Allegato B
Seduta n. 736 dell'8/6/2000


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COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta orale:

CAPARINI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la Vallau italiana promomarket s.r.l., di seguito Vip, con sede in Lucca, Via Di Tempagnano n. 40, proprietaria della emittente televisiva nazionale Retemia, capitale sociale lire 12.000.000.000, iscritta al Tribunale di Lucca in persona dei suoi Amministratori Delegati signor Salvatore Cingari, signor Italo Elevati e signor Luigi Migliore;
in data 31 maggio 1999 la Vip presentava domanda per l'ottenimento della concessione per la radiodiffusione televisiva nazionale, su frequenze terrestri. Tale domanda è stata esaminata dalla commissione per la valutazione e la comparazione delle domande di concessione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dell'autorità delle comunicazioni (deliberazione 78/98 dell'autorità). L'apposita commissione


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è nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni sulla base di un elenco di esperti in materia giuridica, economico finanziaria, radioelettrica, di comunicazione e di programmazione radiotelevisiva indicati dall'Autorità;
il 30 maggio 2000 è pervenuta alla Vip la nota del ministero delle comunicazioni n. 0015001 con cui viene intimata la cessazione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223;
nel procedimento di nomina della commissione si sono verificate diverse illegittimità ed irregolarità, ben poste in luce dall'emittente televisiva Rete A nel ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 1o ottobre 1999 che sarà oggetto di discussione nell'udienza del 5 luglio 2000;
in ogni caso la commissione procedeva nei propri lavori, ed emetteva la graduatoria relativa alle emittenti che avevano presentato domanda per la concessione nazionale, nella quale Retemia risultava collocata all'ottavo posto;
con decreto 28 luglio 1999 il Ministro sospendeva il procedimento relativo al rilascio della ottava concessione e rimetteva gli atti relativi all'assetto societario di cui alle domande presentate per le emittenti Retemia e Rete A all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per i relativi accertamenti;
al momento della presentazione della domanda di concessione il 31 maggio 1999 la compagine della Vip proprietaria della emittente Retemia, era così composta: Interinova s.p.a. con una partecipazione pari al 40 per cento (che ha nella propria compagine sociale un azionariato diffuso tra 4.500 famiglie italiane), Profit s.p.a. con una partecipazione pari al 24,95 per cento (nella cui compagine sociale sono presenti 21 investimenti del gruppo Benetton ed il fondo Convergenza della Livolsi & partners), Videopiù s.r.l. con una partecipazione pari al 24,95 per cento e Hot Italia s.r.l. (già Sbs Italia), con una partecipazione pari al 10,1 per cento;
il provvedimento sospensivo del ministero emesso il 28 luglio 1999 fa riferimento al rilievo mosso dalla Commissione circa un indiretto controllo su VIP da parte di società statunitense sulla base di una segnalazione di cui alla lettera 22 settembre 1999 prot. 1374 della Shopping America. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, unica competente per gli accertamenti circa gli assetti societari con nota 26 agosto 1999 prot. 3206/A99 richiedeva una serie di documenti alla Vip ed alla Hot Italia società «sospettata» di essere controllata;
dopo un primo attento ed esauriente esame, l'Autorità Garante esprimeva il proprio parere in data 6 ottobre 1999 (di questo documento l'interrogante non dispone in via ufficiale, ma ne conosce il contenuto e ne possiede informalmente copia) confermando che alla data di presentazione della domanda di concessione, gli assetti societari di Vip e di Hot Italia non apparivano preclusivi ai fini del rilascio della concessione;
il ministero richiede ulteriori informazioni all'Autorità garante, che è l'Organo competente, ma anche alla Commissione per la Valutazione e la Comparazione delle domande di concessione (cosiddetta Commissione Munari);
la Commissione Munari - sulle cui modalità di nomina molto vi sarebbe da dire, ed infatti molto ha detto Rete A nei propri ricorsi presentati agli Organi giurisdizionali amministrativi - non ha alcuna competenza circa la valutazione degli assetti societari in quanto avrebbe esclusivamente dovuto stilare la graduatoria delle emittenti nazionali dopo aver valutato e comparato le domande di concessione. All'interrogante non è noto il parere espresso dalla Commissione Munari;
l'unica Autorità competente - quella per le Garanzie nelle comunicazioni - ribadisce per ben due volte ancora il proprio


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parere favorevole al rilascio della concessione a Retemia. Nella nota di chiarimento sui punti da 8 a 12 richiamati nella lettera del 20 gennaio 2000 del Ministro delle Comunicazioni, l'Autorità Garante osserva che il trasferimento in favore di Hot Italia s.r.l. dell'89,9 per cento del capitale di Vip non diviene automaticamente efficace con il rilascio della concessione televisiva a Vip, occorrendo a tal fine la successiva autorizzazione al trasferimento da parte dell'Autorità stessa;
correttamente l'Autorità osserva che la propria decisione sulla richiesta di autorizzazione al trasferimento delle quote rappresentanti l'89,9 per cento di Vip può costituire un posterius, ma non il prius della determinazione sul rilascio della concessione;
l'Autorità garante chiarisce che non emerge un controllo strutturale di Hot Germany da parte di soggetti statunitensi, e che le dichiarazioni (comportanti le relative gravi responsabilità penali ove false) escludevano l'esistenza di un controllo su Hot Italia (ed ancora prima su Hot Europe) e su Hot Germany, i soggetti statunitensi anche in base a vincoli contrattuali e/o accordi parasociali;
i partner Videopiù, Profit ed Internova avevano concluso con Hot Italia in data 21 maggio 1999 contratti condizionati di cessione delle loro quote di partecipazione in Vip la cui efficacia era vincolata al verificarsi di due condizioni: a) il rilascio da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni alla acquirente (Hot Italia) dell'autorizzazione all'acquisto dell'89,9 per cento del capitale sociale di Vip ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249 articolo 1, comma 6, comma n. 13; b) il rilascio da parte del Ministero delle comunicazioni alla Vip di una concessione televisiva nazionale, quale emittente di televendite, ai sensi della legge n. 249 del 1997 e del relativo regolamento dell'Autorità, nonché dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999 n. 15 convertito nella legge 29 marzo 1999 n. 78. A seguito del diniego al rilascio della concessione, la condizione di cui sub b), non si è avverata e pertanto i contratti del 21 maggio 1999 sono quindi inefficaci, rectius sono e non possono acquisire efficacia;
l'Autorità Garante nelle proprie note fornisce un chiarimento: la concessione doveva essere rilasciata a Vip, soggetto indubitabilmente italiano al momento della presentazione della domanda in quanto i contratti del 21 maggio 1999 avrebbero perso efficacia. Soci all'89,9 per cento di Vip avrebbero continuato ad essere le italianissime Videopiù s.r.l., Profit s.p.a. ed Internova S.p.a. A questo punto la Hot Italia avrebbe dovuto richiedere all'Autorità Garante l'autorizzazione all'acquisto ex articolo 1 comma 6 par. c) n. 13 legge n. 249/97, così come peraltro previsto nella clausola di condizione sospensiva sub a) del contratto di cessione quote. L'Autorità, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze, avrebbe potuto: concedere l'autorizzazione, riconoscendo così che Hot Italia è soggetto comunitario ovvero negarla, ritenendo Hot Italia soggetto controllato da soggetti statunitensi;
il signor Nando Di Filippo italo americano residente a Miami, sottoscrive un accordo con Retemia al quale si renderà poi inadempiente. Nel luglio 1997 la Vip per chiudere ogni definitivo rapporto, accetta di stipulare un complesso accordo con il Di Filippo, o per meglio dire con la sua Società Home shopping management delle Isole Cayman, in forza del quale sostanzialmente concede per un anno e per una ora al giorno, spazi di programmazione di televendite. Di Filippo cederà poi questo contratto alla Società Shopping America, ed al termine del periodo annuale quest'ultima sarà debitrice nei confronti di Vip di una somma di circa lire 500.000.000 in relazione alla quale Vip ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, munito poi di provvisoria esecuzione, ed ha presentato istanza di fallimento;
è un fatto che nel provvedimento sospensivo del 28 luglio 1999 lo stesso Ministro finisce per recepire, o quanto meglio


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attribuire notevole importanza alla citata segnalazione di Shopping America;
in questa vicenda vi sono altri aspetti assolutamente sconcertanti, quali: il «credito» che si è sempre voluto dare al Di Filippo ed alla società Shopping America da lui presieduta, e non si comprende bene quali diritti potesse avere in questa vicenda;
nel provvedimento del ministero che ha negato concessione, vi sono alcuni passi che non possono non lasciare perplessi. A pagina 2 si ha la conferma della richiesta di valutazione ad un organo incompetente quale la Commissione Munari, che addirittura esprime, senza averne il diritto, apprezzamenti circa l'opportunità di esperire approfondite istruttorie;
si fa poi riferimento alla delibera n. 58/99 del 19 maggio 1999 dell'Autorità per le Garanzie e Comunicazioni che aveva allora dichiarato Sbs Italia incompatibile con la disciplina dell'articolo 17 legge n. 223/90 e dell'articolo n. 247/97. Ma il Ministro elude con grande disinvoltura il successivo parere del 6 ottobre 1999 dell'unica Autorità competente, quella delle Comunicazioni, che concludeva testualmente: «che gli assetti societari di Vallau italiana promomarket e di Hot Italia alla data della domanda di concessione ed alla data corrente (6 ottobre 1999) non appaiono preclusivi ai fini del rilascio della concessione»;
stupefacente è poi come il Ministro abbia voluto travisare l'affermazione dell'Autorità. A pagina 4 del provvedimento di diniego testualmente si legge: «Considerato che, sollecitato l'accertamento della persistenza di siffatta situazione di controllo a prescindere dalla partecipazione societaria effettiva o apparente - l'Autorità medesima ha evidenziato di non avere potuto svolgere alcun accertamento, difettando dei poteri propri del Giudice penale e confermando di non aver potuto far altro che richiedere agli interessati opportune dichiarazioni giurate in data 28-29-30 settembre 1999 sull'insussistenza di patti parasociali contra legem, così rimettendo alla valutazione del Ministro la esistenza di ipotesi di controllo non consentite»;
correttamente l'Autorità osservava che, non disponendo dei poteri propri del Giudice penale, non aveva potuto svolgere alcun ulteriore accertamento. Infatti i documenti forniti da Vip ed Hot Italia in evasione alla richiesta del 26 agosto 1999 dell'Autorità convincono quest'ultima che gli assetti societari non sono formalmente preclusivi ai fini del rilascio della concessione. Inoltre l'Autorità fa presente al Ministro che a tale conclusione è pervenuta sulla base dei documenti presentati e che non dispone, ovviamente, di ulteriori poteri di accertamento;
a questo punto o si valutano falsi i documenti forniti da Hot Italia, ed allora si incriminano i responsabili, oppure a quei documenti si deve dare credito e si deve quindi pervenire alla conclusione che l'assetto societario di Vip era compatibile con il rilascio della concessione. La stessa Autorità, nel parere 6 ottobre 1999, ricorda che le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati Hot Italia, fanno espresso richiamo alla responsabilità penale di cui all'articolo 1 comma 29 legge n. 249/97, con tutte le relative conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci;
è doveroso sottolineare ciò che è riportato a pagina 5 del provvedimento di diniego. Non è affatto vero che il rilascio della concessione avrebbe reso efficaci i contratti del 21 maggio 1999, creando le premesse per un provvedimento eventualmente illegittimo. Infondata è l'ulteriore osservazione secondo cui non potendosi giuridicamente configurare una concessione sottoposta a condizione della mancata autorizzazione da parte delle Autorità si deve comunque emanare il provvedimento tenendo conto dell'effetto finale di piena efficacia del trasferimento già perfezionato prima della domanda di concessione. Anche su questo punto si era espressa, con esemplare chiarezza, l'Autorità nel parere 6 ottobre 1999: «All'atto della presentazione della domanda di concessione


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da parte di Vip, Hot Italia (ex Sbs Italia) possedeva solo il 10,1 per cento del capitale della stessa Vip. Né sembra rilevare la circostanza che a quel momento, e sia dal 21 maggio 1999, la stessa Hot Italia fosse già acquirente sub condicione del rimanente 89,9 per cento. Infatti, le specifiche previsioni degli atti di acquisto portano a ritenere che le parti abbiano voluto escludere la normale retroattività degli effetti dell'avveramento delle condizioni (nella specie del conseguimento della concessione e dell'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto), come consentito dall'articolo 1360 del codice civile»;
l'Autorità, unico organo competente, avesse ravvisato in Hot Italia controlli da parte di soggetti non europei avrebbe negato l'autorizzazione, e la conseguenza ovvia che i contratti condizionati del 21 maggio 1999 non avrebbero acquistato efficacia. La conseguenza è che Vip avrebbe potuto dare avvio al proprio piano editoriale, come era perfettamente in grado di fare a prescindere da Hot Italia potendo comunque disporre di altri partner italianissimi -:
se non intenda verificare l'iter istruttorio seguito;
se il parere chiesto dalla commissione per la valutazione e la comparazione delle domande di concessione in merito ai controlli societari di Vip non sia totalmente inaccettabile, nelle modalità e nei contenuti;
se non ritenga illegittimo e infondato il sopracitato provvedimento n. 0015001 del 31 maggio 1999 di cessazione dell'esercizio degli impianti ai danni della Vallau italiana promomarket s.r.l.;
se la Vallau italiana promomarket s.r.l. proprietaria della emittente televisiva Retemia a fronte dell'ottavo posto raggiunto nella graduatoria per la concessione radiotelevisiva nazionale debba essere sollevata dal provvedimento sospensivo del 28 luglio 1999.
(3-05792)

Interrogazione a risposta in Commissione:

MARENGO, ANTONIO RIZZO, POLIZZI e TATARELLA. - Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il 28 marzo 2000 è stato stipulato a Roma presso la sede del ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza dei rappresentanti del Governo, tra la Telecom Italia spa e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilte-Uil, l'accordo sulla gestione del personale;
i contenuti dell'accordo riguardante la gestione di presunte eccedenze di personale dichiarate dalla Telecom Italia spa sull'intero territorio nazionale, sono stati negoziati e sottoscritti in totale assenza di preventiva consultazione dei lavoratori interessati dalle organizzazioni sindacali in questione;
sia in sede di avvio che di prosecuzione e di perfezionamento delle trattative non sono state coinvolte le rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi e per gli effetti della legge n. 300 del 1970, nell'ambito di tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso tutte le unità produttive interessate ai processi di riorganizzazione aziendale, legittimate all'esperimento delle procedure arbitrariamente concordate per la mobilità ex lege n. 223 del 1991, la Cassa integrazione guadagni straordinaria, le mobilità interaziendali, i contratti di solidarietà, eccetera;
non sono state date sufficienti garanzie ai lavoratori circa i criteri previsti per l'applicazione dei suddetti «ammortizzatori sociali», di cui disconoscono comunque integralmente i presupposti sostanziali e legali;
i costi dell'intera operazione ricadranno sull'intera collettività sia in termini di perdita di posti di lavoro effettivi sia in termini di finanziamento da parte dello Stato degli strumenti prescelti (mobilità,


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Cassa integrazione guadagni straordinaria, eccetera) -:
quali iniziative intendano mettere in atto perché vengano salvaguardati i più elementari diritti delle rappresentatività sindacali.
(5-07885)

Interrogazioni a risposta scritta:

MARENGO, ANTONIO RIZZO, POLIZZI e TATARELLA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la società Telecom Italia è regolarmente quotata in borsa e regolata dalle norme disposte per le società private;
la società Sip, da cui derivò Telecom Italia era invece società pubblica operante in regime di monopolio;
l'accordo intercorso tra alcune parti sindacali e l'azienda Telecom coinvolge il diretto intervento dello Stato italiano, a cui vengono costi economici -:
se l'accordo di cui in premessa non intervenga in turbativa del libero mercato e non si configuri come intervento reso a favorire un'attività monopolistica.
(4-30175)

CAPARINI. - Al Ministro delle comunicazioni - Per sapere - premesso che:
da quando sul terzo canale della Rai è stato attivato il servizio del telegiornale, regionale, i comuni della sponda bresciana del lago di Garda, ricevono le trasmissioni della regione Veneto anziché quelle della regione di appartenenza: la Lombardia;
i residenti dei sopracitati comuni bresciani, sono in tal modo discriminati dal servizio pubblico e posti in una posizione di handicap informativo;
è stato sottoposto fin dal 1996 all'approvazione del ministero delle comunicazioni un progetto che attraverso la risistemazione di frequenze utilizzate presso alcuni impianti già esistenti in zona, consentisse la fruizione dell'informazione regionale lombarda nella sponda bresciana del lago di Garda attualmente interessata dal programma regionale veneto. Le autorizzazioni ministeriali non sono state ancora rilasciate e pertanto non è possibile dare corso alle conseguenti realizzazioni. L'impianto per il quale sono previsti gli interventi più impegnativi è quello di S. Zeno di Montagna e sono stati già approntati dai tecnici Rai i materiali necessari alle modifiche che potranno essere eseguite in tempi abbastanza rapidi non appena ottenuta l'autorizzazione ministeriale;
in base alle nuove disposizioni, legge 22 febbraio 2000 n. 28 (legge sulla «Par Condicio») tutti i cittadini debbono essere informati di diritto sui futuri impegni elettorali. Tale grave anomalia incide negativamente sulla regolarità e sulla correttezza dell'accesso alle informazioni nel corso delle campagne elettorali -:
se intenda intervenire per garantire ai cittadini bresciani del lago di Garda, cittadini lombardi, il diritto di essere informati con completezza dai telegiornali regionali.
(4-30185)

SAVARESE. - Ai Ministri delle comunicazioni e dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che:
nel 1997 l'allora Ministro delle comunicazioni Onorevole Maccanico, rispondendo ad una interrogazione parlamentare afferente le problematiche legate agli ufficiali radiotelegrafisti presentata presso la Camera dei deputati in data 20 febbraio dello stesso anno, si impegnava, per quanto concerne il problema della riqualificazione della suindicata categoria di ufficiali radiotelegrafisti, a rendere operativo il riassetto dei sistemi di telecomunicazione seguendo le modalità definite in ambito europeo e mondiale, procedendo dunque alla rivalutazione ed al relativo aggiornamento del ruolo di codesti ufficiali attraverso l'affinamento delle rispettive conoscenze incrementate da opportuni corsi abilitanti l'uso dei nuovi apparati relativamente alle tecniche GMDSS;


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a tal fine, l'impegno del Ministro era altrettanto valso per il conseguimento dei titoli GMDSS/GOC (certificato di operatore generale per la conduzione delle apparecchiature di sicurezza del sistema GMDSS-General Maritime Distress Safety System);
tali certificazioni equivalgono ad una autorizzazione per utilizzo dei sistemi di sicurezza e soccorso marittimo, dei sistemi satellitari denominati IMARSAT, così come previsto dalle direttive CEE;
lo stesso Ministro onorevole Maccanico, riteneva allora che, con questo tipo di provvedimenti si potesse consentire la riqualificazione della suindicata categoria di ufficiali marconisti ed allo stesso tempo, impedire il loro impiego a bordo con altra posizione lavorativa e/o la relativa esclusione dalle tabelle di armamento;
ad oggi solo parzialmente si è provveduto a rendere operativo tale adempimento governativo in quanto, in maniera totalmente illegittima ed arbitraria, vista la mancanza di una legislazione nazionale che determini tali vincoli, le Capitanerie di porto e gli ispettorati alle telecomunicazioni, continuano a chiudere le stazioni radioelettriche di bordo e a sbarcare senza sostituzione, l'Ufficiale R.T. operatore dedicato GMDSS/GOC;
una direttiva nazionale in tal senso, in ottemperanza alle disposizioni CEE è stata richiesta dalle maggiori organizzazioni sindacali nazionali in data 20 ottobre 1999, alla quale, il ministero ha provveduto a rispondere di non essere in possesso di necessarie informazioni e/o linee guida sufficienti all'espletamento;
questo stato di cose, non pochi disagi sta provocando in tutti i maggiori porti italiani ove non si riscontra la validità dei decreti del Presidente della Repubblica n. 435 del 1991 e n. 156 del 1973 che, appunto, ancora determinano gli unici strumenti ai quali poter fare riferimento in fatto di sicurezza della navigazione, installazione dei servizi di stazione radioelettrica su navi battenti bandiera italiana nonché le telecomunicazioni, la corrispondenza pubblica e le operazioni commerciali;
recentemente, nel porto di Civitavecchia l'Ispettore delle telecomunicazioni del Lazio aveva avallato una visita ispettiva ed un collaudo che aveva previsto la chiusura della stazione radioelettrica presente sulla nave «Torres» della spa Tirrenia (nave passeggeri di capacità superiore alle mille unità);
successivamente alla denuncia effettuata dalla Ugl mare e dalla Fisast navigazione, con le motivazioni di cui sopra, la Capitaneria di porto di Civitavecchia, ha dovuto, di fatto, annullare detto collaudo;
nonostante il riconoscimento delle motivazioni rese note dalle citate organizzazioni sindacali in riferimento alla applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 435 del 1991 e n. 156 del 1973, restano chiuse le stazioni radioelettriche delle NN/T Fs «Logudoro» (950 passeggeri), «Gallura» (468 passeggeri) e «Garibaldi» (12 passeggeri più equipaggio) -:
quali motivazioni si adducano a giustificazione di questo stato di cose e nella fattispecie nella mancanza e/o parziale applicazione dei suindicati decreti del Presidente della Repubblica;
quali strumenti si intendano adottare per ottenere una normativa chiara e non contraddittoria in una materia così delicata;
se non sia opportuno istituire un tavolo di concertazione aperto alla direzione generale del ministero dei trasporti e navigazione, comunicazioni, organizzazioni sindacali del settore marittimo, affinché si determinino le condizioni necessarie alla risoluzione del problema sollevato dall'interessata categoria degli ufficiali radiotelegrafisti GMDSS/GOC, l'istituzione della qualifica di R.E.O. di prima e seconda classe (operatore radio elettronico) così come previsto nel regolamento internazionale delle telecomunicazioni S.T.C.W. 95.
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