Allegato A
Seduta n. 797 del 24/10/2000


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(A.C. 7186 - sezione 22)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Istituzione dell'Ufficiale elettorale).

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223,» è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, è Ufficiale elettorale e come tale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali secondo le norme del presente testo unico.
2. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.
3. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 2 deve essere approvata dal prefetto.
4. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.


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5. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 2, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano».

2. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale».
3. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale».
4. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».
5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficiale elettorale»;
b) al comma 3, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale».

6. Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, sono abrogati.
7. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - 1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale».

8. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le parole: «dal presidente della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».
9. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;
b) al terzo comma, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficiale elettorale».

10. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Il segretario comunale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale»;
b) al secondo comma, le parole: «la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;
c) al terzo comma, le parole: «dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale»;
d) al quarto comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficiale elettorale».

11. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;
b) al terzo comma, sono soppresse le seguenti parole: «, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale,».

12. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, sono apportate le seguenti modificazioni:


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a) al primo comma, numeri 3), 4) e 5), le parole: «il sindaco» e «del sindaco»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale» e «dell'Ufficiale elettorale»;
b) al secondo comma, le parole: «, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale»;
c) all'ottavo comma, le parole: «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficiale elettorale».

13. All'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del sindaco» e «al sindaco» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dell'Ufficiale elettorale» e «all'Ufficiale elettorale»;
b) al secondo comma, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».

14. All'articolo 32-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».
15. All'articolo 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le parole: «dal sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».
16. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le parole: «dai componenti della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».
17. All'articolo 39, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale».
18. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n.223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;
b) al sesto comma, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficiale elettorale».

19. All'articolo 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficiale elettorale».
20. L'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, è sostituito dal seguente:
«Art. 49. - 1. A richiesta delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e degli Ufficiali elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste».

21. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, è sostituito dal seguente:
«Art. 52. - 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico».

22. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.
23. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1o gennaio 2001.


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Istituzione dell'Ufficiale elettorale).

Sopprimerlo.
* 22. 1. Armaroli, Lembo.

Sopprimerlo.
* 22. 3. Nardini.

Sostituire i commi dall'1 al 21 con i seguenti:
1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,» è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.
4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
«Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal Presidente della medesima Commissione e dal Segretario».

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole «il Consiglio comunale,» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione è composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri».

4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
«Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati


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eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età».

5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le parole: «Nei comuni con oltre 10.000 abitanti»;
b) al terzo comma sono soppresse le parole: «cinque o».

6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti: «Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario.».
7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dal presidente della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui l'ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal Presidente della stessa Commissione e dal segretario».
8. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale»;
b) al terzo comma, le parole: «dal presidente della commissione elettorale comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della commissione e dal segretario.»

9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «, con l'assistenza del segretario, dalla commissione elettorale comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».
10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dai componenti della commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».
11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «e delle commissioni elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «, degli ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali».
12. L'articolo 52 del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguenti:
«Art. 52. 1. Il Sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico».

Al comma 23, ultima riga, sostituire la data 2001, con 2002.
22. 4. (Testo così modificato nel corso della seduta) La Commissione.

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalla stessa data è abrogato il comma 2 dell'articolo 41 del testo


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unico in materia di ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
22. 2. Governo.