Allegato A
Seduta n. 668 dell'8/2/2000


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(A.C. 6653 - sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:
«c) per impresa di autotrasporto la persona fisica o giuridica che esercita l'attività


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di autotrasporto di cose per conto terzi in un Paese dell'Unione europea. Per le imprese non residenti in Italia condizione per accedere ai benefici previsti dalla presente legge è il possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881 del Consiglio del 26 marzo 1992».
2. Le lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono sostituite dalle seguenti:
«c) incentivazione delle aggregazioni tra le imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali nei limiti del 10 per cento delle risorse complessive;
d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato per l'acquisto delle attrezzature necessarie alle movimentazione delle unità di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché agevolazioni al trasporto combinato nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive«.
01. 01. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente legge ha la finalità di ristrutturare il sistema dell'autotrasporto italiano attraverso la riforma della disciplina normativa contenuta nella legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di marci su strada, riportata al Titolo I della presente legge. Inoltre vengono disposti alcuni interventi, riportati al Titolo II della presente legge, tesi a:
a) armonizzare la disciplina amministrativa che regola l'accesso al mercato dell'autotrasporto;
b) riorganizzare l'offerta di trasporto mediante la destinazione di risorse finanziarie finalizzate alla riduzione della capacità complessiva di trasporto, all'incentivazione degli investimenti finalizzati all'evoluzione tecnologica ed organizzativa delle imprese e per favorire il ricorso al trasporto intermodale, nel rispetto delle direttive emanate dall'Unione europea.
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
1. 30. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:
All'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, dopo la parola: «autotrasporto», ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti :«di merci».
1. 65. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la parola: «nazionale» è soppressa.
1. 66. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica e giuridica che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi in un paese dell'Unione europea. Per le imprese non residenti in Italia condizione per accedere ai benefici previsti dalla presente legge è il possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992.
1. 1. Savarese, Bocchino.


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Al comma 1, premettere il seguente:
01. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:
c) Ai fini della presente legge si intende per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento che eserciti l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori, istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea.
1. 68. (Testo riformulato)Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1, comma 3, alinea, primo periodo, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: «triennio 1997-1999» sono sostituite dalle seguenti: «quinquennio 1998-2002».
1. 69. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento».
1. 70. Mammola.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: «18 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
1. 71. Mammola.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
b) alla lettera d) le parole: «17 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento.»
1. 2. Savarese, Bocchino.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: «in conformità ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE» sono sostituite dalle seguenti: «tali pareri devono rispettare la normativa prevista dagli articoli 92 e seguenti del trattato CEE in materia di aiuti di Stato».
1. 72. Mammola.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è soppresso.
1. 73. Mammola.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: «con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «con automezzi aventi massa complessiva superiore ai 60 quintali».
1. 74. Mammola.

Sopprimere il comma 1.
1. 41. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 42. Mammola.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, della legge n. 454 del 1997 dopo le parole


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«in funzione» sono aggiunte le seguenti: «dei trasporti effettuati con diverse modalità».
1. 75. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, alinea, sostituire le parole: destinati al con le seguenti: destinati alle aziende di autotrasporto per conto di terzi di cui all'articolo 40 della legge n. 298 del 1974 con.
1. 4. Ciapusci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: l'acquisizione dei programmi aggiungere le seguenti: finalizzati all'introduzione di tecnologie funzionali allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato ed all'innovazione della gestione dell'impresa di trasporto, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto.
1. 5. Ciapusci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: acquisizione dei programmi aggiungere le seguenti: volti allo sviluppo del trasporto combinato.
1. 43. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: acquisizione dei programmi aggiungere le seguenti: volti allo sviluppo di tecniche informatiche utili allo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodali e del trasporto combinato.
1. 44. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: acquisizione dei programmi aggiungere le seguenti: volti allo sviluppo dell'intermodalità.
1. 46. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: acquisizione dei programmi aggiungere le seguenti: destinati a migliorare, attraverso l'uso di sistemi di controllo della movimentazione delle merci informatici e satellitare.
1. 45. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), sopprimere le parole: da impiegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera e).
Conseguentemente, sopprimere la lettera e).
1. 47. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a), dopo le parole: da impiegare aggiungere le seguenti: prioritariamente per la costruzione e lo sviluppo di una rete informatica che permettano di ottimizzare le diverse fasi di carico delle merci, minimizzando a tal fine i trasferimenti del vettore con carico nullo o parziale, e l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche.
1. 26. Turroni, Cento.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera a) sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1. 31. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), dopo le parole: trasporti stradali aggiungere le seguenti: con priorità per gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali già individuati nei piani urbanistici ed alla realizzazione di piattaforme intermodali per la movimentazione delle merci e delle unità di carico compresi i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali dell'impresa, nonché all'acquisto e alla realizzazione


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degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti per le aree attrezzate ed autoparchi.
1. 6. Ciapusci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), dopo le parole: trasporti stradali aggiungere le seguenti: , purché siano stati sottoposti preventivamente, e con esito positivo, a valutazione ambientale, e che la loro localizzazione rientri in un più generale quadro di programmazione regionale.
1. 27. Turroni, Cento.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: 38 per cento con le seguenti: 40 per cento.
1. 32. Mammola.

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, lettera c), sostituire le parole da: circolante fino alla fine della lettera con le seguenti: mediante l'acquisizione di nuovi veicoli che rispettino standard tecnici, in materia di emissione di sicurezza, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. A tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a). L'intervento dello Stato è limitato alla compensazione dei maggiori costi derivanti dalla differenza di prezzo fra veicoli rispondenti a tali standard più rigorosi e quella dei veicoli conformi alle norme europee e nazionali in materia di tutela dell'ambiente.
1. 48. Mammola.

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, lettera c), dopo le parole: parco veicolare circolante aggiungere le seguenti: in uso alle aziende di autotrasporto per conto di terzi.
1. 7. Ciapusci.

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, lettera c), sostituire le parole da: limitatamente alla fino alla fine della lettera con le seguenti: per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per consentire una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard più elevati di quelli previsti dalla normativa in vigore.
1. 18. Raffaldini, Giardiello.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), dopo le parole: limitatamente alla sostituzione aggiungere le seguenti: e conseguente rottamazione,.
1. 28. Turroni, Cento.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1. 33. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 60 per cento.
1. 49. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 39 per cento.
1. 50. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 40 per cento.
1. 51. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 52 per cento.
1. 52. Mammola.


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Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 42 per cento.
1. 53. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), sostituire le parole: 46 per cento con le seguenti: 45 per cento.
1. 54. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili, ai fini dell'ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità e della prospettiva di una riduzione della circolazione di merci pericolose su strada, è riservato il 50 per cento delle risorse previste dalla presente lettera. Tali risorse sono anche destinate all'acquisizione di cisterne e pianali ferroviari che servono alla intermodalità strada-ferrovia.
1. 16. Eduardo Bruno.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili, ai fini dell'ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità e della prospettiva di una riduzione della circolazione di merci pericolose su strada, è riservato il 50 per cento delle risorse previste dalla presente lettera.
1. 17. Eduardo Bruno.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera d), dopo le parole: impresa di autotrasporto aggiungere le seguenti: per conto di terzi.
1. 8. Ciapusci.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 100 per cento.
1. 9. Ciapusci.

Al comma 1, capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 38. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera d), sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 6 per cento.
1. 34. Mammola.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera e), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 4 per cento.
1. 35. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 58. Mammola.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
al comma 2, dopo le parole: «nel triennio 1997-1999» sono aggiunte le seguenti: «o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001».
1. 23. Bosco, Chincarini, Caparini.


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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001 con le seguenti:nel quinquennio 1998-2000.
1. 76. Mammola.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quadriennio 1998-2001 con le seguenti: quinquennio 1998-2002.
1. 36. Mammola.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis)
all'articolo 2, comma 2, lettera a), le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle parole: «600 milioni».
1. 77. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 60. Mammola.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 100 per cento.
1. 10. Ciapusci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
* 1. 11. Ciapusci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* 1. 61. Mammola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento.
1. 55. Mammola.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 56. Mammola.

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1. 57. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 1. 12. Ciapusci.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 1. 39. Mammola.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
all'articolo 2, comma 3, dopo la parola: «impresa» sono aggiunte le seguenti: «di autotrasporto».
1. 78. Mammola.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
il comma 4 dell'articolo 2 è soppresso.
1. 79. Mammola.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
al comma 4, lettera a), le parole: «di minore dimensione» sono soppresse.
1. 80. Mammola.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
al comma 4, lettera b), le parole: «di inquinamento» sono sostituite dalla seguente: «ambiente».
1. 81. Mammola.


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Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 62. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
1. 13. Ciapusci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b), primo periodo, della legge n. 454 del 1997 le parole: «dal registro delle imprese, o». sono soppresse.
1. 82. Mammola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo periodo, della legge n. 454 del 1997 le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti «venti anni».
1. 83. Mammola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge n. 454 del 1997, sono aggiunte, in fine, le parole: «; le autorizzazioni così ritirate non potranno essere in alcun modo riassegnate».
1. 84. Mammola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge n. 454 del 1997, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
c) al declassamento della patente di guida.
1. 85. Mammola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), le parole: «6 mesi successivi alla» sono sostituite dalle seguenti: «dalla».
1. 89. Mammola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 3, della legge n. 454 del 1997 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
d) non siano già andati in pensione.
1. 15. Boghetta.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: »Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma, non concorrono alla formazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.«
1. 22. Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte


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sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.
1. 90. Mammola.

Sopprimere il comma 2.
1. 40. Mammola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i commi 6, 7 ed 8 sono sostituiti dai seguenti:
6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite con interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di autotrasporto.
7. Alle imprese nazionali autorizzate al trasporto merci per conto di terzi che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal successivo comma 8 rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di tre anni e presentino nello stesso termine, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità del servizio è concesso un contributo pari a:
a) 55 milioni di lire per la riduzione del 26 per cento di tonnellate della massa complessiva attribuita all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998;
b) 100 milioni di lire per la riduzione di 44 tonnellate della massa complessiva aziendale attribuita all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, regolamenta i criteri e le modalità per la concessione del contributo e per la redazione dei piani di investimento triennali con le indicazioni delle singole componenti dei piani stessi.
8-bis Sono escluse dai benefici di cui ai commi precedenti le imprese che rinuncino alle autorizzazioni speciali con autocarri isolati privi delle facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate previste dall'articolo 12, paragrafo, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1997, n. 783, ovvero alle autorizzazioni per veicoli di trasporto eccezionale, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed al trasporto di liquami e liquidi di spurgo pozzi neri, di prodotti bituminosi alle alte temperature di cui all'articolo 2 punti 1, 2 e 3 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, nonché alle autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1985, n. 1913.
8-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sono avvalse della facoltà di aumentare la propria capacità di carico fino al raddoppio della massa complessiva autorizzata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998, possono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi, previa rinuncia al raddoppio stesso e restituzione ai competenti uffici della motorizzazione civile delle targhe e delle carta di circolazione dei veicoli immatricolati in eccedenza rispetto alle capacità di carico che avevano al momento in cui hanno esercitato la facoltà di raddoppio. Il contributo è commisurato alla ulteriore riduzione volontaria della massa complessiva autorizzata dell'impresa».
1. 86. Mammola.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i commi 6, 7 ed 8 sono sostituiti dai seguenti:
«6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite con interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di autotrasporto.
7. Alle imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal successivo comma, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di 3 anni e presentino, nello stesso termine, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità del servizio, è concesso un contributo pari a:
a) 55 milioni di lire per la riduzione del 26 per cento di tonnellate della massa complessiva autorizzata attribuita all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998;
b) 100 milioni di lire per la riduzione di 44 tonnellate della massa complessiva aziendale attribuita all'impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto regolamenta i criteri e le modalità:
a) per la concessione del contributo;
b) per la redazione dei piani di investimenti triennali, con l'indicazione delle singole componenti dei piani stessi.
8-bis. Sono escluse dai benefìci di cui ai commi precedenti le imprese che rinuncino alle autorizzazioni speciali per autocarri isolati privi della facoltà di traino di portata non superiore alle 7 tonnellate e di massa complessiva non superiore alle 11,5 tonnellate previste dall'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, ovvero alle autorizzazioni per veicoli per trasporto eccezionale, per veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico ed al trasporto di rifiuti solidi urbani, per veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico ed il trasporto di liquami e liquidi di spurgo pozzi neri e di prodotti bituminosi alle alte temperature di cui all'articolo 2, punti 1, 2 e 3, del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, n. 1244, nonché alle autorizzazioni per autobetoniere di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo alinea, del decreto del Ministro dei trasporti 4 luglio 1985, n. 1913.

8-ter. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sono avvalse della facoltà di aumentare la propria capacità di trasporto sino al raddoppio della massa complessiva autorizzata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 85 del 1998, possono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi, previa rinuncia al raddoppio stesso e restituzione ai competenti uffici della motorizzazione civile delle targhe e delle carte di circolazione dei veicoli immatricolati in eccedenza rispetto alle capacità di carico che avevano al momento in cui hanno esercitato la facoltà di raddoppio. Il contributo è commisurato alla ulteriore riduzione volontaria della massa complessiva autorizzata dell'impresa.«
1. 3. Savarese, Bocchino.

Al comma 2, sopprimere la parola: 6,
1. 14. Ciapusci.

Al comma 2-bis, capoverso, sostituire il capoverso Art. 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e nazionalizzare l'offerta di trasporto stradale). 1. - Per i processi di aggregazioni che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi così


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come definito dalla normativa comunitaria, iscritte all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel compatto del trasporto combinato, tali da realizzare una riduzione della capacità di carico complessivo e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma due del presente articolo e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacità di trasporto.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), ed al comma i del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo l'entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma i e fino al 31 dicembre 2002.
a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni e sono destinatarie di con ferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi di aziende, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefìci per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o con ferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo;
b) le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;
c) i raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuano analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro. Per raggruppamenti si intendono anche aziende che si costituiscono con GEIE o mediante contratto di franchising.

3. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovrà risultare una riduzione della capacità di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalità per il conseguimento della riduzione della capacità di trasporto.
4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui ai precedenti commi sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titolari e dipendenti ad iniziative di formazione professionale, comprese l'acquisto di materiale didattico ed audio visivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.
5. ll Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
a) del numero delle imprese che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefìci, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1.
b) del numero di imprese che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefìci, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1.
1. 87. Mammola.


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Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 1, primo periodo, dopo le parole: della circolazione aggiungere la seguente: stradale.
1. 91. Mammola.

Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge e.
1. 92. Mammola.

Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 2, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cui alla legge n. 298 del 1974.
1. 93. Mammola.

Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 2, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: esistenti alla data di con le seguenti: costituite dopo.
1. 94. Mammola.

Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 5, alinea, sopprimere le parole: sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
1. 95. Mammola.

Al comma 2-bis, capoverso Art. 4, comma 5, lettera b), sostituire le parole: di imprese monoveicolari con le seguenti: di imprenditori monoveicolari.
1. 96. Mammola.

Al comma 2-ter, capoverso Art. 5, comma 1, sostituire le parole: 1,5 miliardi con le seguenti: 2 miliardi.
1. 120. Mammola.

Al comma 2-ter, capoverso Art. 5, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , purché siano stati sottoposti preventivamente, e con esito positivo, a valutazione ambientale, e che la loro localizzazione rientri in un più generale quadro di programmazione regionale.
1. 29. Turroni, Cento.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*1. 121. Mammola.


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Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*1. 19. Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.
(Riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione).

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa sul gasolio per autotrazione, è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando Ì accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.«.
1. 20. Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:

Art. 5-ter.
(Riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione).

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi l'accisa sul gasolio per autotrazione è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.
1. 88. Mammola.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Dopo l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è aggiunto il seguente:
5-bis. - (Premi assicurativi). - 1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per


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conto terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 21. Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 6 della legge n. 454 del 1997 le parole: «e per conoscenza» sono sostituite dalla seguente: «o».
1. 97. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge n. 454 del 1997, dopo le parole «contratto nazionale» sono aggiunte le seguenti «collettivo di lavoro».
1. 98. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge n. 454 del 1997, le parole: «per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, con esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura» sono soppresse.
1. 99. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 6, comma 2, della legge n. 454 del 1997, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai sensi dell'articolo 46 della legge n. 298 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni».
1. 100. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 6, comma 4, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, la parola: «merci» è sostituita dalla seguente: «cose».
1. 101. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della legge n. 454 del 1997, le parole: «terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno».
1. 102. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997, il comma 4 è soppresso.
1. 104. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, le parole: «entro il termine di cui al comma 1» sono soppresse.
1. 103. Mammola.


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Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8. A partire della data di entrata in vigore della presente legge, la prescrizione per i diritti sorgenti dall'esecuzione di un contratto di autotrasporto di merci sul territorio nazionale è di un anno».
1. 109. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8. Per i diritti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti a prescrizione quinquennale, l'azione civile deve essere proposta a pena di decadenza entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le parti di comune accordo possono rivolgersi alla Commissione arbitrale istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui ha sede il vettore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
1. 110. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8. Le tariffe obbligatorie previste dal titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni, permangono in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3».
1. 111. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8. In caso di nullità del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, non dovuta ad ipotesi di esercizio abusivo della professione, è comunque dovuto al vettore il compenso per l'attività svolta».
1. 112. Mammola.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Dopo l'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 sono aggiunti i seguenti:

Art. 7-bis.

La disciplina tariffaria a forcella contenuta nel titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è sostituita dalle norme contenute negli articoli seguenti. Le parti sono libere di concordare i corrispettivi delle prestazioni di autotrasporto nel rispetto delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 7-ter.

Il corrispettivo versato al vettore per l'esecuzione dei trasporti di cose per conto di terzi con veicoli di massa superiore alle 6 tonnellate deve essere tale da consentirgli il rispetto di tutte le norme di comportamento contenute nel codice della strada e le altre disposizioni emanate a tutela della sicurezza dei trasporti e della circolazione stradale, nonché il rispetto della disciplina delle norme emanate a tutela del lavoro e di quelle contenute nel contratto collettivo di lavoro del settore.

Art. 7-quater.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato centrale dell'albo, emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio


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e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, un decreto che regolamenti la disciplina di calcolo del costo delle prestazioni di autotrasporto, nonché oneri o prestazioni accessorie, assumendo a riferimento i seguenti parametri:
1) la durata necessaria per lo svolgimento del trasporto nel pieno rispetto della normativa vigente;
2) i tempi durante i quali l'automezzo e l'autista sono a disposizione per il carico e lo scarico delle merci;
3) le prestazioni effettivamente svolte dal trasportatore o da suoi preposti;
4) le spese di carburante, manutenzione e ammortamento dei veicoli, le spese generali aziendali e la remunerazione del capitale e del lavoro impiegato.

Art. 7-quinquies.

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di un vettore che eserciti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, si presume la responsabilità del mittente ovvero del soggetto che ha affidato la merce per il trasporto.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, provvede pertanto alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel precedente articolo 7-quater.
Ove venisse accertato il mancato rispetto delle disposizioni indicate al precedente comma, il mittente risponde dei danni arrecati a terzi.
È nullo qualsiasi patto contrario.
1. 105. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. Dopo l'articolo 7 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.

«L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».
1. 25. Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, dopo le parole: Ministro dell'ambiente sono aggiunte le seguenti: con il Ministro delle finanze e delle politiche comunitarie.
1. 113. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici».
1. 114. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 454 del 1997, dopo le parole: «Ministero dei trasporti e della navigazione» sono aggiunte le seguenti: d'intesa con il Comitato centrale dell'albo.
1. 118. Mammola.


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Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. All`articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge n. 454 del 1997, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) cinque componenti indicati dal Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori e scelti tra le associazioni più rappresentative».
1. 115. Mammola.

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. All`articolo 8, comma 1, lettera g), della legge n. 454 del 1997, la parola «5» è sostituita dalla seguente: «6».
1. 116. Mammola.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
2-quater. All'articolo 8, comma 1, della legge n. 454 del 1997, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
i) da un componente designato dal Ministro delle finanze;
l) da un componente designato dal Ministro per le politiche comunitarie.
1. 117. Mammola.

Sopprimere il comma 3.
1. 63. Mammola.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis). Il comma 2 è abrogato.
1. 24. Bosco, Chincarini, Caparini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 11 della legge n. 454 del 1997 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
4. All'articolo 186 della legge 13 giugno 1999, n. 190, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Chiunque violi le norme di cui al comma precedente e provoca lesioni gravi, invalidità permanenti o decessi è colpito con la revoca definitiva della patente di guida. Nel caso di trasporti effettuati con veicoli aventi massa complessiva superiore ai 35 quintali si dispone altresì la revoca definitiva del titolo autorizzativo nel caso in cui il conducente sia il titolare dell'autorizzazione e l'immediata cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa nel caso in cui il conducente sia un lavoratore subordinato.
1. 119. Mammola.

Sopprimere il comma 4.
1. 64. Mammola.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, è sostituita dalla seguente:
«g) l'imposta relativa all'acquisto, alla importazione, alle prestazioni di servizio di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione di apparecchiature terminali per il servizio pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del ministro delle finanze 28 ottobre 1995, è


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ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento salvo che per gli autotrasportatori in conto terzi iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, per i quali è ammessa la detrazione del 100 per cento».
2. 015. Mammola.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 426, dopo il comma 3 è aggiunto in seguente:
3-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente:
«16-ter. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti che richiedono ed ottengono l'iscrizione all'Albo dei gestori ai sensi del precedente comma 4 con le procedure ordinarie di cui agli articoli 10, 11 e 12 del decreto ministeriale n. 406 del 1998, possono ottenere, facendone semplice richiesta alle competenti sezioni regionali dell'Albo e senza ulteriori adempimenti, l'automatica iscrizione anche per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui al comma 16 del presente articolo rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto ministeriale n. 406 del 1998. In questo caso le suddette imprese sono esentate dall'iscrizione con le procedure semplificate di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale n. 406 del 1998 e la revisione di cui all'articolo 19 dello stesso decreto ministeriale n. 406 del 1998 è quinquennale».
2. 03. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è sostituito dal seguente:
«7. Le imprese autorizzate prima del 1o gennaio 1978 all'esercizio della professione di autotrasportatore sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente articolo, con l'eccezione del requisito dell'onorabilità che va comunque accertato e di cui va verificato il successivo permanere».
2. 04. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero sia stata sottoposta a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, oppure abbia riportato con sentenza definitiva una qualsiasi condanna a pena detentiva non inferiore a due anni;
b) sia stata condannata per infrazioni gravi e ripetute alle normative che disciplinano le condizioni di retribuzione di lavoro della professione ovvero l'attività di trasporto su strada ed in particolare le norme concernenti il periodo di guida e di riposo dei conducenti, i pesi e le dimensioni dei veicoli commerciali, la sicurezza stradale e dei veicoli, nonché per infrazioni gravi e ripetute all'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
2. 05. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il requisito dell'onorabilità cessa di sussistere anche nei confronti dei soggetti preposti all'attività di trasporto su strada di cose per conto terzi, allorché gli addetti dell'impresa sottoposti alla loro direzione


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abbiano subito sanzioni gravi e ripetute per infrazioni di cui al comma 1, lettera b), ovvero per infrazioni al disposto di cui all'articolo 46 della citata legge n. 298 del 1974. In tale caso il soggetto viene escluso dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 6, del presente decreto, al quale potrà essere reiscritto trascorsi i due anni previsti al comma 3».
2. 06. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis - 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. Il soggetto cui viene rilasciato l'attestato di capacità personale é inserito in un elenco provinciale che unitamente agli altri elenchi provinciali costituisce l'elenco nazionale degli abilitati alla direzione dell'attività di autotrasporto su strada per conto di terzi. Con regolamento del Ministero dei trasporti e della navigazioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di compilazione e di tenuta degli elenchi.
2. 07. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis - 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Nei confronti dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. 08. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis - 1. Dopo l'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è aggiunto il seguente:
Art. 8-bis. - 1. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritte contemporaneamente all'Albo dei gestori di rifiuti ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997 per i rifiuti destinati allo smaltimento e del comma 16 dello stesso articolo per i rifiuti sottoposti a procedure semplificate di cui all'articolo 33 ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, sono esentate dal versamento dei diritti annuali d'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 21 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998, relativamente all'iscrizione di cui al sopracitato comma 16, rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto ministeriale n. 406 del 1998.
2. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 13 dicembre 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1o marzo 1996 per il versamento dei diritti di iscrizione all'Albo gestori di rifiuti per il solo anno 1999 è prorogato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo che hanno già provveduto al versamento dei diritti annuali senza avvalersi del godimento dell'esenzione di cui al predetto comma 1, potranno recuperare la differenza già versata portandola in detrazione all'atto del pagamento dei diritti dovuti per l'anno 2000 al netto degli interessi e della rivalutazione.
4. Ai fini dell'iscrizione alle categorie e classi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale n. 406 del 1998 il calcolo dei quantitativi annui va computato convenzionalmente su 300 giorni lavorativi.
2. 09. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis - 1. All'articolo 9 del decreto-legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabiliti i criteri e


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le modalità in base ai quali almeno ogni due anni sono effettuati i necessari controlli nei confronti delle imprese iscritte, ivi comprese le imprese esentate, ai sensi del presente decreto dal primo accertamento dei requisiti dell'onorabilità, della capacità professionale e di quella finanziaria, al fine di verificare la permanenza in capo alle stesse o ai soggetti cui è affidata la direzione dell'attività di trasporto dei requisiti richiamati all'articolo 3, comma 1.
2. 010. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis - 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
4. I fatti da porre a base della cancellazione o sospensione o radiazione dall'albo sono notificati dal Comitato provinciale dell'Albo all'iscritto cui è assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. Ogni iscritto ha diritto di essere personalmente sentito quando ne faccia espressa richiesta entro il termine predetto.
5. I provvedimenti di cancellazione, sospensione e radiazione dall'Albo assunti dal comitato provinciale competente sono notificati all'iscritto e comunicati al Comitato centrale dell'Albo. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
2. 011. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 21 della legge n. 298 del 1974, per violazioni accertate degli articoli 6, 7, 10, 62, 142, 167, commi 1, 2 e 3, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 295, e successive modificazioni, nonché degli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, sono comminate solo a carico di coloro che dirigono l'attività di trasporto dell'impresa, qualora l'impresa, in cui il preposto opera, dimostri di aver adottato tutte le misure idonee intese ad evitare le infrazioni commesse. Le sanzioni disciplinari esplicano i propri effetti a valere sull'iscrizione del soggetto sanzionato nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 6».
2. 012. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) professione di autotrasportatore di cose su strada per conto di terzi l'attività economica per la quale una persona fisica o giuridica esegue, a fronte di un corrispettivo, mediante autoveicoli, il trasporto stradale di cose per conto di terzi».
2. 014. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari di cui all'articolo 40 della legge n. 298 del 1974 finalizzato alla razionalizzazione della capacità di autotrasporto complessiva per cui sono concessi i contributi a favore di imprenditori che rinunciano volontariamente all'attività di autotrasporto detti finanziamenti sono da considerarsi al netto di ogni tassazione sui redditi anche in forma separata.
2. 01. Ciapusci.


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Subemendamento agli identici articoli aggiuntivi Raffaldini 2.013 e Mammola 2.020 (ex 2.014)

Al comma 1, premette le seguenti parole: All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «.

Conseguentemente, alla fine del medesimo comma, sopprimere le parole: della legge 12 marzo 1999, n. 68.
0. 2. 013. 1La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggior grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*2. 013. Raffaldini, Giardiello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggior grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
*2. 020. Mammola, Savarese, Bocchino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale nonché delle condizioni ambientali, è vietato l'ingresso dei veicoli utilizzati per l'attività di autotrasporto, provenienti da Paesi extracomunitari, dal cui libretto di circolazione risulta la mancanza o l'inadeguatezza delle caratteristiche tecniche previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di emissioni inquinanti e in materia di sicurezza del veicolo stesso. I controlli sui citati veicoli vengono effettuati ai posti di frontiera.
2. 02. Bosco, Chincarini, Caparini.