ASCIERTO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
al personale militare delle Forze armate italiane spettano delle indennità operative commisurate alle peculiarità ed alle specialità delle attività svolte;
in particolare, al personale appartenente alla Brigata paracadutisti «Folgore» viene attribuita un'indennità detta «di aeronavigazione»;
il principio posto a base delle indennità in argomento viene espresso dal legislatore nell'articolo 1 della legge 78/1983, in cui si definisce l'area di applicazione della normativa: «....compete un peculiare trattamento economico.... quale compenso per il rischio, per il disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impegno derivanti dal servizio.... al personale militare dell'Esercito... (il quale ha) uno speciale stato giuridico contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilità al servizio ed alla mobilità di lavoro e di sede, dalla specialità della disciplina, dalla selettività dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di età»;
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tale ratio, che ha ispirato il legislatore del 1983, avrebbe dovuto ispirare qualsiasi altra normativa che si riproponeva di disciplinare tale materia;
in quest'ottica, agli articoli 2 e ss. è stata prevista una diversificazione, basata sui vari impieghi, delle varie indennità attribuite al personale della difesa: vi è un'indennità di impiego operativo di base (articolo 2) alla quale vengono rapportate, con differenti maggiorazioni percentuali, l'indennità di impiego operativo per i reparti di campagna (articolo 3), l'indennità di imbarco (articolo 4), l'indennità di aeronavigazione ed altre di tipo particolare;
per quanto concerne il personale della Brigata paracadutisti «Folgore», il comma 4 dell'articolo 5 della legge citata attribuisce l'indennità di aeronavigazione pari al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base (non cumulabile con altre indennità, ex articolo 17) secondo una tabella annessa alla medesima legge;
il divieto di cumulo non opera, ad esempio, per gli alpini paracadutisti e per i carabinieri;
con decreto del presidente della Repubblica n. 360/1996 è stata aumentata la maggiorazione percentuale dell'indennità di impiego operativo per i reparti di campagna (dal 115 per cento e 125 per cento al 135 per cento). In tale provvedimento non sono stati inclusi i reparti paracadutisti;
con altri provvedimenti normativi sono stati disposti aumenti delle indennità di aeronavigazione per il personale dell'Aeronautica militare, con esclusione dei reparti paracadutisti, e dell'indennità di imbarco per il personale della marina militare;
a decorrere dal 1o gennaio 1999 l'indennità di aeronavigazione è stata tassata al 50 per cento;
tale regime normativo determina, specie nell'esercito, l'appiattimento del trattamento economico del personale tra i vari reparti, vanificando le diversificazioni a suo tempo ritenute opportune dal legislatore per ragioni di equità;
l'attività di paracadutismo è ufficialmente riconosciuta come attività usurante e pertanto è prevista la possibilità di riscattare ai fini contributivi 1 anno ogni 3 anni di servizio;
nel 1998 è stato introdotto un limite massimo di cinque anni riscattabili;
tale innovazione appare in contrasto con la constatazione di come l'usura, ascrivibile all'attività aviolancistica, progredisca esponenzialmente col decorrere degli anni ed, anzi, anche più velocemente, fisiologicamente, dopo il «limite» dei 15 anni di servizio (un anno ogni tre, per un massimo di cinque);
questa limitazione, unitamente all'appiattimento del trattamento economico stipendiale, costituisce un'enorme spinta verso la cessazione dell'attività di paracadutismo, superata la soglia del quindicesimo anno di servizio, a detrimento del livello operativo dei reparti paracadutisti -:
se intenda impartire disposizioni affinché venga ripristinata la giusta differenza di trattamento economico tra i reparti dell'esercito, in perfetta sintonia con la ratio della legge n. 78 del 1983;
se intenda adottare provvedimenti tali da incentivare il personale dei reparti paracadutisti a continuare l'attività aviolancistica oltre il quindicesimo anno, in considerazione del fatto che tali reparti non effettuano solo attività di paracadutismo, ma operano, senza limitazioni di sorta, in Patria ed oltre confine, al pari di tutti gli altri reparti delle forze armate.
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