EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 8.
Sopprimerlo.
8. 1. (ex 9. 119) Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Manzoni, Bono, Cola.
Sostituirlo col seguente:
Art. 9.
(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari).
1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.
2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati nel comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge.
3. Il valore dei procedimenti viene determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile.
4. Con decreto del ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella Tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia, dei processi registrati nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1o gennaio 2001.
6. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
7. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo di registro e da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
8. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 100 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di ridotta alla metà.
9. Con decreto del ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, sono dettate disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2001, ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzativi degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo
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del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
Conseguentemente sostituire la tabella 1 con la seguente:
Tabella 1 (articolo 8, comma 2).
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, il contributo unificato di iscrizione al ruolo è dovuto nei seguenti importi.
a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000.
b) Lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000.
c) Lire 500.000 per i processi di valore superiore ai lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000.
d) Lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a 1 miliardo.
e) Lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1 miliardo, fino a lire 3 miliardi.
f) Lire 3.000.000 per i processi di valore superiore ai lire 3 miliardi.
2. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui al comma 1 lettera b).
3. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi è ridotto della metà.
4. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto.
Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.
8. 2. (ex 9. 121) Pecorella.
Subemendamenti all'emendamento 8. 170 della Commissione.
Sopprimere il comma 4.
Seguono compensazioni FI e AN.
0. 8. 170. 1. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.
Al comma 4, sopprimere la frase da: nel caso in cui sia richiesta, sino alla fine.
Seguono compensazioni FI e AN.
0. 8. 170. 2. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.
Al comma 5, sopprimere le parole: ovvero nell'atto di precetto.
Seguono compensazioni FI e AN.
0. 8. 170. 3. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.
Al comma 5 sopprimere le parole da: in caso di modifica della domanda, sino alla fine.
Seguono compensazioni FI e AN.
0. 8. 170. 4. Saponara, Gasparri, Marotta.
Al comma 5 sopprimere le parole da: ove non vi provveda, sino alla fine.
Seguono compensazioni FI e AN.
0. 8. 170. 5. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.
Al comma 6 dopo le parole: programmazione economica, aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio nazionale forense.
Seguono compensazioni FI e AN.
0. 8. 170. 6. Saponara, Berselli, Marotta, Gasparri.
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Al comma 8-bis, aggiungere la frase: le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotto alla metà per gli atti superiori a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni.
Seguono compensazioni AN.
0. 8. 170. 7. Berselli, Saponara, Gasparri.
Al comma 8-bis aggiungere le parole: oltre tale limite l'imposta del registro è ridotta alla metà.
Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.
08. 170. 8. Berselli, Saponara, Marotta, Gasparri.
Alla tabella 1, al comma 1:
alla lettera a), sostituire: 2.000.000 con: 10 milioni e sopprimere la lettera b);
alla lettera c) sostituire: 50 milioni con: 100 milioni sopprimere la lettera d);
alla lettera e) sostituire: lire 800 mila con: lire 500 mila:
alla lettera f) sostituire: lire 1.300.000 con: 1 milione.
Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.
0. 8. 170. 9. Gasparri, Berselli, Saponara.
Alla tabella 1, al comma 2 sostituire le parole: lettera d) con: lettera e).
Al comma 3 sostituire le parole: lettera d) con: lettera c) e: lettera c) con: lettera b).
Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.
0. 8. 170. 10. Gasparri, Gazzilli, Maiolo, Pecorella, Vitali, Tarditi, Saponara, Berselli, Marotta.
Alla tabella 1, sopprimere il comma 5.
Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.
0. 8. 170. 11. Berselli, Saponara, Gasparri, Marotta.
Al comma 3 sopprimere le parole: ovvero nei procedimenti esecutivi che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.
Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.
0. 8. 170. 12. Vito, Berselli, Saponara.
Al comma 3 sopprimere la frase: o che interviene nella procedura di esecuzione.
Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.
0. 8. 170. 13. Vito, Berselli, Saponara.
Al comma 3 sopprimere la frase: a pena di irricevibilità dell'atto.
Seguono compensazioni Forza Italia e Alleanza Nazionale.
0. 8. 170. 14. Vito, Berselli, Saponara.
Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
Art. 8.
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).
1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1,
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per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell'atto, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.
4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
8-bis. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
9. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla
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ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
Tabella 1
(Articolo 8, comma 2).
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;
b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;
c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000;
d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000 e fino a lire 100.000.000;
e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;
f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;
g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000;
2. I processi amministrativi quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente Tabella.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente Tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista per lo scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente Tabella.
4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titolo I e II, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del codice di procedura civile.
5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente Tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente Tabella, ridotto alla metà.
6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine».
8. 170. La Commissione.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari).
1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.
2. Nei procedimenti il valore viene determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.
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3. Con decreto del ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia, dei processi registrati nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1o gennaio 2001.
5. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
6. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo di registro e da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
7. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 di azione civile nel processo penale, penali, amministrativi, tributari, arbimilioni fino a lire 100 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di ridotta alla metà.
8. Con decreto del ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i ministri delle finanze e del tesoro, sono dettate disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2001, ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzativi degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
8. 3. (ex 9. 38) Pecorella.
Sopprimere il comma 1.
*8. 4. (ex 9. 79 e 9. 51)Riccio, Manzoni, Bono, Cola.
Sopprimere il comma 1.
*8. 121. (ex 9. 511) Malavenda.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, di azione civile nel processo penale, penali, amministrativi, tributari, arbitrali, e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppresse le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati: gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992; l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283; gli
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articoli 1 e 2 della legge 27 febbraio 1979, n. 59; e tutti gli articoli della legge 21 febbraio 1989, n. 99.
Conseguentemente, nella tabella A, ridurre gli accantonamenti del Ministero del tesoro come segue:
2000 -40;
2001 -30;
2002 -20.
**8. 6. (ex Tab. A. 90) Manzione.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, di azione civile nel processo penale, penali, amministrativi, tributari, arbitrali, e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppresse le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati: gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992; l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957 n. 283; gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59; e tutti gli articoli della legge 21 febbraio 1989, n. 99.
**8. 5. (ex 9. 39)Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.
Al comma 1, dopo le parole: procedimenti civili aggiungere le seguenti: di azione civile nel processo penale.
Conseguentemente alla tabella A ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
8. 13. (ex Tab. A. 35) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Al comma 1, sopprimere la parola: penali.
8. 14. (ex 9. 37) Pecorella.
Al comma 1, dopo le parole: e amministrativi, aggiungere le seguenti: elettorali, contabili ed in materia di lavoro,
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
8. 18. (ex 9. 71) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.
Al comma 1, dopo la parola: e amministrativi aggiungere le seguenti: esclusi i procedimenti esecutivi.
Conseguentemente:
al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 4, sopprimere le parole nonché per i procedimenti esecutivi;
al comma 5 sopprimere le parole: ovvero nell'atto di precetto.
8. 15. (ex 9. 83) Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni, Cola.
Al comma 1, dopo la parola: e amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.
Conseguentemente alla tabella A ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 200 miliardi;
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2001: - 150 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
8. 16. (ex Tab. A. 37) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Al comma 1, dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.
*8. 17. (ex *9. 80)Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Cola.
Al comma 1, dopo la parola: amministrativi aggiungere le seguenti: tributari, arbitrali.
*8. 19. (ex *9. 21) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: da non si applicano sino alla fine del comma con le seguenti: sono soppresse le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 e la legge 21 febbraio 1989, n. 99.
**8. 20. (ex 9. 22) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 1, sostituire le parole: da non si applicano sino alla fine del comma con le seguenti: sono soppresse le tasse di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario, e non si applicano le imposte di bollo. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 e la legge 21 febbraio 1989, n. 99.
**8. 21. (ex 9. 81)Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Cola.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse le costituzioni di parte civile nei processi penali.
8. 7. (ex 9. 5) Parrelli, Cherchi, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
8. 12. (ex 9. 14) Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dall'imposta di bollo tutti i documenti e le certificazioni da esibire nel procedimento.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
8. 22 (ex 9. 72) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della tariffa, parte prima, dell'imposta di bollo, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e approvata con decreto ministeriale 20 agosto 1992, l'articolo 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283, gli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 e la legge 21 febbraio 1989, n. 99.
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Conseguentemente alla tabella A ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 200;
2001: - 150;
2002: - 100.
8. 23 (ex Tab. A. 38) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Sopprimere il comma 2 e la richiamata tabella.
8. 24. (ex 9. 84) Riccio, Manzoni, Bono, Cola.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato d'iscrizione al ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella allegata.
Conseguentemente sostituire la tabella 1 richiamata con la seguente: Importo del contributo in relazione al tipo di processo e al suo valore:
a) azione civile nel processo penale: valore lire -, contributo lire 0;
b) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire fino a 2.000.000, contributo lire 0;
c) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire da 2.000.001 a 10.000.000, contributo lire 100.000;
d) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire da 10.000.001 a 200.000.000, contributo lire 350.000;
e) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire oltre 200.000.000, contributo lire 500.000;
f) civile di cognizione: valore lire indeterminabile, contributo lire 350.000;
g) civile speciale e cautelare: valore lire -, contributo lire 100.000;
h) amministrativo: valore lire -, contributo lire 400.000;
i) amministrativo di ottemperanza: valore lire -, contributo lire 200.000;
j) tributario: valore lire fino a 10.000.000, contributo lire 100.000;
k) tributario: valore lire da 10.000.001 a 200.000.000, contributo lire 200.000;
l) tributario: valore lire oltre 200.000.000, contributo lire 500.000;
m) tributario: valore lire indeterminabile, contributo lire 200.000;
n) procedure concorsuali, istanze, di ammissione, domande di rivendica, ecc. (escluse le cause di opposizione alla dichiarazione di fallimento, equiparate a procedimento civile di cognizione di valore indeterminabile, e le cause di opposizione allo stato passivo equiparate a procedimento civile di cognizione di valore corrispondente al credito): valore lire -, contributo lire 200.000;
o) civili di revocatoria fallimentare: valore lire -, contributo lire 200.000;
p) volontaria giurisdizione (escluso il deposito e richiesta di esecutività di lodo arbitrale, equiparato a procedimento civile di cognizione di valore indeterminabile): valore lire -, contributo lire 100.000;
q) tavolare ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: valore lire -, contributo lire 100.000;
r) civile di esecuzione mobiliare (escluso il pignoramento presso terzi, equiparato a civile di cognizione): valore lire -, contributo lire 100.000;
s) civile di esecuzione immobiliare: valore lire -, contributo lire 300.000;
t) civile di esecuzione di obblighi: valore lire -, contributo lire 100.000.
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Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 40 miliardi;
2001: - 30 miliardi;
2002: - 20 miliardi.
8. 29. (ex Tab. A. 79) Manzione.
Al comma 2, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.
8. 27. (ex 9. 85) Berselli, Benedetti Valentini, Marino, Simeone, Neri, La Russa, Mantovano, Bono, Manzoni, Cola.
Al comma 2, sostituire le parole: tabella 1 allegata alla presente legge con le seguenti: tabella allegata.
8. 28. (ex 9. 23) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 2, sostituire la tabella 1, con la seguente:
Tabella 1.
Importo del contributo in relazione al tipo di processo e al suo valore:
a) azione civile nel processo penale: qualsiasi valore, contributo lire 0;
b) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire fino a 2.000.000, contributo lire 0;
c) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire da 2.000.001 a 10.000.000, contributo lire 100.000;
d) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire da 10.000.001 a 200.000.000, contributo lire 350.000;
e) civile di cognizione o decreto ingiuntivo: valore lire oltre 200.000.000, contributo lire 500.000;
f) civile di cognizione: valore lire indeterminabile, contributo lire 350.000;
g) civile speciale e cautelare: qualsiasi valore, contributo lire 100.000;
h) amministrativo: qualsiasi valore, contributo lire 400.000;
i) amministrativo di ottemperanza: qualsiasi valore, contributo lire 200.000;
j) tributario: valore lire fino a 10.000.000, contributo lire 100.000;
k) tributario: valore lire da 10.000.001 a 200.000.000, contributo lire 200.000;
l) tributario: valore lire oltre 200.000.000, contributo lire 500.000;
m) tributario: valore lire indeterminabile, contributo lire 200.000;
n) procedure concorsuali, istanze, di ammissione, domande di rivendica, ecc. (escluse le cause di opposizione alla dichiarazione di fallimento, equiparate a procedimento civile di cognizione di valore indeterminabile, e le cause di opposizione allo stato passivo equiparate a procedimento civile di cognizione di valore corrispondente al credito): qualsiasi valore, contributo lire 200.000;
o) civili di revocatoria fallimentare: qualsiasi valore, contributo lire 200.000;
p) volontaria giurisdizione (escluso il deposito e richiesta di esecutività di lodo arbitrale, equiparato a procedimento civile di cognizione di valore indeterminabile): qualsiasi valore, contributo lire 100.000;
q) tavolare ai sensi del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499: qualsiasi valore, contributo lire 100.000;
r) civile di esecuzione mobiliare (escluso il pignoramento presso terzi, equiparato a civile di cognizione): qualsiasi valore, contributo lire 100.000;
s) civile di esecuzione immobiliare: qualsiasi valore, contributo lire 300.000;
t) civile di esecuzione di obblighi: qualsiasi valore, contributo lire 100.000.
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Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è così ridotta:
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.
8. 30. (ex Tab. C. 32) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Al comma 2, sostituire la tabella 1 con la seguente:
Tabella 1.
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, il contributo unificato d'iscrizione al ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000;
b) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000;
c) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;
d) lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire 1 miliardo;
e) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1 miliardo fino a lire 3 miliardi;
f) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3 miliardi;
2. I processi di valore indeterminabile si considerano rientranti nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi è ridotto della metà.
4. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli e più pagine.
Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
*8. 46. (ex Tab. A. 43)Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Al comma 2, sostituire la tabella 1 con la seguente:
Tabella 1
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, il contributo unificato d'iscrizione al ruolo è dovuto nei seguenti importi:
a) Nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000;
b) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 100.000.000;
c) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;
d) lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire 1 miliardo;
e) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1 miliardo fino a lire 3 miliardi;
f) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3 miliardi;
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2. I processi di valore indeterminabile si considerano rientranti nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi è ridotto della metà.
4. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli e più pagine.
*8. 31. (ex 9. 36) Pecorella.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: giurisdizionali civili, penali ed amministrativi con la seguenti: giurisdizionali contenziosi, civili, penali, escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali, ed amministrativi
8. 26. (ex 9. 10 e 9.50) Parrelli, Cherchi, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, all'alinea, dopo la parola: amministrativi aggiungere le parole: escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.
8. 33. (ex 9. 87) Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Mantovano, La Russa, Marino, Neri, Manzoni, Bono, Cola.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) lire 30.000 per i processi di valore inferiore a lire 5.000.000;
b) lire 50.000 per i processi di valore superiore a lire 5.000.000 fino a lire 10.000.000.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
8. 34. (ex 9. 68) Borghezio, Copercini, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 10.000.000, escluse le costituzioni di parte civile nei procedimenti penali.
8. 32. (ex 9. 88) Berselli, Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni, Cola.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, sostituire le lettere da b) a l) con le seguenti:
b) nulla per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 fino a lire 10.000.000;
c) lire 200.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 fino a lire 25.000.000;
d) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 fino a lire 50.000.000;
e) lire 500.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000;
f) lire 750.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 fino a lire 500.000.000;
g) lire 1.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 fino a lire 1 miliardo;
h) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1 miliardo fino a lire 3 miliardi;
i) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3 miliardi;
8. 35. (ex 9. 90) Benedetti Valentini, La Russa, Mantovano, Marino, Neri, Simeone, Bono, Manzoni, Cola.
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Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
2. Per i processi instaurati innanzi ai tribunali amministrativi regionali e ai tribunali regionali delle acque pubbliche, il contributo unificato è dovuto nella misura di lire 400 mila; per i processi instaurati innanzi al Consiglio di Stato e al tribunale superiore delle acque pubbliche, il contributo unificato è dovuto nella misura di lire 800 mila. Il contributo non è dovuto per la proposizione di istanze e ricorsi di natura esclusivamente cautelare.
3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera g) del comma 1. Nei procedimenti di valore indeterminabile di competenza del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 61 tabella A, ridurre l'importo della voce ministero delle finanze come segue:
2000: - 5.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.
8. 38. Guarino.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 2, premettere le parole: Solo per
8. 140. (ex 9.70) Parrelli.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo per quelli di modico valore per i quali il contributo ridotto della metà. Per il pubblico impiego residuale non devoluto al giudice ordinario, nulla è dovuto.
8. 39. Parrelli.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per i procedimenti esecutivi di cui al libro III titolo II e per i procedimenti speciali di cui al libro IV titolo I capo I e II del codice di procedura civile è dovuto un contributo pari alla metà di quello previsto dal comma 1. Per i procedimenti esecutivi di cui al libro III titolo III, IV, e V e per i procedimenti speciali di cui al libro IV titolo I capo III, IV e V titolo II, del codice di procedura civile con esclusione di quelli di cui all'articolo 9 comma 8, è dovuto un contributo forfettario di lire. 250.000.
8. 40. (ex 9. 58) Proietti, Messa, Riccio, Cola.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto titoli I e II del codice di procedura civile è dovuto un contributo di L. 300.000. Per i procedimenti esecutivi il contributo è pari alla metà di quello previsto dal comma 1.
8. 150. (ex 9. 59) Proietti, Riccio, Cola.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per i procedimenti speciali previsti nel libro quarto titoli I e II del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi è dovuto un contributo di lire 300.000.
8. 41. (ex 9. 69-bis) Proietti, Messa, Riccio, Cola.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 4, dopo le parole: codice di procedura civile aggiungere le seguenti: o aventi la caratteristica del valore indeterminabile
Conseguentemente, articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 200;
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2001: - 150;
2002: - 100.
8. 42. (ex Tab. A. 41) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Non è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per i procedimenti a carico di minorenni di competenza del tribunale e della sezione di Corte d'appello.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
8. 43. (ex 9. 69) Borghezio, Copercini, Giancarlo Giorgetti
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 5, dopo la parola: autentiche aggiungere le seguenti: anche da parte degli ufficiali giudiziari.
*8. 45. (ex 9.70) Parrelli.
Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, comma 5, dopo la parola: autentiche aggiungere le seguenti: da parte degli ufficiali giudiziari.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
*8. 44. (ex 9. 70) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.
Sopprimere il comma 3.
* 8. 47(ex 9. 91)Riccio, Manzoni, Bono, Cola.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente alla tabella C, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, modificare gli importi come segue:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 200 miliardi;
2002: - 200 miliardi;
* 8. 48(ex Tab. C. 29)Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente o esecutata, ai sensi degli articoli 91 e 95 del codice di procedura civile.
Conseguentemente, articolo 61, tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000 -40 miliardi;
2001 -30 miliardi;
2002 -20 miliardi
* 8. 50. (ex Tab. A. 88) Manzione.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente o esecutata, ai sensi degli articoli 91 e 95 del codice di procedura civile.
* 8. 49. (ex 9. 41)Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.
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Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il contributo è dovuto dall'attore o dal ricorrente all'atto della costituzione in giudizio.
8. 51. (ex 9. 3) Guarino.
Al comma 3 sopprimere le parole: che propone una domanda riconvenzionale.
*8. 52. (ex 9. 93)Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Neri, Marino, Mantovano, La Russa, Bono, Manzoni, Cola.
Al comma 3 sopprimere le parole: che propone una domanda riconvenzionale.
*8. 141. (ex 9. 93) Parrelli
Al comma 3 sopprimere le parole: o che interviene nella procedura di esecuzione.
* 8. 53. (ex 9. 94)Berselli, Benedetti Valentini, Simeone, Neri, Marino, Mantovano, La Russa, Bono, Manzoni, Cola.
Al comma 3, sopprimere le parole: o che interviene nella procedura di esecuzione.
Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia
* 8. 54. (ex Tab. C. 28)Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Sopprimere il comma 4.
*8. 9. Parrelli, Cherchi.
Sopprimere il comma 4.
*8. 55. (ex 9. 99)Berselli, Benedetti Valentini, Mantovano, La Russa, Simeone, Marino, Neri, Bono, Manzoni, Riccio, Cola.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 200;
2001: - 150;
2002: - 100.
* 8. 56. (ex Tab. A. 44)Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In caso di mancato pagamento del contributo, o di necessità di integrazione nel corso del procedimento, ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti, la cancelleria o la segreteria competente, salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento provvede al recupero delle somme dovute nei confronti della parte obbligata, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
* 8. 57. (ex 9. 42)Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. In caso di mancato pagamento del contributo, o di necessità di integrazione nel corso del procedimento, ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti, la cancelleria o la segreteria competente, salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento, provvede al recupero
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delle somme dovute neo confronti della parte obbligata, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000 - 40;
2001 - 30;
2002 - 20.
8. 58. (ex Tab. A. 87) Manzione.
Al comma 4, dopo la parola: pagamento aggiungere le seguenti: del contributo.
**8. 59. (ex 9. 25)Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 4, dopo la parola: pagamento aggiungere le seguenti: del contributo.
**8. 60. (ex 9. 96)Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.
Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.
*8. 81. (ex 9. 16)Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.
*8. 61. (ex Tab. A 39)Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.
*8. 62. (ex 9. 64) Proietti, Messa, Riccio, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Ozza, Paolone, Manzoni, Cola.
Al comma 4, dopo le parole: nel corso del procedimento aggiungere le seguenti: ferma rimanendo comunque la ricevibilità degli atti.
*8. 63. (ex 9. 26) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 4, dopo le parole: la cancelleria o la segreteria competente, aggiungere le seguenti: salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione del pagamento.
**8. 152. (ex 9. 16)Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
Al comma 4, dopo le parole: la cancelleria o la segreteria competente, aggiungere le seguenti: salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione del pagamento.
**8. 64. (ex 9. 63)Proietti, Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Riccio, Manzoni, Cola.
Al comma 4, dopo le parole: la cancelleria o la segreteria competente, aggiungere le seguenti: salvo che entro cinque giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione del pagamento.
**8. 65. (ex 9. 27)Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 4, dopo le parole: la segreteria competente aggiungere le seguenti: salvo
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che entro 5 giorni dall'iscrizione a ruolo sia data dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
**8. 66. (ex Tab. A. 40)Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Al comma 4, dopo le parole: la segreteria competente provvede, aggiungere le seguenti: , previo invito al pagamento e decorsi 30 giorni dalla data di notifica dell'invio stesso,
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
8. 67. (ex 9. 73) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.
Sopprimere il comma 5.
8. 138. (ex 9. 507) Malavenda
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il valore del procedimento, determinato a norma degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, o la caratteristica del valore indeterminabile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo del procedimento dalla parte - se sta in giudizio di persona - o dal suo difensore.
* 8. 68. (ex 9. 43)Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il valore del procedimento, determinato a norma degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, o la caratteristica del valore indeterminabile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle 3 conclusioni dell'atto introduttivo del procedimento della parte - se sta in giudizio di persona - o dal suo difensore.
Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000 - 40;
2001 - 30;
2002 - 20.
* 8. 69. (ex Tab. A. 86) Manzione.
Sostituire il comma 5 con il seguente: Il valore dei procedimenti è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.
8. 70. (ex 9. 1) Guarino.
Al comma 5, sopprimere le parole da: deve fino alla fine del comma.
Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia
8. 71. (ex Tab. C. 31) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Al comma 5, sostituire le parole: ovvero nell'atto di precetto con le seguenti: del procedimento dalla parte - se sta in giudizio di persona - o dal suo difensore.
*8. 72. (ex 9. 100)Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.
Al comma 5, sostituire le parole: ovvero nell'atto di precetto con le seguenti: del procedimento dalla parte, se sta in giudizio di persona, o dal suo difensore.
*8. 73. (ex 9. 28)Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quando si proceda per obbligazioni diverse dal pagamento di somme. La dichiarazione costituisce il limite della domanda, salvo gli interessi, le
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spese e salvo i danni successivi o comunque imprevedibili al momento della proposizione della domanda stessa.
8. 10. (ex 9. 8) Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: non per il pagamento di somme di denaro.
8. 77. (ex 9. 101) Berselli, Benedetti Valentini, Neri, La Russa, Mantovano, Simeone, Marino, Bono, Manzoni, Cola.
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Il valore dei procedimenti deve intendersi fissato nei limiti della domanda, senza considerare i danni successivi, gli interessi, la rivalutazione monetaria e le spese.
8. 74. (ex 9. 102) Berselli, Benedetti Valentini, Neri, La Russa, Mantovano, Simeone, Marino, Bono, Manzoni, Cola.
Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: La caratteristica del valore indeterminato della causa deve risultare da apposita dichiarazione del procuratore costituito o della parte se sta in giudizio di persona.
8. 75. (ex 9. 62) Proietti, Riccio, Messa, Cola.
Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per i ricorsi in materia possessoria, cautelare, sommaria, d'urgenza, di licenza e di sfratto per finita locazione è dovuto il contributo di cui al n. 4 della tabella 1 allegata alla presente legge.
8. 76. (ex 9. 61) Proietti, Messa, Riccio, Cola.
Sopprimere il comma 6.
*8. 78. (ex 9. 103)Riccio, Manzoni, Bono, Cola.
Sopprimere il comma 6.
*8. 123. (ex 9. 506) Malavenda.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Con regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia sono disciplinate le modalità di versamento e di restituzione del contributo unificato.
8. 79. (ex 9. 2) Guarino.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 23 agosto 1998, n. 400, sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato, e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso e delle agevolazioni in materia di imposta di registro, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore o della tipologia dei procedimenti registrate nell'anno precedente.
*8. 80. (ex 9. 104 e 9. 44)Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 23 agosto 1998,
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n. 400, sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato, e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso e delle agevolazioni in materia di imposta di registro, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore o della tipologia dei procedimenti registrate nell'anno precedente.
Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
*8. 82. (ex Tab. A. 42)Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 23 agosto 1998, n. 400, sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato e per la relativa regolazione contabile: e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso e delle agevolazioni in materia di imposta di registro, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore o della tipologia dei procedimenti registrate nell'anno precedente.
Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 40 miliardi;
2001: - 30 miliardi;
2002: - 20 miliardi;
* 8. 83. (ex Tab. A. 85) Manzione.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: Con decreto sino a: sono apportate con le seguenti: Con decreto del ministro della giustizia, di concerto con gli altri ministri interessati, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato. Con analogo decreto sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato, e per la relativa regolazione contabile; e possono essere apportate le opportune variazioni alla misura del contributo unificato e agli scaglioni di valore per l'applicazione del contributo stesso.
8. 87 (ex 9. 29) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: economica aggiungere la seguente: sentito il Consiglio Nazionale Forense.
*8. 85. (ex 9. 9)Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: economica aggiungere la seguente: sentito il Consiglio Nazionale Forense.
*8. 86. (ex 9. 105)Berselli, Benedetti Valentini, Mantovano, Neri, La Russa, Simeone, Marino, Manzoni, Cola.
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Sopprimere il comma 7.
**8. 88. (ex 9. 106)Riccio, Manzoni, Bono, Cola.
Sopprimere il comma 7.
**8. 124. (ex 9. 505) Malavenda.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a simili forme di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
*8. 89(ex 9. 45)Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a simili forme di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
*8. 90. (ex 9. 30)Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Sostituire il comma 7, con il seguente:
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a simili forme di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 40 miliardi;
2001: - 30 miliardi;
2002: - 20 miliardi.
* 8. 91. (ex Tab. A. 84) Manzione.
Al comma 7, dopo la parola: patrocinio aggiungere le parole: o a forme simili di patrocinio dei non abbienti.
**8. 151. Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
Al comma 7, dopo la parola: patrocinio aggiungere le parole: o a forme simili di patrocinio dei non abbienti.
**8. 92. (ex 9. 107)Bono, Armani, Alberto Giorgietti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.
Sopprimere il comma 8.
*8. 93. (ex 9. 108)Riccio, Manzoni, Bono, Cola.
Sopprimere il comma 8.
*8. 122. (ex 9. 504) Malavenda.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Non sono soggetti al contributo unificato di iscrizione a ruolo i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti senza limiti di competenza o di valore dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Sono altresì esenti dal contributo medesimo tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni dalla Corte d'appello.
** 8. 94. (ex 9. 46)Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Cola.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Non sono soggetti al contributo unificato di iscrizione a ruolo i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti senza limiti di competenza o di valore dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Sono altresì
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esenti dal contributo medesimo tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della Corte d'appello.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 40 miliardi;
2001: - 30 miliardi;
2002: - 20 miliardi.
** 8. 95. (ex Tab. A. 83) Manzione.
Al comma 8, sostituire le parole: i procedimenti già esenti con le seguenti: i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti.
*8. 98. (ex 9. 18) Parrelli, Carboni, Siniscalchi, Cesetti, Olivieri, Caruano, Saraceni.
Al comma 8, sostituire le parole: i procedimenti già esenti con le seguenti: i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti.
*8. 96. (ex 9. 109) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.
Al comma 8, sostituire le parole: i procedimenti già esenti con le seguenti: i procedimenti che, in virtù delle norme attualmente vigenti, sono esenti.
*8. 97. (ex 9. 31) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dal contributo medesimo tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della Corte d'appello.
** 8. 135. (ex 9. 32) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dal contributo medesimo tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni della Corte d'appello.
**8. 99. (ex 9. 110) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.
Sopprimere il comma 9.
8. 126. (ex 9. 503) Malavenda.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziale stipulati nelle forme previste del codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:
a) lo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni fino al lire 10 milioni è esente da imposta;
b) allo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;
c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti d verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizione contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;
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d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.
Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.
*8. 100. (ex 9. 33) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziaria stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto del decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:
a) lo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni è esente da imposta;
b) allo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;
c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;
d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.
Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
* 8. 101 (ex 9. 47 e 9. 111) Messa, Alberto Giorgetti, Proietti, Bono, Armani, Ozza, Paolone, Manzoni, Cola.
Sostituire il comma 9, con il seguente:
9. Le sentenze e ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziale stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro. Rimane ferma l'applicazione dell'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali dl conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:
a) lo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni è esente da imposta;
b) allo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 sì applica l'imposta ridotta a metà;
c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;
d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000.000 si applica in ogni caso l'imposta intera.
Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1936 n. 131.
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Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
*8. 102 (ex Tab. A. 33) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Sostituire il comma 9, con il seguente:
Le sentenze ed ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria in qualsiasi materia, nonché i verbali di conciliazione giudiziale stipulati nelle forme previste dal codice di procedura civile e dalle altre leggi processuali, sono esenti come tali dall'imposta di registro secondo il contenuto e gli effetti giuridici dei provvedimenti o dei verbali di conciliazione in conformità all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e dell'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al detto decreto del Presidente della Repubblica, con i seguenti limiti:
a) lo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni fino a lire 10 milioni èesente da imposta;
b) allo scaglione di valore della statuizione o delle convenzioni da lire 10.000.001 a lire 50.000.000 si applica l'imposta ridotta a metà;
c) allo scaglione di valore da lire 50.000.001 a lire 100.000.000, se si tratta di convenzioni risultanti da verbale di conciliazione giudiziale si applica l'imposta ridotta a metà, e se si tratta di statuizioni contenute in una sentenza o altro provvedimento si applica l'imposta intera;
d) allo scaglione di valore superiore a lire 100.000 .000 si applica in ogni caso l'imposta intera.
Rimane ferma la disposizione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.
Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 40 miliardi;
2001: - 30 miliardi;
2002: - 20 miliardi
*8. 103. (ex Tab. A. 82) Manzione.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: fino a lire 10 milioni con le parole: fino a lire 50 milioni.
8. 104. (ex 9. 112) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: del 30 per cento.
8. 130. (ex serie Malavenda 39) Malavenda.
Seguono altri 4.525 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alle medesime parole.
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: del 34 per cento.
8. 131. (ex serie Malavenda 39) Malavenda.
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni con le parole: superiore a lire 50 milioni fino a lire 100 milioni.
8. 105. (ex 9. 113) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.
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Sopprimere il comma 10.
8. 127 (ex 9. 502) Malavenda.
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore procedente, può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.
*8. 113. (ex 9. 35 e 9. 34). Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore procedente, può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.
*8. 106. (ex 9. 114, 9. 48 e ex 9. 115) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore procedente, può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.
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Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2000: - 100 miliardi.
*8. 109. (ex Tab. A. 35 e ex Tab. A. 34) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2000 ai procedimenti che hanno inizio dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti in corso al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'attore, l'impugnante, l'opponente, il ricorrente o il creditore procedente, può avvalersi delle disposizioni del presente articolo, versando l'importo del contributo di cui al comma 2 in ragione della metà. Non si fa comunque luogo a rimborso di quanto già pagato a titolo di imposte di bollo e di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.
11. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 40;
2001: - 30;
2002: - 20.
8. 107. (ex Tab. A. 81 e ex Tab. A. 80) Manzione.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Gli atti e i provvedimenti in materia di stato delle persone, separazione personale dei coniugi, divorzio, tutela dei minori, degli incapaci, interdetti, e inabilitati, nonché in materia di lavoro e impiego, sono esenti dall'imposta di registro e dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
8. 111. (ex 9. 74) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.
Sopprimere il comma 11.
8. 128(ex 9. 501) Malavenda.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: dal 1o luglio 2000 con le seguenti: 1o gennaio 2001.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
8. 115. (ex Tab. A. 46) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2000, con le seguenti: 1o gennaio 2000.
8. 116. (ex 9. 116) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.
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Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
8. 117. (ex 9. 117) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.
Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 138 giorni.
8. 132. (ex serie Malavenda 40) Malavenda.
Seguono altri 150 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alle medesime parole.
Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 2 giorni.
8. 133. (ex serie Malavenda 40) Malavenda.
Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: sei mesi aggiungere le seguenti: e una settimana.
8. 129 (ex 9. 500) Malavenda.
Al comma 11 sopprimere i periodi terzo e quarto.
Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli accantonamenti del ministero del tesoro come segue:
2000: - 100;
2001: - 75;
2002: - 50.
8. 118. (ex Tab. A. 45) Saponara, Donato Bruno, Gazzilli, Maiolo, Marotta, Pecorella, Tarditi, Vitali.
Al comma 11, sopprimere il terzo periodo
8. 119 (ex 9. 118) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Manzoni, Cola.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate norme dirette ad individuare le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle di cui alla presente articolo, nonché dirette a coordinare le norme di cui alla presente articolo con quelle dettate dalla legislazione vigente.
Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
8. 120 (ex 9. 75) Copercini, Giancarlo Giorgetti, Borghezio, Pirovano.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifica all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro sugli atti relativi alla procedura fallimentare).
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 59 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituita dalla seguente:
«c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, nonché quelli di altri procedimenti i cui provvedimenti recano condanne o riconoscono diritti a carico del fallimento, ai sensi degli articoli 91 e 133 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»
Seguono compensazioni del gruppo Forza Italia.
8. 01(ex 9. 0. 1.) Bergamo.
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Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
La tassa sul trasferimento di proprietà degli autoveicoli, di cui all'articolo 13 del regio decreto 29 luglio 1927 e successive modificazioni, è abrogata a partire dal 1o gennaio 2000.
Segue la compensazione n. 3 del gruppo Forza Italia.
8. 02(ex 9.0. 6) Marzano.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è abrogata a far data dal 1o gennaio 2000.
Segue la compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia.
8. 03(ex 9. 0. 5) Marzano.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
La sovratassa annuale per gli autoveicoli e le autovetture funzionanti con motore diesel di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976 è abrogata a partire dal 1o gennaio 2000.
Segue la compensazione n. 3 del gruppo Forza Italia.
8. 04(ex 9. 0. 7) Marzano.
COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA
All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: - 1.000;
2001: - 1.600;
2002: - 2.000.
Ministero delle finanze:
2000: - 2.300;
2001: - 1.400;
2002: - 2.500.
Ministero della giustizia:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
Ministero degli affari esteri:
2000: - 300;
2001: - 200;
2002: - 200.
Ministero della pubblica istruzione:
2000: - 500;
2001: - 400;
2002: - 400.
Ministero dell'interno:
2000: - 150;
2001: - 150;
2002: - 150.
Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: - 250;
2001: - 300;
2002: - 300.
Ministero della difesa:
2000: - 50;
2001: - 50;
2002: - 50.
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Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.
Ministero del commercio con l'estero:
2000: - 10;
2001: - 10;
2002: - 10.
Ministero della sanità:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
Ministero dei beni e attività culturali:
2000: - 10;
2001: - 10;
2002: - 10.
Ministero dell'ambiente:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 50.
Ministero dell'università e ricerca scientifica:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.
Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
Compensazione n. 1
All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: - 1.400;
2001: - 1.300;
2002: - 1.000.
Ministero dei lavori pubblici:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
Ministero delle comunicazioni:
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.
Ministero delle politiche agricole e forestali:
2000: - 500;
2001: - 500;
2002: - 500.
Ministero dell'industria:
2000: - 100;
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2001: - 100;
2002: - 100.
Ministero dell'ambiente:
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 50.
Compensazione n. 2
All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.
Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.
Compensazione n. 3
COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997» e.
Compensazione n. 1
All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: «629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi» con le seguenti: «380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi» con le seguenti: «186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi».
Compensazione n. 2.
All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.
Compensazione n. 3.
All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.
Ministero degli affari esteri:
2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.
Ministero della pubblica istruzione:
2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.
Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.
Ministero dell'ambiente:
2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.
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Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.
Ministero dell'interno:
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.
Totale compensazione:
2000: -1.510 miliardi;
2001: -1.510 miliardi;
2002: -1.510 miliardi.
Compensazione n. 4.
All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: -400 miliardi;
2001: -400 miliardi;
2002: -400 miliardi.
Ministero delle politiche agricole:
2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.
Ministero delle comunicazioni:
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
2000: -250 miliardi;
2001: -250 miliardi;
2002: -250 miliardi.
Totale compensazione:
2000: -900 miliardi;
2001: -900 miliardi;
2002: -900 miliardi.
Compensazione n. 5.
All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.
Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):
2000: -85 miliardi;
2001: -85 miliardi;
2002: -85 miliardi.
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge
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n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):
2000: -500 miliardi;
2001: -500 miliardi;
2002: -500 miliardi.
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. - Fondi di riserva - cap. 4355);
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.
Ministero degli affari esteri:
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. - Funzionamento - capp. 2150, 2151 ...):
2000: -250 miliardi;
2001: -250 miliardi;
2002: -250 miliardi.
Ministero dei lavori pubblici:
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201):
2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -2100 miliardi.
Ministero del commercio con l'estero:
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.
Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.
Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130):
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1263):
2000: -500 miliardi;
2001: -500 miliardi;
2002: -500 miliardi.
Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» (3.1.1.0. - Funzionamento - cap. 1601);
2000: -5 miliardi;
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2001: -5 miliardi;
2002: -5 miliardi.
Totale compensazione:
2000: -2.040 miliardi;
2001: -2.040 miliardi;
2002: -2.040 miliardi.
Compensazione n. 6
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato»;
2. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato».
Compensazione n. 7
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di gas metano).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.
Compensazione n. 8
Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).
1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.
Compensazione n. 9
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).
Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad
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eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Compensazione n. 10
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).
1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);
b) al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;
c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative al "business class"».
Compensazione n. 11
All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213. 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:
2000: -900 miliardi;
2001: -900 miliardi;
2002: -900 miliardi.
Compensazione n. 12
All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. - Aree depresse - cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:
2000: -1.500 miliardi;
2001: -2.000 miliardi;
2002: -2.000 miliardi.
Compensazione n. 13
All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.
Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).
Compensazione n. 14
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.
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2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.
Compensazione n. 15