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307/1994 del 15 febbraio 1994, in causa Battaglieri ed altri; 417/1995 del 23 gennaio 1996, in causa Sanarighi ed altri (quest'ultima addirittura in riforma della sentenza negativa del Tar Lazio, sez. I, n. 250, del 14 febbraio 1995) e 1755/1999 dell'8 ottobre 1999, in causa Ferrara Salvatore, ed altre, mentre solo in un caso l'ha negato (vedasi sentenza n. 119/1997 del 27 maggio 1997);
l'indennità giudiziaria prevista originariamente dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, è stata estesa, con legge 15 febbraio 1989, n. 51, anche al personale amministrativo delle magistrature speciali, e cioè al personale del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonché al personale civile del ministero della difesa, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici giudiziari militari, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità, poi elevato, con successiva legge n. 525 del 1996, a 173 unità;
presso gli uffici giudiziari militari, però, oltre al personale civile inquadrato nei profili dirigenziali e nelle qualifiche funzionali, già destinatari di tale attribuzione economica, presta servizio anche personale militare, ruolo ufficiali e sottufficiali, appartenenti a varie forze armate o a corpi armati militarmente organizzati, che, pur svolgendo lo stesso carico di lavoro, a volte anche con superiori responsabilità, non è destinatario dell'indennità giudiziaria. Allo scopo di sanare tale disparità di trattamento, il personale militare ha adito l'autorità giudiziaria amministrativa, al fine di veder riconosciute le pari «funzioni» con il personale civile ed ottenere così l'attribuzione del beneficio in questione;
accogliendo tali ricorsi, i tribunali amministrativi regionali aditi (Tar Lazio, sezione I bis, 3 luglio 1993, n. 1027; Tar Lazio, sezione I bis, 14 gennaio 1993, n. 54/1993; Tar Lazio, sezione I bis, 2 giugno 1997, n. 1489; Tar Lazio, sezione I bis, 13 gennaio 1999, n. 48; Tar Veneto, sezione I, 31 dicembre 1991, n. 1231; Tar Lazio, sezione I bis, n. 221/1999 del 22 gennaio 1999; ed altre) hanno riconosciuto l'invocato diritto. Contro tali sentenze, però, l'avvocatura dello Stato ha proposto ricorso. Il Consiglio di Stato in sede di superiore giudizio, ha adottato una giurisprudenza favorevole. Infatti, ha confermato il diritto ad usufruire della indicata indennità nelle seguenti decisioni: n. 1441/1997 del 25 marzo 1997 in causa Veneruso;
tale disparità di trattamento è stata resa ancora più disarmonica da un ulteriore strana circostanza. Si è verificato, infatti, che avverso la decisione del Tar del Lazio n. 48/1999 del 13 gennaio 1999 in causa Bruni ed altri, che riconosceva tale diritto a 46 militari, ufficiali e sottufficiali, in servizio presso gli uffici giudiziari militari, l'avvocatura dello Stato non ha proposto ricorso. Da tale circostanza è derivata l'irrevocabilità della decisione del Tar, con il conseguente pagamento dell'indennità agli interessati, estesa anche alla rivalutazione ed al pagamento degli interessi. Non è, peraltro, neanche raro il caso in cui l'indennità venga corrisposta sulla base di un giudizio del Consiglio di Stato che ha dovuto confermare una precedente decisione favorevole del Tar, per tardiva impugnazione da parte della avvocatura dello Stato (vedasi sentenza n. 313/1999 del 26 gennaio 1999 in causa Borriello ed altri);
tutto ciò premesso, va, perciò, considerato che una buona parte del personale militare in servizio presso gli uffici giudiziari militari già percepisce l'indennità giudiziaria, da cui, invece, sono esclusi tutti gli altri, su cui grava la maggior percentuale del carico di lavoro. Si verifica, in pratica che, mentre l'ufficiale, con tutte le proprie specialità e responsabilità, non percepisce l'indennità, tale spettanza invece compete al sottufficiale che presta, come il primo, la sua attività presso lo stesso ufficio giudiziario, ma con minori responsabilità. Analoga discrepanza si verifica fra pari grado, nonché fra personale civile e personale militare -:
se si intenda adottare ogni iniziativa intesa ad evitare tale diversità di trattamento, violatrice del principio costituzionale di uguale trattamento per situazioni fra loro non diverse ricordando che, fra i procedimenti ancora pendenti presso il Consiglio di Stato, v'è quello n. 2680/1998 Minoia Arcangelo più altri, proposto dall'Avvocatura dello Stato avverso la decisione favorevole del Tar Lazio, sezione I bis, n. 1489/1997 in data 13 ottobre 1997, per il quale non risulta ancora fissata la data di decisione.
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