legge 11 luglio 1980 n. 312, si fa presente che dette disposizioni fanno espresso riferimento al servizio effettivamente prestato in scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970.
La previsione di cui all'articolo 63 della succitata legge è da attribuirsi quindi esclusivamente a coloro che, fino alla entrata in vigore della medesima legge, hanno prestato servizio in scuole o classi (tipo le classi differenziali) che erano considerate speciali per essere frequentate da allievi tutti portatori di
handicap o di tipo fisico o di tipo psichico.
Correttamente, pertanto, il Provveditore agli Studi di Lucca non ha applicato detta maggiorazione ai docenti che hanno svolto esperienze di integrazione scolastica, a norma dell'articolo 7 della legge 4/8/1977 n. 517 o attività di sperimentazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974 n. 419 in quanto tali attività non hanno le stesse caratteristiche di quelle indicate dalla norma in parola.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

FINO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
domenica 17 ottobre 1999 a Roccabernarda (Crotone), nel corso di una manifestazione promossa da Alleanza Nazionale, alcune persone, tra le quali iscritti del locale circolo della Rifondazione Comunista, hanno distribuito volantini inneggianti all'uso delle droghe leggere, nei quali, tra l'altro c'era scritto: «Non calpestare l'erba... fumiamola...»;
a capeggiare tale distribuzione sembra vi fosse tale signora Agata Giovannelli, vice Sindaco di Roccabernarda e insegnante di lettere nella locale scuola media;
la legge vieta l'istigazione al consumo di qualsiasi droga, comprese quelle cosiddette «leggere» e che la violazione di tali disposizioni deve intendersi ancora più grave laddove commessa da chi, come la signora Giovannelli, ricopre incarichi istituzionali, quale quello di vice sindaco del comune;
ma ancora più preoccupante è il ruolo di insegnante di scuola media ricoperto dalla stessa signora Giovannelli, ruolo per il quale è sicuramente in grado di incidere sulla volontà dei suoi giovani studenti, nel migliore dei casi ponendosi come esempio negativo da non seguire -:
se risulta ai ministeri interrogati quanto esposto;
se risulti che analoga propaganda sia stata svolta dalla signora Giovannelli anche nella sua attività di insegnamento e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda adottare.
(4-26644)


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Risposta. - In merito alla questione di cui alla interrogazione parlamentare indicata alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Prefetto di Crotone, interessato al riguardo dal Ministero dell'Interno, ha riferito che in data 17/10/1999 a «Roccabernarda, il Vice Sindaco del Comune, Agata Giovannelli, nata a Bivona (AG) il 13/3/1953, e residente in Roccabernarda in via Giardini n. 122, coniugata, insegnante, unitamente ad altra persona, verso le ore 20.00, in occasione di un comizio elettorale indetto dal rappresentante del locale Partito di Alleanza Nazionale, distribuiva, al pubblico presente, volantini attestanti frasi d'incitamento al consumo di droghe leggere».
In particolare, il testo riportato sugli stampati aveva il seguente contenuto: «non calpestare l'erba fumiamola contro un sistema autoritario punitivo e criminalizzante i giovani del circolo - che guevara - sono per la liberazione delle droghe leggere». Vi era, inoltre, impresso il simbolo del partito di rifondazione comunista e un'immagine raffigurante piante di marijuana ed un carro armato con un cannone a forma di spinello acceso.
Gli autori del gesto sono stati, successivamente, deferiti, dai carabinieri della stazione di Roccabernarda, all'A.G. competente, ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/90, per: «istigazione, proselitismo ed induzione all'uso illecito di sostanze stupefacenti».
Il medesimo Prefetto ha riferito, inoltre, di avere richiesto al sindaco del predetto comune dettagliati elementi informativi sull'accaduto, richiamando l'attenzione dello stesso sul principio che in uno stato democratico qualsiasi iniziativa intesa ad ottenere la modifica o l'abrogazione delle norme dell'ordinamento giuridico vigente deve essere assunta seguendo le procedure previste dallo stesso ordinamento.
Da parte del competente Provveditore agli Studi di Crotone sono stati chiesti chiarimenti al Preside della scuola media «A. Volta» di Crotone, il quale ha precisato che «la professoressa Giovannelli, docente di materie letterarie nel corso D, non ha mai propagandato le sue idee politiche, né tantomeno quelle relative all'uso della droga, a scuola. L'insegnante gode della massima stima dei colleghi e dei genitori degli alunni, i quali non hanno mai contestato le sue scelte educative e non avrebbero mai tollerato iniziative di questo genere». Il Provveditore, pertanto, non essendo stati segnalati comportamenti censurabili della docente nello svolgimento della sua attività professionale e nell'ambito scolastico, non ha ritenuto che ricorressero le condizioni per iniziative di carattere disciplinare.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

FIORI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le pensioni privilegiate ordinarie «tabellari» dei militari di leva; le pensioni di guerra; le pensioni dei ciechi civili; le pensioni degli invalidi civili; le pensioni degli invalidi del lavoro, stante la loro dichiarata natura risarcitoria, godono della esenzione totale della imposta sui redditi delle persone fisiche;
le pensioni privilegiate ordinarie degli ex appartenenti ai corpi di polizia erogate per invalidità riportate in servizio nei conflitti contro la criminalità organizzata e non, sono viceversa escluse dalla esenzione IRPEF;
le pensioni di cui trattasi hanno come noto identici presupposti, costituiti da un rapporto di servizio e da un evento invalidante dipendente dal servizio stesso, per cui non v'è ragione di ritenere che si tratti di prestazioni diverse -:
se non ritengano penalizzante la semplicistica classificazione di natura «reddituale e previdenziale» delle ppo erogate agli ex appartenenti dei corpi di polizia, e, in caso affermativo, non pensino di porre termine a questa inaccettabile discriminazione, decretando l'esenzione dell'IRPEF anche per le più volte citate ppo.
(4-29300)


Pag. XVIII

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, dopo aver premesso che «le pensioni privilegiate ordinarie tabellari dei militari di leva; le pensioni di guerra; le pensioni dei ciechi civili; le pensioni degli invalidi civili; le pensioni degli invalidi del lavoro, stante la loro dichiarata natura risarcitoria, godono della esenzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche»; mentre «le pensioni privilegiate ordinarie degli ex appartenenti ai corpi di polizia erogate per invalidità, riportate in servizio nei conflitti contro la criminalità organizzata o non, sono viceversa escluse dalla esenzione IRPEF», ha ravvisato l'opportunità di una iniziativa legislativa volta a rendere esenti dall'IRPEF tali pensioni.
Al riguardo il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato che le pensioni privilegiate civili e militari sono assoggettate ad imposizione in quanto escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 34, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, secondo il quale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche «le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare».
La Corte Costituzionale è stata in passato investita della questione di legittimità costituzionale dell'anzidetta norma per violazione dell'articolo 3 della Costituzione in relazione al problema della equiparazione, ai fini fiscali, delle pensioni privilegiate ordinarie a quelle di guerra.
Con sentenza n. 151 del luglio 1981, la Corte ha dichiarato non fondata la questione ed ha giustificato il differente trattamento riservato sotto il profilo fiscale alle due posizioni pensionistiche (pensioni privilegiate ordinarie e pensioni di guerra) con il diverso fondamento giuridico su cui esse si basano. Secondo la Corte, mentre la pensione di guerra costituisce «atto risarcitorio di doveroso riconoscimento e solidarietà da parte dello Stato, nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica... la pensione privilegiata ordinaria spetta ai dipendenti civili e militari dello Stato per le infermità o lesioni ascrivibili a causa di servizio, il suo presupposto necessario... sta nel rapporto di dipendenza».
Successivamente la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 387 del 4-11 luglio 1989, ha riconosciuto, invece, la natura «risarcitoria», e non reddituale, della pensione privilegiata ordinaria tabellare corrisposta ai militari di leva a seguito di menomazioni riportate a causa del servizio prestato ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, «nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva».
Nella motivazione di quest'ultima sentenza la Corte ha, altresì, precisato che «non costituisce precedente difforme la sentenza n. 151 del 1981, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dello stesso articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, prendendo tuttavia in esame soltanto le pensioni privilegiate ordinarie comuni, che ha contrapposto alle pensioni di guerra», poiché «le considerazioni ivi svolte, se si attagliano all'ipotesi della pensione privilegiata ordinaria, che ha il suo titolo in un rapporto di dipendenza, volontariamente costituito, e rappresenta la proiezione di un precedente trattamento economico di servizio, del quale condivide la natura reddituale, non appaiono estensibili all'ipotesi ... della pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva», atteso che quest'ultima «costituisce un trattamento del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (articolo 52, comma secondo, della Costituzione) sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva».


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Inoltre, la Corte di Cassazione con sentenza n. 2104 del 5 maggio 1989 ha sostenuto che la pensione privilegiata ha la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza e, quindi, non può non considerarsi nella sua interezza reddito di lavoro.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene che eventuali iniziative legislative volte ad esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le pensioni privilegiate ordinarie, travolgerebbero l'impianto sistematico risultante dalla normativa vigente, fondato sulla differente natura delle erogazioni, cosi come riconosciuto dalla citata giurisprudenza.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

FOTI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere quale sia lo stato della pratica 339063/LOR, pendente presso la Direzione generale concessioni e autorizzazioni (Divisione I) del ministero delle comunicazioni, afferente la richiesta di ampliamento della concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche presentata dal Consorzio Taxisti Piacentini (COTAPI SCRL), corrente in Piacenza, via IV Novembre, 130.
(4-30446)

Risposta. - Si fa presente che l'istruttoria della pratica 339063/LOR, relativa alla richiesta di ampliamento della concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche presentata dal Consorzio Taxisti Piacentini (COTAPI SCRL), ha avuto inizio il 4 aprile scorso con l'acquisizione dei pareri dei Ministeri dell'Interno e della Difesa, pervenuti rispettivamente in data 22 maggio e 26 giugno.
Si è quindi potuto provvedere alla predisposizione dell'atto aggiuntivo di concessione, che, in data 8 agosto del corrente anno, è stato inviato al consorzio interessato per la firma del disciplinare di ampliamento della concessione. Non appena tale documentazione perverrà al Ministero si darà corso alla determinazione direttoriale di autorizzazione all'ampliamento della concessione di cui trattasi.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

FOTI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
dal 1 giugno, e per il periodo estivo, l'ufficio postale di Carmiano, frazione del comune di Vigolzone, in provincia di Piacenza, è stato chiuso;
dal 1 luglio, e per il periodo estivo, verrà altresì chiuso l'ufficio postale posto in altra frazione del comune di Vigolzone, segnatamente quello di Grazzano Visconti;
da diverso tempo risultano inattivi due altri uffici postali (quelli di Centenaro e Brugneto) che servivano la popolazione della Val Nure;
detti provvedimenti di sospensione dell'attività di sportello contraddice la più volte enunciata volontà dell'ente poste di fornire servizi più efficaci ed efficienti per le comunità locali -:
se i fatti siano noti al Ministro interrogato e quali iniziative intenda assumere in merito ai fatti di cui sopra.
(4-30449)

Risposta. - Si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane - interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante - ha comunicato che il piano d'impresa 1998-2002 si propone di pervenire ad una organizzazione efficiente del settore postale capace di garantire l'universalità del servizio perseguendo, altresì, un buon successo d'impresa negli ampi segmenti di mercato aperti alla concorrenza.
È noto infatti che il vigente piano d'impresa - predisposto al fine di conseguire livelli di efficienza e di affidabilità comparabili a quelli degli altri Paesi dell'Unione


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europea - ha individuato alcune iniziative da adottare che riguardano principalmente la realizzazione di un nuovo modello organizzativo centrale e periferico, la revisione di gran parte dei processi di lavorazione, la ricollocazione delle risorse di personale esistenti nei settori e nelle aree ritenute strategiche nonché l'introduzione di nuovi servizi (posta prioritaria).
In tale ottica si inquadra la decisione della società medesima di adottare sistemi operativi diversificati in relazione al traffico postale registrato nelle varie località in modo da poter effettuare un riequilibrio nel rapporto domanda/offerta dei servizi, arrivando, ove necessario, all'apertura degli uffici a giorni alterni o con orari limitati garantendo, comunque, la continuità dei servizi.
Nel particolare caso rappresentato dall'interrogante, la società, preso atto dei modesti flussi di traffico e del conseguente rapporto costi-produzione, ha disposto, in accordo con gli esponenti della amministrazione comunale locale e delle altre rappresentanza territoriali, l'apertura a giorni alterni dell'ufficio di Carmiano, per il solo mese di luglio e dell'ufficio di Grazzano Visconti, per i mesi di agosto e settembre.
Diversa è invece la situazione degli uffici di Centenaro e Brugneto per i quali l'apertura a giorni alterni era stata adottata nel giugno 1999, con l'intento di limitarla al solo periodo estivo mentre l'esiguità del traffico ivi registrato ha indotto i responsabili territoriali a mantenere ancora in vigore tale soluzione organizzativa, che, pertanto, permarrà finché non si registrerà qualche variazione significativa nell'attuale flusso di traffico, tale da giustificare un'apertura quotidiana degli uffici in questione.
D'altra parte, ha concluso la società Poste, nelle località citate la popolazione non supera i 200 abitanti e gli uffici postali limitrofi, che osservano il normale orario e l'apertura quotidiana, non distano più di qualche chilometro, mentre, contestualmente alle iniziative intraprese in ordine agli uffici interessati dall'atto ispettivo, sono stati potenziati, nell'ambito di una generale ristrutturazione dell'azienda, gli uffici postali situati in località con grande afflusso di turismo nei mesi estivi.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

FRATTA PASINI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
esiste da tempo una divergenza di applicazione da parte dei comuni sulla normativa Iciap, per quanto riguarda l'inquadramento degli agenti assicurativi, e tale incertezza interpretativa si è tradotta anche in contraddittorie sentenze delle commissioni tributarie competenti;
molte amministrazioni comunali interpretano la normativa vigente nel senso di inquadramento degli agenti assicurativi nella IX classe Iciap (servizi vari), sulla base delle indicazioni ministeriali contenute nella nota 7/AQ/180/91;
una sentenza del tribunale di Lecco (n. 152/97, depositata il 14 marzo 1997, presidente Landisio, relatore Catalano) dà un'autorevole e diretta conferma della diversa interpretazione, secondo la quale gli agenti assicurativi debbono essere inquadrati nella V classe Iciap, che comprende le attività di intermediazione di commercio;
tale sentenza conferma l'interpretazione più coerente con la lettera e lo spirito della legge, non essendo l'attività dell'agente assicurativo limitata alla prestazione di servizi di consulenza, ma finalizzata invece a favorire la conclusione di polizze assicurative fra la società proponente e il potenziale cliente, così da configurarsi come un'attività ausiliaria all'impresa assicurativa (secondo la classificazione prevista dall'articolo 2195 del codice civile), disciplinata dalle norme dettate per il contratto di agenzia, tipico rapporto di intermediazione (secondo il disposto dell'articolo 1753 del codice civile);
quindi, come opportunamente argomenta in sentenza il tribunale di Lecco, «l'attività di agenzia non può considerarsi un servizio in senso tecnico, in quanto la sua utilità non è immediata, ma subordinata


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alla conclusione del contratto assicurativo direttamente fra gli interessati»;
inoltre coerenti con tale interpretazione sono i trattamenti previsti dalla legge previdenziale e fiscale alla figura dell'agente assicurativo -:
se non ritenga di diramare una disposizione sostitutiva della 7/AQ/180/91, che indichi il corretto inquadramento degli agenti assicurativi nella V classe Iciap.
(4-26771)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, constatata la divergenza di applicazione da parte dei comuni sulla normativa ICIAP, chiede di conoscere il corretto inquadramento delle specifiche figure professionali degli agenti di assicurazione nella apposita tabella ICIAP.
Al riguardo il competente Dipartimento delle Entrate, nel ribadire l'orientamento più volte espresso sull'argomento, e da ultimo confermato nella Circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, ha precisato che, ai fini dell'ICIAP, la collocazione nella relativa tabella dei suddetti operatori nel IX settore di attività anziché al V, come intermediari del commercio, è fondata su una interpretazione logico-sistematica della normativa specifica che regola l'applicazione del tributo.
Infatti, il predetto Dipartimento ha rilevato che pur non potendosi negare agli operatori medesimi la qualifica civilistica di intermediari del commercio, la suindicata tabella, che indica e raggruppa le singole attività in dieci settori, fa riferimento specifico agli intermediari soltanto a proposito delle attività elencate nel settore IV (commercio all'ingrosso) e nel settore V (commercio al minuto di alimenti, bevande, ecc.). Trattandosi di una previsione tassativa della normativa che regola l'applicazione dell'ICIAP, la figura dell'intermediario, ai fini del tributo, può essere considerata soltanto in riferimento alle attività elencate nei due richiamati settori.
Pertanto, non potendosi comprendere gli agenti di assicurazione nel settore X (voce assicurazione) della tabella, in quanto a tale settore va riferita l'attività esercitata direttamente dalle Compagnie di assicurazione, la collocazione più idonea per gli stessi è quella del settore IX (servizi vari).
Ha osservato, infine, il medesimo Dipartimento che non può, peraltro, indurre a diversa conclusione la circostanza che l'amministrazione finanziaria, per altri tributi, abbia considerato gli agenti di assicurazione in questione come intermediari del commercio, atteso che fra la normativa ICIAP e gli altri tributi erariali, salvo i casi di espresso rinvio contenuti nella stessa disciplina ICIAP, non sussiste alcuna diretta corrispondenza.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

FRATTA PASINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
esistono gli Educandati femminili statali;
i ruoli del personale docente, delle scuole medie e delle superiori annesse agli Educandati, costituiscono un complesso a sé stante staccato dai ruoli di tutto il restante personale docente statale, in virtù delle legge n. 1035 del 10 ottobre del 1957;
l'organico di diritto delle scuole medie e superiori di tutti gli Educandati esistenti in Italia è fermo alla situazione del personale docente previsto dalla già richiamata legge n. 1036 del 1957, ovvero 10 titolari di cattedra di ruolo -:
quale sia la ragione per cui l'organico di diritto degli Educandati è fermo a quello fissato nel 1957;
perché non si provvede a estendere a tale istituzione tutta la normativa vigente per tutte le corrispondenti scuole statali d'Italia, consentendo, così, di rendere le disposizioni, che regolano l'organizzazione amministrativa e la posizione giuridica del personale delle scuole annesse agli Educandati femminili statali, eguali a quelle applicabili in tutte le altre scuole statali del medesimo livello.
(4-28350)


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Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica che è in corso di emanazione un regolamento, in attuazione della Legge n. 59/97, che comporterà una revisione della normativa relativa agli istituti di Educazione.
In tale contesto saranno prese in considerazione anche le scuole conformate degli
Educandati statali alle quali si provvederà ad estendere le disposizioni vigenti per le rimanenti scuole statali.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

GALLETTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
da diversi anni l'Opera pia dei poveri vergognosi ed aziende riunite, con sede a Bologna, ha sottoscritto una convenzione con il ministero della difesa per utilizzare dodici obiettori di coscienza ogni anno in attività di servizio civile a beneficio di persone anziane ospiti delle strutture dell'ente;
le attività nelle quali sono impiegati gli obiettori consistono, in base alla normativa vigente in materia di servizio civile sostitutivo al servizio militare di leva, in compiti sussidiari alle mansioni del personale dipendente, ovvero, nelle case protette per anziani, in servizi di ausilio durante i pasti, gli spostamenti e l'animazione, nella lettura di libri e nell'accompagnamento al di fuori delle strutture, mentre negli appartamenti per anziani autosufficienti consistono in accompagnamento per le visite mediche e per effettuare spese;
il ministero della difesa da più di sette mesi non provvede più in maniera regolare e tempestiva all'avvicendamento dei dodici obiettori che la convenzione garantisce all'ente, con la conseguenza che alla data del 15 gennaio 2000 vi erano solo due obiettori in servizio presso l'Opera pia uno dei quali terminerà il servizio il 9 marzo prossimo mentre l'altro lo terminerà il 14 maggio prossimo;
a causa dell'incomprensibile ed immotivato ritardo nell'assegnazione degli obiettori la qualità della vita degli anziani ospiti delle strutture dell'ente non è migliorata, non essendo possibile assicurare in altro modo i servizi garantiti dall'impiego degli obiettori coscienza -:
se non intendano provvedere con urgenza a reintegrare gli obiettori mancanti per consentire all'Opera pia dei poveri vergognosi ed aziende riunite di svolgere nel migliore dei modi la sua attività di assistenza alle persone anziane.
(4-28132)

Risposta. - Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, le assegnazioni degli obiettori di coscienza al servizio civile vengono effettuate, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, nell'ambito del settore di impiego indicato nella domanda di ammissione al servizio civile, presso la regione di residenza ovvero quella prescelta, tenendo altresì conto delle richieste degli enti convenzionati.
Si precisa inoltre che a decorrere dal 1o gennaio 2000 l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di questa Presidenza del Consiglio ha assunto tutte le competenze relative alla gestione del servizio civile e provvede all'impiego di obiettori presso gli enti interessati, compatibilmente ai criteri ed alle modalità di assegnazione individuati dal citato articolo 9 della Legge n. 230/98.
In particolare, la convenzione stipulata dall'Opera pia dei poveri vergognosi ed aziende riunite, con sede a Bologna, per l'impiego degli obiettori di coscienza, a seguito dell'ampliamento intervenuto nel marzo 2000, prevede 14 posti, 12 dei quali con la fornitura di vitto ed alloggio e 2 senza fornitura di detti servizi.
A fronte di detta disponibilità di posti, risultano in carico a tale struttura 12 obiettori, rispettivamente assegnati uno in data 21 gennaio 2000, tre in data 27 marzo, sette in data 18 maggio e uno con l'ultima precettazione in data 28 settembre 2000.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Micheli.


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GIOVANARDI. - Al Ministro del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che:
nei primi anni novanta fu costituita in Ungheria una joint-venture fra Ganz Mavag, la più antica fabbrica magiara nel settore energia, e l'Ansaldo per la produzione di grandi trasformatori;
successivamente le aziende sono entrate in crisi ed è nato un contenzioso fra la Ganza Mavag e l'Ansaldo stessa;
la banca inglese Morgan Granfel ha erogato un prestito di 220 milioni di marchi tedeschi a un'impresa per la produzione di motori per aereo in Ungheria, realizzata dall'azienda di Stato ungherese Elzett-Certa e la San Marco Progetti spa di Milano;
tale società ha dichiarato fallimento con conseguenti problemi di rimborso del prestito alla banca inglese:
quali iniziative intenda assumere per contribuire a risolvere in via amichevole e in tempi ragionevolmente rapidi tali situazioni.
(4-22907)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, sulla base degli elementi forniti a questo ufficio dalla D.G. per la Promozione Scambi e l'Internazionalizzazione delle imprese, dalla Rappresentanza d'Italia a Budapest e dalla SACE, si precisa quanto segue.
Innanzitutto si premette che la questione è stata sollevata già dal dicembre 1998 dalla nostra Ambasciata italiana in Ungheria, che aveva sottoposto la questione all'attenzione del Presidente dell'Agenzia per le privatizzazioni, istituzionalmente competente, ed è stata successivamente oggetto di colloqui (oltre che dal Presidente Prodi in un incontro avuto a Roma lo scorso anno), sia tra il ministro dell'Economia Chikan ed il Sottosegretario Sen. Cabras, sia tra il presidente del Consiglio D'Alema ed il suo omologo ungherese Orban, nel corso di una visita ufficiale in Ungheria, nel marzo scorso. Nel corso di tali colloqui molta importanza è stata data alla ricerca di una soluzione che riconosca i diritti e le aspettative dell'azienda italiana nei confronti del partner ungherese, anche se per il momento l'atteggiamento ungherese resta di sostanziale chiusura e le posizioni delle due parti ancora lontane.
I finanziamenti della Morgan Granfell erano stati concessi alla società statale Elzett Cetra per il pagamento della ditta esportatrice San Marco Progetti, a fronte di forniture di materiale e servizi per la ricostruzione di un impianto di motori aerei ultraleggeri, serrature e componenti per auto (per un ammontare di DM 50,9 milioni, comprensivi di interessi capitalizzati; importo erogato DM 40,3) e per la costruzione di un impianto per la produzione di contenitori di alluminio (DM 180,8 milioni comprensivi di interessi capitalizzati; importo erogato DM 141,6).
Nel 1991 la SACE accordò alla banca inglese Morgan Grenfel (filiale di Londra) la copertura assicurativa contro i rischi politici per le suddette operazioni triangolari, nel presupposto che il responsabile finale del rimborso dei due prestiti fosse lo Stato ungherese (la San Marco Progetti si era anche assicurata con la SACE per il rischio di revoca della commessa da parte del committente ungherese).
Entrambe le operazioni triangolari non hanno avuto esito positivo, a causa del fallimento e della posta in liquidazione, nel dicembre del 1994, della Elzett Cetra, che non ha rimborsato i crediti concessi alle scadenze pattuite. La SACE ha ritenuto di non accordare l'indennizzo alla banca estera a seguito del rifiuto delle autorità statali ungheresi di riconoscere alcuna responsabilità per le obbligazioni assunte dalla Elzett Cetra.
Nel corso di vari incontri tenutisi tra la SACE e le autorità ungheresi per cercare di ottenere il riconoscimento del debito, sono state sollevate varie eccezioni sotto il profilo degli adempimenti contrattuali della San Marco Progetti, ovvero è risultato che le erogazioni del finanziamento non corrispondevano all'espletamento delle forniture e che una parte delle merci non era di origine italiana, come invece previsto dalle Condizioni di assicurazione.


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Per quanto concerne il rapporto assicurativo SACE/Banca estera, la nostra società di assicurazione precisa che, anche se fosse stato possibile provare l'inadempienza del fornitore italiano, una apposita clausola delle condizioni di polizza (articolo 4.2) esclude che possano essere sollevate nei confronti della banca finanziatrice eccezioni derivanti dal contratto di fornitura.
Il rifiuto della SACE di riconoscere il diritto all'indennizzo ha provocato da parte della banca estera la citazione in giudizio nell'aprile 1996 davanti alla
Commercial Court di Londra; in quella occasione i legali della SACE hanno potuto documentare che una parte considerevole dei finanziamenti (circa 47 milioni di DM) era stata destinata all'acquisto di merci di origine USA. Nonostante ciò la causa si è chiusa con un giudizio negativo per la compagnia di assicurazione, che ha pagato gli indennizzi per le rate di rimborso del finanziamento finora scadute, nonché gli interessi maturati. Attualmente la SACE ha dato mandato ai suoi legali di attivare la procedura per l'autorizzazione all'appello presso giudici di più alto grado rispetto a quelli che hanno emesso la sentenza, in quanto questi ultimi hanno negato il ricorso.
La SACE si trova ancora in conflitto con le autorità ungheresi, che continuano a respingere qualsiasi responsabilità derivante dalla garanzia a suo tempo prestata.
Ultimamente la nostra Ambasciata ha di nuovo attirato l'attenzione del ministro degli Affari esteri ungherese Martonyi sulla vicenda ed ha richiesto un intervento dei ministri Chikan e Stumpf sugli sviluppi della questione. Un ripensamento nell'atteggiamento di chiusura dell'Agenzia sulle privatizzazioni permetterebbe alla Ansaldo di evitare l'assunzione di decisioni drastiche, come l'eventuale ricorso all'arbitrato della Corte di Parigi, per ottenere il rispetto dell'Accordo e la stessa liquidazione della Ganz-Ansaldo.
Il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero: Fabris.

GIOVANARDI. - Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato (cosiddetti supplenti annuali), nominati dal provveditore agli studi di Roma per l'anno scolastico 1999/2000, non hanno ancora percepito le retribuzioni dovute per i mesi di settembre, ottobre e novembre, nonché le retribuzioni e la tredicesima mensilità relativa al mese di dicembre dell'anno 1999; così come non hanno ancora visto nelle proprie tasche gli stipendi che lo Stato deve loro per la retribuzione del mese di gennaio 2000;
parimenti, il personale non docente nominato dal provveditorato di Roma, versa nelle medesime condizioni;
a tutt'oggi, nonostante le numerose diffide inoltrate dal personale alla Direzione provinciale del Tesoro di Roma - Via Napoleone Parponi n. 6 - al fine di sollecitare il pagamento di quanto dovuto, nessuna risposta si è avuta da parte dell'amministrazione competente;
questa maggioranza che sostiene aver finalmente adeguato l'intero sistema scolastico-educativo ai modelli più avanzati d'Europa non perde occasione per vantare presunti quanto inesistenti provvedimenti volti a tutelare le legittime istanze del personale docente e non docente della scuola;
pur sostenendo di aver trovato gli strumenti attraverso i quali incentivare e motivare i docenti, non riesce neppure a garantire il pagamento dello stipendio ai lavoratori della scuola;
da una indicazione del Ministro del tesoro sembrerebbe che gli stipendi al personale docente e non docente della scuola potranno essere corrisposti solo ed esclusivamente a partire dal mese di febbraio/marzo 2000 -:
quali provvedimenti urgenti intendano adottare per provvedere al pagamento degli stipendi arretrati e garantire


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in futuro il puntuale pagamento delle retribuzioni ai dipendenti della scuola e porre fine a tale vergognosa situazione;
se corrisponda al vero che anche in altri provveditorati del Paese si registri una simile ed insostenibile situazione.
(4-28215)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, alla quale si risponde anche a nome del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, si fa presente quanto segue.
Parecchi mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico 1999/2000 sono stati avviati contatti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per individuare le misure più idonee ad assicurare un tempestivo pagamento delle retribuzioni al personale con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Per il raggiungimento dello stesso fine sono stati convocati i rappresentanti del settore competente alla stipula dei contratti di assunzione del personale di alcuni provveditorati.
In data 10 agosto 1999 sono state fornite agli uffici scolastici periferici specifiche direttive al riguardo.
Di rilievo l'invio, da parte del Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità di Latina, ai Provveditorati agli Studi e alle scuole, sedi di servizio del personale assunto nell'a.s. 1998/1999 con contratto annuale o sino al termine delle attività didattiche del mod. C-1 per la riattivazione della partita di spesa fissa in caso di ricorso a nuovo contratto annuale anche per il 1999/2000, previa conferma dei dati indicati o autorizzazione di eventuale loro modifica.
Il contratto di assunzione, unitamente a detto mod. C-1, doveva essere inviato dall'organo deputato alla relativa stipula alla competente Direzione Provinciale del Tesoro per iniziare il pagamento della retribuzione.
Per facilitare il processo di stipula dei contratti di competenza del Provveditore e di presa di servizio del personale destinatario, e stato predisposto, inoltre, nel sistema informativo un modello di proposta di assunzione da produrre da parte dell'ufficio prima della convocazione.
In tale sede, il modello stesso, completato dei dati necessari e firmato dalle parti contraenti, è stato considerato come accettazione del contratto.
Ove la data di presa effettiva di servizio è risultata diversa da quella prevista nella proposta, il Capo d'Istituto era tenuto a dare comunicazione via fax della data di effettiva assunzione al Provveditorato.
In tutti i casi, l'invito è stato quello di predisporre i contratti sulla base della proposta di assunzione, e d'inviarli, una volta stipulati, nel giro di una settimana alla competente Direzione Provinciale del Tesoro per la prima attivazione o la riattivazione dei pagamenti su partite di spesa fissa, allegando, secondo il caso ricorrente il mod. C-1 (riattivazione) o il mod. C-2 (prima attivazione).
In data 29 dicembre 1999 i Provveditorati agli Studi sono stati invitati, a seguito di alcune segnalazioni di ritardato pagamento degli stipendi al personale supplente, a trasmettere, qualora non lo avessero ancora fatto, con la massima tempestività i contratti di assunzione alle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro per gli adempimenti rientranti nella loro sfera di attribuzione.
Ciò premesso il Provveditore agli Studi di Roma ha fatto presente che i contratti a tempo determinato stipulati per l'espletamento delle supplenze annuali nella provincia di Roma sono stati tutti inviati alla Direzione Provinciale del Tesoro di Roma per il successivo pagamento dello stipendio.
Da parte sua il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ha precisato alla data del 30 marzo 2000 risultavano ammesse a pagamento da parte della Direzione Provinciale dei servizi vari di Roma, per il personale in questione n. 7850 partite di spesa fissa, a fronte di n. 6049 partite attivate, per lo stesso titolo, nell'intero anno scolastico 1998/1999.
È stato anche precisato tuttavia che i tempi di trasmissione dei contratti, la rigidità dei tempi tecnici per la segnalazione in Banca Dati, che sovente è effettuata nel mese precedente a quello previsto per il


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pagamento, ed, infine, l'elevato numero dei contratti medesimi, hanno reso difficile garantire l'immediata corresponsione delle competenze agli interessati.
Per ovviare agli inconvenienti descritti, questo Ministero ha da tempo avviato, con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il gestore del sistema informativo (EDS), un'attività di analisi finalizzata alla realizzazione di una procedura che consenta la trasmissione al CED del Ministero del tesoro delle informazioni relative ai contratti a tempo determinato del personale della scuola.
La nuova procedura, diretta a risolvere il problema dei ritardi dell'erogazione degli stipendi, che sarà attuata fin dal corrente anno scolastico, è caratterizzata dalle seguenti fasi principali:
l'istituto scolastico provvede a stampare il contratto individuale utilizzando le funzioni del Sistema Informatico del Ministero della Pubblica Istruzione;
il SIMPI trasmette al Ministero del tesoro i nuovi contratti con periodicità quindicinale;
il Ministero del tesoro effettua i pagamenti entro 10 giorni dalla ricezione dei contratti e restituisce al SIMPI i risultati delle elaborazioni effettuate.

Disposizioni al riguardo sono state fornite con circolare ministeriale n. 188 del 25 luglio 2000.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

GRAMAZIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
assistiamo, in questi giorni, all'inaugurazione a raffica di strutture - previste dalla cosiddetta legge Turco - preposte alla prevenzione e alla prima diagnosi del disagio psicologico dei giovani e della famiglia;
le strutture in questione sono, nella maggior parte dei casi, rimaste inutilizzate da tempo immemore e, guarda caso, in alcuni comuni, come quello di Grottaferrata in provincia di Roma, vengono riesumate proprio in questi giorni in vista del ballottaggio per l'elezione del sindaco previsto per il prossimo 11 maggio;
il risveglio delle politiche sociali nei territori della provincia di Roma, dopo mesi di completa paralisi amministrativa, e in particolare nei comuni di Frascati, Marino, Monteporzio Catone, appare non solo fuori tempo massimo ma, quantomeno, sospetto. Ciò in quanto il presunto risveglio avviene ad opera di politici bocciati sonoramente alle elezioni regionali e comunali che sfruttano le ultime occasioni per continuare a gestire a proprio uso e consumo servizi destinati a tutti i cittadini, ignari dei giochini di potere -:
quali iniziative intenda adottare affinché si ponga fine a questo vergognoso teatrino di «politicanti perdenti allo sbaraglio» i quali, noncuranti del voto popolare, continuano a gestire «pro domo sua» fantomatiche strutture pubbliche, che tali diventano solo in caso di evidente necessità;
se non ritenga, infine, doveroso e corretto nei riguardi dei cittadini-utenti, porre un freno a inaugurazioni di strutture che non potranno - e chi le inaugura ne è a conoscenza - ben funzionare né garantire la tanto pubblicizzata erogazione dei servizi sociali.
(4-29718)

Risposta. - Da informazioni assunte presso l'amministrazione comunale di Monte Porzio Catone, si evince che questo Comune è stato uno dei primi della Regione Lazio a dare avvio ai progetti di cui alla legge n. 285/97. Infatti, già dal giugno 1999, due dei tre progetti previsti dall'Accordo di Programma (prima infanzia 0/5 anni ed educazione al gioco 6/12 anni) hanno preso avvio, e la gara d'appalto per la gestione del terzo progetto (adolescenti 13/18) si è conclusa a novembre 1999 ed è stata quindi affidata nel successivo mese di dicembre.
È comunque comprensibile come ciascuna amministrazione comunale abbia valutato


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di organizzare dei momenti pubblici per divulgare i progetti. Ad esempio il Comune di Monte Porzio ha organizzato un convegno sulla prima infanzia, tema previsto dal progetto, lo scorso 9 dicembre 1999, come, del resto, per il progetto adolescenti, che ha avuto inizio e affidamento, come già riferito, tra novembre e dicembre dello stesso anno.
Le inaugurazioni sono una prassi consolidata nella vita amministrativa, a cui sono invitati a partecipare rappresentanti delle varie istituzioni (Regione, Comune e Provincia) indipendentemente dall'appartenenza politica. Quest'ultima puntualizzazione richiama un «modus operandi» fortemente radicato tra le amministrazioni comunali del distretto RM H1 (Monte Porzio - Grotta Ferrata - Marmo), unite da un protocollo d'intesa sulla gestione integrata dei servizi socio-sanitari-assistenziali: operare, cioè, unitariamente, al di là delle contrapposizioni politiche, e concordi nel processo di percorsi progettuali.
È, infine, opportuno sottolineare come i Comuni del distretto RM H1 non siano in «paralisi amministrativa», se, effettivamente, riescono a gestire (realtà in qualunque momento dimostrabili) Ludoteche comunali, Servizi informagiovani, asili nido frequentati anche da utenti fuori Comune, esperienze di Consigli comunali dei ragazzi e progetti di informatizzazione dalla scuola materna alla media inferiore.
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

LUCCHESE. - Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
è agghiacciante constatare lunghe file agli sportelli postali, di poveri vecchietti, quasi sempre colti da malore per le lunghe ed estenuanti attese;
ad avviso dell'interrogante è inaccettabile la passività di questo Governo, che non riesce neanche a dare una soluzione a queste semplici impostazioni burocratiche, a fare funzionare cioè gli sportelli postali, e gli anziani sono costretti a soffrire a patire le conseguenze delle cattive amministrazioni, della disfunzione di pubblici servizi -:
se non ritengano scandaloso che della povera gente debba fare delle lunghe code agli sportelli postali per riscuotere ogni mese il rateo di pensione;
se non ritengano che, almeno nei giorni di pagamento delle stesse, possano funzionare più sportelli, per potere i pensionati riscuotere la somma relativa;
quali garanzie dà questo Governo che almeno elimini da subito la situazione esposta in premessa.
(4-25322)

Risposta. - Si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. - interessata in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame - ha tenuto a precisare che il problema delle file agli sportelli postali, specialmente in coincidenza con alcune ricorrenti scadenze, forma oggetto di continua ed approfondita ricerca da parte dell'azienda stessa allo scopo di adottare ogni possibile iniziativa che possa contribuire ad alleviarlo.
Ed infatti, tra le soluzioni oggetto di studio, la società ha posto in rilievo il piano denominato «Rete 2000», che prevede per l'appunto una serie di specifici interventi rivolti proprio alle riduzioni dei tempi di attesa.
Gli interventi in questione, ha sottolineato l'azienda, si baseranno su rilevazioni condotte in 178 uffici postali attraverso una qualificata impresa di sondaggi volti a rilevare i principali motivi di disagio e il grado di soddisfazione della clientela verso le soluzioni sperimentate.


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Per quanto concerne il pagamento delle pensioni, Poste Italiane ha riferito che da tempo è stato istituito presso i suoi sportelli il servizio «pensionati e accreditati», che prevede l'accreditamento dei ratei di pensione in c/c postale o libretto di risparmio postale fin dal primo giorno del mese. Ciò consente agli interessati di evitare i rischi connessi al prelievo, al maneggio fisico e alla conservazione sulla persona di rilevanti somme nonché di evitare, ovviamente, le code.
Inoltre, negli uffici postali con maggiore affluenza di clienti, nei giorni di pagamento delle pensioni, alcuni sportelli operano esclusivamente per questo tipo di operazioni. La società ha infine riferito che a beneficio specialmente delle persone anziane, è in funzione un servizio di prenotazione numerata, che consente di trascorrere l'attesa usufruendo dei posti a sedere di cui praticamente tutti gli uffici postali sono stati dotati.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

LUMIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con interrogazione n. 4-22762, l'odierno presentatore illustrava l'assurda vicenda relativa a una gara sportiva svoltasi a Fiuggi il 2 marzo 1999 nel quadro delle competizioni sportive scolastiche e vinta - lealmente e sul campo - dai ragazzi della scuola media «Armaforte» di Altofonte (Palermo);
sciaguratamente i giudici della gara decidevano di annullarne l'esito poiché la squadra vincente non era accompagnata da un docente di ruolo, ma dal «mitico» Nino Bruno, famoso bidello della scuola, scopritore - tra l'altro - del rinomatissimo atleta Salvatore Antibo. Tale sostituzione, tra l'altro, è prevista da un protocollo ministeriale, della cui effettività si chiedeva ragione nell'interrogazione menzionata;
inopinatamente, in data odierna l'interrogante ha ricevuto una lettera dal ministero dei beni e le attività culturali che - interpellato il Coni al riguardo - ha dichiarato la propria incompetenza su quel tipo di manifestazioni;
tale risposta appare paradossale giacché, una funzione di coordinamento intragovernativo dovrebbe essere svolta dagli uffici della Presidenza del Consiglio individuando i ministeri competenti a fornire risposte esaurienti ai quesiti che la popolazione e l'elettorato - attraverso i suoi rappresentanti - pone. Rispondere in modo distaccato e burocratico non fa che aumentare la distanza tra istituzioni e cittadini. E ciò è tanto più grave quando gli interlocutori siano dei giovanissimi, che giustamente nutrono fiducia e aspettative nei confronti delle autorità -:
se non intendano adoperarsi affinché sia fornita con immediatezza la più ampia e plausibile risposta all'atto di sindacato ispettivo menzionato e se non intendano far pervenire alla scuola «Armaforte» le dovute scuse, affinché gli alunni possano ancora pensare di vivere in un paese la cui amministrazione è fatta di persone in carne e ossa, in grado di comprendere sensibilità e aspettative, e non solo di fredde e impersonali procedure.
(4-24297)

Risposta. - Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Questo Ministero, comprende lo stato d'animo degli allievi della scuola media di Altofonte che, pur vincenti nella competizione sportiva svoltasi a Fiuggi il 2 marzo 1999, sono stati squalificati in quanto la loro squadra non era accompagnata da docenti, ma deve comunque far presente che la Commissione Disciplinare dei Giochi sportivi e studenteschi non poteva prendere altra decisione a seguito del ricorso di una scuola della provincia di Bolzano.
Ciò in quanto il regolamento dei giochi studenteschi prevede esplicitamente che gli studenti debbano essere accompagnati da personale direttivo o docente.
Tali figure professionali sono, infatti, le uniche abilitate, sotto il profilo educativo e tecnico-didattico, a tutelare gli interessi degli studenti.


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Non pare pertanto priva di senso la sanzione disposta nei confronti di una scuola che anche in passato, in occasione di gare sportive scolastiche, affidava al signor Antonino Bruno gli alunni.
Appare utile anzi che, ove se ne riscontri la necessità, tutte le componenti scolastiche obbligate ad assolvere al loro compito educativo, utilizzino ogni opportunità per far scaturire messaggi intesi alla costruzione della cultura della correttezza e, quindi, del rispetto delle regole.
Si fa presente infine che, su indicazione del Ministero, la stessa Commissione ha deciso di assegnare comunque agli alunni della scuola media di Altofonte una «Targa Speciale del Ministro» per il miglior risultato tecnico conseguito sul campo.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MANTOVANO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
durante le prove scritte del concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1998, svolte a Roma nei giorni 23, 24, 25 febbraio 2000 i circa 3000 candidati che avevano superato le preselezioni informatiche, unitamente ad altri 1000 ammessi in via cautelare dal giudice amministrativo, sono stati costretti nei giorni precedenti ad aspettare fino a 5 ore in fila per la consegna dei codici, sopportando il peso del materiale da sottoporre al controllo. Durante le prove scritte, in alcune aule l'accesso alle toilette è stato possibile solo a porte aperte, fra le grida del personale di sorveglianza. Il giorno del tema di diritto amministrativo la Commissione ha dettato le tracce con patologico ritardo, ammettendo - per bocca del Presidente - che vi erano stati dei problemi; la traccia del tema di diritto amministrativo è stata peraltro assai semplice, di un livello nettamente diverso rispetto alle due prove precedenti (diritto civile e diritto penale), con ciò facendo sorgere dubbi sulle modalità della sua elaborazione -:
quali provvedimenti intenda adottare per rendere trasparenti le modalità di svolgimento delle prove del concorso per uditore giudiziario, e per assicurare ai candidati un trattamento dignitoso.
(4-29074)

Risposta. - Relativamente all'interrogazione cui si risponde si riferisce quanto segue sulla base delle notizie acquisite presso la competente articolazione ministeriale.
La Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali ha in proposito comunicato che ha posto in essere adeguate misure di carattere organizzativo per assicurare il regolare e sollecito svolgimento delle operazioni di identificazione dei candidati partecipanti al concorso per uditore giudiziario e alla conseguente consegna dei codici.
Infatti, sono stati previsti due giorni, segnatamente il 21 e 22 febbraio 2000, per lo svolgimento di tali operazioni, con scaglionamento dei candidati in ordine alfabetico.
È stata, inoltre utilizzata una sala di ampie dimensioni per accogliere i candidati e regolarne in modo graduale l'afflusso verso la sala dove si svolgevano le predette operazioni.
Deve osservarsi, tuttavia, che la laboriosità delle attività di identificazione dei candidati e soprattutto del controllo, da parte della Commissione esaminatrice dei codici consegnati dagli stessi, comportano tempi di espletamento di non breve durata.
Basta in proposito ricordare che mediamente ogni candidato consegna almeno cinque codici, oltre ad un considerevole numero di atti normativi in copia, che richiedono un controllo capillare da parte dei commissari.
Con riferimento poi alle modalità di utilizzo dei servizi igienici da parte dei candidati, si rappresenta che non risulta, nel modo più assoluto, che in alcune aule i candidati abbiano potuto accedere ai bagni solo «a porte aperte».
Deve al riguardo evidenziarsi che, anche in questo caso, sono stati messi in atto tutti gli opportuni accorgimenti per regolare l'accesso ai servizi igienici, svoltosi, peraltro, con il massimo ordine.


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Infatti i candidati sono stati messi in fila all'interno delle aule in prossimità dei servizi, consentendo l'accesso agli stessi nel numero corrispondente ai servizi disponibili.
Quanto al ritardo nella dettatura della traccia di diritto amministrativo, occorre rilevare che, secondo quanto riferito dal Presidente della Commissione, prima della dettatura del tema una candidata si è avvicinata ad alcuni commissari dichiarando che i temi scelti sarebbero stati già conosciuti da alcuni candidati.
Invitata ad indicare quali fossero le tracce dei temi, la stessa ha indicato «Il fermo amministrativo», «I servizi amministrativi» e «Le irregolarità dell'atto amministrativo», argomenti diversi non solo da quelli selezionati ma anche, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Commissione, da qualsiasi altra traccia proposta o discussa dai componenti.
Subito dopo è stato possibile dare inizio alla dettatura della prova, procedendo alla dettatura della traccia.
Si rappresenta, in ultimo, che con il disegno di legge n. 4563, riguardante l'aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura, è stata proposta la modifica della composizione della Commissione esaminatrice nella fase di espletamento delle prove scritte, prevedendo la presenza di soli sette componenti - di cui tre docenti universitari nelle materie oggetto delle prove - in luogo degli attuali venticinque.
Il numero ristretto dei Commissari, qualora la predetta modifica dovesse essere recepita dal Parlamento, garantirebbe tempi certamente più veloci nella dettatura delle tracce e, quindi, nell'inizio di prove scritte.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.

MARINO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'ordinanza ministeriale n. 15 del 22 gennaio 1999 sui trasferimenti del personale della scuola nelle allegate tabelle D, E, F, G, di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda, d'ufficio per soppressione di cattedra, d'ufficio per soppressione di posto del personale docente della scuola secondaria superiore ed artistica, prevede, fra i titoli generali, l'attribuzione di un punto fino ad un massimo di 5 per ogni partecipazione ai nuovi esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno;
i docenti vengono chiamati dal ministero (presidente e componenti esterni) o designati dai consigli di classe (componenti interni);
non tutti i docenti vengono chiamati o designati e conseguentemente l'attribuzione del suddetto punteggio appare manifestamente discriminatorio -:
se il ministero intenda persistere nel mantenere ancora tra i titoli generali la valutazione di quanto lamentato in premessa, oppure, valutata la grave ingiusta discriminazione determinata dai criteri adottati dalla citata ordinanza ai danni dei docenti senza loro colpa esclusi, procedere alla soppressione dello specifico titolo nella medesima ordinanza contemplato.
(4-27553)

Risposta. - L'attribuzione di un punteggio a quei docenti che, chiamati o designati, effettuano gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio è stata prevista nel Contratto Collettivo Decentrato a livello nazionale sulla mobilità del personale della scuola, siglato in data 7 gennaio 1999.
Tale beneficio, peraltro molto contenuto, è stato concordato, in sede di negoziazione decentrata tra la delegazione di parte pubblica a livello ministeriale ed i rappresentanti della delegazione sindacale, come forma di incentivo in considerazione delle numerose rinunce dei professori alle convocazioni per le attività connesse agli esami di stato.


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Si fa infine presente che una modifica della tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti nel senso sollecitato dall'interrogante non può non tenere conto del fatto che le disposizioni in materia di mobilità volontaria sono il risultato della concertazione tra i soggetti negoziali convenuti nelle trattative.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MASSIDDA e MARRAS. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
è vigente la legge 353 del 1998 che ha soppresso a decorrere dal 1 giugno 1998 l'Esmas (Ente scuole materne della Sardegna) e, con medesima decorrenza, ha sancito la trasformazione delle scuole materne gestite dall'Ente in scuole materne statali; congiuntamente il personale del medesimo ente è stato trasferito nei ranghi dell'amministrazione dello Stato;
l'articolo 3 della normativa citata prevede espressamente che il trasferimento del personale docente e ausiliario, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30 aprile 1998 nelle scuole materne gestite dall'Ente, avvenga, ai fini dell'inquadramento nei corrispettivi ruoli del personale del comparto scuola sulla base dell'anzianità di servizio maturata alla data dell'inquadramento medesimo;
a seguito di alcuni ricorsi amministrativi, presentati da alcuni docenti, già appartenenti all'amministrazione dello Stato, avverso i colleghi ex Esmas, in merito alle graduatorie per l'assegnazione di sede, il ministero della pubblica istruzione ha considerato l'esperienza maturata nelle strutture dell'Ente scuole materne della Sardegna come servizio pre-ruolo, con dimezzamento del punteggio ad esso attribuibile;
in questo modo si è contraddetta la lettera e lo spirito della legge n. 353 del 1998 che considera il servizio maturato nelle sedi ex Esmas al momento dell'inquadramento quale utile per definire l'inquadramento senza limitazioni temporali o giuridiche;
l'articolo 3 della summenzionata legge non lascia adito a dubbio alcuno, stabilendo senza possibilità di controversia che il trasferimento ai fini dell'inquadramento debba avvenire nei corrispondenti ruoli del personale del comparto scuola sulla base dell'anzianità di servizio maturata alla data dell'inquadramento medesimo;
quanto esposto precedentemente evidenzia la volontà del legislatore di disciplinare sotto ogni profilo la sorte del personale docente prestante servizio nell'ente soppresso, contemplando non già il trasferimento nei diversi ruoli, ma nei corrispondenti ruoli della scuola materna statale;
sempre l'articolo 3 prevede espressamente che il trasferimento debba essere attuato sulla base dell'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento, che viene indicata quale criterio guida in forza del quale operare il trasferimento, e non già, come espresso dal ministero in indirizzo, che detto parametro operi limitatamente al trattamento retributivo e previdenziale;
la decisione di attribuire metà punteggio ai docenti dell'ex Esmas rappresenta un grave travisamento dello spirito e della volontà del legislatore -:
quali iniziative intendano adottare affinché venga rispettato l'assunto contenuto nell'articolo 3 della legge n. 353 del 1998, evitando altri casi di travisamento degli intendimenti del legislatore che ha voluto equiparare l'esperienza maturata all'interno delle strutture Esmas alla scuola statale;
se non ritenga opportuno, al fine di evitare interpretazioni controverse, e lesive dei diritti del personale ex Esmas, diramare una circolare esplicativa dei contenuti della legge, nella fattispecie dei contenuti dell'articolo 3.
(4-29349)


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Risposta. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata si fa presente che il Contratto Collettivo Nazionale Decentrato sulla mobilità del personale della scuola non ha previsto specifiche soluzioni in merito al servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna ex ESMAS, Ente soppresso dalla legge 6 ottobre 1998 n. 353.
Pur tuttavia tale servizio viene, per interpretazione, equiparato al servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali, con conseguente attribuzione di un minore punteggio.
Tenuto conto che il contratto di cui sopra è frutto dell'intesa tra le parti che siedono al tavolo delle trattative, non è ovviamente possibile, al momento, procedere a modifiche.
Si osserva, comunque, che l'intera questione sarà portata al tavolo della prossima contrattazione.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MATACENA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la signora Falcone Domenica Giuseppa, dipendente delle «Poste italiane spa» ed applicata presso l'ufficio postale di Petilia Policastro, in data 29 settembre 1999 ha chiesto al direttore della filiale di Crotone di essere posta in aspettativa per motivi di famiglia, causa la grave malattia del marito, Leocani Bonaventura, anch'egli dipendente postale, «portatore di handicap che riduce l'autonomia personale correlata all'età e che rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale (comma 3, articolo 3 legge n. 104 del 1992)», così come risulta dal verbale di visita collegiale n. 973 del 14 aprile 1998 dell'Unità Operativa di Medicina Legale dell'USL n. 9 di Locri (Reggio Calabria), allegato all'istanza;
in data 11 ottobre 1999 il Direttore della filiale di Crotone, Dr. D. Laviola, comunicava che l'aspettativa non poteva essere concessa, «pur considerata la delicata situazione familiare... perché costringerebbe i colleghi dell'ufficio di Petilia Policastro a lavorare con una carenza di circa il 50 per cento con conseguenze incisive, sia sull'efficienza del servizio sia soprattutto sulla loro serenità e salute, valori quest'ultimi meritevoli di tutela»;
in data 25 marzo 2000 il signor Leocani Bonaventura è deceduto nella propria abitazione sita nel comune di Brancaleone (RC), senza che la moglie abbia potuto avere la possibilità di assisterlo come avrebbe voluto e come il grave caso meritava;
desta meraviglia l'atteggiamento del direttore della filiale delle poste di Crotone, che, a fronte della documentata richiesta, prosaicamente chiude la comunicazione di diniego dell'aspettativa alla signora Falcone con la beffarda (è proprio il caso di dirlo!) considerazione secondo cui serenità e salute sono (sarebbero?) «valori meritevoli di tutela» -:
quali siano i veri motivi per cui, nonostante l'eloquente documentazione medica allegata alla richiesta ed al di là delle prosaiche considerazioni, il Dr. Laviola, direttore della filiale delle poste di Crotone, non ha concesso l'aspettativa alla signora Domenica Falcone;
se, nel diniego, non si ravvisi una volontà persecutoria oltremodo inumana;
se non si ritenga opportuno e necessario promuovere, sul caso, anche al fine di evitare per il futuro analoghi spiacevoli episodi, una approfondita indagine;
se nei confronti del direttore della filiale delle poste di Crotone si intenda, o meno, adottare alcun provvedimento, e quale.
(4-29525)

Risposta. - Nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione


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aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.
Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame - ha riferito che effettivamente la Sig.ra Falcone, nel mese di settembre 1999, aveva avanzato una richiesta di aspettativa alla filiale di Crotone a causa delle precarie condizioni di salute del marito in virtù delle quali, dal mese di agosto 1999, la stessa usufruiva dei benefici previsti dalla legge n. 104/92.
La società ha tuttavia voluto evidenziare che la Sig.ra Falcone, nell'anno 1999, alternando in maniera discontinua periodi di ferie ad assenze per malattie, è risultata assente dal servizio per ben 196 giorni su un totale di 260 giornate lavorative nell'anno.
Analogamente, per tutto mese di gennaio 2000 non si è mai presentata al lavoro. Dal 1o al 29 febbraio 2000, in relazione all'aggravamento delle condizioni di salute del consorte, il direttore della filiale, nel dimostrare piena disponibilità, comprensione e solidarietà alla Sig.ra Falcone, le accordò un ulteriore mese di aspettativa. Dopo la scomparsa del marito, avvenuta il 25 marzo u.s., la Sig.ra Falcone si è assentata per un altro periodo, protrattosi fino al successivo 15 maggio.
La società Poste Italiane ha inoltre riferito che, a causa dei complessi problemi organizzativi e gestionali del personale addetto all'ufficio di Petilia Policastro, tra cui spicca la carenza di organico, non ha potuto accogliere la richiesta di trasferimento della sig.ra Falcone dal suddetto ufficio, ritenuto dalla stessa troppo distante dalla propria abitazione, a quello di Africo (RC).
Il giudice del lavoro, innanzi al quale la sig.ra Falcone ha impugnato per due volte il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, ha rigettato entrambe le istanze rispettivamente nel giugno 1999 e nel marzo di quest'anno.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

MATTEOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
da anni la provincia di Livorno rischia di non avere più un liceo classico autonomo;
è assurdo ritenere che una città come Livorno, tra le venti città più grandi d'Italia, pretendesse per legge che una scuola come il liceo classico, così peculiare e con l'utenza da sempre minoritaria, potesse arrivare a 500 iscritti in un contesto di forte diminuzione della popolazione scolastica;
il classico, pur mantenendo la peculiarità di scuola umanistica, è una scuola aggiornata tanto è vero che l'insegnamento dell'inglese e della storia avviene per tutto il quinquennio, oltre all'adesione al P.n.i.;
la popolazione livornese è solidale con il liceo classico -:
se non ritenga che l'eliminazione di un liceo, che tra l'altro ha tradizioni importanti, non determini un appiattimento intellettuale e culturale;
se non intenda intervenire per evitare che il liceo classico di Livorno chiuda i battenti come scuola autonoma.
(4-27867)

Risposta. - In ordine all'interrogazione parlamentare indicata si precisa, preliminarmente, che i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1998, sono definiti dalle conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali preventivamente adottati dalle Regioni e, successivamente, i medesimi sono approvati dalle Regioni stesse.
In quella sede il Consiglio Regionale per la Toscana ha previsto il dimensionamento del Liceo Classico «Niccolini e Guerrazzi» di Livorno con la sua associazione all'Istituto Magistrale di Livorno, in considerazione del fatto che la ridotta dimensione del Liceo in questione, la cui popolazione scolastica era oscillante sulle 200 unità, non


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consentiva di continuare a mantenere, secondo quanto previsto dal D. P. R. n. 233/98, autonoma tale istituzione.
Con la medesima delibera n. 58 dell'8 febbraio 2000 la Regione Toscana ha, tuttavia, impegnato la giunta regionale e la provincia di Livorno, cui spetta la presidenza della succitata conferenza provinciale, a definire, nell'ambito delle competenze di cui al D.Lvo n. 112/98 e alla L.R n. 85/98, nel corso di attuazione della riforma dei cicli e degli ordinamenti scolastici un piano complessivo dell'offerta formativa per l'istruzione media superiore nella città di Livorno che valorizzi le tradizioni e le potenzialità del liceo classico in parola.
Il Provveditore agli Studi di Livorno, su delega del Direttore Regionale della Toscana, ha dato, quindi, attuazione alla decisione consiliare istituendo l'Istituto di istruzione classica e magistrale che comprende sia l'Istituto Magistrale «Palli» che il Liceo Classico «Niccolini e Guerrazzi» i quali continuano, comunque, ad avere un corpo docente separato.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1998, regolamento attuativo del nuovo esame di Stato, recita: «Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato»;
il decreto n. 357 del 1998 che stabilisce i crediti formativi, individua aree che nulla hanno a spartire con il lavoro di arricchimento culturale che si svolge a scuola;
la confusione creata con l'emanazione dei due decreti citati ha generato, nei singoli consigli di classe, indeterminatezza nelle scelte;
in numerose istituzioni scolastiche del Paese sono stati commessi gravi errori nell'assegnazione dei crediti formativi;
ai consigli di classe sono state presentate, da parte degli alunni, documentazioni inerenti le più disparate attività;
le scelte, operate dai singoli consigli di classe, hanno finito col favorire alcuni alunni e penalizzare altri;
il tutto avrà rilevanza sulla valutazione finale dell'esame di ogni singolo alunno -:
se non ritenga indispensabile intervenire in sede normativa al fine di introdurre per il futuro una normativa chiara e più rigida.
(4-24712)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, appare opportuno segnalare preliminarmente che non sembra rilevarsi l'asserito contrasto tra l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 - secondo cui il credito formativo viene inteso come ogni qualificata esperienza dalla quale derivino competenze, debitamente documentate da parte di Enti, Associazioni o Istituzioni, ecc., coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame -, e il decreto 357 del 1998 (rectius decreto ministeriale n. 34 del 10/2/1999).
Infatti il decreto ministeriale n. 34 del 10/2/1999 richiama nelle premesse l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323, e fa riferimento, quindi, alla necessità che i consigli di classe valutino le esperienze extrascolastiche in base, tra l'altro, al criterio della coerenza delle esperienze stesse con gli indirizzi di studio seguiti dagli allievi.
Ciò premesso si fa presente che talune indecisioni nella valutazione di tali esperienze di cui i candidati chiedevano il riconoscimento, avvenuta in prima applicazione delle disposizioni su richiamate, sono state ben presto superate in quanto la materia dei crediti formativi è stata oggetto sia di puntuale e dettagliata informazione alle istituzioni scolastiche attraverso i materiali per l'aggiornamento nei quali sono contenute riflessioni e precisazioni sulla materia stessa sia di apposita normativa emanata.


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Dal quadro normativo emerge che le situazioni che configurano i crediti formativi si riferiscono a tipologie espressamente individuate e definite. Devono trattarsi infatti di:
di esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale;
di esperienze qualificate, vale a dire di significativo rilievo;
di esperienze dalle quali derivino competenze, coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato.

La documentazione relativa alle esperienze valutabili quali crediti formativi deve consistere in ogni caso in una attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni.
Dal contesto normativo sopra richiamato, si evince che le esperienze riconoscibili come crediti formativi devono rispondere a una serie di requisiti oggettivi, sia per quel che concerne i contenuti che per quello che attiene ai profili formali.
La relativa valutazione, a seconda che si riferisca a candidati interni o esterni, compete rispettivamente ai consigli di classe e alle commissioni esaminatrici.
I requisiti di valutabilità sopra accennati, non potevano trovare, ovviamente, una esplicitazione minuziosa e tassativa nel dettato normativo sia per la notevole ampiezza e variabilità della casistica, sia perché i consigli di classe e le commissioni esaminatrici sono gli unici organi in grado di valutare l'effettiva coerenza tra le esperienze acquisite e i corsi di studio cui si riferisce l'esame.
D'altra parte rientra nelle autonome facoltà di consigli di classe e delle commissioni la definizione di criteri e griglie valutative attraverso cui conferire trasparenza e oggettività ai punteggi attribuiti e ai crediti formativi.
Il D.M. 24/2/2000, n. 49, che ha rinnovato l'analogo decreto del precedente anno, ha ribadito le necessità che le esperienze extra scolastiche, debitamente documentate, per essere riconosciute come crediti formativi, risultino coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
il Provveditorato agli studi di Roma ha provveduto, giustamente fin dal mese di settembre del 1999, a nominare il personale docente e non docente nei vari istituti scolastici della provincia per l'anno scolastico 1999/2000;
risulta che, a tutt'oggi, pur essendo trascorso l'intero primo quadrimestre, risulta che gran parte di tale personale non ha ancora percepito alcuna retribuzione;
appare davvero inconcepibile pensare che esistano periodi così lunghi di mancata retribuzione per il personale dello Stato -:
quali urgenti iniziative intendano attuare al fine di garantire la retribuzione dovuta a tutto il personale della scuola.
(4-28380)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata alla quale si risponde anche a nome del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica si fa presente quanto segue.
Parecchi mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico 1999/2000 sono stati avviati contatti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per individuare le misure più idonee ad assicurare un tempestivo pagamento delle retribuzioni al personale con contratto a tempo determinato o indeterminato.
Per il raggiungimento dello stesso fine sono stati convocati i rappresentanti del settore competente alla stipula dei contratti di assunzione del personale di alcuni provveditorati.


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In data 10 agosto 1999 sono state fornite agli uffici scolastici periferici specifiche direttive al riguardo.
Di rilievo l'invio, da parte del Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità di Latina, ai Provveditorati agli Studi e alle scuole sedi di servizio del personale assunto nell'a.s. 1998/1999 con contratto annuale o sino al termine delle attività didattiche del mod. C-1 per la riattivazione della partita di spesa fissa in caso di ricorso a nuovo contratto annuale anche per il 1999/2000, previa conferma dei dati indicati o autorizzazione di eventuale loro modifica.
Il contratto di assunzione, unitamente a detto mod. C-1, doveva essere inviato dall'organo deputato alla relativa stipula alla competente Direzione Provinciale del Tesoro per iniziare il pagamento della retribuzione.
Per facilitare il processo di stipula dei contratti di competenza del Provveditore e di presa di servizio del personale destinatario, è stato predisposto, inoltre, nel sistema informativo un modello di proposta di assunzione da produrre da parte dell'ufficio prima della convocazione.
In tale sede, il modello stesso, completato dei dati necessari e firmato dalle parti contraenti, è stato considerato come accettazione del contratto.
Ove la data di presa effettiva di servizio è risultata diversa da quella prevista nella proposta, il Capo d'istituto era tenuto a dare comunicazione via fax della data di effettiva assunzione al Provveditorato.
In tutti i casi l'invito è stato quello di predisporre i contratti, sulla base della proposta di assunzione, e d'inviarli, una volta stipulati, nel giro di una settimana alla competente Direzione Provinciale del Tesoro per la prima attivazione o la riattivazione dei pagamenti su partite di spesa fissa, allegando, secondo il caso ricorrente il mod. C-1 (riattivazione) o il mod. C-2 (prima attivazione).
In data 29 dicembre 1999 i Provveditorati agli Studi sono stati invitati, a seguito di alcune segnalazioni di ritardato pagamento degli stipendi al personale supplente, a trasmettere, qualora non lo avessero ancora fatto, con la massima tempestività i contratti di assunzione alle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro per gli adempimenti rientranti nella loro sfera di attribuzione.
Ciò premesso il Provveditore agli Studi di Roma ha fatto presente che i contratti a tempo determinato stipulati per l'espletamento delle supplenze annuali nella provincia di Roma sono stati tutti inviati alla Direzione Provinciale del Tesoro di Roma per il successivo pagamento dello stipendio.
Da parte sua il Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ha precisato alla data del 30 marzo 2000 risultavano ammesse a pagamento da parte della Direzione Provinciale dei servizi vari di Roma, per il personale in questione n. 7850 partite di spesa fissa, a fronte di n. 6049 partite attivate, per lo stesso titolo nell'intero anno scolastico 1998/1999.
È stato anche precisato tuttavia che i tempi di trasmissione, dei contratti, la rigidità dei tempi tecnici per la segnalazione in Banca Dati, che sovente è effettuata nel mese precedente a quello previsto per il pagamento, ed infine, l'elevato numero dei contratti medesimi, hanno reso difficile garantire l'immediata corresponsione delle competenze agli interessati.
Per ovviare agli inconvenienti descritti, questo Ministero ha da tempo avviato, con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il gestore del sistema informativo (EDS), un'attività di analisi finalizzata alla realizzazione di una procedura che consenta la trasmissione al CED del Ministero del tesoro delle informazioni relative ai contratti a tempo determinato del personale della scuola.
La nuova procedura, diretta a risolvere il problema dei ritardi dell'erogazione degli stipendi, che sarà attuata fin dal corrente anno scolastico, è caratterizzata dalle seguenti fasi principali:
l'istituto scolastico provvede a stampare il contratto individuale utilizzando le funzioni del Sistema Informatico del Ministero Pubblica Istruzione;
il SIMPI trasmette al Ministero del tesoro i nuovi contratti con periodicità quindicinale;


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il Ministero del tesoro effettua i pagamenti entro 10 giorni dalla ricezione dei contratti e restituisce al SIMPI i risultati delle elaborazioni effettuate.

Disposizioni al riguardo sono state fornite con circolare ministeriale n. 188 del 25 luglio 2000.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nella nuova tabella per la dichiarazione dei servizi e dei titoli utili per la formazione della graduatoria d'istituto dei docenti, viene riconosciuto un punto ai docenti che abbiano partecipato agli esami di Stato nell'anno scolastico 1998/1999;
la formazione delle commissioni esaminatrici per il nuovo esame di Stato ha comportato la non partecipazione di numerosi docenti in ruolo da anni, pur avendo gli stessi dichiarata la dovuta disponibilità;
appare inconcepibile che un docente possa vedersi superato da un altro, all'interno dello stesso istituto, solo perché quest'ultimo è stato nominato commissario d'esame nell'anno scolastico precedente, pur essendoci stata la dichiarazione di disponibilità da parte del primo;
l'aggiunta di un punto può creare, nell'ambito della graduatoria d'istituto, non pochi disagi tra docenti, facendo persino correre il rischio della soprannumerarietà -:
se non ritenga necessario ed urgente sopprimere la lettera I dalla tabella per la dichiarazione dei servizi e dei titoli utili per la formazione della graduatoria d'istituto dei docenti per il prossimo anno scolastico.
(4-29234)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che l'attribuzione di un punteggio - utile sia ai fini delle operazioni di mobilità a domanda che ai fini della mobilità d'ufficio per soprannumerarietà - al personale direttivo docente che partecipa in qualità di presidente o componente di commissione agli esami di stato, è stato recentemente introdotto in via contrattuale quale misura per incentivare il suddetto personale alla partecipazione agli esami di stato.
Ciò al fine di assicurare alle commissioni in parola personale qualificato e di evitare, nel contempo, di ricorrere a personale estraneo che molto spesso non si è dimostrato all'altezza del compito determinando così una scarsa qualità degli esami di stato.
Tale misura sembra aver effettivamente contribuito alla diminuzione delle rinunce alla partecipazione a detti esami; infatti nell'anno scolastico 1998/1999 le rinunce sono state del 10,57%, che si è ulteriormente ridotta al 7,62% nell'anno scolastico 1999/2000 nettamente inferiore in percentuale rispetto a quelle degli anni scolastici precedenti che si attestavano, come nell'anno scolastico 1997/1998, intorno al 37%.
Ad avviso dell'Amministrazione, l'attribuzione di un punteggio per l'effettiva partecipazione ad una attività impegnativa ed onerosa quale quella degli esami di stato, non sembra possa in alcun modo discriminare il restante personale che a tali esami per qualsiasi causa non ha partecipato.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nel piano regionale di dimensionamento della rete scolastica, deliberato dalla giunta regionale del Lazio in data 30 novembre 1999, è prevista la fusione delle due scuole medie, «C. Pavese» e «M. Serao», appartenenti al distretto n. 20 di Roma;
le due scuole, seppur contigue, risultano differenziate, poiché la scuola media «Serao» è stata riconosciuta a rischio, con conseguenti interventi didattici calibrati, finanziamenti ad hoc, blocco delle graduatorie


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del personale per l'attuazione di un recupero della dispersione scolastica;
non v'è alcun dubbio che l'accorpamento tra le due citate istituzioni scolastiche pregiudicherà la programmazione collegiale unitaria e la collaborazione fra le varie componenti scolastiche;
sarà impraticabile l'integrazione delle graduatorie del personale delle due scuole e nell'organizzazione interna dell'attività didattica, sarà impossibile utilizzare insegnanti della stessa Istituzione in tutti i suoi plessi -:
se non ritenga opportuno intervenire per creare un dimensionamento verticale;
se non ritenga comunque indispensabile fornire adeguate istruzioni per l'elaborazione dell'organico per l'anno 2000/2001, per l'identificazione di eventuali docenti soprannumerari, per i rapporti docenti/alunni nella scuola «a rischio» e per quanto dovesse rendersi indispensabile al fine di garantire soprattutto l'aspetto didattico, funzionale ed organizzativo nelle due diverse scuole.
(4-29509)

Risposta. - La scuola media «Serao» è stata riconosciuta come scuola situata nelle zone a rischio a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, posteriormente quindi all'approvazione (19 luglio 1999) del Piano di dimensionamento da parte della Conferenza Provinciale: detto piano è stato poi approvato dalla Regione Lazio con delibera n. 5654 del 30 novembre 1999 e successivamente non vi sono state apportate modifiche se non per gli errori materiali.
Le scuole situate nelle zone a «zone rischio» presentano un progetto di durata pluriennale finalizzato a sostenere ed ampliare la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico e in detti progetti, devono essere indicate le unità di personale docente ed ATA chiamate a svolgere le attività previste.
L'individuazione del personale coinvolto nel progetto consentirà quindi la prosecuzione dello stesso progetto, anche in considerazione di quanto previsto dal comma 11, dell'articolo 4, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31/8/99 e precisamente che «in caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato sul progetto e per la durata del progetto medesimo» e dell'articolo 4, lettera
c) del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, siglato in data 11/7/2000 che consente mediante l'istituto dell'utilizzazione la permanenza dei docenti utilizzati su progetti di aree a rischio.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nella scuola media Pietro Maria Rocca di Alcamo (Trapani), individuata in area a rischio, è stato approvato un progetto ex articolo 4 del C.C.N.I.;
a tale progetto è stata ammessa la partecipazione di soli 30 docenti;
la citata limitazione contrasta con quanto previsto dal nuovo C.C.N.I. che prevede, invece, che i progetti tesi al contenimento della dispersione scolastica prevedano il coinvolgimento dell'intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio;
la limitazione dei docenti, ridotti a soli 25, nell'attuazione del progetto, appare quindi una palese discriminazione che inficia l'attuazione del progetto in questione e che creerà privilegi per i soli docenti ammessi a partecipare allo stesso -:
se non ritenga necessario ed urgente intervenire per garantire la partecipazione al progetto contro la dispersione scolastica a tutti i docenti che ne facciano regolare richiesta e che abbiano i requisiti previsti per la partecipazione.
(4-29510)

Risposta. - Questa Amministrazione, come previsto dall'articolo 2 dell'allegato 1


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al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 31/8/1999, ha comunicato ai Provveditori agli Studi delle Province comprese in zone a rischio, le risorse a ciascuno assegnate ed il numero delle scuole indicativamente da scegliere, tenendo conto del numero totale degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, del tasso di dispersione scolastica e del disagio sociale.
Sulla base di tali indicatori alla provincia di Trapani è stata assegnata, per l'a.s. 1999/2000, la somma di L. 1.890.000.000 da destinare a 9 scuole.
Tali risorse finanziarie, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali della scuola, sono state distribuite tra tutte le scuole individuate, anziché concentrate su pochi progetti e pertanto le medesime sono risultate complessivamente 19 ed è stato necessariamente ridotto il numero degli insegnanti di ogni singola scuola da coinvolgere nella realizzazione dei progetti in parola.
Per quanto riguarda in particolare la scuola media «Pietro Maria Rocca» di Alcamo, alla stessa sono stati assegnati, per il progetto «Incontro», complessivamente 30 insegnanti, 2 unità di personale ATA oltre al Preside ed al Responsabile Amministrativo.
Pur condividendo quanto auspicato dall'interrogante Onorevole, la limitatezza delle risorse finanziarie non ha consentito la partecipazione alle attività progettuali di tutti i docenti che ne hanno fatto richiesta.
Laddove dovessero essere incrementate le disponibilità finanziarie, potrebbe essere anche aumentato il numero dei docenti interessati.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi tempi si fanno insistenti le voci in base alle quali la giunta provinciale di Bolzano starebbe predisponendo gli atti per il passaggio dei docenti dallo Stato alla Provincia;
se il progetto della provincia di Bolzano venisse realizzato si creerebbero di fatto docenti di serie A e di serie B e, ad avviso dell'interrogante, verrebbe persino violata la nostra carta costituzionale;
la concessione della provincializzazione della scuola ed il contratto provinciale per Bolzano avevano già comportato un grave colpo alla Costituzione italiana -:
se non ritenga necessario ed urgente effettuare un opportuno intervento al fine di sventare il grave colpo di mano, con grave pregiudizio per l'intera categoria degli insegnanti, predisposto dalla giunta provinciale di Bolzano.
(4-29556)

Risposta. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata si comunica che questa Amministrazione non è a conoscenza di atti con i quali la Giunta provinciale di Bolzano intenderebbe disporre il passaggio dei docenti dallo Stato alla Provincia.
In base alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, le attribuzioni dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - sono delegate alla provincia autonoma di Bolzano che esercita tali funzioni a far data dal 1o gennaio 1996.
Per il passaggio ipotizzato dall'Interrogante si renderebbe necessaria una modifica dell'articolo 19, comma 9 dello Statuto di autonomia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, che prevede espressamente la dipendenza dallo Stato del personale di cui trattasi.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
da un'indagine dell'Istat «sei italiani su dieci giudicano positivo il cambiamento della scuola attuato dal ministro Berlinguer»;


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l'indagine Istat è avvenuta per incarico del ministero della pubblica istruzione;
l'indagine sarebbe stata svolta tra un campionario di docenti di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado;
non è dato conoscere quali siano stati i criteri di scelta delle scuole, per l'attività campionaria, da parte dei singoli provveditorati agli studi;
non è nemmeno noto quale sia stato il criterio di scelta dei docenti all'interno delle singole scuole prescelte in ogni provincia;
appare assurdo all'interrogante come una tematica così complessa e delicata, quale quella della riforma scolastica, possa essere monitorata con tecniche da supermercato -:
quanti dei docenti coinvolti nell'indagine conoscano effettivamente le nuove leggi di riforma scolastica e ne abbiano valutato la portata;
quali siano i criteri attuati per le scelte delle scuole e dei docenti da parte dei singoli provveditori agli studi;
se non ritenga che l'indagine attuata in tal modo abbia comportato dei dati non coerenti con la realtà, e comunque, di parte.
(4-29563)

Risposta. - I dati statistici cui fa riferimento l'interrogante sono stati rilevati nell'ambito dell'indagine multiscopo sulle famiglie «Aspetti della vita quotidiana» del novembre 1999 attraverso l'inserimento di alcuni quesiti volti a soddisfare specifiche esigenze conoscitive espresse da questo Ministero e non si è in alcun modo trattato di una indagine ad hoc concernente esclusivamente le valutazioni dei cittadini sulle politiche scolastiche.
L'indagine è stata condotta su un campione di 24.000 famiglie italiane selezionate casualmente dalle liste anagrafiche della popolazione residente in base ad un disegno campionario complesso a due stadi, secondo le migliori teorie e tecniche di campionamento applicabili a questo tipo di rilevazioni. I comuni estratti sono stati circa 829 al cui interno sono state selezionate le famiglie anagrafiche.
Il campione risultava costituito da individui di età compresa tra i 15 e i 64 anni e precisamente: 2.886 studenti, 4.536 genitori con figli iscritti alla scuola secondaria superiore, 992 insegnanti e 30.455 cittadini non aventi rapporti diretti con la scuola superiore. Nella scelta del campione non vi è stato, pertanto, alcun coinvolgimento di scuole o di uffici centrali e periferici di questa Amministrazione né sono stati estratti nominativi da liste formate da insegnanti.
Il questionario comprendeva alcune domande relative alla valutazione complessiva del sistema scolastico italiano rispetto agli anni precedenti e con riferimento ad altri contesti europei. Un secondo insieme di domande era diretto ad esplorare il grado di conoscenza dei recenti provvedimenti di riforma. Le rimanenti domande, volte a raccogliere i giudizi su tali provvedimenti, sono state sottoposte esclusivamente a coloro che avevano dichiarato di averne conoscenza. Esse riguardavano l'elevamento dell'obbligo scolastico, il nuovo esame di maturità, la diffusione dell'informatica nelle scuole, l'autonomia scolastica e i debiti e crediti formativi.
I risultati hanno mostrato circa il 20 per cento di indecisi, in particolare per quanto riguarda debito e credito formativo e autonomia scolastica; i giudizi positivi hanno superato il 60 per cento delle risposte, ad eccezione del debito formativo per il quale sono stati il 55,8 per cento.
Se rapportate alla totalità dei rispondenti e quindi anche a coloro che avevano dichiarato di non aver conoscenza delle specifiche iniziative di riforma, tali percentuali risultano pari al 38,9% per il debito formativo, al 38,2% per il credito formativo, al 73,5% per il nuovo esame di maturità, al 78,9 per l'elevamento dell'obbligo scolastico, al 71,3% per la diffusione dell'informatica nella scuola e al 52,1% per l'autonomia scolastica.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.


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NAPOLI. - Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
è stata emanata la tabella dei compensi delle attività riguardanti la sessione riservata di esami indetta con l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999;
i compensi sono davvero ridicoli se paragonati alle tante ore di lavoro prodotte dai componenti per lo svolgimento delle attività dei corsi -:
se non ritengano necessario ed urgente maggiorare i compensi previsti al fine di non offendere la professionalità e la dignità di tutto il personale della scuola.
(4-29599)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, alla quale si risponde anche a nome del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica si fa presente che le misure dei compensi previsti per gli incarichi di docenze presso i corsi propedeutici al conseguimento dell'abilitazione nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica (da lire 80.000 a lire 100.000 orarie) così come quelle degli emolumenti forfettari spettanti ai coordinatori dei corsi (da lire 900.000 a lire 1.200.000) sono da ritenere adeguate atteso che per la loro determinazione sono stati presi a riferimento gli importi ed i limiti degli analoghi compensi dovuti ai soggetti incaricati di svolgere corsi similari presso le pubbliche amministrazioni.
Quanto ai compensi per i componenti delle commissioni di esame si fa presente che essi sono stati uniformati a quelli stabiliti dal D.P.C.M. 23/3/1995 per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici mentre il compenso previsto per il personale amministrativo tecnico ed ausiliario, che collabora allo svolgimento dei corsi (lire 25.000 orarie), appare sicuramente congruo specie se comparato alla tariffa oraria per lavoro straordinario spettante ai dipendenti pubblici di corrispondente livello.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge n. 297 del 1994 definisce minuziosamente l'ordine delle operazioni relative alla valutazione finale in ogni tipo di scuola e stabilisce che gli scrutini devono essere effettuati «al termine delle lezioni»;
in molte scuole del Paese i dirigenti scolastici hanno indebitamente anticipato le date di effettuazione degli scrutini finali;
il citato comportamento è stato irritualmente effettuato per impedire l'astensione dagli scrutini proclamata formalmente dalla Gilda dal 12 al 16 giugno 2000;
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 110/99, i Presidi, sentito il Collegio dei docenti, hanno determinato, ad inizio del corrente anno scolastico, la calendarizzazione delle attività scolastiche tra cui quelle relative agli scrutini intermedi e finali;
ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della citata ordinanza ministeriale le lezioni sono terminate il 10 giugno 2000 -:
se non intenda intervenire annullando i consigli di classe svolti prima del termine delle lezioni dichiarando l'illegittimità delle decisioni, sia perché sono stati violati i diritti degli alunni sia per comportamento antisindacale perseguibile dalla legge n. 300 del 1970, ex articolo 28.
(4-30260)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che nello scorso mese di maggio, il sindacato Gilda Nazionale degli insegnanti ha segnalato che in qualche provincia, alcuni capi d'istituto avevano programmato l'inizio delle operazioni di scrutinio finale nella settimana precedente la fine delle lezioni (10


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giugno 2000) anziché al termine delle stesse come prevede il decreto-legge 16 aprile 1994 n. 297.
Su richiesta di questo Ministero il succitato Sindacato ha successivamente provveduto ad indicare le istituzioni scolastiche interessate.
Le medesime istituzioni per il tramite degli uffici scolastici provinciali sono state opportunamente invitate a far svolgere le operazioni nei tempi previsti.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
i cittadini di Volpiano (Torino) si sono resi promotori di una sottoscrizione per ribadire il diritto, per i propri figli, allo studio della lingua inglese;
i bambini che nella scuola elementare della città hanno studiato la lingua inglese si sono visti obbligati, nel passaggio alla scuola media, alla scelta del corso di lingua francese;
il tutto pur privando i bambini della giusta continuità prevista dalla normativa vigente in materia;
l'introduzione della seconda lingua straniera nelle scuole di ogni ordine e grado, nonostante la volontà dell'intero parlamento italiano, rimane ancorato a livelli sperimentali o comunque parziali;
i vincoli ai quali sono sottoposti i bambini della città di Volpiano pregiudicano gravemente l'offerta formativa che dovrebbe invece essere garantita -:
se non ritenga necessario ed urgente effettuare un adeguato intervento presso il provveditore agli studi, affinché, senza voler pregiudicare gli organici previsti per il prossimo anno scolastico, possa almeno garantire l'insegnamento della seconda lingua straniera presso la scuola media di Volpiano.
(4-30455)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica che la questione posta è stata risolta positivamente in quanto tutti gli alunni delle prime classi della scuola media di Volpiano (Torino) per il prossimo anno scolastico potranno usufruire dell'insegnamento della lingua inglese.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

PAROLO e BIANCHI CLERICI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
le Comunità Montana Alto Lario Gravedona (Como), Valtellina Morbegno (Sondrio) e Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera (Lecco), hanno segnalato al Ministro della pubblica istruzione, con nota scritta del 31 maggio 2000, che il dirigente dell'ufficio scolastico di Sondrio pone molte difficoltà ai Presidi degli istituti superiori della provincia per l'assegnazione degli organici;
in particolare dalla suddetta nota si evince che il dirigente dell'ufficio scolastico di Sondrio avrebbe dichiarato «i ragazzi del lago vadano a studiare altrove», oppure «Sondrio non vuole gli studenti lariani» -:
se ritenga di dover intervenire per garantire il diritto allo studio e pari opportunità ai ragazzi-studenti dell'Alto Lario (Lecco);
se non ritenga di dover rivedere i parametri per la formazione degli organici, prevedendo specifiche norme che soddisfino le necessità dei territori disagiati e di montagna.
(4-30333)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica che la questione posta dall'interrogante è stata risolta positivamente.
Il Provveditore agli Studi di Sondrio infatti ha riferito che con un adattamento dell'organico funzionale dell'istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato «Romegialli» di Morbegno, per il prossimo


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anno scolastico 2000/2001, gli studenti provenienti dall'Alto Lario potranno frequentare l'istituto in parola come già è avvenuto negli anni passati.
Il suddetto Provveditore ha anche precisato di non aver mai invitato i Presidi degli Istituto superiori della provincia a rifiutare le iscrizioni ma soltanto a trasferire ad istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti come previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 24.7.1998, n. 331 anche allo scopo di evitare la chiusura definitiva di un analogo indirizzo di studi presso l'Istituto Professionale per l'industria e l'Artigianato dipendente dall'I.P.S.A.R. «Caruga» di Chiavenna con la conseguente perdita anche di risorse mobiliari e immobiliari.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

PISAPIA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la professoressa Rosaria Mortari, docente di ruolo nella provincia di Sondrio per l'insegnamento di «pratica professionale», materia soppressa a decorrere dall'anno scolastico 1992-1993, è stata utilizzata successivamente presso l'istituto tecnico di Morbegno quale docente di «steno-dattilografia» e di «trattamento testi», materia che ha sostituito la «steno-dattilografia»;
l'utilizzazione della professoressa Mortari a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997 e fino all'anno scolastico 1998-1999 è avvenuta su cattedra la cui titolare, a domanda, era utilizzata in una diversa classe di concorso;
l'insegnante titolare della cattedra, avendone i requisiti, non ha revocato per l'anno scolastico 1999-2000 la domanda di utilizzazione in una diversa classe di concorso, ma soltanto quella relativa alla classe di concorso A050;
con lettere in data 18 maggio e 1 settembre 1999 il dirigente scolastico dell'istituto tecnico di Morbegno ha chiesto al provveditore agli studi di poter continuare a utilizzare la professoressa Mortari per la realizzazione di un progetto nell'ambito del programma di sviluppo delle tecnologie didattiche finanziato dal ministero, nel quale era da tempo impegnata, sottolineando il grave danno derivante al progetto stesso dall'assegnazione della professoressa Mortari ad altro istituto;
in particolare il dirigente scolastico nella lettera del 1 settembre 1999 ha proposto al provveditore agli studi, essendovene la possibilità, di mantenere l'utilizzazione della professoressa Mortari sulla cattedra di «trattamento testi» con contemporanea utilizzazione della titolare sulla classe di concorso A050, esistendo nello stesso istituto una cattedra scoperta di tale classe di concorso;
ciò nonostante la professoressa Mortari è stata nominata, per l'anno scolastico 1999-2000, insegnante di «lingua e letteratura tedesca» presso l'istituto tecnico di Chiavenna senza alcun risparmio di spesa, recando grave danno agli studenti e alla stabilità di carriera della medesima;
la professoressa Mortari è fornita di diploma di laurea in lingua e letteratura tedesca, ma manca di esperienza didattica nella materia, non ha frequentato né è iscritta ad alcun corso di riconversione e non ha presentato domanda per essere utilizzata in tale insegnamento;
l'articolo 15, commi 5 e 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 1998-2001, prevede l'assegnazione d'ufficio solo per il docente che abbia frequentato o sia iscritto all'apposito corso di riconversione -:
quali siano le valutazioni in merito ai fatti riferiti in premessa;
se ritenga il provvedimento di cui sopra conforme a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, all'interesse collettivo e al principio del buon andamento della pubblica amministrazione e quali provvedimenti intenda assumere per assicurare un'utilizzazione delle


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risorse professionali più razionale e maggiormente rispondente alle esigenze degli studenti.
(4-27541)

Risposta. - Ai sensi dell'articolo 1 del Contratto Collettivo Decentrato Nazionale del 29/5/1998, concernente le utilizzazione e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., possono chiedere l'utilizzazione i docenti in soprannumero od appartenenti a classi di concorso in esubero al fine di realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in sovrannumero, anche in relazione alla necessità di conseguire i risultati finanziari indicati nell'articolo 40 della Legge n. 449 del 1999.
Nella provincia di Sondrio, per l'anno scolastico 1999/2000, la classe di concorso 75/A «Dattilografia e Stenografia», non risultava tra quelle con esubero di personale: pertanto la Prof.ssa Francesca Volpicella, titolare di cattedra presso l'I.T.C. di Morbegno anche se non aveva revocato la domanda di utilizzazione per una diversa classe di concorso, non aveva diritto alla utilizzazione medesima.
Conseguentemente la Prof.ssa Rosaria Mortari non poteva in alcun modo aspirare ad essere utilizzata sulla cattedra della Prof.ssa Volpicella.
Quanto alla sua utilizzazione sulla cattedra di lingua e letteratura tedesca, essa è stata disposta in attuazione dell'articolo 3, comma 4, del Contratto Collettivo Decentrato Provinciale sottoscritto a Sondrio il 19/7/1999 che testualmente recita. «Il personale in soprannumero viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto, sulla base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza, ovvero per il quale è inserito nell'anagrafe professionale provinciale».
D'altro canto risulta che la docente in parola - che per più anni accademici aveva usufruito di permessi straordinari per il diritto allo studio per il conseguimento della Laurea in Lingua e Letteratura straniera - ha già insegnato in passato in alcuni anni scolastici Lingua e Letteratura tedesca.
Quanto sopra peraltro non è in contrasto con l'articolo 15, commi 5 e 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio 1998/2001 il quale, nel disciplinare la mobilità professionale a domanda, prevede il diritto del docente a poter frequentare i corsi di riconversione, con il conseguente obbligo di accettare la mobilità sulla cattedra per la quale ha frequentato il corso.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

RALLO e PORCU. - Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
il professor John Eltringham Cleal nato a Tynemouth (GB) il 1 marzo 1939 residente in Marsala, ha prestato servizio presso diverse scuole statali, e più specificatamente:
istituto tecnico turismo - Roma - sezione staccata di Amalfi dal 1969 fino al 1973; dal 3 dicembre 1973 al 31 settembre 1974 Istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato di Sala Consilina; dal 10 gennaio 1977 al 9 settembre 1983 Istituto tecnico turismo Amalfi; dal 5 novembre 1993 al 9 giugno 1994 magistrale «R. Salvo» di Trapani dal 2 febbraio 1996 istituto magistrale «Pescasino» Marsala da ultimo presso l'Istituto «M. Torre» di Trapani;
il professore Cleal, maturata l'età della pensione, non riesce ad avere notizie certe sulla sua posizione previdenziale tanto che al suddetto non viene corrisposta alcuna pensione e pare rischi di non ricevere in futuro -:
quali provvedimenti urgenti si intendano attivare per garantire (nei tempi più stretti possibili) al professor Cleal la fruizione dei diritti maturati.
(4-26964)

Risposta. - In merito a quanto rappresentato nell'interrogazione parlamentare citata alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle informazioni acquisite anche presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, il professor Cleal


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ha prestato servizio in qualità di supplente temporaneo presso l'Istituto Magistrale di Marsala per effetto dell'incarico conferitogli dal 23/10/98 al 30/6/99 e dal 3/11/99 al 30/6/2000.
Per quanto riguarda, poi, la posizione contributiva ai fini pensionistici del docente in parola, il Provveditore agli Studi di Trapani ha fatto presente di aver preso contatti con predetto istituto magistrale per invitare il docente a presentarsi presso l'Ufficio pensioni del Provveditorato, al fine di definire la propria posizione, ma ancora il medesimo non si è presentato.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ORESTE ROSSI e BALOCCHI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
su organi di stampa nazionali sono apparse dichiarazioni pesanti nei confronti di dirigenti della Rai;
Alberto Ronchey ha espresso dure critiche sul tipo di servizio offerto dalla televisione di Stato, pubblicate in prima pagina sul Corriere della Sera del 5 luglio 1999;
trecentonovanta programmisti-registi Rai hanno contestato al Direttore Generale Pierluigi Celli di aver costituito una società per azioni, esterna alla Rai, denominata «Serra Creativa Spa», che ha lo scopo di creare prodotti innovativi, ricordando che sono già in trecentonovanta ad avere il compito di ideare e realizzare gli stessi prodotti;
è stato rinnovato il contratto plurimiliardario al signor Michele Guadì e alla sua società «Europa Europa» per i prossimi quattro anni, per realizzare i programmi sulle lotterie;
è stata pubblicata un'ulteriore dichiarazione di Alberto Ronchey sul Corriere della Sera del 7 luglio 1999 dal titolo «Richiedo: che uso fa Viale Mazzini del canone ?»;
pare sia intenzione del direttore generale Pierluigi Celli di costituire una seconda società esterna per la produzione cinematografica -:
se voglia intervenire nell'ambito dei suoi poteri di controllo sull'andamento della gestione della concessionaria al fine di verificare:
la reale necessità, per un'azienda che conta circa 13.000 dipendenti, di cui molti percepiscono stipendi superiori ai 20 milioni mensili, di costituire società esterne per effettuare attività che dovrebbero essere svolte all'interno della stessa;
l'uso che viene fatto del canone recentemente aumentato di importo, pagato dai cittadini;
l'utilità di un appalto plurimiliardario e pluriennale, anch'esso assegnato ad una società esterna, per realizzare programmi sulle lotterie, facilmente realizzabili dal numeroso e qualificato personale interno.
(4-24866)

Risposta. - Si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale ed i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti.
Tali problemi rientrano, infatti, nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975 n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dall'apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che il suo modello organizzativo divisionale, nel garantire una trasparente gestione delle risorse, assicura l'espletamento del servizio pubblico da parte delle varie strutture aziendali, in funzione


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del ruolo, della responsabilità nonché dei contenuti specifici assegnati.
In tale contesto il canone, fonte di ricavo generale della società a fronte del servizio pubblico, viene assegnato dal vertice aziendale, sotto forma di budget di attività, spese e investimento, sulla base delle priorità strategiche e operative definite e dei vincoli imposti dal legislatore.
Nell'ambito di questo quadro generale, la RAI ha voluto evidenziare che la societarizzazione e l'apertura dell'azionariato a partner industriali esterni finalizzata all'apporto di capitali per sviluppare nuove attività, risultano indispensabili per un suo rafforzamento strategico, salvaguardandone però l'unitarietà attraverso il mantenimento della maggioranza azionaria delle nuove società.
Per quanto concerne le attività connesse alla produzione radiotelevisiva, la concessionaria ha infine riferito che, con la costituzione della «Serra Creativa s.p.a.», ha dato il via ad una nuova strategia operativa avente lo scopo di creare un luogo strutturato dove assistere i nuovi attori, creatori e imprenditori di contenuti televisivi e multimediali, mettendo a loro disposizione un sistema completo di competenze e di sviluppo progettuale.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

ROTUNDO, STANISCI, ABATERUSSO, MALAGNINO e ROSSIELLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il provveditore agli studi di Lecce con nota 1663/C4-1664/B6 del 19 febbraio 1998 ha richiesto al ministero della pubblica istruzione di pronunziarsi in merito alla richiesta della docente Scategni Valentina, tesa ad ottenere il riconoscimento dei corsi di «educatore professionale» nel settore integrazione scolastica per gli alunni portatori di handicap istituiti e finanziati dalla regione Puglia e svolti nel corso degli anni scolastici 1993/94 e 1994/95 rispettivamente presso la scuola infermieri dell'Asl di Galatina (Lecce) e presso l'università degli studi di Lecce con l'impegno didattico e organizzativo del dipartimento di scienze pedagogiche e didattiche e sulla base di un percorso disciplinare non dissimile da quello previsto per i corsi biennali istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975;
detto riconoscimento veniva richiesto dal provveditore almeno ai fini della «precedenza negli incarichi su posti di sostegno ad alunni portatori di handicap quando sia esaurita la provvista di docenti specializzati e debba comunque procedersi, a qualsiasi livello di competenza, all'assunzione di aspiranti non specializzati compresi nelle graduatorie per insegnanti cosiddetti comuni»;
gli interroganti hanno presentato al Ministro della pubblica istruzione una interrogazione per conoscere quali iniziative il Ministro intendesse adottare al fine di pervenire al riconoscimento di tale titolo di specializzazione richiamato dalla nota del provveditore agli studi di Lecce del 19 febbraio 1998;
l'onorevole Ministro in data 18 marzo 1999 si esprimeva in merito all'interrogazione dichiarando di aver sottoposto la problematica in questione, per un parere tecnico-scientifico all'Osservatorio nazionale per l'integrazione scolastica per gli alunni in situazioni di handicap, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 460 del 24 novembre 1998 recante una nuova disciplina dei corsi biennali di specializzazione;
il comitato tecnico dell'osservatorio nella seduta del 18 maggio 1999 ha riconfermato gli stessi titoli per i posti di sostegno già previsti dall'ordinanza ministeriale precedente, senza alcun riferimento alla valutazione dei titoli prodotti dalla scrivente Scategni;
esclusa la possibilità di una equiparazione del titolo di specializzazione posseduto dalla Scategni ai titoli legalmente riconosciuti ai fini del sostegno, è da valutare la possibilità che detto titolo, del


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resto perfettamente corrispondente, sotto il profilo didattico e professionale, a quello rilasciato dai corsi biennali di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, potesse essere riconosciuto, in sede di ordinanza ministeriale, valido ai fini della precedenza per incarichi su posti di sostegno, una volta esaurita la graduatoria degli specializzati -:
quale sia la valutazione del Governo in merito alla questione sopra menzionata e se il Ministro non ritenga di dover verificare la possibilità che il titolo in questione possa essere considerato valido ai fini della precedenza per incarichi su posti di sostegno, una volta esaurita la graduatoria degli specializzati.
(4-28964)

Risposta. - Come già riferito all'interrogante in risposta a precedenti interrogazioni di analogo contenuto il titolo di educatore professionale non rientra - secondo la recente e specifica pronuncia dell'Osservatorio permanente per l'handicap - tra i titoli di specializzazione per le attività di sostegno per gli allievi in situazione di handicap previsto dall'articolo 325 del decreto-legislativo 297 del 16/4/1994.
Si ritiene, inoltre, di non poter condividere la richiesta rivolta dall'interrogante per una ridotta attribuzione di validità del predetto titolo, in via subordinata ai titoli propri di specializzazioni, in quanto, ad avviso del Ministero - a prescindere da ogni problema di legittimità - introdurre in materia di accesso agli impieghi pubblici un criterio discrezionale ed aleatorio di validità subordinata per titoli diversi da quelli previsti, ma aventi con questi un certo qual grado di affinità, si risolverebbe in un pregiudizio per quei principi di trasparenza, semplicità e snellezza cui deve informarsi l'attività amministrativa.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

SCALTRITTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della giustizia, dell'ambiente, dei lavori pubblici e per gli affari regionali. - Per sapere - premesso che:
in data 27 marzo 2000 è stato approvato dalla regione Marche, con delibera di giunta n. 664, il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di lombricompostaggio in località Ciafone San Basso nel comune di Offida, in provincia di Ascoli Piceno;
per la realizzazione del progetto affidato alla ditta Eco Italia Sas, si è reso necessario variare lo strumento urbanistico trasformando l'area ove è ubicato l'intervento progettato da «Zona Agricola» a «Zona per insediamenti produttivi per industrie insalubri di prima classe»;
l'assessore all'agricoltura della regione Marche, visto che la zona dove dovrà sorgere l'impianto è particolarmente pregiata, poiché comprende numerosi vigneti con produzioni d.o.c., aveva, osservato, in considerazione della risoluzione n. 8-00608 della Conferenza Stato-Regioni, dove le regioni si erano impegnate a definire con urgenza le aree di preminente interesse agricolo in cui non possono essere realizzati siti di conferimento di rifiuti, che l'autorizzazione all'impianto mancava della necessaria valutazione di impatto ambientale;
è, inoltre, da ricordare che la società Eco Italia ha acquistato i terreni dove è sorto l'impianto in data 28 febbraio 2000, con scrittura privata, subito dopo, quindi, la presentazione del progetto al comune di Offida, senza interpellare i proprietari dei terreni confinanti, in palese violazione delle norme di legge in materia e del diritto di prelazione ad essi spettante nella loro qualità di proprietari confinanti, sottolineando, inoltre, che ben due aste pubbliche, una nell'agosto 1999 e l'altra nell'ottobre seguente, sono andate deserte;
è, altresì, da ricordare che la regione, durante l'iter della vicenda, ha deliberato in materia nelle more dell'omissiva assenza del comune di Offida nelle fasi più delicate del procedimento, cioè fino alla conferenza dei servizi del 27 gennaio 2000, conferenza


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dei servizi che avrebbe dovuto bocciare il progetto proprio perché avrebbe dovuto acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità dello stesso con le esigenze ambientali e territoriali e, quindi, acquisire anche il parere dell'assessore della regione Marche che, come sopra detto, aveva rilevato la mancanza della valutazione di impatto ambientale;
è, altresì, da rilevare che alla conferenza dei servizi, secondo la normativa nazionale, devono partecipare tutti i rappresentanti degli enti locali interessati, mentre alla conferenza dei servizi del 27 gennaio 2000 ha partecipato soltanto la provincia di Ascoli Piceno, non il comune di Offida che era diretto interessato e neanche altri soggetti la cui presenza risulta indispensabile per la regolarità della conferenza stessa;
questa vicenda desta notevoli dubbi: numerose sembrano essere, infatti, le irregolarità commesse durante l'iter di approvazione tutto a svantaggio dell'economia locale e dei cittadini della zona;
è di ieri la notizia che la giunta regionale ha sospeso la deliberazione con la quale aveva approvato il progetto per l'insediamento dell'impianto proprio in riferimento alla mancanza di una valutazione di impatto ambientale;
restano, tuttavia, i danni risultanti dall'iniziativa avvenuta da parte della giunta regionale, che non devono ricadere sull'imprenditore che ha investito nell'attività nè, tantomeno, sulla collettività -:
quali urgenti iniziative intenda adottare per ricostruire il fatto accaduto;
se non sia necessario accertare se, nel fatto accaduto, non siano riscontrabili violazioni di legge ed illegittimità che hanno portato a due decisioni contrastanti tra loro, nonostante ci fosse già nella prima deliberazione della giunta regionale la richiesta di valutazione dell'impatto ambientale non ritenuta, in un primo momento, necessaria dalla Giunta regionale;
se non sia necessario verificare come mai non siano stati sentiti i proprietari confinanti durante la vendita del terreno in cui poi è stato ubicato l'impianto come previsto dalle norme vigenti in materia;
quali iniziative intenda adottare per valutare il comportamento dei responsabili politici ed amministrativi nell'intera vicenda;
quali iniziative intenda adottare perché i danni economici derivanti dalla prima delibera della giunta, che ha determinato il successivo acquisto del terreno e l'inizio dei lavori, non ricadano sulla società attuale proprietaria del terreno e tantomeno sulla collettività.
(4-29732)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica che la Giunta della Regione Marche, in data 1o agosto, ha provveduto a revocare la deliberazione n. 664 del 27 marzo 2000, concernente l'approvazione del progetto per la realizzazione dell'impianto di lombricompostaggio, dopo averne disposto - in data 9 maggio - la sospensione.
Si fa presente che nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, è emersa da parte dei Presidenti delle Regioni, la necessità di adottare un documento volto ad assicurare criteri uniformi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti che consentano di salvaguardare le zone agricole e le produzioni di pregio; si precisa, inoltre, che la salvaguardia delle aree di pregio agricolo ricomprende ogni altro divieto di insediamento produttivo, per cui è prevista l'adozione dei necessari accorgimenti per la captazione delle eventuali emissioni liquide, solide e gassose.
La progettazione dell'impianto in trattazione, oltre ad essere carente della valutazione di impatto ambientale, ricadeva per l'appunto nella zona tipica di produzione vinicola d.o.c. e d.o.c.g. del Rosso Piceno Superiore.
Il Ministro per gli affari regionali: Agazio Loiero.


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SELVA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
secondo i dati diffusi dal rapporto su «La salute in Italia nel XXI secolo» reso noto a Firenze, il «Bel Paese» invecchia in modo vertiginoso, è sempre meno disposto a fare figli e coltiva mali antichi come la «diseguaglianza territoriale e sociale» anche per un aspetto essenziale come quello dell'accesso ai servizi per la salute;
con queste prospettive non si potrà fare a meno di considerare il trend di costante diminuzione di nascite, che ci pone al più basso scalino nella media non solo europea ma mondiale, tenendo conto anche del costante aumento dell'aspettativa di vita; nel 2050, se i dati rimarranno inalterati, il nostro paese avrà più del 30 per cento di popolazione tra i 65 e gli 85 anni (la media attuale è del 20 per cento circa), con un incremento, quindi, del 10 per cento; l'indice di invecchiamento in Italia è addirittura dell'11,67 per cento e ci pone dietro alla sola Svezia con un 16,62 per cento di popolazione con più di 65 anni; i dati dell'Oms relativi al 1998 indicano un'attesa di vita in Italia ormai attestatosi a 75 anni per gli uomini e a 81 anni per le donne, rispetto ad una media europea di 74 anni per i maschi e di 80 per le donne; sul versante delle nascite i grafici del rapporto denunciano che il nostro paese piomba agli ultimi posti nelle medie europee e mondiali. «Il tasso di natalità in Italia - conferma lo studio - è attualmente il più basso tra i paesi europei e il più basso nel mondo; il tasso di fertilità in Italia è diminuito drasticamente a partire dagli anni 1960, raggiungendo il valore stabile di circa 1,2 bambini per ogni donna in età fertile, cioè molto al di sotto di quello che gli analisti chiamano il "livello di sostituzione» della popolazione»;
d'altro canto il rapporto evidenzia poi il «gravoso tributo ad incidenti stradali e infortuni sul lavoro» [ogni anno in Italia muoiono in media 8.500 persone a seguito di incidenti stradali, un numero simile (quasi 8 mila) per incidenti domestici, si è addirittura sopra la media europea per quanto riguarda, invece, la mortalità dovuta ad incidenti sul lavoro] -:
quali interventi si intendano adottare per incentivare le famiglie italiane a fare più figli e quali concrete iniziative siano allo studio per il sostegno anche economico delle persone anziane;
quale sia il quadro reale degli incidenti sul lavoro in Italia, quali le cause e come si intenda intervenire per ridurre queste morti bianche.
(4-25574)

Risposta. - Per quanto attiene agli incidenti domestici, indicati dall'interrogante come una delle differenti cause della progressiva riduzione demografica in atto nel nostro Paese, il Governo si è fatto promotore di un provvedimento, oggi legge n. 493 del 1999, recante «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici». Tale legge è volta a favorire la prevenzione e la tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di civile abitazione, offrendo riferimenti importanti a tutte quelle persone, in prevalenza donne, che si trovano a dover conciliare l'attività lavorativa fuori casa con il lavoro svolto in ambito domestico e familiare. Punto qualificante della legge in questione, oltre all'obiettivo di riconoscere e tutelare il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico, è l'aver attribuito la stessa importanza alla garanzia della copertura assicurativa e alle misure di prevenzione contro il rischio infortuni. Infatti, la legge è stata formulata allo scopo di realizzare entrambi gli obiettivi, nella consapevolezza di come lo sforzo per la prevenzione possa contribuire a ridurre nel tempo i fattori di rischio.
Nel quadro degli incidenti sul lavoro in Italia, appare doveroso ricordare che già con interventi normativi precedenti, ma più specificatamente con il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive integrazioni e modificazioni, sono state dettate disposizioni in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luogo di lavoro, sono state identificate misure generali di tutela per la sicurezza del lavoro e


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per la protezione della salute dei lavoratori (valutazione dei rischi, riduzione degli stessi per quanto possibile, programmazione della prevenzione, elaborazione di procedure di sicurezza, ecc.) nonché le figure che intervengono affinché le misure stesse siano adottate, suggerite ed osservate (datore di lavoro, responsabile del servizio prevenzione e protezione, medico competente, ecc.). In sostanza, la disciplina vigente fa obbligo ai datori di lavoro di compiere una complessa attività intesa alla prevenzione dei fattori di rischio di sinistri e malattie professionali, sia di carattere organizzativo, sia di carattere materiale e sostanziale. Infatti, i datori di lavoro, attraverso le suddette strutture specializzate, anche esterne all'impresa, ovvero, in casi particolari, avvalendosi delle proprie personali competenze, devono provvedere all'adempimento di fondamentali obblighi in materia di valutazione del rischio, individuazione delle misure di prevenzione, redazione del piano di sicurezza, designazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione. L'attuazione di tali norme preventive non può, tuttavia, prescindere da una adeguata informazione dei lavoratori circa le modalità di prevenzione degli eventi infortunistici o comunque pregiudizievoli per la loro salute. Infatti, la cultura della sicurezza costituisce una forma mentis da acquisire per raggiungere una corretta interazione del sistema uomo-macchina-ambiente: pertanto, ai fini preventivi, oltre alle leggi e ai regolamenti in materia, appare indispensabile una evoluzione interiore in tutti i soggetti coinvolti e, principalmente, dei lavoratori. A tal fine contribuisce il processo formativo previsto dal citato D. lgs. 626/94.
L'azione del Governo è stata notevolmente attiva anche per quanto concerne gli interventi di politica familiare. A partire dalla legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e dalla legge n. 476 del 1998 in materia di adozioni internazionali, sino al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2000 recante il Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e alla più recente legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi parentali, il Governo si è posto nella posizione di fornire strumenti concreti nei confronti dei cittadini che affrontano quotidianamente i problemi connessi alle responsabilità educative e di cura dei figli.
In particolare, la citata legge n. 53 del 2000 ha consentito di introdurre nel quadro legislativo nazionale una normativa in grado di promuovere la realizzazione personale e professionale dell'individuo, attraverso una diversa gestione dei tempi di vita e di lavoro. A tal fine la legge, riconoscendo il diritto ai congedi indifferentemente per il lavoratore e la lavoratrice, consente di favorire sia una migliore divisione dei compiti all'interno del nucleo familiare, sia nuove possibilità di crescita professionale mediante lo strumento, del tutto innovativo, del congedo di formazione. Dall'esercizio di tali diritti ne scaturisce la possibilità, per entrambi i genitori, di ricorrere all'astensione facoltativa sia in quanto connessa al fisiologico impegno richiesto dall'attività di cura del bambino e alla malattia dello stesso, sia al verificarsi di eventi particolarmente gravi che colpiscono il nucleo familiare e richiedono quindi la presenza costante di un genitore. Ulteriori stanziamenti finalizzati a garantire l'esercizio dei diritti di congedo delle lavoratrici o dei lavoratori genitori di soggetti disabili, sono stati previsti dal disegno di legge finanziaria 2001, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri ed ora A.C. 7328. In particolare, si riconosce il diritto del richiedente a percepire l'ultima retribuzione durante il periodo di congedo, coperto, quest'ultimo, da contribuzione figurativa, e si stabilisce che la retribuzione, così come la contribuzione figurativa, spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Nel quadro degli interventi realizzati dal Governo al fine di valorizzare l'importanza della famiglia nella società, rientra certamente anche la corresponsione degli assegni alle famiglie con almeno tre figli minori a carico e gli assegni di maternità, così come previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 a cui è stata data e continua ad esser data ampia attuazione. In particolare, la finanziaria 2001 ha innalzato il tetto


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per la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare in misura integrale, ha esteso la corresponsione di tale assegno anche ai figli dei coniugi e nei casi di affidamento preadottivo ed ha reso possibile realizzare maggiori sinergie con l'INPS allo scopo di agevolare e rendere più veloce l'erogazione degli assegni.
Le stesse proposte di legge, ancora all'esame del Parlamento, in materia di realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, in ordine all'acquisto o alla locazione dell'abitazione da parte delle giovani coppie e in materia di asili nido, integrano un disegno articolato di sostegni e di opportunità per le famiglie. In particolare, il disegno di legge sugli asili nido si propone, da un lato, di sviluppare politiche organiche capaci di dare risposta ai diritti dei bambini a partire dai primi anni di età e alle esigenze delle loro famiglie, in una logica che consenta ai genitori di scegliere tra più opzioni possibili rispetto alla cura e all'educazione dei figli, dall'altro, di attuare una politica dei servizi per i bambini più piccoli che consenta di superare le vistose carenze presenti nel nostro Paese in questo settore, sia sul piano qualitativo che quantitativo. Si desidera in tal modo giungere all'adozione di una nuova legge nazionale che definisca con maggiore chiarezza gli obiettivi e le caratteristiche di tali servizi, le modalità del loro sviluppo, adeguandole alle mutate esigenze sociali, nonché le responsabilità e i compiti dei diversi livelli istituzionali di governo e della società nel suo insieme. Tanto più che tale orientamento trova conforto nelle linee già espresse da diversi paesi dell'Unione Europea.
Per ciò che concerne, poi, il sostegno economico alle persone anziane, è opportuno ricordare che, come recita il DPEF «i trattamenti sociali sono aumentati di lire 120.000 mensili nel biennio 1999-2000 per i soggetti con età inferiore a 75 anni e di lire 360.000, nel medesimo periodo, per i soggetti con 75 anni ed oltre».
Infine, nel citato schema di legge finanziaria, è prevista l'intensificazione della maggiorazione sociale per gli ultra sessantacinquenni e l'intensificazione della stessa misura per gli ultra settantacinquenni.
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

SINISCALCHI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
sono sempre più frequenti gli episodi in cui adolescenti e giovani muoiono a causa di incidenti stradali verificatisi durante la guida di moto e motorini;
nonostante sia stato imposto l'uso del casco e siano stati inaspriti i provvedimenti che impongono regole stradali più rigide, i fatti dimostrano che tali misure non risultano sufficienti ad impedire i disastrosi sinistri che si verificano quasi quotidianamente-:
se il Ministro intenda intervenire promuovendo nelle scuole iniziative educative e di prevenzione affinchè i ragazzi, in qualità di cittadini, siano adeguatamente informati e sensibilizzati ad usare in modo più corretto e responsabile i mezzi di trasporto a due ruote per salvaguardare la loro e l'altrui vita ed evitare danni spesso irreparabili.
(4-26493)

Risposta. - Questo Ministero già da tempo è impegnato per promuovere interventi atti a favorire la progettazione e la realizzazione di iniziative di educazione stradale le quali vengono svolte nella ordinaria attività didattica, in coerenza ai bisogni peculiari degli allievi e nel contesto sociale di riferimento delle singole istituzioni scolastiche.
Già con D.I. del 5/8/94, in applicazione delle disposizioni relative all'educazione stradale nelle scuole contenute nell'articolo 230 del T.U. recante il nuovo codice della strada (decreto-legge 30/4/1992 n. 285), si è provveduto alla predisposizione dei programmi di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici, che hanno quali elementi caratterizzanti la trasversalità e la continuità in relazione ai vari ambiti disciplinari e ai corsi di istruzione.


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L'educazione stradale, infatti, non è una disciplina autonoma ma è una componente integrativa dei programmi e delle discipline esistenti che gli insegnanti devono trattare anche con l'ausilio di specifiche collaborazioni esterne.
L'aggiornamento del personale docente e l'efficace collaborazione creatasi fra scuole ed istituzioni interessate hanno consentito di rendere questo progetto sempre più incisivo.
Sono ora allo studio di questo Ministero proposte di percorsi educativi flessibili, trasferibili ed adattabili alle diverse realtà territoriali che, in linea con il processo di riforma del sistema scolastico in corso e con quanto previsto dall'articolo 10 comma 4 della legge 19 ottobre 1998 n. 366, che ha sostituito parzialmente il succitato articolo 230 del codice della strada, siano finalizzati ad abilitare le nuove generazioni all'acquisizione di atteggiamenti e comportamenti responsabili.
Compete comunque alle singole istituzioni scolastiche dotate di autonomia didattica ed organizzativa individuare e programmare i percorsi ritenuti più idonei per educare i giovani al senso di responsabilità ed al rispetto delle norme di sicurezza stradale.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

SOSPIRI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
in data 11 giugno 1991, Cosimo di Castri, maresciallo maggiore dei Carabinieri in quiescenza, residente a Vasto, ha inoltrato al ministero della difesa domanda per ottenere la differenza del beneficio di equo indennizzo dalla sesta categoria alla quinta categoria;
esaminato il decreto n. 467/CC posizione n. 24946/C datato 23 marzo 1994 del ministero della difesa, notificato il 30 luglio 1994, si evidenzia che la liquidazione del beneficio è stata fatta in base allo stipendio iniziale annuo lordo corrispondente al sesto livello e non a quello del settimo livello retributivo;
contro il predetto decreto, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar competente per territorio, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato;
il di Castri in data 31 marzo 1994 ha ritenuto opportuno presentare ricorso al Presidente della Repubblica, lamentando l'errata liquidazione;
detto ricorso, dalla Segreteria Generale della Repubblica con foglio UG/373869/R.S. datato 17 gennaio 1996 è stato trasmesso al ministero della difesa e da quest'ultimo con foglio 1/4547/15.5.1992/94 datato 23 gennaio 1996 trasmesso dalla Direzione Generale del Contenzioso Roma, chiedendo successivamente il parere al Consiglio di Stato;
il Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione Terza del 17 dicembre 1996 n. 497/96 esaminato il ricorso inoltrato avverso il decreto dirigenziale n. 467/CC del 23 marzo 1994 lo ha ritenuto inammissibile in quanto proposto contro un provvedimento non definitivo, impugnabile con ricorso gerarchico al ministero della difesa, in quanto sottoscritto da un direttore generale;
si esprimeva, pertanto il parere che il ricorso straordinario doveva essere dichiarato inammissibile, assegnando al ricorrente per errore scusabile il termine di trenta giorni per l'eventuale proposizione di un ricorso gerarchico;
in considerazione del contenuto di detta comunicazione, il di Castri in data 15 settembre 1997, ha presentato nuovamente ricorso gerarchico al Ministro della difesa;
in data 17 giugno 1998 gli è stato notificato il decreto n. 6 posizione n. 24946/C - 41/R datato 6 marzo 1998 del Ministro della difesa il quale ha decretato che il ricorso gerarchico inoltrato dal ricorrente è respinto per motivi indicati in premessa con avvertenza in calce del medesimo che l'interessato potrà esperire in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tar o al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla notifica dello stesso;


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i motivi indicati nel decreto non sono stati convincenti, in quanto il ricorrente è stato collocato in congedo il 28 novembre 1986 senza tener conto che sotto la stessa data e per cinque anni è transitato nel ruolo dell'ausiliaria e che nell'arco di detto periodo, i benefici retributivi per il personale dell'ausiliaria beneficia dell'80 per cento rispetto al trattamento di servizio di pari grado con anzianità corrispondente;
il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, prevede l'attribuzione del nuovo e più favorevole inquadramento nei livelli retributivi per tutti i sottufficiali dell'Arma con decorrenza di quinquennio antecedente alla sentenza n. 277/1991 della Corte costituzionale, periodo in cui il ricorrente era in servizio attivo;
il ricorso del di Castri è sostanziato dal fatto che sul decreto di pensione n. 1968 del comando regione carabinieri Abruzzo e Molise - ufficio amministrativo del 27 luglio 1995, registrato presso la Corte dei conti delegazione regionale il 2 novembre 1995, gli è stato attribuito lo stipendio in base al livello VII classe VIII scatto 6;
sul quadro «A» del foglio matricolare si evidenzia che dal 1 gennaio 1985, il ricorrente è in godimento del VII livello retributivo, come sugli statini paga ricevuti a suo tempo dal Comando Legione - Servizio Amministrativo gli veniva corrisposto lo stipendio in base al VII livello -:
in considerazione di quanto sopra rappresentato, per quali motivi la liquidazione del beneficio dell'equo indennizzo, sia avvenuta nella misura relativa al VI livello retributivo e non in base al VII livello già in godimento;
quali interventi ritenga dover svolgere affinché il ricorso presentato venga nuovamente esaminato, tenendo presente che il ricorrente, ha prestato servizio attivo nell'Arma dei Carabinieri per oltre 44 anni e che le infermità per le quali ha chiesto il beneficio dell'equo indennizzo, sono state contratte in servizio e per causa di esso.
(4-20059)

Risposta. - L'Amministrazione della Difesa, con decreto n. 467/cc in data 23/03/94 dell'ex Direzione Generale per i Sottufficiali ed i Militari di Truppa dell'Esercito, ha liquidato, al Mar. Magg. CC Di Castri, un equo indennizzo di 5a categoria, misura massima, prendendo in considerazione il 6o livello retributivo.
Avverso tale determinazione, il Sottufficiale, in data 15/09/1997 ha prodotto, ricorso gerarchico eccependo, ai sensi del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216, l'illegittimità del calcolo della liquidazione effettuata sulla base del 6o livello retributivo e non su quella del 7o livello.
Detto ricorso è stato respinto con decreto n. 6 in data 6 marzo 1998 del Ministro della Difesa pro-tempore in quanto alla data del congedo, il 28 novembre 1986, il Sottufficiale aveva maturato il 6o livello retributivo e nella considerazione che il transito nella posizione di congedo dell'ausiliaria dà diritto all'80% del trattamento economico del pari grado in servizio, tenendo conto del livello acquisito al momento del congedo.
Al riguardo si osserva che le norme di legge invocate dal Di Castri autorizzano la spesa per la definizione degli effetti economici della sentenza della Corte Costituzionale n. 277/91, concernente l'equiparazione del trattamento economico dei Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza agli ispettori della Polizia di Stato. Esse prevedono effetti retroattivi ai soli fini stipendiali e non espressamente per altri benefici quali l'equo indennizzo.
Tale orientamento trova piena conferma nella deliberazione n. 150/93 della Corte dei conti - Sezione di controllo - la quale non ha ammesso a registrazione due decreti concessivi della retroattività anche per il beneficio dell'equo indennizzo, predisposti da questo Dicastero.
Occorre considerare, inoltre, che la citata legge n. 216/92 ha decorrenza giuridica ed economica dal 1o gennaio 1992 ed è quindi applicabile alle domande di equo indennizzo presentate dal personale successivamente a tale data e che a tale data era in servizio. Il Di Castri, invece, è stato collocato in congedo


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il 28 novembre 1986 ed ha presentato la domanda dell'equo indennizzo in data 11 giugno 1991.
Peraltro, dalla disamina del foglio matricolare e caratteristico dell'interessato non è dato evincere quanto affermato dall'interrogante circa il godimento del VII livello retributivo alla data del 1o gennaio 1985.
Per completezza di informazione è opportuno sottolineare che contestualmente al decreto decisorio del Ministro della Difesa pro-tempore, al ricorrente è stata data comunicazione della facoltà di esperire ricorso giurisdizionale al Tar competente per territorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di notifica (17/6/98) del predetto decreto ministeriale.
In tale quadro, non si rilevano profili di illegittimità nell'operato dell'Amministrazione della Difesa che, nella serie procedimentale degli atti che hanno portato al rigetto della istanza prodotta dal Sottufficiale, si è scrupolosamente attenuta alle leggi in vigore, ai principi ricavabili della sentenza del giudice costituzionale ed alle deliberazioni dell'organo di controllo.
Non sembrano sussistere, pertanto, i presupposti di fatto e di diritto per poter esaminare nuovamente il ricorso gerarchico.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

SOSPIRI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il Ministro della pubblica istruzione, con o.m. 153 del giugno 1999, ha istituito i corsi abilitanti;
i primi corsi sono già stati terminati ed altri sono in via di attivazione;
ciò nonostante non sarebbero ancora stati erogati i fondi necessari ad effettuare i pagamenti connessi con l'espletamento dei corsi in oggetto -:
quali ragioni abbiano determinato tale ritardo;
quali iniziative intenda conseguentemente assumere con immediatezza.
(4-29998)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in merito ai compensi da corrispondere al personale docente impegnato nello svolgimento delle sessioni riservate di esame e si comunica quanto segue.
Con decreto n. 47928 del 30/6/2000 il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio, ha comunicato, sul capitolo in argomento, l'assegnazione in termini di cassa di L. 36.630.000.000.
Immediatamente (6/7/2000) questa Amministrazione ha provveduto ad emettere titoli di spesa a favore di tutti i Provveditorati agli Studi in proporzione alle richieste di fabbisogni fino ad allora avanzate, utilizzando l'intero stanziamento disponibile.
Inoltre, per corrispondere alle maggiori esigenze segnalate, d'intesa con il citato Dicastero del Tesoro, si stanno predisponendo adeguate iniziative finalizzate all'incremento dello stanziamento di bilancio, risultato deficitario.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

STORACE. - Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nel quartiere romano di Acilia per 70 bambini della media «G. Tuccimei» andare a scuola è diventato un vero e proprio calvario;
l'elevato numero di iscrizioni per l'anno scolastico in corso ha costretto l'Istituto ad approntare delle aule di emergenza in un seminterrato privo delle essenziali strutture di supporto, rendendo inaccettabile la permanenza dei giovani utenti nei suddetti locali;
in data 12 gennaio il consiglio di istituto deliberava il trasferimento delle sezioni A e D presso i locali della succursale «San Giorgio» sito in via G. B. Conti,


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anch'esso fatiscente, privo dei riscaldamenti ed esposto a numerose infiltrazioni d'acqua;
in data 7 gennaio 2000, i genitori dei bambini dei corsi interessati presentavano un esposto ai carabinieri, ai vigili del fuoco e alla competente Asl denunciando il grave stato di abbandono in cui tutt'oggi versano i locali della succursale «San Giorgio»;
tale esposto veniva reiterato il 15 gennaio del 2000 a seguito di una assemblea convocata dai medesimi genitori, alla quale erano presenti il preside della «G. Tuccimei», signor Leonardo Zaninotto, ed un ispettore del provveditorato agli studi dottor Teolato;
in quell'occasione veniva richiesto al provveditorato agli studi di Roma il trasferimento delle classi in esubero presso i locali delle scuole «Cincinnato e Leonori», che avevano manifestato il loro consenso ad ospitare i bambini, fermo restando che le spese di trasporto e la gestione didattica ed amministrativa delle classi fossero a carico della «G. Tuccimei» -:
quali gravi motivi ostacolino il trasferimento delle sezioni interessate presso i locali delle scuole «Cincinnato e Leonori» da parte del provveditorato agli studi di Roma vista la grave situazione di disagio in cui versano i bambini della scuola Tuccimei che attualmente frequentano la succursale della scuola San Giorgio;
se non ritengano i ministri in indirizzo di avviare delle procedure d'inchiesta per verificare i motivi dell'atteggiamento omissivo da parte dei competenti organi, chiamati a verificare le reali condizioni di stabilità e di igiene dei locali della succursale San Giorgio attraverso ben due esposti e che nulla hanno fatto in tal senso;
se non ritengano di dover intervenire immediatamente al fine di evitare che la salute e l'incolumità di ben 70 bambini venga messa a repentaglio da un intollerabile quanto colpevole atteggiamento di disinteresse delle istituzioni locali.
(4-28429)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si comunica quanto segue.
Il Provveditore agli Studi di Roma, a seguito dell'esposto presentato dal Comitato dei Genitori degli alunni della scuola media statale «Tuccimei» di Acilia in data 7/1/2000, sullo stato di fatiscenza in cui versano i locali della succursale della predetta scuola media, siti in Via G.B. Conti, nella località San Giorgio, ha chiesto notizie all'Amministrazione Comunale di Roma competente in materia di manutenzione degli edifici della scuola dell'obbligo ai sensi della legge n. 23/96.
Nella medesima nota è stato anche dato incarico ad un Ispettore Tecnico di accertare i motivi delle proteste dei genitori ed a seguito di una assemblea, che si è tenuta il giorno 25/1/2000, è stata proposta la costituzione di una commissione formata dalla preside e dai genitori al fine di attivarsi e sollecitare l'accertamento delle condizioni dei locali della succursale in parola.
Successivamente la XIII Circoscrizione ha comunicato che, a seguito di un sopralluogo effettuato congiuntamente alla presenza dei Presidi delle scuole «Tuccimei» e «Cincinnato» - dimensionate in una unica istituzione scolastica a decorrere dall'1/9/2000 - era emersa la possibilità di riunire gli alunni soltanto su due sedi e pertanto il Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale il 19/4/2000 ha espresso il proprio nulla osta alla restituzione al proprietario dei locali della succursale della scuola media di cui si tratta.
Si ritiene quindi che la questione posta sia stata risolta positivamente.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

VELTRI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
i Nuovi Cantieri Apuania, di proprietà pubblica, sono tra i più qualificati e produttivi del nostro Paese;


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attualmente hanno commesse per la costruzione di tre navi per un prezzo complessivo di oltre 500 miliardi;
i dipendenti sono 257 e l'indotto entro l'anno occuperà un massimo di 500 persone;
considerato altresì che nel comune di Carrara, pur essendo attivo e funzionante l'Istituto professionale di Stato per le attività marinare «Michele Fiorillo», non esiste una scuola per la formazione di costruttori navali e che quindi ogni volta che i Cantieri hanno bisogno di tali professionalità devono rivolgersi altrove e fuori provincia -:
se non ritenga opportuno che venga istituita presso l'Istituto professionale di Stato per le Attività Marinare «Michele Fiorillo» o presso uno degli altri istituti professionali di Stato della provincia, una sezione per la formazione di costruttori navali.
(4-29943)

Risposta. - Gli istituti professionali per le attività marinare, in conformità di quanto previsto dal «nuovo ordinamento» dell'istruzione professionale, danno accesso al titolo di Operatore del mare, che si consegue al termine del triennio di qualifica e a quello di Tecnico del mare, che si acquisisce con il superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di scuola secondaria superiore.
Le relative figure professionali sono subentrate alla vecchie figure professionali di «carpentiere navale» e di «tracciatore di sala».
I titoli di Operatore del mare e di Tecnico del mare, abilitanti alla conduzione, gestione e manutenzione di imbarcazioni e di apparati motori, non sono utilizzabili per far fronte alle esigenze alle quali fa riferimento l'interrogante.
Come precisa il Preside dell'istituto professionale di stato per le attività marinare «M. Fiorillo», in data 15/6/2000 è comunque possibile, sulla base di intese con la formazione professionale regionale, attivare corsi di formazione e percorsi integrati che consentano l'acquisizione delle competenze che si richiedono in molti cantieri dell'Apuania.
Per quel che concerne, invece, la formazione di tecnici delle costruzioni navali si fa presente che l'ordinamento scolastico vigente prevede un apposito corso di studi dell'istruzione tecnica, di durata quinquennale, che si conclude con il superamento dell'esame di stato e con il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, di «costruttore navale» o di «perito per le costruzioni navali».
Il corso di studi del tipo suaccennato, più vicino al Comune di Carrara, funziona presso l'Istituto Tecnico nautico di Viareggio (LU).
Ad ogni buon fine si fa presente che l'ordinamento dell'istruzione sarà oggetto di una complessiva revisione, in attuazione della legge n. 30/99, sulla riforma dei cicli. Nell'ambito di tale intervento di riordino è fondato prevedere che si riserverà specifica attenzione all'istituzione di corsi di studio per la formazione di costruttori navali.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

VENDOLA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la professoressa Elvira Spica, insegnante di ruolo di canto, è stata trasferita a domanda dal conservatorio di Frosinone a quello di Roma, a decorrere dall'anno scolastico 1995-1996;
siffatto trasferimento ha potuto aver luogo esclusivamente in forza di precedenza ex articolo 33 della legge n. 104 del 1992 (assistenza familiare portatore di handicap), in quanto, nella graduatoria formata ai fini del trasferimento nel conservatorio di Roma, per l'anno scolastico 1995-1996 in questione, era prima per titoli altra docente, la professoressa Anne English;
in data 27 febbraio 1997 il familiare portatore di handicap della professoressa Spica, la signora Tambroni, è deceduta;


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nonostante ciò, a tutt'oggi il trasferimento della professoressa Spica al conservatorio di Roma non è stato revocato da codesto ministero e la relativa cattedra non è stata resa disponibile per le ordinarie operazioni annuali di trasferimento e mobilità, nonostante l'inequivocabile ratio del trasferimento ex articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e le chiarissime disposizioni attuative in tal senso (ordinanza ministeriale n. 335 del 1994, articolo 16, comma 11, vigente all'epoca del trasferimento; Contratto collettivo nazionale di lavoro siglato in data 15 aprile 1996, articolo 30, comma 4 e seguenti, oggi vigente);
pende, al riguardo, ricorso al Tar Lazio (III sezione n. 8636 del 1997) di altro docente, il professor Camillo Sforza, interessato al trasferimento al conservatorio di Roma e beneficiante, allo scopo, di precedenza assoluta ex articolo 21 della più volte citata legge n. 104 del 1992 (invalidità personale in grado superiore ai due terzi);
l'istanza cautelare accessoria al ricorso appena citato, cui in un primo tempo ha dato seguito lo stesso Tar (ordinanza n. 1856 del 1997) con motivazione che non tocca il fondamento del ricorso stesso, rileva appunto che, «allo stato attuale, il posto al quale aspira per l'anno 1997-1998 il controinteressato professore Sforza non è disponibile» -:
quali provvedimenti urgenti si intenda porre in essere per ripristinare il rispetto della legalità nelle menzionate procedure di trasferimento e assicurare che la cattedra di canto presso il conservatorio di Roma, che la professoressa Spica ha perso il titolo a ricoprire, sia regolarmente ed immediatamente resa disponibile per le procedure stesse;
se non ritenga indispensabile disporre una rigorosa attività di ispezione presso il suddetto conservatorio e l'ispettorato istruzione artistica di codesto ministero.
(4-14976)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che la questione alla quale fa riferimento l'interrogante è stata definita con la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, del 7/5/1999, a seguito della quale questo Ministero ha disposto il trasferimento della prof.ssa Elvira Spica dal Conservatorio di Musica di Frosinone al Conservatorio di Musica di Roma e, contestualmente, il trasferimento del prof. Camillo Sforza dal Conservatorio di Roma a quello di Frosinone a decorrere dal 1/11/1999.
La cattedra lasciata dalla prof.ssa Spica, a seguito del decesso del familiare (assegnata a suo tempo in virtù della 104/92), non poteva essere disponibile per trasferimento in quanto occupata in attesa di definizione del contenzioso pendente e definito con la citata decisione del Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda la prof.ssa Anne English, la medesima risulta essere cessata per inidoneità fisica dal 18/10/1997, e, in ogni caso, non ha diritto al trasferimento presso il Conservatorio di musica di Roma in quanto preceduta dai controinteressati al ricorso esperito dalla prof.ssa Elvira Spica.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.