Allegato A
Seduta n. 750 del 28/6/2000


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(A.C. 6412 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.
(Riconoscimento della anzianità pregressa).

1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dal 1o gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento ed il corrispondente valore computato nel VII livello retributivo.

EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente si provvede nei confronti dei funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere militari e dai ruoli sottostanti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: 2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in lire 290 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. 1. (nuova formulazione) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Estensione normativa per il personale dirigente).

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'indennità di presenza notturna o festiva, il compenso giornaliero per servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede, l'orario di lavoro e di servizio, le festività, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, i permessi brevi, la tutela delle lavoratrici madri, la prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, la formazione e l'aggiornamento, i diritti sindacali, la tutela legale, i buoni pasto, gli asili nido, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, compresa quella per incursori subacquei, si applicano ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate con le stesse decorrenze per la parte normativa e dal 1o gennaio 2000 per la parte economica.
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, concernenti il trattamento economico di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, il diritto allo studio, l'elevazione e l'aggiornamento culturale, i buoni pasto, gli asili nido, la proroga concessione alloggi, l'assicurazione, la tutela legale, si applicano con le stesse decorrenze ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito,


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esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, si applicano, con le medesime modalità a decorrere dal 1o gennaio 2000, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni.
4. Sulle nuove misure delle indennità operative, così come rideterminate dai commi 1 e 3, non si applica per gli anni 1998 e 1999 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e successive modificazioni, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1997 e 1998.
5. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con quelle del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 1997, n. 85.
6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.656,3 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, per gli anni successivi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 01. Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Premio di previdenza).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo è corrisposto anche al personale dimissionario con più di sei anni di servizio.
3. 02. Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di polizia penitenziaria).

1. Al fine di consentire l'apertura di nuovi istituti per far fronte al costante aumento della popolazione detenuta e per garantire la sicurezza delle strutture penitenziarie oltreché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati, è autorizzata, per l'anno 2001, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800 unità, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della polizia penitenziaria di cui alla tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come in ultimo sostituito dalla tabella F, allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. È fatta salva la previsione di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1 sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, salva la


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previsione per la quale il servizio prestato è sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva.
4. In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneità o non idoneità.
5. Con provvedimento motivato del Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria è disposta l'esclusione dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
6. Il corso di formazione degli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1, da effettuarsi presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di tre mesi.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo della proiezione per detto anno dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 4.944 milioni l'accantonamento relativo al ministero medesimo, quanto a lire 867 milioni l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e quanto a lire 1.891 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. 03. (nuova formulazione) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Assunzione di personale di ruolo nel Corpo di polizia penitenziaria).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 39, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per la copertura dei posti disponibili, trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. Ai fini di tali assunzioni i periodi di frequenza ed assenza dal corso, indicati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto.
3. 04. (nuova formulazione) Le Commissioni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 200 e 201).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 200 e 201, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.
3. 05. Le Commissioni.