Allegato A
Seduta n. 723 del 22/5/2000


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(Sezione 3 - Trasferimento del segretario dell'istituto tecnico per geometri «Carafa» di Mazzarino ad altro istituto di Caltanissetta)

C) Interrogazione:

PALUMBO e AMATO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 27 dicembre 1999 la provincia regionale di Caltanissetta, a firma del responsabile del settore pubblica istruzione, ha disposto il trasferimento del segretario dell'Itcg «Carafa» di Mazzarino all'Itc «Rapisardi» di Caltanissetta, sulla base di un nulla-osta del provveditore agli studi (prot. n. 15622 del 23 dicembre 1999);
una scuola, Itcg «Carafa», viene privata del suo segretario di ruolo e deve ricorrere alle supplenze. Un'altra, Itc «M. Rapisardi», che ha funzionato bene per sei anni con un facente funzione, è costretta ad accettare, ad anno scolastico inoltrato e con tutte le complicazioni e i guasti del caso, un responsabile amministrativo che non conosce nulla dell'istituto;
con la decisione illegittima adottata dalla provincia si è tolto a chiunque ne abbia titolo il diritto di accedere all'Itc «M. Rapisardi», per svolgervi le funzioni di responsabile amministrativo (supplenza, nuova nomina, trasferimento, reggenza, eccetera);
questo trasferimento ha violato tutte le norme vigenti in materia di mobilità del personale della scuola e quelle prima indicate, riguardanti il passaggio del personale Ata (ausiliari tecnico-amministrativi) dagli enti locali allo Stato, come di seguito illustrato;
il personale Ata degli Itc fino al 25 maggio 1999 ha avuto un rapporto di lavoro con gli enti locali e un rapporto di servizio con le scuole;
la legge n. 124 del 3 maggio 1999, che ha sancito il passaggio di detto personale nei ruoli dello Stato, ha reciso tutte le ambiguità che derivavano dalla duplicità delle appartenenze (contrattuale con gli enti locali, organizzativa con le scuole);
in ragione di questo passaggio, agli enti locali fino al 31 dicembre 1999 sono rimasti compiti residuali e prevalentemente contabili, come la retribuzione (articolo 3 del decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999);
le possibilità ulteriori di incidenza sullo stato giuridico del personale Ata (mobilità, nomine, eccetera) da parte degli enti locali sono state confinate in alcuni specifici casi previsti dall'articolo 4 del decreto interministeriale n. 184 del 1999 e nella circolare ministeriale n. 245 del 15 ottobre 1999. In tale circolare, in relazione a numerosi quesiti formulati al ministero, è stato chiarito che il personale di ruolo degli enti locali poteva essere trasferito solo in sedi di nuova istituzione e solo se eccedente nella propria sede di servizio. Non esistono altri casi contemplati;
ad avviso dell'interrogante la provincia regionale ha operato detto trasferimento tenendo all'oscuro di queste operazioni le due scuole con totale spregio di tutte le norme sull'autonomia scolastica e garantendosi solo un formale avallo del provveditore;
nelle ordinanze ministeriali sulle operazioni di avvio dell'anno scolastico da molto tempo viene disposto che il personale


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della scuola non possa essere messo in mobilità dopo il 20o giorno dall'inizio delle lezioni;
l'Itc «Mario Rapisardi» non è una sede di nuova istituzione e il segretario oggetto del trasferimento non era soprannumerario nella sua sede di servizio (Itcg Carafa di Mazzarino) -:
qual sia l'opinione del Ministro interrogato su questo atto amministrativo che viola palesemente le norme in materia;
per quale motivo sia stato richiesto il nulla-osta al provveditore agli studi, se l'ente locale avesse facoltà in materia di trasferimento del personale Ata;
su quale norma sia fondata la potestà di concedere nulla-osta in materia di mobilità del personale scolastico e nella delicata materia del passaggio degli Ata dagli enti locali allo Stato;
quale provvedimento si intenda adottare al fine di ripristinare la legalità e, pertanto, di revocare il provvedimento di trasferimento del segretario dall'Itcg di Mazzarino all'Itc «M. Rapisardi» di Caltanissetta. (3-04934)
(20 gennaio 2000)