1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, sono aggiunti i seguenti commi:
concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Per gli immobili ad uso residenziale tale previsione si applica, per motivate ragioni, a non più del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2. Alla lettera d) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, è aggiunto il seguente periodo: «Gli alloggi in edifici di pregio, come definiti ai sensi della circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 aprile 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.150 del 30 giugno 1997, sono venduti al migliore offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 50 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale».
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
3) Dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:
4) All'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
g) oltre 35.000.000 e fino a 60.000.000: 42 per cento;
7) All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite con le seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 10 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi».
Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo è soppresso, nonché all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite con le parole: fra il 3,5 ed il 10.
8) Le detrazioni per spese mediche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori a 75 milioni in lire annue.
Sopprimerlo.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.
Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, aggiungere le seguenti: , sentiti gli enti previdenziali interessati.
Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo la parola: definiscono, aggiungere le seguenti: , previa valutazione degli effetti sul mercato immobiliare.
Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: beni e diritti immobiliari aggiungere le seguenti: prioritariamente ad uso non abitativo.
Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: definiscono ulteriori programmi di dismissione dei beni e dei diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici aggiungere le seguenti: in relazione al solo patrimonio immobiliare ad uso non residenziale.
Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga alle norme vigenti.
Al comma 1, al capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme vigenti.
Al comma 1, al capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme vigenti.
Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme vigenti.
All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), sopprimere le seguenti parole: Anche in deroga alle norme vigenti.
All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), sostituire le parole: di società di
consulenza immobiliare con le seguenti: di esperti di riconosciuta competenza e professionalità in materia finanziaria ed immobiliare, scelti con procedure competitive.
All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), sostituire le parole: di società di consulenza immobiliare con le seguenti: di persone che abbiano una specifica competenza professionale nella materia finanziaria ed immobiliare, scelti con procedure competitive.
All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), dopo le parole: di società di consulenza immobiliare aggiungere le seguenti: di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.
All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), aggiungere in fine le seguenti parole: che non potranno esercitare alcuna attività professionale o di consulenza ovvero essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o ricoprire uffici pubblici di ogni natura, né essere imprenditori commerciali.
Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Anche in deroga alle norme vigenti, l'ente venditore, ai fini della determinazione del prezzo di vendita dei singoli beni da alienare, può avvalersi di società di consulenza immobiliare ovvero di professionisti iscritti all'albo degli ingegneri ed architetti che, sotto la propria responsabilità, rilasciano apposita asseverazione.
Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dell'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria.
Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione sull'alloggio occupato qualora nel medesimo comune egli non disponga di altre abitazioni idonee alle esigenze sue e della sua famiglia e non disponga di un reddito superiore ai 30 milioni lordi.
Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: Sono in ogni caso fino alle parole: più intermediari.
Al comma 1, al capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in caso di alienazione a uno o più intermediari.
Al comma 1, al capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in caso di alienazione a uno o più intermediari.
Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: uno o più intermediari aggiungere le seguenti: verrà data priorità nella dismissione ai conduttori con handicap o ai genitori, o a chi li assiste convenientemente.
Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, al capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: intervenendo con poteri sostitutivi fino a: primarie società nazionali ed estere.
Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere il quinto periodo.
Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, dopo le parole: finanziari o immobiliari aggiungere le seguenti: iscritti alle associazioni di categoria più rappresentative in Italia, come la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) e l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari (ANACI).
Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere con le seguenti: tra esperti di riconosciuta competenza e professionalità in materia finanziaria ed immobiliare, con procedure competitive.
Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere con le seguenti: tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.
Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, dopo le parole: I consulenti, aggiungere le seguenti: o loro familiari, eventuali società o finanziarie di provenienza.
Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, dopo le parole: I consulenti aggiungere le seguenti: e le società che rappresentano.
Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: alle quali abbiano prestato attività di consulenza.
Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o ricoprire uffici pubblici di ogni natura, né essere imprenditori commerciali.
Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli immobili giuridicamente individuati come condomìni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ai sensi dell'articolo 1129, primo comma, del codice civile, alla nomina dei relativi amministratori scelti dagli elenchi provinciali dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari (ANACI).
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quater.
Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere le parole da: sono alienati a essi.
Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle con le seguenti: secondo le.
Al comma 1, al capoverso 2-quater, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.
Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo la parola: cooperative aggiungere le parole: o comitati.
Al comma 4, capoverso 2-quater, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari fino alla fine del quinto periodo.
Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il terzo periodo.
Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il quarto periodo.
Dopo le parole: finalizzate alla rivendita aggiungere le parole: ivi inclusa anche un'asta pubblica.
Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita. In caso contrario, la differenza dovuta all'intermediario è calcolata includendo la commissione.
Al comma 1, capoverso 2-quater, quarto periodo, sostituire le parole da: l'intermediario corrisponde la differenza fino alla fine del periodo con le seguenti: e alle modalità di cui al precedente periodo, il contratto tra committente ed intermediario decade e quest'ultimo è tenuto a corrispondere al committente una somma precedentemente concordata e che è calcolata in base al valore di mercato degli immobili da alienare.
Al comma 1, al capoverso 2-quater, quarto periodo, sostituire le parole da: l'intermediario corrisponde la differenza fino alla fine del periodo con le seguenti: e alle modalità di cui al precedente periodo, il contratto tra committente e intermediario decade e quest'ultimo è tenuto a corrispondere al committente una somma precedentemente concordata e che è calcolata in base al valore di mercato degli immobili da alienare.
Al comma 1, capoverso 2-quater, quarto periodo, sopprimere le parole: al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza.
Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il quinto periodo.
Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole: Ministro del lavoro e della previdenza sociale aggiungere leseguenti parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole da: alienare singolarmente inserire le seguenti: anche in modo frazionato, tenendo conto della presenza negli immobili di conduttori che non abbiano la disponibilità nel medesimo comune di altro alloggio idoneo per la loro famiglia, ma sempre con reddito non superiore ai 30 milioni di lire lordi.
Al comma 1, al capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le parole da: con le stesse modalità fino alla fine del capoverso.
Al comma 1, al capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.
Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.
Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: con
le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.
Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.
Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.
Al comma 1, capoverso 2-quater, sesto periodo, sopprimere le seguenti parole: con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva.
Al comma 1, capoverso 2-quater, settimo periodo, sostituire le parole: Per gli immobili ad uso residenziale con le seguenti: Per gli immobili ad uso non residenziale e gli immobili definiti di pregio.
Al comma 1, al capoverso 2-quater, settimo periodo, sostituire le parole da: per motivate ragioni fino alle parole: in base al presente articolo con le seguenti: a non più dell'1 per cento del patrimonio previsto dal programma di vendita di immobili attuato in base al presente articolo.
Al comma 1, capoverso 2-quater, settimo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.
Al comma 1, capoverso 2-quater, settimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita.
Al comma 1, capoverso 2-quater, settimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo le modalità previste al comma 2-ter.
Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti.
Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: Si applicano le garanzie per gli inquilini previste dalla legislazione vigente richiamate nell'alinea 2-ter del comma 1 della presente legge.
Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il settimo periodo aggiungere il seguente: Si applicano le garanzie per gli inquilini previste dalla legislazione vigente richiamate nell'alinea 2-ter del comma 1 della presente legge.
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'ente venditore è tenuto a dare priorità all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'ente venditore è tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.
Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il settimo periodo aggiungere i seguenti: È comunque data priorità all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'ente venditore è tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.
Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente: La commissione percentuale progressiva di cui al secondo periodo del presente comma non è dovuta qualora la cessione di immobili agli intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successivo.
Al comma 1, capoverso 2-quater, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: sciogliendo il relativo consiglio di amministrazione.
Al comma 1, capoverso 2-quater, aggiungere in fine i seguenti periodi: Sono comunque esclusi dall'alienazione a favore di intermediari o mediante gli stessi, come previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies, gli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'ente venditore è tenuto a provvedere nei tempi indicati e secondo le procedure ordinarie già avviate per il programma di alienazioni di immobili residenziali definito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tali modalità di dismissione sono comunque precluse per gli immobili di pregio come definiti ai sensi di legge.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quinquies.
Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sopprimere il primo periodo.
Al comma 1, capoverso 2-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: L'ente venditore è con le seguenti: L'ente venditore non è.
Al comma 1, capoverso 2-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: esonerato dalla consegna dei documenti relativi con le seguenti: obbligato a produrre documentazione catastale relativa.
Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con le seguenti: 1,01.
Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con le seguenti: 10,50.
Al comma 1, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: non vi sono oneri per le persone con handicap o genitori, o chi li assiste continuativamente.
Conseguentemente, all'articolo 1, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La scelta del notaio è a cura della sola parte acquirente.
Al comma 1, capoverso 2-quinquies, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-sexies.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, alinea, sostituire le parole: sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può con le parole: e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, alinea, dopo le parole: sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), sostituire le parole: si avvale con le parole: non si avvale.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 1 capoverso 2-sexies, lettera a), sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere con le seguenti: tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere con le seguenti: con procedure competitive, tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e immobiliare.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), dopo le parole: primarie società nazionali ed estere aggiungere le seguenti: di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), alla fine dopo le parole: primarie società nazionali ed estere aggiungere le seguenti: purché non interessate all'acquisto del patrimonio immobiliare.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere le parole da: il Ministro del tesoro fino alle parole: ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere le parole da: il Ministro del tesoro fino alle parole: ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sostituire le parole: si avvale con le parole: non si avvale.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato con le seguenti: secondo le modalità previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sostituire le parole: tra primarie banche nazionali ed estere con le seguenti: tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e immobiliare.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), dopo le parole: primarie banche nazionali ed estere aggiungere le seguenti: di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.
Al comma 1 capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere le seguenti parole: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere le parole da: il Ministro del tesoro, del bilancio fino alla fine della lettera.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 1, capoverso 2-sexies, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale
o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies.
Al comma 1, capoverso 2-septies, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 30 gennaio.
Al comma 1, capoverso 2-septies, sostituire le parole: 15 marzo con le seguenti: 2 aprile.
Al comma 1, capoverso 2-septies, dopo la parola: immobili aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli ad uso residenziale.
Al comma 1, capoverso 2-septies, aggiungere in fine il seguente periodo: La scelta del concessionario avviene mediante gara pubblica.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-octies.
Al comma 1, capoverso 2-octies, sostituire le parole: 29 febbraio con le seguenti: 15 gennaio.
Al comma 1, al capoverso 2-octies, aggiungere in fine il seguente periodo: La fase preliminare è da considerarsi superata a seguito delle risposte inviate dai conduttori alle lettere inviate dagli enti previdenziali pubblici a far data dal 26 ottobre 1999.
Al comma 1, capoverso 2-nonies, primo periodo, dopo le parole: agli enti previdenziali, aggiungere le seguenti: ovvero ai singoli fondi pensionistici esistenti all'interno degli enti previdenziali stessi.
Al comma 1, capoverso 2-nonies, sopprimere le parole da: Nel caso che l'ente venditore fino alle parole: al regime di tesoreria unica.
Al comma 2-nonies, sopprimere le parole da: Nel caso che l'ente venditore fino alle parole: tesoreria unica.
Al comma 1, capoverso 2-nonies, dopo le parole: a copertura dei disavanzi aggiungere le seguenti: e ricadono tra gli enti soggetti al regime delle tesoreria unica.
Conseguentemente, sopprimere le parole da: Per gli enti non assoggettati fino alle parole: tesoreria unica.
Al comma 1, capoverso 2-nonies, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999.
Al comma 1, capoverso 2-nonies, secondo periodo, sostituire le parole da: sulle giacenze il Ministero del tesoro, fino alle parole: 1997, 1998 e 1999, con le seguenti: sulle giacenze il Ministero del tesoro applica il medesimo tasso di interesse annuo posticipato fissato con decreto dal Ministro stesso, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica.
Al comma 1, capoverso 2-nonies, sostituire le parole: pari al rendimento netto medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999 con le seguenti: pari al tasso ufficiale di sconto.
Al comma 1, capoverso 2-nonies, sostituire le parole: rendimento netto medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999 con le parole: tasso di interesse annuo fissato dalla Banca centrale europea.
Al comma 1, capoverso 2-nonies, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: netto.
Al comma 1, capoverso 2-nonies, secondo periodo, eliminare la parola: netto.
Al comma 1, capoverso 2-nonies, dopo le parole: 1997, 1998 e 1999 aggiungere le seguenti: il 20 per cento dei ricavi acquisiti al bilancio, per essere indirizzati sulle giacenze del Ministero del tesoro, verranno utilizzati per l'istituzione di case famiglia per portatori di handicap non autosufficienti, distribuendo tale somma di denaro a livello regionale, con modalità da definire tramite la conferenza Stato-Regioni.
Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 1, capoverso 2-nonies, sostituire le parole da: fissato con decreto fino alla fine del capoverso con le seguenti: convenzionalmente vigente.
Al comma 1, capoverso 2-nonies, sostituire le parole da: fissato con decreto fino alla fine del capoverso con la seguente: vigente.
Al comma 1, capoverso 2-nonies, aggiungere il seguente periodo: Nel caso di enti assoggettati al regime di tesoreria unica, che, non risultando beneficiari di trasferimenti a copertura di disavanzi, presentino negli esercizi 1997, 1998 e 1999 squilibri finanziari nella gestione previdenziale, i proventi delle dismissioni dei beni e diritti immobiliari sono destinati a misure di contenimento dell'aumento delle aliquote contributive, destinando il rendimento degli introiti annuali della vendita al risanamento dei predetti squilibri.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente capoverso:
Sopprimere il comma 2.
Sostituire le parole: 70 per cento con le parole: 50 per cento.
Sostituire la cifra: 70 per cento con le parole: 50 per cento.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente».
Al comma 2, dopo le parole: edifici di pregio aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli di interesse storico ed artistico.
Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: come definiti fino alle parole: 30 giugno 1997.
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, si considerano di pregio i seguenti immobili:
Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: al miglior offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento con le seguenti: ai conduttori con una riduzione del 15 per cento.
Al comma 2, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al migliore offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento, con le seguenti: ai conduttori.
Al comma 2, sopprimere le parole da: ridotto alle parole: del 15 per cento.
Al comma 2, sostituire le parole: ridotto, se l'alloggio è occupato, con la parola: aumentato.
Al comma 2, sostituire le parole: ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento, con le seguenti: Se l'alloggio è occupato, l'immobile è offerto al conduttore, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione,
al prezzo di mercato valutato con le modalità della presente lettera diminuito del 15 per cento.
Al comma 2, sostituire le parole: ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento, con le seguenti: Se l'alloggio è occupato, l'immobile è offerto al conduttore, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, al prezzo di mercato valutato con le modalità della presente lettera diminuito del 15 per cento.
Al comma 2, sostituire le parole: ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento, con le seguenti: Se l'alloggio è occupato, l'immobile è offerto al conduttore, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, al prezzo di aggiudicazione ridotto ai sensi della presente lettera.
Al comma 2, sostituire le parole: ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento, con le seguenti: Se l'alloggio è occupato, l'immobile è offerto al conduttore, al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, al prezzo di aggiudicazione ridotto ai sensi della presente lettera.
Al comma 2, capoverso, dopo le parole: se l'alloggio è occupato aggiungere le seguenti: non abusivamente.
Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: del 15 per cento con le parole: secondo le norme vigenti.
Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: le zone e la determinazione dei relativi valori sono stabilite dall'Osservatorio dei valori immobiliari del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.
Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Ove non intervengano specifici accordi tra gli enti e le organizzazioni degli inquilini, si considerano aree con valori unitari medi nettamente superiori al prezzo medio di mercato del comune nel quale sono ubicate, ai sensi della circolare di cui sopra, le aree in cui i valori superano la media del valore di mercato comunale maggiorata del 51 per cento della differenza tra la media dei valori massimi e la media dei valori minimi, come individuati dalla Direzione centrale
dei servizi tecnici erariali del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le particolari disposizioni di cui al comma 2 non si applicano qualora il conduttore risponda ai requisiti ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 4 agosto 1999. A tale conduttore vengono estese tutte le condizioni più favorevoli previste dai decreti già emanati, in materia di dismissione del patrimonio ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici.
Al comma 2, capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: In ogni caso è comunque data priorità all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'ente venditore è tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
Al comma 3, sopprimere le parole da: I proventi fino alle parole: A tale fine.
Al comma 3, dopo le parole: diritti immobiliari aggiungere le seguenti: (da cui sono esclusi quelli ad uso residenziale, non alienabili).
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: separate fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero e gli esercizi contributivi di riferimento.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 aggiungere le seguenti: e alla gestione dell'agricoltura.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 aggiungere le seguenti: e alla gestione dell'agricoltura.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55,comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, aggiungere le seguenti: ed alla gestione del comparto agricoltura.
Al comma 3, sopprimere le parole da: con riferimento ad un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con riferimento ad un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato con le seguenti: con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con riferimento ad un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato con le seguenti: con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: con riferimento ad un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato con le seguenti: con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di perizia effettuata ed asseverata da soggetti, tecnici e professionisti abilitati, ai sensi delle norme di cui al presente articolo, non si dà luogo al parere di congruità di cui alle norme vigenti in materia.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: avvalendosi anche del supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.
Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):
Ministero delle finanze:
Ministero della giustizia:
Ministero degli affari esteri:
Ministero della pubblica istruzione:
Ministero dell'interno:
Ministero dei trasporti e della navigazione:
Ministero della difesa:
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Ministero del commercio con l'estero:
Ministero della sanità:
Ministero dei beni e attività culturali:
Ministero dell'ambiente:
Ministero dell'università e ricerca scientifica:
All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.
All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):
Ministero dei lavori pubblici:
Ministero delle comunicazioni:
Ministero delle politiche agricole e forestali:
Ministero dell'industria:
Ministero dell'ambiente:
All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.
Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.
All'articolo 4, sopprimere il comma 2.
Sopprimere l'articolo 13.
All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.
All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.
All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.
All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.
All'articolo 24, sopprimere il comma 8.
All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.
All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997» e.
All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.
All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Ministero degli affari esteri:
Ministero della pubblica istruzione:
Ministero dei trasporti e della navigazione:
Ministero dell'ambiente:
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
Ministero dell'interno:
Totale compensazione:
All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
Ministero delle politiche agricole:
Ministero delle comunicazioni:
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
Tale compensazione:
All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: -100 miliardi;
Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):
2000: -85 miliardi;
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello
Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. - Fondi di riserva - cap. 4355);
Ministero degli affari esteri:
Ministero dei lavori pubblici:
Ministero del commercio con l'estero:
Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):
2000: -50 miliardi;
Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130):
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:
Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» (3.1.1.0. - Funzionamento - cap. 1601);
Totale compensazione:
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.
Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:
c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione delle prestazioni relative al "business class"».
All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213. 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:
All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. - Aree depresse - cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:
All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.
All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.
lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.
Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:
Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.
Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:
A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.
A decorrere dal 1o gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.
All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
Ministero delle finanze:
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.
All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.
All'articolo 61, tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,, sono apportate le seguenti variazioni:
All'articolo 61, alla tabella B, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:
All'articolo 61, alla tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:
All'articolo 61, tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:
All'articolo 61 alla tabella B, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:
All'articolo 61, alla tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:
All'onere relativo si fa fronte con una riduzione di pari importo, per il triennio 2000-2002, a valere sugli accantonamenti previsti dall'articolo 61, Tabella A, relativi al Ministero delle finanze.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI
(Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali).
«2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attività di consulenza.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine
2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprietà degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.
2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:
a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere;
b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica».
3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero con riferimento a un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
1) all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 500.000 le seguenti somme:
a) lire 3.000 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 fino a 12 metri;
b) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;
c) lire 12.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;
d) lire 16.000 per ogni centimetro eccedente metri 24«.
e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati;
«2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:
a) lire 500.000, per i soggetti di età inferiore ai 65 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;
b) lire 900.000, per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;
c) lire 750.000, per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
d) lire 600.000, per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il sessantacinquesimo anno di età.
13-ter. Incentivi per la lotta all'evasione fiscale. - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 5 per cento su tutte le spese ed oneri, documentati fiscalmente, non rientranti tra quelli previsti dagli articoli precedenti, a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
b-bis) il canone di locazione risultante da contratto, al netto degli oneri accessori, corrisposto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, per un importo non superiore a 7 milioni di lire.
5) Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 11 sono sostituiti dai seguenti:
1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 10.000.000: 10 per cento;
b) oltre 10.000.000 e fino a 15.000.000: 15 per cento;
c) oltre 15.000.000 e fino a 20.000.000: 18 per cento;
d) oltre 20.000.000 e fino a 25.000.000: 22 per cento;
e) oltre 25.000.000 e fino a 30.000.000: 27 per cento;
f) oltre 30.000.000 e fino a 35.000.000: 36 per cento;
h) oltre 60.000.000 e fino a 135.000.000: 48 per cento;
i) oltre 135.000.000: 54 per cento.
2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 13-bis e 13-ter.
b) All'articolo 12:
1) al comma 1, lettera b) concernente le detrazioni per i familiari a carico, le parole: «lire 366.000» sono sostituite dalle seguenti: «960.000 a decorrere dal 1o gennaio 2000»;
2) Al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «, il suddetto importo è aumentato di lire 600.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni»;
c) All'articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, le parole: «lire 1.680.000», «lire 1.600.000», «lire 1.500.000», «lire 1.350.000», «lire 1.250.000», «lire 1.150.000», rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «lire 2.500.000», «lire 2.350.000», «lire 2.200.000», «lire 2.050.000», «lire 1.900.000», e «lire 1.750.000».
6) È aggiunto in fine il seguente articolo:
Art. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui alla lettera a) non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione;
3. Il limite di cui alla lettera a) si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, quali che siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
9). A decorrere dal 1o gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 25 per cento.
2. 1. (ex 3. 541.) Malavenda.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 2. (ex 3. 43.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 3. (ex 3. 44.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 4. (ex 3. 21.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
2. 5. (ex 3. 25.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 6. (ex 3. 49.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 7. (ex 3. 48.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
2. 8. (ex 3. 22.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
2. 9. (ex 3. 31.) Garra.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 10. (ex 3. 45.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 11. (ex 3. 140.) Bono, Armani. Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
0. 2. 164. 3. (ex 0. 3. 74. 4.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
0. 2. 164. 1. (ex 0. 3. 74. 2.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli.
0. 2. 164. 2. (ex 0. 3. 74. 3.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli.
0. 2. 164. 5. (ex 0. 3. 74. 6.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
0. 2. 164. 4. (ex 0. 3. 74. 5.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 164 (ex 3. 74.) Governo.
2. 12. (ex 3. 23.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
2. 13. (ex 3. 24.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
2. 14. (ex 3. 141.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
* 2. 15. (ex 3. 34.) Garra.
* 2. 16(ex 3. 562. e 3. 548.) Malavenda.
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
2. 17. (ex Tab. A. 62.) Guidi.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 18. (ex 3. 46.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 19. (ex 3. 560.) Malavenda.
2. 20. (ex 3. 20.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
2. 21. (ex 3. 86.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
Seguono compensazioni Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
2. 22. (ex 3. 87.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
Seguono compensazioni Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
2. 23. (ex 3. 19. e 3. 83.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Molgora.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
2. 24. (ex 3. 133. e 3. 33.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Garra.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 25. (ex 3. 47.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
2. 26. (ex 3. 142.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
2. 27. (ex 3. 112.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.
2. 28. (ex 3. 143.) Pampo.
2. 29. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
2. 30. (ex 3. 85.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 31. (ex 3. 98.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 32. (ex 3. 18.) Apolloni, Balocchi, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 33. (ex 3. 51.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 34. (ex 3. 144.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
2. 35. (ex 3. 17. e 3. 82.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 36. (ex 3. 52.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
2. 37. (ex 3. 134.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
2. 38. (ex 3. 35.) Garra.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 39. (ex 3. 55.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 40. (ex 3. 557.) Malavenda.
2. 41. (ex 3. 535.) Malavenda.
2. 42. (ex 3. 84.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 43. (ex 3. 556.) Malavenda.
2. 44. (ex 3. 555.) Malavenda.
0. 2. 45. 1. Giancarlo Giorgetti.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
2. 45. (Nuova formulazione) .Volontè, Teresio Delfino.
2. 46. (ex 3. 15.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 47. (ex 3. 53.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 48. (ex 3. 32.) Garra.
2. 49. (ex 3. 554.) Malavenda.
2. 50. (ex 3. 97.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 51. (ex 3. 14.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 52. (ex 3. 54.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 53. (ex 3. 56.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 54. (ex 3. 30. e 3. 118.) Garra, Possa.
* 2. 55. (ex 3. 16.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
* 2. 56. (ex 3. 114.) Scalia.
* 2. 57. (ex 3. 146.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
* 2. 58. (ex 3. 553.) Malavenda.
2. 59. Bonato, De Cesaris, Giordano.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 60. Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 61. (ex 0. 3. 179. 2.) Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.
2. 62. (ex 0. 3. 179. 1.) Bono.
2. 63. Pistone.
2. 64. Scalia.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
* 2. 65. (ex 0. 3. 179. 4.)Bonato, De Cesaris, Giordano.
* 2. 66. (ex 0. 3. 179. 4.)Lucidi, Cento.
2. 67. Manzione, Acierno, Bagliani.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
2. 68. (ex 0. 3. 179. 3.) Manzione, Acierno, Bagliani.
2. 302. La Commissione.
2. 69. (ex 3. 147.) Pampo.
Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR.
2. 70. (ex 3. 126.) Manzione, Acierno, Bagliani.
2. 71. (ex 3. 521.) Malavenda.
2. 72. (ex 3. 551.) Malavenda.
2. 73. (ex 3. 500.) Malavenda.
2. 74. (ex 3. 13.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
2. 75. (ex 3. 550. e 3. 502.) Malavenda.
2. 76. Malavenda.
Seguono altri 475 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola
2. 77. (ex serie 26) Malavenda.
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
2. 78. (Tab. A. 32.) Guidi.
2. 79. (ex 3. 12.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
2. 80. Bonato, Giordano, De Cesaris.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.
2. 81. (ex 3. 60.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 82. (ex 3. 152.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
2. 83. (ex 3. 94.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 84. (ex 3. 529.) Malavenda.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
2. 85. (ex 3. 9. e 3. 93.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
2. 86. (ex 3. 28.) Garra.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
2. 87. (ex 3. 153.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
2. 88. (ex 3. 90. e 3. 101.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
2. 89. (ex 3. 92.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 90. (ex 3. 89.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 91. (ex 3. 154. e 3. 157.) Pampo.
2. 92. (ex 3. 91.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
* 2. 93. (ex 3. 8. e 3. 106.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli.
* 2. 94. (ex 3. 59.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 95. (ex 3. 532.) Malavenda.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
2. 96. (ex 3. 29., 3. 136. e 3. 135) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Garra.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
2. 97. (ex 3. 155.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
2. 98. (ex 3. 104.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 99. (ex 3. 103.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 100. (ex 3. 100.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
* 2. 101. (ex 3. 119.) Possa.
* 2. 102. (ex 3. 88. e 3. 105.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
* 2. 103. (ex 3. 156.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
2. 104. (ex 3. 102.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 105. (ex 3. 61.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 106. (ex 3. 99.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 107. (ex 3. 108.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 108. (ex 3. 514.) Malavenda.
2. 109. (ex 3. 7.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 110. (ex 3. 63.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 111. (ex 3. 107.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.
2. 112. (ex 3. 62.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 113. (ex 3. 6.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 114. (ex 3. 64.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 115. (ex 3. 160.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
2. 116. (ex 3. 159.) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.
2. 117. (ex 3. 111.) Michielon, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Colombo.
Segue compensazione del Gruppo UDEUR.
2. 118. (ex 3. 129.) Manzione, Acierno, Bagliani.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.
2. 119. (ex 3. 158.) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.
2. 120. (ex 3. 161.) Pampo.
* 2. 121. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.
* 2. 301. Governo.
2000: - 200 miliardi;
2001: - 150 miliardi;
2002: - 100 miliardi.
2. 122. (ex Tab. A. 61.) Guidi, Teresio Delfino.
2. 123. (ex 3. 546.) Malavenda.
2. 124. (ex 3. 544.) Malavenda.
Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR.
2. 125. (ex 3. 130.) Manzione, Acierno, Bagliani.
2-decies. Le disposizioni di cui ai commi 2-ter, secondo periodo, 2-quater e 2-quinquies trovano applicazione anche in caso di dismissione di beni immobili da parte degli enti gestori di forrne obbligatorie di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
2. 126. (ex 3. 68.) Pistone.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.
2. 127. Bonato, Giordano, De Cesaris.
0. 2. 300. 1. Bono.
0. 2. 300. 2. Liotta.
«2. Dopo la lettera f) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta la seguente:
f-bis) Gli alloggi in edifici di pregio, sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b), c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro 60 giorni, dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi
2. 300. La Commissione.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
2. 128. (ex 3. 510. e 3. 508.) Malavenda.
a) immobili vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.1089, o ai sensi della legge n. 1497 del 1939 o ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge n.431 del 1985;
b) immobili costituiti per oltre i due terzi da «abitazioni di lusso» ai sensi della legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge n. 35 del 1960 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n.1150, convertito dalla legge n.26 del 1968, nonché del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
c) immobili situati nel centro storico, così come definito ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 392 del 1978;
d) immobili che sorgono in zone nelle quali il valore medio di mercato degli immobili è superiore del 50 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. I rilevamenti ai fini della determinazione dei valori medi di mercato comunale sono effettuati dall'Osservatorio dei valori immobiliari del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze.
2. 129. Manzione, Acierno, Bagliani.
Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR
2. 130. (ex 3. 131.) Manzione, Bagliani, Di Nardo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.
2. 131. (ex 3. 115.) Scalia.
2. 132. (ex 3. 570.) Malavenda.
2. 133. (ex 3. 503.) Malavenda.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
2. 134. (ex 3. 120.) Possa.
Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR
2. 135. (ex 3. 127.) Manzione, Acierno.
Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.
2. 136. (ex 3. 121.) Possa.
Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR
2. 137. (ex 3. 128.) Manzione, Acierno.
2. 138. (ex 3. 26.) Garra.
Seguono compensazioni del gruppo Alleanza nazionale.
2. 140. (ex 3. 162.) Pampo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.
2. 139. (ex 3. 5.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
2. 141. (ex 0. 3. 167. 4.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.
2. 142. (ex 0. 3. 167. 1.) Manzione, Acierno, Bagliani.
Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR.
2. 143. (ex 3. 125.) Manzione, Acierno, Bagliani.
Segue compensazione n. 1 del Gruppo Comunista.
2. 144. (ex 3. 69.) Pistone, Galdelli.
2. 145. (ex 0. 3. 167. 2.) Acierno, Pistone.
2-bis. Al fine di garantire la effettiva conclusione delle procedure di vendita nei tempi previsti dai programmi di dismissione, il prezzo di vendita dei complessi immobiliari, ovvero dei singoli alloggi, può essere stabilito, anche in deroga alle norme vigenti, da apposite commissioni formate da un funzionario tecnico dell'ente proprietario e da un rappresentante designato dalle organizzazioni degli inquilini. In assenza di accordo tra i due componenti, le valutazioni sulla differenza di stima è affidata di comune accordo ad un soggetto terzo, prescelto tra funzionari UTE o professionisti abilitati. I relativi compensi, a carico dell'ente venditore, sono determinati per singola prestazione sulla base di parametri individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le attività di cui al presente comma hanno inizio il 1o febbraio 2000 e devono concludersi entro il 15 aprile 2000.
Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR.
2. 146. (ex 3. 124.) Manzione, Acierno, Bagliani.
* 2. 147. (ex 3. 4.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.
* 2. 148. (ex 3. 76. e 3. 165.) Lembo, Losurdo, Aloi, Carrara, Colosimo, Franz, Zaccheo.
* 2. 149. (ex 3. 138.) Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.
2. 150. (ex 3. 65.) Bonato, Giordano, De Cesaris.
3. I proventi della dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL, realizzati ai sensi del presente articolo, sono destinati a ridurre gli oneri assicurativi delle aziende. A tal fine la presidenza dell'Istituto di concerto con il consiglio di amministrazione stabilirà, sulla base degli effettivi introiti, le aliquote in diminuzione per i rispettivi settori merceologici ed attuerà siffatta riduzione previo parere della Corte dei conti.
2. 151. (ex 3. 163.) Pampo.
2. 152. (ex 3. 569.) Malavenda.
2. 153. (ex 3. 509.) Malavenda.
2. 205. Governo.
* 2. 154. (ex 3. 77.) Lembo.
* 2. 155. (ex 3. 139.)Scarpa Bonazza Buora, Marras, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Collavini, Scaltritti.
2. 156. (ex 3. 117.) Domenico Izzo.
2. 157. (ex 3. 66.) Innocenti.
Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR.
2. 158. (ex 3. 132.) Manzione, Di Nardo, Bagliani.
* 2. 159. (ex 3. 137.) Alessandro Rubino.
* 2. 160. (ex 3. 148. e 3. 164.) Bono, Armani, Contento, Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Marengo, Carlesi, Franz, Menia.
3-bis. Considerate le elevate dimensioni del programma di alienazioni, è fatto obbligo al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di vigilare affinché siano assicurate le modalità più favorevoli per l'accesso ai mutui da parte degli inquilini acquirenti. In tal senso, oltre alle norme già previste in materia, il Ministero e gli enti venditori possono convenzionarsi con uno o più istituti abilitati al credito immobiliare, scelti anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive aperte che assicurino la più ampia pubblicità e partecipazione, da avviarsi entro il 30 gennaio 2000.
Segue compensazione del Gruppo Misto-UDEUR.
2. 161. (ex 3. 123.) Manzione, Acierno, Bagliani.
2. 162. Bonato, Giordano, De Cesaris.
2. 163. Manzione, Acierno, Bagliani.
2. 202. (Nuova formulazione) Governo.
5-ter. All'articolo 3 comma 109 della legge n. 662 del 1996, primo periodo sopprimere la parola «prevalente» e sostituirla con «totalitaria».
0. 2. 220. 1. (Nuova formulazione) Giancarlo Giorgetti.
5-bis. All'articolo 3 comma 109 della legge n. 662 del 1996: alla lettera a) dopo le parola «frazionate» aggiungere le seguenti «e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini»;
alla lettera c) dopo le parole «di cui alla lettera b)» aggiungere le seguenti «e le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d)».
2. 220. La Commissione.
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: - 1.000;
2001: - 1.600;
2002: - 2.000.
2000: - 2.300;
2001: - 1.400;
2002: - 2.500.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
2000: - 300;
2001: - 200;
2002: - 200.
2000: - 500;
2001: - 400;
2002: - 400.
2000: - 150;
2001: - 150;
2002: - 150.
2000: - 250;
2001: - 300;
2002: - 300.
2000: - 50;
2001: - 50;
2002: - 50.
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.
2000: - 10;
2001: - 10;
2002: - 10.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
2000: - 10;
2001: - 10;
2002: - 10.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 50.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.
Art. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società
Compensazione n. 1
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: - 1.400;
2001: - 1.300;
2002: - 1.000.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
2000: - 200;
2001: - 200;
2002: - 200.
2000: - 500;
2001: - 500;
2002: - 500.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 100.
2000: - 100;
2001: - 100;
2002: - 50.
Compensazione n. 2
Compensazione n. 3
Compensazione n. 1
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 63 - 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.
2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.
Compensazione n. 2
Compensazione n. 3
Compensazione n. 4
Compensazione n. 5
Compensazione n. 6
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Compensazione n. 7
Compensazione n. 8
Art. 63. - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.
Compensazione n. 9
Art. 63. - 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.
2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.
3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.
4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: «società di intermediazione mobiliare» sono inserite le seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni».
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.
Compensazione n. 10
Compensazione n. 11
Compensazione n. 1
a) al comma 1, sostituire le parole: «629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi» con le seguenti: «380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi» con le seguenti: «186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi».
Compensazione n. 2
Compensazione n. 3
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.
2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.
2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.
2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.
2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.
2000: -1.510 miliardi;
2001: -1.510 miliardi;
2002: -1.510 miliardi.
Compensazione n. 4
2000: -400 miliardi;
2001: -400 miliardi;
2002: -400 miliardi.
2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.
2000: -250 miliardi;
2001: -250 miliardi;
2002: -250 miliardi.
2000: -900 miliardi;
2001: -900 miliardi;
2002: -900 miliardi.
Compensazione n. 5
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.
2001: -85 miliardi;
2002: -85 miliardi.
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.
2000: -500 miliardi;
2001: -500 miliardi;
2002: -500 miliardi.
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. - Funzionamento - capp. 2150, 2151 ...):
2000: -250 miliardi;
2001: -250 miliardi;
2002: -250 miliardi.
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201):
2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -2100 miliardi.
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):
2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.
2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 1263):
2000: -500 miliardi;
2001: -500 miliardi;
2002: -500 miliardi.
2000: -5 miliardi;
2001: -5 miliardi;
2002: -5 miliardi.
2000: -2.040 miliardi;
2001: -2.040 miliardi;
2002: -2.040 miliardi.
Compensazione n. 6
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).
«h-bis) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato»;
2. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato».
Compensazione n. 7
(Disposizioni in materia di gas metano).
Compensazione n. 8
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).
2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.
Compensazione n. 9
(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).
Compensazione n. 10
(Disposizioni in materia di IVA).
a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);
b) al numero 76) sono soppresse le parole: «estratti o essenze di caffè, di tè e di matè;
Compensazione n. 11
2000: -900 miliardi;
2001: -900 miliardi;
2002: -900 miliardi.
Compensazione n. 12
2000: -1.500 miliardi;
2001: -2.000 miliardi;
2002: -2.000 miliardi.
Compensazione n. 13
1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.
Compensazione n. 14
(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.
Compensazione n. 15
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144,
Compensazione n. 1
194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1o gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.
Compensazione n. 2
Compensazione n. 3
29. A decorrere dal 1o gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO
Compensazione n. 4
Compensazione n. 5
Compensazione n. 6
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: - 2.000.000;
2001: - 1.350.000;
2002: - 1.000.000.
2000: - 2.000.000;
2001: - 1.350.000;
2002: - 1.000.000.
Compensazione n. 7
Compensazione n. 8
2000: - 1.000.000;
2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000.
Compensazione n. 9
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
Compensazione n. 10
Compensazione n. 1
2000: - 40.000;
2001: - 26.666;
2002: - 20.000.
Compensazione n. 2
2000: - 200.000;
2001: - 133.333;
2002: - 100.000.
Compensazione n. 3
2000: - 400.000;
2001: - 266.666;
2002: - 200.000.
Compensazione n. 4
2000: - 40.000;
2001: - 26.666;
2002: - 20.000.
Compensazione n. 1
2000: - 200.000;
2001: - 133.333;
2002: - 100.000.
Compensazione n. 2
2000: - 400.000;
2001: - 266.666;
2002: - 200.000.
Compensazione n. 3
Compensazione n. 1