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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
AVENTINO FRAU, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il trattato tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea è di particolare significato, per il fatto che finora, nel nostro Parlamento, mai si era discusso di trattati con quello Stato. L'accordo stabilisce non solo rapporti di commercio e di cooperazione, ma anche (ciò è molto importante) una sorta di preliminare di accordi politici, raccolti in un documento allegato allo stesso trattato.
essenziale allo scopo di avviare e portare avanti il più possibile il dialogo in un'area strategica così importante.
attuata anche in un accordo commerciale: tuttavia, va tenuto conto dell'importanza dell'argomento, vale a dire che un altro paese dovrebbe - dico dovrebbe perché i trattati sono atti di buona volontà, dichiarazioni di impegno, ma vanno verificati nel rapporto quotidiano - impegnarsi in un'intensa lotta contro il traffico illecito di stupefacenti ed il riciclaggio del denaro.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ANIELLO PALUMBO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, desidero intervenire soltanto per associarmi alla relazione svolta dall'onorevole Frau. L'ampiezza e la completezza di questa relazione esime il Governo da qualsiasi argomentazione aggiuntiva. Mi limiterò pertanto a sottolineare, al di là dei contenuti economico-commerciali dell'accordo internazionale, la considerazione che è stata svolta in ordine all'accordo sul piano della promozione della tutela dei diritti umani.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.
FABIO CALZAVARA. Presidente, intervengo solamente per sottolineare, come del resto hanno già fatto il relatore Frau ed il rappresentante del Governo, che il disegno di legge in oggetto riguarda un accordo della Comunità europea con la Repubblica di Corea, vincolato al rispetto dei diritti umani, politici e sociali.
è il paese comunitario che è stato più volte condannato per infrazioni dei diritti umani, sociali e politici, mentre l'Austria è lo Stato che ha subito il minor numero di denuncie e di condanne. Credo che siano questi i fatti che contano e non le intenzioni e le parole inutili e pericolose per la Comunità europea che sono state pronunciate contro la nuova coalizione austriaca.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Frau.
Lo sviluppo delle relazioni internazionali dell'Unione europea ha portato a molti trattati, che, peraltro, sono atti multilaterali e coinvolgono l'Unione europea ed i singoli Stati che ne fanno parte, cioè, non sono riassorbenti rispetto alla situazione degli Stati membri. Ovvero, i trattati vengono stipulati, da un lato, tra l'Unione europea (che li propone e li promuove) ed i suoi Stati membri e, dall'altro, con i paesi sottoscrittori. Lo sviluppo delle relazioni internazionali dell'Unione europea ha portato, dunque, all'avvio di una sorta di pre-politica estera (o già di politica estera) e a stabilire rapporti con paesi con i quali i singoli Stati europei possono, o meno, avere rapporti precedenti. Il rapporto con gli Stati membri dell'Unione europea è quindi da coprotagonisti, nel senso che, come dicevo, questo trattato, come altri similari, stabilisce sostanzialmente una formula trilaterale: la Repubblica di Corea, l'Unione europea e gli Stati membri dell'Unione europea. Questo è particolarmente importante tenuto conto che la Corea ha vissuto un suo sviluppo economico - dopo la guerra, appunto, di Corea - che l'ha portata ad essere uno dei primi Stati industriali del mondo e poi nel 1997 ha subito un tracollo finanziario ed economico che sembrava averla ridotta sul lastrico. Successivamente, però, si è ripresa e quindi il trattato di cui parliamo, che è del 1996, ossia precedente alla grave crisi coreana, ha potuto cominciare a produrre i suoi effetti ed ora noi ne ratifichiamo la sostanza contrattuale.
Il senso politico di questo accordo va al di là degli aspetti puramente economici, che comunque illustrerò: credo però sia importante soprattutto la valutazione da parte dell'Assemblea della dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea. Si tratta di un documento apparentemente autonomo rispetto al trattato, ma che in realtà ne costituisce parte integrante, in quanto è la conseguenza dei primi articoli del trattato stesso, che fanno riferimento esplicito al rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici. Il trattato in esame è stato concluso con l'obiettivo di sviluppare e diversificare gli scambi e di stabilire una cooperazione commerciale, che in realtà diventa addirittura una cooperazione industriale, ma tenendo conto di alcuni elementi di natura politica, come l'assoluto rispetto dei diritti dell'uomo e di tutte quelle attività statuali che sono previste nelle risoluzioni delle Nazioni Unite.
Da questo punto di vista, quindi, la dichiarazione congiunta sul dialogo politico assume un rilievo particolare, in quanto le parti (quindi, i paesi membri dell'Unione europea e la Repubblica di Corea) sottolineano un forte impegno (ma, naturalmente, l'impegno riguarda soprattutto la Repubblica di Corea, visto che gli obiettivi del dialogo la interessano particolarmente) nei confronti della democrazia. Non dobbiamo dimenticare che la Corea ha vissuto lunghi periodi di democrazia sotto controllo o di non democrazia e di regime militare (quasi vent'anni di regime militare assoluto, poi, dopo l'omicidio del Presidente dell'epoca, un regime militare attenuato). Quindi, il problema della democrazia e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è
Lo scopo è anche quello di promuovere soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali o regionali, nonché il rafforzamento delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali: non dimentichiamo che la Repubblica di Corea è oggi ufficialmente ancora in stato di guerra con la Corea del nord e quindi si trova in una situazione in cui un appello alla pace ed alla risoluzione pacifica delle controversie internazionali è particolarmente importante. Tutto questo si realizza mediante consultazioni politiche con l'Unione europea e con una sorta di approfondimento - il trattato parla di «riflessione» - di tutte le grandi questioni internazionali di interesse comune - che riguarderanno ovviamente in modo particolare il sud-est asiatico -, attraverso rapporti sia con la Commissione europea sia con il Parlamento europeo, anche se, come sempre avviene quando si parla di Europa, il Parlamento ha un'importanza aggiuntiva, fatto che speriamo possa modificarsi in futuro. Le consultazioni si svolgono attraverso un organo comune: quindi, anche da parte nostra vi è il massimo interesse affinché questo paese, di importanza strategica nella storia mondiale e che è ancora tale nel settore dello sviluppo economico della sua area geografica - e non solo di quella -, possa riuscire ad avere un rapporto più ampio e ordinato con gli altri paesi e, in particolare, con l'Europa.
L'accordo in senso stretto prevede quelli che rientrano normalmente tra gli articoli di un accordo di cooperazione economica e industriale. In questo caso, vi è un preambolo in cui vengono definiti gli obiettivi della cooperazione ed il suo fondamento, legato al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, come fatto politico di base. All'articolo 3 è previsto l'avvio del dialogo politico di cui ho parlato poc'anzi, le cui procedure vengono concordate nella dichiarazione congiunta, che stabilisce la cornice politica che è alla base di queste relazioni.
Negli articoli dal 4 all'11 vengono affrontate le questioni legate alla cooperazione commerciale, con le solite affermazioni di principio: migliorare le condizioni di accesso al mercato, collaborare per eliminare gli ostacoli al commercio e così via. Naturalmente, tutto questo dovrebbe indurre la Corea a modificare la legislazione interna che, ancora oggi, risente del vecchio sistema dirigista e centralista. Su questo aspetto è difficile poter intervenire: del resto questo vale per qualsiasi tipo di trattato. Pertanto, il problema dell'abolizione degli ostacoli non tariffari - vale a dire di quelli di tipo legislativo o burocratico - e le misure volte a garantire la trasparenza sono solo indicazioni di principio che dovrebbero stimolare il Governo della Repubblica di Corea a migliorare la propria legislazione, rendendola più omogenea e adatta allo svolgimento di relazioni internazionali, come avviene normalmente tra Stati che hanno parità di rapporti.
Oltre alla cooperazione commerciale è prevista anche una cooperazione economica e industriale che presenta aspetti interessanti: alcuni relativi all'agricoltura e alla pesca, con l'obbligo, per la Corea, di conformarsi all'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio - ora vi è una nuova organizzazione: chissà se si riuscirà mai a riunire dopo le vicende di Seattle -; altri relativi alla scienza ed alla tecnologia, nei settori energetico, della cultura, dell'informazione e delle comunicazioni. Anche in questo settore potrebbero esserci risvolti interessanti, perché la Corea ha una notevole capacità produttiva.
Infine, vengono trattate questioni che non rientrerebbero, normalmente, in un trattato commerciale. Viene prevista, infatti, la cooperazione per combattere il traffico illecito degli stupefacenti, compreso l'uso dei precursori, ed il riciclaggio del denaro. Si tratta di norme che hanno un rilievo politico. La brutta abitudine che abbiamo di redigere decreti omnibus viene
Un'altra questione che prevede prospettive interessanti e abbastanza attuali è quella relativa al settore marittimo e, in particolare, alle costruzioni navali, settore in cui la Corea è certamente un colosso a livello mondiale e che ha registrato numerose distorsioni del mercato - se mi si consente questa espressione - dovute a normative diverse, volte a favorire una concorrenza feroce, sia per quanto riguarda la costruzione navale, sia per quanto riguarda i trasporti. Per fare in modo che queste vicende possano avere un loro punto di incontro è prevista, come di solito avviene, l'istituzione di una commissione mista, composta dai rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione, della Commissione e della Repubblica di Corea. Dunque, almeno in prima battuta, non è prevista la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri.
Gli altri articoli del provvedimento riguardano la definizione delle parti, l'applicabilità territoriale e via dicendo.
Non vi sono oneri particolari di bilancio e quindi possiamo dire che questo è un trattato commerciale che potremmo definire un po' anomalo, anche se positivamente anomalo perché nella premessa degli impegni di natura politica si fa riferimento ad un paese di particolare rilevanza, che si trova in una situazione particolarmente delicata, al confine con un paese in una situazione di estrema povertà, che non vuole peraltro aggregare, seguendo il sistema tedesco, perché sa che i costi sarebbero assolutamente insostenibili. È dunque un paese che non vuole l'unificazione (da parte della Corea del nord non la si vuole per ragioni politiche e da parte di quella del sud per ragioni di costi, i quali potrebbero mettere in ginocchio la sua stessa economia). Si tratta quindi di fare in modo di allargare l'ambito anche politico delle relazione e dei rapporti, di essere in qualche modo presenti in quest'area così importante e strategica, di fare in modo che l'Unione europea, anche se con trattati non di tipo militare o particolarmente impegnativo, avvii un discorso che riguardi quest'area importante e coinvolga gli interessi europei, e dunque anche italiani, che possono svilupparsi, se non direttamente ed esclusivamente in Corea, comunque in tutta l'area che questo paese in qualche modo rappresenta.
Per tali ragioni, lo ribadisco, il Governo si riconosce pienamente nelle valutazioni svolte dal relatore.
Tale accordo è stato firmato anche dall'Italia e dalla Repubblica federale austriaca. A tale riguardo, con riferimento alle inutili polemiche sorte di recente, vorrei limitarmi ad un solo rilievo. L'Italia
Detto questo, non possiamo certamente mettere sullo stesso piano la Repubblica di Corea, dobbiamo però tener conto di quella che incredibilmente è ancora una situazione di stato di guerra, nonché del forte attrito, del dissesto economico e anche politico e democratico vissuto da questo paese. Se vi erano delle perplessità, il relatore Frau le ha dissipate con il suo chiaro intervento e pertanto non vedo ostacoli all'approvazione del disegno di legge da parte della Lega nord Padania. Mi riservo comunque di intervenire nuovamente in sede di dichiarazione di voto finale.
Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.