![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Ascierto n. 3-04385 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1).
GIOVANNI RIVERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'articolo 1 della legge n. 763 del 1981 sull'esonero dal servizio militare dei profughi individua come destinatari della legge i cittadini italiani e i loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo. In particolare, il successivo articolo 33 prevede che i profughi di cui all'articolo 1 che siano soggetti agli obblighi del servizio militare possano, a domanda, essere dispensati in tempo di pace dal compiere la ferma di leva. La relativa richiesta in carta semplice, corredata dell'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto dovrà essere presentata agli uffici di leva o ai distretti militari.
Il dettato normativo sembra perciò non prestarsi a dubbi interpretativi. Tuttavia, a seguito di numerosi quesiti e allo scopo di dirimere ogni dubbio sulla materia, la competente direzione generale ha ritenuto di acquisire anche il parere del Ministero dell'interno-direzione generale dei servizi civili.
PRESIDENTE. La ringrazio.
Il sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.
L'articolo 1 della successiva legge 15 ottobre 1991, n. 344, poi precisa che le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763, come modificata dalla presente legge, si applicano ai familiari a carico dei profughi anche se di cittadinanza non italiana. Si tratta in sintesi dell'estensione della precedente normativa ai cittadini non italiani che comunque non assume particolare rilievo ai fini della leva e della conseguente chiamata alle armi. In sostanza, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato, IV sezione, quest'ultima norma non ha introdotto elementi innovativi quanto ai presupposti del beneficio della dispensa dal servizio di leva né ha introdotto una nuova categoria, quella dei familiari a carico, in quanto già prevista nell'articolo 1 della legge n. 763 del 1981.
Detto dicastero, condividendo i contenuti di una sentenza del Consiglio di Stato, in contrapposizione ad un pregresso orientamento della giurisprudenza di primo grado, ha reso noto che solo il formale riconoscimento della qualifica di profugo, decretato dal prefetto, legittima l'interessato a richiedere i benefici di cui alla legge n. 763 del 1981. Pertanto, al fine di armonizzare la normativa in vigore con l'intervenuta giurisprudenza e con la posizione del Ministero dell'interno, è stata emanata nel gennaio del 1996 una specifica circolare che individua quale destinatario del beneficio in argomento esclusivamente il giovane in possesso dell'attestazione prefettizia di profugo.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, in merito alla sospensione di provvedimenti di diniego del beneficio in questione adottata dai distretti militari, nel confermare la tesi della già citata sentenza della IV sezione, ha respinto l'appello proposto dagli interessati avverso la mancata concessione della sospensiva da parte del giudice di primo grado, ribadendo che l'articolo 33 della legge 28 dicembre 1981, n. 354, prevede la dispensa dal servizio per i soli profughi che siano in possesso dell'apposita attestazione del prefetto e che l'articolo 1 della legge 15 novembre 1991, n. 344, non ha innovato quanto ai presupposti del beneficio della dispensa dal servizio di leva. Di conseguenza, per il caso sollevato dall'onorevole interrogante, si rappresenta che il signor Danilo Iudici non può fruire del beneficio richiesto non essendo titolare di un decreto di riconoscimento dello stato di profugo rilasciato dal prefetto della provincia di residenza. Da ultimo, e per completezza di informazione, si precisa che l'inoltro dell'istanza di dispensa prima dell'emanazione della circolare del 5 gennaio 1996 non influisce sulla possibilità di concessione al signor Iudici, in quanto la stessa tutelava solo le dispense già concesse alla data di emanazione della direttiva.
L'onorevole Ascierto ha facoltà di replicare.