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1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
2. All'articolo 579, comma 1, e all'articolo 680, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «, di proscioglimento o di non luogo a procedere» sono sostituite dalle seguenti: «o di proscioglimento».
Al comma 1, capoverso Art. 425, comma 1, sopprimere le parole: indicandone la causa nel dispositivo.
Al comma 1, capoverso Art. 425, sopprimere i commi 3 e 4.
Al comma 1, capoverso Art. 425, comma 3, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 421-bis.
Al comma 1, capoverso Art. 425, comma 3, sostituire le parole da: anche quando gli elementi acquisiti sino alla fine del comma 3 del capoverso, con le seguenti: quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori.
Al comma 1, capoverso Art. 425, sopprimere il comma 4.
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
«Art. 425. - (Sentenza di non luogo a procedere) - 1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 421-bis, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537».
21. 3. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.
21. 4. Mantovano, Marino, Neri, Benedetti Valentini, Berselli.
21. 2. Manzione, Miraglia del Giudice.
21. 5. Pisapia.
21. 1. Pecorella.
Art. 21-bis. - 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«4. Il decreto è notificato all'imputato contumace all'udienza preliminare».
21. 01. La Commissione.