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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 , nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (vedi l'allegato A - A.C. 5549 sezione 2).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.
GIACOMO GARRA. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti all'atto Camera n. 5549 avente ad oggetto la contribuzione dell'Italia al fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lembo. Ne ha facoltà.
ALBERTO LEMBO. Vorrei fare alcuni rilievi di ordine forse formale e di metodo,
che spero non diano luogo a reazioni di ordine politico. Sarà forse la deformazione dovuta al fatto di aver trascorso un anno e mezzo nel Comitato per la legislazione, ma sinceramente mi sorgono alcune perplessità quando leggo il comma 3 dell'articolo 2, che testualmente recita: «All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze, provvederà l'Unione delle comunità ebraiche italiane». Vengono tassativamente esclusi altri eventuali soggetti da un'attribuzione di questo genere. Nel momento in cui viene attribuita una delega in bianco, nel momento in cui non viene previsto nessun tipo di controllo sull'attività di questo soggetto, che sarebbe incaricato, secondo quanto dice l'articolo 2, della «erogazione» e, secondo quanto afferma la relatrice nella sua relazione introduttiva, del «convogliamento» delle risorse del fondo per l'Italia, sinceramente noto una discrepanza non di poco conto. Una cosa è prevedere i collettori e convogliare le risorse, altra cosa è gestire le risorse ed assegnarle.
ROSA JERVOLINO RUSSO, Presidente della I Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSA JERVOLINO RUSSO, Presidente della I Commissione. Signor Presidente, vorrei rispondere, dato che sostituisco il relatore, l'onorevole Moroni, che ha seguito con molta attenzione il disegno di legge in esame ma che oggi, purtroppo, non può essere presente. Mi permetto, innanzitutto, di ricordare all'Assemblea che il disegno di legge in esame è stato presentato da un ministro del tesoro particolarmente attento, l'attuale Presidente della Repubblica Ciampi, e voglio anche ricordare ai colleghi, in particolare all'onorevole Lembo, che in modo tanto attivo e positivo partecipa ai lavori della nostra Commissione, che nella sede della stessa Commissione abbiamo esaminato a lungo il disegno di legge, che è semplice ma importante, e di grande significato. D'altronde, come ha ricordato il collega Garra poco fa, lo stesso è stato approvato in Commissione in sede referente con un contributo positivo da parte dell'opposizione ed ha fatto registrare unanimità di consensi.
Per quanto riguarda l'individuazione dell'Unione delle comunità ebraiche, essa corrisponde pienamente alla logica dell'accordo internazionale stipulato a Londra nel 1997, che prevede appunto che venga individuata dal Governo - ciò che con questo disegno di legge il Governo fa - una organizzazione non governativa, non perché essa abbia il possesso delle somme, ma come strumento attraverso il quale le somme e, quindi, gli aiuti possano confluire verso tutti coloro che sono nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1.
ALBERTO LEMBO. L'articolo lo esclude però!
ROSA JERVOLINO RUSSO, Presidente della I Commissione. L'articolo dice di individuarne una.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maselli. Ne ha facoltà.
DOMENICO MASELLI. Signor Presidente, vorrei soltanto dire che risulta ai nostri atti una documentazione da cui si apprende che l'Unione delle comunità ebraiche già nel settembre del 1998, cioè nel momento in cui si preparava questo disegno di legge, aveva chiesto al Governo di poter coinvolgere tutte le altre associazioni. Si tratta, quindi, di un'azione che da una parte è simbolica - la scelta dell'Unione delle comunità ebraiche - e dall'altra prevede una funzione di collettore, tenendo conto di tutte le altre associazioni. È quel documento che ha portato la collega Moroni, insieme a me ed al collega Boato, a presentare l'ordine del giorno che prevede il coinvolgimento di tutte le associazioni. A tale proposito vorrei chiarire che l'Unione delle comunità ebraiche aveva fatto questo passo già in passato.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il presidente della Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati. Onorevole Jervolino Russo, conferma l'invito da lei già rivolto all'onorevole Garra a ritirare i suoi emendamenti?
ROSA JERVOLINO RUSSO, Presidente della I Commissione. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Il Governo?
ELENA MONTECCHI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, ruberò pochissimi minuti. Anch'io vorrei invitare il collega Garra a ritirare i suoi emendamenti, perché nella formulazione stessa, ma anche nel suo intervento, se ne colgono lo spirito e il senso. Mi permetto di preannunciare l'accoglimento dell'ordine
del giorno del collega Garra, con una piccola riformulazione, come spiegherò meglio in seguito.
GIACOMO GARRA. Chiedo di parlare per motivare il ritiro dei miei emendamenti.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIACOMO GARRA. Innanzitutto, vorrei rettificare un'affermazione fatta dalla presidente Jervolino. Non è il Governo a scegliere l'Unione delle comunità ebraiche, bensì il Parlamento.
ROSA JERVOLINO RUSSO, Presidente della I Commissione. Questo è chiaro! Parlavo del disegno di legge. È evidente.
GIACOMO GARRA. Questo è estremamente importante, perché non si può pensare, in questo caso, ad una scelta discrezionale del Governo. Il Governo avanza una proposta, che ci sembra pienamente convincente, perché non c'è dubbio che le sofferenze, le tragedie e i lutti vissuti durante l'olocausto dalle comunità e dalle famiglie ebraiche sono veramente indicibili. Quindi, non vi è ONLUS alcuna che in Italia possa svolgere questo ruolo meglio dell'Unione delle comunità ebraiche; inoltre (su questo sono d'accordo con il presidente della Commissione), al quarto comma dell'articolo 2 è previsto un controllo che compete al ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Garra. Quindi, i suoi emendamenti all'articolo 2 sono ritirati. Dovremmo, a questo punto, votare l'articolo 2 del disegno di legge. Tuttavia, non essendovi obiezioni, valutate le circostanze, propongo di proseguire i nostri lavori nella giornata di domani. Infatti, è stata avanzata richiesta di votazione nominale.
MARCO BOATO. Ma come, è stata avanzata richiesta di votazione nominale?
ELIO VITO. Sì, sugli emendamenti.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è pertanto rinviato alla seduta di domani.
Per comprendere la normativa al nostro esame, occorre rifarsi alla dichiarazione pronunciata nella seduta plenaria conclusiva della Conferenza internazionale di Londra del 4 dicembre 1997 sulla destinazione da dare all'oro sottratto dai nazisti ai vari Stati europei e recuperato negli anni successivi. In relazione a tale dichiarazione, l'Italia intende partecipare all'impegno auspicato dalla dichiarazione medesima contribuendo all'apposito fondo in ragione di 12 miliardi di lire, somma corrispondente all'ultima tranche dell'oro sottratto all'Italia durante l'occupazione nazista e che è stato possibile recuperare negli anni scorsi. Con il disegno di legge al nostro esame, inoltre, non solo viene autorizzata la partecipazione al fondo di assistenza previsto dall'accordo di Londra, ma viene poi individuata nell'Unione delle comunità ebraiche italiane l'organizzazione non governativa che, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, erogherà il contributo italiano in favore delle vittime dell'olocausto.
Fin qui tutto bene, anzi diamo atto alla Commissione affari costituzionali di avere accolto un emendamento dei parlamentari di Forza Italia volto ad aggiungere al comma 1 un'attenzione prioritaria per coloro che, vittime dell'olocausto, vivono al di sotto della soglia di povertà. Non c'è stato invece accordo, per l'opposizione della maggioranza, sulla individuazione dei beneficiari in coloro che, residenti in Italia tra il 1938 e il 1945 anche per periodi limitati, patirono in Italia o altrove le persecuzioni naziste.
I nostri emendamenti non sono ostruzionistici; ove l'opposizione avesse voluto avversare il testo al nostro esame, gli emendamenti presentati non sarebbero stati quelli che si leggono nel fascicolo apposito. Avremmo ben potuto richiamare il punto sesto della dichiarazione di Londra e presentare emendamenti volti a dare precedenza alle vittime del nazismo poi divenute anch'esse vittime del comunismo. In tal senso, si esprime il punto sesto della dichiarazione della Conferenza di Londra. In tal senso, vorrei qui evocare l'emblematica figura di Primo Levi, che, dopo i campi di concentramento nazisti, dovette patire ancora per due anni l'oltraggio dei campi di concentramento sovietici. In Italia credo vi siano stati casi siffatti, ossia casi di doppio olocausto, tra le famiglie di ebrei triestini, prima vittime di Hitler e poi vittime del duo Tito-Stalin.
Detto questo, desideriamo non contestare il testo esitato dalla Commissione, rispetto al quale gli emendamenti proposti hanno solo l'intento di arricchirne la formulazione. Abbiamo anche presentato un ordine del giorno che esprime la stessa linea degli emendamenti. Se il Governo lo accogliesse, non ci sottrarremmo all'invito - che il relatore già ci ha rivolto nel corso dei lavori del Comitato dei nove - al ritiro dei nostri emendamenti.
Credo, quindi, che fra la relazione ed il dispositivo della norma vi sia un vuoto e, quanto meno, un salto logico; tuttavia, evidentemente, fra relazione e norma, ha valore prevalente la norma, in quanto essa viene votata dal Parlamento. Allora, se consideriamo la norma, nel momento in cui si fa riferimento all'erogazione, si torna a quanto osservavo prima: il soggetto individuato come unico titolare del potere di provvedere alle erogazioni è quello indicato al comma 3, con la presunzione che sia l'unico soggetto possibile abilitato e che altri eventuali soggetti non possano cooperare in questo tipo di interventi.
Signor Presidente, è l'esclusione di qualunque altro tipo di soggetto che non mi convince, come non mi convince il fatto che non esistano possibilità di controllo; mi convince peraltro ancor meno il fatto che sia implicitamente, o forse anche esplicitamente, compreso nel comma 3 dell'articolo 2 uno strumento di delega. Al riguardo - mi rivolgo al relatore e ai colleghi della Commissione - chi ha eventuali possibilità di controllo, qualora vi sia qualcosa che non funziona? Mi sembra che non aver pensato ad una clausola non dico di salvaguardia, ma che permetta l'aggiunta di eventuali altri soggetti, o forme di intervento per quanto riguarda il sistema dell'erogazione, rappresenti una debolezza insita nel provvedimento.
Mi rivolgo, quindi, al relatore affinché colga il significato del mio intervento, nel quale spero di avere espresso nel modo migliore le mie considerazioni, e valuti se le mie obiezioni siano da ritenersi fondate, quindi se sia eventualmente il caso di intervenire in qualche modo per evitare oggi quelle che potrebbero essere conseguenze molto spiacevoli domani: conseguenze nella gestione, ma anche eventuali contenziosi, qualora qualche altro soggetto rivendicasse la sua titolarità a partecipare a questa operazione.
Per quanto concerne la mancanza di controlli, vorrei permettermi di richiamare l'attenzione del collega Lembo sul quarto comma dell'articolo 2, in cui si prevede espressamente che sarà cura del ministro del tesoro assicurare le iniziative occorrenti per l'attuazione della legge, comprese le opportune forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3. Quindi, è previsto l'organismo di vigilanza ed è prevista la vigilanza esplicita sull'erogazione dei fondi.
Per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti, vorrei permettermi di anticipare che è stato presentato un ordine del giorno, sottoscritto dalla stessa relatrice, che prevede il coinvolgimento dell'ANED, dell'ANEI e delle altre associazioni che rappresentano le vittime del nazismo, in modo che possano esplicitarsi le finalità di solidarietà, coinvolgendo tutti coloro che rappresentano quanti hanno sofferto per le persecuzioni naziste. Il Governo esprimerà successivamente il parere sugli ordini del giorno ed anch'io mi auguro che esso sia favorevole anche sull'ordine del giorno presentato dal collega Garra e, se me lo consente, Presidente, approfitto per invitare il collega Garra a ritirare i suoi emendamenti
Ritengo, quindi, che il disegno di legge possa essere assolutamente approvato in piena tranquillità.
Infine, la presidente Jervolino, anche nella sua veste di sostituto del relatore, ha ricordato nel suo intervento che questo disegno di legge fa riferimento all'accordo di Londra; nella documentazione a disposizione della Commissione è contenuto l'elenco delle ONG di riferimento e, nell'ambito di queste, è necessario che i paesi indichino - ripeto, indichino - il tipo di ONG con la quale pattuire i contenuti specifici dell'accordo trasformati in articolato.
Il collega Maselli ha fatto un'opportuna precisazione, di cui lo ringrazio: l'Unione delle comunità ebraiche ha indicato al Governo tale disponibilità al coinvolgimento; tuttavia, nella documentazione collegata all'accordo, è prevista la possibilità per i diversi paesi di avviare un allargamento delle ONG che possono partecipare ai benefici previsti. Mi permetto di anticipare sin d'ora che il Governo accoglierà l'ordine del giorno Moroni, proposto dalla relatrice e dal collega Maselli. Ritenevo doveroso, in sede di espressione del parere del Governo e di invito al collega Garra a ritirare i suoi emendamenti, ribadire alcune cose già dette e puntualizzarne altre alla luce della discussione.
Signor Presidente, è stato preannunciato dal Governo l'accoglimento del mio ordine del giorno n. 9/5549/5; tra l'altro, se non ho capito male, credo che da esso dovrà essere depennato il riferimento a congiunti e discendenti. In ogni caso, il preannunciato accoglimento del mio ordine del giorno mi mette in condizione di poter ritirare i miei emendamenti 2.2, 2.1 (Nuova formulazione) e 2.3, in maniera tale che si possa rapidamente pervenire alla conclusione di questo atto legislativo che, semmai, giunge tardivo. In ogni caso, non indugiamo più oltre su un atto che vuole avere un altissimo valore etico.