...
1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono soppresse le seguenti parole: «aventi valore significativo» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere».
di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze».
5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è sostituito dal seguente:
in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n.1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n.1089 del 1939 sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri».
6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, le parole: «approvati e resi esecutivi» sono sostituite dalla seguente: «stipulati».
10. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e valorizzazione.
Sopprimerlo.
Sopprimere il comma 1.
Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, capoverso 99, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , dando priorità ai beni concessi in locazione alle famiglie che percepiscono un reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Al comma 3, capoverso 99, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, quando le dismissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Al comma 3, capoverso 99, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, quando le dismissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Al comma 3, capoverso 99, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, quando le dismissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito
inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Al comma 3, capoverso 99, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sono fatti salvi i beni immobili già acquisiti dai comuni in base all'articolo 3, commi 86 e seguenti, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche se il Ministero delle finanze non li ha formalmente consegnati.
Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, con le seguenti: secondo le norme della contabilità dello Stato.
Al comma 3, capoverso 99, sopprimere dal quarto al settimo periodo.
Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il quarto periodo.
Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le parole: sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le parole: sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 3, capoverso 99, quinto periodo, sostituire le parole: esonerato dalla consegna dei documenti con le seguenti: obbligato alla consegna dei documenti catastali.
Al terzo comma, capoverso 99, quinto periodo sostituire le parole da: nonché fino
alla fine del periodo con le seguenti: producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto.
Al comma 3, capoverso 99, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: La scelta del notaio spetta alla parte acquirente.
Al comma 3, capoverso 99, settimo periodo, sostituire le parole da: possono essere alienati sino alla fine del comma con le seguenti: sono alienati dai comuni nel cui territorio é ubicato il bene da alienare con conseguente compartecipazione agli utili del comune stesso non inferiore al 10 per cento del prezzo di vendita del bene.
Al comma 3, capoverso 99, ottavo periodo, dopo le parole: importo pattuito aggiungere le seguenti: , che non può essere inferiore al prezzo medio di mercato di unità similari,
Al comma 3, capoverso 99, ottavo periodo, sopprimere le parole da: al netto di una commissione percentuale sino alla fine del periodo.
Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il nono ed il decimo periodo.
Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il nono periodo.
Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il decimo periodo.
Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il decimo periodo.
Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il decimo periodo.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: lire 1.000 miliardi, con le seguenti: lire 920 miliardi.
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
Al comma 4, capoverso 99-bis, primo periodo, dopo le parole: di utilizzazione agricola aggiungere le seguenti: con esclusione di quelli funzionali alle attività istituzionali di salvaguardia della biodiversità animale e vegetale.
Al comma 4, capoverso 99-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ; il relativo programma di alienazione fino alla fine del periodo con le seguenti: . La rivendita, rivolta esclusivamente agli imprenditori agricoli, avviene previo accorpamento dei terreni interessati in lotti minimi omogenei, in relazione al loro valore di mercato, ed è regolata da un programma di alienazione, definito di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, che provvede ad indicare i requisiti minimi dei potenziali acquirenti, sulla base di criteri che tengano conto dell'età, delle capacità imprenditoriali e delle effettive prospettive di sviluppo delle strutture aziendali condotte dagli acquirenti medesimi.
Al comma 4, capoverso 99-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Al comma 4, capoverso 99-bis, secondo periodo, sostituire le parole: inclusi quelli marittimi con le seguenti: , compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale
Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: , previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari,
Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: in lotti minimi fino alla fine del periodo con le seguenti: in lotti non superiori a dieci ettari deve essere effettuata ad imprenditori agricoli singoli o associati con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età, che sono conduttori di tali fondi, consentendo il diritto di prelazione. Qualora i conduttori non siano interessati all'acquisto ma vogliano esercitare solo la conduzione di detti fondi, questi non possono essere venduti a terzi. Non può essere ceduto al medesimo imprenditore, né a suoi parenti e affini, né a suoi soci un numero di lotti superiore a due.
Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sostituire le parole: di dieci ettari con le seguenti omogenei, in relazione al loro valore di mercato,
Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sostituire le parole: dieci ettari con le seguenti: venti metri quadri.
Seguono altri 1.964 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.
Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, sostituire le parole: dieci ettari con le seguenti: 1.984 metri quadri.
Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, dopo le parole: piena vitalità aziendale aggiungere le seguenti: compresa quella.
Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, dopo le parole: quaranta anni aggiungere le seguenti: e 301 giorni.
Seguono altri 299 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.
Al comma 4, capoverso 99-bis, terzo periodo, dopo le parole: quaranta anni aggiungere le seguenti: e 2 giorni.
Al comma 4, capoverso 99-bis, quarto periodo, sostituire le parole: 40 anni con le seguenti: 45 anni.
Sopprimere il comma 5.
Al comma 5, capoverso 100, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 0,001.
Seguono altri 600 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.
Al comma 5, capoverso 100, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 10,50.
Al sesto periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.
Al comma 5, capoverso 100, quarto periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: centottanta
Seguono altri 89 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.
Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: novantuno
Al comma 5, capoverso 100, sesto periodo, sostituire la parola: centoventi con la seguente: duecentoquaranta.
Seguono altri 119 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.
Al comma 5, capoverso, sesto periodo, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centoventuno
Al comma 5, capoverso, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 se non sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta si intendono concesse.
Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il bene è inalienabile.
Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il decorso infruttuoso del termine di cui al precedente periodo è da considerarsi di silenzio assenso.
Al comma 5, capoverso 100, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto dal presente comma è esteso agli enti locali che possono alienare i propri beni previa autorizzazione di cui all'articolo 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
Al comma 5, capoverso 100, aggiungere in fine il seguente periodo: Quanto previsto dal presente comma è esteso agli enti locali che possono alienare, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32 della legge n. 448 del 1998, i propri beni previa autorizzazione di cui all'articolo 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente, variare gli importi come segue:
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente, variare gli importi come segue:
Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, con le seguenti: secondo le norme della contabilità dello Stato.
Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: per azioni, con le seguenti: di capitali.
Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche appositamente costituite.
Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: incaricati anche della valutazione dei beni.
Al comma 9, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
Al comma 9, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
Al comma 9, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche in deroga
alle norme di contabilità dello Stato con le seguenti: secondo le norme della contabilità dello Stato.
Al comma 9, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ed estere.
Al comma 9, capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le parole: relativamente ai programmi nei quali abbiano prestato attività di consulenza.
All'articolo 6, comma 9, capoverso 1, sopprimere il quinto periodo.
Al comma 9, capoverso 1, quinto periodo, sostituire le parole: alla stima del consulente di cui al presente comma con le seguenti: alla valutazione dell'ufficio tecnico erariale.
Al comma 9, capoverso 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di effettivi valori di mercato.
Al comma 9, capoverso 1, sesto periodo, sostituire le parole: esonerato dalla consegna dei documenti con le seguenti: obbligato alla consegna dei documenti catastali.
Al comma 9, capoverso 1, sopprimere gli ultimi due periodi.
Al comma 9, capoverso 1, ottavo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 0,73.
Seguono altri 520 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.
Al comma 9, capoverso 1, ottavo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 10,50.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province, ed alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, regioni e province hanno diritto di riscattare la quota dell'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio del diritto di prelazione è attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione».
Al comma 10, sostituire le parole: all'entrata del bilancio dello Stato, con le seguenti: al Ministero della difesa.
Al comma 10, sopprimere le parole da: al netto fino alla fine del comma.
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 11.
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione ed affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Al comma 12, aggiungere, in fine le seguenti parole: , nonché i diritti degli enti locali in qualità di conduttori di immobili di proprietà demaniale, utilizzati dall'ente locale da oltre 5 anni. Per tali beni demaniali in uso agli enti locali il Ministro delle finanze dispone la dismissione entro 6 mesi dalla data di richiesta dell'ente locale, e il valore della dismissione viene determinato dal valore catastale diminuito dagli oneri sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.
Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Valgono per gli stessi le previsioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, capoverso 2-quinquies.
Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella relazione devono essere specificamente indicati i beni immobili e i diritti immobiliari; i consulenti finanziari o immobiliari; gli intermediari finanziari o immobiliari; gli acquirenti degli immobili rivenduti; i motivi dell'eventuale esonero dall'obbligo di rivendita; i nominativi degli individui o delle società acquirenti; i prezzi di compravendita di ciascun bene immobile, diritto reale su di essi, compendio immobiliare; l'ammontare di ciascuna commissione pagata, a chi e per quale cespite.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
1. Gli enti pubblici che intendono privatizzare beni immobili realizzati prima del 1o gennaio 1950, non compresi negli elenchi di cui all'articolo 4 delle legge 1o giugno 1939, n. 1089, comunicano l'elenco dei beni oggetto di alienazione alla sovrintendenza per i beni artistici e storici territorialmente competente, la quale si pronuncia motivatamente entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico. Decorso inutilmente tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata, l'ente può procedere alla cessione.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
1. All'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il termine « 1o gennaio 2003» è modificato in «1o gennaio 2000».
All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):
Ministero delle finanze:
Ministero della giustizia:
Ministero degli affari esteri:
Ministero della pubblica istruzione:
Ministero dell'interno:
Ministero dei trasporti e della navigazione:
Ministero della difesa:
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Ministero del commercio con l'estero:
Ministero della sanità:
Ministero dei beni e attività culturali:
Ministero dell'ambiente:
Ministero dell'università e ricerca scientifica:
All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi
nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):
Ministero dei lavori pubblici:
Ministero delle comunicazioni:
Ministero delle politiche agricole e forestali:
Ministero dell'industria:
Ministero dell'ambiente:
All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.
Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.
All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.
All'articolo 61, tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,, sono apportate le seguenti variazioni:
All'articolo 61, alla tabella B, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:
All'articolo 61, alla tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:
All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.
Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:
Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.
Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.
A decorrere dal 1o gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
Ministero delle finanze:
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.
All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
(Patrimonio immobiliare dello Stato).
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è abrogato.
3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è sostituito dal seguente:
«99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità
4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è inserito il seguente:
«99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, inclusi quelli marittimi, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalità aziendale di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma».
«100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n.448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n.448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione
7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono abrogati.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
9. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sostituito dal seguente:
«1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente ai programmi nei quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge».
11. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.
12. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprietà degli enti medesimi.
13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente articolo.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 51. (ex 6. 21.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 52. (ex 6. 22.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.
4. 1. (ex 6. 65.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.
* 4. 2. (ex 6. 69.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
* 4. 3. (ex 6. 16. e 6.14.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 53. (ex 6. 23.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
4. 4. (ex 6. 13.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.
4. 66. (ex 6. 64.) Manzione, Acierno, Bagliani.
* 4. 55. (ex 6. 57.) Scalia.
* 4. 54. (ex 6. 38.) Pistone.
4. 5. (ex 6. 52.) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.
4. 56. (ex 6. 25.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
* 4. 6. (ex 6. 85.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
* 4. 7. (ex 6. 15.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
4. 8. (ex 6. 66.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
4. 44. (ex 6. 506.) Malavenda.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 58. (ex 6. 27.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
4. 9. (ex 6. 6.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 57. (ex 6. 26.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
4. 43. (ex 6. 505.) Malavenda.
4. 11. (ex 6. 7.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
4. 10. (ex 6. 71.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
4. 12. (ex 6. 8.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 61. (ex 6. 24.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
4. 13. (ex 6. 70.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
4. 14. (ex 6. 9.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 59. (ex 6. 28.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
4. 15. (ex 6. 10.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.
4. 16. (ex 6. 61.) Possa.
* 4. 17. (ex 6. 11) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
* 4. 60. (ex 6. 56.) Scalia.
4. 92. (ex 6. 59.) Scalia, Turroni.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 63. (ex 6. 29.) Bonato, Giordano, Malentacchi.
99-ter. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dell'Ente Tabacchi Italiani non conferiti nei fondi di cui al comma 86; il relativo programma di alienazione è definito in concerto con il Ministero delle finanze che ne cura l'attuazione.
4. 18. (ex 6. 55.) Santandrea, Giancarlo Giorgetti, Molgora.
4. 64. (ex 6. 19.) Zagatti, Gerardini, Bandoli, Calimani, Cappella, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni.
4. 19. (ex 6. 53.) Dozzo, Anghinoni, Vascon.
4. 20. (ex 6. 75.) Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.
4. 89. Saia, Gerardini.
4. 21. (ex 6. 72.) Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 65. (ex 6. 30.) Bonato, Giordano, Malentacchi.
4. 22. (ex 6. 54.) Vascon, Anghinoni, Dozzo.
4. 77. Malavenda.
4. 78. Malavenda.
4. 100. Governo.
4. 79. Malavenda.
4. 80. Malavenda.
4. 23. (ex 6. 74.) Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.
Seguono le compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 91. (ex 6.33). Bonato, Giordano, De Cesaris.
4. 81. Malavenda.
4. 82. Malavenda.
4. 50. Governo.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
4. 83. Malavenda.
4. 84. Malavenda.
4. 85. Malavenda.
4. 86. Malavenda.
4. 24. (ex 6. 78.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 67. (ex 6. 31.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
4. 25. (ex 6. 77.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
4. 26. (ex 6. 84.) Michielon, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.
4. 27. (ex 6. 83.) Michielon, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.
«7-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole »di enti pubblici territoriali,« sono aggiunte le seguenti: »ivi compresi gli Enti Parco nazionali,».
4. 68. (ex Tab. A. 70. 6.) Mussi, Spini.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
7-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole «di enti pubblici territoriali,» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti Parco costituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della legge 9 dicembre 1998, n. 426,».
2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.
4. 70. (ex Tab. A. 72. 6.) Mussi, Spini.
7-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole «ad altri enti o istituti» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi gli Enti Parco nazionali,».
2000: - 10.000;
2001: - 10.000;
2002: - 10.000.
4. 69. (ex Tab. A. 71. 6.) Mussi, Spini.
* 4. 28. (ex 6. 67.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.
* 4. 29. (ex 6. 1.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
* 4. 30. (ex 6. 79.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
4. 42 (ex 6. 502.) Malavenda.
4. 31. (ex 6. 2.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
4. 45. (ex 6. 509.) Malavenda.
4. 47. (ex 6. 542.) Malavenda.
4. 32. (ex 6. 80.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.
4. 33. (ex 6. 68.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.
4. 41. (ex 6. 501.) Malavenda.
4. 93. (ex 6. 543.) Malavenda.
4. 71. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
4. 46. (ex 6. 531.) Malavenda.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 72. (ex 6. 34.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
4. 34. (ex 6. 3.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
4. 35. (ex 6. 4.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
4. 40. (ex 6. 500.) Malavenda.
4. 87. Malavenda.
4. 88. Malavenda.
9-bis). Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze armate, previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni, costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il Governo procede ai piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo tempi, modalità, criteri, procedure e prezzi di vendita che saranno definiti nell'apposito collegato ordinamentale alla legge finanziaria.
4. 36. (ex 6. 36.) Baccini.
9-bis. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
«3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l'immobile oggetto
4. 73. (ex 6. 60.) Molinari.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
4. 37. (ex 6. 5.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
4. 49. (ex 6. 546.) Malavenda.
10-bis. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutture e strutturale delle Forze armate previsto all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni, costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, gli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, sono alienati secondo programmi, modalità, criteri, procedure e tempi definiti nell'apposito collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2000.
4. 38. (ex 6. 81.) Gasparri.
Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.
4. 74. (ex 6. 35.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche gli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attiveranno, entro il 31 dicembre 1999, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3.
4. 76. (ex 6. 20.) Battaglia, Giacco.
11-bis. Le violazioni commesse fino alla data del 31 luglio 1999 dagli enti pubblici non economici in qualità di sostituto di imposta si considerano sanate ad ogni effetto se gli adempimenti originariamente omessi o tardivamente compiuti risultino effettuati alla data del 31 dicembre 1999 e se alla stessa data siano versate a titolo di oblazione lire cinque milioni per ogni anno in cui sia intervenuta violazione.
4. 94. (ex 6. 83.) Ruzzante.
4. 90. (ex 0. 6. 87. 1) Teresio Delfino.
Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.
4. 75. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.
Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.
4. 39. (ex 6. 62.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.
(Dismissione di beni immobili di enti pubblici).
Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.
4. 01. (ex 6. 0. 3.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.
2. Ai maggior oneri si fa fronte mediante l'utilizzo della sovrastima delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6 per gli anni 2000, 2001 e 2002.
Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.
4. 02. (ex Tab. A. 372) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: - 1.000;
2001: - 1.600;
2002: - 2.000.
2000: - 2.300;
2001: - 1.400;
2002: - 2.500.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
2000: - 300;
2001: - 200;
2002: - 200.
2000: - 500;
2001: - 400;
2002: - 400.
2000: - 150;
2001: - 150;
2002: - 150.
2000: - 250;
2001: - 300;
2002: - 300.
2000: - 50;
2001: - 50;
2002: - 50.
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.
2000: - 10;
2001: - 10;
2002: - 10.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
2000: - 10;
2001: - 10;
2002: - 10.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 50.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.
Art. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
Compensazione n. 1
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: - 1.400;
2001: - 1.300;
2002: - 1.000.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.
2000: - 500;
2001: - 500;
2002: - 500.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 50.
Compensazione n. 2
Compensazione n. 3
Compensazione n. 1
2000: - 40.000;
2001: - 26.666;
2002: - 20.000.
Compensazione n. 2
2000: - 200.000;
2001: - 133.333;
2002: - 100.000.
Compensazione n. 3
2000: - 400.000;
2001: - 266.666;
2002: - 200.000.
Compensazione n. 4
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.
Compensazione n. 1
194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1o settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1o giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1o gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.
Compensazione n. 2
Compensazione n. 3
29. A decorrere dal 1o gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO
Compensazione n. 4
Compensazione n. 5
Compensazione n. 6
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: - 2.000.000;
2001: - 1.350.000;
2002: - 1.000.000.
2000: - 2.000.000;
2001: - 1.350.000;
2002: - 1.000.000.
Compensazione n. 7
Compensazione n. 8
2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000.
Compensazione n. 9
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Compensazione n. 10