FRATTA PASINI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 106 del regolamento attuativo della legge n. 109 del 1994 n. 554 del 21 dicembre 1999 prevede che le stazioni appaltanti dovranno richiedere ai progettisti, sia esterni sia dipendenti dell'amministrazione, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'articolo 30, comma 5 della legge n. 109 del 1994;
detto articolo della legge n. 109 del 1994 prescrive che il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
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il dipendente deve assumere prima l'onere del pagamento dell'intero premio da corrispondere alla compagnia assicuratrice e quindi chiederne il rimborso dei due terzi alla amministrazione da cui dipende;
non tutte le compagnie assicuratrici sono disposte, per ragioni tecnico-giuridiche a rilasciare queste polizze, e comunque, chiedendo premi consistenti;
la percentuale d'incentivo, per l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, stabilita in un massimo del 1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, corrisponde circa all'onere di un terzo del costo della polizza del progettista -:
quale sia la ratio dell'articolo 106 del regolamento attuativo della legge n. 109 del 1994 n. 554 del 21 dicembre 1999 in base al quale il dipendente incaricato della progettazione deve farsi carico di 1/3 del premio corrisposto per contrarre garanzia assicurativa dal momento che, si ritiene, il datore di lavoro dovrebbe assumersi l'intero onere del rimborso;
se il ministro interrogato sia a conoscenza che la copertura assicurativa richiesta dalla legge n. 109 del 1994 è di difficile assunzione sul mercato delle assicurazioni;
se il ministro sia a conoscenza che le stesse compagnie di assicurazione rilasciano garanzie diverse a seconda dei singoli enti locali, in quanto non esiste un regolamento che ne chiarisca in modo efficace ed esaustivo la stipula;
se sia possibile distinguere le polizze in base a fasce di importo dei lavori, così da semplificare le procedure;
se il ministro interrogato sia consapevole che, anche qualora venga rilasciata la sopraddetta assicurazione, la quota di premio a carico del progettista risulta pressoché equivalente all'incentivo dell'1,5 per cento stabilito dall'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, vanificandone di fatto la portata;
come intenda il ministro ovviare alla difficoltà sopra esposta.
(4-31856)
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TESTA. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
la Corte dei conti ha bocciato la gestione dell'Anas e di Autogrill per i servizi forniti, i controlli di sicurezza e le tariffe applicate alla clientela autostradale;
per la Corte dei conti è necessario attivare un'azione di propulsione, di regolazione e di verifica per tutelare i diritti della clientela, mediante una valutazione della congruità del pedaggio e dei servizi accessori;
gli utenti, infatti, a fronte del pagamento del pedaggio dovrebbero poter beneficiare di un servizio di vigilanza da parte degli operatori autostradali per assicurare il corretto scorrimento veicolare e di servizi accessori adeguati, erogati a prezzi usuali e non artificiosamente maggiorati per le condizioni di monopolio, nonché di aree di sosta attrezzate e confortevoli -:
se il ministro intenda effettuare opportuni accertamenti sulle tariffe applicate proprio grazie al regime di monopolio e sui costosi servizi accessori forniti agli automobilisti nelle stazioni di servizio;
quali misure il ministro intenda adottare per garantire la migliore assistenza alla clientela autostradale.
(4-31902)