...
1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
Sopprimerlo.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni, anche se nei confronti della persona calunniata non viene o non può essere iniziato procedimento penale. Alla stessa pena soggiace chi, con dichiarazioni rese in un procedimento penale, riferisce intenzionalmente fatti o circostanze non corrispondenti al vero riguardanti la posizione di altre persone.»
Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:
L'articolo 372 del codice penale è così sostituito:
«Chiunque, avendo l'obbligo di rispondere e di dire la verità, ai sensi dell'articolo 64, lettera c) del codice di procedura penale, o deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa sui fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
«3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».
20. 1. La Commissione.
Art. 20-bis. - 1. Il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o
20. 01. Pisapia.
Dichiarazioni false o reticenti.
Si procede con rito direttissimo.»
20. 04. (Nuova formulazione) La Commissione.
Art. 20-bis. - 1. All'articolo 372 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La pena è della reclusione da quattro a sei anni se le condotte di cui al primo comma vengono poste in essere nella fase dibattimentale di un processo penale.
Se il testimone, nella fase dibattimentale di un processo penale, non risponde a domande su fatti o circostanze su cui ha reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, si procede con giudizio direttissimo».
20. 02. Pisapia.
Art. 20-bis. - 1. All'articolo 372 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è della reclusione da quattro a sei anni se le condotte di cui al primo comma vengono poste in essere nella fase dibattimentale di un processo penale».
20. 03. Pisapia.