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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
GIOVANNI BRUNALE, Relatore. Signor Presidente, l'instaurazione del mercato europeo e il conseguente abbattimento dal 1o gennaio 1993 delle frontiere intracomunitarie ha drasticamente ridimensionato le attività professionali degli spedizionieri doganali per il venir meno di tutte quelle operazioni allora occorrenti per gli scambi intracomunitari.
quale rappresenta - è bene ricordarlo - il 70 per cento circa dell'intero scambio internazionale delle merci da e per l'Italia.
effetto di indirizzare la domanda di servizi di rappresentanza doganale a favore degli spedizionieri doganali più che ad altri soggetti.
Il comma 6, in particolare, disciplina l'ipotesi di errore in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati; se gli spedizionieri erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo. Si configura, pertanto, una responsabilità civile per illecito colposo. Il comma 7 concerne, invece, la responsabilità civile ed amministrativa degli spedizionieri e degli altri soggetti abilitati per illecito doloso: in caso di asseverazioni false e mendaci, oltre a rispondere solidalmente del pagamento del tributo ai sensi del comma 6, tali soggetti sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario. Il comma 8 dispone che, in caso di errore, di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti abilitati siano altresì sospesi per un anno dall'esercizio dei poteri di asseverazione di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo in commento. In presenza di illecito doloso, o nel caso di ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali decadono definitivamente dalle prerogative di cui ai commi 1, 3 e 4.
possa abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti, a presentare le merci secondo le modalità di cui al comma 5.
coordinare la normativa vigente con le disposizioni di cui al precedente articolo 6 e all'articolo 50, comma 1, del citato testo unico in materia doganale, si prevede che gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, nonché la nomina della commissione esaminatrice, siano effettuati secondo modalità stabilite, anziché con decreto del ministro delle finanze, con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Brunale, per ciò che riguarda la proposta di legge in esame, che, come è stato ricordato in precedenza, è stata già approvata dal Senato, non intendo tornare sugli aspetti che sono stati oggetto non solo dell'illustrazione da parte del relatore, ma anche del lavoro del Senato. Su tale proposta il Governo ha dichiarato una sostanziale concordia anzitutto perché, come già ricordato, dopo le vicende del 1993 - ossia la fine, attraverso nuove regole comunitarie, delle modalità che caratterizzavano gli scambi intracomunitari e, di conseguenza, un importante rafforzamento dell'Unione europea e dei suoi traffici, svolgentisi ora all'interno di un'unica realtà economica -, si è posta l'esigenza, per una categoria particolare che opera per semplificare le attività dei comparti economici di un paese come il nostro, fortemente esportatore e, di conseguenza, fortemente impegnato a rafforzare i rapporti economici con l'estero (importazioni ed esportazioni), di una nuova disciplina delle sue attività, cercando di identificare un nuovo ruolo.
positivi possibili alle osservazioni formulate dall'Unione europea. Le soluzioni che la Commissione ha individuato, e che qui il relatore ha ricordato, in particolare per ciò che riguarda il ruolo degli spedizionieri doganali - ma anche di altri soggetti che potrebbero essere ammessi a parità di condizione con le modalità che sono state ricordate (attraverso il decreto del direttore generale del dipartimento delle dogane e, in futuro, del direttore generale dell'agenzia) - penso che abbiano dato risposte adeguate all'autorità per la concorrenza. Ritengo pertanto che dovrebbero creare le condizioni per dimostrare che non c'è stata disattenzione di fronte alle osservazioni formulate, pur in un momento quasi terminale dell'esame del provvedimento. Infatti, tali osservazioni sono state giustamente recepite e ad esse sono state date risposte che mi auguro abbiano risolto i problemi posti ed abbiano anche apportato un miglioramento al testo nell'ottica di rispondere alle esigenze di rispetto della concorrenza tra i paesi dell'Unione europea.
strutture avvertano che il futuro può presentare interrogativi negativi, per ciò che riguarda non solo l'occupazione del settore, ma anche la capacità di conseguire prospettive di attività e quindi un contributo all'attività economica del paese. Credo che con la presente proposta di legge e la definizione del ruolo degli spedizionieri doganali si prepari il nostro paese ad avvalersi del contributo della professionalità e del ruolo della suddetta categoria in termini equilibrati, in riferimento all'esigenza di garantire il ruolo della concorrenza per i prossimi anni.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.
ANTONIO LEONE. Signor Presidente, sarò breve perché l'ampia e puntuale relazione dell'ottimo collega Brunale non lascia spazio ad ulteriori considerazioni che non siano di supporto e di adesione al provvedimento; per la verità, anche le parole del sottosegretario vanno in tale direzione.
disposizione dettata dall'articolo 1 del testo in esame, là dove prevede un ampliamento delle competenze attribuite agli iscritti negli albi professionali, dando in particolare al comma 2 dello stesso articolo la possibilità di svolgere compiti che lo Stato, le regioni e gli altri enti locali, territoriali e non, possono affidare ai privati per effetto di norme nazionali o comunitarie.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Brunale.
La proposta di legge al nostro esame - A.C. 6224 -, già approvata dal Senato, e le abbinate proposte di legge nn. 4013 e 5481, si propongono di intervenire in materia con l'obiettivo di attribuire a tali figure professionali nuove competenze, ampliando la gamma delle attività in funzione delle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci.
È utile ricordare che l'argomento aveva già registrato, in passato, la sensibilità del Parlamento, tanto è vero che nella precedente legislatura il Senato aveva approvato con ampio consenso norme finalizzate a porre rimedio al fenomeno descritto, il quale ha comportato una riduzione dei volumi di attività per tali professioni, complessivamente pari all'ammontare del traffico intracomunitario, il
Per questo riteniamo doveroso che il Parlamento esamini l'opportunità di un intervento legislativo in materia, il quale, da un lato, persegua l'obiettivo di salvaguardare il ruolo di tale figura nelle attività di supporto alle attività commerciali con l'estero e, dall'altro, tuteli la corretta gestione delle entrate dello Stato in questo specifico comparto economico.
L'eliminazione dei dazi e delle restrizioni degli scambi tra i paesi membri nasce con l'unione doganale della Comunità europea prevista dal trattato di Roma. Ma è con il trattato di Maastricht che si realizza il completamento dell'unione doganale, in base alla quale la politica commerciale, in quanto questione di interesse comune degli Stati membri, deve essere fondata su principi uniformi.
Il processo di armonizzazione della normativa in materia raggiunge poi il suo livello più alto con l'adozione, con il regolamento n. 2713/92, del codice doganale comunitario, ispirato al principio del mercato interno e rispettoso delle esigenze connesse alla realizzazione della politica agricola comune e della politica commerciale comune.
All'interno di questo contesto, la proposta di legge in esame affronta il problema delle attività degli spedizionieri doganali, cercando di favorire una logica evoluzione della loro professione regolata principalmente dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del ministro delle finanze 10 marzo 1964 e dal testo unico doganale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, concernenti, questi ultimi, in particolare, la disciplina della rappresentanze in dogana e la procedura per la nomina degli spedizionieri doganali.
Proprio in relazione alle esigenze di intervenire tempestivamente per porre rimedio alla situazione di difficoltà che interessa tale settore professionale, la Commissione avrebbe preferito - mi riferisco alla discussione che si è svolta quasi un anno fa, nel luglio 1999 - approvare il provvedimento nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, in modo da consentirne un'immediata entrata in vigore (ricordo ancora una volta che il Senato lo ha approvato in sede legislativa presso la Commissione finanze e tesoro). Peraltro, il Governo ha segnalato l'esigenza di introdurre una giusta modifica alla formulazione dell'articolo 8, il quale provvede ad abrogare alcune disposizioni in materia di determinazione delle tariffe professionali le quali avevano dato luogo ad un contrasto con la disciplina comunitaria. Infatti, il testo approvato dal Senato è risultato incompleto ed avrebbe potuto determinare incertezze interpretative, nonché l'apertura di una procedura di infrazione in sede comunitaria, con ciò frustrando, a nostro modo di vedere, una delle esigenze essenziali del provvedimento e determinando quindi, in ultima analisi, un danno per la categoria professionale e per l'intero settore economico interessato.
Oltre a ciò, nel corso dell'iter, è intervenuto un ulteriore fattore che ha indotto la Commissione ad introdurre ulteriori modifiche al testo licenziato dal Senato. Infatti l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso in data 18 febbraio 2000 una segnalazione al Parlamento con la quale venivano sollevate alcune questioni relative agli effetti anticoncorrenziali di talune disposizioni del provvedimento. L'autorità riteneva, infatti, che la formulazione originaria del testo riconoscesse in esclusiva alla categoria degli spedizionieri alcune prerogative che non risultavano giustificate da esigenze di carattere pubblicistico e si ponevano quindi come ingiustificate restrizioni della concorrenza. In particolare, l'articolo 2, attribuendo solo agli spedizionieri doganali la facoltà di asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali e consentendo ai medesimi l'accesso ad un canale preferenziale di scorrimento, avrebbe determinato non già, come è scritto nella relazione che accompagna il provvedimento, una barriera all'ingresso di tale attività professionale, bensì il sicuro
Analogamente l'articolo 3 introduceva alcune semplificazioni, ritenute altrettanto ingiustificate dall'autorità, nelle attività di accertamento compiute dai centri di assistenza doganale, in deroga alla disciplina generale di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario.
Tali considerazioni, pur intervenute in fase avanzata dell'esame del provvedimento da parte della Commissione, sono state ritenute meritevoli di attenta considerazione da parte di tutta la Commissione. D'altra parte l'autorità aveva più volte sottolineato che il regime di esclusiva delle attività professionali dovrebbe rivestire carattere di eccezionalità; in particolare le riserve dovrebbero essere attribuite soltanto in relazione a quelle attività professionali il cui esercizio è congiuntamente caratterizzato dal riferimento a principi e valori costituzionali o di particolare interesse generale (richiamo, ad esempio, quelli della giustizia, della salute), dalla particolare rilevanza dei costi sociali conseguenti all'attribuzione a tutti i soggetti della competenza ad erogare determinate prestazioni, nonché da una elevata complessità delle prestazioni che richieda una particolare qualificazione professionale. La Commissione si è chiesta, nel caso delle previsioni in discussione e principalmente dell'articolo 2, se gli interessi tutelati dall'attribuzione ad alcuni soggetti della competenza ad asseverare, principalmente quello dell'amministrazione doganale e finanziaria a ridurre errori formali ed a vigilare sul rispetto delle disposizioni tributarie e fiscali, rispondesse a principi e valori di interesse generale, prevalenti rispetto alla realizzazione di un regime concorrenziale nel mercato. La Commissione ha risposto a questo interrogativo ritenendo giusto introdurre alcune modifiche dirette ad evitare che le esigenze pubblicistiche connesse all'affidabilità ed alla competenza dei soggetti professionali abilitati all'effettuazione di determinate attività si traducessero in un ingiustificato privilegio per alcune categorie.
L'articolo 1 della proposta di legge attribuisce nuove competenze agli spedizionieri iscritti agli albi professionali di cui alla citata legge n. 1612 del 1960. Il comma 1 prevede, in particolare, che gli spedizionieri siano abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria. Il comma 2 prevede che gli spedizionieri siano abilitati a svolgere gli ulteriori compiti che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono affidare ad essi, in virtù di norme nazionali o comunitarie.
L'articolo 2 disciplina le competenze degli spedizionieri in materia di asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Scopo della disposizione è l'attribuzione alla figura professionale degli spedizionieri, in quanto professionisti particolarmente esperti nel campo dei tributi doganali e delle accise, del ruolo di intermediari tra amministrazione finanziaria ed operatori economici. In tal modo, si potrebbero eliminare alla radice errori formali nelle dichiarazioni doganali, liberando l'amministrazione da controlli improduttivi e dispendiosi. Per evitare effetti restrittivi della concorrenza, la Commissione ha ritenuto di modificare il comma 2 dell'articolo, prevedendo che il direttore generale del dipartimento delle dogane possa abilitare all'espletamento della funzione di asseverazione dei dati anche altre categorie di professionisti in possesso dei necessari requisiti professionali.
Il comma 4 è stato, inoltre, modificato nel senso di prevedere un trattamento agevolato in sede di accertamento della correttezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni asseverate dagli spedizionieri doganali o dagli altri soggetti abilitati; è, peraltro, previsto che l'amministrazione finanziaria possa procedere ad ulteriori verifiche in caso di fondato motivo.
I commi 6, 7 e 8 stabiliscono le sanzioni per gli illeciti commessi dagli spedizionieri e dagli altri soggetti abilitati, con riguardo all'attività di asseverazione.
L'articolo 3 detta una serie di disposizioni con riguardo ai centri di assistenza doganale (CAD), al fine di adeguare la relativa normativa alla normativa comunitaria e di assegnare ai CAD stessi i mezzi necessari al conseguimento degli obiettivi alla base della loro istituzione.
Il comma 1 prevede che i CAD siano muniti dell'apposito timbro di cui all'allegato 62 del regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione. In base alla citata normativa comunitaria, tale timbro costituisce una delle modalità per la preautenticazione del documento doganale unico giustificativo dell'uscita effettiva di una merce dal territorio della Comunità ovvero per la concessione, che può essere rilasciata dall'autorità doganale di ciascuno Stato membro, di non presentare all'ufficio di partenza né le merci, né l'esemplare di controllo T5.
Il comma 2 rende applicabile ai CAD la disciplina in tema di asseverazione di cui all'articolo 2.
Il comma 3 consente ai CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, di acquisire e trasmettere i listing di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.
Il comma 4 prevede l'ammissione dei CAD alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento n. 2913/92 del Consiglio.
Il comma 5 introduce una importante novità consistente nella facoltà dei CAD di presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico in materia doganale, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, sempre che tali luoghi, magazzini o depositi siano ubicati nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare.
In base al comma 6, i casi e le modalità di esercizio di tale facoltà sono determinati con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 7 prevede che i CAD siano autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle amministrazioni competenti.
Ai sensi del comma 8, i CAD sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, con riguardo alle cosiddette attività di ispezione «preimbarco».
Per venire incontro alle obiezioni sollevate dall'autorità garante per la concorrenza ed il mercato, è stato introdotto il comma 9, il quale prevede che il direttore generale del dipartimento delle dogane
L'articolo 4 disciplina i requisiti e le modalità per l'autorizzazione all'espletamento delle procedure semplificate di accertamento previste dall'ordinamento comunitario. In particolare, il comma 2 dell'articolo dispone che le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate in questione siano definite con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.
L'articolo 5 reca alcune disposizioni in materia di pagamento differito dei diritti doganali. In particolare, al comma 2 si riformula il dettato dell'articolo 97 del citato testo unico in materia doganale, «in conformità agli articoli 226 e 227 del già richiamato regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/CEE», istitutivo del codice doganale comunitario. Il comma 4 contiene una norma rivolta a regolarizzare le scadenze di pagamento a fine anno, al fine di non avere problemi di contabilizzazione. Infatti, con questo comma, si prevede che il pagamento dell'IVA concernente le operazioni doganali effettuate dal 1o al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno. La Commissione ha infine provveduto a sopprimere il comma 3, il quale conteneva una disposizione già introdotta nell'ordinamento, nel medesimo tenore letterale, dal decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99, recante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, in materia di sanzioni amministrative tributarie.
L'articolo 6 prevede che, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), del testo unico in materia doganale, l'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consista, per coloro i quali sono in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, in un colloquio nelle materie già previste all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in luogo del sostenimento dell'esame ordinario, comunque a condizione che gli stessi siano iscritti nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del citato testo unico.
L'articolo 7 individua i componenti della commissione incaricata di esaminare gli aspiranti di cui all'articolo precedente, ai fini dell'acquisizione del titolo professionale di spedizioniere doganale.
Con l'articolo 8 si provvede, come già affermato nella relazione allegata al testo originario del provvedimento, a modificare, abrogare ed interpretare norme che avevano dato origine a situazioni di incompatibilità con la normativa comunitaria. Per raggiungere compiutamente tale obiettivo, la Commissione - l'ho già ricordato - ha provveduto a modificare il comma 1, prevedendo anche l'abrogazione dell'articolo 14, lettera d), della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, il quale attribuisce al consiglio nazionale degli spedizionieri doganali la competenza alla redazione della tariffa per le prestazioni professionali degli spedizionieri stessi, sulla base delle proposte formulate dai consigli compartimentali ai sensi del precedente articolo 11.
Il comma 2 dell'articolo 8 sopprime la disposizione, recata nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, in forza della quale alle società di capitali costituite dagli spedizionieri doganali, aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di assistenza doganale, è consentito emettere bollette doganali per le merci aventi modesta rilevanza fiscale non assoggettate a dazi, prelievi o tasse. Il comma 3 esenta gli spedizionieri doganali dall'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, nel caso di effettuazione delle operazioni senza applicazione dell'imposta, in mancanza dell'apposita dichiarazione prevista dalla lettera c) del comma 1, dell'articolo 1 del medesimo decreto. La sanzione, di natura pecuniaria, può essere determinata in misura pari da due a sei volte l'imposta non applicata. Al comma 4, allo scopo di
Infine, l'articolo 9, allo scopo di rendere più esplicito il riconoscimento degli spedizionieri doganali, soprattutto nei rapporti con l'estero, stabilisce che alla locuzione spedizioniere doganale possa sostituirsi la definizione «doganalista».
Il testo licenziato dalla Commissione rappresenta, dunque - ho terminato, Presidente -, il frutto di un lavoro istruttorio approfondito che ha consentito di eliminare alcune lacune tecniche presenti nella formulazione originaria del testo; in particolare, mi riferisco alle segnalazioni dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.
Auspico, in conclusione, che il provvedimento possa essere approvato tempestivamente, al fine di dare una risposta adeguata ad un settore che attraversa da tempo una condizione di forte difficoltà.
Tale ruolo, come è stato ricordato, non può prescindere dalle condizioni che le nuove regole degli scambi intracomunitari pongono, nonché dall'attenzione che i diversi organi, in ambito comunitario, pongono nel tentativo di garantire, all'interno del mercato europeo, adeguatezza di regole, ossia che non vi siano posizioni dominanti e che vi sia libertà di concorrenza, ovviamente tenuto conto dell'esigenza di assicurare la funzionalità dell'amministrazione e dei soggetti che con l'amministrazione collaborano o hanno rapporti per conseguire tali risultati.
In questa direzione, si sono poste le condizioni - che ritengo positive - per le modifiche che la Commissione finanze, in collaborazione con le altre Commissioni della Camera, ha apportato non soltanto alle leggi precedenti, ma anche al testo trasmesso dal Senato. Di conseguenza, credo si possa affermare che, dopo un esame più attento del testo definitivamente approvato dal Senato, le modifiche apportate dalla Commissione finanze della Camera, con la collaborazione delle altre Commissioni, ci consentono di rispondere positivamente alle obiezioni ed alle osservazioni che potrebbero provenire dall'Unione europea e dalle decisioni legislative adottate a livello nazionale.
Contestualmente, come ha ricordato l'onorevole Brunale, l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha posto alcune questioni che sono state ritenute non prive di fondamento e, comunque, tali da rendere necessaria una risposta che segua una linea che, in definitiva, sia in grado di corrispondere nei termini più
Questo ci riporta di conseguenza alla sostanza del provvedimento che qui è stato illustrato dal relatore e che io, per ragioni di comodità, non riprendo in tutti i suoi aspetti.
Mi limito ad osservare che il Governo è intervenuto per evitare di giungere alla semplice approvazione del testo approvato dal Senato perché ha ritenuto che alcuni aspetti dovessero essere rivisti. Non è stato possibile farlo al Senato anche per ragioni di tempo, ma è necessario farlo alla Camera in riferimento ad una visione europea, cioè all'esigenza di evitare la possibilità di intravedere posizioni dominanti che avrebbero potuto creare le condizioni per procedure di infrazione nei confronti della decisione legislativa del nostro paese. Per questo motivo il Governo si è mosso per primo per consentire un riesame e un affinamento del provvedimento.
Purtroppo, l'affinamento del provvedimento non è avvenuto nei tempi in cui era possibile per varie ragioni legate ai lavori parlamentari, nonostante questa modifica in sé fosse abbastanza semplice e avesse trovato anche il consenso della Commissione finanze della Camera. Tuttavia, poiché questo affinamento chiesto dal Governo, approfondito sulla base delle osservazioni dell'autorità per la concorrenza fa di questo progetto di legge un dispositivo sicuramente in grado di rispondere meglio alle esigenze del nostro paese (naturalmente della categoria) e, soprattutto, di non incorrere in un'infrazione alla disciplina comunitaria, credo che da questo punto di vista il lavoro svolto dalla Commissione della Camera, dal relatore Brunale (ma anche dagli altri deputati e dalle altre Commissioni che hanno concorso in un rapporto costruttivo con il Governo) sia condivisibile. Di conseguenza l'approvazione di questo progetto di legge può costituire, da parte della Camera, una indicazione precisa che il Senato, a giudizio del Governo, potrebbe recepire con grande rapidità: infatti si tratta di modifiche che sicuramente hanno migliorato il provvedimento nello spirito e alla luce delle indicazioni ricordate.
Da ultimo, voglio ricordare che abbiamo bisogno, contemporaneamente all'affinamento e al miglioramento del testo del progetto di legge (il che è già stato fatto con le modifiche ricordate dall'onorevole Brunale), di evitare ulteriori ritardi nell'approvazione di questo provvedimento. Infatti, non possiamo dimenticare che questo provvedimento fa parte di un assestamento con il quale il nostro paese è chiamato a rispondere, dopo le nuove regole comunitarie del 1993, alla novità dei rapporti intracomunitari (in particolare in materia di dogane e di imposte) e a creare le condizioni per risolvere il problema del ruolo e delle prospettive di un settore di attività come quello degli spedizionieri doganali. Esso, come il dipartimento delle dogane, si trova di fronte ad una esigenza di ulteriore trasformazione, di miglioramento, di qualificazione e di risposta alle aspettative in termini non occasionali.
Quando vi sono grandi modificazioni, capita che importanti organizzazioni e
Facevo riferimento poc'anzi al fatto che non si tratta solo degli spedizionieri doganali, ma anche del dipartimento delle dogane; non è un caso che il Ministero delle finanze abbia ritenuto di proporre, il Parlamento di approvare e, di conseguenza, il Governo, con i provvedimenti delegati, di attuare la trasformazione dell'amministrazione delle finanze in agenzie doganali. Si tratta di un procedimento in corso di attuazione e, come tutte le novità, evidentemente richiede tempo, attenzione ed equilibrio, ma la novità deve comunque avanzare. In futuro vi sarà un'agenzia delle dogane, che avrà un rapporto di grande flessibilità con il Ministero, con il dipartimento delle finanze ed avrà il compito di indirizzo e di orientamento politico; l'agenzia dovrà svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione delle direttive della futura convenzione. Gli spedizionieri rappresenteranno una delle parti che, con l'agenzia delle dogane, gestirà l'attività economica del nostro paese.
Attualmente l'Italia ha stabilito un rapporto con la ripresa economica in Europa e nel mondo e, di conseguenza, si trova di fronte all'esigenza di accelerare le proprie procedure, tra le quali rientra anche la possibilità di migliorare la qualità e la quantità delle esportazioni e delle importazioni. In un paese sempre più aperto agli scambi, ciò rappresenta non solo un processo inevitabile, ma anche desiderabile. In tale chiave, in tale collocazione, il Governo auspica che la proposta di legge illustrata oggi e già approvata dal Senato, con alcune richieste di modifica che l'hanno resa più trasparente e adeguata alle possibili osservazioni dell'Unione europea, ma anche dell'autorità per la concorrenza, venga rapidamente approvato dalla Camera, al fine di essere trasmessa nuovamente al Senato e, senza ulteriori modifiche, rapidamente approvata.
È scontata la sensibilità politica che emerge dalla proposta di legge in esame e da tutte le parti politiche che hanno inteso dar vita alla stessa, proprio per le finalità che si proponeva; spero che l'accelerazione impressa continui anche al Senato per giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento. Esso nasce da una finalità che si può sintetizzare nell'improcrastinabilità dell'adeguamento della normativa dettata in materia di competenza e di attività degli spedizionieri doganali alle norme comunitarie. Tutto ciò senza trascurare un obiettivo sostanziale: offrire agli appartenenti alla categoria nuove e concrete possibilità di lavoro. Infatti, si tratta di una categoria che è stata fortemente ridimensionata proprio dalle norme comunitarie e dall'ingresso dell'Italia in Europa.
Difatti, con l'abbattimento delle frontiere doganali e l'instaurazione di un unico mercato europeo, si sono registrati dei cambiamenti epocali che hanno minato la sopravvivenza di questa professionalità per essersi drasticamente ridotte tutte le operazioni doganali in precedenza occorrenti per l'effettuazione degli scambi intercomunitari.
Proprio a salvaguardia della professionalità degli spedizionieri, quindi, appare estremamente condivisibile l'intento della
La norma fa riferimento alle attività inerenti alla materia doganale, che la normativa nazionale e comunitaria non riserva a soggetti pubblici. Per la verità, per effetto della vigente disciplina resterebbe preclusa la possibilità per gli spedizionieri di esercitare altra attività, eccezion fatta per quelle di esperto o di perito in settori di competenza classificati e riconosciuti dalle camere di commercio, di spedizioniere di vettori.
Vale la pena di soffermarsi per un attimo sull'articolo 2, che giustamente è stato definito il cuore del provvedimento in discussione. Come è già stato evidenziato dal collega Brunale, nella sua originaria formulazione questo articolo si sarebbe prestato a critica da parte dell'autorità comunitaria. Il tiro è stato raddrizzato, perché il provvedimento non si poteva approvare così sic et simpliciter, tanto è vero che, per scongiurare questo rischio, è stato necessario che il regime di favore accordato alle dichiarazioni asseverate prevedesse quanto meno la possibilità per l'amministrazione finanziaria, normalmente tenuta ad assumere i dati asseverati dai soggetti abilitati, di procedere in sede di attività di controllo direttamente all'accertamento della loro regolarità.
Con riferimento agli illeciti commessi dagli spedizionieri, sempre in relazione all'attività di asseverazione dei dati contenuti nella dichiarazione da presentare agli uffici finanziari, si ravvisa l'opportunità di specificare ed individuare l'organo competente alla adozione dei provvedimenti disciplinari richiamati in queste stesse disposizioni, proprio per evitare il determinarsi di eventuali sovrapposizioni o duplicazioni di competenze.
La formulazione dell'articolo 5, comma 4, del provvedimento non consente di fruire per le operazioni effettuate dal 1o al 24 dicembre delle agevolazioni riconducibili al pagamento differito. Invero, per ragioni solamente economico-finanziarie correlate ai principi di cassa, viene stabilito dalla norma in esame che il pagamento delle richiamate operazioni deve essere necessariamente eseguito entro e non oltre il successivo 30 dicembre.
Per quanto attiene poi all'articolo 8 del testo, che esclude nei casi di omesso pagamento dell'IVA a fronte di dichiarazioni di intento presentate in dogana ogni responsabilità dello stesso spedizioniere, parrebbe necessario prevedere e disciplinare, in armonia con quanto già stabilito normativamente e comunemente per tutti i pubblici dipendenti, l'ipotesi in cui la sua condotta possa integrare un illecito, riconoscendo in tali casi una sua diretta responsabilità riconducibile almeno sotto il profilo del dolo o della colpa grave.
Sono aspetti che possono essere affrontati anche in sede regolamentare, ma sui quali ho comunque reputato necessario soffermarmi ad integrazione del provvedimento al nostro esame che vede Forza Italia favorevole. Infatti, Forza Italia reputa necessario procedere celermente alla approvazione di questo provvedimento, sul quale sono convinto si registrerà il consenso dell'intera Assemblea.
Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.