Allegato A
Seduta n. 783 del 4/10/2000


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(A.C. 7184 - sezione 23)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
considerato che l'introduzione delle nuove disposizioni in materia di imprese estere partecipate modifica il regime fiscale e può quindi sortire effetti negativi sulla competitività del nostro sistema produttivo e richiedere pertanto revisioni delle decisioni assunte e modifiche anche organizzative che potranno verosimilmente realizzarsi soltanto nel tempo;
tenuto conto che il riferimento, fatto nel comma 4 dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, ad un «livello di tassazione sensibilmente inferiore», nel lasciare ampia discrezionalità all'Amministrazione finanziaria in sede di emanazione dei previsti decreti, ingenera correlativamente incertezza negli operatori economici;

impegna il Governo

in sede di prima applicazione della nuova disciplina, a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30 per cento dal livello di tassazione medio applicato in Italia.
9/7184/1 Pace, Antonio Pepe, Contento, Fino.

La Camera,
in sede di discussione e votazione del disegno di legge 7184 «Misure in materia fiscale»,
premesso che:
l'utilizzo della leva fiscale, anche secondo gli indirizzi comunitari dell'Unione europea, consente la realizzazione di obiettivi di sviluppo ecosostenibile attraverso incentivi premianti, produzioni ecocompatibili che favoriscono l'incremento dell'occupazione ed un uso razionale delle risorse attraverso il trasferimento del prelievo fiscale dal lavoro alle risorse ambientali utilizzate dal sistema produttivo e disincentivi di produzioni inquinanti;
richiamati i seguenti atti:
la delega conferita al Governo con l'articolo 11 della legge n. 133 del 1999 «Delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione»;
la risoluzione n. 7-00244 approvata in Commissione Finanze della Camera il 19 luglio 1997 e la risoluzione n. 7-00302 approvata in Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera il 22 ottobre 1997;


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gli indirizzi di politica fiscale del «Documento di Programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2001-2004», atti a realizzare finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile nell'ambito della imminente presentazione della legge finanziaria;
tenuto conto che quanto sopra richiamato è realizzabile utilizzando la leva fiscale nel sistema produttivo anche per accrescere l'efficienza e la competitività delle imprese incentivandone l'innovazione di prodotto e di processo;

impegna il Governo

a inserire nella prossima legge finanziaria strumenti e provvedimenti idonei alla attuazione di quanto richiamato e premesso anche attraverso i seguenti due interventi normativi:
1. identificazione di agevolazione per l'installazione sugli autoveicoli di impianti di alimentazione a metano o a GPL con i seguenti criteri:
1.1 riconoscere un contributo, con limiti e modalità da determinare, alle persone fisiche che provvedono all'installazione di impianto di alimentazione a metano o a gas di petrolio liquefatto su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima od ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un periodo di anni da fissare e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada;
1.2 determinare le priorità, i criteri, le modalità, e la durata delle agevolazioni di cui sopra nonché le modalità di erogazione dello sconto praticato dall'installatore;
2. identificazione di agevolazioni per la riduzione del carico fiscale sulla microemulsione (carburante ecologico per motori diesel) come combustibile innovativo al fine di rendere economico l'utilizzo sul mercato anche ai fini di:
2.1 favorire la definizione dell'acqua presente nel prodotto finito come esente di accisa;
2.2 favorire programmi di ricerca per un ulteriore abbattimento delle emissioni e per l'utilizzo della tecnologia in nuovi settori.

impegna altresì il Governo,

ad avviare una politica degli investimenti ambientali che abbia le seguenti modalità:
1. L'utile d'esercizio destinato a investimenti ambientali realizzati nel periodo d'imposta, così come definiti dalla prassi contabile, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. A partire dal secondo esercizio successivo all'entrata in vigore del provvedimento relativo, l'ammontare degli investimenti rilevanti si determina facendo riferimento all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nel biennio precedente al periodo d'imposta in corso;
2. se i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali;
3. per investimento ambientale si intende il costo delle misure intraprese da una azienda per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, o per la conservazione delle risorse rinnovabili o non rinnovabili. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio «incrementale»;
9/7184/2 (Testo così modificato nel corso della seduta)De Benetti, Pistone, Benvenuto, Agostini, Cambursano, Repetto, Ceremigna.


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La Camera,
visto l'A.C. 7184, recante «Misure in materia fiscale»;
considerato che attualmente le sanzioni amministrative elevate per le violazioni al codice della strada ed al codice della navigazione non prevedono in pratica la possibilità della messa a ruolo per i cittadini stranieri non residenti in Italia, quando non pagate nei termini dell'avvenuta notificazione;
considerata quindi tale diversità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri non residenti in Italia, contraria al principio dell'equità, fondamentale requisito delle politiche di bilancio per i comuni;

impegna il Governo

ad emanare, nel rispetto delle leggi comunitarie, adeguati ed urgenti provvedimenti che consentano ai comuni, beneficiari delle sanzioni, di incassare anche le somme derivanti dalle violazioni del codice della strada e della navigazione notificata ai cittadini stranieri non residenti in Italia e da questi non pagate nei termini di legge previsti.
9/7194/3 Chincarini, Alborghetti, Covre, Guido Dussin, Parolo, Pirovano.

La Camera,
esaminato il provvedimento fiscale collegato alla legge finanziaria 2000 (A.C. 7184);
visti i limiti alla emendabilità del testo governativo e l'impossibilità di intervenire con norme adeguate per allargare le agevolazioni fiscali in alcuni comparti della economia nazionale;
preso atto dei risultati sui costi agricoli rilevati da specifiche indagini nel comparto che risultano particolarmente elevati nel settore irriguo;
preso atto altresì che senza una adeguata riduzione dell'IVA sul gas e sulla energia elettrica ai fini irrigui si determina una differenziazione competitiva troppo elevata nel comparto agricolo;
valutata la esigenza di ridurre l'IVA per il gas e l'energia elettrica per gli utilizzatori ai fini irrigui;

impegna il Governo

a tenere conto, nella predisposizione della manovra di finanza pubblica per l'anno 2001, dei problemi posti in premessa, prevedendo la riduzione al 10 per cento dell'IVA così come previsto alla voce 106 bis di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9/7184/4 Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

La Camera,
esaminato il disegno di legge concernente: «Misure in materia fiscale», provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2000;
valutato che già in sede di legge finanziaria 2000 con l'emendamento Delfino 27.5 si era inutilmente proposto di elevare da 5.500.000 a 8.000.000 il limite di reddito per il coniuge fiscalmente a carico al fine di correggere gli ipotetici benefici che si sono tradotti in una autentica beffa per molti contribuenti in conseguenza della elevazione della detrazione fiscale per l'abitazione principale portata da 1.100.000 a 1.800.000, disposta con l'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge n. 488 del 1999, trasformando un ipotetico vantaggio in una reale penalizzazione per i contribuenti e soprattutto per le casalinghe;
con tale norma il Governo ha infatti stabilito che lo sconto fiscale non serve per diminuire o azzerare il reddito della prima casa;
valutata la necessità di correggere tale iniqua disposizione o attraverso la esclusione


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dei redditi figurativi o attraverso l'elevazione del limite di reddito per il coniuge a carico;
valutata la necessità di rafforzare le politiche in favore della famiglia;

impegna il Governo

a tenere conto nella predisposizione della manovra di bilancio per il 2001 della necessità di elevare a 8.000.000 il limite di reddito per il coniuge a carico di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/7184/5 Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Tassone, Grillo, Buttiglione.

La Camera,
premesso che
il nuovo modello unico di dichiarazione dei redditi non consente più la compensazione fra coniugi dichiaranti, vulnerando la famiglia come entità fiscale e violando in tal modo i fondamentali principi fissati negli articoli 29 e 31 della Costituzione;
la modulistica predisposta dal Ministero delle finanze non consente la dichiarazione congiunta e neanche la compensazione tra debiti e crediti fra i coniugi;
il diritto dei coniugi a presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche congiunta è previsto dall'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, norma che sino ad oggi non è stata abrogata;
la mancata espressa abrogazione della legge n. 114 del 1977 richiede di rimuovere tale palese violazione di legge che esclude tutti i contribuenti che non svolgono entrambi attività di lavoro dipendente, interessando il 20 per cento delle dichiarazioni congiunte, che rappresentano una platea di cinque milioni di contribuenti;
con l'ordine del giorno Volontè ed altri n. 9/5267/26 accolto dal Governo come raccomandazione, ma successivamente disatteso con la modulistica per l'anno fiscale 1998, veniva richiamata l'esigenza di ripristinare la dichiarazione congiunta dei coniugi;

impegna il Governo

a ripristinare nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 la dichiarazione congiunta dei coniugi attraverso il modello unico compensativo, consentendo agli stessi coniugi la possibilità di compensare i redditi e predisponendolo in conformità alla normativa vigente e in coerenza con il dettato costituzionale.
9/7184/6 Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.

La Camera,
in occasione dell'esame del disegno di legge A.C. 7184/A, contenente misure in materia fiscale, collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000;
premesso che:
la legge 27 luglio 2000, n. 212, in vigore dal 1o agosto 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente introduce con l'articolo 3 il principio della irretroattività delle disposizioni tributarie;
in base al citato articolo le disposizioni tributarie non possono contenere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore;
per i tributi periodici le leggi di modifica si devono applicare a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di modifica;
nel disegno di legge n. 7184 in esame sono contenute un serie di norme fiscali, che comportano modifiche alla disciplina fiscale dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, con effetti nel periodo d'imposta in corso;


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i princìpi contenuti nello Statuto del contribuente possono essere derogati o modificati solo espressamente;

impegna il Governo

ad inserire nel testo in esame le norme di deroga ai princìpi dello statuto del contribuente.
9/7184/7 Frosio Roncalli.

La Camera,
premesso che l'articolo 74 «Attribuzione o modificazione delle rendite catastali» inserisce una norma che attribuisce efficacia agli atti modificativi delle rendite catastali solo dalla loro notificazione ai soggetti interessati a decorrere dal 1o gennaio 2000;
tale disposizione, se da una parte tutela i contribuenti contro i ritardi della Pubblica Amministrazione, dall'altra comporterà gravi ripercussioni sui bilanci dei Comuni;
molti Comuni si trovano nella situazione di dover rinunciare, in conseguenza dell'applicazione della nuova norma, agli introiti derivanti dagli accertamenti già effettuati dell'ICI calcolata in base alle rendite aggiornate;
i Comuni, secondo la normativa vigente, avevano tempo fino al 31 dicembre 2000 per notificare l'imposta relativa all'anno 1998 e fino al 31 dicembre 2001 per quella relativa al 1999;
con il secondo comma dell'articolo 74 si vanificano tutti gli accertamenti ancora non notificati, conseguenti ad atti modificativi di rendite adottati entro il 31 dicembre 1999;
considerato che la stesura della norma non risulta chiara, soprattutto al comma 2, in merito al «recepimento in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali...»;
la norma, avendo effetto retroattivo, anche se favorevole per alcuni contribuenti, è contraria al principio stabilito nell'articolo 3 della legge sullo «Statuto del contribuente», approvata di recente;
la norma crea disparità di trattamento fra i contribuenti che hanno già ricevuto la cartella di pagamento ed hanno saldato la maggiore imposta richiesta ed i contribuenti che non hanno ancora ricevuto le notifiche, e che saranno esentati dal pagamento della maggiore imposta accertata, in applicazione della nuova normativa;
la norma, in alcuni casi, rappresenta anche una ingiusta sanatoria per i contribuenti che hanno attribuito ai loro immobili un valore sottostimato o non si sono rivolti al Catasto, per chiedere l'attribuzione della rendita effettiva;
i Comuni, oltre ad aver affrontato notevoli spese per gli accertamenti, si ritrovano a dover rinunciare ad ingenti risorse, che avevano preventivato di introitare con conseguenze negative per i loro bilanci;

impegna il Governo

a valutare le problematiche evidenziate, al fine di adottare successivi provvedimenti di modifica della norma per renderla più equa per i contribuenti e per i comuni.
9/7184/8 Covre, Frosio Roncalli,Chincarini, Molgora, Giorgetti.

La Camera,
in occasione dell'esame del disegno di legge n. 7184 in materia fiscale, e in particolare della norma relativa all'imposizione indiretta sui prezzi alle corse di cavalli;
premesso che la legge n. 662 del 1996 ha disciplinato la materia dei giochi e scommesse sulle corse dei cavalli (articoli 77 e 78), delegando a un regolamento il relativo riordino;
osservato che detto regolamento, varato con decreto del Presidente della Repubblica


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8 aprile 1998, n. 169, ha stabilito all'articolo 2, comma 9, che «è consentito ai titolari di ippodromi di ottenere la concessione di agenzie esclusivamente all'interno degli stessi», consentendo quindi la possibilità di scommettere su tutti i campi in attività, mentre, all'articolo 6, comma 1, si stabilisce che le scommesse effettuate presso gli sportelli posti all'interno degli ippodromi possono valere solo per le corse che ivi si svolgono, con ciò eliminando la possibilità di scommettere sugli altri campi di corse;

impegna il Governo

a rivedere il regolamento in oggetto in modo da rimuovere le limitazioni prima descritte in termini di possibilità di accettare scommesse anche sulle corse che si svolgono presso altri ippodromi tutti giorni dell'anno.
9/7184/9 Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

La Camera,
preso atto che nel corso della discussione in Commissione finanze del collegato fiscale è stato esaminato l'emendamento 23.6 concernente l'adozione di un ampio sistema di detrazioni fiscali in favore della famiglia intesa come nucleo fondante della società, al di fuori di considerazioni legate al reddito, e che il Governo ha espresso la propria piena disponibilità alla sollecita attuazione delle misure ivi previste;
considerato che il complesso dei provvedimenti economici adottati in favore dei nuclei familiari riguarda in particolare quelli a livelli di reddito più basso, escludendo in gran parte i redditi familiari ricadenti nel terzo e quarto scaglione (sopra i 34 milioni) e quindi quella che può ritenersi la famiglia media italiana;
che la famiglia media così definita, per la quale in particolare i figli rappresentano un ingente investimento di capitale, è quella che maggiormente soffre della crisi di natalità italiana così fortemente denunziata dal Pontefice nello scorso mese di febbraio, per un complesso di fattori tra i quali non ultimo è la mancanza di adeguato supporto fiscale da parte dello Stato;
che viceversa altri Paesi europei a reddito più elevato del nostro (Paesi scandinavi, Germania, Francia) tramite un'adeguata politica di agevolazioni fiscali rivolta alla generalità dei nuclei familiari, hanno visto risollevare le proprie curve della natalità;
che la Commissione finanze lo scorso anno, sulla falsariga delle esperienze dei Paesi indicati, aveva approvato un testo (A.C. 1715 ed abb.) indicante una serie di agevolazioni fiscali alla famiglia genericamente intesa, pur con il maggior favore dovuto ai redditi più bassi, testo che non era stato licenziato a causa dell'eccessivo onere a carico dello Stato;
che da un lato il diritto allo studio, alla casa, alla salute ed all'assistenza sono diritti di valenza costituzionale il cui godimento non può essere affievolito in base a considerazioni di censo, dall'altro sembrano finalmente rinvenirsi nel bilancio dello Stato risorse idonee a perseguire una politica per la famiglia maggiormente efficace;

impegna il Governo

ad avviare una politica di sgravi fiscali che vada incontro alle specifiche esigenze delle famiglie italiane;

a porre in atto le opportune misure affinché tali sgravi producano effetti sin dall'anno in corso.
9/7184/10 (Nuova formulazione) Cambursano.

La Camera,

impegna il Governo

a che nella prossima legge finanziaria sia prevista la detraibilità dall'Irpef della


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quota parte di mutuo sulla prima casa, di pertinenza del cointestatario privo di redditi propri.
9/7184/11 Pistone, De Benetti, Repetto, Rabbito, Benvenuto, Ceremigna, Agostini, De Franciscis, Cambursano, Marongiu.

La Camera,
considerato che:
per concorrere alla definizione di un nuovo sistema formativo basato sull'aggiornamento continuo e sull'ampliamento delle conoscenze è necessario dare nuove opportunità educative agli anziani ed agli adulti, operando in un'ottica che punti sia sulla «formazione continua» che sul recupero delle opportunità scolastiche perdute;
nel nostro Paese sono attive circa 300 organizzazioni che vanno sotto il nome di università della terza età, e che svolgono attività rivolte all'educazione permanente degli adulti, per la loro organizzazione e per la valorizzazione delle loro esperienze;
per favorire e incentivare l'azione di queste vere e proprie agenzie di formazione ed educazione permanente senza scopo di lucro, è necessario realizzare un sistema di agevolazioni che coinvolga i soggetti organizzati del «terzo settore», incoraggiando la crescita di opportunità formative sempre più qualificate;

impegna il Governo

a muovere i passi necessari per estendere alle università della terza età, o comunque denominate, operanti nel campo della formazione permanente degli adulti, lo stesso trattamento fiscale previsto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, a condizione che negli statuti medesimi siano espressamente previsti:
a) l'assenza di fini di lucro;
b l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse;
c) l'obbligo d redigere di bilancio o rendiconto annuale;
d) la volontarietà e la gratuità delle attività svolte dagli associati, tranne il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali;
e) la democraticità della struttura.
9/7184/12 Lucà, Chiusoli, Benvenuto, Repetto, Acciarini, Buglio.

La Camera,

impegna il Governo

ad esercitare il potere regolamentare ad esso attribuito osservando i seguenti criteri:
a) la locuzione «industriale o commerciale» contenuta nel comma 5 dell'articolo 127-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, va intesa come comprensiva di ogni attività di impresa, e pertanto senza esclusione delle attività finanziarie, bancarie e assicurative;
b) la individuazione degli Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti e, in particolare, della direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi«.
9/7184/13 Marzano, Berruti.

La Camera,
premesso che lo scorso anno il Ministero delle finanze ha effettuato la gara per la concessione della gestione della


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corsa TRIS, includendo nell'offerta presentata anche la percentuale spettante ai ricevitori;
considerato che tale decisione comporta di fatto una sensibile contrazione dell'aggio spettante ai ricevitori, che si sono visti dimezzato il loro compenso;
ritenuto non opportuno che gli enti gestori, al momento della presentazione dell'offerta, possano determinare i compensi di altri soggetti;
valutato il forte impatto negativo sull'assetto della rete di raccolta provocato da tale decisione,

impegna il Governo

in occasione delle prossime gare per l'aggiudicazione della gestione dei concorsi pronostici e delle scommesse, a non includere la misura dell'aggio spettante ai ricevitori nell'offerta di gara, prevedendolo ex ante nella misura attuale.
9/7184/14 Abaterusso.

La Camera,

impegna il Governo

a chiarire che tra le prestazioni di assistenza specifica previste dall'articolo 30 del presente disegno di legge sono comprese quelle erogate dalle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42.
9/7184/15 Battaglia, Giannotti.

La Camera,
in vista dei prossimi provvedimenti collegati alla legge finanziaria

impegna il Governo

a prevedere una esenzione dall'IRAP per le società sportive relativamente ai compensi di cui al comma 2, dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, nel limite di 10 milioni annui.
9/7184/16 Caveri, Detomas, Brugger, Widmann, Zeller.

La Camera,
premesso che:
il ministro delle finanze con un proprio decreto del 13 dicembre 1999 ha ridotto del 20 per cento l'aggio precedente fissato secondo le indicazioni della legge, portandolo dal 10 all'8 per cento ed affermando, sulla base di un discutibile quanto ambiguo parere del Consiglio di Stato, che il decreto del ministro, fondato su una generica delega legislativa (articolo 6 della legge n. 133 del 1999), avesse implicitamente abrogato le leggi precedenti;
su questa strana interpretazione pende ricorso innanzi alla giurisdizione amministrativa che ci si augura non subisca l'influenza di una pronuncia sostanzialmente già espressa, in sede consultiva, sia pure nel modo indicato;
il ministro inoltre, ha ampliato la rete della raccolta disattendendo, sempre supponendo una abrogazione implicita della lunga serie di leggi emanate dal 1982 al 1998, il principio della redditività concordata, ma richiedendo poi stranamente tale consenso alle associazioni di categoria e falsando le loro dichiarazioni (500 milioni di incasso invece di 500 milioni di aggio richiesto);
tutto questo è avvenuto prima che il Parlamento nella legge finanziaria del 2000, dopo lungo e tormentato dibattito, affermasse che i 350 miliardi necessari all'elevazione delle pensioni minime sociali, potessero essere reperiti attraverso una revisione degli aggi sui giochi, con particolare riferimento al gioco del lotto, ma senza confermare il metodo seguito dal ministro con il proprio decreto, 17 giorni prima che si esaurisse il dibattito parlamentare;


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risultato di tale azione del ministro si è tradotta finora in una diminuzione di gettito, sulle giocate del lotto, di 3.500 miliardi;
se questo è il risultato per conseguire entrate per 350 miliardi non si vede come si possa «osannare» una simile azione ministeriale;
riportando l'aggio al 10 per cento si recupererebbero almeno 500 miliardi nel prossimo anno e gradualmente si potrebbero recuperare i 3.500 miliardi che risultano in meno nei primi seri mesi dell'anno.

impegna il Governo

a riesaminare il decreto direttoriale a suo tempo approvato affinché l'aggio sulla raccolta del gioco venga reintegrato al 10 per cento sul valore delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati.
* 9/7184/17 Mazzocchi, Armaroli, Porcu, Gasparri, Martini, Pezzoli, Cuscunà, Anedda.

La Camera,
premesso che:
il ministro delle finanze, con proprio decreto del 13 dicembre 1999, ha ridotto del 20 per cento l'aggio precedentemente fissato secondo le indicazioni della legge, portandolo dal 10 all'8 per cento ed affermando, sulla base di un discutibile quanto ambiguo parere del Consiglio di Stato, che il decreto del ministro, fondato su una generica delega legislativa (articolo 6 della legge n. 133 del 1999), avesse implicitamente abrogato le leggi precedenti;
su questa strana interpretazione pende ricorso innanzi alla giurisdizione amministrativa che ci si augura non subisca l'influenza di una pronuncia sostanzialmente già espressa, in sede consultiva, sia pure nel modo indicato;
il ministro, inoltre, ha ampliato la rete della raccolta disattendendo, sempre supponendo un'abrogazione implicita della lunga serie di leggi emanate dal 1982 al 1998, il principio della redditività concordata, ma richiedendo poi stranamente tale consenso alle associazioni di categoria e falsando le loro dichiarazioni (500 milioni di incasso invece di 500 milioni di aggio richiesto);
tutto questo è avvenuto prima che il Parlamento nella legge finanziaria del 2000, dopo lungo e tormentato dibattito, affermasse che i 350 miliardi necessari all'elevazione delle pensioni minime sociali, potessero essere reperiti attraverso una revisione degli aggi sui giochi, con particolare riferimento al gioco del lotto, ma senza confermare il metodo seguito dal ministro con il proprio decreto, diciassette giorni prima che si esaurisse il dibattito parlamentare;
il risultato di tale azione del ministro si è tradotta finora in una diminuzione di gettito, sulle giocate del lotto, di 3.500 miliardi. Se questo è il risultato per conseguire entrate per 350 miliardi non si vede come si possa «osannare» una simile azione ministeriale;
riportando l'aggio al 10 per cento si recupererebbero almeno 500 miliardi nel prossimo anno e gradualmente si potrebbero recuperare i 3.500 miliardi che risultano in meno nei primi sei mesi dell'anno.

impegna il Governo

a riesaminare il decreto direttoriale a suo tempo approvato affinché l'aggio sulla raccolta del gioco venga reintegrato al 10 per cento sul valore delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati.
* 9/7184/18 Bicocchi.


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La Camera,
premesso che:
sulla base della delega legislativa prevista dall'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, il Ministro delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto 13 dicembre 1999, ha ridotto del 20 per cento, portandolo dal 10 all'8 per cento, l'aggio sui giochi. Con tale provvedimento ha implicitamente abrogato le leggi emanate dal 1982 al 1998 riguardanti questo specifico ambito della materia;
il Ministro, pur richiedendo il consenso delle associazioni di categoria, le quali avevano richiesto l'utilizzo del parametro dei 500 milioni di aggio sulle giocate, ha tuttavia disatteso tali indicazioni imponendo la misura di 500 milioni di incasso, violando nel contempo il principio della redditività concordata che fissava i margini dell'aggio richiesto: non inferiore al 10 per cento e non superiore al 12 per cento.
su questa strana interpretazione pende ricorso davanti il giudice amministrativo, il quale è auspicabile non subisca l'influenza di una pronuncia sostanzialmente già espressa in sede consultiva dal Consiglio di Stato.
tutto questo è avvenuto prima che il Parlamento nella legge finanziaria del 2000, dopo un lungo e tormentato dibattito, affermasse che i 350 miliardi necessari all'elevazione delle pensioni minime sociali potessero essere recepiti attraverso una revisione degli aggi sui giochi, con particolare riferimento al gioco del lotto ma senza confermare il metodo seguito dal Ministro col proprio provvedimento;
il risultato dell'azione del Ministro si è tradotta finora in una diminuzione di gettito, sulle giocate del lotto, di 3.500 miliardi di lire.
riportando il citato aggio ai livelli del 10 per cento si recupererebbero almeno 500 miliardi entro il prossimo anno e gradualmente si potrebbero recuperare i 3.500 miliardi che risultano in difetto,

impegna il Governo

a riesaminare il decreto direttoriale a suo tempo approvato affinché la raccolta dell'aggio sui giochi venga ripristinata al livello del 10 per cento sia sul valore delle giocate che sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico, a qualunque titolo commercializzate, da parte dei soli ricevitori autorizzati.
9/7184/43 Massidda.

La Camera,
tenendo conto del moltiplicarsi delle fonti legislative e di singoli provvedimenti, ancorché non specifici, riguardanti comunque il terzo settore

impegna il Governo

a dare priorità nella elaborazione dei testi unici, al testo unico sulla legislazione riguardante gli enti non commerciali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni bancarie.
9/7184/19 Giannotti, Biasco, Del Bono.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 49 del collegato fiscale prevede l'estensione delle agevolazioni fiscali sull'acquisto di automezzi e l'esenzione del pagamento del bollo auto ai non vedenti e ai sordi così come già previsto per le persone con disabilità motoria;
il beneficio si aggiunge a quello introdotto con l'ultima legge finanziaria che consente di detrarre, dal prossimo anno, il 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di automezzi, agevolazione in precedenza riservata solo alle persone con disabilità motoria e con obbligo di adattamento del mezzo;
di conseguenza per sordi e non vedenti non è previsto l'obbligo di alcun


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adattamento sul mezzo, requisito indispensabile, invece, per le persone con disabilità motoria;
rimangono perciò escluse da ogni beneficio le persone con disabilità intellettiva e i familiari che li hanno in carico fiscale, creando una grave disparità tra «categorie» di disabili,

impegna il Governo

a prevedere che tutti i tipi di agevolazioni previste vengano estese a tutti i disabili e alle famiglie che li hanno in carico fiscale, compresi i disabili intellettivi.
9/7184/20 Valpiana, Malentacchi, Nardini, De Cesaris.

La Camera,
premesso che,
gli enti locali a tutela del loro territorio appaltano lavori pubblici, i quali in alcuni casi sono finanziati dallo Stato, in altri vengono eseguiti a completo carico dell'ente appaltante, spesso con finanziamenti a carico della Cassa Depositi e Prestiti;
le ultime normative in materia di lavori pubblici dispongono, per le opere che superano il budget di ore di lavoro, un piano di sicurezza predisposto dal direttore lavori a carico dell'ente appaltante, questo costo si aggira sul 10 per cento, i lavori vengono altresì sottoposti al regime fiscale che attualmente prevede un'imposta sul valore aggiunto del 20 per cento;
con i gravami di cui sopra spesso gli enti pubblici non possono finanziarie interamente le opere predisposte che in alcuni casi rimangono incomplete, pregiudicando a volte anche la parte realizzata

impegna il Governo

a voler predisporre l'esenzione o almeno la riduzione dell'aliquota minima del 4 per cento per i lavori pubblici predisposti dagli enti locali.
9/7184/21 Ciapusci, Bampo.

La Camera,
considerato che;
il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 464 del 2 dicembre 1999, recante l'abolizione dell'imposta sugli spettacoli e l'istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, prevede tra l'altro che le associazioni sportive dilettantistiche debbano procedere alla annotazione dei corrispettivi con apposita registrazione su prospetto bollato e numerato ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, complicando gli adempimenti a carico dei contribuenti ed in particolare delle stesse associazioni sportive dilettantistiche;
con l'articolo 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è stato introdotto l'obbligo per i soggetti di imposta di consegnare agli spettatori un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze o mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purché conformi a precise caratteristiche determinando consistenti aggravi di spesa alle associazioni sportive dilettantistiche che si trovano così a sostenere ulteriori oneri;
da più parti si invoca una corretta applicazione della normativa ministeriale emanata successivamente ai succitati decreti legislativi

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative per scongiurare la possibilità che le associazioni sportive dilettantistiche siano costrette a porre in essere tali onerosi adempimenti.
9/7184/22 Contento.

La Camera,
considerato che:
la legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni ha introdotto per le zone climatiche E ed F uno sgravio fiscale a


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favore dei cittadini e delle imprese nella misura di 200 lire al litro di gasolio e GPL,
per l'anno 2000 tale beneficio è stato esteso all'uso di serbatoi «bomboloni»,
la copertura dello sgravio derivante dai proventi della carbon-tax è di fatto annullata dalla decisione di sospendere la medesima in ragione dell'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi;
preso atto delle dichiarazioni del Governo circa la presentazione di un pacchetto di sgravi fiscali rivolti al consumo di prodotti petroliferi per riscaldamento e autotrazione,

impegna il Governo

a dare seguito agli impegni assunti, comprendendo nelle misure l'estensione all'uso attraverso serbatoi «bomboloni», la particolarità delle zone di montagna e a prevedere forme di riduzione del costo del metano nelle zone climatiche fredde.
9/7184/23 Manzini, Guerra, Brugger, Olivieri, Detomas, Oliverio, Soave, Panattoni, Caveri, Gaetani, Occhionero, Sabattini, Folena, Rava, Debiasio Calimani, Innocenti, Grignaffini, Zeller, Tattarini, Merlo, Di Bisceglie, Zani, Sedioli, Massa, Dedoni, Molinari, Widmann.

La Camera,
visti i recenti incrementi di prezzo subiti dai prodotti petroliferi;
considerate le ripercussioni che tali aumenti determineranno sui bilanci delle famiglie italiane anche per quanto riguarda le spese che si troveranno ad affrontare nell'imminente stagione invernale per il gasolio per riscaldamento;
atteso che il Governo ha annunciato la propria disponibilità ad inserire nella prossima manovra finanziaria la restituzione di parte degli oneri già versati dai contribuenti:

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure idonee a ridurre l'aggravio di spesa che le famiglie italiane saranno costrette a sopportare in conseguenza del notevole aumento del prezzo del gasolio per riscaldamento dovuto all'incremento del prezzo del greggio anche mediante l'utilizzazione, in compensazione, degli oneri già versati dai contribuenti.
9/7184/24 Antonio Pepe.

La Camera,
visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;
visto l'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi;
considerato l'elevata incidenza delle spese mediche sui redditi delle categorie sociali più deboli:

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie misure per eliminare la franchigia di lire 250.000, prevista dalla succitata disposizione, almeno per le categorie socialmente più deboli.
9/7184/25 Fino.

La Camera,
considerato che:
la norma che a tutt'oggi disciplina le società di mutuo soccorso - cioè l'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 - prevede che esse possano porsi come fine «quello di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia», nonché quello di «venire in aiuto dei soci defunti». Questa formulazione - che comprende indubbiamente sia un'attività di tipo solidaristico, squisitamente «non profit» poiché caratterizzata


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da un fine esclusivamente mutualistico, che un'attività di tipo più prettamente assicurativo - ha fatto sì che in passato fosse poco chiara la distinzione tra l'attività delle società mutue assicuratrici e l'attività non profit delle società di mutuo soccorso. La più recente evoluzione normativa in materia, anche a livello comunitario, ha reso invece più agevole operare una distinzione più netta tra l'attività assicurativa - che è svolta secondo criteri di calcolo attuariali e di tecnica assicurativa e si caratterizza per la sinallagmaticità tra premio e indennizzo per cui, al verificarsi dell'evento previsto, ad un diritto dell'assicurato all'indennizzo corrisponde un obbligo di erogazione dell'assicuratore - e attività non profit, di stampo mutualistico, propria delle società di mutuo soccorso, nella quale il vincolo associativo è contratto non già per procurarsi una copertura assicurativa per determinati rischi, ma per entrare a far parte di un gruppo sociale che, nei limiti delle risorse disponibili, sia in grado di farsi carico dei bisogni degli appartenenti al gruppo;
il legislatore ha mostrato di apprezzare tali profili distintivi tra i diversi istituti, decidendo di applicare alle società di mutuo soccorso un regime fiscale simile a quello previsto per altri organismi non profit (ONLUS), inserendo la disposizione fiscale riguardante le società di mutuo soccorso nell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, alla lettera i-bis;
nonostante le intenzioni, però, la norma in questione utilizza una terminologia che appare superata e che si presta a essere mal interpretata, soprattutto nelle parti in cui parla di «assicurare ai soci un sussidio» e in quelle in cui opera un riferimento troppo generico alla mutualità,

impegna il Governo

a fornire all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi. un'interpretazione che renda chiara la vocazione mutualistica e solidaristica della società di mutuo soccorso, evidenziando la differenza esistente tra la loro attività e quella degli enti assicurativi, anche al fine di evitare eventuali abusi dell'istituto.
9/7184/26 Chiusoli.

La Camera,
considerata la proroga al 31 luglio 2003 concessa, dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, ai dirigenti sanitari del servizio sanitario nazionale per l'esercizio della libera professione intra moenia «allargata» attraverso l'utilizzazione dei propri studi professionali, nell'ambito dell'esclusività del rapporto di lavoro,

impegna il Governo

ad incrementare dal 10 per cento al 20 per cento la vigente detrazione forfettaria sul fatturato annuo complessivo maturato dalla categoria di cui in premessa per rapportarla così, in modo più realistico, alla consistenza degli oneri di esercizio sostenuti.
9/7184/27 Di Capua.

La Camera,
premesso che:
con questo provvedimento si prevedono agevolazioni fiscali per l'acquisto o l'adattamento di mezzi per il superamento di barriere architettoniche e soprattutto mezzi di locomozione, includendo nelle categorie già previste soggetti che, per difficoltà motoria o perché sordomuti e non vedenti, non hanno patente, estendendo questi benefici ai familiari di cui questi sono fiscalmente a carico;
si rileva che tali benefici non sono estesi a cittadini con difficoltà mentali e/o psichiche, i quali hanno anch'essi enormi difficoltà di movimento e di orientamento, avendo un'autonomia cognitiva e di orientamento ridotta o abolita, e, quindi possono essere, in considerazione della loro inabilità, esposti costantemente ai più svariati rischi,


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impegna il Governo

ad estendere questi benefici anche ai cittadini con difficoltà mentali e/o psichiche e ai loro familiari, all'interno della prossima legge finanziaria.
9/7184/28 Guidi.

La Camera,
visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;
considerato che l'articolo 30 introduce per le patologie più gravi la detrazione anche per i familiari fiscalmente non a carico, fissando il limite annuo di lire 12 milioni, e che questo tetto, fissato per la spesa sanitaria detraibile con il suddetto provvedimento, trova la sua giustificazione unicamente in ragioni di copertura finanziaria,

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative per eliminare questo limite, dando così un segnale concreto di attenzione per la famiglia, quale indispensabile nucleo della solidarietà, e di dar seguito ad una politica più organica e mirata al riconoscimento dei valori e alla tutela delle persone.
9/7181/29 Selva, Antonio Pepe.

La Camera,
visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;
considerato che l'acquisto di beni pertinenziali può godere dei benefici fiscali di cui all'articolo 1 della tariffa, parte I, articolo 1, nota 2-bis, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni , solo se il bene principale ha goduto degli stessi benefici,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per consentire il beneficio fiscale per le pertinenze indipendentemente dal trattamento goduto dal bene principale.
9/7184/30 Simeone, Conte, Frosio Roncalli.

La Camera,
visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;
considerato che l'articolo 33 modifica la qualificazione fiscale dei redditi erogati in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserendoli nella categoria dei «redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» di cui all'articolo 47 del testo unico sulle imposte dirette e non più a quella degli altri redditi di lavoro autonomo,

impegna il Governo

a chiarire con gli opportuni provvedimenti che la detta assimilazione ha solo natura fiscale e che restano comunque ferme le disposizioni vigenti in materia previdenziale e contributiva.
9/7184/31 Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

La Camera,
visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;
considerato il continuo aumento del costo dei carburanti e gli alti pedaggi autostradali,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per l'integrale abolizione della tassa di circolazione per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose.
9/7184/32 Colucci, Antonio Pepe.


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La Camera,
visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;
considerato il continuo aumento del costo dei carburanti, gli alti pedaggi autostradali e le spese derivanti dall'introduzione di parcheggi a pagamento specialmente lungo le strade delle grandi città,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per l'integrale abolizione della tassa di circolazione per tutti gli autoveicoli.
9/7184/33 Carlesi, Antonio Pepe.

La Camera,
visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;
considerato che il versamento alla gestione speciale INPS del contributo dovuto da parte dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, pone i medesimi in posizione di disparità rispetto agli altri contribuenti, non potendo versare i contributi al proprio ente previdenziale di iscrizione

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie a fare chiarezza ai fini dell'armonizzazione tra imponibili fiscali e previdenziali, prevedendo la possibilità che la contribuzione sui redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria - redditi non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - possa essere versata direttamente alle gestioni medesime, a favore della posizione contributiva-assicurativa dell'iscritto.
9/7184/34 Gissi, Antonio Pepe.

La Camera,
atteso che il decreto legislativo n. 460 del 1997, recante disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), è risultato un importante, fondamentale provvedimento per il riconoscimento di particolari agevolazioni fiscali a favore di associazioni ed enti che operano nell'ambito del volontariato;
considerato che l'applicazione della legge sopracitata ha evidenziato situazioni complesse e comunque non tutte riconducibili alle casistiche regolamentate dalle norme vigenti, in particolare per quanto attiene il trattamento fiscale relativo agli immobili utilizzati dalle ONLUS e l'applicazione delle aliquote IVA relative ai servizi resi ed agli strumenti utilizzati;

impegna il Governo

a provvedere ad una accurata revisione del decreto legislativo sopracitato al fine di pervenire ad una soluzione soddisfacente delle problematiche rivenienti e sollecitate dagli organismi operanti nel terzo settore, settore che sta assumendo dimensioni ragguardevoli anche per quanto concerne i livelli occupazionali ed il contributo alla produttività interna del Paese.
9/7184/35 Repetto, Duilio, Ferrari, Del Bono, Ruggeri, Giovanni Bianchi, Risari.

La Camera,
visto il disegno di legge n. 7184, recante misure in materia fiscale;
rilevato che in Italia l'attività professionale degli amministratori di condominio, privi di una struttura organizzativa stabile, non prevede per questi ultimi l'obbligo di iscrizione nell'ufficio imposta valore aggiunto (IVA);
considerato che la normativa comunitaria obbliga gli amministratori che gestiscono condomini ad essere iscritti all'ufficio IVA di competenza;


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ritenuto che tale disposizione consente un più preciso inquadramento fiscale degli amministratori di condominio e costituisce una valida misura contro l'evasione fiscale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza affinché sia prevista l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'ufficio imposta valore aggiunto (IVA) di competenza di tutti gli amministratori di condominio, indipendentemente dal numero di condomini amministrati.
9/7184/36 Apolloni.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 7184;
rilevato che in Italia l'attività professionale degli amministratori di condominio, privi di una struttura organizzativa stabile, non prevede l'obbligo per questi ultimi di iscrizione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
considerato che la normativa comunitaria obbliga gli amministratori che gestiscono condomini di essere iscritti all'ufficio IVA di competenza;
ritenuto che tale disposizione consente un più preciso inquadramento fiscale degli amministratori di condominio e costituisce una valida misura contro l'evasione fiscale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza per verificare che tutti i soggetti esercenti attività di amministrazione di condomini assolvano regolarmente agli obblighi dettati dalla normativa in tema di imposta sul valore aggiunto, nel rispetto delle condizioni comunitarie in materia, e quindi con esclusione soltanto delle ipotesi del tutto marginali.
9/7184/42 Apolloni, Manzione, Mastella.

La Camera,
in occasione dell'esame del disegno di legge collegato alla finanziaria per l'anno 2000 n. 7184:
premesso che:
al comma 4 dell'articolo 6 del provvedimento in esame, che riduce dal 27 per cento al 19 per cento l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione d'azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento, di cui ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467, è stata apportata una modifica che introduce il secondo periodo del comma; tale modifica è conseguente all'approvazione in Commissione Finanze dell'emendamento n. 5.16, a firma del Presidente onorevole Benvenuto, con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario al Ministero delle finanze Natale D'Amico;
da quanto dichiarato dall'onorevole Benvenuto, la modifica apportata avrebbe carattere interpretativo, ma in realtà ha l'obiettivo di consentire l'applicazione dell'imposta ridotta anche sulle plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni, anche se le stesse non sono iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci per un periodo di almeno tre anni, come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 358 del 1997;
in sede di approvazione dell'emendamento in commissione in sede referente, alla domanda posta dal relatore Targetti al Governo «di chiarire l'eventuale onerosità dell'emendamento 5.16», il sottosegretario rispondeva che «l'emendamento ha natura interpretativa e non comporta oneri aggiuntivi»;
la società Olivetti nel 1999 ha concordato con la Mannesmann la cessione delle partecipazioni in Omnitel S.p.A. e Infostrada S.p.A., possedute attraverso la Oliman, società olandese fondata dalla stessa Olivetti nel 1997, per avere le disponibilità finanziarie per acquisire il pacchetto azionario di controllo della Telecom Italia S.p.A.;


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sulla plusvalenza derivante dalla cessione la Olivetti non potrebbe applicare l'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997, in quanto le partecipazioni della Oliman, cedute alla Mannesmann, non hanno il requisito dell'iscrizione come immobilizzazioni finanziarie, negli ultimi tre bilanci della società, antecedenti l'operazione di cessione, essendo stata costituita nel 1997;
la disposizione dell'emendamento 5.16, invece, consentirebbe alla Olivetti di applicare sulle plusvalenze conseguente la cessione del pacchetto azionario della Oliman alla Mannesman l'imposta sostitutiva ridotta con un risparmio di circa 1.400 miliardi;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti legislativi che chiariscano il significato della norma in questione, escludendone il carattere interpretativo, affinché la stessa non abbia efficacia retroattiva e non possa essere applicata ad operazioni di cessioni di partecipazioni già realizzate.
9/7184/37 Molgora, Pagliarini.

La Camera,
rilevato che la ristrutturazione del comparto della riscossione, necessaria per garantire efficienza al servizio nell'ottica della riforma recentemente attuata, comporta sensibili conseguenze anche per gli addetti;
considerato che, in tale prospettiva, uno degli aspetti di maggiore rilievo per garantire un armonico approdo verso il nuovo assetto è costituito dalla previsione di adeguate garanzie per i lavoratori occupati che valga a evitare brusche e traumatiche ripercussioni, in grado solo di alimentare la conflittualità a discapito dell'invocato recupero di efficienza complessivo;
tenuto conto che, a tal fine, costituisce certamente un dato di estremo significato l'utilizzo dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, e che tuttavia occorre evitare che nella fase successiva di attuazione della disposizione possano emergere incertezze suscettibili di paralizzare l'efficacia concreta della previsione;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure per garantire che, in sede attuativa:
a) non risultino discriminati taluni dei lavoratori addetti al comparto della riscossione, in coerenza con l'obiettivo della legge n. 337 del 1998;
b) sia assicurato il ricorso alla parte dell'avanzo patrimoniale corrispondente alla porzione effettivamente in eccedenza, e quindi con prospettive di concreta ed effettiva utilizzabilità;
nonché a valutare l'adozione di un programma completo di interventi di sostegno al reddito e all'occupazione attraverso l'armonizzazione della disciplina previdenziale rispetto a quella dell'assicurazione generale obbligatoria, che preveda l'introduzione del pensionamento per anzianità anche per i lavoratori del settore della riscossione.
9/7184/38 Brunale, Pistone, Repetto, Benvenuto.

La Camera,
tenuto conto della recente riforma normativa in tema di mercato dell'oro (legge n. 7 del 2000);
rilevato che nel vigore della disciplina precedente erano emerse incertezze interpretative ed applicative soprattutto con riferimento al metallo in forma di lamina;
considerato che, a tal fine, sono stati necessari interventi di interpretazione autentica sia nella legge n. 7 del 2000 citata, sia nel presente provvedimento;


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tenuto conto dell'esigenza di evitare, in ogni caso, ogni pericolo di frode agli interessi dell'erario connessa con il regime IVA applicato;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa attuativa volta a chiarire univocamente, in coerenza con la disciplina comunitaria, che il regime IVA da applicare all'oro in lamine deve seguire alternativamente: o la regola di esenzione, qualora si tratti di oro da investimento, ovvero quella del «reverse charge», qualora si tratti di oro industriale, con esclusione di ogni altro regime IVA.
9/7184/39 Stefani, Frosio Roncalli, Pistone, Benvenuto, Repetto.

La Camera,
considerata la necessità di favorire anche con misure fiscali il decongestionamento delle strade spostando traffico verso le modalità di mare e ferrovie;
tenuto conto che molte iniziative sono già state intraprese da privati per la creazione di ineterporti e per la individuazione di porti franchi;

impegna il Governo

ad emanare nella prossima manovra di finanza pubblica per l'anno 2001 norme sui porti franchi, in particolare per quelle città, come Civitavecchia, per le quali sono giacenti in Parlamento le relative proposte di legge.
9/7184/40 Becchetti.

La Camera,
qualora il calendario dei lavori non consenta l'approvazione in tempi utili presso il nostro ramo del Parlamento del provvedimento n. 7195, già approvato dal Senato

impegna il Governo

a dare soluzione nella legge finanziaria all'annoso problema della forfettizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari, secondo quanto previsto all'articolo 13 nella stesura iniziale del provvedimento oggi alla nostra approvazione e stralciato al Senato per estraneità di materia, di identico contenuto al decreto-legge n. 7195.
9/7184/41 Strambi, Pistone, Benvenuto, Agostini, Repetto, De Franciscis, De Benetti.

La Camera,
considerato che:
l'applicazione di tributi locali, quali l'I.C.I., dipende in parte dalla determinazione della rendita catastale degli immobili;
detta attribuzione è di competenza degli uffici territoriali dell'erario;
la determinazione è spesso effettuata con notevole ritardo;
con il disegno di legge in discussione si impedisce - correttamente nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente - al comune di rivalersi sul cittadino nel caso di attribuzione di una classe meno favorevole rispetto a quella determinata nell'autoliquidazione dell'imposta;
tuttavia si pone un problema di rilevanza costituzionale in virtù del fatto che parte del gettito di un tributo di esclusiva competenza dei comuni viene determinato dalla maggiore o minore efficienza di un ufficio statale,

impegna il Governo

a fissare, ai sensi della legge n. 241 del 1990, un termine perentorio non superiore ai sei mesi all'ufficio territoriale competente per l'emissione del provvedimento di determinazione o di modificazione delle rendite catastali;
a stabilire - con apposito provvedimento - che venga garantito il rimborso dello Stato al comune in caso di minor


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gettito dovuto al ritardo nell'emanazione del provvedimento di competenza dell'ufficio territoriale.
9/7184/44 Massa, Manzini, Turci, Panattoni, Abbondanzieri, Guerzoni, Cambursano, Bielli.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 7184;
considerato che l'articolo 10 prevede che la rivalutazione dei beni di impresa, ivi compresi quelli immobili, di cui al precedente articolo 9 debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
tenuto conto della opportunità di consentire un più intenso utilizzo delle norme agevolative relative alla rivalutazione dei beni delle imprese;
considerato che ai fini della rivalutazione dei beni immobili non è possibile prescindere dalla qualificazione degli stessi ai fini urbanistici;
tenuto conto che la comune destinazione urbanistica costituisce un requisito imprescindibile per l'inclusione dei beni immobili edificabili in una categoria omogenea;

impegna il Governo

a specificare, in sede di emanazione, ai sensi dell'articolo 13, delle disposizioni attuative della disciplina relativa alla rivalutazione, che, nell'ambito dei terreni edificabili, per categorie omogenee si debbono considerare i terreni aventi la stessa destinazione urbanistica.
9/7184/45 Benvenuto, Repetto, Rabbito, Cennamo.

La Camera,
considerata la peculiare importanza che il settore della pesca riveste nel nostro sistema economico, in particolare sul piano occupazionale;
tenuto conto della situazione di crisi che affligge le attività nel settore in questione e delle gravi conseguenze economiche ed occupazionali che ne derivano;
considerati, in particolare, i danni subiti dlle attività di pesca provocati dall'insorgenza e dalla presenza di mucillagini nel bacino adriatico nell'anno 2000;
rilevato che l'aumento dei prezzo del gasolio ha assunto nel nostro Paese dimensioni ancora più consistenti che negli altri Stati membri dell'Unione europea ed ha avuto ripercussioni negative sull'economia peschereccia, provocando mobilitazioni degli addetti del settore sia a livello nazionale che locale;
tenuto conto che il Governo ha già mostrato piena consapevolezza della gravità della situazione del settore, adottando alcune misure al riguardo nel decreto legge n. 265 del 2000 e nel disegno di legge finanziaria per il 2001;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente le iniziative legislative necessarie a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nel settore della pesca, in particolare estendendo i benefici per la pesca mediterranea di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, alla pesca costiera ravvicinata, alla pesca costiera locale, nonché alla pesca in acque lagunari e salmastre;
ad assumere tempestivamente le iniziative legislative necessarie a ridurre le conseguenze economiche ed occupazionali derivanti dalla crisi del settore della pesca, in particolare, estendendo, per il triennio 2000/2002, alle cooperative della piccola pesca e ai loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, l'applicazione dell'aliquota IRAP ridotta dell'1,9 per cento di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
ad adottare tempestivamente le misure necessarie a favorire la ripresa economica


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delle attività di pesca, danneggiate a causa degli eventi mucillaginosi verificatisi nell'anno 2000, in particolare estendendo alla pesca nelle acque interne l'esenzione dall'accisa per i carburanti impiegati nello svolgimento dell'attività di pesca in acque marine comunitarie di cui al punto 3 della tabella A, richiamata dall'articolo 20 del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993.
9/7184/46 Mariani, Agostini, Benvenuto, Repetto, Pistone, Cennamo, Duca, Sedioli, Gasperoni.

La Camera,
considerato che l'introduzione delle nuove disposizioni in materia di imprese estere partecipate modifica il regime fiscale e può quindi sortire effetti negativi sulla competitività del nostro sistema produttivo e richiedere pertanto revisioni delle decisioni assunte e modifiche anche organizzative che potranno verosimilmente realizzarsi soltanto nel tempo;
tenuto conto che il riferimento, fatto nel comma 4 dell'articolo 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, ad un «livello di tassazione sensibilmente inferiore», nel lasciare ampia discrezionalità all'Amministrazione finanziaria in sede di emanazione dei previsti decreti, ingenera correlativamente incertezza negli operatori economici;

impegna il Governo

in sede di prima applicazione della nuova disciplina, a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 50 per cento dal livello di tassazione medio applicato in Italia.
9/7184/47 Berruti, Conte.

La Camera,
impegna il Governo ad equiparare il regime IVA relativo alle prestazioni direttamente rese alla persona dalle professioni sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999 a quello relativo alle altre prestazioni mediche e sanitarie, integrando ed aggiornando il decreto Ministeri sanità e finanze del 21 gennaio 1994.
9/7184/48 (nuova formulazione) . Battaglia.

La Camera,
visto l'atto Camera 7184, recante misure in materia fiscale;
considerato che per effetto della attribuzione della rendita catastale definitiva ad alcuni fabbricati del gruppo catastale D da parte degli uffici tecnici erariali ne deriverà un minor gettito ICI per moltissimi comuni. Infatti le nuove rendite catastali attribuite a tali immobili comporteranno, ai fini ICI, la determinazione di un valore notevolmente inferiore a quello calcolato sulla base delle scritture contabili;
tenuto conto che moltissimi comuni non possono ricorrere alla revisione delle tariffe d'estimo a causa della abrogazione del comma 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 449/1997 e, contestualmente, chiedere una revisione del sistema dei trasferimenti adottati dal 1994 in avanti;
tenuto altresì conto che la perdita di parte delle entrate ICI pregiudicherà, per i comuni interessati, il pareggio del bilancio del corrente anno e di quelli futuri;
considerato che per il 1998 e per il 1999 il Governo e intervenuto disponendo misure a favore dei comuni interessati;

impegna il Governo

ad assegnare, per gli anni 2000 e 2001, ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito della attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, un contributo commisurato alla differenza tra il gettito,


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derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 2000 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille.
9/7184/49. Basso, Chiamparino, Benvenuto.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame contiene norme sul mantenimento della tassa annuale sulle concessioni governative sul passaporto dovuta per l'espatrio verso i paesi non appartenenti all'Unione europea;
considerato che è necessario addivenire ad un'abolizione totale della tassa sul passaporto compensata da un lieve aumento della tassa di imbarco;

impegna il Governo

ad abolire totalmente la tassa sul passaporto dovuta per l'espatrio verso i paesi non appartenenti all'Unione europea.
9/7184/50 Leone.

La Camera,
considerato che le città di Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni sono sottoposte, per i problemi connessi al traghettamento di circa quattro milioni di mezzi l'anno, a un intenso inquinamento acustico, con gravi danni all'ambiente e alla qualità della vita e quindi costrette a pagare un costo sociale particolarmente elevato;

impegna il Governo

a considerare l'area dello stretto e quindi le città di Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni tra le zone sottoposte a particolare inquinamento acustico cosi come è stato fatto per gli aeroporti civili, e mettere in atto tutti i provvedimenti necessari al fine di erogare un indennizzo di compensazione ai comuni interessati.
9/7184/51 Stagno d'Alcontres, Martino, Gazzara, Matacena.

La Camera,
premesso che:
una ripresa economica effettiva dipenderà anche dalla capacità del nostro Paese di attrarre su di se investimenti esteri;
attualmente il nostro Paese in questo settore si colloca agli ultimi posti nella graduatoria tra i paesi più industrializzati;
la causa di questa sfiducia manifestata dagli investitori esteri è connessa principalmente all'elevata pressione fiscale presente nel nostro Paese per quanto riguarda i redditi d'impresa;

impegna il Governo

ad emanare in tempi brevi una normativa fiscale in materia di reddito d'impresa che sia capace di eliminare l'attuale clima di diffidenza degli investitori esteri verso il nostro Paese.
9/7184/52 Conte.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame contiene norme in materia fiscale che introducono tra l'altro lo statuto dei diritti del contribuente;

impegna il Governo

a dettare criteri maggiormente definiti ai fini dell'individuazione dei regimi fiscali privilegiati.
9/7184/53 Russo, Stagno d'Alcontres.


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La Camera,
visto che l'articolo 96 del provvedimento in oggetto ha esteso il contributo di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 anche alle ONLUS limitatamente alla donazione di beni strumentali nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche;
visto che tali associazioni, pur svolgendo un'attività rilevante ai fini sociali per la collettività, al momento dell'acquisto di tali beni strumentali pagano per intero l'IVA secondo le normative vigenti;

impegna il Governo

ad aumentare il contributo del fondo nazionale per le politiche sociali in misura congrua, per facilitare l'acquisto di beni strumentali da donare a strutture sanitarie pubbliche.
9/7184/54 Sestini.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame contiene una serie di norme fiscali di evidente disomogeneita contenenti disposizioni su imposte dirette, regime IVA ed altre imposte indirette, accertamento, riscossione contenzioso tributario, immobili pubblici e funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché altre norme cosiddette finali;

impegna il Governo

a presentare per il futuro provvedimenti più omogenei ed organici che semplifichino e razionalizzino il sistema legislativo del nostro Paese.
9/7184/55 Nan.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame contiene norme dirette a detrarre, nella misura del 19 per cento, le spese sostenute per le cure veterinarie in favore di animali di compagnia;
ritenuto che tale disposizione sia superflua e l'utilizzo delle risorse debba essere indirizzato a favore di altre situazioni considerate meritevoli di tutela;

impegna il Governo

a destinare le risorse disponibili per la detrazione ad esempio all'aumento della percentuale di detrazione dall'Irpef sulle spese mediche.
9/7184/56 Gagliardi.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame contiene norme sulla tassazione delle imprese estere partecipate finalizzate al contrasto dell'elusione fiscale;
considerato che il provvedimento in esame introdurrebbe eccessivamente norme indeterminate e generiche in ordine soprattutto ai paesi considerati paradisi fiscali ed ai criteri per l'inclusione in tale lista;

impegna il Governo

a proporre misure semplici e chiaramente interpretabili e facilmente applicabili per conciliare l'obiettivo di colpire l'elusione fiscale con quello della libertà di movimento dei capitali.
9/7184/57 Aracu.

La Camera,
premesso che:
l'elevata pressione fiscale e contributiva applicata attualmente alle imprese del nostro Paese sta condizionando in modo fortemente negativo la ripresa economica di questo;
la ripresa economica ha raggiunto in altri Paesi europei livelli maggiori rispetto


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a quello registrato dall'economia italiana, e le nostre imprese stanno perdendo competitività;

impegna il Governo

a far sì che, attraverso l'adozione di riforme strutturali, si possa addivenire in tempi brevi all'adozione di un sistema fiscale per le imprese italiane più equo e per questo maggiormente idoneo a favorirne la competitività nei mercati internazionali.
9/7184/58 Mammola.

La Camera,
premesso che:
i cittadini italiani hanno versato diversi anni or sono la cosiddetta «tassa sul medico di famiglia»;
l'attuale situazione economica consente di risarcire totalmente ai cittadini questa che fu una tassa iniqua se si considera che altre forme di prelievo fiscale sovrintendevano ai bisogni del servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

a provvedere, attraverso l'emanazione di un apposito decreto, alla restituzione dell'intera somma versata dai cittadini italiani.
9/7184/59 Palmizio.

La Camera,
premesso che:
i contratti di collaborazione coordinata e continuativa che si inseriscono nella più grande famiglia dei contratti di lavoro «parasubordinati» hanno raggiunto per la loro diffusione un ruolo rilevante nel nostro tessuto produttivo;
l'elevata pressione fiscale posta a carico delle imprese del nostro Paese sta ponendo tuttavia un freno alla diffusione di questa particolare forma contrattualistica inducendo alcune imprese ed in particolare quelle di piccole dimensioni, a ricorrere a prestazioni di lavoro fiscalmente irregolari;

impegna il Governo

a pervenire all'adozione di un sistema fiscale che, tenuto conto delle esigenze sopra esposte, snellisca fiscalmente questa importante figura contrattualistica favorendone con questo il più frequente ricorso da parte degli imprenditori italiani.
9/7184/60 Di Luca.

La Camera,
premesso che:
la crisi occupazionale presente nel nostro Paese ha raggiunto da tempo livelli assolutamente allarmanti mentre si è fortemente ampliato il ricorso a forme di lavoro irregolari;
ciò è dovuto in particolare alla presenza di un carico fiscale e contributivo assai elevato per le nostre imprese che costituisce un freno per la ripresa dell'occupazione nel nostro Paese;

impegna il Governo

ad adottare una drastica riduzione del carico fiscale e contributivo per le imprese italiane al fine di favorire un effettivo incremento dell'occupazione ed in particolare di quella stabile.
9/7184/61 Rubino.

La Camera,
premesso che:
per adempiere al pagamento di quanto dovuto a titolo di imposizione fiscale dello Stato i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali nel nostro Paese si vedono costretti ad affrontare l'apparato burocratico che troppo spesso è assai lento e farraginoso;


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ciò comporta inevitabilmente la distrazione da parte dell'imprenditore di una parte cospicua del proprio tempo dall'esercizio dell'impresa;
una consistente riduzione dei tempi della burocrazia fiscale sarebbe pertanto cosa auspicabile quanto necessaria;

impegna il Governo

ad emanare normative idonee allo snellimento dell'apparato burocratico in materia fiscale.
9/7184/62 Radice.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame contiene norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura fiscale che disincentivano le donazioni di libri, nonché di dotazioni informatiche a favore degli istituti di pena e scolastici;
considerato che è necessario promuovere una politica tesa, mediante appositi incentivi fiscali, all'ammodernamento ed al rinnovo degli apparecchi informatici a disposizione delle imprese, delle istituzioni e dei cittadini;

impegna il Governo

a rendere più ampia ed incisiva la politica di agevolazioni fiscali, su quanto indicato nella seconda parte della premessa.
9/7184/63 Possa.

La Camera,
premesso che:
molti cittadini anziani ricorrono all'ausilio di personale non specializzato per la cura delle loro attività personali e/o familiari;
alcuni di questi cittadini versano in condizioni di salute critiche e tali da non consentirgli un adeguato svolgimento di queste attività;
si rende quindi necessaria l'adozione di una norma che preveda la piena deducibilità degli oneri sostenuti dagli anziani, almeno di quelli che hanno un'età superiore ai 75 anni, sia per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare e sia per le prestazioni effettuate da personale medico e paramedico non garantite dal servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad emanare un'apposita normativa in tal senso.
9/7184/64 Cuccu.

La Camera,
considerata la difficoltà con la quale le nostre imprese si muovono nell'ambito della concorrenza dei mercati internazionali;
valutato che tale difficoltà è da ascriversi principalmente alla elevata pressione fiscale e soprattutto contributiva alla quale sono attualmente sottoposte le imprese italiane;

impegna il Governo

ad adottare misure tali da consentire alle imprese italiane di affrontare la concorrenza sui mercati internazionali in una condizione quantomeno paritaria nei confronti degli altri Stati industrialmente avanzati.
9/7184/65 Deodato.

La Camera,
premesso che le associazioni sportive dilettantistiche offrono al nostro Paese un grosso contributo, da un lato fornendo gli atleti che in seguito possono diventare professionisti nelle varie discipline, e dall'altro portando attraverso lo sport l'immagine dell'Italia nel mondo;


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impegna il Governo

ad adottare nei confronti di queste associazioni una politica fiscale indirizzata alloro sviluppo sia qualitativo che quantitativo.
9/7184/66 Gastaldi.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame contiene agevolazioni sulle tasse automobilistiche e d'imposta sui trasferimenti relative a veicoli d'epoca;
considerato che specifici compiti sono demandati esclusivamente all'Automobile club storico italiano e alla Federazione motociclistica italiana;

impegna il Governo

a non demandare specifici compiti esclusivamente alle associazioni suddette in quanto esistono altre associazioni o federazioni rappresentative dei settori interessati.
9/7184/67 Tortoli.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame contiene norme cosiddette omnibus e di carattere marginale e non contribuisce, nel suo insieme, a ridurre la pressione fiscale;
considerato che è urgente e necessario introdurre norme che riducano la pressione fiscale su cittadini ed imprese;

impegna il Governo

a varare provvedimenti che riducano effettivamente la pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese.
9/7184/68 Paroli.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame contiene una lunga serie di norme fiscali che complicano ulteriormente la normativa in materia fiscale già pletorica e di ardua interpretazione;

impegna il Governo

a semplificare drasticamente la normativa in materia fiscale la cui interpretazione deve essere alla portata di tutti i cittadini.
9/7184/69 Floresta.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame è un collegato alla legge finanziaria 2000 e il suo esame parlamentare non è ancora concluso;

impegna il Governo

a presentare od usare con maggiore prudenza e rispetto della normativa vigente lo strumento dei collegati alla finanziaria e ad adoperarsi affinché tali provvedimenti siano approvati in tempi ragionevoli.
9/7184/70 Tarditi.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame contiene norme in materia fiscale concernenti soprattutto disposizioni in materia di redditi e di IVA;
considerato che per il nostro Paese diventa urgente ed importante studiare forme di agevolazione fiscale per le imprese;

impegna il Governo

a varare provvedimenti di maggiore agevolazione fiscale soprattutto per le medie e piccole imprese che costituiscono il vero motore della nostra economia.
9/7184/71 Taborelli.


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La Camera,
premesso che:
in materia di fiscalità esiste una vera e propria giungla legislativa nella quale solo gli addetti ai lavori e con non poche difficoltà riescono a districarsi;
è importante per il cittadino-contribuente comprendere appieno quali siano gli adempimenti fiscali ai quali deve far fronte e le ragioni oggettive che si pongono a loro fondamento;

impegna il Governo

a rendere maggiormente comprensibile ai cittadini italiani il complesso panorama dell'imposizione fiscale del nostro Paese.
9/7184/72 Stradella.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame, contiene la restituzione dell'80 per cento della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base pagata all'inizio degli anni '90;

impegna il Governo

a restituire la cifra per intero comprensiva degli interessi maturati.
9/7184/73 Marras.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame contiene norme sulla riduzione dell'IVA sui premi relativi alle corse dei cavalli;
considerato che la norma è estesa ai soli soggetti proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa;

impegna il Governo

a estendere la normativa agevolativa a coloro che sono proprietari o gestori anche di un numero di cavalli inferiori a cinque.
9/7184/74 Giannattasio.

La Camera,
considerato che il provvedimento in esame contiene norme agevolative per gli immobili abitativi;
rilevato che è necessario estendere tali agevolazioni anche ad altre tipologie di immobili oltre a quelle inserite nel testo del provvedimento in esame;

impegna il Governo

a varare misure agevolative nei riguardi degli immobili con particolare riguardo a quelli con destinazione commerciale.
9/7184/75 Lavagnini.

La Camera,
premesso che:
esistono dei regimi fiscali di determinati Stati esteri che rispetto a quello italiano sono da considerarsi privilegiati;
l'elenco di questi Stati non è ad oggi tassativamente definito;
risulta essenziale fare immediata chiarezza sull'argomento anche al fine di dare certezze alle imprese nell'applicazione delle norme di natura fiscale;

impegna il Governo

ad emanare rapidamente un decreto ministeriale che stabilisca, elencandoli tassativamente, quali Stati esteri godono di regimi fiscali da considerarsi privilegiati.
9/7184/76 Amato.