Interrogazione a risposta orale:
TERESIO DELFINO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
con ordinanza ministeriale n. 153, del 15 giugno 1999, gli insegnanti di scuole statali, private, parificate e legalmente riconosciute venivano ammessi a partecipare alla sessione «riservata» degli esami di abilitazione, che prevedevano la frequenza obbligatoria ad un corso abilitante e lo svolgimento di un esame con una prova scritta ed una orale;
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), di detta ordinanza, si dava come requisito per l'ammissione al concorso la «prestazione di servizio di effettivo insegnamento nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado o nelle scuole od istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti (...) per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno 1989-1990 e il 25 maggio 1999, (...) di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995»;
il regolamento, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2000, individua criteri discriminanti sia per quanto concerne l'ordine di precedenza nell'aggiornamento e nell'inserimento nelle graduatorie permanenti e sia per quanto riguarda la valutazione del servizio prestato dai docenti nelle scuole statali e non statali;
tele impostazione, confermata dal decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000, con l'articolazione in quattro distinte fasce, appare gravemente contraddittoria con lo spirito della legge n. 124 del 1999 e con l'ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999, già sopra richiamata che non prevedeva alcuna distinzione tra il servizio prestato in scuole statali o non statali;
nel dibattito parlamentare e in numerosi ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati e al Senato la questione è stata più volte posta all'attenzione del Governo per sottolineare la necessità di affermare la sostanziale equivalenza del servizio prestato sia nelle scuole statali che in quelle non statali ai fini della valutazione del servizio e ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti;
la previsione di relegare nella quarta fascia il personale docente ed educativo che non è in possesso del requisito del servizio dei trecentosessanta giorni prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data di scadenza delle domande d'inclusione delle graduatorie permanenti risulta del tutto sperequata e costituisce certamente una grave ingiustizia nei confronti dei docenti delle scuole non statali;
molto numerose sono le iniziative di protesta verso queste modalità di attuazione della legge n. 124 del 1999 che si prestano ad una serie di ricorsi al TAR, essendo i sopracitati provvedimenti viziati da un eccesso di potere e da un'interpretazione del tutto discriminatoria e contraddittoria rispetto alle modalità di partecipazione ai concorsi riservati previsti per i docenti della scuola non statale -:
quali urgenti iniziative si intendano assumere per superare le disposizioni palesemente illegittime e discriminatorie contenute nei provvedimenti attuativi della legge n. 124 del 1999, citati in premessa, sia per equità nei confronti dei docenti delle scuole non statali e sia per evitare il determinarsi di un contenzioso diffuso sicuramente dannoso per l'erario statale e per la funzionalità del sistema scolastico.
(3-05895)