Allegato B
Seduta n. 775 del 21/9/2000


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INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

ALBONI, NAPOLI e ALOI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
siamo venuti a conoscenza, che nella scuola pubblica elementare di Seveso in Via Adua nelle aule scolastiche sono stati tolti tutti i crocifissi adducendo motivi elettorali, mancando di rispetto alla nostra religione cristiano-cattolica;
il preside dottor Galli sembra non sia intervenuto per porre rimedio né tanto meno il consiglio d'istituto;
nella stessa scuola è stato fatto divieto a qualsiasi parroco l'ingresso (anche nel cortile) vietando di fatto la tradizionale benedizione natalizia;
la religione cristiano-cattolica, è la religione madre della nostra nazione;
questi comportamenti a nostro avviso, irresponsabili non fanno nient'altro che creare un ulteriore vuoto di valori nelle piccole generazioni, avvicinandole di fatto al materialismo e alla mancanza di rispetto verso se stessi e verso il prossimo;
in un periodo come questo in cui pericoli come la droga e la delinquenza crescono a vista d'occhio si stanno distruggendo i veri punti di riferimento che per ognuno di noi, ma in particolare modo, per i più piccoli sono e rimangono di fondamentale importanza -:
se sia a conoscenza di tali accadimenti, e quale azione intenda intraprendere per fare in modo che avvenga al più presto il ripristino dei crocifissi nelle aule e venga permesso al parroco libero accesso alla scuola elementare per potergli così permettere di svolgere la propria funzione di benedizione.
(4-26706)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.
Il Dirigente scolastico della Direzione Didattica di Seveso (MI) ha riferito di non aver mai preso alcuna iniziativa al fine di togliere i crocifissi dalle aule del plesso di Via Adua, anche se al momento della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo in parola, 10 aule su 13 ne erano sprovviste forse in conseguenza delle operazioni, spesso frettolose, di allestimento e sgombero dei seggi poiché l'edificio scolastico in questione è stato sede di tutte le scadenze elettorali e referendarie.
Il Dirigente suddetto si è scusato, attraverso la stampa, e, grazie alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale, in pochissimi giorni, ha fatto ricollocare i crocifissi nelle aule che ne erano prive.
Non risulta infine che sia stato impedito ai parroci di entrare nella scuola ma è stata soltanto applicata la disposizione del Consiglio di Circolo che ha autorizzato la benedizione in occasione del Santo Natale in orario extrascolastico e cioè dopo le ore 16,30.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.


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ALEMANNO. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale 14 marzo 1998 determina le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap;
l'agevolazione non è estesa anche al traffico telefonico, considerato un servizio alla persona;
il soggetto portatore di handicap proprio tramite il traffico telefonico sviluppa i suoi rapporti interpersonali di comunicazione che gli permettono anche di svolgere il quotidiano -:
se non ritengano opportuno, affinché il provvedimento in questione possa raggiungere totalmente le finalità per cui è stato emanato, dover intervenire con urgenza al fine di emettere un decreto integrativo al decreto ministeriale del 14 marzo 1998 che faccia rientrare, nelle agevolazioni fiscali, anche il traffico telefonico, principale strumento per lo sviluppo dei rapporti interpersonali di un soggetto portatore di handicap.
(4-26197)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, sottolineando la necessità di facilitare l'integrazione e l'autosufficienza dei soggetti portatori di handicap, chiede l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento, prevista per i sussidi tecnici ed informatici come individuati dal decreto ministeriale 14 marzo 1998, anche ai servizi telefonici considerato che questi ultimi favoriscono i rapporti interpersonali dei soggetti in questione.
Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha evidenziato che l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento ai servizi telefonici risulterebbe in contrasto con i principi contenuti nella sesta direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977.
Invero, le disposizioni dettate dall'articolo 12, paragrafo 3, e dall'articolo 28, paragrafo 2, lett.
a, della suindicata direttiva (come modificati dalla direttiva CEE n. 77/92 del 19 ottobre 1992) prevedono rispettivamente che le aliquote ridotte sono fissate in una percentuale della base imponibile non inferiore al 5 per cento e che, durante il periodo transitorio possono essere assoggettate all'IVA con aliquote inferiori alla detta aliquota minima solo i beni e i servizi compresi nell'allegato H alla citata sesta direttiva, purché questi beni e servizi fossero già in data 1o gennaio 1991 soggetti ad aliquota inferiore al 5 per cento.
Pertanto, l'agevolazione auspicata dall'interrogante, pur meritevole di ogni considerazione, sul piano sociale, comportando l'adozione di provvedimenti normativi in contrasto con i principi comunitari, esporrebbe l'Italia ad una procedura di infrazione da parte degli Organi comunitari.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

AMATO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
Licata con i suoi 40 mila abitanti è la seconda città, per l'importanza ed ampiezza demografica, della provincia di Agrigento. La sua posizione geografica, nel corso dei secoli, ne ha fatto un grosso centro commerciale, agricolo, marinaro e turistico. Oggi il progresso e le nuove tecnologie non hanno migliorato la situazione economica della città, ma hanno alimentato un progressivo regresso economico, sociale ed occupazionale;
a determinare tale situazione hanno contribuito la mancanza di adeguate strutture scolastiche in cui preparare le nuove generazioni ad affrontare le tradizionali attività al passo coi tempi: a fronte di disponibilità di risorse finanziarie ed iniziative che possono dare risposta alla richiesta di lavoro in agricoltura, pesca, commercio e turismo, si registra l'impossibilità di fare decollare tali settori per mancanza di professionalità;
in alcuni casi, per ovviare alla carenza di strutture scolastiche adeguate, molte famiglie sono state costrette a mandare i propri figli in centri più o meno


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vicini, con grave disagio sia per le famiglie che per i giovani;
l'unica alternativa, a questo stato di cose, per chi voglia avere una istruzione tecnica è quella di andare presso l'Istituto Tecnico Commerciale «F. Re Capriata», al Geometra «Ines Giganti Curella» o all'Ipsia ad indirizzo chimico e meccanico. Poche alternative che ogni anno producono una gran massa di disoccupati o aspiranti neo dottori, senza sicuro avvenire;
ancora, ogni anno un elevato numero di licatesi si reca alla vicina Palma di Montechiaro per frequentare il liceo scientifico «Odierna», gravando sulla situazione economica delle famiglie;
lo stesso comune di Licata si è attivato presso gli organi competenti per far fronte alla situazione attuale da circa un anno senza avere risposta concreta -:
se non ritenga opportuno procedere all'istituzione:
1) di un istituto nautico;
2) di un istituto professionale ad indirizzo alberghiero ed elettronico, da abbinare all'Ipia;
3) di un istituto tecnico agrario da abbinare all'istituto tecnico geometri;
4) di un istituto tecnico turistico da abbinare all'istituto tecnico commerciale;
5) di una sezione di liceo scientifico da abbinare al liceo classico;
ed in alternativa all'istituzione delle suddette sezioni, l'introduzione di corsi serali per detti indirizzi.
(4-26418)

Risposta. - In ordine a quanto rappresentato nell'atto parlamentare indicato in oggetto, si fa presente quanto segue.
Il Provveditore agli Studi di Agrigento, interessato dal Ministero, ha riferito che, l'Assessore regionale della Pubblica Istruzione, nelle more della formulazione dello strumento legislativo regionale, inteso a disciplinare tutta la materia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha fatto presente, con apposita lettera, che non si sarebbe proceduto, per l'anno scolastico 1999-2000, all'istituzione di nuove scuole o di istituti di ogni ordine e grado, né all'attivazione di sezioni staccate o scuole coordinate; sarebbe stato possibile attivare altre sezioni o corsi di studio, compresi i corsi serali per studenti lavoratori, in istituti di istruzione secondaria superiore, soltanto entro il limite dell'organico fissato per ciascuna provincia.
Il Provveditore medesimo ha comunque fatto presente che, ferme restanti le limitazioni indicate nella direttiva assessoriale in parola, non risultavano pervenute proposte da parte degli Enti locali - in particolare dal comune di Licata - finalizzate all'istituzione dei tipi di istituti e corsi quali quelli indicati dall'interrogante.
Ad ogni modo, da parte sua, il citato Provveditore ha assicurato che, nell'ambito della propria competenza e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, non mancherà di farsi carico delle esigenze socio-economiche del comune di Licata, in occasione degli interventi di razionalizzazione della rete scolastica che saranno adottati per il prossimo anno scolastico.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

AMORUSO. - Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il 24 settembre 1998 si è verificato lo speronamento volontario in acque internazionali della motonave «Orchidea» battente bandiera italiana che ha causato la morte di un nostro connazionale;
non sono stati ancora individuati da parte delle locali autorità competenti i responsabili di tale grave atto di «pirateria»;
si tratta dell'ennesima volta in cui i lavoratori del mare della provincia di Trapani sono colpiti da azione di «pirateria» messe in atto da rappresentanti di paesi stranieri limitrofi;


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i suddetti rappresentanti, vantando pretesi sconfinamenti in acque territoriali, si ritengono autorizzati a speronare i pescherecci di flotte mercantili battenti bandiera italiana;
la pesca è fonte di sostentamento per moltissime famiglie della zona in un contesto economico già duramente provato;
in data 29 settembre 1998 il consiglio provinciale di Trapani ha approvato un ordine del giorno che impegna il governo nazionale a richiedere che siano individuati e processati i responsabili dell'atto di «pirateria» avvenuto il 24 settembre 1998 che ha causato la morte di un cittadino italiano -:
quali iniziative intendano adottare per assicurare la tutela dei lavoratori italiani che operano in acque internazionale per garantire ai familiari della vittima e a tutto il popolo italiano un atto di giustizia per il barbaro assassinio del nostro concittadino.
(4-20560)

Risposta. - Non appena reso noto l'incidente del 24 settembre 1998, il Governo italiano aveva preso contatto con le autorità libiche per chiedere chiarimenti circa l'accaduto e l'Ambasciatore d'Italia a Tripoli aveva elevato una fermissima protesta presso le più alte Autorità libiche sottolineando la gravità dello speronamento, derivato da una reazione sproporzionata ad un'attività di pesca svolta legittimamente in acque internazionali e deprecandone le tragiche conseguenze. La protesta era stata reiterata una volta ottenuti ulteriori elementi sull'accaduto.
Da parte libica era stato espresso rammarico per quanto avvenuto ed era stato assunto l'impegno a collaborare affinché simili eventi non avessero più a verificarsi in futuro. Il Governo italiano aveva pure richiesto in via ufficiale al Governo libico di avviare un'inchiesta coordinata fra i due Paesi, volta ad accertare il reale svolgimento dei fatti e le responsabilità. Da parte libica si era convenuto sull'opportunità di cooperare nell'accertamento delle circostanze dell'incidente, pur respingendo l'ipotesi di svolgere un'inchiesta congiunta. Da parte sua il Governo di Tripoli aveva avviato una procedura ispettiva per verificare la dinamica dell'incidente ed in tali circostanze la cooperazione fornita da parte libica si era dimostrata soddisfacente.
Premesso che la materia della pesca (e dunque la sua regolamentazione) è competenza esclusiva della Unione Europea, l'Italia già da tempo, nell'ambito della propria strategia di rilancio delle relazioni bilaterali con i Paesi rivieraschi del Mediterraneo, si è posta l'obiettivo di raggiungere soluzioni che comportino lo sfruttamento congiunto delle risorse ittiche di comune interesse presenti nel Canale di Sicilia. Accordi di cooperazione in materia di «vigilanza pesca» sono in corso di negoziato con alcuni Paesi del Mediterraneo.
Sul piano degli accordi bilaterali con i Paesi rivieraschi si ricorda che il 10 novembre del 1998 è stato siglato a Roma un accordo tecnico tra le Marine militari italiana e tunisina riguardante misure per evitare incidenti in mare. Analoghe forme di cooperazione potranno essere negoziate anche con la Libia.
In merito alla protezione dei pescherecci si osserva che la Marina Militare svolge da oltre due decenni una intensa e capillare attività di vigilanza pesca nelle acque dello stretto di Sicilia con un considerevole dispiegamento di mezzi aerei e navali. Peraltro, la vastità della superficie da pattugliare, a fronte dei mezzi a disposizione, impone che le unità navali vengano dislocate nelle aree con maggiore concentrazione di pescherecci. Tali aree di pattugliamento variano su base stagionale e vengono stabilite a livello locale, sentite le associazioni dei pescatori. In questo contesto, non si può purtroppo evitare che, in talune circostanze, pescherecci impegnati in attività di pesca isolate, a volte in zone di pesca contestate da alcuni Paesi rivieraschi, possano essere fermati dalle forze marittime di questi Paesi.
Considerato che il tragico episodio ha riproposto l'esigenza di concordare con le Autorità libiche un contesto di riferimento atto ad evitare il ripetersi di incidenti, va notato che i positivi sviluppi che le relazioni fra i due Paesi hanno registrato negli ultimi


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tempi confermano la possibilità di adottare, in materia di pesca, un approccio analogo a quello concordato con la Tunisia in relazione al contenzioso riguardante il «mammellone». Sono stati, pertanto, individuati i tre seguenti settori di collaborazione:
l'esatta definizione dello spazio marittimo soggetto alla giurisdizione della Libia, mediante un tavolo di dialogo a livello giuridico e di esperti;
la conclusione di intese fra le Marine Militari dei due Paesi, volte ad accrescere la fiducia reciproca e ad evitare il ripetersi di incidenti in mare. In occasione della visita in Italia del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare libica, lo scorso mese di novembre, è stato firmato un processo verbale con il quale le due Marine confermano la loro volontà di collaborazione estesa anche alla lotta all'inquinamento ed ai traffici illeciti in alto mare, al soccorso in mare e ad altre tematiche di comune interesse;
la collaborazione nel settore della pesca, mediante la costituzione di società miste per assicurare lo sfruttamento congiunto delle risorse ittiche. Uno speciale Gruppo Tecnico italo-libico, costituito già nel 1997, ha ripreso i lavori riunendosi una prima volta a Roma ed una seconda, nel novembre 1999, a Tripoli. Tali riunioni hanno confermato l'interesse delle due Parti ad approfondire le conversazioni, anche per superare le difficoltà che l'attuale normativa libica sembra frapporre alla possibilità di costituire società miste di pesca.

L'insieme delle iniziative menzionate delinea un approccio teso a creare concrete prospettive di collaborazione agli operatori dei due Paesi con l'obiettivo del superamento dei motivi di contenzioso in materia di sfruttamento delle risorse ittiche nell'area.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

BACCINI. - Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo sull'istituzione dello «sportello telematico dell'automobilista» emanato il 30 marzo 2000, che concede la possibilità ai concessionari automobilistici di svolgere le pratiche di prima immatricolazione di veicoli, danneggia gravemente le 3.900 agenzie automobilistiche presenti nel territorio nazionale;
il Governo emanando il suddetto decreto, che tra l'altro prevede l'abolizione del pubblico registro automobilistico (Pra), ha suscitato le proteste degli operatori delle delegazioni Aci e delle autoscuole d'Italia, i quali dopo anni di lavoro e di investimenti nel settore, di fatto vedono minacciato il proprio posto di lavoro;
l'attuazione del decreto legislativo comporterà la chiusura di almeno il 70 per cento delle agenzie e il licenziamento di almeno diecimila dipendenti;
attualmente esiste già un collegamento telematico tra i vari soggetti erogatori dei servizi previsti dal regolamento istitutivo dello «sportello telematico dell'automobilista», fatta eccezione per i concessionari d'auto i quali non usufruiscono del collegamento con la motorizzazione civile e il Pra;
quanto previsto dal provvedimento emanato dal Governo, non trova alcun riscontro con quanto avviene negli altri paesi europei -:
se nell'adozione del provvedimento siano stati valutati i rischi di chiusura e di licenziamento nel settore delle agenzie automobilistiche e se non ritenga, altresì, opportuno rivedere la materia adeguandola agli standard europei, consentendo alle sopra citate agenzie di poter continuare a svolgere il servizio fin qui fornito.
(4-29483)

Risposta. - La proposta di legge per l'abolizione del pubblico registro automobilistico mantiene i livelli occupazionali e non prevede esuberi per il personale addetto a tale servizio.
In particolare, è altresì riconosciuta l'applicazione delle procedure di cui agli articoli


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33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Quanto alle agenzie va sottolineato come lo sportello telematico dell'automobilista si muova nella direzione della valorizzazione delle professionalità sviluppatesi nel campo dell'intermediazione delle pratiche auto, consentendo alle agenzie medesime di rilasciare, direttamente all'utente, carte di circolazione, targhe e certificati di proprietà grazie a collegamenti telematici con i sistemi informatici dello scrivente Ministero e del pubblico registro automobilistico.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

BALOCCHI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in una scuola elementare di La Spezia un bambino marocchino seguace di Allah, frequentante la quinta classe, si è rifiutato di obbedire alle sue tre maestre, in quanto per la religione islamica obbedire ad una donna è decisamente impossibile oltre che moralmente inaccettabile;
tale episodio costituisce evidentemente un retaggio della religione mussulmana che alle donne assegna un ruolo assolutamente subalterno;
del bambino riottoso all'autorità delle maestre e protagonista di gesti di protesta si era occupato prima il consiglio di classe e poi quello di istituto ed erano state attivate consulenze con diversi psicologi;
per risolvere la vicenda il comune di La Spezia si è visto costretto ad assegnare alla scuola, come sostegno all'alunno, un obiettore di coscienza affinché questi ripeta all'allievo le indicazioni delle maestre;
da quel momento l'obiettore sta con il bambino per l'intera durata delle lezioni al fine di assicurare una partecipazione più proficua di Hassan alla vita scolastica;
da tale situazione emerge pienamente la problematicità connessa all'attuazione di un'effettiva integrazione con culture talmente diverse dalla nostra da porsi in contrapposizione anche con le più elementari norme di comportamento vigenti nel nostro Paese -:
quali interventi il Ministro intenda adottare al fine di garantire che il processo di integrazione sociale e culturale, specie in un ambito particolarmente delicato quale quello della formazione scolastica, avvenga non solo nel rispetto della cultura e degli usi dei popoli extracomunitari ma anche e soprattutto nel rispetto delle regole e dei princìpi posti alla base del nostro ordinamento giuridico e, pertanto, fondamentali per assicurare una civile convivenza nel medesimo Paese, anche tra soggetti di nazionalità diversa.
(4-27575)

Risposta. - In merito a quanto riferito dall'interrogante nella interrogazione parlamentare indicata, e che sembra riproporre le notizie apparse nella cronaca locale del quotidiano «Il Secolo XIX» del 1.12.1999, la Direttrice Didattica del I Circolo di La Spezia ha categoricamente smentito che sia stata manifestata dalla medesima e dalle docenti l'ipotesi che i problemi, che presenta il bambino marocchino, possano derivare dalla sua fede religiosa.
La medesima preside ha precisato che non risultava, peraltro, possibile pervenire a tale congettura tenuto conto che lo scorso anno il fratello maggiore del bambino ed altri alunni di religione mussulmana hanno frequentato la medesima scuola senza alcun problema.
Il dirigente ha anche chiarito che sia l'insegnante di sostegno, che ha con l'allievo un ottimo rapporto, che il giovane obiettore di coscienza, assegnato dal Comune come ausiliario di sostegno, collaborano proficuamente per risolvere i problemi dell'allievo d'intesa con i docenti del modulo.
Il fatto poi che il bambino abbia simpatizzato, in particolare, con il giovane ausiliario è determinato dalla conoscenza avvenuta tra i due nella colonia estiva del Comune frequentata dal bambino dopo il suo arrivo dal Marocco.


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Per quanto riguarda, infine, l'azione volta all'integrazione degli allievi stranieri, si fa presente che da tempo questa Amministrazione opera con il massimo impegno a livello locale d'intesa con le comunità extracomunitarie presenti sul territorio.
Com'è noto, tale azione è rivolta primariamente all'accoglienza ed all'apprendimento della lingua italiana e successivamente ad un'azione integrata ispirata all'educazione interculturale ed ai valori della comunicazione.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

BARRAL. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
è di questi giorni la notizia che gli uffici del registro della provincia di Cuneo, stanno notificando alle imprese ed in particolare a moltissime aziende agricole, l'atto di accertamento di violazione relativamente alla tassa annuale partita Iva anno 1997;
analoga situazione si creò lo scorso anno e coinvolse allora come oggi migliaia di imprese cui venne contestato il mancato pagamento della tassa annuale partita Iva;
si ebbe modo, e parimenti oggi si sta accertando, che le richieste dei vari uffici del registro sono pressoché prive di effetto, in quanto è facile e semplice dimostrare, documenti alla mano, che si è ottemperato nei modi e termini di legge al rispetto degli obblighi derivanti dal possesso di una partita Iva;
ancora una volta il cittadino viene ingiustamente accusato di omissioni per il cui accertamento viene sperperato del denaro pubblico -:
se non ritenga di adoperarsi per accertare una volta per tutte chi sia il responsabile di siffatta situazione anche allo scopo di evitare per il futuro, il ripetersi di episodi che costituiscono ulteriore e legittimo elemento di allontanamento tra lo Stato e il cittadino.
(4-29118)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha chiesto di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire sulla vicenda concernente l'invio, da parte degli Uffici del Registro della provincia di Cuneo, di atti di accertamento, diretti prevalentemente ad aziende agricole, concernenti il mancato pagamento della tassa annuale sulla partita Iva relativa all'anno 1997.
Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha precisato che nel mese di gennaio 2000 sono stati predisposti, in via centralizzata, 1.139.022 atti di accertamento per il recupero delle violazioni alla tassa di concessione governativa sulla partita Iva per l'ultima annualità 1997 (dall'anno 1998 detta tassa è stata assorbita dall'Irap).
Tali atti di accertamento sono scaturiti dagli incroci effettuati, attraverso procedure automatizzate, tra la totalità dei versamenti, pervenuti al sistema centrale dell'amministrazione finanziaria attraverso il servizio bancario e postale, ed i soggetti tenuti al pagamento della tassa sul possesso della partita Iva per la predetta annualità.
Su un totale di 6.888.271 partite Iva attive, sono risultati acquisiti al sistema centrale i dati relativi a circa 4.145.403 versamenti in conto corrente postale e 1.707.332 versamenti mediante delega bancaria.
In particolare, per i versamenti mediante delega bancaria sono risultati omessi od incompleti i dati relativi a circa il 26 per cento degli istituti bancari incaricati della riscossione.
Durante la fase di incrocio alcuni versamenti non sono stati abbinati alle partite Iva attive, in quanto prive del codice fiscale o della partita Iva, ovvero con codice fiscale o partita Iva errati; tali mancati abbinamenti hanno riguardato 148.659 versamenti di cui 133.479 effettuati tramite conto corrente postale e 15.180 versamenti effettuati mediante delega bancaria.
Da ciò emerge che i disguidi lamentati sono stati provocati in gran parte da errori formali, commessi dagli stessi contribuenti nella fase di compilazione dei bollettini postali e dei modelli con i quali vengono effettuati i versamenti, ed in parte dal mancato


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invio all'amministrazione finanziaria dei dati di riscossione da parte degli istituti bancari.
Le iscrizioni che in effetti si sono dimostrate indebite sono state successivamente sanate dagli uffici con appositi provvedimenti di sgravio.
In particolare, per quanto riguarda l'Ufficio del Registro di Cuneo, il medesimo Dipartimento ha precisato che tale ufficio nell'anno 1999 ha operato iscrizioni a ruolo di circa 3.700 partite per le predette violazioni, delle quali circa 2000 sono state successivamente sgravate, in quanto i contribuenti avevano adempiuto correttamente ai propri obblighi.
Anche, in tal caso, la causa di detto inconveniente risale alla mancata trasmissione al sistema informativo dell'amministrazione finanziaria da parte di una banca dei supporti magnetici contenenti gli estremi di versamento della tassa di che trattasi.
Pertanto, l'amministrazione non è stata in grado di inserire tali posizioni nei relativi elenchi e ne sono poi scaturite le indebite iscrizioni a ruolo cui si fa riferimento nella interrogazione.
Ciò posto, il Dipartimento delle Entrate, ha assicurato che tale situazione non dovrebbe più verificarsi. Invero il sistema dei versamenti unificati (decreto legislativo n. 241 del 1997), consente, attualmente, anche attraverso i controlli sui versamenti che affluiscono per via telematica alla struttura di gestione operante presso la Direzione centrale per la Riscossione, di ridurre al minimo tali errori.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

BECCHETTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'ordinamento universitario prevede al compimento degli studi una valutazione degli studenti che tiene conto di tutti i voti conseguiti nelle diverse materie previste dal corso di laurea;
la valutazione finale, voto di laurea, non è solo un dato formale ma un vero e proprio riconoscimento della capacità dello studente e la stessa costituisce un punto di riferimento di rilievo per la carriera lavorativa successiva;
il raggiungimento di una votazione di laurea compresa tra 105/110 e 100/110 comporta il riconoscimento di «massimo dei voti»;
il «massimo dei voti» è elemento preferenziale per l'assunzione in molte imprese private e per i concorsi pubblici. La Banca d'Italia, ad esempio, non ammette ai concorsi da lei banditi laureati con voto inferiore a 105;
l'abbassamento da 105 a 101 del riconoscimento costituisce un elemento punitivo per gli studenti che durante il corso di laurea hanno dimostrato maggiori capacità e volontà e ricorda l'attribuzione del «sei politico» reclamato ed ottenuto dagli studenti «sessantottini» con i riflessi negativi, protrattisi per anni sulla scuola, la vita sociale e il lavoro -:
quali siano stati i criteri, le valutazioni e i fini che hanno portato il Ministro Berlinguer, che da professore universitario dovrebbe ben conoscere il diverso valore della valutazione finale del corso di studi, ad emanare il decreto ministeriale n. 396 del 24 settembre 1998 con il quale, nella ripartizione dei titoli valutabili ai fini dei concorsi di cattedra, si assegna, a modifica della normativa vigente, lo stesso punteggio a chi si è laureato con 110 e a chi si è laureato con 101.
(4-21882)

Risposta. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica quanto segue.
Il decreto ministeriale n. 396 del 24 settembre 1998: «Approvazione della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per esami e titoli per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado» non comporta alcuna modifica della normativa vigente.
Già nella tabella approvata con decreto ministeriale 3 settembre 1982 e nelle successive, infatti, i punteggi da assegnare alle


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votazioni dei titoli di laurea sono sempre ripartiti nei medesimi scaglioni e nel caso in specie, 5 punti a chi si è laureato con una votazione compresa tra 101 e 105, 6 punti da 106 e 110 ed 8 per il 110 e lode, proprio al fine di graduare adeguatamente i candidati sulla base del livello di preparazione raggiunto nel corso degli studi universitari.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

BERGAMO. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
in data 27 maggio 1991 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 la legge italiana per la vaccinazione obbligatoria contro il virus dell'epatite B;
attualmente il tasso di morbosità più elevato per epatite B si registra nella fascia di età tra i quindici e i ventiquattro anni e pertanto gli adolescenti rappresentano il gruppo su cui è più opportuno indirizzare un intervento vaccinale al fine di ottenere una evidente diminuzione della malattia;
l'articolo 1 della legge su citata recita «Al fine di prevenire l'insorgere e la diffusione dell'epatite virale B, la vaccinazione contro tale malattia è obbligatoria per tutti i nuovi nati nel primo anno di vita» e solo «limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vaccinazione è obbligatoria anche per tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno d'età»;
dopo un ciclo vaccinale completo la protezione contro la malattie non risulta permanente e, pertanto, si renderebbero necessari richiami periodici per garantire una sufficiente protezione contro la malattia, con un notevole impegno finanziario, e ciò in particolare nei soggetti vaccinati nei primi mesi di vita che, se non richiamati, costruirebbero una fascia ampia di suscettibili alla malattia già dopo dieci/quindici anni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario;
molto opportunamente e sulla base di quanto sopra il Piano sanitario nazionale 1998-2000 «un patto di solidarietà per la salute», non prevede la vaccinazione antiepatite B per popolazione di età inferiore ai ventiquattro mesi ed individua, nell'ambito degli obiettivi per la prevenzione delle malattie infettive, altri più importanti interventi vaccinali contro poliomelite, difterite, tetano, morbillo, rosolia, parotite, pertosse, haemophilus influenzale, oltre alle vaccinazioni contro l'influenza per la popolazione al di sopra dei sessantaquattro anni -:
se e con quali criteri oggettivi ed omogenei intenda assumere decisioni in merito alla somministrazione del vaccino antiepatite B ai soli adolescenti dodicenni;
se alla luce di tali criteri non ritenga opportuno una modificazione della legge sulla vaccinazione antiepatite B nella prima infanzia (ventiquattro mesi) con abrogazione della obbligatorità della vaccinazione antiepatite B nella prima infanzia, indicando nel contempo alle Regioni gli strumenti necessari ad un maggiore impegno nei confronti delle malattie infettive quali morbillo, rosolia, parotite, pertosse, difterite, tetano, polio ed influenza.
(4-18205)

Risposta. - Nelle premesse dell'atto parlamentare in esame si fa riferimento alla breve durata dell'immunità conferita dal vaccino anti-epatite B ed alla necessità di richiamo per detto vaccino.
Tale affermazione non trova riscontro nella letteratura internazionale. Infatti studi condotti in diversi paesi del mondo e soprattutto lo studio sull'efficacia del vaccino anti-epatite B eseguito sui neonati in Gambia dimostrano che tale vaccino conferisce una eccellente memoria immunitaria. Ciò comporta che un soggetto che ha risposto al ciclo primario (le tre dosi del vaccino) anche se negli anni successivi ha tracce indosabili di anticorpi, venendo a contatto con virus B non contrae l'infezione o se si infetta (in una piccola quota di casi) non resta portatore del virus. Alla luce di tali evidenze la comunità scientifica internazionale è concorde a non consigliare per il momento il richiamo per tale vaccinazione. Ciò significa


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che con l'attuale strategia vaccinale, al compimento del 12o anno a partire dal 1991 (anno di entrata in vigore dell'obbligatorietà), si avranno 24 coorti di nati immunizzati contro l'epatite B e si potrà sospendere la vaccinazione degli adolescenti.
La vaccinazione anti-epatite B dei neonati ha il vantaggio che, essendo abbinata alle altre vaccinazioni dell'obbligo, riesce a raggiungere quasi il 100 per cento dei soggetti destinatari. Infatti da uno studio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità emerge che circa il 10 per cento degli adolescenti evade tale vaccinazione e tale percentuale è di circa il 30 per cento in alcune aree al sud dell'Italia. Inoltre emerge che i livelli più elevati di evasione vaccinale degli adolescenti si verificano in aree socialmente depresse che sono anche quelle dove è maggiore il rischio di contrarre l'infezione da virus B.
Infine va ricordato che una parte dei neonati da madre portatrice di virus, poiché sono ad altissimo rischio di contrarre l'infezione, vanno comunque vaccinati alla nascita.
Non si ritiene pertanto opportuno, almeno per il momento, apportare modifiche alla strategia vaccinale sancita dalla legge N. 165 del 27 maggio 1991.
È invece necessario, e giustamente il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 ribadisce tale concetto, raggiungere alti tassi di copertura vaccinale nei confronti di tutte le malattie bersaglio del Programma Esteso di Vaccinazione, cui l'Italia ha ufficialmente aderito, assumendo impegni a livello non solo nazionale ma anche internazionale.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

BOGHETTA. - Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
da molti mesi i dipendenti delle Ferrovie dello Stato presso le Ogr (Officine Grandi Riparazioni) di Santa Maria La Bruna ricevono con molto ritardo i prospetti paga relativi agli emolumenti mensili;
le norme vigenti prevedono che i prospetti paga devono essere consegnati al lavoratore dipendente prima della consegna degli stipendi -:
quali siano le ragioni che hanno spinto le Ferrovie dello Stato spa ad adottare questa procedura;
quali iniziative intenda prendere al fine di regolarizzare immediatamente la procedura di pagamento degli stipendi dei dipendenti delle Ogr di Santa Maria la Bruna.
(4-23110)

Risposta. - Il servizio relativo al ritiro dei bollettini di stipendio presso la «Tele Sistemi Ferroviari S.p.A.» ed alla consegna degli stessi alle Unità Servizi Amministrativi dislocate sul territorio, che provvedono alla distribuzione dei medesimi agli impianti ferroviari di loro giurisdizione, viene curato dalla Omnia Express, Società del Gruppo FS, che assolve agli adempimenti competenti.
F.S. riferiscono che, solitamente, le Officine Grandi Riparazioni di Santa Maria la Bruna provvedono, tramite un loro incaricato, a ritirare direttamente i bollettini del proprio personale al fine di assicurare la tempestiva consegna nel medesimo giorno in cui gli stessi vengono recapitati alla Unità Servizi Amministrativi Territoriale di Napoli.
Secondo quanto riferito da F.S., il ritardo relativo alla consegna dei bollettini stipendiali si è registrato solo nel mese di novembre 1998 a causa di analogo ritardo da parte della Società sopracitata incaricata di effettuare il servizio.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

BORGHEZIO. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
i nuovi tre casi di lebbra riscontrati a Cagliari fra immigrati extracomunitari, dei quali uno di lebbra lepromatosa, e gli altri due in forma tubercoloide, ha nuovamente posto in grande evidenza il gravissimo rischio,


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più volte denunciato dai biologi, che l'immigrazione selvaggia ed incontrollata dal terzo mondo verso l'Europa, in assenza di adeguati controlli sanitari, rischia di diffondere malattie infettive molto gravi, non escluse lebbra e peste;
le autorità sanitarie internazionali hanno, inoltre, segnalato l'aumento esponenziale dei casi di Tbc, soprattutto fra persone che vivono in condizioni abitative disagiate, in particolare fra immigrati extracomunitari -:
se non ritenga doversi urgentemente istituire un «Osservatorio sanitario immigrazione», avente la finalità di monitorare sul territorio, ed in particolare nelle aree urbane e sub-urbane maggiormente toccate dalla presenza di immigrazione irregolare e clandestina, la situazione sanitaria degli immigrati ed in particolare di quelli che provengono dal terzo mondo e dalle nazioni caratterizzate dall'assenza di adeguate misure di prevenzione sanitaria.
(4-24999)

Risposta. - Questo Ministero riceve da tutto il territorio nazionale le segnalazioni relative a tutte le malattie infettive diagnosticate, tra cui, quindi, i casi di tubercolosi e del morbo di Hansen, operando in stretta connessione sia con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed i propri uffici periferici (Uffici di Sanità marittima ed Aerea) sia con l'Organizzazione Mondiale della Sanità ed altri organismi internazionali preposti alla profilassi internazionale.
In particolare, per quanto riguarda la sorveglianza ed il controllo del morbo di Hansen, il Ministero della sanità si avvale della consulenza di un Comitato Nazionale di Esperti che, in base al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, ha fra i suoi compiti l'aggiornamento dei protocolli di profilassi, diagnostici e terapeutici, nonché la formulazione di proposte per il Piano Sanitario Nazionale concernenti le condizioni di efficacia per gli interventi (educazione sanitaria, formazione e aggiornamento del personale, ricerca finalizzata).
Avvalendosi della collaborazione di tale Comitato, il Ministero della sanità ha elaborato le «Linee guida per il controllo del morbo di Hansen in Italia» stilate secondo le indicazioni della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ed adattate alla situazione epidemiologica nazionale.
Tali Linee guida pongono in rilievo l'attuale approccio scientifico nei confronti di questa malattia, che vista la possibilità di usufruire di una terapia efficace, può realmente essere considerata alla stregua di qualsiasi altra malattia infettiva.
Le Linee guida sono state approvate in data 18 giugno 1999 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 144 del 29 luglio 1999).
Inoltre, il collegamento con i Centri di Riferimento Nazionale per il morbo di Hansen consente di conoscere in tempo reale il quadro epidemiologico relativo a tale patologia.
In particolare, si precisa che presso l'Ospedale di Cagliari si è riscontrato un solo caso di morbo di Hansen.
La paziente venne ricoverata nel reparto malattie infettive e, per la conferma diagnostica e per l'indicazione del trattamento, sono stati consultati sia il Centro di Riferimento Nazionale per il morbo di Hansen, costituito presso la Divisione di Dermatologia dello stesso Ospedale sia il Laboratorio Sovraregionale a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale costituito presso la Sezione di Dermatologia Tropicale dell'Ospedale San Martino di Genova.
Poiché la paziente non era in fase contagiosa, le sono stati prescritti la terapia domiciliare ed i controlli ambulatoriali, come previsto dai protocolli terapeutici per i pazienti in fase non contagiosa.
Nel contempo, il competente Servizio di Igiene ha avviato l'indagine epidemiologica.
Per quanto riguarda la tubercolosi, in questi ultimi anni, sia nei paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo ne è stata riscontrata una tendenza all'aumento della morbosità ed è stato osservato anche l'incremento della resistenza dei micobatteri


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tubercolari ad uno o più farmaci impiegati per la cura della malattia.
Per fronteggiare adeguatamente tale situazione, occorre un diverso approccio alla prevenzione ed al controllo della tubercolosi con interventi che investono in modo strategico gli aspetti relativi alla notifica dei casi, agli «screening» per l'accertamento dell'infezione tubercolare, al trattamento chemioprofilattico, alla corretta gestione dei casi di malattia ed alla vaccinazione dei soggetti a maggior rischio.
A tal fine, questo Ministero ha predisposto il documento «Linee guida per il controllo della malattia tubercolare» che, dopo le valutazioni degli operatori dislocati nel territorio e l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni , è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (supplemento alla G.U. n. 40 del 18 febbraio 1999).
Tale documento costituisce un riferimento operativo per il Servizio Sanitario Nazionale ed è stilato in conformità con gli indirizzi del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.
Le indicazioni contenute nelle Linee guida - fra cui, in particolare, quella riguardante l'opportunità del coordinamento fra i soggetti chiamati a gestire il problema del controllo della tubercolosi, in modo da garantirne la gestione integrata del singolo caso - integrano i provvedimenti di prevenzione attualmente in vigore.
Com'è noto, infatti, nel nostro Paese la tubercolosi è patologia soggetta a notifica obbligatoria, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990.
In base al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, gli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, con parità di trattamento riguardo ai cittadini italiani.
Lo stesso decreto legislativo n. 286 del 1998 estende anche agli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Infine, la Commissione per l'esame delle problematiche sanitarie connesse con l'immigrazione, costituita presso il Ministero della sanità, nel predisporre il «Progetto Obiettivo Immigrazione» ha indicato la necessità - peraltro già attiva nella routine - di costituire una «rete» che colleghi agli Osservatori epidemiologici nazionale e regionali anche le strutture del volontariato, impegnate nell'assistenza agli immigrati.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

BORGHEZIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere: se non intendano conferire un'onorificenza al valor civile per premiare il coraggio e l'abnegazione con cui i signori Annunciata e Primo Aglio, residenti in Casalbuttano (Cremona) hanno sostenuto, da soli e senza alcun aiuto pubblico, la battaglia del proprio figlio Francesco, un ragazzo down, che, seguendo con il loro aiuto il metodo predisposto da Glenn Doman, è riuscito a conseguire brillanti risultati scolastici al termine del primo anno del liceo linguistico statale «Manin» di Cremona.
(4-25129)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri si desidera far presente che nonostante ogni migliore determinazione non risulta possibile aderire alla richiesta, rivolta dall'interrogante, di conferire una onorificenza al valore civile ai coniugi Aglio, genitori di un giovane down, per l'abnegazione profusa nel creare le condizioni per il successo scolastico del proprio figliolo, ciò in quanto la vigente normativa in materia non lo prevede.
Ai coniugi Aglio è stata, tuttavia, in data 14 febbraio 2000, inviata, dal ministro pro-tempore, una lettera di encomio per aver voluto dare al ragazzo la possibilità di raggiungere a scuola un brillante risultato, impegno questo che testimonia quanto importanti siano l'amore, la cura e l'attenzione costante dei genitori nel processo di apprendimento dei giovani.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.


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BURANI PROCACCINI, BAIAMONTE, DEL BARONE, DIVELLA, FILOCAMO e STAGNO D'ALCONTRES. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
ha destato scalpore la notizia apparsa sulla stampa, a seguito di un'inchiesta pubblicata dall'Espresso, secondo cui tramite Internet sarebbe possibile acquistare farmaci evitando tutti i controlli sanitari posti a tutela della salute dei cittadini (prescrizione del medico, corretta conservazione in farmacia e controllo del farmacista);
tale possibilità riguarda anche merci pericolose, la cui vendita e detenzione sono sottoposte a rigida regolamentazione, come le armi, ovvero attività illecite e socialmente dannose, come la pedofilia;
i farmaci acquistabili via Internet in alcuni casi risultano prodotti addirittura dalle filiali italiane di industrie multinazionali;
l'anello debole della catena sembrano essere i grossisti, dai quali pare si riforniscano gli stranieri e proprio i grossisti internazionali, già oggi in grado di consegnare rapidamente farmaci in ogni zona del Paese, potrebbero essere, a quanto affermano gli autori dell'inchiesta pubblicata dall'Espresso, i responsabili della vendita di farmaci via Internet;
i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni) avrebbero difficoltà ad effettuare le indagini in quanto non avrebbero accesso ad Internet;
al di là dei motivi illeciti (come l'acquisto di stupefacenti), le cause che possono spingere all'acquisto tramite Internet riguardano i ritardi nell'immissione sul mercato italiano di farmaci innovativi e importanti per la cura di patologie di rilevante impatto sociale e la volontà di limitare l'erogazione di alcuni farmaci costosi unicamente alle strutture pubbliche (ospedali e ASL), difficilmente accessibili da parte dei cittadini a causa della lontananza dal domicilio e dei ristretti orari di accesso; mentre la presenza di tali farmaci nelle farmacie, presenti capillarmente sul territorio e, grazie ai turni, aperte 24 ore su 24, andrebbe incontro alle esigenze dei pazienti senza comportare costi pesanti per il Servizio sanitario nazionale che, invece, per la distribuzione attraverso le ASL deve attrezzare locali e strutture e pagare il personale incaricato;
non pare, invece, che la possibilità di acquistare farmaci nei supermercati, senza alcuna garanzia sanitaria per quanto riguarda la conservazione e l'informazione ai cittadini, possa essere una risposta a tale fenomeno, come ipotizzato addirittura da un membro della Cuf nell'Unità del 7 febbraio 1997 -:
se non si intenda garantire la presenza nelle farmacie aperte al pubblico dei farmaci di documentata efficacia, soprattutto se già registrati negli altri Paesi europei, che sono necessari ai cittadini e non presentano rischi particolari nella somministrazione, evitando che i malati debbano ricorrere a sotterfugi illegali e pericolosi per la loro salute e ricorrendo, invece, ad accordi con le associazioni che rappresentano le aziende farmaceutiche e le farmacie, come previsto dalla legge finanziaria per il 1997;
se non si ritenga che la farmacia debba essere il luogo deputato per legge alla dispensazione dei farmaci, grazie ai controlli e alle garanzie che essa offre ai fini della tutela della salute della collettività;
più in generale, se non si ritenga necessario individuare strumenti di intervento per evitare che il passaggio di farmaci per canali che non danno le suddette garanzie metta a repentaglio la salute dei cittadini;
se non si ritenga necessario, quantomeno, attivare il Nas in modo che possa effettuare le necessarie indagini a tutela della salute pubblica.
(4-07515)

Risposta. - Non vi è dubbio che la sempre maggior diffusione di Internet e del cosiddetto «e-commerce» (commercio elettronico), offra indiscutibili opportunità sotto il profilo economico e dell'occupazione


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(peraltro, quest'ultima appare controbilanciata proprio dalle tecnologie informatiche, le quali hanno consentito una riduzione della manodopera), al punto da configurare quella che viene definita la «New Economy».
Ma ancor più non vi è dubbio che, come in tutti i progressi tecno-scientifici, sono insite delle insidie che è necessario fronteggiare e quanto più possibile neutralizzare.
Alcune sono state riportate, con giusta enfasi, dai mass-media: violazione della privacy, fenomeno degli «hackers», accreditamenti con carte di credito altrui, ricatti alle aziende, fino ad arrivare ad altre attività francamente e palesemente criminali (ad esempio, i siti per i pedofili).
Nel caso dell' «e-commerce», si aggiunge una minaccia alla protezione ed alla salute dei consumatori che non riguarda solo i farmaci, bensì tutte le merci in generale, potendosi per questa via vendere prodotti contraffatti, non omologati o comunque non controllati, almeno sotto il profilo dell'etichettatura (due esempi per tutti: alimenti e i giocattoli per i bambini, che normative comunitarie vogliono quanto più omologati e controllati fino ad arrivare al cosiddetto marchio CE).
Indubbiamente, in campo farmaceutico si aggiungono pericolosità e specificità, giustamente rilevate nell'atto ispettivo in esame, quali la prescrivibilità di determinati farmaci sotto controllo medico.
Quanto al problema dell'«e-advertising» nell'ambito della pubblicità dei farmaci, si rammenta che una normativa comunitaria (Direttiva 92/28/CEE), recepita dal nostro ordinamento (decreto legislativo n. 541 del 1992) ha voluto giustamente regolamentare questo delicato settore, che potrebbe essere il preludio di un maggiore e forse eccessivo consumo dei farmaci stessi, sia per via ordinaria, sia tramite lo stesso mercato clandestino (anabolizzanti, etc...), sia soprattutto per via elettronica, ed in questi ultimi due casi evitando anche la prescrivibilità ed il conseguente controllo delle Farmacie e dei farmacisti accreditati.
Non vanno, peraltro, neanche sottaciute le valenze di carattere economico, legate alla possibilità per le aziende di vendere i prodotti direttamente ai consumatori, a prezzi decisamente inferiori, saltando la catena degli intermediari che, nel settore farmaceutico è anche garanzia di maggior controllo, come da precise disposizioni di legge che riguardano anche i distributori all'ingrosso.
La problematica è di evidente rilievo e potrà essere efficacemente risolta solo in un contesto almeno comunitario, se non globale, atteso che Internet travalica ormai i confini nazionali.
Questo non significa che a livello locale non si possa e non si debba contrastare il fenomeno, ma le misure in questo ambito si concentrano sulla répressione di singole fattispecie che infrangano la legge.
In ambito globale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (0.M.S.) si è posta la questione del binomio «Farmaci-Internet» ed in una risoluzione del maggio 1998 aveva già richiesto al proprio Direttore Generale di sviluppare una guida in proposito; tra l'altro, a riprova di quanto detto prima, e cioè della semplice possibilità repressiva in ambito locale, in sede «OMS» si suggerisce che gli utenti di Internet segnalino alle proprie autorità sanitarie tutte le sospette attività illegali ed eventuali casi problematici.
La questione è stata affrontata anche in sede comunitaria e recentemente si è svolto un «brain-storming» (letteralmente «tempesta cerebrale», modo di dire per significare una discussione aperta, senza vincoli documentali e di agenda), a riprova di come la questione non sia di facile soluzione.
Ancor più recentemente, all'ultimo Consiglio Europeo straordinario sull'occupazione, svoltosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000, i Capi di Stato e di Governo europei hanno accolto più che favorevolmente - e quindi ne hanno riconosciuto la necessità - la proposta del Presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, di predisporre una normativa unica sul commercio elettronico in generale.
Com'è noto, attualmente, a parte una fascia di prodotti autorizzati a livello nazionale, destinata ad essere sempre più ristretta, e che comunque deve rispondere a standard comunitari, i farmaci commercializzati


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nel nostro Paese sono autorizzati in corresponsabilità con altri Stati membri dell'Unione europea (cosiddetta procedura di mutua riconoscimento) o autorizzati dalla Comunità stessa (cosiddetta procedura centralizzata), previo lavoro istruttoria di un'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA), e tutte le suddette autorizzazioni sono finalizzate a garantire i tre requisiti fondamentali di ciascun farmaco: qualità, sicurezza, efficacia.
In merito alla proposta del presidente nazionale di Farmindustria di adottare, anche in Italia, il sistema di vendita elettronica per i farmaci, essa non risulta ufficialmente pervenuta al Ministero della sanità.
Non vi è dubbio che, in coerenza con quanto fin qui detto, essa verrebbe contrastata qualora in disaccordo con le precise disposizioni normative.
Del resto, una tale vendita elettronica sarebbe, in linea puramente teorica, consentibile al momento solo a quei prodotti «OTC» (on the counter: prodotti da banco), per i quali non solo non sono richiesti la prescrizione medica e il divieto di pubblicità, ma non dovrebbe sussistere neppure l'obbligo di vendita esclusiva in farmacia: in pratica, nessun farmaco.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

BURANI PROCACCINI. - Ai Ministri degli affari esteri e della funzione pubblica. - Per sapere - premesso che:
nel testo delle Procedure di personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero e nel successivo Accordo stipulato tra l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le organizzazioni sindacali di categoria è previsto che il personale scolastico in servizio all'estero alla data del 31.8.1996... può ottenere una nuova assegnazione... nel limite massimo del 50 per cento dei posti vacanti;
se i posti disponibili sono per esempio due, uno va al primo in graduatoria tra quelli che sono già all'estero e l'altro al primo in graduatoria tra i docenti che attualmente prestano servizio in Italia; ma se il posto è uno solo, appellandosi al famigerato accordo sindacale, il ministero degli Affari Esteri nomina non quello che in assoluto è il primo in graduatoria ma colui che, nella stessa graduatoria, è il primo tra i docenti tuttora in Italia;
secondo quanto si apprende vi sarebbero stati meccanismi di attribuzione dei posti tali da favorire congiunti di sindacalisti firmatari dell'accordo, in violazione, quanto meno, delle norme sulla trasparenza amministrativa -:
se i Ministri interessati non intendano intervenire per procedere ad una revisione dell'Accordo delle Procedure di destinazione all'estero che, come evidenziato anche dalla stampa, non sono altro che un esempio di mala-scuola e di malo-sindacato.
(4-28128)

Risposta. - L'Accordo successivo al contratto collettivo nazionale di lavoro del 1995, firmato l'11 dicembre 1996 - relativo al personale della scuola in servizio all'estero - all'articolo 5, commi 1 e 6 ha introdotto due novità rispetto alla precedente normativa al fine di garantire al personale scolastico in servizio all'estero una migliore conoscenza e pratica dell'attività didattica propria della scuola italiana.
Con l'articolo 5 dell'accordo successivo summenzionato, al comma 1 si richiedono infatti tre anni di esperienza nelle scuole italiane per accedere alle prove di selezione. Con il successivo comma 6 si chiede l'interruzione di almeno un anno di servizio in Italia fra un precedente mandato settennale all'estero ed un nuovo incarico sempre all'estero.
L'interruzione del periodo di servizio all'estero, per effettuare una permanenza in Italia prima di ripartire, intende far recuperare valori e competenze propri della scuola italiana a persone che, se permanessero in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero senza soluzione di continuità, perderebbero ogni reale contatto con la scuola italiana.
Nel testo del contratto è stata introdotta peraltro, al comma 7 del predetto articolo 5,


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una deroga - al principio generale del rientro per un anno - che permette al personale che si trova in servizio all'estero al momento della entrata in vigore del contratto, di essere nuovamente nominato senza soluzione di continuità, ma solo entro il limite del 50 per cento dei posti disponibili, rimanendo gli altri posti in tal modo assicurati a docenti provenienti dall'Italia.
Il predetto limite del 50 per cento è risultato indispensabile al fine di non vanificare la norma principale, onde evitare che la maggioranza del personale in servizio presso le nostre scuole all'estero, ormai lontano dalla madre patria, in certi casi anche da decenni, finisse per rimanere estraneo, oltre che da una realtà che vede una fase di profonde trasformazioni della scuola italiana, anche da ogni reale possibilità di aggiornamento.
Si chiarisce inoltre che la limitazione sopraddetta della misura del 50 per cento dei posti disponibili per i docenti in graduatoria al termine di un precedente mandato, nel caso di un solo posto disponibile, non permette la nomina di un docente che abbia appena terminato il settennio di servizio all'estero in quanto ciò costituirebbe la copertura del 100 per cento dei posti disponibili. Pertanto deve intendersi che l'unico posto deve essere assegnato a un docente proveniente dall'Italia.
Poiché, inoltre, le graduatorie sono costituite per codice funzione (cioè per disciplina di insegnamento) e per area linguistica - per la quale viene specificatamente conseguita l'idoneità alla destinazione all'estero - la misura del 50 per cento viene applicata per ogni graduatoria di ciascuna area linguistica così formata. Né sarebbe possibile individuare il 50 per cento dei posti sommando indiscriminatamente i posti vacanti fra graduatorie diverse. In tal modo infatti verrebbe alterato il criterio di individuazione dei posti disponibili rispetto ad ogni singola graduatoria, che sono sempre pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Sarebbe stato parimenti sovvertito l'ordine delle nomine che è proprio di ogni graduatoria.
Va comunque sottolineato che in data 11 maggio 2000 il Parlamento ha approvato in via definitiva un disegno di legge (Atto Senato n. 4149-B) che, all'articolo 9, modifica radicalmente le procedure di reclutamento per l'estero. In particolare, al comma 3 di detto articolo si precisa che il personale scolastico «non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici (...). Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico».
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

CAMBURSANO. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
in data 21 ottobre scorso il comando di Milano dei Nas ha comunicato tra gli altri, anche al ministero interrogato, che presso l'Aso Sant'Andrea di Vercelli sono state riscontrate: «1) carenze strutturali manutenzione del blocco operatorio; 2) inidoneità del documento di valutazione dei rischi; 3) omessa attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali atte ad impedire esposizione dei lavoratori alla legionella pneumophila riscontrata presente nell'impianto idrico del presidio e impianto elettrico»;
in particolare da quanto sub3), la presenza della legionella pneumophila richiede un'opera di bonifica radicale a detti impianti, tale da mettere a rischio la funzionalità dell'intero nosocomio -:
se il Ministro abbia accertato quanto detto in premessa;
quali iniziative intenda assumere nei confronti dell'assessorato regionale competente per accertare se sono state prese idonee misure per salvaguardare la salute dei pazienti e degli operatori.
(4-26509)

Risposta. - Come indicato nell'atto parlamentare in esame, nel corso di un'ispezione


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effettuata presso il presidio ospedaliero «Sant'Andrea» di Vercelli (Azienda U.S.L. n. 11 di Vercelli), dal N.A.S. di Torino, unitamente a personale tecnico dei competenti S. PRE. S.A.L. (Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambientali di Lavoro), Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), nonché dei Vigili del fuoco, sono state riscontrate gravi irregolarità.
Pertanto, sono stati deferiti dall'Autorità Giudiziaria 12 amministratori, attualmente in carica o pro-tempore, dell'Azienda U.S.L. n. 11 di Vercelli, in quanto ritenuti responsabili, ciascuno per i profili di propria competenza, delle manchevolezze riscontrate carenze strutturali e di manutenzione del blocco operatorio; inidoneità del documento di valutazione dei rischi; omessa attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali atte ad impedire l'esposizione dei lavoratori alla Legionella Pneumophila, la cui presenza è stata individuata, tramite riscontri analitici di laboratorio, nell'impianto idrico del presidio ospedaliero «Sant'Andrea».
Com'è noto, l'infezione da Legionella viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione di aerosol contenente i microrganismi patogeni (legionella), oppure di particelle di polvere da essi derivate per essiccamento.
I principali sistemi generanti aerosol che sono stati associati alla trasmissione della malattia comprendono gli impianti idrici, le torri di raffreddamento, le apparecchiature per la terapia respiratoria assistita e gli idromassaggi.
Non è mai stata dimostrata la trasmissione interumana.
Fattori di rischio sono l'età (i soggetti anziani sono più suscettibili di manifestare la malattia), concomitanti patologie cronico-degenerative, condizioni di immunodepressione, il fumo di sigaretta.
La legionellosi è soggetta a notifica obbligatoria con le modalità previste per le malattie di classe Il dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990.
I dati a riguardo, pervenuti con i riepiloghi mensili dalle Regioni, sono regolarmente pubblicati sul Bollettino Epidemiologico dal Ministero della sanità - Dipartimento della Prevenzione.
Con la Circolare n. 400.2/9/5708 del 29 dicembre 1993, inoltre, è stato istituito un sistema di sorveglianza con una scheda per la raccolta di dati epidemiologici riguardanti il caso e, ove possibile, per l'invio di materiale biologico del paziente all'istituto Superiore di Sanità, al fine di confermare la diagnosi e permettere la tipizzazione dei ceppi di Legionella circolanti in Italia.
Non sono oggetto di notifica al Ministero della Sanità, abitualmente, gli isolamenti estemporanei di Legionella da campioni ambientali.
È attivo, altresì, un sistema di sorveglianza europeo dei casi di legionellosi che occorrono in cittadini stranieri che abbiano soggiornato in strutture turistico/alberghiere del nostro Paese.
Normalmente i casi di legionellosi si manifestano come sporadici e, qualora pervenga a questo Ministero notifica - ovvero informazione da notizie stampa - di focolai epidemici di legionellosi, vengono richieste informazioni alla regione coinvolta circa l'indagine epidemiologica svolta e le eventuali misure di controllo e prevenzione intraprese.
Questa procedura viene seguita, inoltre, ogni qualvolta venga notificato un caso di legionellosi in un cittadino straniero dal citato sistema di sorveglianza europeo.
Attualmente, in Italia non esiste una normativa che riporti protocolli di bonifica degli impianti di distribuzione termoidraulica, i quali rappresentano, nella quasi totalità dei casi, le sorgenti di infezioni da Legionella nel nostro Paese.
Vengono però effettuati, in alcune strutture preventivamente ed in altre al verificarsi dei casi, interventi di bonifica, unanimemente riconosciuti efficaci dalla letteratura internazionale, quali la clorazione ed il trattamento termico dell'impianto termoidraulico, che consentono una bonifica che, purtroppo, a causa delle caratteristiche microbiologiche della Legionella, non è duratura.
A tale proposito non si riscontra, nella letteratura internazionale, a tutt'oggi, un accordo sulla periodicità degli interventi di


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bonifica perché risultino efficaci e accettabili in termini di costo/beneficio.
Le misure di controllo e di prevenzione da attuare al verificarsi di un caso di legionellosi, come per le altre malattie infettive, ricadono nella sfera di competenza delle Regioni.
A tal riguardo si resta in attesa di conoscere le determinazioni delle Autorità Sanitarie della regione Piemonte in merito alla vicenda ora descritta, sollecitate per il tramite del locale Commissariato del Governo.
Al fine di fornire alle Regioni un documento a cui fare riferimento per la stesura di protocolli operativi per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, , è stato istituito un gruppo di lavoro sulla legionellosi, composto da esperti di questo Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità, per stilare delle linee guida a riguardo.
Tale gruppo di lavoro ha già elaborato una bozza di queste linee guida che, appena completata, sarà sottoposta all'esame del Consiglio Superiore di Sanità e della Conferenza Stato Regioni.
Infine, per quanto riguarda le condizioni di sicurezza delle sale e delle attività operatorie, si precisa che il Comitato Tecnico istituito «ad hoc» con il decreto ministeriale 8 giugno 1998, ha ultimato un documento che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Superiore di Sanità, verrà proposto alle Regioni come linee guida per la realizzazione di un sistema di sorveglianza regionale sulla qualità delle camere e delle attività operatorie, con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione e della sicurezza dei pazienti e degli operatori.
Tali linee guida verranno affiancate da quelle elaborate dall'Ispesl per gli aspetti relativi alla sicurezza degli impianti.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

CANGEMI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
un nuovo quadro normativo per ciò che concerne il personale Ata è stato determinato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 «disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;
nella suddetta legge si tratta anche del trasferimento del personale Ata degli enti locali alle dipendenze dello Stato;
ulteriori disposizioni sono contenute nel decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 all'articolo 4 «nomine a tempo determinato dal 1 gennaio 2000» e nella circolare ministeriale n. 245 del 16 ottobre 1999 alla voce «personale con nomina a tempo determinato»;
i termini per formulare le graduatorie degli aspiranti alla nomina a tempo determinato si chiudevano il 31 agosto 1999;
gli enti locali preposti non hanno stilato le suindicate graduatorie;
i suddetti enti utilizzavano graduatorie diverse da quelle previste dalla legge per le assunzioni a tempo determinato;
la mancata preparazione delle graduatorie d'istituto previste dalla legge arreca danno alle figure professionali interessate;
gli istituti scolastici degli enti locali non hanno inserito nel censimento previsto dalla circolare ministeriale i lavoratori a tempo determinato;
in assenza di dette graduatorie, le supplenze occorrenti dal 1 gennaio 2000, saranno conferite con le modalità adottate per gli istituti di competenza statale incidendo così sulle aspirazioni del personale in precedenza nominato dagli enti locali facendo venir meno il fine di tutela del decreto, che ha mantenuto separate le dotazioni organiche Ata già statali, dalle dotazioni degli enti locali per l'anno scolastico 1999/2000;
il mancato rilevamento dei dati riguardanti il personale a tempo determinato, toglie allo stesso la possibilità di un eventuale trasferimento allo Stato -:


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se non si intendano dare indicazioni agli enti locali, di stilare le graduatorie di istituto concedendo una proroga dei termini;
se non si ritenga opportuno far rilevare le unità del personale a tempo determinato, utilizzato dagli enti locali per coprire i posti di dotazione organica temporaneamente vacanti;
se non si voglia disporre reintegra in termini al 30 gennaio 2000 del decreto ministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 articolo 4 e sulle disposizioni della circolare ministeriale n. 245 del 16 ottobre 1999 alla voce personale con nomina a tempo determinato;
se non si voglia prevedere l'obbligatorietà della preparazione delle graduatorie per i lavori a tempo determinato da parte degli enti locali (per i lavoratori a tempo determinato).
(4-26937)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata si precisa che questo Ministero nell'emanare il D.I. 23.7.1999 n. 184 si è preoccupato di garantire a tutto il personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola che ha avuto nomine dagli Enti locali con contratto a tempo determinato le medesime precedenti possibilità lavorative, tant'è che detto decreto, all'articolo 4, prevede che le supplenze già conferite dagli enti locali possono essere prorogate dall'1.1.2000 e prevede altresì che, ove occorre procedere a ulteriori supplenze, si faccia riferimento alle graduatorie ove esistenti; ciò, per salvaguardare le modalità di reclutamento temporaneo adottato all'epoca dagli Enti locali.
Fermo restando quindi il rispetto delle graduatorie esistenti alla data del 31.8.99, non esiste alcuna previsione sia nella legge 124/99 che nel decreto 184/99 che consenta agli Enti locali di poterle formulare appositamente.
Quanto al mancato rilevamento dei dati riguardanti il personale a tempo determinato, si ritiene di dover far presente che per detto personale non è previsto alcun trasferimento allo Stato, né occorreva una rilevazione nazionale e nominativa del personale medesimo per la proroga delle supplenze o il conferimento di quelle nuove occorrenti - le cui modalità peraltro sono dettagliatamente disciplinate dal D.I. 184/99 proprio per assicurare continuità di prestazione o di individuazione degli aventi diritto - attesa la competenza degli uffici scolastici ad effettuare le relative operazioni.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CAVALIERE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della C.M. del 14 ottobre 1992, n. 291, tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite d'istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni e, in particolare, riguardo agli alunni la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione;
il versamento diviene, dunque, obbligatorio nel caso di partecipazione ad uscite didattiche;
per quanto riguarda le gite scolastiche l'onere delle spese viene posto esclusivamente carico degli alunni, anche se sussiste la possibilità per il consiglio di circolo di prevedere un'eventuale erogazione di fondi per partecipare finanziariamente in concorso con i contributi degli studenti;
se, anche nell'ipotesi in cui l'alunno dimostri di essere già in possesso di un'adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni, debba ritenersi ugualmente obbligato al pagamento della quota assicurativa per la copertura dei rischi connessi alle uscite didattiche;
se dunque, in caso affermativo, non si ritenga opportuno intervenire al fine di eliminare un ulteriore onere che, inevitabilmente, comporta ripercussioni anche di carattere economico.
(4-18092)


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Risposta. - In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata si precisa che, nella loro autonomia di scelta e di capacità decisionale, le scuole possono programmare e realizzare viaggi e visite di istruzione.
I capi d'Istituto devono tenere conto delle disposizioni dettate in materia dalla normativa vigente, nel caso specifico della C.M. n. 291 del 14.10.1992 alla quale fa riferimento l'interrogante, che prevede appunto l'obbligatorietà dell'assicurazione per tutti i partecipanti ai viaggi di cui trattasi; la specifica polizza di assicurazione costituisce parte integrante della documentazione da acquisire agli atti della Scuola.
La copertura assicurativa contro gli infortuni, eventualmente già in possesso degli allievi non sostituisce quindi quella ad hoc prevista per le iniziative in parola.
Docenti ed allievi possono comunque beneficiare, ove l'abbiano sottoscritto, della polizza assicurativa prevista per i rischi connessi all'attività di educazione fisica con la dovuta integrazione del premio a copertura della responsabilità civile per eventuali danni a terzi.
Si ricorda, infine, che nel caso in cui si tratti di viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, la normativa vigente estende anche agli alunni ed agli insegnanti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CENTO. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nei mesi scorsi numerosi operatori del mercato di Trionfale a Roma ricevevano avviso di accertamento relativo alla tassa Tosap per l'anno 1995, per l'occupazione dei box siti all'interno del plateatico attrezzato «Trionfale»;
l'articolo 16 del Regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 220 del 17 ottobre 1994 non prevede l'applicazione della tassa per le strutture site su aree adibite a mercati coperti, e plateatici attrezzati;
l'atto di indirizzo del sindaco di Roma del 2 gennaio 1995 indirizzato alle circoscrizioni di Roma affermava che i presupposti per l'applicazione della tassa non avvengono solo per le strutture di proprietà comunale, ma anche nel caso di strutture acquisibili al comune attraverso devoluzione come è il caso dei suddetti box;
nella seduta del 31 marzo 1998, deliberazione n. 1109 il comune di Roma approvava l'atto di devoluzione dei box da parte degli operatori del comune di Roma;
per lungaggini burocratiche non è stato ancora permesso ad alcuni operatori di firmare l'atto di devoluzione al comune e, nel frattempo, la circoscrizione di appartenenza emetteva gli avvisi di accertamento;
in seguito ai ricorsi presentati per gli avvisi di accertamento relativi all'anno 1994 la commissione tributaria provinciale di Roma annullava alcuni degli avvisi di accertamento impugnati;
il comune di Roma adduce come motivo di questi accertamenti tributari l'insistenza con la quale il ministero delle finanze richiede l'applicazione di queste norme -:
se quanto sostiene la difesa del comune di Roma sia vero;
in caso affermativo quali iniziative intenda intraprendere per predisporre una sanatoria di questi accertamenti, concordando con il comune di Roma una soluzione equa della vicenda.
(4-22325)

Risposta. - In merito alla problematica evidenziata dall'interrogante, il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato che gli accertamenti tributari emessi da alcune circoscrizioni del Comune di Roma debbono essere ricondotti nell'ambito dei principi dell'autonomia impositiva che non attribuiscono all'Amministrazione finanziaria uno specifico potere di supremazia gerarchica nei confronti degli enti locali. Questi, infatti, possono formare liberamente il proprio


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convincimento, indipendentemente dall'indirizzo applicativo impartito dal Ministero delle Finanze.
Pertanto, la questione sollevata può trovare soluzione soltanto in sede giurisdizionale; come, peraltro, risulta già avvenuto nella fattispecie evidenziata nella interrogazione.
Invero, i contribuenti che ritengono di essere stati lesi nei propri diritti hanno facoltà di ricorrere contro i provvedimenti dell'Amministrazione locale innanzi al giudice competente.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

CENTO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il disegno di legge n. 1388, approvato definitivamente dal Senato il 22 luglio 1999, contenente «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990 n. 142» prevede all'articolo 24 che «i lavoratori dipendenti pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali... nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni superiori a 500 mila abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» e che inoltre «hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte (ad esempio le commissioni consiliari) per la loro effettiva durata» e per il tempo necessario «per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro»;
tale norma provocherà certamente dei disagi nella scuola in quanto le continue assenze dei docenti eletti nei vari Consigli, per almeno due o tre giorni la settimana, comporteranno oggettive difficoltà per lo svolgimento della didattica nelle classi nelle quali i suddetti docenti sono in servizio nei giorni in cui si svolgono le attività dei vari consigli;
i suddetti disagi potrebbero essere eliminati e notevolmente ridotti concedendo ai docenti membri delle assemblee elettive locali la riduzione dell'orario di cattedra e la possibilità di definirlo in modo che essi non siano impegnati nei giorni in cui si tengono i consigli e nelle ore in cui si svolgono le riunioni degli altri organi consiliari (ad esempio le commissioni), che sono in genere stabiliti all'inizio della consiliatura;
l'espletamento del mandato elettivo è non solo un diritto per l'eletto, ma anche un suo preciso dovere, per cui egli deve essere messo nella condizione di poter svolgere nel modo migliore la sua attività istituzionale;
non tutti gli eletti dei vari consigli possono chiedere di essere posti in aspettativa non retribuita, come previsto dalla legge, in relazione all'importo contenuto del gettone di presenza che ricevono per la partecipazione alle sedute dei consigli e delle commissioni consiliari negli organi elettivi minori (ad esempio consigli circoscrizionali) -:
se non ritenga opportuno disporre che i docenti membri di assemblee elettive a livello locale ottengano, a domanda, la riduzione dell'orario di cattedra (almeno a 9-12 ore a seconda se siano impegnati tre o due giorni nelle sedute dei consigli) in modo da ridurre al minimo i disagi per gli studenti delle classi a loro assegnate.
(4-25367)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata.
Le difficoltà derivanti agli allievi dalle periodiche assenze effettuate dai docenti con mandato elettivo hanno già trovato in gran parte soluzione nel contratto collettivo nazionale di lavoro siglato il 4.8.95 il quale all'articolo 45, prevede che, sulla base di una programmazione anticipata delle assenze, effettuabile mediante una dichiarazione personale circa gli impegni connessi alla carica ricoperta, si possa dar luogo all'assunzione di un solo supplente per il periodo strettamente indispensabile qualora le assenze dal servizio derivanti dall'assolvimento degli impegni dichiarati non consentano


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al docente di assicurare la necessaria continuità didattica nella classe o nelle classi cui sia assegnato.
Per tutta la durata della supplenza, quindi, il docente rimane esonerato dal prestare insegnamento in quelle classi, mentre, a norma del comma 4 del medesimo articolo 45, nei periodi in cui non è impegnato nell'espletamento del mandato elettivo è utilizzato nell'ambito della scuola e per le esigenze di essa, nei limiti dell'orario obbligatorio di servizio.
La previsione periodica di impegni non esclude in alcun modo l'obbligo di documentare adeguatamente ed integralmente, sia pure successivamente, l'effettivo avvenuto svolgimento delle funzioni che danno titolo alle assenze.
Compete, comunque, al capo di istituto, prima di dar luogo ad una stabile riduzione dell'orario di insegnamento ed alla conseguente assunzione di un unico supplente per il tempo strettamente necessario, valutare, caso per caso, che le assenze dal servizio del docente relative all'assolvimento degli impegni in parola coincidano con l'orario di insegnamento in modo tale che si renda impossibile assicurare la continuità didattica nelle classi interessate.
Ad avviso di questo Ministero, per effetto della nuova disciplina in materia di aspettativa, permessi ed indennità degli amministratori locali, introdotta dalla legge 265/99, entro il limite mensile di ore consentito dall'articolo 24 della legge medesima potrebbe essere ora ammissibile un parziale esonero dal servizio dell'insegnante amministratore locale indipendentemente dagli effettivi periodi in cui esso è impegnato nell'assolvimento dei compiti connessi alla carica ricoperta, atteso che la stessa legge sembra implicitamente abrogare le disposizioni contenute nella previgente legge 816 del 27.12.1985 (disposizioni alle quali fa rinvio l'articolo 45 del C.C.N.L. del 1995) circa la necessità di una pronta e puntuale attestazione dell'ente conseguente all'effettivo esercizio delle funzioni per le quali i lavoratori hanno chiesto ed ottenuto i permessi retribuiti e non retribuiti.
Tuttavia, poiché la materia riveste una rilevanza di carattere generale con riflessi sul rapporto di lavoro del personale non soltanto della scuola ma di tutti i comparti del pubblico impiego è stato chiesto in merito l'avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CENTO. - Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi una studentessa dell'Istituto tecnico commerciale Ceccherelli di via Bravetta n. 383 è deceduta a causa di una meningite;
gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto hanno manifestato forti preoccupazioni per il fatto che l'Istituto non è stato ancora chiuso onde consentire alle autorità sanitarie di disinfestare i locali;
gli stessi studenti e docenti hanno espresso forti riserve e critiche circa le terapie di prevenzione messe in atto al fine di evitare il propagarsi di un'eventuale infezione di meningite sia all'interno dello stabile che nel quartiere adiacente -:
quali iniziative intendano intraprendere per accertare se la morte della studentessa poteva essere evitata attraverso interventi più efficaci di prevenzione sanitaria;
quali iniziative siano state intraprese per disinfestare la scuola, tutelare la salute degli studenti e del personale scolastico, evitare il propagarsi, nell'Istituto stesso e nel quartiere adiacente, di un'infezione da meningite.
(4-26001)

Risposta. - Il decesso della studentessa Sonia Cardilli, alunna della classe 4a Ragionieri dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale «Alberto Ceccherelli» di Roma è stato causato da sepsi meningococcica.
In presenza di una tale diagnosi, come indicato nella Circolare n. 4 del 3 marzo 1998 «Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica - Provvedimenti da adottare


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nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi e contatti», non è richiesta la disinfezione terminale, ma soltanto una accurata pulizia della stanza di degenza e degli altri ambienti in cui il soggetto ha soggiornato.
Per «conviventi» si intendono tutti coloro che condividano con il soggetto la stessa abitazione e per «contatti stretti» chiunque frequenti regolarmente (quotidianamente) il domicilio del soggetto, i suoi eventuali «partners» sessuali, i compagni di classe, i colleghi di lavoro che dividano la stessa stanza, gli operatori sanitari esposti.
Una volta individuati casi di meningite/sepsi meningococcica, nei «conviventi» e nei «contatti stretti» viene eseguita chemioantibioticoprofilassi con Rifampicina, mentre eventuali farmaci alternativi debbono essere utilizzati soltanto in caso di provata sensibilità del ceppo ed in situazioni che ostacolino l'uso dei farmaci di prima scelta.
Gli stessi soggetti vengono sottoposti per 10 giorni a sorveglianza sanitaria, con inizio immediato di terapia al primo segno sospetto di malattia (in particolar modo iperpiressia).
Questo Ministero ha ricevuto dalle competenti Autorità sanitarie regionali piene assicurazioni in merito all'applicazione delle misure di sanità pubblica richieste dal caso in questione.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha comunicato che, non appena ricevuta notizia del decesso, sono iniziate nell'Istituto «Ceccherelli» le procedure rivolte a garantire la sicurezza degli studenti e del personale.
In particolare, il dott. Claudio Gnesivo, dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. RM/D, ha incontrato i docenti ed i compagni di classe della studentessa deceduta, fornendo esaurienti spiegazioni sulle caratteristiche della malattia e sui motivi per cui la terapia di prevenzione dev'essere rivolta esclusivamente agli studenti ed ai professori della classe 4a Ragionieri, a causa del contatto più prolungato e della permanenza nell'ambiente chiuso dell'aula con la ragazza.
Il dott. Gnesivo ha sottolineato che non era necessaria alcuna disinfezione, né tantomeno la sospensione dell'attività scolastica e la chiusura dell'Istituto ed ha concluso l'incontro, dopo aver risposto ai quesiti dei presenti, prescrivendo una terapia antibiotica.
La Presidenza dell'Istituto ha diramato un Comunicato, riportante le indicazioni fornite dal dott. Gnesivo, in cui veniva resa nota la condizione di non pericolosità per i frequentatori dell'Istituto e la temporanea sorveglianza sanitaria esercitata su di esso dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. RM/D.
Sono stati organizzati anche ulteriori incontri con i genitori degli alunni.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

CENTO. - Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il giorno 15 ottobre 1999 un giovane è stato fermato e immobilizzato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia dell'Aquila all'interno della sua scuola, l'Istituto tecnico commerciale di Via Acquasanta nella città dell'Aquila, perché aveva addosso uno spinello;
le forze dell'ordine, come ogni mattina, si trovavano a vigilare dinanzi ai diversi istituti di via Acquasanta per reprimere il fenomeno di uso e spaccio di sostanze stupefacenti;
il fatto si è verificato precisamente, fuori dell'edificio scolastico, nel piazzale che però è ricompreso nella recinzione dell'Istituto stesso;
l'azione delle forze dell'ordine è stata subito contestata da alcuni dirigenti della scuola a giudizio dei quali le forze dell'ordine non potevano entrare nell'istituto -:


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se siano a conoscenza del fatto e se non ritengano, viste anche le norme vigenti, che l'ingresso di forze dell'ordine o militari in un Istituto scolastico possa avvenire solo previa autorizzazione del preside della scuola stessa.
(4-26348)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, il dirigente scolastico provinciale di l'Aquila ha fatto presente che il giorno 15.10.1999 una pattuglia di Carabinieri, avendo notato un gruppo di studenti appartato sotto il porticato dell'edificio scolastico sede dell'Istituto Tecnico Commerciale «Rendina» di l'Aquila, ha deciso di operare un controllo.
Alla vista delle forze dell'ordine alcuni ragazzi sono fuggiti, mentre uno di essi è stato fermato e sorpreso dalla pattuglia medesima a buttare in terra una sostanza che, ad avviso dei Carabinieri stessi, poteva essere hashish.
Lo studente fermato è stato interrogato alla presenza di tutti gli altri ragazzi che erano in attesa di entrare a scuola in mezzo al piazzale dell'istituto ed invitato a mostrare il contenuto delle tasche.
Il medesimo dirigente scolastico provinciale ha fatto presente che nella circostanza da parte del vice preside dell'istituto non sono state espresse perplessità sull'intervento delle forze dell'ordine quanto piuttosto sulla platealità di tale intervento, atteso peraltro che non era stata rilevata alcuna flagranza di reato (il verbale parla infatti di sostanza sospetta).
Si fa presente infine che, a seguito di colloqui intercorsi tra il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri e il dirigente scolastico provinciale - nel corso del quale da parte di quest'ultimo è stata rilevata l'esigenza che le necessarie azioni volte alla prevenzione dell'uso e dello spaccio delle sostanze stupefacenti all'interno della scuola siano svolte d'intesa con i capi d'istituto - le reciproche posizioni sono state chiarite e la situazione si è normalizzata.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CENTO. - Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nella città di Roma si segnalano situazioni di pericolo per gli stabili di proprietà dello Iacp in cui sono evidenti crepe nelle murature;
in particolare nell'immobile Iacp di via del Trullo n. 421 si sono da tempo verificate delle crepe nei muri delle cantine e nelle strutture del palazzo;
i vigili del fuoco già nel 1990 avevano segnalato tale problema alle autorità competenti -:
quali iniziative intendano intraprendere per sollecitare un ulteriore intervento dei vigili del fuoco atto a verificare se esiste una situazione di pericolo per gli inquilini dello stabile in questione e più in generale del patrimonio Iacp di Roma;
se non ritengano utile avviare, di concerto con l'ente proprietario Iacp, le eventuali iniziative di lavoro per eliminare ogni pericolo.
(4-27184)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione indicata si fa presente che le questioni evidenziate dall'interrogante esulano dalle competenze istituzionali del Ministero dei Lavori Pubblici, in quanto l'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 ha trasferito alle Regioni le funzioni statali relative agli IACP, compreso il controllo e la vigilanza sugli stessi.
Al fine di fornire, comunque, elementi di risposta all'interrogante sono state chieste notizie all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Roma che riferisce quanto segue.
Il consolidamento statico dell'edificio sito in via del Trullo 421 fa parte delle opera appaltate nell'ambito dell'intervento di recupero indicato in oggetto, attualmente in corso di esecuzione.
A seguito di ulteriore segnalazione di pericolosità (fonogramma del Vigili del Fuoco n. 3876 del 13.11.1999) è stato sollecitato


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alla Direzione dei Lavori ed all'impresa appaltatrice l'immediato inizio dei lavori stessi.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.

CENTO. - Al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
il 19 novembre 1993, in una fabbrica cinese, la Zhili Toy Handicraft Factory che produceva giocattoli per l'azienda italiana Artsana spa/Chicco scoppiava un incendio dove perdevano la vita 87 donne mentre 47 rimanevano ferite in vario modo di cui 14 in maniera tale da non essere più autosufficienti;
la direzione dell'azienda aveva bloccato le uscite di sicurezza e messo inferriate alle finestre per evitare furti e che la stessa rappresentava una delle più note imprese denominate «Tre in Uno» dove magazzino, officina e dormitorio erano tutti nello stesso edificio. Ciò è potenzialmente pericoloso perché se divampa un incendio nel magazzino coinvolge i lavoratori ai piani superiori come poi è successo;
la ditta riconosciuta responsabile della tragedia dal tribunale di Kuiyong corse ai ripari dichiarandosi fallita sottraendosi così alle proprie responsabilità nei confronti delle vittime del rogo;
i due imprenditori della Zhili dopo aver ricevuto brevi condanne stanno ora dirigendo una fabbrica a circa 50 chilometri da dove sorgeva la Zhili, nella quale circa il 70 per cento dei prodotti sono per l'etichetta Chicco;
a seguito di una prima campagna di pressione e boicottaggio promossa a livello internazionale dalla Toy Coalition e a livello nazionale dai sindacati e dalle organizzazioni non governative la Chicco accettava di stanziare 300 milioni di lire per il risarcimento delle operaie rimaste uccise e quelle gravemente ustionate in Asia solo alle imprese che rispettino i fondamentali diritti dei lavoratori previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
nonostante dal 1997 la Artsana spa abbia più volte annunciato la volontà di pagare una compensazione alle vittime del rogo tramite la Caritas di Hong Kong a tutt'oggi nulla è stato versato e il legale della ditta interpellato dall'organizzazione non governativa Toy Coalition li ha informati che per mancanza di un elenco ufficiale il denaro era stato utilizzato in altro modo (finanziamento di alcuni progetti) e che della cosa ne era a conoscenza anche la Cisl italiana che aveva firmato l'accordo;
l'organizzazione non governativa stessa aveva fornito tramite la Cisl italiana una lista di circa 40 nomi con indirizzi dettagliati -:
quali iniziative intenda intraprendere perché la Artsana spa/Chicco versi quanto dovuto alle vittime del rogo ed inoltre quali iniziative anche di carattere legislativo affinché le ditte italiane siano responsabili in solido con le ditte appaltatrici all'estero.
(4-28360)

Risposta. - Nel 1993, nei pressi di Shenzhen, nella Repubblica Popolare Cinese, scoppiò un incendio nella Zhili Toy Handicraft Factory, fabbrica che produceva giocattoli per la Società Artsana-Chicco. Dagli accertamenti effettuati, risultò che la causa diretta del rogo fu un corto circuito elettrico.
Il numero così elevato di vittime - 87 morti e 47 feriti, nella quasi totalità operaie immigrate da altre province della Cina - sembrò dovuto alla mancata applicazione delle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e, più in particolare, al fatto che le uscite di sicurezza erano bloccate per supposte ragioni di sicurezza. La Artsana S.p.A sostenne di non aver potuto esercitare alcuna vigilanza sulle condizioni di lavoro praticate dalla ditta appaltatrice, in quanto il contratto di fornitura era stato concluso con una trading di Hong Kong (nel 1993 ancora colonia britannica) e non con la Zhili Toy Handicraft Factory.


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A seguito di una campagna - lanciata in tal senso dalla «Coalition for the Safe Production of Toys», che raccoglie varie Organizzazioni non Governative di Hong Kong - la Artsana-Chicco, nell'ottobre 1997, concluse un accordo con i sindacati confederali italiani per la creazione di un Fondo di 300 milioni di lire. La gestione di tale Fondo, istituito con il preciso compito di compensare gli eredi delle vittime con una somma equivalente a circa 3 milioni di lire a persone, venne affidata alla Caritas di Hong Kong,
In seguito, la carente collaborazione dimostrata dalle Autorità cinesi ed il lungo tempo impiegato per la compilazione della lista dei beneficiari del Fondo, indussero la Società Artsana a cambiare la destinazione dell'intera somma. Venne stabilito di dare attuazione ad altre opere quali la ricostruzione di scuole elementari nel nord della Cina e l'assistenza per la creazione di tre officine per la produzione di arti artificiali.
Successivamente, la Artsana ha poi confermato la sua intenzione di utilizzare l'importo, ancora disponibile sul fondo di compensazione costituito all'origine e, se necessario, ad integrarlo, al fine di rimborsare gli eredi delle vittime ed il personale rimasto invalido a seguito dell'incidente.
Il Governo italiano si adopererà, per quanto possibile, affinché l'impresa in questione dia seguito concreto a tale sua intenzione.
Circa il secondo quesito sollevato dall'interrogante, si fa presente che il Governo italiano, allo scopo di promuovere il carattere universale dei diritti dell'uomo, non solo civili e politici, ma anche sociali, economici e culturali, vuole contribuire a diffondere in altri paesi livelli elevati di sicurezza sul luogo di lavoro. Nell'epoca della globalizzazione, infatti, alla piena libertà di movimento di merci e capitali non corrisponde ancora una adeguata opera per l'armonizzazione internazionale verso l'alto degli standards sociali, cioè, nel caso specifico, di quelli attinenti la sicurezza sul luogo di lavoro.
È tuttavia arduo ipotizzare, dal punto di vista giuridico, una responsabilità in solido dell'impresa committente e dell'impresa appaltatrice, trattandosi di due persone giuridiche indipendenti. Nell'ordinamento italiano, infatti, tale responsabilità «in solido» non è affermata neanche nei casi di aziende consociate appartenenti ad una stessa impresa transnazionale e costituenti quindi una vera e propria unità economica.
Il principio della sussistenza della responsabilità dell'impresa committente viene d'altronde sempre più spesso, sotto la spinta dell'opinione pubblica, recepito dalle aziende italiane attraverso l'adozione di codici di condotta o la conclusione di protocolli d'intesa con le parti sindacali. La stessa Artsana, nel luglio 1998, ha sottoscritto un Codice di Condotta ai sensi del quale si impegna a richiedere ai suoi fornitori ed ai loro subappaltatori il rispetto delle norme internazionali poste a tutela del lavoro. Eventuali infrazioni, da verificarsi grazie al libero accesso degli ispettori Artsana ai locali dell'impresa appaltatrice, costituiscono violazione del contratto di produzione od ordine di acquisto.
In tale campo sono attualmente presenti alcune ipotesi legislative che prevedono forme di garanzia pubblica nell'esercizio dei diritti di ispezione e di controllo che le imprese italiane generalmente acquisiscono, in particolar modo per il controllo di qualità di prodotti, quando concludono un contratto di fornitura od appalto con imprese estere. Tale garanzia potrebbe concretizzarsi con la presentazione al nostro Parlamento di relazioni, presentate delle imprese italiane che abbiano delocalizzato fasi del processo produttivo, che illustrino la conformità delle condizioni di lavoro praticate dall'impresa estera appaltatrice alle varie Convenzioni dell'OIL - Organizzazione Internazionale del Lavoro - recepite dall'Italia.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Ugo Intini.

CITO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'indizione dei concorsi a cattedra per la scuola in ogni ordine e grado, intervenuta dopo una attesa di ben nove anni, non sembra avere i requisiti della chiarezza e


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della trasparenza (per esempio sul numero delle cattedre messe a concorso) per cui, pur proponendosi come strumento per la razionalizzazione e la sistemazione del corpo docente e per l'adeguamento del sistema scolastico alle intervenute e ineludibili esigenze della formazione culturale, rischia di trasformarsi in una cocente disillusione per migliaia di giovani e meno giovani candidati che aspirano all'ingresso nel mondo del lavoro in base ai titoli acquisiti e al loro percorso formativo;
le operazioni preliminari attualmente in corso (acquisizione delle domande di partecipazione e offerta di servizio informativo agli aspiranti candidati) richiedono all'intero apparato di soprintendenze della scuola italiana un notevole sforzo organizzativo, per il quale non appare sorretto da sufficienti risorse sia in termini di organico sia in termini organizzativi -:
se sia a conoscenza che il Soprintendente scolastico per il Lazio abbia disposto con suo ordine di servizio di adibire al compito di distribuzione dei biglietti numerati differenziati per i servizi di informazione e di ricezione delle domande - compito che più razionalmente avrebbe potuto essere svolto con una macchinetta automatica - non del personale ausiliario (pur presente fra il personale dell'Ufficio) ma sei dipendenti di livello superiore tra i quali due direttori amministrativi (vice dirigenti) scelti tra i cinque funzionari capi servizio della Soprintendenza, che dovranno assicurare la copertura di tre su cinque giorni settimanali;
se in presenza di tale ordine di servizio, improponibile nella forma e nel contenuto, il ministro interrogato non intenda ordinare una indagine, volta a conoscere i nomi dei responsabili della gestione del personale e dell'organizzazione dei concorsi nella Soprintendenza scolastica del Lazio, presumibilmente autori della proposta di ordine di servizio, a sapere se il citato ordine di servizio sia stato portato a conoscenza del dirigente di ragioneria e del responsabile del servizio di controllo interno, e infine ad appurare i motivi che hanno indotto il Soprintendente a condividere tale ordine di servizio e a ratificarlo, rendendolo esecutivo.
(4-24055)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata e si comunica quanto segue.
Le operazioni preliminari connesse alle procedure concorsuali (acquisizione delle domande di partecipazione e predisposizione di un servizio di relazioni con i candidati) hanno richiesto alla Sovrintendenza scolastica un notevole impegno sia in termini di impiego di risorse umane sia in termini organizzativi.
Nella piena consapevolezza di dover fronteggiare un impatto di notevoli proporzioni, anche se non del tutto prevedibile sotto l'aspetto quantitativo, sono state per tempo individuate due prioritarie esigenze, una interna all'ufficio e l'altra esterna:
1) il governo dell'operazione complessiva comportante il rispetto puntuale delle procedure secondo la tempistica fissata dal bando e dal Sistema informativo centrale e la registrazione cartacea delle domande contestualmente alla digitazione informatica delle stesse;
2) la predisposizione di un efficace servizio di informazione e di consulenza per indirizzare e guidare i candidati nella conoscenza delle norme del bando e delle potenziali possibilità di partecipazione a più classi di concorso e nella formulazione delle domande, non escluse le informazioni eventualmente richieste dai candidati stessi in merito alle domande da presentare ai Provveditorati del Lazio per ambiti disciplinari e classi di concorso di pertinenza di questi ultimi.

Di conseguenza la Sovrintendenza medesima ha programmato le attività e gli adempimenti prevedibili rimodellando la logistica e la sua struttura organizzativa, con la costituzione di una serie di piccoli gruppi di lavoro cui sono state affidate le varie fasi della procedura concorsuale, attrezzando postazioni di lavoro, preparando e motivando il personale sull'importanza dell'impegno da sostenere e del servizio da offrire


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all'utenza, organizzando le prestazioni del personale stesso in modo variato e alternato nella stessa giornata mediante rotazioni, turnazioni e diversificazioni orarie.
Quasi tutto il personale in servizio è stato impegnato, sia pure in diversa misura e secondo le qualifiche di appartenenza, e ha risposto in maniera del tutto soddisfacente e con elevata professionalità.
A fronte di 36.000 domande acquisite agli atti sono stati soddisfatti tutti gli adempimenti preliminari e la digitazione informatica delle domande si è conclusa con 40 giorni di anticipo rispetto alle scadenze fissate dal Sistema.
Per la protocollazione cartacea delle domande e collaterali operazioni ci si è anche avvalsi, nelle fasi intermedia e finale, dell'apporto di alcune unità di personale non docente della scuola.
Questo il contesto generale, nel quale decisivo è stato il ruolo giocato del personale, impegnato sulla base di criteri concordati con lo stesso, tradotti in una successione di ordini di servizio impostati sulle esigenze che in itinere le procedure concorsuali imponevano.
Per quanto attiene più specificamente all'aspetto contestato dall'interrogante l'impiego cioè di due funzionari di IX livello in attività che sarebbero di pertinenza del personale ausiliario, il sovrintendente scolastico per il Lazio ha precisato quanto segue.
Il funzionamento del previsto servizio di informazione e consulenza in favore dei candidati per essere efficace e praticabile presupponeva la eliminazione di una serie di difficoltà logistiche dovute alla tipologia ed alla conformazione dello stabile ove è ubicata la Sovrintendenza scolastica: un grande immobile di nove piani articolato in più corpi costruttivi dove sono dislocati molti uffici pubblici (Prefettura, Vigili urbani, ecc.) e privati cui si rivolge ogni giorno un consistente numero di utenti, pluralità di accessi agli uffici mediante ascensori distribuiti in più punti dell'edificio, affollamento costante degli ascensori con conseguenti lunghe attese per salire e scendere, troppo stretti i corridoi di accesso agli uffici per sopportare grandi quantità di pubblico.
L'evento straordinario di un impatto come quello dei candidati dei concorsi rischiava di compromettere non solo l'attività della Sovrintendenza ma la funzionalità e l'agibilità dello stesso stabile mettendo in pericolo la sicurezza, come evidenziato dai tecnici della proprietà dell'immobile. Si è così deciso di organizzare al piano terra una postazione di prima accoglienza e di filtro a cui i candidati si dovevano preventivamente rivolgere per poi accedere all'ottavo piano in modo ordinato e mirato ai diversi uffici della Sovrintendenza in ragione delle diverse esigenze.
Tale postazione assumeva una funzione strategica nell'organizzazione complessiva del servizio di consulenza e di acquisizione delle domande di partecipazione al concorso in quanto gli addetti erano tenuti ai seguenti adempimenti:
accogliere i candidati e fornire ad essi notizie ed informazioni di carattere generale;
distribuire biglietti numerati per accedere all'ufficio preposto all'accettazione delle domande;
distribuire biglietti numerati, di diverso colore, per accedere alle postazioni di lavoro preposte a fornire chiarimenti e informazioni complesse;
governare l'affluenza del pubblico, in stretto collegamento con gli uffici, bloccandone il flusso qualora se ne presentasse la necessità.
Premesso che l'operazione di distribuzione dei biglietti non poteva essere affidata ad una macchinetta automatica come propone l'interrogante perché richiedeva una valutazione caso per caso delle esigenze prospettate dal candidato al fine di indirizzarlo all'ufficio competente, a tali compiti è stato assegnato un numero ristretto di dipendenti, tra cui due funzionari di IX livello, ad uno dei quali è stata affidata la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della struttura operativa costituita.
Alla prova dei fatti il flusso è stato di gran lunga inferiore alle previsioni, sia per la richiesta di informazioni sia per la presentazione


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manuale delle domande, ragione per cui la preventivata postazione si è rivelata una misura precauzionale, utilizzata solo nei primi giorni successivi all'uscita del bando di concorso.
Quanto alle questioni sollevate nell'ultimo capoverso dell'interrogazione in parola, il Sovrintendente, che ha diretto personalmente tutte le operazioni e firmato gli ordini di servizio diramati, ha fatto presente di non aver ritenuto di portare a conoscenza del dirigente di ragioneria, preposto ad altri compiti e suo collaboratore, gli indirizzi di gestione: quanto al servizio di controllo interno, previsto a livello centrale e non periferico, esso non si configura quale organo preposto al controllo preventivo dell'attività amministrativa e delle decisioni di gestione dell'Ufficio.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

COLUCCI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
allo scopo di consentire a migliaia di docenti cosiddetti precari, che da anni attendono che venga soddisfatto il loro diritto al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, recenti disposizioni di legge in materia di accesso all'insegnamento hanno stabilito, oltre alla indizione dei concorsi a cattedra, anche l'espletamento entro il 31 dicembre 1999 dei corsi abilitanti;
al fine di sfoltire l'imponente numero di candidati dai docenti precari che, nel frattempo, avessero conseguito l'abilitazione riservata ed al fine di evitare un aggravio di adempimenti a carico dei precari (impegno quotidiano di svolgere il regolare servizio di insegnamento, frequenza per quattro giorni alla settimana dei corsi per la riservata, preparazione per il concorso ordinario e per la riservata), il ministro aveva, altresì, assunto l'impegno di attivare i corsi abilitanti prima dei banditi concorsi a cattedra;
tale razionale procedura, viceversa, è stata disattesa come disattesi sono stati precisi accordi ed impegni precedentemente assunti, dando il via alle procedure concorsuali e individuando tra il prossimo mese di novembre ed il mese di gennaio dell'anno prossimo le date per lo svolgimento delle prove scritte d'esame;
i ritardi nell'avvio dei corsi abilitanti appaiono ingiustificati e ulteriormente penalizzanti nei confronti di una categoria che ha già subito gravissime, quanto immeritate mortificazioni -:
quali iniziative urgenti il ministro interrogato intenda assumere per scongiurare un'ingiusta ennesima discriminazione nei confronti dei docenti precari, onorando gli impegni assunti ed evitando gli innumerevoli disagi segnalati dai provveditorati agli studi in ordine all'impossibilità di organizzare contemporaneamente i corsi abilitanti e i concorsi a cattedra.
(4-26696)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si fa presente che non risulta si stia determinando alcuna penalizzazione del personale precario ammesso a partecipare alle sessioni riservate d'esame previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 124/1999, nei confronti dei candidati dei concorsi ordinari.
Le sessioni riservate d'esame infatti, attivate già da tempo in tutte le province, sono in avanzata fase di svolgimento e si prevede la loro conclusione in tempo utile per la prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'articolo 2 comma 1 della legge 124/1999.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

COLUCCI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
come da più parti prospettato, il meccanismo del computo del punteggio di cui all'articolo 2, comma 4 legge n, 124 del 3 maggio 1999, individuato dal ministero della pubblica istruzione con ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999, risulta fortemente penalizzante nei confronti della maggior parte dei precari che


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conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento nella prossima sessione riservata;
è giusto ed opportuno modificare il meccanismo di detto calcolo, individuando un criterio che consenta l'effettivo riconoscimento del servizio prestato-:
se il ministro interrogante non intenda rivisitare l'ordinanza ministeriale indicata in premessa, ed in particolare l'articolo 9 della medesima, evitando che venga svilito il valore del punteggio acquisito per gli anni di servizio pre-ruolo prestato e consentendo il riconoscimento della professionalità acquisita.
(4-26697)

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, con la quale viene lamentato che il meccanismo individuato dall'O.M. n. 153 del 15.6.1999 per il riconoscimento della professionalità acquisita in servizio risulta fortemente penalizzante nei confronti della maggior parte dei precari che conseguiranno l'abilitazione riservata.
Al riguardo si osserva che la legge 3 maggio 1999 n. 124, all'articolo 2, comma 4, stabilisce che «nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato...».
In puntuale applicazione della norma citata è stato formulato l'articolo 9, comma 2, della O.M. 153/99 secondo il quale al punteggio complessivo in ottantesimi delle prove d'esame viene aggiunto un punteggio massimo di punti 20 come riconoscimento della professionalità acquisita.
Come si rileva, pertanto, nell'ambito della procedura abilitante i candidati ottengono proprio una differente considerazione, voluta dalla legge, in virtù della diversa professionalità posseduta.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CRUCIANELLI. - Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:

la stazione ferroviaria di Pescia è stata ristrutturata non più di due anni fa, con investimenti per diversi miliardi, e venne progettata per prestare una serie di servizi agli utenti che non sono mai stati avviati;

essa serve un bacino di utenze che coinvolge, oltre alla cittadina di Pescia, anche i comuni di Uzzano, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Villa Basilica e Capannoli per più di 2000 passeggeri al giorno sulla tratta Firenze-Viareggio;

il taglio del personale andrebbe ad aggravare la situazione, già esistente, dei già precari servizi per i quali la stazione era predisposta;

tale atto sottointende la volontà delle Ferrovie dello Stato a non investire su una tratta, Firenze-Viareggio, che è la più utilizzata in Toscana e sarebbe necessaria di investimenti, per il raddoppio dei binari e per la riapertura dello scalo merci di Pescia, visto che la zona del Pesciatino è una delle più importanti realtà italiane florovivaistiche -:

quali misure intenda mettere in opera perché sia risolto il problema.
(4-24372)

Risposta. - La stazione di Pescia, fra quelle di maggiore rilievo della linea Firenze-Viareggio, è stata sottoposta, tra l'ottobre del 1995 e la fine del 1996, a cura della struttura ex Servizi di Stazione, ad un importante intervento di restyling e di riqualificazione funzionale, per un importo complessivo di L. 1.268.000.000, compresa anche la ristrutturazione di alcuni locali da destinare ad attività commerciali.
I lavori di ristrutturazione sono consistiti essenzialmente in:
Completa ridistribuzione degli spazi destinati alla clientela, con l'ampliamento dell'atrio di stazione e la creazione di spazi destinati anche alla telefonia pubblica;
Rifacimento completo della biglietteria e dei servizi igienici pubblici;


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Realizzazione, parte al rustico e parte finita, di spazi destinati ad ospitare esercizi commerciali (quali ad esempio: bar, tabacchi, giornali ecc.),
Abbattimento barriere architettoniche;
Interventi di manutenzione sia alla pavimentazione dei marciapiedi sia alla copertura del fabbricato viaggiatori e del fabbricato servizi accessori.

Successivamente, a seguito di convenzione Ferrovie dello Stato/Regione Toscana, avente per oggetto l'incentivazione dell'interscambio gomma-rotaia sulla direttrice Firenze-Mare, nell'area di stazione sono stati realizzati, con finanziamento parziale della spesa (75 per cento) della Regione Toscana, un parcheggio auto ed un posteggio cicli per favorire l'interscambio di mezzi di trasporto pubblici e privati, considerato che transitano per la stazione mediamente 800 viaggiatori al giorno.
Si fa presente, poi, che, al fine di rispondere più adeguatamente alle esigenze della clientela pendolare, salvaguardando l'obiettivo di nazionalizzare le risorse impiegate senza attuare riduzioni di organico, la vendita dei biglietti ferroviari viene effettuata sia presso la biglietteria di stazione, che rimane aperta in due fasce orarie al mattino e al pomeriggio, sia in quattro punti vendita situati, in ambito cittadino, presso esercizi commerciali e presso l'ufficio postale.
Nella programmazione dei servizi è stata prevista la fermata di tutti i treni che transitano sulla linea Firenze-Viareggio, linea che è a doppio binario nella tratta Firenze-Pistoia e a semplice binario nella tratta Pistoia-Viareggio; l'ipotesi di raddoppio di quest'ultima tratta non è compresa negli investimenti previsti dal Contratto di Programma Stato/ferrovie dello Stato ed al momento non forma oggetto di alcuna intesa.
Si evidenzia che, il numero dei treni viaggiatori con fermata a Pescia nell'orario estivo feriale 1993/1994 era di 41 (21 verso Firenze e 20 verso Lucca), mentre con l'orario estivo-feriale 1999/2000 hanno circolato 44 treni (24 verso Firenze e 20 verso Lucca).
Per quanto concerne lo scalo merci di Pescia, si fa presente che detto impianto è operativo.
Infatti, nel corso del 1998, in tale scalo sono stati sviluppati traffici pari a 1.233 carri ferroviari e nei primi otto mesi dell'anno 1999 si è registrato un incremento dei traffici pari all'85 per cento con 1.339 carri tra arrivi e partenze.
In relazione ai quantitativi suddetti, si sottolinea che, al fine di non gravare la realtà logistica della zona con costi di produzione molto onerosi, si è predisposto un presenziamento dello scalo programmato sulle reali esigenze del mercato con invio di operatori e mezzi con tradotte di manovra da Lucca.
In questo modo le Ferrovie dello Stato possono garantire l'efficienza del sistema ferroviario e rispondere alle richieste della clientela locale anche in relazione alle nuove iniziative di logistica ferroviaria che alcuni privati della zona stanno realizzando.
Si auspica per il prossimo futuro che, per il completamento dei lavori anzidetti, possano essere avviati ulteriori interventi al sistema organizzativo delle ferrovie di zona al fine di rispondere in maniera più che adeguata alle richieste del bacino economico che gravita su Pescia.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 12 ottobre 1999 circa cinquecento allievi dell'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) sono scesi in piazza per protestare contro le condizioni da terzo mondo in cui versa il loro istituto;
una delegazione di studenti è stata ricevuta dal Sindaco Rocco Cassone, al quale sono state rappresentate le deficenze di un istituto scolastico iniziato ben 33 anni or sono e mai completato;


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addirittura mancano banchi e sedie in numero sufficiente, sicché gli studenti sono obbligati a darsi i turni per potersi sedere, mentre una parte di essi è costretta a seguire le lezioni in piedi;
le grandi riforme dei cicli scolastici hanno fatto perdere di vista i problemi quotidiani di una scuola da terzo mondo, la cui soluzione continua ad essere trascinata nel tempo -:
che cosa osti, da trentatrè anni, al completamento del citato istituto professionale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) e se ritenga dignitoso che, per ragioni burocratiche, una parte degli studenti debba assistere alle lezioni in piedi.
(4-26065)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, si precisa che questa Amministrazione è più volte intervenuta presso l'amministrazione provinciale per sollecitare l'adozione di iniziative atte a risolvere la situazione edilizia dell'istituto professionale per l'agricoltura di Villa San Giovanni.
Secondo quanto riferito dal preside dell'istituto in parola, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale si è impegnato nel corso di una riunione svoltasi nel mese di dicembre presso l'istituto - alla quale hanno partecipato vari rappresentanti dell'amministrazione provinciale e comunale nonché docenti ed allievi - e nella quale erano presenti anche organi di stampa, a completare in tutte le sue parti l'edificio che ospita la scuola, facendo anche presente di aver già avviato la procedura per l'affidamento dei lavori.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la stampa nazionale ha dato ampio rilievo ai dati derivanti da una recente indagine dell'Inail da cui risulta che nelle scuole statali italiane aumenta il numero degli infortuni;
secondo tale indagine, il numero degli incidenti denunciati è passato da 48.723 nel 1996 ad oltre 68.000 nel 1998;
tali dati trovano conferma nelle dichiarazioni rese dal professor Giorgio Rembado, presidente dell'associazione nazionale presidi, secondo cui «la poca sicurezza degli edifici scolastici è un motivo di costante preoccupazione per tutta la categoria. L'unica cosa in nostro potere è individuare i rischi e informare l'ente - comune o regione - che se ne deve occupare. Ma la legge sulla sicurezza degli edifici scolastici, per quanto riguarda le competenze locali, è stata prorogata al 2004» (cfr. «La Stampa» di venerdì 19 novembre 1999, pagina 9);
il numero degli infortuni è certamente al di sopra del livello di guardia e altrettanto certamente un ruolo decisivo nel loro verificarsi deriva dalle condizioni degli immobili e delle attrezzature delle scuole;
l'aumento di ventimila infortuni in soli due anni testimonia l'esistenza di un pericolo che progressivamente si dilata anche in ragione della inesistenza di qualsivoglia intervento inteso a porre rimedio alle cause strutturali degli infortuni -:
se non ritenga preoccupante il numero degli infortuni inteso come dato assoluto e, in particolare, il fortissimo aumento verificatosi fra il 1996 ed il 1998;
quali urgenti determinazioni intenda assumere al fine di contenere i pericoli che derivano dalla situazione denunziata a chiare lettere dal presidente dell'Associazione nazionale presidi.
(4-27069)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.
Si rammenta preliminarmente che, ai sensi della vigente normativa in materia e, per ultima della legge n. 23/96, tutto ciò che attiene alla fornitura, manutenzione e gestione degli edifici adibiti ad uso scolastico


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rientra nella diretta competenza e responsabilità degli Enti locali (Comuni e Province), puntualmente obbligati.
La stessa considerazione va fatta in merito alla vigilanza sull'effettiva assunzione, da parte dei predetti Enti locali, delle opportune misure previste dalla normativa in materia di sicurezza. Tale vigilanza spetta agli organismi a ciò istituzionalmente preposti (Vigili del Fuoco o Aziende Sanitarie Locali) ed esula dai poteri di questa Amministrazione ogni attività repressiva e sanzionatoria al riguardo.
Ciò nonostante questo Ministero vi ha fattivamente contribuito ripartendo tra le Regioni, per il primo triennio di cui alla citata legge 23/96, un finanziamento complessivo di L. 1.569 miliardi e, per la prima annualità del secondo triennio, di L. 385 miliardi, entrambi destinati in particolare all'adeguamento degli edifici adibiti all'uso scolastico alla vigente normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza.
In relazione, poi, all'assunta proroga al 2004 della legge sulla sicurezza, indicata dall'interrogante, si rappresenta che essa - a fronte del numero notevole delle istituzioni scolastiche coinvolte - va intesa come termine ultimo per il completamento degli opportuni interventi di adeguamento e messa a norma da parte degli enti locali, attraverso singoli piani annuali di esecuzione.
Con l'occasione, come segno di ulteriore interesse per la tematica della sicurezza, si evidenzia che questa Amministrazione - consapevole della particolare rilevanza che riveste l'applicazione ed il rispetto delle norme di sicurezza nelle scuole, nonché delle relative problematiche - una volta completata, con decreto ministeriale 21.9.1998 la normativa di settore, ha provveduto ad emanare la C.M. 29.4.1999, n. 119, finalizzata al raggiungimento dei risultati previsti, con particolare riguardo alla formazione di tutti i soggetti interessati.
Al fine di supportare tale attività è già stato distribuito un prodotto multimediale contenente un corso di informazione per gli operatori scolastici. A sostegno, poi, delle iniziative che saranno attivate in sedi locali, l'Amministrazione propone di promuovere, tramite istituti specializzati, apposite attività di formazione per le figure sensibili e per i responsabili del servizio prevenzione e protezione. Nella circolare predetta è stata sottolineata la necessità di una migliore interazione e collaborazione tra le Istituzioni scolastiche e gli Enti locali in considerazione della stretta connessione esistente tra i medesimi sotto molteplici aspetti, sia pure nel rispetto delle rispettive competenze.
Al fine, poi, di assicurare ogni possibile assistenza in materia di sicurezza scolastica e di coordinare le relative attività è stato costituito un apposito Osservatorio Nazionale, nel quale potranno essere coinvolti anche enti ed organismi interessati.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro per la solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
una recentissima indagine condotta da Eurispes sulla devianza giovanile ha destato seria preoccupazione atteso che, quanto a procedimenti penali, si è tornati ai livelli degli anni '70;
gli ultimi dati presi in esame (riferentisi all'anno 1997) riferiscono che sono stati 43.345 i minori denunciati alla procura della Repubblica, di cui 8.909 con meno di 14 anni e 11.192 stranieri;
secondo Eurispes le molte cause di natura sociale e psicologica di questa propensione alla devianza sarebbero riconducibili al fenomeno conosciuto nel mondo anglosassone con il nome di sensation seeking, ossia quel complesso di pulsioni, per lo più inconsapevoli che sfumano nell'incertezza, che spingono gli adolescenti a ricercare sensazioni forti ed esperienze nuove, mediante le sperimentazioni di condotte-limite delle quali non si può prevedere il margine di rischio;
secondo questa tesi la trasgressione è espressione concreta di una funzione di anticonformismo sociale che serve a conquistare


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la stima altrui e, nel contempo a vincere le proprie paure ed incertezze;
Eurispes indica, quali concause, le troppe assenze dei genitori, gli abusi psicologici che si abbattono sui ragazzi, l'influenza negata, le troppe onnipotenze adulte che vengono da agenti inibitori nel processo maturativo dei ragazzi;
sembra francamente che il fenomeno non sia in alcun modo arginato ed anzi è palese la mancanza di una organica politica intesa a prevenire il fenomeno -:
quali politiche abbia espresso e realizzato al fine di pervenire o comunque di contenere il fenomeno della devianza giovanile.
(4-30920)

Risposta. - Con riferimento all'atto ispettivo indicato, rappresento quanto segue. L'analisi della condizione giovanile in Italia mostra come la situazione di nuove forme di esclusione sociale sia anche il derivato di carenze di strumenti e luoghi di espressione di cittadinanza attiva che comportano spesso risposte individuali e di gruppo anche autolesionistiche da parte di quei segmenti di popolazione giovanile che avvertono, più o meno consapevolmente, di essere stati espropriati della propria identità culturale, e non trovano momenti e canali per esprimere e rappresentare i propri bisogni di socializzazione, di rappresentanza e di partecipazione.
Allo stesso tempo passione per il rischio, giochi violenti, gusto per nuove forme di trasgressione vanno diffondendosi tra i giovani maschi e in quote significative di ragazze. È partendo proprio da questa realtà che il Governo intende sviluppare un'attenzione particolare nei confronti degli adolescenti, dei giovani, di cui, appunto, non sono sempre stati sufficientemente considerati i bisogni peculiari.
Al riguardo è stato presentato un disegno di legge (A.C. 6220) recante «Disposizioni per sostenere la partecipazione, la rappresentanza e le attività dei giovani nella società» (attualmente il ddl è in esame presso la I e la XII Commissione della Camera). La logica che sottende a tale disegno di legge muove dall'obiettivo strategico di sviluppare sinergie e livelli di cooperazione tra i vari organi dello Stato nella realizzazione di interventi a favore delle nuove generazioni, integrando responsabilità di indirizzo (a livello statale), responsabilità di programmazione (a livello regionale) e funzioni di gestione (a livello locale), lasciando particolare spazio a queste ultime che più direttamente in questi anni hanno cercato di dare risposte, anche in situazioni di scarsità di risorse, al nuovo protagonismo giovanile. Le nuove forme di partecipazione (giovanile) devono, infatti, trovare nei livelli locali il loro luogo privilegiato di partecipazione attiva e critica, la sola che consente di costruire una «cittadinanza attiva», e solo nelle realtà locali la partecipazione alla vita sociale trova il suo primo e più concreto momento di espressione.
La proposta di legge in argomento prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali, del Centro nazionale per lo sviluppo delle politiche giovanili con compiti di coordinamento, promozione, consulenza e supporto tecnico per tutto ciò che concerne le politiche giovanili. Il Centro nazionale promuove diverse attività tra le quali la realizzazione del sistema informativo nazionale in collaborazione con gli Informagiovani, ricerche e indagini sulla condizione giovanile e attività tecnica di accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio alle associazioni e aggregazioni giovanili che presentano programmi e progetti.
Il 2 giugno u.s. è stato, inoltre, approvato, dal Consiglio dei Ministri, il «Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2000-2001», e, proprio in questo ambito, è stato dedicato ampio spazio ai bisogni e alle problematiche tipiche dell'adolescenza.
Sul versante del sostegno e della prevenzione in questa particolare e delicata fase della vita, il Governo intende considerare con particolare attenzione gli atteggiamenti estremi di alcuni adolescenti spesso legati a difficili dinamiche sociali e di gruppo promuovendo adeguati approfondimenti dei fenomeni di «disagio dell'agio» e di violenza


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degli adolescenti che si esprimono, ad esempio, in forme di «bullismo», di violenza negli stadi, di costituzione di bande.
Il Governo intende sostenere e recuperare quei minori a rischio immediato di devianza sociale, anche attraverso la creazione di più numerosi centri di accoglienza per minori e di centri di socializzazione nei quartieri a rischio. Al riguardo, il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 7 luglio u.s., ha approvato il disegno di legge recante «Interventi di contrasto alla criminalità minorile», che si prefigge lo scopo di assicurare la continuità dei finanziamenti per le attività di prevenzione della delinquenza minorile (tale essenziale compito era stato svolto, fino al 31 dicembre 1999, mediante i finanziamenti previsti dalla legge 19 luglio 1991, n. 216) praticate secondo il criterio della stimolazione e del sostegno delle iniziative locali di contrasto al diffondersi della criminalità, specialmente in alcuni distretti particolarmente a rischio.
Con tale proposta di legge il Governo intende anche evitare che tutta l'attività di contrasto alla criminalità minorile resti confinata nei ristretti ambiti della giurisdizione e dell'esecuzione penale che, pur costituendo un'indispensabile risposta alle attività delinquenziali già poste in atto, non sarebbe minimamente soddisfacente sotto i profili della prevenzione specifica e del doveroso contributo ad un sano sviluppo dei minorenni.
I finanziamenti, proposti nel testo in esame, saranno destinati a sostenere progetti di intervento presentati dai comuni, dalle province, dalle comunità montane e dai consorzi di comuni finalizzati ad offrire ai minori italiani e stranieri presenti nel territorio dello Stato, a rischio di devianza e compresi nella fascia di età da 14 a 21 anni, concrete opportunità di acquisire competenze sociali necessarie al loro inserimento o reinserimento nella comunità.
È, inoltre, indispensabile operare per ridurre l'abbandono scolastico e per estendere e sostenere corsi di recupero per giovani che, dopo una fase di abbandono, intendano riprendere la formazione scolastica. Al riguardo, è intendimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, istituire mirati servizi preventivi nei luoghi abituali di ritrovo dei ragazzi che tendono ad eludere la scolarità e nelle zone in cui possono realizzarsi fenomeni di impiego di minori in attività illecite, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Monitorare, quindi, le situazioni di disagio giovanile, ma effettuare anche una specifica formazione degli insegnanti perché siano in grado non solo di percepire le situazioni di disagio, ma anche di parlare con i giovani. Vanno, poi, potenziate anche le opportunità formative rivolte a minori prosciolti dall'obbligo scolastico, ma con alle spalle un'esperienza scolastica sofferente e mortificata.
Con il rilancio della legge 285/97, il Governo intende, infine, intensificare le risorse destinate al degrado ambientale e sociale creando spazi di incontro tra le persone, valorizzando cortili, giardini e strutture scolastiche, nonché promuovendo percorsi di partecipazione diretta delle nuove e nuovissime generazioni alla discussione ed alla decisione su temi di rilevante e diretto interesse per la loro vita di cittadini.
Attivare azioni e servizi per favorire la salute fisica e mentale degli adolescenti, la crescita della loro autonomia, della responsabilità, della partecipazione alla vita civile anche attraverso un diverso atteggiamento nei confronti del tempo libero, dei percorsi formativi, di preparazione al lavoro, di confronto con la dimensione europea.
Secondo l'Unicef, infatti, il tema dell'adolescenza e della preadolescenza è tra i più importanti nella strategia globale di sviluppo dei diritti umani.
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

FIORI. - Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
nell'incontro dell'11 novembre 1996 avvenuto tra l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione) e i rappresentanti delle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali del comparto «Scuola» è stato siglato l'accordo concernente le specificazioni e le


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modalità applicative della normativa relativa al personale docente da destinare in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, prevista nel Ccnl;
l'articolo 5 comma 4 del suddetto accordo - titolato «procedure di destinazione all'estero» - prevede, con effetto 1 settembre 1997 che le destinazioni all'estero dei docenti hanno luogo sulla base della posizione conseguita in apposite graduatorie in cui si accede previo superamento di una prova scritta e di un colloquio finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere e di specifici requisiti culturali e professionali;
il comma 7 dello stesso articolo 5 così recita: «Le destinazioni all'estero dei docenti sono disposte ogni anno in relazione al numero di posti di contingente vacante. Il personale che si trovi in servizio all'estero all'entrata in vigore del presente contratto (1 settembre 1997) è collocato a domanda nella graduatoria purché in possesso del requisito di cui al comma 4 articolo 5 e può ottenere una nuova assegnazione solo al compimento del settennio di servizio all'estero ed entro il limite del 50 per cento dei posti annualmente vacanti;
viceversa, il professor Gerardo Bovenzi - già docente di educazione musicale presso la scuola media statale italiana di Madrid - classificato primo nelle più recenti graduatorie relative all'area linguistica spagnola ed a quella francese, nel 1999 è stato fatto rientrare d'ufficio in Italia e sostituito in Spagna dal secondo classificato. In Francia sarebbe stato assegnato addirittura il docente classificato al terzo posto -:
se non ritengano opportuno verificare se nella fattispecie siano stati rispettati o meno gli accordi sottoscritti l'11 novembre 1996 tra l'Aran e le organizzazioni sindacali e, in caso negativo, non ritengano di disporre l'immediata designazione del professor Bovenzi alla cattedra di educazione musicale presso la scuola italiana di Madrid.
(4-28917)

Risposta. - L'Accordo successivo al CCNL/95, firmato l'11 dicembre 1996 - relativo al personale della scuola in servizio all'estero - all'articolo 5, commi 1 e 6 ha introdotto due novità rispetto alla precedente normativa al fine di garantire al personale scolastico in servizio all'estero una migliore conoscenza e pratica dell'attività didattica propria della scuola italiana.
Con l'articolo 5 dell'accordo successivo summenzionato, al comma 1 si richiedono infatti tre anni di esperienza nelle scuole italiane per accedere alle prove di selezione. Con il successivo comma 6 si chiede l'interruzione di almeno un anno di servizio in Italia fra un precedente mandato settennale all'estero ed un nuovo incarico sempre all'estero.
L'interruzione del periodo di servizio all'estero, per effettuare una permanenza in Italia prima di ripartire, intende far recuperare valori e competenze propri della scuola italiana a persone che, se permanessero in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero senza soluzione di continuità, perderebbero ogni reale contatto con la scuola italiana.
Nel testo del contratto è stata introdotta peraltro, al comma 7 del predetto articolo 5, una deroga - al principio generale del rientro per un anno - che permette al personale che si trova in servizio all'estero al momento della entrata in vigore del contratto, di essere nuovamente nominato senza soluzione di continuità, ma solo entro il limite del 50 per cento dei posti disponibili, rimanendo gli altri posti in tal modo assicurati a docenti provenienti dall'Italia.
Il predetto limite del 50 per cento è risultato indispensabile al fine di non vanificare la norma principale, onde evitare che la maggioranza del personale in servizio presso le nostre scuole all'estero, ormai lontano dalla madre patria in certi casi anche da decenni, finisse per rimanere estraneo, oltre che da una realtà che vede una fase di profonde trasformazioni della scuola italiana, anche da ogni reale possibilità di aggiornamento.
Si chiarisce inoltre che la limitazione sopraddetta della misura del 50 per cento dei posti disponibili per i docenti in graduatoria


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al termine di un precedente mandato, nel caso di un solo posto disponibile, non permette la nomina di un docente che abbia appena terminato il settennio di servizio all'estero in quanto ciò costituirebbe la copertura del 100 per cento dei posti disponibili. Pertanto deve intendersi che l'unico posto deve essere assegnato a un docente proveniente dall'Italia.
Poiché, inoltre, le graduatorie sono costituite per codice funzione (cioè per disciplina di insegnamento) e per area linguistica - per la quale viene specificatamente conseguita l'idoneità alla destinazione all'estero - la misura del 50 per cento viene applicata per ogni graduatoria di ciascuna area linguistica così formata. Né sarebbe possibile individuare il 50 per cento dei posti sommando indiscriminatamente i posti vacanti fra graduatorie diverse. In tal modo infatti verrebbe alterato il criterio di individuazione dei posti disponibili rispetto ad ogni singola graduatoria, che sono sempre resi noti con avviso sulla
Gazzetta Ufficiale. Sarebbe stato parimenti sovvertito l'ordine delle nomine che è proprio di ogni graduatoria.
Per quanto attiene al caso del prof. Bovenzi, al termine del settennio all'estero (31 agosto 1999), il predetto risultava in effetti primo sia nella graduatoria di area spagnola che di area francese. Tuttavia, essendovi in ciascuna delle due aree un solo posto disponibile, questo, come noto, è stato assegnato in entrambi i casi a docenti provenienti dall'Italia, in virtù della normativa di cui sopra. Non sono state pertanto illegittime le procedure di destinazione in questione in quanto rispettano le norme vigenti.
Va comunque sottolineato che in data 11 maggio 2000 il Parlamento ha approvato in via definitiva un progetto di legge (D.D.L. Senato n. 4149-B) che, all'articolo 9, modifica radicalmente le procedure di reclutamento per l'estero. In particolare, al comma 3 di detto articolo si precisa che il personale scolastico «non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici (...). Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico».
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

FOLLINI, GIOVANARDI, BACCINI, CARMELO CARRARA, D'ALIA, MARINACCI, BERTUCCI, BECCHETTI, DEL BARONE, GALATI, LIOTTA, LUCCHESE, PERETTI, SAVELLI e DI LUCA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
con il decreto legislativo 24 marzo 2000 n. 85, è stata riordinata la carriera diplomatica e che tale riordino prevede all'articolo 10 - che introduce l'articolo 109-bis - la permanenza minima di sette anni nel grado di Ministro plenipotenziario per la nomina al grado di Ambasciatore;
con la norma transitoria contenuta nell'articolo 17, punto 9, del predetto decreto legislativo sono previste, per un biennio dalla sua entrata in vigore, le nomine al grado di Ambasciatore solo tra i funzionari che a tale data rivestivano il grado di Ministro plenipotenziario di prima classe;
in data 9 giugno scorso, il Consiglio dei ministri ha proceduto alla nomina di quattro nuovi Ambasciatori scegliendoli tra i Ministri plenipotenziari di prima classe, con sensibili differenze nei periodi di permanenza in tale grado e nell'ordine di successione in ruolo, scavalcando decine di funzionari meritevoli -:
se siano stati applicati, con inequivocabile chiarezza, i criteri di merito e di anzianità nel grado per le nomine predette;
se sia stato rispettato il principio dell'anzianità nel grado secondo un consolidato orientamento legislativo suggerito anche dal Consiglio di Stato (con parere richiamato nel decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995


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n. 377), principio che stabilisce l'obbligo dell'anzianità minima nel grado inferiore per l'avanzamento al grado di Ambasciatore.
(4-30315)

Risposta. - Le nomine in argomento sono state effettuate nel quadro di applicazione del decreto legislativo 85/2000, recante l'ordinamento della carriera diplomatica, e segnatamente sulla base dei criteri fissati dall'articolo 109-bis, nel testo introdotto dall'articolo 10 del summenzionato decreto legislativo 85/2000.
Come precisato anche nel relativo «Occorre» - che rappresenta la proposta formulata dal Ministro degli Affari Esteri ai Consiglio dei Ministri - la platea dei candidati alle nomine in parola, come postulato dall'articolo 17, comma 9, del citato decreto legislativo 85/2000 è costituita, per due anni dalla data di entrata in vigore del summenzionato testo legislativo (26 aprile 2000), dai funzionari diplomatici che alla predetta data avevano conseguito il grado di Ministro Plenipotenziario di I classe. Questo è l'unico requisito, in via transitoria, richiesto dalla legge vigente per la nomina ad Ambasciatore. A «regime», per essere presi in considerazione per l'avanzamento a tale grado, sarà necessario aver maturato 7 anni di anzianità nel grado unificato di Ministro Plenipotenziario.
Nessun richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 377/95 può essere legittimamente effettuato per le nomine in questione, neppure con riferimento all'obbligo dell'anzianità minima nel grado inferiore, dal momento che detto testo regolamentare è stato espressamente abrogato dal nuovo decreto legislativo 85/2000 (vedasi in proposito l'articolo 18, lettera
f). Va inoltre segnalato, ad ogni utile fine, che tutti i funzionari prescelti avevano tra l'altro maturato più di sette anni nel grado unificato di Ministro Plenipotenziario.
La selezione è stata effettuata attraverso un attento esame dei titoli di servizio in possesso di ciascun candidato ed ogni proposta di nomina, scaturente da una valutazione comparativa dei meriti complessivamente posti in luce dai singoli candidati, è stata accompagnata da una dettagliata motivazione in cui sono state espressamente indicate le ragioni poste a fondamento della scelta operata.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

GAZZILLI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i dipendenti della Commissione tributaria provinciale di Caserta hanno proclamato lo stato di agitazione a causa delle condizioni di grave disagio nelle quali sono costretti a lavorare;
viene, in particolare, lamentato che i locali attualmente assegnati al predetto ufficio sono insufficienti e inidonei perché privi di aerazione e di riscaldamento;
non vi sono neppure adeguati archivi tant'è che i fascicoli sono riposti lungo i corridoi;
gli impegni a rimuovere il descritto stato di precarietà non sono stati sinora onorati -:
quali provvedimenti intenda adottare per riportare nel suddetto organismo condizioni di lavoro accettabili e rispettose delle vigenti norme di igiene e di sicurezza.
(4-28289)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde all'interrogante, nell'evidenziare la situazione di disagio dei dipendenti della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che sarebbero costretti a lavorare in ambienti angusti e privi di aerazione e riscaldamento, chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per ripristinare condizioni di lavoro accettabili e rispettose delle norme di igiene e sicurezza.
Al riguardo, la competente Direzione regionale delle Entrate per la Campania ha precisato che l'immobile che attualmente ospita la Commissione tributaria provinciale di Caserta è di nuova costruzione ed è dotato di un moderno sistema di condizionamento a pompa di calore, soggetto, tuttavia, a periodici malfunzionamenti.


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Pertanto, tenuto conto di tale circostanza, unitamente alla necessità di reperire spazi più ampi, la predetta Direzione regionale ha avviato la ricerca di un altro immobile. A tal fine è stata già indetta una prima gara, che ha avuto però esito negativo.
È evidente, quindi, l'impegno degli uffici competenti per pervenire ad una adeguata soluzione del problema evidenziato dall'interrogante.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

GIARDIELLO. - Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il secondo circolo didattico di via dei Mille ad Acerra che ospita una scuola elementare ed una materna, frequentato da quasi mille alunni, è carente di strutture e servizi ed opera in uno stato igienico sanitario molto precario;
è stata presentata da alcuni genitori una denuncia alla procura di Nola, ai carabinieri del Nas, al provveditorato agli studi, al sindaco di Acerra e all'Asl-Napoli 4;
il 17 novembre 1999 è stata disposta un'ispezione da parte del nucleo antisofisticazione e sanità dei carabinieri. Sono state riscontrate condizioni igienico sanitarie insufficienti: pareti annerite e fatiscenti con sporco pregresso, servizi igienici non conformi alle norme, finestre rotte, mancanza di porte e di dispositivi per detergersi ed asciugarsi le mani, l'impianto elettrico non a norma;
l'ufficio sanitario dell'Asl non ha mai rilasciato l'attestato di igienicità del plesso scolastico, come sancito dall'articolo 21 del regio decreto n. 1821 del 1921;
in alcune aule c'è sovraffollamento, gli spazi destinati alla didattica sono insufficienti; gli alunni consumano i pasti nella stessa aula e sugli stessi banchi dove si svolge l'attività didattica, inoltre il personale ausiliario risulta insufficiente -:
quali iniziative si intendano intraprendere al fine di garantire il fondamentale diritto all'istruzione e restituire decoro ad una istituzione pubblica;
quali azioni siano in atto per individuare le responsabilità di chi non garantisce quelle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
(4-27296)

Risposta. - Il Provveditorato agli studi di Napoli ha precisato che l'edificio che ospita il II Circolo Didattico di Acerra con un organico di 44 classi è dotato di aule sufficienti e di strutture idonee ad uso scolastico.
L'edificio è anche dotato di locali mensa che, tuttavia, non possono essere utilizzati in quanto mancano dei relativi arredi per la messa in funzione.
Per tale motivo gli allievi consumano la colazione con cestino fornito dai genitori nelle aule previa accurata pulizia, preventiva e successiva, dei banchi.
Il Provveditorato agli studi ha altresì fatto presente che non ha mancato di intervenire più volte presso il Comune per sollecitare gli interventi di competenza del succitato ente, anche a seguito delle ispezioni effettuate dal Comando dei Carabinieri per la Sanità di Napoli, atteso che l'ente medesimo non è sempre sollecito negli interventi.
Da parte di questo Ministero, infine, non si è mancato di sensibilizzare l'amministrazione comunale affinché nell'istituzione in parola sia correttamente erogato il servizio scolastico che tenga conto soprattutto delle esigenze di tutela, igiene e sicurezza dell'utenza interessata.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

GIORDANO e LENTI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere:
per quale ragione, volendo attivare corsi di formazione della durata di 300 ore e per il costo di 100 miliardi, destinati ai dirigenti scolastici che assumeranno la gestione


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degli istituti scolastici pubblici, il ministero non abbia affidato i corsi ad istituzioni pubbliche, ma abbia preferito favorire strutture e aziende private. Risulta, infatti, che la quasi totalità degli 89 corsi previsti sarà gestita da aziende o università private, che le poche università statali incluse in elenco sono sempre affiancate da forti aziende private (ad esempio l'Università di Torino affiancata dalla Fiat) e che i docenti universitari presenti in elenco sono concordati con le aziende private per svolgere una mera funzione di copertura scientifica;
se non ritenga che le preoccupazioni per i rischi di una privatizzazione ed una aziendalizzazione della scuola pubblica, che i regolamenti per l'autonomia e le proposte di riforma degli organi collegiali hanno indotto in larga parte dell'opinione pubblica e in moltissimi insegnanti e studenti, trovino una ulteriore conferma nella sospetta parzialità con cui sono stati scelti i gestori dei corsi di aggiornamento dei dirigenti della scuola pubblica.
(4-21872)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e, premesso che l'articolo 25-bis del D.L.vo n. 29/93 introdotto dall'articolo 1 del D.L.vo n. 59/98 ha previsto l'affidamento del servizio di formazione, per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto, ad Università, agenzie specializzate, Enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati, si comunica quanto segue.
L'individuazione dei soggetti destinatari dell'affidamento del servizio non poteva che essere operata nell'ambito delle categorie elencate dal legislatore. La necessaria selezione è stata svolta, nel rispetto della legge nazionale e della normativa comunitaria in materia, con l'espletamento di una pubblica gara d'appalto indetta con bando del 6 ottobre 1998; alla gara medesima hanno preso parte 65 concorrenti e i progetti presentati sono stati esaminati e valutati, in relazione alla qualità dei contenuti e dell'offerta economica, dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e da una commissione composta di esperti provenienti da Università italiane e straniere, dal mondo della scuola e della formazione.
Si ritiene che la scelta delle agenzie affidatarie del servizio di formazione sia stata operata in modo corretto e trasparente, come conferma anche l'esito favorevole all'Amministrazione di tutti i ricorsi attivati dai concorrenti esclusi o collocati in posizione non utile per l'aggiudicazione.
Né può parlarsi di preteso favoritismo nei confronti delle strutture private, considerato che all'interno delle 18 agenzie vincitrici, per la maggior parte costituite nella forma dell'associazione temporanea d'impresa, sono presenti insieme a 15 società private, 17 università, 11 istituti di ricerca, 10 enti di formazione, 3 associazioni professionali.
È evidente che una partecipazione così diversificata è in grado di assicurare il necessario pluralismo nello svolgimento delle attività formative.
Si precisa infine che i garanti scientifici e professionali scelti dalle Agenzie tra prestigiosi rappresentanti del mondo accademico e della ricerca hanno assunto, per espressa disposizione del bando di gara, la piena responsabilità sotto il profilo scientifico dell'andamento dei corsi.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

LUCCHESE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere:
se non ritengano utile disporre che nelle scuole non vengano adottati libri di testo scandalosamente faziosi che seminano odio e volutamente offrono la cronaca di questi anni come se fosse storia, con una visione settaria della realtà;
se non ritengano che si sia superato ogni limite di decenza da parte di autori, ligi a chi esercita il potere e servi di regime;
se non ritengano di riportare lo studio della storia nelle scuole entro il 1950, e non oltre, offrendo però una narrazione dei fatti semplice e chiara, soprattutto onesta nella descrizione degli avvenimenti.
(4-26929)


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Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica che ai sensi degli artt. 7 e 188 del Decreto Legislativo 16.4.1994 n. 297 l'adozione dei libri di testo rientra nella competenza degli organi collegiali della scuola.
Con la C.M. n. 469 del 2.12.1998 sono stati forniti suggerimenti per sostenere l'azione che le scuole e gli istituti di istruzione secondaria già da tempo pongono in essere in piena autonomia nella materia in questione richiamando l'attenzione in particolare sull'adozione dei testi di storia.
È indubbio che la scelta dei testi scolastici debba essere improntata al principio di imparzialità e che per quanto riguarda l'insegnamento della storia, le tematiche trattate e gli elementi, soggettivi ed oggettivi, illustrati debbano essere assoggettati al principio della massima obiettività per consentire una lettura e quindi un'assimilazione in termini positivi al fine di una serena valutazione.
Il procedimento di adozione dei libri di testo si articola in una fase preliminare e in una fase conclusiva: nella fase preliminare si procede alla valutazione dei testi secondo modalità stabilite dal collegio dei docenti e sulla base dei criteri indicati nella circolare predetta.
Al termine di tale valutazione, i docenti formulano le proposte di adozione e le sottopongono, per l'espressione del motivato parere, all'esame dei consigli di classe.
Nella fase conclusiva, i collegi dei docenti adottano, debitamente motivandole, le relative deliberazioni, che rappresentano, in sostanza, un momento di esercizio della libertà di insegnamento.
Rientra, poi, nelle competenze del singolo docente spiegare in modo corretto gli argomenti in classe e farne oggetto di eventuale discussione con gli alunni, chiarendone il significato e la collocazione nel contesto storico.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

LUONGO e MOLINARI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Direzione regionale delle entrate per la Basilicata ha fatto pervenire a numerosi studenti iscritti all'Università degli studi della Basilicata lettere aventi per oggetto «attività di analisi e di ricerca» sulla loro situazione abitativa, nelle quali si chiede agli stessi se si siano di fatto trasferiti nel comune di Potenza, sede della suddetta Università, utilizzando immobili di proprietà altrui e li si invita a «comunicare le generalità e la residenza del locatore, nonché l'ubicazione dell'immobile, il numero dei mesi di durata della locazione nell'intero anno 1998 ed il canone mensile pattuito...»;
nella stessa nota venivano richieste «le generalità e la residenza di eventuali altri studenti che hanno condiviso l'alloggio»;
nella missiva si avvertiva gli studenti che «in caso di mancata risposta sarebbero incorsi nelle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997»;
pare legittimo procedere al monitoraggio delle modalità di gestione del patrimonio edilizio al fine di identificare possibili bacini di evasione e di elusione fiscale;
d'altra parte alcune perplessità solleva la richiesta di informazioni relative a soggetti terzi -:
se non ritenga che tale tipo di iniziativa avrebbe dovuto essere preceduta da adeguata campagna informativa, da attuarsi anche coinvolgendo le istituzioni universitarie, finalizzata alla efficace conoscenza da parte degli studenti fuori sede degli aspetti normativi regolanti la loro particolare condizione di locatori «a termine», anche alla luce delle opportunità offerte dalla modificata legislazione in materia di locazioni, di cui alla legge n. 431 del 1998; appare appena il caso di evidenziare come una tale campagna informativa, oltre a tutelare gli studenti - soggetti più deboli - consentirebbe agli stessi, anche attraverso i loro organi di rappresentanza, di attivarsi nei confronti delle amministrazioni interessate perché si pervenga alla


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definizione degli accordi sul mercato immobiliare previsti dalla citata legge n. 431 del 1998;
se non ritenga opportuno attivare in tempi rapidi una campagna informativa anche al fine di ripristinare un clima di serenità e consapevole certezza fra gli studenti universitari interessati dalle problematiche in premessa.
(4-29853)

Risposta. - In merito all'iniziativa della Direzione Regionale delle Entrate per la Basilicata, volta a verificare la correttezza degli adempimenti fiscali nel settore immobiliare, in particolare attraverso l'analisi del fenomeno della locazione di appartamenti a studenti universitari, il competente Dipartimento delle Entrate ha osservato che tale attività trova la sua legittimità nelle disposizioni di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge del 30 agosto 1993 n. 331, comma 2.
Detta norma, infatti, ha esteso alle Direzioni Regionali i poteri di indagine previsti dalle singole leggi d'imposta, tra cui anche quello (statuito dall'articolo 32, lettera 8-
bis decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) che consente agli Uffici finanziari di invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente esaminato.
Ha, inoltre, precisato il medesimo Dipartimento che tale iniziativa ha avuto immediata e favorevole risposta da gran parte degli studenti interessati i quali hanno manifestato il loro apprezzamento nei confronti della Amministrazione finanziaria.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

MALAVENDA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la scuola elementare del comune di Montalto Ligure in provincia di Imperia è stata chiusa durante il mese di agosto e dopo che si era già provveduto alla nomina delle maestre;
in tal modo si nega il diritto alla istruzione a sedici bambini di un bellissimo comune montano dell'entroterra ligure;
così facendo, si accelera anche il processo di abbandono della montagna con i danni incalcolabili che si producono a valle;
ad avviso dell'interrogante la tanto decantata autonomia scolastica, nei fatti, diventa solo una imposizione delle logiche burocratiche dei provveditorati a danno dei genitori e dei bambini;
la decisione adottata dimostra il livello di considerazione che le autorità scolastiche hanno dei sedici bambini di Montalto Ligure considerandoli meno che pacchi postali da spostare perché non fanno notizia non avendo genitori potenti e non frequentando scuole private da foraggiare;
l'assurda ed infame decisione li costringerà ad andare a scuola in altri comuni, col freddo e col gelo, col sole e con la pioggia in questi periodi di sprechi e sperperi vergognosi di ingenti risorse -:
quali provvedimenti intenda adottare per garantire il diritto costituzionale allo studio ai bambini di Montalto ligure e porre fine alla ingiustificata discriminazione operata nei loro confronti.
(4-25828)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare sopracitata si precisa che la soppressione del plesso di scuola elementare di Montalto Ligure è stata disposta in sede di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1997/98.
Le ragioni che hanno a suo tempo portato il Provveditore agli Studi a decidere la soppressione del plesso di scuola elementare in parola sono da rinvenire nella previsione di una progressiva diminuzione della popolazione scolastica gravante sul plesso, nonché nella situazione strutturale dell'edificio scolastico che ospitava la scuola.


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Avverso tale provvedimento è stato avanzato ricorso al TAR Liguria che con sentenza del maggio 1998 lo ha accolto.
Tenuto conto che le motivazioni che hanno indotto il TAR a pronunciarsi in senso sfavorevole all'amministrazione scolastica riguardavano gli aspetti procedurali, ed in particolare che non si fosse tenuto conto della natura vincolante del parere dal Consiglio scolastico provinciale, l'Amministrazione scolastica ha interposto appello al Consiglio di Stato ritenendo che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 662 del 23.12.1996, la competenza dell'autorità periferica in materia di razionalizzazione della rete scolastica non fosse più vincolata dal parere del consiglio scolastico provinciale bensì solo dai criteri, procedure e parametri generali per la organizzazione della rete scolastica fissati, con apposito decreto interministeriale, secondo quanto stabilito dalla citata legge.
È stata richiesta ed ottenuta la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata e, conseguentemente, il Provveditore agli Studi ha dato esecuzione al provvedimento di soppressione del plesso, disponendo, in data 25 agosto 1999, che gli allievi della scuola elementare di Montalto fossero accolti nella vicina scuola elementare di Badalucco. È stata comunque data facoltà alle famiglie di iscrivere gli allievi ad altre scuole.
Il medesimo dirigente scolastico provinciale ha comunque fornito assicurazione che la scuola di Badalucco, come anche riconosciuto dalla maggioranza dei genitori, offre una più qualificata offerta formativa, un adeguato servizio di mensa scolastica, è dotata di locali nuovi ed ospita anche la scuola media sicché si configura come un polo attrezzato per l'intera Valle Argentina - Armea.
A seguito di intese intercorse tra la comunità montana - che interviene peraltro con la compartecipazione per le spese di gestione dell'edificio - e i comuni interessati sono stati messi a disposizione mezzi di trasporto per gli allievi.
Il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale ha anche fatto presente che gli allievi in parola, dal 27 settembre u.s. hanno frequentato regolarmente le lezioni nel funzionale plesso di Badalucco.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MALGIERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
come ogni anno, nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1999 si sono svolti presso la scuola elementare privata autorizzata «Figlie della divina Provvidenza» di via Matteo Bartoli in Roma, oltre agli esami di licenza elementare, anche gli esami di idoneità per il passaggio alle classi successive della scuola elementare;
fino a pochi giorni prima dello svolgimento degli esami, i giovanissimi candidati e le loro famiglie hanno vissuto una intollerabile situazione di incertezza, non essendo stato loro confermato se le prove si sarebbero svolte in sede (come è avvenuto in tutti i precedenti 25 anni di vita dell'istituto) oppure presso il plesso scolastico statale di via di Vigna Murata (con i conseguenti disagi che siffatta decisione avrebbe comportato per gli esaminandi e le loro famiglie); tutto ciò solo perché la nuova direttrice del circolo didattico n. 152 adduceva come pretesto un leggero ritardo nella presentazione della relativa richiesta «scritta»;
ai bambini della quarta elementare non è stata concessa la possibilità, espressamente prevista, di scegliere tra una terna di argomenti, ma è stato «imposto» un unico componimento scritto consistente nel commento (definito, in termine tecnico, «comprensione») di un articolo apparso su un quotidiano, concernente il «Festival del gelato» ed, in particolare, il «gelato al Viagra»; solo dopo le prime, imbarazzate domande degli alunni, la traccia del tema è stata modificata;
nelle diverse classi di esame, lo svolgimento dei compiti di matematica, tutti ad un livello di difficoltà notevolmente superiore


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alla media, è iniziato solo alle ore 10,30 cioè due ore dopo l'arrivo dei bambini in classe, a causa di un inammissibile ritardo imputabile ai commissari d'esame;
la tabella distribuita ai bambini della prima elementare candidati a conseguire l'idoneità alla classe successiva recava cancellature apportate con il bianchetto nonché correzioni a penna e denotava una generale trascuratezza nella redazione del testo;
le insegnanti interne, che hanno seguito per tutto l'anno i giovanissimi studenti, sono state completamente estromesse dalle diverse fasi di espletamento delle prove, subendo di fatto un clima intimidatorio, nonostante una circolare ministeriale del 1996 preveda che la presenza dell'insegnante interno è «motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell'esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico»;
gli elaborati sono stati trattenuti dai commissari di esame all'esterno dell'istituto, violando la prassi di custodirli nei locali dell'istituto -:
se al Governo consti - ed in quali termini - la vicenda descritta in premessa, in particolare se risulti che la nuova direttrice del circolo didattico n. 152 di Roma si sia pronunziata, anche in circostanze ufficiali, contro le scuole private in generale ed, in particolare, contro l'Istituto «Figlie della divina provvidenza», definito «scuola per ricchi», nonostante sia frequentato da alunni provenienti da famiglie delle più diverse estrazioni socio-economiche;
quali siano le valutazioni del Governo sugli «inconvenienti» descritti e se essi ritengano che gli stessi siano imputabili a semplice negligenza (comunque censurabile) o, come appare più probabile dalla dinamica degli eventi, ad intenti ostruzionistici;
se intendano disporre un'inchiesta ministeriale sulla vicenda segnalata in premessa, al fine di accertare eventuali responsabilità e, in caso affermativo, in che modo ritengano di farle valere;
se non ritengano di dover stigmatizzare il deprecabile comportamento posto in essere dalla direttrice del circolo didattico n. 152 di Roma;
quali iniziative intendano assumere per evitare che in futuro abbiano a riprodursi circostanze analoghe a quelle segnalate.
(4-24842)

Risposta. - Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, cui questa Amministrazione è stata delegata a rispondere, si fa presente preliminarmente che, secondo le assicurazioni fornite dal competente Provveditore agli Studi, gli esami relativi all'anno scolastico 98/99, si sono svolti nella sede della scuola privata «Figlie della Divina Provvidenza».
Per quanto riguarda invece le altre questioni evidenziate, il medesimo Provveditore ha informato questa Amministrazione di avere promosso un'indagine ispettiva per un'adeguata comprensione della vicenda.
L'ispettore incaricato, ascoltati tutti gli interessati, non ha rilevato irregolarità significative: le procedure adottate dai commissari della scuola statale e il tipo di prove assegnate sono risultate conformi alle vigenti disposizioni ministeriali.
Quanto alla prova scritta di italiano, riguardante il commento di un articolo di un giornale sul festival del gelato in cui per scherzo veniva dato il nome ad un semifreddo «azzurro al Viagra», si è trattato di uno spiacevole incidente, in quanto, dagli accertamenti effettuati, è stato rilevato che il testo era stato distribuito, senza la opportuna decurtazione della parte incriminata, perché sfuggito al controllo di alcuni docenti commissari, in due classi su dieci, ciò non ha turbato alcun allievo, anche perché la Commissione ha provveduto immediatamente ad eliminare tale periodo e gli allievi hanno proseguito le prove con la massima serenità, conseguendo brillanti risultati riconosciuti sia dalla Commissione che dai docenti della scuola privata.
Quanto, poi, allo svolgimento dei compiti di matematica apparsi all'interrogante di


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livello superiore alla media, di cui al 4o capoverso dell'atto parlamentare in esame, l'ispettore ha riferito che detti compiti erano conformi alle indicazioni riportate nei programmi della stessa scuola; il ritardo nell'assegnazione dei compiti medesimi è stato causato sia dalla necessità di predisporre nuovi testi, poiché quelli già approntati erano stati divulgati prima dell'espletamento delle prove, sia da difficoltà derivanti dal mal funzionamento della fotocopiatrice. Dalle ore 9 alle 10, comunque, gli allievi hanno svolto la prova di disegno.
Quanto poi al ruolo assegnato all'insegnante di classe di cui al 6o capoverso dell'interrogazione medesima, sembra opportuno segnalare che l'O.M. n. 65 del 20.2.98, che detta le norme per lo svolgimento per gli esami di idoneità e licenza elementare degli alunni provenienti dalla scuola familiare o privata autorizzata, equipara la scuola familiare a quella privata; l'insegnante della scuola privata, quindi, che nella scuola medesima, ha la funzione di surrogare il ruolo del genitore, viene equiparato al genitore medesimo, cosicché in sede di esami viene riconosciuto all'insegnante stesso un ruolo di natura meramente psicopedagogica, cioè di ausilio e contributo alla determinazione del giudizio che viene rimesso interamente alla Commissione di esame costituita, in questo caso, da n. 3 insegnanti della scuola statale di riferimento.
L'interpretazione della norma sopra illustrata giustifica così la decisione di escludere l'insegnante di classe della scuola privata dall'atto conclusivo della correzione dei compiti.
L'ispettore incaricato ha infine concluso che gli inconvenienti segnalati sono stati determinati dalla mancanza di reciproca collaborazione tra il 152o circolo didattico di Roma e la scuola privata in parola.
I responsabili delle due scuole hanno comunque assicurato la propria buona volontà ad operare nel solo interesse dell'utenza di cui trattasi e di stabilire per il futuro rapporti permanenti di informazione e collaborazione reciproca.
Da parte sua il Provveditore agli Studi, nell'inviare al 152o circolo copia della relazione ispettiva, ha fornito puntuali suggerimenti al dirigente scolastico onde evitare che per il futuro possano ripetersi situazioni analoghe.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MALGIERI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
negli USA è in atto una grande campagna di sensibilizzazione nei confronti degli italiani e degli americani di origine italiana che dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale sono stati oggetto di persecuzioni con l'accusa di essere «nemici» degli USA, provocando degli assurdi come quello capitato al padre di Joe Di Maggio, che veniva arrestato ed internato mentre il proprio figlio combatteva in Europa a fianco degli alleati;
in riferimento alle numerose iniziative tendenti a rendere giustizia e a far conoscere queste pagine oscure di storia italiana, il CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero), istituto deputato a rappresentare le esigenze delle nostre collettività emigrate, nella sessione di Febbraio, su proposta del responsabile dell'Ufficio Italiani all'estero di An, Bruno Zoratto, che è anche membro del CGIE, ha proposto un Ordine del Giorno approvato a maggioranza con un solo astenuto, in cui si recita:
«nel dicembre 1941 per migliaia di cittadini italiani e italo-americani residenti negli USA iniziò un lungo calvario caratterizzato da varie forme di persecuzione con l'arresto, l'espulsione, l'internamento, l'evacuazione dalle proprie case e l'obbligo del coprifuoco coatto con l'accusa ufficiale (per oltre seicentomila italiani residenti allora negli Stati Uniti) di essere dei veri e propri "nemici stranieri»";
questa situazione venne allora a crearsi grazie all'esistenza, in larghi strati dell'opinione pubblica statunitense, della «cultura del sospetto» che pretendeva, sbagliando, di far passare l'intera collettività italiana e italo-americana schierata


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dalla parte di chi aveva dichiarato guerra agli USA, al punto tale che il governo della California fece affiggere persino migliaia di manifesti in cui si esortava la popolazione a «non parlare la lingua del nemico»;
la dimensione disumana in cui si sono venuti a trovare tantissimi nostri connazionali con le loro famiglie, che hanno pagato duramente il trauma della persecuzione - alcuni dei quali persino con la vita, suicidandosi, come ha fatto Battistessa Martino nello stato della Virginia, mentre altri non si sono mai più ripresi dallo «choc», come ad esempio è successo al sindaco di San Francisco, Angelo Rossi. Un dramma tenuto non a caso nascosto fino a dieci anni fa, quando fu denunciato il tutto con un saggio curato dall'italo-americano Lawrence De Stasi e con una mostra che ha «scioccato» l'opinione pubblica americana per le dimensioni oggettive di questa tragedia nascosta, al punto da obbligare il presidente Bill Clinton ad ammettere pubblicamente i torti fatti subire ingiustamente alla collettività italiana;
le sollecitazioni avanzate dalla stampa d'emigrazione, dalle associazioni italiane, dalle organizzazioni degli italo-americani, dai rappresentanti della collettività del CGIE, dei Comites, delle iniziative parlamentari intraprese dai deputati Rick Lazio e Elio L. Engel nel Congresso degli USA con lo scopo di fare giustizia e far trasparenza, chiedendo dal Governo di Washington le scuse ufficiali e un adeguato risarcimento per le famiglie che hanno subito le angherie, le cui ferite vengono ora riaperte dai particolari inediti e drammatici con la pubblicazione dei verbali degli interrogatori apparsi recentemente sull'autorevole quotidiano «Washington Post»;
interpretando l'unanime desiderio dell'intera collettività italiana e di quella italo-americana residenti negli USA,
se ci sarà formalmente un intervento ufficiale del Governo italiano, affinché un gesto di riparazione (come già avvenuto nei confronti dei giapponesi e dei nippo-americani) da parte del governo USA venga fatto nei confronti degli italiani e italo-americani che hanno dovuto subire questa assurda persecuzione;
si chiede di adoperarsi affinché le istituzioni e le organizzazioni che si sono distinte nel campo vengano aiutate, trovando un momento di coordinamento e di sintesi sulla necessità di analizzare, approfondire e raccogliere documentazione per incrementare la memoria storica di questa tragedia dimenticata, dando adeguate istruzioni agli Istituti italiani di cultura, affinché insieme raccolgano la documentazione e ne pubblichino gli atti relativi;
quali gli interventi che il Governo intenda prendere per adempiere alle richieste degli americani di origine italiana e della collettività italiana negli USA;
quali istruzioni intenda dare al nostro Ambasciatore a Washington perché adempia a quanto richiesto anche dal CGIE nella sua ultima sessione.
(4-29146)

Risposta. - La ricostruzione storica della vicenda degli italiani internati in USA durante la Seconda Guerra Mondiale, al momento basata su ricerche della «American Italian Historical Association», è ancora parziale.
È noto che, soprattutto dopo Pearl Harbour, i cittadini delle potenze dell'Asse e dei loro alleati minori residenti negli Stati Uniti furono dichiarati «enemy aliens». L'Amministrazione statunitense mise successivamente in atto, a partire dall'«Executive Order 9066» del febbraio 1942, una serie di provvedimenti che portarono effettivamente a restrizioni delle libertà personali, soprattutto in alcune aree. In particolare, il Comandante in Capo della Difesa Occidentale, Generale Dewitt, che ottenne ampi poteri di amministrazione civile in California, ordinò l'evacuazione di tutti i giapponesi residenti in California e la loro «relocation» all'interno. Misure restrittive della libertà di movimento furono attuate anche contro cittadini tedeschi e italiani. Ma mentre è appurato che circa 120.000 giapponesi furono internati, meno certi e approfonditi sono i dati che riguardano i nostri connazionali. La «American Italian Historical Association»


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parla di 10.000 italiani costretti a lasciare le loro abitazioni sulla costa occidentale, di oltre 50.000 soggetti a misure di coprifuoco, nonché di altri 1.500 internati a Fort Missoula, nel Montana, e alcune centinaia a Ellis Island.
Certamente le restrizioni non si applicarono a tutti i 600.000 italiani residenti, e comunque non tutte nella stessa misura.
È ancora da chiarire chi furono gli italiani internati. Secondo alcune fonti, si trattò di esponenti o simpatizzanti del regime fascista. Secondo altre testimonianze, invece, a Fort Missoula e ad Ellis Island finirono molte persone estranee al regime ed alle sue organizzazioni all'estero.
Questa realtà, sottaciuta praticamente per tutto il dopoguerra dalle stesse organizzazioni italo-americane, ha fatto oggetto di una mostra itinerante dal titolo «Una storia segreta: when Italian Americans were Enemy Aliens», inaugurata nel 1994, transitata in seguito anche a Washington, e alla cui cerimonia d'apertura è intervenuto anche l'Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti. Sulla base della documentazione presentata in quel contesto, due congressmen molto legati alla comunità italo-americana, il repubblicano Rick Lazio e il democratico Eliot Engel, hanno ripresentato, lo scorso anno, un progetto di legge che era già stato avanzato, nel 1997, dal Senatore Alphonse D'Amato e dai due congressmen. Il «Bill», intitolato «Wartime Violation of Italian American Civilian Liberties Act» (la cui copia si trova in visione presso il Servizio Resoconti), chiede innazitutto alla Amministrazione di pubblicare integralmente la documentazione relativa a quegli avvenimenti, con l'elenco completo degli italiani soggetti ai vari tipi di provvedimenti restrittivi. Il testo chiede inoltre alle agenzie federali di dare ampia pubblicità, con conferenze, seminari e documentari alla vicenda in questione, a fini di informazione e di educazione, e stabilisce inoltre che il «Governo degli Stati Uniti riconosce formalmente che tali eventi durante la Seconda Guerra Mondiale hanno costituito una ingiustizia fondamentale contro gli italo-americani».
Ciò detto, occorre evidenziare i seguenti aspetti. La pubblicazione di tutta la documentazione custodita negli archivi del Dipartimento di Giustizia e di altri enti governativi viene posta, dagli stessi promotori del «Bill», come elemento centrale per far interamente luce sulla vicenda e assicurare gli obiettivi ed i seguiti auspicati. Inoltre l'iniziativa «bipartisan» di Engel e Lazio non ha carattere recriminatorio né fini politici rivolti contro alcuna parte o istituzione della scena politica americana. Il riconoscimento dovrebbe servire di monito, secondo le intenzioni dei promotori, per le generazioni future, affinché non possano ripetersi simili episodi di violazioni di libertà civili contro interi gruppi etnici, soprattutto quelli di recente immigrazione.
Va sottolineato in particolare che il gesto di riconoscimento («aknowledgment») non assumerebbe, secondo il testo di Engel e Lazio, la forma di «scuse ufficiali» né comporterebbe un «adeguato risarcimento», come invece menzionato nella interrogazione in oggetto e nell'Ordine del Giorno n. 2 approvato dall'Assemblea Plenaria del CGIE il 16-17 febbraio 2000.
In tale contesto occorre distinguere, dalla vicenda dei cittadini italo-americani, quella soprarichiamata di internamento (e collaterale confisca dei beni) di cittadini nippo-americani, cui fecero seguito nel 1948 l'approvazione di una legge per il pagamento di compensazioni, nel 1983 la pubblicazione di un lungo rapporto di una apposita Commissione (le cui conclusioni stabilivano che le misure di espulsione e d'internamento dei nippo-americani non erano giustificate da necessità militari), e nel 1988 l'approvazione del «Civil Liberties Act», che riconosceva la violazione delle libertà civili fondamentali e diritti costituzionali di quei cittadini nippo-americani, porgendo nel contempo le scuse ufficiali della Nazione americana.
Appare infatti utile sottolineare che vi sono marcate differenze nell'impostazione delle due iniziative legislative. I promotori del «Bill» che riguarda gli italiani, e le organizzazioni che lo sostengono, non hanno voluto andare oltre un'opera di pubblicizzazione e informazione, né chiedere più di un atto di riconoscimento formale. Tale linea è stata costantemente riconfermata alla nostra Rappresentanza diplomatica


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sia dagli stessi congressmen Engel e Lazio, che dai dirigenti delle organizzazioni italo-americane, con cui la stessa ha mantenuto uno stretto contatto sulla vicenda.
In considerazione di quanto precede e dell'eccellente andamento dei rapporti bilaterali fra Italia e Stati Uniti, ad avviso del Ministero degli Esteri non appare opportuno promuovere specifiche iniziative o svolgere interventi ufficiali del Governo italiano nei confronti delle Autorità statunitensi in merito alla questione di cui trattasi, sia per le scarse prospettive di concreti risultati sia, soprattutto, per evitare inutili turbative alle relazioni bilaterali su un tema che potrebbe suscitare equivoci ed incomprensioni.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

MALGIERI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere:
per quale motivo il Ministro degli affari esteri abbia deciso la cancellazione della Cattedra di musica nella scuola media statale di Istanbul, posto che essa aveva assunto una notevole importanza dal momento che il settanta per cento degli allievi erano turchi.
(4-29150)

Risposta. - Si precisa che nella scuola italiana di Istanbul l'insegnamento di educazione musicale riguardante l'anno scolastico 1999-2000 non è stato soppresso, ma semplicemente ridotto in termini di ore impartite settimanalmente. Ciò in quanto, l'applicazione di una nuova normativa turca, che impone agli studenti locali di frequentare scuole turche fino alla terza media, si è tradotta in una inevitabile diminuzione degli alunni nella scuola italiana in questione, con la conseguente riduzione del numero delle classi e quindi delle ore di alcune discipline da impartire settimanalmente, tra le quali l'educazione musicale.
Pertanto le 18 ore di educazione musicale che costituiscono il monte ore minimo per una cattedra si sono ridotte a 12, rendendo impossibile la nomina di un docente di ruolo che - come previsto dalla normativa italiana - non può insegnare per meno di 18 ore settimanali. Dette 12 ore sono state affidate ad un docente non di ruolo con incarico a tempo determinato, fornito di idoneo titolo di studio, consentendo così agli allievi della scuola italiana di Istanbul di frequentare regolarmente il corso di musica.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

MALGIERI. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la questione riguardante l'interpretazione della normativa sul rilascio e rinnovo del passaporto è da anni oggetto di attenzione, di analisi e di studio da parte dei Comites e dei CGIE, secondo quanto risulta all'interrogante, infatti, l'allora presidente senatore Giuseppe Giacovazzo, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, in data 28 settembre 1993, riscontrando una precisa richiesta avanzata sull'argomento da Bruno Zoratto, Consigliere CGIE della Germania, dichiarava in relazione alla comunicazione di questi del 16 settembre 1999 concernente la richiesta di revisione della normativa riguardante il regime fiscale del passaporto rilasciato o rinnovato agli Italiani residenti all'estero, che, secondo quanto deciso dal Comitato di presidenza del CGIE, riunitosi a Roma nei giorni scorsi, l'argomento era stato demandato all'esame dei competenti uffici del Ministero e che una risposta al riguardo avrebbe potuto essere fornita in occasione della prossima riunione plenaria del Consiglio;
il CGIE, già nella sua sessione del luglio 1992 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno sul problema presentato dal Consigliere Bruno Zoratto in cui si affermava: «Interpretando le esigenze delle nostre collettività il CGIE, riunitosi in seduta ordinaria e trattando all'ordine del giorno le questioni riguardanti la struttura consolare, riafferma la necessità che il Ministero degli affari esteri riveda le disposizioni sul rilascio e rinnovo del passaporto, armonizzandole al dettato di legge


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che prevede: il rilascio del passaporto per i Paesi riconosciuti dal Governo italiano deve essere concesso a tutti gratuitamente come il rinnovo del passaporto deve essere gratuito per tutti coloro che si trovano all'estero per ragioni di lavoro, chiede che il ministero dia le disposizioni necessarie affinché l'interpretazione errata e restrittiva venga a cessare in ossequio a quanto previsto dalla legge»;
nel Testo unico sull'emigrazione la gratuità del passaporto è sancita dall'articolo 10 del decreto suddetto del 13 novembre 1919 n. 2205, il quale recita: «Ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in un paese estero, ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo»;
nella nuova legge sui passaporti n. 1185 del 21 novembre 1967 l'articolo 19 recita: «Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o all'estero: a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sulla Emigrazione; b) c) d): omissis», il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito. Le norme sull'emigrazione cui si riferisce la lettera a) dell'articolo 19 sono quelle contenute nel Testo Unico del 1919. Disposizioni speciali non sono mai state emanate, ne esiste definizione diversa sull'Emigrazione da parte del legislatore;
altrettanto la validità territoriale non può essere limitata (articolo 2 legge 67), poiché chi è in possesso del documento è autorizzato ad usufruire a tutti gli effetti di legge (articolo 35 della Costituzione);
sino ad oggi la normativa generale in questa materia è regolata dal telespresso circolare n. 098/349 del 9 marzo 1994, che è in palese contrasto con la legge e le norme sopra citate;
il telespresso è alla base di ogni interpretazione restrittiva, al punto che in alcuni Consolati della Germania il connazionale che fa richiesta di passaporto per i figli è costretto a pagare la tassa per quello del figlio nato in questo Paese, mentre al figlio nato in Italia il passaporto viene concesso gratuitamente -:
se non si ritenga annullare il telespresso circolare n. 098/349 del 9 marzo 1994 che regola l'attuale rilascio e rinnovo dei passaporti e, di conseguenza, che la nuova normativa che regolerà il rinnovo e rilascio del passaporto tenga conto delle giuste richieste fatte dai Comites dai CGIE, i quali da anni chiedono chiaramente che:
1) il rinnovo del passaporto venga fatto ogni 10 anni come avviene nei Paesi civili (vedi USA, Francia, Germania eccetera);
2) ogni italiano residente all'estero per ragioni di lavoro deve avere il passaporto gratuitamente, come gratuito deve essere il rinnovo per tutti i Paesi riconosciuti dal Governo italiano.
(4-29154)

Risposta. - Nel testo dell'interrogazione in parola vengono posti due quesiti: da un lato che il rilascio/rinnovo del passaporto venga effettuato ogni dieci anni e non cinque, così come avviene attualmente, e dall'altro che esso sia gratuito.
Per quanto riguarda il primo punto, si precisa che è già all'esame del Parlamento una proposta di legge governativa (atto Camera n. 5068) che, approvata dal Senato nel luglio 1998, è attualmente in discussione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Il relativo DDL prevede alcune modifiche alla Legge 21 novembre 1967, n. 1185 sui passaporti tra cui la revisione dell'articolo 17 con l'estensione della validità del passaporto da cinque a dieci anni. Tale modifica, eliminando il rinnovo del passaporto dopo cinque anni, allinea la durata del passaporto italiano a quella prevista dalla maggioranza dei Paesi Europei dimezzando inoltre il numero delle pratiche svolte dai Consolati e dalle Questure. Viene, altresì, consentito il rinnovo del passaporto in qualunque momento, nell'arco dei dieci anni, senza il limite di sei


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mesi dopo la scadenza come attualmente previsto dal precitato articolo 17 della vigente legge sui passaporti.
Per quanto concerne la gratuità del rilascio e rinnovo del passaporto, va tenuto conto della circostanza che le disposizioni in materia attualmente vigenti sono fissate dalla legge, ovvero da norme di applicazione della stessa, e quindi ogni loro modifica comporta un provvedimento legislativo. Ciò significa che non è sufficiente abrogare il telespresso circolare n. 098/349 del 9.3.1994 per modificare la situazione giuridica che invece dipende essenzialmente dall'articolo 19, lettera a) della Legge sui passaporti che si riferisce agli «emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione».
Attualmente, per corrispondere ad una osservazione dei competenti servizi della Commissione Europea in merito alle procedure italiane relative alla tassa di concessione dei passaporti, il Ministero delle Finanze sta valutando la possibilità di escluderne la riscossione, attraverso una circolare interpretativa di immediata applicazione, nei casi di passaporti con validità limitata agli Stati membri dell'Unione Europea e Paesi di transito nonché di passaporti validi per tutti gli Stati, qualora utilizzati per circolare nella sola Unione Europea. A tale misura, che potrebbe essere presa rapidamente, dovrebbe fare seguito, in occasione della prossima legge finanziaria, una più articolata iniziativa di revisione della materia, che potrebbe prevedere l'abolizione della tassa annuale e l'introduzione del pagamento, al momento del rilascio, di una somma di valore commisurato al servizio amministrativo reso.
Al riguardo, si sottolinea che esiste una proposta di legge sulla gratuità del passaporto presentata in Parlamento il 15 settembre 1998 dall'Onorevole Simeone, atto n. 5226.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

MALGIERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il settore dell'editoria italiana che si pubblica all'estero è uno dei grandi argomenti dimenticati nonostante rappresenti 392 testate (213 giornali e riviste con una tiratura annua di 100.416.892), 150 radio con 178.793 ore annue, 29 televisioni con 28.307 ore annue, ed occupano 2.370 dipendenti di cui 1.318 a tempo pieno;
il CGIE con tre convegni continentali ed un convegno internazionale svoltosi a Milano, organizzato in concerto con la Farnesina, ha fotografato in profondità le esigenze e la necessità di questo insostituibile patrimonio che, giustamente supportato, può diventare strategico persino nei rapporti internazionali;
in più occasioni è stata affermata la necessità di potenziare questo indispensabile settore anche in vista dell'approvazione da parte del Parlamento, dei provvedimenti legislativi che permetteranno finalmente l'esercizio del diritto di voto agli italiani residenti all'estero;
il Presidente della I Commissione «Informazione e Comunicazione» e del CGIE, Bruno Zoratto, ha presentato nell'ultima sessione del CGIE un ordine del giorno che recita:
il CGIE per legge è istituzione deputata a dare pareri obbligatori sulle politiche del Governo e sulle iniziative rivolte anche ad informare le comunità italiane nel mondo;
negli ultimi tempi varie sono le iniziative prese da alcuni Consoli con lo scopo di realizzare progetti locali nel complesso settore dell'informazione italiana all'estero;
né i Comites né i membri del CGIE sono stati informati delle iniziative volte ad inserire nella stampa locale pagine italiane;
la stessa sorte è toccata agli operatori della stampa periodica italiana che si pubblica all'estero;
osserva l'interrogante che il CGIE deplora ogni iniziativa che non tenga conto di quanto recitato dall'articolo 3, comma 1, punto d) della legge istitutiva del CGIE in


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cui si vincola il Governo a chiedere il «parere obbligatorio» sulle iniziative concernenti l'informazione italiana all'estero;
auspica inoltre che le suddette iniziative sull'informazione vengano realizzate di concerto tra i Comites, il CGIE e l'amministrazione;
riafferma la sua centralità sul complesso problema dell'informazione italiana nel mondo ed assicura la propria solidarietà alla stampa periodica italiana che si pubblica all'estero, che da sempre chiede una giusta ed adeguata valorizzazione con iniziative mirate e moderne, tendenti a migliorare il prodotto per meglio soddisfare le esigenze d'informazione delle nostre collettività, come ha ribadito l'onorevole Franco Danieli, Presidente del CGIE, nel suo primo intervento al Consiglio;
sollecita infine il Parlamento ad approvare le iniziative legislative riguardanti l'adeguamento del contributo per la stampa periodica che si pubblica all'estero, proposte che da anni sono ancora giacenti nei due rami del Parlamento -:
quali siano gli intendimenti del Governo per andare incontro alle richieste più volte avanzate dalla FUSIE e dal CGIE ed elencate a chiare lettere nei documenti finali del convegno di New York, San Paolo, Berlino e Milano e che ancora oggi attendono concrete risposte.
(4-29161)

Risposta. - Il gruppo di lavoro sulla stampa italiana all'estero, riunitosi in seno alla Conferenza mondiale sull'informazione tenutasi a Milano nel dicembre del 1996, ha fornito alcune indicazioni di massima riguardo a questo delicato settore ed ha invitato il Governo ad assumere determinati impegni in materia. Tra le indicazioni figuravano l'urgenza di un ampliamento significativo dei contributi previsti dalla legge per l'editoria a sostegno della stampa italiana all'estero; il mutamento dei criteri per la concessione delle provvidenze; l'inserimento di programmi multimediali nel novero delle testate da finanziare da parte istituzionale. Tra gli impegni spiccavano la richiesta di una collaborazione istituzionale più stretta con le principali organizzazioni di rappresentanza dell'informazione; l'impegno alla convocazione di una terza conferenza dell'emigrazione; l'attivazione di un foro di consultazione costante degli operatori e dei responsabili delle varie testate.
Nel premettere che, per quanto riguarda il settore della stampa italiana all'estero, la Farnesina, oltre a partecipare presso la Presidenza del Consiglio alla Commissione per la Stampa Italiana all'Estero, interviene a sostegno di una riqualificazione e razionalizzazione delle testate con l'offerta di materiale tecnico e pubblicitario ai media italiani all'estero e con abbonamenti alle agenzie di stampa specializzate, si sottolinea che proprio in questo settore quest'anno sono state accolte buona parte delle indicazioni emerse dalla Conferenza di Milano. Il 14 marzo 2000, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge Minniti che modifica la legge n. 416 del 5 agosto 1981, o legge sull'editoria. In base alla nuova normativa, i contributi a favore della stampa italiana all'estero passerebbero da 2 a 4 miliardi all'anno ed il criterio della diffusione sostituirebbe quello della tiratura per la concessione delle provvidenze. Il disegno di legge, inoltre, istituirebbe un Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di 10 anni. Una quota del 5 per cento di questo Fondo sarebbe riservata alle imprese impegnate nella diffusione di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero.
Inoltre, è in preparazione, dopo l'approvazione dell'11 maggio u.s. da parte del Parlamento del disegno di legge, la convocazione della prima Conferenza degli Italiani nel Mondo, nel cui ambito il ruolo dell'informazione non potrà che avere una posizione di primo piano.
Per quanto riguarda la collaborazione con altri organi competenti in questo settore, il Ministero degli Esteri prosegue nella sua attività di richiesta di pareri al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero su iniziative e progetti in materia di informazione, come previsto dalla legge istitutiva del Consiglio stesso.


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Infine, il tema dell'informazione non può essere scisso da quello dell'impiego delle nuove tecnologie. Negli ultimi anni, infatti, la Farnesina ha posto sempre più frequentemente l'accento sulla multimedialità, sostenendo iniziative volte alla creazione di siti Internet e di notiziari telematici con diffusione delle notizie on-line e tramite posta elettronica. Questi progetti, utilizzando i più moderni mezzi telematici a disposizione, mirano a raccogliere e divulgare via Internet le notizie relative alle nostre comunità all'estero, permettendo a tutti gli italiani residenti in più parti del mondo di usufruirne. Del resto, è proprio sfruttando la tecnologia più avanzata che si potrà raggiungere quel risultato che meglio di ogni altro rappresenterebbe la circolarità dell'informazione tra l'Italia e le collettività italiane residenti all'estero: l'informazione di ritorno. Con tale espressione si intende la possibilità di inviare nel circuito dei grandi media nazionali informazioni sulle attività degli italiani all'estero, nonché informazioni create dagli stessi italiani residenti nel mondo. È questo l'obiettivo prossimo cui dover indirizzare l'azione nel settore dell'informazione mediante l'impiego della tecnologia a nostra disposizione che permette, ad esempio, di creare forum telematici di discussione in cui le informazioni circolino effettivamente tra l'Italia e le collettività italiane all'estero.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

MARINO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
in località Piano Lanterna, entro il perimetro urbano di Porto Empedocle (Agrigento), nelle immediate vicinanze di una scuola e di un parco giochi, è stato installato un ripetitore di telefonia mobile che ha creato una notevole apprensione tra gli abitanti della zona e le famiglie dei bambini che frequentano il plesso scolastico e la struttura ricreativa;
in merito, viene, da varie autorevoli fonti, ipotizzata una possibile cancerogenicità dei campi elettrici e magnetici riferibili alla presenza dei ripetitori che concorrono alla creazione di uno stato di degrado ambientale, determinando, comunque, patologie fisiche e psichiche a danno delle popolazioni interessate, per cui sembra superfluo evidenziare l'opportunità di porvi rimedio riallocando la struttura tecnica in un luogo più sicuro e più distante dell'abitato -:
se e come intenda intervenire per ripristinare un clima di effettiva sicurezza e di serenità nell'ambito di cui in premessa.
(4-24269)

Risposta. - Al riguardo si ritiene opportuno far presente che la valutazione dei fattori di rischio, derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, ecc.), nonché la conseguente previsione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, hanno costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'istituto superiore di sanità e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.).
Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti) sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.
Per quanto riguarda le stazioni radio basi (S.R.B.) per la telefonia cellulare si significa che le stesse rientrano fra le «sorgenti» di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi


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in grado di generare campi elettromagnetici e radiofrequenza e microonde).
Tali stazioni sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici, spesso situati su edifici.
Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz, che cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz; in particolare, la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese, è attorno ai 900 MHz.
Le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.
Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a micronde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretto (<10o) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.
Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.
Come ricordato dalla stessa organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a «spot», e pressoché parallelo al suolo.
A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.
A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF ed al di sotto dei limiti stabiliti dal d.m. 10 settembre 1998, n. 381 che fissa tetti di emissione particolarmente severi e fino a 45 volte inferiori rispetto a quelli in vigore nei principali paesi industrializzati del mondo.
Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.
In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare ma non si discostano molto dal «fondo urbano di radiazione elettromagnetica» già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.
Al riguardo, l'Istituto superiore di sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.
Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.
Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.
In merito alla specifica situazione di Porto Empedocle (AG), non si è mancato di interessare le società Telecom Italia Mobile, Omnitel e Wind che hanno assicurato che le loro stazioni radio base ubicate in loco sono state realizzate conformemente alla normativa urbanistica e sanitaria vigente.
In particolare, Omnitel ha reso noto che, dopo che l'impianto aveva ottenuto il parere favorevole dall'Ufficio Sanitario in data 5 novembre 1997, l'autorizzazione del Genio Civile di Agrigento n. 41665 del 19 settembre 1998 e la Concessione edilizia dall'Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica del Comune di Porto Empedocle in data 29 settembre 1998, al fine di certificare ulteriormente la conformità dell'impianto alle disposizioni dettate dagli artt. 3 e 4 del citato d.m. 381/98, ha incaricato la società COIMEL RETI s.r.l. di effettuare un sopralluogo ed un accertamento strumentale, ad impianto già realizzato ed attivo.


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Le misurazioni effettuate in data 4 agosto 1999 hanno confermato che l'impianto in oggetto è risultato pienamente conforme ai limiti stabiliti e ben al di sotto dei limiti previsti per le zone dove la popolazione risiede per più di 4 ore consecutive.
A completamento di informazione si comunica che, al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio nonché di proteggere la popolazione da eventuali danni da esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il Governo ha predisposto un disegno di legge (A.S. n. 4273) recante «legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico» in cui, tra l'altro, si prevede un monitoraggio dell'attuale situazione ambientale: ciò consentirà alle regioni la predisposizione di conseguenti piani di risanamento.
In particolare, allo scopo di coordinare i catasti regionali, il provvedimento prevede l'istituzione di un catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone interessate. La realizzazione di tale catasto nazionale vede coinvolti, oltre a questo Ministero anche quelli dell'ambiente, della sanità, dei lavori pubblici, della difesa e dell'interno (ovviamente ciascuno per le proprie competenze) nonché gli enti locali per quanto riguarda i catasti regionali.
Il coinvolgimento di tali istituzioni è giustificato dalla necessità di affrontare le diverse problematiche derivanti dalle sorgenti emittenti.
La protezione dai campi elettromagnetici dovrà essere infatti affrontata a vari livelli, quello sanitario strettamente connesso alla definizione dei limiti di esposizione e alla ricerca degli effetti dei campi sulla salute umana, quello di rispetto dell'ambiente e quello di misura dei campi elettromagnetici, attraverso la messa a punto di metodologie specifiche e l'utilizzo di adeguati strumenti muniti delle necessarie certificazioni e correttamente tarati.
In attesa, quindi, delle conclusioni del monitoraggio ambientale e della elaborazione del piano di bonifica e in considerazione del fatto che laddove esistono zone in cui non è possibile installare nuovi impianti ve ne saranno altre dove i livelli di campo sono al di sotto dei limiti di legge, spetterà alle autorità competenti a livello locale, all'atto del rilascio delle autorizzazioni di installazione, verificare, attraverso necessarie valutazioni e puntuali misurazioni, le possibilità di localizzazione degli impianti sul territorio.
Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

MARTINAT. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
i docenti nelle scuole italiane all'estero sono al centro di una politica di ridimensionamento che non potrà non ripercuotersi sulla stessa immagine complessiva del nostro Paese, tanto più che le suddette scuole rappresentano un fondamentale veicolo della nostra cultura, non solo tra gli italiani, a dimostrazione del prestigio di cui godono;
tra l'altro, ha suscitato grande preoccupazione nel mondo della cultura e dell'arte, la soppressione della cattedra di musica nella scuola media italiana di Istanbul, che rappresentava un luogo di incontro tra culture ed esperienze musicali diverse, in una zona di frontiera sia sotto il profilo culturale che geopolitico;
a dimostrazione delle controverse attenzioni di cui sono oggetto tali scuole ed il personale docente, va citato senz'altro l'inquietante accordo sindacale siglato per volontà del sindacato CGIL ed accettato senza batter ciglio da CISL, UIL e SNALS, secondo il quale vengono nominati i docenti primi in graduatoria ma con la postilla-trucco del massimo del 50 per 100 dei posti disponibili per i docenti che già si trovano all'estero; il resto è riservato ai docenti in servizio in Italia, anche se in graduatoria figurano, in assoluto, non tra i primi ma, per esempio, tra gli ultimi;
di tale assurdo meccanismo hanno parlato i giornali riferendosi al caso del professor Gerardo Bovenzi, già docente di educazione musicale alla scuola media italiana di Madrid, città dove ha svolto anche


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un ruolo di apprezzato operatore culturale traducendo in spagnolo scritti di autori italiani;
il professor Bovenzi, pur essendo primo in graduatoria sia per l'area linguistica spagnola sia per la francese, alla scadenza del settennio di insegnamento, è stato costretto a fare ritorno in Italia: essendo uno solo il posto per ognuna delle graduatorie, il professor Bovenzi è stato escluso da entrambe perché il 50 per 100 dei posti, secondo il famigerato accordo contrattuale di cui sopra, quando è uno solo il posto disponibile, si intende, a giudizio del Ministero degli esteri, destinato a chi è già in Italia;
è un caso di grave ingiustizia nei confronti del professor Bovenzi, vincitore di due concorsi e primo in due graduatorie -:
quali iniziative si intendano intraprendere per affrontare in modo giusto il caso del professor Bovenzi e perché sia rivisto l'assurdo accordo contrattuale di cui sopra;
se risultano beneficiari dell'ambiguo accordo sindacale tra Ministero degli Affari esteri e CGIL, CISL, UIL e SNALS familiari di sindacalisti o diplomatici;
quali iniziative si intendano assumere per il ripristino della cattedra di musica alla scuola media italiana di Istanbul;
se non si intenda rivedere l'assurda politica di ridimensionamento della scuola italiana all'estero, importante veicolo della nostra cultura e dell'immagine del nostro Paese.
(4-29049)

Risposta. - L'Accordo successivo al CCNL/95, firmato l'11 dicembre 1996 - relativo al personale della scuola in servizio all'estero - all'articolo 5, commi 1 e 6 ha introdotto due novità rispetto alla precedente normativa al fine di garantire al personale scolastico in servizio all'estero una migliore conoscenza e pratica dell'attività didattica propria della scuola italiana.
Con l'articolo 5 dell'accordo successivo summenzionato, al comma 1 si richiedono infatti tre anni di esperienza nelle scuole italiane per accedere alle prove di selezione. Con il successivo comma 6 si chiede l'interruzione di almeno un anno di servizio in Italia fra un precedente mandato settennale all'estero ed un nuovo incarico sempre all'estero.
L'interruzione del periodo di servizio all'estero, per effettuare una permanenza in Italia prima di ripartire, intende far recuperare valori e competenze propri della scuola italiana a persone che, se permanessero in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero senza soluzione di continuità, perderebbero ogni reale contatto con la scuola italiana.
Nel testo del contratto è stata introdotta peraltro, al comma 7 del predetto articolo 5, una deroga - al principio generale del rientro per un anno - che permette al personale che si trova in servizio all'estero al momento della entrata in vigore del contratto, di essere nuovamente nominato senza soluzione di continuità, ma solo entro il limite del 50 per cento dei posti disponibili, rimanendo gli altri posti in tal modo assicurati a docenti provenienti dall'Italia.
Il predetto limite del 50 per cento è risultato indispensabile al fine di non vanificare la norma principale, onde evitare che la maggioranza del personale in servizio presso le nostre scuole all'estero, ormai lontano dalla madre patria in certi casi anche da decenni, finisse per rimanere estraneo, oltre che da una realtà che vede una fase di profonde trasformazioni della scuola italiana, anche da ogni reale possibilità di aggiornamento.
Si chiarisce inoltre che la limitazione sopraddetta della misura del 50 per cento dei posti disponibili per i docenti in graduatoria al termine di un precedente mandato, nel caso di un solo posto disponibile, non permette la nomina di un docente che abbia appena terminato il settennio di servizio all'estero in quanto ciò costituirebbe la copertura del 100 per cento dei posti disponibili. Pertanto deve intendersi che l'unico posto deve essere assegnato a un docente proveniente dall'Italia.
Poiché inoltre le graduatorie sono costituite per codice funzione (cioè per disciplina


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di insegnamento) e per area linguistica - per la quale viene specificatamente conseguita l'idoneità alla destinazione all'estero - la misura del 50 per cento viene applicata per ogni graduatoria di ciascuna area linguistica così formata. Né sarebbe possibile individuare il 50 per cento dei posti sommando indiscriminatamente i posti vacanti fra graduatorie diverse. In tal modo infatti verrebbe alterato il criterio di individuazione dei posti disponibili rispetto ad ogni singola graduatoria, che sono sempre resi noti con avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Sarebbe stato parimenti sovvertito l'ordine delle nomine che è proprio di ogni graduatoria.
Per quanto attiene al caso del prof. Bovenzi, al termine del settennio all'estero (31 agosto 1999), il predetto risultava in effetti primo sia nella graduatoria di area spagnola che di area francese. Tuttavia, essendovi in ciascuna delle due aree un solo posto disponibile, questo, come noto, è stato assegnato in entrambi i casi a docenti provenienti dall'Italia, in virtù della normativa di cui sopra. Non sono state pertanto illegittime le procedure di destinazione in questione in quanto rispettano le norme vigenti.
Va comunque sottolineato che in data 11 maggio 2000 il Parlamento ha approvato in via definitiva un progetto di legge (DDL Senato n. 4149-B) che, all'articolo 9, modifica radicalmente le procedure di reclutamento per l'estero. In particolare, al comma 3 di detto articolo si precisa che il personale scolastico «non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici (...). Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico».
Si precisa, infine, che nella scuola italiana di Istanbul l'insegnamento di educazione musicale riguardante l'anno scolastico 1999/2000 non è stato soppresso, ma semplicemente ridotto in termini di ore impartite settimanalmente. Ciò in quanto, in applicazione di una nuova normativa turca che impone a quegli studenti di frequentare scuole turche fino alla terza media, si è necessariamente avuta una diminuzione degli alunni nella scuola italiana in questione, con la conseguente riduzione del numero delle classi e quindi delle ore di alcune discipline da impartire settimanalmente, tra le quali l'educazione musicale.
Pertanto le 18 ore di educazione musicale che costituiscono il monte ore minimo per una cattedra si sono ridotte a 12, rendendo impossibile la nomina di un docente di ruolo che - come da norma italiana - non può insegnare per meno di 18 ore settimanali. Le 12 ore sono state affidate ad un docente non di ruolo con incarico a tempo determinato, fornito di idoneo titolo di studio, consentendo così agli allievi della scuola italiana di Istanbul di frequentare regolarmente il corso di musica.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

MASSIDDA. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
le cronache giornalistiche di domenica 28 luglio hanno riportato la notizia di tre casi di morbo di Hansen (lebbra) riscontrati in un ospedale di Cagliari, su tre persone immigrate;
nei mesi scorsi, le tre persone extracomunitarie avrebbero, infatti, riscontrato, sul corpo, piaghe a livello cutaneo e, per questo, si sarebbero rivolte, ad un medico il quale, dopo accertamenti, avrebbe emesso questa diagnosi;
i sanitari che avrebbero registrato la patologia, avrebbero, comunque, minimizzato la vicenda, sostenendo che non si tratterebbe di una forma contagiosa della malattia;
ad una ragazza di origine brasiliana, il cui organismo - secondo la notizia giornalistica - sarebbe ulteriormente debilitato da un'altra malattia infettiva, sarebbe stata riscontrata un tipo di lebbra chiamata «lepromatosa», i cui sintomi sarebbero


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granulomi (lepromi) sottocutanei con chiazze sull'epidermide;
gli altri due casi riguarderebbero una forma tubercoloide del morbo di Hansen, che si collegherebbero a patologie di natura polmonare;
per le tre persone affette dalla suddetta patologia, i sanitari non avrebbero ritenuto necessario il ricovero nella struttura ospedaliera che cura queste forme di malattia, prescrivendo una terapia domiciliare e controlli ambulatoriali;
pur riconoscendo l'episodicità del fatto e il pronto intervento dei sanitari che si sarebbero prodigati sia a curare i tre malati, sia a informare, tempestivamente, la cittadinanza sulla mancanza di rischi di contagio, la vicenda determina forte preoccupazione in relazione all'alta percentuale di cittadini extracomunitari che fanno ingresso nel nostro paese, e in particolare nella regione sarda, senza adeguati controlli sanitari;
numerosi immigrati, provenienti dalle regioni del Mediterraneo, risulterebbero spesso affetti da patologie, quali ad esempio la tubercolosi, contratte nei paesi d'origine, ovvero nella regione di residenza perché più vulnerabili in mancanza di elementari presidi medici di prevenzione;
questo stato di cose, in assenza di adeguati controlli, metterebbe a repentaglio e comprometterebbe lo stato di salute degli stessi soggetti malati, che necessiterebbero, viceversa, di immediata assistenza medica, e dei cittadini italiani;
quali condizioni di vita di numerosi cittadini extracomunitari, quali la convivenza di più soggetti in abitazioni piccole a fatiscenti, determinerebbero ulteriori e gravi situazioni di contagio -:
quali iniziative urgenti intendano adottare per prevenire, su tutto il territorio nazionale, la diffusione di patologie contagiose e non in relazione al consistente aumento dei flussi migratori, in considerazione del fatto che questo fenomeno È secondo quanto sosterrebbero numerosi pneumologi - avrebbe incrementato, considerevolmente, la diffusione di malattie polmonari quali ad esempio, diverse forme di tubercolosi.
(4-25056)

Risposta. - Questo Ministero riceve da tutto il territorio nazionale le segnalazioni relative a tutte le malattie infettive diagnosticate, tra cui, quindi, i casi di tubercolosi e del morbo di Hansen, operando in stretta connessione sia con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed i propri uffici periferici (Uffici di Sanità marittima ed Aerea) sia con l'Organizzazione Mondiale della Sanità ed altri organismi internazionali preposti alla profilassi internazionale.
In particolare, per quanto riguarda la sorveglianza ed il controllo del morbo di Hansen, il Ministero della sanità si avvale della consulenza di un Comitato Nazionale di Esperti che, in base al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, ha fra i suoi compiti l'aggiornamento dei protocolli di profilassi, diagnostici e terapeutici, nonché la formulazione di proposte per il Piano Sanitario Nazionale concernenti le condizioni di efficacia per gli interventi (educazione sanitaria, formazione e aggiornamento del personale, ricerca finalizzata).
Avvalendosi della collaborazione di tale Comitato, il Ministero della sanità ha elaborato le «Linee guida per il controllo del morbo di Hansen in Italia» stilate secondo le indicazioni della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ed adattate alla situazione epidemiologica nazionale.
Tali Linee guida pongono in rilievo l'attuale approccio scientifico nei confronti di questa malattia, che vista la possibilità di usufruire di una terapia efficace, può realmente essere considerata alla stregua di qualsiasi altra malattia infettiva.
Le Linee guida sono state approvate in data 18 giugno 1999 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le Regioni e sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 144 del 29 luglio 1999).
Inoltre, il collegamento con i Centri di Riferimento Nazionale per il morbo di Hansen consente di conoscere in tempo reale il


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quadro epidemiologico relativo a tale patologia.
In particolare, si precisa che presso l'Ospedale di Cagliari si è riscontrato un solo caso di morbo di Hansen.
La paziente venne ricoverata nel reparto malattie infettive e, per la conferma diagnostica e per l'indicazione del trattamento, sono stati consultati sia il Centro di Riferimento Nazionale per il morbo di Hansen, costituito presso la Divisione di Dermatologia dello stesso Ospedale sia il Laboratorio Sovraregionale a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale costituito presso la Sezione di Dermatologia Tropicale dell'Ospedale San Martino di Genova.
Poiché la paziente non era in fase contagiosa, le sono stati prescritti la terapia domiciliare ed i controlli ambulatoriali, come previsto dai protocolli terapeutici per i pazienti in fase non contagiosa.
Nel contempo, il competente Servizio di Igiene ha avviato l'indagine epidemiologica.
Per quanto riguarda la tubercolosi, in questi ultimi anni, sia nei paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo ne è stata riscontrata una tendenza all'aumento della morbosità ed è stato osservato anche l'incremento della resistenza dei micobatteri tubercolari ad uno o più farmaci impiegati per la cura della malattia.
Per fronteggiare adeguatamente tale situazione, occorre un diverso approccio alla prevenzione ed al controllo della tubercolosi con interventi che investono in modo strategico gli aspetti relativi alla notifica dei casi, agli «screening» per l'accertamento dell'infezione tubercolare, al trattamento chemioprofilattico, alla corretta gestione dei casi di malattia ed alla vaccinazione dei soggetti a maggior rischio.
A tal fine, questo Ministero ha predisposto il documento «Linee guida per il controllo della malattia tubercolare» che, dopo le valutazioni degli operatori dislocati nel territorio e l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni , è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (supplemento alla G.U. n. 40 del 18 febbraio 1999).
Tale documento costituisce un riferimento operativo per il Servizio Sanitario Nazionale ed è stilato in conformità con gli indirizzi del Piano Sanitario Nazionale 1998-2000.
Le indicazioni contenute nelle Linee guida - fra cui, in particolare, quella riguardante l'opportunità del coordinamento fra i soggetti chiamati a gestire il problema del controllo della tubercolosi, in modo da garantirne la gestione integrata del singolo caso - integrano i provvedimenti di prevenzione attualmente in vigore.
Com'è noto, infatti, nel nostro Paese la tubercolosi è patologia soggetta a notifica obbligatoria, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990.
In base al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, gli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro Paese hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, con parità di trattamento riguardo ai cittadini italiani.
Lo stesso decreto legislativo n. 286/'98 estende anche agli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Infine, la Commissione per l'esame delle problematiche sanitarie connesse con l'immigrazione, costituita presso il Ministero della sanità, nel predisporre il «Progetto Obiettivo Immigrazione» ha indicato la necessità - peraltro già attiva nella routine - di costituire una «rete» che colleghi agli Osservatori epidemiologici nazionale e regionali anche le strutture del volontariato, impegnate nell'assistenza agli immigrati.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

MASTROLUCA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il giovane Mauro Monaco ha frequentato, per l'anno scolastico 1997/98, la terza classe (sezione A) del Liceo classico statale «Matteo Tondi» di San Severo (Foggia);
nei primi quattro anni lo studente Monaco ha avuto un curriculum scolastico più che sufficiente (la media dei voti è di 6,82);


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nel primo quadrimestre del quinto anno, il Monaco conseguiva una media poco al di sopra della sufficienza, e successivamente era ammesso agli esami di maturità;
la commissione d'esame, a conclusione delle prove scritte e orali, adottava la valutazione finale di «non maturità» del giovane Mauro Monaco;
l'interessato ha in diverse sedi segnalato alcuni errori, contraddizioni e illogicità nella formulazione dei giudizi delle singole prove e della votazione finale;
in particolare, dall'analisi della documentazione risulterebbe che nella correzione dell'elaborato di italiano del Monaco, la Commissione abbia non solo, in qualche maniera, «censurato» le opinioni dello studente, ma che abbia ritenuto errori «sé stesso» e «un accampamento» (da scriversi, evidentemente, con l'apostrofo);
inoltre, nel verbale in cui si elencano i nominativi di tutti gli studenti cui è stato corretto il compito di greco non compare il nominativo del Monaco -:
se non intenda accertare, per quanto di competenza, l'andamento dei fatti esposti, l'attività della commissione d'esame e la fondatezza nelle procedure, nella forma e nel merito della valutazione finale di «non maturità» dello studente Mauro Monaco.
(4-24168)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare citata si fa presente che il candidato Monaco Mauro ha impugnato il giudizio di non maturità formulato dalla commissione esaminatrice al termine degli esami dell'a.s. 1997/1998 con ricorso giurisdizionale al TAR-Puglia, invocando anche la sospensione del provvedimento impugnato.
Il TAR Puglia con Ordinanza n. 504/1998 ha respinto la domanda incidentale di sospensione del ricorrente.
L'interessato ha impugnato con ricorso al Consiglio di Stato la citata Ordinanza del TAR.
Il Consiglio di Stato con Ordinanza 1808/1998 ha respinto l'appello confermando l'ordinanza del TAR.
La questione, pertanto, è in attesa di giudicato da parte del giudice amministrativo.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

MENIA. - Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
è stranamente calato un silenzio tombale sulla nomina del presidente dell'autorità portuale di Trieste da parte del Ministro, nonostante le indicazioni degli enti locali siano giunte nei termini previsti dalla legge;
risulta all'interrogante che sia stata palesata al presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia l'intenzione di procedere alla nomina di una persona su cui possa esprimere il preventivo assenso il sindaco di Trieste, aderente ai «Democratici», unico tra i rappresentanti degli enti locali del territorio interessato (gli altri sono provincia, comune di Muggia e camera di commercio) ad essere organico alla maggioranza dell'attuale governo di sinistra;
risulta altresì all'interrogante che tale assenso potrebbe cadere su un esponente della famiglia Falqui -:
se intenda comunque procedere sollecitamente e nei termini di legge alla nomina del presidente dell'autorità portuale di Trieste. (4-23996)

Risposta. - In merito alla problematica evidenziata dall'interrogante, si fa presente che con il decreto ministeriale 7 ottobre 1999 il Professor Maurizio Maresca è stato nominato Presidente dell'Autorità portuale di Trieste.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

MESSA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la signora Ufano Cresencia, cittadina italiana residente a Mentana (Roma), ha presentato regolare richiesta presso l'ambasciata


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italiana di Manila tesa ad ottenere il ricongiungimento familiare per la di lei madre Rosita Penado in Ufano, cittadina filippina;
in allegato alla richiesta la signora Crescencia Ufano ha presentato tutta la documentazione idonea a certificare la propria solidarietà economica (modello 740, atto costitutivo della società della quale l'interessata è titolare, titoli di proprietà immobiliare eccetera);
nonostante ciò l'ambasciata italiana di Manila nega all'anziana madre della richiedente il visto per il ricongiungimento familiare in Italia;
l'estate scorsa l'ambasciata italiana di Manila ha chiesto addirittura alla signora Crescencia Ufano copia del libretto di risparmio italiano per verificare la sua possibilità di mantenere la madre;
a tutt'oggi il visto non è stato ancora rilasciato senza peraltro che sia stata fornita alcuna giustificazione ufficiale -:
se sia legittimo il comportamento dell'ambasciata di Italia a Manila;
quali siano i motivi del ritardo nel rilascio del visto.
(4-29063)

Risposta. - La cittadina filippina Rosita Penado in Ufano, in data 10 dicembre 1998, ha presentato presso l'Ufficio Visti dell'Ambasciata d'Italia in Manila, al fine di potersi ricongiungere con la figlia Crescencia Ufano, cittadina italiana residente in Italia, la richiesta di un visto d'ingresso per «motivi familiari».
Il rilascio dei visti d'ingresso per «motivi familiari» e per «ricongiungimento familiare» era, all'epoca dei fatti, regolato dalla Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 8 del 17 settembre 1997, e dal
«Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» del 25 luglio 1998, n. 286, (artt. 28 e seguenti), per l'applicazione del quale si era però in attesa dell'emanazione del previsto Regolamento di Attuazione.
Nel contesto di un quadro normativo non ancora completamente definito, le Rappresentanze diplomatico-consolari provvedevano al rilascio dei visti d'ingresso attenendosi a quanto stabilito dalla Circolare MAE 8/97. A tale riguardo va osservato che il visto per
«ricongiungimento familiare» era concesso ai cittadini stranieri che dovessero ricongiungersi con congiunti stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, mentre il visto per «motivi familiari» poteva essere concesso a congiunti di cittadini italiani con i quali sarebbe stato comunque possibile attuare il «ricongiungimento» ai sensi del Testo Unico suddetto. Si precisa che dette norme prevedono, tra l'altro, il ricongiungimento con i genitori a carico.
Per l'accertamento della condizione di
«genitore a carico», adempimento che la normativa in vigore attribuisce alla Rappresentanza diplomatica, veniva e viene richiesta l'esibizione di ricevute di rimesse valutarie effettuate dal cittadino straniero regolarmente soggiornante sul Territorio Nazionale in favore dei genitori per i quali si richiede il ricongiungimento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Ambasciata ha sostanzialmente applicato la normativa adottando, laddove la norma lasciava un margine alla discrezionalità, un provvedimento non favorevole all'interessata. L'Ambasciata d'Italia a Manila ha infatti consegnato, in data 1o febbraio 1999, alla signora Rosita Penado Ufano un regolare
«Provvedimento di Diniego di Visto» (prot. n. 494) nel quale, oltre ai motivi del diniego stesso, sono riportate le condizioni per poter presentare ricorso avverso il provvedimento medesimo.
Va peraltro aggiunto che dal febbraio dello scorso anno ad oggi è stata completata la fase normativa che ha meglio definito i criteri applicabili ai casi analoghi a quello in esame. Inoltre nel periodo suddetto, sono stati presentati numerosi ricorsi contro provvedimenti di diniego di visti per ricongiungimento familiare adottati dalle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari, ed è emerso in maniera chiara l'orientamento della magistratura favorevole ai ricorrenti: la giurisprudenza in materia costituisce quindi, oggi, un fondamentale elemento per


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poter pervenire ad una differente valutazione di richieste analoghe.
Si ritiene pertanto di poter assicurare che, qualora la signora Rosita Penado Ufano volesse ripresentare presso la Rappresentanza diplomatico-consolare a Manila una nuova richiesta di visto d'ingresso, alla domanda sarebbe dato favorevole corso.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

MESSA. - Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere:
quali ripercussioni economiche avrà per la compagnia italiana la rottura dell'alleanza tra la Klm e l'Alitalia;
quanto abbia influito la «questione Malpensa» sull'interruzione di questo rapporto;
quali siano le prospettive dell'avvio di Malpensa come hub;
quali siano i tempi di privatizzazione di Alitalia;
se la compagnia di bandiera sia alla ricerca di un altro partner commerciale.
(4-30167)

Risposta. - L'alleanza fra l'Alitalia e la KLM, incentrata nel Master Cooperation Agreement del 27 novembre 1998 e nei connessi accordi applicativi e modificativi, era conosciuta ai Governi dei rispettivi Paesi, che purtuttavia si sono, ovviamente, astenuti da ogni intervento diretto nella trattativa.
Negli accordi di alleanza, le Parti - Alitalia e KLM - non hanno inizialmente previsto un'iniziativa di fusione fra le due Compagnie.
È peraltro nota la forte integrazione che dagli accordi scaturiva fra i
partner che, pur stabilendo il mantenimento da parte di entrambe le Compagnie di una distinta personalità giuridica, impegnavano Alitalia e KLM a studiare eventuali possibilità di ulteriore integrazione finanziaria, organizzativa e legale, da attuare - una volta convenuta la forma più opportuna di mutuo accordo - durante la seconda fase dell'alleanza, resa operativa il 1o novembre 1999.
Ancora più incisivamente, il
Settlement Agreement, cioè l'accordo applicativo del Master Cooperation Agreement, stipulato tra le stesse parti il 30 giugno 1999, ha disposto (articolo 4 dell'Exhibit 1) che l'ulteriore integrazione sarebbe dovuta intervenire entro 29 mesi dalla data del 1o novembre 1999 (cioè entro marzo 2002).
A partire dallo scorso mese di febbraio, l'acuirsi delle criticità manifestate dall'evoluzione dello scenario industriale hanno motivato le Parti a verificare la fattibilità e la convenienza di un'ipotesi di fusione, in presenza di una conferma della validità del progetto industriale posto a base dell'alleanza.
L'accordo prevedeva la facoltà per le parti di sciogliere l'alleanza in presenza dei seguenti eventi:
il mancato accordo tra le parti rispetto allo
status fiscale e legale dell'Alleanza;
la mancata sottoscrizione del
North Atlantic Agreement con Northwest Airlines;
l'introduzione di sostanziali modifiche alla distribuzione del traffico aereo nel sistema aeroportuale milanese, prevista dal decreto Burlando nella misura in cui tali modifiche compromettessero sostanzialmente la competitività o la crescita dell'
hub di Malpensa.

Il 28 aprile 2000, la Compagnia aerea olandese ha motivato la cessazione della partnership invocando, oltre la problematica di Malpensa, anche la mancata privatizzazione di Alitalia, che non rientrava tra le cause ricordate.
La Società Alitalia ha, quindi, contestato la sussistenza delle cause di scioglimento addotte da KLM. Secondo la Compagnia italiana, le Parti avevano raggiunto un'intesa sullo
status fiscale e legale dell'Alleanza; l'accordo con Northwest, pur in avanzato stato di negoziazione, non era stato ancora sottoscritto principalmente per le riserve della stessa KLM ed infine il decreto Bersani offre prospettive per lo sviluppo


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competitivo e per la crescita di Malpensa come sistema hub.
Da ciò appare chiaro che le motivazioni addotte da KLM per lo scioglimento dell'alleanza non risultano fondate.
La società Alitalia ha ribadito che l'interruzione della collaborazione con il Vettore olandese non comporterà alcun effetto negativo sulla rete dei collegamenti e sul servizio alla clientela.
Quanto alle prospettive del Gruppo, l'Alitalia conta su un solido insediamento in un mercato in crescita, su adeguate strutture e su competenze e professionalità che pongono la Compagnia nella condizione per poter essere protagonista nel mercato del trasporto aereo.
Sono state annunciate dal
management del Gruppo azioni finalizzate allo sviluppo della Società procedendo sia alla riorganizzazione delle strutture che su quella della reimpostazione delle iniziative commerciali e di marketing, sia alla prosecuzione dell'iniziativa tesa allo sviluppo di accordi strategici con altri partner, sia, infine, alla realizzazione della nuova struttura industriale del Gruppo e allo sviluppo della flotta con ulteriori espansioni della stessa.
L'Azionista IRI ed il Governo hanno ribadito più volte l'assoluta determinazione alla privatizzazione, nei tempi e nelle modalità più opportune, del Gruppo.
Con il decreto 3 marzo 2000 (G.U. 13 marzo 2000, n. 60), Malpensa è pienamente operativa e restano confermati gli obiettivi di consolidamento dell'aeroporto come
hub strategico del sistema aeroportuale europeo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

MOLINARI. - Ai Ministri della pubblica istruzione. - Per conoscere - premesso che:
l'articolo 3 della legge n.28 del 1951 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza n.240 del 1974 della Corte costituzionale;
tale articolo riservava ai soli diplomati presso l'Accademia nazionale di danza l'insegnamento coreutico in contrasto con il primo comma dell'articolo 33 della nostra Costituzione;
la sentenza della Corte non è stata seguita da alcun intervento legislativo in materia;
l'abolizione della obbligatorietà accademica per insegnare danza ha dato il via libera ad una deregulation con un impressionante boom di scuole private di danza;
attualmente chiunque può aprire una scuola di danza con il benestare dei vigili del fuoco e della Azienda sanitaria locale;
una condizione del genere risulta lontana da una corretta divulgazione di questa disciplina in quanto induce ad affidare l'insegnamento anche ad avventurieri privi della adeguata preparazione;
ciò va a discapito degli allievi impegnati nell'apprendere e delle famiglie che sostengono economicamente l'insegnamento, ma anche di quei tanti insegnanti che svolgono il proprio lavoro con coscienza e con giusti titoli;
gli insegnanti di danza diplomati presso l'Accademia nazionale di danza chiedono riconoscimento professionale per tutelare l'utenza formata da bambini e ragazzi che crescono in una età così delicata fisicamente e mentalmente come l'adolescenza -:
quali iniziative si intendano intraprendere al fine di colmare questo vuoto legislativo che ormai dura da più di vent'anni in questa disciplina al fine di tutelare l'insegnamento della danza complessivamente sia nelle persone degli insegnanti sia nelle persone degli utenti e delle famiglie.
(4-20411)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata si fa presente che le scuole di ballo, così come i centri ove si praticano diversi tipi di discipline fisiche, essendo meramente private, hanno libera iniziativa di azione anche nella scelta dei maestri ai quali affidare l'insegnamento della danza.


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Esula, pertanto, dalle attribuzioni di questo Ministero l'intervento richiesto dall'interrogante.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI e FINO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il liceo scientifico «E. Fermi» di Cosenza è stato dichiarato inadeguato dalle autorità sanitarie competenti;
la dichiarazione di inadeguatezza avrebbe dovuto portare gli organi competenti a trovare una soluzione quantomeno transitoria;
nonostante le rimostranze profuse dagli studenti, a tutt'oggi nessuno ha avvertito la necessità di intervenire in merito -:
quali urgenti iniziative intenda attuare affinché gli organi competenti provvedano, nel rispetto della legge n. 23 del 1995, a sanare il grave pericolo che non solo pone a repentaglio la salute degli studenti, ma, persino, lede i principi fondamentali, e dunque affinché sia realizzato il vero diritto allo studio degli stessi.
(4-21087)

NAPOLI. - Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che:
una ricerca della Uil-Scuola, basata su dati ufficiali del Ministero della pubblica istruzione, evidenzia la scarsa efficienza degli edifici scolastici del Mezzogiorno;
la ricerca della Uil relega gli edifici scolastici delle province di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro agli ultimi posti della graduatoria;
in particolare, Reggio Calabria occupa l'ultimo posto della classifica ufficiale che mostra l'efficienza degli edifici scolastici;
già nel novembre 1997 l'interrogante, con atto ispettivo n. 4-13645, aveva provveduto a denunziare come la graduatoria stilata secondo gli indicatori del Ministero evidenziasse che in oltre un terzo delle scuole della provincia reggina risultavano scadenti servizi igienico-sanitari, gli impianti idrici ed elettrici, gli impianti di riscaldamento, gli infissi e gli intonaci;
peggiore appare la situazione delle scuole poste in edifici privati, per i cui affitti gli enti locali preposti pagano annualmente diversi miliardi;
con atto ispettivo n. 4-21087 del dicembre 1998, l'interrogante ha denunziato la gravità della situazione del liceo scientifico «E. Fermi» di Cosenza, dichiarato inadeguato dalle autorità sanitarie competenti;
la messa a norma, in termini di sicurezza, dei singoli edifici scolastici e la applicazione della legge n. 23 del 1996 richiedono ingenti finanziamenti la cui disponibilità non è stata garantita agli enti locali;
in molte scuole mancano biblioteche, laboratori e palestre -:
se non ritengano di dover relazionare in merito alle Commissioni parlamentari competenti;
quali urgenti interventi intendano produrre al fine di porre gli enti locali nelle condizioni di favorire gli interventi dovuti nelle strutture scolastiche che risultano in condizioni precarie.
(4-23016)

Risposta. - Si risponde agli atti parlamentari indicati informando preliminarmente l'interrogante che il Ministero dei LL.PP., interessato dall'interrogante medesimo, ha fatto presente di non avere specifiche competenze sui problemi rappresentati negli atti parlamentari citati.
Nel merito di tali problemi sembra opportuno far presente che ai sensi della vigente normativa, e, per ultima, della legge 11.1.1996, n. 23, il Ministero non partecipa direttamente all'attivazione di opere di edilizia scolastica sul territorio, essendone riservata


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la programmazione alle rispettive Regioni e la loro concreta attuazione (realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria) ai singoli Enti locali puntualmente obbligati.
La stessa Amministrazione vi contribuisce tuttavia attraverso l'attribuzione di finanziamenti
ad hoc, sotto forma di mutui accendibili presso la Cassa Depositi e Prestiti con totale ammortamento a carico dello Stato.
A tal fine il Governo, dal 1996 ad oggi, ha impegnato 2552 miliardi, con i quali ha contribuito agli oneri per l'edilizia scolastica, cui sono tenuti gli Enti locali interessati.
In relazione a quanto sopra, a favore della Regione Calabria, risulta che siano stati disposti i seguenti finanziamenti:
lire 150.035.040.000 ai sensi della legge 9.8.86, n. 488, delle quali, in particolare:
lire 31.390.000.000 alla Provincia di Catanzaro;
lire 46.817.240.000 alla Provincia di Cosenza;
lire 33.640.000.000 alla Provincia di Reggio Calabria.

Lire 96.662.500.000 ai sensi della legge 23.12.91, n. 430, articolo 1, comma 4, delle quali:
lire 17.545.000.000 alla Provincia di Catanzaro;
lire 34.797 500.000 alla Provincia di Cosenza;
lire 26.020.000.000 alla Provincia di Reggio Calabria.

Lire 7.855.850.175 ai sensi della legge 23.12.91, n. 430, articolo 1, comma 14, delle quali:
lire 620.000.000 alla Provincia di Catanzaro;
lire 3.495.000.000 alla Provincia di Cosenza;
lire 3.740.850.175 alla Provincia di Reggio Calabria.

Lire 31.052.000.000 ai sensi della legge 8.8.96, n. 431, articolo 2, comma 4, nell'ambito del programma di interventi di edilizia scolastica a favore delle aree depresse del territorio nazionale, delle quali:
lire 7.662.000.000 alla Provincia di Catanzaro;
lire 9.916.000.000 alla Provincia di Reggio Calabria.

Lire 67.982.354.000 ai sensi della legge 11.1.96, n. 23, relativamente al triennio finanziario 96-97-98, delle quali:
lire 12.217.192.000 alla Provincia di Catanzaro;
lire 23.164.000.000 alla Provincia di Cosenza;
lire 20.027.000.000 alla Provincia di Reggio Calabria.

Giova anche precisare che tali ultimi finanziamenti sono stati suddivisi dalla Regione Calabria, nel proprio ambito, sulla base dei criteri di priorità formulati con il decreto ministeriale 18.4.96, tra i quali in particolare «l'adeguamento e messa a norma degli edifici adibiti ad uso scolastico».
Per quanto riguarda, poi, il caso relativo al liceo scientifico «E. Fermi» di Cosenza, a favore del quale è stato disposto alla Provincia di Cosenza, nell'ambito del programma definito dalla competente Regione Calabria, un finanziamento di lire 6.193.350.000 ai sensi della legge 488/86, da notizie pervenute da parte del competente Provveditore agli Studi, risulta che l'Amministrazione provinciale di Cosenza ha comunicato di avere provveduto ad eliminare quelle carenze che sono state individuate e verbalizzate dalla competente ASL n. 4 relative agli impianti dei laboratori di Fisica, Chimica ed Informatica.
Qualche difficoltà di funzionamento dell'istituzione scolastica in argomento, invero, ha riguardato l'utenza relativamente alla


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carenza di aule nel decorso anno scolastico; attualmente la situazione si è normalizzata tant'è che tutte le attività didattiche si svolgono in orario antimeridiano.
Quanto poi al problema che investe l'edilizia scolastica della provincia di Catanzaro, il competente Provveditore agli Studi ha segnalato che, pur non avendo una specifica competenza in materia di realizzazione di edifici scolastici, come già descritto in epigrafe, non ha mai mancato di assolvere alla sua funzione di sensibilizzazione presso gli Enti locali interessati per risolvere i problemi che via via si sono presentati.
All'uopo è insediata presso il Provveditorato medesimo una Commissione di consulenza e di studio per l'edilizia scolastica, costituita dai rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, dell'Ufficio Tecnico Genio Civile e dei Comuni, di cui si avvale il Provveditore nel formulare proposte agli Enti locali in merito a questioni attinenti l'edilizia scolastica.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la nomina dei componenti delle commissioni per concorsi e delle commissioni preposte alla compilazione degli aspiranti all'assunzione a tempo indeterminato per le Accademie di belle arti dovrebbe rispettare almeno i criteri di anzianità di servizio e di equa rappresentanza del territorio nazionale;
stranamente nelle commissioni compaiono nominativi di docenti sempre uguali -:
quali siano i criteri adottati dall'Ispettorato per l'istruzione artistica per la scelta dei componenti le commissioni in questione.
(4-21729)

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata per precisare che per le Accademie di Belle Arti si sono svolti nel 1990 concorsi per titoli ed esami di diverse discipline, ad eccezione che per anatomia artistica, il cui concorso si è svolto nel corso dell'anno 1998. I commissari sono stati scelti per sorteggio fra coloro che hanno prodotto domanda. Le graduatorie di detti concorsi sono tuttora valide.
Inoltre ogni anno, per la mobilità professionale, cioè per i passaggi di ruolo, a seguito della stipulazione con le Organizzazioni Sindacali del relativo Contratto Collettivo, vengono insediate le commissioni per la valutazione dei titoli artistici. Tali commissioni, la cui validità è triennale, sono composte da docenti che hanno prodotto domanda e fra i quali sono stati sorteggiati, in seduta pubblica e con verbalizzazione delle operazioni, i componenti effettivi in numero di tre e i componenti supplenti.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con decreto ministeriale del 5 agosto 1998 sono state disciplinate la istituzione, l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente ai capi di istituto;
ai corsi di formazione citati sono stati chiamati a partecipare i capi d'istituto delle scuole statali cono rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quelli in esonero sindacale, distaccato, comandato, utilizzato o collocato fuori ruolo, quelli con incarico di governo ovvero in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo, quelli fuori ruolo in servizio all'estero ed, infine, i direttori delle scuole non statali;
il comma 15 dell'articolo 11 della legge n. 124 del 1999, all'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 59 del 1998 prevede al comma 3: «Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il


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50 per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato»;
il comitato nazionale presidi incaricati (Conapi) ha chiesto di far partecipare ai primi corsi di formazione in corso, almeno come uditori, gli attuali presidi incaricati;
va valutato il lavoro svolto per lo Stato, da anni e con grandi disagi, dai presidi incaricati, tale da rendere inammissibile la mancanza di considerazione nei confronti di questa categoria -:
se non ritenga che l'amministrazione debba provvedere, fin dal mese di settembre 1999, a far frequentare una parte dei corsi di formazione in corso o ad organizzare un breve corso di formazione per presidi incaricati;
se non ritenga indispensabile aprire un tavolo di confronto tra i responsabili ministeriali ed i rappresentanti dei presidi incaricati al fine di definire le varie modalità per l'accesso ai corsi in questione.
(4-24415)

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con atto ispettivo n. 4-24415 del 15 giugno 1999 l'interrogante ha provveduto a segnalare l'impossibilità, da parte dei presidi incaricati, a frequentare i corsi di formazione, ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente ai capi di istituto;
gli iscritti all'associazione dei presidi incaricati hanno presentato ricorso, ai singoli Tar regionali, avverso l'esclusione dai corsi di formazione per la dirigenza scolastica;
alcuni organismi giurisdizionali hanno respinto la richiesta di sospensiva o dichiarato la loro incompetenza; altri l'hanno accolta; altri, ancora, devono pronunciarsi;
le differenze con le quali si sono pronunciati i singoli Tar regionali creeranno ingiuste discriminazioni tra i presidi incaricati -:
se non ritenga necessario ed urgente, nel rispetto della normativa vigente in materia, disporre una soluzione che garantisca in maniera equa tutti i presidi incaricati a poter frequentare i corsi di formazione amministrativa o normativa per la dirigenza scolastica.
(4-24789)

Risposta. - In ordine alle interrogazioni parlamentari indicate, si fa presente che il decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59 che disciplina l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai Capi di Istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16 della Legge 19 marzo 1997 n. 59, ha previsto l'inquadramento, nella fase transitoria, dei Capi di Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, del personale cioè che ha già superato un pubblico concorso per l'accesso alla funzione direttiva del personale della scuola.
L'articolo 21 della legge 59/97 non ha previsto, infatti, in fase di primo inquadramento, un procedimento concorsuale, né meccanismi selettivi al termine del corso di formazione, e, conseguentemente si è posta la necessità di rispettare il dettato costituzionale (articolo 97, primo e terzo comma, della Costituzione) ove si prevede la regola del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nella pubblica Amministrazione.
Ed invero, i presidi di cui alla legge 14 agosto 1971 n. 871, i quali hanno ottenuto l'incarico di presidenza essendo inclusi nelle graduatorie formate dai Provveditori agli Studi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lett.
b) Legge n. 871 (ora articolo 477, secondo


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comma, lett. b) T.U. 297 del 16.4.1994) sono docenti di ruolo in possesso dei «requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e degli istituti del medesimo tipo» ma non hanno mai superato un concorso a posti di preside.
Il decreto legislativo n. 59 del 1998 ha tenuto comunque nella massima considerazione l'esperienza maturata dal personale docente negli anni dell'incarico tant'è che il medesimo decreto legislativo all'articolo 28
bis, già prima che fosse modificato dall'articolo 11 della legge 124 del 3 maggio 1999, prevedeva, quale titolo di accesso diretto al periodo di formazione del primo corso concorso - prescindendo quindi dalla selezione per titoli - l'aver svolto per un triennio funzioni di preside incaricato e riservava nel contempo al personale in possesso dei suddetti titoli di servizio il 40 per cento dei posti messi a concorso.
La volontà di valorizzare le preesistenti professionalità e competenze di fatto acquisite tramite esperienza pratica e anzianità maturata in incarichi di presidenza si rileva ancora di più dalle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 28-
bis del decreto legislativo n. 59/98 dall'articolo 11 della legge 124 del 3 maggio 1999 le quali prevedono che, dopo il primo inquadramento nei ruoli dirigenziali dei presidi con contratto a tempo indeterminato, nel primo corso concorso che sarà bandito, il 50 per cento dei posti messi a concorso è destinato a coloro che hanno ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato, previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato.
Per quanto riguarda poi l'esigenza di valutazione ai fini concorsuali del servizio prestato per un periodo inferiore al triennio quale preside incaricato, si fa presente che la legge non esclude che si tenga conto di tale esigenza nella definizione della tabella dei titoli da valutare per l'attribuzione del punteggio.
Per quanto riguarda infine la sentenza del TAR della Campania - Napoli - Sez. II n. 2398/1999 cui fa cenno l'interrogante si comunica che il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 1731/99 ha accolto l'appello proposto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, respingendo la domanda di sospensiva proposta con il ricorso in primo grado.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il comma 2, articolo 13, della legge n. 323 del 1998 recita: «qualora l'alunno in condizione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, richiede un attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1»;
il comma 4 dell'articolo 17, dell'ordinanza ministeriale n. 38/99 recita: «i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzato»;
appare chiaro come l'ordinanza ministeriale n. 38/99 abbia tradito le aspettative contenute nella legge n. 323 del 1998;
è inimmaginabile e persino umiliante per uno studente, portatore di handicap, che si sia applicato, pur attraverso un percorso didattico differenziato, e che abbia, tra l'altro, dato prova di maturità conseguendo persino un'alta votazione finale all'esame di Stato, non poter ricevere il diploma conclusivo -:
se non ritenga necessario ed urgente intervenire per sanare la citata iniquità che tra l'altro non garantisce la reale integrazione scolastica, così come previsto dalla legge vigente agli studenti portatori di handicap.
(4-25255)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata.


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Com'è noto all'interrogante il diploma di superamento dell'esame di Stato e la certificazione prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 attestano l'acquisizione da parte degli allievi di quelle conoscenze, competenze e capacità richieste dai programmi ufficiali di studio.
Com'è altresì noto detta certificazione è un documento di presentazione per l'inserimento nel mondo del lavoro nonché per la prosecuzione degli studi in ambito universitario e in corsi post-secondari ed ha quindi particolare rilievo anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione di titoli di studio nell'ambito dell'Unione Europea.
Per gli allievi che hanno svolto percorsi didattici differenziati che non consentono il raggiungimento della preparazione idonea al conseguimento del diploma l'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 323/98 prevede la possibilità di acquisire un attestato recante gli elementi informativi relativi al piano educativo seguito ed alle competenze, conoscenze e capacità acquisite in relazione agli obiettivi del piano educativo ed alla votazione complessiva ottenuta.
L'articolo 17, comma 4, dell'O.M. 11.2.1999 n. 38, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento, prevede che i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e siano stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi al piano educativo personalizzato possano sostenere ugualmente l'esame svolgendo prove differenziate e ricevere l'attestato di cui all'articolo 13, comma 2, del Regolamento.
L'impedimento al rilascio del diploma deriva dalle carenze di quella preparazione scolastica che l'ordinamento richiede per dare certezza e corso legale al titolo di studio.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
recenti notizie di stampa hanno annunciato che il cantautore Roberto Vecchioni ha ricevuto l'incarico dal Ministro della pubblica istruzione per effettuare un tour nelle scuole ad insegnare «la poesia nella musica italiana» -:
quali siano le motivazioni che hanno condotto ad una simile scelta;
in quali scuole andrà il cantautore;
se non appaia una scelta che anziché privilegiare l'autonomia scolastica impone determinate canalizzazioni per il piano dell'offerta formativa proprio di ogni istituzione scolastica;
quali siano i compensi finanziari che verranno forniti al cantautore per le singole prestazioni.
(4-25743)

Risposta. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare indicata si precisa che il cantautore Roberto Vecchioni, nel corrente anno scolastico, è stato esonerato dal servizio ai sensi dell'articolo 26, comma 10, della legge 448/98, con decreto del dirigente preposto alla direzione generale che lo amministra e non vi è stato quindi alcun conferimento di incarico da parte del Ministro pro tempore.
Com'è noto, la suindicata normativa prevede che possano essere disposti comandi di personale direttivo e docente della scuola, tra l'altro, presso enti che svolgono impegni nel campo culturale ed artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico.
Risulta, infine, che il prof. R. Vecchioni è stato richiesto dall'Associazione, senza fini di lucro, «Musica Musicisti e Tecnologie».
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
da notizie di stampa l'interrogante apprende della preoccupante situazione ambientale creatasi, negli ultimi tempi, nella scuola media «Melo da Bari» di Bari;
in questa scuola, infatti, una ventina di alunni, di 11 e 14 anni si atteggiano a


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piccoli boss, vanno armati di temperino e con in tasca dosi di marijuana e banconote da 50 mila lire;
le violenze nella scuola sono all'ordine del giorno tanto che i genitori degli alunni sono stati costretti ad istituire «pattuglie di guardia» -:
quali siano gli interventi prodotti dal capo d'istituto e da docenti al fine di eliminare la preoccupante situazione della scuola media di Bari;
quali siano le azioni attuate da chi, all'interno della scuola, ha il compito della vigilanza.
(4-26477)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, il Provveditore agli Studi di Bari ha precisato che gli episodi di violenza avvenuti nella scuola Media «Melo da Bari» si inseriscono in un clima generale e diffuso che interessa la città e numerosi gruppi familiari.
Della preoccupante
escalation degli episodi di violenza e della necessità di attivare misure interistituzionali forti, coerenti e continue per arginare il fenomeno, il personale della scuola, già da tempo impegnato nella lotta alla dispersione scolastica, è ben consapevole, tant'è che in tal senso i docenti della scuola si sono adoperati per sensibilizzare i vari soggetti istituzionali operanti a livello locale e la medesima scuola ha dato la sua disponibilità ad ospitare i centri di progettazione territoriale previsti per Bari dal piano di attuazione della legge 285 del 28 agosto 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
A seguito di tali solleciti il Prefetto di Bari ha convocato un apposito comitato per la sicurezza, riunitosi in data 25.10.1999 nel corso del quale sono stati ascoltati i capi d'istituto di numerose scuole della città e denunciati episodi di violenza diffusi nel territorio.
L'attenzione del Prefetto si è sostanziata in un incontro tenutosi il 5.11.1999 presso la scuola media in parola nel corso del quale alcuni genitori hanno denunciato gravi situazioni di disagio familiare ed episodi di malversazione, minacce, estorsioni, verificatisi tra minori al di fuori della scuola.
A seguito di questo incontro precise note di segnalazione dei casi più complessi sono stati inviati dal Capo d'istituto al settore area sociale della prefettura nonché ai servizi sociali della circoscrizione ed al consultorio familiare del quartiere.
La scuola in parola, inoltre, ha progettato interventi didattici educativi utilizzando sia le risorse interne - che sono state incrementate grazie alla istituzione di una terza prima classe - sia le risorse esterne che la scuola ha individuato, per iniziative di tutoraggio, in una cooperativa sociale operante nel territorio.
La scuola medesima, in quanto situata in zona a rischio è stata interessata, quindi, ad attivare, ai sensi dell'articolo 4 del Contratto collettivo nazionale integrativo della scuola, un progetto finalizzato al recupero dell'inserimento scolastico; progetto ammesso al finanziamento in quanto ritenuto meritevole relativamente all'aspetto dell'arricchimento dell'offerta formativa.
Da parte sua l'amministrazione comunale, interessata della questione dai capi d'istituto delle scuole situate nel territorio individuato a rischio, ha dato la propria disponibilità a individuare finanziamenti per le iniziative di prevenzione sociale che si riterrà di attivare nella città.
Analoga disponibilità ad attivare mirati interventi è stata data da altri soggetti istituzionali quali il Tribunale dei minori, l'ufficio minori della Questura e i consultori familiari.
Si desidera comunque assicurare il massimo impegno da parte dell'Amministrazione scolastica affinché la sinergia degli interventi di tutti i soggetti istituzionali coinvolti possa dare risposte adeguate alla problematica di cui trattasi.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la gestione del provveditorato di Torino sembrerebbe non garantire la trasparenza amministrativa;


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verrebbero retribuite ore di straordinario ai dipendenti, senza il dovuto riscontro delle ore effettivamente prestate;
verrebbero corrisposte ai dipendenti retribuzioni senza la valutazione delle mansioni svolte dagli stessi;
gli utenti lamenterebbero la mancanza di una efficiente organizzazione del lavoro;
i corsi di formazione professionale non risulterebbero consoni alla necessaria riqualificazione del personale;
sarebbero stati richiesti, nell'anno 1999, ulteriori fondi per il pagamento degli straordinari per soli funzionari ritenuti «privilegiati» -:
se non ritenga necessario ed urgente inviare una opportuna visita ispettiva per accertare la veridicità dei fatti ed assumere i provvedimenti di conseguenza.
(4-27034)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare citata si evidenzia che la genericità delle affermazioni contenute non permette di individuare a quali situazioni particolari l'interrogante voglia far riferimento ai fini di appositi accertamenti.
È stato, comunque, interessato il Provveditorato agli Studi di Torino il quale ha precisato in merito quanto segue.
Per quanto si riferisce alla corresponsione delle prestazioni di lavoro straordinario, il dirigente scolastico provinciale ha fatto presente che il suo operato è improntato al massimo rispetto della trasparenza e dell'informazione. Al riguardo il medesimo ha precisato che l'ammontare delle ore da assegnare ad ogni settore è quantificato in sede di
staff all'inizio di ogni anno solare, così che ogni impiegato dell'ufficio ne conosca preventivamente i limiti; si procede, poi, con specifiche autorizzazioni a cura di ciascun funzionario responsabile e quindi alle successive rilevazioni informatizzate.
Le ore effettuate vengono annotate sui fascicoli personali degli impiegati; inoltre, con cadenza mensile, viene fornito a ciascuna unità di personale un riepilogo delle proprie prestazioni.
Con riferimento all'anno 1999 i fondi assegnati all'ufficio scolastico provinciale sono stati ridotti del 45 per cento rispetto all'anno 1998 e sono bastati a coprire il 75 per cento circa di tutte le prestazioni effettuate sino al 31 agosto dell'anno attesi i gravi carichi di lavoro per l'espletamento di tutte le procedure relative all'avvio dell'anno scolastico, nonché gli ulteriori impegni connessi ai concorsi (ordinari e riservati) ed al passaggio del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato, (materie che hanno impegnato e stanno impegnando numerose unità di personale. Non esistono pertanto funzionari privilegiati ma solo aree di lavoro particolarmente pesanti.
Il dirigente scolastico medesimo ha precisato inoltre che le procedure adottate per la corresponsione delle retribuzioni sono state concertate in sede di contrattazione decentrata e nel pieno rispetto della normativa vigente.
Quanto alla mancanza di efficiente organizzazione del lavoro il responsabile dell'ufficio scolastico ha riferito che non sono state formulate lamentele di sorta bensì note di apprezzamento, come per il servizio di posta elettronica recentemente installato che consente la diramazione in tempo reale delle circolari e di ogni altra informazione.
Per quanto concerne i corsi di formazione, a tutti i dipendenti è stata data la possibilità di partecipare almeno una volta alle attività di formazione attivate dal Ministero; la sostituzione del personale rinunciatario è stata effettuata tenendo conto delle preferenze espresse dal personale e dandone notizia alle organizzazioni sindacali.
Quanto alle attività formative finalizzate alla conoscenza, gestione ed eliminazione dei rischi esistenti nell'ambiente di lavoro essa è curata da uno studio professionale in quanto al medesimo è stato dato anche il compito di elaborare la «mappa dei rischi».
Con riguardo, infine, alle attività di formazione da attivarsi autonomamente a livello locale il Provveditore agli Studi ha chiarito che è stata data informazione alle organizzazioni sindacali interne delle tematiche che l'amministrazione riteneva di maggiore interesse e importanza.


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Al personale riunito in assemblea e stata offerta l'opportunità di scegliere una tematica tra le tre proposte:
Riordino del Ministero della Pubblica Istruzione;
Autonomia delle istituzioni scolastiche;
Rapporti con enti locali e organismi territoriali.

Si precisa che, tenuto conto delle preferenze espresse dal personale il Ministero ha recentemente autorizzato e finanziato la seconda e la terza iniziativa.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
con C. M. n. 52 dell'11 febbraio 1998 sono state definite e rese operative le procedure informatizzate per la riliquidazione delle pensioni a norma del decreto del Presidente della Repubblica 345/1983;
a tutt'oggi risulta che il contenuto della citata circolare sia stata applicata solo per un quarto circa dagli interessati;
numerosissimi pensionati della scuola attendono, quindi, da oltre un anno e mezzo la riliquidazione della pensione coi miglioramenti contrattuali -:
se non ritengano necessario ed urgente emanare le opportune direttive affinché vengano accelerati i tempi per consentire che ai pensionati in attesa venga elargito quanto loro dovuto.
(4-27377)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata, si fa presente che gli uffici scolastici provinciali, nei limiti consentiti dagli attuali carichi di lavoro nel settore delle pensioni, si stanno adoperando nella massima misura possibile per riliquidare la pensione al personale della scuola in quiescenza.
Occorre comunque fare presente che in molte realtà, a causa del gran numero di pensionamenti anticipati che si è avuto in questi ultimi anni sia tra il personale della scuola che tra quello dell'amministrazione scolastica, a fronte dell'enorme aumento di pratiche di pensione da trattare, il personale addetto è drasticamente diminuito, né può essere rapidamente sostituito anche in considerazione della specifica professionalità richiesta.
D'altro canto non è possibile dare la precedenza alla trattazione delle pratiche di riliquidazione in quanto ciò andrebbe a detrimento del personale in quiescenza in attesa di prima liquidazione della pensione.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con nota n. 124 del 9 novembre 1999 sono state indirizzate ai provveditori agli studi di Brescia, Campobasso, Sassari e Udine, direttive per la formazione iniziale degli insegnanti;
nella premessa della nota città viene ricordato che le attività di tirocinio previste nell'ambito del corso di studi di scienze della formazione primaria dovrebbero essere svolte in un «ambiente adeguatamente predisposto»;
poiché non tutte le scuole sono preparate all'impatto con la nuova attività e si rischia un appiattimento su pratiche poco incisive e marginali, si è stabilito inizialmente di coinvolgerne un numero limitato;
al fine di valorizzare le periferie, dove spesso sono presenti risorse eccellenti, ma poco esplorate, sono state individuate le province decentrate di Brescia, Campobasso, Sassari e Udine, perché sedi di Università di medie dimensioni che non hanno esperienze pregresse nel campo del tirocinio;
quali sedi per i tirocinanti sono state individuate quattro scuole tutte ubicate in città;


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la scelta appare certamente non equilibrata, anche perché non si conoscono i criteri usati;
desta comunque perplessità il fatto che i dirigenti delle scuole scelte siano militanti ed eletti del partito DS, così come il rettore della stessa Università di Campobasso;
è certamente incomprensibile aver escluso dalla scelta in questione gli istituti tecnici che, peraltro, avrebbero avuto attinenza per le attività di tirocinio dei corsi istituiti presso l'Università -:
con quali criteri siano stati individuati i soli quattro istituti in premessa quali sedi per i tirocinanti.
(4-27505)

Risposta. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare riguardante il progetto condotto da questo Ministero finalizzato a supportare alcune scuole che accolgono attività di tirocinio, si precisa quanto segue:
Il compito di individuare sul territorio le scuole-campione, tra quelle scelte dalle rispettive Università, è stato assegnato ai provveditori agli studi delle quattro province interessate, sulla base di criteri coerenti con le finalità dell'iniziativa. La richiesta prevedeva in particolare che le scuole, caratterizzate da sicura professionalità, fossero rappresentative di tutti i gradi scolastici e dotate di attrezzature informatiche.
Il progetto è finalizzato alla messa a punto di procedure e materiali che, prodotti dalle scuole-campione ed opportunamente trattati, saranno diffusi in tutte le scuole del Paese come supporto e linee guida per una più efficace accoglienza delle attività di tirocinio previste nell'ambito dei curricoli universitari. È prevista, infatti, la produzione di un CD-rom, corredato da una «Guida della scuola al tirocinio».
Le scuole che, già dal corrente anno accademico, svolgono attività di tirocinio sono evidentemente molte di più del limitato campione coinvolto nel progetto. Proprio per monitorare la diffusione delle iniziative e la localizzazione delle scuole interessate da tale attività, nell'ambito delle azioni previste sarà realizzata anche una mappatura completa delle stesse.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
una recente circolare ministeriale introduce nelle scuole superiori un'altra materia: l'enigmistica, facendo sì che i rebus cruciverba, sciarade, anagrammi e sottoboschi di simili capricci verbali possano diventare campi sportivi aperti alle bizzarrie degli studenti;
l'insegnamento della nuova disciplina andrebbe, secondo le dichiarazioni del ministro, a sviluppare la logica;
nonostante l'introduzione dell'autonomia didattica e la mancata definizione delle discipline curriculari, le singole istituzioni scolastiche, a causa di costanti introduzioni di materie prettamente dilettantistiche, si trovano costrette a togliere tempo all'insegnamento delle vere discipline;
con gradualità, e quasi nell'assoluto silenzio, si sta emarginando sempre più l'insegnamento delle lingue greca e latina, diminuendo così l'insegnamento della cultura classica;
mentre sarebbe proprio lo studio delle lingue greca e latina a privilegiare, nello studente la coltivazione delle attitudini logiche;
peraltro, nell'insegnamento classico, in generale, si trovano formulati i valori che ancora oggi riteniamo fondamentali, come l'autonomia intellettuale, il senso critico, la libertà e la democrazia -:
se non ritenga indispensabile annullare la circolare che introduce l'insegnamento dell'enigmistica e definire, invece, le materie curriculari nei vari indirizzi di studio;


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se non ritenga, comunque, di dover incoraggiare lo studio delle vere discipline ed in particolare di quelle classiche.
(4-27561)

Risposta. - Si risponde alla interrogazione citata nella quale si evidenzia che sarebbe stato introdotto, nelle scuole secondarie superiori, un nuovo insegnamento concernente «l'enigmistica».
Al riguardo si precisa che la circolare, a cui si fa riferimento nella interrogazione, apre un concorso, a tutti i giovani di tutte le scuole, che vengono chiamati a gareggiare nella soluzione di enigmi, nell'ambito di una rivisitazione di uno degli aspetti più affascinanti e coinvolgenti delle antiche civiltà classiche.
Lungi, quindi, dal volere introdurre un nuovo insegnamento, che come si sa, richiede tecnicamente ben più complesse procedure, si è voluto rimarcare, attraverso l'invito alla libera partecipazione ad una gara nazionale, l'importanza che assume tutt'oggi la civiltà classica greco-romana.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

NESI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere:
se sia a conoscenza che nelle scuole pubbliche della provincia di Vercelli non viene applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999 n. 320 contenente il regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;
che cosa intenda fare perché nelle scuole stesse venga riparata immediatamente questa situazione palesamente irregolare.
(4-25898)

Risposta. - In merito alla questione, rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il Provveditore agli Studi di Vercelli ha fatto presente di non aver ricevuto alcuna lamentela circa la mancata applicazione delle norme riguardanti la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli aventi diritto.
Il medesimo dirigente scolastico provinciale ha anche precisato di aver effettuato una accurata indagine presso le istituzioni scolastiche della provincia, dalla quale non sono emerse irregolarità di sorta, in quanto tutti i capi d'istituto interpellati hanno dichiarato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 5 agosto 1999 è stato correttamente applicato.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

CARLO PACE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in un esposto trasmesso nei primi giorni del mese di settembre a varie autorità competenti di Napoli, oltre che al ministero al quale l'interrogante si rivolge, il signor Giovanni Ferraro di Afragola denunciava un ingiustificabile comportamento dell'autorità scolastica che avrebbe di fatto costretto la figlia ad evadere l'obbligo scolastico nell'anno in corso;
nel giugno 1999, la famiglia Ferraro, trovandosi nell'impossibilità di continuare ad inviare la figlia presso una scuola privata, dove la piccola ha frequentato lo scorso anno scolastico, decide di iscriverla alla scuola elementare Aldo Moro. All'atto della presentazione della richiesta di iscrizione la signora Ferraro si trova però davanti al rifiuto del personale di segreteria della scuola di protocollare la domanda, adducendo come spiegazione il fatto che non era stata fatta le pre-iscrizione e la mancanza di posti;
a seguito di un ulteriore rifiuto, verificatosi all'inizio di giugno, il signor Ferraro invia una formale domanda di iscrizione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che risulta giunta alla scuola in data 9 luglio 1999. La direttrice della scuola, in un colloquio avutosi dopo qualche rinvio, si limita a ribadire che non può accettare domande di iscrizione pervenute per mezzo posta e che non rispettano


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la modulistica prevista, ma, allo stesso tempo, rifiuta anche la protocollazione di una domanda di iscrizione consegnata a mano e perfino di consegnare la modulistica relativa;
all'inizio di agosto la signora Ferraro si rivolge al commissariato locale per diffidare la scuola ad iscrivere la bambina, ma in data 1 settembre 1999 gli viene comunicato che la scuola non intende accettare l'iscrizione;
la bambina, risiedendo ad appena 150 metri dalla Aldo Moro, appartiene alla platea scolastica di detta struttura, che peraltro non sembra avere particolari problemi di capienza, mentre, escludendo la suddetta, la scuola più vicina si trova a due chilometri;
per impegni di lavoro non è in alcun modo possibile accompagnare tre figli di due, sette e otto anni in tre scuole diverse;
un'altra figlia del signor Ferraro già frequenta la Aldo Moro;
per motivi economici la famiglia si trova nell'impossibilità di iscrivere la piccola ad una scuola privata;
la stessa presunta irregolarità formale, cioè la mancata pre-iscrizione, viene contestata in tutte le scuole pubbliche -:
se sia possibile, considerate le circostanze menzionate, negare ad una bambina l'iscrizione alla scuola dell'obbligo;
se ritenga prioritario nell'espletamento delle proprie attività, il dovere di assicurare l'accesso all'educazione oppure la rigida, ed a volte ottusa, osservanza di formalità burocratiche;
quali provvedimenti intenda adottare per combattere l'evasione dell'obbligo scolastico.
(4-26566)

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare per comunicare quanto segue.
Dal Provveditore agli Studi di Napoli ci viene precisato che i genitori dell'alunna Ferraro Serena hanno chiesto l'iscrizione per la figlia alla classe seconda presso il 3o circolo «Aldo Moro» di Afragola, per la prima volta, nel mese di giugno del 1999, oltre il termine previsto per le iscrizioni degli alunni.
A quella data, in relazione al numero di alunni iscritti alla classe seconda, erano state formate n. 7 classi nei limiti massimi previsti dal decreto ministeriale 331/98.
La competente Direzione didattica non ha potuto chiedere alcun sdoppiamento di per la mancanza di ulteriori spazi idonei ad essere utilizzati come aule per lo svolgimento delle normali attività didattiche.
La formazione di una classe in più rispetto alle sette classi avrebbe, pertanto, comportato l'effettuazione di doppi turni, in contrasto con i principi della legge di riforma della scuola elementare n. 148/90.
Di conseguenza, la Direttrice didattica ha invitato i genitori dell'alunna Ferraro Serena a produrre domanda di iscrizione presso gli altri circoli del comune di Afragola con maggiore capienza, con la riserva di accettare la richiesta di iscrizione a seguito di disponibilità determinata dal trasferimento di altri alunni delle classi.
In data 9.9.1999 è stata accettata l'iscrizione dell'alunna in oggetto alla classe seconda, in quanto in data 8.9.1999 sono stati rilasciati n. 2 nulla osta per il trasferimento di altrettanti alunni dalle classi 2/C e 2/G.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ANTONIO PEPE e CARLESI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
la vendita al pubblico dei farmaci, in Italia, è riservata esclusivamente alle farmacie;
per la maggior parte dei farmaci è richiesta anche la prescrizione medica che di solito segue accurate visite diagnostiche;
la diffusione delle vendite tramite Internet rischia di aggirare la legislazione italiana in tema di vendita dei farmaci; pare infatti, stando alla denuncia di settori


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farmaceutici, che chiunque può acquistare prodotti medicinali tramite internet, evitando i necessari controlli e le giuste prescrizioni;
una ricognizione condotta sulla rete, di cui sono stati pubblicati alcuni risultati, ha purtroppo rivelato che esistono già oggi casi documentati di acquisti conclusi on-line senza alcun controllo medico -:
quali provvedimenti urgenti intendano assumere per far fronte alla situazione di estrema gravità sopra esposta e se esistano misure ed interventi programmati per far fronte al preoccupante fenomeno dell'acquisto di farmaci via internet, anche a garanzia della salute pubblica.
(4-30296)

Risposta. - Non vi è dubbio che la sempre maggior diffusione di Internet e del cosiddetto «e-commerce» (commercio elettronico), offra indiscutibili opportunità sotto il profilo economico e dell'occupazione (peraltro, quest'ultima appare controbilanciata proprio dalle tecnologie informatiche, le quali hanno consentito una riduzione della manodopera), al punto da configurare quella che viene definita la «New Economy».
Ma ancor più non vi è dubbio che, come in tutti i progressi tecno-scientifici, sono insite delle insidie che è necessario fronteggiare e quanto più possibile neutralizzare.
Alcune sono state riportate, con giusta enfasi, dai mass-media: violazione della
privacy, fenomeno degli «hackers», accreditamenti con carte di credito altrui, ricatti alle aziende, fino ad arrivare ad altre attività francamente e palesemente criminali (ad esempio, i siti per i pedofili).
Nel caso dell'
«e-commerce», si aggiunge una minaccia alla protezione ed alla salute dei consumatori che non riguarda solo i farmaci, bensì tutte le merci in generale, potendosi per questa via vendere prodotti contraffatti, non omologati o comunque non controllati, almeno sotto il profilo dell'etichettatura (due esempi per tutti: alimenti e i giocattoli per i bambini, che normative comunitarie vogliono quanto più omologati e controllati fino ad arrivare al cosiddetto marchio CE).
Indubbiamente, in campo farmaceutico si aggiungono pericolosità e specificità, giustamente rilevate nell'atto ispettivo in esame, quali la prescrivibilità di determinati farmaci sotto controllo medico.
Quanto al problema dell'
«e-advertising» nell'ambito della pubblicità dei farmaci, si rammenta che una normativa comunitaria (Direttiva 92/28/CEE), recepita dal nostro ordinamento (decreto-legislativo n. 541/92) ha voluto giustamente regolamentare questo delicato settore, che potrebbe essere il preludio di un maggiore e forse eccessivo consumo dei farmaci stessi, sia per via ordinaria, sia tramite lo stesso mercato clandestino (anabolizzanti, ecc...), sia soprattutto per via elettronica, ed in questi ultimi due casi evitando anche la prescrivibilità ed il conseguente controllo delle Farmacie e dei farmacisti accreditati.
Non vanno, peraltro, neanche sottaciute le valenze di carattere economico, legate alla possibilità per le aziende di vendere i prodotti direttamente ai consumatori, a prezzi decisamente inferiori, saltando la catena degli intermediari che, nel settore farmaceutico è anche garanzia di maggior controllo, come da precise disposizioni di legge che riguardano anche i distributori all'ingrosso.
La problematica è di evidente rilievo e potrà essere efficacemente risolta solo in un contesto almeno comunitario, se non globale, atteso che Internet travalica ormai i confini nazionali.
Questo non significa che a livello locale non si possa e non si debba contrastare il fenomeno, ma le misure in questo ambito si concentrano sulla repressione di singole fattispecie che infrangano la legge.
In ambito globale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) si è posta la questione del binomio «Farmaci-Internet» ed in una risoluzione del maggio 1998 aveva già richiesto al proprio Direttore Generale di sviluppare una guida in proposito; tra l'altro, a riprova di quanto detto prima, e cioè della semplice possibilità repressiva in ambito locale, in sede «OMS» si suggerisce che gli utenti di Internet segnalino alle


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proprie Autorità sanitarie tutte le sospette attività illegali ed eventuali casi problematici.
La questione è stata affrontata anche in sede comunitaria e recentemente si è svolto un
«brain-storming» (letteralmente «tempesta cerebrale», modo di dire per significare una discussione aperta, senza vincoli documentali e di agenda), a riprova di come la questione non sia di facile soluzione.
Ancor più recentemente, all'ultimo Consiglio Europeo straordinario sull'occupazione, svoltosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000, i Capi di Stato e di Governo europei hanno accolto più che favorevolmente - e quindi ne hanno riconosciuto la necessità - la proposta del Presidente della Commissione Europea, Romano PRODI, di predisporre una normativa unica sul commercio elettronico in generale.
Com'è noto, attualmente, a parte una fascia di prodotti autorizzati a livello nazionale, destinata ad essere sempre più ristretta, e che comunque deve rispondere a standard comunitari, i farmaci commercializzati nel nostro Paese sono autorizzati in corresponsabilità con altri Stati membri dell'Unione Europea (cosiddetta procedura di mutuo riconoscimento) o autorizzati dalla Comunità stessa (cosiddetta procedura centralizzata), previo lavoro istruttorio di un'Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA), e tutte le suddette autorizzazioni sono finalizzate a garantire i tre requisiti fondamentali di ciascun farmaco: qualità, sicurezza, efficacia.
In merito alla proposta del Presidente nazionale di Farmindustria di adottare, anche in Italia, il sistema di vendita elettronica per i farmaci, essa non risulta ufficialmente pervenuta al Ministero della Sanità.
Non vi è dubbio che, in coerenza con quanto fin qui detto, essa verrebbe contrastata qualora in disaccordo con le precise disposizioni normative.
Del resto, una tale vendita elettronica sarebbe, in linea puramente teorica, consentibile al momento solo a quei prodotti «OTC»
(on the counter: prodotti da banco), per i quali non solo non sono richiesti la prescrizione medica e il divieto di pubblicità, ma non dovrebbe sussistere neppure l'obbligo di vendita esclusiva in farmacia: in pratica, nessun farmaco.
Il Ministro della sanità: Umberto Veronesi.

PEZZOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
i due circoli didattici del primo ciclo di San Donà di Piave, si è recentemente creata una spiacevole situazione di contrasto tra il corpo insegnante e le rispettive direzioni, a causa d'un provvedimento, attualmente sospeso, che prevedeva l'attivazione del controllo automatico di presenza dei docenti, mediante l'installazione dell'apposita apparecchiatura;
ripresa in più occasioni dalla stampa, la diatriba ha soprattutto suscitato lo sconcerto tra le famiglie degli alunni, in relazione all'evidente stato di disarmonia tra corpo docente e direttori didattici, trasparso dal contesto dell'intera vicenda;
ciò che stupisce maggiormente è il disinteresse dimostrato dagli organi gerarchicamente sovraordinati di codesto ministero che, almeno da quanto noto, non sono sinora intervenuti per appurare le ragioni e i motivi dell'una o dell'altra parte -:
se non ritenga opportuno inviare, con la sollecitudine del caso, un'apposita ispezione per verificare i fatti, anche e principalmente nell'interesse degli alunni e delle rispettive famiglie.
(4-27707)

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata per precisare quanto segue.
I Direttori Didattici del I e III Circolo di San Donà di Piave, nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa, hanno impartito disposizioni per l'introduzione delle procedure automatiche di rilevamento dell'orario di servizio del personale docente e del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, in ottemperanza alla Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica del 16.2.1994.


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Prima dell'introduzione delle procedure automatizzate le preposte Direttrici didattiche avevano anticipato l'iniziativa nel corso del Collegio dei docenti prima e successivamente ai propri collaboratori eletti dal collegio docenti senza che gli insegnanti stessi avanzassero perplessità.
Da precisazioni che questo Ministero ha avuto dal Provveditorato agli Studi di Venezia, i due articoli comparsi sulla stampa locale, che riportano le opinioni degli insegnanti, hanno registrato un momentaneo malumore di una parte dei docenti stessi, dissoltosi tuttavia nel giro di pochi giorni.
Da parte dei genitori non vi è stata alcuna lamentela di sorta.
Da quanto sopra esposto, non risulta alcun particolare problema connesso con le disposizioni impartite circa l'introduzione degli strumenti per il rilevamento automatizzato delle presenze dei docenti in servizio presso i Circoli di San Donà di Piave I e III e il clima generale rientra pertanto nella normalità sia a livello di genitori sia a livello dei docenti.
Si precisa infine che il provvedimento con cui è stato disposto il controllo automatizzato dell'orario di servizio degli insegnanti dei due Circoli non è attualmente sospeso.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

PEZZONI e FRANCESCA IZZO. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
giovedì, 11 novembre 1999 è stato pubblicato sul Corriere della sera l'articolo: «Tribù in agonia, i bimbi si uccidono». L'articolo parla del suicidio del ragazzo da quindici anni del popolo Innu che vive in una zona del Canada tra il Labrador e il Québec;
fino a 30 anni fa gli Innu erano cacciatori nomadi e governo canadese li costrinse ad accettare la «modernizzazione», trasferendoli in 11 villaggi costruiti in stile occidentale con le scuole, ospedali e supermercati, e dando a ogni adulto uno stipendio di 40 dollari canadesi;
privata dal suo antico modo di vita e, contemporaneamente privata dai suoi territori tradizionali, la comunità Innu è precipitata in uno stato della degradazione totale rischiando l'estinzione;
il ragazzo suicida di cui parla l'articolo e solo l'ultimo caso in una epidemia di suicidi tra i ragazzi e bambini del popolo Innu;
al momento della tragedia il padre del ragazzo si trovava in Italia per partecipare alla conferenza stampa che Survival international, l'organizzazione di sostegno ai popoli tribali, aveva indetto a Milano;
«le comunità Innu vivono in uno squallore e in un caos inimmaginabili» dice Jonathan Mazower, responsabile di Survival international in Nord America. - «File di baracche sgangherate fiancheggiano strade dissestate, nessuna abitazione ha acqua corrente o servizi igienici. I ragazzini vagano nell'insediamento, spesso troppo spaventati per tornare a casa dove sanno di trovare adulti ubriachi e pronti a ogni tipo di violenza»;
nel territorio del popolo Innu i canadesi hanno costruito dighe e aperto miniere, e nel cielo si esercitano a bassa quota gli aerei della Nato; 50 voli al giorno a 30 metri dal terreno;
fra qualche mese dovrebbero arrivare anche gli aerei italiani e rappresentanti del popolo Innu si sono rivolti al Governo italiano chiedendo di non mandarli ma non hanno finora ricevuto nessuna risposta -:
quali iniziative intenda assumere per impedire che gli aerei italiani vengano mandati nelle basi Nato costruite sul territorio del popolo Innu contribuendo così all'ulteriore aggravamento della situazione;
se esista una azione intrapresa dal Governo per dare sostegno all'attività di Survival international.
(4-27073)


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Risposta. - La nazione Innu è una nazione indiana che abita il Labrador, dove è situata la base militare di Goose Bay, da dove dovrebbero partire, la prossima estate, le esercitazioni di volo a bassa quota dell'Aeronautica Militare Italiana sulla base di un accordo bilaterale tra Italia e Canada.
La definizione «Nazione» viene ufficialmente data in Canada a raggruppamenti di nativi (discendenti dalle popolazioni aborigene che abitavano il continente americano prima dell'arrivo degli europei) che si riconoscono in «bande», registrate secondo i criteri e le procedure dell'
Indian Act. Sulla base di quest'ultimo e di eventuali trattati stipulati nel corso dei secoli (il primo risale al 1710) con il Governo Federale, le Nazioni indiane (che possono raggruppare tanto individui che dimorano in riserve, quanto individui che risiedono al di fuori delle riserve) godono di uno status particolare che prevede, in maniera differenziata a seconda dei singoli accordi, benefici fiscali, concessioni territoriali, nonché protezione per la lingua, la cultura, le attività economiche tradizionali, l'artigianato ecc.. Nell'ambito del Governo Federale è istituito il Ministero per gli Affari Indiani ed il Nord Canadese che ha lo specifico compito di garantire, tutelare e negoziare le concessioni alle Nazioni indiane.
Si conta che in Canada siano registrati circa 600.000 indiani e che siano in corso di negoziazione circa 80 trattati, che vanno ad aggiungersi a quelli esistenti.
Nel 1998 il Governo canadese ha approvato un piano d'azione per il rinnovamento delle relazioni con le Nazioni indiane, basato sul miglioramento delle capacità di autogoverno delle stesse nazioni indiane anche in materia di controllo delle risorse naturali, delle loro condizioni economiche, delle relazioni fiscali e sul rafforzamento delle comunità locali.
Gli Innu sono circa 1500 ed abitano una regione, il Labrador, di circa 300.000 chilometri quadrati, dove vivono anche 20.000 non nativi, circa 10.000 meticci e 3.500 Inuit. Il Governo provinciale ha già negoziato e concluso un trattato con gli Inuit ed ha in corso di negoziazione un trattato con gli Innu, che prevede concessioni territoriali, diritti di pesca e caccia, gestione di risorse naturali di cui il Labrador è particolarmente ricco.
La motivazione della protesta degli Innu scaturisce da preoccupazioni di natura ambientale e di sicurezza per gli abitanti dell'area, che desiderano preservare il loro ecosistema ed il loro tradizionale stile di vita. La protesta nei confronti delle esercitazioni a bassa quota è stata formulata dagli Innu anche nei confronti di altri Paesi, come la Gran Bretagna, la Germania e l'Olanda che hanno già effettuato lo stesso tipo di esercitazioni a bassa quota.
Per quanto riguarda il nostro Paese, a seguito anche di una lettera che il Capo della Nazione Innu ha indirizzato negli scorsi mesi al Signor Presidente della Repubblica, il Governo italiano ha esaminato attentamente le motivazioni della protesta assieme alle competenti Autorità canadesi.
In occasione di tale esame, da parte dell'Italia sono stati riconosciuti gli sforzi del Governo canadese per la salvaguardia dell'ambiente e per il coinvolgimento dei rappresentanti della Nazione Innu nei lavori dell'Istituto canadese per il Monitoraggio Ambientale. Nella stessa occasione è anche stato ampiamente sottolineato che il Governo italiano intende agire nel rispetto della legislazione canadese e che le attività di volo avverranno nel pieno rispetto dei limiti di utilizzo dello spazio aereo fissati dalle competenti Autorità canadesi.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

PISTONE e CENTO - Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
il 17 marzo 2000 è stato presentato dal Consiglio dei ministri, nell'ambito delle iniziative anti inflazione, un disegno di legge che prevede l'abolizione del Pra;
nel suddetto disegno di legge ad oggi non ancora presentato alla Camera, l'articolo 2 prevederebbe una sorta di salvaguardia occupazionale solo per i lavoratori Aci che si occupano del Pra;


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l'Aci si avvale da oltre 30 anni, per la realizzazione e la gestione di tutti i servizi informatici necessari alla attività di sua competenza di cui il Pra è parte rilevante, di una società denominata Aci Informatica SpA;
l'Aci è proprietaria al 100 per cento di Aci Informatica SpA che conseguentemente, pur essendo inquadrata nel settore dell'industria metalmeccanica privata, è di proprietà pubblica;
Aci Informatica SpA occupa attualmente circa 350 dipendenti, ciascuno dei quali ha acquisito professionalità e competenze specifiche nel settore, operando in maniera indistinta su tutte le attività che lo Stato ha assegnato ad Aci;
Aci Informatica Spa si avvale, per lo svolgimento delle sopracitate attività, anche della collaborazione di numerosi lavoratori occupazionali presso altre aziende;
la gestione del Pra rappresenta l'attività primaria dell'Aci e, conseguentemente, l'abolizione dello stesso produce effetti non solo sui lavoratori Aci che si occupano del Pra ma su tutto il personale di Aci, Aci Informatica e sui numerosi lavoratori dell'indotto -:
quali iniziative il Governo intenda assumere per salvaguardare i lavoratori di Aci, Aci Informatica e dell'indotto non solo da un punto di vista occupazionale ma anche professionale, anche in considerazione dell'enorme patrimonio che questi lavoratori rappresentano per lo Stato in virtù della profonda competenza ed esperienza acquisita nel settore.
(4-29517)

Risposta. - La proposta di legge per l'abolizione del pubblico registro automobilistico mantiene i livelli occupazionali e non prevede esuberi per il personale addetto a tale servizio.
In particolare, è altresì riconosciuta l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Quanto alle agenzie va sottolineato come lo sportello telematico dell'automobilista si muova nella direzione della valorizzazione delle professionalità sviluppatesi nel campo dell'intermediazione delle pratiche auto, consentendo alle agenzie medesime di rilasciare, direttamente all'utente, carte di circolazione, targhe e certificati di proprietà grazie a collegamenti telematici con i sistemi informatici dello scrivente Ministero e del pubblico registro automobilistico.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: Pier Luigi Bersani.

REBUFFA e SANZA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
da organi di stampa e da testimonianze dirette si apprende quanto segue: un numeroso gruppo di studenti, tra la prima e la terza liceo, del liceo classico Dante Alighieri di Roma, è stato accompagnato a teatro per assistere alla rappresentazione di un testo intitolato «Vita e morte di Aldo Moro, democristiano»;
la partecipazione allo spettacolo era obbligatoria e si è svolta in orario di lezione; malgrado ciò, gli studenti hanno dovuto pagare un biglietto di lire 10.000;
lo spettacolo consiste in una rappresentazione del tutto faziosa e distorta della realtà storica, con un susseguirsi di giudizi ideologici e politici e di vere proprie falsificazioni della realtà, dove si vede il senatore Cossiga strisciante per terra mentre confessa di essere corrotto, e dove si descrivono l'ex segretario di stato americano Kissinger e il senatore Andreotti come oscuri burattinai di tutta la vicenda; nel contempo le Brigate rosse restano sullo sfondo, come movimenti sedicenti di sinistra ma, in effetti, parafascisti -:
se i fatti sopra riportati corrispondano a verità;
chi siano i responsabili, da un punto di vista amministrativo e da un punto di vista didattico, della scelta;


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se il Governo non ritenga che obbligare gli studenti di un liceo ad assistere a una tale rappresentazione del caso Moro, decisamente orientata in senso ideologico, e per di più diffamante nei confronti di autorevoli esponenti politici e istituzionali, non sia altamente lesiva dei diritti fondamentali dello studente alla corretta informazione, alla presentazione obiettiva dei fatti, all'accesso a più fonti e a più voci;
se l'iniziativa in oggetto non sia gravemente in contrasto con i doveri di chi ha responsabilità amministrative e didattiche nella scuola;
se, con il loro comportamento, gli organizzatori dell'iniziativa non siano venuti meno ai loro doveri professionali;
quali provvedimenti intenda prendere il Governo nei confronti dei responsabili di tali violazioni;
se il Governo non ritenga che nell'obbligo del pagamento del biglietto non vi siano profili penali;
quale sia il nome della compagnia teatrale che ha tenuto lo spettacolo e se questa goda o meno di sovvenzioni o agevolazioni da parte della pubblica amministrazione o di enti pubblici;
se nel tragitto dalla scuola al teatro e per tutto il tempo della manifestazione, gli studenti fossero o meno coperti da polizza assicurativa;
che cosa intenda fare il Governo per risarcire gli studenti della cifra versata;
che cosa intenda fare il Governo perché la scuola rimedi al danno che l'iniziativa ha causato all'andamento didattico, allo svolgimento delle lezioni, alla formazione di una coscienza il più possibile obiettiva ed equilibrata dei principali nodi della storia dell'Italia contemporanea.
(4-27243)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare indicata si comunica quanto segue.
Il Collegio dei docenti del Liceo Ginnasio «Dante Alighieri» di Roma l'8 giugno 1999 aveva approvato il progetto di Educazione alla Salute, curato dalla docente referente prof.ssa Ada Grifoni, titolare di Storia e Filosofia, prevedendo anche la possibilità di offrire spazi a tematiche inerenti la salute psicologica e di rilevanza socio-politica: in tale contesto può essere ricondotto lo spettacolo «Vita e morte di Aldo Moro, democristiano», nell'ambito di un percorso di educazione alla legalità.
Inoltre nei consigli di classe, aperti a genitori ed alunni era stata anche verificata l'opportunità della visione del suddetto spettacolo e, come tutte le attività programmate a supporto ed ampliamento della didattica, l'argomento era stato ampiamente illustrato dai docenti interessati in via preventiva e dibattuto in classe successivamente senza condizionare in alcun modo la libertà di opinione degli allievi.
Da parte loro gli insegnanti di storia, pertanto, avevano approfondito, vari aspetti delle vicende italiane degli anni 70 e letto criticamente, in aula, i documenti disponibili sulla vicenda dell'On. Moro invitando gli alunni a discuterne a casa con i propri genitori.
Lo spettacolo di cui si tratta, allestito a cura dell'Associazione «TROUSSE» con sede in Roma, Circonvallazione Clodia 94, su testo di M. Tricami, era già stato visionato dagli studenti di 30 scuole romane, dopo aver riscosso, nel giugno 1999, apprezzamenti dalla critica teatrale sui maggiori organi di stampa di opinione, appartenente a diversi indirizzi politici.
La partecipazione al suddetto non è stata in alcun modo obbligatoria, e, come per tutte le attività programmate all'esterno della scuola, il Preside ha chiesto l'autorizzazione ai genitori dei minorenni ed ha reso noto che il costo del biglietto sarebbe stato a carico degli alunni, non potendo gravare sui fondi di funzionamento della istituzione scolastica.
Si assicura infine che tutte le scuole sono obbligate a stipulare polizze assicurative che coprono interamente le attività degli alunni, sia all'esterno che all'interno degli edifici scolastici.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.


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RUZZANTE. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con i decreti ministeriali 21 dicembre 1996, n. 700 e 18 giugno 1997 il Ministero delle finanze ha individuato gli uffici unici delle entrate e le relative sezioni distaccate che dovranno sostituire gli attuali uffici Iva, ufficio delle imposte dirette, ufficio del registro ed ex intendenze con la finalità di facilitare il rapporto con gli utenti, gli studi commercialisti, le imprese, gli artigiani;
l'applicazione della riforma nel territorio sta generando non pochi problemi: ad esempio per il Veneto sono in procinto di partire ben 35 uffici unici delle entrate e nella città di Padova è prevista la realizzazione non di un'unica sede, ma di 3 sedi distaccate (uffici unici) nella sola città di Padova suddivisi per aree (a Bologna con il doppio degli abitanti sono previsti solo 2 uffici unici);
l'accordo nazionale prevedeva trattative decentrate sulla mobilità obbligatoria del personale e nel Veneto le organizzazioni sindacali hanno già espresso attraverso una giornata di mobilitazione la loro contrarietà al progetto che è stato presentato dalla direzione regionale del dipartimento delle entrate del Veneto;
non è stata garantita agli impiegati un'adeguata formazione e sotto il profilo logistico ed organizzativo molti sono ancora i problemi aperti;
gli uffici unici pilota (Bologna, Forlì, Verona eccetera) non hanno dato l'esito sperato semmai rappresentano un fallimento dal punto di vista organizzativo con totale dispersione e polverizzazione della capacità professionale ed operativa degli uffici originari;
per l'istituzione di detti uffici unici vengono tuttora spese cifre imponenti su edifici obsoleti, inagibili e spesso ubicati in centro città in perfetta distonia con politiche di salvaguardia dei centri storici -:
se sia stata valutata l'opportunità di istituire nelle province venete un solo edificio unico delle entrate in ogni provincia e numerose sezioni staccate come sportelli diffusi sul territorio da ospitare presso i principali comuni dato il policentrismo del sistema produttivo veneto;
se non ritenga utile congelare per un anno la realizzazione della riforma prevista per la città di Padova, e per il Veneto al fine di rideterminare il numero degli uffici e l'ubicazione degli stessi e delle sezioni staccate (sportelli);
se non ritenga più consona la realizzazione per la città di Padova di un unico ufficio delle entrate creando quanto prima una cittadella fiscale dove prevedere oltre alla confluenza degli attuali uffici IVA - imposte dirette - Registro - ex Intendenza di finanza, anche di tutti gli altri uffici provinciali del Ministero delle finanze (Utif - catasto - commissioni tributarie - guardia di finanza, eccetera), una soluzione in grado di dare risposte vere alle esigenze dell'utenza, di ridurre drasticamente i costi di gestione, il numero degli immobili, di ridurre i costi del personale;
se non sia opportuno intervenire immediatamente al fine di risolvere il conflitto in corso fra la direzione regionale delle entrate del Veneto e le organizzazioni sindacali che hanno già attuato uno sciopero regionale mentre un altro è previsto per i prossimi giorni;
se a tal fine non ritenga necessario avviare una riflessione con le organizzazioni sindacali per discutere nel merito della riorganizzazione, e per istituire prima della realizzazione degli uffici unici appositi corsi di formazione e riqualificazione del personale, per garantire al meglio gli utenti.
(4-21067)

Risposta. - In merito alle problematiche evidenziate dall'interrogante, il competente Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente osservato che per quanto riguarda la contestata validità del modello organizzativo degli uffici delle Entrate, è necessario ricordare che scopo della istituzione degli uffici delle entrate, che assorbono le competenze già devolute agli uffici delle imposte dirette, agli uffici del registro e agli uffici


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IVA, nonché quelle demandate alle ex Intendenze di finanza per i tributi di competenza del Dipartimento delle entrate, realizzando cosi, a livello periferico quell'unificazione di funzioni realizzata, a livello centrale, con l'istituzione dei Dipartimenti, è quello di mettere in atto un processo di cambiamento, finalizzato a modificare profondamente il modo di operare degli uffici periferici ed a conseguire concreti benefici in termini di efficienza ed efficacia dei servizi prestati.
Il progetto uffici entrate, del resto ha anticipato le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di unificazione delle dichiarazioni e dei versamenti, obiettivi questi che la struttura parcellizzata degli uffici preesistenti avrebbe reso irrealizzabili.
Ciò premesso, il predetto Dipartimento ha rilevato che l'esperienza degli uffici pilota, attivi ormai da tre anni e di tutti gli altri nel frattempo attivati (al 30 giugno 2000 erano operativi 197 uffici), si è rilevata tutt'altro che fallimentare.
In primo luogo, infatti, l'attivazione degli uffici delle Entrate e la contestuale soppressione della preesistente, frammentata molteplicità di uffici ha arrecato indubbi vantaggi ai contribuenti, che dispongono così di un interlocutore unico per tutte le questioni e gli adempimenti fiscali, e per gli stessi dipendenti, che nella nuova struttura vedono accrescersi gli stimoli motivazionali.
Inoltre, la gestione unitaria della posizione fiscale complessiva del contribuente è destinata a consentire significativi incrementi di produttività per l'Amministrazione finanziaria, grazie alla possibilità per gli uffici di portare a termine controlli integrati estremamente efficaci.
In merito alle «imponenti» spese che verrebbero sostenute per adattare «edifici obsoleti, inagibili e spesso ubicati in centro città», il medesimo Dipartimento ha precisato che il ricorso ad immobili «vecchi», già sedi dei sopprimendi uffici, si verifica soltanto in due casi: quando essi sono in buono stato di manutenzione (e pertanto non hanno bisogno di particolari opere di adattamento) oppure, come
extrema ratio, quando non risulti possibile reperire sul territorio immobili nuovi da acquisire in locazione.
Proprio quest'ultima è infatti, di regola, la strategia perseguita dall'Amministrazione finanziaria, che trae origine da una serie di motivi, di seguito indicati.
Innanzitutto, il ricorso ad una sede nuova piuttosto che ad una riadattata rafforza quell'immagine di modernità e di efficienza che l'Amministrazione intende darsi proprio con l'attivazione degli uffici delle Entrate.
Non va poi dimenticato che negli immobili condotti in locazione, nei quali la manutenzione è a carico della proprietà, difficilmente si verificano quei fenomeni di degrado e obsolescenza che invece caratterizzano numerosi immobili demaniali, penalizzati dalle rigide e defatiganti procedure che sono necessarie per consentire all'Amministrazione di eseguire su di essi i necessari interventi manutentivi.
Molto importante è infine anche l'obiettivo di porre gli uffici al di fuori della congestione dei centri storici.
Circa l'eccessivo numero di uffici previsti a Padova rispetto ai due di Bologna il Dipartimento delle Entrate ha evidenziato che a Bologna sono stati attivati, in data 1o luglio 1997, non due bensì quattro uffici delle Entrate; a Padova, invece, in data 28 maggio 1999 sono stati provvisoriamente attivati due uffici, invece dei tre previsti, a causa dell'indisponibilità dell'immobile destinato ad ospitare il terzo ufficio.
A tal proposito il predetto Dipartimento ha rilevato che la proposta di istituire, in ciascun provincia, un solo ufficio, situato nel capoluogo, farebbe venir meno il rispetto dei criteri che il legislatore della riforma ha posto alla base dell'individuazione degli uffici delle Entrate: in particolare, data la diversa dimensione delle province, gli uffici verrebbero ad essere estremamente diversificati tra loro, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 287/1992, recante il «Regolamento degli Uffici e del Personale del Ministero delle Finanze» prevede che abbiano competenze omogenee. Inoltre la diffusione capillare degli uffici risponde, tra le altre, all'esigenza


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di assicurare una approfondita conoscenza delle caratteristiche socio-economiche del territorio gestito, circostanza questa che consente di realizzare un'attività di controllo particolarmente efficace. - evidente che tale efficacia diminuirebbe nel caso in cui gli uffici venissero accentrati a livello provinciale in quanto, in tal caso, la conoscenza del territorio diventerebbe inevitabilmente più superficiale.
Comunque, l'Amministrazione finanziaria non ha mai inteso prevedere una sospensione del processo di attivazione degli uffici. Anzi, in considerazione dell'entrata in vigore delle norme sull'unificazione delle dichiarazioni, dei versamenti e degli accertamenti, la realizzazione degli uffici unici è stata accelerata il più possibile.
A livello nazionale è ormai attiva circa la metà degli uffici previsti; ancora migliore è la situazione del Veneto, dove risultano operativi 28 uffici su 32.
Per quanto riguarda la proposta di istituire delle «cittadelle» fiscali che raggruppino i vari uffici dell'Amministrazione finanziaria, essa appare in linea di principio condivisibile (del resto, la coesistenza di più uffici finanziari in un unico plesso si registra già oggi in diverse località).
La sua realizzazione pratica è peraltro demandata, caso per caso, alle scelte dei competenti organismi periferici ed è subordinata alle disponibilità immobiliari di ciascuna località.
In merito all'auspicato intervento atto a risolvere il conflitto apertosi in occasione dell'avvio del processo di attivazione degli uffici delle Entrate tra la Direzione regionale delle Entrate per il Veneto e le locali organizzazioni sindacali, che ha portato anche ad adozioni di sciopero, il Dipartimento delle Entrate ha precisato che la vertenza cui si fa riferimento nella interrogazione aveva per oggetto l'individuazione dei criteri di mobilità da adottare per assicurare ai nuovi uffici, fin dall'avvio, la disponibilità delle necessarie professionalità.
Poiché infatti gli uffici delle Entrate sono di livello subprovinciale, mentre gli uffici IVA e le sezioni staccate delle ex Intendenze (due delle quattro strutture destinate a confluirvi) sono di livello provinciale, un certo contingente di personale di questi due ultimi uffici doveva necessariamente essere trasferito negli uffici delle Entrate situati in località diverse dal capoluogo.
Oggetto del contendere era la richiesta delle organizzazioni sindacali venete di assicurare tale mobilità senza alcun riferimento alle professionalità possedute dai singoli impiegati; in pratica i sindacati chiedevano che, per ciascuna qualifica professionale, venisse formata una graduatoria, dalla quale «attingere» gli addetti da trasferire; secondo il Direttore regionale, invece, per ogni qualifica si sarebbero dovute avere distinte graduatorie, una per ciascuna specifica competenza professionale (accertamento, rimborsi, contenzioso, ecc.).
La vertenza è stata composta nel corso di una trattativa tenutasi il 27 novembre 1998 a Roma, presso la Direzione generale degli affari generali e del personale; in tale occasione, le parti sono pervenute ad un accordo che prevede la creazione di una graduatoria unica per ciascuna qualifica professionale, con possibilità tuttavia per il Direttore regionale di scorrere la graduatoria stessa qualora abbia bisogno di particolari professionalità.
Per quanto concerne infine la necessità di istituire appositi corsi di formazione e riqualificazione del personale destinato a confluire negli uffici delle Entrate, il medesimo Dipartimento, nel condividere che un'adeguata formazione del personale è assolutamente indispensabile ai fini del buon funzionamento dei nuovi uffici, ha precisato che, essa d'intesa con gli altri organismi interessati, ha da tempo elaborato un progetto formativo specifico per gli uffici delle Entrate; per gli uffici attivati fino ad oggi tale progetto è stato regolarmente condotto a termine e verrà replicato per gli uffici ancora da attivare.
Il progetto è articolato su quattro livelli, e precisamente:
I livello: formazione manageriale Viene curata dalla Scuola Centrale Tributaria ed è rivolta ai direttori degli uffici e dei responsabili di area, allo scopo di fornire un primo bagaglio di conoscenze per affrontare le problematiche organizzative gestionali connesse alla direzione dei nuovi uffici.


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II livello: formazione di base - Le Direzioni regionali organizzano specifici corsi volti ad assicurare che il personale da destinare ai nuovi uffici acquisisca adeguata conoscenza dei principi che regolano i processi di lavoro nel nuovo modello organizzativo previsto per l'ufficio Unico; i soggetti che tengono tali corsi (formatori) sono stati preventivamente addestrati in sede centrali, in considerazione della rilevanza che in tale contesto assume la conoscenza delle procedure automatizzate di ausilio all'attività degli uffici.
III livello - sviluppo di professionalità polivalenti - Gli uffici delle entrate sono strutture decentrate sul territorio a competenza piena: come rilevato in precedenza, la maggiore difficoltà consiste pertanto nel disporre delle necessarie professionalità.
Un ausilio a tal fine è dato da questa tipologia di formazione, che prevede il temporaneo distacco di personale presso uffici diversi da quelli di appartenenza, in modo che gli addetti possano apprendere «sul campo» le nozioni e le metodologie di lavoro che caratterizzano i settori diversi da quelli nei quali prestano oggi la loro attività.
IV livello -
stage di formazione presso gli uffici delle Entrate già operanti - Tale iniziativa consiste nel distaccare, per un periodo di cinque giorni, presso gli uffici delle Entrate già attivati i direttori designati di altri uffici.

Ai direttori vengono solitamente affiancate altre tipologie di personale, che parteciperanno attivamente al lavoro d'ufficio, in modo da sperimentare concretamente come le attività svolte nei vecchi uffici debbano esplicarsi nel contesto della nuova realtà organizzativa.
Da quanto sopra esposto, si evince l'entità dello sforzo compiuto dal Dipartimento delle Entrate per assicurare un'adeguata preparazione degli addetti ai nuovi uffici.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

RUZZANTE. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, lettera b) e l'articolo 3 del decreto del ministero delle finanze 18 febbraio 1999 prevedono la costituzione di società di servizi per l'invio telematico delle dichiarazione fiscali;
la categoria dei consulenti tributari ha costituito quattro associazioni che rappresentano a livello nazionale l'intera categoria, con il 50 per cento degli associati che sono intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
è interesse generale dell'amministrazione pubblica consentire e facilitare l'invio delle dichiarazioni per via telematica come elemento di snellimento e sburocratizzazione delle pratiche finanziarie -:
se le società di servizio, emanazione delle associazioni dei consulenti tributari, siano state autorizzate a rilasciare delega ai propri soci al fine di effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi assumendosene la relativa responsabilità;
in caso contrario quali siano i motivi che impediscono o ritardano da parte del ministero l'autorizzazione alla trasmissione telematica a queste associazioni.
(4-29578)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, in relazione all'invio delle dichiarazioni per via telematica, basato sul principio dello snellimento degli adempimenti burocratici, chiede di conoscere «se le società di servizio, emanazione delle associazioni dei consulenti tributari, siano state autorizzate a rilasciare delega ai propri soci al fine di effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi» e, in caso contrario, i motivi ostativi a tale autorizzazione.
Come è noto l'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 22 ottobre 1999, ha individuato i soggetti abilitati alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi.


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Precisamente, il comma 3 dell'articolo 3 suindicato, alla lettera
a) e b) stabilisce che sono soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza ed in economia e commercio o equipollenti, o diploma di ragioneria.

In seguito il Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, agli articolo 1 e 3, ha individuato altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
In particolare, all'articolo 1, lettera
b, vengono individuate le società commerciali di servizi contabili, le cui azioni o quote siano possedute per più della metà del capitale sociale dai soggetti indicati alle suindicate lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
Al successivo articolo 3, è prevista la possibilità di costituire società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini e collegi dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse di previdenza, dalle associazioni rappresentative dei consulenti iscritti nelle camere di commercio e dai rispettivi associati, per consentire ai soggetti iscritti o associati di assolvere l'obbligo della presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.
Appare evidente, quindi, che, allo stato, i consulenti tributari non sono compresi tra i soggetti abilitati alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni e, conseguentemente, neanche le società di servizio, emanazione delle associazioni dei consulenti tributari.
Tuttavia, in considerazione del notevole interesse dell'Amministrazione finanziaria per tale modalità di invio delle dichiarazioni, si sta valutando l'opportunità di estenderla ad altre categorie di soggetti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in grado di offrire adeguate garanzie in merito agli adempimenti che sono chiamati ad assolvere.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

SAIA. - Al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che:
nella regione Abruzzo e, in particolar modo, nella Asl di Pescara scarseggiano da diversi giorni le dosi di vaccino antipoliomielitico;
sembra che tale carenza sia dovuta al fatto che molte dosi di vaccino sono state inviate in Kosovo;
tutto ciò, può creare problemi seri alla popolazione non solo per i ritardi che subiscono le vaccinazioni ma anche e soprattutto per quei bambini che, avendo fatto le prime dosi, devono fare le dosi successive, in tempi ben definiti -:
per quali motivi si sia verificata la carenza di vaccini in Abruzzo e se questo problema abbia interessato anche le altre regioni italiane;
quali provvedimenti urgenti siano stati o saranno assunti dal Ministro per rimediare subito agli inconvenienti che si stanno verificando.
(4-25527)

Risposta. - In relazione all'atto parlamentare in esame, si rappresenta quanto segue.
Con l'entrata in vigore del nuovo calendario della vaccinazione antipoliomielitica che, in accordo a quanto indicato nel decreto ministeriale 7 aprile 1999, va ora effettuata-somministrando due dosi di vaccino antipoliomielitico inattivato tipo
Salk (IPV), seguite da alcune dosi di vaccino antipoliomielitico orale, vivente attenuato, tipo Sabin (OPV), alcune Aziende sanitarie locali ed alcune Regioni, tra cui l'Abruzzo, hanno lamentato difficoltà nell'approvvigionamento del vaccino.


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Tali difficoltà si sono accentuate in particolar modo nei mesi estivi, tra la prima decade di luglio e la fine di agosto e possono avere portato a ritardi nell'inizio e nel completamento della vaccinazione antipoliomielitica.
L'emergenza legata agli eventi bellici in Kossovo, la necessità di vaccinare con IPV sia i volontari italiani diretti nella zona per prestare aiuti umanitari, sia i numerosi bambini facenti parte di gruppi di rifugiati arrivati in Italia, può avere contribuito, anche in modo rilevante in alcune realtà regionali, alla momentanea carenza di vaccino antipolio inattivato.
Si è comunque trattato sempre di vaccinazioni eseguite, da servizi vaccinali italiani, in cittadini italiani o in persone presenti sul territorio italiano e, pertanto, non è esatto quanto asserito dall'interrogante e, cioè che la carenza di vaccino antipolio inattivato sul territorio italiano sia da ascrivere all'invio del medesimo in Kossovo.
Le vaccinazioni antipoliomielitiche dei bambini kossovari ospiti dei campi profughi situati in Macedonia ed in Albania sono state effettuate, peraltro, a cura dell'OMS e dell'UNICEF, mediante impiego di OPV, vaccino di scelta per le campagne di vaccinazione in zone endemo-epidemiche ovvero in zone in cui di recente siano state registrate epidemie di poliomielite.
In merito alla sopra descritta carenza di IPV, si deve comunque rilevare che le Regioni erano state tempestivamente informate sia dell'imminente entrata in vigore del decreto ministeriale 7 aprile 1999, sia della disponibilità assicurata in forma scritta dalla Ditta titolare dell'AIC per il vaccino IPV, nella forma singola e combinata, a fare fronte alle immediate necessità delle Regioni e delle Province autonome.
In ogni caso, prevedendo inevitabili difficoltà di pronto approvvigionamento nelle prime fasi di transizione da una modalità all'altra di vaccinazione antipolio, questo Ministero si era anche reso disponibile ad evadere eventuali richieste di vaccino IPV attingendo alle scorte costituite presso il proprio Magazzino del Materiale Profilattico e in tale ottica di collaborazione, ha fornito alle Regioni ed alle Province autonome circa 10.000 dosi di IPV nel solo periodo aprile-giugno 1999.
L'adozione del nuovo calendario della vaccinazione antipolio si era resa necessaria, alla luce della situazione epidemiologica nazionale e degli altri Paesi appartenenti alla Regione Europea dell'OMS, per ridurre quanto più possibile il rischio di polio paralitica associata a vaccino; tale complicazione, per quanto rarissima (si verifica in un caso ogni 2.500.000 di dosi somministrate, ma nei riceventi la prima dose di vaccino la frequenza scende ad un caso ogni 500.000 dosi) non può essere accettata, né dall'opinione pubblica né dagli stessi operatori di sanità pubblica, in situazioni in cui non si verificano più casi di malattia da virus selvaggio.
Il rischio di importazione di casi di poliomielite da virus selvaggio è, di fatto, molto più modesto che in passato, grazie alle attività per l'eradicazione della polio promosse e sostenute dall'OMS, che hanno portato ad una notevole riduzione della morbosità per poliomielite a livello globale ed all'assenza di casi nella regione Europea dell'OMS dallo scorso novembre 1998.
A ciò si aggiunga l'ottimo livello di copertura immunitaria della popolazione italiana nei confronti della malattia: la copertura vaccinale di età inferiore a due anni o di circa il 95 per cento sul territorio nazionale.
Questo naturalmente non autorizza ad abbassare la guardia e, soprattutto, a rinunciare alla vaccinazione di massa come mezzo di prevenzione. La scelta della vaccinazione antipoliomielitica sequenziale rappresenta pertanto il modo per contemperare esigenze di tutela della salute collettiva e di salvaguardia della sicurezza del singolo individuo.
A questo riguardo va anche segnalato come, dopo la registrazione, avvenuta lo scorso maggio, di un altro vaccino pentavalente contenente l'IPV, e la conseguente immissione dello stesso sul mercato in Italia ad opera di una seconda azienda farmaceutica, la situazione per quanto riguarda la disponibilità del vaccino IPV per


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le vaccinazioni dei nati dovrebbe considerarsi normalizzata.
Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

SBARBATI. - Ai Ministri delle finanze, per i beni e le attività culturali e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
le ultime leggi approvate dal Parlamento in materia di istruzione, riconoscono al libro di testo e al libro in genere un ruolo fondamentale per l'educazione dei giovani e dei cittadini;
per tale motivo in Italia sull'editoria libraria si applica un'imposta Iva ridotta al 4 cento;
lo stesso ruolo formativo, educativo, culturale e sociale viene riconosciuto agli strumenti musicali che concorrono ad educare tutti i cittadini piccoli e grandi;
in Europa, in particolare in Gran Bretagna, sugli strumenti musicali, acquistati per uso didattico, non si paga alcuna imposta Iva, mentre in Italia non si offre alcun aiuto concreto a chi vuole accedere alla pratica musicale tramite uno strumento quasi che esso non abbia lo stesso ruolo del libro di testo -:
se non intenda abbassare al 4 per cento l'aliquota Iva sugli strumenti musicali (pianoforte, chitarra, flauto, violino, batteria, organo eccetera) sui quali invece grava oggi un'aliquota Iva del 20 per cento.
(4-29198)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante nell'evidenziare che le ultime leggi approvate dal Parlamento in materia di istruzioni hanno riconosciuto ai libri un ruolo fondamentale per l'educazione dei giovani e che il medesimo ruolo è stato attribuito agli strumenti musicali, ha chiesto, in particolare, se non si ritenga opportuno ridurre l'aliquota IVA relativa alla cessione dei predetti strumenti musicali al 4 per cento, in sostituzione di quella attuale pari al 20 per cento, equiparandola, cosi, all'IVA che viene applicata all'editoria libraria.
Al riguardo il Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente evidenziato che la direttiva CEE n. 92/77 del 19 ottobre 1992, concernente l'armonizzazione tra gli Stati membri, ha stabilito un'aliquota IVA minima a partire dal 5 per cento per le foniture di beni e prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H consentendo altresì il mantenimento di aliquote inferiori per prodotti che ne erano assoggettati alla data del 1o gennaio 1991.
È il caso delle cessioni e delle importazioni di giornali quotidiani e periodici, nonché dei libri, soggette all'aliquota IVA del 4 per cento secondo le modifiche introdotte dagli articoli 34 e 38 del Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 69, con effetto dal 1o gennaio 1990. Pertanto, al 1o gennaio 1991 l'aliquota applicabile ai libri era del 4 per cento.
Inoltre, secondo la predetta Direttiva, agli Stati membri è consentito applicare l'IVA in base ad una aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento solamente alle forniture di beni ed alla prestazione di servizi indicati nell'allegato H alla direttiva, nel quale non sono comprese le cessioni di strumenti musicali.
In particolare nel predetto allegato è previsto che possono essere assoggettati, tra l'altro, ad aliquota ridotta i prodotti indicati al n. 6 e precisamente «fornitura di libri, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche (compresi gli stampati, i foglietti illustrativi, ed altro materiale stampato analogo, libri da disegno o da colorare per bambini, musica stampata o manoscritta, mappe ed altre carte idrografiche o altri), giornali e periodici diversi dal materiale interamente od essenzialmente destinato alla pubblicità».
Pertanto, le disposizioni comunitarie non consentono la riduzione al 4 per cento dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni degli strumenti, visto che al 1o gennaio 1991 non ne erano soggetti (a differenza dei libri). Ad essi non è inoltre applicabile l'aliquota IVA ridotta non essendo inclusi nell'allegato H alla direttiva.


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Una eventuale iniziativa in senso contrario avrebbe come immediato effetto l'attivazione da parte degli organi comunitari di una procedura di infrazione ed, in ultima istanza, di una pronuncia di condanna dello Stato italiano da parte della Corte di Giustizia della U.E.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

SELVA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
sulla stampa romana è apparsa la notizia che oltre 700 studenti del Liceo scientifico «Cannizzaro» all'Eur, sono costretti a frequentare con doppi turni pomeridiani, lo svolgimento delle lezioni, a causa di una mancata disponibilità di aule;
la Preside del Liceo Cannizzaro ha provveduto, per l'anno 1999/2000 - senza peraltro avere le doverose e indispensabili garanzie da parte del provveditorato - ad accertare le numerose richieste di iscrizione, che nel passato era stata costretta a respingere;
nell'anno scolastico 1998/1999 era già stato disposto dal provveditorato agli studi di Roma l'utilizzo di n. 4 aule nel vicino Istituto tecnico per geometri «Alberti»;
esisterebbe un piano di ristrutturazione degli istituti tecnici per geometri della provincia di Roma - previsto dal Provveditorato a causa di una continua diminuzione delle iscrizioni per questo ordine di studi - che prevede la soppressione dell'Istituto tecnico per geometri «Alberti» e l'unificazione con un altro istituto;
per il corrente anno scolastico il provveditore ha disposto l'utilizzazione di n. 11 locali presso Itg «Alberti» per ospitare le nuove classi e gli allievi, che non trovano disponibilità nei locali del Liceo «Cannizzaro»;
malgrado la disposizione perentoria del provveditorato, il Preside dell'Itg «Alberti» si rifiuta di mettere a disposizione i locali, che peraltro risultano inutilizzati, per ospitare gli alunni del Liceo «Cannizzaro»;
i locali che ospitano Itg sono di proprietà dell'Ente Eur, da poco trasformato in Spa, per il cui utilizzo la provincia paga un canone di affitto annuo di 900 milioni;
esistono nella zona numerosi locali adibiti a edifici scolastici (zona del Torrino) non ancora utilizzati, che potrebbero essere velocemente destinati per ospitare una nuova sede per il Liceo scientifico -:
come mai non si sia provveduto ad una oculata programmazione delle iscrizioni al Liceo «Cannizzaro» in assenza di decisioni certe circa l'utilizzo delle strutture scolastiche necessarie, e pregiudicando il rendimento scolastico di centinaia di studenti, taluni impegnati per la preparazione della maturità scientifica;
come mai vengano così perentoriamente disattese le decisioni del provveditorato agli studi di Roma che intendono risolvere - anche se in via provvisoria - la situazione di emergenza;
come si giustifichi lo sperpero di denaro pubblico per pagare l'affitto dei locali dell'Itg «Alberti» - in parte inutilizzati - e nello stesso tempo si costringano gli studenti del vicino Liceo «Cannizzaro» a frequentare con doppi turni pomeridiani lo svolgimento delle lezioni.
(4-25976)

Risposta. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata è stata positivamente risolta.
Infatti il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Roma ha comunicato che dal 29.10.1999 il liceo scientifico «Cannizzaro» di Roma utilizza n. 10 locali dell'Istituto tecnico per geometri «Alberti» quale succursale e che l'attività didattica si svolge regolarmente.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

SINISCALCHI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
da anni la scuola media di Napoli «Della Valle» versa in una strutturale situazione


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di emergenza essendo priva di idonea sede;
ad oggi è ospitata, a causa di detta carenza, presso la scuola elementare del Casale facente parte del 40 circolo didattico;
tale disagio impedisce un normale svolgimento delle attività didattiche per entrambe le scuole che condividono la medesima struttura;
la complessiva precarietà scaturita da tale infelice sistemazione logistica impedisce la costituzione dei laboratori ed obbliga il ricorso al turno pomeridiano;
in posizione attigua al plesso «Marechiaro» vi è una struttura comunale per la prima accoglienza di ragazzi in difficoltà, «Istituto San Francesco», dotata di ampi spazi inutilizzati da anni -:
quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare, accertati i fatti, per risolvere definitivamente i disagi direttamente riconducibili alla mancanza di una idonea e stabile sede per la scuola media «Della valle»;
se non ritenga più opportuno permettere alla scuola media la utilizzazione dell'istituto San Francesco, dotato di ampi spazi da anni non adeguatamente sfruttati.
(4-26382)

Risposta. - In ordine alla problematica rappresentata nell'atto parlamentare indicato, questa Amministrazione ha chiesto elementi informativi al competente Provveditore agli studi che ha chiarito quanto segue.
A seguito dell'inadeguatezza della sede della scuola media di via Gaiola, accorpata nell'anno scolastico 97-98, insieme alla sede di via Marechiaro, alla scuola media «Della Valle», oggetto dell'atto parlamentare in esame, il dirigente scolastico della scuola media «Della Valle» fu costretto ad effettuare un doppio turno nelle due restanti sedi di via Marechiaro e del Casale, struttura quest'ultima costruita con destinazione al 40o circolo didattico, del quale la citata scuola media «Della Valle» utilizzava una parte, previe alcune modifiche strutturali.
Per poter risolvere, poi, la situazione dei doppi turni, di concerto con l'Ente locale interessato, fu ipotizzato l'utilizzo di un piano dell'Istituto San Francesco, struttura comunale attigua alla sede di via Marechiaro, destinata alla prima accoglienza dei giovani in difficoltà.
Tale soluzione, però, non fu condivisa dal Consiglio di Istituto per i seguenti motivi:
disponibilità comunque limitata e conseguente plurilocalizzazione in tre edifici;
difficoltà di redigere l'orario per i docenti costretti ad insegnare in differenti edifici con la conseguenza di creare vuoti di insegnamento per alcune classi;
carenza di collegamenti tra le sedi del Casale ed il citato Istituto San Francesco;
carenza di idonee strutture nell'Istituto in parola per la pratica dell'educazione fisica;
difficoltà di gestione e controllo in condizione di convivenza con giovani disadattati.

Il Provveditore agli Studi di Napoli, nel far presente che il competente Ente locale non dispone al momento di soluzioni alternative a quelle prospettate, ha comunicato che, comunque, nel corrente anno scolastico, la scuola media «Della Valle» non effettua doppi turni.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

STORACE. - Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'Enam (Ente nazionale di assistenza magistrale) sta cercando da tempo di allontanare dalla Casa di riposo di piazza Giuochi Delfici trentasei anziani ospitati in tale struttura;


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alcune di queste persone risiedono in questo pensionato da molti anni e tutti hanno rapporti con il quartiere e soprattutto con la vicina parrocchia e sono bene inseriti nel tessuto sociale;
un loro allontanamento avrebbe conseguenze anche di ordine psicologico gravissime;
per di più, tutta l'operazione portata avanti dall'Enam appare poco trasparente: infatti, non si conoscono le ragioni reali di questo sfratto e si ipotizza che la struttura di Vigna Clara possa essere oggetto di una vergognosa speculazione edilizia a danno delle maestre anziane che verrebbero «deportate» in una casa di riposo privata sita in zona periferica;
inoltre le anziane hanno denunciato che è stato incredibilmente impedito l'accesso nella struttura di piazza Giuochi Delfici al loro avvocato e sembrerebbe che gli anziani siano stati oggetto di pressioni e maltrattamenti psicologici;
per far luce su tutta la vicenda, il presidente della XX circoscrizione di Roma ha scritto al Ministro della pubblica istruzione, onorevole Berlinguer, affinché intervenga personalmente, accertando il fatti ed assumendo adeguate iniziative nei confronti dei responsabili dell'Enam -:
se non ritengano opportuno ed urgente intervenire per far luce su una vicenda dai lati oscuri e in particolare modo sul comportamento dei responsabili dell'Enam.
(4-24387)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si fa presente che, in merito alla presunta chiusura della Casa di riposo dell'ENAM ubicata in Piazza dei Giuochi Delfici a Roma, il presidente del predetto Ente ha comunicato quanto segue.
La questione riguardante la suddetta Casa di soggiorno ha avuto origine dall'esigenza di ristrutturare l'immobile al fine di adeguare la struttura alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza, di barriere architettoniche, sistemi antincendio, ecc...
Si è reso necessario procedere a tale ristrutturazione anche al fine di consentire la piena utilizzazione dell'immobile.
La capienza di tale edificio, infatti, è di ben 108 persone mentre, per carenza di servizi igienici e di adeguati ambienti comuni, l'edificio medesimo attualmente ne ospita soltanto una quarantina: delle 82 camere disponibili, infatti, soltanto 2 sono dotate di bagno, completo di water; per cui la maggior parte degli ospiti è costretto ad utilizzare servizi comuni.
Occorre inoltre ristrutturare gli ambienti comuni (sala ristorante, sala ritrovo, cucina, ecc.) che, nell'attuale situazione non sarebbero sufficienti per tutti i possibili 108 ospiti.
Il trasferimento degli ospiti ad altra struttura durante l'esecuzione dei lavori era stato disposto in data 8.10.1998, a seguito di regolare gara d'appalto, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, che aveva provveduto a stipulare un accordo con la Salus S.r.l.. titolare di un immobile adibito a centro socio sanitario, sito in Via P. Monelli, presso il quale avrebbero potuto essere ospitati, in via temporanea, gli interessati, con l'assicurazione che, a lavori ultimati, avrebbero fatto immediatamente ritorno nella Casa ENAM.
Di fronte però alla richiesta avanzata da alcuni ospiti, direttamente o tramite i loro legali, di permanere in sede ENAM anche durante lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione, il medesimo Consiglio di Amministrazione ha provveduto a dare disposizione al proprio Ufficio Tecnico perché nella trasformazione del progetto preliminare in progetto esecutivo fosse previsto lo svolgimento dei lavori per lotti funzionali, tali da rendere possibile la contemporanea permanenza degli ospiti, sia pure con la difficoltà dei continui spostamenti degli stessi da un lotto all'altro.
È quanto si sta facendo in sede di definizione del progetto esecutivo, ma con la consapevolezza di tutti che sugli accorgimenti che dovranno essere previsti, volti a garantire la sicurezza degli ospiti, non vi


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siano riserve o divieti delle autorità preposte alla vigilanza sull'esecuzione delle opere.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

TABORELLI. - Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in materia di acquisto di autoambulanze accade troppo spesso che diversi uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato forniscano opposte valutazioni in materia di esclusione dal pagamento dell'Iva per questo tipo di cessione;
le autoambulanze costituiscono uno strumento indispensabile per lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale e quindi l'esclusione dal pagamento del tributo dovrebbe essere sempre ammessa;
il punto 15 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede che siano escluse dal versamento del tributo «le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati effettuate da imprese autorizzate o da Onuls» -:
se non intenda emanare con urgenza una circolare interpretativa e chiarificatrice nel senso dell'esenzione totale della cessione di autoambulanze.
(4-29362)

Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante chiede l'emanazione di una circolare interpretativa in materia di esclusione dal pagamento dell'IVA per l'acquisto di autoambulanze, atteso che costituiscono uno strumento indispensabile per lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
Come è noto, l'articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 ha escluso, dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà. Dal tenore della norma sembra evincersi che le operazioni agevolate cui la stessa fa riferimento sono le operazioni attive poste in essere dalle predette organizzazioni.
Tuttavia, anche in considerazione della crescente rilevanza sociale del settore, con circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 del Dipartimento delle Entrate, si è ritenuto opportuno interpretare la norma in modo tale da estendere tale agevolazione anche alle cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni in parola, ovverosia alle operazioni passive.
Pertanto, sono state escluse dal campo di applicazione dell'imposta anche le cessioni effettuate nei confronti delle organizzazioni di che trattasi «di beni mobili registrati, quali ambulanze elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolta».
Tale interpretazione estensiva, finalizzata a favorire l'attività socialmente rilevante svolta dalle predette associazioni è risultata, però, in contrasto con le disposizioni comunitarie.
L'articolo 13 della VI Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1997 contiene, infatti, un elenco tassativo delle operazioni che gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il predetto elenco fa riferimento unicamente a prestazioni di servizi e cessioni di beni (operazione attive) rese, fra gli altri, da organizzazioni di volontariato.
Di conseguenza non è consentito introdurre ipotesi di esclusione dal tributo diverse da quelle espressamente previste.
Peraltro, ha precisato al riguardo il Dipartimento delle Entrate che l'interpretazione dell'articolo 8 della predetta legge n. 266 del 1992, fornita con la predetta circolare n. 3 del 1992, ha avuto effetti negativi nei riguardi delle imprese che forniscono beni mobili registrati alle organizzazioni di volontariato a seguito della indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti «afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta» (introdotta dal decreto legislativo n. 313 del 1997).
Pertanto, tenuto conto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria ed attesa l'esigenza di incentivare comunque la rilevante attività sociale svolta da tali associazioni, in sede di esame da parte della VI


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Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica del disegno di legge (A.C.4336) recante «Misure in materia fiscale» è stato approvato un apposito emendamento volto all'erogazione a favore delle associazioni di volontariato di contributi per l'acquisto di autombulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.

TASSONE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il sistema scolastico italiano continua a mostrare tutti i suoi limiti e tutte le sue contraddizioni. Malgrado l'apparente ed elettoralistica campagna di riforma all'insegna della modernità, della professionalità e della preparazione, la scuola italiana, che solo nella stagione pre-sessantottina, nella quale non ha ceduto ai compromessi con la mentalità illuminista e giacobina della sinistra italiana, ha vissuto una stagione felice, non riesce a rispondere alle reali esigenze della società;
tra i tanti malanni e i tanti orrori che si continuano a perpetrare, il mancato riconoscimento ai precari del servizio effettivo prestato nella scuola è un atto di ingiustizia e di sopruso ai danni di tanti cittadini italiani che per molti anni, con il loro impegno e servizio, hanno garantito lo svolgimento delle attività scolastiche;
con l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 non si è, infatti, provveduto a riconoscere la professionalità acquisita da parte degli insegnanti precari, in spregio, peraltro, alla volontà del Parlamento che durante l'approvazione della legge n. 129 del 1999 aveva espresso parere favorevole al suddetto riconoscimento -:
come intenda intervenire per porre rimedio alla ennesima «disattenzione» a danno della volontà parlamentare;
quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio alla annosa situazione degli insegnanti precari in merito al riconoscimento del servizio da essi prestato nella scuola.
(4-26994)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata si fa presente che le disposizioni contenute nell'Ordinanza del 15 giugno 1999, che indice la sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento e di idoneità, sono coerenti con il dettato della legge n. 124 del 3 maggio 1999.
Le medesime prevedono infatti l'attribuzione di un punteggio, nella misura massima di 20 punti, per il riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, che si aggiungerà a quello conseguito nelle prove d'esame.
Il punteggio è stato determinato in modo tale da dare una congrua valutazione al servizio di insegnamento e nel contempo omogeneizzare il trattamento dei partecipanti alle pregresse e future procedure concorsuali ed abilitanti.
Per quanto concerne, poi, la limitazione alla valutazione del servizio prestato nella classe di concorso, o sul posto per il quale si partecipa alla sessione riservata di esame, l'ordinanza non ha fatto altro che dare puntuale applicazione al dettato della legge.
L'articolo 2, comma 4 della legge n. 124, infatti, espressamente recita: «Nel punteggio finale interverrà a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo».
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

TRANTINO e DONATO BRUNO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
un protocollo d'intesa è stato siglato tra il provveditorato agli studi di Catania e i sindacati di categoria per l'individuazione delle scuole ubicate in zone a rischio;
da tale piano provinciale è stata inspiegabilmente esclusa la scuola comprensiva di Maniace (Catania), comune notoriamente ad alto rischio di devianze minorili


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e sociali; che a tal proposito il preside e i docenti hanno organizzato una serie di incontri con magistrati e avvocati, per sensibilizzare i giovani di Maniace alla cultura della legalità -:
se non ritenga opportuno intervenire con urgenza al fine di inserire nel suddetto piano, la scuola di Maniace, segnale forte sia per il corpo docente, che ogni anno chiede il trasferimento ad altra sede, sia per le difficoltà ambientali e sociali, sia per le strutture fatiscenti, sia per l'intera collettività, sfiduciata per la cronica assenza dello Stato.
(4-26222)

Risposta. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata, il Provveditore agli Studi di Catania ha già reso note, con comunicato stampa pubblicato in data 9.10.99 in un quotidiano locale e diramato poi a tutte le istituzioni scolastiche della provincia, le ragioni che hanno indotto il medesimo, d'intesa con le organizzazioni sindacali, ad inserire un limitato numero di scuole situate in zone a rischio nell'elenco delle priorità da proporre per l'assegnazione dei finanziamenti previsti dall'articolo 4 del C.C.N.L. del 31.8.99.
In quella sede è stato precisato che, essendo molto estesa nella provincia l'area a rischio, è reso necessario effettuare una selezione.
Da parte di questo Ministero si fa presente che, nella scelta dei progetti delle scuole situate in zone a rischio d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale, si è rispettato puntualmente l'elenco prioritario stabilito in sede locale e sono stati comunque individuati i progetti che hanno dimostrato nei contenuti l'effettivo svolgimento di attività di vario genere, comportanti un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa, tale da ipotizzare un recupero della dispersione scolastica.
Giova osservare infine che, tenuto conto delle limitate risorse finanziarie a disposizione, l'inclusione dell'istituto comprensivo di Maniace - zona peraltro che non risulta compresa nell'elenco complessivo dei comuni a rischio della provincia di Catania - tra le scuole destinatarie del finanziamento previsto dall'articolo 4 del succitato contratto integrativo, avrebbe comportato l'esclusione di un'altra scuola.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

TREMAGLIA. - Al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
la questione riguardante l'interpretazione della normativa sul rilascio e rinnovo del passaporto è da anni oggetto di attenzione, di analisi e di studio da parte del Comites e del Cgie. Infatti, l'allora presidente senatore Giuseppe Giacovazzo, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, in data 28 settembre 1993, riscontrando una precisa richiesta avanzata sull'argomento da Bruno Zoratto, Consigliere Cgie della Germania, dichiarava: «In relazione alla Sua comunicazione del 16 settembre u.s., concernente la richiesta di revisione della normativa riguardante il regime fiscale del passaporto rilasciato o rinnovato agli italiani residenti all'estero, Le comunico che, secondo quanto deciso dal comitato di presidenza del Cgie, riunitosi a Roma nei giorni scorsi, l'argomento è stato demandato all'esame dei competenti uffici di questo ministero. Una risposta al riguardo potrà essere fornita in occasione della prossima riunione plenaria del consiglio»;
considerato quanto contenuto nel dettagliato esposto fatto dal membro del Comites di Stoccarda, Remo Boccia, nel lontano 1992 ed inviato alla Dgeas;
il Cgie, già nella sua sessione del 1 luglio 1992, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno sul problema presentato dal consigliere Bruno Zoratto in cui si affermava: «Interpretando le esigenze delle nostre collettività, il Cgie, riunitosi in seduta ordinaria e trattando all'ordine del giorno le questioni riguardanti la struttura consolare, riafferma la necessità che il ministero degli affari esteri riveda le disposizioni sul rilascio e rinnovo del passaporto, armonizzandole al dettato di legge che prevede: il rilascio del passaporto per


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i Paesi riconosciuti dal Governo italiano deve essere concesso a tutti gratuitamente, come il rinnovo del passaporto deve essere gratuito per tutti coloro che si trovano all'estero per ragioni di lavoro, chiede che il ministero dia le disposizioni necessarie, affinché l'interpretazione errata e restrittiva venga a cessare in ossequio a quanto previsto dalla legge»;
quanto contenuto nel regolamento sull'emigrazione è ancora in vigore perché mai sostituito, relativo al regio decreto del 10 luglio 1901, n. 375;
il regio decreto-legge del 2 maggio 1905, n. 605, aggiornato col regio decreto del 18 maggio 1919, n. 1379, sancisce per la prima volta l'obbligatorietà del passaporto anche per l'emigrante;
il regio decreto-legge del 13 novembre 1919, n. 2205 (convertito in legge il 17 aprile 1925, n. 473) che approva il «Testo unico del provvedimento sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti» e codifica per la prima volta il diritto emigratorio;
in questo Testo unico, la gratuità del passaporto è sancita dall'articolo 10 del decreto suddetto del 13 novembre 1919, n. 2205, il quale recita: «Ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in un paese estero, ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo»;
nella nuova legge sui passaporti n. 1185 del 21 novembre 1967 l'articolo 19 recita: «Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o all'estero: a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sulla emigrazione; b), c), d): omissis», il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito. Le norme sull'emigrazione cui si riferisce la lettera a) dell'articolo 19 sono quelle contenute nel testo unico del 1919. Disposizioni speciali non sono mai state emanate, né esiste definizione diversa sull'emigrazione da parte del legislatore;
altrettanto la validità territoriale non può essere limitata (articolo 2 legge 67) poiché chi è in possesso del documento è autorizzato ad usufruirne a tutti gli effetti di legge (articolo 35 della Costituzione);
sino ad oggi la normativa generale in questa materia è regolata dal telespresso circolare n. 098/349 del 9 marzo 1994, che è in palese contrasto con la legge e con le norme sopra citate;
questo telespresso è alla base di ogni interpretazione restrittiva, al punto che in alcuni consolati della Germania il connazionale che ha richiesta di passaporto per i figli è costretto a pagare la tassa per il figlio nato nel paese dove emigrato, mentre al figlio nato in Italia il passaporto viene concesso gratuitamente -:
se non si ritenga opportuno annullare il telespresso circolare n. 098/349 del 9 marzo 1994 che regola l'attuale rilascio e rinnovo dei passaporti; se la nuova normativa che regolerà il rinnovo e rilascio del passaporto tenga conto delle giuste richieste fatte dai Comites e dal Cgie, i quali da anni chiedono: che il rinnovo del passaporto venga fatto ogni 10 anni, come avviene nei Paesi civili (USA, Francia, Germania, eccetera); che ogni italiano residente all'estero per ragioni di lavoro abbia il passaporto gratuitamente, come gratuito deve essere il rinnovo per tutti i Paesi riconosciuti dal Governo italiano.
(4-28873)

Risposta. - Nel testo dell'interrogazione in parola vengono posti due quesiti: da un lato che il rilascio/rinnovo del passaporto venga effettuato ogni dieci anni e non cinque, così come avviene attualmente, e dall'altro che esso sia gratuito.
Per quanto riguarda il primo punto, si precisa che è già all'esame del Parlamento una proposta di legge governativa (atto Camera n. 5068) che, approvata dal Senato nel luglio 1998, è attualmente in discussione presso la Commissione Affari Costituzionali


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della Camera dei Deputati. Il relativo DDL prevede alcune modifiche alla Legge 21 novembre 1967, n. 1185 sui passaporti tra cui la revisione dell'articolo 17 con l'estensione della validità del passaporto da cinque a dieci anni. Tale modifica, eliminando il rinnovo del passaporto dopo cinque anni, allinea la durata del passaporto italiano a quella prevista dalla maggioranza dei Paesi Europei dimezzando inoltre il numero delle pratiche svolte dai Consolati e dalle Questure. Viene, altresì, consentito il rinnovo del passaporto in qualunque momento, nell'arco dei dieci anni, senza il limite di sei mesi dopo la scadenza come attualmente previsto dal precitato articolo 17 della vigente legge sui passaporti.
Per quanto concerne la gratuità del rilascio e rinnovo del passaporto, va tenuto conto della circostanza che le disposizioni in materia attualmente vigenti sono fissate dalla legge, ovvero da norme di applicazione della stessa, e quindi ogni loro modifica comporta un provvedimento legislativo. Ciò significa che non è sufficiente abrogare il telespresso circolare n. 098/349 del 9.3.1994 per modificare la situazione giuridica che invece dipende essenzialmente dall'articolo 19, lettera a) della Legge sui passaporti che si riferisce agli «emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione».
Attualmente, per corrispondere ad una osservazione dei competenti servizi della Commissione Europea in merito alle procedure italiane relative alla tassa di concessione dei passaporti, il Ministero delle Finanze sta valutando la possibilità di escluderne la riscossione, attraverso una circolare interpretativa di immediata applicazione, nei casi di passaporti con validità limitata agli Stati membri dell'Unione Europea e Paesi di transito nonché di passaporti validi per tutti gli Stati, qualora utilizzati per circolare nella sola Unione Europea. A tale misura, che potrebbe essere presa rapidamente, dovrebbe fare seguito, in occasione della prossima legge finanziaria, una più articolata iniziativa di revisione della materia, che potrebbe prevedere l'abolizione della tassa annuale e l'introduzione del pagamento, al momento del rilascio, di una somma di valore commisurato al servizio amministrativo reso.
Al riguardo, si sottolinea che esiste una proposta di legge sulla gratuità del passaporto presentata in Parlamento il 15 settembre 1998 dall'Onorevole Simeone, atto n. 5226.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Franco Danieli.

VASCON, FONGARO, DALLA ROSA, CIAPUSCI, PIROVANO, STUCCHI, MOLGORA, FROSIO RONCALLI, ROSCIA, GIANCARLO GIORGETTI, MARTINELLI, FAUSTINELLI e CAPARINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la solidarietà sociale, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la sera di domenica 7 marzo 1999 dalle reti televisive Rai, Rete uno, veniva trasmesso il programma «Frontiere». Nel corso dello stesso, alle ore 23,30 circa ed in chiusura del medesimo, durante il servizio avente come oggetto i giovani extracomunitari presenti nel territorio nazionale e le loro condizioni di vita, venivano mandate in onda delle immagini che riprendevano dei bambini «a loro dire di nazionalità albanese» della presunta età di 10-12 anni, che durante il giorno chiedevano l'elemosina ai semafori delle città italiane (Milano) e che «gestiti» da adulti loro connazionali, di notte venivano fatti prostituire con la forza nel cosiddetto mondo o ambiente degli omosessuali (pedofili). Il servizio era oltre che filmato con la telecamera, anche commentato vocalmente ed integrato con interviste rivolte a cittadini extracomunitari all'uopo avvicinati -:
se siano a conoscenza dei fatti;
se quanto mandato in onda risulti rispondere a verità;
se a fronte di una così palese e pubblica denuncia i competenti organi di Governo preposti non intendano agire tempestivamente ed assumere subito tutte le misure che tali fatti richiedono, essendo gli stessi da ascriversi al novero dei delitti


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contro la persona, che proprio con la presenza e il coinvolgimento di minori si rendono gravissimi.
(4-30902)

Risposta. - In riferimento all'atto ispettivo di cui all'oggetto, rappresento quanto segue.
La puntata del programma «FRONTIERE», andata in onda il 7 marzo dello scorso anno, ha avuto come tema il fenomeno dello sfruttamento dei minori stranieri in Italia. Quasi alla fine della trasmissione, ha affrontato l'argomento dello sfruttamento dei minori albanesi, a Milano, mostrando l'area dismessa dell'«ex Fina» di via Palizzi, utilizzata come dormitorio da circa 20 minori albanesi e proiettando il filmato di uno di essi intento a chiedere l'elemosina.
Al riguardo, la Questura di Milano - Divisione Polizia Anticrimine - fa sapere che, se negli ultimi anni era stato registrato un notevole afflusso (nella capitale lombarda) di minori albanesi non accompagnati, con un'incisiva azione di contrasto, sono stati collocati in comunità o rimpatriati centinaia di minori e sono stati tratti in arresto numerosissimi loro sfruttatori, successivamente condannati per il reato di riduzione in schiavitù, cosi da ridurre a poche unità la presenza di minori albanesi in stato di abbandono nella città di Milano.
Per quanto riguarda il minore ripreso nella trasmissione mentre chiede l'elemosina, lo stesso è stato rintracciato e rimpatriato, unitamente al padre che esercitava l'accattonaggio.
La Questura di Milano fa sapere, infine, che non è stato, invece, riscontrato quanto asserito nel corso del programma televisivo e cioè che i minori albanesi, impiegati di giorno nell'accattonaggio, vengano poi sfruttati di notte nella prostituzione.
È, comunque, purtroppo noto il drammatico fenomeno dello sfruttamento di minori stranieri da parte di organizzazioni criminali che spesso ne organizzano anche l'ingresso illegale nel territorio italiano e poi li costringono all'accattonaggio o alla prostituzione.
Il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) contiene disposizioni specifiche tese a contrastare il fenomeno dello sfruttamento di minori stranieri e, insieme al regolamento di attuazione, appresta una serie di misure che possono essere adottate per sottrarre il minore ad una accertata situazione di violenza e sfruttamento.
Al riguardo, è importante sottolineare come il legislatore (caso assolutamente innovativo nella legislazione europea) si sia fatto carico di porre in essere una particolare forma di tutela nei confronti della fascia più debole (quando appunto il soggetto-persona diviene oggetto) del complesso e variegato mondo migratorio.
L'articolo 18 del Testo unico prevede infatti la concedibilità di uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale rilasciabile allo straniero che voglia sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di un'organizzazione criminale e partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale. Il rilascio di questo permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è disciplinato nel dettaglio dall'articolo 27 del regolamento di attuazione che prevede che tale permesso possa essere concesso dal questore in due casi:
a) su proposta dei servizi sociali degli enti locali o delle associazioni di volontariato iscritte al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lett. c), che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;
b) su proposta o parere del Procuratore della Repubblica nei casi in cui sia stato iscritto un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento in danno dello straniero richiedente, nel corso del quale lo stesso abbia reso dichiarazioni.

Sempre allo scopo di combattere il fenomeno del racket, l'articolo 12 dello stesso Testo unico prevede un notevole aggravamento di pene per chi favorisce l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato quando il fatto riguarda «minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento». La pena prevista per questo reato consiste nella reclusione da cinque


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a quindici anni e in una multa di cinquanta milioni di lire per ogni straniero cui è stato favorito l'ingresso.
Nel novero delle misure che il Governo ha inteso adottare per contrastare il fenomeno del traffico di persone, si inserisce il disegno di legge recante «Misure contro il traffico di persone» (A.C. 5839, attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera) che contempla una nuova fattispecie di reato relativa al traffico di esseri umani.
L'obiettivo è colpire tutti i casi di trasferimento di persone per scopi illeciti, anche quelli della c.d. «tratta interna». A tal fine si prevede una pena da cinque a quindici anni per chiunque costringe o induce una persona ad entrare nel territorio dello Stato, a soggiornarvi, a uscirne, o a trasferirsi all'interno dello Stato (articolo 1).
L'elemento soggettivo del reato, infatti, non si limita allo sfruttamento della prostituzione, ma si riferisce a scopi illeciti ulteriori caratterizzati da violenza, coercizione e abuso. La norma rappresenta un'integrazione al Testo Unico sull'immigrazione, il quale definisce reato solo le attività dirette a favorire l'ingresso o la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico.
Il testo, che si compone di tre articoli, dispone all'articolo 2, misure di protezione a tutela dei collaboratori di giustizia al fine di garantirne l'incolumità. Le misure, applicate dall'autorità di polizia, su richiesta del Procuratore della Repubblica, si adeguano di volta in volta al caso specifico. La misura di protezione può essere disposta anche dal Questore e riguarda tutti i procedimenti relativi alla tratta, commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi e il delitto di traffico di esseri umani, previsti dalla sezione I, Capo III del codice penale. Occorre tener presente che le misure di protezione, previste dal provvedimento in questione, non escludono quelle disposte dall'articolo 18 del Testo Unico sull'immigrazione, che consente la concessione del permesso di soggiorno per motivi di «protezione sociale» alle vittime del traffico, in caso di pericolo, indipendentemente dalla partecipazione al processo penale.
Infine l'articolo 3, attribuisce al Tribunale la competenza a giudicare sul delitto di traffico di persone.
Il 2 giugno u.s. è stato poi approvato dal Consiglio dei Ministri il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001.
In detto Piano, nel programma di azioni mirate per il periodo maggio 2000-giugno 2001, il Comitato per la tutela dei minori stranieri, previsto dalla legge sull'immigrazione, (con l'articolo 33 del Testo unico viene riconosciuta a livello legislativo l'istituzione del Comitato, precedentemente istituito con atto amministrativo) procederà a realizzare un censimento nazionale sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati, allo scopo di mettere a punto standard di accoglienza uniformi sul territorio nazionale e di avviare opportuni rapporti con i Paesi di provenienza. Sarà, inoltre, attivata un'agenzia nazionale che si farà carico di esaminare, caso per caso, l'opportunità di avviare un processo di integrazione del minore nel nostro Paese o di organizzare il rientro in famiglia.
A tal fine saranno avviate due attività: una in Italia, con l'istituzione di una rete di centri attivi nell'accoglienza; una seconda nei Paesi di origine, per prevenire le partenze illegali e favorire i rientri in famiglia.
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

ZACCHERA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'attuale scuola elementare del comune di Nonio (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ha 28 allievi suddivisi tra le cinque classi elementari, peraltro il trend delle nascite è in positivo, tanto che dovrebbero salire a circa 40 allievi nel 2006;
pertanto non risultano sussistere i parametri previsti per la chiusura delle scuole elementari minori né - peraltro È il piano proposto dal provveditorato agli studi presupponeva la chiusura della scuola di Nonio;


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si è però diffusa la notizia di una imminente chiusura della scuola, notizia confermata da una delibera presa a maggioranza da parte del consiglio comunale di Nonio, suscitando notevole preoccupazione da parte della popolazione e segnatamente dalle famiglie interessate, tanto che sono state raccolte moltissime firme di protesta ed anche per verificare questa deliberazione mediante un eventuale referendum -:
se risulti per quali, effettivi motivi si prospetti la chiusura della scuola e se risulti quale sia stato - nel merito - l'atteggiamento della amministrazione comunale di Nonio, in particolare quali siano le eventuali giustificazioni da essa proposte a motivazione della predetta, minacciata chiusura;
se risultino richiesti negli ultimi anni finanziamenti da parte della locale amministrazione comunale e quale sia, in merito alla ventilata chiusura della scuola, l'atteggiamento del ministero della pubblica istruzione che - a quanto risulta all'interrogante - non prevede nei propri piani organizzativi la chiusura del predetto plesso scolastico.
(4-23598)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica che la scuola elementare del Plesso di Nonio (VB) dipendente dal Circolo Didattico di Omegna I è regolarmente funzionante per l'anno scolastico 1999/2000 con una classe a tempo normale due pluriclassi per un totale di 35 alunni.
A questo Ministero, infine, non risultano proposte di chiusura del plesso in parola da parte della locale Amministrazione Comunale.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.

ZACCHERA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
già in passato l'interrogante ha presentato interrogazioni per conoscere i criteri di assegnazione del personale docente per le scuole elementari nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, senza peraltro ricevere risposte soddisfacenti;
risulta che ancora nei mesi scorsi le organizzazioni sindacali abbiano sollecitato un rafforzamento dei ruoli sia per alcune pluriclassi eccedenti nel numero degli studenti le norme di cui al decreto ministeriale n. 331 del 1998 sia per l'insegnamento della lingua straniera;
il provveditore agli studi del Verbano- Cusio-Ossola avrebbe appoggiato tale richiesta soprattutto per quanto riguarda il completamento dei quadri dei plessi scolastici di montagna e l'insegnamento della lingua straniera, esigenza quest'ultima molto sentita nella zona, tradizionalmente area turistica e di confine;
il ministero avrebbe in parte autorizzato il provveditorato in questo senso, ma ci si è limitati alla chiamata in servizio di 4 insegnanti, dei 12 considerati il livello minimale per far fronte alle sole esigenze già in essere per quanto riguarda l'insegnamento comune mentre, alle richieste di 13 nuove unità destinate a non interrompere l'insegnamento della lingua straniera ove già impartita, è stata data disposizione per l'assunzione a livello locale di sole 6 unità, conferma parziale delle 8 insegnanti già autorizzate in via provvisoria l'anno precedente, rinunciando purtroppo a tutte le 5 nuove richieste di insegnamento di lingua straniera avanzate da diversi direzioni didattiche della zona e sospendendo le lezioni di lingua in 2 circoli didattici per mancanza di personale -:
quali ulteriori iniziative, di concerto con il provveditorato agli studi del Verbano-Cusio-Ossola, intenda intraprendere al fine di ovviare a questa pressante esigenza nelle scuole elementari della provincia.
(4-25625)

Risposta. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata e si comunica quanto segue.
Il Provveditore agli Studi di Verbano-Cusio-Ossola, per aderire alle istanze dei Direttori Didattici e delle Organizzazioni


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Sindacali pur nella consapevolezza di quanto stabilito nell'ultimo contratto, che per la scuola elementare aveva previsto, per l'anno scolastico 1999/2000, il non adeguamento dell'organico funzionale di circolo per situazioni di fatto sopravvenute, aveva richiesto n. 13 posti di insegnamento della lingua straniera extra organico funzionale al fine di garantire il mantenimento del livello di diffusione della stessa.
Questo Ministero, in considerazione della percentuale di diffusione provinciale dell'insegnamento in questione, limitatamente all'anno 99/2000, ha autorizzato l'attivazione di 6 posti prima e 2 successivamente da utilizzare per l'attivazione dei progetti di insegnamento delle lingue straniere.
Riguardo in particolare alle 4 insegnanti chiamate in servizio, alle quali fa riferimento l'interrogante, si precisa che si tratta di assegnazione di personale presso plessi scolastici per i quali, in sede di contrattazione decentrata con le Organizzazioni Sindacali della scuola, il Provveditore agli Studi si era impegnato a nominare supplenti annuali su posti scoperti ma autorizzati in organico di diritto, per i quali non vi erano docenti a disposizione e quindi con il personale dell'organico di fatto in quei particolari plessi non si riusciva ad assicurare il tempo scuola.
Il Ministro della pubblica istruzione: Tullio De Mauro.