Allegato B
Seduta n. 765 del 19/7/2000


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SANITÀ

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri il Ministro della sanità, per sapere - premesso che:
l'articolo 4, comma 1, della legge 30 novembre 1998, n. 419, ha stabilito che entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa fosse emanato un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni dei decreti attuativi della stessa legge n. 419 con le disposizioni già vigenti in materia, in particolare quelle previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino in materia sanitaria;
la necessità di un testo unico in materia sanitaria e, vieppiù, di una normativa chiara e certa, è molto sentita in un settore nel quale il proliferare di leggi e leggine, e di interventi correttivi di manovre organizzative inefficienti ed inefficaci creano confusione, diseconomie e, spesso, paralisi decisionale;


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la sopra citata legge n. 419 è entrata in vigore il 22 dicembre 1998, ma a tutt'oggi, scaduti i termini previsti, il Governo non ha concretizzato la delega ricevuta, proponendo uno schema di testo unico sanitario, limitandosi, invece, ad emanare in attuazione della delega stessa il decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168, con il quale ha apportato solo minime correzioni al precedente decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia di organizzazione delle Aziende sanitarie nazionali, pur risultando evidente come ritardi e lungaggini possano compromettere la definizione del nuovo contesto normativo di riferimento, entro cui gli operatori sanitari possano muoversi con la necessaria sicurezza;
dai provvedimenti intervenuti a seguito dell'emanazione della citata legge n. 419 del 1998 si è potuto, peraltro, constatare come l'attenzione delle coalizioni di governo di centro-sinistra ai problemi della sanità si sia rivelata alquanto sommaria sia sotto il profilo normativo che finanziario, in quanto la tanto osannata riforma sanitaria assume oggi l'aspetto di una riforma incompiuta avviata con la ripetuta legge n. 419 e seguita da interventi di riordino parziali e normativamente poco coordinati tra loro -:
quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire alla collettività un quadro normativo chiaro e funzionale alla tutela della salute, obiettivo essenziale di una riforma tanto necessaria quanto trascurata e sottovalutata.
(2-02549)
«Stagno D'Alcontres».

Interrogazioni a risposta scritta:

ANGHINONI. - Al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che:
richiamando le precedenti interrogazioni dell'interrogante n. 4-29121 del 23 marzo 2000 e n. 4-30077 del 2 giugno 2000, si rileva che in seguito all'interrogazione presentata il 23 marzo 2000 n. 4-29121, l'Asl della provincia di Mantova faceva pervenire all'interrogante una comunicazione indirizzata al direttore generale a firma del responsabile del servizio dottor Mazzoli, nella quale, facendo riferimento all'interpellanza parlamentare suddetta circa le problematiche segnalate sull'attività della ditta Bandinelli spa e si relaziona in merito agli interventi effettuati nel corso degli anni dal personale appartenente al servizio, oltre che dalle unità operative del Pmip:
al punto 1 della relazione si dichiara che nel maggio del 1991 la ditta Bandinelli spa chiese il rilascio di concessione edilizia, per la realizzazione di un centro commerciale di metalli, nell'area posta in Marcaria va P.V. Marone, censita dal PRG del comune di Marcaria come zona D/2 per attività produttive;
al punto 2 che con nota n. 109 del 21 maggio 1991 l'Ussl 50/52 esprimeva un parere sospensivo al progetto evidenziando la necessità che gli scarichi delle acque di dilavamento (non vi sono scarichi produttivi legati all'attività) fossero trattati prima dello smaltimento finale;
al punto 3 che in data 28 maggio 1991 il tecnico progettista dichiarava che: «tutte le acque, con particolare riferimento alle acque di prima pioggia, saranno convogliate in apposita vasca d'accumulo per poi essere sollevate e, attraverso opportuno disoleatore, recapitate al pozzetto di sollevamento e quindi in fognatura comunale»;
al punto 4 che il 16 dicembre 1991 la ditta Bandinelli invia formale richiesta al comune di Marcaria (ente gestore della pubblica fognatura) di nulla osta all'allacciamento degli scarichi delle acque bianche e nere alla pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 62/85;
al punto 5 che con atto n. 34/91 del 6 luglio 1991 era rilasciata da parte del comune alla ditta Bandinelli la concessione edilizia;
al punto 6 che in data 11 agosto 1993 è rilasciata dal comune di Marcaria l'agibilità alle strutture murarie realizzate


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presso il centro commerciale metalli, iniziando l'attività della ditta presso il centro commerciale alla fine del 1992 mediante stoccaggio del materiale ferroso sui piazzali come risulta dalla nota n. 9662 del 30 gennaio 1992 della regione Lombardia, lo stoccaggio e il recupero di materiali ferrosi che rientrano sia nei listini mercuriali sia nella tabella dei rifiuti a valorizzazione chiaramente individuata (decreto ministeriale 26 gennaio 1990 articolo 1 comma 4) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
al punto 7 che l'amministrazione comunale di Marcaria non ha rigettato la richiesta della ditta Bandinelli tendente ad ottenere nulla osta per l'allacciamento alla pubblica fognatura, avanzata dalla ditta in data 16 dicembre 1991, e che la legge regionale 62/85 prevede che nelle zone servite da pubblica fognatura vi sia l'obbligo d'allacciamento da parte dei titolari di scarichi alla fognatura stessa, potendo il comune stabilire con proprio regolamento i limiti che gli effluenti devono rispettare;
al punto 8 che nel luglio del 1992 la ditta Bandinelli chiede, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, la licenza comunale per lo stoccaggio e il trattamento delle carcasse d'autoveicoli;
al punto 9 che il 21 ottobre 1992, con nota prot. 2947, l'Ussl n. 50/52 chiede alcune specifiche in merito alla richiesta di cui al punto 3 ed evidenzia una serie di accorgimenti che andranno adottati al fine di tutelare l'ambiente circostante. In tale occasione si fanno rilevare le problematiche che potrebbero sorgere con l'eventuale autorizzazione di allacciamento alla pubblica fognatura comunale, poiché il presidio depurativo annesso al sistema fognario pubblico è di tipo biologico e non è dotato di un disoleatore;
al punto 10 che nel 1994 il comune rilascia formale autorizzazione allo scarico in fognatura alla ditta Bandinelli spa;
al punto 11 che il servizio ritiene che nel periodo compreso fra il 16 dicembre 1991 (richiesta autorizzazione allacciamento a pubblica fognatura) e il 1994 (anno del rilascio dell'autorizzazione da parte del comune) la ditta si dovesse intendere autorizzata allo scarico per effetto del silenzio-assenso della pubblica amministrazione, in base ai disposti di cui all'articolo 9 della legge regionale 62/85;
al punto 12 che in data 9 agosto 1995 è stato registrato, da parte del servizio, uno scarico di acque di dilavamento frammiste ad olio confluite in C.I.S. e di quanto verificato era stata data comunicazione all'autorità giudiziaria;
al punto 13 che nel 1995 fu emessa da parte dell'amministrazione comunale ordinanza di cessazione dell'attività di stoccaggio carcasse veicoli a motore poiché mancava, come rilevato dall'amministrazione provinciale, l'autorizzazione regionale, il Tar sospese l'efficacia dell'ordinanza, la ditta aveva, nel frattempo, comunicato che l'attività di stoccaggio carcasse di autoveicoli avveniva a Marcaria in regime di decreto ministeriale 5 settembre 1994 che includeva all'allegato 3 punto 3.3. anche le carcasse degli autoveicoli, escludendole pertanto dal regime autorizzativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 915/82. Le carcasse di auto stoccate a Marcaria erano bonificate (private di olio - batteria - liquidi antigelo - ferrodi ecc.). Le operazione di bonifica degli autoveicoli avvenivano presso il centro Bandinelli, sito in Belforte di Gazzuolo, già autorizzato sin dal 1988 e distante pochi chilometri da Marcarla;
al punto 14 che in diverse occasioni l'amministrazione provinciale ha eseguito, in collaborazione con tecnici Asl, verifiche sul rispetto di quanto previsto dalla delibera autorizzativa regionale senza peraltro rilevare situazioni non conformi alla legislazione vivente. A tal proposito nel 1994 anche il NOE, Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, ha eseguito due accertamenti senza verbalizzare inosservanze a norma di legge;
al punto 15 che nel 1996 a seguito di un controllo dello scarico da parte di


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operatori Asl si era evidenziato un superamento del parametro idrocarburi che potevano essere immessi in fognatura (v. allegato). Poiché non esiste uno scarico produttivo in continuo e le uniche acque scaricate sono le acque di dilavamento dei piazzali, per verificare quali fossero le caratteristiche delle eventuali acque scaricate dal sistema di trattamento si era provocato lo scarico attivando manualmente la pompa di sollevamento delle acque non in funzione all'atto del sopralluogo. Tale accertamento aveva reso possibile richiedere l'immediata pulizia del separatore di oli e suggerire un potenziamento del disoleatore. Nel giugno del 1998 la ditta ha comunicato all'amministrazione comunale di aver attivato un secondo sistema di trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali;
al punto 16 che nel 1997 si comunicava congiuntamente all'amministrazione provinciale che la ditta stava lavorando nel rispetto delle prescrizioni autorizzative;
al punto 17 che nel 1997 si eseguivano, su richiesta del signor Favalli, numerosi controlli e misure di rumore; in un'occasione si costatava il superamento dei limiti di legge e si provvedeva ad inviare gli atti relativi al controllo all'autorità giudiziaria e al sindaco cui s'indicavano i provvedimenti che la ditta avrebbe dovuto assumere per rientrare nei parametri previsti dalla normativa vigente;
al punto 18 che il 27 aprile 1997 si eseguiva, in collaborazione con l'amministrazione provinciale un ulteriore accertamento alla ditta Bandinelli, le cui risultanze erano portate a pag. 6 e 7 dell'interpellanza parlamentare;
al punto 19 che nel 1998 sono state eseguite da parte di tre tecnici di questo servizio otto sopralluoghi costatando in data 6 aprile 1998 un superamento dei limiti di legge per il parametro rumore. Anche in questo caso si provvedeva nuovamente a inoltrare comunicazione all'autorità giudiziaria e al sindaco;
al punto 20 che il 7 ottobre 1998, in riferimento ad una segnalazione del signor Walter Favalli circa la presunta infiammabilità della barriera fonoisolante, posta sul confine, si provvedeva a richiedere un sopralluogo dei vigili del fuoco, che con documento n. 7191 del 2 dicembre 1998 comunicavano che l'attività in argomento non rientra tra quelle soggette alla visita prevenzione incendi;
al punto 21 che il 5 maggio 1998 si eseguiva, in collaborazione con la provincia, un ulteriore accertamento su tutta l'area Bandinelli a seguito di un esposto senza accertare inosservanze alla normativa vigente;
al punto 22 che il 12 luglio 1999 si eseguiva, un ulteriore accertamento alla ditta Bandinelli, per verificare segnalazioni di disturbo da rumore, le cui risultanze sono riportate a pag. 6 e 7 dell'interpellanza parlamentare;
al punto 23 che a seguito di segnalazione di inconvenienti da rumore e polvere segnalati da numerosi cittadini che ponevano in dubbio la competenza dei tecnici del servizio ad eseguire verifiche di rumore e polveri è stato richiesto l'intervento del PMIP che ha utilizzato per tali accertamenti l'unità mobile per un periodo di rilevamento di quattro giorni, senza peraltro rilevare situazioni non conformi alla normativa.

Dopo avere rilevato che l'estensore dell'interrogazione parlamentare afferma che «l'Ufficiale dell'azienda sanitaria locale intervenuto risulterebbe esserlo con insufficiente preparazione e mezzi con conseguente predisposizione a minimizzare e sorvolare», si osserva che per quanto concerne la preparazione, gli operatori di questa A.S.L., come risulta dai numerosi atti, hanno eseguito diversi interventi in collaborazione con:
a) funzionari dell'amministrazione provinciale per la definizione delle problematiche connesse alla gestione dei rifiuti;


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b) funzionari dell'attuale ARPA per la valutazione di rumore, polveri aereodisperse e radioattività;
c) tecnici comunali per le problematiche legate alle immissioni liquide in fognatura comunale;
d) carabinieri del Nucleo operativo ecologico;
per quanto concerne la «predisposizione a minimizzare e sorvolare» si ritiene di poter affermare che nel corso degli accertamenti si è sempre cercato di fare un quadro reale di quanto di volta in volta verificato, senza né enfatizzare le situazioni riscontrate e senza minimizzarle, ma cercando di attenersi il più possibile alla realtà dei fatti. In relazione a quanto afferma l'interpellanza che i «...controlli non sono mai stati eseguiti regolarmente anche come frequenza, come da normativa vigente e come il buon senso avrebbe dovuto suggerire...» si precisa che il personale tecnico ha eseguito verifiche e controlli all'area Bandinelli spa e più precisamente: a) 8 controlli nel 1997; b) circa una decina di controlli nel 1998; c) 5 controlli nel 1999.
Si ritiene pertanto che un siffatto numero di controlli testimonino senza ombra di dubbio di una attenzione notevole delle problematiche evidenziate dai cittadini sull'attività della ditta Bandinelli.
Infine per rispondere ai quesiti di cui all'interpellanza si fa rilevare che:
la ditta Bandinelli ha iniziato l'attività in Marcaria nel giugno 1992. Come indicato dalla regione Lombardia con nota n. 9662 del 31 gennaio 1992, lo stoccaggio e il recupero di materiali ferrosi che rientrano sia nei listini mercuriali sia nella tabella dei rifiuti a valorizzazione chiaramente individuata (decreto ministeriale 26 gennaio 1990, articolo 1 comma 4) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82;
la sospensiva richiesta dall'amministrazione provinciale e fatta propria dal sindaco con ordinanza, non era relativa a tutta l'attività Bandinelli, ma solo allo stoccaggio di carcasse di autoveicoli che occupa circa 600 dei 40.000 mq. dell'area - ordinanza sospesa dal TAR per il motivo indicato al punto 14;
non si entra nel merito degli atti formali relativi alle autorizzazioni allo scarico rilasciati dalle varie amministrazioni, poiché in regime di legge regionale 62 la ditta era da intendersi autorizzata con la richiesta inoltrata nel 1991 a norma della legge regionale 62/85 articolo 9 mai negata in modo esplicito dall'Ente gestore della pubblica fognatura (amministrazione comunale);
il servizio scrivente ha sempre garantito l'accesso agli atti relativi alla ditta Bandinelli ogni qualvolta richiesto;
nel 1994 e 1999 sono stati eseguiti controlli anche dal NOE che non ha contestato violazioni alle norme vigenti;
sempre nel 1999, in occasione della realizzazione di un magazzino, posto a confine della proprietà Favalli e conseguente impermeabilizzazione di ulteriori 12.000 mq, è stata realizzata, su nostra richiesta, una vasca della capacità di 63 mc., per la raccolta delle acque di prima pioggia;
per quanto concerne il rischio radioattività presso la ditta è installato un portale per il controllo della radioattività la cui sensibilità ha consentito di rilevare il passaggio di una nube radioattiva verificatasi a seguito di un incidente ad una centrale nucleare in Spagna. Tutti i controlli sono registrati su supporto magnetico e determinano l'immediata attivazione dell'unità fisica dell'Arpa e dell'ASL per i campionamenti di competenza;
in quattro occasioni si è verificato un problema di superamento dei limiti dei livelli di radioattività per fatti non riconducibili all'attività della Ditta ed esattamente:
a) terreno asportato per bonificare un'area sita in Asola per presenza di


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cesio naturale (il mezzo era entrato in stabilimento esclusivamente per effettuare una pesatura);
b) piastrelle di marmo nuove, provenienti da uno stabilimento di Modena, presenti su di un camion in ingresso alla ditta Bandinelli per caricare tubi in acciaio;
c) nube radioattiva;
d) materiale ferroso, proveniente da una ditta del Parmense, relativo allo smantellamento di un impianto di imbottigliamento acque. Si trattava del sistema di controllo del livello dell'acqua in bottiglia che utilizzava una sorgente radioattiva;
il sistema di controllo radiometrico al di là di soddisfare i requisiti previsti dalla vigente normativa è, per quanto dichiarato dal dottor Luca Bianchi, funzionario dell'Arpa di Mantova un sistema in grado di fornire ottime garanzie di controllo del materiale in ingresso al centro;
per quanto concerne le problematiche relative al rumore ambientale le misure e gli accertamenti sono stati eseguiti nel rispetto delle normative elencate nell'interpellanza parlamentare a tal proposito si rileva che nel corso dei numerosi controlli fonometrici l'unica abitazione in cui i limiti rilevati erano superiori ai limiti di legge era l'abitazione del signor Favalli, non si è evidenziato il superamento dei valori di legge presso le abitazioni poste nel perimetro residenziale;
sui controlli comunque in materia di rumore, radioattività e polveri si rimanda all'allegata relazione tecnica dell'ARPA;
i controlli sul rispetto delle prescrizioni riportate nell'atto autorizzativi all'immissione dei reflui in pubblica fognatura deve avvenire da parte dei competenti uffici comunali e delle strutture che controllano il funzionamento dei depuratori pubblici per conto dei comuni, poiché in considerazione della cronica carenza di personale assegnata al servizio, è impossibile pensare che sia controllabile in modo organico di tutte le immissioni nelle fognature comunali. Questo servizio ha scelto di eseguire controlli sullo scarico terminale del depuratore comunale, per i controlli sulle immissione degli scarichi liquidi nelle fognature comunali è indispensabile la collaborazione da parte dell'ente gestore la pubblica fognatura (comuna di Marcaria);
in merito infine a quanto segnalato nella precedente interrogazione sulla possibilità di sottoporre la ditta Bandinelli alla VIA, si ritiene che non sussistano le condizioni previste dalla normativa di settore per tale attività, rimandando tuttavia agli enti competenti le valutazioni del caso;
analoga comunicazione perveniva all'interrogante dall'amministrazione provinciale di Mantova, diretta al presidente della Provincia di Mantova in relazione alla suddetta nota dalla documentazione agli atti;
relativamente alla normativa in materia di scarichi, la ditta in oggetto è allacciata alla fognatura comunale di Marcaria, asservita a depuratore terminale, come dichiarato dal comune di Marcaria nell'«elenco degli scarichi produttivi (...) allacciati alla fognatura comunale», predisposto dal comune stesso;
per quanto riguarda i controlli in materia di gestione rifiuti, nonché in materia di rumore e radioattività si rilevava che:
in data 31 marzo, 1995 l'azienda USSL - ambito territoriale n. 20 di Viadana, ha comunicato alla provincia di aver effettuato un accertamento presso lo stabilimento, non riscontrando pozzi privati per l'acqua potabile nel raggio di 200 metri;
in data 18 maggio 1995 tecnici della provincia hanno effettuato un sopralluogo riscontrando che l'impianto, pur non producendo visibili inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali di rilievo, poteva stoccare solamente quanto previsto dall'ex decreto-legge 162/95 e precedenti, nonché le materie prime secondarie di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1994 e che parte dello stoccaggio dei residui non era effettuato


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su superfici impermeabilizzate ed era presente un ammasso di carcasse auto e batterie non autorizzato;
in data 1o giugno 1995 è stata richiesta al sindaco di Marcaria l'emissione di ordinanza per lo smaltimento delle carcasse auto e la bonifica del sito;
nella stessa data è stata inviata segnalazione all'autorità giudiziaria per attività di trattamento carcasse senza autorizzazione regionale ex articolo 6 comma d) del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 sanzionato all'articolo 25, comma 1;
in data 5 dicembre 1995 personale della polizia municipale ha effettuato un sopralluogo per verificare l'ottemperanza all'ordinanza sindacale, constatando che parte dell'area era ancora adibita a deposito carcasse di veicoli, informando l'autorità giudiziaria;
in data 6 giugno 1997 personale del Servizio rifiuti e discariche, unitamente a personale dell'ex USSL n. 20 di Viadana ha effettuato un sopralluogo per verificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione per il trattamento delle carcasse, constatando il rispetto delle stesse;
in data 20 novembre 1997, personale della polizia municipale ha effettuato un sopralluogo per verificare l'ottemperanza all'ordinanza sindacale relativa all'eliminazione del rumore;
in data 27 aprile 1998 personale del Servizio rifiuti, unitamente a personale dell'ASL di Mantova - ambito territoriale di Viadana - e al vigile urbano del comune ha eseguito un sopralluogo per un esposto dei cittadini di Marcarla, non riscontrando violazioni;
in data 28 agosto 1998 personale del PMIP di Mantova e dell'ASL di Viadana ha effettuato un sopralluogo per procedere a misurazioni radiometriche, a seguito di una segnalazione fatta dalla stessa ditta Bandinelli di radiometria positiva, avvenuta durante un'operazione di controllo su un carico di rottami ferrosi in ingresso all'impianto nel giorno 27 agosto 1998. Il materiale ferroso, proveniente dalla Ditta Berma srl di Mazzuolo, era mescolato con una certa quantità di terreno su cui era stato accatastato. In data 15 ottobre 1998 l'ASL di Mantova - PMIP - 4a unità fisica e tutela ambiente - ha inviato l'esito delle indagini condotte, concluse con l'attribuzione della contaminazione radioattività all'incidente nucleare di Chernobyl;
in data 9 maggio 2000 tecnici del Servizio rifiuti e discariche hanno eseguito un sopralluogo per il controllo dell'attività sia di trattamento carcasse che il recupero di rifiuti, non rilevando violazioni o difformità rispetto alle normative vigenti in materia rifiuti.
dall'analisi dell'intera documentazione si rileva quanto segue:
1. dal punto 1 al punto 11 della relazione ASL si sostiene che la ditta Bandinelli dovesse ritenersi autorizzata allo scarico in fognatura comunale dal 16 dicembre 1991 al 1994, per silenzio assenso da parte dell'amministrazione comunale;
tale valutazione potrebbe eventualmente doversi ritenere valida dal 16 novembre 1991 al luglio 1992, periodo in cui la ditta chiese licenza comunale per lo stoccaggio ed il trattamento delle carcasse di autoveicoli;
dopo tale data verrebbero a modificarsi le condizioni di scarico in fognatura e ciò giustificherebbe l'intervento ASL del 21 ottobre 1992, che dà luogo ad autorizzazione provvisoria da parte dell'amministrazione comunale nel 1994;
da quanto dichiarato si riterrebbe quindi scoperto da autorizzazione il periodo dal luglio 1992 fino alla prima parte del 1994, in quanto la ditta Bandinelli ha comunque ininterrottamente operato in tale periodo;
va ricordato che l'autorizzazione provvisoria era tale sino a giugno 1995, e, non avendo la ditta Bandinelli chiesto il


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rinnovo di autorizzazione allo scarico, la stessa risulterebbe inadempiente da tale data al 1999;
dalla stessa documentazione si rileva che la ditta Bandinelli gia scaricava irregolarmente in fognatura a pochi mesi di distanza dall'autorizzazione regionale;
2. Punti 12 e 13 della relazione A.S.L.;
ci si chiede come sia possibile che le autovetture stoccate nello stabilimento in comune di Marcaria, fossero già state bonificate nello stabilimento in comune di Belforte, quando la stessa ASL rileva il 9 agosto 1995, una difformità di scarico in fognatura da parte della ditta Bandinelli;
3. Punto 14 della relazione ASL;
ci si chiede come possano conciliarsi le avvenute verifiche ASL e amministrazione provinciale con i verbali 9 agosto 1995 (punto 12) e del 1996 (punto 15);
4. Punto 15 e 16 della relazione ASL;
se nel 1996 si era rilevato irregolare lo scarico in fognatura e l'ASL aveva ritenuto necessario l'installazione di un secondo disoleatore, come sia possibile che la stessa ASL congiuntamente all'amministrazione provinciale abbia potuto accertare che la ditta Bandinelli, stava operando nel rispetto delle prescrizioni, se solo nel 1998 la stessa comunicava all'amministrazione comunale di aver attivato il secondo disoleatore;
nella relazione non si accenna all'accertamento fatto dall'ASL il 27 aprile 1998, perché in contrasto con l'accertamento del 1997 (punto 16);
5. punti 17-18-19 della relazione ASL;
sono indicati numerosi controlli eseguiti nel 1997 e solo in un caso è stato rilevato lo sforamento dei limiti della soglia del rumore con l'utilizzo di idonea attrezzatura;
per gli altri controlli eseguiti non risultano indicate le motivazioni per cui siano stati eseguiti e con quali strumenti lo siano stati;
ci si chiede della motivazione per cui tali controlli non risultino agli atti del comune e della motivazione per cui non sono state indicate le date;
ancora, dagli atti, risulta che il 6 aprile 1998 sia stata ancora superata la soglia del rumore. Ci si chiede come sia stato poi possibile, da parte dell'ASL dichiarare che in data 2 settembre 1998 il rumore sia rientrato nei limiti di legge quando rileva nessuna opera eseguita per il raggiungimento di tale risultato;
6. punto 21 della relazione ASL;
nell'accertamento eseguito in data 5 maggio 1998 (ASL ed amministrazione provinciale) si leggono le seguenti parole: «non sono state accertate inosservanze alla normativa vigente». Sarebbe importante conoscere se la verifica è stata eseguita «per impressione personale» o con l'ausilio di quale strumentazione ed a quali parametri si sia fatto riferimento;
7. Punto 23 della relazione ASL;
per l'accertamento del rumore sono da ritenersi le stesse osservazioni come sopra;
per l'accertamento delle polveri si osserva che l'unità mobile di rilevamento era posizionata ad un chilometro dall'ubicazione della ditta Bandinelli e che nel periodo indicato l'umidità impediva una rilevazione adeguata;
in riferimento al controllo PMIP e sui rilevamenti del rumore ci si chiede come è possibile che di notte, a lavori fermi, sia stato registrato un picco di 40 d.B. e di giorno, a lavori in corso, sia stato registrato un picco di 60 d.B., considerata la tipologia dei materiali pressati dalla ditta Bandinelli;
la relazione non dice ancora come possa essere sufficiente una vasca di soli 63 mc. Per la raccolta delle piogge di un'area impermeabilizzata di 12.000 mq. Come possano ritenersi sufficienti due disoleatori richiesti precedentemente per un'area impermeabilizzata di 6.000 mq. Se nei quattro casi di superamento dei livelli di radioattività


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indicati sia stata effettivamente avvisata l'Arpa e l'ASL. Se la strumentazione usata nei rilievi e lasciata sul posto sia stata sigillata e se la sua attivazione e/o spegnimento siano stati lasciati alla discrezionalità della ditta Bandinelli e a quale personale;
in merito alla relazione dell'amministrazione provinciale si rilevano le seguenti note:
a) il 18 maggio 1995 si riscontra che l'area di deposito delle carcasse di autoveicoli presso la ditta Bandinelli è irregolare in quanto non impermeabilizzata;
b) il 5 dicembre 1995 la polizia municipale riscontra la stessa irregolarità;
c) solo a due anni di distanza e precisamente il 6 giugno 1997 viene dichiarato il rispetto delle prescrizioni di cui all'attenzione regionale;
da tutto ciò si potrebbe dedurre che olii, acidi di batterie, residui di carburanti, eccetera..., in tale periodo siano scesi in falda e forse anche da tempo antecedente considerata la mancanza certa dell'inizio dell'accatastamento delle autovetture;
risulta quindi preoccupante che i tecnici provinciali nel verbale del 18 maggio 1995 abbiano ritenuto che l'inadempienza della ditta Bandinelli «... non avesse prodotto visibili inconvenienti igienico-sanitari»;
in merito al richiamato sopralluogo della Polizia di Stato municipale del 20 novembre 1997, per il rilievo dell'emissione del rumore prodotto dalla ditta Bandinelli, si evidenzia che gli organi di polizia verbalizzarono di non essere in grado di stabilire se le protezioni messe in atto dalla ditta Bandinelli fossero in grado di contenere il rumore delle cesoie in quanto non potevano avvalersi di strumentazione adeguata;
nella relazione non si fa alcun cenno allo sforamento del rumore verificato dall'ASL il 28 luglio 1997 ed il 6 aprile 1998 nel verbale del 27 aprile 1998, richiamato nella relazione, si legge che presso la ditta Bandinelli «... non sono state riscontrate variazioni»;
nell'originale del verbale si legge invece la necessità di istallare un secondo disoleatore, già «indicato come necessario dalla verifica del PMIP dell'azienda USSL n. 21, effettuato il 25 settembre 1996, quindi ancor prima dell'aumentata area pavimentata rispetto all'inizio dell'attività stessa;
si legge ancora della necessità di idonee barriere acustiche per limitare lo sforamento dei limiti di rumore;
non si rileva che la ditta Bandinelli non ha autorizzazione allo scarico in fognatura comunale concesso solo nel 1999. Non viene indicato in detto verbale né in quello del 6 giugno 1997 la strumentazione utilizzata per le verifiche di rumore, di controllo dello scarico in fognatura, nella misurazione delle polveri prodotte durante la lavorazione della ditta Bandinelli per cui non esistono parametri relativi;
circa il verbale del 28 agosto 1998, si prende atto del passaggio della nube radioattiva dell'incidente nucleare di Chernobyl (materiale ferroso ditta Berma di Mazzuolo Mn);
non si accenna dei casi di cui alla lettera a-b-d- della relazione ASL di Mantova e quindi della loro verosimile non conoscenza;
per quanto riguarda la rilevazione tecnica del 9 maggio 2000, non è indicata la modalità d'ispezione la strumentazione utilizzata e se utilizzata -:
da tutto quanto evidenziato se ritengano opportuno intervenire per chiarire le motivazioni per cui i verbali rilasciati dagli enti interrogati troppo spesso non siano corrispondenti con le relazioni qui riportate rilasciate dagli stessi enti;
se intendano attivarsi con organi di controllo diversi al fine di stabilire la reale portata della situazione;


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quali provvedimenti intendano adottare nel caso che i «dubbi» così come esposti risultassero fondati.
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MORSELLI. - Al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro dell'interno, al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso:
che il giorno 11 luglio 2000 alle ore 8,15 si è verificato un grave incidente stradale sull'A.14 direzione sud a 4 Km dal casello di Imola nel corso del quale è rimasta severamente traumatizzata una bambina turca di 8 anni;
che l'ambulanza senza medico a bordo è intervenuta alle 8,45 circa, subito dopo sono arrivati l'auto medicalizzata e l'elicottero;
che alle ore 9,15 erano ancora in corso le operazioni di assistenza medica sul luogo, prima del trasferimento della bambina a Bologna;
che l'ambulanza attrezzata con partenza dall'ospedale di Castel San Pietro terme avrebbe impiegato circa 7/8 minuti per arrivare sul posto dell'incidente;
che è doveroso evitare ogni critica di carattere tecnico all'assistenza medico infermieristica che non è mai venuta a mancare dalle 8,45 in avanti;
che è stato verificato che la centrale del 118 bolognese è stata allertata alle ore 8,20;
che è doveroso evidenziare che la centrale operativa di Imola è stata allertata da quella bolognese solo alle 8,32 e che è stata costretta ad inviare l'ambulanza da Imola in quanto quella in servizio all'ospedale di Castel San Pietro terme era occupata da altri servizi;
che fortunatamente la bambina si è salvata ma se solo avesse riportato la rottura della milza, con tali ritardi non ce l'avrebbe fatta;
se sia a conoscenza di quanto sopraesposto e la sua opinione in merito;
le ragioni di questi inspiegabili ed ingiustificabili ritardi;
quali urgenti iniziative intenda assumere affinché i soccorsi possano arrivare sui luoghi dove si verificano gli incidenti entro quella che viene chiamata «ora d'oro» e salvare così tante vite.
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