1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: «I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate».
All'articolo 1 premettere il seguente:
All'articolo 1 premettere il seguente:
All'articolo 1 premettere il seguente:
All'articolo 1 premettere il seguente:
parlamentari di una o di entrambe le Camere esprimano un parere negativo alla nomina del Presidente della Autorità portuale il Ministro dei trasporti e della navigazione chiede di comunicare una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nel termine di trenta giorni alcuna designazione il Ministro designa, previa intesa con la Regione interessata, un nuovo candidato, non compreso nella terna originaria, tra personalità esperte e di comprovata qualificazione tecnica e professionale nello specifico settore dei trasporti marittimi e portuali. Anche su tale candidato esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti, ma in tal caso il parere negativo non è vincolante».
All'articolo 1 premettere il seguente:
Sopprimerlo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sono premessi i seguenti periodi fino alla fine del comma con le seguenti: è premesso il seguente periodo: «I servizi tecnico - nautici di pilotaggio sono servizi di interesse generale e di sicurezza pubblica la cui erogazione è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e degli approdi portuali.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ormeggio e battellaggio fino alla fine del comma con le seguenti: ed ormeggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Tali servizi sono istituiti nei porti o nei luoghi ove se ne ravvisi l'opportunità con le modalità indicate dal codice della navigazione e dal suo regolamento di attuazione e sono resi obbligatori con decreto motivato del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è stabilita fino alla fine del periodo, con le seguenti: può essere stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione nei luoghi dove è riconosciuta l'opportunità.
(Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).
(Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84).
«Art. 01. - 1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n.84, è soppresso».
01. 01. Mammola, Becchetti.
«Art. 01. - 1. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso».
01. 02. Mammola, Becchetti.
«Art. 01 (Modifica all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84). - 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Non è richiesto il parere parlamentare di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 gennaio 1978, n. 14».
01. 04. Mammola, Becchetti.
«Art. 01. (Modifica all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84). - 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il parere parlamentare di cui agli articoli 1 e 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha carattere vincolante e pertanto ove le Commissioni
01. 03. Mammola, Becchetti.
«Art. 01 - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti» sono sostituite dalle seguenti: «da due rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno eletto».
01. 05. Mammola, Becchetti.
1. 1. Mammola, Becchetti.
1. 3. Mammola, Becchetti.
1. 2. Mammola, Becchetti.
1. 4. Mammola, Becchetti.