Allegato B
Seduta n. 773 del 19/9/2000


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BENI E ATTIVITĄ CULTURALI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:
ad opera del comune, sono in corso a Gualdo Tadino massicce opere di sbancamento nell'area dell'ex stabilimento Monina, proprio sotto l'importante e storico monumento della Rocca Flea, simbolo della città, per la quale si chiedono finanziamenti volti alla valorizzazione e alla fruttuosa destinazione turistico-culturale;
l'intervento viene presentato come finalizzato alla realizzazione di due corpi di fabbricato, che per tipologia ed altezza preannunciano un clamoroso deturpamento


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dell'intera zona, oltre a determinare pesanti problemi di agibilità e transito;
l'intervento stesso ha fatto aprire un aspro contenzioso con numerosi cittadini, sia portatori di interessi legittimi quali proprietari adiacenti, sia portavoce più in generale della più sensibile opinione pubblica, con riferimento agli aspetti estetico-urbanistici e agli aspetti della sicurezza, poiché si chiede una rigorosa verifica preventiva di quelle che possono essere le delicatissime problematiche di carattere statico-geologico;
l'intervento viene, altresì, presentato come necessario ad assicurare alloggi di emergenza per i terremotati, mentre è fin troppo evidente che i tempi di realizzazione sono incompatibili con tale finalità tanto che già corrono varie e non tranquillizzanti ipotesi sul reale impiego che si vorrebbe fare dei progettati blocchi di unità immobiliari di tipo ultrapopolare;
ad un iniziale interessamento della soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Umbria, di fronte alla sconcertante determinazione del comune, è subentrata una fase di silenzio e di inerzia che preoccupa gran parte della cittadinanza ed alimenta ipotesi di intrusioni politiche agevolatrici;
1) di fronte alla descritta preoccupante situazione e agli allarmi lanciati, quale tipo di interessamento e di intervento - e con quali risultati - abbia svolto il ministro per il tramite della locale soprintendenza;
2) quali, quanti finanziamenti e da quali fonti erogatrici, siano previsti per l'intervento previsto ed a quali condizioni, approvazioni e garanzie siano stati sottoposti, tanto sotto il profilo culturale-estetico-ambientale-urbanistico come sotto il profilo geostatico;
3) se non ritenga il governo, sia direttamente sia attraverso la soprintendenza, di dover intervenire per indurre il comune di Gualdo Tadino a soprassedere dall'inquietante intervento, riaprendo un pubblico, trasparente e documentato tavolo di confronto con i cittadini e gli Enti interessati per riconsiderare la scelta e valutare ben altre soluzioni alternative, con il prioritario rispetto non solo dei residenti ma di un patrimonio urbanistico-ambientale che ha nella Rocca Flea una preziosa risorsa del tutto incompatibile con così vistose compromissioni del contesto circostante.
(2-02579)«Benedetti Valentini».

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la RAI ha riproposto con cadenza quotidiana un annuncio del ministero per i beni e le attività culturali che rendeva noto ai telespettatori l'apertura dei musei italiani, con il relativo orario, nel giorno di ferragosto;
l'annuncio è stato ripetuto anche nella quindicina successiva al ferragosto -:
se gli uffici del ministero abbiano strumenti di controllo per evitare performance come quella realizzata nella seconda quindicina del mese di agosto 2000;
quale fosse la previsione contenuta nel contratto sottoscritto con la RAI;
se il ministero abbia affrontato costi, e, se sì, per quale importo.
(3-06205)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
l'Ufficio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati ha distribuito il volume «Atti di indirizzo e impegni assunti in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo inviati al Governo», stampato il 30 giugno 2000. Da tale volume emergono dati per un verso preoccupanti e per altro verso deludenti circa il rapporto fra atti


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inviati ed atti della cui attuazione è pervenuta informazione agli uffici della Camera dei deputati;
dall'inizio della XIII legislatura sono stati inviati al ministero per i beni e le attività culturali 95 atti di cui soltanto 12 attuati, con una percentuale pari al 12,63 per cento;
il dato appare straordinariamente negativo se si tien conto del fatto che è il Parlamento ad indirizzare l'azione del Governo e che, in particolare, proprio dal ministero per i beni e le attività culturali era lecito attendersi una particolare solerzia nel dare attuazione ad atti finalizzati obiettivamente alla tutela dei valori culturali in ragione del dinamismo, evidentemente soltanto di facciata, espresso dal Ministro in carica -:
quale giudizio esprima circa il negativo rapporto fra atti inviati ed atti attuati e quali iniziative intenda assumere per dare senza indugio attuazione agli atti ricevuti.
(3-06257)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

ALBERTO GIORGETTI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
la sovrintendenza ai beni archeologici di Verona ha chiesto e ottenuto dalla magistratura il sequestro del vallo dell'Arena di Verona sui cui insiste una gru montata per poter effettuare le operazioni di allestimento degli spettacoli all'interno dell'anfiteatro;
il provvedimento richiesto dalla sovrintendenza risulta incomprensibile alla luce della costante informativa tenuta dal comune di Verona in merito agli adempimenti di legge necessari;
risulta infatti quantomeno strano come tale provvedimento sia stato richiesto alla fine della stagione lirica e non, se necessario, all'inizio della stessa;
tale provvedimento sembra frutto di una logica evidentemente ostativa da parte della sovrintendenza nei confronti del comune di Verona il quale a fronte di questo provvedimento si troverà in difficoltà nell'adempimento degli impegni assunti per altre manifestazioni all'interno dell'anfiteatro;
la normativa nazionale e regionale prevede infatti la necessità di uno stretto collegamento operativo tra sovrintendenza ed enti locali alla obbligatorietà del rispetto di tempi e modalità preordinate per la segnalazione di eventuali problematiche inerenti a lavori che insistono su beni protetti, non essendo avvenuto quanto previsto dalla legge si potrebbero ravvisare estremi di un vero e proprio abuso di competenza contro l'amministrazione della città -:
se non ritenga opportuno il Ministro intervenire urgentemente per ristabilire l'utilizzo immediato del vallo dell'Arena al fine di consentire lo svolgimento delle manifestazioni previste;
se non ritenga opportuno il Ministro avviare un'attività ispettiva nei confronti della sovrintendenza di Verona per porre fine ad una gestione che sembra essere stata condotta secondo logiche discrezionali quantomeno discutibili e non secondo quanto previsto dall'interpretazione più autentica della normativa in materia che pone al centro degli interventi, oltre alla salvaguardia dei beni protetti, soprattutto la valorizzazione del patrimonio anche attraverso un corretto e coordinato utilizzo in stretta sinergia con gli enti locali.
(5-08172)

MICHIELON. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
con il comma 5 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria 2000) l'attuale maggioranza aveva cercato di porre rimedio ai danni fatti con la legge finanziaria dell'anno procedente;


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come tutti potranno ricordare, infatti, in occasione del varo della legge finanziaria per il 1999 (legge 23 dicembre 1998 n. 448) l'assemblea della Camera accolse un emendamento dell'interrogante che permetteva agli enti locali, sempre previo consenso della Soprintendenza, di poter alienare beni immobili anche a privati di proprietà;
tale emendamento purtroppo fu sostituito al Senato dalla maggioranza in modo a dir poco cervellotico, tant'è che il regolamento previsto per l'alienazione di beni immobili di proprietà degli enti locali, previsto all'articolo 32, che doveva essere varato entro il 1999, non è ancora stato deliberato;
a questo punto, la maggioranza, preso atto dell'urgenza che lo stesso Governo aveva di procedere rapidamente all'alienazione di beni immobili di proprietà dei ministeri, ha previsto al comma 5 dell'articolo 4 della finanziaria del 2000 quanto segue:
qualora alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero dei beni e delle attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico - artistico, individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 e seguenti della legge 1 luglio 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta;
fortunatamente al comma 15, sempre all'articolo 4, si prevede che:
Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprietà degli enti medesimi;
in ragione del comma sopraccitato l'interrogante ha invitato immediatamente l'assessore al Patrimonio del comune di Treviso a scrivere al Ministero per i beni e le attività culturali nei termini previsti di cui al comma 5 dell'articolo 4, e cioè entro 90 giorni dall'approvazione della legge, per chiedere il permesso di alienare alcuni beni immobili di proprietà del comune;
con sua grande sorpresa l'interrogante ha appreso dall'assessore al patrimonio che alla sua lettera del 19 gennaio c.a. la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto non solo ha risposto solo il 2 giugno 2000, ribadendo quanto previsto dall'articolo 32 della legge 448 del 1998 e cioè «la regola dell'inalienabilità del demanio storico artistico, fa salve, da un lato le ipotesi espressamente previste con regolamento, ancora da emanare, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge medesima...», ma ha anche omesso colpevolmente di fare riferimento alcuno all'articolo 4 della legge finanziaria per il 2000 nonostante la lettera dell'assessorato al Patrimonio chiedesse l'autorizzazione alla vendita, proprio in base all'articolo sopraccitato;
preso atto di quanto accaduto in data 8 giugno, l'interrogante ha scritto una lettera al Capo Ufficio Legislativo del Ministero dei beni culturali ed Ambientali per avere spiegazioni di quanto accaduto, allegando anche uno stralcio del dibattito avvenuto tra l'interrogante e il sottosegretario al Bilancio on. Solaroli, il quale assicurava che la procedura per i beni immobili dei ministeri si estendeva anche agli enti locali;
in data 21 luglio è pervenuta la risposta scritta da parte dell'Ufficio Legislativo sopraccitato, e questo solo dopo un colloquio con il vice capo di Gabinetto dell'Ufficio Legislativo in data 11 luglio, occasione in cui l'interrogante gli ha chiesto di metterla per iscritto. Nel leggere la risposta di fatto risulta chiaro come nell'omettere


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di spiegare il perché il Ministero non abbia mai ottemperato a quanto previsto al comma 15 dell'articolo 4 della legge 488 del 1999, i funzionari dei beni ambientali e culturali si siano arrogati il diritto di decidere di non dar seguito alla legge sopraccitata giustificando tutto ciò con la motivazione che, essendo ormai imminente da parte del Consiglio dei Ministri, l'approvazione del regolamento per l'alienazione degli immobili del demanio storico questo potrà consentire all'Amministrazione comunale di Treviso anche l'eventuale alienazione di quei beni di proprietà;
ad avviso dell'interrogante la procedura seguita dal Ministero dei Beni culturali è stata arbitraria e assolutamente non conforme alla normativa vigente -:
se non intenda disporre una immediata ispezione presso il Ministero dei beni culturali;
se sia normale che a fronte di un intervento del Ministro Melandri in fase di dibattito parlamentare, debitamente fatto pervenire all'Ufficio legislativo, in cui la stessa afferma «la finanziaria, quindi, contiene una misura volta ad affrontare i problemi che si prospettano nella fase di transizione, in approvazione del regolamento» non si tenga in nessun conto della volontà del Ministro e quindi del Governo;
come mai non sia stata rispettata la dichiarazione del Ministro dei beni culturali resa nel dibattito parlamentare e sopra riportata;
come sia possibile che un regolamento, così importante, che doveva essere varato entro un anno dall'approvazione della legge e cioè entro il 23 dicembre 1999 non sia ad oggi a distanza di ben 20 mesi ancora operante, e a quali cause si può imputare questo ritardo;
quanti comuni abbiano ricevuto lo stesso trattamento del comune di Treviso;
se sia normale che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto abbia inviato al Ministero la richiesta di permesso di alienazione di alcuni immobili del comune di Treviso ben 5 mesi dopo averla ricevuta;
se sia ammissibile che la Soprintendenza del Veneto, a fronte di una richiesta di permesso di alienazione di beni immobili da parte di un comune ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 488/1999, faccia finta di non conoscere l'esistenza della legge stessa;
se non ritenga che i comportamenti sopraccitati palesino una chiara omissione d'atti d'ufficio, e in che modo s'intende punire tale atteggiamento;
se non ritenga che a fronte di quanto esposto, al di là del fatto che il regolamento entri in vigore o meno l'Amministrazione di Treviso debba avere, di diritto, la procedura accelerata prevista dalla legge sopraccitata.
(5-08201)

Interrogazioni a risposta scritta:

CENTO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
in base alla legge n. 56/87 le amministrazioni hanno attinto, dalle liste presenti negli uffici di collocamento, precari per impieghi a tempo determinato;
nel caso specifico del Ministero per i beni e le attività culturali gli allora trimestrali sono stati inseriti in una graduatoria interna dalla quale l'amministrazione ha attinto per la copertura secondo le necessità rese dai vuoti di organico, per un periodo massimo di 90 giorni l'anno per ogni precario;
con la promulgazione della legge n. 236/93 chi aveva prestato servizio, anche un solo giorno per l'anno 1993, poteva trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato;
di fatto, però una parte di coloro che aveva lavorato prima del 1993 o quelli in


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servizio dal 1o gennaio 1994 hanno trovato sbarrato l'accesso alla stabilizzazione lavorativa;
i precari non inseriti hanno presentato ricorso al Tar e nel frattempo sono stati utilizzati dall'amministrazione sempre per un periodo limitato di 90 giorni nell'anno;
dal 1997 in poi si sono aggiunte alle unità rimaste altre persone, provenienti dal collocamento per garantire l'apertura dei musei e aree archeologiche, essendo le unità rimaste largamente insufficienti a coprire i vuoti d'organico;
nel caso della regione Lazio ad esempio si è passati da circa 90 unità derivanti dagli esclusi legge n. 236/93 alle attuali 270 unità circa, cui si aggiungono altri ingressi essendo il numero dei siti e aree archeologiche in costante apertura;
le unità in servizio, nella maggior parte dei casi, sono persone per età difficilmente collocabili in un mondo del lavoro in costante cambiamento e che, avendo superato i 120 giorni lavorativi nell'anno solare, hanno perso, senza possibilità di recupero, il posto in graduatoria all'Ufficio di collocamento;
attualmente tutte le unità in servizio al 31 luglio 2000, escluse le ultime unità, ammontano a circa 1500 unità, compresi gli ex Lsu, con contratto a tempo determinato con data 30 giugno 2001 legge 494/99 -:
quali iniziative intenda intraprendere a tutela dei lavoratori precari e affinché agli stessi sia garantita la possibilità di passare dal rapporto di lavoro a tempo determinato a un rapporto a tempo indeterminato.
(4-31313)

TABORELLI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
quali criteri di qualificazione per partecipare ai Giochi olimpici di Sidney la Federazione italiana di atletica - Fidal - ha fissato diversi parametri in base allo sport e alla disciplina in oggetto;
per quanto concerne la disciplina denominata «staffetta 4 x 100 femminile» il quartetto di atlete italiane, ancora due mesi fa, aveva brillantemente realizzato un tempo inferiore a quello stabilito dalla Federazione, e si era pertanto aggiudicato la qualificazione ai giochi olimpici di Sidney;
le atlete durante questi due mesi, in accordo con la Federazione, si sono pertanto duramente allenate, nell'attesa di difendere con orgoglio e agonismo i colori italiani nella più importante delle competizioni sportive;
senza alcuna valida giustificazione lo scorso 2 settembre 2000 la Federazione ha deciso e comunicato alle atlete che non avrebbero più fatto parte della squadra azzurra che rappresenterà l'Italia nei Giochi Olimpici;
non si è avuto modo neanche nell'arco della settimana scorsa di apprendere dalla Fidal, dal Coni, dal ministero le motivazioni che hanno portato a tale assurda e ingiusta decisione -:
chi abbia preso tale decisione;
quali siano le motivazioni che hanno portato ad escludere le atlete, che tanto si erano allenate per raggiungere questo obiettivo, dalla delegazione italiana che parteciperà ai giochi olimpici e perché la comunicazione di tale decisione sia stata data solo una settimana fa, sabato 2 settembre;
quale sia l'attenzione del nostro Ministro di fronte a un avvenimento di tale importanza nel panorama dello Sport mondiale e come il Ministro abbia potuto permettere che fosse commessa una tale ingiustizia, un'offesa verso le atlete che meritatamente si erano guadagnate il diritto di rappresentare l'Italia ai giochi olimpici;
se il Ministro e i vertici del Coni e della Fidal ritengano che, risparmiando


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sulla partecipazione delle quattro atlete italiane, possano risanare le loro casse, e non tolgano invece, così facendo, la possibilità alle giovani azzurre di vivere un'esperienza unica per uno sportivo, esperienza del resto guadagnata sul campo, a tutti i cittadini italiani la possibilità di essere degnamente rappresentati in questa importante disciplina olimpica, e a tutti gli sportivi italiani la fiducia e la credibilità riposte nei più alti vertici delle federazioni sportive italiane;
se il Ministro non ritenga assurda la decisione presa e non abbia pertanto intenzione di adoperarsi affinché le atlete vengano reinserite nella delegazione, per riparare all'ingiustizia commessa.
(4-31334)

CENTO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
la locale amministrazione di Ca' Oddo, una piccola frazione del Comune di Monselice (Padova) ha approvato il progetto della Vibrocemento veneto Spa per la realizzazione di un autoparco a favore del trasporto pesante;
il nome della frazione deriva dalla famiglia degli Oddi, la cui presenza nel padovano risale alla venuta in Italia di Federico Barbarossa ed è caratterizzata dal complesso monumentale della villa di Ca' Oddo costruita alla fine del Settecento sulle rovine di un castello medievale, a fianco della villa inoltre sono collocati una caratteristica barchessa ed un oratorio che funge da tomba di famiglia degli «Arrigoni degli Oddi» il tutto è circondato da un parco secolare visitato dai maggiori studiosi di scienze naturale italiani e europei;
il valore storico ed artistico della villa è stato riconosciuto da una tutela vincolistica diretta (ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1089/1939 attuata con decreto ministeriale 26 marzo 1962) e da un'indiretta sulle aree circostanti (ai sensi dell'articolo 21 legge n. 1089/1939) al fine di limitare un'edificazione eccessiva delle aree limitrofe, dichiarate «edificabili» dal comune di Monselice e destinate a zona industriale;
a qualche centinaio di metri dalla villa 6 vasche generate dall'escavazione dell'argilla, in parte riutilizzate come discarica di rifiuti di vario genere, si sono trasformate in modo naturale in un'importante zona umida di circa 4 ettari, dove il WWF e la LIPU avevano avviato con la precedente amministrazione alcuni progetti di valorizzazione in quanto erano segnalate presenze di specie botaniche e faunistiche di notevole rilievo quali: sanguinella, tifo, cannuccia palustre, ranunculus trichophiyllus, aironi rossi e cinerini, sgarza ciuffetto porciglione, folaga, germano reale, gallinella d'acqua, martin pescatore, piro piro, falchi cucli e falchi pescatori, sparviero, tartaruga d'acqua americana, trarubusino;
l'attuazione del progetto dell'autoparco andrebbe ad interessare 120.000 metri quadrati, oggi adibiti a terreno agricolo, comporterebbe la distruzione dell'area umida e si avvicinerebbe all'area della Villa;
il 17 novembre 1997 un decreto del ministero dei beni culturali aveva conferito un ulteriore vincolo indiretto (sempre ai sensi dell'articolo 21 legge n. 1089/1939) proprio per salvaguardare l'area circondante la villa;
contro questo decreto i proprietari del fondo presentarono ricorso al Tar del Veneto e il tribunale amministrativo, con sentenza n. 462 dell'11 febbraio 1999 cassò l'istituzione di un'area di vincolo architettonico - storico - ambientale considerato eccessivamente penalizzante;
nella seduta del 31 marzo 2000 il Consiglio di Stato non concesse la sospensiva alla sentenza del Tar richiesta dal ministero dei beni culturali;
il 6 aprile 2000 il comune di Monselice convocò una conferenza di servizi cui parteciparono il sindaco, due assessori, il segretario comunale; il sovrintendente ai


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beni ambientali e architettonici del Veneto orientale ed il legale rappresentante della Vibrocemento spa raggiungendo un accordo, siglato nel verbale, per un vincolo leggero «leggero» a protezione dell'antica villa, ridotto cioè di un terzo rispetto a quello precedentemente introdotto dal ministero dei beni culturali;
nel contempo il comune di Monselice richiedeva alle associazioni ambientaliste un parere e la collaborazione per la costruzione di nuove vasche, all'interno dell'area di vincolo concordata con la Sovrintendenza e a sostituzione dell'area umida che si andrebbe a distruggere con la costruzione dell'autoparco;
detto progetto pur non scartato a priori dal WWF della Bassa Padovana racchiude in sé delle difficoltà e delle incertezze soprattutto nella possibilità di poter ricostruire un habitat che riuscisse a salvaguardare il patrimonio faunistico, botanico ed ambientale dell'attuale area umida;
a fine del 2000 una sentenza del Consiglio di Stato, richiesta dagli attuali proprietari dalla villa, concede la sospensiva alla sentenza del Tar e quindi ripristina il vincolo sancito dal ministero dei beni culturali e viene fissato al 23 novembre 2000 l'inizio della discussione della causa di merito;
in zona limitrofa vi è già un'area destinata a zona industriale e artigianale, nella maggior parte di proprietà della Vibrocemento spa e quasi completamente libera che potrebbe tranquillamente ospitare l'autoparco previsto -:
quali iniziative intenda intraprendere a tutela dell'area umida esistente;
se non ritenga utile verificare la possibilità di nuovi interventi e/o provvedimenti che possano salvaguardare questo patrimonio di rilevante valore storico, artistico, faunistico e ambientale a Ca' Oddo.
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