TESTO AGGIORNATO AL 6 LUGLIO 2000
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La Camera,
a cooperare per il varo di una riforma realistica della normativa sul risanamento dei siti inquinati per renderla concretamente
praticabile e sostenibile economicamente, da parte delle imprese interessate, prevedendo in particolare che:
La Camera,
ad un approccio più pragmatico e quindi non ideologico della materia in attuazione degli orientamenti comunitari evitando di addossare alle imprese oneri eccessivi e dannosi per lo sviluppo economico.
La Camera,
a conciliare l'esigenza fondamentale della tutela ambientale con quella altrettanto importante dello sviluppo delle imprese che non deve essere penalizzato al di là di quanto strettamente necessario per il ripristino e la tutela dell'ambiente in tempi ragionevoli.
considerato che la pura e semplice proroga dei termini per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati non esaurisce certamente i problemi riguardanti questa delicata materia ed in particolare non vengono modificati quegli aspetti economici, sanzionatori e tecnici che hanno reso sostanzialmente inapplicabile la normativa vigente;
rilevato che non è stato attuato l'adeguamento agli orientamenti più recenti della CE ed in particolare non è stata compiuta una distinzione netta tra i danni ambientali pregressi e quelli futuri, né è stata considerata l'impossibilità tecnica di affrontare l'inquinamento pregresso secondo i limiti di soglia e di tempo previsti nella normativa vigente,
a) devono determinarsi le condizioni obiettive necessarie per l'avvio delle operazioni di bonifica superando problemi connessi ai problemi economici, sanzionatori e tecnici;
b) si deve permettere alle imprese di ripartire l'onere delle bonifiche per un periodo massimo di dieci anni sia nel bilancio civilistico che ai fini fiscali fermi restando i termini previsti per l'esecuzione del progetto di bonifica;
c) va estesa la non punibilità in caso di autodenunzia del responsabile di una contaminazione anche a reati connessi alla omessa bonifica, escludendo i fatti di inquinamento commessi a titolo di dolo;
9/7119/1. (Testo così modificato nel corso della seduta)Leone.
considerato che il disegno di legge in esame di pura e semplice proroga dei termini per la bonifica dei siti inquinati non recepisce appieno i contenuti del Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente, recentemente adottato dalla Comunità europea, soprattutto per quanto riguarda le responsabilità per danni all'ambiente antecedenti a nuovi regimi normativi in materia,
9/7119/2. Radice.
considerato che il disegno di legge A.C. n. 7119 contenendo in sostanza una semplice proroga di termini non affronta compiutamente il tema del disinquinamento dei siti contaminati e conferma, in sostanza, un approccio ideologico e non realistico alla materia, lasciando in vigore una serie di sanzioni ed obblighi obiettivamente eccessivi a carico delle imprese eventualmente inadempienti,
9/7119/3. Stradella.