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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
ARGIA VALERIA ALBANESE, Relatore. La proposta di legge in esame, che consta di due soli articoli, propone l'estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici. Preliminarmente ritengo utile ricordare che il decreto luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, prevede e disciplina due distinte qualifiche, quella appunto di partigiano combattente e quella di patriota, intendendo per partigiano combattente quanti impegnati o militanti in attività partigiana e per patrioti coloro i quali hanno contribuito attivamente alla lotta di liberazione sia militando in formazioni vicine a quelle partigiane per un periodo di tempo inferiore a quello previsto dal decreto di cui sopra, sia prestando costante aiuto alle formazioni partigiane.
della legislatura. Le Camere, quindi, si sono già ampiamente occupate di questa normativa.
viventi che dovrebbe oscillare tra il 20 e il 40 per cento degli iscritti. A tale elenco, che costituisce prova della qualifica di patriota, si fa riferimento anche per la quantificazione economica. I soggetti che intenderanno accedere ai benefici, verosimilmente, dovranno farsi certificare il possesso della qualifica da parte del nominato ufficio.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la difesa.
GIOVANNI RIVERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Giannattasio, primo iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.
PIETRO MITOLO. Signor Presidente, sottosegretario, colleghi, dirò pochissime parole.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Albanese.
Vorrei anche ricordare che nel corso dell'XI legislatura un provvedimento simile fu approvato in sede deliberante dalla Commissione difesa del Senato, fu trasmesso alla Camera ed era in via di approvazione in sede legislativa da parte della Commissione difesa di questo ramo del Parlamento, che però non riuscì a portarne avanti l'iter per la fine anticipata
Per quanto concerne la proposta di legge in esame, anch'essa approvata dal Senato nel gennaio 1998 e poi esaminata dalla Commissione difesa della Camera nel luglio di quell'anno, dai lavori svolti dal Comitato ristretto di quella Commissione, costituito per l'approfondimento dei problemi connessi con le proposte di legge in esame, è emerso che i benefici che si intendono attribuire ai patrioti sono sostanzialmente riconducibili a due categorie: benefici di carattere onorifico morale e benefici economici.
Per quanto attiene ai benefici rientranti nella prima categoria, si tratta del riconoscimento di gradi militari che potranno essere concessi a domanda degli interessati, da presentarsi alla commissione di II grado per le qualifiche partigiane, non essendo i distretti militari in possesso della documentazione probatoria necessaria. La concessione di tali gradi viene poi rilasciata dal Ministero della difesa. I benefici di carattere economico, invece, sono disciplinati da diverse leggi, principalmente la legge n. 336 del 24 maggio 1970, recante norme a favore di dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
L'articolo 1 di detta legge prevede a favore dei soggetti indicati la valutazione di due anni o il computo delle campagne di guerra, prigionia e ricoveri in luoghi di cura ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici o della successiva classe di stipendio. L'estensione di detta norma ai patrioti si limiterebbe ovviamente alla valutazione di soli due anni, non potendosi fare riferimento a campagne di guerra e prigionia, posto che i patrioti comunque non diventano combattenti e perciò non si possono estendere loro situazione esclusive di tale categoria. I patrioti sarebbero esclusi anche dai benefici previsti dagli articoli successivi della citata legge per gli anni di servizio militare non avendo svolto tale servizio né in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia. Costoro potrebbero invece usufruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge n. 336 del 1970, che dispone che al personale appartenente alle citate categorie, collocato a riposo, è concesso, ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto alla pensione, della liquidazione della pensione e dell'indennità di buona uscita, un aumento di servizio pari a sette anni, elevato a dieci per i mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra. L'estensione di questa disposizione ai patrioti comporta benefici in termini, ovviamente, di riliquidazione della pensione e della buonuscita, trattandosi di soggetti che hanno già ampiamente superato l'età pensionabile.
Altri benefici economici sono contenuti nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, recante: «Equiparazione, a tutti gli effetti, dei partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione».
Infine, l'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, concedono ai partigiani combattenti non inclusi nelle categorie dello Stato, parastato ed assimilabili, di cui alla citata legge n. 336 del 1970, una maggiorazione reversibile del trattamento pensionistico di lire 30.000, successivamente rivalutate a 40.000.
Tutti i benefici di carattere economico vengono attribuiti su richiesta dei soggetti aventi titolo o dei loro eredi.
La Commissione difesa si è interrogata anche sul numero dei beneficiari del provvedimento in esame, al fine di quantificare l'onere finanziario a carico dello Stato; a questo scopo, la Commissione ha svolto anche una serie di audizioni, essendo risultato abbastanza difficile definire il numero esatto dei beneficiari. Dalle audizioni è emerso che l'elenco dei patrioti, dichiarati tali dalle apposite commissioni di primo e secondo grado, è custodito dall'ufficio ricompartigiani. L'elenco, chiaramente non incrementabile trattandosi di dichiarazioni già depositate e che conta 75 mila nominativi, oggi dovrebbe contenere un numero di persone
Il provvedimento in esame è stato discusso a lungo in Commissione difesa proprio per la difficoltà di quantificare l'onere finanziario; in ogni caso, a larga maggioranza, la Commissione ha ritenuto di doverlo approvare per dare un giusto riconoscimento a questi nostri concittadini, che hanno dato prova di impegno nella guerra di liberazione, seppure non in prima persona come i partigiani. Ricordo che la Commissione lo ha licenziato già nel luglio 1998; credo, quindi, che il Comitato dei nove si debba confrontare con la Commissione bilancio a proposito dell'articolo 2, recante la copertura finanziaria, al fine di suggerire eventualmente all'Assemblea qualche modifica. In ogni caso, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del provvedimento.
È iscritto a parlare l'onorevole Mitolo. Ne ha facoltà.
Appartengo al gruppo che, in seno alla Commissione, non ha condiviso l'impostazione e il varo di questo provvedimento. Dalla stessa relazione svolta dall'onorevole collega Albanese, emerge come sia piuttosto difficile definire e stabilire chi siano tali patrioti. Alla fine della guerra, nel 1945, le diverse qualifiche sono state unificate in quella di partigiano o di partigiano combattente, nella quale la stragrande maggioranza degli interessati si è riconosciuta ed è stata inclusa, conseguendo gli specifici riconoscimenti che detta qualifica ha comportato. Mi riferisco a tutto ciò che riguarda, ad esempio, le pensioni, i riconoscimenti di carriera, gli aumenti proporzionali di stipendio e, per quanto concerne la stessa progressione di carriera, la permanenza in servizio. Credo veramente che non si possa giustificare, a cinquantacinque anni di distanza da quegli avvenimenti, l'adozione di un provvedimento di questo genere, perché riteniamo che nel passato la questione sia stata già liquidata a sufficienza e che si sia tenuto conto a sufficienza delle benemerenze - se vi sono state - di questa categoria.
In Commissione è risultata particolarmente difficile la quantificazione degli aventi diritto perché è vero che vi è l'elenco dell'ufficio Ricompartigiani, ma è altrettanto vero che anche in tale associazione non sanno poi distinguere tra partigiani e patrioti, più o meno.
Dopodiché, credo che si andrà incontro, oltre al resto, ad una spesa che rischia di premiare non i veri patrioti e i veri combattenti partigiani, ma coloro i quali si sono aggregati al carro del vincitore alla ventiquattresima ora!
Per queste ragioni, preannuncio che noi, deputati del gruppo di Alleanza nazionale, naturalmente ci asterremo nella votazione finale di questa proposta di legge, perché non riteniamo che possa essere approvata.