Allegato A
Seduta n. 760 del 12/7/2000


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(A.C. 4932 - sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).

1. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 1999, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.


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EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Personale che svolge l'attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).

1. Per garantire l'attività di ricerca, l'Istituto superiore di sanità è autorizzato a bandire concorsi riservati al personale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 754 del 1994 in servizio alla data del 30 giugno 1998 nei limiti di posti previsti in pianta organica vigente (1992).
2. Il personale predetto che, pur dichiarato idoneo, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo
3. Il servizio precedente prestato presso l'Istituto superiore di sanità è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
4. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni di cui ai precedenti commi sono posti, per il 50, per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.
* 3. 6. Volontè, Tassone, Grillo, Marinacci.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Personale che svolge l'attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).

1. Per garantire l'attività di ricerca, l'Istituto superiore di sanità è autorizzato a bandire concorsi riservati al personale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 754 del 1994 in servizio alla data del 30 giugno 1998 nei limiti di posti previsti in pianta organica vigente (1992).
2. Il personale predetto che, pur dichiarato idoneo, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo
3. Il servizio precedente prestato presso l'Istituto superiore di sanità è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.4. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni di cui ai precedenti commi sono posti, per il 50, per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca
* 3. 7. Gardiol.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Personale che svolge l'attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità).

1. Per garantire l'attività di ricerca, l'Istituto superiore di sanità è autorizzato


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a bandire, nei limiti dei posti previsti nella pianta organica vigente, concorsi riservati al personale precario che svolge ininterrottamente presso l'Istituto, da almeno un anno, a qualsiasi livello, attività di ricerca retribuita dall'Istituto medesimo o da altro ente.
2. Il personale predetto che, pur dichiarato idoneo, non trovi collocazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo
3. Il servizio precedente prestato presso l'Istituto superiore di sanità è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
4. Per potenziare l'attività di ricerca nel campo sanitario l'Istituto superiore di sanità si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, è fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni di cui ai precedenti commi sono posti, per il 50, per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio già preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca
* 3. 8. Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1999 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2001.
3. 9. (nuova formulazione) Governo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 24 dicembre 1993, n. 537 aggiungere le seguenti: nella parte in cui si riferisce all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70
** 3. 1. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 24 dicembre 1993, n. 537 aggiungere le seguenti: nella parte in cui si riferisce all'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70
** 3. 5. Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: non rinnovabili
3. 2. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento
3. 3. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: già preordinati allo scopo
3. 4. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Inquadramento funzionale del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale).

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:
«3. La tabella del personale amministrativo laureato comprende il profilo professionale di direttore amministrativo.
4. La tabella del personale amministrativo diplomato è ripartita in due quadri comprendenti, rispettivamente, il profilo professionale di collaboratore amministrativo ed il profilo professionale di assistente amministrativo.
4-bis. La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione secondaria di primo grado comprende il profilo professionale di coadiutore amministrativo.
4-ter. La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione almeno


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elementare comprende il profilo professionale di commesso».

2. Il personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie, già in possesso delle qualifiche funzionali di collaboratore amministrativo e di collaboratore coordinatore alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguite a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, per il quale costituiva requisito necessario il possesso di diploma di laurea ad indirizzo giuridico-economico, è inquadrato, anche in posizione soprannumeraria, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
3. Il comma 2-ter dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, è abrogato.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999,2000 e 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unità previsionale Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 01. Piscitello.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.
(Proroga graduatorie concorsi del Servizio sanitario nazionale).

1. Il comma 12 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è sostituito dal seguente:
«12. Per la copertura dei posti disponibili nel Servizio sanitario nazionale le graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente al 31 dicembre 1991 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1999».
3. 02. Piscitello.