Allegato A
Seduta n. 759 dell'11/7/2000


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(A.C. 7135 - sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alle legge 6 giugno 1974, n. 298, per i quali si applica la detrazione del 100 per cento».
* 01. 01. Savarese, Bocchino.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte, in fine, le parole: «, salvo che per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alle legge 6 giugno 1974, n. 298, per i quali si applica la detrazione del 100 per cento».
* 01. 02. Mammola.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. L'articolo 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato.
01. 03. Mammola.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificata dal decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La nullità di cui al precedente comma non opera qualora il vettore risulti iscritto all'albo degli autotrasportatori e regolarmente autorizzato all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».
01. 04. Mammola.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 44 , comma 2, secondo periodo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunte, in fine, le parole: «e da quelle previste dall'articolo 46 della presente legge».
01. 05. Mammola.


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All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Costituisce comunque violazione dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale».
01. 06. Mammola.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 47, comma 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: «le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228» sono sostituite dalle seguenti: «le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689».
01. 07. Mammola.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. All'articolo 48 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il soggetto non potrà ottenere una nuova licenza prima che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la decadenza della licenza è divenuta definitiva».
01. 08. Mammola.

Sopprimerlo.
1. 1. Boghetta.

Subemendamenti all'emendamento 1. 30 del Governo.

All'emendamento 1. 30 del Governo, capoverso, sostituire le parole: lire 180.000 con le seguenti: lire 120.000.
0. 1. 30. 1. Boghetta.

All'emendamento 1. 30 del Governo, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto divieto di conteggiare nelle trasferte lo straordinario.
0. 1. 30. 2. Boghetta.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a lire 110.000 al giorno, elevate a lire 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.»
1. 30. Governo.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario.
1. 2. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario o con le seguenti: retribuzioni corrisposte a titolo di lavoro straordinario o le maggiorazioni di retribuzione corrisposte.
1. 3. Ciapusci.

Al comma 1, sostituire le parole: maggiorazioni di retribuzione con la seguente: retribuzioni.
*1. 4. Savarese, Bocchino.


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Al comma 1, sostituire le parole: maggiorazioni di retribuzione con la seguente: retribuzioni.
*1. 15. Mammola.

Al comma 1, dopo le parole: lavoro straordinario aggiungere le seguenti: , non superiori a trenta ore mensili,.
1. 5. Boghetta.

Al comma 1, dopo le parole: lavoro straordinario aggiungere le seguenti: , se non vengono superati i limiti di ore consentite dal contratto collettivo medesimo,.
1. 6. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: agli autisti con le seguenti: ai dipendenti.
1. 16. Mammola.

Al comma 1, dopo le parole: agli autisti aggiungere le seguenti: dei veicoli.
1. 24. Mammola.

Al comma 1, dopo le parole: agli autisti aggiungere le seguenti: addetti alla guida.
1. 7. Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: autorizzate all'autotrasporto di merci con le seguenti: munite di autorizzazione all'autotrasporto di cose ai sensi dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
1. 17. Mammola.

Al comma 1, sostituire le parole: autorizzate all'autotrasporto di merci con le seguenti: di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.
1. 11. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea.
1. 13. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per conto di terzi.
1. 12. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al vettore se l'infrazione viene accertata posteriormente all'attivazione, da parte del vettore stesso, dell'azione per ottenere dal mittente le differenze tariffarie, ovvero all'atto della richiesta al comitato provinciale del visto sul conteggio tariffario presentato allo stesso comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
1. 18. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono subire all'atto del rinnovo annuale del relativo contratto aumenti superiori all'incremento delle tariffe obbligatorie di trasporto di cui al Titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, disposto durante il periodo di vigenza del precedente contratto di assicurazione dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 53 della medesima legge 6 giugno 1974, n. 298.
1. 19. Mammola.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Fino a quando non saranno soppresse le tariffe obbligatorie di cui al Titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana entro il 31 dicembre di ciascun anno il decreto di adeguamento alle tariffe in vigore previsto dall'articolo 53 della medesima legge 6 giugno 1974, n. 298, in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione aumentato di un numero di punti percentuale non inferiore al cinquanta per cento del tasso di aumento del prezzo del gasolio verificatosi nel corso dell'anno.
1. 20. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 79, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi» sono aggiunte le seguenti: «con ricavi non superiori a 900 milioni di lire».
1. 23. Mammola, Bosco, Savarese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 45 per cento».
1. 14. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al fine di non determinare un peggioramento del trattamento pensionistico dei lavoratori, la differenza fra l'entità dei contributi a carico delle imprese per il lavoro straordinario o per le indennità di trasferta derivante dall'applicazione delle norme di cui al comma 1 e quella prevista prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge è posta a carico dello Stato.
1. 21. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. La diminuzione della contribuzione previdenziale sulla retribuzione straordinaria o sul trattamento retributivo per il lavoro in trasferta conseguente all'applicazione delle norme di cui al comma 1 non comporta in nessun caso peggioramenti del trattamento pensionistico del dipendente.
1. 22. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Tali misure sono alternative alla riduzione dei pedaggi autostradali.
1. 9. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Tali misure decadono in presenza di riduzioni di pedaggi autostradali.
1. 10. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Tali norme non sono applicabili per i percorsi aventi origini e destinazioni estere, esclusi i trasporti tra regioni transfrontaliere.
1. 8. Boghetta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.
1. 01. Mammola.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.
1. 02. Mammola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.
1. 03. Mammola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sostituita dalla seguente:
«h) alla redazione dell'elenco degli iscritti della provincia all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e delle altre funzioni connesse di cui all'articolo 9, lettera b), della legge 6 giugno 1974, n. 298».
1. 04. Mammola.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.
2. 1. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 45.500 e lire 81.000 con le seguenti: lire 55.000 e lire 91.000.
2. 33. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 45.500 e lire 81.000 con le seguenti: lire 50.000 e lire 81.500.
2. 34. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: 45.500 con le seguenti: 60.000.
2. 2. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 45.500 con le seguenti: 36.000.
2. 3. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 45.500 con le seguenti: 40.000.
2. 4. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 45.500 con le seguenti: 50.000.
2. 5. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 110.000.
2. 6. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 105.000.
2. 7. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 103.000.
2. 8. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 100.000.
2. 9. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 97.000.
2. 10. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 95.000.
2. 11. Boghetta.


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Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 90.000.
2. 12. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 88.000.
2. 13. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 85.000.
2. 14. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 82.000.
2. 15. Boghetta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali misure non sono applicabili per i percorsi aventi origini e destinazioni estere, esclusi i trasporti fra regioni transfrontaliere.
2. 16. Boghetta.

Sopprimere il comma 2.
2. 17. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole da: lettere a), b) e c) fino alla fine del comma con le seguenti: lettere a) e b), le parole «41 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «88 miliardi», le parole: «23 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «96 miliardi» e sono aggiunte, in fine, le parole: «ivi inclusi i premi speciali unitari per tutte le imprese di autotrasporto i cui soci effettuino personalmente trasporti».
2. 44. Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole da: lettere a), b) e c) fino alla fine del comma con le seguenti: lettere a) e b), le parole «41 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «89 miliardi», le parole: «23 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «90 miliardi» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, ivi inclusi i premi speciali unitari per artigiani e soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice se anch'essi effettuano personalmente trasporti, anche in caso di contabilità non separata».
2. 43. Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole da: lettere a), b) e c) fino alla fine del comma, con le seguenti: lettere a) e b), le parole «41 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «77 miliardi», le parole: «23 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «84 miliardi» e sono aggiunte, in fine, le parole: «ivi inclusi i premi speciali unitari per artigiani e per i soci delle società in nome collettivo se anch'essi effettuano personalmente trasporti, anche in caso di contabilità non separata».
2. 45. Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire le parole: e le parole «90 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «130 miliardi» con le seguenti: e sono aggiunte, in fine, le parole: «ivi inclusi i premi speciali unitari in vigore per gli artigiani, i soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice se anch'essi effettuano personalmente trasporti, anche in caso di contabilità non separata».
* 2. 18. Ciapusci.

Al comma 2, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a) e b).


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Conseguentemente, sostituire le parole: e le parole «90 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «130 miliardi» con le seguenti: e sono aggiunte, in fine, le parole: «ivi inclusi i premi speciali unitari in vigore per gli artigiani, i soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice se anch'essi effettuano personalmente trasporti, anche in caso di contabilità non separata».
* 2. 46. Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 42 miliardi.
2. 19. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.
2. 20. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 90 miliardi.
2. 35. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.
2. 21. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 81 miliardi.
2. 36. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.
2. 22. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 74 miliardi.
2. 23. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 24 miliardi.
2. 24. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.
2. 25. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 35 miliardi.
2. 26. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 130 miliardi.
2. 37. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 43 miliardi.
2. 27. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 55 miliardi.
2. 28. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 65 miliardi.
2. 29. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.
2. 30. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 93 miliardi.
2. 38. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 82 miliardi.
2. 31. Boghetta.


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Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali misure non sono applicabili per i percorsi aventi origini e destinazioni estere, esclusi i trasporti fra regioni transfrontaliere.
2. 32. Boghetta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Ai veicoli delle imprese di autotrasporto di merci che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, si applica una riduzione dei pedaggi autostradali pari al 20 per cento indipendentemente dal volume di fatturato annuale delle imprese stesse.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.
2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, si provvede mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.
2. 39. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Per i veicoli delle imprese di autotrasporto di merci che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.
2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, si provvede mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.
2. 40. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella 1, allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, e successive modificazioni, nella quinta classe di rischio.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.
2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter, si provvede mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.
2. 41. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Alle imprese di autotrasporto di merci che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, che procedono all'assunzione di personale con meno di trenta anni, residente nella regioni in cui ha sede l'impresa stessa, è riconosciuto uno sgravio contributivo


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in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.
2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, si provvede mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.
2. 42. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Alle imprese, organizzate in forma di ditta individuale o società di persone, autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi in regime naturale di contabilità ordinaria si applicano le deduzioni forfetarie di cui all'articolo 79, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La prova del trasporto eseguita direttamente dall'imprenditore o dal socio viene fornita, a richiesta degli uffici, dai risultati del cronotachigrafo di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni o dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1996, n. 472, nei casi in cui non sussista l'obbligo del cronotachigrafo.
2. 47. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola: «autovetture» è sostituita dalla seguente: «autoveicoli».
* 2. 01. Savarese, Bocchino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola: «autovetture» è sostituita dalla seguente: «autoveicoli».
* 2. 017. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. I pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento alle imprese proprietarie di veicoli che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 09. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. I pedaggi autostradali sono ridotti del 45 per cento ai veicoli appartenenti ad imprese che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea


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e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 08. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. I pedaggi autostradali sono ridotti del 40 per cento ai veicoli appartenenti ad imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 010. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali nonché delle spese per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che esercitino servizi di cabotaggio o traghettamento su porti nazionali.
2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali nonché delle spese sostenute per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che effettuino servizi di cabotaggio o traghettamento fra porti italiani.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 03. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali nonché delle spese per il trasporto


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di autisti ed automezzi a bordo di navi che esercitino servizi di cabotaggio o traghettamento su porti nazionali.
2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 40 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali nonché delle spese sostenute per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che effettuino servizi di cabotaggio o traghettamento fra porti italiani.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 06. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali ovvero delle spese per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che esercitino servizi di cabotaggio o traghettamento su porti nazionali.
2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 40 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali ovvero delle spese sostenute per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che effettuino servizi di cabotaggio o traghettamento fra porti italiani.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 02. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.
2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione


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economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 05. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.
2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 45 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 04. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.
2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 40 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 07. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Alle imprese artigiane nazionali che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali.
2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento di pedaggi autostradali.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di


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base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 011. Mammola.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.
3. 1. Boghetta.

Sopprimere il comma 2.
3. 2. Boghetta.

Emendamento presentato al titolo del decreto-legge.

Sostituire il titolo con il seguente: Modifiche all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 45, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tit. 1. Bosco, Chincarini, Caparini.