Allegato A
Seduta n. 770 del 26/7/2000


Pag. 28


(A.C. 6661 - sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: prevedere che nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare siano vietati l'utilizzazione di integratori preparati con farina di carne animale; l'uso di alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici; l'uso di sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, di urea e vitamine se non per finalità terapeutica, di elementi minerali, di sostanze ad azione auxinica, di aminoacidi di origine sintetica; l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), come definiti dall'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari, compresi gli additivi e gli aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici, compresi i solventi di estrazione, alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, taluni prodotti di cui alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali: criteri di delega).

Sopprimerlo.
*9. 1. Pittino.

Sopprimerlo.
*9. 3. De Ghislanzoni Cardoli.

Sopprimerlo.
*9. 6. Garra.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - (Attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali). - 1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali , sarà informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonché, per gli animali della specie bovina e ovicaprina, delle farine di origine animale.
9. 5 (nuova formulazione) .La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole da: prevedere che nell'alimentazione fino alla fine del comma con le seguenti:
a)
introdurre l'espresso divieto di utilizzare, nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare o comunque produttori di materie e beni commestibili, integratori preparati con farina di carne animale;
b) vietare egualmente il ricorso nell'allevamento ad alcali, acidi composti azotati non proteici o altri prodotti farmaceutici ed, altresì, l'impiego di sostanze coloranti, conservanti, appetizzanti, di urea e vitamine se non per finalità strettamente terapeutiche, di elementi minerali, di ostane ad azione auxinica, di aminoacidi di origine sintetica;


Pag. 29


c) sancire l'assoluta proibizione di alimentare animali inseriti a qualsiasi titolo o livello nel ciclo alimentare umano con organismi geneticamente modificati, così come definiti dall'articolo 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990.
9. 2. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la parola: taluni.
9. 4. La Commissione.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Protezione delle galline ovaiole: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole di muoversi liberamente fra diversi livelli, prevedere l'altezza libera minima fra i vari livelli di 50 centimetri di spazio per permettere alle galline lo svolgimento di un maggior numero di comportamenti naturali;
b) specificare che dal 1o gennaio 2003 nelle gabbie non modificate ogni gallina ovaiola possa disporre di almeno 800 centimetri quadrati di superficie misurata con le stesse caratteristiche già previste, come proposto dalla commissione europea nella sua proposta originaria di direttiva;
c) prevedere che l'allevamento nelle gabbie modificate di cui al capo III della direttiva sia vietato a decorrere dal 1o gennaio 2012, e che a decorrenza 1o gennaio 2003 sia vietata la costruzione o la messa in funzione per la prima volta di questo tipo di gabbie, data già prevista per gli altri tipi di gabbie;

d)
prevedere che a decorrere dal 1o gennaio 2002 nelle gabbie modificate ogni gallina ovaiola disponga di almeno 950 centimetri quadrati di superficie di cui 800 di superficie utilizzabile, quest'ultimo spazio già previsto per le gabbie non modificate;
e) prevedere che le uova immesse sul mercato riportino sull'etichetta una delle seguenti diciture, a modifica degli articoli 1, 3 e allegato del decreto ministeriale 16 aprile 1986:
1) «uova di galline allevate all'aperto», per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui al Capo I della direttiva, con possibilità di accesso a spazi all'aperto;
2) «uova di galline allevate a terra», per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui al Capo I, senza possibilità di accesso a spazi all'aperto;
3) «uova di galline allevate in gabbia», per le uova prodotte da galline allevate in impianti di cui ai Capi II e III della direttiva.
9. 014. Procacci.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro dell'industria di concerto, ove d'interesse, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
9. 015. Governo.