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1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:
Sopprimerlo.
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il primo comma con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, sopprimere le parole: , le Città metropolitane.
Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, sostituire le parole: le Città metropolitane con le seguenti: o Città metropolitane.
Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, dopo le parole: enti autonomi aggiungere le seguenti: dotati di loro originaria sovranità.
Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, sostituire le parole: poteri e funzioni con le seguenti: con poteri sia amministrativi che finanziari.
Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: il cui riconoscimento la Costituzione stabilisce come proprio principio fondamentale.
Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Al comma 1, capoverso Art. 115, primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e dalle leggi costituzionali.
Al comma 1, capoverso Art. 115, dopo il primo comma aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 115, dopo il primo comma aggiungere il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 115, sopprimere il secondo comma.
Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il secondo comma con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 115, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: dalla legge dello Stato aggiungere le seguenti: e previa intesa con la Regione interessata.
Al comma 1, capoverso Art. 115, secondo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: senza oneri finanziari aggiuntivi.
Al comma 1, capoverso Art. 115, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tal caso la legge regionale prevede la soppressione della provincia preesistente con accorpamento dei territori esterni rispetto all'area metropolitana alle province contermini ovvero la costituzione di nuova provincia che accorpi in tutto o in parte i territori comunali esterni all'area metropolitana medesima.
Al comma 1, capoverso Art. 115, sopprimere il terzo comma.
Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il terzo comma con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il terzo comma con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il terzo comma con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 115, sostituire il terzo comma con il seguente:
prevalenza una popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, i Comuni esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni. Gli Statuti di tali forme associative garantiscono la rappresentanza delle minoranze, in analogia a quanto previsto per i Comuni. Nelle aree montane tale forma associativa è riconosciuta nella Comunità montana.
Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, sopprimere le parole: con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero.
Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, dopo la parola: legge aggiungere la seguente: regionale.
Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, sostituire le parole: , ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte con la seguente: esercitano.
Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, dopo la parola: zone aggiungere le seguenti: pedemontane o.
Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, sostituire le parole: loro funzioni con le seguenti: funzioni normative.
Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, sostituire la parola: forme con la seguente: strutture.
Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, dopo la parola: associative aggiungere le seguenti: corrispondenti a comunità sovracomunali identificate sulla base di criteri di interdipendenza funzionale e di comunanza culturale.
Al comma 1, capoverso Art. 115, terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane tale forma associativa è riconosciuta nella comunità montana.
Al comma 1, capoverso Art. 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Al comma 1, capoverso Art. 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«Art. 115. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Nelle aree metropolitane individuate dalla legge dello Stato, che stabilisce il numero minimo degli abitanti del Comune capoluogo e dell'area metropolitana nel suo complesso, il Comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale possono costituirsi in Città metropolitane a ordinamento differenziato. In tale caso, la stessa legge prevede le modalità per procedere alla soppressione o alla modificazione delle Province interessate.
I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le loro funzioni mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».
3. 38. La Commissione.
Art. 115. - Le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni sono enti autonomi ed esercitano i propri poteri e le proprie funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione nonché dalle leggi dello Stato.
3. 15. Nardini.
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato esercitano le loro funzioni in base al principio di sussidiarietà nel rispetto della autonomia dei privati e delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.
3. 21. Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
3. 7. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.
3. 1. Garra.
3. 22. Teresio Delfino, Volontè.
3. 16. Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.
3. 23. Teresio Delfino, Volontè.
3. 24. Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
3. 17. Moroni.
Roma è la capitale della Repubblica.
3. 36. Leoni.
I rapporti tra amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.
3. 18. Moroni.
3. 8. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.
Gli statuti delle regioni devono prevedere principi che inquadrino e limitino il potere di tassazione propria, che riconoscano e tutelino l'iniziativa privata e la concorrenza, limitino la presenza dello Stato nell'economia e diano piena applicazione al principio di sussidiarietà.
3. 10. Pagliarini, Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.
Le aree metropolitane sono individuate con legge dello Stato che disciplina altresì la costituzione di Città metropolitane a ordinamento differenziato, nonché le modalità per procedere ad eventuale soppressione o modificazione di province.
3. 19. Moroni.
3. 11. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.
3. 14. Calderisi, Taradash, Landi di Chiavenna.
3. 2. Garra.
3. 25. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
Sono riconosciute e tutelate le diversità e le specificità di tutti gli enti territoriali.
3. 9. Stucchi, Alborghetti, Cè, Chincarini, Guido Dussin, Pirovano.
Sono riconosciute e tutelate le diversità e le specificità degli enti territoriali situati nelle zone di montagna e dei piccoli comuni. Sono riconosciute particolari forme associative tra i Comuni montani per l'esercizio delle funzioni loro spettanti.
3. 5. Fontan, Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.
La legge disciplina i casi e le modalità per la costituzione di forme associative fra Comuni.
3. 20. Moroni.
Nelle aree montane ovvero in altre aree sovracomunali subprovinciali caratterizzate da interdipendenza funzionale e comune sentimento di identità e di appartenenza, nelle quali i Comuni abbiano in
3. 26. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
3. 12. Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.
3. 3. Garra.
3. 29. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
3. 13. Michielon, Covre, Fontan, Luciano Dussin, Stucchi.
3. 30. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
3. 27. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
3. 28. Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
3. 31. Teresio Delfino, Volontè.
La legge garantisce ai Comuni entrate proprie e quote di tributi regionali in misura adeguata allo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri e delegati dalla Regione.
3. 32. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.
La Provincia, unico ente locale intermedio tra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione insistente sul suo territorio.
3. 33. Teresio Delfino, Volontè.
Al comma 1, capoverso Art. 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Le Regioni, su iniziativa dei Comuni interessati e con il parere favorevole delle Province possono definire ordinamenti istituzionali anche differenziati per le Aree metropolitane, senza oneri finanziari aggiuntivi.
3. 34. Teresio Delfino, Volontè.
Al comma 1, capoverso Art. 115, aggiungere, in fine, il seguente comma:
Gli Statuti di tali forme associative garantiscono la rappresentanza delle minoranze in analogia a quanto previsto per i Comuni.
3. 35. Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Cutrufo, Buttiglione.