(Sezione 2 - Scioglimento del consiglio comunale di Bagheria - Palermo)
B)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:
con decreto del 20 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 maggio stesso anno, il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha decretato lo scioglimento del consiglio comunale di Bagheria in provincia di Palermo per la durata di diciotto mesi e l'affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria;
le ragioni addotte a sostegno dello scioglimento sono quelle specificate nella proposta del Ministro dell'interno, al cui contenuto si fa riferimento per evitare ripetizioni e che qui deve intendersi trascritta;
ventiquattro su trentanove amministratori comunali hanno proposto ricorso
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al Tar Sicilia per ottenere l'annullamento del decreto di scioglimento e degli atti presupposti e connessi;
ciò premesso, numerose e gravi sono le inesattezze e le forzature a torto addotte a sostegno della misura di rigore, tra le quali si richiamano le più eclatanti, fermo restando lo scostamento del decreto di scioglimento e della relazione ministeriale dalle disposizioni vigenti in materia su tutti i punti addotti a sostegno della misura di rigore; il travisamento dei fatti; e la circostanza che i fatti indicati a volte non sono riconducibili ai presupposti dello scioglimento ed a volte sono puramente e semplicemente falsi;
risulta agli interpellanti che, tra i motivi a sostegno della misura di rigore, assumerebbe rilevanza, in primo luogo, la posizione dell'assessore Sciortino, nato a Bagheria il 20 gennaio 1957, già consigliere comunale, dimessosi in data 27 ottobre 1997 per assumere la carica di assessore, il quale risulterebbe condannato a mesi 6 di reclusione per il reato di favoreggiamento reale. Il suocero Coniglio Francesco, nato a Catania il 7 marzo 1936, risulterebbe indagato per truffa, frode, abuso d'ufficio e falso ideologico in concorso, in ordine alle pubbliche forniture afferenti il servizio di igiene urbana alla cui conduzione il predetto era preposto. Per i medesimi motivi il predetto Coniglio Francesco sarebbe stato sottoposto agli arresti domiciliari e sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici in esecuzione di apposita ordinanza del gip presso il tribunale di Palermo. Il predetto Sciortino, inoltre, sarebbe cognato di Ingrassia Gianfranco, nato a Chicago l'11 maggio 1955, ex assessore e componente del consiglio comunale sciolto nel 1993 per infiltrazione e condizionamenti di tipo mafioso. Tra l'altro lo stesso Ingrassia sarebbe stato notato dagli organi di polizia in compagnia di Guttadauro Carlo, nato a Bagheria il 29 marzo 1956, tratto in arresto per associazione mafiosa ed altro. Quest'ultimo, poi, sarebbe fratello di Giuseppe, nato a Bagheria il 18 agosto 1948, e di Filippo, nato a Bagheria il 30 novembre 1951, entrambi detenuti per associazione mafiosa. Il Guttadauro Filippo è sposato con Messina Denaro Rosalia, sorella del pericolosissimo latitante di mafia Messina Denaro Matteo e figlia del noto boss mafioso di Castelvetrano Messina Denaro Francesco deceduto recentemente durante la latitanza;
dall'esame del carteggio si evince che tra gli amministratori ed i dipendenti comunali l'unico ad avere attribuito il reato di favoreggiamento sarebbe l'assessore Michele Sciortino;
ma l'assessore Michele Sciortino è nato a Palermo il primo settembre 1960 e non a Bagheria il 20 gennaio 1957; non è mai stato consigliere comunale a Bagheria né altrove; non è mai stato condannato a mesi 6 di reclusione per il reato di favoreggiamento reale, né ha procedimenti in corso per tale reato; non è genero di Coniglio Francesco: non è cognato di Ingrassia Gianfranco e non conosce le persone ritenute vicine a quest'ultimo;
la gravità dell'errore risulta ancora più evidente ove si consideri che nessuno dei componenti la giunta comunale, compreso il sindaco, ha precedenti penali, come pure risulta dagli atti in parola;
in secondo luogo, risulta agli interpellanti che, ai fini dello scioglimento, sarebbero stati presi in considerazione presunti ritardi da parte del sindaco Giovanni Valentino nella trasmissione degli atti relativi al piano regolatore generale al consiglio comunale ed inerzia nell'iter di adozione dello strumento urbanistico: in particolare, il nuovo strumento urbanistico, già pronto dal febbraio 1996, sarebbe approdato in aula consiliare soltanto nel mese di aprile 1997, allorquando il sindaco Valentino Giovanni - dopo ripetute ed insistenti sollecitazioni dell'opposizione - avrebbe trasmesso gli atti al consiglio. Gli amministratori comunali di Bagheria, grazie alla loro esasperante e sospetta inerzia, avrebbero quindi vanificato l'attività della commissione straordinaria che, nel 1994, aveva dato un notevole impulso alla procedura per l'approvazione del Prg;
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a sostegno della misura di scioglimento avrebbe, cioè, assunto rilevanza la vicenda del piano regolatore generale, conclusasi solo recentemente per l'intervento in via sostitutiva della regione, e, in particolare, la circostanza che l'avvio dell'iter formativo risalirebbe alla precedente gestione straordinaria, che aveva al tempo già provveduto a conferire a consulenti esterni l'incarico specifico per la redazione del piano, consegnato ai rinnovati organi elettivi dell'ente nel corso del 1996; da allora l'amministrazione comunale di Bagheria non si sarebbe resa parte attiva, ricorrendo anche a manovre strumentali al fine di dilazionare la conclusione del predetto iter. Significativa dell'inerzia sarebbe, in particolare, l'esiguità del numero delle sedute consiliari dedicate all'argomento nell'arco temporale di due anni, nel corso delle quali, peraltro, hanno trovato spazio solo questioni di carattere teorico e non già di merito;
ciò premesso, si consideri che nella deliberazione adottata dal commissario ad acta, ingegner Pietro Alfredo Scaffidi, nominato con decreto dell'assessore regionale del territorio ed ambiente in sostituzione del consiglio comunale di Bagheria, avente ad oggetto: «Adozione del piano regolatore generale (rectius Progetto di revisione integrale del Prg, n.d.r.), regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione e n. 8 piani urbanistici esecutivi», si legge (pagina 2, secondo capoverso, e seguenti):
«in data 26 marzo 1996, con nota assunta al n. 15147 di protocollo generale del 27 marzo 1996, il dipartimento universitario ha presentato al comune, il progetto del Prg, consistente in cinque copie, e quello relativo al solo piano particolareggiato degli insediamenti produttivi di Aspra, che si compongono dei seguenti elaborati: (omissis);
con lettera del primo aprile 1996, il sindaco ha disposto che gli elaborati presentati fossero pubblicizzati, esponendoli alla cittadinanza, presso idonei locali comunali, e ciò anche in relazione alla legge sulla trasparenza, con avvertimento espresso che trattavasi di progetto, che doveva essere ancora sottoposto all'esame dei competenti organi, nel rispetto delle procedure di legge, e fatti salvi gli esiti delle procedure medesime;
con nota n. 16632 del primo aprile 1996, sottoscritta dal sindaco e dal capo settore IV, è stata trasmessa una copia degli elaborati sopra citati al presidente del consiglio comunale ed una copia al presidente del consiglio circoscrizionale di Aspra, evidenziando che la relazione di istruttoria del capo ufficio tecnico comunale ed il relativo parere dell'ufficio del genio civile, oltre che i progetti degli altri piani particolareggiati di cui alle prescrizioni esecutive, sarebbero stati trasmessi con separata lettera;
gli elaborati progettuali, in esecuzione della disposizione del sindaco, sono stati esposti alla cittadinanza presso l'aula consiliare di questo comune, nel periodo compreso tra il 24 aprile 1996 ed il 24 maggio 1996. Tale provvedimento è stato reso noto mediante avviso alle TV locali ed appositi manifesti murali. (omissis). Infine, con nota n. 52555 del 22 ottobre 1996, i progettisti del Prg hanno trasmesso il piano urbanistico esecutivo....»;
va, pertanto, riconosciuta la falsità delle circostanze che pare siano state assunte a sostegno della misura di rigore, poi sostanzialmente ripetute negli atti successivi e consequenziali; non è vero, quindi, che i bagheresi hanno eletto un sindaco iscritto nelle liste di Forza Italia, che riceve il progetto di revisione del Prg e se lo tiene nascosto per ben quattordici mesi, né risponde a verità l'assunto, oltremodo falso e diffamante, secondo cui il sindaco avrebbe trasmesso gli atti ricevuti solo dopo ripetute ed insistenti sollecitazioni dell'opposizione;
la verità è che il sindaco ha trasmesso il progetto di Prg agli organi comunali competenti nella mattinata del quarto giorno lavorativo successivo a quello in cui l'ha ricevuto e, per di più, coinvolgendo l'intera cittadinanza;
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dalla stessa deliberazione del commissario ad acta (confronta pag. 12, 4o e 5o capoverso) si evince che l'amministrazione comunale ha effettivamente svolto un'attività frenetica per approdare all'adozione del Prg, come esposto dalla stessa amministrazione con il ricorso avverso l'ingiusto precedente provvedimento di commissariamento, e, infatti, il Tar Sicilia - Palermo - ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato con ordinanza n. 797/98 del 23 aprile 1998, nella quale si legge «considerato che il comune ricorrente non è rimasto inerte, ma ha espletato una costante attività finalizzata alla adozione dello strumento urbanistico»;
così autorevolmente escluso ogni ritardo fino al 23 aprile 1998, il consiglio comunale, reintegrato nelle proprie competenze, ha dovuto attendere l'effettiva esecuzione dell'ordinanza del Tar e, quindi, ha potuto trattare l'argomento nelle sedute del 18, 29 e 30 giugno 1998 e 9 e 11 settembre 1998 (delib. cit. pag. 12);
nell'ultima seduta dell'11 settembre 1998, stante la dichiarata incompatibilità di 19 consiglieri comunali, il consiglio ha deliberato di trasmettere gli atti all'assessorato regionale territorio ed ambiente, perché si provvedesse alla nomina di un commissario ad acta per l'adozione del Prg, al che l'assessore ha provveduto con decreto del primo ottobre 1998;
ne discende che, nel lasso di tempo decorso (detratto il mese di agosto), il consiglio ha trattato l'argomento in 5 sedute: vale a dire una volta ogni 16 giorni;
l'Utc ha eseguito 343 sopralluoghi tra il 15 ottobre 1996 ed il 3 novembre 1998 (delib. cit. pag. 14, 3o capoverso), vale a dire uno ogni due giorni, e, già solo per tale profilo, deve riconoscersi l'impossibilità di procedere all'adozione del progetto di revisione del Prg in epoca antecedente, a prescindere dall'andamento dei lavori consiliari. Infatti, il commissario ad acta, nominato il primo ottobre 1998, non ha potuto adottare la deliberazione prima del 23 novembre 1998!
ma c'è di più! Va, infatti, considerato che Bagheria è ancora oggi uno dei soli 22 comuni su 82 della provincia di Palermo ad essere dotato di Prg e, ciò, fin dal 1976 (decreto assessoriale n. 176 del 1976);
si consideri che il capoluogo di provincia e di regione, vale a dire la città di Palermo, ancora oggi è alle prese con il progetto di revisione del suo Prg risalente al 1962 (decreto presidente regione siciliana n. 110/A del 28 giugno 1962) e così è per Catania (decreto presidente regione siciliana n. 166/A del 17 settembre 1969). Va, pertanto, riconosciuto che Bagheria, il cui Prg è del 1976, ha un vantaggio su Palermo (capitale mondiale della legalità) e Catania (esempio europeo di efficienza), rispettivamente di 14 e di 7 anni;
deve riconoscersi che, ove i «parametri» riservati a Bagheria fossero applicati agli altri comuni siciliani e nel resto del paese, si potrebbero sciogliere molti altri consigli comunali;
è noto a tutti che i Prg non hanno durata limitata nel tempo, giusta le disposizioni dettate dall'articolo 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), che recita: «(Durata ed effetti del piano generale) Il piano regolatore generale del comune ha vigore a tempo indeterminato...»;
ad avere efficacia limitata nel tempo sono solo i vincoli discendenti dal Prg. Nella specie, giusta le disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 1, della legge della regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, e dall'articolo 6, comma 7, della legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 9, l'efficacia dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici vigenti, qual era ed è quello di Bagheria approvato con decreto assessoriale del 19 giugno 1976, è stata prorogata al 31 dicembre 1992 e, quindi, al 31 dicembre 1993. Al decorso di detto termine di decadenza consegue l'impossibilità di procedere legittimamente all'esproprio delle aree destinate ad attrezzature pubbliche dallo strumento urbanistico vigente ma il Prg resta valido ed efficace;
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ne discende che nessuna carenza di strumento urbanistico né alcun ritardo è profilabile per l'epoca antecedente al 31 dicembre 1993 e, di conseguenza, va pure riconosciuta l'infondatezza delle affermazioni per cui il comune di Bagheria avrebbe adottato lo strumento urbanistico dopo solo 26 anni, dalle quali discenderebbe che si dovrebbe parlare di iter formativo del Piano regolatore generale anziché di progetto di revisione del Prg vigente;
con riguardo, poi, ai piani di lottizzazione, secondo quanto risulta agli interpellanti, sarebbe stato considerato rilevante ai fini dello scioglimento un presunto intento dell'amministrazione comunale di favorire l'approvazione di alcuni piani di lottizzazione, presentati da imprenditori legati da vincoli familiari e/o d'amicizia con alcuni esponenti dell'amministrazione pubblica di Bagheria. In particolare, tra i piani di lottizzazione approvati dal consiglio comunale di Bagheria nell'anno in corso, vi sarebbe quello presentato ed approvato a Di Francesca Antonino, nato a Montemaggiore Belsito il 16 marzo 1945, assessore all'ambiente, sanità e polizia urbana dal 28 agosto 1998, il quale nel 1995 risulterebbe imprenditore edile e aggiudicatario di appalto conferito nel 1982 dal comune di Bagheria per la costruzione di opere murarie relative all'impianto di depurazione nel mattatoio comunale per l'importo di lire 28.155.000, nonché membro della III commissione consiliare lavori pubblici ed edilizia nel 1997 ed attualmente assessore alla igiene e sanità. Risulterebbe, inoltre, il piano di lottizzazione presentato ed approvato a Maggiore Domenico nato a Bagheria il 2 gennaio 1953, consigliere comunale, membro della III commissione consiliare lavori pubblici ed edilizia, figlio di Maggiore Cosimo, nato a Bagheria il primo luglio 1928, ex diffidato di Ps ed il cui padre apparterrebbe a famiglia di pluripregiudicati e diffidati di Ps. Inoltre, le discussioni adottate dal consiglio comunale relativamente all'approvazione di alcuni piani di lottizzazione si intreccerebbero con l'annosa vicenda del Prg e la maggior parte dei piani di lottizzazione, di fatto, stravolgerebbe le destinazioni previste dal nuovo strumento urbanistico. Al proposito, sarebbe significativo che, nonostante il nuovo piano regolatore fosse in itinere, sarebbero state rilasciate molte concessioni edilizie, riguardanti complessi di una certa consistenza ed in tempi palesemente ristretti, a soggetti che risultano direttamente o indirettamente legati alla malavita organizzata e che da tempo condizionano le scelte del comune. I piani, pertanto, sarebbero stati considerati sia per i riflessi negativi dal punto di vista urbanistico, ma anche e soprattutto per lo spessore e valenza anche malavitosa di alcuni personaggi che hanno beneficiato dell'approvazione di cui trattasi;
inoltre, sarebbe stato preso in considerazione sia il comportamento del sindaco, avvocato Giovanni Valentino, (definito singolarmente sollecito in quanto avrebbe provveduto alla stipula di ben 11 convenzioni in un solo giorno, e precisamente sotto la data del 10 novembre 1998, appena un giorno prima dell'invio della proposta di delibera dal commissario ad acta al segretario generale, per il visto di legittimità, ed a distanza di appena 13 giorni dalla data di adozione della delibera commissariale di approvazione del Prg), nonché la sollecitudine con cui l'assessorato regionale al territorio ed ambiente avrebbe provveduto all'approvazione del programma costruttivo concernente il predetto piano di lottizzazione (a fronte di una istanza del comune in data 6 ottobre 1998 gli uffici regionali avrebbero concluso il procedimento amministrativo nell'arco di appena un mese circa ed in data 11 novembre 1998 sarebbe stato emanato il decreto assessoriale nr. 566/Dru di approvazione del programma costruttivo innanzi detto). Si sarebbero, infine, ipotizzate responsabilità penali sia nei confronti dei funzionari dell'Utc, che avevano istruito i piani di lottizzazione, sia nei confronti dei consiglieri comunali, il cui comportamento politico assunto in merito agli stessi sarebbe stato equivoco;
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ciò premesso è da rilevare che, contrariamente a quanto preso in considerazione ai fini dello scioglimento, nessun piano di lottizzazione è stato approvato in favore dei signori Di Francesca e Maggiore, rispettivamente assessore e consigliere comunale. Con riferimento, poi, alla singolare sollecitudine con cui l'assessorato regionale al territorio ed ambiente avrebbe provveduto all'approvazione del programma costruttivo concernente il predetto piano di lottizzazione, basta rilevare che l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 25 del 1997, recita: «Il programma è sottoposto ad approvazione dell'assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, che decide anche prescindendo dal parere del consiglio regionale dell'urbanistica. Decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio il programma si intende approvato»;
il consiglio comunale di Bagheria ha approvato il programma costruttivo con deliberazione n. 130 del 24 luglio 1998, poi trasmesso per l'approvazione con gli allegati relativi all'assessorato regionale il 6 ottobre 1998 con nota n. 32882 di protocollo. Il competente organo regionale l'ha poi approvato con decreto n. 566 dell'11 novembre 1998, vale a dire a meno di nove giorni dal termine di legge per la formazione dell'atto di approvazione per silenzio assenso: altro che singolare sollecitudine!
con riferimento ai legami di parentela, alle relazioni ed allo status dei titolari dei piani di lottizzazione approvati e convenzionati basta rilevare che nessuna amministrazione comunale può conoscere ciò che non risulta dalle certificazioni rituali. Infatti, la stessa commissione straordinaria prefettizia, che ora gestisce il comune di Bagheria ha revocato (a torto) le delibere di approvazione dei piani di lottizzazione poiché in contrasto con le previsioni del nuovo strumento urbanistico (rectius progetto di revisione del Prg vigente) e non per lo spessore e valenza anche malavitosa di alcuni personaggi che hanno beneficiato dell'approvazione di cui trattasi;
dalla lettura combinata degli assunti relativi al P.R.G. ed ai piani di lottizzazione, che, secondo quanto risulta all'interpellante, sarebbero stati assunti a fondamento della decisione di scioglimento, si desume che l'amministrazione comunale di Bagheria sarebbe «responsabile» per avere omesso un'impossibile accelerazione nell'iter di revisione del Prg e per avere omesso una illegittima ed illecita decelerazione nell'iter di approvazione dei piani di lottizzazione;
sull'iter finalizzato all'adozione del progetto di revisione del Prg si è già dedotto (nessuna inerzia). Con riferimento alle omesse decelerazioni nell'iter di approvazione dei piani di lottizzazione, la condotta dell'amministrazione comunale di Bagheria trova autorevole sostegno nell'insegnamento di seguito riportato:
«La volontà di ritardare l'approvazione del piano di lottizzazione sino all'adozione del Prg con una destinazione dell'area incompatibile con l'attuazione della lottizzazione confligge, pertanto, con il principio normativo secondo cui le misure di salvaguardia decorrono soltanto dall'adozione del nuovo piano regolatore (legge n. 1187 del 1968) e, pertanto, il comportamento del comune, che soprassiede all'approvazione della lottizzazione, viola la legge sopra richiamata. Il comportamento del comune è tanto più illegittimo, in quanto secondo l'articolo 42 Cost. i limiti alla proprietà, di cui lo jus edificandi è l'espressione, debbono venire posti mediante gli strumenti e nei limiti temporali previsti dalla legge; per cui il comune che, per evitare eventuale intralcio al nuovo piano regolatore, omette di provvedere sulla richiesta di approvazione di un piano di lottizzazione, pone in essere una figura sintomatica di eccesso di potere per sviamento» (confronta da ultimo Tar Sicilia, Catania, sezione I, 17/18 gennaio 2000, n. 38, Salamone ed altri contro comune di Ispica);
con la stessa sentenza è stato confermato che il risarcimento del danno cui è tenuto il comune è quello corrispondente
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alla differenza tra il valore del suolo secondo la originaria destinazione ed il valore da attribuire al terreno secondo la sopravvenuta destinazione;
i piani di lottizzazione sono strumenti di attuazione del Prg vigente ed è, pertanto, a quello che può farsi riferimento e non ad un Prg futuro. Nella specie, l'approvazione dei piani di lottizzazione dopo il 31 dicembre 1993, termine ultimo di efficacia dei vincoli discendenti dal Prg vigente a Bagheria (decreto assessoriale n. 176 del 1976), è stata resa possibile dalla previsione, nei progetti di lottizzazione, di aree edificabili e, all'interno dei singoli interventi lottizzatori, della totalità delle attrezzature pubbliche richieste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, giusta la circolare dell'assessorato della regione siciliana al territorio ed all'ambiente n. 2/Dru del 6 luglio 1994, e ciò esclude ogni ipotesi di pregiudizio per l'interesse pubblico protetto;
la formalizzazione delle convenzioni ha avuto luogo decorsi i termini di legge decorrenti dalle date delle deliberazioni consiliari di approvazione dei relativi piani di lottizzazione, adottate nelle sedute consiliari del 24 e 25 settembre 1998, come pure si evince dalla stessa relazione della commissione d'accesso ispettivo;
portando a calcolo i tempi di pubblicazione delle deliberazioni medesime e la data della loro esecutorietà e, quindi, i tempi tecnici per gli adempimenti successivi, risulta che le convenzioni non potevano essere stipulate prima del 10 novembre 1998. Ove il sindaco avesse omesso di provvedervi, sarebbe incorso nel reato di omissione d'atti d'ufficio, esponendo se stesso e l'ente locale alle gravissime responsabilità per i danni conseguenti all'omissione e, ove avesse addotto a sostegno dell'omissione l'imminente adozione del progetto di revisione integrale del Prg, avrebbe viziato l'atto di «eccesso di potere per sviamento»;
le relative convenzioni costituiscono e rappresentano atti dovuti e mere riproposizioni formali dei contenuti dei piani di lottizzazioni e delle relative vincolanti determinazioni del consiglio comunale, senza la possibilità per il sindaco di aggiungere, modificare o togliere elemento alcuno. Pertanto, preso atto che per tutti i piani di lottizzazione approvati si poteva procedere alla stipula delle relative convenzioni, il sindaco ha ritenuto di formalizzarle contemporaneamente per evitare disparità di trattamento tra gli interessati;
ma c'è di più! I profilati stravolgimenti delle «destinazioni urbanistiche previste dal nuovo piano» restano smentiti dai contenuti dell'intervista pubblicata sul Giornale di Sicilia di domenica 25 aprile 1999, pagina 32, resa dal capo dell'équipe incaricata della redazione del progetto di revisione integrale del Prg, professor Giuliano Nicola Leone, capo del dipartimento di storia dell'architettura dell'università di Palermo;
questi, alla domanda della giornalista Delia Parrinello: «E le undici lottizzazioni di fine '98, che porteranno il cemento dove i progettisti prevedevano servizi e verde?» ha risposto: «Le ho avute dal commissario; ho rifatto il conteggio dei servizi ed è risultato che complessivamente si calava solo dello 0,35 per cento, erano quindi accettabili. Erano lottizzazioni avviate a termini di legge, come discuterne?»;
tuttavia, la legittimità delle determinazioni dell'amministrazione comunale di Bagheria non ha retto al gravissimo travisamento della realtà, discendente dagli assunti delle affermazioni riportate su uno degli elementi di maggiore efficienza causale nell'applicazione della misura di rigore e, così, la «legge poliziesca» ha prevalso sul diritto e sulla «certezza del diritto», sugli autorevoli insegnamenti giurisprudenziali in materia e, in ultimo, sulle valutazioni del capo dell'équipe dei progettisti!
si consideri che Bagheria ha oltre 54.000 abitanti ed i piani di lottizzazione di cui trattasi, tutti conformi al vigente Prg, approvato con decreto assessoriale n. 176 del 1976, sono dodici; Corleone, altro comune della provincia di Palermo ha poco
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più di 10.000 abitanti ed i piani di lottizzazione approvati nello stesso periodo di quelli approvati a Bagheria sono ventiquattro;
all'evidente sproporzione sopra rilevata deve aggiungersi che, mentre i piani di lottizzazione approvati a Bagheria sono tutti conformi al Prg del 1976, i 24 piani di lottizzazione di Corleone sono stati approvati in mancanza di Prg, essendo quel comune provvisto solo di un piano di fabbricazione (decreto assessoriale. n. 63 del 6 marzo 1981), e nell'imminenza dell'adozione del primo Prg di quel comune;
deve riconoscersi che si tratta di due città della stessa provincia di Palermo, entrambe considerate capitali di mafia ed entrambe ricadenti nella competenza dello stesso prefetto di Palermo; e che in entrambi i comuni, al momento dell'approvazione dei piani di lottizzazione, era imminente l'adozione del progetto di revisione integrale del Prg, a Bagheria, e, addirittura, del primo Prg, a Corleone;
per tutti i profili esaminati va riconosciuto e dichiarato il gravissimo travisamento della realtà, che discende dai contenuti delle affermazioni riportate, su uno degli elementi di maggiore efficienza causale nell'applicazione della misura di rigore, che non può essere mantenuta;
tra gli altri elementi posti a fondamento del decreto di scioglimento, risulta agli interpellanti che rientrerebbe il rilascio di molte concessioni edilizie, riguardanti complessi di una certa consistenza ed in tempi palesemente ristretti;
la circostanza che il nuovo Prg fosse in itinere non è ostativa al rilascio delle concessioni edilizie conformi al Prg vigente per le ragioni già esposte con riferimento ai «piani di lottizzazione», alle quali si fa riferimento per evitare ripetizioni e che qui devono considerarsi integralmente ripetute;
il rifiuto dell'amministrazione al rilascio di concessioni, legittimamente richieste e conformi al piano vigente, costituisce motivo di responsabilità in sede penale (omissione di atti d'ufficio) oltre che in sede amministrativa e civile (illegittimità del diniego, espresso o tacito, e risarcimento danni);
ciò premesso, non è dato capire, in mancanza di parametri, rispetto a chi ed a che cosa le concessioni rilasciate sarebbero molte;
il fatto rilevante sul punto è costituito dalla stabilità del dato rispetto agli anni di riferimento;
infatti, le concessioni edilizie rilasciate dall'amministrazione Valentino fino al 31 dicembre 1998 sono 317, di cui 38 dal 18 maggio al 31 dicembre 1995; 90 nel 1996; 91 nel 1997 e 98 nel 1998;
per di più, scorrendo la lista delle concessioni edilizie rilasciate, si scopre che i «numeri» sopra riportati comprendono numerose «varianti a concessioni», precedentemente rilasciate e già portate a calcolo negli anni precedenti, e addirittura undici cappelle gentilizie ubicate nel cimitero comunale, nel 1998, e dodici nel 1997;
con riguardo alle concessioni per grossi complessi, risulta agli interpellanti che sarebbero state prese in considerazione le seguenti concessioni: 2 nel 1995; 4 nel 1996; 9 nel 1997 e 26 nel 1998, senza che però, si osserva, risulti siano stati specificati i parametri rispetto ai quali possano essere ritenuti gli interventi edilizi in parola «grossi complessi»;
anche a volere considerare già «grossi complessi» gli interventi edilizi eccedenti i 3.000 mc, il che si denega, questi sono solo tre (pratiche edilizie n. 88/9, 222/9 e 410/8) e non ventisei nel 1998; quattro (pratiche edilizie n. 170/9, 171/9, 721/8 e 990/8) e non nove nel 1997. Sui «numeri» relativi agli anni 1996 e 1995 non è il caso di dedurre (quelli considerati dagli ispettori sono rispettivamente 4 e 2);
si consideri, infine, che tutto il territorio di Bagheria è sottoposto a vincolo paesistico e tutti gli interventi edificatori
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passano al vaglio della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali della regione Siciliana;
ciò posto, va rilevato che le autorizzazioni e concessioni rilasciate (competenza del dirigente del settore) non sono state dichiarate illegittime né risultano oggetto di impugnazioni o di procedimenti pendenti sia in sede amministrativa che penale; sono tutte assistite dai pareri della commissione edilizia comunale, composta nella quasi totalità da membri designati dalla commissione prefettizia insediatasi nel 1993 e mantenuti fermi dall'amministrazione comunale eletta nel 1995; e sono tutte conformi allo strumento urbanistico vigente al momento del rilascio, vale a dire quello approvato con decreto assessoriale n. 176 del 1976;
all'accertata ricorrente mancanza di elementi oggettivi, che rendano attendibili gli assunti riportati relativi alle concessioni edilizie, deve aggiungersi quanto ripetutamente dichiarato sul punto dal capo dell'équipe incaricata della redazione del progetto di revisione integrale del Prg: il professor Giuliano Nicola Leone, capo del dipartimento di storia dell'architettura dell'università di Palermo, e, da ultimo, nell'intervista pubblicata sul Giornale di Sicilia di domenica 25 aprile 1999, pagina 32;
questi, infatti, alla domanda della giornalista Delia Parrinello «Nelle pieghe dei ritardi dell'adozione, il comune (di Bagheria, n.d.r.) ha rilasciato 98 concessioni, che hanno consentito a grossi imprenditori di realizzare complessi edilizi. Tutto regolare?», ha risposto: «È normale, il commissario ad acta le ha comunicate, le ho visualizzate e ho detto che non mi turbavano il piano»;
con riferimento ai legami di parentela, alle relazioni ed allo status dei titolari dei piani di lottizzazione approvati e convenzionati può solo ribadirsi che nessuna amministrazione comunale può conoscere ciò che non risulta dalle certificazioni rituali, né può far valere le pretese relazioni, quali condizioni ostative all'approvazione, nel difetto di disposizioni di legge di contenuto;
le asserzioni sui piani di lottizzazione e sulle concessioni edilizie, addotte a sostegno della misura di rigore, non evidenziano alcun profilo d'illegittimità né d'illiceità, ma solo il tentativo di sostenere l'infondato assunto secondo cui il notevole incremento delle concessioni riguardanti complessi edilizi di una certa consistenza (non è vero) e l'approvazione di dodici piani di lottizzazione, negli ultimi mesi precedenti l'adozione del progetto di revisione integrale del Prg vigente, sarebbero da collegare al rallentamento dei lavori relativi alla discussione sul piano regolatore e dimostrerebbero la volontà dell'amministrazione di consentire che si continuasse ad edificare in base al vecchio strumento urbanistico;
il tentativo di individuare obiettivi, che non ci sono, ai quali ricondurre - quale nesso di efficienza causale - l'inerzia nell'iter di adozione del Prg, è evidente;
anche in questo caso, con riferimento alla pretesa «inerzia» si è proceduto in dispregio della verità; in dispregio ai contenuti della documentazione agli atti del comune; in dispregio dei contenuti della deliberazione di adozione del progetto di revisione del Prg del commissario ad acta, n. 238 del 1998; e, addirittura, in dispregio dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia n. 797/98 del 23 aprile 1998, di cui si è detto;
l'omessa specificazione di profili di illegittimità o di illiceità del rilascio delle concessioni edilizie e dell'approvazione dei piani di lottizzazione non è che un altro aspetto delle forzature denunciate, queste sì riferibili alla necessità di sostenere ad ogni costo la misura di rigore;
ciò che rimane è sempre e solo il gravissimo travisamento della realtà su tre degli elementi di maggiore efficienza causale nell'applicazione della misura di rigore: Prg, piani di lottizzazione e concessioni edilizie -:
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se e quali provvedimenti si intendano adottare per verificare quanto sopra esposto e per accertare i motivi che hanno determinato i travisamenti della realtà denunciati e, ove confermati, se il Governo ritenga di revocare immediatamente il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Bagheria, consentendo ai bagheresi di eleggere subito i loro rappresentanti al governo della città.
(2-02344)
«Micciché, Acierno, Bertucci, Cascio, Cesaro, Cosentino, Crimi, D'Alia, Dell'Elce, Dell'Utri, Di Comite, Follini, Giovanardi, Giudice, Giuliano, Liotta, Lo Presti, Maiolo, Martinat, Martusciello, Masiero, Matacena, Matranga, Pagliuca, Peretti, Piva, Previti, Radice, Rivelli, Rivolta, Romani, Russo, Savelli, Stradella».
(30 marzo 2000).