Risposta. - La decisione di non avvalersi della facoltà di subordinare all'approvazione del Ministero dell'Interno gli atti di gestione dei casinò di Venezia, San Remo e Campione d'Italia scaturisce dalla considerazione che l'esercizio di tale facoltà non è tassativamente previsto nei singoli provvedimenti legislativi che hanno consentito l'apertura delle case da gioco e che, inoltre, il principio contenuto nell'articolo 5 della Costituzione (cd. principio di autonomia), unitamente al processo di adeguamento ad esso della legislazione ordinaria (cfr. legge 8.6.1990, n. 142 e la recente legge 3.8.1999, n. 265), tendendo al riconoscimento di una più ampia sfera di autonomia ai comuni e alle province e alla conseguente limitazione di controlli esercitabili sui loro atti, hanno indotto a riesaminare la necessità del permanere di una approvazione tutoria estesa al merito degli atti in questione.
Risposta. - In riferimento a quanto evidenziato dall'interrogante con l'atto ispettivo indicato, l'Ente Nazionale per le Strade, competente per la viabilità in parola, ha fatto conoscere i seguenti elementi informativi che di seguito si comunicano.
Risposta. - Le pratiche di equo indennizzo e di pensione privilegiata di reversibilità a favore di D'Ambrosio Mauro, padre del Sergente D'Ambrosio Domenico deceduto a seguito di incidente, sono state entrambe definite in senso negativo con decreti rispettivamente n. 113/n, in data 21 febbraio 2000, e n. 37, in data 17 aprile 2000, già notificati all'interessato.
legale che hanno giudicato l'infermità, motivo del decesso, non dipendente da causa di servizio.
elenchi dei decreti ministeriali 31 luglio 1934 e 20 dicembre 1982;
Risposta. - Tutti gli esposti cui fa cenno l'interrogante sono stati unificati in un unico procedimento penale, avviato presso la Procura della Repubblica di Vicenza, a carico del Sig. Pierluigi Bertacco, già Presidente ed amministratore delegato della C.V.E. (Costruzione Veneta Estintori S.r.l.) fino all'8 ottobre 1991.
Risposta. - La problematica dell'impianto di riscaldamento della palazzina demaniale sita a Sesto Fiorentino, via Gramsci 550, investe, da un lato, l'aspetto prioritario della messa a norma dell'impianto elettrico della centrale termica e della riparazione del serbatoio del combustibile, dall'altro la trasformazione dell'impianto stesso da gasolio a metano e da centralizzato in autonomo.
per il secondo ci si riferisce all'opportunità di effettuare significative migliorie locali, peraltro condizionate dalle disponibilità economiche, a fronte dello stato generale di tutto il patrimonio abitativo di competenza della citata Direzione Genio.
Risposta. - Da elementi acquisiti è emerso che in merito all'asserita irregolarità commessa dalla giunta comunale di Scalea,
nell'adozione dell'atto deliberativo n. 580 del 1996, con la quale veniva dato incarico ad un avvocato di Messina della difesa del sindaco Francesco Pezzotti, querelato per diffamazione - nulla risulta presso gli Uffici della questura di Cosenza e presso la Procura della Repubblica di Paola.
Risposta. - In riferimento all'interrogazione indicata, si rappresenta che il porto di Goro, come anche il canale marino di accesso a tale porto, essendo lo stesso «pertinenza» essenziale dello stesso porto, rientra nell'ambito delle competenze regionali.
del comune di Aprilia; risulta all'interrogante, infatti, che nella fase di compilazione del bilancio consuntivo il responsabile della contabilità avesse individuato un passivo di oltre due miliardi; tale funzionario fu successivamente spostato con ordine di servizio ad altro incarico ed al suo posto è stato assunto a convenzione un professionista esterno che ha terminato il lavoro chiudendo il bilancio consuntivo con alcune decine di milioni d'attivo;
Risposta. - In merito alla situazione verificatasi nel comune di Aprilia, risulta che sono stati effettuati accertamenti da parte dei competenti Servizi Ispettivi del Ministero del tesoro, che hanno evidenziato irregolarità e disfunzioni di natura preminentemente finanziaria e contabile.
della Magistratura e rinviato a giudizio per truffa, peculato e abuso di ufficio;
Risposta. - Agli atti di questo Ministero risulta che nei confronti del sindaco di Castrolibero pende un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 314 e 323 c.p..
delle capacità educative e affettive di queste persone che rimangono ancora capaci di amare ed educare, tanto più che si sono rese disponibili a modificare il loro stato civile per acquisire anche tutti i requisiti formali per accogliere pienamente la bambina, né nessun provvedimento li ha delegittimati come educatori;
Risposta. - In riferimento all'atto ispettivo presentato, rappresento di aver risposto ad identico quesito, il 16 giugno 2000, nell'Aula del Senato (seduta n. 862, allegato in visione presso il Servizio resoconti).
ed economici a causa della costrizione di acquisire la materia prima presso altre regioni;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione concernente l'operazione di concentrazione relativa all'acquisizione da parte di Parmalat Spa della divisione latte di Cirio Spa, si fa presente che il 19 marzo 1999 Parlamat Spa aveva comunicato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un primo progetto di concentrazione.
raccolte per la presentazione di tutte le liste, sia provinciali che regionali, per le elezioni regionali del 16 aprile 2000;
Risposta. - Gli adempimenti necessari per la presentazione delle liste per le elezioni regionali sono dettagliatamente indicati dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che recano norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
quale, tra l'altro, i prefetti sono stati invitati ad adottare ogni iniziativa atta ad agevolare gli adempimenti di cui trattasi.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame indicata, si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.
di provvedimento di trasferimento dalla Casa circondariale di Milano San Vittore, emesso dal Provveditorato Regionale della Lombardia il 19 gennaio 2000.
Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
rappresentante della Ditta Emilfer s.r.l., con sede in finale Emilia (Mo), dichiarata fallita in data 25 novembre 1995 dal Tribunale di Modena.
Risposta. - Il sindaco del comune di Capriati al Volturno, con riferimento ai progetti dei lavori di pubblica utilità, ha rappresentato che la propria amministrazione si è insediata il 13/6/1999 e, pertanto, in epoca successiva all'avviamento (28/4/1999), da parte della sezione circoscrizionale di Piedimonte Matese, dei 40 lavoratori p.u.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale.
fondante la politica della «limitazione del danno»;
Risposta. - L'atto ispettivo dell'interrogante si riferisce ad un progetto dal titolo «Progetto per l'attivazione di un centro di accoglienza a bassa soglia per soggetti tossicodipendenti», finanziato con il Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga per gli esercizi finanziari 1994/95, per un importo complessivo di \P. 185.540.000, che sono stati interamente utilizzati entro il 30/3/1999.
collocazione del «drop in» in locali di proprietà della ASL stessa, da ristrutturare e rendere disponibili in tre mesi.
efficaci. A tale tipologia di interventi di manutenzione preventiva sarebbe stata destinata almeno la metà dei fondi stanziati dalla legge finanziaria per la difesa nel suolo nel bacino idrografico del Po ammontanti complessivamente a circa 300 miliardi per il triennio 1997-1999 -:
Risposta. - In merito a quesiti proposti con l'interrogazione indicata si fa presente che l'evento alluvionale del 23 ottobre 1999, che ha interessato principalmente il Torrente Scrivia, ha avuto maggiore intensità nei comuni di Tortona, loc. Castel Ponzano e di Castelnuovo Scrivia dove ha causato danni alle aree agricole rivierasche ed alle strutture di captazione dell'acquedotto di Tortona.
Programma quadriennale 1998-2001 (allegato in visione presso il servizio resoconti) di recente approvazione.
Risposta. - Con riferimento al contenuto dell'interrogazione in esame si comunica quanto segue.
del 30 ottobre, disponeva l'utilizzo dell'immobile per l'attività giurisdizionale e successivamente, avendo il Consiglio Giudiziario espresso parere negativo circa tale ultima decisione, il 26 novembre revocava il predetto decreto del 30 ottobre.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni pervenute dalla competente articolazione ministeriale.
preciso indirizzo organizzativo dell'ufficio che ha inteso garantire che tali incarichi vengano affidati a professionisti capaci e di comprovata fiducia onde evitare difficoltà operative o doglianze delle parti.
Risposta. - Relativamente all'interrogazione in esame si riferisce quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.
(articolo 38 legge 476/98), alla quale è attribuito tra l'altro il compito di autorizzare l'attività degli enti, curare la tenuta del relativo albo, vigilare sul loro operato verificandolo almeno ogni tre anni ed, eventualmente, revocarne l'autorizzazione (articolo 39 lett. c); ha altresì il compito di agire al fine di assicurare la diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri (articolo 39 lett. d).
Risposta. - Secondo un comunicato diffuso a Pechino da un'Organizzazione non governativa con sede negli Stati Uniti («Fondazione cardinale Kung»), l'arcivescovo Giovanni Yang Shudao sarebbe stato arrestato nella seconda settimana di febbraio, per motivi non chiari ma in qualche modo riconducibili alla politica cinese di contenimento delle fedi non inquadrate nelle strutture ufficiali.
medici. Il criterio di ripartizione dell'impegno estero dovrebbe, in teoria e per senso di equità, vedere coinvolti tutti gli ufficiali medici in attività di servizio;
Risposta. - L'organizzazione degli avvicendamenti fuori area del personale del Corpo sanitario viene curata dal Dipartimento di sanità e veterinaria mediante una attenta azione di coordinamento e controllo, effettuato anche con specifiche riunioni bimestrali.
di vivibilità nel predetto rione e nell'intera città.
Risposta. - Nel quartiere segnalato dall'interrogante, secondo quanto comunicato dall'Amministrazione comunale di Maddaloni, vengono effettuate periodiche azioni di pulizia e bonifica.
Risposta. - In data 10 novembre 1999, n. 5 consiglieri, componenti della commissione elettorale comunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), rassegnavano le loro dimissioni da membri dello stesso consesso.
consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri (il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere è composto da 30 consiglieri, oltre il sindaco), la commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco, è composta da sei membri effettivi e sei supplenti.
formata degli oscuri legami asseritamente intercorrenti tra la malavita ed un rappresentate del popolo, il cui sollecito allontanamento dalle cariche attualmente ricoperte si appalesa senz'altro auspicabile e corrisponde, del resto, a sacrosante esigenze di parità del trattamento in precedenza accordato ad altri politici coinvolti in fatti penalmente rilevanti.
Risposta. - Con riferimento all'atto ispettivo in esame si riferisce quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Risposta. - In merito alla problematica rappresentata si evidenzia che non è possibile verificare la condizione di deficitarietà finanziaria degli enti locali, dedotta da indici di bilancio sui conti consuntivi attualmente giacenti presso questa Amministrazione. Sarà possibile verificare tale condizione alla fine dell'anno 2000 e cioè dal momento in cui sarà possibile acquisire i certificati dei conti consuntivi relativi all'anno finanziario 1999.
Allegato
Circolare telegrafica numero F.L. 27/99 Direzione generale amministrazione civile direzione centrale finanza locale e servizi finanziari. Con decreto del ministro dell'interno del 6 maggio 1999, n. 227, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1999, n. 164, sono stati definiti i parametri per il riscontro della situazione di deficitarietà strutturale degli enti locali, valevoli per il triennio 1998/2000. In considerazione della data di emanazione del decreto, si precisa che la tabella contenente i citati parametri non deve essere allegata al certificato sul rendiconto della gestione 1998, né al bilancio di previsione per l'anno 2000. Tale adempimento dovrà essere rispettato in sede di presentazione del certificato sul rendiconto della gestione dell'esercizio 1999, cui seguiranno da parte delle prefetture i controlli sui parametri contenuti nelle tabelle ed i successivi, eventuali, provvedimenti di individuazione degli enti strutturalmente deficitari. Si prega di voler trasmettere con urgenza la presente circolare agli enti locali nonché agli organi regionali di controllo. Il direttore generale dell'amministrazione civile, prefetto Claudio Gelati.
Risposta. - Non vi sono allo studio ipotesi di smembramento dell'istituto Geografico Militare, ovvero di trasferimento della sua componente militare a Pratica di Mare (Roma).
In coerenza con tale impostazione, per l'Istituto Geografico militare si concluderà entro l'anno il concorso per il reclutamento
di 50 tecnici, per la cui rapida assunzione è stato già interessato il Ministro della Funzione Pubblica.
Risposta. - In merito alle problematiche esposte nel presente documento parlamentare, il sindaco di Roma ha fatto conoscere che il servizio di manutenzione ordinaria nella scuola materna ed elementare «G. Garibaldi» è sempre assiduamente intervenuto per sanare le cause che pregiudicano il normale funzionamento scolastico.
Le imprese che effettuano i lavori di manutenzione vengono gestite dalla competente unità organizzativa tecnica circoscrizionale.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue alla luce delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale. L'attuale casa circondariale di Marsala, all'esito di una recente visita ispettiva, è stata giudicata inadeguata perché fatiscente e con modesta capacità recettiva.
anche perché la ristrutturazione della C.R. di Favignana, già precedentemente deliberata, comporterà una riduzione della capienza dello stesso istituto e quindi la necessità di assicurare, nella zona, i posti detentivi che verranno a mancare (circa cento).
Risposta. - L'attuale ordinamento elettorale è essenzialmente fondato sul principio della territorialità. Per esercitare il diritto di voto è pertanto indispensabile l'iscrizione nei registri anagrafici di un comune per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali del comune stesso.
possibile che una pubblica amministrazione si comporti in questo modo;
Risposta. - Si premette innanzitutto che l'Amministrazione Comunale di Roma, il 29 novembre dello scorso anno, ha effettuato il discarico amministrativo della cartella esattoriale n. 3572401, alla quale fa riferimento l'interrogante, dandone comunicazione all'interessato.
città - evidentemente non considerando di tale natura le attività organizzate e promosse dall'Osservatorio per la legalità - non risulta che il comune di Soverato abbia provveduto alle necessarie convenzioni con le associazioni Kore e Fidapa, secondo quanto stabilito al punto 2 della delibera n. 570 del 1993, per cui l'Osservatorio ha ritenuto di segnalare tale questione alla Corte dei Conti della Calabria (prot. n. 7452 del 18 giugno 1999), per l'eventuale danno erariale -:
Risposta. - Da notizie acquisite risulta che con delibera di giunta n. 289 del 2 novembre 1999 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione comunale di Soverato ed il Comitato di gestione della Biblioteca delle Donne, per la concessione in uso di un locale comunale, finalizzata alla erogazione di un servizio pubblico (biblioteca).
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, si fa presente, alla luce della documentazione acquisita per il tramite delle competenti articolazioni ministeriali, che la realtà processuale ivi rappresentata non risulta perfettamente aderente alla verità dei fatti, nella misura in cui si afferma che il Casalvolone dopo aver subìto un procedimento penale per furto, definito con decreto di archiviazione, non ha ricevuto riscontro alla denuncia da lui presentata contro la polizia giudiziaria che aveva investigato nei suoi confronti, vedendosi così costretto a sporgere una seconda denuncia poi sfociata in una richiesta di archiviazione
oggetto di doglianza specifica) che non può essere mossa alcuna censura al magistrato della ex Procura circondariale per aver configurato giuridicamente i fatti attribuiti dal denunciante ai due sottoufficiali dell'Arma nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 595 del codice penale anziché in quella prevista dall'articolo 368 del codice penale; ciò considerato che la qualificazione del fatto costituente notizia di reato è riservata alla esclusiva valutazione del pubblico ministero, salvo ovviamente il successivo controllo del giudice.
Risposta. - L'Ufficio Leva di Udine procede annualmente alla traduzione in lingua slovena dei manifesti di chiamata alla leva ed alle armi per la relativa affissione nei soli comuni di Trieste, Duino-Aurisino, Monrupino,
S. Dorligo della Valle, Sgonico. Tale traduzione viene effettuata in ottemperanza al «Memorandum d'intesa tra i governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia concernente il territorio libero di Trieste» che prevedeva per «..... gli avvisi ufficiali e pubbliche ordinanze ...» l'uso sia della lingua jugoslava che di quella italiana. Tale disposizione è tuttora vigente in virtù dell'articolo 8 del trattato tra la Repubblica di Jugoslavia e la Repubblica italiana ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73 (Trattato di Osimo).
Risposta. - L'attività di sindacato ispettivo parlamentare, da parte di questo Governo come dei Governi precedenti durante l'attuale legislatura, è stata tenuta in grande conto al fine di un corretto rapporto Governo Parlamento nel settore ispettivo, di indirizzo e di controllo parlamentare.
d'intesa a livello locale, alla definizione di un serio piano industriale -:
Risposta. - Il progetto di ristrutturazione dell'Arsenale di Taranto, analogamente a quanto previsto per gli altri stabilimenti di lavoro dell'area Marina Militare, è stato chiaramente definito a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 459/97 e del relativo decreto ministeriale di attuazione del 20 gennaio 1998 e risulta regolarmente avviato. L'intero processo di ristrutturazione, tuttavia, registra tempi attuativi più lunghi del previsto, anche per alcune modifiche ai bandi dei «corsi-concorsi» di riqualificazione del personale civile della Difesa, apportate alla luce della sentenza n. 1/1999 della Corte Costituzionale con la quale, per analoghe procedure concorsuali adottate dal Ministero delle finanze, era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 205, 206, e 207 della legge n. 549 del 1995, limitatamente alle procedure di riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale.
sia in ambito Difesa, sia presso altre Pubbliche Amministrazioni dislocate nelle aree geografiche di riferimento. Il protocollo d'intesa prevede, ancora, che l'Amministrazione ricerchi anche opportunità di reimpiego presso realtà lavorative private tramite accordi trilaterali tra Amministrazione, Aziende e Sindacato.
Risposta. - L'amministrazione comunale di Reggio Calabria, nell'ambito del piano di intervento per il risanamento della locale Piazza del Popolo ed in accoglimento dei suggerimenti dell'ing. Raffaele Granillo, poi scomparso il 20 settembre 1999, ha commissionato allo scultore reggino Gennaro Carresi la ricostruzione dell'aquila imperiale, già collocata sulla parte centrale dell'Arengario dell'ex palazzo del Fascio, oggi sede della Sezione T.A.R., che si era staccata dalla parete; l'opera è già stata realizzata ma non ancora riposizionata.
Risposta. - In merito alla questione rappresentata, la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Brescia ha precisato di aver espresso parere positivo allo spostamento del monumento ai caduti in viale Gandini a Quinzano ritenendo che la nuova collocazione rispetti le condizioni di decoro e di visibilità.
lungo gli organi d'informazione locali e persino nazionali;
Risposta. - In merito alla interrogazione cui si risponde, l'Ente Nazionale per le Strade ha comunicato che il tratto di strada interessato dall'incidente avvenuto sulla statale n. 36 è situato all'uscita della galleria Sornico lunga m. 216, direzione Lecco, al Km. 65+300 ed è stato aperto al transito nel 1987.
Risposta. - Da notizie acquisite risulta che il giorno 10 marzo 2000 ha avuto luogo presso la sala civica «Isacchi» di Erba, regolarmente concessa dalla locale amministrazione comunale, un incontro sul tema dell'antiproibizionismo organizzato dall'associazione «Il Telaio del Cielo».
in quanto la sala non presentava sufficienti requisiti di sicurezza.
Risposta. - Da notizie acquisite risulta che con delibera di giunta n. 289 del 2 novembre 1999 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione comunale di Soverato ed il Comitato di gestione della Biblioteca delle Donne, per la concessione in uso di un locale comunale, finalizzata alla erogazione di un servizio pubblico (biblioteca).
vertici dell'amministrazione comunale e dalla responsabile del settore affari istituzionali»;
Risposta. - La competente prefettura di Venezia, opportunamente interessata, ha comunicato che la decisione del dott. Peretti di rassegnare le dimissioni dall'incarico di comandante dei vigili Urbani del comune di Portogruaro - incarico assunto in data 8 febbraio 1999 in qualità di vincitore di concorso pubblico - interveniva durante lo svolgimento del periodo di prova (3 mesi prorogato di altri 3 mesi).
Risposta. - In merito alla questione rappresentata nel presente atto parlamentare, risulta che il Tribunale di Arezzo - sezione decentrata di Montevarchi, con sentenza n. 276/1999 del 24 novembre - 15 dicembre 1999, ha assolto il signor Gerardo Vettese - consigliere comunale di Laterina (Arezzo) dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.
fronte di quelle ufficiali fissate in n. 36, dichiara di averne scattate e sviluppate solo n. 24;
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame può riferirsi quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalle competenti articolazioni ministeriali, nonché dagli uffici giudiziari interessati alla vicenda evocata nell'atto di sindacato ispettivo.
con il quale il dott. Autera ebbe ad adottare le proprie determinazioni, considerata comunque l'eccessiva brevità del termine a disposizione per evitare l'estinzione dell'ipotizzato reato. Quanto poi al fatto di non aver disposto l'autopsia, si osserva che l'errore iniziale ascrivibile al sanitario ed al vice pretore onorario ha definitivamente compromesso l'evolversi delle attività d'indagine poste in essere in seguito per accertare le reali cause della morte dei due giovani. E proprio per tale ragione l'operato dei magistrati che si sono occupati a vario titolo della vicenda, si sottrae ad ogni tipo di censura, attesa l'impossibilità di porre rimedio alle insufficienze e all'incompletezza con cui è stata condotta da altri soggetti la prima delicata fase degli accertamenti.
Risposta. - In considerazione degli accresciuti impegni operativi nella provincia di Brindisi, il Comando Generale dell'Arma ha previsto l'istituzione di un Comando di Compagnia a S.Vito dei Normanni (BR), attualmente solo sede di Stazione. La concreta attuazione del provvedimento è stata condizionata al reperimento di un'idonea infrastruttura.
Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame si riferisce quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.
il 15 settembre 1999 l'ente vigente chiedeva a codesto ministero copia degli ultimi tre bilanci delle case da gioco operanti in Italia;
il 7 ottobre 1999, la direzione generale dell'amministrazione civile direzione centrale delle autonomie, servizio enti locali, rispondeva testualmente: «...si fa presente che questo ministero, fin dal 1994, ha deciso di non avvalersi della facoltà di subordinare alla propria approvazione gli atti di gestione dei casinò di Venezia, San Remo e Campione d'Italia (quelli relativi alla casa da gioco di Saint Vincent non sono mai stati subordinati all'approvazione del ministero)»;
in base a quali valutazioni si sia giunti a questa decisione;
se non ritenga gravissimo che lo Stato abbia rinunciato alla verifica ed al controllo dei bilanci, e quindi della gestione, delle uniche case da gioco esistenti sul territorio nazionale;
se non ritenga opportuno che il ministero riacquisisca immediatamente tale facoltà e si riesamini subito la situazione contabile ed amministrativa dei suddetti Casinò dal 1994 ad oggi.
(4-26028)
Peraltro, in riferimento al comune di Campione d'Italia, anche successivamente al 1994, si è provveduto in sede di determinazione dei contributi ad esso spettanti sui proventi di gioco del locale casinò, ad acquisire gli elementi di bilancio in linea con le normative che si sono succedute nel tempo in materia di riparto degli introiti «de quibus».
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
per quali motivi non siano stati ancora ultimati i lavori del tratto Condofuri-Bova Marina della superstrada Jonica 106, esattamente nella zona a ridosso del paese di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria; lavori che non procedono a causa di una frana di modeste entità caduta circa un anno fa;
se non ritenga di dovere tempestivamente intervenire per accertare e rimuovere le ragioni di ordine burocratico o di altro tipo che hanno determinato la sospensione dei lavori nella citata parte di superstrada Jonica che é stata ultimata già nel tratto in cui la stessa si collega con la contrada San Pasquale dello stesso comune di Bova Marina, mentre non si riesce stranamente a completare il resto della stessa arteria riguardante il comune di Bova Marina con la conseguenza di notevole difficoltà prodotte al traffico dal momento che gli automobilisti debbono attraversare il centro del comune, determinandosi così un serio pericolo per l'incolumità dei cittadini della zona.
(4-26815)
I lavori realizzati nel tratto Condofuri-Bova marina della S.S. n. 106 «Jonica» a seguito di un consistente movimento franoso delle pendici di monte, sospesi durante l'esecuzione per un ulteriore distacco di materiale terroso, sono stati di recente ultimati nei tempi contrattualmente previsti.
L'ANAS fa presente, inoltre, che i lavori relativi alla parte di arteria stradale in attraversamento del comune di Bova procedono con qualche rallentamento dovuto alla necessità di acquisire le relative autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai beni archeologici, che ha richiesto indagini specifiche mirate a verifiche archeologiche del sottosuolo, nonché alla presenza di alcune interferenze che, assicura l'Ente stradale, saranno eliminate nei tempi tecnici strettamente necessari.
Per quanto riguarda invece i lavori di ammodernamento della suddetta S.S. n. 106, nel tratto compreso tra i km.42+000 e 48+000, 1'ANAS comunica che nelle more della definizione della causa con la Società Kuwait Petroleum Italia S.p.A., e in considerazione della notevole rilevanza delle opere in argomento, il Compartimento ANAS di Catanzaro ha avviato le trattative per una soluzione transattiva della controversia.
Il Ministro dei lavori pubblici: Nerio Nesi.
in data 14 maggio 1992 decedeva, a seguito di «disgraziato accidente» il Sergente Mc. d'Ambrosio Domenico matr. 71ml0251, nato a Bisceglie (Bari) il 5 dicembre 1971, all'epoca in forza a Nave Veneto;
con processo verbale n. 522 del 30 luglio 1992 la competente C.M.O. presso l'Ospedale M.M. di Taranto riconosceva il decesso come avvenuto in servizio e dipendente da causa di servizio ordinario, di conseguenza ascrivibile alla 1 categoria tabella «A» pensionabile ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata;
l'ultima comunicazione ricevuta dai familiari sull'iter procedurale della pratica risale al 17 novembre 1992;
otto anni per l'eventuale riconoscimento di un beneficio di legge appaiono comunque spropositati -:
se non ritenga opportuno voler predisporre con urgenza interventi tesi ad accerta i motivi di questo grave ritardo, che colpisce genitori già duramente provati dalla prematura perdita del figlio.
(4-28831)
I citati decreti sono stati emessi in conformità ai pareri del comitato pensioni privilegiate ordinarie e del collegio medico
La definizione delle istanze ha richiesto lunghi tempi tecnici in quanto è stato necessario acquisire i provvedimenti dell'autorità giudiziaria inerenti all'incidente e l'ulteriore parere del Collegio medico legale a seguito di quello negativo del Comitato per le pensioni privilegiate.
In ultimo, si rappresenta che risulta che il Sig. D'Ambrosio sia stato costantemente tenuto informato delle varie fasi del procedimento.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
la Cia di Schio (Vicenza) è un'impresa-azienda del settore antincendio che vende e commercia estintori (effettuando sugli stessi ricariche, manutenzioni, revisioni), motopompe, vernici ignifughe, porte antincendio, idranti manichette, impianti di rilevazione e spegnimento incendio, e cartelli segnalatori, essendo abilitata dalla legge 5 marzo 1990 n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990), con relativo accertamento ed abilitazione da parte della C.C.I.A.A. cui è iscritta al n. 503/1993;
dal giorno 11 marzo 1988 l'amministratore unico della società in accomandita semplice Cia, signor Bruno Velo, denuncia alle autorità locali, regionali e nazionali una situazione in cui a suo avviso ravvede i reti di frode in commercio, alterazioni di marchi industriali, vendita di prodotti industriali con segni mendaci perpetrata dalla ditta «Cve» di Schio a danno della ditta del signor Velo, nonché del mercato e del commercio nazionale;
il Governo è venuto a conoscenza di detta situazione, oltre che da diretta informazione del signor Velo, anche attraverso precedenti interrogazioni parlamentari presentate nella X legislatura e contraddistinte dai numeri: 4-17884 e 4-17885;
il ministero dell'interno, rispondendo all'interrogazione parlamentare n. 4-17885 ha affermato che «l'impresa Cve di Schio non ha mai chiesto, né tantomeno ottenuto a proprio nome, i previsti nulla osta alla costruzione e alla commercializzazione di estintori d'incendio» ed ha di conseguenza «provveduto al sollecito inoltro alla competente autorità giudiziaria della segnalazione del signor Bruno Velo»;
nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 4-17884 firmata dal Ministro di grazia e giustizia vengono riscontrate numerose inesattezze, per la precisione venti dichiarazioni non corrispondenti a verità, a partire dalla quinta riga nella quale viene indicato il nome della ditta «Cia» invece della ditta «Cves snc», rispetto alle affermazioni riportate, ai diversi procedimenti giudiziari, alle persone fisiche che ricoprono cariche nelle società, ai riferimenti normativi che regolano la fabbricazione del prodotto oggetto della presente interrogazione;
nella nona riga il Ministro afferma nel punto a) che «la Cve vendeva estintori carichi a "tribromofluorometano", sostanza pericolosissima e tale da poter cagionare spaventose esplosioni degli apparecchi», mentre in realtà la Cve carica estintori a «bromotrifluorometano 1301» e gli estintori, non l'estinguente, sono di pericolosità costruttiva;
nel punto b) il Ministro dice che «gli stessi figuravano fabbricati da quest'ultima», mentre in realtà non si tratta degli stessi estintori nel punto a);
al termine del suddetto punto b) il Ministro riporta il nome della ditta Sacep di Bassano del Grappa (Vicenza), includendola nella stessa causa del signor Velo, mentre in realtà quest'ultima ha sporto regolare denuncia-querela in data 15 ottobre 1988 presentata nella pretura di Schio;
nel punto c) il Ministro riferisce che «si tratta di apparecchiature o di parti non omologate», mentre in realtà una semplice lettura dei decreti ministeriali 31 luglio 1934 e 20 dicembre 1982 è sufficiente a smentire quanto affermato;
a pagina 2, seconda riga, il Ministro parla di estintori forniti alla Cve srl dalla ditta Sacep, mentre in realtà quest'ultima li ha forniti alla sua concessionaria Cves snc;
subito dopo si legge «ed allegava alle querele-denunzie foto a prova, indicando a teste il Velo e il titolare di un'officina di carrozzeria che aveva acquistato un estintore dalla Cve», mentre in realtà il titolare della carrozzeria ha acquistato non uno ma ben quattro estintori, e non dalla Cve srl, bensì dalla Cves snc con regolare bolla n. 62/1988 in data 26 febbraio 1988 e regolare fattura n. 105/1988 datata 26 febbraio 1988 dalla Cia sas avendo nel frattempo cambiato ragione sociale;
nella decima riga la ditta querelata è la Cve srl e non la Cves snc;
nella dodicesima riga il legale rappresentante della ditta querelata, Cve srl, non è Velo Bruno, bensì Bertacco Pier Luigi;
la relativa comunicazione giudiziaria della pretura di Schio n. 2168/1988 R.G. doveva dunque essere inviata al legale rappresentante della ditta querelata, Cve srl Bertacco Pier Luigi, e non a Velo Bruno;
nella ventunesima riga il Ministro afferma che «In tal situazione la richiesta di accertamento delle generalità del titolare dell'impresa veniva rinnovata il 21 aprile 1989 ai carabinieri, mentre il 4 aprile 1989 il signor Bruno Velo aveva comunicato personalmente in pretura di Schio sia al pretore dottor Antonino Abrami, sia al cancelliere di Schio cavalier Eugenio Rossetto sia al maresciallo dei carabinieri di Schio Gianfranco Bortolon, che la comunicazione giudiziaria di cui sopra era frutto di un errore di persona (ovvero Velo al posto di Bertacco) facendo partire subito la richiesta di accertamento, la quale veniva rinnovata ai carabinieri di Schio il 21 aprile 1989;
nella penultima riga di pagina due il Ministro indica nuovamente come legale rappresentante della Cve srl il signor Bruno Velo, mentre era, ed è tuttora, il signor Pier Luigi Bertacco;
all'inizio di pagina 3, il Ministro informa che «il pretore dispose perizia sugli estintori in questione ed il perito accertò che gli estintori in questione non erano affatto pericolosi, anzi erano più sicuri di quelli comunemente in uso e meno costosi di quelli ad anidride carbonica, omologati da competenti organi», mentre in realtà nel protocollo n. 187/1988 dell'1 marzo 1988, e susseguente documentazione comprese Gazzette Ufficiali allegate, solo il signor Bruno Velo parla del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 ma va letto, è sottinteso, anche il decreto ministeriale 31 luglio 1934, Titolo I, articoli XV, XVII, XVIII in premessa al decreto ministeriale 20 dicembre 1982;
nella ottava riga di pagina 3, il Ministro informa che si trattava di «apparecchiature che sino al 31 dicembre 1989 non avevano necessità di omologazione ministeriale», ma nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 gennaio 1989 e seguenti è specificato che «A decorrere dal 1 gennaio 1990 potranno essere costruiti e commercializzati solo estintori di incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato (omologato) secondo le specificazioni di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1982;
a tal proposito si ricorda che nei decreti ministeriali 31 luglio 1934 e 20 dicembre 1982, tuttora in vigore, sono presenti due distinti elenchi dei costruttori autorizzati a produrre estintori con relativo Cic (Codice identificazione costruttori);
nella undicesima riga di pagina 3, il Ministro riferisce di un «nome del fabbricante», ma non si intende chiaramente se esso sia iscritto in almeno uno dei due
nella tredicesima riga di pagina 3 si legge «Cve Costruzione e revisione estintori», mentre in realtf2 è «Cve srl» Costruzione veneta estintori;
nella ventesima riga di pagina 3 si legge «che secondo le implicazioni della querela Sacep e sue stesse era amministratore legale rappresentante della ditta Cve al tempo dei fatti da lui stesso denunciati», mentre in realtà il signor Bruno Velo non era il legale rappresentante della ditta Cve srl al tempo dei fatti denunciati, bensì lo era il signor Pier Luigi Bertacco;
il Ministro, nell'ambito della risposta all'interrogazione n. 4-17884 dichiara nel penultimo capoverso: «gli atti vennero il 30 dicembre inviati dal pretore di Schio alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Vicenza a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa procedurale»;
mentre, nell'ultimo capoverso: «si precisa, infine, che sono stati riuniti al procedimento penale 2540/1988, 2595/1989. 828/1989, 20046/1989, 20034/1989;
anche gli atti contro il nuovo amministratore e legale rappresentante della Cve, più volte denunciato dal signor Velo, sono stati inviati alla suddetta Procura;
nei relativi protocolli 1245/1995 del 27 marzo 1995, 1460/1996 del 7 maggio 1996, 1492/1996 del 25 luglio 1996 inviati come denunce (e presentate in duplice copia al comando carabinieri di Schio) alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Vicenza e al Consiglio superiore della magistratura di Roma, sono denunciati altri 1.500 nominativi con nome ed indirizzo e tra l'altro ventuno ditte che effettuano la manutenzione di estintori, con indicazione di nomi ed indirizzi;
proprio in questi giorni sta per essere depositata l'ennesima denuncia alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Vicenza e al Consiglio superiore della magistratura di Roma;
tale denuncia contiene un elenco con altri 257 nominativi riferiti ai protocolli sopracitati;
vi sono inoltre elencati nominativi di 53 ditte che effettuano le manutenzione di estintori riferiti ai protocolli sopracitati;
le amministrazioni periferiche interessate attendono istruzioni dalle amministrazioni centrali e viceversa;
a giudizio dell'interrogante l'autorità giudiziaria competente a giudicare i fatti dovrebbe attivarsi affinché i suddetti esposti ed una decina di denunce del signor Velo trovino finalmente un riscontro tangibile;
è, inoltre, a dir poco incredibile la comunicazione giudiziaria emessa dalla pretura di Schio, la quale ha evidentemente equivocato quanto sostenuto nelle denunce, scambiando il testimone, ovvero il signor Velo, per l'imputato -:
se ed in che modo, nell'ambito delle proprie competenze, i ministri attualmente in carica, previo accertamento dei fatti descritti, intendano intervenire sulla questione e quali provvedimenti ritenga opportuno adottare per risolverla celermente una situazione che, trascinandosi da ormai dieci anni, induca a dubitare sulla reale volontà degli uffici ministeriali preposti di assicurare il rispetto della normativa e delle leggi esistenti sulla materia;
per quale motivo si registrino violazioni ai decreti ministeriali 31 luglio 1934 e 20 dicembre 1982, nonché a tutte le leggi, decreti ministeriali, circolari ministeriali emanate successivamente al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e riferiti al settore in argomento;
in particolare come i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia intendano intervenire, visti gli innegabili riscontri che testimoniano come molte prove delle denunce presentate sono state di proposito alterate, cancellate, asportate, da dieci anni a questa parte,
(4-16844)
Il Sig. Bertacco, con decreto emesso dal GIP di Vicenza, è stato condannato all'ammenda di lire 750.000 per violazione dell'articolo 81, comma 2 del C.P. e degli articoli 7, 34, 389, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 547/55.
L'udienza dibattimentale, instauratasi a seguito della proposizione di opposizione a tale decreto da parte del Sig. Bertacco, si è conclusa, davanti al Pretore di Thiene con la dichiarazione di estinzione del reato per avvenuta prescrizione.
In ordine alle denunce presentate dal Sig. Velo, socio accomandatario e responsabile tecnico della società C.I.A. (Centro Italiano Antincendio di Velo Bruno e C. S.a.S.) con sede a Schio, nei confronti del Bertacco, amministratore unico della ditta B.P. negli anni 1995-1996, ed inviate alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Vicenza, sono state iscritte sul registro delle notizie non costituenti reato e successivamente archiviate da parte del Pubblico Ministero competente.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
la manutenzione, il mantenimento ed i parametri di sicurezza negli alloggi demaniali sono a carico delle Direzioni genio che ne verificano e segnalano eventuali interventi per i quali l'Amministrazione ha il compito di stanziare fondi;
la 7 Direzione genio di Firenze ha già da tempo rilevato l'urgenza di un intervento sulla palazzina demaniale sita in via Gramsci 550 a Sesto Fiorentino il cui impianto di riscaldamento a gasolio, con la cisterna consumata al punto da non renderne possibile la riparazione, ha provocato inquinamento ambientale;
la stessa centrale con l'impianto elettrico non a norma, il locale caldaia fuori ogni limite di sicurezza previsto, l'impianto interno dei caloriferi senza protezione isolante è oramai al punto da non rendere possibile interventi parziali;
la 7 Direzione genio di Firenze già dal 1998 ha provveduto a studiare, progettare ed approntare un intervento atto ad adeguare la palazzina demaniale sia alle principali norme di sicurezza che alla tutela ambientale per le quali le altre strutture demaniali della zona sono state tutte metanizzate da tempo;
l'intervento pianificato per la risoluzione del problema prevede una spesa di circa 275 milioni;
la sezione Comando genio militare della regione militare centro ha avuto un'assegnazione di circa 950 milioni e ha ritenuto «non opportuno» intervenire per metanizzare una palazzina in cui vivono 14 famiglie di militari (ufficiali e sottufficiali) che stanno affrontando la stagione invernale con un serbatoio provvisorio esterno al locale caldaia fuori da ogni parametro di sicurezza e decenza -:
se intenda intervenire per risolvere il problema dei militari e delle loro famiglie che occupano la palazzina demaniale di via Gramsci 550 a Sesto Fiorentino;
quali criteri siano stati adottati nel decidere le priorità dei lavori da eseguire e l'elenco dei lavori decisi.
(4-29078)
Al riguardo, mentre per il primo aspetto la Direzione Genio militare competente per territorio ha l'obbligo giuridico di intervenire,
In particolare, per il caso in esame, la Direzione Genio Militare di Firenze aveva ipotizzato un intervento globale, che comprendesse entrambi gli aspetti summenzionati, per un importo pari a lire 272 milioni da eseguire nel 2001. Allo stato, sono state eseguite la sola messa a norma dell'impianto elettrico della centrale termica e la sostituzione, in via temporanea, del serbatoio del combustibile con altro fuori terra, in attesa di una verifica di disponibilità economica per il passaggio a metano.
Entro l'estate, ove la metanizzazione non potesse essere realizzata per carenza di fondi, verrà comunque effettuata la sostituzione del vecchio serbatoio con altro ugualmente interrato.
Per quanto attiene alle priorità degli interventi da parte della citata Direzione Genio militare, si deve sottolineare come, a fronte di una assegnazione di lire 950 milioni per 1'anno 2000, essa debba provvedere al soddisfacimento delle seguenti esigenze sull'intero territorio di competenza, che comprende Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo:
spese tecniche;
spurgo delle fosse biologiche;
spese per alloggi non locati;
cambi utenza per n. 39 alloggi;
manutenzione di n. 1.030 alloggi occupati.
In tale quadro, la realizzazione di opere di miglioria, quale la metanizzazione, per quanto auspicabili, vanno inserite nel quadro dell'economia generale di impegno delle risorse che sono prioritariamente improntate ai seguenti criteri:
adeguamento del patrimonio abitativo, particolarmente vetusto, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
effettuazione dei cambi utenza, al fine di garantire al maggior numero possibile di personale militare di fruire di alloggio ad un costo più accessibile rispetto a quello di mercato.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
la giunta comunale di Scalea (CS), alla presenza del sindaco-presidente Francesco Pezzotti, con atto deliberativo n. 580 del 28 giugno 1996, ha affidato un incarico legale all'avvocato Giovan Battista Freni del Foro di Messina, impegnando per la parcella la somma presuntiva di lire 2.500.000;
l'incarico, si legge nell'atto, è riferito al patrocinio della difesa dello stesso Francesco Pezzotti, querelato dal sostituto Procuratore della Repubblica di Paola (CS), dottor Francesco Greco, per il reato di cui all'articolo 595 del codice di procedura penale (diffamazione);
i fatti, oggetto della querela e costituenti il reato di diffamazione, esulano certamente da attività legate alla funzione di sindaco e si inquadrano invece in una vicenda del tutto personale tra lo stesso sindaco ed il sostituto Procuratore della Repubblica;
ad avviso dell'interrogante, nel comportamento del sindaco, che presiedeva l'organo del comune, potrebbero ravvisarsi estremi di reato -:
se risulti che siano state avviate indagini al riguardo;
quali provvedimenti di propria competenza conseguenziali intenda assumere.
(4-03967)
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
un peschereccio della marineria di Goro (Ferrara) ha riportato gravi danni allo scafo a causa dei bassi fondali che ostruiscono l'accesso al canale navigabile del locale porto;
in tale pericolosa situazione vi è da tempo un vero e proprio rimpallo di responsabilità tra Governo e regione Emilia-Romagna sulla competenza degli scavi per rendere agibile il canale navigabile del porto di Goro;
tutto questo determina un pericolo reale per la vita degli operatori del settore e forti preoccupazioni e tensioni sociali con implicazioni di ordine pubblico;
il peschereccio «Golfo di Squillace», arenatosi per i bassi fondali, ha subito esclusivamente danni allo scafo solo in virtù del fatto che il mare era calmo; in altre condizioni si sarebbe potuta verificare una tragedia;
il consigliere regionale di AN avvocato Alberto Balboni ha già presentato sull'argomento una interrogazione al Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna;
se sia a conoscenza della situazione suesposta -:
quali siano i motivi di questo rimpallo tra regione e Governo in ordine alla competenza di chi debba eseguire i lavori di scavo del canale navigabile del porto di Goro;
quali urgenti iniziative intenda assumere al riguardo;
a chi eventualmente debba venire ascritta la responsabilità della situazione sopra esposta;
a quanto ammonti il costo degli interventi necessari per rendere sicuro e agibile il canale navigabile del porto di Goro;
quale giudizio dia sulla lettera della marineria di Goro alle autorità competenti nella quale si denuncia questa situazione di grave pericolo con ripercussioni anche di carattere sociale.
(4-27304)
La manutenzione e tenuta in esercizio del canale medesimo, pertanto, spetta alla Regione Emilia Romagna.
L'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Ravenna ha più volte, in sede di incontri con le Amministrazioni interessate, ribadito tale posizione.
Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.
il Coreco di Latina ha annullato il bilancio consuntivo del comune di Aprilia per l'anno 1998, in quanto non conforme a quanto stabilito dall'articolo 55 della legge n. 142 del 1990 e dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sulla contabilità dei comuni;
sembrerebbe che nella vicenda della redazione del bilancio abbia influito una certa disorganizzazione del servizio contabilità
il Comitato regionale di controllo, ha sollecitato, prima di esprimere la sua decisione negativa, ulteriori chiarimenti e delucidazioni al comune di Aprilia, chiarimenti, che, visto l'esito della vicenda, evidentemente non sono stati ritenuti sufficientemente esaustivi, da qui la bocciatura del bilancio consuntivo del 1998 e la susseguente decisione del comune di Aprilia di ricorrere al Tar contro il Coreco -:
se non si ritenga opportuno porre in essere un'attenta verifica per appurare se le funzioni e le competenze del comune in oggetto debbano ritenersi in qualche modo limitate dalla bocciatura del bilancio consuntivo e se gli impegni di spesa assunti nel bilancio annullato dal Coreco possano essere considerati validi;
se lo stesso comune possa continuare ad effettuare impegni di spesa quando è pendente un giudizio del Tar derivante dal ricorso dello stesso comune contro le decisioni assunte dal Coreco, anche in considerazione dei tempi della giustizia amministrativa che potrebbero comportare l'attesa di oltre un anno;
quali siano state le ragioni del presunto trasferimento del funzionario dell'ufficio contabile e le motivazioni del ricorso alla nomina di un professionista esterno;
se non si reputi necessario l'invio di un ispettore del competente ministero allo scopo di far chiarezza sull'intera vicenda, vieppiù che nello stesso comune un precedente accertamento eseguito da un dirigente dei servizi ispettivi della finanza avrebbe già evidenziato significative irregolarità e carenze amministrative, oggetto di una precedente interrogazione, presentata dall'interrogante (4-20675 dell'11 novembre 1998) a tutt'oggi in attesa di risposta.
(4-27198)
Il comune di Aprilia è stato perciò invitato, tramite la competente prefettura, ad adottare al più presto misure di regolarizzazione.
Lo stesso comune, con lettera del 19.04.99, rappresentò alla prefettura di Latina di aver prodotto direttamente al Ministero del tesoro, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, le proprie controdeduzioni e osservazioni circa i rilievi di cui alla verifica amministrativa contabile eseguita dal 17 febbraio al 3 aprile 1998.
A tutt'oggi non risultano adottati altri provvedimenti, né il comune in parola ha ritenuto di dover porre in essere alcun provvedimento di autotutela.
La situazione è comunque seguita attentamente per l'eventuale insorgenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di legge.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
l'interrogante ha, altre volte, con specifici atti ispettivi, sottoposto all'attenzione dei Ministri competenti la grave situazione determinatasi nel comune di Castrolibero in provincia di Cosenza, sottolineato da una stridente incompatibilità tra l'interesse pubblico e l'agire personale del sindaco, Vincenzo Aiello, più volte sottoposto all'attenzione
nonostante le sollecitazioni, l'interrogante non ha, a tutt'oggi, ottenuto risposta, mentre, nel frattempo, la situazione si è andata aggravando e l'insofferenza dei cittadini si è allargata;
mentre la Corte dei conti di Catanzaro ha già chiuso, dal giugno del 1998, il processo contabile esprimendo giudizi pesantissimi sulla moralità e la correttezza del sindaco Aiello, condannandolo ad ingenti somme pecuniarie, purtroppo il procedimento penale stenta a concludersi per una serie di espedienti e rinvii che, di fatto, favoriscono una situazione paradossale nella quale il signor Aiello continua a fare il sindaco in un comune nel quale è stato accertato siano state da lui sottratte risorse pubbliche a fini personali. Dal 1995, infatti, data della prima udienza, ad oggi, sono stati ben sei i rinvii del procedimento la maggior parte dei quali senza ragionevoli motivi di fondatezza e, intanto, dentro questo lungo periodo, si sono svolte le elezioni comunali in cui l'Aiello ha continuato a fare il bello e cattivo tempo;
la serenità della popolazione e il recupero di credibilità verso le istituzioni passa anche attraverso una chiara risposta su problemi di questo genere che investono la moralità pubblica -:
se, a fronte di una vicenda poco edificante e certamente lesiva del decoro delle istituzioni pubbliche, e alla luce della citata condanna della Corte dei conti non ritenga che siano attivabili, anche in attesa della definizione del procedimento penale, i poteri prefittizi di sospensione del sindaco per motivi di grave e ingente necessità.
(4-26485)
Ciò premesso si rileva che, in base alle disposizioni vigenti in tema di limitazione del diritto di elettorato passivo, in assenza di una sentenza definitiva di condanna la mera pendenza di un procedimento penale non costituisce presupposto sufficiente per l'adozione del provvedimento di rigore.
Più specificamente, si osserva che il potere prefettizio di sospensione, correlato dall'articolo 40 della legge 142/90 alla sussistenza di situazioni qualificate dalla grave ed urgente necessità, può essere esplicato solo qualora sia stato avviato l'iter procedimentale per l'adozione della rimozione. Al di fuori di tale contesto definito per legge ed ancorato a casi tassativamente indicati, rilevabili dal prefetto in sede locale, l'invocato potere di sospensione non può essere esercitato.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
gli sviluppi del caso di «Martina» la bambina di Grosseto che occupa in questi giorni le cronache dei quotidiani, chiedono di definire i contorni di questa vicenda, tenendo presente che le situazioni poste al giudizio del tribunale per i minorenni sono sempre, intrinsecamente e peculiarmente mutevoli per cui, di conseguenza, lo devono essere anche le deliberazioni di questo tribunale, le quali dovrebbero essere caratterizzate principalmente dalla regola del prevalente interesse del minore, in quanto elemento indifeso e svantaggiato di fronte alla realtà. L'interesse del minore è innanzitutto quello di avere garantita la continuità affettiva ed educativa con una famiglia. I cambiamenti in questa fase della crescita sono sempre e comunque traumatici e gettano le condizioni per la patologia psichica. Nel caso di Martina, la famiglia che l'aveva accolta in affidamento era stata giudicata idonea, dal punto di vista educativo e affettivo, per crescerla. Di fronte alle mutate condizioni formali di stato civile della bambina, da affidabile è diventata adottabile, non scaturisce certamente di conseguenza un cambiamento
si è ricorso all'intervento di polizia per il trasferimento di Martina dalla famiglia affidataria all'istituto che la doveva ospitare in attesa delle condizioni per essere accolta nella famiglia adottiva, producendo uno strappo radicale dalla famiglia affidataria;
il provvedimento del tribunale per i minori di Firenze sembra contraddire il principio del principale interesse e benessere del minore che ispira la legislatura recente riguardo ai minori dello Stato italiano e la Convenzione per i diritti dei minori di New York del 1992 recepita anche dallo Stato italiano con apposita legge; non è pertanto accettabile sostenere che la legislatura vigente non contempli gli spazi per sanare questo caso rispettando il principio-legge del principale interesse del minore -:
se rispetto alle novità apportate ad ogni ordine di procedura dell'articolo 111 della Costituzione, denominato giusto processo, per garantire parità di diritti e di tutela in ambito procedurale, siano stati tutelati in questo caso i diritti delle diverse parti;
se i servizi sociali competenti in questa vicenda si siano comportati con correttezza e completezza delle indagini svolte, correttezza della diagnosi e della prognosi sulla situazione originaria della bambina, correttezza e congruità dei progetti proposti, adeguatezza delle richieste rivolte al tribunale per i minorenni;
cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per sollecitare una riforma che si mostra indispensabile e cruciale per la tutela dei minori e per un adeguamento del diritto alle esigenze di stabilità emergenti dai nuovi assetti familiari della società attuale.
(4-30278)
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.
la Centrale del latte di Roma è stata recentemente ceduta dalla Cirio spa di Sergio Cragnotti alla Parmalat di Callisto Tanzi;
la cessione è stata effettuata in anticipo sui tempi stabiliti sul contratto di vendita tra il comune di Roma e l'acquirente Sergio Cragnotti;
la penale per la vendita anticipata era stata stabilita in appena un miliardo;
notizie di stampa parlano di un coinvolgimento della Banca di Roma nell'influenzare gli amministratori capitolini durante le fasi precedenti alla vendita;
è possibile riscontrare, tramite le rivelazioni che in questi anni ha fatto il già revisore dell'azienda Luca Angeli Bufalini, una serie di fatti che, collegati tra loro, dimostrerebbero un progetto per la svendita della Centrale del latte: fin dal 1993, ad esempio, alcuni articoli del Messaggero avevano riportato alcuni sospetti sulla igienicità dei processi produttivi e sulla qualità del latte della Centrale avanzati dal sindaco di Roma, Francesco Rutelli, e che successivamente si dimostrarono totalmente infondati;
si possono inoltre riscontrare, secondo Bufalini, azioni mirate a distogliere i fornitori di latte fresco dal rispetto scrupoloso dei contratti di fornitura, provocando alla Centrale del latte aggravi finanziari
si possono anche riscontrare nei racconti di Bufalini azioni fraudolente mirate ad intralciare i processi produttivi tramite lavoratori dipendenti della Centrale motivati a creare interruzioni nella linea di produzione e convinti ad esercitare azioni dannose nei confronti dell'azienda, quali scioperi, assenteismi e spreco di risorse;
in questo piano per la svendita della Centrale è possibile inserire secondo Bufalini anche il collegio dei revisori dei conti che avrebbe con minacce di vario tipo costretto lo stesso Bufalini alle dimissioni senza poter proseguire la sua azione moralizzatrice -:
se non ravvisi in tutta la vicenda delle distorsioni delle regole del mercato e pertanto di dover investire l'Authority competente.
(4-23902)
L'Autorità il 15 aprile 1999 ha deliberato l'avvio di un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16 legge n. 287/90, al fine di accertare se l'operazione fosse suscettibile di condurre alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Nel corso dell'istruttoria, anche in considerazione dei rilievi formulati dall'Autorità, le parti hanno ritirato la comunicazione dell'operazione di concentrazione. Di conseguenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 17 giugno 1999, ha deliberato che non vi era luogo a procedere nei confronti delle società Parlamat Spa e Cirio Spa.
In data 14 giugno 1999, Parlamat Spa ha comunicato all'Autorità l'intenzione di procedere all'esecuzione di un progetto modificato della predetta operazione di concentrazione. In esito al procedimento istruttorio, l'Autorità ha deliberato, in data 27 luglio 1999, di autorizzare l'operazione di concentrazione comunicata (Provv. N. 7424 - C3460B), prescrivendo il pieno rispetto degli impegni assunti da Parmalat Spa.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.
sabato 18 marzo 2000 alle ore 12 è scaduto il termine per la presentazione delle liste provinciali e delle liste regionali in vista delle elezioni regionali del 16 aprile 2000;
in alcuni comuni della provincia di Bergamo è stata effettuata la richiesta, ai sensi dell'articolo 9 ottavo comma n. 1 della legge n. 108 del 1968, di certificati elettorali di persone defunte da tempo o che mai avevano sottoscritto per alcuna lista di candidati in vista delle elezioni regionali del 16 aprile 2000;
le richieste di cui sopra sono state effettuate per conto di una lista di candidati che in provincia di Bergamo non ha raggiunto il minimo di firme richieste per la presentazione di una lista provinciale, ma che ha comunque presentato proprie liste in altre province;
l'interrogante è in grado di fornire al ministero la denominazione della lista, i nominativi dei defunti che avrebbero sottoscritto per tale lista e le testimonianze delle persone delle quali, pur non avendo sottoscritto alcuna lista, i presentatori della lista hanno richiesto i certificati elettorali.
se il ministero sia al corrente dei fatti oggetto della presente interrogazione;
se non ritenga opportuno procedere, attraverso le proprie delegazioni elettorali, alla verifica non solo numerica delle firme
se si abbia notizia di altre irregolarità come quelle sopra descritte.
(4-29048)
In particolare, le citate disposizioni prevedono che le liste provinciali dei candidati devono essere presentate, unitamente alla documentazione prescritta (tra l'altro, i certificati elettorali dei sottoscrittori), alla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, da un numero di elettori che varia a seconda dell'entità demografica della provincia.
La firma degli elettori, debitamente autenticata, deve essere apposta su apposito modulo recante il contrassegno di lista, le generalità dei candidati e dei sottoscrittori, nonché il comune nelle cui liste elettorali questi ultimi sono iscritti.
Le liste regionali devono essere presentate alla cancelleria dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello del capoluogo della regione. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori che varia a seconda dell'entità demografica della regione.
Per quel che concerne i moduli di raccolta delle firme e, più in generale le liste regionali ed i relativi candidati, trovano applicazione le medesime disposizioni relative alle liste provinciali.
Si sottolinea, peraltro, che le sottoscrizioni possono essere apposte a partire dal 180o giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
L'esame della regolarità degli atti prodotti spetta unicamente ai citati uffici giudiziari, ai quali la legge demanda l'ammissione o la ricusazione delle liste e dei candidati.
Si precisa, altresì, che l'operato dei detti Uffici centrali non può essere sottoposto a verifica o a controllo in via amministrativa in quanto la normativa prevede il ricorso al Giudice amministrativo, ove vengano riscontrate irregolarità che costituiscano vizi di legittimità del procedimento, o al Giudice penale ove si configurino ipotesi di reato.
Giova, peraltro, segnalare, attesa l'importanza che la raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste dei candidati alle consultazioni regionali riveste nell'ambito del procedimento elettorale ed allo scopo di facilitare detto adempimento, che questo Ministero non ha tralasciato di impartire, sull'argomento, apposite e puntuali istruzioni (pubblicazione n. 3/2000).
Inoltre, con circolari n. 13 e n. 20 in data, rispettivamente, 14 e 18 febbraio 2000, è stata richiamata la particolare attenzione dei sindaci sul disposto di cui all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che prescrive, per le elezioni regionali, a decorrere dal 27 febbraio (ventesimo giorno precedente il termine per la presentazione delle liste) l'apertura degli uffici comunali, dal lunedì al venerdì, per non meno di dieci ore giornaliere e, per i giorni di sabato e domenica, per almeno otto ore.
Con circolare n. 16 del 17 febbraio u.s., è stato precisato che l'attività di autenticazione delle firme dei sottoscrittori avrebbe potuto essere espletata non soltanto, come è ovvio, all'interno degli uffici comunali, ma anche, fatta salva in ogni caso l'autonomia organizzativa dei comuni, all'esterno della residenza municipale e in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Con successiva circolare n. 21 del 25 febbraio, è stato chiarito che gli orari di apertura degli uffici comunali sono disposti sia al fine di assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati sia allo scopo di procedere all'autenticazione di dette sottoscrizioni, nonché di rilasciare i certificati elettorali dei sottoscrittori.
I contenuti precettivi delle suddette istruzioni sono stati, infine, ribaditi con circolare in data 25 febbraio 2000, con la
Tanto premesso, per quel che concerne, in particolare, il contenuto dell'interrogazione di cui trattasi, si fa presente che non risulta pervenuta alcuna notizia di richieste di certificati elettorali, relativi a persone decedute, agli uffici comunali della provincia di Bergamo, durante il periodo previsto per la sottoscrizione delle liste dei candidati alle elezioni regionali dello scorso 16 aprile.
Risulta, invece, che i comuni di Castelli Calepio e Chiudino hanno segnalato alla prefettura di aver ricevuto richieste di certificati elettorali relativi a persone indicate quali sottoscrittori del movimento politico «Su la testa - L'altra Lombardia» (non ammesso alla consultazione elettorale del 16 aprile u.s.) che, invece, non risulterebbero tali, in base a quanto dagli stessi dichiarato.
Dei citati fatti è stata data tempestiva notizia alla competente Procura della Repubblica.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
la signora Angela Derosas viene tratta in arresto in data 11 dicembre 1999, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Monza in relazione ad un residuo di pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione inflitta dal tribunale di Monza;
la sigor Derosas è attualmente detenuta nel carcere di San Vittore di Milano e nei giorni successivi alla sua carcerazione è stata presentata un'istanza di differimento provvisorio della pena in relazione alle gravissime condizioni di salute della stessa poiché dal 1991 al 1996 è stata sottoposta a numerosi ricoveri per «wasting sindrome», «Epatopatia cronica, gastrite erosiva, candidosi orale, diarrea, epatopatia HCV correlata, anemia cronica, vaginite da tricomonas vaginali», e nell'aprile 1999 ha subito anche un gravissimo intervento all'utero con rimozione di una formazione tumorale;
a tutt'oggi risulta essere pervenuta al magistrato di sorveglianza procedente soltanto una relazione della direzione sanitaria del carcere nella quale ci si limita a far presente che la signora Derosas avrebbe riferito di avere 495 CD 4, nonché ad elencare farmaci della stessa assunti;
tale relazione, viste le gravissime condizioni di salute della stessa, non è stata ritenuta sufficiente, dal magistrato di sorveglianza, per decidere se adottare i provvedimenti richiesti per tutelare la salute della suddetta detenuta;
ultimamente la signora Derosas ha continue perdite di sangue in zona genitale e ha richiesto una visita ginecologica senza ancor avere ottenuto risposta -:
quali provvedimenti intenda intraprendere affinché la signora Derosas possa essere immediatamente sottoposta alle visite mediche di cui necessita, riconoscendole così il diritto alla salute, per sollecitare la direzione sanitaria della suddetta casa circondariale affinché invii immediatamente la relazione sanitaria al magistrato di sorveglianza per poter avviare seri provvedimenti per la salute nonché per la stessa vita della signora Derosas.
(4-28042)
La detenuta Angela De Rosas è stata arrestata l'11 dicembre 1999 a seguito di ordine di carcerazione emesso in esecuzione di una condanna definitiva per il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (produzione e traffico di sostanze stupefacenti), con fine pena previsto per la data del 28 dicembre 2004.
Dal 22 gennaio 2000 la De Rosas è ristretta presso la sezione femminile della casa di reclusione di Milano Opera a seguito
Per quanto concerne le condizioni di salute di Angela De Rosas, dalla documentazione acquisita si evince che la detenuta è affetta da AIDS conclamato, neuropatia, epilessia post-encefalitica, intensa deflessione del tono dell'umore ed astenia; in particolare la De Rosas è affetta dalla sindrome da immunodeficienza-AIDS dall'anno 1995.
Sulla base dei certificati medici inviati dalla Direzione dell'istituto di Opera, il sanitario del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha attestato la necessità che la detenuta trascorra la carcerazione presso un istituto penitenziario fornito di Centro diagnostico terapeutico; tale condizione viene assicurata presso la casa di reclusione di Milano Opera ove è organizzato un apposito reparto con i necessari presidi sanitari per l'assistenza ai detenuti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.
La Direzione della casa di reclusione di Milano-Opera provvede a tenere informata la Magistratura di Sorveglianza di Milano sullo stato delle condizioni di salute della detenuta e sulle terapie mediche predisposte ed assicurate.
Per quanto riguarda l'istanza della De Rosas, tesa ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il Magistrato di Sorveglianza di Milano con ordinanza n. 356/99 del 21 febbraio 2000, ha rigettato tale richiesta, rilevando che «non vi è fondato motivo di ritenere che sussistano i presupposti per il rinvio» dell'esecuzione della pena e che «la protrazione della detenzione non può cagionare grave pregiudizio al condannato».
Tale provvedimento, suscettibile, se del caso, dei rimedi endoprocessuali previsti dall'ordinamento, non è invece sindacabile in sede amministrativa, non ricorrendo le ipotesi estreme di abnormità, negligenza o errore inescusabile, ovvero strumentale esercizio delle funzioni giurisdizionali per scopi contrari a giustizia, che in via esclusiva consentono il sindacato amministrativo di cui si tratta.
Deve infine essere segnalato che il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza n. 2068 del 4 aprile 2000, ha concesso alla DE ROSAS la detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Milano.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
suscita perplessità ed induce a legittimi dubbi la vicenda umana e imprenditoriale del signor William Gallerani di Cento (Ferrara), vicenda che vede coinvolto, tra gli altri, il primo cittadino di Crevalcore, precedentemente (fino al 1990) assessore all'urbanistica del comune bolognese;
nell'ambito della gestione e del dissesto di una società legata, come giro d'affari, alle cooperative, paiono ruotare interessi riconducibili non solo a singole persone, ma a tutto un sistema che potrebbe coinvolgere partiti politici e istituti di credito di non secondaria importanza;
non ultimo, parrebbero esservi state pressioni e condizionamenti di diverso genere, i risvolti dei quali sembrano meritevoli di qualche approfondimento -:
se non ritenga opportuno adottare tutte le iniziative di sua competenza per verificare se sussistano i presupposti per l'esercizio dei propri poteri di controllo sugli organi degli enti locali, anche al fine di sciogliere i legittimi sospetti, sussurrati dalla cittadinanza, prospettanti interessi occulti di partiti.
(4-15254)
Da accertamenti effettuati in ambito locale è emerso che la vicenda indicata nell'interrogazione scaturisce dalla denuncia-querela per il reato di appropriazione indebita nei confronti di Lodi Novello, legale
L'atto di denuncia-querela, attinente fatti verificatisi nel 1991, veniva trasmesso al Comando Stazione Carabinieri di Cesena (FO) e in data 5 ottobre 1995 il fascicolo processuale veniva inviato al Tribunale di Modena.
Risulta che il signor Gallerani William, residente in via Govoni n. 39, nell'ambito della predetta società era preposto a tenere i rapporti con gli istituti di credito.
Il sig. Lodi Novello dal 23 aprile 1995 è sindaco del comune di Crevalcore, presso il quale, dal 6 maggio 1990 al 22 aprile 1995, ha ricoperto la carica di assessore all'Urbanistica.
In data 25 marzo 1997 il personale della guardia di finanza di Bologna, su delega del locale Tribunale ha notificato un'informazione di garanzia al citato Lodi, per i reati di concussione, estorsione ed abuso d'ufficio per fatti commessi tra il 1991 ed il 1994. Sono state effettuate perquisizioni locali, presso la residenza comunale, l'abitazione e l'ufficio del sig. Lodi, sequestrando documentazione cartacea tuttora al vaglio della Autorità Giudiziaria.
Inoltre, la prefettura di Bologna ha fatto conoscere che i procedimenti penali avviati a carico del sindaco di Crevalcore, sig. Novello Lodi, non hanno subìto allo stato variazioni e che il consiglio comunale, riunito in seduta straordinaria in data 7.5.1998, aveva espresso nei confronti dell'interessato la massima solidarietà circa le vicende giudiziarie che lo avevano coinvolto.
In occasione delle ultime consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, il sig. Lodi è stato rieletto sindaco di Crevalcore.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
il comune di Capriati al Volturno con delibera di consiglio comunale n. 34 del 24 ottobre 1997 ha approvato un progetto di lavori di pubblica utilità nei seguenti settori: servizi per lo sviluppo del turismo rurale, valorizzazione del patrimonio culturale e boschivo, raccolta differenziata dei rifiuti, realizzazione di botteghe artigiane, gestione e tutela delle aree protette ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;
per la realizzazione del predetto progetto la precedente giunta comunale assicurò l'impegno di spesa con la disponibilità di bilancio in lire 50.000.000 così distinto: lire 37.400.000 per l'acquisto delle attrezzature e lire 12.600.000 per la formazione professionale da effettuarsi con apposita società in collaborazione con il comune;
la nuova giunta municipale scaturita dalle elezioni del 13 giugno 1999 ha, inopinatamente, deciso di impegnare le quaranta unità originariamente coinvolte nel predetto progetto dei L.P.U. in altri, ad avviso dell'interrogante, illegittimi progetti, tra cui si evidenziano la colonia estiva per bambini e l'assistenza e solidarietà agli anziani, ai disabili ed ai malati;
l'utilizzazione dei giovani in una diversa programmazione non risulta essere stata preventivamente approvata da legittima delibera dell'amministrazione comunale, ma semplicemente comunicata alla cittadinanza mediante un manifesto affisso nel comune in data 22 giugno 1999 -:
una volta accertata la grave e censurabile condotta posta in essere se non ritenga di adottare tempestivi provvedimenti nei confronti degli amministratori del comune di Capriati al Volturno, ivi compreso la nomina di un commissario ad acta.
(4-27008)
Lo stesso ha comunicato di aver adottato numerosi provvedimenti nell'ottica della migliore organizzazione e del più efficiente utilizzo delle citate unità lavorative, tra i quali ha segnalato l'apertura della posizione assicurativa INAIL per i giovani lavoratori ed il concreto avvio del corso di formazione previsto dal progetto; l'assegnazione di un'idonea sede ubicata in un edificio di proprietà comunale e l'organizzazione di incontri con esperti del settore per illustrare ai giovani lavoratori i concreti sbocchi occupazionali; la promozione dell'autorganizzazione dei lavoratori mediante la nomina, da parte degli stessi, di un coordinatore al fine di scongiurare un'inevitabile dispersione di risorse.
L'amministrazione comunale, nel segnalare l'estrema difficoltà evidenziatasi anche a livello nazionale nella gestione dei LL.PP.UU., ha rappresentato che - a proprio giudizio - l'utilizzazione dei suddetti lavoratori nella colonia estiva e nell'assistenza alle persone sole e bisognose può essere comunque ritenuta conforme ai progetti originariamente approvati, tenuto anche conto dell'astrattezza dei progetti medesimi e della asserita inidoneità ad essere attuati senza la necessaria intermediazione dell'ente comunale.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
con legge 24 novembre 1999, n. 468 recante: «Modifiche alla legge 21 novembre 1999, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 codice di procedura civile», è stata profondamente modificata la legge n. 374/1991, ed è stata sancita (articoli 23 e 24) l'applicabilità delle norme sulla incompatibilità anche ai giudici di pace attualmente in servizio e riconfermati sino al 31 marzo 2000;
in materia di incompatibilità è stata introdotta con la lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 8 una nuova norma per cui «Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività»;
un simile divieto, secondo quanto si evince dai lavori parlamentari, sarebbe volto «ad evitare la possibilità di eventuali conflitti di interesse sull'attività del giudice di pace»;
detto divieto ha carattere assoluto e senza limiti di natura territoriale;
secondo la circolare del Consiglio superiore della magistratura Fasc. n. 552/99GdP/8Comm. del 21 gennaio 2000 «deve intendersi per attività professionale quella consistente nell'assunzione di incarichi libero-professionali o nell'esercizio di attività di agenti, rappresentanti e consulenti nei settori in questione»;
sempre secondo la predetta circolare «il concetto di attività professionale deve stendersi all'attività professionale svolta dai soggetti legati al giudice di pace da vincoli di coniugio, eccetera, negli uffici legali di imprese di assicurazione o banche anche con rapporto di lavoro subordinato»;
le suddette precisazioni costituiscono interpretazioni decisamente estensive prescindendo dalla lettera della legge - tam dixit tam voluit - che comporterebbero una inammissibile incompatibilità, non giustificata da alcun conflitto di interessi (poiché prescinderebbe da limiti di natura territoriale e dalla qualifica dei soggetti legati da vincoli al giudice), nonché dalla tipicità della «attività professionale» non limitata alla professione legale;
tale incompatibilità sarebbe prevista nel nostro ordinamento giuridico solo per i giudici di pace, non pure per i giudici onorari aggregati (GOA), tantomeno per i giudici togati;
detta supposta incompatibilità - palesemente e costituzionalmente illegittima - unitamente a quelle di cui ai commi 1-bis ed 1-ter dell'articolo 8 della legge n. 374/1991, introdotti dalla legge n. 468/1999, creerebbero la pressocché totale eliminazione dei giudici di pace attualmente in servizio provenienti dall'avvocatura, nonché di quelli che hanno chiesto la nomina ex novo in forza dell'elenco dei posti disponibili di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 4 dicembre 1998;
già la normativa generale in tema di astensione - articolo 51 del codice di procedura civile - esaurientemente prevede e delimita ogni possibile conflitto di interesse nell'attività del giudice di pace;
per esemplificare, solo nell'ufficio del giudice di pace di Roma (ove a fronte di 200 posti in organico ne erano stati coperti 187), attualmente sono rimasti in servizio 115 giudici che si ridurranno di almeno ulteriori 35 unità in applicazione dei suddetti limitativi criteri interpretativi;
lungi dal prevenire concretamente ogni eventuale contrasto all'indipendenza dei giudicanti si paralizzerebbero gli attuali uffici ai quali non potrebbero essere assegnati per il tirocinio semestrale obbligatorio coloro che avevano formulato domanda di nuova nomina, estendendosi anche a loro i predetti criteri -:
se non intenda disporre l'annullamento e la revoca di tale circolare, stante l'interpretazione estensiva - inammissibile nel nostro ordinamento - in particolare da parte dell'organo di autogoverno della magistratura (o presentare immediatamente decreto-legge chiarificatore e/o modificativo), evitando sia un notevole contenzioso per l'amministrazione dello Stato che un immediato e diretto danno per la paralisi che deriverebbe all'attuale brillante funzionamento degli uffici del giudice di pace.
(4-28362)
L'atto di sindacato ispettivo muove censure relative al merito della circolare del C.S.M., adottata nella seduta del 21 gennaio 2000, concernente «incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace». Trattandosi di un atto costituente espressione tipica della potestà regolamentare propria del Consiglio, in merito ad esso non è consentito al Ministro alcuno degli interventi (annullamento, revoca e simili) invocati dall'interrogante.
Al riguardo va tuttavia segnalato che il T.A.R. del Lazio, Sez. I, con ordinanze nn. 2740/00 e 3226/00 pronunciate il 18 e 19 aprile 2000, ha accolto le istanze incidentali di sospensione dell'esecuzione della suddetta circolare consiliare nella parte in cui ha impartito disposizioni per la rimozione delle cause di incompatibilità per i giudici di pace, sopravvenute a seguito dell'entrata in vigore della legge 24.11.1999, n. 468.
Si aggiunge che il Ministero della Giustizia per quanto di competenza, ha già predisposto ai sensi dell'articolo 22 della legge 468/99, recante modifiche alla legge 374/91, lo schema di regolamento contenente le norme di coordinamento ed attuazione delle disposizioni di cui al capo I della citata legge.
Il provvedimento, a seguito dell'esame del Consiglio di Stato, diretto all'acquisizione del necessario parere, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 giugno 2000.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
in data 31 maggio 2000 il sindaco di Alessandria emetteva ordinanza di chiusura del servizio di prima accoglienza a bassa soglia denominato drop in per tossicodipendenti, servizio che si inserisce in un progetto articolato che ha come principio
il suddetto progetto del SERT di Alessandria decollato con i finanziamenti della legge n. 309 negli anni 1994-1995, proseguito con l'assunzione dell'onere da parte della Asl di Alessandria-Tortona ed in attesa di nuovo finanziamento su fondo regionale per la lotta alla droga è stato promosso e sostenuto assieme alla Asl 20 dalla prefettura di Alessandria, dalla Caritas alessandrina, dagli istituti di pena e da numerose associazioni di volontariato e della cooperazione sociale;
la stessa amministrazione comunale di Alessandria è stata partecipe dell'elaborazione del progetto e con delibera della Giunta assunta in data 15 marzo 2000 decideva di approvare e partecipare al «Progetto prevenzione dipendenze giovanili», e, al «Progetto di intervento per la riduzione del danno» elaborati dall'Azienda sanitaria locale 20-U.O.A. SERT (servizio tossicodipendenze e alcoldipendenze) sede di Alessandria -:
se non ritenga di assumere tutte le informazioni necessarie sulla vicenda e conseguentemente valuti iniziative onde evitare che un servizio di estrema utilità per i soggetti interessati e le loro famiglie non venga a mancare alla città, e si salvaguardi l'insieme di un progetto volto a intervenire in modo efficace per il sostegno alle persone esposte al disagio gravissimo della tossicodipendenza.
(4-30149)
Per l'esercizio finanziario 1994, l'importo del finanziamento è stato di \P. 118.720.000, mentre per l'esercizio finanziario 1995 di \P. 66.820.000.
Il progetto si è articolato in due fasi, delle quali la prima, che consisteva nell'attivazione di un Centro Diurno, è stata interamente finanziata con i fondi erogati dal Dipartimento per gli affari sociali e si è conclusa. La fase successiva, consistente nell'apertura del «drop in», esauriti i finanziamenti a valere sul Fondo nazionale di lotta alla droga, che sono stati utilizzati per l'avviamento e in parte per le spese relative al personale, è proseguita con l'assunzione autonoma, da parte della ASL, dell'onere finanziario del progetto.
Nel gennaio del 2000, il Sert ha chiesto un nuovo finanziamento alla Regione Piemonte, sul 75 per cento delle risorse del Fondo nazionale di lotta alla droga, trasferito alle Regioni per gli esercizi finanziari 1997/98/99, ai sensi della legge n. 45/99, onde consentire il successivo sviluppo del progetto.
Il Comune di Alessandria, in un primo momento, ha dato pieno appoggio al progetto, aderendo come partner per la richiesta di finanziamento alla Regione.
La Giunta Comunale ha quindi deliberato formalmente la partecipazione al progetto (delibera n. 108/97741 del 15/3/2000). Altri partner del progetto sono stati la Prefettura di Alessandria, l'Azienda Ospedaliera «SS. Antonio e Biagio», gli Istituiti Penitenziari di Alessandria, la Caritas Diocesana e l'Associazione di volontariato «Nico 93».
Il giorno 17 maggio 2000 il «drop in» è stato aperto, non senza le prevedibili lamentele dei condomini dello stabile (via Fiume) ospitante il servizio.
In seguito a ciò, il Comune di Alessandria, dopo formale richiesta di retrocessione dall'adesione al progetto e di chiusura immediata del «drop in», formulata dal Presidente del Consiglio comunale, ha revocato la delibera di partecipazione al progetto stesso.
Nel frattempo il Sert, con il pieno appoggio della Direzione della ASL, ha proseguito nel tentativo di mediazione con i cittadini.
Non essendo stato possibile raggiungere un accordo sul mantenimento del servizio in via Fiume, l'Azienda (ASL) ha offerto la propria disponibilità a valutare una diversa
In data 31 maggio 2000, il Sindaco di Alessandria ha emesso ordinanza di immediata chiusura del «drop in», adducendo motivazioni legate alla normativa sulle barriere architettoniche. Il servizio, pertanto, è stato chiuso il 2 giugno u.s..
Attualmente l'ASL è in attesa di un formale assenso del Sindaco ad una collocazione alternativa del drop in, individuata dal Sert. Nel frattempo stanno continuando, anche se in forma estremamente ridotta, alcune delle attività del servizio utilizzando, ad esempio, la sala di attesa dei locali per la distribuzione del metadone.
Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.
la recente ondata di maltempo che ha investito il nord Italia ha causato danni ingenti nelle province di Alessandria e Pavia a seguito dello straripamento dei corsi d'acqua e del cedimento degli argini;
nella giornata di sabato 23 ottobre 1999 presso la città di Tortona (Alessandria) il torrente Scrivia ha rotto gli argini sulla sponda destra sprovvista di difese e ha raggiunto i pozzi dell'acquedotto comunale causando gravi danni all'asta principale e provocando un inquinamento da batteri coliformi totali e fecali ampiamente sopra i limiti di legge che ha reso l'acqua non potabile per alcuni giorni. Dalla stima effettuata nei giorni scorsi dall'amministrazione provinciale di Alessandria risultano danni per lire cinque miliardi all'acquedotto municipale di Tortona e per circa sette miliardi e mezzo a trentuno strade provinciali del Tortonese in Val Curone e bassa Valle Scrivia, alcune delle quali, interrotte dall'onda di piena dello Scrivia, hanno bloccato i collegamenti con l'autostrada Milano-Genova e con la provincia di Pavia;
negli stessi giorni in provincia di Pavia la protezione civile ha dichiarato lo stato di allerta in particolare nella zona dell'Oltrepò e della Valle Staffora, idrogeologicamente più fragile, dove il torrente Staffora ha abbattuto un muro di contenimento sulla sponda sinistra, allagato strade e rischiato di travolgere le condutture del gas metano in località Bagnaria;
già in precedenza, con interrogazione del 7 novembre 1996 n. 4-05083, il sottoscritto aveva segnalato la necessità di interventi di manutenzione degli alvei e di regimazione dei torrenti Scrivia, Curone, Staffora e Venate a salvaguardia dei comuni rivieraschi in sponda destra del Po quali Casei Gerola, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Isola Sant'Antonio, Bastida de' Dossi gravemente danneggiati negli ultimi anni dagli eventi alluvionali e dallo straripamento dei suddetti corsi d'acqua;
con risposta del 5 marzo 1997 protocollo ICS/770, l'allora Ministro del lavori pubblici Costa precisava che il problema della manutenzione dei torrenti nelle province di Pavia ed Alessandria era da tempo all'attenzione dell'Autorità di Bacino del fiume Po, la quale, con nota del 29/11/96 protocollo 6335/RI, aveva provveduto ad informare il Ministero circa lo stato attuativo della programmazione degli interventi di manutenzione idraulica ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 236 del 1993. Vi erano previsti due interventi riguardanti il torrente Staffora: uno di ricalibratura dell'alveo, movimentazione del materiale alluvionale, ripristino della sezione di deflusso, pulizia e taglio della vegetazione infestante per un importo di lire 670 milioni, all'interno dei finanziamenti destinati al Magistrato per il Po; l'altro di disboscamento dell'alveo per un importo di lire 218 milioni, all'interno dei finanziamenti destinati alla regione Lombardia. Veniva inoltre affermato da parte dell'Autorità di Bacino l'intento di rendere sistematici e continuativi gli interventi di manutenzione preventiva degli alvei fluviali, dei versanti e delle opere di difesa, allo scopo di limitare gli interventi straordinari giustamente ritenuti più onerosi e meno
se risulti che siano stati realizzati gli interventi di cui sopra riguardanti il torrente Staffora e quali interventi di manutenzione preventiva degli alvei fluviali, dei versanti e delle opere di difesa siano stati effettuati attingendo ai fondi stanziati dalla legge finanziaria per la difesa del suolo nel bacino del Po per il triennio 1997-1999;
se non ritenga che si debba urgentemente procedere alla rimozione dei detriti che a tutt'oggi ostruiscono, soprattutto a seguito dell'alluvione del '94, lo sbocco naturale nel Po dei summenzionati torrenti e, nel caso specifico del torrente Scrivia, ad opere di difesa di sponda, oltre che di regimazione idraulica, a tutela della zona di captazione dell'acquedotto di Tortona.
(4-26776)
L'esondazione è rimasta contenuta all'interno della fascia di deflusso dalla piena, cosiddetta «fascia A» prevista dal P.A.I., fatta eccezione per una ristretta zona in comune di Castelnuovo Scrivia, sponda sinistra opposta al centro abitato, in cui la tracimazione di un arginello in corrispondenza del limite della «fascia A» ha causato la fuoriuscita delle acque fluviali.
Si è così allagata una porzione della campagna circostante, fenomeno favorito da un avvallamento del rilevato stradale che ha consentito il passaggio delle acque causando l'allagamento di un paio di abitazioni rurali la cui costruzione può essere datata intorno agli anni '70.
In Comune di Castellar Ponzano sono state significatamente danneggiate le opere di captazione dell'acquedotto di Torlona, situate in «fascia A» e protette da un argine golenale, rispetto alle attuali fasce fluviali, che risulta prossimo alla sponda attiva del corso d'acqua che in passato era stata già oggetto di erosione.
Il Magistrato per il Po - Ufficio operativo di Alessandria - sta predisponendo gli interventi relativi alle opere nell'ambito del PS45 programmate per l'anno 2001 che prevedono il consolidamento dell'argine sinistro del torrente Scrivia dall'abitato di Castelnuovo Scrivia alla confluenza, previa conferma dei finanziamenti programmati.
Al riguardo dei depositi alluvionali segnalati dall'interrogante, ed in assenza di ulteriori studi, va riportato quanto contenuto nello studio promosso dal Consorzio di Bonifica del Bacino dello Scrivia redatto dallo studio Alpha Cygni S.r.l. nel marzo 1995, che definisce come: «una delle mistificazioni più ricorrenti i presunti accumuli di ghiaia e di sabbia nell'alveo di piena che occorrerebbe rimuovere per favorire il deflusso. In tutte le sezioni finora verificate del Po e dello Scrivia (ma per quanto ci consta, anche degli altri affluenti), è vero esattamente il contrario: tutte le sezioni idrauliche sono più grandi e più profonde di quanto non siano mai state, tutti i fondi sono più scavati.
Nel caso dello Scrivia, se non bastassero le sezioni batimetriche e topografiche, lo scalzamento dei piloni del ponte di Cassano è testimonio evidente della falsità e strumentalità delle richieste di rimozione».
L'autorità di Bacino del fiume Po fa presente, infine, che gli interventi di manutenzione idrica e forestale, finanziati ai sensi dell'articolo 3 della legge 236 del 1993 sul torrente Staffora, sono stati da tempo realizzati.
Nel corso d'acqua in questione sono previsti interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica nel bacino dello Staffora sia nel Programma triennale 1997-1999, approvato in data 15 aprile 1998, che nel
Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.
con provvedimento del presidente del tribunale di Castrovillari (Cosenza) era stato disposto lo svolgimento dell'attività giurisdizionale inerente ai procedimenti civili nei locali della soppressa sezione staccata di pretura di Trebisacce;
con successivo provvedimento dello stesso presidente del tribunale è stato revocato con effetto immediato il provvedimento suindicato relativamente all'esercizio dell'autorizzata attività giurisdizionale;
secondo quanto riportato dalla stampa (Gazzetta del Sud del 1 dicembre 1999) la revoca del provvedimento troverebbe la sua motivazione nel parere negativo espresso dal consiglio giudiziario;
la possibilità quindi di vedere comunque operante, anche se con attività limitata, la pretura di Trebisacce trova un suo brusco stop, ancora più mortificante per gli operatori del settore e gli utenti/cittadini, per il fatto che il provvedimento iniziale di apertura era stato accolto con molto favore e fortemente amplificato sul territorio quale positivo risultato raggiunto grazie all'impegno di istituzioni politiche e sociali;
quella che quindi era stata dipinta quale vittoria si rivela come sonora sconfitta che mortifica il territorio, dopo averlo illuso -:
se risponda al vero, ad avviso del ministero interrogato, che è di esclusiva competenza del presidente del tribunale il potere decisionale di disporre lo svolgimento di attività giurisdizionale, relativamente ai procedimenti civili, presso locali di soppresse sezioni staccate di pretura, dovendosi intendere meramente consultivo il parere espresso dal consiglio giudiziario del tribunale;
se non ritenga di dover intervenire per evitare che la revoca del provvedimento possa essere considerata definitiva e restituire quindi a tutto un territorio una propria dignità con la riapertura della pretura di Trebisacce.
(4-30268)
Al termine della fase istruttoria nella quale erano stati acquisiti i pareri favorevoli del Presidente del Tribunale di Castrovillari, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trebisacce, delle amministrazioni comunali interessate e del locale Consiglio Giudiziario, veniva emanato, in data 2 luglio 1999, ai sensi dell'articolo 45 decreto legislativo 51/98, il Decreto Ministeriale che autorizzava in via sperimentale, per il periodo di un anno, l'utilizzazione dell'immobile della sezione distaccata di Pretura sita in Trebisacce a servizio del Tribunale di Castrovilari.
Con tale provvedimento il Presidente del suddetto ufficio giudiziario, quale assegnatario dei locali, veniva incaricato di adottare, in conformità alle vigenti disposizioni e secondo princìpi di economicità ed efficienza, tutti i necessari provvedimenti organizzativi e di coordinamento degli uffici e servizi da espletare nella sede di Trebisacce.
Sebbene dunque fosse stato autorizzato ad adibire i suddetti locali anche per lo svolgimento di attività giurisdizionali, con provvedimento del 12 ottobre 1999 il Presidente del Tribunale ordinava però che i locali in questione fossero invece destinati a deposito di corpi di reato e ad archivio.
Nel frattempo, in risposta a richiesta di chiarimenti, il ministero, con nota del 15 ottobre, ribadiva al Presidente del Tribunale che nei locali avrebbe potuto essere svolta attività giurisdizionale, fermo restando che ogni decisione al riguardo era di sua esclusiva competenza.
A seguito di tale nota, il Presidente del Tribunale in un primo tempo, con decreto
A seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti circa l'uso dei locali in questione, questo ministero, con nota del 21 gennaio 2000 indirizzata anche all'Amministrazione comunale di Trebisacce, evidenziava ancora una volta la piena autonomia del Presidente del Tribunale nell'operare scelte relative all'individuazione degli uffici e dei servizi anche inerenti allo svolgimento dell'attività giurisdizionale, da allocare nelle sedi periferiche del Tribunale.
Si precisa che contro il predetto decreto presidenziale del 26 novembre il Comune di Trebisacce ricorreva il T.A.R. della Calabria, chiedendo l'annullamento del provvedimento, previa sospensiva dell'efficacia dello stesso.
L'ordinanza del T.A.R. che respingeva l'istanza di sospensiva veniva confermato il 21 marzo u.s. dal Consiglio di Stato. Il giudizio di merito è tuttora pendente.
In conclusione non può che ribadirsi l'autonomia decisionale del Presidente del Tribunale che ha ritenuto di revocare la decisione originariamente assunta di destinare i locali in questione ad attività giurisdizionali.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
da diversi anni al tribunale di Foggia - sezione fallimentare gli incarichi riguardanti curatele e azioni revocatorie fallimentari verrebbero assegnati sempre agli stessi personaggi, avvocati, dottori commercialisti ritenuti, evidentemente, più meritevoli di altri pur validissimi professionisti;
come è noto tali incarichi sono lautamente retribuiti, in proporzione all'entità del fallimento, e per la loro attribuzione sarebbero stati trascurati addirittura casi d'incompatibilità professionale;
si è recentemente appreso (La Gazzetta del Mezzogiorno del 22 giugno 1999) che per analoghe illegittimità verificatesi presso il tribunale di Bari siano state aperte due inchieste su segnalazione degli stessi magistrati della sezione fallimentare, in particolare per il rinvenimento di firme falsificate e per l'esistenza di incarichi assegnati più volte alle stesse persone -:
se risulti quanto sopra esposto e quali provvedimenti di propria competenza anche nell'ambito dei poteri ispettivi ritenga di adottare di fronte a tali gravissime irregolarità;
quali siano i criteri che presiedono all'assegnazione degli incarichi riguardanti procedure tanto delicate come i fallimenti;
se risulti che presso la sezione fallimentare del tribunale di Foggia siano stati assegnati incarichi a professionisti incompatibili o in conflitto d'interessi e quali misure di propria competenza ritenga di adottare in merito.
(4-25292)
Alla luce delle dettagliate notizie fornite dal Presidente del Tribunale di Foggia, e dalla documentazione allegata, la Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria ha chiarito di poter escludere la sussistenza di irregolarità nella distribuzione degli incarichi, nonché la sussistenza di casi di incompatibilità o conflitto di interesse.
Ed infatti, dal monitoraggio relativo ai professionisti nominati nel corso degli anni 1995-1999 nelle procedure fallimentari emerge come, sul piano quantitativo, i predetti incarichi sono stati distribuiti equamente tra i diversi professionisti nell'arco degli anni. La minore uniformità sussistente nell'attribuzione degli incarichi più complessi e di maggiore consistenza economica, così come affermato dallo stesso Presidente del Tribunale di Foggia, è frutto di un
Tale indirizzo, secondo quanto riferito dal dirigente dell'ufficio, non sacrifica tuttavia la sperimentazione di nuovi e diversi professionisti che, vengono inizialmente nominati per incarichi qualitativamente e quantitativamente di minore importanza, salvo poi essere utilizzati per questioni più complesse qualora sia collaudata e certa la loro affidabilità.
Orbene, la Direzione Generale dell'organizzazione giudiziaria ha rilevato che siffatta impostazione è conforme alle regole di buon senso prima ancora che di buona amministrazione e nessuna censura può essere mossa in ordine a scelte che, tra l'altro, lungi dal privilegiare interessi di parte sono dettati dall'esclusivo fine di assicurare la migliore funzionalità dell'amministrazione della giustizia.
La predetta Direzione Generale ha infine evidenziato che le informazioni e la documentazione acquisite dall'Autorità Giudiziaria consentono di escludere che si siano mai verificati casi di incompatibilità o di conflitto di interesse tra i giudici delegati e i professionisti nominati, sicché anche con riguardo a tale aspetto dell'interrogazione non si apprezzano profili suscettibili di rilievo sul piano disciplinare.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
in Padova in Via Albona, 18 ha sede la Arcobaleno (Associazione italiana per l'adozione interregionale) per l'assistenza alle coppie che adottano bambini di Paesi stranieri e che ha conseguito il riconoscimento quale ente morale come da decreto del Ministero dell'interno in data 8 settembre 1998;
detta associazione è registrata presso il tribunale di Padova ed ha conseguito l'«accredito» del Ministero degli esteri nel febbraio 1999, provvedendo - dopo l'assegnazione di detto accredito - a trasmettere al Ministero della giustizia la domanda di «accredito» di detto Ministero risalente al febbraio 1999;
dagli uffici del Ministero della giustizia nulla è stato comunicato in esito alla pratica;
il ritardo ministeriale da ultimo ricordato rischia di far sospendere l'attività dell'ente ai fini della migliore sistemazione di un centinaio di bambini che hanno in corso gli abbinamenti con le coppie di coniugi più idonee ad accoglierli e ad adottarli;
è scarsa l'informazione sulla normativa in materia e sugli adempimenti che le coppie devono curare -:
se le notizie suesposte sono a conoscenza del signor Ministro;
se la domanda di «accredito» dell'ente morale in argomento sia stata definita e con quale esito;
se e quali eventuali ostacoli si frappongano all'accredito dell'Associazione «Arcobaleno».
(4-29066)
A seguito della entrata in vigore della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e successivo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 492) l'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile non è più competente in materia di istanze avanzate dagli Enti che richiedono l'autorizzazione ad operare nel campo delle adozioni internazionali.
Al riguardo, infatti, è stata costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali
Pertanto, in considerazione di tale trasferimento di competenza, il predetto Ufficio - a far data dal 4 maggio 2000 - ha trasmesso tutti i fascicoli di cui era in possesso in relazione alle citate richieste di autorizzazione ad operare nel campo delle adozioni internazionali.
Premesso, dunque, che la domanda di «accredito» non è prevista dalla normativa vigente, pur tuttavia se la richiesta dell'onorevole interrogante deve intendersi riferita all'autorizzazione a svolgere pratiche di adozione internazionale, ogni notizia e chiarimento in merito non può che essere rivolto alla citata Commissione e per essa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso cui è costituita.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
l'Arcivescovo cattolico John Yang Shudao della diocesi di Fuzhou, capitale del Fujian nella Cina sud orientale, è stato arrestato il 10 febbraio scorso per essersi rifiutato di sottrarsi alle autorità della Chiesa e del Papa;
da allora non si hanno più notizie;
l'alto prelato ha già trascorso oltre 30 anni in un campo della Cina di Jiang Zemin per essere rimasto fedele al magistero della Chiesa cattolica ed ai principì del Vangelo;
l'arresto dell'Arcivescovo Yang segue di due mesi la traduzione in carcere del Vescovo Han Dingxian, insieme ad altri sette prelati di origine cinese;
la persecuzione della Chiesa cattolica, giudicata clandestina dal Governo di Pechino, non accenna a diminuire nonostante le professioni di democrazia ed i sensibili progressi economici del Paese;
le limitazioni di ogni manifestazione di fede religiosa e di libera professione di culto particolarmente forti nei confronti dei cattolici, rappresentano un attentato gravissimo alla libertà ed alla democrazia, proprio nel momento in cui numerosi Paesi si sforzano di legittimare il Governo di Pechino -:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e quali immediati interventi e azioni diplomatiche intendano adottare per denunciare la grave violazione dei diritti religiosi e umani nella Cina comunista e le continue atroci persecuzioni che avvengono in quel paese.
(4-28521)
Tale politica, come noto, ha subìto nell'anno una recrudescenza, a seguito dell'emergenza di fenomeni di massa come quello della setta «Falun Gong».
Il prelato Yang, infatti, fa parte della Chiesa cattolica «clandestina», cioè non inquadrata nella struttura «patriottica» riconosciuta dal Governo e separata dalla Santa Sede. L'ONG più sopra menzionata ha, inoltre, riportato la notizia che l'arcivescovo Yang era già stato condannato nel 1955 a trent'anni di reclusione e ne aveva scontati ventisei.
Anche altre fonti autorevoli hanno confermato l'arresto, del quale peraltro non sono state chiarite le circostanze.
In proposito, vanno premesse alcune considerazioni di ordine generale: la libertà di religione, al pari di molte altre libertà fondamentali, è formalmente riconosciuta dalla Costituzione cinese, ma di fatto trova una applicazione parziale.
Da un punto di vista giuridico, il concetto della supremazia del diritto positivo si è manifestato solo recentemente nella società cinese, essendo un elemento estraneo alla tradizione confuciana la quale, scalfita solo in superficie da decenni di ideologia ufficiale comunista, da sempre privilegia la consuetudine («fa») rispetto alla legge («li»).
Tali elementi, radicati nella tradizione culturale cinese, si sposano con il mantenimento di un atteggiamento restrittivo - riconducibile al più recente passato della Cina - nei confronti di fedi, credi e ideologie ritenute suscettibili di incrinare il consenso politico e sociale.
Il Governo continua, infatti, a controllare lo svolgimento delle attività religiose, anche per quanto riguarda le confessioni ufficialmente riconosciute, ponendo limiti all'organizzazione di funzioni pubbliche ed alla costruzione di chiese e luoghi di culto.
Si tratta di carenze nel campo dei diritti umani, anche se è indubbio che è in corso un processo di complessiva evoluzione verso un maggior rispetto delle libertà individuali, il quale trova conferma sia nel graduale emergere di una società civile, sia in alcune innovazioni giuridiche di rilievo: ad esempio, la recente inclusione nella Costituzione del principio dello Stato di diritto. Tale quadro di ombre e luci è attentamente seguito dal Governo italiano e dall'Unione Europea.
Finora, si è privilegiata la strada del dialogo critico e costruttivo ritenendola più utile e produttiva di quella della confrontazione.
In tutte le occasioni utili il Governo italiano non manca di segnalare a quelle Autorità l'opportunità di una pronta ratifica cinese dei due Patti rilevanti: sui Diritti Economici e Sociali e sui Diritti Civili e Politici, nell'ambito delle Nazioni Unite.
Casi di violazione dei diritti umani sono stati in varie occasioni segnalati alle Autorità cinesi; va peraltro sottolineato che, molto spesso, interventi nominativamente mirati da parte di Autorità straniere si sono rivelati difficoltosi a causa della frammentarietà delle notizie e, per lo stesso motivo, facilmente soggetti a smentite. La strada della segnalazione nominativa va percorsa con molta attenzione e cautela, per evitare effetti controproducenti.
Ciò premesso, il caso dell'Arcivescovo Yang e quelli di altri prelati che sarebbero stati sottoposti a forme diverse di privazione della libertà e di pressione sarà toccato, nelle forme più opportune, nei prossimi incontri con le Autorità cinesi e nelle sedi multilaterali di dialogo con la Cina.
In particolare, la situazione della Chiesa cattolica in Cina e dei suoi rapporti con il Governo cinese è stata recentemente evocata dal Presidente del Consiglio, durante il suo incontro del 16 marzo scorso con il Consigliere di Stato Luo Gan. Quest'ultimo ha fornito risposte pacate, non escludendo, in materia di diritti umani, la possibilità di «errori» da parte delle Autorità locali.
Nei giorni 8 e 9 maggio 2000, si è tenuto a Lisbona, sotto la presidenza portoghese, il seminario semestrale UE-Cina. Dopo alcuni incontri, dedicati prevalentemente al raffronto di temi tecnici di procedura giudiziaria e di legislazione interna, si è svolto un dibattito ad un livello politico più generale sui diritti umani, affrontando le implicazioni, anche politiche, per pervenire all'abolizione della pena di morte, nonché della ratifica dei due patti ONU sui diritti umani, firmati ma non ancora ratificati da parte cinese.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Ugo Intini.
l'impiego sempre più frequente delle forze armate in missioni di pace all'estero prevede un coinvolgimento degli ufficiali
presso l'Ospedale militare di Caserta e della Cmo di Napoli solo una parte degli ufficiali medici ivi operanti sono più volte impegnati in missioni estere mentre, al contrario, loro pari grado ed in servizio presso il Comando dei servizi sanitari di Napoli non sono mai stati impiegati fuori area;
in tale disparità di impiego si evidenzia una precisa volontà di ripartire, in maniera difforme, l'impegno estero tutto a svantaggio di ufficiali medici in servizio presso l'Ospedale militare di Caserta e della Cmo di Napoli e in vantaggio di ufficiali medici in servizio presso i servizi sanitari di Napoli -:
se non ritenga equo utilizzare nelle missioni di pace all'estero tutti gli ufficiali medici di pari grado operanti sia nel comando dei servizi sanitari di Napoli che nella Cmo di Napoli e nell'ospedale militare di Caserta senza creare carichi di lavoro eccessivi solo per alcuni.
(4-29213)
I nominativi di Ufficiali e Sottufficiali del Corpo sanitario da impiegare nell'ambito del Teatro Operativo balcanico vengono segnalati dai Comandi del Servizio di Sanità e Veterinaria delle Regioni militari, sulla base di specifiche richieste di medici - generici o specialisti - farmacisti, veterinari e paramedici formulate dall'Ispettorato Logistico dell'Esercito.
La scelta di detto personale per gli ospedali da campo è, di norma, condizionata dall'esigenza di impiegare medici in possesso di ben precise specializzazioni la cui disponibilità sia in ambito nazionale, sia nel contesto dei singoli nosocomi militari, è talvolta limitata (ad esempio anestesisti, radiologi, analisti, pediatri, ginecologi ecc.). Ne consegue la necessità di dover ricorrere per più volte agli stessi Ufficiali medici, dopo un adeguato intervallo di tempo comunque non inferiore a sei mesi.
Ciò premesso, per quanto attiene ai criteri di impiego degli Ufficiali medici, si sottolinea come la politica generale di base per le missioni all'estero sia quella di coinvolgere gradualmente tutti gli Ufficiali medici, a prescindere dalle situazioni locali. Nel caso della Regione Militare Sud, il Comando del Servizio Sanità e Veterinaria, pur disponendo complessivamente di sette Ufficiali medici, numero appena sufficiente per l'espletamento degli onerosi compiti di istituto, ne ha di recente reso disponibile uno per l'impiego nel Teatro Operativo e ne ha precettato un altro per svolgere, a partire dal 28 maggio ultimo scorso, l'incarico di cardiologo presso l'ospedale da campo di Durazzo.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
da tempo nel comune di Maddaloni (Caserta) si registrano irregolarità e disfunzioni che, nonostante le vibrate proteste della popolazione, sono ignorate dagli amministratori, dal prefetto e dalla magistratura;
mesi orsono, secondo quanto riferito dalla stampa locale, gli abitanti delle case popolari di via Feudo hanno consegnato al sindaco due enormi topi e hanno chiesto la bonifica del quartiere abbandonato al degrado e alla criminalità;
sinora tali giuste istanze risultano insoddisfatte;
il prefetto non ha assunto alcuna iniziativa e la magistratura tace -:
quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare al fine di promuovere il recupero di adeguate condizioni
(4-26034)
In particolare, sono stati svolti interventi in via Feudo, unitamente ad altre zone della città, nel mese di maggio 1999. L'ultimo intervento è del gennaio 2000 e già sono stati programmati lavori per maggio 2000.
Si soggiunge, inoltre, che in via Feudo, nell'ottobre 1997, si è tenuta la manifestazione «Puliamo il mondo» per sensibilizzare la popolazione residente, mentre nel 1998 sono stati diffidati tutti i proprietari a mantenere puliti i rispettivi terreni.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
secondo notizie ripetutamente pubblicate dalla stampa locale, il 9 dicembre 1999 sarebbero pervenute al comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) le dimissioni dall'incarico di componente la commissione elettorale comunale apparentemente presentate da alcuni membri di quel civico consesso;
il 17 successivo, senza che fosse intervenuta la rituale presa d'atto delle dimissioni in parola, i componenti la predetta commissione, esclusi i dimissionari, sarebbero stati convocati per la revisione dinamica delle liste elettorali la quale sarebbe stata regolarmente approvata;
successivamente gli interessati avrebbero negato di aver volontariamente inoltrato le dimissioni in questione e, almeno in un caso, avrebbero addirittura denunciato la falsità della firma apposta in calce alla relativa dichiarazione;
se quanto sopra esposto rispondesse a verità, sarebbero assolutamente incontestabili le gravissime irregolarità presenti nella revisione delle liste dalle quali potrebbero derivare pesanti conseguenze negative per le ormai imminenti consultazioni elettorali;
nonostante lo scalpore indotto dalle citate notizie di stampa, nessun intervento risulta attuato dalla prefettura e dalla competente autorità giudiziaria;
viceversa, poiché in passato erano già state segnalate anomalie ascrivibili alla amministrazione in carica, sarebbe stato quanto meno opportuno il tempestivo avvio di approfonditi accertamenti non solo rispetto alla specifica vicenda, ma soprattutto sulla intera gestione comunale, anche in vista dello scioglimento del consiglio e del conseguenziale commissariamento dell'ente -:
quali provvedimenti intendano adottare per rimuovere l'inerzia del prefetto e per ricondurre a legalità l'operato della suddetta amministrazione.
(4-27745)
Il successivo 21 dicembre, uno dei cinque consiglieri comunicava al comune di non aver mai sottoscritto le citate dimissioni. In merito a tale affermazione l'ente, in data 24 dicembre, relazionava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, nella stessa giornata, disponeva il sequestro degli atti.
Nel frattempo, il giorno 17 dicembre, la Commissione veniva convocata senza la presenza dei dimissionari, al fine di provvedere, nei termini di legge, agli adempimenti previsti dalla seconda revisione semestrale delle liste elettorali.
Al riguardo si ritiene utile precisare che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali», nei comuni al cui
Il terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti e, cioè, nel caso di specie, di quattro membri. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesto l'intervento di almeno tre componenti.
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.
L'articolo 15 del decreto del Presidente della Republbica regola le ipotesi di decadenza dei singoli componenti della commissione. Al riguardo, il Consiglio di Stato, con parere n. 969 espresso nell'adunanza Generale del 31 agosto 1967, ha ritenuto che il consiglio comunale non può procedere a rinnovazioni parziali per la sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica della commissione stessa.
Il divieto di sostituzione in parola si estende anche al componente che rappresenta la minoranza consiliare, nella considerazione che la norma che impone la rappresentanza della minoranza in commissione è operativa soltanto all'atto della costituzione della stessa.
Potrà procedersi, pertanto, alla rinnovazione integrale della commissione solo quando per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti - compresi i supplenti - si siano ridotti in un numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni di prima convocazione. In tal caso la commissione decade ed il consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 223/67, deve procedere alla sua rinnovazione nel termine massimo di un mese.
Nel caso di specie, considerato che, a seguito delle dimissioni, sono restati in carica 7 membri - tra effettivi e supplenti - oltre il sindaco, la commissione elettorale comunale ha continuato a funzionare, non essendo necessaria l'elezione di nuovi membri per le considerazioni già svolte.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
stando alle insistenti notizie di stampa, durante uno dei tanti dibattimenti in corso a suo carico, Francesco Schiavone detto «Sandokan», ritenuto il capo indiscusso del clan dei casalesi, avrebbe rappresentato ai giudici che, in occasione del suo arresto, avvenuto a Casal di Principe (Caserta), sarebbero state rinvenute e sequestrate dagli agenti operanti alcune cassette contenenti la registrazione di compromettenti conversazioni con un uomo politico del casertano;
il predetto Schiavone ha lamentato, altresì, che delle predette bobine e dei documenti sequestrati nella medesima occasione non v'è alcuna traccia nei verbali redatti dalla Dia;
l'episodio appare gravissimo soprattutto perché il politico, del quale sinora non è stato fatto il nome, ha fruito di una ingiustificata copertura attraverso un palese falso per soppressione in relazione al quale nessuna attività risulta sinora avviata dalla competente autorità giudiziaria -:
se quanto sopra esposto sia venuto a conoscenza del Governo;
se le dichiarazioni dello Schiavone corrispondano a verità;
quali provvedimenti siano stati adottati ovvero si intendano adottare affinché la pubblica opinione sia al più presto in
(4-28312)
In data 24 gennaio 2000, nel corso del dibattimento innanzi alla Corte d'Assise - 1a Sezione di Santa Maria Capua Vetere - Schiavone Francesco, imputato per il delitto di porto e detenzione di armi da guerra, spontaneamente dichiarava che durante l'operazione che aveva portato al suo arresto, nel luogo ove egli si nascondeva e dove venne tratto in arresto, vi erano anche delle registrazioni riferibili a esponenti politici della sinistra.
A seguito di tali dichiarazioni, non essendovi traccia negli atti del procedimento del rinvenimento di tali registrazioni, la Procura instaurava il procedimento numero n. 799/2000 Mod. 45 e disponeva accertamenti in merito, attualmente ancora in corso.
Si ritiene opportuno evidenziare che Schiavone Francesco detto «Sandokan», dopo un lungo periodo di latitanza, venne arrestato dalla Direzione Investigativa Antimafia - c.o. di Napoli - l'11 luglio 1998 in un nascondiglio appositamente ricavato in un'abitazione di Casal di Principe. Durante l'operazione che portò alla cattura del latitante, la polizia giudiziaria procedette al sequestro di armi, documenti e di altri oggetti. Nei relativi verbali di sequestro, come si è detto, non risultano sequestrate bobine contenenti le registrazioni a cui ha fatto riferimento lo Schiavone.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
lo stato di salute della finanza pubblica degli enti locali è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di bilancio del conto della pubblica amministrazione ai fini dei parametri dell'Unione monetaria europea;
le finanziarie che negli ultimi anni hanno prodotto vincoli e difficoltà agli enti locali -:
quale sia il numero degli enti locali dissestati e in stato di difficoltà finanziarie alla data del 31 dicembre 1997 distinte per regioni di appartenenza.
(4-16822)
Infatti, in data 6 maggio 1999 è stato emanato il decreto ministeriale n. 227 di definizione dei parametri per il riscontro della deficitarietà degli enti locali, valevoli per il triennio 1998/2000. In considerazione della data di emanazione dell'anzidetto decreto è evidente che l'efficacia del provvedimento avrà inizio dal 1999.
Per completezza di informazione si allega la circolare telegrafica n. 27 del 7 ottobre 1999, che questo Ministero ha inviato a tutti i prefetti della Repubblica per gli adempimenti in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
da tempo circolano insistenti voci in ambienti qualificati, anche giornalistici, che danno per certo lo smembramento dell'Istituto geografico militare di Firenze, smembramento da attuarsi a breve termine con il trasferimento della componente militare a Pratica di Mare (Roma);
il suddetto istituto è parte integrante storica delle attività del settore della difesa locate in Firenze e vario è l'indotto che ne consegue;
per una tale operazione sarebbero necessari ulteriori costi per il contribuente ed un certo impoverimento per la stessa città di Firenze, rafforzando di conseguenza l'ingiustificato potere militare centralizzato nella capitale -:
se tali voci avessero conferma, questa decisione risulterebbe particolarmente penalizzante per i tecnici geografi militari sul piano operativo e produttivo, poiché la fonte documentale di cartografia terrestre e dell'insieme dei sistemi informatici territoriali da utilizzare, nonché l'uso delle complesse e molteplici apparecchiature meccaniche ed elettroniche per il trattamento dei dati rimarrebbero a Firenze ad uso civile nell'attuale sede;
se l'Igm che opera da 140 anni in Firenze, possa essere traslocata in una delle installazioni militari situate nel circondario fiorentino.
(4-28682)
In un quadro più generale, esiste l'esigenza di avviare un adeguamento dell'intero settore geografico della Difesa, per renderlo meglio rispondente alle crescenti esigenze nazionali, configurandolo in modo unitario e dando vita ad un'Autorità in grado di definire sia gli indirizzi di politica geografia nazionale, sia le modalità di coordinamento delle strutture tecniche produttive.
In tale ottica, anche attraverso le opportune concertazioni, si sta ricercando una soluzione organizzativa che, come già evidenziato dal Sottosegretario di Stato, Onorevole Rivera, il 27 gennaio 1999, in occasione della risposta ad analoga interrogazione presso la IV Commissione Difesa della Camera, consenta di raggiungere:
per gli aspetti militari, una propria ed efficiente struttura geografica, capace di un'autonoma produzione cartografica, sia tradizionale che digitale, per supportare con immediatezza ed efficacia le molteplici e complesse attività operative sia in Italia che all'estero;
per i compiti di carattere «civile», attribuiti agli Istituti geografici militari dalla legge 68/60, una gestione rispondente a criteri d'imprenditorialità, efficienza ed economicità.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
la «pubblica istruzione» sta attraversando un periodo particolarmente delicato dovuto alla riforma più volte contestata allo stesso Ministro competente, per i gravi disagi che ne conseguiranno nella ripartizione degli immobili scolastici;
non risultano particolarmente efficaci le strategie dei comuni competenti in materia di amministrazione degli immobili destinati alla istruzione materna, elementare, media e media superiore;
nel caso specifico del comune di Roma gli alunni, i genitori e gli insegnanti risultano praticamente impotenti davanti ad un degrado generalizzato delle strutture scolastiche che si ripercuote negativamente sul profitto degli stessi studenti, e sullo svolgimento professionale del corpo insegnanti;
le «strutture scolastiche», proprio per la caratterialità che le distingue da altri luoghi di pubblico servizio necessitano di una particolare attenzione nella manutenzione ordinaria e straordinaria e soprattutto per quanto riguarda la pulizia quotidiana;
nel caso particolare della scuola Garibaldi di via Mondovì ubicata nel popoloso quartiere Appio a Roma si sono riscontrate gravissime inadempienze di igiene e di degrado dei locali;
da una personale indagine dell'interrogante nella scuola Garibaldi si è potuto constatare che:
a) la mancata canalizzazione delle acque meteoriche provoca allagamenti del locale ascensore, dell'ex locale caldaia, dell'archivio, e del corridoio del seminterrato nonché un accumulo di detriti solidi consistenti che si depositano sulla superficie di calpestio;
b) le imprese che effettuano i lavori di manutenzione ordinaria nello stabile non presentano alla direzione didattica un elenco degli interventi che verranno effettuati a breve periodo né tantomeno le date di inizio e consegna del lavoro, creando in questo modo una interferenza ingiustificata e dannosa per lo svolgimento delle lezioni;
c) la parte interna dello stabile (la corte), destinata ad attività ricreativa degli alunni è di fatto inagibile, sia per la mancata manutenzione delle piante e del giardino, sia per i rilevanti danni alla pavimentazione del piazzale;
d) risulta essere del tutto trascurata la parte posteriore dello stabile, quella destinata ad attività ricreativa e ad uso botanico didattico. In questa parte inoltre sono state recentemente individuate delle siringhe usate da tossicodipendenti (vedi «Il Messaggero» del 9 novembre 1999 pag. 33), che sono tuttora causa di grande preoccupazione per il contagio che potrebbe essere stato contratto da una alunna (epatite B, C o AIDS), ed inoltre manca una adeguata recinzione del muro di cinta poiché quella esistente è insufficiente e fatiscente;
e) un intero piano, quello seminterrato, con una superficie superiore ai 1500 metri quadrati risulta totalmente abbandonato a se stesso, e nell'interno si sono accumulate masserizie varie e materiale dismesso (banchi, sedie, armadi, porte, caldaia, libri ed altro) che creano un vero stato di lacerante degrado, di sconsolata tristezza e di sporcizia dannosa alla salubrità dell'intero complesso scolastico;
f) il locale seminterrato descritto nel punto e) non è isolato dalla struttura funzionale destinata all'istruzione degli alunni, ma ne è parte integrante con tutte le problematiche igieniche sanitarie che ne conseguono;
g) le aule adibite all'istruzione presentano nel loro complesso manchevolezze di varia natura, includendo tra le altre cose una corretta chiusura delle tende di protezione dai raggi solari (sono fissate in maniera insufficiente con delle semplici mollette per i panni) e l'impianto elettrico presenta notevoli carenze di manutenzione;
h) le modifiche apportate all'edificio nel corso degli anni per adeguarlo alle nuove esigenze funzionali, come la creazione di una palestra ed altri interventi similari che hanno comportato l'apertura di vani anche nelle stesse strutture portanti dell'edificio, presentano delle consistenti e visibili lesioni;
i) gli infissi esterni quali porte e finestre in legno non garantiscono la dovuta chiusura contro le intemperie e il freddo;
il personale docente e della direzione didattica, svolge al meglio le proprie funzioni anche in un contesto di pericolo evidente come quello riscontrato in occasione della visita effettuata in data 10 novembre 1999;
la direzione didattica ha più volte sollecitato il comune di Roma e la IX Circoscrizione per iscritto affinché si prendessero i provvedimenti del caso senza avere risposta alcuna;
in base al decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla salubrità del posto di lavoro (e quindi anche di insegnamento) la scuola Garibaldi risulta gravemente inadempiente;
non risulterebbero agli atti dell'ufficio concessioni edilizie del comune di Roma i certificati attestanti l'abitabilità dello stabile della scuola Garibaldi adibita ad insegnamento per le classi materne ed elementari e tale documentazione non sarebbe mai esistita;
il diritto all'istruzione pubblica è sancito dalla stessa Costituzione italiana, e per tale motivazione non sono tollerabili faziosità da parte del comune di Roma e dalla circoscrizione competente;
ci si chiede, alla luce delle gravissime inadempienze e difformità elencate, quali iniziative intendano intraprendere il presidente della IX circoscrizione e gli uffici competenti;
viste le ripetute richieste formali fatte dal corpo docente per sollecitare la società Multiservizi per una pulizia accurata dello stabile a cui non si è data risposta alcuna, si rende necessaria, ad avviso dell'interrogante, la revoca dell'appalto di gestione del servizio di pulizie -:
se non sia il caso di adottare provvedimenti di emergenza creando una commissione interna formata da insegnanti, genitori, dai responsabili della IX circoscrizione e del ministero della pubblica istruzione per stabilire un calendario di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, atto a tutelare la salute degli alunni e la professionalità del corpo docente per il prestigio stesso della scuola Garibaldi, dell'intero quartiere Appio e dell'istruzione pubblica italiana.
(4-26856)
Negli ultimi mesi sono stati eseguiti numerosi lavori, quali la sostituzione delle pannellature dei controsoffitti in vari ambienti scolastici e nei vani scala, sostituzione della recinzione metallica sul muro del giardino per impedire il verificarsi di intrusioni di tossicodipendenti nell'area scolastica, installazione di inferriate nei locali adibiti a palestra siti al 2o piano, totale sgombero da materiali di varia natura giacenti nei locali del piano seminterrato eseguito dall'A.M.A.
Saranno avviati, inoltre, i lavori relativi a:
completamento della riparazione della copertura a tetto, a seguito delle infiltrazioni d'acqua piovana;
installazione nei locali della direzione e della segreteria di un nuovo centralino telefonico e fornitura di n. 6 telefoni Sirio Basic 2000 con display;
sistemazione del piano di calpestio dall'area giardino all'area oltre il locale caldaia al fine di eliminare la presenza di acqua piovana nei locali ascensore e zone attigue.
Data la vetustà degli infissi delle finestre, l'unità tecnica circoscrizionale procederà alla predisposizione degli atti per un apposito appalto, con relativa richiesta di finanziamento.
Nelle more di tale rinnovazione, è stato emesso un ordinativo all'impresa aggiudicataria dell'appalto di manutenzione ordinaria, per una generale riparazione degli infissi stessi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
sembrerebbe, a seguito di notizie ufficiose, che sia in corso deliberazione per la chiusura della Casa circondariale di Marsala;
se ciò fosse vero si recherebbe un grave pregiudizio;
Marsala è sede di Tribunale e per il rilevante numero di procedimenti è evidente l'esigenza di avere la struttura penitenziaria;
la mancanza comporterebbe delicati problemi in ordine all'esecuzione dei provvedimenti coercitivi, ai maggiori rischi e spese, alla loro regolarità giuridica;
la lontananza pregiudica tutti gli adempimenti successivi all'arresto; la tempestività dell'interrogatorio potrebbe essere compromesso e il Gip sarebbe costretto a spostamenti lunghi ed onerosi, riducendo enormemente le sue disponibilità di tempo;
difficoltà e problemi sarebbero ancora maggiori per la classe forense;
le inevitabili maggiori spese supererebbero ogni eventuale risparmio connesso alla soppressione;
l'esigenza della Casa circondariale è d'altronde riconosciuta e confermata anche dalla decisione di costruire una nuova struttura, che, però, per esigenze finanziarie, è stata rinviata, con lo storno del relativo finanziamento, ad altra costruzione, esponendo il Ministero a gravi danni conseguenti all'inadempienza -:
se risponde a verità la ventilata notizia di chiusura della Casa circondariale di Marsala e, nel caso positivo, da quali fondati motivi sia giustificata;
se siano stati valutati e in quale modo superati, tutti gli effetti negativi, in parte accennati in premessa;
quali siano stati i motivi che hanno comportato lo storno dei fondi destinati alla costruzione della nuova Casa circondariale di Marsala e come e quando si intende riparare.
(4-29225)
Tenuto conto di quanto sopra il Comitato Paritetico per l'edilizia Penitenziaria, nella riunione tenutasi il 4 aprile 2000, ha stabilito di inserire, nel programma di edilizia penitenziaria 2000/2002, la costruzione di un nuovo istituto in sostituzione dell'esistente,
Al momento, l'istituto di Marsala non è stato chiuso e sono in corso le procedure per attivare la struttura di Castelvetrano (con capienza di 100 posti) che dovrebbe sostituirlo.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
se intendano adoperarsi per un intervento normativo volto a permettere ai cittadini, proprietari di immobili, da loro stessi abitati, in zone turistiche di partecipare alla scelta del sindaco e dei consiglieri comunali, dal momento che trattasi di contribuenti che pagano regolarmente tutte le tasse comunali (Ici, ritiro rifiuti, eccetera), e hanno quindi diritto a essere partecipi della vita e delle scelte nel comune dove abitano per parecchi mesi dell'anno.
(4-17531)
Indipendentemente da ogni considerazione di opportunità, una deroga a tale sistema non appare comunque di semplice attuazione. Ciò non esclude che innovazioni del genere indicato possano essere proposte in modo articolato nella sede più propria, che è quella parlamentare.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
si vuole portare a conoscenza un fatto di prepotenza della pubblica amministrazione ed una vessazione nei confronti di un cittadino, tutto ciò al fine di chiarire la realtà terrificante ed i soprusi che i cittadini sono costretti a subire tutti i giorni da una pubblica amministrazione prepotente, arrogante, inetta, spregiudicata;
il concessionario della esattoria comunale di Roma nel dicembre 1997 chiede con cartella n. 3572401, al contribuente n. 34830057 un importo di lire 164.500 per un verbale di multa n. 203273591; prontamente il cittadino manda una raccomandata al comune di Roma, ripartizione VII-PU, viale Trastevere 18 Roma, ed alla esattoria comunale di Roma, sita in via dei Normanni 5, contenente copia dell'atto di vendita ed il documento del Pra dove risulta che l'autovettura targata Roma 67360WW era stata venduta il 3 dicembre 1992;
il 23 ottobre 1999 la concessionaria della esattoria comunale di Roma, sempre il Monte Paschi di Siena, richiede per la stessa contravvenzione la somma maggiorata dagli interessi di lire 197.932;
quindi la raccomandata del 19 dicembre 1997 non è stata tenuta in considerazione, non è stata letta, né dalla concessionaria dell'esattoria comunale di Roma, né dalla ripartizione polizia urbana;
altro che Europa, siamo ancora all'età della pietra perché non consentito al cittadino neanche chiarire la sua posizione per telefono o fax, quel che è peggio, non vengono lette le sue raccomandate;
non è possibile che il Governo non emani provvedimenti adeguati per difendere i cittadini onesti dalla prepotenza di una pubblica amministrazione incapace e cattiva -:
come sia possibile che un cittadino debba essere tormentato in questo modo, come sia possibile che nell'era dei computer debbano accadere queste cose, come sia
cosa intenda fare il Governo per evitare che i cittadini vengano perseguitati, vengano tormentati; come si intenda intervenire affinché simili fatti non accadano.
(4-26396)
Si precisa, peraltro, che non sono imputabili al comune di Roma eventuali inesattezze dei dati relativi all'effettiva proprietà dei veicoli, in quanto le notizie necessarie per l'intestazione dei verbali di accertamento di violazione al codice della strada vengono acquisite dall'Amministrazione comunale attraverso un sistema informatico collegato con la banca dati dell'Archivio Veicoli dell'ACI o con la Motorizzazione Civile.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
l'Associazione «Osservatorio Uniti conto le illegalità Falcone-Borsellino» di Soverato (provincia di Catanzaro) nel corso di questi ultimi anni ha promosso diverse iniziative tutte improntate alla diffusione e alla crescita della cultura della legalità nella città;
l'Osservatorio, che non ha fini di lucro, persegue unicamente scopi sociali e formativi. In particolare offre un supporto alle attività delle scuole organizzando convegni e dibattiti pubblici ed incontri nelle scuole con esponenti della magistratura e del mondo della giustizia di livello regionale e nazionale. Per tali attività l'associazione si mantiene con il solo contributo dei soci, non avendo mai ricevuto finanziamenti o sovvenzioni di alcun genere;
in data 21 novembre 1997, prot. 14725, l'Associazione «Osservatorio Uniti conto le illegalità Falcone-Borsellino» di Soverato presentava domanda al comune per ottenere la disponibilità di locali all'interno dello stesso comune (per motivi economici, di crescita della struttura ed anche in ragione della sua attività), considerando anche che - in data 27 ottobre 1993 - la Giunta comunale di Soverato, con atto deliberativo n. 570, aveva concesso dei locali all'interno del comune a due Associazioni: la Kore e la Fidapa. Il punto due della citata delibera stabiliva fra l'altra «di provvedere con successivo atto alla stipula di una apposita convenzione tra l'amministrazione e le associazioni suddette per regolamentare la concessione e le modalità d'uso del locale»;
non avendo mai ottenuto risposta l'Osservatorio, con lettera del 17 settembre 1998, prot. 11386, sollecitava il comune e successivamente, in data 20 marzo 1999, presentava una richiesta stragiudiziale ex legge n. 241 del 1990 per ottenere risposta in merito ai tempi prevedibili per l'evasione della pratica e gli eventuali atti o documentazioni necessarie per la sua definizione;
in data 31 marzo 1999, prot. n. 3642 il comune rispondeva che non era possibile accogliere la domanda dell'Osservatorio poiché non c'erano locali liberi a disposizione;
l'Osservatorio, in data 8 aprile 1999, informava della questione il prefetto di Catanzaro il quale, in data 23 aprile 1999, prot. n. 268, chiedeva informazioni al comune e contestualmente ne informava, per conoscenza, anche l'Associazione;
alcuni giornali locali riprendevano l'intera vicenda, in particolare i giornali la Gazzetta del Sud del 13 aprile 1999, Il Quotidiano del 16 aprile 1999 e Il Domani del 28 maggio 1999;
a tutt'oggi, nonostante il sindaco abbia dichiarato che i locali del comune sono a disposizione delle associazioni che offrano un servizio di pubblica utilità per la
quali iniziative di propria competenza intenda adottare alla luce delle informazioni raccolte dal prefetto in relazione alla vicenda, al fine di garantire il rispetto della legge n. 241 del 1990 e ripristinare quel clima di legalità che passa anche attraverso la trasparenza e la coerenza degli atti deliberativi.
(4-25135)
Il progetto «Biblioteca delle Donne» era stato approvato e finalizzato dalla regione Calabria. La fattispecie in esame non può ricondursi alla concessione in uso dei locali pubblici per sede sociale delle associazioni, ma esclusivamente per l'espletamento del servizio di biblioteca.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
in data 4 maggio 1998 un lavoratore è stato accusato del furto di un telefono cellulare da parte di una collega;
entrambi i soggetti prestano il loro servizio presso la stessa unità produttiva;
il sostituto procuratore della repubblica di Vercelli, M.E. Pugliese, visti gli atti, dispone la perquisizione della dimora dell'imputato e tutte le formalità previste dal codice di procedura penale, contenente nel fascicolo n. 1219/98 R.G. notizie di reato;
in data 5 maggio 1998, ha luogo la perquisizione che dà esito negativo, così come il certificato del casellario giudiziale;
l'accertamento sui tabulati relativi al traffico telefonico del cellulare rubato indicano unicamente due chiamate al numero Tim per conoscere l'importo residuo della scheda, effettuate nella zona di Torino, distante oltre 70 Km dal luogo della sparizione;
l'imputato, esasperato dalla lunghezza delle indagini e dal peso di un'ingiusta accusa, scrive al magistrato un'accorata lettera chiedendo di essere e liberato dalla condizione di presunto colpevole, dopo ben 181 giorni dagli eventi descritti;
il 23 dicembre 1998, con nota n. 2220/98 del R.G. Gip, è disposta l'archiviazione del procedimento con l'autorizzazione del rilascio di copia degli atti ai richiedenti aventi diritto;
il lavoratore avanza istanza mirata all'ottenimento di copia degli atti procedimentali e viene a conoscenza di gravissime affermazioni rese da due militi del Nor della compagnia dei carabinieri di Vercelli - i marescialli L. Carnelli e S. Trapani riportate nella nota n. 218/6 del 5 maggio 1998;
nella comunicazione di notizia di reato relativa alla denuncia del furto, i due sottufficiali dei carabinieri richiedenti il decreto di perquisizione domiciliare, sostengono che «si ha fondato motivo di ritenere che lo stesso (l'imputato, ndr) sia l'autore del furto», perché «tra l'altro, informalmente, questo comando è venuto a conoscenza che il predetto già altre volte era stato sospettato di analoghi furti avvenuti nella stessa sede, cosa che però non è mai stata provata»;
il predetto lavoratore, unicamente noto per essere una «penna al vetriolo» del giornalismo locale d'indagine, scrive indignato al Magistrato M.E. Pugliese chiedendo che la Procura indaghi finalmente anche sulle affermazioni dei militi dell'Arma, per tutti i reati eventualmente perpetrati nei suoi confronti;
il suddetto magistrato, invia per competenza l'atto di querela unico verso i sottufficiali dell'Arma e verso la collega accusatrice, alla Procura presso il Tribunale dove il «caso» è assegnato al dottor A. Sangermano;
quest'ultimo magistrato archivia la querela nei confronti dell'accusatrice, ma non «apre» alcuna inchiesta nei confronti dei Carabinieri;
il lavoratore chiede ed ottiene di conferire con il magistrato al fine di essere reso edotto delle ragioni in virtù delle quali l'Arma non è stata indagata, senza ottenere alcuna spiegazione tranne il consiglio di riformulare la querela nei confronti dei marescialli S. Trapani e L. Carnelli;
ad una nuova querela nei confronti dei militi corrisponde un'altra archiviazione, questa volta da parte del dottor M. Grandolfo, il quale sostiene «non si debba promuovere l'azione penale nei confronti di Trapani S. e Carnelli L. per il reato di calunnia, in quanto risulta dagli atti che gli indagati» nell'indicare il lavoratore quale sospettato di aver commesso furti, «hanno svolto la propria funzione investigativa senza alcuna consapevolezza dell'innocenza assoluta dell'incolpato, con conseguente inconfigurabilità dell'elemento soggettivo della calunnia» -:
se nel caso in ispecie siano rilevabili irregolarità procedurali sia formali che sostanziali;
se siano state previste ed attuate tutte le disposizioni di legge a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti anche ad un cittadino indagato;
se non sia stato calpestato il principio giuridico che sancisce la presunzione d'innocenza sino a prova contraria acquisita e certa;
se non sia rilevabile, alla luce dei fatti descritti e particolarmente dalle affermazioni dei carabinieri, una sorta di «fumus persecutionis» nei confronti dell'imputato;
se non si ritenga necessario l'invio di una commissione ministeriale d'ispezione presso la procura di Vercelli al fine di accertare la sostanza dei fatti descritti.
(4-26489)
E invero dalla ricostruzione della intera vicenda emerge che la prima denuncia presentata da Casalvolone Gianni, in puntuale conformità al principio della obbligatorietà dell'azione penale e della tempestiva iscrizione delle notizie di reato ex articolo 335 del codice di procedura penale, ha trovato immediato seguito con iscrizione nel registro dei militari dell'Arma coinvolti nell'episodio in relazione all'ipotizzato reato di cui all'articolo 368 del codice penale concernenti le posizioni di un testimone escusso nell'ambito dello stesso procedimento e pure denunciato da Casalvolone.
Ne consegue che il magistrato assegnatario del procedimento ha agito con assoluta tempestività e nel pieno rispetto delle norme, cosicché si appalesa infondato l'addebito formulato a suo carico di aver omesso di procedere nei confronti della polizia giudiziaria e di aver reso necessaria una successiva denuncia da parte del Casalvolone, come sostenuto nell'atto ispettivo.
Occorre anche sottolineare al riguardo (pur trattandosi di profilo che non ha costituito
Il fatto poi che entrambi gli Uffici di Procura si siano determinati a richiedere l'archiviazione dei procedimenti a carico dei sottoufficiali dell'Arma, nell'un caso per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e nell'altro per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale, attiene al merito delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria, non censurabili in sede amministrativa in difetto di quei profili di abnormità, negligenza inescusabile ovvero strumentale esercizio delle funzioni, in presenza dei quali soltanto è consentita la deroga al principio di insindacabilità dei provvedimenti giurisdizionali.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il comportamento tenuto dai magistrati di cui si tratta appare dunque regolare e immune da censure, cosicché non risulterebbero giustificate le iniziative ministeriali sollecitate dall'interrogante.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
in data 17 febbraio 2000 sono pervenuti al comune di Gorizia due manifesti di chiamata alla leva per l'arruolamento dei giovani iscritti o aggiunti nelle liste di leva della classe 1982 redatti in lingua slovena;
il sindaco di Gorizia ha immediatamente chiesto alla direzione generale leva del ministero della difesa «se il comune debba procedere dei manifesti redatti in lingua slovena prima che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482/99, il consiglio provinciale adotti la delimitazione dell'ambito territoriale in cui applicare le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed ha richiesto altresì, in caso di risposta affermativa, di fornire contestualmente i manifesti redatti in lingua friulana e ciò in osservanza ai principi stabiliti dall'articolo 2 della legge n. 482/99;
con nota n. Lev1/636/ 100063-CL82/L1 d.d. 16 marzo 2000 a firma del direttore di divisione dottor Marzio Cimmino, la direzione generale leva rispondeva che «l'affissione del manifesto di chiamata alla leva in lingua slovena deve avvenire improrogabilmente al momento della ricezione degli stessi da parte dei comuni» e che per ciò che riguarda «manifesti nelle lingue previste dall'articolo 2 della legge in oggetto sarà esaminata da questa direzione generale successivamente all'emissione dei regolamenti previsti dall'articolo 17 della citata legge» -:
in base a quali disposizioni normative sono stati stampati e fatti affiggere manifesti di chiamata alla leva in lingua slovena, in quali territori e comuni siano stati distribuiti ed affissi;
quali siano le motivazioni di tale determinazione che - oltre a rappresentare una forzatura nel momento in cui si discute al Parlamento la legge di tutela della minoranza slovena - appare palesemente illegittima rispetto alle statuizioni della legge n. 482/99 e mette in luce un'ingiusta partigianeria che favorisce il gruppo linguistico sloveno rispetto a quello friulano in un territorio in cui coesistono entrambi;
se, alla luce di quanto sopra, si ritenga di revocare la citata determinazione e, di conseguenza, ritirare i manifesti bilingue italiano-sloveno di chiamata alla leva.
(4-29353)
Ciò premesso, è accaduto che in data 16.02.2000, per un mero disguido, due manifesti di chiamata alla leva in lingua slovena sono stati inviati dall'Ufficio Leva di Udine, competente per territorio, al Comune di Gorizia, pur non incluso tra quelli per i quali sussiste l'obbligo della stesura bilingue.
La circostanza ha indotto il Sindaco di Gorizia a chiedere delucidazioni alla Direzione Generale della Leva e all'Ufficio leva di Udine sull'utilizzo dei manifesti, evidenziando contestualmente l'esigenza di tutela della lingua friulana. Tale intervento ha comportato un ulteriore equivoco nella Direzione Generale della Leva, dove la richiesta è stata interpretata come una prima applicazione della normativa di recente emanazione (L. 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»).
Ciò spiega il tenore della missiva LEV 1/636/100063 - CL82/L1 del 16 marzo 2000, richiamata dall'interrogante, che sottolineava la necessità dell'affissione del manifesto per tutelare l'utenza e la corretta e tempestiva informazione dei giovani chiamati alla leva, senza rilevare l'errore di fondo.
Pertanto, si può obiettivamente considerare l'intera vicenda come un episodio dovuto ad un semplice errore umano che non corrisponde ad alcuna volontà di discriminazione nei confronti delle minoranze linguistiche.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
nella presente legislatura le opposizioni parlamentari hanno utilizzato ampiamente lo strumento dell'atto di sindacato ispettivo secondo il vigente regolamento della Camera dei deputati;
sia a livello personale che più in generale è dimostrato che i Governi succedutisi nell'arco della legislatura hanno mantenuto un comportamento poco corretto verso i deputati interroganti, mancando di rispondere sia oralmente che per iscritto a quanto richiesto per il tramite di interpellanze e interrogazioni;
tale comportamento è disdicevole sia verso i deputati ma soprattutto verso quei cittadini italiani che il deputato rappresenta;
non rispondendo al deputato non si risponde alle esigenze nazionali e locali che attraverso gli atti di sindacato ispettivo vengono portate alle attenzioni dell'esecutivo;
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per ristabilire il corretto rapporto tra il Governo ed i cittadini per il tramite dei loro rappresentanti in Parlamento e quali tempi prevede possano occorrere al Governo per rispondere prima della fine della legislatura a tutti quegli atti di sindacato ispettivo che ancora aspettano una risposta.
(4-30672)
L'incremento delle risposte ha avuto percentuali di molto superiori a quelle della scorsa legislatura, raddoppiando in alcuni casi i flussi delle risposte stesse, come può essere constatato dal prospetto comparativo che si allega.
Le modifiche, inoltre, dei regolamenti parlamentari, con l'istituzione delle interrogazioni a risposta immediata per il Presidente del Consiglio e per i Ministri, nonché l'istituto delle interpellanze urgenti, hanno visto il Governo pronto a dare risposte in tempo reale sugli argomenti di interesse dei gruppi.
Lo stesso Presidente della Camera dei Deputati, in una lettera inviata l'8 ottobre 1999 al Ministro pro-tempore dei Rapporti con il Parlamento, dava atto al Governo «dell'impegno profuso nel dare risposta agli strumenti di sindacato ispettivo, pur a fronte dell'elevatissimo numero di atti presentati» ... rilevando «un sensibile miglioramento rispetto ai dati della precedente legislatura».
Tuttavia, tutto ciò premesso, rimane ancora un numero elevato di atti di sindacato ispettivo cui occorre dare ora risposta. Tra le ragioni di alcuni ritardi va tenuto in evidenza che a volte, il lungo tempo impiegato nel fornire le risposte alle interrogazioni è dipeso sia dalla grande quantità di atti presentati, sia dal fatto che molte di esse riguardano materie rientranti nella specifica competenza di enti locali, là dove il Governo non ha più potere di intervento a seguito delle modifiche parlamentari, così che vi è bisogno di più tempo per acquisire tutti gli elementi necessari per una risposta esaustiva.
Il Governo del Presidente Giuliano Amato, poi, pone particolare rilevanza al complesso delle attività del sindacato ispettivo parlamentare. Il Presidente stesso ha già partecipato a tutte le sedute di Premier Question Time previste.
Posso infine assicurare l'interrogante che l'interesse del Governo affinché si risponda al più alto numero di atti ispettivi non è solo un interesse formale, ma tangibile e concreto. Infatti io stessa ho inviato in data 26 giugno u.s. una lettera a tutti i Ministri ribadendo la necessità che agli atti di sindacato ispettivo parlamentare ed in particolare anche alle interrogazioni a risposta scritta sia dato seguito con la massima sollecitudine.
Ho, a questo proposito, trasmesso ad ogni Ministro l'elenco numerico di competenza degli atti ispettivi rivolti o delegati e tuttora pendenti in Parlamento (allegato in visione presso il Servizio Resoconti).
Posso quindi rassicurare che questo Governo farà tutto quanto è nelle sue possibilità per ottemperare ad una funzione di primaria importanza per una corretta e positiva attività del Governo e del Parlamento anche in questa materia.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Patrizia Toia.
Il decreto legislativo del 28 novembre 1997 n. 459 riguardante la riorganizzazione dell'area tecnico industriale della difesa comprende anche la ristrutturazione dell'arsenale Marina Militare di Taranto;
la commissione difesa del senato in visita presso lo stabilimento arsenale Marina Miniare di Taranto per verificare lo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, ha ribadito che gli esuberi esistono ed ammontano, ad oggi, a circa 450 unità;
la rappresentanza sindacale unitaria di Marinarsen ha espresso con un documento del 19 gennaio 2000 forti preoccupazioni derivanti dalla mancanza di un chiaro progetto politico in merito alla ristrutturazione giudicata indefinita negli obiettivi e negli strumenti;
l'arsenale di Taranto è fra gli stabilimenti che sta subendo processi di ristrutturazione nel senso che i corsi concorso, per come sono stati concepiti, non garantiscono di governare livelli superiore (dalla 7 qualifica funzionale in poi) che risultano necessari per completare il processo di qualificazione;
le preoccupazioni si riferiscono anche al blocco della esternalizzazione nelle lavorazioni, alla sottoscrizione di protocollo
cosa intenda fare per assicurare i lavoratori che la ristrutturazione non comporterà perdita di posti di lavoro, come è stato affermato dal Governo precedente;
quali impegni intenda assumere perché i lavoratori possano acquisire formazione ed aggiornamento per essere messi in condizione di poter accedere ai nuovi profili necessari alla nuova ristrutturazione in corso;
cosa intenda fare per bloccare l'esternalizzazione delle lavorazioni;
cosa intenda fare per rendere chiaro il piano strategico industriale di lungo periodo;
cosa intenda fare perché si apra un tavolo di trattative che investa tutte le istituzioni sul territorio e le rappresentanze dei lavoratori.
(4-28178)
Le integrazioni e modifiche in parola hanno reso prive di efficacia le domande per l'accesso alla settima qualifica già avanzate da dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali inferiori alla sesta. Mentre, per gli Arsenali, a causa della quasi totale assenza di dipendenti appartenenti alla sesta qualifica funzionale, non è possibile conseguire attraverso i «corsi-concorsi» il soddisfacimento delle esigenze di personale con profilo di «Capo tecnico» (settima qualifica).
In ragione di ciò, sono allo studio soluzioni finalizzate ad assicurare le figure professionali indispensabili per lo svolgimento della attività degli Arsenali, attraverso le forme di reclutamento previste dalla vigente normativa.
Per quanto concerne, poi, le problematiche connesse alla stabilità del posto di lavoro, ci si attiene alle previsioni del citato decreto ministeriale 20 gennaio 1998 concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa, all'articolo 4, comma 4, che prevede che i piani di reimpiego del personale degli enti dell'area tecnico-industriale (di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459) soggetti a ristrutturazione, siano elaborati d'intesa con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
In data 24 ottobre 1997, l'Amministrazione della Difesa e le predette Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, con l'assistenza dell'A.R.A.N. (Agenzia Rappresentanze Negoziali), un accordo in materia di riconversione, riqualificazione e reimpiego del personale a seguito della ristrutturazione degli Enti dell'area tecnico-industriale della Difesa. Tale accordo, formalizzato e recepito con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, prevede che presso ogni ente ristrutturato, il reimpiego del personale in esubero possa avvenire solo successivamente al definitivo espletamento delle procedure di riqualificazione e riconversione, la cui conclusione non può prevedersi prima di un biennio.
Successivamente, in data 20 maggio 1998, l'Amministrazione della Difesa ha sottoscritto con la maggioranza delle organizzazioni sindacali un protocollo d'intesa per il reimpiego del personale in esubero previa istituzione di tavoli negoziali a livello locale,
Secondo il medesimo protocollo, solo a partire dall'1 gennaio 2003, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Difesa non sia in grado di offrire adeguate soluzioni di reimpiego oppure i dipendenti interessati rifiutino le proposte di reimpiego a loro formulate, nei confronti degli stessi, si darà corso all'attivazione delle procedure di mobilità previste dalla vigente normativa per la generalità dei pubblici dipendenti.
Per quanto sopra, a fronte del sistema di garanzie a tutela dei livelli occupazionali sopradescritto, non si ritiene che possano essere condivise le preoccupazioni dell'interrogante circa le ricadute sociali conseguenti all'avviato processo di ristrutturazione della Difesa, in particolare con riferimento all'Arsenale di Taranto.
In merito alle assicurazioni richieste circa la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori interessati alla ristrutturazione, si sottolinea che i sopracitati accordi sottoscritti con le OO.SS. disciplinano, oltre che il reimpiego del personale, anche le procedure di riqualificazione e riconversione dello stesso, connesse alle esigenze professionali conseguenti alla ristrutturazione degli Enti.
In materia di riqualificazione, sono già state avviate le procedure di definizione dei «corsi-concorsi» cui faranno seguito quelle di riconversione del personale.
Per quanto riguarda, in ultimo, l'esternalizzazione di attività, essa costituisce una delle colonne portanti della strategia mirata a recuperare economicità negli stabilimenti di lavoro, in attuazione degli indirizzi politici per il riassetto del comparto della Difesa.
Per quanto sopra, non appare ipotizzabile, né obiettivamente percorribile, l'ipotesi di una riconsiderazione delle procedure avviate che, peraltro, costituiscono passi obbligati ed irrinunciabili per dare corpo alle scelte effettuate ed ai dispositivi di legge conseguenti.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
sul quotidiano La Gazzetta del Sud del 21 settembre 1999 il sindaco di Reggio Calabria da notizia che «fra qualche settimana, sarà installata sulla parte centrale dell'Arengario di Piazza del Popolo ... l'aquila fascista, realizzata dallo scultore reggiano Gennaro Carresi per conto dell'amministrazione comunale»;
ad avviso dell'interrogante tale iniziativa rientra nel reato di apologia del fascismo ed è quindi perseguibile per legge -:
se quanto esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, quale valutazione ne dia il Ministro;
se sia a conoscenza di eventuali iniziative della magistratura al riguardo e se siano state intraprese al riguardo iniziative anche da parte del Prefetto.
(4-25799)
Non risulta alcuna inchiesta giudiziaria sulla vicenda e non sono state assunte iniziative dalla prefettura di Reggio Calabria.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
a Quinzano, da oltre cinquant'anni sul lato nord della piazza Garibaldi, al centro del paese, è posto un monumento ai Caduti dalla Grande Guerra costituito da una stele con a lato due cannoni;
il monumento venne eretto nel 1947 e che nel 1971 vi vennero affiancati due cannoni dono del ministero della Guerra alla città di Quinzano in onore degli artiglieri;
il monumento, ovvero la stele, è soggetto alla tutela della legge n. 1089 del 1939, ricadendo nei casi previsti all'articolo 4, in quanto dotato di evidenti requisiti storico-artistici;
l'amministrazione leghista di Quinzano, senza previa autorizzazione della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Brescia, territorialmente competente, ha provveduto a trasferire il monumento ovvero la stele sotto le finestre dei servizi igienici delle scuole medie di viale Gandini, offendendo la memoria dei caduti e umiliandone il ricordo-:
si chiede quali iniziative verranno intraprese al fine di tutelare la sacralità del monumento e l'onorabilità della memoria del sacrificio dei Caduti della Grande Guerra.
(4-26760)
Risulta inoltre che il presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, sezione di Quinzano d'Oglio, ha presentato denuncia nei confronti del sindaco, senatore Francesco Tirelli e del vice sindaco, signor Cornetti Virgilio, per abuso d'ufficio e vilipendio.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
in data 1 luglio 1998 il Ministro dei lavori pubblici rispondeva all'interrogazione n. 4-14955 concernente la sicurezza e l'ammontare dei costi di manutenzione della strada statale n. 36 in provincia di Lecco;
il Ministro specificava tra l'altro che «il costo medio annuo per la manutenzione degli impianti tecnologici installati lungo la Superstrada Fuentes ed il Centro operativo di Bellano è di circa un miliardo e duecento milioni» e, inoltre, riguardo alla sicurezza, si arrogava di sentenziare che «gli incidenti stradali, peraltro non numerosissimi, sono unicamente causati dall'indisciplina degli utenti stradali»;
in data 8 luglio 1999 il signor Girotti Diego è deceduto a seguito d'incidente stradale avvenuto sulla strada statale n. 36;
il signor Girotti Diego all'uscita della galleria denominata Sornico, in direzione Lecco, è uscito dalla strada e, dopo aver percorso circa 40 metri invadendo una scarpata che divide le due carreggiate, è precipitato da un viadotto senza possibilità di salvezza alcuna;
il tratto di strada in questione è completamente privo di guardrail e di qualunque altro, benché minimo, sistema di protezione e sicurezza;
pur non essendo ancora state accertate le effettive cause dell'incidente e la dinamica con cui esso si è svolto, è risultato del tutto evidente, sin dai primi momenti, che la presenza d'idonee, ancorché minime, misure protettive, avrebbe potuto evitare conseguenze così tragiche;
la situazione del tutto anomala ed eccezionale, che ha determinato conseguenze così tragiche, ha provocato lo sconcerto e la reazione comprensibile dei parenti e degli amici del signor Diego Girotti;
dell'incidente e della mancanza completa di protezione in quel tratto di 40 metri della superstrada si sono occupati a
in un incontro televisivo il prefetto di Lecco, alla presenza della madre del Girotti, ha affermato che non si può sostenere con certezza che esista una situazione di pericolo e che, comunque, non competerebbe allo stesso stabilirlo -:
se, in considerazione di quanto accaduto al signor Girotti, non ritenga di rivedere la propria affermazione, priva di fondamento ad avviso dell'interrogante, contenuta nella risposta all'interrogazione n. 4-14955, allorquando sostiene che gli incidenti sono causati unicamente dall'indisciplina degli automobilisti, considerando il fatto che, inequivocabilmente, la presenza di una benché minima protezione avrebbe determinato per il Girotti conseguenze diverse e probabilmente meno tragiche;
se non ritengano assurdo che, a fronte di 1200 milioni annui spesi per le manutenzioni, a distanza di oltre due mesi dall'incidente, non si sia ancora provveduto ad installare una seppure minima protezione, necessaria ad evitare il ripetersi d'altri incidenti;
se non intendano sollecitare il prefetto di Lecco, quale massima autorità di pubblica sicurezza sul territorio provinciale, ad assumersi le proprie responsabilità, dichiarando in primo luogo lo stato di pericolo per la pubblica incolumità e, conseguentemente, ordinando all'Anas di rimuovere immediatamente la situazione.
(4-25577)
L'ANAS precisa che la Statale è a carreggiate separate a due corsie per ogni senso di marcia e nel tratto in questione le due carreggiate corrono a quote differenti, con quella in direzione Lecco a quota inferiore di circa m. 2 rispetto a quella in direzione Colico. All'uscita della galleria, la sede stradale comprende un terrapieno esistente a monte della carreggiate (lato incidente), in scarpata, che raccorda trasversalmente le due carreggiate (distanti circa m. 5) per una lunghezza di circa m. 40 ed una barriera di sicurezza, a valle, sovrastante un'opera d'arte.
L'Ente, pertanto, riferisce che la situazione della sede stradale su descritta non presenta caratteristiche tali da richiedere la posa di barriere protettive in corrispondenza del terrapieno.
Per quanto concerne la causa dell'incidente, tenuto conto della dinamica del sinistro, l'ANAS ritiene che la fuoriuscita del mezzo dalla carreggiata stradale non è da attribuirsi allo stato manutentivo della stessa né alle sue opere marginali.
Nella galleria, infatti, risulta che l'impianto di illuminazione e la pavimentazione siano entrambi in buono stato non presentando anomalie varie e che la segnaletica orizzontale e marginale si trovi in adeguato stato di conservazione.
L'ANAS precisa, infine, di aver inviato a tutti gli Uffici Periferici la circolare n. 7735 dell'8 settembre 1999 con la quale, a seguito di recenti incendi verificatesi nel traforo del Monte Bianco e nella Galleria dei Tauri, sono state emanate le nuove direttive per la sicurezza nelle gallerie stradali.
Il competente Compartimento di Milano, ha quindi previsto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, interventi, in ordine di priorità, che attengono alle disposizioni impartite con la menzionata circolare e, in data 20 ottobre 1999, è avvenuta la consegna dei lavori.
Nell'ambito dei suddetti lavori, è prevista inoltre anche la posa in opera di barriere di sicurezza in corrispondenza dell'imbocco che, nel caso specifico della galleria Sornico, lato Lecco, coincide con il tratto interessato dal sinistro.
Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Bargone.
il centro iniziative artistiche e culturali «Il telaio del cielo» - associazione che da anni promuove dibattiti e manifestazioni su diversi temi di carattere sociale - ha chiesto al comune di Erba l'autorizzazione a utilizzare, a norma del regolamento comunale, la sala civica di Villa S. Giuseppe di Crevenna per lo svolgimento, l'11 febbraio 2000, di un dibattito sul tema della tossicodipendenza e dell'antiproibizionismo;
la giunta comunale ha negato la concessione della sala adducendo motivi di sicurezza legati alla capienza della stessa nonché ragioni di carattere «etico-sociale»;
l'autorizzazione, secondo quanto dichiarato dal sindaco Filippo Bozzoli, della Lega Nord, è stata negata «anche sulla base di dichiarazioni e di quanto appreso sulla stampa, che lasciano intravedere a priori il contenuto del dibattito e i fautori di certe tesi» (La Provincia, 5 febbraio 2000);
la decisione di non concedere la sala non solo è dovuta a una precisa discriminazione di carattere politico, ma si inserisce in un clima di intolleranza e di intimidazione di cui sono testimonianza dichiarazioni dello stesso sindaco («I ragazzi dei centri sociali sono delle zecche e quindi vanno schiacciate», Il Giornale di Erba, 29 gennaio 2000) e del coordinatore dei «Giovani Padani» Eugenio Zoffili («Queste persone in città non ci devono mettere più piede», La Provincia, 22 gennaio 2000);
l'11 febbraio si è tenuta presso la sala civica di Villa S. Giuseppe di Crevenna, in luogo del previsto dibattito, una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il presidente dell'associazione «Il telaio del cielo» Doriano Torchio, nel corso della quale alcune decine di persone - tra cui alcuni militanti dell'organizzazione di estrema destra «Forza Nuova» giunti appositamente da Varese - hanno minacciato e insultato i partecipanti e, al termine della conferenza stampa, hanno tentato di aggredire Doriano Torchio;
l'associazione «Il telaio del cielo» non intende, giustamente, subire illegittime e violente limitazioni al diritto di confrontarsi democraticamente con i cittadini e ha fissato per le prossime settimane un pubblico dibattito sul delicato tema della tossicodipendenza e dell'antiproibizionismo -:
quali iniziative di propria competenza intenda assumere il Ministro per assicurare nel comune di Erba condizioni di agibilità democratica e il rispetto del diritto di manifestazione del pensiero; nonché per evitare turbative dell'ordine pubblico, affinché sia garantito un confronto democratico e sereno ai rappresentanti dell'associazione «Il telaio del cielo» e a tutti coloro che intendono partecipare al dibattito di cui in premessa.
(4-28761)
L'incontro si è regolarmente svolto, senza far registrare alcuna turbativa dell'ordine pubblico.
Le vicende rappresentate dall'interrogante, fanno invece riferimento a un precedente episodio in cui, tra il sindaco di Erba Filippo Pozzoli e l'associazione «Il Telaio del Cielo», sono sorte polemiche in ordine alla mancata concessione della locale sala civica, ove la citata associazione avrebbe voluto tenere, in data 11 febbraio 2000, un dibattito dal tema: «Le politiche proibizionistiche hanno fallito» con riferimento ai problemi legati alla tossicodipendenza, cui era stato invitato anche un rappresentante del centro sociale «LeonKavallo» di Milano.
Le motivazioni addotte dalla giunta municipale di Erba per la mancata autorizzazione all'uso della citata sala civica sono riconducibili a esigenze di carattere tecnico,
In data 11 febbraio 2000 veniva comunque autorizzato dal sindaco di Erba lo svolgimento di una conferenza stampa organizzata dalla citata associazione, al termine della quale si sono verificati alcuni disordini, per altro contenuti dalle Forze dell'Ordine, dovuti alla presenza di militanti della Lega Nord-Lega Lombarda e di alcuni elementi del gruppo di destra denominato «Forza Nuova» che contestavano la manifestazione. Alcuni contestatori venivano deferiti alla locale Autorità Giudiziaria in quanto, a seguito di controlli effettuati, risultavano in possesso di oggetti contundenti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
da varie notizie di stampa si apprende che in data 23 ottobre 1993 la giunta comunale di Soverato con suo atto deliberativo n. 570 concedeva dei locali all'interno del comune alle associazioni Kore e Fidapa, stabilendo nella delibera stessa di provvedere, con successivo atto, alla stipula di una convenzione con le associazioni stesse per regolamentare la concessione;
l'Osservatorio «Falcone Borsellino» di Soverato in data 21 novembre 1997, prot. 14725, presentava domanda per ottenere dei locali all'interno del comune;
in assenza di alcuna risposta, in data 17 settembre 1998, l'Osservatorio sollecitava attraverso la legge n. 241/1990 ed in seguito presentava una richiesta extragiudiziale;
in data 31 marzo 1999 prot. n. 3642 il comune rispondeva adducendo l'assenza di locali disponibili;
l'amministrazione dell'Osservatorio si vedeva così obbligata ad investire della questione il Prefetto di Catanzaro in data 23 aprile 1999, prot. 268 ed in data 26 aprile 1999 (prot. 4775) il comune di Soverato comunicava non esistere nessuna convenzione con le associazioni Kore e Fidapa;
l'Osservatorio diffidava il sindaco ad attivarsi per dare corso a quanto stabilito nella delibera 570 segnalando il tutto alla Corte dei Conti per l'eventuale danno erariale -:
quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare il Ministro interrogato per garantire il rispetto e l'applicazione delle leggi.
(4-27618)
Il progetto «Biblioteca delle Donne» era stato approvato e finalizzato dalla regione Calabria. La fattispecie in esame non può ricondursi alla concessione in uso dei locali pubblici per sede sociale delle associazioni, ma esclusivamente per l'espletamento del servizio di biblioteca.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
in data 15 ottobre 1999 il giornale quotidiano La Nuova di Venezia, a pagina 30, ha pubblicato un'intervista all'ex comandante della polizia municipale di Portogruaro, signor Alberto Peretti;
in tale intervista il signor Peretti nel modo più chiaro ha fatto riferimento alle proprie dimissioni collegandole al «clima ostile attorno alla mia (sua) persona dai
il signor Peretti, inoltre, ha precisato che «l'ambiente dei colleghi era molto costruttivo, ma da parte del sindaco, del vicesindaco e della responsabile del settore affari istituzionali ho registrato una continua invasione di competenze, ripetuti voltafaccia ed altro», ed anche che la responsabile del settore affari istituzionali «Giulia Camilot di fatto fa politica: si è continuamente intromessa nelle mie competenze strettamente tecniche, come la sistemazione dei banchetti del mercato e la distribuzione dei certificati elettorali» -:
se ritenga di rivolgersi al prefetto di Venezia nell'ambito delle proprie competenze e al fine di accertare fattispecie di gravi violazioni di legge per verificare la situazione allarmante che si è creata presso il comune di Portogruaro, per verificare la portata di quanto dichiarato dal signor Alberto Peretti, ex comandante della polizia municipale di Portogruaro, e se non ricorrano gravi elementi turbativi l'indipendenza tecnico-funzionale della polizia municipale di Portogruaro rappresentati da pressioni inaccettabili ed inaccettate dal signor Peretti, il quale, per non subire tali pressioni, si è visto costretto a rassegnare le proprie dimissioni.
(4-26296)
Infatti, prima dello scadere del suddetto periodo, il dott. Peretti presentava istanza di riammissione quale comandante della Polizia Municipale di Eraclea, incarico che già ricopriva prima di essere assunto dal comune di Portogruaro; solo dopo la ratifica di detta istanza da parte dell'Amministrazione comunale di Eraclea, il dott. Peretti presentava in data 16 settembre 1999 le dimissioni al sindaco del comune di Portogruaro.
In data 15 ottobre 1999 veniva pubblicata sul quotidiano locale «La Nuova Venezia») l'intervista rilasciata dal dottor Peretti ove emergeva che la decisione di dimettersi si collocava in un «clima ostile attorno alla sua persona dai vertici dell'amministrazione comunale e dalla responsabile del settore affari istituzionali», e portava ad intromissioni nelle sue competenze strettamente tecniche quali «sistemazione dei banchetti del mercato e la distribuzione dei certificati elettorali».
In particolare la decisione di spostare i "banchetti" dalla Via Martiri della Libertà ai Borghi di Sant'Agnese e San Nicolò sì rendeva necessaria a seguito del rifacimento del manto stradale nel Centro Storico e veniva eseguita secondo le iniziali direttive della Polizia Municipale, nonostante la perplessità espressa in merito dalla signora Camilot Giulia, responsabile del settore Affari Istituzionali-Segreteria.
Per quanto concerne invece la «distribuzione dei certificati elettorali», a seguito della riduzione delle sezioni elettorali, si rese necessario «rivedere» le vie ed il numero di certificati elettorali da distribuire tramite i dipendenti comunali; tale compito spetta al comandante della Polizia Municipale, nella sua qualità di coordinatore dell'ufficio elettorale.
In questo caso, la signora Camilot Giulia avrebbe chiesto chiarimenti circa i criteri adottati per l'individuazione dei dipendenti comunali ai quali affidare l'incarico di distribuire i certificati elettorali.
Si può ritenere che in entrambe le ipotesi si siano verificate delle divergenze di opinioni tra il dottor Peretti e la signora Camilot, più che ipotesi di pressioni e indebite interferenze da parte dell'amministrazione comunale nei riguardi del comandante dei vigili urbani.
Da ultimo si fa presente che la vicenda è stata anche discussa in consiglio comunale a seguito della mozione presentata da due consiglieri comunali.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
il consigliere Gerardo Vettese, capogruppo della lista «Paese Nuovo» nel consiglio comunale di Laterina - provincia di Arezzo è stato assolto dall'accusa per la quale era stato sospeso dalla carica di consigliere comunale, con sentenza del tribunale di Arezzo sezione distaccata di Montevarchi, del 24 novembre 1999;
ad oggi il consiglio comunale di Laterina non ha provveduto al reintegro del consigliere Vettese nelle sue funzioni in quanto le sedute del consiglio appositamente convocate non hanno avuto luogo per mancanza del numero legale -:
se il Ministro non ravvisi nell'atteggiamento del comune di Laterina una grave violazione ai diritti di chi eletto dai cittadini, non ha la possibilità di svolgere il proprio mandato;
quali misure intenda adottare affinché il consigliere Vettese sia reintegrato nelle sue funzioni.
(4-29437)
Il consigliere Vettese ha prodotto al sindaco del comune di Laterina un'ulteriore istanza di riesame della declaratoria di decadenza da parte del consiglio comunale, invitando lo stesso in sede di autotutela a rivalutare la legittimità o meno delle decisioni di dichiarare la esclusione del medesimo per decadenza ex articolo 3, comma 1, n. 4 della legge n. 154 del 1981.
Conclusivamente, il consiglio comunale di Laterina, nella seduta del 18 aprile 2000, ha reinserito nella propria carica elettiva il signor Gerardo Vettese.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
due giovani di Policoro (Matera), Luca Orioli e Mariarosa Andreotta, furono trovati morti, in data 23 marzo 1988, immersi nella vasca del bagno della villetta di proprietà della madre della ragazza;
la sola visita necroscopica, non confermata da alcuna autopsia, attribuì il decesso ad «una scossa accidentale di energia elettrica»;
detta perizia, eseguita da tale ingegnere Valecce, è stata messa in discussione da quella elaborata, successivamente, da tale professor Strada, che, in data 4 marzo 1995, quale consulente tecnico d'ufficio, ha stabilito che la morte dei due giovani era da attribuire ad «avvelenamento da ossido di carbonio»;
l'altalena della ricerca della causa della morte, accidentale o violenta, proseguiva con un vergognoso «balletto» tanto che un'altra consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 16 giugno 1997 dal professor Lattarulo, tornava a ribadire, quale motivazione, la «scossa accidentale di energia elettrica»;
la signora Antonia Giannotti, madre della ragazza, ha impugnato l'ultima consulenza che basa le conclusioni sul fatto che «le tubazioni di scarico della vasca da bagno, in metallo», possano aver trasmesso la scossa di energia elettrica all'interno della vasca stessa, in quel momento colma d'acqua e con i corpi dei giovani immersi;
a motivo del suo ricorso, attualmente all'esame dell'autorità giudiziaria, la signora Giannotti ha sostenuto che, invece, le tubazioni di scarico della vasca da bagno sono in pvc (polivinilcloruro), materiale plastico isolante e, quindi, non conduttore di energia elettrica;
un altro episodio, inquietante e misterioso, è quello relativo alla «sparizione» dei negativi relativi le fotografie scattate dal fotografo, signor Orlando, il quale, a
si precisa che, inoltre, a undici anni dalla morte dei giovani, nulla è stato provato ma, al contrario, si sono ingenerati dubbi e perplessità sulla capacità investigativa degli inquirenti e sulla conduzione giudiziale dell'intera vicenda atteso che, a tutt'oggi si attende ancora che sia fatta piena luce su quel tragico evento, ed i congiunti sperano ancora che la verità arrivi quanto prima ad alleviare almeno in parte la sofferenza sempre acuta per la scomparsa dei giovani cari -:
quale sia lo stato delle indagini e dei procedimenti in corso relativamente ad una triste vicenda caratterizzata da tutta una serie di colpi di scena, tra perizie e controperizie.
(4-25038)
È opportuno premettere che i corpi senza vita di Luca Orioli e Mariarosa Andreotta furono rinvenuti nel bagno dell'abitazione di quest'ultima il 23.3.1988 e la causa della loro morte, ad oggi, non è stata ancora acclarata dall'Autorità Giudiziaria competente. La complessa vicenda ha risentito in modo determinante dell'insufficienza degli accertamenti espletati nel corso dell'esame esterno dei cadaveri, che fu compiuto da un sanitario, la dott.ssa Salinardi, officiata dall'allora vice pretore onorario di Pisticci dottor Ferdinanzo Izzo, che attribuì la causa della morte a folgorazione. Solo nel 1996, allorchè la dottoressa Salinardi rese dichiarazioni ai Carabinieri di Policoro, ammettendo di essersi limitata a scoprire il volto dei due giovani, è stato incardinato procedimento penale nei confronti del sanitario e del dottor Izzo, che attualmente non fa più parte dell'Ordine Giudiziario. Essendo state, peraltro, prospettate perplessità circa l'individuazione della causa di morte, il G.I. del Tribunale di Matera aveva incaricato, in data 21 luglio 1989, il perito Sante Velecce di espletare accertamenti elettrotecnici che venivano depositati il 17 novembre 1989 ed individuavano la causa del decesso in un incidente di elettrocuzione in bassa tensione. In data 7 ottobre 1994 l'ing. Velecce veniva denunziato per il reato di cui all'articolo 373 del codice penale, in relazione alla ritenuta infedele esecuzione dell'incarico, ma il relativo procedimento veniva archiviato per intervenuta prescrizione.
Con particolare riferimento alla censure mosse all'opera dei magistrati che si sono occupati del procedimento penale relativo alla morte dei due giovani, va rilevato che l'Autorità Giudiziaria di Salerno non ha ravvisato alcuna manchevolezza nell'operato dei magistrati del Tribunale di Matera, successivamente incaricati di svolgere le funzioni di G.I.P. nel procedimento sopra indicato. Alle stesse conclusioni sono pervenute le articolazioni ministeriali interessate alla vicenda. E, invero, le doglianze mosse dalle persone offese attengono integralmente al merito di provvedimenti giurisdizionali incensurabili in sede amministrativa non ravvisandosi nella specie le ipotesi estreme dell'abnormità, della manifesta illegittimità ovvero dell'uso strumentale delle funzioni, in presenza delle quali soltanto ne è consentita la valutazione sotto il profilo disciplinare. Quanto alla posizione del dott. Vincenzo Autera, sostituto procuratore della Repubblica incaricato del procedimento relativo alla morte dei due giovani, le doglianze che lo riguardano, in particolare, sono quelle di non aver disposto l'autopsia dei due cadaveri e di non aver proceduto immediatamente alla contestazione del reato all'ingegner Velecce, con conseguente determinarsi della prescrizione. Su tale quesito specifico, peraltro già valutato in sede penale nell'ambito di un procedimento instaurato presso l'Autorità Giudiziaria di Salerno e definito, su conforme richiesta del P.M., con decreto di archiviazione dell'1 aprile 1998, si osserva che, risalendo la denuncia dell'ing. Velecce ad opera della P.G. al 7 ottobre 1994 (laddove il termine prescrizionale maturava il successivo 27 novembre) non può certo ravvisarsi un carattere di negligenza nel ritardo
Con specifico riguardo al procedimento relativo alla morte dei due giovani si rileva altresì che la Procura di Matera, nella richiesta di archiviazione di esso, ed il G.I.P., nel decreto del 20 aprile 1998 che ha accolto tale richiesta, hanno evidenziato che le risultanze processuali acquisite non sono idonee a sostenere fondatamente un'accusa in giudizio sia nei confronti della persona che è stata sottoposta ad indagini, sia nei confronti di altri soggetti; più in generale, in tali atti, viene rilevata l'assenza di una sicura riconducibilità della morte dei ragazzi a causa delittuosa, a fronte della mancanza di elementi in tal senso, seppure indiziari, caratterizzati dalla gravità, univocità e concordanza. Avverso il menzionato provvedimento di archiviazione pronunciato in data 20 aprile 1998, le persone offese Giuseppe Orioli e Olimpia Fuina hanno proposto ricorso in cassazione, peraltro dichiarato inammissibile, con ordinanza del 27 gennaio 1999. Allo stato la vicenda processuale relativa alla morte di Luca Orioli e Mariarosa Andreotta deve ritenersi conclusa.
Si segnala che la Procura della Repubblica ha a suo tempo formulato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Ferdinando Izzo, Rosa Salinardi e Antonio Maiorana per l'ipotizzato reato di cui agli articoli 476 e 479 del codice penale, attribuito nelle rispettive qualità di vice pretore, di medico incaricato di procedere alla visita ispettiva sui cadaveri e di ufficiale di P.G., in quanto il primo e il terzo avevano attestato falsamente di aver partecipato alle operazioni ispettive, consistenti nell'esame esterno dei corpi, mentre l'Izzo e la Salinardi avevano attestato che la morte dei due giovani doveva considerarsi derivata da «arresto cardiocircolatorio provocato da folgorazione», malgrado l'assenza di segni univocamente riconducibili a tale causa e la superficialità della visita necroscopica effettuata, tale da non garantire l'attendibilità dei risultati conseguiti all'esito dell'accertamento.
Il procedimento penale in questione si è tuttavia concluso il 19 novembre 1999 con sentenza del G.U.P. di Matera che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati «perché il fatto non sussiste».
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.
nel 1992 il comando generale dell'arma dei carabinieri assunse l'impegno di realizzare in San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, una compagnia di carabinieri;
a distanza, però, di otto anni, tale decisione non è stata resa operativa, né è stato dato mai avvio alla esecuzione dei lavori;
nel frattempo non sono venute meno le motivazioni poste a fondamento della realizzazione nell'area individuata, di una struttura organizzata per il controllo anticrimine che si aggiunge ai presidi dell'arma già esistenti oberati di lavoro, per il continuo aumento di reati;
le forze dell'ordine pur conducendo una profonda ed impegnativa attività non possono far fronte ad una incisiva azione di controllo dell'intero territorio di competenza della compagnia;
furti e rapine aumentano e rendono insicuri certi paesi a cui si aggiungono fenomeni di racket estorsivo nella campagna -:
quali iniziative intenda intraprendere per conoscere le ragioni del ritardo per la realizzazione della compagnia dei carabinieri e come intenda superare gli ostacoli che non consentono ad oggi di dare una dovuta risposta a tutti i cittadini.
(4-28789)
Al riguardo, era stato favorevolmente esaminato il progetto per la costruzione di un nuovo stabile, proposto dalla Ditta «CO.GENE» di Lecce che, però, in data 19 febbraio ultimo scorso, ha rinunciato al programma, non accettando il canone di locazione di lire 272 milioni, congruito dall'Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze di Brindisi.
In tale quadro, considerata l'urgenza di insediare comunque la Compagnia Carabinieri, con il concorde avviso del Prefetto di Brindisi, sono state avviate le procedure per l'acquisizione - a carattere temporaneo - di quattro appartamenti, ove trasferire gli occupanti degli alloggi di servizio dislocati presso l'attuale Comando Stazione. I locali lasciati liberi saranno quindi riadattati ad uffici per le esigenze della istituenda Compagnia.
Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.
la signora Lucia Pignatelli, non vedente, è dipendente del ministero della giustizia dal 25 marzo 1980 presso il tribunale di Brindisi ed è inquadrata nella V qualifica funzionale, come centralinista;
in data 22 febbraio 1999 ha presentato domanda di trasferimento presso il tribunale di Bari, ricevendo nel novembre dello stesso anno, risposta negativa per mancanza di posti vacanti;
la signora Lucia Pignatelli è stata operata di cancro della mammella (attualmente esegue un ciclo di chemioterapia);
per tali motivi necessita di assistenza domiciliare dopo il lavoro, oltre alla necessità di sottoporsi a costanti cure presso l'istituto oncologico di Bari;
il marito della signora Pignatelli è anch'egli cieco parziale ed esercita attività lavorativa presso la Banca d'Italia, sede di Bari;
da informazioni assunte risulta che presso il tribunale di Bari sono stati applicati degli operatori comunali;
ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 29, visti l'articolo 3 della legge 29 marzo 1988, n. 113 (per il quale in caso di installazione di centralini con uno o più posti operatori il 51 per cento di tali posti deve essere riservato ai centralinisti non vedenti) e l'articolo 4 della legge n. 113/85 che consente l'inquadramento in soprannumero di centralinisti non vedenti nel caso di completezza del ruolo organico;
con D.P.G. 7 marzo 1998 sono stati resi disponibili presso gli uffici giudiziari di Bari altrettanti posti di centralinisti non vedenti;
in contrasto con tale D.P.G. e con le norme vigenti in materia, presso il palazzo di giustizia di Bari non vi è alcun centralinista non vedente né presso l'Ufficio notifiche (che è struttura a parte con autonomo centralino) né presso la procura dei minorenni (dove vi dovrebbe essere un posto disponibile per una centralinista non vedente);
in considerazione inoltre del fatto che in base alle vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) vi è l'obbligo di valutare adeguatamente le persone disabili e di inserirle nel posto adatto -:
quali iniziative il Ministro intenda intraprendere affinché sia data alla signora Pignatelli la possibilità di essere trasferita presso il tribunale di Bari, in modo tale che le sia fornita tutta l'assistenza necessaria che richiede la sua condizione di non vedente e di persona gravemente malata e soprattutto perché sia riconosciuta un'equa applicazione dei principi di tutela delle persone disabili.
(4-29670)
L'interrogante ha chiesto di conoscere le iniziative dell'Amministrazione in relazione al trasferimento della Signora Lucia Pignatelli, centralinista non vedente, da Brindisi a Bari.
Al riguardo si precisa che con nota del 17 febbraio 1999, pervenuta dalla Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria il successivo 15 marzo, la signora Pignatelli, centralinista non vedente della posizione economica B2 (già quinta qualifica funzionale), ha chiesto di essere trasferita ad uno degli uffici di Bari. A sostegno della sua domanda la predetta dipendente ha posto la necessità di convivere con il marito, anch'esso non vedente, in servizio presso gli uffici della Banca d'Italia di Bari e la possibilità di riuscire ad avere in quella sede cure non ottenibili nella sua attuale sede di servizio.
È necessario chiarire in primo luogo che i centralinisti non vedenti sono destinati agli uffici giudiziari in relazione ai posti di operatore previsti dalle apparecchiature telefoniche che vi sono installate.
L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985 n. 113, infatti, prevede che qualora un centralino telefonico abbia più di un posto di lavoro, il 51 per cento dei posti debba essere riservato ad un soggetto privo della vista, avviato al lavoro dal locale Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione.
I centralinisti assunti ai sensi della citata disposizione vanno a gravare sugli organici dell'Amministrazione solo in caso di completezza del ruolo organico, gli stessi sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza (articolo 4, comma 4, L. 113/85).
Quando un centralinista telefonico privo della vista presenta una domanda di trasferimento, la competente articolazione ministeriale verifica preliminarmente se nella località da questi chiesta vi è un centralino telefonico e se il relativo posto operatore è vacante.
Se c'è la vacanza, procede ad un interpello limitato ai soli centralinisti telefonici al fine di trasferire la persona che, secondo i criteri generali in materia di trasferimento del personale (accordo con le organizzazioni sindacali del 28 luglio 1998), vanti maggior titolo.
Anche in questo caso l'Ufficio a ciò preposto ha chiesto al Presidente della Corte d'Appello di Bari ed al Procuratore Generale presso la medesima Corte, con nota del 27 marzo 1999, notizie sull'esistenza di centralini i cui posti di operatore fossero vacanti.
Il Presidente della predetta Corte, con nota del 5 ottobre 1999, ha comunicato che tutti i posti esistenti erano coperti da personale del locale Comune. Analoga comunicazione aveva fatto pervenire il 6 luglio 1999 il Procuratore Generale di Bari.
Non essendo, quindi, possibile realizzare il trasferimento chiesto dalla signora Pignatelli per mancanza di posti operatore disponibili, lo stesso Ufficio ha comunicato all'interessata che la sua domanda non poteva essere accolta.
È tuttavia doveroso evidenziare che il Presidente della Corte d'Appello di Bari ha comunicato di aver chiesto al Sindaco di Bari la disponibilità a dotare il centralino telefonico del Tribunale per i minorenni della medesima località di un ulteriore posto di operatore.
Il Ministro della giustizia: Piero Fassino.