tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti...» -:
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente l'esportazione verso lo Zaire, con copertura assicurativa SACE, da parte della Società Frico e della società Moroni.
Risposta. - In applicazione del d. l.vo 29/93 - modificato dal d. l.vo 80/98 - con cui viene demandata alle amministrazioni pubbliche la organizzazione e la disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché in attuazione degli indirizzi espressi dal consiglio comunale con atto n. 79 del 17.12.1997, con delibera della giunta municipale n. 434, dei 21.5.1998, il comune di Reggio Calabria avrebbe proceduto alla rilevazione dei nuovi carichi di lavoro ed alla relativa assegnazione del personale, previa verifica degli oggettivi bisogni e consultazione delle OO.SS.
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il trasferimento a Bari del centro decisionale della Banca Carime.
accedere agli aiuti previsti dalla «vigente normativa»;
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente gli interventi agevolativi a favore delle piccole e medie imprese italiane che vogliano effettuare investimenti all'estero.
da corrispondere ai singoli ed i relativi interessi di mora;
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la liquidazione del trattamento di fine rapporto ai pensionati dell'Istituto autonomo case popolari di Taranto.
tali errori o manomissioni da lasciare interdetto anche il più benevolo esaminatore (vedasi verbali corretti con il bianchetto, schede consegnate senza bollo dello scrutatore, sommatorie e conteggi errati);
Risposta. - Sulla stessa questione posta dall'On. interrogante ho già risposto il 22 maggio scorso alla Camera dei Deputati.
lire è facile vedere come il complesso della normativa altro non sia che un cospicuo regalo alle organizzazioni sindacali che ne traggono vantaggi economici e di immagine di tutto rilievo -:
Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che i Centri di assistenza fiscale (Caf) hanno competenza esclusiva sia per la verifica della conformità dei dati riportati nei modelli 730 dai percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, sia per le attività relative alla liquidazione di tali dichiarazioni, ha segnalato che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riterrebbe l'attribuzione ai Caf delle attività relative alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi «una ingiustificata restrizione della concorrenza e del libero mercato» nonché «non giustificati i criteri previsti dalla legge per l'individuazione dei soggetti abilitati a prestare attività relative alla presentazione dei modelli 730».
svolgimento della stessa e le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazioni e di inosservanza delle disposizioni che regolano la materia. In particolare, ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, assumono spiccata rilevanza i requisiti di professionalità e di specifiche capacità tecniche (come si evince dal citato decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 1999).
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente le funzioni attribuite alla CONSIP S.p.A.
le competenze del Provveditorato, legate all'attività di assistenza alle altre Amministrazioni nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni, nonché quelle relative alla gestione degli acquisti, che possono essere efficacemente svolte solo da chi possegga un considerevole supporto informatico, risultano ridimensionate. Infatti, l'articolo 26 della legge finanziaria obbliga le Amministrazioni dello Stato ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni stipulate, presso società specializzate, anziché presso il Provveditorato.
nulla dispone in ordine alle funzioni ed agli uffici del Provveditorato; la perdita di alcune competenze, prevista dal D.lgs. n. 430 del 1997 e dalla legge n. 488 del 1999 incide solo su alcuni uffici del Provveditorato stesso, che continuerà a svolgere importanti competenze (monitoraggio, consulenze sui prezzi, ecc.).
Risposta. - Il nucleo familiare del signor Selimovic Wujesera, composto da 9 persone, ha conseguito, nel dicembre '99, l'assegnazione di un alloggio di ERP in via Primule, 30, (TO), in quanto collocato con 8 punti nella quarta tranche di graduatoria definitiva del Bando Generale di concorso emesso dalla città di Torino nell'ottobre '95.
graduatoria sono formulati in applicazione dei disposti di cui alla L.R.P. n. 46/95 e s.m.i..
Risposta. - Si risponde alle interrogazioni indicate, concernenti le zone interessate ai finanziamenti dei fondi strutturali comunitari.
come riportato da alcuni organi di stampa (vedasi: Milano finanza di giovedì 7 maggio 1998; Il Mondo del 3 gennaio 1998; Il Sole 24 Ore di sabato 5 settembre 1998) notizie decisamente rassicuranti sull'azienda, tanto da far ritenere superato il periodo della «crisi aziendale» di cui agli accordi sindacali suindicati;
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la situazione aziendale della Banca di Roma.
alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge»;
Risposta. - Da notizie acquisite risulta che in data 25.3.2000 nel Comune di Careggine si é svolta una manifestazione nella piazza antistante il municipio, organizzata dal Consigliere di minoranza Piagentini Massimiliano, per protestare contro la volontà dell'amministrazione comunale di collocare la lapide dedicata ai partigiani caduti durante la lotta di liberazione nel giardino della scuola elementare.
avanzata dalla sovrintendenza archeologica di Roma al ministero per i beni culturali e ambientali di apposizione di un vincolo ex articolo 1, lettera m), ex lege n. 431/85;
Risposta. - Da notizie acquisite risulta che, nella fattispecie, il segretario generale del comune di Roma ha formulato il parere di competenza sulla proposta di deliberazione di iniziativa popolare concernente la variante di piano regolatore generale da zona E a zona N delle aree del comprensorio di Tor Marancia - ai sensi dell'articolo 17, comma 68, della legge n. 127/97 - assolvendo alle proprie funzioni con assoluta legittimità.
di riqualificazione e ricollocamento del personale del provveditorato generale dello Stato nonché di forte ridimensionamento o addirittura di soppressione dell'intera struttura che svolge anche compiti ispettivi in tutta Italia presso gli uffici preposti all'inventariazione dei beni (cosiddetti uffici dei consegnatari), intrattiene relazioni con le organizzazioni comunitarie e internazionali nel campo delle pubbliche forniture e degli organismi nazionali e internazionali che fissano gli standard di qualità, esegue corsi di formazione per gli uffici acquisti delle amministrazioni, esercita il controllo sull'attività dell'Istituto poligrafico, esegue collaudi di forniture elabora capitolati tecnici, fornisce consulenze specifiche agli uffici richiedenti -:
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le funzioni attribuite alla CONSIP S.p.A..
delegata) degli acquisti, che oggi possono essere efficacemente svolte solo da chi possegga un considerevole supporto informatico.
selezionate e convenzionate con procedure vincolate di scelta del contraente.
sanità ex Asl n. 19 - Tolentino-Macerata) da parte della commissione medica istituita in base all'articolo 4 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 per accertamento dell'handicap;
nell'ottobre 1986, confermata dalla commissione di prima istanza di Tolentino (Macerata) in data 30 aprile 1987 e riconfermata in data 28 giugno 1993 da una visita collegiale della ex Asl n. 19 di Tolentino (Macerata);
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la revoca dell'indennità di accompagnamento nei confronti del minore Settembri Matteo.
Risposta. - Da accertamenti effettuati in ambito locale é emerso che a fronte dell'occupazione del viale degli Artigiani nel comune di Bolzaneto da parte di una comunità nomade di cittadinanza rumena, veniva predisposto un servizio di allontanamento, con l'impiego di personale delle forze dell'ordine e della polizia municipale.
1998 venivano convocati i comizi per l'elezione del Consiglio regionale;
Contestualmente, la Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale della predetta legge regionale n. 5/98;
Risposta. - In riferimento all'atto parlamentare presentato, si precisa che è stato possibile lo svolgimento delle ultime elezioni regionali in Trentino-Alto Adige, malgrado la dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza C.C. n. 356 del 1998) della legge regionale 5/98, sopraggiunta nel corso del loro espletamento, in base al parere espresso, su richiesta del Presidente della stessa Regione, dal Consiglio di Stato l'11 novembre 1998.
afferente alla ripartizione dei seggi tra le diverse liste.
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente l'applicazione della legge n. 108 del 1996, la quale prevede il sostegno economico a favore degli
imprenditori ad elevato rischio finanziario, con particolare riferimento alle richieste di finanziamento presentate da alcuni imprenditori attraverso il Confidi di Latina.
tutti gli strumenti atti a garantire una sistemazione dignitosa anche ai profughi giunti recentemente a Brescia per raggiungere i propri familiari già accolti (circa 700) nelle strutture presenti sul territorio bresciano, e che rappresentano il loro unico punto di riferimento in Italia.
Risposta. - L'arrivo dei profughi Kosovari nella città di Brescia si è inserito in una realtà già problematica per la massiccia presenza di extracomunitari, che rappresentano, nel territorio provinciale, circa il 5% della popolazione, con percentuali ancora maggiori nel capoluogo.
soggettandoli - quindi - a tassazione con l'aliquota media di ciascun soggetto interessato), e non già - correttamente - quali redditi di capitale (e, quindi, trattenendo soltanto la ritenuta «secca» del 12,50 per cento), come, invece, chiarito dallo stesso ministero delle finanze nella apposita risoluzione del 9 settembre 1998, concernente una fattispecie affatto identica);
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la liquidazione del Fondo aziendale di previdenza per il personale dell'Isveimer S.p.A.
spettanti a ciascun avente diritto e volte a consentire l'eventuale esercizio dell'opzione del trasferimento del capitale netto a compagnie di assicurazione prescelte. Il personale in questione ha percepito le somme spettanti al netto delle trattenute fiscali operate.
che, come è noto, è l'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici;
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la situazione economica dell'INPDAP.
Nella citata nota del 16 febbraio 2000 di questo Ministero, nonostante le considerazioni positive sul preventivo 2000 dell'Ente, sono state formulate osservazioni circa la discrasia fra i dati previsionali di spesa degli anni 1998-1999 e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato da questa Amministrazione; la mancata deliberazione da parte dell'INPDAP del conto consuntivo 1998, connessa essenzialmente a problematiche relative al sistema automatizzato, non ha, infatti, consentito un raffronto puntuale tra l'andamento della spesa del bilancio di previsione del 2000 ed i dati definitivi dei due anni precedenti.
presunto al 31 dicembre 1999, di milioni 12.844.615 di lire.
Risposta. - Da notizie fornite dal sindaco di Gragnano Trebbiese, risulta che l'applicazione delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani su quel territorio avviene a seguito di denuncia di occupazione e detenzione che i soggetti indicati dall'articolo 63 del d.l.gs. 507/1993 sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, all'Ufficio tributi comunale, così come previsto all'articolo 16 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della T.A.R.S.U.
di altre società o cooperative beneficiarie delle agevolazioni della citata legge;
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la domanda presentata dalla Società «Circuito Kart Carasco s.a.s.» alla Società per l'imprenditorialità Giovanile per essere ammessa alle agevolazioni previste dalla legge n. 263 del 1993.
finalizzata essenzialmente al soddisfacimento di una specifica esigenza, quella dell'intrattenimento.
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente l'attuazione del riordino dell'Ufficio Italiano Cambi, previsto dal decreto legislativo n. 319 del 26 agosto 1998.
funzioni, in considerazione, anche, delle nuove attribuzioni in materia di antiriciclaggio, assegnate all'Ufficio dal D.lgs. n. 374 del 1999.
in molti casi il finanziamento di società del nord, l'attività finanziaria come l'interbancario e la vendita di prodotti finanziari ed assicurativi offerti da società e brokers di altre regioni;
lavoro da parte del gruppo bancario è assolutamente inesistente;
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente l'evoluzione gestionale della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, poi Carical S.p.A., attualmente inglobata in Carime S.p.A.
dei costi operativi e della ripatrimonializzazione, non disgiunta da quella imposta dal mercato globale e dalla competizione internazionale, ha comportato l'accelerazione del processo di aggregazione delle Casse meridionali controllate da Cariplo (Carical, Caripuglia e Carisal).
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente la zonizzazione dell'Obiettivo 2 (Carta dell'Obiettivo 2) e le aree da ammettere alle deroghe di cui all'articolo 87.3.c. del Trattato (Carta degli Aiuti di Stato).
La Commissione Europea, interpretando rigidamente il Regolamento n. 1260 del 1999, richiede che il 50% del plafond nazionale sia costituito da popolazione appartenente alle NUTS III, ritenute ammissibili dalla stessa Commissione; a tal fine è necessario procedere ad uno spostamento («riallocazione») di popolazione tra Regioni, per raggiungere la percentuale in questione; la trattativa attualmente in corso verte sulla quantificazione di questo plafond di popolazione da riallocare.
Risposta. - In merito alle precarie condizioni in cui versano alcune zone periferiche del comune di Maddaloni (Caserta), risulta che - relativamente a via Pontegrotta - vi sono stati numerosi interventi di manutenzione sulla rete idrica per riparare le perdite d'acqua.
Risposta. - Il degrado di via Santella in S. Maria Capua Vetere cui si riferisce la S.V. riguarda presumibilmente un percorso di campagna per il quale è prevista dal Piano Regolatore la realizzazione di una strada a doppia carreggiata.
Risposta. - Sulla questione rappresentata risulta che, in ordine al mancato rispetto delle norme della sicurezza segnalato nel presente documento parlamentare, in data 10 marzo 2000 il personale del commissariato di P.S. di S. Maria C.V., recatosi in via Galatina, ha accertato che l'illuminazione pubblica in detta strada è in esercizio per quanto riguarda la linea di alimentazione ed i corpi illuminanti.
Risposta. - In riferimento all'atto parlamentare presentato, si precisa che è stato possibile lo svolgimento delle ultime elezioni regionali in Trentino-Alto Adige, malgrado la dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza C.C. n. 356 del 1998) della legge regionale 5/98, sopraggiunta nel corso del loro espletamento, in base al parere espresso, su richiesta del Presidente della stessa Regione, dal Consiglio di Stato l'11 novembre 1998.
garanzie al creditore in quanto il rischio del protesto costituisce un fortissimo deterrente, ha il pregio di costare molto meno degli attuali titoli cambiari;
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale nel segnalare l'uso di assegni post-datati, si auspica la riduzione del bollo sulla cambiale al fine di favorirne un maggior utilizzo.
Con riferimento, infine, all'eventuale iniziativa intesa a ridurre la citata imposta, si è dell'avviso che le attuali esigenze di bilancio, nonché considerazioni di ordine più generale, non consentono al momento il concreto perseguimento della proposta ventilata.
Risposta. - Da accertamenti effettuati in ambito locale è emerso che il Presidente della 3a Circoscrizione di Roma aveva inoltrato al Comando dei Vigili Urbani comunicazione della seduta del Consiglio Circoscrizionale ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del Regolamento sul decentramento amministrativo del comune di Roma, approvato in data 8.2.1999, con deliberazione del consiglio comunale.
contare gli stipendi elargiti ad autisti e spese varie che ricadono per intero a carico della collettività;
Risposta. - In proposito si rappresenta quanto segue, relativamente alle censure che l'interrogante rivolge sull'argomento.
concomitante diminuzione delle spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di quelle connesse all'utilizzo, con un risparmio di circa 80 milioni di lire.
Risposta. - Al fine di assicurare la continuità del reclutamento degli Allievi Agenti della Polizia di Stato, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, ha autorizzato questa Amministrazione a provvedere con apposite procedure, prevedendo la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei fino all'approvazione di quella relativa all'arruolamento successivo e, comunque, per un massimo di tre anni.
offre cocktail e cene di gala per una spesa di centinaia di milioni l'anno;
Risposta. - In merito al problema rappresentato nel presente documento parlamentare si fa presente che - in ossequio al principio dell'autonomia degli enti locali - non risulta possibile adottare particolari misure di contenimento delle spese di bilancio degli enti locali non in condizione di deficitarietà.
Risposta. - Il sindaco di Roma, interessato in merito alla problematica rappresentata, ha comunicato che in gran parte del territorio del centro storico è vigente una disciplina di limitazione del transito che preclude l'accesso nelle ore diurne agli autocarri, con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, mentre per gli autocarri,
con massa a pieno carico inferiore alle 3.5 tonnellate la limitazione è dalle ore 12.30 alle ore 20.00.
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente presunti episodi di insider trading correlati all'OPAS Olivetti-Telecom.
correttive dei decreti legislativi emessi in forza della delega ricevuta;
Risposta. - In merito alla questione rappresentata nei presenti atti parlamentari di analogo contenuto, si fa presente che la prima disposizione legislativa che ha regolamentato la materia del dissesto degli enti locali è l'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 il quale, al comma 5, prevedeva che il consiglio comunale doveva determinare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione di spese correnti. Per l'attivazione delle entrate proprie era previsto che potevano essere deliberati gli adeguamenti ai livelli massimi consentiti dalla legge, dei tributi, delle tariffe e dei canoni patrimoniali. Sussisteva, pertanto, già in questa normativa un principio di legittimazione attiva in materia di tributi locali successivamente ampliato dal decreto legislativo 336 del 1996. Sulla base delle problematiche che si andavano man mano evidenziando in tale materia dei dissesti ed in base all'esperienza derivata da una prima fase di applicazione della normativa citata, è stato successivamente emanato il decreto-legge n. 8 del 1993, il quale all'articolo 21 ha regolamentato in maniera diversa l'istituto del risanamento degli enti locali. In particolare il comma 3, quinto periodo, recita testualmente «il commissario o la
commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa ed ad alienare beni senza alcuna autorizzazione».
coalizione che appoggiava il candidato alla presidenza della provincia di Lecce dottor Carlo Madaro. Allorché il rappresentante di Alleanza Nazionale, Antonio De Matteis, stava per salire sul palco per svolgere il comizio, il sindaco di Sannicola Sergio Bidetti, che era anche candidato al Parlamento europeo per il partito dei Verdi, avrebbe tentato ripetutamente di impedire al De Matteis di parlare determinandosi quindi una situazione di disordine; il conseguente intervento dei carabinieri, motivato da esigenze di ordine pubblico, ha impedito che il comizio avesse luogo. Di fatto, l'intervento del sindaco di Sannicola ha precluso il regolare esercizio del diritto di propaganda elettorale; lo stesso sindaco, il giorno successivo, quando non era consentita alcuna manifestazione elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, avrebbe organizzato un incontro propagandistico, denominato «grande festa dei Verdi», in una discoteca, alla quale era possibile accedere con inviti gratuiti distribuiti in grande quantità. Ciò ha già costituito oggetto di denuncia alla competente autorità giudiziaria -:
Risposta. - Da accertamenti effettuati in ambito locale è emerso che in effetti in data 11.6.99, in piazza della Repubblica in Sannicola si svolgevano i pubblici comizi elettorali di chiusura della campagna per le elezioni provinciali ed europee.
n. 38 del 30 maggio 1990 per lire 205.450.000, la validità dell'anticipazione era «a revoca». Si trattava di una operazione «straordinaria» nella accezione più ampia del termine, perché contraria alle regole e prassi bancaria: veniva concessa alla Dinauto una anticipazione su una «fattura di terzi» (la Ditta Di Napoli Luigi), a tempo indeterminato (essendo la anticipazione «a revoca») e «nulla veniva fatto» allorquando il Banco (già in data 18 settembre 1990) veniva a conoscenza della «insussistenza del credito ceduto». Infatti, dagli atti nella causa civile Di Napoli Luigi - Dinauto - Amerco eccetera / Banco di Napoli innanzi al tribunale di Lecce, si evince che il Banco di Napoli solo con nota 22 settembre 1992 aveva chiesto il pagamento della fattura 38 del 30 maggio 1990, pur avendo ricevuto la comunicazione dal debitore (comune di Petralia Soprana) già dal 18 settembre 1990, che il credito non era sussistente e che il contratto di fornitura della «Ditta Di Napoli Luigi» si sarebbe addirittura risolto ex articolo 1454 codice civile, se la fornitura non fosse stata effettuata entro il 25 settembre 1990. In data 31 luglio 1991 si perfezionava altra apertura di credito straordinaria in c/c n. 8/296 per lire 200.000.000: si trattava dell'anticipazione relativa alla fornitura di automezzi al comune di Paternò per la quale veniva emessa dalla «Ditta Di Napoli Luigi» (titolare del contratto) la fattura n. 44 del 3 ottobre 1990 per lire 141.200.000 con scadenza 30 novembre 1991;
penale che è in corso, minacciavano di prendere in breve tempo i provvedimenti «opportuni» nei confronti dei debitori, compreso il fideiussore, d'altro canto e nel contempo, continuavano a «largheggiare» nelle erogazioni di nuovo credito alle società amministrate dal Di Napoli Luigi, aumentandone l'indebitamento in «apparente contraddizione» alle minacce letterarie e verbali. In realtà, data la pressoché totale assenza di potere contrattuale dei debitori, tutte le erogazioni venivano dagli stessi funzionari «concesse e girate» a «proprio piacimento» a diminuzione e/o estinzione delle debitorie più pericolose ed ingiustificate per loro stessi, senza badare a regole interne o a norme giuridiche, né tantomeno avere riguardo per i diritti del fideiussore, il quale, in seguito alle modalità di gestione dei rapporti, avrebbe dovuto essere liberato dalla garanzia o, quanto meno, non essere più considerato fideiubente dalla banca stessa;
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente i rapporti contrattuali intrattenuti dal Sig. Federico Di Napoli con il Gruppo Banco di Napoli.
gruppo dalle evidenti finalità eversive un protocollo di concessione dei locali -:
Risposta. - Da notizie acquisite risulta che, effettivamente, a Torino nella mattinata del 1o maggio 1999 ha avuto luogo una manifestazione in occasione della festa dei lavoratori. Poco prima che la suddetta manifestazione avesse inizio un gruppo di circa 30 aderenti al centro sociale autogestito «Askatasuna» dava inizio a disordini, armati di bastoni e mascherati con passamontagna, dopo aver forzato lo sbarramento delle FF.OO, si collocavano all'interno del corteo, iniziando un fitto lancio di sassi ed oggetti contundenti.
Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla scomparsa di un elicottero della Guardia di finanza, avvenuta il 2 marzo 1994 nello spazio aereo antistante Capo Ferrato, già oggetto di una precedente interrogazione presentata il 12 maggio 1997.
per riportare nell'alveo previsto dalla legge tutte le vicende, provvedendo quindi allo scioglimento dell'assemblea della comunità montana ed invitare i consigli comunali a rieleggere i membri dell'assemblea stessa.
Risposta. - L'assemblea della comunità montana dell'Elba e Capraia, a seguito dell'assegnazione di un congruo termine, ha proceduto, in data 14 dicembre 1999, alla elezione del presidente e della giunta.
dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360;
ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 215, recante: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile» 8 bando;
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente alcune problematiche connesse all'attività dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sulla base di una informativa fatta pervenire dal Presidente dell'istituto medesimo.
Risposta. - Sui fatti rappresentati nell'interrogazione in esame, risulta che a seguito di esposto inviato dal segretario provinciale dei D.S. e da un consigliere comunale di Montichiari (Brescia), la competente prefettura ha provveduto ad interessare il Comando provinciale dei carabinieri, affinché venga accertata l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.
«anti-25 aprile» organizzato negli anni dal Msi prima, da AN dopo;
Risposta. - Da accertamenti effettuati in ambito locale è emerso che il 28 aprile u.s., presso la Chiesa San Sebastiano a Biella, è stata celebrata, come già negli anni passati, una funzione religiosa in ricordo dei caduti della Repubblica Sociale Italiana. Alla commemorazione erano presenti anche il Presidente dell'amministrazione provinciale, il vice Presidente e l'assessore alla cultura.
annuncio del governo di centro sinistra, il Ministro dell'interno annunciava che dalle elezioni regionali del duemila sarebbero scomparsi i tradizionali certificati elettorali lasciando il posto ad «un libretto elettorale»;
Risposta. - La legge 30 aprile 1999, n. 120, ha previsto l'istituzione - con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/88 - della tessera elettorale personale a carattere permanente destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la Stessa funzione del certificato elettorale.
Risposta. - Al fine di assicurare la continuità del reclutamento degli Allievi Agenti della Polizia di Stato, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, ha autorizzato questa Amministrazione a provvedere con apposite procedure concorsuali, prevedendo la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei fino all'approvazione di quella relativa all'arruolamento successivo e, comunque, per un massimo di tre anni.
Risposta. - In merito alla problematica rappresentata si precisa che il decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, esplicita ed, al contempo, amplia la fattispecie giuridica dell'irreperibilità presunta, già contemplata dall'articolo 4, comma 1, lettera D) della legge n. 470/88.
Risposta. - Fra i vari distaccamenti dei vigili del fuoco operanti sul territorio nazionale, quello di Desio è uno dei pochi ad essere dotati di un'autoscala.
dall'elevato, generale stato di vetustà in cui versa ormai gran parte dei mezzi in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che non è, pertanto, una caratteristica inerente alla sola autoscala del distaccamento di Desio.
Risposta. - Da notizie acquisite risulta che, effettivamente, in data 4 febbraio 2000 si è svolto presso l'Auditorium della Banca Agricola Mantovana un convegno sul tema «La fabbrica dell'innovazione, il comune imprenditore», al quale hanno partecipato il Ministro della funzione pubblica Sen. Franco Bassanini e il Presidente della Telecom Roberto Colaninno.
del comune di Collepasso ed in particolare con gli atti che hanno portato, in violazione dei diritti e degli interessi dell'impresa e delle norme della legge n. 241 del 1990, alla revoca di una precedente deliberazione di assegnazione di un lotto per un'attività produttiva già in fase di realizzazione -:
Risposta. - Da notizie acquisite risulta che, effettivamente, il comune di Collepasso (Lecce) - essendo già scaduto il termine del 30 giugno 1999 stabilito dal consiglio comunale con atto n. 43 del 29/9/1998 - entro il quale il sig. Pino Antonio, nella sua qualità di titolare della ditta Tecneco Invest srl di Collepasso, avrebbe dovuto presentare il progetto dell'opera da realizzare sul lotto n. 32 del piano insediamenti produttivi, assegnato in via provvisoria - procedeva alla revoca della deliberazione della giunta comunale n. 489 del 25 luglio 1997 di assegnazione provvisoria del richiamato lotto n. 32, trattenendo a titolo di risarcimento danni la somma di lire 40.143.750, pari al 50% del costo del suolo assegnato.
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il procedimento di verifica della permanenza dei requisiti d'invalidità civile, instaurato nei confronti della Signora Serafini Maria Abbondanza.
Questa Amministrazione, sulla base della documentazione fornita dalle citate Commissioni Mediche, le quali attestavano che la Sig.ra Serafini non si trovava nelle condizioni sopra specificate, in data 12 febbraio 1999 ha provveduto all'emissione del decreto di revoca dell'indennità di accompagnamento n. 21075/10, avverso il quale è ammessa la tutela giurisdizionale innanzi al Giudice Ordinario.
Risposta. - In merito alla vicenda rappresentata, risulta effettivamente che l'Istituto Autonomo Case Popolari - a seguito di pubblico concorso per la copertura temporanea di n. 2 posti di funzionario direttivo 8a qualifica area amministrativa, con delibera di consiglio del 3 agosto 1999, ha approvato la graduatoria finale e dichiarato vincitori gli avvocati Merico Cosimo e Zappatore Sandra.
Risposta. - In proposito si fa presente che secondo un progetto di sviluppo e potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel Comune di Cividale è prevista l'apertura di un distaccamento misto permanenti-volontari, che finora non è stato possibile attivare a causa di insufficiente disponibilità di risorse umane.
Risposta. - Da accertamenti effettuati sono stati riscontrati i fatti evidenziati dall'interrogante nel presente atto parlamentare.
della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:
Risposta. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le funzioni attribuite alla CONSIP S.p.A.
legate all'attività di assistenza alle altre amministrazioni nella pianificazione e sul monitoraggio dei fabbisogni e, soprattutto quelle relative alla gestione (eventuale e delegata) degli acquisti, che oggi possono essere efficacemente svolte solo da chi possegga un considerevole supporto informatico.
di concludere i contratti di acquisto alle migliori condizioni possibili tra le imprese selezionate e convenzionate con procedure vincolate di scelta del contraente.
Risposta. - Sulla questione lamentata dall'interrogante, la competente Agenzia per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha precisato quanto segue.
regolamentate ed a questo scopo attrezzate con idonei servizi igienici ed adeguate strutture» e si dispone l'apposizione dei relativi cartelli di divieto di sosta;
Risposta. - La normativa nazionale emanata per la disciplina degli interventi a favore delle popolazioni nomadi e semi-nomadi costituisce un complesso di disposizioni essenzialmente dettate allo scopo di agevolare l'inserimento dei nomadi nella vita economico-sociale del nostro Paese attraverso la rimozione delle condizioni materiali e culturali che ostacolano i rapporti con le comunità locali.
è sostanzialmente decollato anche per una evidente volontà governativa di non concedere deroghe all'apertura di nuovi casinò;
Risposta. - In Italia non esiste una disciplina legislativa generale sul gioco d'azzardo, il cui esercizio è vietato dagli artt. 718 e segg. del codice penale. Le case da gioco, attualmente operanti, sono state istituite con particolari e autonomi atti legislativi statali.
sede di Cà Vendramin Calergi ad altro immobile sito in Venezia, località Cà Noghera, precisando che l'autorizzazione stessa veniva rilasciata per il solo periodo di tempo strettamente necessario per l'ultimazione dei lavori già in corso nell'attuale sede invernale della casa da gioco.
nel 1998 le società Frico e Moroni hanno chiesto ed ottenuto dalla Sace - Sezione speciale per l'assicurazione dei crediti all'esportazione la copertura assicurativa sul 90 per cento dei crediti nascenti da esportazione di beni verso lo Zaire;
a fronte delle esportazioni in questione la Sace ha emesso la polizza n. 88/703 a favore della Frico e n. 88/1546 a favore della Moroni con le quali si faceva carico dell'eventuale mancato pagamento da parte del Governo dello Zaire;
le società assicurate hanno richiesto, a seguito del mancato pagamento alle scadenze, l'indennizzo alla Sace alle condizioni previste in polizza;
nonostante il mancato pagamento da parte del Governo dello Zaire, la Sace ha omesso di adempiere agli obblighi di polizza;
a seguito del mancato adempimento da parte della Sace le società assicurate hanno ottenuto due decreti ingiuntivi con i quali hanno intimato il pagamento di un importo complessivo di oltre lire 12 miliardi;
in data 22 febbraio 1996 il Comitato di gestione della Sace, su proposta del direttore, decideva di attivare la procedura di opposizione ai decreti ingiuntivi in argomento prospettando l'esistenza di «...aspetti che potrebbero avere rilevanza penale...», nonché «...perplessità sotto un profilo di ordine strettamente civilistico, attinenti al contratto assicurativo»;
la Sace ha inviato la documentazione relativa all'Avvocatura generale dello Stato affinché predisponesse la linea difensiva degli interessi della sezione, nonché la procedura di opposizione ai decreti ingiuntivi;
in data 25 giugno 1996 perveniva alla Sace una nota dell'Avvocatura dello Stato con la quale si comunicava lo smarrimento dei fascicoli relativi all'opposizione ai decreti ingiuntivi «...di tal che - omessa la tempestiva iscrizione a ruolo - i due decreti ingiuntivi sono divenuti inoppugnabili ed esecutivi»;
l'avvocatura, pertanto, invitava la Sace «...a dare pronta esecuzione ai detti titoli esecutivi» e faceva presente «...che è in corso un'indagine amministrativa onde accertare responsabilità...»;
in data 27 giugno 1996 il direttore della Sace rendeva edotto del contenuto della lettera dell'Avvocatura il Comitato di gestione, suggerendo di pagare immediatamente l'ingente somma di oltre lire 12 miliardi «...allo scopo di evitare la sgradevole eventualità di misure esecutive nei confronti della Sace»;
il Comitato di gestione della Sace nella riunione del 27 giugno 1996 deliberava il pagamento della somma di cui trattasi, riservandosi «di esaminare la possibilità di intraprendere idonee iniziative
quale esito abbia avuto l'indagine amministrativa in corso presso l'Avvocatura generale dello Stato fin dal 1996;
quali iniziative, tendenti ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, abbia intrapreso il Comitato di gestione della Sace, presieduto dal professor Mario Draghi;
quali interventi ritengano di dover effettuare per accertare le reali effettive responsabilità;
quali interventi intendano adottare nei confronti del Comitato di gestione e della dirigenza Sace che hanno, rispettivamente, deliberato ed effettuato l'immediato pagamento della ingente somma, ancorché non dovuta, nonostante avessero la possibilità di proporre opposizione al precetto ed ai conseguenti atti esecutivi, opposizione che avrebbe consentito di sospendere il pagamento delle somme in questione;
se il direttore della Sace abbia dato notizia dell'accaduto al Ministro del tesoro quale Ministro responsabile della vigilanza, nonché agli altri ministri interrogati, come sarebbe stato suo dovere;
se risulti che la dirigenza Sace abbia presentato o meno sull'accaduto denuncia alla magistratura penale o alla procura regionale della Corte dei conti, ricorrendo nella specie sia fatti configurabili come reato, sia fatti costitutivi di ingente danno erariale;
quale ruolo risulti che abbia svolto nell'intera vicenda l'Avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli, il quale svolge, allo stesso tempo, anche le funzioni di consulente legale della Sace e viene dalla stessa mensilmente retribuito per lo svolgimento di tale incarico.
(4-22468)
Al riguardo, va premesso innanzi tutto che la concessione delle citate garanzie assicurative risale al 1988 e non al 1998, e che i diritti derivanti da tali polizze sono stati ceduti alla Bankers Trust Company di New York. Le richieste di indennizzo sono state avanzate congiuntamente dagli esportatori assicurati e dalla banca cessionaria.
La SACE, a suo tempo, ha avviato un'approfondita istruttoria tramite l'Ambasciata italiana e mediante una missione del luglio 1990 nello Zaire, per accertare i motivi del mancato pagamento da parte del governo zairota, e per verificare la regolare esecuzione della fornitura.
Dalle indagini sono emerse contestazioni da parte delle autorità locali in ordine all'autenticità della documentazione presentata dall'esportatore italiano.
A seguito di azione promossa dagli assicurati, la controversia è stata risolta dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, la quale ha ritenuto provata l'autenticità delle firme e dei timbri, ed ha emesso due lodi avversi al committente Ministero della difesa zairota. I lodi in questione sono stati recepiti dalla Corte d'Appello di Roma nel luglio 1994, acquistando valore esecutivo nell'ordinamento italiano.
Nell'aprile 1993, su ordine dell'Autorità giudiziaria, il fascicolo relativo alla pratica Frico veniva acquisito dalla Guardia di Finanza e veniva restituito nel settembre 1995.
Sulla base dei lodi deliberati, la banca cessionaria notificava alla SACE due decreti, con i quali il Presidente del Tribunale di Roma ingiungeva alla Sezione di pagare gli indennizzi in questione.
In data 6 marzo 1996, la SACE trasmetteva all'Avvocatura Generale dello Stato, cui è tenuta a rivolgersi, richiesta di opposizione ai due decreti ingiuntivi, ritenendo di non dover concedere l'indennizzo per i seguenti motivi:
dall'esame della documentazione era emersa l'esistenza di sub-forniture non comunicate tempestivamente alla SACE;
la documentazione di varie spedizioni risultava incompleta;
alcune condizioni previste dalla polizza non erano state rispettate.
I decreti ingiuntivi hanno acquistato valore di «cosa giudicata» e nel 1996 la SACE ha dovuto provvedere al pagamento delle somme richieste per evitare l'esecuzione forzata, in quanto gli atti di opposizione non sono stati depositati dall'Avvocatura in cancelleria entro i termini previsti. Sulla vicenda l'Avvocatura Generale dello Stato ha aperto una indagine amministrativa dalla quale non sono emerse responsabilità specifiche, né indizi di sottrazione dolosa di fascicoli, in quanto l'accaduto è riconducibile ad un fortuito smarrimento. Pertanto, la suddetta Amministrazione non ha presentato denunce alla Magistratura penale e alla Procura della Corte dei Conti.
Si soggiunge che un'eventuale richiesta di risarcimento danni da parte della SACE agli assicurati ed alla banca cessionaria è preclusa dal «giudicato» formatosi sui decreti in questione, che peraltro costituiscono fase meramente esecutiva di giudizi di merito, assunti in sede di lodo arbitrale, nel quale la SACE era risultata soccombente.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
con disposizione del sindaco di Reggio Calabria è stato soppresso l'Ufficio del patrimonio edilizio del comune, declassato da unità operativa autonoma a generico settore di altra unità;
pertanto, il comune dotato di un patrimonio immobiliare, di poco successivo al catastrofico terremoto del 1908, tra i più consistenti e vetusti d'Italia, viene a perdere un ufficio autonomo abilitato alla gestione degli immobili;
il suddetto ufficio è in atto impegnato nella gestione di un bando di assegnazione di nuovi alloggi, nonché nell'effettuazione di controlli circa la regolarità della posizione degli occupanti -:
se esista eventualmente un qualche poco trasparente collegamento, anche nel quadro delle gravi vicende giudiziarie in corso con riferimento all'attuale amministrazione, tra il lavoro in atto condotto dall'ufficio soppresso e la sua soppressione;
in base a quali criteri di riassetto organizzativo detta soppressione sia stata disposta;
quali urgenti iniziative intenda assumere il Governo al fine di scongiurare la scomparsa del citato ufficio stante l'ingiusta mortificazione delle professionalità che vi operano, nonché il grave disagio all'utenza, che siffatta decisione è suscettibile di arrecare.
(4-27690)
In seguito, con delibera della giunta comunale del 25.7.98, risulta essere stato approvato il regolamento sull'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
Con successiva delibera della giunta comunale dell'11.8.1999, rilevato che nessuno degli uffici - pure competenti - annovera tra le proprie attività una organica ed economica gestione del patrimonio immobiliare del comune, l'amministrazione comunale, in attesa di valutare l'opportunità di formalizzare nella struttura organizzativa l'istituzione di una apposita unità lavorativa, avrebbe disposto «la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale».
Il comune di Reggio Calabria, con nota del 14.2.2000, inviata al Ministero dei lavori pubblici, ha evidenziato che le funzioni relative alla gestione del patrimonio edilizio sarebbero già state riorganizzate ed inglobate in una unità di nuova istituzione denominata «Contratti-Servizi» (Unità Organizzativa di I livello «Area Legale e Contratti»), le cui competenze comprenderebbero i procedimenti relativi alla contrattualizzazione, distinguendo la parte relativa alla manutenzione che competerebbe agli uffici tecnici.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
il nuovo piano industriale della banca Carime prevede il trasferimento del centro decisionale a Bari, lasciando alla Calabria funzioni meramente esecutive;
si tratta di uno scenario che, ovviamente, penalizza l'intero assetto economico e di sviluppo di una regione, già pesantemente segnata dal punto di vista finanziario, occupazionale, sociale;
le conseguenze di questo piano saranno l'aumento di una già notevole distanza tra banca e clientela calabrese, venendo spostato in Puglia il servizio crediti, la privazione, a danno degli sportelli regionali, del servizio risorse, oltre a prospettive professionali certamente mortificanti :
quali iniziative il Ministro intenda assumere, per evitare che simili determinazioni svuotino la regione Calabria di quei già pochi punti di riferimento adesso presenti sul fronte creditizio, prestando le dovute attenzioni e considerazioni alle potenzialità di rilancio e di sviluppo, senza penalizzarle con provvedimenti miopi, le cui conseguenze, incompatibili, aggraverebbero una situazione che necessita di concrete soluzioni e non di ulteriori aggravi.
(4-29577)
Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la questione prospettata, nel rispetto della normativa vigente, attiene a materia che rientra nell'autonomia decisionale e nelle responsabilità gestionali e organizzative dei competenti organi aziendali delle banche.
Pertanto, questo Ministero, nella propria competenza, non ha elementi per corrispondere alle richieste di cui all'interrogazione indicata.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
gli interventi agevolativi previsti dall'attuale legislazione italiana a favore dell'internazionalizzazione delle Pmi italiane ruotano intorno alle leggi: la legge n. 100 del 1990, la legge n. 394 del 1981, la legge n. 49 del 1987 ed al recente decreto legislativo cosiddetto «Fantozzi» di riforma del commercio estero varato circa un anno fa;
in particolare, il citato decreto legislativo detta nuove norme circa gli interventi dello Stato a favore delle aziende che vogliono costituire joint-venture all'estero;
il decreto stabiliva che a decorrere dal primo gennaio 1999 tutte le competenze in materia avrebbero dovuto essere trasferite alla Simest;
le modifiche apportate al sistema dovevano però essere regolamentate da un apposito decreto che, alla data odierna, non risulta ancora pubblicato;
tutto ciò sta provocando enormi disagi alle aziende intenzionate ad effettuare investimenti diretti all'estero che non possono
alle ripetute parole di incoraggiamento del Governo italiano agli imprenditori ad affrontare il fenomeno della globalizzazione dei mercati in misura più aggressiva, auspicando l'aumento della quota di investimenti all'estero dell'Italia che oggi ci colloca solo al 13 posto, non seguono i fatti, abbandonati come sono gli industriali al loro destino -:
quali siano i motivi che ancora ostacolano l'emanazione del decreto citato in premessa.
(4-22678)
Al riguardo, sentito anche il Ministero del Commercio con l'Estero, si fa presente che nessun disagio è stato causato alle imprese dal trasferimento alla Simest S.p.A della gestione degli interventi pubblici a sostegno dell'internazionalizzazione, previsto dall'articolo 25 del d.lgs n.143 del 1998.
Al fine di evitare difficoltà operative, si è provveduto ad informare gli operatori interessati delle implicazioni procedurali connesse al citato trasferimento mediante pubblicazione di un apposito «Comunicato» sulla Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1998. L'attività agevolativa è proseguita, infatti, sulla base di quanto stabilito con decreto 28 novembre 1997 n. 500.
Il Comitato per l'amministrazione dei fondi destinati alle agevolazioni per la costituzione di joint-venture (legge n. 100 del 1990) e di insediamenti commerciali all'estero, istituito presso la Simest, ha assicurato il normale svolgimento delle operazioni, il cui esame può considerarsi a pieno regime.
Dal 1o gennaio 1999, infatti, il Comitato in questione ha approvato 7 richieste d'intervento ex articolo 4 legge n. 100 del 1990, mentre per altre 6 richieste è in attesa di documentazione; ha esaminato, inoltre, 30 operazioni riguardanti l'inserimento commerciale all'estero ai sensi della legge n. 394 del 1981, nonché 10 operazioni concernenti le gare internazionali ai sensi della legge 304 del 1990.
Per quanto attiene ai regolamenti di attuazione delle leggi n. 394 del 1981 e n. 304 del 1990, si fa presente che i relativi decreti n. 467 e n. 441 del 22 settembre 1999 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente del 14 dicembre 1999 e del 29 novembre 1999. Si fa, inoltre, presente che sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2000 è stato pubblicato il Decreto 1o marzo 2000, n. 113, con il quale è stato emanato il regolamento relativo alle modalità, alle condizioni ed all'importo massimo degli interventi agevolativi previsti dall'articolo 4 della citata legge n. 100 del 1990.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
i pensionati dell'Istituto autonomo case popolari di Taranto denunciano la mancata liquidazione del trattamento di fine rapporto;
risulta che dal 1987 lo Iacp di Taranto non avrebbe proceduto all'accantonamento delle somme per Tfr e Fp dando luogo a numerosi contenziosi con notevoli aggravi di costi per l'Ente;
dopo innumerevoli azioni giudiziarie, lo Iacp con delibera del consiglio di amministrazione in data 12 marzo 1999 avrebbe deliberato di utilizzare le somme rinvenienti dalla alienazione degli alloggi e tenuti, infruttiferi, presso la tesoreria della Banca d'Italia da oltre tre anni, per pagare il solo Tfr ai dipendenti andati in pensione, anche se qualcuno nel frattempo era deceduto;
il Coreco avrebbe approvata la delibera e l'Istituto, successivamente, con due distinte delibere, avrebbe approvato gli importi
tutto lasciava supporre che dovesse andare in porto; a quanto risulta all'interrogante il 29 luglio 1999 venivano inviate le distinte di pagamento e le reversali alla Banca del Salento, che avrebbe incassato la cifra di lire 4.461.898.985 ma il 3 agosto 1999 avrebbe restituito i mandati e si sarebbe «presa» i soldi trattenendo la somma versata;
lo Iacp in data 5 agosto 1999 avrebbe rinviato i mandati, che puntualmente la banca avrebbe rispedito al mittente, facendo riferimento ad una nota inviatagli dal collegio sindacale dell'ente, contenente «specifico monito a non dare seguito agli atti dispositivi in quanto privi del preventivo parere dello stesso organo di controllo»;
l'Ente in una nota inviata ai pensionati precisava che «il rilievo del collegio sindacale è fuori luogo per due motivi:
a) la copertura finanziaria della spesa è in reipsa;
b) i componenti dell'organo di controllo erano stati regolarmente convocati, con comunicazione dell'ordine del giorno, alle sedute del consiglio di amministrazione in cui furono adottate le delibere avverso le quali non avevano espresso alcun parere negativo»;
è certo che, da questa «lotta intestina» tra consiglio di amministrazione e collegio sindacale dello Iacp da un lato e la banca del Salento dall'altro, a farne le spese sono i pensionati, mentre la ragguardevole somma, resa così indisponibile, per gli aventi diritto, si auspica, produca interessi in favore dello Iacp;
per i suesposti motivi ai pensionati dello Iacp di Taranto non è stato corrisposto il Tfr -:
se non ritenga, di dover disporre di un immediato intervento ispettivo, per chiarire la situazione, al fine di evitare l'ulteriore penalizzazione dei pensionati e per verificare, se da parte sia degli organi dirigenti dello Iacp che della banca del Salento, siano stati commessi atti illegali.
(4-25437)
Per quanto riguarda la richiesta di una verifica presso il citato Istituto da parte dei Servizi ispettivi di questa Amministrazione, si fa presente che la stessa non è stata ancora inserita nel programma ispettivo dell'anno corrente.
Per quanto concerne il rapporto con la Banca del Salento, premesso che le questioni sollevate esulano dai profili di vigilanza delle Autorità creditizie, si fa presente che la Banca d'Italia ha, comunque, interessato la citata Banca, la quale ha comunicato quanto segue.
Il Consiglio di Amministrazione della Banca del Salento, pur avendo in un primo momento disposto il pagamento di oneri, tra i quali quelli relativi al Tfr di ex dipendenti e ad anticipi di Tfr a personale in servizio, ammontanti complessivamente a L. 4.411.989.985, con deliberazione n. 172 del 4/9/99, ha revocato le proprie precedenti deliberazioni n. 99/99 e n. 100/99, con le quali aveva disposto detti pagamenti.
Inoltre, con nota n. 4360 del 6/9/99, inviata alla Banca del Salento, lo IACP ha disposto l'immediato ripristino del conto di Gestione Speciale esistente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, con il riversamento dell'importo precedentemente rilevato per i pagamenti revocati.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha ritenuto di revocare gli atti dispositivi dei pagamenti, in quanto ha riesaminato la problematica sollevata dal Collegio Sindacale dell'Istituto stesso, in relazione al contenuto delle citate delibere nn. 99 e 100, ed ha condiviso i rilievi del Collegio Sindacale, il quale considerava alcune variazioni contabili previste in dette delibere non storni, ma variazioni di bilancio e come tali soggette al preventivo parere dell'Organo di controllo.
Il mancato pagamento del TFR ai dipendenti dello IACP non è, perciò, imputabile alla Banca del Salento, che, nella sua qualità di Tesoriere e per le responsabilità amministrative e contabili connesse a tale funzione, ha ritenuto opportuno porre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dello IACP perplessità circa la disponibilità delle somme oggetto della reversale predisposta dall'Istituto per coprire i pagamenti, trattandosi di fondi prelevati dalla Gestione Speciale della Tesoreria dello Stato e rivenienti dall'alienazione degli alloggi ai sensi della legge n. 560 del 1993, e pertanto soggette a specifici vincoli di legge.
Infatti, la legge 23 dicembre 1993 n. 560, all'articolo 1, commi 15 e 16, pone un vincolo di destinazione dei proventi delle alienazioni del patrimonio residenziale pubblico, stabilendo, da un lato, che i proventi stessi debbano rimanere accantonati sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di Tesoreria dello Stato «per le finalità di cui al comma 5» e dall'altro, che solo sulla base di determinazione «annuale» delle Regioni detti fondi possano essere destinati al «reinvestimento» in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrativi, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti»; la quota destinata a tali impieghi, peraltro, «non può essere inferiore all'80% del ricavato», mentre solo la parte che eventualmente residui da detti impieghi può essere destinata «al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti».
La norma ha, quindi, posto precise regole contabili e procedurali per l'utilizzo concreto delle risorse rinvenienti dalla liquidazione del patrimonio degli Istituti Autonomi Case Popolari ed ha posto vincoli inderogabili alla loro utilizzazione, sia sotto il profilo quantitativo che delle specifiche destinazioni.
Alla luce di tale normativa, dato che l'Istituto aveva predisposto l'utilizzo del 100% delle somme rinvenienti dalle alienazioni degli alloggi ai sensi della legge n. 560 del 1993, pur se entro i limiti del 20% di quanto previsto nel piano di vendita, la Banca ha precisato che non si disponeva del necessario provvedimento della Regione Puglia, che doveva determinare in concreto l'entità dei fondi utilizzabili dall'Istituto nel corso dei vari esercizi finanziari; le somme accantonate presso la Tesoreria dello Stato non potevano comunque essere utilizzate per provvedere a finalità diverse da quelle indicate dalla citata legge n. 560 del 1993; le quote percentuali riservate rispettivamente alle destinazioni produttive ed al ripiano del deficit dovevano in ogni caso essere calcolate sul «ricavato», vale a dire sulle risorse realizzate e non sul «programmato», come disposto dallo IACP.
Tali osservazioni trovano riscontro nei rilievi formulati dal Collegio Sindacale dello IACP, e sono stati condivisi dall'Istituto, il quale ha revocato le disposizioni di pagamento assunte e riversato la somma di L. 4.411.989.985 sul conto di Gestione Speciale della Tesoreria Provinciale dello Stato.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
il quotidiano Il Giornale in data 15 dicembre 1997, 21 dicembre 1997 e 9 febbraio 1998 denuncia che vi sarebbero state gravi irregolarità nello spoglio e nella registrazione dei voti delle ultime elezioni amministrative -:
se corrisponda a verità quanto riportato dal suddetto giornale circa presunte irregolarità nel corso dello spoglio dei voti;
come mai il Presidente del seggio elettorale centrale di via Induno a Roma, giudice Michele Tarantino, parli di un centinaio di presidenti di seggio denunciati o segnalati all'autorità giudiziaria, mentre le irregolarità denunciate da candidati riguarderebbero molti più seggi;
come mai il comitato di difesa della sovranità popolare parli di irregolarità in 1.514 sezioni, con particolare riferimento a
se non sia a questo punto necessario rivedere la composizione degli uffici elettorali di sezione;
quali iniziative intenda prendere al fine non solo di evitare il ripetersi di episodi del genere che non possono non gettare pessima luce sulla regolarità e, quindi, sulla democraticità delle elezioni ma soprattutto quali siano in prospettiva i provvedimenti contro i rei riconosciuti di eventuali reati;
che cosa s'intenda fare per assicurare agli eletti e ai non eletti l'assoluta, indubitabile certezza che queste elezioni siano state fatte secondo le regole democratiche che un Paese come il nostro deve avere e rispettare.
(4-15638)
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
la legge n. 413 del 1991, e i successivi decreti legislativi n. 241 del 1997 e n. 490 del 1998, attribuisce ai percettori di reddito da lavoro dipendente da pensione e ai lavoratori parasubordinati, la facoltà di adempiere agli obblighi conseguenziali alla dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 di facile compilazione e che consente eventuali rimborsi in tempi brevi;
la legge prevede una competenza esclusiva ai Centri di assistenza fiscale - Caf - sia per quanto concerna la verifica della conformità dei dati, sia per le attività relative alla liquidazione della dichiarazione, compreso l'invio delle dichiarazioni stesse ai sostituti di imposta e all'amministrazione finanziaria;
l'attuale normativa è stata oggetto di una segnalazione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato che ritiene l'attribuzione in esclusiva al Caf delle attività relative alla liquidazione della dichiarazione annuale dei redditi una ingiustificata restrinzione della concorrenza e del libero mercato e indica come non giustificati i criteri previsti dalla legge per l'individuazione dei soggetti abilitati a prestare attività relative alla presentazione dei modelli 730;
in effetti a seguito di quanto previsto dal decreto legislativo n. 241 del 1997 i professionisti precedentemente attivi in questa attività vengono completamente esclusi con gravi conseguenti riflessi per le attività non riservate;
per quanto concerne i soggetti ammessi a costituire i Caf è assurdo che gli stessi vengano individuati non in base a competenze specifiche ma solo in funzione del numero degli aderenti alla organizzazione dei lavoratori che prende l'iniziativa;
la stessa legge riconosce implicitamente l'incongruità della normativa allorché stabilisce che i responsabili dei Caf debbano essere individuati tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri facendo sì che solo pochi privilegiati vicini alle centrali sindacali riconosciute possano esercitare una attività per la quale hanno ottenuto dallo Stato uno specifico riconoscimento;
la normativa vigente sancisce una limitazione degli operatori non necessaria e che non trova alcuna giustificazione in interessi generali, limitazione che viene esplicitata sotto due diversi aspetti: vengono esclusi i professionisti regolarmente abilitati e vengono riconosciute solo alcune organizzazioni sindacali maggioritarie con buona pace dei tanto osannati principi della par condicio;
se a quanto sopra si aggiunge che per ogni pratica presentata lo Stato riconosce ai Caf, e solo ai Caf, un compenso di 25.000
se non intenda valutare attentamente i rilevi formulati dall'autorità garante e modificare l'attuale normativa eliminando l'assurdo criterio di esclusiva ai Caf e quello relativo alla costituzione degli stessi;
a quale titolo venga concesso ai Caf, e solo ai Caf, un finanziamento pubblico e a quanto ammonta, ad oggi, la somma erogata ai Centri di assistenza fiscale e per essi alle organizzazioni sindacali «riconosciute».
(4-28214)
Pertanto, l'interrogante chiede di conoscere, tra l'altro, se si intenda valutare i predetti rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed a quale titolo venga concesso ai Caf un compenso a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la normativa vigente in materia di assistenza fiscale, così come la precedente disciplina introdotta dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 (che ha, tra l'altro, istituito i Centri di assistenza fiscale), attribuisce la competenza per l'elaborazione e per la presentazione dei modelli 730 sia ai Centri di assistenza fiscale che ai sostituti di imposta.
Ed invero, l'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (recante, tra l'altro, norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi) e l'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Caf per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti), hanno previsto la competenza in materia anche dei sostituti di imposta che, quindi, provvedono a ricevere ed elaborare le dichiarazioni modello 730, liquidano le imposte risultanti dalle dichiarazioni elaborate, consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione ed, infine, trasmettono all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione.
Ciò posto, il competente Dipartimento delle Entrate ha evidenziato, in relazione alla presentazione dei modelli 730, che l'unica competenza esclusiva attribuita ai Caf è quella prevista dall'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale i Centri di che trattasi sono tenuti obbligatoriamente a verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.
Per quanto riguarda, inoltre, l'esclusione dei professionisti dall'attività di elaborazione e di predisposizione dei modelli 730, si rileva che anche la precedente disciplina (articolo 78 della legge n. 413 del 1991) non prevedeva la partecipazione diretta dei professionisti a tali attività, i quali erano e sono direttamente coinvolti sia quali responsabili dell'assistenza fiscale, nonché quali consulenti delle aziende che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti.
Peraltro, la vigente normativa in materia, nel confermare sostanzialmente i criteri adottati da quella precedente per l'individuazione dei soggetti abilitati alla costituzione dei Caf, disciplina con maggior rigore, a tutela sia dei contribuenti che dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e le condizioni per il rilascio ai Centri stessi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, nonché le modalità di
Inoltre, la mancata attribuzione di specifiche competenze in materia di elaborazione e di presentazione dei modelli 730 ai professionisti trova giustificazione anche nell'esigenza di assicurare celerità alla gestione di tali dichiarazioni e alle relative operazioni di conguaglio, che, viceversa, sarebbero estremamente onerose qualora i sostituti d'imposta dovessero ricevere le comunicazioni dei dati necessari da una variegata pluralità di soggetti.
Infine, per quanto concerne l'attribuzione di un compenso ai Caf, già l'articolo 78 della legge n. 413 del 1991 aveva previsto a favore dei sostituti di imposta e dei Caf un compenso di Lire 20.000, a carico del bilancio dello Stato, per ogni dichiarazione elaborata.
Rispetto alla precedente disciplina, il decreto legislativo n. 241 del 1997 prevede attualmente la facoltà, anziché l'obbligo, per i sostituti di imposta di prestare assistenza fiscale ai propri dipendenti (articolo 37) ed, invece, obbliga i Caf ad effettuare ulteriori controlli relativamente ai modelli 730 elaborati (articolo 35). Pertanto, è stato confermato nella misura di Lire 20.000 il compenso unitario spettante ai sostituti di imposta ed è stato aumentato a Lire 25.000 il compenso spettante ai Caf, in considerazione degli ulteriori adempimenti richiesti.
Il Dipartimento delle Entrate ha infine rilevato che tali compensi vengono corrisposti in relazione al numero delle dichiarazioni elaborate dai soggetti abilitati, tra cui sono compresi anche i Caf costituiti dalle organizzazioni sindacali.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.
il Ministro del tesoro in data 24 febbraio 2000 ha emanato un decreto ministeriale in materia di acquisti di beni e servizi, in conseguenza dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
in virtù di tale decreto viene affidata, alla Consip Spa, con effetto immediato, la funzione di amministrazione aggiudicatrice per la stipula delle convenzioni con i fornitori e i prestatori di servizi per l'Amministrazione dello Stato di cui all'articolo 26 della suddetta legge;
tale affidamento non è rispettoso di quanto previsto dal medesimo articolo 26, dato che non risulta siano state attivate le «procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere»;
vengono affidati alla Consip anche altri compiti compresi quelli relativi all'assistenza nella pianificazione e monitoraggio dei fabbisogni, la definizione degli standard e le modalità per le analisi comparative interne ed esterne, l'approntamento di strumenti per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa;
il riferimento - del tutto gratuito - nella premessa ministeriale del decreto agli articoli 24 e 25 della stessa legge finanziaria 2000, fa pensare ad ulteriori affidamenti alla medesima Consip di altri compiti relativi al patrimonio immobiliare pubblico e all'applicazione alla p.a. delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico;
il decreto ministeriale in questione evidenzia in termini palmari le conseguenze e le ricadute negative di una linea politica del Governo e della sua maggioranza improntate a scelte di dismissioni, di liberalizzazione e di privatizzazione selvagge;
l'affidamento alla Consip di molti dei compiti di cui in premessa è un atto non «dovuto» per legge ma è frutto di determinazione e decisione successive e indipendenti rispetto allo stesso articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, del Ministro e del Governo;
i compiti di cui sopra e in premessa vengono svolti positivamente dal provveditorato generale dello Stato;
relativamente al decreto di cui trattasi, sono state sollevate critiche e obiezioni assai dure e argomentate da parte dei lavoratori e di tutte le organizzazioni sindacali;
lo stesso provveditore generale dello Stato ha obiettato formalmente su molti degli aspetti del decreto medesimo -:
se non ritenga, alla luce di quanto esposto, utile e necessario ritirare e annullare il decreto del 24 febbraio 2000;
se non ritenga che il decreto stesso non corrisponda neppure alle indicazioni, alla lettera, e allo spirito dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
se non ritenga che l'impulso e la promozione delle attività, nonché i compiti previsti delle lettere da a) a g) dell'articolo 4, debbano restare di competenza del provveditorato generale dello Stato in quanto attinenti alla funzione dello stesso;
se non ritenga l'attribuzione in questione alla Consip del tutto impropria in quanto afferente compiti non previsti nella ragione sociale istitutiva della Consip stessa;
quali iniziative abbia preso e intenda prendere per impedire conseguenze negative sui livelli occupazionali, inevitabili qualora non si intervenga per azzerare e annullare il provvedimento.
(4-29303)
Al riguardo, va premesso che il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, recante il conferimento alla CONSIP S.p.A. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato, si inserisce nell'ampio disegno di riforma del Ministero del Tesoro, unificato con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, avviato con la legge delega 3 aprile 1997, n. 94 e con il D.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430. In particolare, con il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 e con il decreto ministeriale 8 giugno 1999 è stato modificato l'assetto organizzativo di questa Amministrazione al fine di rendere la nuova struttura più razionale ed efficiente.
Il Provveditorato Generale dello Stato ha assunto la denominazione di Servizio Centrale del Provveditorato Generale dello Stato ed è stato inserito nel Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro.
In proposito, va precisato che con il citato D.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 il Provveditorato Generale dello Stato aveva già perduto la funzione di unico soggetto competente agli acquisti di beni e servizi per l'Amministrazione Statale, conservando una competenza limitata e meramente eventuale ad operare acquisti solo in caso di «delega» su specifici programmi, da parte di altri Uffici dello Stato. Il Provveditorato ha acquisito, però, la funzione di monitoraggio sui prezzi e sugli acquisti da parte delle Amministrazioni dello Stato, mantenendo le funzioni di vigilanza sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, il Provveditorato ha avuto attribuzioni di consulenza e supporto alle Amministrazioni statali negli stessi settori.
Peraltro, l'articolo 26 della legge finanziaria e il Decreto ministeriale 24 febbraio 2000, hanno rappresentato la presa d'atto di ulteriori e urgenti interventi, che per quanto riguarda il Provveditorato, comporteranno il venir meno di alcune soltanto delle competenze esercitate; e cioè quelle che erano legate all'attività di assistenza alle altre amministrazioni nella pianificazione e sul monitoraggio dei fabbisogni e, soprattutto quelle relative alla gestione (eventuale e delegata) degli acquisti, che oggi possono essere efficacemente svolte solo da chi possegga un considerevole supporto informatico.
Tuttavia, a seguito dell'utilizzazione della rete informatica anche nei settori dei consumi,
La scelta della CONSIP S.p.A. risulta in linea con le citate nuove esigenze, sia per la sua peculiare competenza nel settore informatico, che per la sua particolare struttura.
Sotto il profilo formale, si fa presente che la CONSIP è «un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo indirizzi strategici stabiliti dall'Amministrazione» (articolo 1, comma 2, D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414). La società è sottoposta ad un controllo specifico da parte di questo Ministero, sia sotto il profilo civilistico-societario, attraverso l'esercizio dei diritti dell'azionista, che sotto quello amministrativo-gestionale, attraverso gli obblighi imposti alla società dalla normativa di riferimento e dalla convenzione sottoscritta in data 9 agosto 1999 e sottoposta al vaglio della Corte dei Conti.
La CONSIP, inoltre, ai sensi del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, che disciplina il settore dei servizi informatici delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, è equiparata alle Amministrazioni Pubbliche. La società in questione si configura, quindi, come un organismo a struttura societaria, caratterizzato da finalità, sia per legge che per Statuto, esclusivamente di natura pubblicistica a favore dello Stato. In questo ambito, non sembra incongrua la funzione di «amministrazione aggiudicatrice» formalmente attribuita alla società.
Per quanto riguarda il riferimento alla vigente normativa, la quale non consentirebbe all'Amministrazione di operare la scelta del contraente tramite un soggetto privato, si precisa che la CONSIP è stata delegata ad operare la scelta del contraente per il settore informatico con il citato D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414 e con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998; un esplicito divieto esiste nel settore dei lavori pubblici e non quello dell'acquisto di beni e servizi.
Sotto il profilo sostanziale, questa Amministrazione, dovendo necessariamente utilizzare le tecnologie informatiche e le soluzioni innovative messe a disposizione dall'information technology, con il citato decreto ha incaricato la CONSIP di realizzare gli interventi necessari alla gestione delle convenzioni e dei contratti quadro.
In tale sistema, che prevede l'integrazione di differenti servizi, la stipula di convenzioni (non impegnative) per le Pubbliche Amministrazioni è inscindibilmente connessa alla realizzazione di strumenti innovativi, che consentiranno di assolvere ai nuovi compiti e funzioni delineati dall'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, anche al fine di integrare gli stessi con il sistema informativo di supporto all'attività del Ministero e nell'ottica di una maggiore trasparenza dei dati e delle informazioni nell'interesse della Pubblica Amministrazione e dei cittadini.
Gli strumenti di supporto al sistema delle convenzioni realizzati dalla CONSIP saranno in ogni caso indispensabili e, comunque, di ausilio anche per il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa afferenti alle convenzioni stesse e si integreranno con i sistemi informativi di supporto in materia di politiche finanziarie e di bilancio.
Il sistema consentirà, inoltre, l'utilizzo del commercio elettronico, nonché la possibilità in futuro di addivenire alla conclusione di aste telematiche permanenti, che permetteranno alle singole Amministrazioni di concludere i contratti di acquisto alle migliori condizioni possibili tra le imprese selezionate e convenzionate con procedure vincolate di scelta del contraente.
Per quanto riguarda il personale in servizio presso il Provveditorato Generale dello Stato, si precisa che il decreto ministeriale 24 febbraio 2000 non ha alcun impatto sull'assetto organizzativo del Ministero, in quanto non ha natura regolamentare e
Pertanto, i dipendenti interessati, attualmente impegnati nella conclusione dei contratti in corso, all'occorrenza potranno essere ridislocati presso altre unità organizzative del Ministero, che richiedono requisiti professionali di carattere amministrativo simili a quelle possedute dagli impiegati e dai funzionari del Provveditorato.
Va precisato che questo Ministero dovrà costituire un'apposita unità amministrativa di «interfaccia» con la CONSIP, che avrà l'effettivo controllo del settore.
Per quanto riguarda la presunta «esautorazione» della dirigenza statale nell'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, si fa presente che la deliberazione di contrarre e la stipula dei contratti relativi restano nella sfera di competenza ed autonomia delle Amministrazioni contraenti e dei loro dirigenti.
In proposito, si precisa che con le procedure di scelta del contraente vengono esclusivamente individuati i potenziali fornitori delle diverse Amministrazioni e che, con la stipula delle convenzioni, vengono definite tutte le condizioni contrattuali ed economiche, alle quali l'unità ordinante, attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura, farà riferimento per la conclusione dei singoli contratti di acquisto.
Con riferimento, inoltre, alla presunta incompetenza del Ministro del Tesoro ad adottare il decreto ministeriale 24/2/2000, si precisa che tale Decreto si sottrae ai meri atti di gestione (legge n. 29 del 1993), assumendo carattere strategico con incidenza sull'intera attività della Pubblica Amministrazione.
Per quanto concerne la mancata verifica preventiva da parte degli Organi di controllo, da individuarsi essenzialmente nella magistratura contabile, considerato che l'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 esclude il parere preventivo del Consiglio di Stato, si fa presente che gli atti della specie trattandosi dell'affidamento di un incarico strategico ad una società interamente di proprietà del Tesoro, non rientrano fra quelli che, ai sensi della legge n. 20 del 1994, debbono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
Il Decreto non è riconducibile alle più significative e tassative tipologie di atti ivi elencate, non avendo la veste, formale o sostanziale, di atto normativo a rilevanza esterna o di atto di programmazione comportante spese, né tantomeno di atto generale attuativo di norme comunitarie.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
a Torino, nello stabile ATC sito in via delle Primule 30 è stato assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica ad una famiglia di nomadi;
detta famiglia risulta ospitare abitualmente numerosi estranei, anch'essi nomadi, ed ha assunto fin dal suo insediamento nel palazzo comportamenti incivili e minacciosi nei riguardi dell'inquilinato, composto per di più da nuclei di persone anziane -:
quali urgenti iniziative si intenda attuare per ristabilire la legalità e la tranquillità nello stabile ATC di via delle Primule 30 a Torino, tutelando il diritto alla tranquillità degli onesti ed anziani inquilini dello stabile.
(4-29044)
Il Bando Generale di concorso per l'assegnazione degli alloggi di ERP e la relativa
Il Comune alla luce di lamentele pervenute nei giorni scorsi ha formalmente richiesto all'Ente Gestore (ATC) di verificare la presunta ospitalità ad estranei ed i comportamenti di prevaricazione e di disturbo da parte del Selimovic inviando, ove ricorra il caso, diffida allo stesso e segnalando al Comune l'eventuale sussistenza di motivi per l'avvio di un procedimento di decadenza dall'assegnazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini
il recidivo ritardo con cui il Governo italiano sta operando nel notificare le aree regionali ammissibili ai contributi dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali europei per regolare la ripartizione degli aiuti durante il periodo 2000-2006, ed il silenzio a riguardo della zonizzazione sulla nuova proposta fatta a Bruxelles, svelano un atteggiamento alle soglie della provocazione;
l'autolesionismo politico cui ci ha abituato il Governo delle sinistre preoccupa ancor maggiormente allorché in discussione ci sono decisioni che porranno una seria ipoteca sul futuro del Paese da qui al 2006, ed è solare la sconvenienza del fatto che tale ipoteca venga posta oggi da un Governo la cui delegittimazione politica emerge con profili sempre più evidenti e di cui il consenso elettorale non è mai stato verificato;
la nuova ripartizione regionale, che dovrà essere attentamente verificata nel suo rispondere alle linee guida indicate dalla commissione (ai sensi del paragrafo 4, articolo 4, del regolamento n. 1260/99 sui fondi strutturali), rischia di paralizzare tutta una serie di iniziative avviate dalle regioni sulla base delle legittime attese dei territori, che si potrebbero oggi vedere improvvisamente rapinate degli stanziamenti cui legittimamente si poteva ritenere di accedere e sulla base dei quali sono stati avviati importanti interventi programmatori -:
quali provvedimenti intenda assumere il Governo in merito a quanto esposto.
(4-28525)
l'Italia è l'unico stato membro dell'Unione a non aver presentato un elenco corretto delle zone interessate a finanziamenti, per un totale di 5000 miliardi, provenienti dai fondi strutturali comunitari per il cosiddetto «Obiettivo 2», che riguarda le regioni in fase di ristrutturazione industriale (tra le quali molte anche nella zona del Nord Lombardia), quelle rurali in declino, oltre che le zone urbane in difficoltà;
le Autorità italiane erano al corrente, fin dal luglio dello scorso anno, del «massimale di popolazione» ammissibile ai finanziamenti valutato in 7,4 milioni di abitanti e della data per la presentazione delle domande, fissata per il 31 agosto;
le Autorità italiane hanno presentato una documentazione che non rispettava i criteri territoriali stabiliti al Consiglio europeo, tenutosi a Berlino nel marzo 1999 scatenando così la reazione negativa di Bruxelles e le ironiche dichiarazioni del Commissario per la politica regionale dell'Ue, Michel Barnier, che ha messo impietosamente a nudo le incapacità del Governo italiano;
sul territorio, prevalentemente del Nord Lombardia, il mancato finanziamento dell'obiettivo 2 ha peggiorato notevolmente l'andamento economico -:
quali provvedimenti abbia assunto il Governo nei confronti di Ministri, sottosegretari e dirigenti resisi protagonisti di un clamoroso errore costato alla Comunità italiana 5000 miliardi;
quali provvedimenti siano stati assunti dal Governo italiano per porre rimedio alla citata, spiacevole situazione.
(4-29057)
Al riguardo si fa presente che per la selezione delle aree da ammettere all'Obiettivo 2, sono stati adottati i sistemi locali del lavoro SLL, che si adattano meglio alla realtà economica italiana e rispondono in modo più realistico alle specifiche finalità d'intervento dei Fondi strutturali, anziché le NUTS III, corrispondenti alle province, cioè a ripartizioni territoriali di carattere prettamente amministrativo, le quali, per tale caratteristica, avrebbero comportato l'esclusione di territori bisognosi di intervento.
La Commissione Europea, nell'esaminare la proposta italiana per la zonizzazione dell'Obiettivo 2, ha richiesto un rigido rispetto delle disposizioni regolamentari, ossia che almeno il 50 per cento della popolazione delle zone in Obiettivo 2 debba appartenere a zone definite come NUTS III, conformi ai criteri comunitari di declino industriale e rurale (articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6 del Regolamento n. 1260 del 1999).
Nella proposta italiana, la percentuale di popolazione, calcolata secondo il metodo della Commissione, è del 29,6 per cento; applicando i criteri dei citati paragrafi nn. 5 e 6 ai Sistemi Locali del Lavoro, nel rispetto del Regolamento per le reali situazioni di disagio e di declino industriale, tale percentuale sale al 64 per cento.
Nel negoziato, attualmente in corso con la Commissione, per definire la quantità di popolazione da «riallocare» in NUTS III ammissibili, è stato sostenuto che il rispetto del criterio del 50 per cento di «popolazione conforme» può essere raggiunto se si considera la popolazione dell'Abruzzo, in tutto o in parte, conforme al requisito comunitario; se si definiscono le NUTS III ammissibili in base ai dati statistici più aggiornati, includendovi la Provincia di Torino; se si procede ad una «riallocazione» di popolazione variabile tra 200.000 e 300.000 abitanti.
Si soggiunge, infine, che l'uso dei Sistemi Locali del Lavoro (S.L.L.) ha consentito alla Regione Lombardia di ottenere un plafond di popolazione (circa 600.000 abitanti), superiore a quello che le sarebbe spettato utilizzando il criterio comunitario delle NUTS III. Infatti, secondo tale criterio, l'unica NUTS III ammissibile della Lombardia era la Provincia di Mantova, per un totale di 370.000 abitanti.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
in data 16 aprile 1997, la Banca di Roma spa ha avviato una procedura preventiva di consultazione sindacale ai sensi degli articoli 147 e 150 del Ccnl per i «processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale» adducendo l'esigenza di dover ridurre il costo del lavoro per una pretesa intervenuta crisi aziendale;
in data 28 giugno 1997 la Banca di Roma spa ha sottoscritto con alcune organizzazioni sindacali un accordo aziendale recante modifiche in pejus rispetto al Ccnl del 19 dicembre 1994 e scadente il 31 dicembre 1997 su «orario di lavoro» permessi per festività soppresse, missioni e trasferimenti, premi aziendali;
in virtù di tale accordo il personale ha dovuto effettuare, per l'anno 1997, giorni 3 di assenza non retribuita e per l'anno 1998 giorni 11 di assenza non retribuita;
l'onere sostenuto da ogni dipendente è stato mediamente di lire 700.000 circa per l'anno 1997 e di lire 2.500.000 circa per l'anno 1998 mentre la Banca di Roma spa ha risparmiato almeno 200 miliardi circa per l'anno 1997 e 600 miliardi circa per l'anno 1998;
il direttore generale della banca medesima dottor Giorgio Brambilla, ha diffuso,
la banca medesima con una politica di gestione più accorta (evitando per esempio: facili e superficiali concessioni di credito; sconti miliardari sugli interessi passivi dovuti da alcuni «particolari» clienti; mancate iniziative di recupero di crediti miliardari garantiti da ipoteche) avrebbe potuto evitare lo stato di «crisi aziendale» dichiarata;
nessun dirigente è stato chiamato a rispondere delle macroscopiche inefficienze del proprio settore;
ai vertici della banca non è stata attribuita alcuna responsabilità nella gestione fallimentare della medesima;
nel frattempo sono continuate, però, le assunzioni (circa 1000) e le promozioni del personale (circa 3000);
al punto 2) della convocazione di assemblea di azionisti indetta per giorno 5 febbraio 1999 si legge «delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 c.c. della facoltà di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, anche in più volte, per un periodo massimo di tre anni e per un ammontare massimo di massimali 3,5 miliardi con emissione di n. 7 milioni di azioni ordinarie gravate da vincolo di indisponibilità biennale, da assegnare a dirigenti della banca...»;
quanto precede fa supporre che la Banca di Roma spa voglia intendere l'esigenza di una ristrutturazione aziendale al fine di addivenire ad un maggior incremento degli utili e dei dividendi attraverso accordi che penalizzano i lavoratori -:
quali iniziative intenda adottare perché sia verificata la reale consistenza patrimoniale e finanziaria della Banca di Roma spa e per perseguire eventuali abusi e irregolarità che dovessero emergere e commesse ai danni dei lavoratori dipendenti.
(4-22012)
Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che, nel corso del 1997, il Consiglio di Amministrazione della Banca di Roma ha approvato una serie articolata di iniziative di riqualificazione aziendale. Il piano predisposto si proponeva come obiettivo una significativa crescita dell'utile netto ed il raggiungimento nel 2000 di un R.O.E. superiore al 10 per cento.
Le linee strategiche individuate per il conseguimento di tali risultati si fondavano essenzialmente sui seguenti fattori: sviluppo dell'area servizi; recupero di condizioni di efficienza e produttività; focalizzazione dell'attività caratteristica mediante la cessione di rilevanti quote di immobili e partecipazioni non strategiche; riduzione dei costi, con iniziative volte a diminuire anche il costo del lavoro.
Nel 1998, le iniziative avviate si sono riflesse positivamente sui risultati economici.
L'utile di esercizio è stato pari a L. 653 miliardi, sia per la crescita dei ricavi, sia per la diminuzione dei costi operativi. Anche in relazione alla probabile non ripetibilità di alcuni risultati positivi conseguiti nel corso del 1998, la complessiva situazione aziendale richiede che le iniziative previste nel piano industriale continuino ad essere portate a compimento con il massimo rigore.
In particolare, sono seguite con attenzione dall'Autorità di Vigilanza le problematiche connesse con l'evoluzione della qualità del credito. È stata, infatti, più volte ribadita alla Banca di Roma l'importanza della futura evoluzione del comparto crediti, ai fini del riequilibrio della situazione aziendale, l'opportunità di svolgere un'azione di accertamento della rischiosità insita negli impieghi, nonché di migliorare le politiche allocative, le metodologie di valutazione del merito creditizio ed il controllo andamentale degli affidati.
Con specifico riferimento alle problematiche relative alla gestione del personale, si fa presente che, nell'ambito delle linee di sviluppo strategiche per il periodo 1996/1998, sono stati individuati ulteriori interventi strutturali. Tra questi sono compresi quelli finalizzati a recuperi di efficienza attraverso iniziative sul piano organizzativo e procedurale, traducibili in un significativo risparmio di risorse sia al centro che in periferia (ridisegno del sistema operativo delle dipendenze italiane, razionalizzazione delle risorse presenti nella struttura della Direzione centrale, potenziamento del centro elaborazione dati).
Si soggiunge, infine, che, in data 28 giugno 1997, la banca ha stipulato un accordo triennale con le organizzazioni sindacali, al fine di ottenere significativi risparmi di costo. Tale risparmio dovrebbe provenire in parte dal contenimento delle remunerazioni unitarie e in parte dall'assorbimento delle risorse in esubero; a tale fine è stato concordato che l'azienda si sarebbe avvalsa delle procedure di leggi vigenti in materia, nella prospettiva di poter usufruire delle misure di sostegno individuate dalle parti sociali in attuazione del «Protocollo d'intesa sul settore bancario», sottoscritto in data 4 giugno 1997.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
durante l'ultimo conflitto bellico numerose ed atroci sono state le azioni a ridosso della «Linea Gotica» che i nazifascisti hanno condotto contro la popolazione inerme composta prevalentemente di donne, bambini e anziani;
il 12 agosto del 1944 a Sant'Anna di Stazzema i nazifascisti uccisero 560 persone e seminarono ancora morte in altri luoghi della provincia di Lucca, Massa Carrara, Pisa e in tante altre parti d'Italia;
lo stesso Capo dello Stato celebrerà quest'anno la festa di liberazione a Sant'Anna di Stazzema e la sua presenza è la dimostrazione che i valori della Resistenza, fondamento della nostra democrazia, devono essere ricordati e tramandati alle future generazioni per mantenere e rafforzare condizioni di pace, serenità e prosperità;
il 22 settembre 1985 con l'intervento del presidente emerito della Corte costituzionale, Onorevole Leonetto Amadei, partigiano e deportato in un campo di concentramento in Germania, sulla facciata dell'edificio nel quale hanno sede gli uffici del municipio del comune di Careggine in provincia di Lucca, veniva inaugurata una lapide che tra l'altro così recita: «Careggine comune ribelle all'occupazione nazista ricorda la brigata Garfagnina che sfidando torture e fucilazioni, qui costituì nel 1944 una zona partigiana, ....Nel 40 anniversario ad onore dei caduti e a memoria del coraggio e delle sofferenze della nostra gente di montagna, 22 settembre 1985»;
tale lapide nel 1990 veniva rimossa dalla sua collocazione originaria, per essere fissata in un angolo all'interno dello stesso edificio evidenziando indubbiamente con ciò un «pentimento» per aver dato tanto e giusto rilievo alla lotta di liberazione;
un'altra lapide destinata ad essere affissa in un luogo pubblico e ben visibile su cui sono riportati i nomi dei partigiani uccisi è stata finora nascosta da parte della amministrazione comunale negli uffici municipali;
sembra che da qualche anno le celebrazioni del 25 aprile festa nazionale per l'anniversario della Liberazione dall'occupazione nazifascista siano ignorate dall'amministrazione comunale di Careggine -:
se non ritenga che questi comportamenti ed azioni non rappresentino una violazione dei fondamenti su cui si regge la nostra democrazia ed in particolare lo spirito e il dettato della Carta costituzionale che all'articolo 54 così recita: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
se il complesso delle decisioni assunte dall'amministrazione comunale di Careggine non favorisca il sorgere di quelle condizioni che portano a violare la XII norma transitoria della Costituzione che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;
cosa intenda fare il Governo di fronte alle posizioni, azioni e comportamenti dell'amministrazione comunale di Careggine in premessa descritti;
se non ritenga per il rispetto dei valori e del dettato della nostra Costituzione, invitare il sindaco del comune di Careggine a ricollocare nella posizione originale prima del prossimo 25 aprile sulla facciata del municipio la lapide che con giusta ufficialità e solennità fu fissata il 22 settembre 1985 alla presenza del presidente emerito della Corte costituzionale;
quali valutazioni intenda dare per la lapide con incisi i nomi dei partigiani uccisi, tenuta nascosta dalla stessa amministrazione comunale, tenendo conto che la lotta partigiana congiuntamente alle forze alleate contribuì a portare il nostro paese alla libertà e alla democrazia come viene celebrato con festa nazionale il 25 aprile di ogni anno.
(4-29217)
La lapide venne collocata all'esterno della sede comunale nel 1985 e, successivamente, in seguito ai lavori di ristrutturazione iniziati nel 1990, venne spostata all'interno dell'edificio.
In data 14 aprile 2000, in Careggine, si è tenuto un consiglio comunale «aperto» con all'ordine del giorno di nuovo la questione relativa alla collocazione della lapide in oggetto.
Durante il suddetto consiglio è stato deliberato di accogliere la proposta di un incontro pervenuta da parte dell'Associazione Partigiani d'Italia (Sezione di Massa) per decidere congiuntamente la collocazione della futura lapide. È stato, inoltre, deciso di rimettere anche la seconda lapide (con i nomi dei partigiani caduti) nella stessa posizione che verrà individuata per la prima.
Il Sindaco ha ribadito che la lapide potrà essere collocata in qualsiasi posizione ad eccezione della facciata del comune, non per motivi politici o rifiuto per i valori della Resistenza, bensì, esclusivamente per motivi estetici. Circa tale eventualità è stata data disponibilità anche da parte del consigliere di minoranza Piacentini che, nell'occasione, ha rinnovato la richiesta relativa alle celebrazioni del 25 aprile.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del comune di Roma è stata depositata, nei mesi scorsi, una proposta di deliberazione di iniziativa popolare concernente: «Variazione al Piano regolatore generale. Variante integrativa per la salvaguardia di aree verdi e la realizzazione di un nuovo parco adiacente il Parco regionale dell'Appia antica»;
l'oggetto della deliberazione di iniziativa popolare altro non è che 1'ampliamento del parco dell'Appia antica mediante destinazione da zona E a zona N delle aree indicate nella cartografia allegata alla proposta stessa relativa al toponimo Tormarancia-Appia antica, foglio n. 24 nord del piano regolatore generale, in ordine alla quale è in itinere una richiesta
dopo l'istruttoria, da parte degli uffici del comune di Roma e delle competenti Commissioni consiliari permanenti, lunedì 22 novembre 1999 è iniziata la discussione in aula consiliare;
il 23 novembre 1999, il Segretariato generale del comune di Roma, a seguito di richiesta formulata dal Presidente del gruppo consiliare dei Democratici, ha espresso e inviato alla Presidenza del consiglio comunale, oltre che al richiedente, un dettagliato parere sulla deliberazione di iniziativa popolare di cui sopra;
il Segretariato generale del comune di Roma, dopo aver accuratamente ricostruito la «storia urbanistica» del sito in questione afferma che:
«Allo stato variare la destinazione di zona del compendio in questione, da edificabile ad area soggetta ad esproprio, vanificando una vocazione edificatoria confermata, come sopra detto, da ripetuti atti dell'amministrazione comunale, costituirebbe un vizio di legittimità, censurabile quantomeno sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà manifesta... Non va, infine, sottaciuto che la recente sentenza della Cassazione - Sezioni unite n. 500 del 22 luglio 1999 ha espressamente sancito che «in presenza di un atto illegittimo della pubblica amministrazione, che sia stato posto in essere con dolo o colpa e che sia stato causa di un danno ingiusto - diretta conseguenza del provvedimento - il suo destinatario ha titolo al risarcimento dei danni anche se titolare non di un diritto soggettivo ma di un interesse giuridicamente rilevante»;
tale parere, così come articolato e diffuso a meno di ventiquattro ore dalla prevista votazione della deliberazione di iniziativa popolare, oltre a condizionarne il dibattito rappresenta una grave limitazione politica del consiglio comunale. Se fosse tutto vero quanto affermato dal Segretariato generale, il consiglio comunale, organo espressione della volontà popolare, non avrebbe nessuna autonomia di giudizio riguardo ai successivi atti di programmazione urbanistica -:
quali siano le valutazioni del Ministro interrogato in merito a quanto riportato in premessa;
se la procedura seguita dal Segretariato generale del comune di Roma sia prassi corretta e legittima;
quali provvedimenti intenda adottare o farsi promotore al fine di garantire piena autonomia ai consigli comunali in materia di pianificazione urbanistica.
(4-27204)
Infatti, il richiamato articolo 17, comma 68, gli attribuisce compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, tra i quali va ricompreso il consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il parere espresso dal segretario generale non ha potuto condizionare nè il dibattito assembleare nè la piena autonomia del consiglio comunale nella scelta urbanistica in esame, in quanto tale parere ha costituito semplicemente, per l'organo che ne aveva fatto richiesta, un completamento della fase istruttoria previsto dal vigente ordinamento sulle autonomie locali, istruttoria che, infatti, ha il solo obiettivo di rendere edotti i consiglieri comunali degli aspetti giuridico-amministrativi, oltre che tecnici, lasciando all'organo deliberante l'assoluta e piena autonomia nell'adozione delle scelte di merito.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
con il decreto ministeriale 24 febbraio 2000 il ministro del tesoro ha attribuito alla Consip S.p.A (società privata a capitale pubblico) compiti per la stipula di convenzioni per forniture di beni e servizi necessarie al funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione, in attuazione dell'articolo 26 della legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999 n. 488);
l'attività consiste nell'espletamento di procedure a gara per la scelta del contraente (gare comunitarie con bando pubblico e processi di aggiudicazione ai migliori offerenti), stipula di convenzioni o contratti quadro con le società aggiudicatarie, determinazione preventiva del fabbisogno di beni e servizi degli uffici dell'amministrazione statale, definizione degli standard, monitoraggi dei consumi degli uffici, informazione e assistenza agli uffici statali per l'adesione alle convenzioni, supporto per specifiche esigenze dell'amministrazione;
formalmente il decreto ministeriale fa riferimento esclusivamente alle attività concernenti le convenzioni previste dalla legge finanziaria, ma di fatto sottrae al provveditorato generale dello Stato una serie di compiti ad esso assegnati con legge e regolamento (decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 43, articolo 3, comma 4; decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998 n. 154, articolo 4 comma 1, lettera e);
proprio per effetto della citata normativa e della conseguente direttiva del Ministero del tesoro del 18 giugno 1998, il provveditorato generale dello Stato si è recentemente riorganizzato, con decreto dello stesso ministro, istituendo uffici con compiti di verifica delle politiche delle spese e delle esigenze di fabbisogno P.A., attività di marketing rivolto al mondo delle imprese, monitoraggio delle spese degli uffici statali, definizione di standard tecnici dei prodotti e verifiche di laboratorio, supporto e consulenza giuridica per la definizione delle procedure di gara, ufficio legale per la stipula di contratti e definizione di contratti tipo;
nella relazione di accompagnamento alla legge finanziaria 2000, presentata dallo stesso Ministro del tesoro nel settembre 1999 (atto 4236/1999) è riportato a pagina 45: «Al fine della riduzione della spesa pubblica e dello snellimento delle procedure nel rispetto degli obiettivi di gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154... la norma proposta con l'articolo 17 (diventato 26 in sede di conversione) consente al provveditorato generale dello Stato la stipula di specifiche convenzioni...»;
per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, il provveditorato generale dello Stato è dotato di professionalità di tipo giuridico, economico e tecnico merceologico, e che tutto il personale ha un'alta propensione all'utilizzo di strumenti informatici e appare quindi adeguatamente organizzato per svolgere istituzionalmente compiti di acquisizione di beni e servizi, al contrario della Consip, società privata nata nel dicembre del 1997 specificatamente con compiti di gestione di servizi informatici;
pertanto le professionalità d'ordine giuridico, merceologico e tecnico la Consip dovrà necessariamente acquisirle all'esterno, essendo il suo organico in grado di soddisfare esclusivamente incombenze relative alla creazione di banche dati, alle procedure automatizzate e al commercio elettronico connessi alla gestione delle convenzioni;
l'intera operazione di affidamento alla Consip potrebbe quindi comportare un notevole dispendio di risorse sia umane che economiche, a scapito di una struttura pubblica già esistente e adeguatamente professionalizzata;
inoltre l'affidamento alla Consip di tali compiti pone di conseguenza un problema
se non risulti economicamente più conveniente e formalmente più corretto modificare il citato decreto ministeriale nel senso di continuare a riservare all'amministrazione dello Stato il ruolo di autorità preposta allo svolgimento delle procedure di gara e di aggiudicazione delle forniture, e di riservare alla Consip un più idoneo e congruente compito di sviluppo di procedure informatizzate, avvalendosi di adeguate tecnologie innovative e dell'ausilio di strumenti di «Information Technology»;
se corrisponda al vero che tale provvedimento possa causare l'inattività di quattrocento dirigenti ed impiegati del provveditorato Generale dello Stato;
se al contrario l'amministrazione non ritenga utile potenziare il ruolo del provveditorato generale dello stato in un settore così specifico, complesso e delicato quale quello degli appalti pubblici di forniture, ai fini dell'ineludibile obiettivo di salvaguardia dell'interesse pubblico.
(4-29244)
Al riguardo, va premesso che il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, recante il conferimento alla CONSIP S.p.A. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato, si inserisce nell'ampio disegno di riforma del Ministero del Tesoro, unificato con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, avviato con la legge delega 3 aprile 1997, n. 94 e con il D.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, in particolare, con il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 e con il decreto ministeriale 8 giugno 1999 e stato modificato l'assetto organizzativo di questa Amministrazione al fine di rendere la nuova struttura più razionale ed efficiente.
Il Provveditorato Generale dello Stato ha assunto la denominazione di Servizio Centrale del Provveditorato Generale dello Stato ed è stato inserito nel Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro.
In proposito, va precisato che con il citato D.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 il Provveditorato Generale dello Stato aveva già perduto la funzione di unico soggetto competente agli acquisti di beni e servizi per l'Amministrazione Statale, conservando una competenza limitata e meramente eventuale ad operare acquisti solo in caso di «delega» su specifici programmi, da parte di altri Uffici dello Stato. Il Provveditorato ha acquisito, però, la funzione di monitoraggio sui prezzi e sugli acquisti da parte delle Amministrazioni dello Stato, mantenendo le funzioni di vigilanza sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, il Provveditorato ha avuto attribuzioni di consulenza e supporto alle Amministrazioni statali negli stessi settori.
Peraltro, l'articolo 26 della legge finanziaria e il Decreto ministeriale 24 febbraio 2000, hanno rappresentato la presa d'atto di ulteriori e urgenti interventi, che per quanto riguarda il Provveditorato, comporteranno il venir meno di alcune soltanto delle competenze esercitate; e cioè quelle che erano legate all'attività di assistenza alle altre amministrazioni nella pianificazione e sul monitoraggio dei fabbisogni e, soprattutto quelle relative alla gestione (eventuale e
Tuttavia, a seguito dell'utilizzazione della rete informatica anche nei settori dei consumi, le competenze del Provveditorato, legate all'attività di assistenza alle altre Amministrazioni nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni, nonché quelle relative alla gestione degli acquisti, che possono essere efficacemente svolte solo da chi possegga un considerevole supporto informatico, risultano ridimensionate, infatti, l'articolo 26 della legge finanziaria obbliga le Amministrazioni dello Stato ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni stipulate, presso società specializzate, anziché presso il Provveditorato.
La scelta della CONSIP S.p.A. risulta in linea con le citate nuove esigenze, sia per la sua peculiare competenza nel settore informatico, che per la sua particolare struttura.
Sotto il profilo formale, si fa presente che la CONSIP è «un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo indirizzi strategici stabiliti dall'Amministrazione» (articolo 1, comma 2, D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414). La società è sottoposta ad un controllo specifico da parte di questo Ministero, sia sotto il profilo civilistico-societario, attraverso l'esercizio dei diritti dell'azionista, che sotto quello amministrativo-gestionale, attraverso gli obblighi imposti alla società dalla normativa di riferimento e dalla convenzione sottoscritta in data 9 agosto 1999 e sottoposta al vaglio della Corte dei Conti.
La CONSIP, inoltre, ai sensi del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, che disciplina il settore dei servizi informatici delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, è equiparata alle Amministrazioni Pubbliche. La società in questione si configura, quindi, come un organismo a struttura societaria, caratterizzato da finalità, sia per legge che per Statuto, esclusivamente di natura pubblicistica a favore dello Stato. In questo ambito, non sembra incongrua la funzione di «amministrazione aggiudicatrice» formalmente attribuita alla società.
Per quanto riguarda il riferimento alla vigente normativa, la quale non consentirebbe all'Amministrazione di operare la scelta del contraente tramite un soggetto privato, si precisa che la CONSIP è stata delegata ad operare la scelta del contraente per il settore informatico con il citato decreto-legge 19 novembre 1997, n. 414 e con il, decreto ministeriale del 17 giugno 1997; un esplicito divieto esiste nel settore dei lavori pubblici e non in quello dell'acquisto di beni e servizi.
Sotto il profilo sostanziale, questa Amministrazione, dovendo necessariamente utilizzare le tecnologie informatiche e le soluzioni innovative messe a disposizione dall'information technology, con il citato decreto ha incaricato la CONSIP di realizzare gli interventi necessari alla gestione delle convenzioni e dei contratti quadro.
In tale sistema, che prevede l'integrazione di differenti servizi, la stipula di convenzioni (non impegnative) per le Pubbliche Amministrazioni è inscindibilmente connessa alla realizzazione di strumenti innovativi, che consentiranno di assolvere ai nuovi compiti e funzioni delineati dall'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, anche al fine di integrare gli stessi con il sistema informativo di supporto all'attività del Ministero e nell'ottica di una maggiore trasparenza dei dati e delle informazioni nell'interesse della Pubblica Amministrazione e dei cittadini.
Gli strumenti di supporto al sistema delle convenzioni realizzati dalla CONSIP saranno in ogni caso indispensabili e, comunque, di ausilio anche per il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa afferenti alle convenzioni stesse e si integreranno con i sistemi informativi di supporto in materia di politiche finanziarie e di bilancio.
Il sistema consentirà, inoltre, l'utilizzo del commercio elettronico, nonché la possibilità in futuro di addivenire alla conclusione di aste telematiche permanenti, che permetteranno alle singole Amministrazioni di concludere i contratti di acquisto alle migliori condizioni possibili tra le imprese
Per quanto riguarda il personale in servizio presso il Provveditorato Generale dello Stato, si precisa che il decreto ministeriale 24 febbraio 2000 non ha alcun impatto sull'assetto organizzativo del Ministero, in quanto non ha natura regolamentare e nulla dispone in ordine alle funzioni ed agli uffici del Provveditorato; la perdita di alcune competenze, prevista dal decreto-legge n. 430 del 1997 e dalla legge n. 488 del 1999 incide solo su alcuni uffici del Provveditorato stesso, che continuerà a svolgere importanti competenze (monitoraggio, consulenze sui prezzi, ecc.).
Pertanto, i dipendenti interessati, attualmente impegnati nella conclusione dei contratti in corso, all'occorrenza potranno essere ridislocati presso altre unità organizzative del Ministero, che richiedono requisiti professionali di carattere amministrativo simili a quelle possedute dagli impiegati e dai funzionari del Provveditorato.
Va precisato che questo Ministero dovrà costituire un'apposita unità amministrativa di «interfaccia» con la CONSIP, che avrà l'effettivo controllo del settore.
Per quanto riguarda la presunta «esautorazione» della dirigenza statale nell'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, si fa presente che la deliberazione di contrarre e la stipula dei contratti relativi restano nella sfera di competenza ed autonomia delle Amministrazioni contraenti e dei loro dirigenti.
In proposito, si precisa che con le procedure di scelta del contraente vengono esclusivamente individuali i potenziali fornitori delle diverse Amministrazioni e che, con la stipula delle convenzioni, vengono definite tutte le condizioni contrattuali ed economiche, alle quali l'unità ordinante, attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura, farà riferimento per la conclusione dei singoli contratti di acquisto.
Con riferimento, inoltre, alla presunta incompetenza del Ministro del Tesoro ad adottare il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, si precisa che tale Decreto si sottrae ai meri atti di gestione (legge n. 29 del 1993), assumendo carattere strategico con incidenza sull'intera attività della Pubblica Amministrazione.
Per quanto concerne la mancata verifica preventiva da parte degli Organi di controllo, da individuarsi essenzialmente nella magistratura contabile, considerato che l'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 esclude il parere preventivo del Consiglio di Stato, si fa presente che gli atti della specie trattandosi dell'affidamento di un incarico strategico ad una società interamente di proprietà del Tesoro, non rientrano fra quelli che, ai sensi della legge n. 20 del 1994, debbono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
Il Decreto non è riconducibile alle più significative e tassative tipologie di atti ivi elencate, non avendo la veste, formale o sostanziale, di atto normativo a rilevanza esterna o di atto di programmazione comportante spese, nè tantomeno di atto generate attuativo di norme comunitarie.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
il giovane Matteo Settembri, nato in Ancona il 15 settembre 1986, fu sottoposto a visita medica da parte della Commissione di prima istanza di Tolentino (Macerata) per l'accertamento dello stato di invalidità civile in data 30 aprile 1987 (n. pratica 15325);
detta commissione accertò uno stato di patologia e formulò, sottoscrivendola, la seguente diagnosi: sindrome di Down e cardiopatia congenita;
al malato fu concessa un'indennità di accompagnamento quale invalido civile perché effettivamente affetto da «sindrome di Down e cardiopatia congenita»;
alcuni anni più tardi il paziente, Matteo Settembri fu sottoposto a visita collegiale di controllo (regione Marche - servizio
la commissione, in data 28 giugno 1993, formulò la seguente diagnosi: «sindrome di Down e minimo difetto del setto interatriale» e alla voce «tipo di difficoltà» individuò le seguenti carenze: difficoltà di apprendimento - di relazione - di integrazione lavorativa - di autonomia personale;
la predetta visita collegiale riconobbe il paziente Matteo Settembri come «portatore di handicap con carattere di permanenza»;
la commissione cioè riconobbe con forza la sussistenza dei requisiti socio-sanitari necessari al fine di ottenere, da parte della persona disabile, i benefici previsti dagli articoli 7/a, 8 comma 1 e 13 comma 3, e per altra persona richiedente quanto previsto dall'articolo 33 comma C, vale a dire l'indennità di accompagnamento;
in data 16 settembre 1998, la commissione medica periferica delle pensioni di guerra e di invalidità civile di Macerata sottopose il paziente Matteo Settembri ad un'ulteriore visita medica di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari per continuare ad usufruire della pensione assegno e indennità di accompagnamento disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 26 luglio 1988, n. 291 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 323 del 1996, convertito nella legge n. 425 del 1996;
è doveroso ricordare che il malato Matteo Settembri in data 16 settembre 1998, era ovviamente ancora beneficiario di «indennità di accompagnamento» quale invalido civile per le seguenti infermità e minorazioni: «sindrome di Down, cardiopatia congenita»;
dal verbale di verifica sulle permanenze dei requisiti sanitari per usufruire dell'indennità di accompagnamento del paziente Matteo Settembri (posizione n. 315816/V del ministero del tesoro - direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra) risulta quanto segue:
anamnesi: il paziente frequenta un centro di riabilitazione (Istituto Santo Stefano di Ascoli Piceno) secondo un programma personalizzato;
alla voce esame obiettivo (5) risulta:
a) evidente deficit del linguaggio (scarse capacità fono-articolatorie);
b) atteggiamento di ritiro sociale (sic!);
c) deambulazione autonoma possibile;
alla voce diagnosi il paziente risulta affetto da: «sindrome di Down»;
nelle conclusioni appare la seguente dichiarazione: «Minore invalido con diritto all'indennità mensile di frequenza (articolo 1 della legge n. 289 del 1990);
in data 20 novembre 1998, su carta intestata del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - Divisione 10 (posizione n. 315816), al malato Matteo Settembri viene inviata una comunicazione che così recita: «decreto di revoca delle provvidenze economiche di invalidità civile». Il decreto, emesso in data 2 novembre 1998, dichiara la revoca della provvidenza di invalidità civile a suo tempo concessa». Firmato: il direttore della divisione (Maria Teresa Lucà);
in altre parole al malato in questione viene revocata l'indennità di accompagnamento -:
se i malati affetti da sindrome di Down perdano l'indennità di accompagnamento all'età di 12 anni;
se sia possibile, come è il caso del malato Matteo Settembri che all'epoca del controllo aveva 12 anni, senza un semplice ecocardiogramma e senza una doverosa visita specialistica cardiologica, dichiararlo guarito da una patologia cronica congenita (già diagnosticata dall'ospedale di Ancona
se non si ritenga frutto di errore umano avere dichiarato (verbale di verifica - posizione n. 315816/V del 16 settembre 1998) contemporaneamente quanto segue «Esame obiettivo; evidente deficit del linguaggio (scarse capacità fono-articolatorie); atteggiamento di ritiro sociale; deambulazione autonoma possibile» e, aggiunge l'interrogante, «neppure certa» e poi dichiarare nuovamente un malato in così gravi condizioni fisiche, ma soprattutto psichiche, non più idoneo ad usufruire del beneficio di un assegno di accompagnamento;
se risponda al vero che il paziente Matteo Settembri fu accompagnato al controllo di verifica dei requisiti di invalidità dal di lui padre, non potendo accedervi da solo;
se, infine, visto che era accompagnato dal padre, come sia stato possibile dichiarare che la deambulazione autonoma fosse «possibile».
(4-27445)
Al riguardo, si fa presente che i medici incaricati della visita, invitati a specificare le motivazioni medico legali del giudizio espresso in sede di verifica, hanno ribadito la valutazione già formulata in tale sede, fornendo alcuni chiarimenti.
Nella relazione redatta dai sanitari in data 3 gennaio 2000, per quanto riguarda l'esame obiettivo, è stato evidenziato un atteggiamento di ritiro-sociale, intendendo in questo modo definire un comportamento, un modo di porsi in un contesto relazionale. Tale affermazione intende evidenziare un meccanismo di difesa che l'interlocutore mette in atto di fronte ad una situazione nuova, un'esperienza inconsueta, della quale avverte, comunque, l'importanza ed il disagio, ponendosi in una posizione di difesa. Tale comportamento non può intendersi come espressione di una totale incapacità ad agire nella quotidianità ed in uno spazio familiare, non venendo così totalmente indicato il cosiddetto «funzionamento sociale». In questo senso è stato, quindi, rilevato un aspetto della cosiddetta comunicazione verbale e non, che ha consentito di esprimersi descrivendo un atteggiamento e non un vero e proprio grave deficit e/o disturbo relazionale.
Per quanto attiene alla deambulazione, che nel corso della visita viene descritta come non compromessa e quindi possibile autonomamente, il fatto che l'interessato sia venuto a visita accompagnato dal padre, non appare elemento sufficiente a suffragare la tesi dell'incapacità a deambulare, non risultando corretto che un ragazzo di 12 anni possa muoversi da solo per recarsi in un luogo lontano circa 20 Km dalla propria abitazione ed affrontare una convocazione ufficiale da solo.
Per quel che riguarda, invece, la cardiopatia congenita, non è stata prodotta recente documentazione in tal senso, né è stata attribuita rilevanza clinica a tale aspetto nel corso della visita di verifica, non sussistendo per i sanitari della Commissione medica (un cardiologo ed uno psichiatra) elementi significativi per evidenziare un deficit funzionale degno di nota.
Si fa, inoltre, presente che il fascicolo sanitario relativo all'interessato, prima dell'emissione del decreto di revoca, è stato trasmesso alla Sottocommissione di presidenza, costituita nell'ambito della Commissione Medica Superiore e d'invalidità civile per il controllo di qualità sull'attività medico legale svolta in sede di verifica e che detta Sottocommissione nella seduta del 16 ottobre 1998 ha confermato l'operato dei medici incaricati dell'accertamento.
Si informa, altresì, che avverso il provvedimento di revoca, è ammessa la tutela giurisdizionale innanzi al Giudice Ordinario.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
nel comune di Bolzaneto (Genova) è da tempo accampato abusivamente un gruppo di circa 80 nomadi che con una trentina di roulotte hanno occupato il piazzale del consorzio artigiani di via Nostra Signora della Guardia;
il consorzio artigiani (costituito da un complesso di aziende che danno lavoro a circa 800 persone) ha sollecitato più volte lo sgombero del piazzale per i gravi disagi provocati dalla presenza dell'accampamento: l'assenza di un campo attrezzato con servizi igienici obbliga infatti queste persone a sporcare ovunque, la presenza dei nomadi ha provocato gravi tensioni sociali in tema di sicurezza, il traffico veicolare è fortemente ostacolato dalla presenza dei nomadi;
nonostante le numerose richieste avanzate dai rappresentanti del consorzio alla polizia municipale ed al prefetto, le pubbliche autorità non sono mai intervenute sostenendo che l'area è privata -:
quali iniziative si intendano adottare per giungere in tempi brevi allo sgombero della zona.
(4-27957)
A seguito dell'intervento, veniva altresì predisposto un servizio di pulizia dell'area, attraverso lo smaltimento di alcuni carichi di rottami.
Al termine dell'operazione venivano identificati tutti i cittadini stranieri, cinque dei quali venivano segnalati in stato di libertà ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 286 del 1998 e colpiti da provvedimento di espulsione.
Al contempo si provvedeva all'allontanamento di 3 auto, 14 furgoni e 6 altri mezzi.
Tre roulottes prive di targhe e documenti venivano trasportate dalla polizia municipale alla depositeria del comune.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini
il 15 maggio 1998 veniva promulgata la legge regionale n. 5 della regione Trentino-Alto Adige avente per oggetto modifiche alla previgente legge elettorale per l'elezione del Consiglio regionale;
la stessa introduceva due differenti soglie minime per la ripartizione dei seggi rispettivamente il 5 per cento in provincia di Trento e il «quoziente naturale» (2,8 per cento) nella provincia di Bolzano;
la legge veniva opportunamente vistata dal Governo e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 datata 26 maggio 1998;
nel mese di giugno il consigliere regionale Carlo Willeit proponeva, innanzi alla Corte costituzionale, ricorso eccependo che l'introduzione di tali soglie appariva lesiva dei diritti costituzionalmente tutelati della minoranza ladina della regione;
nel periodo 16-18 giugno 1998 il predetto ricorso veniva notificato ai presidenti della giunta e del consiglio della regione Trentino-Alto Adige, ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;
in data 25 giugno 1998 il predetto ricorso veniva depositato;
innanzi alla Corte si è costituita la sola regione Trentino-Alto Adige per chiedere il rigetto del ricorso;
con decreto del Presidente della giunta regionale n. 282/a del 12 agosto
in data 11 ottobre 1998, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme vigenti, i partiti o i raggruppamenti politici organizzati provvedevano a depositare i contrassegni di lista, che per le province di Trento e Bolzano erano condizionate dalle forme di aggregazione necessarie e necessitate per il superamento delle soglie così come fissate dalla legge regionale 5/98;
la Corte costituzionale, con sentenza del 14 ottobre 1998 n. 356, depositata in segreteria il 21 ottobre, accoglieva la domanda statuendo che l'articolo 25 dello Statuto regionale «... non è destinato a sollecitare, né tantomeno assicurare la rappresentanza per gruppi linguistici; ma simmetricamente non tollera la introduzione di elementi che rendano più difficoltosa la rappresentanza dei gruppi linguistici considerati dallo stesso Statuto che intendevano proporsi nella competizione elettorale in quanto tali».
successivamente a tale decisione e in pendenza dei prefissati limiti di legge, alcuni cittadini proponevano due distinti ricorsi amministrativi innanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige (Trga-Taa), volti al ristabilimento delle pari condizioni di concorrenza alla competizione elettorale, proponendo, all'organo di giustizia amministrativa l'immediata sospensione degli effetti del decreto di convocazione dei comizi elettorali e la possibilità, in termini, di poter concorrere alla competizione elettorale nelle forme previste dalla normativa ora vigente;
tra le molteplici dichiarazioni rilasciate sulla vicenda e stante l'incontrovertibilità della decisione della Corte, con nota della SVP rilasciata all'Ansa il 28 ottobre 1998, si informa che il Vice Presidente del Consiglio, onorevole Sergio Mattarella, avrebbe rassicurato il segretario politico della SVP onorevole Siegfried Brugger che «il Consiglio dei ministri prenderà posizione sul quesito se debba rimanere valida la data prevista del 22 novembre»;
la sentenza della Corte costituzionale è intervenuta dopo il provvedimento di convocazione dei comizi e dell'avvio delle operazioni elettorali;
le forze politiche che intendevano partecipare alla consultazione elettorale hanno compiuto le loro scelte sulla base di norme poi dichiarate incostituzionali;
in particolare, tali scelte sono state determinate dalla previsione della soglia minima fissata per la ripartizione dei seggi, comportando a seconda dei casi, rinunce alla presentazione, aggregazioni tra soggetti politici diversi, eccetera;
appare evidente come il procedere con le operazioni elettorali ignorando gli effetti - parzialmente esposti - conseguenti alla decisione della «Consulta», comporterebbe un vulnus alla libera espressione della volontà del corpo elettorale -:
quali decisioni si intendano adottare al fine di consentire la tutela ed il corretto esercizio dei diritti politici fondamentali costituzionalmente garantiti dei cittadini del Trentino-Alto Adige.
(4-20426)
Secondo tale parere un rinnovo della procedura elettorale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale non sarebbe stato giuridicamente corretto in quanto la declaratoria di incostituzionalità incideva solo sulla fase terminale del procedimento elettorale,
Pertanto, «le disposizioni che governano le fasi del procedimento elettorale anteriori al riparto dei seggi, così come non erano state incise dalla legge regionale n. 5 del 1998, così restano insensibili alla dichiarata illegittimità costituzionale della stessa».
Fermo restando che per le prossime elezioni si dovrà tener conto della sentenza della Corte Costituzionale, si precisa che allo stato attuale la Regione non ha nuovamente legiferato poiché la modifica dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in iter al Senato, demanda ai Consigli provinciali la competenza a legiferare in materia.
Il Ministro per gli affari regionali: Agazio Loiero.
la legge n. 108 del 1996, meglio nota come legge antiusura, prevedeva il sostegno finanziario ad imprenditori in difficoltà, che altrimenti correrebbero il rischio di andare incontro ad usurai;
a Latina l'applicazione di questa legge incontra difficoltà enormi, in particolare per ciò che concerne l'aggiudicazione dei finanziamenti richiesti allo scopo di sostenere imprese in crisi;
la Confidi di Latina afferma che i problemi nell'esaudire le richieste presentate da parte di imprenditori in difficoltà derivano dall'atteggiamento del Monte dei Paschi di Siena che, per elargire il finanziamento, pretende garanzie che difficilmente imprese in difficoltà possono presentare; questo problema sussisterebbe anche in altre città italiane;
giova ricordare che la legge n. 108 del 1996 garantisce con propri fondi i finanziamenti devoluti dalle banche che hanno aderito ai criteri fissati dalla legge stessa;
non appare comprensibile che le banche, in particolare, a Latina, il Monte dei Paschi di Siena, a fronte delle garanzie loro fornite dalla legge mettano in atto richieste di garanzie come in situazioni di normalità; in questo modo si svilisce la stessa portata della legge;
a Latina sono state presentate alla Confidi dieci richieste e all'interrogante non risulta sia stata data risposta positiva ad alcuna di queste; soprattutto non si danno risposte definitive per iscritto o perlomeno motivate da parte della Confidi e del Monte dei Paschi di Siena -:
a quanto ammonti il fondo messo a disposizione della Confidi a garanzia dei finanziamenti che il Monte dei Paschi di Siena dovrebbe elargire;
se il finanziamento di cui alla legge n. 108 del 1996 a Latina sia stato utilizzato a garanzia di richieste di prestiti, a chi sia stato elargito e per quale importo;
se risulti per quale motivo alle dieci richieste di finanziamenti presentate alla Confidi di Latina, in particolare ai signori Galante e Menichelli, non sia stata data risposta né positiva né negativa anzi rinviando nel tempo una decisione;
se non ritenga che il continuo rinvio di una decisione non aiuti gli imprenditori a sostenere le loro imprese;
se non ritenga necessario intervenire allo scopo di verificare le motivazioni, addotte dal Monte dei Paschi di Siena, che rendono non utilizzabile il finanziamento concesso alla Confidi allo scopo di garantire i finanziamenti richiesti da imprenditori di Latina in difficoltà;
se non ritenga incongruo da parte delle banche richiedere garanzie, che evidentemente imprenditori in difficoltà non possono fornire, dato che proprio per questi soggetti è stata varata la legge n. 108 del 1996 che in ogni caso garantisce gli istituti di credito.
(4-22225)
Al riguardo, si premette che la legge n. 108 del 1996 non conferisce a questa Amministrazione uno specifico potere di vigilanza sugli enti beneficiari dei contributi antiusura, ma gli riconosce soltanto un controllo cartolare esercitabile attraverso la valutazione della documentazione contabile (bilancio e relazione illustrativa) che detti enti sono tenuti a presentare entro il 31 marzo di ciascun anno.
Si precisa, inoltre, che la valutazione tecnica sull'esistenza dei presupposti per concedere l'affidamento richiesto in base ad una approfondita conoscenza del cliente rientra nell'ambito dell'autonomia gestionale riconosciuta alle imprese bancarie.
La Banca d'Italia, sebbene la questione esuli dai suoi compiti istituzionali, ha, comunque, provveduto ad interessare il Monte dei Paschi di Siena, che ha riferito quanto segue.
Alla data di settembre 1999, il Monte dei Paschi di Siena, tramite il Confidi di Latina, ha ricevuto sette domande di finanziamento, delle quali due volontariamente ritirate e due respinte.
Tutti gli imprenditori hanno ricevuto regolare comunicazione dell'esito della domanda.
Con riferimento alle domande respinte, la prima pratica non è stata accolta, in quanto il richiedente è risultato garante di posizione dichiarata fallita e pluriprotestato per protesti non occasionali e per un periodo di tempo considerevole (1987-1994); inoltre, la ditta in questione non è stata ritenuta in grado di generare risorse economiche tali da poter rimborsare l'eventuale prestito.
La seconda domanda è stata respinta in considerazione della tipologia dell'azienda, la quale, ai sensi dell' articolo 15 della legge n. 108 del 1996, non può ritenersi «ad elevato rischio finanziario».
Si soggiunge, infine, che questa Amministrazione ha provveduto ad erogare al Consorzio di Garanzia Collettiva Fondi della Provincia di Latina S.C.R.L. l'importo complessivo di L. 911.910.000 relativo agli anni 1996, 1997 e 1998.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
da parecchio tempo sono ospiti della città di Brescia 106 profughi rom kosovari; oltre 60 sono bambini, suddivisi in 14 famiglie. Tutti sono in possesso di permesso di soggiorno valido in corso di rilascio. I rom sono fuggiti dalla guerra e dall'odio che ancora oggi li vede perseguitati in Kosovo e approdati in Italia a rischio della propria vita pagando, a scafisti senza scrupoli, la cifra di 2 milioni cadauno;
il sindaco di Brescia Paolo Corsini ha disposto il loro sgombero delle strutture di via Labirinto, via Borgosatollo dove avevano trovato accoglienza;
parte di questi 106 profughi, nel timore di essere allontanati da propri familiari e destinati temporaneamente ai campi di accoglienza di Rimini e Foggia (anticamera del rimpatrio) si sono trasferiti nel centro sociale Magazzino 47;
la permanenza presso il Magazzino 47 non potrà durare a lungo poiché, nonostante la generosità dei frequentatori del centro e di alcuni volontari e cittadini, la struttura è inadeguata alla presenza di più di cento persone, soprattutto con l'avanzare della stagione fredda; infatti, proprio in considerazione dell'approssimarsi dell'inverno, nella giornata di sabato 16 ottobre circa 90 rom, tra cui almeno 50 bambini e quattro donne incinte, hanno occupato l'edificio della ex scuola Achille Papa di Brescia -:
se il Ministro, alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 1999 che coinvolge principalmente i comuni nell'accoglienza ai profughi, non ritenga di dover fornire alle istituzioni bresciane (comune e amministrazione provinciale)
(4-26399)
La capacità ricettiva è quasi completamente esaurita ed emergono problemi di inserimento nella realtà locale, che il sovraffollamento provoca.
In questo quadro l'idonea sistemazione dei profughi Kosovari si é rilevata particolarmente difficoltosa, nonostante l'indiscutibile spirito di accoglienza manifestato dalla collettività locale in più occasioni.
Oltre duecento profughi di etnia rom, infatti, sono arrivati in questa provincia nei mesi di luglio e agosto scorsi, trovando una prima sistemazione presso alcuni campi nomadi comunali, peraltro, già sovraffollati.
A seguito di un'ordinanza di sgombero adottata dal sindaco di Brescia, prima che la medesima venisse eseguita coattivamente, oltre un centinaio si sono allontanati autonomamente, mentre una novantina, in un primo momento, si sono trasferiti presso una struttura nella disponibilità del centro sociale Magazzino 47, per poi occupare abusivamente l'ex scuola elementare «Achille Papa», stabile ormai in disuso da anni, di proprietà del comune di Brescia.
Ciò premesso, la titolarità di un permesso di soggiorno, che legittimava la presenza sul territorio nazionale fino al 31.12.1999, imponeva la necessità di trovare un'idonea sistemazione agli 81 profughi kosovari di etnia rom, ancora presenti nella provincia, che avevano rifiutato di andare nel campo profughi di Foggia o in strutture di Riccione predisposte nell'ambito del noto progetto «Azione Comune».
È stata svolta da questo ufficio un'intensa attività per la soluzione del problema, poiché l'approssimarsi della stagione invernale aumenta sempre di più i disagi dei profughi.
A ciò si deve aggiungere che la maggior parte degli 81 profughi che hanno occupato lo stabile in esame, sono minori.
In considerazione di tali aspetti, i comuni di Ghedi, Nave e Orzinuovi, nonché la Caritas Diocesana hanno espresso la disponibilità ad accogliere alcune famiglie.
Proprio nel corso di questa settimana sono state trasferite in tali strutture 6 famiglie di profughi, pari a 46 persone, di cui 28 minori.
Il comitato provinciale della Croce Rossa Italiana ha garantito il vitto e il vestiario necessario per i profughi accolti nei tre comuni.
Allo stesso modo sono state individuate altre strutture, dove, una volta definiti gli ultimi aspetti organizzativi, dovrebbero, essere ospitati gli altri profughi, che ancora occupano l'ex scuola elementare.
Attualmente i profughi kosovari di cui all'interrogazione parlamentare in argomento, ancora presenti in questa provincia, sono circa 46 e sono ospitati presso strutture messe a disposizione dai comuni di Fiesse, Ghedi, Lonato, Magasa, Nave e Orzinuovi.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
a seguito della messa in liquidazione dell'Isveimer spa, i liquidatori hanno recentemente operato il versamento delle relative quote di pertinenza dell'apposito fondo per il personale a beneficio dei vari dipendenti;
però, essi hanno - erroneamente - considerato tali somme quali redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente (as
è evidente, grave ed ingiusto il danno per i soggetti interessati, peraltro già privati del posto di lavoro;
gli stessi liquidatori, né preventivamente né successivamente, hanno ritenuto di chiedere un parere al ministero delle finanze;
tuttavia - è possibile che l'amministrazione finanziaria, d'ufficio, operi il rimborso delle ritenute indebitamente trattenute -:
se non ritengano di impartire idonee direttive, in linea con il già maturato orientamento dell'amministrazione finanziaria, per la tutela dei diritti dei dipendenti già privati del posto di lavoro.
(4-23650)
Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che il piano di liquidazione del citato Fondo, predisposto dai liquidatori della società, è stato approvato dalla stessa Banca d'Italia in data 31 dicembre 1998, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 588 del 1996.
Il piano in questione è il frutto di approfondite analisi giuridiche ed economico-attuariali, condotte dai liquidatori con l'ausilio di consulenti esperti dei diversi settori, in relazione alla complessità del quadro normativo di riferimento, alla novità della fattispecie ed alla peculiarità del contesto liquidatorio. Inoltre, il piano ha formato oggetto di confronto con le organizzazioni rappresentative del personale e dei pensionati dell'Isveimer.
Nella predisposizione di detto piano, i liquidatori hanno tenuto conto dei principi generali dettati dalla disciplina delle forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento agli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 124 del 1993.
Le soluzioni adottate nel piano si sono basate sulla corresponsione del valore capitale delle obbligazioni previdenziali a carico del Fondo verso ciascun soggetto avente diritto (pensionati ed in attività di servizio), secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo medesimo nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda.
Il valore capitale delle obbligazioni previdenziali, in assenza di criteri fissati in via normativa, è stato determinato utilizzando i coefficienti di conversione previsti dal Regolamento del Fondo per il calcolo, all'atto della liquidazione della pensione, del valore capitale del 25% della pensione vitalizia. I coefficienti di capitalizzazione delle rendite vitalizie indirette e delle rendite vitalizie temporanee sono stati desunti dai coefficienti previsti dal Regolamento per le rendite vitalizie dirette, attraverso appositi procedimenti matematici illustrati nel piano stesso.
Secondo quanto comunicato dai liquidatori, l'importo complessivo della spesa connessa alla liquidazione del Fondo di Previdenza si è ragguagliato a L. 277 miliardi circa.
Detta liquidazione si inserisce in un insieme di misure adottate dall'Isveimer, volte ad attenuare le conseguenze negative derivanti dalla crisi della banca nei confronti di tutto il personale. Infatti, da un lato è stato garantito l'accesso alle prestazioni integrative e sostitutive previdenziali del Fondo, secondo la particolare disciplina regolamentare, al personale sottoposto ad esodo, dall'altro è stata assicurata la prosecuzione dell'attività lavorativa per i dipendenti in attività privi di copertura previdenziale, mediante intese con il Banco di Napoli in merito all'assunzione dei medesimi.
I liquidatori hanno concluso l'esecuzione del piano di liquidazione del Fondo di Previdenza entro il termine massimo stabilito, in data 31 marzo 1999. Essi hanno provveduto ad inviare comunicazioni al personale in ordine alle somme individualmente
Con riferimento al trattamento tributario applicato alle somme corrisposte agli ex iscritti al Fondo di Previdenza, estinto, peraltro, a seguito dell'attuazione del piano di liquidazione, si precisa che la materia fiscale esula dai compiti istituzionali della Banca d'Italia.
Si fa presente, tuttavia, che i liquidatori dell'Isveimer hanno adottato i seguenti criteri di tassazione del Fondo Pensioni:
l'importo del FIP di spettanza a ciascuno degli aventi diritto è stato ritenuto imponibile per l'87,50%, ai sensi dell'articolo 48-bis, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
per tutto il personale che ha incassato le somme liquidate contemporaneamente alla cessazione del rapporto di lavoro è stata applicata l'aliquota del TFR ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. a), e dell'articolo 17, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica;
per tutto il personale in quiescenza l'importo erogato è stato assoggettato ad imposizione separata, applicando l'aliquota media del biennio precedente, risultante dal casellario dell'INPS, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. a), e dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
Va precisato che il Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate, dietro richiesta di parere formulata dalla Direzione Regionale delle entrate della Campania, ha adottato la risoluzione ministeriale n. 161 del 1o dicembre 1999, portata a conoscenza non solo dell'organo istante, ma anche dei liquidatori dell'Isveimer.
Nella citata risoluzione il Ministero delle Finanze ha indicato criteri difformi da quelli adottati dai liquidatori, confermando che agli iscritti alle forme pensionistiche complementari fino al 28 aprile 1993, deve applicarsi, per le prestazioni in forma di capitale, al netto dei contributi effettivamente versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4% della retribuzione annua, la medesima aliquota applicata al trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Inoltre, è stato precisato che tali somme non possono neanche avvalersi dell'imponibilità ridotta all'87,50%, in quanto, non essendo inquadrabili tra le prestazioni periodiche ed essendo erogazioni «una tantum», devono essere assoggettate ad imposta per il loro intero ammontare.
La risoluzione ministeriale ha precisato, altresì, che il trattamento tributario previsto dal quadro normativo per le prestazioni in forma di capitale, corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita o di capitalizzazione, non può essere applicato con riferimento alle somme erogate dall'Isveimer, in quanto, pur trattandosi di beneficiari «vecchi iscritti», il relativo Fondo di Previdenza non ha adottato il regime gestionale assicurativo.
A seguito della risoluzione in questione, i liquidatori hanno, perciò, provveduto al ricalcolo dell'imposta secondo i criteri individuali dall'Amministrazione Finanziaria; ciò ha comportato, in data 17 gennaio 2000, un ulteriore versamento da parte dell'Isveimer dell'importo netto totale di 583 milioni di lire circa, in via cautelare e con riserva di presentare istanza di rimborso della somma.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
la stampa, (v. tra l'altro, Il Sole 24 ore del 1 marzo 2000) con evidenza, ha riportato la notizia che il ragioniere dello Stato dottor Monorchio ha bocciato, ritenendoli inattendibili i conti dell'Inpdap
la considerazione del dottor Monorchio poggiava sul fatto che l'inattendibilità delle cifre riguardava il raffronto tra l'andamento complessivo della spesa prevista e quello relativo alle previsioni definitive per il 1999;
si aggiungeva inoltre il fatto che la mancata compilazione del bilancio consuntivo del 1998 impediva giudizi sul rendiconto del 1999 e sul bilancio di previsione del 2000;
quanto detto avrebbe provocato differenze delle previsioni di spesa formulate dall'Inpdap ed i pagamenti compiuti dall'Istituto per pagare le pensioni ai dipendenti pubblici -:
se il ministro non reputi necessario portare una parola di tranquillità ai pensionati dell'Istituto e particolarmente agli ospedalieri chiarendo la realtà della situazione e gli eventuali rischi, non auspicabili, per i pensionati alla luce delle considerazioni del dottor Monorchio.
(4-28744)
Al riguardo, si fa presente che questa Amministrazione ha formulato al Ministero del Lavoro, con nota in data 16 febbraio 2000, considerazioni positive sul bilancio preventivo 2000 del citato Ente.
In particolare, l'analisi del bilancio in questione ha evidenziato, nel complesso, un miglioramento della situazione economico-finanziaria dell'INPDAP.
Infatti, a fronte di una netta contrazione sia delle entrate (-22%) che delle spese (-24%) rispetto ai medesimi dati previsionali 1999, emerge un notevole incremento dell'avanzo di competenza.
È migliorato anche il rapporto fra le poste di parte corrente ed è stata attribuita particolare attenzione al rapporto contributi/prestazioni che prevede, per il 2000, un saldo ampiamente positivo.
Giova, tuttavia, precisare che nella considerazione delle entrate contributive si fa riferimento non solo al gettito prettamente contributivo, ma anche alle entrate derivanti dai trasferimenti correnti.
Per quanto concerne le entrate e le spese in conto capitale, si registra un decremento, rispettivamente, dell'82% e del 91% nei confronti dei medesimi dati previsionali del 1999.
Relativamente alle singole gestioni, il Collegio sindacale, nella relazione che accompagna il preventivo in questione, ha rilevato quanto segue:
dal raffronto fra le previsioni del 1999 e quelle del 2000 risulta un peggioramento del rapporto contributi/prestazioni della CPI e, soprattutto, della CPDEL, connesso essenzialmente al doppio effetto di contrazione del gettito contributivo e di lievitazione delle spese istituzionali;
permane lo squilibrio contributi/prestazioni della gestione ENPAS, mentre si evidenzia l'incremento del saldo positivo delle gestioni INADEL, ENPDEP e CPS;
merita attenzione, dopo anni di negatività, anche il saldo positivo previsto per il 2000, della gestione CTPS.
Per quanto concerne, infine, la Cassa Pensioni Sanitari, la situazione economico-finanziaria di detta Cassa è positiva, tenuto conto che la gestione per il 2000 prevede un avanzo di competenza di milioni 2.160.592 di lire ed un avanzo di amministrazione,
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
numerosi cittadini hanno rappresentato all'interrogante vivo disappunto per la totale discrezionalità che caratterizza l'applicazione della tassa rifiuti nel comune di Gragnano Trebbiese (Piacenza);
proprietari e conduttori di immobili avente uguale superificie pagano, sistematicamente, importi diversi -:
se i fatti in questione risultino ai Ministri interrogati e se non intendano disporre, per il tramite della Guardia di Finanza, le opportune verifiche.
(4-28847)
Ogni qualvolta l'Ufficio tributi rileva discordanze nelle entità delle superfici denunciate da cittadini proprietari o conduttori di immobili aventi uguale superficie, dispone accertamenti d'ufficio come indicato all'articolo 18 del già citato regolamento comunale, al fine di addivenire ad una equità di tassazione.
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che non esista discrezionalità nell'applicazione della T.A.R.S.U. sul territorio del comune oggetto dell'interrogazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
il 25 giugno 1998 si è costituita la società «Circuito Kart Carasco s.a.s.» con sede nel comune di Carasco in provincia di Genova;
la suddetta società prevede la costituzione e la gestione di impianti sportivi quali piscine ed altre attrezzature per lo sport ed il tempo libero ed in particolare la costruzione di una pista per go-kart con noleggio e manutenzione degli stessi che sarebbe l'unico impianto di tal fatta in Liguria;
gli obiettivi dei giovani che hanno costituito la società citata in premessa sono essenzialmente: sopperire in larga misura alla mancanza di qualificati impianti sportivi nella zona della Riviera ligure di levante e del suo entroterra, garantire alle migliaia di appassionati di questo sport di poter usufruire di un impianto idoneo e moderno senza essere costretti a percorrere centinaia di chilometri per trovare un circuito per go-kart, offrire ai giovani un punto di aggregazione e di incontro, valorizzare il Golfo del Tigullio e tutto il suo entroterra per quanto concerne il settore turistico ed, infine, date le buone prospettive di successo imprenditoriale dovute all'originalità ed unicità dell'impianto, incrementare l'occupazione giovanile nel Comune di Carasco in misura non trascurabile:
la suddetta società, in data 30 marzo 1999, ha presentato domanda per essere ammessa alle agevolazioni di cui alla legge 19 luglio 1993 n. 236 articolo 1-bis, prevedendo un investimento di 485 milioni e l'assunzione di sette addetti;
la compagine sociale, come risulta dagli atti costitutivi, è composta esclusivamente da soci di età compresa fra i 18 ed i 35 anni tutti residenti nei territori di applicazione della legge 236/1993 e da persone fisiche non titolari di quote o azioni
la società «Circuito Kart Carasco s.a.s.» ha la propria sede legale, amministrativa ed operativa ubicata in territorio individuato fra quelli idonei all'applicazione della legge 236/1993 in quanto sita nel comune di Carasco (provincia di Genova) classificato in zona Obiettivo 2 dei trattati dell'unione europea -:
quali siano le valutazioni che sono state riservate a questo progetto d'impresa che ha tutte le caratteristiche necessarie per una positiva soluzione e quindi le prerogative indispensabili per accedere al richiesto finanziamento ed al conseguente investimento;
quali provvedimenti il Governo intenda adottare qualora la domanda della «Circuito Kart Carasco s.a.s.» non venisse accolta, nonostante il fatto che l'impianto risulterebbe di particolare prestigio e valenza, ma considerato «non inerente al settore turistico», da parte della Spa Imprenditorialità Giovanile, titolata all'istruttoria ed all'approfondimento della domanda in oggetto.
(4-25436)
Al riguardo, va innanzi tutto premesso, in via generale, che i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni ex articolo 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono stati stabiliti con decreto del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica in data 11 maggio 1995, d'intesa coni Ministri del Tesoro e del Lavoro.
Ai sensi del citato decreto, l'istruttoria delle domande di agevolazioni e la concessione dei contributi è di competenza della Società per l'Imprenditorialità Giovanile SpA, la quale, dal 1o luglio 1999, è stata sostituita dalla società Progetto Italia s.r.l., che, in data 8 ottobre 1996, ha stipulato una convenzione con il Ministero del Lavoro, allo scopo di disciplinare le modalità di gestione dell'intervento e di definire il compenso per la prestazione del servizio.
Per effetto della predetta convenzione, al Ministero del Lavoro compete la vigilanza sull'andamento generale della gestione svolta dalla Società nella materia in questione.
La citata Società, essendo investita dell'amministrazione di fondi dello Stato con le caratteristiche di gestione fuori bilancio, nell'esercizio delle proprie funzioni, è assimilabile ad una Amministrazione statale, in virtù dell'attribuzione di attività e di funzioni che le sono state concesse.
Per quanto riguarda i singoli provvedimenti emessi dalla Società nell'attuazione dell'intervento di cui trattasi, questi rientrano nell'ambito di una gestione esercitata in piena autonomia decisionale, sia pure con le modalità stabilite dal citato decreto ministeriale e nei limiti fissati dalla convenzione.
Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, inoltre, su richiesta dei soggetti abilitati, fornisce eventuali pareri in ordine all'applicazione delle disposizioni regolamentari.
In particolare, per quanto riguarda la domanda presentata dalla Circuito Kart Carasco, si fa presente che, secondo quanto comunicato dalla citata Società per l'Imprenditorialità Giovanile, la medesima è stata respinta, perché l'attività proposta non rientra nel settore turistico, «in quanto le attività del comparto turistico dovrebbero essere localizzate in Comuni in cui la vocazione turistica non sia stata ancora consolidata da un flusso costante ed inoltre la scelta dell'itinerario turistico dovrebbe essere fatta valutando non solo i luoghi di destinazione, ma anche i servizi collaterali offerti; per di più sono sconsigliate le iniziative relative alla fornitura di servizi che soddisfano solo le esigenze essenziali».
L'iniziativa proposta di «noleggio Kart» non può, inoltre, essere considerata un'attività (seppur collaterale) volta allo sviluppo del flusso turistico della zona, non essendo la stessa inserita nell'ambito di un precostituito itinerario turistico ed apparendo
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
con decreto legislativo n. 319/98 del 26 agosto 1998 è stato approvato il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
con il suddetto decreto legislativo, l'Ufficio italiano dei cambi è stato trasformato in ente strumentale della Banca d'Italia cui sono delegate importanti funzioni specialistiche quali attività antiriciclaggio, ispettiva, statistica e di gestione delle riserve valutarie;
a distanza di oltre un anno dall'approvazione del decreto n. 319/98 non si è ancora proceduto alla ristrutturazione organizzativa dello stesso Ufficio italiano dei cambi;
quali siano i motivi concreti che abbiano dato atto alla mancata ristrutturazione organizzativa dell'Ufficio italiano dei cambi;
se il ritardo stesso sia dovuto ad una rilettura interpretativa delle norme da parte della Banca d'Italia oppure ad altre disfunzioni organizzative;
quali iniziative intenda assumere l'amministrazione dell'Ufficio italiano dei cambi per fare tempestivamente fronte alle carenze lamentate.
(4-27584)
Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si premette innanzi tutto che l'attività dell'Ufficio Italiano dei Cambi è proseguita senza soluzioni di continuità.
A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 319 del 1998, l'Ufficio Italiano dei Cambi ha provveduto a dare attuazione, nei tempi stabiliti, al riordino previsto. In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del citato decreto, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, ha provveduto a stipulare una Convenzione con la Banca d'Italia per lo svolgimento di compiti attuativi della gestione delle riserve ufficiali in valuta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto stesso.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in questione, in data 29 ottobre 1998, è stato approvato il nuovo Statuto dell'Ufficio Italiano dei Cambi, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e sono stati adottati gli ulteriori provvedimenti necessari a rendere compiutamente operativo l'Ufficio nella sua nuova configurazione.
Infatti, nel mese di ottobre 1998, è stata adeguata la disciplina dei poteri di firma, in attuazione dell'articolo 10 dello Statuto stesso; in data 23 aprile 1999, entro il termine dei sei mesi decorrenti dalla data di approvazione dello Statuto (articolo 15, comma 2, dello Statuto medesimo), il Consiglio dell'Ufficio Italiano dei Cambi ha approvato il Regolamento Generale per l'organizzazione dell'Ufficio e per la determinazione delle unità operative, sostituendo le precedenti disposizioni.
Nella seduta del 27 ottobre 1999, il Consiglio dell'Ufficio, in applicazione dell'articolo 3, comma 5, del citato decreto n. 319 del 1998 e dell'articolo 12 dello Statuto, ha deliberato il nuovo ordinamento del personale dell'Istituto, in conformità con quello dei dipendenti della Banca d'Italia, fatte salve le specificità organizzative dell'Ufficio, per le quali è stata dettata una peculiare disciplina.
In data 14 dicembre 1999, il Presidente dell'Ufficio Italiano dei Cambi ha approvato il nuovo Organigramma, che, in attuazione del Regolamento Generale, delinea in maniera più analitica la struttura organizzativa dell'Istituto, individuando le unità organizzative di base ed esplicitandone le relative
In data 17 dicembre 1999, il Consiglio ha provveduto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera e), dello Statuto, alla determinazione degli organici dell'Ente ed alla deliberazione dei conseguenti interventi gestionali, tra i quali figura l'assunzione di alcuni elementi, al fine di potenziare la funzione antiriciclaggio ed ispettiva.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
l'evoluzione gestionale della Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania (poi Carical S.p.A., oggi inglobata in Carime S.p.A.) è stata contrassegnata, sin dall'epoca del commissariamento, da episodi e situazioni non sempre trasparenti e fino al punto di giungere alla frantumazione della direzione generale, da sempre con sede in Cosenza, attuata attraverso il trasferimento dei servizi più qualificati presso la sede di Bari e con effetti organizzativi che ancora, a distanza di circa un anno dal trasferimento, si conclamano particolarmente onerosi ed organizzativamente critici per tutti e tre i divisionali della Banca Carime (Carical-Caripuglia-Carisalerno). Se la gestione decennale effettuata dalla Cariplo sulla dissolta Cassa di Risparmio possa risultare non convincente rispetto agli impegni originari di risanamento e rilancio, è dato anche dal fatto che l'evoluzione economica rilevata dai bilanci nel corso del primo decennio palesa un susseguirsi costante di perdite che, sorprendentemente, dopo la definitiva cessione del capitale pubblico al socio Cariplo, assume invece una costante di risultati positivi, mentre il personale che vi ha contribuito, di tali risultati non viene reso assolutamente partecipe;
tutto questo avviene senza che vi sia mai stato, nel corso di dieci anni, il tanto decantato apporto professionale, senza che sia stato rimosso lo stato di incertezza e di malcontenti che serpeggia ancora pesantemente tra il personale e senza contribuire mai al rilancio della sofferente economia locale con iniziative mirate;
infatti, l'azione degli attuali amministratori della Carime ancora oggi appare tutta protesa alla riduzione dei costi del personale ed alla contrazione creditizia in Calabria, cosa questa assolutamente seria e grave, trattandosi di una banca, la Carime, che nel sistema del credito regionale ha una dimensione tanto preponderante da consentirle di agire in maniera quasi monopolistica. L'effetto negativo già conclamatosi peraltro è quello di concorrere a «rinsecchire» le poche attività locali le quali affannano e soccombono per l'elevato costo del denaro, oltre che per farraginosità burocratica nell'esercizio del credito bancario, farraginosità che si è insinuata pericolosamente nella caotica organizzazione di Carime;
infatti, chi pervicacemente ha voluto abbattere il costo del personale in maniera tanto traumatica avrebbe dovuto prioritariamente monitorare e correggere ben altre cause che sono all'origine delle conclamate difficoltà:
la trascorsa politica delle assunzioni e di favori elargiti anche a figli e parenti di amministratori;
l'assegnazione di commesse ad imprese solo del nord per l'acquisto di macchine e mobili necessari all'attività quotidiana oltre che per la manutenzione dell'apparato tecnologico della banca;
la politica delle partite incagliate connesse a quelle in sofferenza, si consideri anche che i bilanci aziendali di esercizio sono stati chiusi per lo più in perdita, mentre solo dopo la conquista di tutto il pacchetto azionario si profilano, sorprendentemente, positivi risultati reddituali;
il contenimento della politica degli investimenti nel territorio, cui si è preferito
la contrazione della operatività della banca calabrese imposta dal management per coniugare sul territorio meridionale la coesistenza di tutti gli sportelli e di tutte le attività facenti capo al gruppo Cariplo prima ed Intesa oggi per cui, in assenza di una intelligente politica di autonoma espansione della Carical, si è determinata una eccedenza dei costi di gestione risolta, anche questa, con l'improvvido abbattimento del costo del lavoro;
la politica del credito esercitato in alcuni casi in maniera clientelare e con elevata concentrazione di rischio e che ha portato, nel recente passato, ad un elevato monte di sofferenze;
a fronte di tutto questo, il personale della banca osserva, tra l'altro, con amarezza, i trattamenti tutt'altro che austeri del management, l'andirivieni costante di una nutrita schiera di consulenti con appannaggi di molte decine di milioni per la elaborazione di onerosi progetti cui non è seguita, quasi mai, alcuna fase attuativa;
tanto dispendio di mezzi e di risorse finanziarie, troppo spesso privi di risultati concreti se non addirittura dispersi in maniera inconcludente, appare quantomeno stridente con i sacrifici retributivi già imposti ai lavoratori (abbattimento del 20 per cento delle retribuzioni a fine 1996) ed altri si profilano ancora all'orizzonte delle trattative sindacali, mentre la disorganizzazione della banca, ormai cronica, pare aggravarsi a seguito della incomprensibile ed antieconomica frantumazione della direzione generale Carime;
acquista perciò consistenza l'opinione secondo cui il processo fin qui evolutosi nel decennio di gestione bancaria da parte della dirigenza lombarda sia stato contrassegnato da una politica prevalentemente finanziaria che ha soddisfatto soprattutto gli interessi di quelle banche del gruppo le quali, hanno occupato i vertici della banca meridionale con propri dirigenti del nord Italia, Cariplo soprattutto;
insomma i vantaggi hanno riguardato tutti meno il divisionale Carical ed il suo territorio:
la dirigenza che si è susseguita nel corso degli anni a spese del bilancio Carical e con fulminee progressioni di carriera;
la schiera dei consulenti che ne ha tratto consistenti remunerazioni e senza che alcun innovativo progetto di rilancio sia stato mai attuato;
le aziende fornitrici del nord che hanno fruito di numerose commesse successivamente subappaltate a ditte del sud attrezzate sul territorio;
la Cariplo che, attraverso la politica finanziaria attuata in Carical ha attinto risorse importanti dal risparmio locale e dalla gestione delle tesorerie e conseguentemente ha avuto la possibilità di rafforzare in maniera significativa la propria condizione economica fino al punto di offrire possibilità lavorative che, però, sono rimaste circoscritte tutte al centro e al nord del Paese, mentre la Calabria ne è rimasta esclusa;
è assolutamente sconcertante rilevare, per l'appunto, come in questo momento storico contrassegnato da particolare sofferenza sociale in Calabria, che la Cariplo, facente parte dello stesso gruppo che ha prodotto i gradi più elevati della dirigenza Carical prima e di Carime ora, che dichiara il peso di un consistente numero di esuberi, possa procedere da tempo alla sistematica assunzione di personale, tra cui i figli e nipoti degli stessi dirigenti della banca lombarda e con una cadenza addirittura mensile per molte decine di persone, tra le quali figura assunto, a quanto risulta all'interrogante, con funzioni dirigenziali, persino il rampollo di un ex ministro della Repubblica ed autorevole esponente del centrosinistra, mentre per la Calabria sono anni ormai che l'offerta di
le aspettative, tuttavia, erano e restano ancora quelle relative ad una energica azione di rilancio economico della banca meridionale, che preveda lo sviluppo del credito in maniera corretta ed articolata, l'istituzione di settori di consulenza per il credito agevolato e per il finanziamento pubblico alle imprese oltre che l'intervento diretto della banca per il sostegno delle attività provviste di ingegnosità imprenditoriale e potenzialità economiche -:
se e quanto tempo ancora debba protrarsi l'indirizzo finanziario della Carime che tanto penalizzante si è già dimostrato per la Calabria;
se risponda al vero che permane una sostanziale diversità di condizioni e trattamenti economici tra il divisionale ex Carical e la Cariplo, che pure ha avuto ed ha tuttora rilevanti responsabilità gestionali nella banca Carime, basti pensare che quest'ultima contribuisce alla crescita del gruppo con significativi flussi finanziari dalla Calabria, tali da consentire alla consorella Cariplo di effettuare sistematicamente centinaia di assunzioni attinte dall'area centro-nord e di queste sarebbero decine a cadenza mensile;
se risponda al vero che la Cariplo, utilizzando un impegno sindacale di assunzioni di figli di lavoratori di ex Carical, deceduti in costanza di rapporto di lavoro, abbia preferito assumere soltanto un numero esiguo di costoro ed implementare poi il numero delle assunzioni con personale esterno, originario del centro e del nord Italia tra cui parecchi dirigenti e sindacalisti della Cariplo;
se nel pacchetto delle assunzioni sia stato inserito il figlio di un ex ministro della Repubblica ed autorevole esponente del centrosinistra, direttamente con incarichi dirigenziali;
quali siano le reali intenzioni programmatiche dei gestori Carime rispetto ad un effettivo rafforzamento autonomo della banca e quale impulso positivo essi intendano effettivamente dare per lo sviluppo economico della Calabria, regione che risulta essere oggi, in Europa, agli ultimi posti della produzione e detiene il non invidiabile primato della disoccupazione giovanile.
(4-26364)
Al riguardo, premesso che la questione rientra nell'autonoma responsabilità delle relative aziende, la Banca d'Italia ha, comunque, interessato la Banca Carime, la quale ha comunicato quanto segue.
La grave crisi di Carical ed il successivo intervento commissariale sono riconducibili alla situazione gestionale della banca: sofferenze, disfunzioni organizzative, appesantimenti burocratici, confusione gestionale.
L'intervento di Cariplo, infatti, ha impedito il ricorso a scelte traumatiche che avrebbero messo in discussione i livelli occupazionali (n. 2.912 dipendenti nel periodo considerato) e l'economia regionale.
Il percorso seguito ha sostanzialmente riguardato operazioni di ricapitalizzazione a fronte di necessari interventi di svalutazione dei crediti, il trasferimento dei crediti in sofferenza ad altre società del Gruppo e l'avvio di un articolato processo di ristrutturazione della banca.
Un programma che ha richiesto adeguati tempi di attuazione per quanto attiene al riordino dei conti, i quali hanno fatto registrare, nel corso degli anni, risultati negativi a causa degli elevati costi gestionali e delle ingenti sofferenze.
Tra le iniziative intraprese dalla Banca Carime, assume particolare rilievo l'accordo siglato con i rappresentanti dei lavoratori nel novembre 1996, il quale, pur non ricorrendo ad ammortizzatori sociali, ha comunque inciso sul costo del lavoro a salvaguardia del conto economico dell'azienda senza determinare una contrazione dei posti di lavoro.
La situazione determinatasi a seguito della ristrutturazione organizzativa, della riduzione
Tali scelte hanno condotto alla nascita di Banca Carime, sostenuta anche da un gruppo bancario di dimensioni europee come Banca Intesa.
Banca Carime sta lavorando per consolidare la sua posizione di preminenza nei territori di operatività.
In particolare, interventi riorganizzativi sono stati indirizzati alle strutture direzionali con un'equilibrata distribuzione dei Servizi funzionalmente riallocati a livello territoriale e con la creazione di una Direzione centrale di tipo bipolare con sedi funzionali a Cosenza e a Bari che ha prodotto non solo effetti organizzativi positivi, ma anche tangibili economie.
Altri interventi hanno interessato la rete periferica con l'individuazione di sette aree commerciali distribuite su tutte le regioni di operatività della banca (Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza, Taranto, Bari, Salerno) e con la definizione di un nuovo modello commerciale di filiale.
Un processo che non ha mai perso di vista l'esigenza di supportare le imprese e di concorrere ad uno sviluppo autopropulsivo del Mezzogiorno. Inoltre, la banca, a conferma del radicamento sul citato territorio, ha aderito nell'ambito della finanza agevolata ed in particolare della programmazione negoziata, a numerosi Patti Territoriali.
Per favorire lo sviluppo di sistemi locali d'impresa, la Carime S.p.A. partecipa direttamente nel capitale di quelle società che hanno il fine di promuovere l'imprenditoria quali i BIC (Business Innovation Centre) o i CEII (Centri Europei di Impresa e Innovazione). Nelle regioni in cui opera, la banca, infatti, partecipa in 12 società di promozione imprenditoriale.
Per quanto riguarda, poi, la contrazione creditizia cui fa riferimento l'interrogazione, la banca ha precisato di aver adottato una rinnovata apertura al mercato, seppure con le doverose cautele e la necessaria valutazione del merito creditizio. Una impostazione che si riflette anche sulle scelte relative agli investimenti. Infatti, dopo una fase di sostanziale stabilità dell'ammontare dei crediti rilevata nel primo anno di attività della banca, nell'esercizio 1999 si è registrata una crescita degli impieghi economici pari al 4,8% su base annua.
Per quanto concerne, invece, il costo del denaro, le motivazioni più importanti sono: i maggiori costi di gestione, la maggiore rischiosità, la dimensione media delle imprese del Mezzogiorno rispetto a quelle del Nord, le diverse tipologie dei finanziamenti. Ad esempio, nel Meridione è quasi del tutto assente l'anticipazione del cosiddetto S.B.F. che presenta un costo nettamente inferiore al prime rate ABI. In ogni caso, il tasso medio degli impieghi a clientela di Banca Carime, a dicembre 1999, risulta superiore di circa un punto percentuale alla media del sistema bancario italiano (fonte ABI). Considerando che lo spread fra tassi praticati al Sud e quelli applicati in Italia, tre anni fa, era superiore a due punti percentuali, si può affermare che Banca Carime ha contribuito in modo significativo alla riduzione dei prezzi dell'erogazione dei crediti nel Mezzogiorno.
Con riferimento, poi, alla lamentata assegnazione di commesse per forniture ad imprese del Nord, la banca ha precisato che le sue richieste di approvvigionamento sono rivolte verso aziende locali anche clienti della banca.
Per quanto riguarda, infine, le presunte assunzioni, la Banca Carime ha riferito di non effettuarne ormai da tempo.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
la provincia di Gorizia rischia di subire contemporaneamente pesanti tagli nella mappatura Obiettivo 2 e una totale cancellazione dalla carta degli aiuti a finalità regionale ex articolo 87, 3 c., del trattato CE;
la programmazione finanziata dai fondi strutturali per le regioni dell'obiettivo 2 risulta ancora in alto mare;
la mappatura delle zone interessate, dopo il rifiuto di due proposte presentate alla commissione, non è stata ancora definita. Tale rifiuto è dovuto da un duplice motivo: in primo luogo la metodologia utilizzata per l'individuazione delle suddette aree non è stata convincente in quanto basata sui sistemi locali del lavoro e in secondo luogo perché il Governo, una volta scelto questo metodo, non ha tenuto conto del negoziato sui regolamenti comunitari, con il risultato di una proposta incoerente;
in base alle notizie più recenti si dovrebbe essere alla stretta finale del negoziato, ma sussistono ancora resistenze nel ridurre la propria popolazione beneficiaria e problemi con la commissione sull'utilizzo dei dati statistici di base;
la mancata approvazione della mappatura Obiettivo 2 entro i tempi utili rinvia di fatto, almeno fino alla prima metà del 2000, l'attuazione dei programmi, per cui i fondi strutturali risulteranno non utilizzabili fino a quella data;
ciò, inoltre, comporterà il fatto che non sarà possibile utilizzare alcuno strumento di agevolazione produttiva centrale o regionale, fino a quando non verrà approvata la carta degli aiuti di stato e saranno verificati dalla Commissione tutti i regimi di aiuti applicativi;
molto complessa risulta anche la situazione sulla carta degli aiuti ex articolo 87 3 comma che rappresenta un elemento fondamentale per le prospettive delle imprese della provincia di Gorizia;
è stato adottato un comportamento privo di ogni forma di concertazione con le parti sociali, è mancata ogni forma di informazione, non si conoscono nei particolari i metodi di calcolo in base ai quali si è pervenuti alla carta degli aiuti ex articolo 87 comma 3 ed infine la discutibilità dei metodi adottati è confermata dai risultati finali che ha comportato l'esclusione di intere province (come quella di Gorizia);
la conseguenza più preoccupante è che le province escluse sono state colpite da fenomeni di deindustrializzazione e di disoccupazione e tuttora stentano a riavviare un processo di sviluppo -:
se risponda al vero che il Governo ha proposto alle regioni un ammontare equivalente di risorse nazionali per abitante;
se il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga possibile bloccare o modificare la proposta di mappatura e pervenire ad una proposta più accettabile attraverso metodi più efficaci di individuazione delle zone, intensità di aiuto più vicine ai massimali, un phasing out a beneficio delle zone incluse nella deroga ex articolo 87 3 comma fino al 1999 ed escluse a partire dal 2000;
se la mappatura articolo 87,3 comma proposta dal Governo in data 16 febbraio 2000 con cui assegna alla provincia di Gorizia solo 23.000 abitanti (comuni di Doberdò del Lago, Ronchi dei Legionari, Savogna d'Isonzo e le frazioni di Gorizia: S. Andrea, S. Rocco e Piedimonte) devono intendersi definite o soggette ad ampliamenti futuri.
(4-28514)
Al riguardo, per quanto concerne la Carta dell'Obiettivo 2, si fa presente che, per la selezione delle aree da ammettere al citato Obiettivo, sono stati utilizzati i Sistemi Locali di Lavoro (SLL), i quali si adattano meglio alla realtà economica italiana e rispondono in maniera più realistica all'individuazione di genitori bisognosi d'intervento, anziché le NUTS III, corrispondenti alle province e che, in quanto ripartizioni territoriali di carattere prettamente amministrativo, avrebbero comportato l'esclusione di tali territori.
Secondo i parametri adottati dalla Commissione, il Friuli Venezia Giulia non ha NUTS III ammissibili; pertanto, si dovrà procedere allo spostamento di una percentuale, seppure ridotta, dal Friuli ad altre Regioni.
A compensazione di tale operazione, è stato individuato un meccanismo di erogazione di risorse nazionali con la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, la quale tiene conto degli orientamenti di carattere programmatico emersi nella riunione del C.I.P.E. del 5 novembre 1999, nonché dei criteri emersi in tale sede e precedentemente concordati dalla Conferenza Stato-Regioni, concernenti, tra l'altro, la ripartizione per il Centro-Nord della quota di lire 6.000 miliardi (3.098,741 MEuro) riservato alle attività produttive, da effettuarsi, quanto all'11,34 per cento, su base regionale, secondo indicazioni coerenti con il riparto delle risorse adottato per le altre regioni e con la ripartizione delle aree depresse quale risulterà dalla nuova zonizzazione, in corso di definizione in sede comunitaria, e, quanto al 3,66 per cento, per interventi di riequilibrio all'interno delle singole tipologie d'intervento; con la delibera si ritiene opportuno autorizzare, altresì, il Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato all'utilizzo, nel limite di lire 40 miliardi (20,658 MEuro) delle risorse disponibili per gli interventi ex lege n. 488 del 1992, in favore dei programmi di investimento della Regione Liguria; di tale importo si terrà conto all'atto dell'utilizzazione della quota indistinta del 3,66% accantonata per le aree del Centro-Nord.
L'importo complessivo dello stanziamento previsto dalla delibera in questione è di lire 12.000 miliardi (6.197,482 MEuro).
Con riferimento alla Carta degli Aiuti di Stato, si precisa che, nella scelta delle aree da ammettere ai citati aiuti, si è tenuto conto sia dei numerosi vincoli presenti negli Orientamenti comunitari, sia della contrazione, rispetto al passato, del plafond di popolazione da ammettere agli aiuti stessi, che è passato da 8.400.000 a 5.740.000 abitanti.
Peraltro, gli Orientamenti prevedono, per l'individuazione delle aree ammissibili, di impiegare un solo tipo di unità geografica omogenea.
Al fine di utilizzare il ridotto plafond di popolazione per le aree più bisognose d'intervento e per la selezione delle medesime, sono stati utilizzati da questa Amministrazione i Sistemi Locali del Lavoro, usati dall'ISTAT da oltre un decennio. Tali sistemi sono stati accettati dalla Commissione, in quanto, tenendo in massima considerazione il flusso domicilio-lavoro, garantiscono tale correlazione, rispondendo all'intento della Commissione di evitare che il massimale di abitanti venga utilizzato per selezionare esclusivamente zone a densità di imprese, senza tener conto della popolazione che partecipa alla produzione e alla creazione di ricchezza.
La metodologia usata da questa Amministrazione per la scelta delle aree ha fatto riferimento a parametri economici e sociali trasparenti e oggettivi (tasso di disoccupazione, flessione dell'occupazione, quota di occupazione industriale), che sono gli stessi previsti dalla Commissione per l'individuazione delle aree da ammettere prioritariamente ai Fondi Strutturali.
Sebbene la normativa in questione preveda una competenza dello Stato sia per la notifica che per la trattativa, il coinvolgimento delle Regioni nella definizione della Carta degli aiuti a finalità regionale si è verificata in via diretta e sostanziale attraverso incontri e scambi informativi tra i rappresentanti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e le delegazioni regionali interessate.
Per quanto concerne la Regione Friuli Venezia Giulia, si fa presente che la prima proposta del Governo prevedeva la concessione di un plafond di popolazione di 100.000 abitanti, scaturita non da una situazione di disagio economico evidenziato tramite gli indicatori dei Sistemi Locali del Lavoro, come per il resto del territorio del Centro-Nord, ma a seguito del riconoscimento della specificità della Regione come area di confine. La presentazione dell'area a questo titolo è stata, peraltro, esplicitamente ritenuta non ammissibile dalla Commissione, perché considerata protezionistica. Nonostante ciò, nel corso della trattativa, questa Amministrazione ha ottenuto il mantenimento di queste aree in deroga, a titolo di coincidenza con l'Obiettivo 2, includendo, per la provincia di Gorizia, una parte dei Sistemi Locali del Lavoro di Gorizia e Monfalcone, per poco più di 23.000 abitanti.
In data 13 marzo 2000, la Commissione ha comunicato che la proposta italiana è conforme sia alla Decisione comunitaria sui massimali di popolazione ammissibili, sia agli Orientamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato, ma alto stato attuale, mancando l'approvazione della carta delle zone Obiettivo 2, la definizione della carta degli Aiuti per il Centro-Nord è sospesa in attesa della suddetta approvazione.
Tale mappatura, pertanto, è ritenuta definitiva ed eventuali adattamenti sono possibili solo con trasferimento di popolazione da altre Regioni a favore del Friuli Venezia Giulia.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
a Maddaloni (Caserta) le zone periferiche versano in condizioni di assoluto abbandono;
nonostante le continue proteste dei cittadini e le reiterate campagne di stampa (ad esempio sul Corriere di Caserta del 28 marzo 1999) nessun provvedimento risulta sinora adottato dalla competente amministrazione comunale;
particolarmente precaria è la situazione di via Sauda, via Bandini e via Ponte Grotta;
in quest'ultima, oltre alla assenza di impianto fognario, esistono alcune condutture che da mesi disperdono acqua potabile;
via Bandina non gode di nessun servizio comunale ed ha il piano stradale ancora sterrato;
via Sauda non ha fognature, non è illuminata ed è pericolosa per la pubblica incolumità a causa di un fabbricato che già in passato ha dato segni di cedimento;
se non sia il caso di affrettare l'avvio di una seria indagine sulla gestione del comune predetto che ad avviso dell'interrogante presenta profili di gravi irregolarità;
nell'ambito dei poteri di controllo sugli organi, eventualmente attivando la commissione per l'accesso prevista dalle vigente disposizioni.
(4-24795)
Per quanto concerne via Sauda, recentemente è stato realizzato l'impianto di pubblica illuminazione ed è stato redatto il progetto del tratto fognario via Sauda, via Libertà.
Il pericolo per la pubblica incolumità è causato da un vecchio fabbricato in angolo tra via Sauda e via Libertà di proprietà della Curia Vescovile, alla quale è stata già notificata l'ordinanza n. 140 del 26/7/99 di eliminazione del pericolo.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
con diversi atti ispettivi rimasti senza riscontro venivano segnalate le irregolarità e le disfunzioni presenti nel comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) le quali, nonostante le vibrate proteste della popolazione, erano ignorate dagli amministratori, dal prefetto e dalla magistratura;
in particolare, con interrogazione n. 4-21459 veniva rappresentato il degrado della via Santella e con interrogazione n. 4-22387 si rimarcava lo stato di completo abbandono della via Fardella;
nessun intervento risulta sinora attuato dal prefetto e dalla silente magistratura -:
quali urgenti provvedimenti intenda adottare al fine di promuovere il recupero di adeguate condizioni di vivibilità nella predetta cittadina.
(4-26035)
Per detta opera l'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento regionale ed ha già approvato il relativo progetto con deliberazione di G.C. n. 56 del 15.2.1999.
Allo stato attuale, il predetto percorso, secondo le notizie fornite dal sindaco, risulta ripulito dai depositi di rifiuti ivi accumulati ed è stato interessato, recentemente, dai lavori di realizzazione della rete idrica.
Sono, poi, in corso i lavori di apposizione del tappetino stradale bituminoso provvisorio in attesa dell'inizio dei lavori di cui al finanziamento regionale.
Pertanto, non risulta nel luogo indicato alcuna situazione di degrado.
In via Fardella, sono stati eseguiti ed ultimati i lavori di sistemazione della rete fognaria e del piano viabile, come da deliberazione n. 325 del 31.8.1998.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
alla via Galatina di Santa Maria Capua Vetere sono in corso lavori di rifacimento della pubblica illuminazione;
stando alle voci correnti, nella esecuzione delle predette opere non verrebbero rispettate, da parte dell'impresa appaltatrice, le norme vigenti in tema di sicurezza pubblica, atteso che, ad esempio, gli allacciamenti sarebbero stati eseguiti, in molti casi, mediante cavi volanti;
nessun intervento risulta sinora attuato dalla polizia, dagli altri organi di controllo e dalla prefettura -:
se quanto sopra corrisponda a verità;
quali provvedimenti intenda adottare per provocare la immediata eliminazione delle condizioni di illegittimità e di pericolosità delle opere in via di realizzazione e per riportare i lavori in corso e l'intera gestione dell'amministrazione comunale della predetta città nell'ambito della legalità e nel puntuale rispetto delle norme vigenti.
(4-28008)
Nella stessa circostanza, è stato constatato che gli operai della ditta aggiudicataria dei lavori erano intenti alla sistemazione del manto stradale, alla presenza del direttore dei lavori, e che, su tutta la linea elettrica di nuova installazione, non vi erano fili elettrici pendenti in modo da mettere in pericolo l'incolumità dei cittadini.
Si è accertato, infine, che l'impianto di illuminazione in parola, sebbene in esercizio, era in attesa di collaudo.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
il consiglio regionale del Trentino- Alto Adige approvava una legge elettorale, la n. 5 del 15 maggio 1998 che, modificando la vigente legge regionale dell'8 agosto 1983, n. 7, improntata sul sistema proporzionale, introduceva una soglia di sbarramento pari al 5 per cento per l'accesso delle liste alla ripartizione dei seggi del collegio provinciale di Trento (mentre per il collegio provinciale di Bolzano veniva stabilito che alle operazioni di ripartizione dei seggi potevano partecipare le liste che avessero ottenuto un numero di voti validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei consiglieri da eleggere nel medesimo);
fin da subito alcuni consiglieri dissenzienti (in particolare Guido Gasperotti del gruppo consiliare del partito della rifondazione comunista) hanno mostrato forti dubbi circa la legittimità costituzionale di tale modifica, atteso che l'articolo 25 dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige (approvato con legge costituzionale) stabilisce in maniera esplicita l'opzione verso un sistema elettorale di tipo proporzionale. Ciò allo scopo di tutelare, sul piano della rappresentanza politico-istituzionale, i gruppi di minoranza etnica e linguistica (articolo 2 dello statuto); tutela, questa, che attiene, peraltro, ad un interesse di rilevanza nazionale (articolo 4 dello statuto);
malgrado questi fondati dubbi di incostituzionalità, il presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige provvedeva ugualmente, con decreto del 12 agosto 1998, ad indire per il giorno 22 novembre 1998 i comizi per l'elezione del consiglio regionale;
a seguito dei già denunziati profili di illegittimità costituzionale il consigliere Carlo Willeit, nella sua qualità di componente unico del gruppo linguistico ladino, presentava ricorso, ai sensi dell'articolo 56 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alla Corte costituzionale, adducendo tra i motivi, oltre alle argomentazioni sopra citate, anche la violazione della Costituzione italiana negli articoli 2 e 6 (tutela dei diritti inviolabili della persona e delle minoranze linguistiche); nonché negli articoli 3, 48 e 49 (tutela del libero ed egualitario esercizio del diritto di voto);
ad ogni buon conto, l'introduzione della soglia di sbarramento costringeva alcune forze politiche, quelle più piccole, o a non presentarsi del tutto alla competizione elettorale (rinunziando così in partenza ad avere rappresentanza politico-istituzionale), ovvero a forzare alleanze con altri partiti, rinunziando così a presentare non solo un simbolo autonomo, ma anche un programma politico autonomo; dovendo peraltro modificare le liste dei candidati, con il rischio, altresì, di non eleggere alcun proprio candidato a seguito del sistema delle preferenze;
sennonché la Corte costituzionale, con sentenza depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998, accoglieva in toto il ricorso e sanciva la incostituzionalità e l'abrogazione della legge regionale n. 5 del 1998 e dunque dello sbarramento da essa introdotto;
a seguito di questa pronunzia inequivocabile, tanto nel dispositivo quanto nelle motivazioni, ci si aspettava, da parte del presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige un atto formale dovuto per riaprire i termini di presentazione delle liste (si sarebbe trattato di spostare di soli 12 giorni la data delle elezioni, cosa peraltro consentita dalle norme statutarie) onde consentire alle forze politiche minori una competizione democratica non più condizionata pesantemente dal rimosso sbarramento;
il presidente della giunta restava invece inerte, accettando così il verificarsi di due gravi pericoli destabilizzanti: in primo luogo, lo svolgersi di una competizione elettorale inficiata da un vizio pregresso di incostituzionalità; in secondo luogo, i probabili ricorsi post-elettorali da parte delle forze o dei candidati rimasti sconfitti (e che astutamente attendono l'esito delle elezioni) col rischio concreto di dover ripetere tutto, a totale danno economico dei cittadini costretti in poco tempo a votare due volte;
per scongiurare questi pericoli, alcuni esponenti politici locali hanno presentato ricorso dal Tar, con richiesta di immediata sospensiva del decreto di indizione delle elezioni, sulla base del dato giuridico certo, per il quale le sentenze di incostituzionalità operano retroattivamente e determinano l'illegittimità derivata degli atti amministrativi nel frattempo prodotti a seguito o in applicazione della legge incostituzionale -:
quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare lo svolgimento della prossima tornata elettorale in Trentino-Alto Adige, nel pieno rispetto delle regole costituzionali e democratiche.
(4-20444)
Secondo tale parere un rinnovo della procedura elettorale a seguito della sentenza della Corte Costituzionale non sarebbe stato giuridicamente corretto in quanto la declaratoria di incostituzionalità incideva solo sulla fase terminale del procedimento elettorale, afferente alla ripartizione dei seggi tra le diverse liste.
Pertanto, «le disposizioni che governano le fasi del procedimento elettorale anteriori al riparto dei seggi, così come non erano state incise dalla legge regionale n. 5 del 1998, così restano insensibili alla dichiarata illegittimità costituzionale della stessa».
Fermo restando che per le prossime elezioni si dovrà tener conto della sentenza della Corte Costituzionale, si precisa che allo stato attuale la Regione non ha nuovamente legiferato poiché la modifica dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in iter al Senato, demanda ai Consigli provinciali la competenza a legiferare in materia.
Il Ministro per gli affari regionali: Agazio Loiero.
una delle cause ultime dell'usura, al di là delle fondamentali questioni economiche, culturali, e sociali, rientra nella capacità degli usurai di offrire la propria disponibilità proprio nel momento del bisogno, facendo provvidamente fronte all'urgenza, di chi operando nel commercio o nell'artigianato deve trarsi di impaccio per evitare improvvisi non voluti dissesti;
tali dissesti non dipendono il più delle volte da reali problemi economici, ma da incapacità di programmare la propria agenda finanziaria. Infatti spessissimo si cade nelle maglie degli usurai nel momento di estremo ed immediato bisogno come quello necessario per coprire un assegno postdatato giunto a scadenza;
gran parte degli italiani non ha l'abitudine di emettere assegni privi di copertura, c'è, piuttosto, il malvezzo di emettere assegni postdatati per dilazionare il pagamento della somma dovuta;
che questo malvezzo è dovuto al fatto che l'assegno, se da un lato offre sufficienti
l'emissione di una promessa di pagamento (tale è, in buona sostanza, l'assegno postdatato) è certamente più rischiosa per una piccola impresa che però è costretta più di altri a ricorrervi perché, con gli affidamenti al limite dello sconfinamento, sono sufficienti anche pochi ritardi negli incassi delle somme dovute dai clienti per mettere in crisi il suo fragile budget;
i motivi, in generale, per cui si continua a far uso dell'assegno postdatato lasciando libero spazio e facilitando l'operato degli usurai, trasformando in un'arma spuntata qualsiasi azione di repressione del reato, sono essenzialmente due: a) le norme scarsamente efficaci che lo regolano e la loro blanda applicazione; b) il costo abnorme dello strumento cambiario come mezzo esecutivo di tutela per i pagamenti dilazionati;
nella giungla finanziaria del sistema dei pagamenti, dove per un titolo esecutivo si è costretti ad aspettare anni per cause che non finiscono mai, non resta altra scelta che incassare in contanti, rinunciando però a una infinità di operazioni con clienti che non possono permettersi di affrontare in quel momento la spesa. Si può anche tentare di ottenere una fidejussione bancaria, meno onerosa ma che non può assistere tutti i crediti, oppure si soccombe decidendo di accettare il solito assegno postdatato;
è necessario liberare le piccole e le piccolissime imprese, fulcro del nostro sistema economico, dal rischio incombente di cadere vittime degli usurai;
se si stiano per porre in essere progetti mirati per il definitivo abbattimento del fenomeno, e quali siano;
se non ritengano opportuno penalizzare ulteriormente questa pratica delittuosa dell'usura ponendo così in essere un deterrente molto importante, e ripristinare la circolazione della cambiale come strumento di pagamento, considerando anche la sua capacità di circolazione legale e le possibilità sempre più ampie di supporto alla gestione finanziaria dei crediti cartolarizzati;
se sia intenzione del Governo ridurre il costo proibitivo di questo titolo di credito, possibilmente portandolo drasticamente al 2 per mille. Tenuto anche conto che le cambiali con scadenza entro 18 mesi il bollo è dell'11 per mille, pari all'1,1 per cento, in ragione d'anno e che l'utilizzo della cambiale costa quindi, oltre l'1,1 per cento del credito ed oltre il 20 per cento dello stesso costo del denaro. Le cambiali, infatti, sono comunemente accettate su crediti di fornitura che mediamente sono di 3 o massimo 4 mesi; la loro incidenza su un costo del denaro che oggi col tasso ufficiale di sconto al 3,5 per cento, tenderà a costare il 5 o 6 per cento. Ad esempio su una scadenza media di 6 mesi del credito garantito, il costo dell'utilizzo della cambiale diventa del 2,2 per cento in ragione d'anno. Tutelarsi, quindi, con delle cambiali costa un'incidenza media del 30 per cento in più sul costo del denaro stesso per questo tipo di transazione.
(4-21213)
Per quanto concerne l'anomala prassi di emettere assegni post-datati, si fa presente che la Banca d'Italia non manca di richiamare l'attenzione delle banche sul corretto adempimento degli obblighi di legge. In particolare, sin dal 1995 la Banca d'Italia aveva già rivolto alle banche raccomandazioni in tal senso e, da ultimo, in occasione della recente emanazione delle istruzioni in tema di controlli interni, le banche sono state nuovamente invitate ad astenersi dall'accettare assegni «post-datati» a garanzia di operazioni di affidamento e, comunque, dal negoziare titoli della specie, anche in considerazione della circostanza che l'utilizzo di tale tipologia di titoli può riconnettersi a fatti illeciti.
Per quanto concerne l'imposta di bollo sulle cambiali, il Ministero delle Finanze ha comunicato che le cambiali, indipendentemente dalla loro scadenza, sono soggette all'imposta di bollo nelle misure seguenti:
a) cambiali emesse e pagabili nello Stato: lire 12 per mille;
b) cambiali emesse nello Stato e pagabili all'estero: lire 9 per mille;
c) cambiali emesse all'ordine di aziende di credito: lire 11 per mille;
d) cambiali accettate da speciali istituti di credito per finanziamenti agevolati e cambiali agrarie: lire 100 per ogni milione.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
se sia a conoscenza che giovedì 28 ottobre 1999 il quotidiano La Repubblica riportava che «il consiglio di presidenza della III Circoscrizione si è riunito per strada a piazza Bologna»;
in diverse interrogazioni a firma del consigliere di An della III Circoscrizione Angelo Gizzi si contesta che il regolamento che riguarda il decentramento amministrativo del consiglio comunale di Roma, articolo 27/10, recita fra l'altro «le sedute del consiglio di presidenza non sono pubbliche...» -:
se sia stato comunicato alle autorità di polizia lo svolgimento di una seduta del consiglio di presidenza della III Circoscrizione su una pubblica piazza, quale è piazza Bologna, e con quali argomentazioni lo stesso presidente della III Circoscrizione abbia comunicato lo svolgimento di una riunione che non aveva carattere amministrativo e che, quindi, risulta essere una pubblica manifestazione, potendo definirsi tale detta riunione in quanto il regolamento del decentramento amministrativo del Comune di Roma non autorizza riunioni del consiglio di presidenza in pubblico.
(4-26807)
Durante lo svolgimento della seduta del consiglio circoscrizionale in piazza Bologna, peraltro, non si sono verificate turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
la Corte dei conti rivela che non ci siano stati «effetti concreti nella riduzione del parco vetture delle amministrazioni pubbliche»;
attualmente il valore dell'intero parco delle auto blu è stimato in un valore di 3176 miliardi di beni iscritti nei pubblici registri;
il decreto di «razionalizzazione del sistema finanziario» del dicembre 1996 prevedeva la drastica riduzione delle auto blu;
dopo più di tre anni nemmeno una delle automobili in servizio è stata tolta, ma anzi l'intero parco macchine si è rinnovato;
il mantenimento della auto blu è stimato in più di 100 miliardi di lire senza
l'interrogante non vuole mettere in discussione l'indispensabile servizio offerto dalle «auto blu» per le funzioni ufficiali e di pubblica utilità al servizio degli alti funzionari dello Stato, ma vuole invece evidenziare la gravità di un abuso, cioè che molti funzionari dello Stato a cui non compete il servizio di auto blu si fregino di un lusso non previsto da nessuna legge o regolamento;
per quei valori civili etici e morali che rappresentano quegli oggettivi criteri di valutazione di una società evoluta, risulta oltremodo offensivo per i cittadini italiani vedere come una grande quantità di denaro pubblico sia destinata al beneficio del mantenimento dei lussi di quegli stessi individui che male rappresentano lo Stato;
per un numero stimato di circa 3338 auto blu sono previsti più di 8300 autisti a copertura dei differenti turni di guardia;
buona parte di questo personale proviene dalle liste di leva obbligatoria ed è usato in forma continuata per tutto il periodo della ferma, a disposizione di funzionari pubblici ai quali non compete nel 90 per cento dei casi tale servizio;
per auto di servizio o auto blu destinate a compiti di rappresentanza o di semplice spostamento si intendono quelle vetture che effettuano il loro lavoro tra il luogo di impiego del funzionario pubblico ed il luogo della destinazione finale utile per espletare le proprie mansioni;
purtroppo la prassi insieme alla cattiva e scellerata abitudine trasmessa dalle vecchie legislazioni, intende invece per servizio blu il prelevamento presso l'abitazione del funzionario ed il suo trasporto in ufficio;
tale prassi è quotidianamente in uso presso tutte le pubbliche amministrazioni;
nel caso specifico del Ministero dell'interno, le auto FIAT, Croma 2000 Turbodiesel dei Vigili del Fuoco in servizio presso le Scuole Centrali Antincendio (S.C.A.) di Capannelle a Roma con targa:
VF 17505 - VF 17507 - VF 17508 - VF 17509 - VF 17510 - VF 17511 - VF 17512 - VF 17514 - VF 17515 - VF 17517 - VF 17518 - VF 17519 - VF 17521 - VF 17522 - VF 17321 - VF 17412 - VF 19133 - VF 19134, sono a disposizione dei dirigenti che ne gestiscono l'uso;
per le risapute carenze organizzative ed infrastrutturali del Centro Nazionale di formazione professionale delle S.C.A., hanno più volte fatto rabbrividire per la drammaticità in cui versano le strutture logistiche di prima necessità indispensabili alla sicurezza stessa del personale operativo dei Vigili del Fuoco, per cui risulta quanto mai offensivo un simile ulteriore sperpero di denaro pubblico -:
a che titolo i dirigenti che utilizzano le auto sopra indicate fruiscano di tale beneficio;
quali iniziative intendano intraprendere il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno per ridurre concretamente il grave sperpero di denaro pubblico relativo alle spese per auto di rappresentanza meglio conosciute come «auto blu»;
quali provvedimenti il Ministro dell'interno intenda intraprendere per bloccare, alla luce dei fatti sopra esposti, l'abuso di potere acquisito dai propri funzionari che sempre più opacizza l'immagine ed il buon nome del Corpo dei Vigili del Fuoco nella quotidianità della Roma giubilare.
(4-28376)
La gestione dell'autorimessa della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi è stata organizzata e finalizzata considerando prioritariamente i contenuti della legge n. 662/96 e le direttive del Governo emanate nel 1998. Ciò ha consentito una riduzione del numero delle vetture da 59 a 50 unità, cui è conseguita la
Per quanto riguarda l'uso delle autovetture, si precisa che esso viene effettuato in stretta connessione con la disponibilità che i funzionari debbono garantire per assicurare i servizi di emergenza e di protezione civile, per consentire, quindi, spostamenti giornalieri tra le diverse sedi in cui si svolgono le attività di servizio: Uffici situati in Via Cavour e presso la sede del Viminale, Uffici situati presso le Scuole Centrali Antincendi, l'Istituto Superiore Antincendi e le strutture di Castelnuovo di Porto e Montelibretti, queste ultime largamente decentrate. Inoltre, proprio per rendere funzionale l'utilizzo delle autovetture all'obiettivo della riduzione delle spese di gestione, quando è possibile, vengono trasportati anche più funzionari con la medesima vettura quando i percorsi presentano aspetti comuni di viabilità.
Per quanto riguarda l'immediato futuro, vista la proficua e positiva gestione dell'Autorimessa finora ottenuta, i criteri improntati al mantenimento delle spese continueranno ad essere perseguiti anche per il futuro, compatibilmente, ovviamente, con le esigenze di servizio.
Si fa, infine, presente che delle autovetture indicate nell'interrogazione solo tre, e precisamente la VF 17521, la VF 17522 e la VF 19133 sono assegnate alle Scuole Centrali Antincendi, e sono usate dai tre dirigenti.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
in seguito al concorso bandito dal decreto ministeriale 8 novembre 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale «Concorsi ed esami» n. 101 del 20 dicembre 1996, per l'assunzione di 780 allievi di polizia, sono stati, ad oggi, esaminati i concorrenti con un punteggio non inferiore a 7.86 -:
se non ritenga di dover mantenere aperte le graduatorie per poter consentire in futuro la possibilità di esaminare anche i concorrenti che, pur avendo superato il test di ammissione, hanno conseguito un punteggio inferiore al 7.86, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla data del bando.
(4-25375)
Pertanto, nel sottolineare che il concorso pubblico a 780 posti di Allievo Agente della Polizia di Stato, cui fa riferimento l'interrogante, ha consentito di assumere, a tutto il 1999, circa 8.000 unità, selezionate tra i candidati che nella prova culturale hanno conseguito un punteggio non inferiore a 7,85 decimi, si precisa che la graduatoria degli idonei potrà essere ulteriormente utilizzata fino al 9 maggio 2001.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Massimo Brutti.
in Italia vi sono comuni che non riescono ad avere i soldi per procedere alle riparazioni dei locali comunali, non possono effettuare le ordinarie manutenzioni, hanno problemi per reperire le somme necessarie per fare fronte alle spese postali e telegrafiche, mentre nelle grandi città si spende in piena allegria;
basti osservare quanto capita a Roma, dove il sindaco spende in un anno ben un miliardo e 410 milioni di lire per spese di rappresentanza; a quanto risulta all'interrogante,
per celebrare la liberazione di Roma ha invitato addirittura a cena ben mille persone;
tiene ricevimenti per festeggiare studenti che hanno conseguito la maturità;
senza considerare il pranzo in piedi offerto ad un convegno Italia-USA, un ricevimento dopo un dibattito tra sinistra femminile e destra femminile, un cocktail per ottocento persone dopo un convegno su scuola e formazione, e così via;
il Sindaco di un piccolo centro non può offrire neanche un caffè; lo deve fare di tasca propria;
a quanto risulta all'interrogante, il comune di Roma ha un parco macchine superiore a quello della Casa Bianca, mentre i sindaci dei piccoli comuni neanche una «500» per trasportare materiale di ufficio -:
cosa il Governo intenda fare per limitare le spese folli dei grossi comuni e in che modo voglia andare incontro ai piccoli comuni, affinché possano fare fronte alle spese indispensabili alla normale gestione della cosa pubblica.
(4-05272)
Solo nel caso estremo nel quale sorgano problematiche finanziarie di maggior gravità, non risolvibili dall'ente locale autonomamente è prevista la dichiarazione di dissesto finanziario, che per alcuni versi si accosta al fallimento privatistico, e per la quale l'ente locale ottiene un aiuto eccezionale da parte dello Stato. Tale intervento è tuttavia accompagnato da una richiesta nei confronti dell'ente locale tesa a coinvolgere lo stesso nell'operazione di risanamento. Sono, infatti, previsti gli obblighi di aumentare ai livelli massimi di legge le entrate proprie e di dichiarare la disponibilità del personale eccedente, calcolato sulla base di appositi parametri di legge che tengono conto della popolazione dell'ente.
Deve peraltro osservarsi che gli enti locali di piccole dimensioni versano generalmente in situazioni di precario equilibrio finanziario dovuto da un lato alla scarsità delle risorse disponibili e dall'altro alla rigidità del costo dei servizi erogati. A tal fine il legislatore suggerisce di attuare le procedure di unione fra comuni o la gestione associata dei servizi. Tali procedure, sono state considerate per il riconoscimento di particolari incentivi e pertanto inserite all'articolo 5, commi 5 e 6 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, che reca appunto disposizioni sul riordino dei trasferimenti erariali agli enti locali.
Per quanto concerne lo speciale contributo che il comune di Roma riceve in qualità di capitale della Repubblica, esso risulta di gran lunga inferiore rispetto alle medie europee delle altre capitali e d'altronde non può disconoscersi la necessità, per il sindaco di una grande metropoli, di sostenere notevoli spese di rappresentanza.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
(4-26885)
Nel corso dell'anno 1999 la limitazione per gli autocarri di maggiore tonnellaggio è stata estesa ad ulteriori 156 ettari del rione Esquilino.
Lo stesso sindaco ha infine precisato che è in itinere un provvedimento amministrativo, con il quale verrà regolamentata anche la modalità di accesso nel centro storico degli autocarri di massa inferiore a 3.5 tonnellate.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
(4-27907)
Al riguardo, si fa presente che, in data 19 febbraio 1999, la CONSOB ha deliberato, in relazione all'andamento di borsa, l'avvio di un'istruttoria per rilevare eventuali violazioni delle norme in tema di insider trading, la quale ha comportato complessi accertamenti non ancora definitivi.
Ai sensi delle vigenti disposizioni, della situazione è stata informata l'Autorità Giudiziaria.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
con l'articolo 4, secondo comma, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo veniva delegato dal Parlamento ad emanare, entro dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, con l'osservanza, tra l'altro, del seguente principio e criterio direttivo: (...) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della possibilità di ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme in materia;
le norme in materia di dissesto degli enti locali, in vigore alla data di emanazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, erano contenute negli articoli 23, 24, 25 e 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
nessuna disposizione contenuta in detta normativa attribuiva la legittimazione attiva in materia di accertamento dei tributi locali all'organo straordinario di liquidazione;
successivamente all'emanazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, erano adottati due ulteriori provvedimenti in tema di dissesto degli enti locali: il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
nemmeno in questi due ultimi provvedimenti erano contenute norme che attribuivano la legittimazione attiva in materia di accertamento dei tributi locali all'organo straordinario di liquidazione;
con la legge 28 ottobre 1994, n. 596, il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, veniva prorogato al 28 febbraio 1995;
con la stessa legge il Parlamento autorizzava il Governo, purché nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati ed entro il 31 dicembre 1995, a variare disposizioni
nel maggior termine previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, il Governo italiano varava un unico decreto legislativo contenente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
il decreto legislativo così emanato prevedeva un intero capo dedicato al risanamento finanziario degli enti locali, ma in nessuna delle norme in esso contenute era data rinvenire una disposizione che attribuiva all'organo straordinario di liquidazione la legittimazione attiva in materia di accertamento dei tributi locali;
il Governo, inoltre, sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, anche a seguito della proroga del termine al 30 giugno 1996 per inserire disposizioni correttive al decreto legislativo emesso in forza dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, varava il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336;
l'articolo 27 di quest'ultimo provvedimento sostituiva interamente l'articolo 88 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, disponendo al novellato settimo comma che: l'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente aveva omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge;
è evidente la forzatura operata dal Governo che, immutati i principi ed i criteri direttivi contenuti nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha attribuito contro la volontà del Parlamento all'organo straordinario di liquidazione la legittimazione attiva a porre in essere accertamenti fiscali in materia di tributi locali -:
quali iniziative normative intenda adottare per ripristinare il rispetto della volontà sovrana del Parlamento e per dare certezza al diritto violato.
(4-24499)
con l'articolo 4, secondo comma, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo veniva delegato dal Parlamento ad emanare, entro dodici mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, con l'osservanza, tra l'altro, del seguente principio e criterio direttivo: (...) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della possibilità di ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme in materia;
le norme in materia di dissesto degli enti locali, in vigore alla data di emanazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, erano contenute negli articoli 23, 24, 25 e 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989, n. 144;
nessuna disposizione contenuta in detta normativa attribuiva la legittimazione attiva in materia di accertamento dei tributi locali all'organo straordinario di liquidazione;
successivamente all'emanazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica licenziavano due ulteriori provvedimenti in tema di dissesto degli enti locali: il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
nemmeno in questi due ultimi provvedimenti erano contenute norme che attribuivano la legittimazione attiva in materia di accertamento dei tributi locali all'organo straordinario di liquidazione;
con la legge 28 ottobre 1994, n. 596, il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, veniva prorogato al 28 febbraio 1995;
con la stessa legge il Parlamento autorizzava il Governo, purché nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati ed entro il 31 dicembre 1995, a varare disposizioni correttive dei decreti legislativi emessi in forza della delega ricevuta;
nel maggior termine previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 ottobre 1994, n. 596, il Governo italiano varava un unico decreto legislativo, il n. 77 del 25 febbraio 1995, contenente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
il decreto legislativo così emanato prevedeva un intero capo dedicato al risanamento finanziario degli enti locali, ma in nessuna delle norme in esso contenute era data rinvenire una disposizione che attribuiva all'organo straordinario di liquidazione la legittimazione attiva in materia di accertamento dei tributi locali;
il Governo, inoltre, sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1995, n. 539, anche a seguito della proroga del termine al 30 giugno 1996 per inserire disposizioni correttive al decreto legislativo emesso in forza dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, varava il decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336;
l'articolo 27 di quest'ultimo provvedimento sostituiva interamente l'articolo 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, disponendo al novellato settimo comma che: l'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoll pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente aveva omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge;
è evidente la forzatura operata dal Governo che, immutati i principi ed i criteri direttivi contenuti nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ha attribuito contro la volontà del Parlamento all'organo straordinario di liquidazione la legittimazione attiva a porre in essere accertamenti fiscali in materia di tributi locali -:
se non ritenga che nell'esercizio della potestà legislativa delegata non sia stato assicurato il rispetto dei principi e criteri direttivi;
quali provvedimenti al riguardo intenda adottare per il ripristino della volontà sovrana del Parlamento e per dare certezza al diritto violato.
(4-25037)
A tal fine è stata prevista l'istituzione di un organo di liquidazione, composto da un unico componente per i piccoli comuni fino a 5000 abitanti e da tre componenti la commissione straordinaria di liquidazione per gli altri comuni e le province cui è stata assegnata l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti. Anche il decreto-legge n. 8 si è inserito sulla scia dei provvedimenti che andavano consolidando il principio della legittimazione attiva in materia di tributi locali.
Nella delega legislativa contenuta nell'articolo 4, comma 2, lettera d) della legge n. 421 del 1992 è stato fatto espresso riferimento alla possibilità di ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e coordinamento delle norme in materia.
Anche il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 ha ribadito all'articolo 78 il concetto espresso dalla citata normativa, specificando che l'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge, mentre gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.
Non sembra, pertanto, di poter condividere l'osservazione dell'interrogante in quanto nella predisposizione del testo del decreto legislativo n. 77 del 1995, e successive modificazioni, è stato tenuto conto dei criteri contenuti nella legge delega e delle leggi in vigore. Tra le leggi in vigore al momento dell'emanazione della legge di delega n. 421 (e cioè 15 novembre 1992) vi era anche il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, non convertito e reiterato più volte, da ultimo appunto, con il sopra citato decreto-legge n. 8 del 1993. Tra le reiterazioni del decreto, al momento dell'approvazione della delega, era in vigore l'articolo 16 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 che al comma 3, quinto periodo, prevedeva l'identica disposizione di cui al citato articolo 21, comma 3, quinto periodo, del sopra citato decreto-legge n. 8 del 1993. Appare, pertanto, perfettamente coerente ed in linea con i principi ed i criteri contenuti nella delega legislativa il contenuto normativo dei criteri legislativi di conseguenza emanati e cioè il decreto legislativo n. 77 e la successiva modifica avvenuta con il decreto legislativa n. 336 del 1996.
Si soggiunge, inoltre, che anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1993 è stato emanato prendendo a riferimento i contenuti ed i principi legislativi fino a quel momento consolidati. All'articolo 5 di detto provvedimento sono state espressamente previste le competenze dell'organo straordinario di liquidazione, tra cui la revisione straordinaria dei residui attivi. Al successivo articolo 7 (acquisizione della massa attiva) si autorizza in particolare l'organo di liquidazione ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione del dissesto.
Tutto ciò premesso, si ritiene che nell'applicazione normativa della cennata delega non vi era stata violazione della volontà del Parlamento.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
in data 11 giugno 1999, ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni europee e provinciali, nel comune di Sannicola (Lecce) la fascia oraria dalle ore 22.30 alle ore 23 era stata sorteggiata in favore del partito CDL-cristiani democratici per le libertà. Il delegato locale di tale partito, ragionier Cosimo Colella, ha autorizzato previamente così come consentito dal punto 12 della circolare del prefetto di Lecce sulla regolamentazione dei comizi per il turno elettorale del 13 giugno, l'utilizzazione di tale fascia oraria al partito Alleanza Nazionale, appartenente alla medesima
se sia a conoscenza dell'avvio di procedimenti a seguito delle denunce presentate all'autorità giudiziaria e se in tale ambito siano stati assunti provvedimenti a carico delle persone succitate;
se i comportamenti indicati rientrino tra i poteri del sindaco in relazione a quanto previsto dalla vigente legislazione in tema di consultazioni elettorali e conseguente svolgimento dei comizi.
(4-24597)
Tale manifestazione risulta essere stata interrotta dal sindaco a causa della situazione venutasi a determinare tra gli esponenti delle varie forze politiche.
Gli episodi evidenziati relativi all'incontro denominato «Grande Festa dei Verdi» hanno formato oggetto di comunicazione di notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
in anni passati il dottor Federico Di Napoli, residente a Lecce, prese cognizione di segnalazioni di «abnormi esposizioni debitorie» sul proprio nominativo, provenienti dal Banco di Napoli e dalla Banca commerciale italiana, alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia, che provocarono, per il tenore e l'entità, grave imbarazzo nei confronti del proprio datore di lavoro, discredito nel sistema finanziario, nonché l'impossibilità di ottenere credito presso qualsivoglia istituzione finanziaria e la difficoltà di intrattenere normali rapporti, come ad esempio la semplice accensione di un conto corrente bancario. Di fatto, a fronte di una fideiussione che lo stesso Banco di Napoli aveva contenuto in lire 771.000.000, l'esposizione era arrivata, in data 31 luglio 1995, a lire 8.397.000.;
il rapporto giuridico tra il dottor Federico Di Napoli e il Banco di Napoli prendeva le mosse dal rilascio in favore della Dinauto sas (della quale Di Napoli era ed è socio accomandante), di una fideiussione omnibus del 24 luglio 1979 relativa al c/c n. 27/5220, sul quale veniva all'epoca regolata una apertura di credito per lire 30.000.000 ed un «castelletto commerciale» (sconto cambiali) per lire 100.000.000. L'apertura di credito si incrementava a lire 100.000.000 in data 10 dicembre 1982 ed a lire 200.000.000 in data 26 gennaio 1984. Nel 1984 veniva concessa alla Dinauto un'apertura di credito «straordinaria» in conto corrente per lire 150.000.000: si trattava dell'anticipazione relativa alla fornitura di mezzi ecologici al comune di Petralia Soprana, per la quale veniva emessa dalla «Ditta Di Napoli Luigi» (titolare del contratto) la fattura
anche in questo caso l'operazione era «straordinaria» in senso ampio: ricorreva nuovamente la terzietà del titolare del credito ceduto; veniva anticipata una somma maggiore rispetto a quella portata dalla fattura; la fattura relativa alla fornitura risultava più vecchia di dieci mesi, rispetto alla anticipazione; il Banco solo in data 22 settembre 1992 (circa un anno dopo la scadenza fissata all'anticipazione!), chiedeva conto del credito al debitore ceduto, il quale per parte sua gli comunicava (in data 10 novembre 1992) di aver già ricevuto un «altro» mandato irrevocabile all'incasso per il medesimo credito da parte della Fime factoring spa di Roma (società controllata dal Banco di Napoli!). Si aggiunga che, per entrambe le citate anticipazioni, non si ha traccia dei consueti accertamenti e adempimenti preventivi e/o immediatamente successivi alla concessione di un'anticipazione su fatture, per la verifica della sussistenza e tutela del credito. Le due anticipazioni concesse producevano pesantissimi interessi e competenze che venivano «girate» sul c/c 27/5220, il quale, a propria volta, generava interessi e spese gravosissimi perché stabilmente in condizioni di «extrafido» in quanto, come già detto sopra, l'affidamento in c/c in data 26 gennaio 1984 era stato portato a lire 200.000.000 e il c/c 27/5220 al 30 settembre 1991 presentava un saldo (contabile) di lire 233.274.011. Infatti al 6 novembre 1995, in assenza di altre operazioni transitate in c/c e solo in virtù di semplice accumularsi di interessi e competenze «anche» relative alle due anticipazioni illustrate, il c/c 27/5220 registrava un saldo di lire 793.823.855 (circa triplicando il valore iniziale);
i due funzionari del Banco di Napoli che avevano trattato la pratica, che sino al luglio 1991 erano Funzionari di Istituto di diritto pubblico, avevano il problema di giustificare verso i propri organi di controllo il loro operato, e pertanto si adoperavano per dare alle «carte» ed alle singole «posizioni» una «parvenza» di regolarità; comunque, consci dello stato complessivo di «debolezza» del dottor Di Napoli (ignaro fideiussore), ponevano in essere ogni attività (oltre alla segnalazione alla Centrale rischi, telefonate, telegrammi e lettere presso ogni recapito, compreso l'ufficio di lavoro) atta a costringerlo alla «sistemazione delle posizioni» ed al conseguente pagamento di tutte le somme «risultanti ingiustamente a debito» per «coprire» definitivamente le irregolarità commesse, in ordine alle quali è in corso il procedimento penale n. 2564/96 Rgpm innanzi al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce. Se da un lato il Banco di Napoli o, meglio, i funzionari che in seguito hanno assunto la qualifica di indagati in un procedimento
l'intera vicenda rivela una spregiudicata concessione e gestione dei crediti concessi alla Dinauto, mantenuta e reiterata, con un comportamento minaccioso nei confronti del fideiussore -:
quali provvedimenti intenda adottare per sollecitare l'attività di dovuta vigilanza nei confronti degli istituti di credito prima menzionati.
(4-29466)
Al riguardo, si premette che alle Autorità creditizie sono attribuiti poteri preordinati al raggiungimento di finalità di interesse generale, indicate dalla legge nella sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, nella stabilità, efficienza e competitività del sistema finanziario. In tale quadro, l'azione di vigilanza è volta a verificare l'andamento complessivo delle gestioni aziendali e non quello di singole operazioni intercorse con la clientela, mentre le scelte in materia di gestione dei singoli rapporti sono rimesse esclusivamente all'autonomia decisionale delle banche, nel rispetto della normativa vigente.
Pertanto, la problematica sollevata esula dai compiti istituzionali delle Autorità preposte alla vigilanza creditizia. La tutela dei rapporti che le banche intrattengono con la clientela nell'ordinaria operatività è rimessa, in caso di controversia, alle competenti Autorità giudiziarie, che nel caso di specie risultano già interessate.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
si apprende dagli organi di stampa che a Torino il primo maggio 1999 sono accaduti gravissimi episodi di violenza ai danni delle forze dell'ordine da parte di alcuni esponenti di estrema sinistra facenti parte di un cosiddetto «centro sociale autogestito», che hanno visto coinvolto un assessore della giunta comunale di rifondazione comunista al quale è stata successivamente ritirata la delega per le proprie competenze;
da molti anni la giunta del sindaco Castellani a Torino ha manifestato pieno sostegno agli occupanti di tali centri i quali si sono sempre dimostrati elementi facinorosi e le cui opere delittuose sono assurte più volte agli onori della cronaca, anche nazionale, con l'assalto al nuovo Palazzo di giustizia;
alcuni assessori della suddetta giunta comunale hanno sistematicamente fornito coperture politiche agli occupanti in oggetto, anche nei confronti di quelli di cui era manifesta la complicità con accadimenti delittuosi, e tali avalli hanno determinato incommensurabili danni per la comunità cittadina, come nell'ipotesi del mancato sgombero del centro sociale Askatasuna, luogo destinato ad ospitare un centro socio-terapeutico della città di Torino ed attualmente in possesso degli autonomi sopracitati con pieno accordo dell'assessore medesimo, che avrebbe sottoscritto con un
occorrerebbe verificare che tipo di rapporti colleghino l'assessore Artesio, agli occupanti denunciati per i fatti del primo maggio a seguito del rinvenimento presso di essi di alcune molotov;
non si può non condannare tali rappresentanti delle istituzioni cittadine che hanno scelto di appoggiare coloro che terrorizzano la città, che arrecano ad essa innumerevoli danni non solo di natura patrimoniale, distruggono il patrimonio del comune attraverso l'occupazione abusiva e seminano il terrore fra i cittadini torinesi che non condividono certe commistioni frequenti fra istituzioni e fenomeni di devianza urbana;
per altro le responsabilità politiche addebitabili agli assessori di cui sopra oltre a costituire potrebbero assumere rilievo giudiziario stante il depauperamento costante del patrimonio civico oggetto di occupazione, il danno sociale e all'ordine pubblico che tali soggetti producono per gli atti che compiono e per gli innumerevoli disagi che arrecano alla cittadinanza o un eventuale favoreggiamento nei confronti di tali esponenti eversivi;
se non ritenga che in quanto esposto sussistano i presupposti per l'esercizio nei confronti degli assessori in oggetto dei poteri di controllo attribuitigli dalla legge n. 142 del 1990.
(4-24094)
Successivamente, una pattuglia della DIGOS, impegnata negli accertamenti sugli autori dei primi disordini e sulla localizzazione del furgone servito da supporto in piazza Vittorio Veneto, mentre transitava nei pressi del Centro Sociale «Askatasuna», veniva raggiunta e circondata da circa 30 antagonisti che, fuoriusciti dal Centro, con mazze e sassi danneggiavano il mezzo. Per allontanare i facinorosi il personale di polizia era costretto ad esplodere in aria a scopo intimidatorio alcuni colpi d'arma da fuoco. Gli aggressori si ritiravano successivamente all'interno del suddetto Centro.
Veniva poi effettuata una perquisizione ai sensi dell'articolo 41 del T.U.L.P.S., dei locali occupati abusivamente dal C.S.A. «Askatasuna», identificando ed accompagnando in Questura gli occupanti, circa 90 persone, al fine di valutare la posizione di ciascuno in relazione ai fatti accaduti. A seguito di ciò, tutte venivano denunciate all'A.G. per resistenza a pubblico ufficiale.
In relazione a quanto menzionato nel presente documento parlamentare si precisa che nel corso della perquisizione all'interno del Centro sociale «Askatasuna» non venivano rinvenute bottiglie incendiarie, bensì caschi, manici di piccone ed altri oggetti contundenti poi posti sotto sequestro.
Si osserva, tuttavia, che la verifica politica avviata dalla maggioranza di Governo che sosteneva il sindaco, Valentino Castellani, all'indomani dei fatti esposti, ha condotto alle dimissioni dell'assessore Stefano Alberione ed all'uscita dalla coalizione del partito della Rifondazione Comunista.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
nel maggio 1997, il sottoscritto formalizzò una interrogazione concernente la scomparsa di un elicottero (Agusta A/109) della Guardia di finanza nello spazio aereo antistante Capo Ferrato, della quale si attende di ricevere risposta scritta;
restano valide le domande avanzate nella summenzionata interrogazione -:
se sulla vicenda sia esistito o meno un vincolo di segretezza;
quali iniziative intenda intraprendere per attenuare la già drammatica condizione delle famiglie di Fabrizio Sedda e Gian Franco Deriu (i sottufficiali piloti a bordo dell'elicottero al momento della scomparsa), che, nell'attesa della dichiarazione di morte presunta dei congiunti, sarebbero stati privati del sostegno economico destinato ai due piloti;
quali ragioni abbiano impedito l'avvio delle operazioni di recupero del velivolo, annunciate da tempo.
(4-25921)
Al riguardo, si osserva preliminarmente che, al precedente documento di sindacato ispettivo (n. 4-09880), concernente la vicenda di che trattasi, è stata fornita risposta, in data 18 aprile 1998, con nota n. 2/10373, pubblicata nell'allegato B del resoconto stenografico della seduta n. 347 del 27.4.1998.
Ciò posto, il Comando generale della Guardia di finanza ha riferito che il carteggio relativo all'inchiesta aeronautica formale sull'incidente, condotta da apposita commissione di nomina ministeriale, è classificato «RISERVATO» (come previsto dalla normativa SMA-UISV-2 del Ministero della difesa) e le Autorità giudiziarie procedenti, sia militare che ordinaria, hanno acquisito formalmente copia degli atti relativi alla suddetta inchiesta.
Per quel che concerne l'erogazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo a favore delle famiglie dei piloti deceduti, il medesimo Comando generale ha rilevato che la relativa trattazione risulta in fase istruttoria, essendo in corso gli accertamenti legali susseguenti alla dichiarazione di morte presunta. Allo stato attuale, soltanto la vedova del Maresciallo Deriu riceve, in via provvisoria, la pensione ordinaria di reversibilità, avendo il sottufficiale maturato i requisiti di anzianità di servizio necessari.
Infine, il Comando generale della Guardia di finanza ha evidenziato che il mancato recupero del relitto derivò - come emerge dai lavori della relativa Commissione ministeriale d'inchiesta - dall'estrema difficoltà, se non impossibilità, di individuare con sufficiente precisione il punto di caduta. Le ricerche immediatamente attivate al riguardo, con l'ausilio anche di unità della Marina militare, furono infatti vane.
Comunque, ogni ulteriore iniziativa in merito dovrebbe essere vagliata dall'Autorità giudiziaria interessata.
Il Ministro delle finanze: Ottaviano Del Turco.
con decreto del ministro dell'interno in data 8 luglio 1999 è stato disposto lo scioglimento dell'assemblea della comunità montana dell'Elba e Capraia (Livorno);
nella primavera scorsa si sono rinnovate alcune amministrazioni comunali e quindi si è ricostituita l'assemblea della comunità;
dopo sessanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea, termine fissato dalle norme vigenti, l'assemblea non è stata in grado di eleggere gli organi;
nonostante quanto sopra non si è provveduto, in analogia con il dispositivo di cui all'articolo 39 della legge n. 142 del 1990, allo scioglimento dell'assemblea bensì è stato assegnato un ulteriore termine di 20 giorni;
quali siano i motivi che hanno indotto la Prefettura di Livorno a disattendere le norme di legge;
se ci siano precedenti e se il Ministro interrogato intenda intervenire
(4-27288)
La questione è pertanto definita e, quindi, non vi sono ulteriori provvedimenti da adottare nei confronti della predetta amministrazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
nel corso del 1999 sono state presentate molteplici interrogazioni parlamentari riguardanti i gravi disservizi e gli ingiustificabili ritardi circa la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale ed altri Atti Normativi;
il Poligrafico dello Stato riceve per detto servizio alcune centinaia di miliardi dal ministero del tesoro in rate anticipate;
sono stati nominati dei nuovi direttori ed è stato sostituito il direttore generale titolare, vincitore di concorso nazionale, accreditato di ventennale esperienza nel settore cartario, con un nuovo direttore di nomina da parte del Consiglio di amministrazione, che a quanto risulta all'interrogante non ha mai avuto alcuna esperienza dei processi di produzione grafica e cartaria, né mai esperienze dirette in altri procedimenti di produzione industriale in quanto, di provenienza Iri si è occupato in passato soltanto di materia finanziaria;
alla data del 4 gennaio 2000 gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale non hanno ricevuto le seguenti pubblicazioni legislative, di cui alcune non risultano reperibili neppure presso la libreria dello Stato, sede centrale, in quanto non ancora stampate, e distribuite con ritardi che oscillano tra i 15 e i 30 giorni;
i volumi relativi alla Raccolta ufficiale atti normativi. Rispetto agli anni scorsi sono stati accumulati ritardi enormi, di circa 10 mesi nella pubblicazione degli atti. L'ultimo volume pubblicato dall'Ipzs è il n. 4 del 1999 rispetto ai 14-16 volumi che di norma vengono pubblicati nel corso dell'anno;
la serie Cee continua a pubblicare Regolamenti comunitari con oltre tre mesi di ritardo. Gli ultimi provvedimenti Cee pubblicati risalgono ai primi di ottobre;
gli indici mensili della Gazzetta Ufficiale continuano ad essere pubblicati con 2-3 mesi di ritardo. Non sono pervenuti gli indici di ottobre, novembre, dicembre;
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1999 Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Circolare 16 novembre 1999 n. 6247/689/99;
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 15 dicembre 1999 Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Comunicazione della costituzione dell'osservatorio dei lavori pubblici;
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999 - Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato decreto ministeriale del 7 dicembre 1999 - Graduatorie regionali concernenti le iniziative ammissibili del settore turistico-alberghiero relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, 6 bando di attuazione;
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1999 - Ministero delle finanze. Comunicato di rettifica dei comuni che hanno deliberato la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1999 ai sensi
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1999 - università di Milano Bicocca. Decreto Rettorale 28 ottobre 1999. Istituzione di scuole di specializzazione presso la facoltà di medicina e chirurgia;
supplemento ordinario n. 226 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999 - Decreto del Presidente del Consiglio 5 novembre 1999. Approvazione del piano stralcio relativo alla riduzione del «Rischio Idraulico» del bacino del fiume Arno;
supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 legge 23 dicembre 1999 n. 488. Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000);
supplemento ordinario n. 228 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 legge 23 dicembre 1999 n. 489. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il biennio 2000-2002;
supplemento ordinario n. 229 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999 - Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997 n. 352;
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 autorità per l'energia elettrica e il gas;
supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 concernenti le seguenti deliberazioni:
deliberazione 28 dicembre 1999. Direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 settembre 1995, n. 481 (Deliberazione 200 del 1999);
deliberazione 28 dicembre 1999, direttive concernenti la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), ed h) della legge 14 novembre 1993 n. 481 (Deliberazioni 201 del 1999);
deliberazione 28 dicembre 1999. Direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), ed h), della legge 14 novembre 1995 n. 481 (Deliberazione 202 del 1999);
deliberazione 29 dicembre 1999, regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g), ed h) della legge 14 novembre 1995 n. 481 (Deliberazione 204 del 1999);
deliberazione 29 dicembre 1999. Definizione delle tariffe di occasione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, per l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13 del 1999 e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato (Deliberazione n. 205 del 1999);
deliberazione 29 dicembre 1999. Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio-febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70 del 1999 (Deliberazione n. 206 del 1999);
supplemento ordinario n. 230 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999 - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Decreto ministeriale 16 dicembre 1999. Elenco delle domande
supplemento ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999 - Ministero delle finanze. Decreto Ministeriale 20 dicembre 1999. Approvazione, con relative istruzioni della dichiarazione modello 770/2000 da presentare nell'anno 2000. Decreto Ministeriale 28 dicembre 1999. Approvazione del modello di dichiarazione Iva periodica con relative istruzioni e caratteristiche tecniche per la stampa;
supplemento ordinario n. 232 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 199 - Decreto legislativo 23 dicembre 1999 n. 505. Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre della legge 25 giugno 1999 n. 205;
supplemento ordinario n. 234 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto ministeriale 28 dicembre 1999;
ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione delle Stato per l'anno finanziario 2000 -:
quali iniziative, benché più volte interrogato sull'argomento, intenda intraprendere per far risolvere al Poligrafico le problematiche più volte segnalate;
per quale motivo, non abbia ancora attuato le misure necessarie per accertare eventuali responsabilità degli organi amministrativi o dello staff manageriale del Poligrafico dello Stato.
(4-27718)
Per quanto riguarda la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nessun contributo, corrispettivo, finanziamento, od altro viene riconosciuto al Poligrafico, in quanto la stampa e la gestione del giornale ufficiale dello Stato, demandata all'Istituto per legge, viene svolta in modo autonomo, sopportando direttamente i relativi costi; si tratta di un'attività autofinanziata che non grava sul bilancio dello Stato, remunerata unicamente dalle vendite, dagli abbonamenti, nonché dalla raccolta delle inserzioni. Pertanto, il riferimento contenuto nell'interrogazione relativo al pagamento anticipato per la pubblicazione e la distribuzione della Gazzetta Ufficiale e degli atti normativi, tipico di tutte le società che lavorano in commessa, attiene esclusivamente alle forniture alle Pubbliche Amministrazioni di stampati, carte valori, stampati a rigoroso rendiconto, moduli, carta e simili, sulla base di fabbisogni programmati o di richieste non programmabili.
Il prezzo di vendita della Gazzetta ha, peraltro, subito incrementi, che si sono attestati sempre al di sotto del tasso d'inflazione (mediamente il 50%); attualmente, la parte legislativa e normativa in genere viene venduta al prezzo di un quotidiano, nonostante i non indifferenti costi di distribuzione.
Con riferimento ai ritardi nella stampa, si fa presente che, nel 1999, sono state stampate complessivamente 120.424 pagine, essendo stati integralmente recuperati gli arretrati degli anni precedenti; infatti, alla fine del 1997 erano state accumulate circa 2.200 pagine arretrate della Parte I, seconda serie speciale, aumentato a circa 5.000 pagine alla fine del 1998.
L'impegno profuso nel corso del 1999 ha reso possibile la risoluzione definitiva delle problematiche, le quali, peraltro, affliggono da tempo l'attività dell'istituto. Sono stati, pertanto, effettuati specifici investimenti, per oltre 12 miliardi; sono stati potenziati gli organici relativamente ad alcune fasi produttive; è stata ridefinita la specifica organizzazione ed i livelli di produzione, integralmente recuperati.
Interventi significativi sono stati avviati a livello distributivo, definendo, peraltro, anche nuovi accordi con la società Poste Italiane, alla quale la legge affida, in via privilegiata, la distribuzione della Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne la stampa della R.U.A.N. (Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi), si fa presente che la pubblicazione di tale raccolta, particolarmente negli ultimi mesi del 1999, è strettamente correlata al periodo di efficacia dei decreti-legge (60 giorni) ed alla loro conversione in legge. Attualmente, sono stati già pubblicati i primi nove volumi del 1999, mentre sono in preparazione gli ultimi tre.
Con riferimento alla serie CEE, si precisa che la sua pubblicazione avviene alle cadenze stabilite, mentre sono stati pubblicati gli indici mensili dell'anno trascorso.
Per quanto concerne, infine, la pubblicazione dei supplementi, si fa presente che i 13 supplementi annunziati nel periodo 13-31 dicembre 1999, per complessive 2.408 pagine, sono stati distribuiti entro la prima settimana del mese di gennaio 2000; si segnala, inoltre, che, nel periodo in questione, l'Istituto ha provveduto alla stampa di complessivi 20 supplementi ordinari, per un totale di 3.140 pagine. La tiratura di ogni supplemento è stata mediamente di 50.000 copie. Nello stesso periodo l'Istituto ha stampato 272 pagine della prima serie speciale (tiratura 20.000 copie), 392 pagine della seconda serie speciale (tiratura 10.000 copie) e 1.120 pagine della quarta serie speciale (tiratura 40.000 copie).
Con riferimento, infine, al Dott. Ficaio, nominato Direttore Generale dell'Istituto con decorrenza 1o settembre 1997, quest'ultimo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico nell'aprile 1999, per assumere quello di Presidente della società Verres, carica già precedentemente affidata ad altro dirigente dell'Istituto, in relazione alle esigenze di stretto coordinamento fra l'attività della Verres e quelle del Poligrafico.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
è stato organizzato in data 3 marzo 2000 presso la sala G. Scalvini del Centro fieristico di Montichiari (Brescia) un convegno pubblico dedicato a «Devolution: un percorso per l'autogoverno delle comunità locali»;
a questo convegno interverranno oltre al sindaco di Montichiari, esponenti politici nazionali della Lega e Forza Italia e i presidenti delle province di Brescia e Como;
qualunque forza politica e/o gruppo parlamentare è libera di organizzare un'iniziativa pubblica, ma non è mai avvenuto che essa venisse promossa in collaborazione con un'istituzione, coinvolgendo un'intera municipalità -:
quale sia il giudizio del Governo su questa iniziativa e se ritenga che essa sia compatibile con la normativa relativa alle autonomie locali che attribuisce alle istituzioni locali la rappresentatività delle comunità locali e non già quello di soggetto coinvolto in iniziative politiche di ambito nazionale.
(4-28768)
Al momento non si conosce l'esito di tali verifiche.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
il 28 aprile 2000 si è tenuta a Biella la messa «in suffragio dei caduti della Repubblica sociale italiana e del Cav. Benito Mussolini», tradizionale appuntamento
alla messa erano presenti il presidente della provincia di Biella Orazio Scanzio e il vicepresidente Nicola Pastorello, i quali hanno partecipato non a titolo personale, ma portando l'adesione della provincia di Biella;
risulta all'interrogante che la provincia di Biella, tra l'altro con una lettera del suo presidente, abbia così aderito ufficialmente all'iniziativa risultando «la prima istituzione dell'Italia democratica - come hanno scritto organi di stampa locale - ad onorare la memoria del duce» -:
se sia a conoscenza dei fatti sopra riportati;
se non ravvisi nel comportamento degli amministratori della Giunta provinciale di Biella un atto grave che viola nel profondo le basi stesse delle istituzioni democratiche, nate dalla resistenza al nazifascismo e con questo evidentemente incompatibili;
se non ritenga di intervenire nelle forme appropriate nei confronti della Giunta provinciale della provincia di Biella.
(4-29638)
La partecipazione personale alla messa dei tre amministratori ha assunto una connotazione che - pur in assenza del gonfalone e della fascia azzurra, simboli distintivi dell'ente - si è caricata di significati politici, in considerazione anche del contenuto di un documento con il quale l'amministrazione provinciale ha motivato la sua adesione sia a tutte le celebrazioni del 25 aprile, sia alla stessa commemorazione dei caduti della Repubblica di Salò.
Nel documento, si legge fra l'altro: «La guerra civile in Italia ha dilaniato intere famiglie, ha provocato lutti in ogni casa, ha impedito per i decenni successivi un'analisi approfondita ed obiettiva di cosa accadde all'indomani dell'8 settembre 1943 e ancora oggi, a distanza di più di mezzo secolo, è difficile parlare di quel periodo senza suscitare levate di scudi. L'amministrazione provinciale ha partecipato alle ricorrenze del 25 aprile ed è presente alla commemorazione dei caduti della Repubblica Sociale, tutti i caduti da qualunque parte abbiano combattuto, devono essere ricordati con la stessa dignità. Il 25 aprile deve essere la Giornata della Riconciliazione Nazionale, deve passare alla storia come il giorno in cui l'Italia ha saputo fare pace con se stessa, il giorno in cui gli italiani sono tornati fratelli».
La posizione della giunta provinciale - che ha poi respinto ogni accusa di faziosità attribuendo al proprio gesto il significato di una precisa volontà di pacificazione e riconciliazione - ha determinato accese polemiche, alimentate soprattutto dagli ambienti più sensibili ai valori della Resistenza, ed in special modo dall'Associazione Nazionale Partigiani Italiani e dalle forze politiche di sinistra, che hanno stigmatizzato la decisione della Provincia definendola un insulto alla storia.
Anche gli organi di stampa locale, ed in particolare il bisettimanale dell'Unione Industriali «L'Eco di Biella», hanno riservato ampio spazio al dibattito innescato dall'episodio, ospitando - accanto alla voce dei protagonisti - anche opinioni ed interventi molto critici nei confronti della giunta di Biella.
La vicenda non ha comunque trasceso i limiti di un civile ancorché serrato confronto fra contrapposte idee politiche, i cui toni si sono man mano stemperati fino a rientrare nella normalità.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
lo scorso mese di settembre, sempre con la baldanza che caratterizza l'effetto
la decisione, come qualunque decisione innovativa, fu salutata favorevolmente anche perché si sarebbe potuta eliminare un poco di burocrazia, soprattutto, agli Enti Locali;
il libretto, in sostanza, sarebbe stato una specie di passaporto per le urne ed avrebbe contribuito ad evitare l'indecoroso spettacolo della mancata o del ritardo della consegna del relativo certificato elettorale agli aventi diritto -:
quali i motivi e le ragioni per le quali non si sia sentito più parlare di quest'argomento;
e se nelle regionali del 2000 agli elettori italiani sarà consegnato il suddetto libretto oppure dovranno, come al solito, attendere il relativo certificato.
(4-27800)
In esecuzione di quanto previsto dalla legge, questo Ministero ha predisposto apposito schema di regolamento, che è stato, già dal settembre dello scorso anno, sottoposto previamente, nelle vie brevi, all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali.
Al riguardo, tale autorità ha espresso la preoccupazione che la tessera elettorale cartacea - necessariamente idonea a certificare l'avvenuto esercizio del voto tramite l'apposizione su di essa del timbro della sezione e della data - possa rilevare gli orientamenti politici dell'elettore rendendo palese la sua partecipazione, o l'astensione, alle varie consultazioni elettorali o referendarie.
Tuttavia, la certificazione del voto risulta indispensabile al fine di evitare che possano esprimere più di un voto gli elettori appartenenti ad una delle numerose categorie (militari, componenti dei seggi, rappresentanti di lista, forza pubblica di vigilanza alle sezioni...) abilitate a votare in sezione diversa da quella di iscrizione.
Sull'argomento, tra l'altro, l'allora Sottosegretario per l'interno On.le Vigneri ha svolto apposita audizione, in data 27 ottobre 1999, presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati.
In ogni caso, il suddetto schema di regolamento è stato sottoposto il 28 ottobre 1999 al prescritto parere del Consiglio di Stato che, tuttavia, nell'adunanza del successivo 8 novembre, ha chiesto a questo Ministero di acquisire, in merito, il parere formale dello stesso Garante per la protezione dei dati personali, nonché del Ministero della giustizia.
Pervenuti i suddetti pareri rispettivamente il 17 novembre ed il 9 dicembre 1999, si è provveduto a riformulare un nuovo schema di regolamento, sottoposto al Consiglio di Stato il 21 dicembre e licenziato, con osservazioni, nell'Adunanza del 10 gennaio 2000; in tale ambito, tra l'altro, l'Alto Consesso ha condiviso pienamente le argomentazioni del Ministero dell'interno circa la necessità di apporre sulla tessera il bollo e la data per la certificazione del voto.
Recependo totalmente le indicazioni del Consiglio di Stato, sta per sottoporsi all'approvazione del Consiglio dei Ministri il definitivo schema di regolamento.
Giova, peraltro, sottolineare che, in linea con l'ordine del giorno approvato in sede parlamentare con la citata legge n. 120/99, la stampa delle tessere elettorali sarà approntata dall'istituto Poligrafico dello Stato che, tuttavia, ha già precisato che occorreranno almeno tre mesi per la fabbricazione e la distribuzione delle tessere ai comuni i quali, a loro volta, dovranno provvedere alla «personalizzazione» delle stesse e alla consegna agli elettori.
Allo stato, pertanto, non risulta tecnicamente praticabile l'adozione della tessera elettorale fin dalle consultazioni elettorali della primavera prossima.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
in data 8 novembre 1996 è stato bandito un concorso per 780 agenti di Polizia;
gli scritti si sono svolti nel novembre-dicembre 1997;
nel giugno e luglio 1998 sono stati chiamati alla seconda selezione gli idonei con punteggio non inferiore a 8.35;
nel giugno e luglio 1999 sono stati chiamati gli altri idonei con punteggio non inferiore a 7.85;
ci sono in graduatoria ancora numerosi idonei che potrebbero essere utilizzati in tempi rapidi, come richiede la grave situazione dell'ordine pubblico;
se non si ritenga più funzionale alla soluzione dei problemi della sicurezza dei cittadini, utilizzare tutti gli idonei del predetto concorso prima di indirne uno nuovo i cui tempi di svolgimento sono, purtroppo, eccessivamente lunghi.
(4-25573)
Pertanto, nel sottolineare che il concorso pubblico a 780 posti di Allievo Agente della Polizia di Stato, cui fa riferimento l'interrogante, ha consentito di assumere, a tutto il 1999, circa 8.000 unità, selezionate tra i candidati che nella prova culturale hanno conseguito un punteggio non inferiore a 7,85 decimi, si precisa che la graduatoria degli idonei potrà essere ulteriormente utilizzata fino al 9 maggio 2001.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Massimo Brutti.
il decreto-legge n. 111 del 2000 ha previsto due nuove cause di cancellazione dalle liste elettorali, e cioè: l'irreperibilità per inesistenza dell'indirizzo estero e l'irreperibilità per mancato recapito delle cartoline-avviso;
la cancellazione è un atto gravissimo perché comporta di fatto una perdita temporanea, ma irrimediabile, dell'elettorato attivo, fuori dai casi previsti dall'articolo 48 della Costituzione;
l'elenco completo dei cittadini cancellati dalle liste elettorali, nominativamente indicati con le rispettive generalità complete.
(4-29909)
Viene, infatti, prevista la cancellazione dall'AIRE (e, conseguentemente, dalle liste elettorali) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, oltre che nel caso siano trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, anche quando manchi l'indirizzo o a seguito del ritorno senza recapito della cartolina avviso spedita in occasione delle due consultazioni elettorali ivi indicate.
I cittadini cancellati sono iscritti in apposito elenco e non perdono il diritto al voto sia perché la norma introduce la formula di salvaguardia della prova contraria, sia perché i cittadini cancellati dalle liste elettorali, per effetto del provvedimento in argomento, possono, qualora si presentino all'ufficio elettorale, essere senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale, come autorevolmente sottolineato dal presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato nel suo intervento in sede di conversione dell'atto normativo.
Ciò in effetti è avvenuto per n. 572 elettori residenti all'estero che, presentatisi agli uffici comunali in occasione dello svolgimento della consultazione referendaria del 21 maggio u.s., sono stati immediatamente ammessi al voto.
In merito alla richiesta dell'interrogante intesa ad ottenere l'elenco completo dei cittadini cancellati dalle liste elettorali, si fa presente che, ai sensi del D.L 10.5.2000 n. 111, i Comuni debbono comunicare ai Consolati l'elenco dei cittadini cancellati. Per accelerare l'iter, questo Ministero, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, sta predisponendo i supporti magnetici da inviare ai singoli comuni per la registrazione dei nominativi, al fine di consentire la trasmissione ai competenti uffici diplomatici e consolari per la pubblicazione sui periodici di lingua italiana dei Paesi di presunta residenza. Non appena in grado di disporre dei supporti stessi, questo Ministero provvederà a darne comunicazione.
Naturalmente è fatta salva la possibilità di richiedere ai singoli comuni le liste elettorali, essendo consentito a chiunque di ottenerne copia ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
Si trova in visione, presso il Servizio Resoconti, l'elenco numerico per provincia dei cancellati ai sensi del decreto-legge 10/05/2000 n. 111.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
in provincia di Milano presso il distaccamento di Desio dei Vigili del fuoco esiste la disponibilità di una sola autoscala, e la popolazione dei comuni di primo intervento corrisponde a più di 530.000 persone disseminate su un vasto territorio comprendente 34 comuni;
la popolazione dei comuni di secondo intervento corrisponde a quasi 300.000 persone disseminate su 14 comuni;
la autoscala suddetta ha una anzianità superiore a quindici anni ed è soggetta alla necessità di continue riparazioni;
il comando provinciale di Milano richiede continuamente l'utilizzo di detta autoscala in distaccamenti diversi da quello dipendente da Desio fino ad utilizzare la stessa Autoscala per più di 133 giorni negli ultimi 11 mesi totalmente al di fuori della zona a cui l'autoscala è naturalmente destinata;
ai giorni di assenza dal distaccamento di Desio si aggiungono i giorni necessari per le riparazioni e le indispensabili manutenzioni. In casi di concomitante emergenza all'interno del territorio di primo o di secondo intervento i tempi di arrivo sul posto di una altra autoscala sono enormemente dilatati quando la autoscala deputata è utilizzata al di fuori del distaccamento di origine -:
se il Governo attraverso le competenti autorità intenda far dotare il dipartimento di Desio di una seconda ed apposita autoscala a totale disposizione del territorio di naturale destinazione, o, alternativamente, intenda dare disposizioni affinché il mezzo presente nel distaccamento di Desio non sia normalmente ed abitudinariamente chiamato in territori al di fuori della sua naturale destinazione;
ancora alternativamente, a chi il Governo e le Autorità competenti vorranno attribuire le responsabilità nel disgraziato caso di un mancato o ritardato intervento per sinistri che avvengano all'interno del territorio di primo o di secondo intervento mentre la autoscala è stata chiamata per interventi su territori terzi.
(4-27599)
L'utilizzazione del mezzo in parola al di fuori dell'area di competenza è dovuta a situazioni contingenti determinate dal fatto che altri analoghi veicoli dell'ambito provinciale si trovano spesso fuori servizio a causa di interventi di manutenzione dipendente
Va precisato che l'attuale disponibilità di risorse da destinare al ripopolamento dei mezzi di soccorso non consente di procedere alla sostituzione del citato automezzo: per la sola sostituzione di autoscale è stato infatti previsto un fabbisogno di almeno 70 miliardi, cifra quest'ultima, che supera da sola, nettamente, le assegnazioni annuali di bilancio previste per tutti gli automezzi di soccorso.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
in data 4 febbraio 2000 il comune di Mantova ha organizzato un convegno sul tema: «La Fabbrica dell'innovazione. Il comune imprenditore per lo sviluppo del territorio»;
il convegno di cui trattasi è stato realizzato in collaborazione - tra gli altri - con la Presidenza del Consiglio dei ministri;
al convegno ha partecipato in qualità di relatore - insieme ad altri - il Ministro della funzione pubblica Franco Bassanini;
in vista del convegno il dottor Luigi Ferrari - dirigente comunale - inviava a tutti gli altri dirigenti del comune di Mantova una circolare in cui si leggeva testualmente: «Dato l'argomento di particolare interesse... (omissis): auspico la vostra adesione all'iniziativa e vi chiedo di sensibilizzare il personale alla partecipazione. La presenza al convegno sarà inserito nell'ambito del curriculum formativo dei partecipanti e sarà considerata significativa del comportamento organizzativo dei singoli dipendenti, ... (omissis)», cosi come riferito e provato dal giornale La Voce di Mantova del 5 febbraio 2000 -:
se sia a conoscenza dei fatti e, nel caso, se lo fosse precedentemente allo svolgimento del convegno e alle notizie di stampa;
se non ritenga che l'iniziativa del dottor Ferrari presa per nome e per conto del comune di Mantova sia da considerare a tutti gli effetti una precettazione nei confronti di tutto il personale comunale resa ancora più odiosa in quanto basata su richiami ai curricula e, naturalmente, alle ricadute normative ed economiche degli stessi;
se non ritenga - a seguito di tale precettazione - colpevolmente e duramente sviliti gli stessi istituti della formazione e dell'aggiornamento professionale su cui il Governo dice di voler investire in modo ampio e decisivo;
se non ritenga di dover intervenire esplicitamente presso i dipendenti del comune per rassicurarli e stigmatizzare quanto avvenuto;
quali misure il Governo abbia preso o intenda prendere per evitare che esso e/o i suoi singoli Ministri si trovino in futuro coinvolti - così come accaduto in queste vicende - in fatti ed episodi similari;
quali provvedimenti esemplari di propria competenza abbia preso o intenda prendere nei confronti del sindaco e di tutti coloro che - a vario titolo - si sono resi responsabili di quanto in oggetto.
(4-28415)
L'episodio della circolare inviata, per l'occasione, ai funzionari responsabili degli uffici comunali dal dirigente, dr. Ferrari - cui fa riferimento l'interrogante - è stata motivo di contrasto tra la maggioranza e l'opposizione.
In conseguenza di ciò il dr. Ferrari ha ritenuto opportuno diramare una nuova circolare, dove si precisa che la partecipazione al convegno non sarebbe stata più oggetto di menzione nel curriculum del dipendente.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
l'amministrazione comunale di Collepasso (Lecce), con deliberazione G.C. n. 183 del 14 luglio 1999, ha revocato la deliberazione G.C. n. 498 del 25 luglio 1997 di assegnazione in via provvisoria alla società Tecneco Invest s.r.l. di Antonio Pino, con sede in Collepasso, del lotto n. 32 di mq 10.705 sito in area P.I.P. dello stesso comune e per il quale la società aveva già versato la somma di lire 30.287.500, disponendo oltre la revoca, anche di trattenere nelle casse comunali la somma di lire 40.143.750 a titolo del risarcimento del danno, essendo scaduto, a parere dell'amministrazione, il termine dell'assegnazione;
il signor Pino Antonio, titolare della suddetta società e di altra denominata Tecneco Filter s.r.l., già affermata nella produzione e nella commercializzazione in tutto il mondo di filtri per auto, ha richiesto la proroga della concessione avendo da tempo conferito incarico a un tecnico per la redazione del progetto e per la richiesta di finanziamento ai sensi della legge n. 488 del 1992, e che a tal fine, aveva già provveduto ad acquistare macchinari per svariati centinaia di milioni, e che l'amministrazione comunale ha ritenuto di non concedere tale proroga;
la revoca, assunta dalla giunta comunale appare illegittima poiché i termini previsti dal regolamento comunale sono puramente ordinatori, tant'è che la stessa amministrazione aveva già provveduto in diverse occasioni alla proroga dei termini, e perché l'atto amministrativo è stato assunto in palese violazione delle norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241;
il signor Pino Antonio rischia di subire un ulteriore e gravissimo danno dal comportamento amministrativo, oltre a quelli già precedentemente subiti, in quanto il signor Pino, pur essendo proprietario di una vasta area tipizzata nel Piano di Fabbricazione vigente quale area industriale nella quale insistono i capannoni della Tecneco filter s.r.l., o avendo potuto ubicare la nuova iniziativa imprenditoriale sulla stessa area ciò gli è stato precluso dall'assurda circostanza che tale area, a differenza dell'altra area industriale (le due aree sono divise solo dalla strada statale 459 Gallipoli Maglie), ha un indice di fabbricabilità inferiore; il signor Pino ha ripetutamente richiesto all'attuale e alla precedente amministrazione l'adeguamento degli indici delle due aree, con l'approvazione di un unico P.I.P., al fine di poter ampliare la produzione dell'attuale azienda e costruire una nuova iniziativa imprenditoriale sui suoi terreni, che, avendo ricevuto un diniego da parte dell'amministrazione, è stato poi costretto a richiedere la concessione di un lotto nell'attuale area P.I.P., spendendo decine di milioni, lotto oggi revocatogli;
è inconcepibile ad avviso dell'interrogante che un'amministrazione comunale operante nel Mezzogiorno in un'area a forte disoccupazione penalizzi un'azienda che intende investire e creare notevole occupazione e, soprattutto, è inammissibile che tali penalizzazioni derivino da pregiudizi di natura politica, considerato che solo questa circostanza ha potuto spingere l'amministrazione a decretare, così velocemente, la revoca del lotto;
appare opportuno tutelare e salvaguardare un imprenditore al quale viene impedito di investire in una nuova iniziativa imprenditoriale, che ha già investito notevoli somme e che rischia di avere grossi danni economici dal comportamento dell'amministrazione comunale di Collepasso;
è necessario che sia ristabilita la correttezza degli atti amministrativi, dell'amministrazione
se sia a conoscenza dei fatti e se risulti che siano stati attivati ricorsi in sede giurisdizionale e quale esito essi abbiano avuto.
(4-25507)
Avverso la suddetta delibera del comune di Collepasso in data 20 agosto 1999 la ditta Tecneco Invest srl in persona dell'Amministratore Unico e Legale rappresentante Pino Antonio presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, che in data 4 ottobre 1999 veniva rigettato.
Risulta infine che l'Autorità giudiziaria, informata dei fatti, non abbia ad oggi adottato alcuna decisione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
per quali ragioni alla signora Serafini Maria Abbondanza, nata a Galatina il 1 giugno 1921, sia stato revocato l'assegno di accompagnamento, nonostante la stessa continui a versare in gravissime condizioni di salute, ospite della casa di riposo Istituto Immacolata di Martano.
(4-26712)
Al riguardo, si fa presente che, successivamente all'effettuazione dell'accertamento ed alla pronuncia di non conferma dei requisiti sanitari necessari per poter usufruire dell'indennità di accompagnamento, da parte dei medici incaricati, il fascicolo relativo alla Signora Serafini è stato trasmesso alla Sottocommissione di Presidenza, costituita nell'ambito della Commissione Medica Superiore e d'Invalidità civile, per il controllo di qualità sull'attività medico legale svolta in sede di verifica.
La citata Sottocommissione, nella seduta del 20 gennaio 1999 ha ritenuto di dover approvare l'operato dei sanitari, i quali, in data 28 settembre 1998, presso la Commissione Medica di verifica di Lecce, avevano accertato nei confronti dell'interessata una percentuale di invalidità corrispondente al 100%, senza il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per la quale non è stata confermata la permanenza dei requisiti sanitari per usufruire della stessa.
In particolare la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante «Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti» all'articolo 1 stabilisce che l'indennità di accompagnamento sia concessa:
ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
il consiglio di amministrazione dello Iacp di Lecce con deliberazione n. 98 del 3 agosto 1999 ha approvato gli atti della Commissione esaminatrice del concorso per tre posti di funzionario di 8 qualifica funzionale (di cui uno tecnico e due amministrativi) e ha dichiarato vincitori, per il profilo amministrativo, l'avvocato Cosimo Merico e l'avvocato Sandra Zappatore;
avverso tale deliberazione proponeva ricorso innanzi al Tar di Puglia, sezione di Lecce la dottoressa Marianna Parisi, quarta classificatasi nel detto concorso;
il Tar Puglia - sezione di Lecce - con ordinanza n. 947/99 del 21 ottobre 1999, ritenuti non sussistenti i motivi di cui all'articolo 21 1. 1034/71 respingeva la domanda di sospensiva;
è accaduto che, nonostante l'articolo 3 del bando di concorso prevedesse che «i candidati prescelti per il conferimento degli incarichi riceveranno comunicazione scritta nella quale sarà indicata la documentazione da produrre in originale o in copia identica e la data di assunzione in servizio», lo Iacp richiedeva con raccomandata 17 settembre 1999 a firma dell'ingegner De Santis, solo la produzione della documentazione omettendo di indicare la data di assunzione in servizio;
l'avvocato Zappatore, quindi, con missiva del 27 settembre 1999, protocollata in pari data dallo Iacp, produceva e depositava la documentazione richiesta come dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso;
visto l'inspiegabile ed ostinato silenzio dell'istituto che non procedeva all'assunzione, la Zappatore in data 3 dicembre 1999, si vedeva costretta ad inviare all'ingegner Germano De Santis, atto stragiudiziale di diffida affinché procedesse all'immediata assunzione in servizio della esponente, quale vincitrice del concorso;
alcun esito ha sortito l'atto di diffida regolarmente notificato, né alcuna risposta allo stesso è stata data neanche per giustificare eventuali ragioni del ritardo, nonostante siano abbondantemente decorsi i 30 giorni, come espressamente previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 328, secondo comma del codice di procedura civile;
ad oggi, quindi, lo Iacp non ha provveduto a comunicare la data di assunzione in servizio, né i motivi che determinano tale ingiusto ritardo, nonostante non esista più alcuna ragione per procrastinare l'assunzione, in considerazione del fatto che trattasi di lavoro temporaneo determinato da necessità dell'amministrazione;
l'illegittimità del comportamento ad avviso degli interroganti è ancora più palese in quanto vi è stata una violazione del bando di concorso che, come sopra detto, prevedeva all'articolo 3 che l'istituto, allorquando veniva formulata la graduatoria dei vincitori (cosa che nel caso di specie avveniva con determina del c.d.a. del 3 agosto 1999), doveva necessariamente richiedere i documenti da produrre in originale o in copia autentica e contestualmente comunicare la data dell'assunzione in servizio;
in tale vicenda ad avviso degli interroganti emerge chiaramente il comportamento illegittimo del dottore Germano De Santis, coordinatore generale dello Iacp -:
quali iniziative di propria competenza si intendano adottare per accertare i fatti sopra esposti, per accertarne eventuali responsabilità del dottor De Santis, per porre termine alle vere e proprie vessazioni verso l'avvocato Sandra Zappatore e procedere all'assunzione della stessa così come previsto dal bando di concorso.
(4-28186)
Successivamente in data 17 settembre il predetto Istituto ha chiesto all'avvocatessa Zappatore copia dei titoli e documentazione delle attività professionali.
La stessa con successiva nota del 25 settembre ha inviato la documentazione richiesta. In ordine a quanto evidenziato l'interrogante in relazione al punto tre del bando di concorso, l'Istituto case popolari ritiene che le due questioni e precisamente, richiesta dei documenti e data di assunzione, non siano strettamente collegate, in quanto l'amministrazione non è obbligata a rispettare la consequenzialità degli atti.
Esigenze organizzative, di bilancio ed altro possono indurre l'Ente a differire la data di assunzione a seconda delle proprie necessità.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
l'organico dei vigili del Fuoco della provincia di Udine è insufficiente rispetto agli interventi necessari, ragion per cui più volte è stata richiesta una presenza maggiormente articolata sul territorio ed in particolare che siano aperti nuovi distaccamenti a Cividale, Codroipo e Latisana;
nel mese di marzo del 1993 il Comando provinciale dei vigili del Fuoco di Udine ha proposto l'istituzione di un nuovo distaccamento permanente nella città di Cividale del Friuli (Udine);
a seguito di questa richiesta la città di Cividale è stata inserita da codesto Ministero nell'elenco dei 65 nuovi distaccamenti da istituire sul territorio nazionale;
il comune di Cividale più volte ha sollecitato l'istituzione di tale distaccamento e ha acquistato un edificio da destinare quale sede;
nel mese di ottobre 1998 il comune di Cividale ha anche presentato un progetto di ristrutturazione del fabbricato rendendosi disponibile anche a sostenere le spese di ristrutturazione a condizione di ricevere assicurazioni circa l'effettiva attivazione dello stesso;
il progetto di ristrutturazione e l'area di insediamento sono stati valutati positivamente dal comando provinciale dei vigili del Fuoco di Udine;
le motivazioni per l'istituzione di un nuovo distaccamento, rese note dal comando provinciale di Udine, sono: un comprensorio di 18 comuni con popolazione di circa 50.000 persone, territorio accidentato e soggetto a dissesti idrogeologici di considerevole portata, territorio intensamente boschivo con frequente presenza di abitazioni o insediamenti a ridosso di aree boschive, territorio con forte presenza industriale e artigianale, territorio con numerose attività turistiche e culturali, tempi di intervento sempre superiori a 20 minuti e in alcuni casi prossimi ai 60 minuti, pericolosità media annua stimabile in almeno 500 interventi/anno -:
se il Ministro intenda attivare le procedure affinché venga istituito il nuovo distaccamento permanente di vigili del Fuoco nella città di Cividale del Friuli;
se il Ministro nel contempo intenda avviare una verifica sulla possibilità di istituire ulteriori due distaccamenti a Codroipo e Latisana.
(4-26775)
Possibili favorevoli soluzioni potranno crearsi allo stato, con l'approvazione del disegno di legge sul «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», presentato dal Ministero dell'interno, già approvato dal Senato ed attualmente in discussione presso la Camera dei deputati, sempre, comunque avuto riguardo alle esigenze complessive del territorio nazionale.
Per quanto riguarda il Comune di Latisana, si fa presente che in esso è già attivo un presidio VV.F. a carattere volontario, mentre nel Comune di Codroipo è prevista, nel suddetto progetto di «Sviluppo e potenziamento» del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la possibilità di attivare un analogo presidio volontario, sempre che si verifichi la disponibilità di volontari e che gli enti locali forniscano adeguate strutture.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
come riportato dal quotidiano Il Mattino edizione locale del 29 settembre 1999, l'11 settembre 1999 i vigili urbani di Padova in Piazza delle Erbe rimuovevano l'automobile Ford Fiesta intestata al Signor Domenico Menorello, vice sindaco di Padova;
l'automobile veniva trasportata presso il deposito comunale dell'Acap, l'azienda di trasporto pubblico comunale;
la sera stessa il vice sindaco, accompagnato in auto da un vigile urbano, ritirava la sua automobile senza pagare le 113.000 lire dovute per la rimozione;
il 14 settembre 1999 un vigile urbano si recava alla sede dell'Acap per saldare il debito firmando la ricevuta a nome del comandante della Polizia Municipale di Padova -:
se consti che in relazione alla vicenda esposta in premessa siano state avviate indagini nei confronti delle persone coinvolte.
(4-25861)
In merito alla vicenda il vice sindaco di Padova replicava nel medesimo articolo di stampa, essersi trattato di un semplice «disguido dovuto alla caduta del contrassegno di autorizzazione alla sosta in area riservata, il che fa venir meno qualsiasi presupposto alla sanzione», preannunciando ricorso al prefetto di Padova.
Anche il Comandante della Polizia Municipale aveva modo di intervenire riferendo che, una volta accertato che il vice sindaco era effettivamente in possesso del permesso al parcheggio e dovendo lo stesso recarsi a rappresentare il comune ad una manifestazione, il medesimo - sprovvisto di contante - aveva richiesto di poter ritirare subito la macchina con l'impegno di pagare il lunedì successivo. Quanto alle circostanze del successivo pagamento il citato Comandante aggiungeva che, essendo abituale il passaggio di personale dipendente dal comune al deposito in argomento per motivi connessi al servizio, aveva fatto versare la somma in occasione di uno di questi viaggi, facendo poi intestare a se medesimo la ricevuta.
Non risulta a carico del vice sindaco di Padova alcun precedente o procedimento penale pendente.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
l'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 prevede che il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato;
per la stipula di tali convenzioni l'articolo 26 stabilisce che non sia sentito il parere preventivo del Consiglio di Stato, né che esse siano sottoposte al visto preventivo di legittimità della Corte dei conti, in deroga alle vigenti disposizioni;
l'articolo 26 prevede che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando tali convenzioni;
in conseguenza l'operazione ammonterebbe prevedibilmente intorno a 7.000 miliardi secondo quanto riportato da un articolo del Sole 24 Ore del 13 marzo 2000 per acquisti concernenti beni, servizi e forniture occorrenti per il funzionamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ad eccezione degli immobili;
la vigente normativa in materia di scelta del contraente stabilisce che tale opzione deve essere operata dagli organi della pubblica amministrazione;
la vigente normativa nella materia non prevede che la pubblica amministrazione possa delegare la scelta del contraente ad enti privati quali le società per azioni;
ciò nonostante il Ministro del tesoro, con proprio decreto in data 24 febbraio 2000, non sottoposto alla verifica di alcun organo di controllo, ha delegato alla spa Consip la funzione di «amministrazione aggiudicatrice» delle convenzioni;
ferme rimanendo le più ampie riserve sulla legittimità delle procedure previste nella normativa sopracitata, va osservato che l'affidamento in esclusiva alla Consip spa della scelta del contraente fuoriesce dal ruolo che la detta società deve svolgere, secondo i decreti istitutivi, nella sola materia della gestione dei servizi pubblici informatici e, in particolare, di quelli del ministero del tesoro;
a differenza di quanto prescritto nella disciplina istitutiva, infatti, il recente decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 2000 ha illegittimamente assegnato alla Consip spa, in maniera esclusiva, anche la funzione di amministrazione aggiudicatrice non solo per l'amministrazione del tesoro ma per la totalità delle amministrazioni statali;
a nessuno sfugge che detta attribuzione rientra, invece, nella competenza e responsabilità della dirigenza dello Stato, concretizzandosi in attività di natura pubblica amministrativa, non delegabile per sua natura a soggetti estranei all'amministrazione, anche se società a partecipazione pubblica;
in tale modo il Ministro del tesoro ha esautorato, non osservando la legge, la dirigenza amministrativa del ministero, dato che l'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29 attribuisce agli organi di Governo solo funzioni di indirizzo politico, riservando, in via esclusiva, ai dirigenti «l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno...»;
ciò contrasta con le stesse intenzioni espresse dal Ministro del tesoro alla Camera durante la discussione del disegno di legge n. 4236 per la formazione del bilancio 2000, il quale Ministro assicurò che la nuova normativa proposta con l'articolo 17 avrebbe consentito «al Provveditorato generale dello Stato la stipula di specifiche convenzioni»;
la procedura adottata, senz'alcun dubbio causa grave danno all'erario lasciando inattivi quattrocento tra dirigenti e impiegati del Provveditorato generale dello Stato;
la procedura in parola, se non bloccata per tempo, potrebbe rappresentare un pericoloso precedente per altre delicate amministrazioni dello Stato, quali la giustizia e la sicurezza pubblica -:
se una volta venuto a conoscenza dei fatti di cui alle premesse non intendono annullare il decreto 24 febbraio 2000 in argomento;
la motivazione per cui detto decreto, avendo proceduto di fatto ad una modifica dell'organizzazione amministrativa, non sia stato sottoposto al visto e registrazione della Corte dei conti;
la motivazione in base alla quale il Ministro del tesoro attraverso il Capo del Dipartimento, l'11 febbraio 2000, abbia sospeso la pubblicazione dei bandi di gara per la stipula di alcune convenzioni approntati tempestivamente dal Provveditorato generale dello Stato;
quale sia l'interesse perseguito dall'amministrazione nell'affidare ad una società di informatica la scelta del contraente e l'intera gestione delle convenzioni, ivi comprese l'attività giuridica amministrativa e di valutazione tecnica dei beni e servizi occorrenti ai pubblici uffici, attività questa che la società dovrebbe necessariamente affidare, a sua volta, ad un consistente numero di consulenti specializzati e che il Provveditorato generale dello Stato, invece, ha sempre espletato e può continuare ad espletare attraverso differenziati e specifici settori amministrativi e tecnici da decenni operanti nella sua struttura;
il costo di tale operazione, in quanto l'attribuzione alla società affidataria di competenze che sono professionalmente realizzate dai dipendenti del Provveditorato a costo zero comporterà ulteriori e gravosi pagamenti ad altri consulenti «scelti anche in deroga alle norme di contabilità».
(4-29058)
Al riguardo, va premesso che il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, recante il conferimento alla CONSIP S.p.A. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato, si inserisce nell'ampio disegno di riforma del Ministero del Tesoro, unificato con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, avviato con la legge delega 3 aprile 1997, n. 94 e con il D.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430. In particolare, con il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 e con il decreto ministeriale 8 giugno 1999 è stato modificato l'assetto organizzativo di questa Amministrazione al fine di rendere la nuova struttura più razionale ed efficiente.
Il Provveditorato Generale dello Stato ha assunto la denominazione di Servizio Centrale del Provveditorato Generale dello Stato ed è stato inserito nel Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro.
In proposito, va precisato che con il citato D.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 il Provveditorato Generale dello Stato aveva già perduto la funzione di unico soggetto competente agli acquisti di beni e servizi per l'Amministrazione Statale, conservando una competenza limitata e meramente eventuale ad operare acquisti solo in caso di «delega» su specifici programmi, da parte di altri Uffici dello Stato. Il Provveditorato ha acquisito, però, la funzione di monitoraggio sui prezzi e sugli acquisti da parte delle Amministrazioni dello Stato, mantenendo le funzioni di vigilanza sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Inoltre, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, il Provveditorato ha avuto attribuzioni di consulenza e supporto alle Amministrazioni statali negli stessi settori.
Peraltro, l'articolo 26 della legge finanziaria e il Decreto ministeriale 24 febbraio 2000, hanno rappresentato la presa d'atto di ulteriori e urgenti interventi, che per quanto riguarda il Provveditorato, comporteranno il venir meno di alcune soltanto delle competenze esercitate; e cioè quelle che erano
Tuttavia, a seguito dell'utilizzazione della rete informatica anche nei settori dei consumi, le competenze del Provveditorato, legate all'attività di assistenza alle altre Amministrazioni nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni, nonché quelle relative alla gestione degli acquisti, che possono essere efficacemente svolte solo da chi possegga un considerevole supporto informatico, risultano ridimensionate. Infatti, l'articolo 26 della legge finanziaria obbliga le Amministrazioni dello Stato ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni stipulate, presso società specializzate, anziché presso il Provveditorato.
La scelta della CONSIP S.p.A. risulta in linea con le citate nuove esigenze, sia per la sua peculiare competenza nel settore informatico, che per la sua particolare struttura.
Sotto il profilo formale, si fa presente che la CONSIP è «un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo indirizzi strategici stabiliti dall'Amministrazione» (articolo 1, comma 2, D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414). La società è sottoposta ad un controllo specifico da parte di questo Ministero, sia sotto il profilo civilistico-societario, attraverso l'esercizio dei diritti dell'azionista, che sotto quello amministrativo-gestionale, attraverso gli obblighi imposti alla società dalla normativa di riferimento e dalla convenzione sottoscritta in data 9 agosto 1999 e sottoposta al vaglio della Corte dei Conti.
La CONSIP, inoltre, ai sensi del D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, che disciplina il settore dei servizi informatici delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, è equiparata alle Amministrazioni Pubbliche. La società in questione si configura, quindi, come un organismo a struttura societaria, caratterizzato da finalità, sia per legge che per Statuto, esclusivamente di natura pubblicistica a favore dello Stato. In questo ambito, non sembra incongrua la funzione di «amministrazione aggiudicatrice» formalmente attribuita alla società.
Per quanto riguarda il riferimento alla vigente normativa, la quale non consentirebbe all'Amministrazione di operare la scelta del contraente tramite un soggetto privato, si precisa che la CONSIP è stata delegata ad operare la scelta del contraente per il settore informatico con il citato D.lgs. 19 novembre 1997, n. 414 e con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998; un esplicito divieto esiste nel settore dei lavori pubblici e non quello dell'acquisto di beni e servizi.
Sotto il profilo sostanziale, questa Amministrazione, dovendo necessariamente utilizzare le tecnologie informatiche e le soluzioni innovative messe a disposizione dall'information technology, con il citato decreto ha incaricato la CONSIP di realizzare gli interventi necessari alla gestione delle convenzioni e dei contratti quadro.
In tale sistema, che prevede l'integrazione di differenti servizi, la stipula di convenzioni (non impegnative) per le Pubbliche Amministrazioni è inscindibilmente connessa alla realizzazione di strumenti innovativi, che consentiranno di assolvere ai nuovi compiti e funzioni delineati dall'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, anche al fine di integrare gli stessi con il sistema informativo di supporto all'attività del Ministero e nell'ottica di una maggiore trasparenza dei dati e delle informazioni nell'interesse della Pubblica Amministrazione e dei cittadini.
Gli strumenti di supporto al sistema delle convenzioni realizzati dalla CONSIP saranno in ogni caso indispensabili e, comunque, di ausilio anche per il monitoraggio dei consumi e il controllo della spesa afferenti alle convenzioni stesse e si integreranno con i sistemi informativi di supporto in materia di politiche finanziarie e di bilancio.
Il sistema consentirà, inoltre, l'utilizzo del commercio elettronico, nonché la possibilità in futuro di addivenire alla conclusione di aste telematiche permanenti, che permetteranno alle singole Amministrazioni
Per quanto riguarda il personale in servizio presso il Provveditorato Generale dello Stato, si precisa che il decreto ministeriale 24 febbraio 2000 non ha alcun impatto sull'assetto organizzativo del Ministero, in quanto non ha natura regolamentare e nulla dispone in ordine alle funzioni ed agli uffici del Provveditorato; la perdita di alcune competenze, prevista dal D.lgs. n. 430 del 1997 e dalla legge n. 488 del 1999 incide solo su alcuni uffici del Provveditorato stesso, che continuerà a svolgere importanti competenze (monitoraggio, consulenze sui prezzi, ecc.).
Pertanto, i dipendenti interessati, attualmente impegnati nella conclusione dei contratti in corso, all'occorrenza potranno essere ridislocati presso altre unità organizzative del Ministero, che richiedono requisiti professionali di carattere amministrativo simili a quelle possedute dagli impiegati e dai funzionari del Provveditorato.
Va precisato che questo Ministero dovrà costituire un'apposita unità amministrativa di «interfaccia» con la CONSIP, che avrà l'effettivo controllo del settore.
Per quanto riguarda la presunta «esautorazione» della dirigenza statale nell'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, si fa presente che la deliberazione di contrarre e la stipula dei contratti relativi restano nella sfera di competenza ed autonomia delle Amministrazioni contraenti e dei loro dirigenti.
In proposito, si precisa che con le procedure di scelta del contraente vengono esclusivamente individuati i potenziali fornitori delle diverse Amministrazioni e che, con la stipula delle convenzioni, vengono definite tutte le condizioni contrattuali ed economiche, alle quali l'unità ordinante, attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura, farà riferimento per la conclusione dei singoli contratti di acquisto.
Con riferimento, inoltre, alla presunta incompetenza del Ministro del Tesoro ad adottare il decreto ministeriale 24/2/2000, si precisa che tale Decreto si sottrae ai meri atti di gestione (legge n. 29 del 1993), assumendo carattere strategico con incidenza sull'intera attività della Pubblica Amministrazione.
Per quanto concerne la mancata verifica preventiva da parte degli Organi di controllo, da individuarsi essenzialmente nella magistratura contabile, considerato che l'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 esclude il parere preventivo del Consiglio di Stato, si fa presente che gli atti della specie trattandosi dell'affidamento di un incarico strategico ad una società interamente di proprietà del Tesoro, non rientrano fra quelli che, ai sensi della legge n. 20 del 1994, debbono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
Il Decreto non è riconducibile alle più significative e tassative tipologie di atti ivi elencate, non avendo la veste, formale o sostanziale, di atto normativo a rilevanza esterna o di atto di programmazione comportante spese, né tantomeno di atto generale attuativo di norme comunitarie.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Vincenzo Visco.
ai sensi dell'articolo 17, comma 78, lettera e), della legge n. 127 del 1997, e ai sensi dell'articolo 5, comma 7 e 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, gli incarichi di reggenza e supplenza della figura di segretario comunale, vanno conferiti, prioritariamente, ai segretari collocati in disponibilità;
tale condizione non permette all'amministrazione comunale di nominare, nella funzione di segretario reggente a scavalco, una persona che goda della fiducia dell'amministrazione stessa, fiducia quasi sempre derivante dal buon operato svolto dal segretario, sul quale si vuol far ricadere la scelta, presso amministrazioni limitrofe al comune nel quale nasce improvvisa l'esigenza di sostituire temporaneamente la vacante figura del segretario;
l'imposizione della figura del segretario reggente a scavalco, non solo va contro il principio che spetti all'amministrazione comunale la scelta del segretario comunale, ma spesso non garantisce la scelta del segretario in base a criteri di efficienza e fiducia, elementi essenziali in un buon ambiente di lavoro; inoltre nel caso si verifichi l'esigenza di sostituire più volte per un breve periodo di tempo la figura del segretario comunale, qualora la scelta fosse a discrezione dell'amministrazione comunale si renderebbe possibile l'utilizzo della stessa persona per ricoprire il ruolo di segretario comunale a scavalco, garantendo continuità e un più rapido inserimento del segretario a scavalco nella realtà del comune dove si rende necessaria la supplenza -:
se non ritenga opportuno permettere alle singole amministrazioni comunali la scelta diretta del segretario comunale a scavalco, in deroga a quanto contenuto negli articoli di cui sopra;
se non ritenga, qualora non fosse attuabile quanto richiesto al punto precedente, permettere perlomeno che siano le amministrazioni comunali, consultata la lista completa dei segretari collocati in disponibilità, a scegliere tra gli aventi diritto la figura da nominare quale segretario comunale a scavalco fino al rientro del segretario di ruolo.
(4-27282)
La deliberazione n. 150 del 15/7/1999, ha regolamentato la materia della copertura delle sedi di segreteria e, in particolare, per quanto riguarda il procedimento di nomina, ha previsto la tassativa, preventiva autorizzazione dell'Agenzia per il conferimento degli incarichi di reggenza o supplenza nelle sedi che si trovano in una situazione di vacanza o che si trovano nella impossibilità ad essere coperte attraverso l'ordinario procedimento di nomina, per cui prevale, rispetto all'esigenza del mantenimento del rapporto fiduciario, l'esigenza primaria della funzionalità delle sedi stesse da assicurare attraverso l'utilizzazione di segretari in disponibilità.
I sopracitati incarichi sono a carattere continuativo, pertanto l'Agenzia precisa che non adotta provvedimenti «a scavalco» a meno che, in alcune sezioni regionali, per varie cause, non sono presenti segretari in disponibilità.
In ogni caso la stessa Agenzia informa che è in corso di predisposizione una direttiva per eliminare o limitare gli scavalchi e ribadisce che gli Stessi provvedimenti sono adottati nel rispetto delle esigenze dei sindaci delle sedi interessate.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
nei comuni di Tradate e Cairate da tempo sono apposti agli ingressi viabilistici cartelli stradali del seguente testuale tenore: «È severamente vietato il campeggio e la sosta ai nomadi. I trasgressori saranno puniti a norma di legge»;
nel caso di Cairate i cartelli sono stati apposti in esecuzione di una deliberazione del consiglio comunale, mentre a Tradate a seguito di ordinanza del sindaco ex articolo 38 della legge n. 142 del 1990 relativa formalmente ad alcuni luoghi specifici, ma di fatto estesa con l'apposizione dei cartelli agli ingressi del territorio comunale;
le due situazioni sono state segnalate dall'Opera nomadi rispettivamente fin dal marzo (Cairate) e dal maggio (Tradate), 1998;
sempre in provincia di Varese, il consiglio comunale di Busto Arsizio ha approvato in data 25 gennaio 1994 una deliberazione avente ad oggetto: «Divieto di sosta di nomadi sul territorio comunale», con la quale si vieta «la sosta per campeggio, a quanti non autorizzati dalla legge, su tutto il territorio comunale fino al momento in cui saranno funzionanti aree
effettuati gli sgomberi di due campi sino ad allora tollerati, i cartelli non sono stati apposti, ma a tutt'oggi è vigente un divieto di sosta ai nomadi assoluto ed incondizionato, mentre l'amministrazione di fatto neppure ha iniziato l'iter per la realizzazione delle promesse aree attrezzate -:
se non sia possibile ed opportuna la reiterazione delle circolari (A.C. n. 17/73 Pos. 15900.2.22-Prot. 7063 dell'11 ottobre 1973 e MIAC n. 151/85 del 5 luglio 1985) relative al carattere discriminatorio ed anticostituzionale dei divieti di sosta ai nomadi, eventualmente ampliate a segnalare l'illegittimità di ogni modalità elusiva di tali divieti quale, appunto, l'adozione di delibere formalmente a termine e collegate alla futura istituzione di campi attrezzati che di fatto le stesse amministrazioni rinviano sine die.
(4-27197)
La creazione di appositi campi attrezzati per lo stanziamento dei nomadi, in particolare, risulta rimessa alla disponibilità ed alla sensibilità degli enti e delle comunità locali.
Anche la normativa della Regione Lombardia (L.R. 22.12.1989, n. 77 - «Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi»), pur prevedendo che i comuni singoli od associati maggiormente interessati alla presenza di nomadi realizzino campi di sosta o di transito, in concreto non contempla alcun rimedio nel caso in cui la previsione non sia rispettata.
La presenza di gruppi nomadi e semi-nomadi in provincia di Varese è abbastanza contenuta.
L'atteggiamento di una parte della cittadinanza non risulta particolarmente favorevole all'insediamento di stranieri extracomunitari e ciò in ragione di situazioni di effettivo incremento della microcriminalità che talvolta si registrano nelle zone in cui sono presenti accampamenti nomadi, oltreché per pregiudizi noti ed incrementati dalla chiara opposizione della Lega Nord - fortemente presente in provincia - all'immigrazione nelle sue diverse provenienze.
L'unico campo attrezzato che risulta attualmente realizzato in provincia è quello di Saronno, destinato ad ospitare un gruppo di famiglie di etnia slava che da lungo tempo risiedono in quel comune.
Per quanto riguarda la presenza di cartelli stradali che vietano «il campeggio e la sosta dei nomadi» nei Comuni di Tradate e Cairate - entrambi guidati da Sindaci della Lega Nord - si fa presente che a Tradate il divieto, disposto con ordinanza sindacale del 20 novembre 1992, riguarda solo le aree della «nuova piazza mercato» ed il «parcheggio antistante il centro sportivo di via Caravaggio», poiché «dette aree non sono attrezzate con i servizi essenziali, al fine di consentire la sosta nelle migliori condizioni igieniche possibili».
A Cairate gli stessi cartelli risultano collocati, in tre diversi punti, all'ingresso del territorio comunale. L'installazione è avvenuta in ossequio ad una deliberazione del Consiglio comunale del 24 marzo 1995, esaminata senza rilievi dal Comitato regionale di controllo.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.
l'interrogante ha presentato sia nella precedente che nell'attuale legislatura delle proposte di legge per l'istituzione a Stresa (provincia del Verbano Cusio Ossola) di una casa da gioco, il cui iter legislativo non
l'Anci (Associazione nazionale comuni d'Italia) per il tramite anche di associazioni consociate promuove unitariamente azioni da parte dei comuni interessati per ovviare all'incredibile disparità di trattamento tra località che possono tenere aperti casinò ed altre che, pur avendone logici e similari requisiti, ne vengono escluse;
in data 1 ottobre 1999, il ministero dell'interno comunicava al sindaco di Stresa - che l'aveva richiesta - che «non può essere autorizzata l'apertura di una casa da gioco con provvedimento amministrativo di questo Ministero, bensì solo da un'apposita norma di legge che deroghi espressamente dal divieto di gioco d'azzardo posto dagli articoli 718 e seguenti codice penale;
contro questa delibera ministeriale il comune di Stresa ha promosso un ricorso straordinario al Capo dello Stato;
più volte la stessa Corte Costituzionale ha richiamato invano il Governo a procedere a fissare una normativa organica dell'intero settore, anche perché da una parte vieta nuovi casinò, ma dall'altra trae indubbi ed importanti benefici economici da giochi e lotterie che al cittadino danno ben minori possibilità di vincite, così come viene tollerata la proliferazione senza controllo alcuno di migliaia di macchinette «mangiasoldi» nei bar e nei locali pubblici -:
con quale autorizzazione ed in base a quale norma di legge il Ministero dell'interno tolleri l'esercizio di alcune case da gioco in Italia e, nel caso di Venezia-Mestre, abbia concesso l'anno scorso l'autorizzazione all'apertura, di fatto, di un nuovo casinò;
perché il ministero ed il Governo insistano a non voler affrontare questo problema perpetuando una palese discriminazione ed ingiustizia, senza volersi rendere conto che, così facendo, non fanno che tutelare da una parte i diretti interessi monopolistici di alcune città e dall'altra consegnare a nazioni confinanti (come la Svizzera, nel caso di Stresa) la possibilità di raccogliere sostanziosi profitti ai danni dei cittadini italiani e delle località di frontiera.
(4-27754)
Tali provvedimenti - detti di «jus singulare» - ribadendo il divieto posto dalla legge penale, hanno legittimato singoli comuni, in via eccezionale ed in vista di finalità pubbliche di speciale rilievo, all'esercizio di tali attività. (R. decreto-legge 22/12/1927, n. 2448, convertito in legge 27/12/1927, n. 3125 per il comune di San Remo; R. decreto-legge L. 2/3/1933, n. 201, convertito in legge 8.5.1933, n. 505 per il comune di Campione d'Italia; R. decreto-legge 16/7/1936, n. 1404, convertito in legge 14/1/1937, n. 62, per il comune di Venezia; i provvedimenti legislativi statali recanti la regolamentazione dei rapporti finanziari con la regione Valle d'Aosta - in particolare l'articolo 2, lett. a) della legge 6/12/1971, n. 1065 - per il casinò di Saint Vincent).
Non è quindi, possibile - come anche nel caso del comune di Stresa menzionato dall'interrogante - autorizzare in via amministrativa l'istituzione di una casa da gioco, in assenza di una disposizione legislativa «ad hoc» di specifico contenuto derogatorio rispetto ai rigori imposti dalle norme penali vigenti.
Per quanto concerne, poi, il casinò di Venezia, in attuazione delle predette disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16/7/1936, n. 1404, convertito nella legge 62/1937, esso è stato autorizzato con decreto ministeriale del 30 luglio 1936.
Con nota in data 29 ottobre 1998, il Ministero dell'interno ha concesso la richiesta autorizzazione a trasferire temporaneamente una parte dei giochi d'azzardo dalla
Veniva, altresì, precisato che il provvedimento ministeriale era emanato «a condizione che l'esercizio dei giochi tassativamente indicati nella richiesta sia affidato alla stessa Società che gestisce la casa da gioco, con divieto, quindi, di qualsiasi forma di subentro totale o parziale nella gestione stessa, e che l'immobile destinato provvisoriamente ad ospitare i giochi sia provvisto di tutti i requisiti di legge».
Il provvedimento autorizzatorio è stato adottato anche in forza del decreto ministeriale del 27.12.1957, con il quale era stato disposto che l'esercizio della Casa da gioco avesse luogo nella sede costruita dal comune al Lido di Venezia con la precisazione che il predetto Casinò nei mesi da ottobre a marzo poteva essere spostato in Venezia città con l'autorizzazione del Ministero dell'interno o, per sua delega, dal prefetto di Venezia, nella sede di Cà Vendramin Calergi o in altra previamente approvata dalla predetta autorità.
Alla luce delle suesposte precisazioni, può senz'altro affermarsi che l'autorizzazione all'apertura della sede temporanea di Cà Noghera è stata concessa nel rigoroso rispetto della «ratio» della norma legislativa che da facoltà al Ministero dell'interno di autorizzare, «anche in deroga alle leggi vigenti», l'istituzione di una casa da gioco da parte del comune di Venezia (il più volte citato R. decreto-legge 16.7.1936, n. 1404).
Da ultimo per ciò che riguarda il problema della possibile apertura di nuove case da gioco in Italia - che, secondo l'interrogante il Ministero dell'interno e il Governo ...«insistono a non volere affrontare...» - si è dell'avviso che la questione andrebbe esaminata nel quadro più ampio dell'emanazione di una disciplina organica della materia delle case da gioco, disciplina di cui si avverte ormai urgente bisogno.
Peraltro, alla luce degli orientamenti più recenti sembrano persistere ancora notevoli perplessità di merito in ordine alle iniziative tendenti all'istituzione di nuovi casinò.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.