Allegato A
Seduta n. 641 del 14/12/1999


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(A.C. 6557 - sezione 4)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica).

1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. Per tutte le categorie interessate la quota del contributo è calcolata in funzione del fatturato medio realizzato negli ultimi due anni da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537. Per le farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.
2. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali a base di princìpi attivi non coperti da brevetto, fatta eccezione per i medicinali ottenuti da biotecnologie, i prodotti biologici o quelli a rilascio controllato per via transdermica ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la Commissione unica del farmaco (CUF) giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini dell'applicazione del presente comma. Per le specialità medicinali attualmente in commercio, precedentemente non sottoposte alla disposizione citata, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2000, con effettività dal 31 gennaio 2000, applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. La CUF esprime il giudizio di cui al primo periodo del presente comma entro il mese successivo a quello della domanda di esclusione dalla riduzione del prezzo presentata dall'impresa interessata; in caso di accoglimento l'esclusione dalla riduzione del prezzo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della deliberazione della CUF. Restano altresì esclusi i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3,


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del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
4. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
5. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.448, l'espressione «medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità» deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.537.
6. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n.662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.
7. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.
8. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.109 del 13 maggio 1997, può essere prevista, sul prezzo ex fabrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.
9. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n.44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa».
10. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.178, è aggiunto il seguente:
«2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi».

11. Il Ministero della sanità predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

Sopprimerlo
26. 1. (ex 25. 542). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.
*26. 2. (ex 25. 541). Malavenda.


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Sopprimere il comma 1.
*26. 3. (ex 25. 30). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 16 dell'articolo 36 della legge 27dicembre 1997 n. 449 è soppresso.
Segue compensazione n. 15 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
26. 4.
(ex 25. 45). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. In deroga alle previsioni di cui al comma 16, dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posta a carico del fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la quota del contributo a carico delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, dei grossisti e delle farmacie.
Segue compensazione del gruppo Misto-UDEUR.
26. 5.
(ex 25. 74.) Manzione, Acierno, Bagliani, Di Nardo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, secondo criteri e modalità di ripartizione che tengano conto di principi di equità distributiva, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale un acconto sulla quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. In ogni caso i grossisti saranno tenuti al versamento del contributo soltanto per le vendite effettuate alle farmacie delle regioni che hanno determinato il superamento del limite di spesa farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.
1-bis. L'acconto di cui al comma 1 è determinato detraendo dall'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 ottobre 2000 è stato stabilito il termine per il versamento del saldo da effettuarsi comunque entro il 31 dicembre 2000. Per i grossisti l'acconto previsto dal primo periodo del presente comma è, in ogni caso, corrisposto in non meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1. Entro il 30 settembre 2000 il ministro riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile, ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.
26. 180. Governo.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministero del tesoro,


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del bilancio e della programmazione economica a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascun degli anni 1998 e 1999. Per tutte le categorie interessate la quota del contributo sarà determinata con riferimento ai medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, secondo criteri da stabilire con successiva legge. Per le farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.
26. 6. (ex 25. 13). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il Ministro della Sanità, definisce le modalità con le quali le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci, i grossisti e le farmacie, devono provvedere a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota loro spettante del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999.
26. 7. (ex 25. 27). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 aprile 2000 aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le categorie interessate al pagamento del contributo di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono definite le quote di contributo per ciascuna categoria nonché è determinata l'eccedenza della spesa farmaceutica 1998 e 1999. Nella determinazione della eccedenza di spesa farmaceutica per gli anni 1998 e 1999 da porre a carico delle categorie di cui sopra è detratto un importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA, dal 4 al 10 per cento, di cui al decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Entro il 30 giugno.
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
Seguono compensazioni n. 1, 2 e 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
26. 8.
(ex 25. 48). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 aprile 2000 aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le categorie interessate al pagamento del contributo di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono definite le quote di contributo per ciascuna categoria nonché è determinata l'eccedenza della spesa farmaceutica 1998 e 1999. Entro il 30 giugno.
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
Seguono le compensazioni n. 1, 2 e 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
26. 9.
(ex 25. 49). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: primo giorno del.
26. 14. (ex serie 53) Malavenda.

Seguono altri 147 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.


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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 179o giorno del.
26. 15. (ex serie 53). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.
Segue compensazione n. 7 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
26. 10.
(ex 25. 47). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 maggio.
Segue compensazione n. 7 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
26. 11.
(ex 25. 46). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i grossisti e le farmacie fino a: di loro spettanza con le seguenti: provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare per intero a favore del Servizio sanitario nazionale la quota.
26. 12. (ex 25. 31). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i grossisti fino a: di loro spettanza con le seguenti: i grossisti provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare per intero a favore del Servizio sanitario nazionale la quota.
26. 13. (ex 25. 32). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: le farmacie provvedono, aggiungere le seguenti: sulla base di una relazione attestante la reale entità dello sfondamento del tetto di spesa certificata dalla Corte dei Conti redatta e diffusa a tutti gli operatori coinvolti entro il 1o gennaio.
26. 16. (ex 25. 9). Lucchese, Del Barone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con i Presidenti delle Regioni.
26. 17. (ex 25. 556). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con le Province.
26. 18. (ex 25. 553). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con i Comuni.
26. 19. (ex 25. 552). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con le Commissioni Parlamentari competenti.
26. 20. (ex 25. 554). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con il Parlamento.
26. 21. (ex 25. 555). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con il Presidente del Consiglio dei ministri.
26. 22. (ex 25. 550). Malavenda.


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Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con il Consiglio dei ministri.
26. 23. (ex 25. 549). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la quota con le parole: le somme.
26. 24. (ex 25. 551). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: cui va aggiunta una addizionale del 3 per cento.
26. 24. (ex serie 53). Malavenda.

Seguono altri 3.043 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: cui va aggiunta una addizionale dello 0, 001 per cento.
26. 25. (ex serie 53). Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è calcolata fino alla fine del periodo con le seguenti: sarà determinata con riferimento ai medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo i criteri da stabilire con successiva legge.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A , Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
26. 26. (ex Tab. A. 148). Massidda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in funzione del fatturato con le seguenti: per un 50 per cento dell'eccedenza di spesa di cui all'articolo 36, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in funzione dell'incremento di fatturato realizzato negli anni 1998 e 1999 da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 e per l'altro 50 per cento in funzione del fatturato medio.
26. 27. (ex 25. 62). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: maggiorato del 6, 999 per cento.
26. 28. (ex serie 54). Malavenda.

Seguono altri 4.355 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: maggiorato del 1, 001 per cento.
26. 29. (ex serie 54). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
26. 30. (ex 25. 33). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il contributo lordo, di cui ai periodi precedenti, ecceda lire 50 milioni, il rimanente importo è versato nei cinque anni successivi, a decorrere dal 2001, con modalità da stabilire con il decreto di cui al primo periodo.
Segue compensazione del gruppo Misto-UDEUR.
26. 31. (ex 25. 73). Manzione, Acierno, Di Nardo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo sull'eccedenza di spesa dovuto dalle singole farmacie è calcolato


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al netto di una somma pari al tasso legale negoziato di 2 punti percentuali relativamente agli impianti per i quali si siano verificati ritardi nella corresponsione da parte delle ASL delle spettanze alle farmacie medesime.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, variare gli importi come segue:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
26. 32. (ex Tab. A. 171). Cicu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis Il contributo sull'eccedenza di spesa dovuto dalle singole farmacie e calcolato al netto di una somma pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali relativamente agli importi per i quali si siano verificati ritardi nella corresponsione da parte delle ASL delle spettanze alle farmacie medesime.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.
26. 150. (ex 25. 25). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il contributo sull'eccedenza di spesa dovuto dai grossisti e dalle farmacie è calcolato al netto di una somma pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali relativamente agli importi per i quali si siano verificati ritardi nella corresponsione da parte delle ASL delle spettanze alle farmacie.
Segue compensazione del gruppo Misto-UDEUR.
26. 33. (ex 25. 72). Manzione, Acierno, Bagliani.

Sopprimere il comma 2.
26. 34. (ex 25. 540). Malavenda.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: 12.650 con le seguenti: 13.410.
Seguono compensazioni n. 1, 2, 3 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
26. 35.
(ex 25. 50). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 14 per cento aggiungere le seguenti: metà del quale è da destinarsi all'acquisto di farmaci (cosiddetti «orfani»), di difficile reperimento, destinati alla cura di numerose malattie rarissime, distribuiti dalle farmacie convenzionate e da quelle ospedaliere per conto del Sistema sanitario nazionale.
26. 36. (ex 25. 34). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: delle occorrenze finanziarie delle regioni aggiungere le seguenti: e in proporzione allo sfondamento della spesa delle stesse.
26. 37. (ex 25. 8). Lucchese, Del Barone.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le norme di cui all'articolo 36, commi 16 e 16-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applicano limitatamente agli anni 1998 e 1999. A decorrere dall'anno 2000, nel caso in cui la spesa regionale per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, i limiti di competenza regionale derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, le regioni e le province autonome, anche avvalendosi di apposita commissione che includa una rappresentanza delle aziende


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del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, valuta l'entità delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea ed adotta le misure necessarie ai fini del contenimento della spesa. Qualora comunque, alla fine dell'anno, si registri una spesa regionale per l'assistenza farmaceutica superiore ai limiti di cui al comma 2, le regioni e le province autonome, provvedono con mezzi propri anche mediante il ricorso a forme di contribuzione regionale, a coprire le eventuali eccedenze.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:
2000: 600.000;
2001: 475.000;
2002: 300.000.
26. 38. (ex Tab. A. 121). Di Capua.

Sopprimere il comma 3.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.
26. 39. (ex 25. 29). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Sopprimere il comma 3.
Seguono compensazioni n. 1 e 2 del gruppo lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
26. 40
(ex 25. 51). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 3.
*26. 41. (ex 25. 77). Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 3.
*26. 42. (ex 25. 79). Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Marengo, Carlesi, Franz, Menia.

Sopprimere il comma 3.
*26. 43. (ex 25. 539). Malavenda.

Subemendamenti all'emendamento 26.182 del Governo.

Al comma 3 dopo le parole: Servizio sanitario nazionale inserire le seguenti , con prezzo al pubblico superiore alle 7.000 lire.
0. 26. 182. 1.
Fontanini, Cè.

Al comma 3 dopo le parole: Servizio sanitario nazionale inserire le seguenti , con prezzo al pubblico superiore alle 5.000 lire.
0. 26. 182. 2.
Fontanini, Cè.

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:
3. Fermo restando, per le specialità medicinali a base di principi attivi per i quali è scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
3-bis. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma precedente:
a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;
b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo;
c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;
d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.


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3-ter. Restano comunque esclusi dalla riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.
26. 182Governo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, con prezzo al pubblico superiore alle 5.000 lire, è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma presente:
a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;
b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di «novità»;
c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;
d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:
2000: - 400 miliardi;
2001: - 300 miliardi;
2002: - 200 miliardi.
26. 45. (ex Tab. A. 147). Massidda.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, con prezzo al pubblico superiore alle 5.000 lire, è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma:
a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;
b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di novità;
c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;
d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.
26. 44. (ex 25. 14). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma:
a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;
b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di «novità»;


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c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;
d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.
*26. 47. (ex 25. 20). Giannotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. A decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma:
a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;
b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di «novità»;
c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;
d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.
*26. 46. (ex 25. 67). Bastianoni.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. A decorrere dal 10 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico.
26. 48. (ex 25. 4). Giannotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il prezzo delle specialità medicinali per le quali è scaduta qualsiasi forma di tutela brevettuale, con l'esclusione dei prodotti di origine biologica o ottenuti con processi biotecnologici, è ridotto, a decorrere dal 1o gennaio 2000, del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe.
26. 49. (ex 25. 28). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: indistintamente.
26. 50. (ex 25. 63). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indistintamente con la seguente: indiscriminatamente.
26. 51. (ex 25. 529). Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: a base di principi attivi non coperti da brevetto fino alla fine del periodo, con le seguenti: non coperte da brevetto avente per oggetto almeno:
a) un principio attivo;
b) la tecnologia o il metodo di somministrazione o di rilascio;
c) la forma farmaceutica. La disposizione suddetta non si applica, in ogni caso. ai medicinali ottenuti da biotecnologie, ai prodotti biologici, a quelli a rilascio controllato per via trasdermica e ad altri medicinali ai quali la Commissione Unica del Farmaco abbia riconosciuto caratteristiche innovative rilevanti sotto il profilo terapeutico.
26. 56. (ex 25. 60). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.


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Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: principi attivi con le seguenti: ph neutro.
26. 52. (ex 25. 528). Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: principi attivi con le seguenti: radicali liberi.
26. 55. (ex 25. 527). Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non coperti da brevetto.
26. 57. (ex 25. 61). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: non coperti da brevetto aggiungere le seguenti: il cui prezzo al pubblico, al 30 settembre 1999, ecceda le 7.000 lire.
26. 58. (ex 25. 64). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: 20 per cento sino a: riduzione del.
Seguono compensazioni n. 1 e 2 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
26. 61.
(ex 25. 43). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole: 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1 gennaio 2000, applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. con le seguenti: 6 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2000, per scaglioni di pari importo.
Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
26. 62.
(ex 25. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2000, applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. con le seguenti: 10 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2000, per scaglioni di pari importo.
Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
26. 153.
(ex 25. 52). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con le seguenti: 24, 999.
26. 59. (ex serie 55) Malavenda.

Seguono altri 4.040 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con le seguenti: 21, 001.
26. 60. (ex serie 55) Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.
26. 151. (ex 25. 35). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e un giorno.
26. 69. (ex serie 56) Malavenda.

Seguono altri 737 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola


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Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e trecentosessanta giorni.
26. 70. (ex serie 56) Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 1o con la seguente: 31.
26. 71. (ex serie 57). Malavenda.

Seguono altri 25 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 1o con la seguente: 2.
26. 72. (ex serie 57). Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento con le seguenti: per scaglioni annuali di pari importo.
26. 162. (ex 25. 54). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 5 con le seguenti: 10,999.
26. 73. (ex serie 58) Malavenda.

Seguono altri 1250 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 5 con le seguenti: 10,024.
26. 74. (ex serie 58) Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: entro il mese con le seguenti: entro due giorni.
26. 75. (ex serie 59).Malavenda.

Seguono altri 45 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: entro il mese con le seguenti: entro ventotto giorni.
26. 76. (ex serie 59).Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: primo con la seguente: cinquantesimo.
26. 77. (ex serie 60). Malavenda.

Seguono altri 48 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: primo con la seguente: secondo.
26. 78. (ex serie 60). Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: del mese.
26. 152. (ex 25. 526.) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.
Segue compensazione n. 2 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania
26. 64.
(ex 25. 55). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 4.
*26. 65. (ex 25. 68). Bastianoni.

Sopprimere il comma 4.
*26. 66. (ex 25. 538). Malavenda.


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Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo ricalcola il prezzo di vendita dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale equiparandolo al prezzo medio europeo per singola specialità medicinale.
Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.
26. 63. (ex 25. 80). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le confezioni di medicinali autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti confezioni autorizzate secondo la procedura nazionale, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, il regime del prezzo medio europeo.
Segue compensazione del gruppo di Forza Italia.
26. 67. (ex 25. 15). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le confezioni di medicinali autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti confezioni autorizzate secondo la procedura nazionale, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, il regime del prezzo medio europeo.
26. 68. (ex 25. 41). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le confezioni di medicinali autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti confezioni autorizzate secondo la procedura nazionale, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, il regime del prezzo medio europeo.

Conseguentemente all'articolo 61, Tabella A , Ministero del tesoro, del bilancio ed ella programmazione economica, modificare gli importi come segue:
2000: - 400 miliardi;
2001: - 300 miliardi;
2002: - 200 miliardi.
26. 79. (ex Tab. A. 146). Massidda.

Al comma 4, sostituire le parole: In deroga con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2000, in deroga.
26. 80. (ex 25. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 5.
26. 81. (ex 25. 537). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.
*26. 82(ex 25. 536). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.
*26. 83. (ex 25. 44).Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, sostituire la parola: sperimentale con la seguente: definitiva.
26. 84. (ex 25. 522). Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 2000.
26. 154. (ex 25. 521). Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: 31 con la seguente: 1.
26. 156. (ex serie 61) Malavenda.

Seguono altri 29 emendamenti recanti variazioni della medesima data.


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Al comma 6, sostituire la parola: 31 con la seguente: 30.
26. 86. (ex serie 61) Malavenda.

Sopprimere il comma 7.
26. 87. (ex 25. 535). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: 30 gennaio 2001 con le seguenti: 1ogennaio 2000.
26. 88. (ex serie 62) Malavenda.

Seguono altri 355 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 7, sostituire le parole: 30 gennaio 2001 con le seguenti: 28 dicembre 2000.
26. 89. (ex serie 62) Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle associazioni dei consumatori.
26. 90. (ex 25. 520). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: al tribunale dei diritti del malato.
26. 91. (ex 25. 519). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle regioni.
26. 92. (ex 25. 517). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle province.
26. 93. (ex 25. 516). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: ai comuni.
26. 94. (ex 25. 515). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle organizzazioni sindacali di categoria.
26. 95. (ex 25. 514). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: al Parlamento.
26. 96. (ex 25. 518). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: triennio 1998-2000 con le seguenti: nel periodo compreso tra il 28 dicembre 1998 e il 31 dicembre 2000.
26. 97. (ex serie 63). Malavenda.

Seguono altri 360 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 7, sostituire le parole: triennio 1998-2000 con le seguenti: nel periodo compreso tra il 3 gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000.
26. 98. (ex serie 63). Malavenda.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: che dia conto dei motivi di sfondamento della spesa delle singole regioni e le eventuali discrepanze tra i dati di vendita e le aziende farmaceutiche a quelle di acquisto da parte delle regioni.
26. 155. (ex 25. 11). Lucchese, Del Barone.


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Sopprimere il comma 8.
26. 99. (ex 25. 534). Malavenda.

Al comma 8, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
26. 100. (ex 25. 513). Malavenda.

Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole: per l'impiego all'interno delle medesime strutture.
*26. 101. (ex 25. 5).Lucchese, Del Barone.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: per l'impiego all'interno delle medesime strutture.
*26. 102. (ex 25. 26). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole: per l'impiego all'interno delle medesime strutture.
*26. 103. (ex 25. 78). Cicu.

Sopprimere il comma 9.
26. 104. (ex 25. 533). Malavenda.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A , alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:
2000: - 200.000;
2001: - 150.000;
2002: - 100.000.
26. 109. (ex Tab. A. 145). Massidda.

Al comma 9 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.
*26. 110. (ex 25. 16). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.
*26. 111. (ex 25. 12).Lucchese, Del Barone.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.
*26. 112. (ex 25. 65).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 129 giorni.
26. 105. (ex serie 64). Malavenda.

Seguono altri 208 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 318 giorni.
26. 106. (ex serie 64). Malavenda.

Al comma 9, sostituire la parola: dodici con la seguente: sessanta.
Alla copertura degli eventuali oneri si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta


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sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.
I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
26. 107. (ex 25. 2). Conte.

Al comma 9, settimo rigo la parola: dodici è sostituita con la seguente: sessanta.
26. 108. (ex 25. 39). Massidda.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il Ministero della sanità è tenuto a predisporre annualmente una relazione che identifichi i motivi dello sfondamento della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti tra la spesa farmaceutica delle regioni e i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione deve essere comunicata alle competenti Commissioni parlamentari.
26. 113. (ex 25. 10). Lucchese, Del Barone.

Sopprimere il comma 10.
Seguono le compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
26. 114.
(ex 25. 24). Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 10.
26. 115. (ex 25. 532). Malavenda.

Al comma 10, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: al 30 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: a 1 milione di lire.
26. 116. (ex 25. 17). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: al 30 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: a quella stabilita per il rinnovo di una AIC.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
12. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dal comma 10, capoverso 2-bis, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:
a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;
b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;
c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.
I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di


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natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
26. 117. (ex 25. 1). Conte.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa con le seguenti: a quella stabilita per il rinnovo di una AIC.
26. 118. (ex 25. 76). Massidda, Conte, Armosino, Leone.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione con le seguenti: a un milione di lire.

Conseguentemente:
dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis) Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1982, n. 633, al punto 114) sono soppresse le seguenti parole: , ad eccezione dei prodotti omeopatici.

All'articolo 61, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.

All'articolo 61, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:
Ministero delle politiche agricole e forestali:
2000: - 150.000;
2001: - 120.000;
2002: - 100.000.
26. 119. (ex Tab. A. 98). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 10, sostituire la parola: 30 con la seguente: 5.
Segue compensazione n. 4 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
26. 120.
(ex 25. 42). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con le seguenti: 60,999.
26. 124. (ex serie 65). Malavenda.

Seguono altri 2.295 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con le seguenti: 51,001.
26. 125. (ex serie 65). Malavenda.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 10.
26. 131. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 20.
*26. 132. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 20.
*26. 121. (ex 25. 7).Lucchese, Del Barone.


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Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 40.
Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
26. 123.
(ex 25. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 35.
26. 122. (ex 25. 6). Lucchese, Del Barone.

Al comma 10, capoverso 2-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: non.
26. 129. (ex 25. 546). Malavenda.

Al comma 10, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: in ogni caso ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione con le seguenti: ai medicinali di cui è documentata dalle imprese la totale esportazione.
26. 128. (ex 25. 58).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: l'esportazione aggiungere le seguenti: esclusiva.
26. 127. (ex 25. 66).Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari.
26. 130. (ex 25. 512). Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela della popolazione.
26. 135. (ex 25. 557).Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela di popoli colpiti da siccità.
26. 157. (ex 25. 511).Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela di popoli colpiti da alluvioni.
26. 158. (ex 25. 510).Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela dei popoli colpiti da calamità naturali.
26. 159. (ex 25. 547).Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela dei popoli colpiti da disastro ecologico.
26. 160. (ex 25. 548).Malavenda.

Subemendamenti all'emendamento 26.183 del Governo.

Al comma 10-ter, al secondo periodo sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente al comma 10-ter secondo periodo sostituire le parole: restante 50 per cento con le seguenti: restante 10 per cento.

Segue compensazione del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
0. 26. 183. 2. Fontanini, Cè.


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Al comma 10-ter, al secondo periodo sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente al comma 10-ter secondo periodo sostituire le parole: restante 50 per cento con le seguenti: restante 20 per cento.

Segue compensazione del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
0. 26. 183. 2. Fontanini, Cè.

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:
10-bis - Il comma 2 dell'articolo 70, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in «note» a tal fin approvate dalla stessa commissione, l'apposizione della firma del medico prescrittore sulla ricetta relativa ad uno dei predetti medicinali attesta, altresì, che ricorrono le condizioni stabilite dalla relativa «nota». Il medico è responsabile, a tutti gli effetti, delle prescrizioni effettuate ai sensi del periodo precedente senza che ricorrano le condizioni previste dalla nota relativa al medicinale prescritto».
10-ter. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, sono sostituiti dai seguenti: «Qualora dal controllo, effettuato anche in contraddittorio con il sanitario interessato, l'azienda sanitaria locale accerti che un medico ha prescritto tiri medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda medesima informa del fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario e il Ministro della sanità per i provvedimenti di rispettiva competenza e irroga al medico una sanzione pecuniaria pari al prezzo delle confezioni di medicinali irregolarmente prescritte. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione pecuniaria sono destinate, per la quota del cinquanta per cento, all'azienda sanitaria locale che ha proceduto all'accertamento, per la copertura delle spese connesse ai controlli eseguiti, e per il restante cinquanta per cento alle entrate del bilancio dello Stato. Le aziende sanitarie locali sono tenute a verificare ogni anno, nell'ambito dei controlli previsti dal presente comma, la regolarità di non meno del cinque per cento delle ricette di farmaci la cui erogazione con onere a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinata al rispetto delle condizioni indicate dalla commissione unica del farmaco. Le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e al Ministero della sanità entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sui controlli effettuati e sulle misure adottate nell'anno precedente ai sensi del presente comma».
26. 183Governo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Nella tabella A parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 114) sono soppresse le seguenti parole: «, ad eccezione dei prodotti omeopatici».

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:
2000: - 120 miliardi;
2001: - 100 miliardi;
2002: - 60 miliardi.
26. 133. (ex Tab. A. 120). Galletti, Procacci, Scalia, Altea, Attili, Bastianoni, Bielli, Boato, Bova, Burani Procaccini, Cento, Chiusoli, Crema, Dalla Chiesa, Gardiol, Gasperoni, Giannotti, Guidi, Leccese, Lucchese, Maselli, Nardini, Palma, Panattoni, Parrelli, Pisapia, Saraceni, Siniscalchi, Vignali, Widmann, Valpiana, Balocchi.


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Sopprimere il comma 11.
26. 134. (ex 25. 531). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: settimanalmente.
26. 135. (ex 25. 500). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: mensilmente.
26. 136. (ex 25. 501). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: bimensilmente.
26. 137. (ex 25. 502). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: trimestralmente.
26. 138. (ex 25. 503). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: quadrimestralmente.
26. 139. (ex 25. 504). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.
26. 140. (ex 25. 505). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alle organizzazioni sindacali di categoria.
26. 141. (ex 25. 545). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alle province.
26. 142. (ex 25. 544). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: ai comuni.
26. 143. (ex 25. 543). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alle regioni.
26. 144. (ex 25. 509). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alla Camera dei deputati.
26. 145. (ex 25. 506). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: al Senato della Repubblica.
26. 147. (ex 25. 507). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alle Commissioni parlamentari.
26. 148. (ex 25. 508). Malavenda.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le articolazioni periferiche del Ministero della Sanità sono titolate alla raccolta dei dati di vendita che dovranno essere forniti dalle singole aziende sanitarie.
26. 149. (ex 25. 81). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.


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Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«3. Ai fini della presente legge, per crediti futuri si intendono i crediti che matureranno in base a contratti non ancora stipulati alla data della cessione.
4. I crediti oggetto della cessione possono essere sostituiti, su base rotativa, nel quadro della stessa operazione di cartolarizzazione, da altri crediti aventi caratteristiche analoghe, ai fini della loro individuazione in blocco.
5. La Banca d'Italia emana istruzioni per la individuazione in blocco dei crediti che possono formare oggetto di cessione alle società di cui all'articolo 3».
b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c)» sono inserite le seguenti: «e 4, lettera b)»;
c) all'articolo 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti residenti negli Stati di cui all'articolo 26-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e raccolti dalla società cessionaria per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi»;
d) all'articolo 7, è aggiunto, infine, il seguente comma:
«3. Alla carta commerciale emessa dalle società aventi per oggetto esclusivo l'acquisto e la vendita di titoli emessi da società per la cartolarizzazione dei crediti si applica, ai fini delle imposte sui redditi, il regime previsto all'articolo 5».
26. 01. (ex 25. 02). Targetti.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Anticipazioni sui finanziamenti per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

1. Il Ministero della sanità è autorizzato ad erogare, entro il 31 gennaio di ogni anno, in via anticipata e salvo conguaglio a ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico e privato a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni un importo fino all'80 per cento di quello erogato l'anno precedente.
26. 02Governo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.
Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 63 - 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.
2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.
Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.
Compensazione n. 3


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All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.
Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.
Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.
Compensazione n. 6


All'articolo 24, sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.
Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 63. - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.
Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 63. - 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.
2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.
3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: «società di intermediazione mobiliare» sono inserite le seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni».
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno


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2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.
Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.
Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997» e.
Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, sostituire le parole: «629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi» con le seguenti: «380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi» con le seguenti: «186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi».
Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.
Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:
2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:
2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:
2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.


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Totale compensazione:
2000: -1.510 miliardi;
2001: -1.510 miliardi;
2002: -1.510 miliardi.
Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: -400 miliardi;
2001: -400 miliardi;
2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:
2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
2000: -250 miliardi;
2001: -250 miliardi;
2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:
2000: -900 miliardi;
2001: -900 miliardi;
2002: -900 miliardi.
Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;
2001: -85 miliardi;
2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):
2000: -500 miliardi;
2001: -500 miliardi;
2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.


Pag. 106

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. - Fondi di riserva - cap. 4355);
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. - Funzionamento - capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;
2001: -250 miliardi;
2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201):

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a)
... (4.1.2.1. - cap. 2100):
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130):
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a)
(2.1.2.3. - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1263):
2000: -500 miliardi;
2001: -500 miliardi;
2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» (3.1.1.0. - Funzionamento - cap. 1601);
2000: -5 miliardi;
2001: -5 miliardi;
2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:
2000: -2.040 miliardi;
2001: -2.040 miliardi;
2002: -2.040 miliardi.
Compensazione n. 6


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Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
«h-bis) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato»;
2. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato».
Compensazione n. 7


Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.
Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.
Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26


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ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);
b) al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;
c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative al "business class"».
Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213. 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;
2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.
Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. - Aree depresse - cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:
2000: -1.500 miliardi;
2001: -2.000 miliardi;
2002: -2.000 miliardi.
Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).
Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.
Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo


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45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.
Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:
194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1o gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.
Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.
Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
29. A decorrere dal 1o gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (S02) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.
Compensazione n. 4

A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.
Compensazione n. 5

A decorrere dal 1o gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 2.000.000;
2001: - 1.350.000;
2002: - 1.000.000.


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Ministero delle finanze:
2000: - 2.000.000;
2001: - 1.350.000;
2002: - 1.000.000.
Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.
Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:
2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000.
Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.
Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,, sono apportate le seguenti variazioni:
2000: - 40.000;
2001: - 26.666;
2002: - 20.000.
Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:
2000: - 200.000;
2001: - 133.333;
2002: - 100.000.
Compensazione n. 3


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All'articolo 61, alla tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:
2000: - 400.000;
2001: - 266.666;
2002: - 200.000.
Compensazione n. 4