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Interrogazione a risposta orale:
CAPARINI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
è nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni sulla base di un elenco di esperti in materia giuridica, economico finanziaria, radioelettrica, di comunicazione e di programmazione radiotelevisiva indicati dall'Autorità;
parere favorevole al rilascio della concessione a Retemia. Nella nota di chiarimento sui punti da 8 a 12 richiamati nella lettera del 20 gennaio 2000 del Ministro delle Comunicazioni, l'Autorità Garante osserva che il trasferimento in favore di Hot Italia s.r.l. dell'89,9 per cento del capitale di Vip non diviene automaticamente efficace con il rilascio della concessione televisiva a Vip, occorrendo a tal fine la successiva autorizzazione al trasferimento da parte dell'Autorità stessa;
attribuire notevole importanza alla citata segnalazione di Shopping America;
da parte di Vip, Hot Italia (ex Sbs Italia) possedeva solo il 10,1 per cento del capitale della stessa Vip. Né sembra rilevare la circostanza che a quel momento, e sia dal 21 maggio 1999, la stessa Hot Italia fosse già acquirente sub condicione del rimanente 89,9 per cento. Infatti, le specifiche previsioni degli atti di acquisto portano a ritenere che le parti abbiano voluto escludere la normale retroattività degli effetti dell'avveramento delle condizioni (nella specie del conseguimento della concessione e dell'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto), come consentito dall'articolo 1360 del codice civile»;
Interrogazione a risposta in Commissione:
MARENGO, ANTONIO RIZZO, POLIZZI e TATARELLA. - Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
Cassa integrazione guadagni straordinaria, eccetera) -:
Interrogazioni a risposta scritta:
MARENGO, ANTONIO RIZZO, POLIZZI e TATARELLA. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la Vallau italiana promomarket s.r.l., di seguito Vip, con sede in Lucca, Via Di Tempagnano n. 40, proprietaria della emittente televisiva nazionale Retemia, capitale sociale lire 12.000.000.000, iscritta al Tribunale di Lucca in persona dei suoi Amministratori Delegati signor Salvatore Cingari, signor Italo Elevati e signor Luigi Migliore;
in data 31 maggio 1999 la Vip presentava domanda per l'ottenimento della concessione per la radiodiffusione televisiva nazionale, su frequenze terrestri. Tale domanda è stata esaminata dalla commissione per la valutazione e la comparazione delle domande di concessione, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dell'autorità delle comunicazioni (deliberazione 78/98 dell'autorità). L'apposita commissione
il 30 maggio 2000 è pervenuta alla Vip la nota del ministero delle comunicazioni n. 0015001 con cui viene intimata la cessazione dell'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223;
nel procedimento di nomina della commissione si sono verificate diverse illegittimità ed irregolarità, ben poste in luce dall'emittente televisiva Rete A nel ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 1o ottobre 1999 che sarà oggetto di discussione nell'udienza del 5 luglio 2000;
in ogni caso la commissione procedeva nei propri lavori, ed emetteva la graduatoria relativa alle emittenti che avevano presentato domanda per la concessione nazionale, nella quale Retemia risultava collocata all'ottavo posto;
con decreto 28 luglio 1999 il Ministro sospendeva il procedimento relativo al rilascio della ottava concessione e rimetteva gli atti relativi all'assetto societario di cui alle domande presentate per le emittenti Retemia e Rete A all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per i relativi accertamenti;
al momento della presentazione della domanda di concessione il 31 maggio 1999 la compagine della Vip proprietaria della emittente Retemia, era così composta: Interinova s.p.a. con una partecipazione pari al 40 per cento (che ha nella propria compagine sociale un azionariato diffuso tra 4.500 famiglie italiane), Profit s.p.a. con una partecipazione pari al 24,95 per cento (nella cui compagine sociale sono presenti 21 investimenti del gruppo Benetton ed il fondo Convergenza della Livolsi & partners), Videopiù s.r.l. con una partecipazione pari al 24,95 per cento e Hot Italia s.r.l. (già Sbs Italia), con una partecipazione pari al 10,1 per cento;
il provvedimento sospensivo del ministero emesso il 28 luglio 1999 fa riferimento al rilievo mosso dalla Commissione circa un indiretto controllo su VIP da parte di società statunitense sulla base di una segnalazione di cui alla lettera 22 settembre 1999 prot. 1374 della Shopping America. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, unica competente per gli accertamenti circa gli assetti societari con nota 26 agosto 1999 prot. 3206/A99 richiedeva una serie di documenti alla Vip ed alla Hot Italia società «sospettata» di essere controllata;
dopo un primo attento ed esauriente esame, l'Autorità Garante esprimeva il proprio parere in data 6 ottobre 1999 (di questo documento l'interrogante non dispone in via ufficiale, ma ne conosce il contenuto e ne possiede informalmente copia) confermando che alla data di presentazione della domanda di concessione, gli assetti societari di Vip e di Hot Italia non apparivano preclusivi ai fini del rilascio della concessione;
il ministero richiede ulteriori informazioni all'Autorità garante, che è l'Organo competente, ma anche alla Commissione per la Valutazione e la Comparazione delle domande di concessione (cosiddetta Commissione Munari);
la Commissione Munari - sulle cui modalità di nomina molto vi sarebbe da dire, ed infatti molto ha detto Rete A nei propri ricorsi presentati agli Organi giurisdizionali amministrativi - non ha alcuna competenza circa la valutazione degli assetti societari in quanto avrebbe esclusivamente dovuto stilare la graduatoria delle emittenti nazionali dopo aver valutato e comparato le domande di concessione. All'interrogante non è noto il parere espresso dalla Commissione Munari;
l'unica Autorità competente - quella per le Garanzie nelle comunicazioni - ribadisce per ben due volte ancora il proprio
correttamente l'Autorità osserva che la propria decisione sulla richiesta di autorizzazione al trasferimento delle quote rappresentanti l'89,9 per cento di Vip può costituire un posterius, ma non il prius della determinazione sul rilascio della concessione;
l'Autorità garante chiarisce che non emerge un controllo strutturale di Hot Germany da parte di soggetti statunitensi, e che le dichiarazioni (comportanti le relative gravi responsabilità penali ove false) escludevano l'esistenza di un controllo su Hot Italia (ed ancora prima su Hot Europe) e su Hot Germany, i soggetti statunitensi anche in base a vincoli contrattuali e/o accordi parasociali;
i partner Videopiù, Profit ed Internova avevano concluso con Hot Italia in data 21 maggio 1999 contratti condizionati di cessione delle loro quote di partecipazione in Vip la cui efficacia era vincolata al verificarsi di due condizioni: a) il rilascio da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni alla acquirente (Hot Italia) dell'autorizzazione all'acquisto dell'89,9 per cento del capitale sociale di Vip ai sensi della legge 31 luglio 1997 n. 249 articolo 1, comma 6, comma n. 13; b) il rilascio da parte del Ministero delle comunicazioni alla Vip di una concessione televisiva nazionale, quale emittente di televendite, ai sensi della legge n. 249 del 1997 e del relativo regolamento dell'Autorità, nonché dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999 n. 15 convertito nella legge 29 marzo 1999 n. 78. A seguito del diniego al rilascio della concessione, la condizione di cui sub b), non si è avverata e pertanto i contratti del 21 maggio 1999 sono quindi inefficaci, rectius sono e non possono acquisire efficacia;
l'Autorità Garante nelle proprie note fornisce un chiarimento: la concessione doveva essere rilasciata a Vip, soggetto indubitabilmente italiano al momento della presentazione della domanda in quanto i contratti del 21 maggio 1999 avrebbero perso efficacia. Soci all'89,9 per cento di Vip avrebbero continuato ad essere le italianissime Videopiù s.r.l., Profit s.p.a. ed Internova S.p.a. A questo punto la Hot Italia avrebbe dovuto richiedere all'Autorità Garante l'autorizzazione all'acquisto ex articolo 1 comma 6 par. c) n. 13 legge n. 249/97, così come peraltro previsto nella clausola di condizione sospensiva sub a) del contratto di cessione quote. L'Autorità, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze, avrebbe potuto: concedere l'autorizzazione, riconoscendo così che Hot Italia è soggetto comunitario ovvero negarla, ritenendo Hot Italia soggetto controllato da soggetti statunitensi;
il signor Nando Di Filippo italo americano residente a Miami, sottoscrive un accordo con Retemia al quale si renderà poi inadempiente. Nel luglio 1997 la Vip per chiudere ogni definitivo rapporto, accetta di stipulare un complesso accordo con il Di Filippo, o per meglio dire con la sua Società Home shopping management delle Isole Cayman, in forza del quale sostanzialmente concede per un anno e per una ora al giorno, spazi di programmazione di televendite. Di Filippo cederà poi questo contratto alla Società Shopping America, ed al termine del periodo annuale quest'ultima sarà debitrice nei confronti di Vip di una somma di circa lire 500.000.000 in relazione alla quale Vip ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, munito poi di provvisoria esecuzione, ed ha presentato istanza di fallimento;
è un fatto che nel provvedimento sospensivo del 28 luglio 1999 lo stesso Ministro finisce per recepire, o quanto meglio
in questa vicenda vi sono altri aspetti assolutamente sconcertanti, quali: il «credito» che si è sempre voluto dare al Di Filippo ed alla società Shopping America da lui presieduta, e non si comprende bene quali diritti potesse avere in questa vicenda;
nel provvedimento del ministero che ha negato concessione, vi sono alcuni passi che non possono non lasciare perplessi. A pagina 2 si ha la conferma della richiesta di valutazione ad un organo incompetente quale la Commissione Munari, che addirittura esprime, senza averne il diritto, apprezzamenti circa l'opportunità di esperire approfondite istruttorie;
si fa poi riferimento alla delibera n. 58/99 del 19 maggio 1999 dell'Autorità per le Garanzie e Comunicazioni che aveva allora dichiarato Sbs Italia incompatibile con la disciplina dell'articolo 17 legge n. 223/90 e dell'articolo n. 247/97. Ma il Ministro elude con grande disinvoltura il successivo parere del 6 ottobre 1999 dell'unica Autorità competente, quella delle Comunicazioni, che concludeva testualmente: «che gli assetti societari di Vallau italiana promomarket e di Hot Italia alla data della domanda di concessione ed alla data corrente (6 ottobre 1999) non appaiono preclusivi ai fini del rilascio della concessione»;
stupefacente è poi come il Ministro abbia voluto travisare l'affermazione dell'Autorità. A pagina 4 del provvedimento di diniego testualmente si legge: «Considerato che, sollecitato l'accertamento della persistenza di siffatta situazione di controllo a prescindere dalla partecipazione societaria effettiva o apparente - l'Autorità medesima ha evidenziato di non avere potuto svolgere alcun accertamento, difettando dei poteri propri del Giudice penale e confermando di non aver potuto far altro che richiedere agli interessati opportune dichiarazioni giurate in data 28-29-30 settembre 1999 sull'insussistenza di patti parasociali contra legem, così rimettendo alla valutazione del Ministro la esistenza di ipotesi di controllo non consentite»;
correttamente l'Autorità osservava che, non disponendo dei poteri propri del Giudice penale, non aveva potuto svolgere alcun ulteriore accertamento. Infatti i documenti forniti da Vip ed Hot Italia in evasione alla richiesta del 26 agosto 1999 dell'Autorità convincono quest'ultima che gli assetti societari non sono formalmente preclusivi ai fini del rilascio della concessione. Inoltre l'Autorità fa presente al Ministro che a tale conclusione è pervenuta sulla base dei documenti presentati e che non dispone, ovviamente, di ulteriori poteri di accertamento;
a questo punto o si valutano falsi i documenti forniti da Hot Italia, ed allora si incriminano i responsabili, oppure a quei documenti si deve dare credito e si deve quindi pervenire alla conclusione che l'assetto societario di Vip era compatibile con il rilascio della concessione. La stessa Autorità, nel parere 6 ottobre 1999, ricorda che le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati Hot Italia, fanno espresso richiamo alla responsabilità penale di cui all'articolo 1 comma 29 legge n. 249/97, con tutte le relative conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci;
è doveroso sottolineare ciò che è riportato a pagina 5 del provvedimento di diniego. Non è affatto vero che il rilascio della concessione avrebbe reso efficaci i contratti del 21 maggio 1999, creando le premesse per un provvedimento eventualmente illegittimo. Infondata è l'ulteriore osservazione secondo cui non potendosi giuridicamente configurare una concessione sottoposta a condizione della mancata autorizzazione da parte delle Autorità si deve comunque emanare il provvedimento tenendo conto dell'effetto finale di piena efficacia del trasferimento già perfezionato prima della domanda di concessione. Anche su questo punto si era espressa, con esemplare chiarezza, l'Autorità nel parere 6 ottobre 1999: «All'atto della presentazione della domanda di concessione
l'Autorità, unico organo competente, avesse ravvisato in Hot Italia controlli da parte di soggetti non europei avrebbe negato l'autorizzazione, e la conseguenza ovvia che i contratti condizionati del 21 maggio 1999 non avrebbero acquistato efficacia. La conseguenza è che Vip avrebbe potuto dare avvio al proprio piano editoriale, come era perfettamente in grado di fare a prescindere da Hot Italia potendo comunque disporre di altri partner italianissimi -:
se non intenda verificare l'iter istruttorio seguito;
se il parere chiesto dalla commissione per la valutazione e la comparazione delle domande di concessione in merito ai controlli societari di Vip non sia totalmente inaccettabile, nelle modalità e nei contenuti;
se non ritenga illegittimo e infondato il sopracitato provvedimento n. 0015001 del 31 maggio 1999 di cessazione dell'esercizio degli impianti ai danni della Vallau italiana promomarket s.r.l.;
se la Vallau italiana promomarket s.r.l. proprietaria della emittente televisiva Retemia a fronte dell'ottavo posto raggiunto nella graduatoria per la concessione radiotelevisiva nazionale debba essere sollevata dal provvedimento sospensivo del 28 luglio 1999.
(3-05792)
il 28 marzo 2000 è stato stipulato a Roma presso la sede del ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza dei rappresentanti del Governo, tra la Telecom Italia spa e le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilte-Uil, l'accordo sulla gestione del personale;
i contenuti dell'accordo riguardante la gestione di presunte eccedenze di personale dichiarate dalla Telecom Italia spa sull'intero territorio nazionale, sono stati negoziati e sottoscritti in totale assenza di preventiva consultazione dei lavoratori interessati dalle organizzazioni sindacali in questione;
sia in sede di avvio che di prosecuzione e di perfezionamento delle trattative non sono state coinvolte le rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi e per gli effetti della legge n. 300 del 1970, nell'ambito di tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso tutte le unità produttive interessate ai processi di riorganizzazione aziendale, legittimate all'esperimento delle procedure arbitrariamente concordate per la mobilità ex lege n. 223 del 1991, la Cassa integrazione guadagni straordinaria, le mobilità interaziendali, i contratti di solidarietà, eccetera;
non sono state date sufficienti garanzie ai lavoratori circa i criteri previsti per l'applicazione dei suddetti «ammortizzatori sociali», di cui disconoscono comunque integralmente i presupposti sostanziali e legali;
i costi dell'intera operazione ricadranno sull'intera collettività sia in termini di perdita di posti di lavoro effettivi sia in termini di finanziamento da parte dello Stato degli strumenti prescelti (mobilità,
quali iniziative intendano mettere in atto perché vengano salvaguardati i più elementari diritti delle rappresentatività sindacali.
(5-07885)
la società Telecom Italia è regolarmente quotata in borsa e regolata dalle norme disposte per le società private;
la società Sip, da cui derivò Telecom Italia era invece società pubblica operante in regime di monopolio;
l'accordo intercorso tra alcune parti sindacali e l'azienda Telecom coinvolge il diretto intervento dello Stato italiano, a cui vengono costi economici -:
se l'accordo di cui in premessa non intervenga in turbativa del libero mercato e non si configuri come intervento reso a favorire un'attività monopolistica.
(4-30175)