Allegato A
Seduta n. 783 del 4/10/2000


Pag. 21


...

(A.C. 7184 - sezione 20)

ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 74.
(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali).

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intesta- tari


Pag. 22

della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti che comunque abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, che non siano ancora stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali né applicati nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della partita. Non si fa luogo in alcun caso a rimborsi di tributi per le somme comunque pagate. Fino alla data dell'avvenuta notifica non sono dovute sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica agli atti adottati ma non divenuti definitivi anche riferiti agli anni per i quali non sono decorsi i termini di prescrizione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'applicazione del principio di legalità nell'applicazione delle sanzioni tributarie.
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
5. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'ICI.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 74 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 74.
(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
74. 5. La Commissione.