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PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Mancuso n. 3-04520 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 2).
GIOVANNI RIVERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il trasferimento del maresciallo aiutante dei carabinieri Giuseppe Casanica dalla stazione di Cameri a quella di Domodossola, quale comandante e con alloggio di servizio, è stato determinato esclusivamente da esigenze funzionali dell'Arma dei carabinieri e prescinde totalmente da ogni intento persecutorio nei confronti del predetto sottufficiale, al quale va comunque imputata nell'episodio riportato dall'onorevole interrogante una condotta perlomeno imprudente, se non inopportuna, in relazione agli specifici obblighi di discrezione e di imparzialità che incombono su un comandante di stazione. Del resto l'intervallo di tempo trascorso tra il suddetto episodio, 3 luglio 1997, e la data di trasferimento del maresciallo Casanica, dicembre 1998, esclude nel modo più eloquente qualsiasi correlazione tra i due eventi. La sanzione disciplinare inflitta al sottufficiale, cui si riferisce inoltre l'onorevole interrogante, deriva da precise e documentabili violazioni del vigente regolamento di disciplina militare e rientra nella normale potestà sanzionatoria dei comandanti di corpo.
PRESIDENTE. L'onorevole Mancuso ha facoltà di replicare.
FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, innanzitutto faccio una premessa: devo sospendere il mio impegno di non prendere la parola in quest'aula quando la seduta fosse diretta da taluno dei Vicepresidenti. Siccome l'importanza del caso me lo suggerisce, sospendo questo comportamento e dico a lei, signor sottosegretario, di essere rimasto molto insoddisfatto, penosamente insoddisfatto, della incongruente, contraddittoria e non veridica risposta che lei ha dato ad un caso che - lo riconosco - nella sua singolarità cela, invece, un fatto politico, per l'appunto persecutorio e odiosamente persecutorio.
non limita i poteri di autotutela e di iniziativa dell'istituzione: sono due cose diverse e non vi è contrasto tra di esse, poiché operano su piani diversi.
Il sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.
Al riguardo, e per completezza di informazione, si osserva che il ricorso gerarchico presentato dall'aiutante Casanica contro tale provvedimento è stato respinto e contro la decisione di trasferimento è pendente un ricorso giurisdizionale dell'interessato al tribunale amministrativo regionale che ha, peraltro, rigettato la relativa istanza di sospensiva. Tutto ciò premesso, in attesa della definizione di quest'ultimo giudizio, non si ritiene opportuno assumere particolari iniziative, che potrebbero in seguito rivelarsi in contrasto con il giudicato del predetto organo di giustizia amministrativo.
Non sono soddisfatto anche per le ragioni che lei ha, per così dire, simulato nell'argomento principale della sanzione adottata nei confronti di questo sottufficiale, cioè che egli comunque avrebbe contravvenuto alle norme di discrezione e di prudenza, violazione costituita dal fatto - e non so se questo sia un concetto accettabile in un paese civile - che il sottufficiale, a margine e dopo una manifestazione politica alla quale partecipava anche il sottoscritto, in maniera puramente occasionale, si fosse permesso, essendo in borghese, fuori servizio e con la famiglia, di avvicinare, tra gli altri, anche me e di stringermi la mano. Questo è ciò che lei ha dichiarato di considerare un atteggiamento non consono.
Poi ha detto però - e non si capisce se questa ulteriore affermazione abbia carattere causale o casuale - che egli, comunque, non sarebbe stato neppure in ordine dal punto di vista del regolamento, ma non dice quali siano i fatti per i quali questo sottufficiale non sarebbe stato in ordine e non dice neppure la ragione per la quale sia stato respinto il ricorso gerarchico, mentre è chiaro - forse non a lei, che non è della materia - che la pendenza di un ricorso giurisdizionale
Ritorno all'episodio, che è stato quello veramente determinativo della punizione distruttiva che questo sottufficiale ha subito, cioè l'essersi incontrato con me. Non è vero che la vicenda sia puramente presupposta come un fatto di indelicatezza nel provvedimento di rimozione, perché questo fatto, cioè l'essersi incontrato con un politico di una parte che non è certo in tutto e per tutto eguale alla sua e a quella del Governo, venne contestato dal capitano, comandante della compagnia, come addebito formale. Vada a vedere gli atti: non è vero che si è trattato di un corrugamento delle ciglia, bensì l'incontro con il sottoscritto - e mi duole introdurmi in prima persona nella vicenda - fu contestato come fatto indebito ed è in realtà la ragione per cui la vita privata, l'assetto familiare e la carriera di questo esemplare sottufficiale dei carabinieri sono stati ridotti e sono praticamente a zero. Queste cose adontano chi le ascolta ma disonorano chi le dice!