1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della
collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sostituirlo con il seguente:
Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del capoverso con le seguenti: alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 1, sostituire le parole: agli articoli 16 e 18 con le seguenti: agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a).
Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere le parole: per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
Al comma 1, capoverso Art. 17, sostituire i commi da 2 a 13 con i seguenti:
l'iscrizione delle imprese di cui al comma 3 previste dall'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 1.
Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: di una impresa fino alla fine del comma con le seguenti: di imprese da individuarsi secondo procedure accessibili alle imprese nazionali o comunitarie che siano dotate di adeguate risorse e personale, con specifica caratterizzazione professionale alla esecuzione di operazioni portuali. Tali imprese non devono possedere direttamente od indirettamente partecipazioni o collegamenti, anche di fatto, con società che esercitino le attività previste dagli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). In caso contrario le imprese debbono impegnarsi a dismettere tali attività, partecipazioni o i collegamenti, anche di fatto, prima del rilascio della autorizzazione.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di una impresa con le seguenti: di una o più imprese.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e risorse proprie.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: portuali, non deve fino a: impegnandosi con le seguenti: e dei servizi portuali non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e c), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettere a) e c), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettere a) e c), impegnandosi.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: lettera a), e neppure fino a: impegnandosi con le seguenti: lettere a) e c), o da impresa che a sua volta detenga partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 comma 1, lettere a) e c), impegnandosi.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non potranno esercitare, per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette, le attività di cui agli articoli 16, 18 e 21 comma 1, lettere a) e c).
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: lettera a), e neppure fino a: impegnandosi con le seguenti: lettere a) e c), e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza
in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettere a) e c) impegnandosi.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Decorso il suddetto termine, in assenza di diniego motivato, l'autorizzazione di intende concessa.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 3, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 4, dopo le parole: rapporto di lavoro aggiungere le seguenti: e del trattamento retributivo.
Al comma 1, capoverso Art. 17, comma 6, sostituire le parole da: L'impresa fino a: comma 1 con le seguenti: Qualora l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non siano in grado di fornire alle imprese di cui agli articoli 16, 18, e 21, comma 1, lettera a), il personale richiesto sia sul piano qualitativo che quantitativo, dette imprese.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 8, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: acquisito il parere della Commissione consultiva locale.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: acquisito il parere della Commissione consultiva locale.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: inseriscono fino alla fine del comma con le seguenti: esercitano il controllo sul corretto svolgimento delle attività di fornitura del lavoro temporaneo, promuovendo, se opportuno, incontri fra i rappresentanti dei lavoratori ed i rappresentanti delle imprese e degli utenti portuali per la stipula di contratti di lavoro; le predette autorità, nel caso di comportamenti non conformi al dettato della legge 24 giugno 1997, n. 196, li segnalano ai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i conseguenti provvedimenti.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: inseriscono fino alla fine del comma con le seguenti: esercitano il controllo sul corretto svolgimento delle attività di fornitura del lavoro temporaneo e, nel caso di comportamenti non conformi al dettato della legge 24 giugno 1997, n. 196, li segnalano ai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i conseguenti provvedimenti.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: nonché in quelli previsti fino alla fine del comma con le seguenti: dall'articolo 16 e negli atti di concessione dell'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative trattamenti normativi e retributivi minimi da determinare, a livello locale, mediante accordi fra le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del porto, le
rappresentanze delle imprese di utenza e di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 21.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: nonché in quelli previsti fino alla fine del comma con le seguenti: dall'articolo 16 e negli atti di concessione dell'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: Mediante accordi fra le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del porto, le rappresentanze delle imprese di utenza e di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 21 vengono determinati i trattamenti normativi e retributivi da attuare nell'ambito di ciascun porto.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: il Ministero dei trasporti e della navigazione fino alla fine del comma con le seguenti: le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime promuovono specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori di ciascun porto e le rappresentanze delle imprese dell'utenza portuale e delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 21, volti a concordare liberamente contratti locali.
Al comma 1, capoverso ART. 17, comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Sostituire i commi 2, 3, 4 e 5 con i seguenti:
entro il termine massimo di sessanta giorni dalla propria costituzione un particolareggiato piano di fattibilità che definisca sulla base di un programma triennale la necessità economico finanziaria, i conti economici di previsione, il modello organizzativo da assumersi sulla base dei disposti della legge 24 giugno 1997, n. 196. Per quanto attiene a tale ultimo profilo, in particolare, detta società consortile dovrà prevedere di concerto con i propri soci minoritari, e più strettamente con la scuola di formazione marittimo portuale, il «fabbisogno operativo» su base triennale ricollegando i profili professionali occorrenti, in termini temporali - qualitativi - quantitativi alla previsione di andamento dei traffici ed alla correlata fattispecie merceologica e, laddove presente, alla previsione di lavoro del comparto industriale.
5. Al fine di favorire la formazione professionale, la società consortile di cui al comma 2 realizza iniziative volte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori portuali complessivamente intesi, ivi inclusi i prestatori di lavoro temporaneo. All'uopo istituisce la scuola di formazione professionale marittimo portuale il cui funzionamento potrà essere adeguatamente sostenuto sia dalle imprese portuali private, sia dagli enti locali, sia dai finanziamenti previsti dall'articolo 5 della citata legge 24 giugno 1997, n. 196.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).
«Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e neppure deve dete
nere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.
10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine ai verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui
agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono
negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.
14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996».
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto
(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).
«Art. 3. - 1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso».
3. 12. Mammola.
3. 14. Mammola, Becchetti.
3. 13. Mammola, Becchetti.
3. 16. Becchetti, Mammola.
3. 15. Mammola, Becchetti.
2. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 è affidata alle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ed è sottoposta alle prescrizioni dettate dalla medesima legge.
3. In deroga all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e limitatamente alle prestazioni di lavoro da effettuare in ambito portuale, l'accesso all'albo delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo è consentito anche alle imprese che abbiano effettuato forniture di lavoro temporaneo nei porti italiani, per almeno un anno, dopo il 1o febbraio 1994, ove le stesse siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) non esercitino direttamente od indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), impegnandosi in caso contrario a dismettere dette attività o partecipazioni prima del rilascio delle autorizzazioni;
b) abbiano un capitale sociale di almeno 500.000.000 di lire ovvero abbiano effettuato un deposito di pari importo;
c) non detengano direttamente od indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi in caso contrario a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio delle autorizzazioni.
4. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, fissa tempi e condizioni per
5. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime esercitano il controllo sul corretto svolgimento delle attività di fornitura del lavoro temporaneo e, nel caso di comportamenti non conformi al dettato della legge 24 giugno 1997, n. 196, li segnalano ai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per i conseguenti provvedimenti».
3. 17. Mammola, Becchetti.
3. 5. Chincarini, Bosco.
3. 18. Mammola, Becchetti.
3. 4. Chincarini, Bosco.
3. 20. Mammola, Becchetti.
3. 19. Becchetti, Mammola.
3. 21. Becchetti, Mammola.
3. 1. Lamacchia.
3. 9. Chincarini, Colombo.
3. 22. Becchetti, Mammola.
3. 6. Chincarini, Bosco.
3. 23. Becchetti, Mammola.
3. 10. Chincarini, Bosco.
3. 24. Becchetti, Mammola.
3. 25. Mammola.
3. 26. Mammola, Becchetti.
3. 27. Mammola, Becchetti.
3. 28. Mammola, Becchetti.
* 3. 2. Lamacchia.
* 3. 29. Becchetti, Mammola.
3. 30. Mammola, Becchetti.
3. 31. Mammola, Becchetti.
3. 11. Chincarini, Bosco.
2. Le autorità portuali istituiscono entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge una «società di tipo consortile», così come previsto dall'articolo 2615-ter del codice civile, da demandarsi specificatamente alla gestione del lavoro portuale temporaneo. Tale società è controllata dall'autorità portuale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ed aperta alla compartecipazione minoritaria degli operatori portuali intendendosi per essi i soggetti terminalisti preposti all'esecuzione delle operazioni portuali, laddove presenti, i soggetti preposti all'esecuzione delle attività portuali di tipo industriale, le imprese portuali preposte all'esecuzione dei servizi portuali (compagnie portuali trasformate in impresa), le rappresentanze sindacali, la scuola regionale di formazione marittimo portuale. Il capitale di dotazione e di funzionamento di detta società dovrà essere adeguato rispetto al modello organizzativo assunto ed al fabbisogno delle risorse professionali previste per singolo esercizio. Sotto il profilo normativo detta società articola le proprie specifiche funzioni sulla base dei disposti della legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. La società consortile di cui al comma 1 deve dotarsi di previsione statuaria conforme ai disposti di cui agli articoli 2615-ter e 2359 del codice civile e dovrà redigere
4. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali le parti dovranno individuare:
a) il piano delle regole cui ricondurre la fornitura del lavoro portuale temporaneo adeguandone la specificità ai disposti della legge 24 giugno 1997, n. 196;
b) la definizione di uno specifico strumento contrattuale che disciplini unitariamente, senza facoltà di deroghe o varianti locali, la materia. In tale contesto dovranno, più in particolare, essere determinati criteri di impiego di massima flessibilità particolarmente fra imprese preposte all'espletamento delle operazioni portuali, imprese preposte all'espletamento dei servizi portuali e reciprocamente fra le une e le altre, atteso che, di frequente, i picchi di lavoro delle une possono non corrispondere ai picchi di lavoro delle altre;
c) detta strumentazione contrattuale conseguentemente dovrà prevedere priorità di impiego per l'insieme dei lavoratori portuali che operano alle dipendenze delle imprese preposte all'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, così come, laddove presenti, all'interno delle imprese che operano nel comparto industriale. Verrà demandato inoltre alla predetta società consortile, di concerto con la scuola di formazione marittimo portuale, anche il reperimento delle figure professionali eventualmente non disponibili.
d) il fabbisogno delle risorse professionali da dedicare al lavoro temporaneo dovrà quindi essere gestito dalla società consortile di cui al comma 2 secondo un modello organizzativo che nell'ambito del piano delle regole di cui alla lettera a) e della citata legge n. 196 consenta di perfezionare meccanismi di funzionamento adeguati alle esigenze operative del singolo comprensorio portuale.
3. 32. Becchetti, Mammola.
3. 8. Chincarini, Bosco.
Art. 3-bis. - 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole da: «deve esercitare» fino a: «nella stessa area demaniale e» sono soppresse.
3. 02. Becchetti, Mammola.
Art. 3-bis. - 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppressa la parola: «direttamente».
* 3. 01. Lamacchia.
Art. 3-bis. - 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppressa la parola: «direttamente».
* 3. 03. Mammola, Becchetti.
Art. 3-bis. - 1. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole da: «non può essere» fino a: «nella stessa area demaniale» sono soppresse.
3. 04. Mammola, Becchetti.
3-bis. - 1. Onde assicurare il rispetto dei criteri che sorreggono la libera concorrenza è espressamente vietato alle compagnie e gruppi portuali trasformatisi in impresa di esercitare la duplice attività di soggetti preposti all'esecuzione delle operazioni portuali e di soggetti preposti all'erogazione dei servizi portuali. In tal senso è demandata alla discrezione delle compagnie e gruppi portuali l'opzione, da esercitarsi entro un termine massimo di sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, se dirigere la propria attività nel comparto delle operazioni portuali o, al contrario, nel comparto dei servizi portuali.
3. 05. Becchetti, Mammola.