Allegato A
Seduta n. 642 del 15/12/1999

TESTO AGGIORNATO AL 17 DICEMBRE 1999


Pag. 141


...

(A.C. 6557 - sezione 8)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

Art. 27.
(Patto di stabilità interno).

1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1


Pag. 142

punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.
2. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.
3. Le giunte regionali e provinciali nonchè quelle dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio.
4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.
5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso d'interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dal presidente della giunta o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
7. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.448, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti provvedono in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni;
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449;
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4,


Pag. 143

comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59».
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati».

8. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n.448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione è rinviata al 1o gennaio 2001, o del decreto legislativo sostitutivo del medesimo decreto legislativo n. 244 del 1997, in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n.448 del 1998.
9. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.

10. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 2000. È altresì differito al 31 gennaio 2000 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 2000. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 2000 hanno effetto dal 1o gennaio 2000».

11. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.
12. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
13. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 52 (ex 26. 57) Giancarlo Giorgetti.


Pag. 144

Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27. 1
(ex 26. 5) Bonato, Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «a ridurre» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a produrre avanzi di bilancio di parte corrente, in termini di cassa e di competenza per ciascuno dei tre esercizi 2000, 2001 e 2002. Gli avanzi di bilancio possono essere utilizzati per spese in conto capitale e per la riduzione dei mutui. L'importo degli avanzi di bilancio, in percentuale rispetto al livello della spesa corrente, è stabilito con decreto del Ministro del tesoro in un ammontare che può essere diverso a seconda della dimensione dell'ente locale e che, comunque, non superi il 3,5 per cento della spesa. L'avanzo di bilancio di cui al comma 1 è determinato dalla differenza tra l'ammontare delle entrate correnti e l'ammontare delle spese correnti al netto dell'ammortamento dei beni patrimoniali, alle quali è aggiunta la quota capitale dei mutui».
2. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998 è modificato nel modo seguente:
«2. L'avanzo di bilancio di cui all'ultimo periodo del comma 1 sarà ottenuto attraverso le seguenti azioni:
a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale».
3. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998 è sostituito dal seguente:
«4. L'obiettivo di produrre in termini di cassa e competenza avanzi di bilancio si applica distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria».
4. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998 le parole: «ai valori di spesa e di disavanzo rilevati» sono sostituite dalle seguenti: «ai corrispondenti valori rilevati».
5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione dello 0,5 per cento del tasso d'interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998, con esclusione di quelli il cui ammortamento è interamente a carico dello Stato. Qualora venga raggiunto nell'anno 2000 l'obiettivo di un livello complessivo dell'avanzo, in termini di cassa pari al 2,5 per cento della spesa corrente è concessa la riduzione agli enti che hanno conseguito l'obiettivo ad essi assegnato per l'esercizio 2000.
6. Sono abrogati il comma 3 ed il comma 7 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 1998.
27. 2 (ex 26. 78) Marzano.

Sopprimere il comma 1.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27. 3
(ex 26. 7) Bonato, Giordano.


Pag. 145

Al comma 1, premettere il seguente:
01. I primi due commi dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono così modificati:
«1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base del principi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita impegnandosi a migliorare progressivamente il rapporto fra le proprie entrate e le proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il calcolo di tale rapporto avviene tra le proprie entrate finali effettivamente riscosse, ricomprendendovi i proventi della dismissione di beni immobiliari, e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; le province ed i comuni non devono considerare tra le entrate quelle acquisite per trasferimenti statali o da altri enti del settore pubblico sia in parte corrente che in conto capitale, così come non devono considerare fra le spese quelle sostenute con i citati trasferimenti a destinazione vincolata sino al limite dell'entità degli stessi. Si terrà conto altresì delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali.
2. Il miglioramento del rapporto fra le proprie entrate e le proprie spese come sopra definite dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti».
27. 4.(ex 26. 24) Campatelli, Cerulli Irelli.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è così modificato:
«4. Gli obiettivi di migliorare progressivamente il rapporto fra le proprie entrate e le proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria».

27. 5 (ex 26. 25) Campatelli, Cerulli Irelli.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, dopo le parole: «trasferimenti dello Stato», sono aggiunte le seguenti: «e le entrate aventi destinazione vincolata ai finanziamento di investimenti».
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27. 7
(ex 26. 6) Bonato, Giordano.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Entro il 28 febbraio 2000, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro dell'interno, sentite le Conferenze Stato-Regioni e Stato-Città, sono stabiliti i criteri di definizione sia del disavanzo di riferimento sia del disavanzo da realizzare, le metodologie attuative, le procedure di rendicontazione e controllo; sono inoltre definiti criteri e modalità per garantire, anche


Pag. 146

negli anni successivi, il rispetto degli obiettivi di riduzione del debito o di aumento dell'avanzo.
27. 8 (ex 26. 60) Guerra, Campatelli, Massa, Sabattini, Guerzoni, Rava.

Al comma 1, dopo le parole: 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere le seguenti: al netto delle entrate derivanti dall'autonomia impositiva di ciascun ente.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27 9
(ex 26. 8) Bonato, Giordano.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.
*27. 53(ex 26. 79) Lembo, Bono.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
*27. 10
(ex 26. 9) Bonato, Giordano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'anno di riferimento considerato su cui calcolare il miglioramento percentuale di cui al presente comma sia stato caratterizzato da un anomalo andamento delle entrate di conto capitale l'Ente può chiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che il riferimento di disavanzo faccia riferimento alla differenza tra le entrate e le uscite finali di parte corrente.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 54 (ex 26. 20) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Molgora.

Aggiungere il seguente comma 1-bis:

1-bis. Alle legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità. Agli enti partecipanti al patto di stabilità interno, è consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facoltà di valutare la propria conformità al patto di stabilità interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000: in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999.
27. 151. La Commissione.

Sopprimere il comma 2.
27. 86 (ex 26. 566) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 3.
27. 87 (ex 26. 595) Malavenda.


Pag. 147

Sopprimere i commi 2 e 4.
27. 88 (ex 26. 594) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 5.
27. 89 (ex 26. 593) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 7.
27. 90 (ex 26. 591) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 8.
27. 91 (ex 26. 596) Malavenda.

Sopprimere i commi 2 e 10.
27. 92 (ex 26. 610) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: adottare aggiungere le seguenti: per superare i disservizi strutturali e realizzare prestazioni di elevata qualità.
27. 93 (ex 26. 571) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: adottare aggiungere le seguenti: per superare i disservizi strutturali.
27. 94 (ex 26. 580) Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: competenza del bilancio aggiungere le seguenti: nonché sulla capacità e sulla qualità di iniziativa dell'Ente in conseguenza di tali misure.
27. 14 (ex 26. 10) Bonato, Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale evitando disparità e sperequazioni in dipendenza di condizioni soggettive ed oggettive, sociali, ed economiche.
27. 95 (ex 26. 583) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale evitando disparità e sperequazioni in dipendenza di condizioni soggettive ed oggettive, sociali, economiche e territoriali.
27. 96 (ex 26. 575) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale evitando disparità e sperequazioni in dipendenza di condizioni soggettive ed oggettive.
27. 97 (ex 26. 576) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale evitando disparità e sperequazioni.
27. 98 (ex 26. 581) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale.
27. 99 (26. 574) Malavenda.


Pag. 148

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello ed in maniera uniforme.
27. 100 (ex 26. 573) Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il contributo degli enti del servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo, con le seguenti: la fornitura di prestazioni al massimo livello.
27. 101 (ex 26. 570) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.
27. 102 (ex 26. 565) Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 4.
27. 103 (ex 26. 609) Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 5.
27. 104 (ex 26. 608) Malavenda.

Sopprimere i commi 3 e 7.
27.105 (ex 26. 606) Malavenda.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le giunte delle regioni, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti che nell'anno 1999 non abbiano raggiunto l'obiettivo di cui al comma 1 riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo per l'anno 2000 e sul recupero per l'anno 1999, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio e trasmettono trimestralmente al Ministero del Tesoro una relazione illustrativa delle misure adottate o da adottare per il raggiungimento dell'obiettivo.
27. 55 (ex 26. 45) Giancarlo Giorgetti.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 2, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.
27. 152. La Commissione.

Al comma 3, sostituire la parola: 30.000 con le seguenti: 25.001.
27. 80 Malavenda.

Seguono altri 2.976 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 3, sostituire la parola: 30.000 con le seguenti: 25.999.
27. 81 Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: riferiscono trimestralmente ai rispettivi consigli con le seguenti: , nei tempi stabiliti dai rispettivi consigli in sede di approvazione dei bilanci per l'anno 2000, e comunque entro il 30 dicembre di detto anno.
27. 15 (ex 26. 27) Campatelli, Cerulli Irelli.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con le seguenti: entro il termine di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 1990, n. 77.
27. 56 (ex 26. 46) Giancarlo Giorgetti.


Pag. 149

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: annualmente.
27. 106 (ex 26. 529) Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente.
27. 107 (ex 26. 528) Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: mensilmente.
27. 108 (ex 26. 526) Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: settimanalmente.
27. 109 (ex 26. 527) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: perseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: progressivo miglioramento realizzato nei servizi pubblici di loro competenza e/o esistenti sul territorio.
27. 110 (ex 26. 572) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: perseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: miglioramento realizzato nei servizi pubblici di loro competenza e/o ricadenti sul territorio.

27. 111 (ex 26. 578) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: perseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: miglioramento realizzato nei servizi pubblici.
27. 112 (ex 26. 582) Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: perseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: miglioramento realizzato nei servizi pubblici di loro competenza.
27. 113 (ex 26. 569) Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole: ove necessario.
27. 114 (ex 26. 524) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.
27. 115 (ex 26. 564) Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente.
27. 116 (ex 26. 522) Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: bimensilmente.
27. 117 (ex 26. 521) Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno con le seguenti: le iniziative adottate per superare gli strutturali disservizi delle aziende pubbliche e garantire gli adeguati livelli qualitativi delle relative prestazioni.
27. 118 (ex 26. 579) Malavenda.

Sopprimere il comma 5.
*27. 16(ex 26. 11) Bonato, Giordano.

Sopprimere il comma 5.
*27. 119(ex 26. 563) Malavenda.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui in essere con gli enti locali, con esclusione di quelli il cui


Pag. 150

ammortamento è interamente a carico dello Stato, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento del perfezionamento dell'operazione. All'onere derivante, valutato in 600 miliardi di lire, si provvede a carico del fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 2, comma 1, Tabella A, utilizzando l'accantonamento del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 2000.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 57
(ex 26. 40) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. A partire dal 1o gennaio 2000 è concessa agli enti locali una riduzione non inferiore all'1 per cento del tasso di interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27. 18 (ex 26. 13) Bonato, Giordano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. A partire dall'anno 2000 è concessa a tutti gli enti una riduzione dello 0,5 per cento del tasso di interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti in essere al 31 dicembre 1998.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

27. 58 (ex 26. 81) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Subemendamenti all'emendamento 27.17. del Governo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 ed il miglioramento di bilancio con riduzione del deficit degli enti locali, consentendo di ottenere la riduzione sul tasso nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, le tariffe per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del 40 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000. I comuni, tenuto conto delle esigenze di bilancio, possono approvare tariffe in misura inferiore con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo. Le maggiori somme rispetto alle necessità finanziarie degli enti locali, assorbite per la riduzione del disavanzo di cui al comma 1, sono destinate ad interventi infrastrutturali dei trasporti urbani su guida vincolata e delle condizioni di traffico urbano.
0. 27. 17. 1 (ex 0.26.30.1) Saraca, Manzione.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 ed il miglioramento di bilancio con riduzione del deficit degli enti locali, consentendo di ottenere la riduzione sul tasso nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, le tariffe per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del 40 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000. I comuni, tenuto conto delle esigenze di bilancio, possono approvare tariffe in misura inferiore con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo.
0. 27. 17. 2 (ex 0.26.30.1) Saraca, Manzione.


Pag. 151

Subemendamenti all'emendamento 27. 17 del Governo

Al comma 5, primo periodo dopo la parola: riduzione, aggiungere la seguente: minima.
Conseguentemente, allo stesso periodo dopo le parole: 31 dicembre 1997 aggiungere le seguenti: e il cui tasso di interesse risulti inferiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non può eccedere per ciascun mutuo la riserva necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente.
0. 27. 17. 3 (Nuova formulazione del Governo).Fontanini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la differenza tra le entrate finali e le uscite finali, di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia stata positiva negli ultimi tre esercizi finanziari, la riduzione dello 0,5 per cento è elevata all'1 per cento.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
0. 27. 17. 5
(Nuova formulazione) .Fontanini, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito.
0. 27. 17. 4 (Nuova formulazione) .Fontanini, Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli enti che conseguono un risultato migliore rispetto all'obiettivo prefissato possono procedere all'estinzione anticipata del residuo debito mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, con una applicazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, decurtato di un importo pari alla differenza tra obiettivo conseguito e obiettivo assegnato all'ente.
Seguono compensazioni n. 15, 3 e 14 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
0. 27, 17. 6
(Nuova formulazione) .Fontanini, Giancarlo Giorgetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 27. 17 DEL GOVERNO

Alla fine aggiungere: Le modalità tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro dell'interno sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 281 del 1997, entro il 30 aprile 2000.
0. 27. 17. 7. Governo.

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

5. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominato applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa Depositi e Prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio


Pag. 152

1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso d'interesse sugli stessi mutui è aumentata a 100 punti base.
27. 17 (Nuova formulazione) .Il Governo.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: riduzione aggiungere la seguente: minima.

Conseguentemente, allo stesso periodo, dopo le parole: in essere al 31 dicembre 1998, aggiungere le seguenti: e il cui tasso di interesse risulti superiore al 7 per cento.
27. 59 (ex 26. 47) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole dello 0,5 con le seguenti: dell'1.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
27. 60 (ex 26. 80) Lembo, Bono.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole dello 0,5 con le seguenti: dell'1.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 61
(ex 26. 33) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Qualora la differenza tra le entrate finali e le uscite finali, di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia stata positiva negli ultimi tre esercizi finanziari, la riduzione dello 0,5 per cento è elevata all'1 per cento.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 62
(ex 26. 54) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27. 19
(ex 26. 12) Bonato, Giordano.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito.
27. 63 (ex 26. 53) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. I benefici di cui al comma 5 sono concessi con priorità ai comuni che promuovono, anche in forma consortile, nuovi servizi pubblici, anche a domanda individuale, con finanziamento a mezzo prezzi e tariffe, o procedono alla rilevante ristrutturazione e potenziamento, valutabile almeno nel 25 per cento, di servizi pubblici già esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, prodotti da società private o da società miste a prevalente partecipazione di privati.
5-ter. Gli eventuali oneri a carico del bilancio comunale, connessi alla realizzazione degli interventi di cui al comma 5-bis, non sono computati ai fini del calcolo del disavanzo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
27. 22 (ex 26. 73) Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Gli enti che conseguono un risultato migliore rispetto all'obiettivo prefissato possono procedere all'estinzione anticipata del residuo debito mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti, con una


Pag. 153

applicazione dell'indennizzo di cui all'articolo 11 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, decurtato di un importo pari alla differenza tra obiettivo conseguito e obiettivo assegnato all'ente.
Seguono compensazioni n. 15, 3 e 14 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 64 (ex 26. 49) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 6.
*27. 65 (ex 26. 82) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 6.
*27. 23(ex 26. 14) Bonato, Giordano.

Al comma 6, sostituire le parole: dal presidente della giunta con le seguenti: dai Presidenti della regione e della provincia.
27. 66 (ex 26. 34) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
27. 124 (ex 26. 117) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti: e le organizzazioni e associazioni sindacali dei lavoratori interessati.
27. 120 (ex 26. 587) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti: e le organizzazioni sindacali e le associazioni dei lavoratori interessati.
27. 121 (ex 26. 514) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti: e le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.
27. 122 (ex 26. 515) Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti: e le organizzazioni sindacali interessate.
27. 123 (ex 26. 516) Malavenda.

Sopprimere il comma 7.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
*27. 67
(ex 26. 38) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Sopprimere il comma 7.
*27. 125(ex 26. 561) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sostituire le parole: gli enti provvedono in particolare a: con le seguenti: gli enti, nella loro autonomia possono provvedere in particolare a:.
27. 69 (ex 26. 43) Giancarlo Giorgetti.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera a).
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27. 24 (ex 26. 15) Bonato, Giordano.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera a).
27. 126 (ex 26. 560) Malavenda.


Pag. 154

Al comma 7, al capoverso 2-bis, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-
bis) dismettere partecipazioni mobiliari nonché il patrimonio disponibile immobiliare.
27. 70 (ex 26. 52) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera b).
27. 127 (ex 26. 559) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) verificare l'utilità del ricorso ai contratti stipulati al di fuori della pianta organica; limitare le consulenze esterne riguardanti la progettazione di opere pubbliche alla sola verificata mancanza, nella struttura dell'ente, di figure professionali adeguate a tali prestazioni o comunque quando, pur essendovi, non possono, per comprovati motivi, essere impiegate per tali obiettivi; procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, motivandone al consiglio l'eventuale scelta di permanenza, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
27. 71 (ex 26. 42) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sostituire la parola: limitare con la seguente: eliminare.
27. 131 (ex 26. 513) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera c).
27. 128 (ex 26. 558) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).
27. 129 (ex 26. 557) Malavenda.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).
Segue compensazione n. 1 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 68 (ex 26. 41) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27. 25 (ex 26. 16) Bonato, Giordano.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica.
27. 72 (ex 26. 56) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i servizi pubblici per i quali era prevista la corresponsione di una tassa che siano trasformati in servizi a tariffa non si applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.
27. 26
(ex 26. 77) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera e).
27. 130 (ex 26. 556) Malavenda.


Pag. 155

Al comma 7, al capoverso 2-bis, sopprimere la lettera f).
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27. 27 Bonato, Giordano.

Subemendamenti all'emendamento 27. 143 della Commissione.

Sostituire le parole: 1o gennaio 2001 con le seguenti: 1o gennaio 2000.
0. 27. 143. 1. Fontanini, Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire le parole: 1o gennaio 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2000.
0. 27. 143. 2. Fontanini, Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 7 aggiungere la seguente lettera:
g) Utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, in base alle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facoltà degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000. Restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1.
27. 143. (nuova formulazione) La Commissione.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Quanto previsto dalla lettera d) del comma 7 non si applica all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e i comuni associati in autorità di ambito che hanno provveduto a tale affidamento escludono le passività di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 dall'ammontare del debito da calcolare per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

Conseguentemente, alla Tabella A l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro è cosi modificato:
2000: - 300 miliardi;
2001: - 250 miliardi;
2002: - 150 miliardi.

Conseguentemente, Legge n. 20/94, articolo 4 (Autonomia Finanziaria della Corte dei Conti):
2000: - 40.000;
2001: - 40.000;
2002: - 40.000;
27. 28 (ex Tab. C. 134) Sestini, Possa.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La misura di cui alla lettera a) del precedente comma non si applica agli enti il cui personale in servizio sia inferiore alla media del rapporto tra personale ed abitanti per la corrispondente classe demografica.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 73
(ex 26. 37) Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 8.
27. 132 (ex 26. 555) Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e devono comunque comprendere, anche in deroga alla legislazione vigente, una quota finalizzata a garantire il soddisfacimento dei servizi pubblici a domanda individuale a partire dal livello quantitativo e qualitativo degli stessi nell'ultimo quinquennio.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27. 33 (ex 26. 17) Bonato, Giordano, Valpiana.


Pag. 156

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: programmato.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27. 34 (ex 26. 18) Bonato, Giordano.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'interno sulla base degli elementi disponibili comunica ad ogni ente locale, anche in via indicativa, prima della deliberazione del bilancio di previsione, il relativo ammontare dei trasferimenti erariali affinché possa essere iscritto nel bilancio di previsione dell'ente stesso.
27. 75 (ex 26. 51) Chincarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, entra in vigore il 1o gennaio del 2001.

27. 74 (ex 26. 48) Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2000 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo nel quale viene versato il maggior gettito IVA riscosso dallo Stato in conseguenza della esternalizzazione da parte degli Enti locali territoriali di servizi che non hanno carattere commerciale e che quindi sono privi di rilevanza ai fini IVA, ma che, con la esternalizzazione, assumono rilevanza ai fini IVA.
Gli Enti locali territoriali maturano il diritto al recupero dell'IVA che pagano al gestore del sevizio, pubblico, misto e privato in rapporto agi acquisti che operano per il tramite dei contratti di servizio.
A decorrere dal 1o gennaio 2000 il diritto al recupero vale per le nuove esternalizzazioni e anche per quelle precedenti al 31 dicembre 1999.
Le domande di rimborso, corredate dalle fatture del gestore del servizio e certificate dall'ente locale, sono presentate al Ministero dell'Interno. Il rimborso è effettuato a consuntivo entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
Il rimborso avviene sino all'esaurimento della consistenza annuale e reale del fondo. Si utilizza il criterio della proporzionalità del rimborso con riferimento alle domande presentate nel caso di incapienza o eccedenza.
Con regolamento predisposto entro il 31 marzo 2000 il Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministeri delle Finanze e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città, vengono definite procedure, modalità e tempi.
Con decreto predisposto entro il 30 giugno 2000, il Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città, vengono definite procedure, modalità e tempi per definire le maggiori entrate IVA derivanti dai processi di esternalizzazione.
27. 29 (ex 26. 23) Sabattini, Massa.

All'articolo 26, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1) Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 2000. È altresì differito al 31 gennaio 2000 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 2000. Per gli anni successivi i termini predetti


Pag. 157

sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 2000 hanno effetto dal 1o gennaio 2000.
27. 31 (ex 26. 67) Guerra, Campatelli.

Sopprimere il comma 9.
27. 35 Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, sopprimere le lettere b), c) e d).
27. 36 Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, sopprimere le lettere d) ed e).
27. 37 Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, inserire alla fine i seguenti periodi: «Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorrere dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tal fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
27. 150. La Commissione.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Gli uffici tecnici erariali notificano al contribuente l'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale, spedendo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del domicilio fiscale o della residenza del destinatario. Contestualmente trasmettono ai comuni di competenza il tabulato contenente i dati censuari delle unità classate per la pubblicazione già prevista dalla vigente istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 1989. Il ricorso avverso gli accertamenti notificati dall'ufficio tecnico erariali deve essere proposto entro 60 giorni dalla chiusura della pubblicazione presso il comune.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 38
Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il tasso di interesse applicato dai comuni in sede di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili non può essere superiore a quello applicato dal Ministero delle finanze ai fini della riscossione.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 39
Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. La rendita degli immobili stabilita dall'ufficio tecnico erariale può essere applicata soltanto dall'esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la notifica degli avvisi al contribuente.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 40
Molgora, Giancarlo Giorgetti.


Pag. 158

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. I comuni possono applicare le sanzioni per infedele dichiarazione dall'esercizio in cui la rendita catastale è stata notificata al contribuente.
27. 41 Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per i fabbricati indicati nel comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'applicazione delle eventuali sanzioni e dei relativi interessi per la maggior imposta dovuta relativamente alla nuova rendita catastale, decorre dalla data della notifica presso il domicilio del contribuente. Per il periodo intercorso tra la denuncia e l'avvenuta notifica, si applicano gli interessi legali.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27. 42
Bonato, Giordano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Viene riconosciuta la natura non colposa delle condotte dei contribuenti ai quali la rendita catastale definitiva sia stata notificata mediante consegna ai comuni e pubblicata sull'albo pretorio e conseguentemente non sono applicate le sanzioni tributarie. In riferimento all'imposta comunale sugli immobili, con decreto del ministro delle finanze vengono previste specifiche forme di rateizzazione della maggiore imposta eventualmente dovuta nei casi in cui l'accertamento riguardi contemporaneamente diverse annualità, tenendo anche conto delle condizioni economiche dei contribuenti.
Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.
27. 43
Conte, Leone, Alessandro Rubino, Possa.

Subemendamento all'emendamento 27. 202 della Commissione.

Al capoverso 9-bis, sostituire le parole: soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di con le seguenti: agli immobili adibiti ad abitazione principale e
Conseguentemente sopprimere il capoverso 9-ter.
0. 27. 202. 1. Vito, Conte.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.
9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in detto periodo, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
27. 202. La Commissione.

Sostituire il comma 10 con il seguente:
1. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1o gennaio 2000.
27. 76 Governo.


Pag. 159

Al comma 10, al capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 gennaio con le seguenti: 29 febbraio.
*27. 44Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 10, al capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 gennaio con le seguenti: 29 febbraio.
*27. 45 Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 11, sopprimere le parole da: i contratti relativi sino alla fine del comma.
*27. 78 (ex 26. 83) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 11, sopprimere le parole da: i contratti relativi sino alla fine del comma.
*27. 46 (ex 26. 19) Bonato, Giordano, Cangemi.

Al comma 11, sostituire le parole: all'anno 2003 con le seguenti: al 2 gennaio 2001.
27. 82 Malavenda.

Seguono altri 710 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 11, sostituire le parole: all'anno 2003 con le seguenti: al 28 dicembre 2002.
27. 83 Malavenda.

Al comma 11, sostituire le parole: all'anno con le seguenti: al 28 dicembre.
27. 84 Malavenda.

Seguono altri 350 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 11, sostituire le parole: all'anno 2003 con le seguenti: al 2 gennaio.
27. 85 Malavenda.

Sopprimere il comma 12.
27. 133 (ex 26. 553) Malavenda.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente:
12-bis. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1993 al 1997 ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili sono prorogati al 31 dicembre 2000.
27. 77 (ex 26. 71) Veltri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 sono aggiunte le altre: e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
27 250. La Commissione.

Sopprimere il comma 13.
27. 47 Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire la cifra: 117.129 con la seguente: 127.129.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
27. 48
Bonato, Giordano, Valpiana.


Pag. 160

Al comma 13, sostituire la cifra: 117.129 con la seguente: 122.000.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 49
Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire la cifra: 117.129 con la seguente: 121.000.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 79
(ex 0.26.31.2) Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire la cifra: 117.129 con la seguente: 120.000.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
27. 50
Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti:
13-bis. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini ICI l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.
13-ter. La disposizione di cui al precedente comma non ha effetto nei riguardi dei comuni che, in detto periodo, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
27. 51 (ex 26. 68) Guerra, Campatelli.

Subemendamenti all'emendamento 27. 200 del Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«14-bis. È soppressa l'indennità di lire 2 competente per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, a norma del comma 3, dell'articolo 14, della legge n. 836 del 1973».
0. 27. 200. 1. Michielon, Fontanini, Covre, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«14-bis. La disposizione che prevede per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione la spettanza per ogni chilometro di percorso dell'indennità di lire 2, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 836 del 1973, è abrogata».
0. 27. 200. 2. Michielon, Fontanini, Covre, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
13-bis. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali sono prorogati al 29 febbraio 2000.
27. 200. (Nuova formulazione) Il Governo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: - 1.000;


Pag. 161


2001: - 1.600;
2002: - 2.000.

Ministero delle finanze:
2000: - 2.300;
2001: - 1.400;
2002: - 2.500.

Ministero della giustizia:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.

Ministero degli affari esteri:
2000: - 300;
2001: - 200;
2002: - 200.

Ministero della pubblica istruzione:
2000: - 500;
2001: - 400;
2002: - 400.

Ministero dell'interno:
2000: - 150;
2001: - 150;
2002: - 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 250;
2001: - 300;
2002: - 300.

Ministero della difesa:
2000: - 50;
2001: - 50;
2002: - 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.

Ministero del commercio con l'estero:
2000: - 10;
2001: - 10;
2002: - 10.

Ministero della sanità:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.

Ministero dei beni e attività culturali:
2000: - 10;
2001: - 10;
2002: - 10.

Ministero dell'ambiente:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.


Pag. 162


Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: - 1.400;
2001: - 1.300;
2002: - 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.

Ministero delle comunicazioni:
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:
2000: - 500;
2001: - 500;
2002: - 500.

Ministero dell'industria:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.

Ministero dell'ambiente:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 50.
Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.
Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.
Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 63 - 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.
2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.
Compensazione n. 2


Pag. 163

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.
Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.
Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.
Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.
Compensazione n. 6


All'articolo 24, sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.
Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 63. - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.
Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 63. - 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.
2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.
3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: «società di intermediazione mobiliare» sono inserite le seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni».
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione


Pag. 164

dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.
Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.
Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997» e.
Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, sostituire le parole: «629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi» con le seguenti: «380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi» con le seguenti: «186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi».
Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.
Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:
2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:
2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:
2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.


Pag. 165

Ministero dell'interno:
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:
2000: -1.510 miliardi;
2001: -1.510 miliardi;
2002: -1.510 miliardi.
Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: -400 miliardi;
2001: -400 miliardi;
2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:
2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
2000: -250 miliardi;
2001: -250 miliardi;
2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:
2000: -900 miliardi;
2001: -900 miliardi;
2002: -900 miliardi.
Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;
2001: -85 miliardi;
2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):
2000: -500 miliardi;
2001: -500 miliardi;
2002: -500 miliardi.


Pag. 166

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. - Fondi di riserva - cap. 4355);
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. - Funzionamento - capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;
2001: -250 miliardi;
2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201):

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a)
... (4.1.2.1. - cap. 2100):
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130):
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a)
(2.1.2.3. - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1263):
2000: -500 miliardi;
2001: -500 miliardi;
2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» (3.1.1.0. - Funzionamento - cap. 1601);
2000: -5 miliardi;
2001: -5 miliardi;
2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:
2000: -2.040 miliardi;
2001: -2.040 miliardi;
2002: -2.040 miliardi.
Compensazione n. 6


Pag. 167

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato»;
2. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato».
Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.
Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.
Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Compensazione n. 10


Pag. 168

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);
b) al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;
c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative al "business class"».
Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213. 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:
2000: -900 miliardi;
2001: -900 miliardi;
2002: -900 miliardi.
Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. - Aree depresse - cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:
2000: -1.500 miliardi;
2001: -2.000 miliardi;
2002: -2.000 miliardi.
Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).
Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.
Compensazione n. 15


Pag. 169

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.
Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:
194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1o gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.
Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.
Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
29. A decorrere dal 1o gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.
Compensazione n. 4

A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.
Compensazione n. 5

A decorrere dal 1o gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
Compensazione n. 6


Pag. 170

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 2.000.000;
2001: - 1.350.000;
2002: - 1.000.000.

Ministero delle finanze:
2000: - 2.000.000;

2001: - 1.350.000;
2002: - 1.000.000.
Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.
Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:
2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000.
Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Compensazione n. 10