Allegato A
Seduta n. 632 del 1/12/1999


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(Sezione 2 - Sanatoria per l'iscrizione di studenti universitari non ammessi a facoltà a «numero chiuso»)

B) Interpellanza e interrogazioni

La sottoscritta chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere - premesso che:
nel mese di settembre 1998 si sono svolti presso tutte le sedi universitarie i test di ammissione ai corsi di laurea per i quali è stato istituito il cosiddetto «numero chiuso»;
a seguito di tali selezioni, i concorrenti esclusi hanno dovuto iscriversi ad altre facoltà rispetto a quelle previste, ovvero rinunciare agli studi;
la limitazione dell'accesso all'istruzione universitaria ha dato adito, sia oggi che in passato, a numerosi dubbi di legittimità che hanno determinato il ricorso degli studenti esclusi dagli esami di ammissione al corso universitario alla giustizia amministrativa, per vedere sancito il riconoscimento delle proprie ragioni;
in particolare al centro della contestazione è stata posta la nuova regolamentazione della materia che ha trovato il suo fondamento normativo nell'articolo 9, comma 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 117 («legge Bassanini bis») e più organicamente nel conseguente decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1998;
la sentenza n. 383 del 27 novembre 1998 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 comma 4 della legge n. 341 del 1990;
sia prima che dopo la pronuncia della Corte costituzionale, diversi Tar hanno emanato ordinanze di sospensiva in base alle quali i ricorrenti, pur non avendo


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superato i test di ammissione si sono potuti iscrivere «con riserva» ai corsi universitari prescelti;
ciò ha creato una situazione di grave incertezza che è stata parzialmente risolta da una legge sanatoria che ha consolidato le iscrizioni con riserva anteriori al luglio 1997;
per gli studenti che hanno ottenuto la cosiddetta ammissione con riserva in data successiva al luglio 1997 potrebbe accadere che il Consiglio di Stato pronunci la revoca della sospensiva del Tar che ha determinato l'ammissione stessa;
un cospicuo numero di studenti si troverebbe a seguito di questa decisione ad aver speso inutilmente ingenti somme di denaro per l'acquisto di testi, per il pagamento delle tasse universitarie, nonché per l'acquisto di altro materiale occorrente per gli studi e vedrebbe inoltre vanificati gli studi finora compiuti;
la risposta fornita dal Ministro Zecchino, nella seduta del 7 aprile 1999 alle interrogazioni dei colleghi Palumbo e Barral non fornisce certezza alcuna sia sulla sorte di questi studenti sia sull'orientamento del Governo per risolvere in modo chiaro e definitivo la questione ed appare per questo assolutamente insoddisfacente -:
in quale modo si conti di dare una risposta sollecita, chiara ed univoca agli iscritti con riserva in data successiva al luglio 1997 salvaguardando gli studi da questi effettuati e le spese da questi sostenute, ed in che modo si intenda evitare per il futuro che si creino analoghe situazioni di incertezza per gli studenti e le loro famiglie.
(2-01758)«D'Ippolito».
(13 aprile 1999).

D'IPPOLITO. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che:
nel mese di settembre del 1998 si sono svolti presso tutte le sedi universitarie i test di ammissione ai corsi di laurea per i quali è stato istituito il cosiddetto «numero chiuso»;
a seguito di tali selezioni, effettuate con il metodo delle «domande a risposta multipla», i concorrenti esclusi hanno dovuto iscriversi ad altra facoltà rispetto a quelle previste, ovvero rinunciare agli studi;
la limitazione dell'accesso all'istruzione universitaria ha dato adito, sia oggi che in passato, a numerosi dubbi di legittimità, oltre che di opportunità, che hanno determinato il ricorso degli studenti esclusi dagli esami di ammissione al corso universitario alla giustizia amministrativa per vedere sancito il riconoscimento delle proprie ragioni;
in particolare negli ultimi due anni, al centro della contestazione è stata posta la nuova regolamentazione della materia, che ha trovato il suo fondamento normativo nell'articolo 9, comma 4 della legge 341 del 19 novembre 1990, come modificato dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, articolo 17, comma 117 (legge Bassanini bis) e, più organicamente, nel conseguente decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1998;
sulla legittimità della legge richiamata, peraltro, si è anche pronunciata in data 27 novembre 1998, la Corte costituzionale (sentenza n. 383), che - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 comma 4 legge n. 341 del 1990 - ha espresso dubbi circa l'ineguatezza e la carenza della normativa esistente, anche in riferimento ai rapporti tra autonomia delle università e la normativa nazionale ed ha concluso con un invito al legislatore ad «un'organica sistemazione legislativa finora sempre mancata: una sistemazione chiara che - da un lato - prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale - dall'altro - trovino posto tutti gli elementi, che secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario»;


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sia prima che dopo tale pronuncia della Corte costituzionale, alcuni tribunali, amministrativi regionali hanno emanato ordinanze di sospensiva in virtù delle quali i ricorrenti, benché non avessero superato i test di ammissione, si sono potuti iscrivere «con riserva» ai corsi universitari prescelti;
in particolare il Tar del Lazio ha fondato tali decisioni cautelari sulla circostanza che il Ministro competente, nel determinare il numero di posti disponibili in ciascun ateneo, non ha adeguatamente verificato, le effettive disponibilità e potenzialità didattiche e strumentali di ogni singola sede universitaria;
il Parlamento, fra ottobre e dicembre 1998, ha approvato nella competente commissione una legge in virtù della quale sono state «consolidate» le iscrizioni degli studenti che hanno presentato ricorso e si sono iscritti prima del luglio 1997;
tale sorta di «sanatoria», però, non è stata estesa agli studenti iscritti «con riserva» negli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999;
per gli studenti degli ultimi due anni, specialmente per coloro i quali hanno proposto ricorso nell'attuale anno accademico, la situazione appare quanto mai precaria, in considerazione del fatto che da qualche settimana, il Consiglio di Stato accoglie gli appelli proposti dall'Avvocatura dello Stato in nome e per conto del Ministro competente e degli atenei interessati, annullando le ordinanze di sospensione ammesse dai Tar in favore dei privati;
pertanto, appare gravissima la condizione di coloro i quali, dopo avere ottenuto la sospensiva dei Tar aditi, si siano poi iscritti presso le facoltà interessate, acquistando costosi libri di testo, frequentando le apposite lezioni e sostenendo - addirittura - esami; questi, infatti, corrono il rischio di vedere annullato tutto il lavoro sin qui svolto, con gravissimo pregiudizio, non solo economico, per loro e per le rispettive famiglie;
tale situazione appare ancor più grave in considerazione del fatto che i ragazzi corrono il concreto rischio di perdere, non per loro demerito, la possibilità di rinviare il servizio di leva per motivi di studio;
inoltre, se il Consiglio di Stato dovesse accogliere i ricorsi promossi dai vari atenei, il costo sociale sostenuto per lo studio dei predetti soggetti sarebbe evidentemente vanificato;
nel caso in cui le ordinanze di sospensiva del Tar dovessero essere annullate dal Consiglio di Stato, gli studenti, essendo oramai scaduti i termini, non potrebbero comunque iscriversi a nessun altro corso universitario e si vedrebbero costretti a fare il loro ingresso nel mondo del lavoro con un anno di ritardo;
ad ogni modo, la grave incertezza determinatesi non può certo gravare sugli «inconsapevoli» studenti, i quali devono avere la sicurezza dell'effettivo esercizio del proprio diritto allo studio;
tale condizione di disagio e di incertezza sta creando notevole allarme tra gli studenti, i quali stanno organizzando una serie di manifestazioni che potrebbero turbare il corretto andamento delle lezioni;
inoltre, i rettori interessati dalla vicenda non sembrano attivarsi per alleviare il problema, rifiutandosi persino di incontrare le delegazioni degli studenti -:
se non ritenga opportuno:
a) estendere la sanatoria in favore di coloro i quali hanno proposto il ricorso ai Tar anche per l'anno accademico 1998/1999;
b) in subordine, estendere la sanatoria solo in favore di coloro i quali hanno ottenuto la sospensiva dai Tar nell'anno accademico 1998/1999;
c) autorizzare i rettori degli atenei perché sia consentito agli studenti di seguire le lezioni e di sostenere gli esami sino


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all'approvazione di una legge che estenda la sanatoria per gli studenti ricadenti nelle lettere a) e b);
d) varare altri provvedimenti alternativi per affrontare la difficile situazione determinatasi. (3-04714)
(29 novembre 1999)
(ex 4-23099 del 24 marzo 1999)

SIMEONE. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
Eros Cocozza, nato a Benevento il 9 maggio 1980, e Francesco Pizzo, nato a Benevento il 29 febbraio 1980, sono stati esclusi, il primo, dall'ammissione al primo anno del corso di laurea della facoltà di medicina e chirurgia ed il secondo, dall'ammissione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'università di Chieti;
ambedue hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio che, con apposite ordinanze, ha sospeso il provvedimento di esclusione, ammettendo la loro iscrizione con riserva;
a seguito di tali provvedimenti, i ragazzi si sono iscritti ai citati corsi laurea ed hanno iniziato a frequentarli;
avverso tali ordinanze, l'università di Chieti ha fatto appello al Consiglio di Stato;
attualmente, i ricorsi di appello sono in attesa di fissazione -:
quali iniziative intenda adottare affinché sia ampliato il numero degli ammessi ai corsi di laurea, con particolare riferimento a coloro che sono stati ammessi con riserva dai tribunali amministrativi, tenendo presente che, nel caso dell'università di Chieti, tale obiettivo sarebbe ancora più auspicabile considerando che: a) nel passato la stessa università non ha ritenuto di proporre appello alle precedenti ordinanze di sospensiva emesse dai vari tribunali amministrativi (ci si chiede il perché di tale discriminazione rispetto ad un diritto fondamentale come il diritto allo studio, quasi che esistessero studenti di serie A e di serie B; b) il numero degli studenti ammessi all'università di Chieti, a seguito di ordinanza del tribunale amministrativo regionale è irrisorio e, quindi, la loro ammissione alla frequenza dei corsi di laurea in questione non dovrebbe comportare alcun problema per la stessa università; c) in casi precedenti, il ministro avrebbe sanato posizioni di studenti ammessi con riserva:
se non intenda modificare i criteri che presiedono al meccanismo che demanda ai direttori la facoltà di aumentare il numero degli iscritti, per effetto del quale, di fatto, vengono ad essere discriminatamente tutelate le ragioni solo degli studenti esclusi dalle università con un numero assai elevato di iscritti. (3-03703)
(12 aprile 1999).

RICCIO. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
nel mese di settembre degli anni 1997 e 1998, presso tutte le sedi universitarie italiane si sono svolti i test di ammissione ad alcuni corsi di laurea, tra i quali quelli in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, veterinaria ed architettura;
solo una piccola percentuale dei partecipanti ha avuto accesso ai corsi prescelti;
molti esclusi hanno fatto ricorso al Tar del Lazio, che ha emesso ordinanze di sospensiva;
in ottemperanza a tali ordinanze i giovani sono stati iscritti con riserva ed hanno iniziato a frequentare e a dare esami nei corsi prescelti;
nel frattempo il Parlamento, nel dicembre 1998, ha approvato una legge di sanatoria per gli studenti che si erano


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iscritti in questa maniera prima del luglio 1997, escludendo quindi tutti coloro che erano stati iscritti con riserva negli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999;
il ministero della pubblica istruzione ha impugnato le ordinanze innanzi al Consiglio di Stato, che ha iniziato a revocarle, anche nella considerazione che la misura cautelare della ammissione con riserva si rivela comunque eccedente gli stessi effetti della eventuale decisione di accoglimento del ricorso;
ciò è motivo di grave turbativa per il futuro degli studenti, sia perché essi rischiano di vedersi annullati tutti gli esami sin qui sostenuti, sia perché alcuni di essi perdono la possibilità di rinviare per motivi di studio il servizio di leva;
la questione del numero chiuso è nata in presenza di una inadeguatezza e carenza della normativa esistente, costituita dalla legge n. 341 del 19 novembre 1990, modificata dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 (Bassanini-bis) e dal conseguente decreto ministeriale n. 245 del 21 luglio 1998;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 383 del 27 novembre 1998, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, ha ribadito dette inadeguatezze e carenze, invitando il legislatore «ad una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati ed il contenzioso che ne può derivare e dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario» -:
se non ritenga necessario evitare che vadano deluse le speranze degli studenti che si trovano nell'indicata condizione di iscritti con riserva presso le università italiane, e contemporaneamente, provvedere ad una organica sistemazione legislativa della intera problematica prospettata.
(3-03721)
(14 aprile 1999).

COLA e NAPOLI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
in tutte le università, a seguito della normativa che prevedeva il numero chiuso per alcune facoltà, sono stati scritti ai corsi solo i candidati che hanno riportato nelle prove di ammissione i migliori punteggi, fino alla copertura dei posti da assegnare;
sono stati proposti da parte degli esclusi migliaia di ricorsi ai Tar, che hanno accolto, con provvedimenti di sospensiva, le pedisseque istanze proposte;
di conseguenza, sono stati iscritti migliaia di studenti, che hanno fino ad oggi regolarmente frequentato i corsi;
il Consiglio di Stato ha accolto le impugnative proposte dalle università, annullando le varie sospensive;
a seguito delle su riferite decisioni, nei giorni scorsi le università hanno iniziato a dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Stato, revocando l'iscrizione agli studenti ammessi in forza della sospensiva, con conseguente loro allontanamento dai corsi;
già è in sede di esame alla Commissione cultura del Senato una proposta di legge presentata dal gruppo di Alleanza nazionale, dichiarata urgente, ed avente oggetto una sanatoria delle su riferite posizioni;
analoghe proposte di legge sono state presentate dai gruppi di Alleanza nazionale e dell'Udr alla Camera dei deputati -:
se non sia opportuno, per evitate gravi danni agli studenti già esclusi dai corsi ed a quelli che lo saranno inevitabilmente in seguito, adottare iniziative finalizzate alla convalida delle iscrizioni in corso;
se non ritenga opportuna una celere decisione sulle proposte di sanatoria attesa l'irreparabilità delle conseguenze che investiranno migliaia e migliaia di studenti. (3-03973)
(23 giugno 1999).


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SAIA. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
come è noto nella facoltà di medicina e chirurgia vige il numero chiuso, in vista del quale ogni anno si svolge un concorso di ammissione da parte degli aspiranti;
negli anni scorsi si è assistito al fatto che molti studenti, esclusi dalla possibilità di iscriversi a seguito dei concorsi, hanno fatto ricorso ai rispettivi Tar ottenendo spesso sentenze favorevoli, per cui sono stati iscritti in soprannumero;
anche quest'anno ciò è successo in molte città;
nell'anno accademico in corso l'università di Bologna ed il Murst, in seguito ad alcune sentenze da parte del Tar competente, hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato ma solo limitatamente ad alcuni casi;
nel frattempo tutti gli altri studenti che avevano vinto il ricorso al Tar, in virtù della sentenza favorevole si sono iscritti alla facoltà di medicina;
successivamente, nel mese di febbraio 1999, vi è stata la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le precedenti sentenze del Tar, limitatamente ai pochi casi per i quali l'ateneo ed il Murst avevano fatto ricorso;
solo dopo questa sentenza l'università di Bologna ed il Murst hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato per tutti gli altri casi;
nei giorni scorsi il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato favorevolmente ai ricorsi annullando le precedenti sentenze dei Tar il che dovrebbe comportare la decadenza del diritto di iscrizione degli studenti che nel frattempo si erano iscritti in medicina rinunciando alla iscrizione ad altre facoltà;
ciò non sarebbe successo se università e Murst avessero ricorso contemporaneamente per tutti i casi, il che avrebbe consentito per tutti una sentenza in tempo utile che non avrebbe precluso agli studenti interessati la possibilità di iscriversi ad altre facoltà;
così restando le cose gli studenti interessati rischiano di perdere due anni: un anno perché, venendo cancellati dalla facoltà di medicina, non potrebbero più iscriversi ad altre facoltà. Il secondo anno perché, non essendo più iscritti, non potrebbero sostenere alcun esame e, quindi, non avrebbero diritto al rinvio del servizio militare di leva -:
quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo per risolvere la suddetta situazione;
se in particolare non ritenga opportuno, in considerazione dell'inspiegabile ritardo con cui università e Murst hanno proposto ricorso al Consiglio di Stato, sanare, limitatamente all'anno accademico in corso, la situazione di quegli studenti che, avendo avuto accolto il ricorso al Tar, si erano iscritti alla facoltà di medicina, perdendo il diritto ad iscriversi ad altre facoltà. (3-04718)
(30 novembre 1999)
(ex 4-24179 del 24 maggio 1999)

MIGLIORI, EDUARDO BRUNO, PISTELLI, CHIAVACCI, TORTOLI e GNAGA. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che:
per effetto di ordinanze di numerosi Tar e del Consiglio di Stato migliaia di studenti sono stati immatricolati con riserva e di conseguenza hanno regolarmente frequentato i corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria ed architettura, sostenendo con profitto anche gli esami di alcuni insegnamenti;
tali ordinanze erano state concesse dagli organi di giustizia amministrativa sulla base del cosiddetto fumus boni juris;
di conseguenza gli studenti hanno fondatamente maturato la convinzione del loro diritto a frequentare regolarmente detti corsi di laurea;


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per l'anno accademico 1998/1999 alcuni Tar, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale, hanno disposto l'iscrizione con riserva ai medesimi corsi di laurea, sul presupposto della erronea determinazione dei contingenti determinati dal ministero;
altri Tar hanno invece respinto tale richiesta;
di conseguenza mentre molti studenti hanno potuto ottenere l'immatricolazione, altri invece (anche nella stessa facoltà), non avendo ottenuto da altri Tar l'ordinanza favorevole, non hanno potuto ottenere l'iscrizione;
molti studenti, pur non avendo ottenuto l'ordinanza per l'iscrizione con riserva, pur tuttavia hanno frequentato i corsi di laurea ai quali aspirano ad iscriversi ed in talune università hanno potuto anche sostenere, con riserva, gli esami di profitto;
a causa della non corretta determinazione dei contingenti per i singoli corsi di laurea e della lacunosa e contraddittoria normativa si è determinata una situazione palesemente contraddittoria ed ingiusta;
in mancanza di regole certe e predeterminate, in molte università le selezioni si sono svolte senza le necessarie garanzie di trasparenza e di imparzialità;
la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale, con riferimento alle direttive comunitarie, ha ritenuto legittima la limitazione delle iscrizioni in relazione all'esigenza di garantire adeguati standard di qualità e non al fine di limitare il numero dei laureati;
la stessa Corte di Giustizia della Comunità europea con decisione del 12 giugno 1986 ha escluso che nell'ordinamento comunitario fosse previsto il numero chiuso al fine di limitare il numero dei laureati;
alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e delle direttive comunitarie il criterio della programmazione degli accessi all'università deve essere determinato con riferimento alle strutture delle singole università e tenendo altresì conto che nel nostro Paese il numero dei laureati è di gran lunga inferiore a quello degli altri Paesi della stessa Comunità europea;
la stessa sentenza della Corte ha affermato che «l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora mancata, una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati ed il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario»;
sulla base delle suesposte considerazioni appare necessario un provvedimento legislativo di urgenza che dia agli studenti che aspirano ad iscriversi per gli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999 certezza del diritto in ordine alla frequenza i corsi di laurea in questione e nel contempo definisca con altrettanta certezza e la necessaria trasparenza i criteri per l'adeguamento delle immatricolazioni alle strutture universitarie, prevedendo i necessari finanziamenti per garantire un effettivo diritto allo studio per tutti -:
quali iniziative anche di tipo normativo, si intenda adottare per una definizione urgente delle legittime aspettative degli studenti che, aspirando all'immatricolazione per gli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999, hanno un contenzioso pendente, nella prospettiva dell'adozione di un'organica normativa sollecitata dalla sentenza della Corte costituzionale. (3-04719)
(30 novembre 1999)
(ex 4-22499 del 24 febbraio 1999)

FOTI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che:
il numero chiuso per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in


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odontoiatria è previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 19 dicembre 1990, n. 341 e successive modificazioni;
la predetta norma è stata riconosciuta legittima con sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 23 novembre 1998;
con ordinanza del 21 gennaio 1999, n. 218, la sezione III del Tar Lombardia ha respinto la richiesta di annullamento dell'esecuzione del provvedimento di non ammissione al corso di Laurea in odontoiatria e protesi presso l'università degli studi di Milano, per l'anno accademico 1998-99, e di tutti gli atti connessi;
il Consiglio di Stato, con numerose ordinanze pronunciate a far tempo dal 26 febbraio 1999, ha riformato le ordinanze di quei Tribunali amministrativi regionali che avevano accolto le istanze di sospensione dei provvedimenti di non ammissione ai corsi di studi, e ciò in base alle motivazioni di cui alla predetta sentenza della Corte costituzionale -:
se non ritenga doveroso adoperarsi affinché nessun provvedimento volto ad aumentare il numero degli iscritti per l'anno accademico 1998-99 verrà assunto, e ciò anche al fine di non vanificare gli sforzi e gli impegni di quegli studenti che sono stati iscritti in quanto risultati più meritevoli. (3-04720)
(30 novembre 1999)
(ex 5-06370 del 16 giugno 1999)

BOCCIA e SCOZZARI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che:
nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha annullato una delle tante ordinanze cautelari del Tar Lazio che avevano consentito a molti studenti di ottenere la iscrizione «con riserva» per l'anno 1998-1999 ai corsi di medicina e chirurgia, di frequentare regolarmente le lezioni e di superare con esito brillante, nel mese di febbraio 1999, gli esami previsti dal piano di studi al termine del primo trimestre;
la predetta decisione, e quelle analoghe che sicuramente verranno assunte dal Consiglio di Stato nei prossimi giorni, se posta in esecuzione dalle università, rischia di penalizzare pesantemente, con la perdita secca di un anno accademico e con riflesso negativo anche sulla possibilità di ottenere il rinvio del servizio militare, gli studenti interessati;
appare, inoltre, importante sottolineare che il Tar del Lazio, dopo aver conosciuto ed esaminato l'atteggiamento assunto dal Consiglio di Stato, ha continuato ad emettere «sospensive», nelle quali replica puntualmente alle motivazioni dei giudici di secondo grado, tanto che a questo punto è ragionevole pensare che lo stesso Tar sia pronto, ove si riesca a far fissare in tempi brevi la discussione «nel merito» dei ricorsi, ad emettere sentenze di totale e pieno accoglimento delle istanze degli studenti con la declaratoria di illegittimità delle disposizioni del decreto ministeriale n. 245 del 1997;
la situazione di questi giovani, che hanno fatto affidamento su una pronuncia giurisdizionale del Tar del Lazio (emessa dopo una espressa valutazione della sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 1998), non si differenzia dalla posizione, di recente sanata dalle università a seguito di «raccomandazione» del Ministro ai rettori, di coloro che sono stati iscritti «con riserva» anteriormente al 13 agosto 1997, data di entrata in vigore del regolamento sugli accessi universitari di cui al decreto ministeriale n. 245 del 1997, per gli anni precedenti e, pertanto, si ravvisa l'opportunità, al fine di evitare disparità di trattamento di posizioni giuridiche pendenti ed uguali, che:
a) la «sanatoria» venga estesa anche agli studenti che per l'anno accademico 1998/1999, avendo proposto ricorso contro il «numero chiuso», hanno già ottenuto dal Tar la «sospensiva» del provvedimento impugnato, hanno frequentato le lezioni e sostenuto esami;
b) comunque, in attesa di un superamento del contrasto, tuttora in atto,


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tra la giurisprudenza cautelare del Tar del Lazio e quella del Consiglio di stato, venga suggerito ai rettori di sospendere qualsiasi iniziativa che possa definitivamente pregiudicare, anche in caso di sentenza di merito positiva da parte del Tar (con la declaratoria di illegittimità del decreto ministeriale n. 245 del 1997), la posizione degli studenti ricorrenti -:
quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato perché siano sanate queste situazioni e sia risolta definitivamente la questione. (3-04721)
(30 novembre 1999)
(ex 4-23167 del 25 marzo 1999)

SCOZZARI. - Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che:
per effetto di ordinanze di numerosi Tar e del Consiglio di Stato migliaia di studenti nell'anno accademico 1997-98 sono stati immatricolati con riserva e di conseguenza hanno regolarmente frequentato i corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria ed architettura, sostenendo con profitto anche gli esami di alcuni insegnamenti;
tali ordinanze erano state concesse dagli organi di giustizia amministrativa sulla base del cosiddetto fumus boni juris;
di conseguenza gli studenti hanno fondatamente maturato la convinzione del loro diritto a frequentare regolarmente detti corsi di laurea;
per l'anno accademico 1998-99 alcuni Tar, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale, hanno disposto l'iscrizione con riserva ai medesimi corsi di laurea, nel presupposto della erronea determinazione dei contingenti determinati dal ministero;
altri Tar hanno invece respinto tale richiesta;
di conseguenza, mentre molti studenti hanno potuto ottenere l'immatricolazione, altri invece (anche nella stessa facoltà), non avendo ottenuto da altri Tar l'ordinanza favorevole, non hanno potuto ottenere l'iscrizione;
molti studenti, pur non avendo ottenuto l'ordinanza per l'iscrizione con riserva, hanno tuttavia frequentato i corsi di laurea ai quali aspirano ad iscriversi ed in talune università hanno potuto anche sostenere, con riserva, gli esami di profitto;
a causa della non corretta determinazione dei contingenti per i singoli corsi di laurea e della lacunosa e contraddittoria normativa si è determinata una situazione palesemente contraddittoria e soprattutto profondamente ingiusta;
in mancanza di regole certe e predeterminate in molte università le selezioni si sono svolte senza le necessarie garanzie di trasparenza e di imparzialità;
la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale, con riferimento alle direttive comunitarie, ha ritenuto legittima la limitazione delle iscrizioni in relazione all'esigenza di garantire adeguati standard di qualità e non al fine di limitare il numero dei laureati;
la stessa Corte di giustizia della Comunità europea con decisione del 12 giugno 1986 ha escluso che nell'ordinamento comunitario fosse previsto il numero chiuso al fine di limitare il numero dei laureati;
alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e delle direttive comunitarie il criterio della programmazione degli accessi all'università deve essere determinato con riferimento alle strutture delle singole università e tenendo altresì conto che nel nostro paese il numero dei laureati è di gran lunga inferiore a quello degli altri paesi della stessa comunità europea;
la stessa sentenza della Corte ha affermato che «l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora mancata, una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro,


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trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario»;
sulla base delle suesposte considerazioni appare necessario un provvedimento legislativo di urgenza che dia agli studenti che aspirano ad iscriversi per gli anni accademici 1997-98 e 1998-99 certezza del diritto di poter frequentare i corsi di laurea in questione e nel contempo definisca con altrettanta certezza e la necessaria trasparenza i criteri per l'adeguamento delle immatricolazioni alle strutture universitarie prevedendo i necessari finanziamenti per garantire un effettivo diritto allo studio per tutti -:
quali provvedimenti si intendano adottare per una definizione urgente delle legittime aspettative degli studenti che, aspirando all'immatricolazione per gli anni accademici 1997-98 e 1998-99, hanno un contenzioso pendente nella prospettiva di una organica normativa sollecitata dalla sentenza della Corte costituzionale.
(3-04722)
(30 novembre 1999)
(ex 4-23793 del 30 aprile 1999)